<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0333</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0241/2025 - Relatore: Borys Budka)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2025 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (COM(2025)0414 – C10-0204/2025 – 2025/0229(NLE))</STRING></TI><NOTE>(Consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2025)0414),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C10‑0204/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 84 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A10‑0241/2025),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING><BRK/>EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> grassetto corsivo</STRING></STRING>; le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/>alla proposta della Commissione<BRK/>---------------------------------------------------------<BRK/><STRING BOLD="on">REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO</STRING><BRK/><STRING BOLD="on">che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Parlamento europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'intelligenza artificiale) è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale in conformità dei valori dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> stabilisce il quadro per la spesa dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, compresi i tipi di azione e spesa che possono essere finanziate nell'ambito di tale quadro.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, il settore dell'intelligenza artificiale (IA) ha registrato enormi progressi tecnici ed è divenuto altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L'Unione europea è in prima linea negli sforzi a sostegno di un'innovazione responsabile nel settore dell'IA, guidando l'innovazione, definendo misure protettive e sviluppando una governance globale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>I modelli di IA di grandi dimensioni per finalità generali si sono imposti come fattori trainanti essenziali della competitività economica e dell'innovazione. Tali modelli stanno diventando fondamentali nel migliorare la produttività in diversi settori e nel trasformare intere catene del valore, determinando in tal modo chi beneficerà del valore economico in futuro. Secondo le previsioni, la prossima generazione di modelli di IA di frontiera consentirà di compiere un balzo in avanti in termini di capacità, verso un'intelligenza artificiale generale (IAG) in grado di affrontare compiti altamente complessi e diversificati, con capacità pari a quelle umane<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ma che presenta potenzialmente nuovi rischi sociali</STRING></STRING>. Le regioni in grado di sviluppare e implementare tali modelli di IA <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo sostenibile, sicuro e</STRING></STRING> su larga scala svolgeranno un ruolo guida nell'innovazione globale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, promuoveranno la fiducia</STRING></STRING> e attireranno i migliori talenti. Allo stesso tempo, i settori in prima linea nell'ambito delle scienze e dell'industria, quali i settori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle tecnologie in ambito agricolo,</STRING></STRING> delle biotecnologie e del clima, il settore automobilistico e quello spaziale e aerospaziale, richiedono risorse di calcolo notevoli al fine di realizzare importanti scoperte scientifiche e innovazioni industriali basate sull'IA. Saranno sfruttate le sinergie tra tali attività e quelle intraprese da altri programmi dell'Unione, quali il programma spaziale dell'UE, mettendo in atto garanzie adeguate volte a tutelare gli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Le fabbriche di IA più avanzate in Europa disporranno di supercomputer con fino a 25 000 processori di IA avanzati, che consentono di sviluppare modelli di IA solo di fascia media. Sono pertanto necessari investimenti significativi al fine di potenziare le capacità di calcolo dell'Europa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e fornire i relativi servizi dedicati all'ecosistema di utenti eterogeneo, decentralizzato e articolato che caratterizza le tecnologie innovative nell'Unione, istituendo nel contempo le strutture di prossima generazione che consentano lo sviluppo di modelli di IA di frontiera.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Il 9 aprile 2025 la Commissione ha varato il piano d'azione per il continente dell'IA<FOOTNOTE><FIELD> https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-sets-course-europes-ai-leadership-ambitious-ai-continent-action-plan</FIELD></FOOTNOTE> con l'obiettivo di posizionare l'Unione come leader mondiale nel settore dell'IA. Un pilastro fondamentale di tale strategia consiste nel promuovere l'infrastruttura a livello europeo per l'addestramento di modelli di IA avanzati, portando il concetto delle fabbriche di IA del 2024 al livello successivo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed espandendo l'accesso a tali capacità di calcolo in tutto il continente</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una distribuzione geografica equilibrata di tali strutture è considerata pertanto un contributo positivo al rispetto dei criteri relativi al potenziale impatto.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire che le PMI, le microimprese e le imprese a media capitalizzazione possano utilizzare nella pratica le gigafactory di IA, in proporzione alle loro capacità operative e all'uso previsto, la loro domanda e il loro accesso dovrebbero essere agevolati e semplificati al fine di ridurre gli ostacoli amministrativi.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Si prevede che lo sviluppo della prossima generazione di modelli di IA di frontiera richiederà strutture su vasta scala, che superino di almeno da tre a quattro volte il numero dei processori di IA più avanzati disponibili nelle fabbriche di IA più potenti, tenendo conto nel contempo della capacità di potenza, nonché dell'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accessibilità energetica e idrica</STRING></STRING>, dell'efficienza ▌e della circolarità. I meccanismi esistenti nell'ambito del regolamento (UE) 2021/1173 non sono attualmente attrezzati per sostenere l'istituzione e la gestione delle gigafactory di IA. È pertanto necessaria una modifica ▌al fine di fornire all'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ("impresa comune") la base giuridica necessaria per poter rispettare gli impegni relativi alla creazione e alla gestione delle gigafactory di IA in Europa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformemente alla relazione speciale sulle prospettive energetiche mondiali dell'Agenzia internazionale per l'energia dal titolo "Energy and AI" (Energia e IA), la proliferazione di carichi di lavoro di calcolo specifici per l'IA comporta nuove necessitò eccezionali cha gravano sulla rete elettrica: secondo le stime, il consumo a livello mondiale di energia elettrica da parte dei centri dati dovrebbe più che raddoppiare, passando da circa 415 terawattora (TWh) nel 2024 a circa 945 TWh entro il 2030. Si prevede che le operazioni dei server basati sull'IA cresceranno a un ritmo di circa il 30 % all'anno e rappresenteranno una quota rilevante dell'aumento. A tale riguardo, gli investimenti e le misure di sostegno devono includere una solida pianificazione dell'interconnessione della rete, delle infrastrutture di raffreddamento, della gestione della domanda e dell'integrazione dell'approvvigionamento da fonti di energia rinnovabili. Devono essere esaminati adeguatamente i rischi di sovraccarico della rete locale, di costosi interventi di adeguamento e di equilibrio rispetto agli obiettivi climatici.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Il rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione è sempre più fondamentale ai fini della sua competitività e della sua autonomia strategica a lungo termine. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È pertanto più importante che mai mantenere la spesa dell'Unione per la ricerca e l'innovazione</STRING></STRING>.  L'intelligenza artificiale presenta infatti il potenziale di accelerare le scoperte scientifiche e rafforzare le capacità di ricerca in tutti i settori. Di conseguenza è essenziale che gli utenti pubblici e privati dell'IA, in particolare le piccole e medie imprese (PMI)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le start-up,</STRING></STRING> le scale-up<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le microimprese e gli organismi di ricerca, compresi quelli che svolgono attività di ricerca senza scopo di lucro o precompetitive</STRING></STRING> all'interno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tutta l'Unione</STRING></STRING> beneficino di infrastrutture di supercalcolo di livello mondiale al fine di sostenere e far progredire la leadership dell'Europa nei settori della ricerca e dell'innovazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In considerazione della sua importanza strategica e del considerevole fabbisogno di investimenti, occorre prestare particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza della sua infrastruttura fisica, informatica e di rete.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le gigafactory di IA dovrebbero promuovere lo sviluppo di prodotti e servizi che rispecchino i principi etici e giuridici dell'Unione. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>La bussola per la competitività della Commissione europea, adottata il 29 gennaio 2025, individua nelle tecnologie strategiche, tra cui le tecnologie quantistiche e il calcolo ad alte prestazioni, i pilastri essenziali per garantire la sovranità tecnologica, la resilienza economica e la leadership globale dell'Europa. La bussola sottolinea la necessità di investimenti coordinati e di sviluppo di ecosistemi in tutti i settori della ricerca, delle infrastrutture, dell'industria e delle competenze, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione in tali settori.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>A integrazione di ciò, la strategia quantistica europea, ▌adottata a luglio 2025, definisce un quadro globale per accelerare la ricerca quantistica, l'innovazione, l'industrializzazione e l'implementazione di tecnologie e infrastrutture quantistiche. Tale strategia mira a costruire un ecosistema quantistico sostenibile e competitivo, che comprenda il calcolo, le comunicazioni, il rilevamento e la metrologia, prestando attenzione principalmente allo sviluppo di competenze e alla cooperazione a livello internazionale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché la strategia quantistica europea comporta il trasferimento dei finanziamenti per la ricerca e l'innovazione in materia di attività quantistiche dal secondo pilastro di Orizzonte Europa, è necessario garantire un adeguato livello di finanziamento nell'ambito dell'impresa comune.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>In considerazione dell'importanza politica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'istituzione di gigafactory di IA nell'Unione</STRING></STRING>, gli importi inizialmente assegnati a titolo ▌del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere aumentati ▌al fine di consentire all'Unione di raggiungere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale</STRING></STRING> obiettivo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre un contributo supplementare a titolo di Orizzonte Europa specificamente destinato a tale scopo dovrebbe essere speso per garantire la certezza dell'utilizzo dei servizi forniti dalle gigafactory di IA a ricercatori, innovatori e startup</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ciò rafforzerà il modello economico delle gigafactory di IA e consentirà ai consorzi di sbloccare finanziamenti aggiuntivi. Tutti i contributi aggiuntivi menzionati dovrebbero essere conformi alle disposizioni giuridiche applicabili e soggetti alla disponibilità di bilancio</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una parte specifica e riservata del contributo supplementare dell'Unione all'impresa comune dovrebbe essere dedicata esclusivamente alle attività di ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie quantistiche. Non dovrebbero essere consentiti trasferimenti tra il bilancio riservato e il bilancio disponibile per le attività di calcolo ad alte prestazioni e di IA. Gli Stati membri dovrebbero poter aumentare il loro contributo all'impresa comune per sostenere le attività di ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie quantistiche. Qualunque contributo supplementare di questa natura dovrebbe essere riservato.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Dati i rapidi sviluppi tecnologici nel settore e l'adeguamento della politica dell'Unione in materia di IA, nei prossimi anni potrebbero essere necessari ulteriori finanziamenti dell'Unione a favore delle gigafactory di IA. Considerato questo contesto politico specifico, dovrebbe essere possibile affidare all'impresa comune finanziamenti aggiuntivi dell'Unione che vadano oltre gli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, subordinatamente a una valutazione dell'impatto economico, a una descrizione chiara dell'uso previsto dei fondi affidati e a un calendario di attuazione</STRING></STRING>. Tale contributo supplementare dovrebbe essere affiancato da un contributo dei membri dell'impresa comune diversi dall'Unione quanto meno di pari entità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Al fine di accelerare lo sviluppo delle gigafactory di IA in tutta l'Unione, gli Stati membri possono decidere di utilizzare le dotazioni rimanenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per finanziare i loro contributi nazionali a una gigafactory di IA. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire contributi all'impresa comune al fine di sostenere i progetti relativi alle gigafactory di IA.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Dovrebbero anche essere possibili contributi aggiuntivi dell'Unione alle gigafactory di IA provenienti da altri programmi, che non sono menzionati all'articolo 5, paragrafo 1, mediante la firma di accordi di contributo specifici creati ad hoc, subordinatamente a un contributo commisurato da parte di uno o più membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. Una descrizione chiara dell'uso previsto dei fondi affidati, nonché un calendario di attuazione, sono inclusi nei corrispondenti accordi di contributo conformemente al pertinente programma di lavoro della Commissione,</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché la diffusione su larga scala di sistemi di calcolo ad alte prestazioni e di infrastrutture di IA di grande capacità comporta un consumo significativo di energia, di acqua e di altre risorse, tali infrastrutture dovrebbero essere progettate e gestite in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica ed efficienza energetica, compresi l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, il raffreddamento efficiente e il recupero del calore di scarto.</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>l'articolo 2 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>è aggiunto il seguente punto 3 quater):<CITATION><P>"3 quater) 	"gigafactory di intelligenza artificiale" o "gigafactory di IA": una struttura all'avanguardia su larga scala<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, superiore a 100 000 processori di IA avanzati, come specificato nella comunicazione della Commissione del 9 aprile 2025 dal titolo "Piano d'azione per il continente dell'IA",</STRING></STRING> dotata di capacità sufficiente per gestire l'intero ciclo di vita (sviluppo, addestramento, messa a punto e inferenza su larga scala) di modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo, composta da una capacità di calcolo ottimizzata per l'IA, un'infrastruttura di centri dati di sostegno (che comprende possibilità di archiviazione ad alta capacità e messa in rete), ambienti dedicati di accesso sicuro degli utenti al cloud e servizi di sostegno specializzati e sicuri orientati all'IA per le sue operazioni avanzate, ed è sostenuta da un sistema di approvvigionamento energetico sostenibile dal punto di vista ambientale;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>è aggiunto il seguente punto 3 quinquies):<CITATION><P>"3 quinquies)	"consorzio per gigafactory di intelligenza artificiale" o "consorzio per gigafactory di IA": un'associazione di soggetti giuridici debitamente costituiti nell'Unione che si riunisce in un consorzio al fine di istituire e gestire una gigafactory di IA e che specifica i rispettivi ruoli e responsabilità di tali soggetti per la durata di vita della gigafactory di IA, oppure un nuovo soggetto giuridico costituito al fine di istituire e gestire una gigafactory di IA, avente una forma giuridica riconosciuta in qualsiasi Stato membro. Un consorzio per gigafactory di IA è istituito per una durata minima di cinque anni. Uno o più partner privati di tale consorzio possono anche far parte dei membri del settore privato dell'impresa comune;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>è aggiunto il seguente punto 3 sexies):<CITATION><P>"3 sexies) "coordinatore di gigafactory di IA": un soggetto giuridico debitamente costituito nell'Unione e validamente esistente a norma del diritto di uno Stato membro di stabilimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, non soggetto a condizionalità giurisdizionali o finanziarie previste dal diritto di paesi terzi,</STRING></STRING> legalmente autorizzato a rappresentare il consorzio per gigafactory di IA e dotato della capacità giuridica e dell'autorità per concludere, dare esecuzione e attuare la convenzione di accoglienza per gigafactory di IA; il coordinatore di gigafactory di IA ha sede nell'Unione ed è soggetto a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, quali definiti nel capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 e nei pertinenti principi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti nell'Unione. Il coordinatore può altresì essere un soggetto ospitante esistente che rappresenta uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P>è aggiunto il seguente punto 3 septies):<CITATION><P>"3 septies) "convenzione di accoglienza per gigafactory di IA": un accordo amministrativo concluso tra l'impresa comune e il coordinatore di gigafactory di IA ai fini dell'accoglienza e del funzionamento di una gigafactory di IA;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>è aggiunto il seguente punto 3 octies):<CITATION><P>(3 octies) "soggetto ospitante di gigafactory di IA": un soggetto giuridico designato dal consorzio per gigafactory di IA per accogliere e gestire una gigafactory di IA e i suoi servizi, e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>è aggiunto il seguente punto 3 nonies):<CITATION><P>"3 nonies) "accordo di cooperazione per gigafactory di intelligenza artificiale": un accordo tra l'impresa comune e un paese terzo che specifica le condizioni di accesso alle gigafactory di IA per i soggetti giuridici soggetti a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti in tale paese terzo;"; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>è aggiunto il seguente punto 19 bis):<CITATION><P>"19 bis) "centro nazionale di competenza per il settore quantistico": un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, che, su richiesta, fornisce agli utenti dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l'accesso a tecnologie, strumenti, applicazioni e servizi quantistici, nonché a infrastrutture quantistiche nazionali o europee, e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>l'articolo 3 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo. Essa ha inoltre lo scopo di sostenere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di supercalcolo ▌innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli utenti, basati su una catena di approvvigionamento che garantirà componenti, tecnologie e conoscenze, limitando il rischio di interruzioni, e lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi; di ampliare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'accesso e</STRING></STRING> l'uso di tale infrastruttura di supercalcolo a un gran numero di utenti pubblici e privati e di sostenere la transizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verde e digitale</STRING></STRING> e lo sviluppo di competenze chiave <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e opportunità</STRING></STRING> per la scienza e l'industria europee."; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'impresa comune sostiene inoltre l'ecosistema europeo delle tecnologie quantistiche, comprese le attività di ricerca scientifica e applicata di eccellenza a livello mondiale, come pure la competitività dell'industria quantistica europea emergente. Nel fornire il proprio sostegno all'ecosistema europeo delle tecnologie quantistiche, essa doverosamente riconosce i diversi livelli di maturità dei vari settori delle tecnologie quantistiche come pure il lascito dell'iniziativa faro sulle tecnologie quantistiche.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera f bis):<CITATION><P>"f bis) sostenere la ricerca e l'innovazione scientifiche e applicate più avanzate in materia di tecnologie quantistiche, la loro transizione dal laboratorio alla produzione e la loro implementazione, adozione e integrazione in infrastrutture quantistiche di livello mondiale, al fine di costruire un ecosistema quantistico dinamico, innovativo e resiliente in tutta l'UE e di garantire la leadership scientifica e industriale, la competitività, l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione nel calcolo, nella comunicazione e nel rilevamento quantistici;"; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>al paragrafo 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"h) sviluppare e gestire le fabbriche di IA e sostenere l'istituzione di gigafactory di intelligenza artificiale e dei relativi servizi e l'accesso agli stessi, a sostegno dell'ulteriore sviluppo di un ecosistema di intelligenza artificiale altamente competitivo e innovativo nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, utilizzando al contempo quanto più possibile sistemi e componenti fabbricati nell'Unione</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Nell'acquisire i supercomputer e nel sostenere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie, sistemi e applicazioni quantistici e di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune contribuisce a tutelare gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consente di adottare un approccio di co-progettazione per l'acquisizione di supercomputer di livello mondiale, salvaguardando nel contempo la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie e dei sistemi acquisiti e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> promuovendo la diversità dei fornitori a tutti i livelli dello stack</STRING></STRING>. Contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, preserva un'economia aperta e innovativa nell'Unione mediante la concorrenza, amplia l'accesso alle capacità di supercalcolo in tutta l'Unione</STRING></STRING>, sostiene lo sviluppo di tecnologie e applicazioni che rafforzano le catene di approvvigionamento europee per il calcolo ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche e ne promuove l'integrazione in sistemi che rispondono a un gran numero di esigenze scientifiche, sociali, ambientali, industriali, nonché di uso per la sicurezza."; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>l'articolo 4 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15)</NO.P>al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera i):<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"i) il pilastro delle gigafactory di IA, comprendente le attività delle gigafactory di IA, che nel contesto del loro funzionamento possono essere collegate alla rete EuroHPC di fabbriche di intelligenza artificiale per garantire un'integrazione e una condivisione di conoscenze senza soluzione di continuità in tutto l'ecosistema europeo dell'intelligenza artificiale; tale pilastro comprende le attività seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>fornire ai ricercatori, agli imprenditori e alle industrie europei un'infrastruttura di calcolo per l'intelligenza artificiale di livello mondiale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendo che l'accesso per le PMI e le imprese a media capitalizzazione sia semplificato</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>consentire lo sviluppo di nuove soluzioni di intelligenza artificiale in tutti i settori pubblici e privati e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>garantire la competitività e la sovranità dell'Unione in quanto continente dell'intelligenza artificiale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche garantendo l'accesso alla capacità di calcolo necessaria e ai relativi servizi per lo sviluppo dell'IA e promuovendo la creazione di capacità industriali per la fabbricazione di componenti hardware e software essenziali</STRING></STRING>;"; </ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16)</NO.P>al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera j):<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"j) il pilastro delle tecnologie quantistiche, che riguarda l'intero ecosistema quantistico e i settori di applicazione del calcolo e della simulazione quantistici, della comunicazione quantistica, nonché del rilevamento e della metrologia quantistici, garantendo la sicurezza e la resilienza della catena di approvvigionamento quantistica e delle relative tecnologie abilitanti. Le attività riguardano, tra l'altro:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>ricerca e innovazione a livello scientifico e tecnologico: promozione dell'eccellenza nella ricerca nei settori della scienza e delle tecnologie quantistiche;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>transizione dal laboratorio alla produzione e sviluppo dell'ecosistema: sostegno a favore dello sviluppo e dell'implementazione di infrastrutture quantistiche all'avanguardia; promozione dell'industrializzazione delle tecnologie quantistiche sostenendo l'adozione di applicazioni quantistiche nei settori pubblici e industriali chiave, garantendo la trasformazione in applicazioni reali dei progressi in tutti i settori quantistici, compreso lo sviluppo di mercati guida; promozione di norme europee e internazionali; e sostegno a favore dello sviluppo e della messa in rete di centri nazionali di competenza per il settore quantistico in tutta Europa;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>competenze e talenti: sviluppo di una forza lavoro competitiva e inclusiva nei settori della ricerca e dell'ingegneria quantistiche attraverso iniziative coordinate in materia di istruzione, formazione e mobilità, in tutte le principali discipline e in tutti i principali settori tecnici connessi al settore quantistico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>cooperazione internazionale: sviluppo della collaborazione internazionale in materia di tecnologie quantistiche al fine di risolvere sfide scientifiche e sociali globali, in linea con gli obiettivi di politica estera e con gli impegni internazionali dell'Unione.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16 bis)</NO.P> 	  <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	Al fine di attuare le attività di cui al paragrafo 1, all'impresa comune è affidata l'attuazione di finanziamenti cumulativi, complementari o combinati tra programmi dell'Unione conformemente al pertinente programma di lavoro della Commissione. All'impresa comune può inoltre essere affidata l'attuazione di compiti supplementari in caso di assegnazione di fondi supplementari dell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17)</NO.P>l'articolo 5 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE, ammonta a un massimo di 3 972 300 000 EUR, compresi 92 000 000 EUR per costi amministrativi, a condizione che tale importo sia affiancato dal contributo degli Stati partecipanti quantomeno di pari entità, ripartito indicativamente come segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>fino a 1 660 000 000 EUR da Orizzonte Europa, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui 160 000 000 EUR sono destinati esclusivamente alle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, che contribuiscono alle attività nell'ambito del pilastro delle tecnologie quantistiche introdotto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera j)</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>fino a 2 012 300 000 EUR dal programma Europa digitale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>fino a 300 000 000 EUR dal meccanismo per collegare l'Europa.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19)</NO.P>al paragrafo 1, è aggiunto un nuovo comma:<CITATION><P>"I fondi supplementari provenienti da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l'Europa possono integrare il contributo dell'Unione di cui al primo comma, a condizione che tali importi supplementari siano affiancati dal contributo di uno o più membri dell'impresa comune diversi dall'Unione quantomeno di pari entità. Tale contributo supplementare dell'Unione è destinato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esplicitamente a uno o più pilastri</STRING></STRING> di cui all'articolo 4 ▌. Tali fondi supplementari non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione."; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(20)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"All'impresa comune possono essere assegnati fondi supplementari a titolo di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e a integrazione degli stessi, per sostenere i suoi pilastri di attività di cui all'articolo 4, eccetto quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Tali fondi supplementari non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione."; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(21)</NO.P>è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:<CITATION><P>"Per i contributi affidati all'impresa comune a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si applicano i requisiti di cui all'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Quando tali contributi supplementari dell'Unione sono connessi al pilastro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), uno o più membri diversi dall'Unione versano contributi supplementari commisurati all'importo dei contributi dell'Unione.";</P><P>▌</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(23)</NO.P>il paragrafo 7 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(24)</NO.P>il paragrafo 8 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(25)</NO.P>è aggiunto il seguente articolo 12 ter:<CITATION><P>"Articolo 12 ter</P><P>Gigafactory di intelligenza artificiale</P><P><NO.P>1.</NO.P>Una gigafactory di IA è situata in uno Stato membro. È sostenuta finanziariamente da un partenariato tra l'Unione e uno o più Stati partecipanti, rappresentati attraverso l'impresa comune, e da un consorzio per gigafactory di IA, che può includere uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, legalmente rappresentati da un coordinatore di gigafactory di IA.</P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'impresa comune garantisce che tutte le gigafactory di IA rispettino le norme dell'Unione in materia di interoperabilità, cibersicurezza e protezione dei dati, creando un ecosistema informatico sicuro e affidabile.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>La partecipazione a un consorzio per gigafactory di IA di soggetti giuridici di Stati non partecipanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non è consentita</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tuttavia, in casi debitamente giustificati, la Commissione può valutare, caso per caso, che </STRING></STRING>tale partecipazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non</STRING></STRING> sia considerata contraria alla sicurezza, all'autonomia, agli interessi o alle risorse strategiche dell'Unione. Conformemente al regolamento (UE) 2021/695, al regolamento (UE) 2021/694 e al regolamento (UE) 2021/1153, l'invito a manifestare interesse per la selezione di un consorzio per gigafactory di IA <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">limita</STRING></STRING> la partecipazione a tale consorzio ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati partecipanti o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati specificati del programma quadro Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e di qualsiasi successivo programma di finanziamento pertinente dell'Unione, o in altri paesi terzi in aggiunta agli Stati partecipanti. Le restrizioni e le esclusioni di cui al presente paragrafo non si applicano, in linea di principio, ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi che hanno firmato un accordo di cooperazione per gigafactory di IA o un accordo analogo con l'Unione. L'invito a manifestare interesse per la selezione di una gigafactory di IA può specificare che i soggetti giuridici di altri paesi terzi possono essere ammissibili a condizione che rispettino i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e di assicurare la protezione delle informazioni contenute in documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Il consorzio per gigafactory di IA beneficia della consegna esplicita di un appropriato documento giustificativo attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante di gigafactory di IA o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio per gigafactory di IA.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, derivante dal programma Europa digitale o dal MCE - Digitale,</STRING></STRING> copre fino al 17 % degli investimenti in spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo complessiva della gigafactory di IA. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parte del contributo finanziario di cui all'articolo 5 derivante da Orizzonte Europa e destinato al pilastro relativo alle gigafactory di IA copre</STRING></STRING> un acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafactory di IA concordato preventivamente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, da utilizzare esclusivamente per le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, ed</STRING></STRING> equivalente a una capacità affittata delle spese in conto capitale.  Uno o più Stati partecipanti dovrebbero contribuire con un importo pari almeno al contributo dell'Unione. L'investimento residuo e le spese operative della gigafactory di IA sono coperti dal consorzio per gigafactory di IA.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Una fabbrica di IA selezionata può espandersi in modo sostanziale e diventare una gigafactory di IA. In tal caso, il sostegno finanziario dell'Unione già fornito a tale fabbrica di IA è conteggiato come parte del contributo dell'Unione alle spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo della gigafactory di IA. La convenzione di accoglienza della fabbrica di intelligenza artificiale di cui all'articolo 10 è modificata di conseguenza, se del caso. L'investimento supplementare nella fabbrica di IA in questione per diventare un gigafactory di IA nonché le spese operative della gigafactory di IA sono coperti dal consorzio per gigafactory di IA.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati partecipanti che sono Stati membri possono, di comune accordo con l'impresa comune, convogliare i loro rispettivi contributi volontari, compresi quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo e qualsiasi altro contributo supplementare, in tutto o in parte, a favore di una specifica gigafactory di IA attraverso l'impresa comune, che gestisce ed eroga tali fondi per loro conto alla gigafactory di IA designata.</P><P><NO.P>7.</NO.P>L'impresa comune è proprietaria della parte dell'infrastruttura di calcolo della gigafactory di IA corrispondente al contributo dell'Unione di cui ai paragrafi 4 e 5.  La durata di tale proprietà o della capacità affittata di cui al paragrafo 4 è di almeno cinque anni dall'entrata in funzione della gigafactory di IA e ulteriormente specificata nella convenzione di accoglienza per gigafactory di IA. Tale durata è prorogata in caso di sostanziale aggiornamento dell'infrastruttura di calcolo della gigafactory di IA. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, tale proprietà è trasferita conformemente alla convenzione di accoglienza per gigafactory di IA o è prorogata per un periodo concordato alle condizioni specificate in tale convenzione. In caso di trasferimento della proprietà al consorzio per gigafactory di IA, il valore residuo dell'infrastruttura di calcolo della gigafactory di IA è convertito in diritti di accesso equivalenti per l'Unione. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al consorzio per gigafactory di IA conformemente alla convenzione di accoglienza, i costi pertinenti sono a carico del consorzio per gigafactory di IA.</P><P><NO.P>8.</NO.P>I diritti di accesso dell'Unione e degli Stati partecipanti alla gigafactory di IA sono direttamente proporzionali ai rispettivi contributi finanziari alle spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo della gigafactory di IA o all'acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafactory di IA concordato preventivamente.</P><P><NO.P>9.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Il consiglio di direzione dell'impresa comune stabilisce:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>le condizioni per il tempo di accesso dell'Unione alle gigafactory di IA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>le norme specifiche per le condizioni di accesso alle gigafactory di IA che riguardano l'assegnazione del tempo di accesso per le attività e i progetti considerati strategici per l'Unione.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i meccanismi di monitoraggio dei tassi di utilizzo e dei risultati per garantire un uso e una capacità efficienti ed evitare nel contempo che restino risorse inutilizzate. L'utilizzo e le prestazioni di ciascuna gigafactory sono oggetto di relazioni periodiche.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>10.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nel determinare le condizioni per il tempo di accesso dell'Unione a norma del paragrafo 9, il consiglio di direzione provvede affinché l'accesso:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>sia concesso agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma Europa digitale, a Orizzonte Europa o al meccanismo per collegare l'Europa;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>sia gratuito per gli utenti di soggetti di diritto pubblico. È gratuito inoltre per gli utenti industriali per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale o dal meccanismo per collegare l'Europa, e per gli utenti che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa o dei programmi Europa digitale, nonché per le attività private di innovazione delle PMI e delle scale-up;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>preveda risorse di calcolo riservate specificamente per i progetti di ricerca finanziati dall'UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per piccole imprese ed entità che operano secondo il principio della scienza aperta</STRING></STRING>, in modo che sia garantita la disponibilità e che siano considerati prioritari nella programmazione.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conceda un accesso prioritario e, ove possibile, misure di sostegno mirate alle PMI, alle start-up, alle microimprese e agli organismi di ricerca, compresi quelli che svolgono attività di ricerca senza scopo di lucro o precompetitive e che sviluppano applicazioni aventi un elevato impatto sociale o industriale per l'Unione.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>11.</NO.P>Il consiglio di direzione monitora la quota del tempo di accesso dell'Unione per i diversi tipi di utenti di cui al paragrafo 10, lettera a). Qualora vi sia uno squilibrio significativo in termini di quote di tempo di accesso tra i diversi tipi di utenti rispetto alla domanda, esso adotta le opportune misure correttive per far fronte a tale squilibrio.</P><P><NO.P>12.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">I contributi dell'Unione o degli Stati partecipanti sono soggetti a condizioni che garantiscono la tutela degli interessi strategici dell'Unione. Le condizioni specifiche di cui al presente paragrafo sono stabilite in un'apposita convenzione di accoglienza per gigafactory di IA stipulata tra l'impresa comune e il consorzio per gigafactory di IA. La convenzione di accoglienza per gigafactory di IA è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrato, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante. La convenzione di accoglienza per gigafactory di IA:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>definisce nel dettaglio l'assetto proprietario e la struttura di governance della gigafactory di IA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>include disposizioni volte a garantire una sorveglianza e un controllo efficaci della gigafactory di IA da parte dell'Unione al fine di salvaguardare le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>specifica i contributi finanziari dell'Unione, degli Stati partecipanti e dei partner pubblici e/o privati del consorzio per gigafactory di IA, compreso il tempo di accesso garantito alla gigafactory di IA di cui al paragrafo 8, a seconda dei casi, nonché la sua durata;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>specifica, se del caso, eventuali altri interessi dell'Unione derivanti da investimenti di quest'ultima disciplinati da specifici accordi di investimento conclusi tra il consorzio per gigafactory di IA e InvestEU;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL>stabilisce le condizioni di ammissibilità per gli utenti di una gigafactory di IA non appartenenti all'Unione; questi ultimi soddisfano le stesse condizioni previste dalle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f)</SYMBOL>stabilisce le condizioni dettagliate di accesso per gli utenti dell'Unione e le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso ai servizi della gigafactory di IA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(g)</SYMBOL>definisce la qualità del servizio offerto agli utenti dell'impresa comune nella gestione della gigafactory di IA, come indicato nell'accordo sul livello dei servizi incluso nella convenzione di accoglienza per gigafactory di IA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(h)</SYMBOL>stabilisce le modalità di acquisizione, gestione e utilizzo dei dati della gigafactory di IA e dell'infrastruttura di calcolo, compresi i requisiti degli utenti del settore pubblico, se del caso; se il consorzio per gigafactory di IA comprende uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, la convenzione di accoglienza per gigafactory di IA include la fornitura di garanzie rafforzate in materia di conflitti di interessi nei confronti di tali fornitori;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(i)</SYMBOL>definisce le condizioni per il trasferimento della proprietà di cui al paragrafo 7, se del caso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(j)</SYMBOL>specifica l'estensione della proprietà o del tempo di accesso garantito acquistato e concordato preventivamente, a seconda dei casi, e le condizioni di eliminazione graduale per la gigafactory di IA, se del caso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(k)</SYMBOL>stabilisce le condizioni delle responsabilità per la gestione della gigafactory di IA, ove opportuno;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(l)</SYMBOL>stabilisce l'obbligo del soggetto ospitante di gigafactory di IA di presentare al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di audit e i dati relativi all'utilizzo dei tempi di accesso dell'Unione nel precedente esercizio finanziario;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(m)</SYMBOL>contiene una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza giurisdizionale per tutte le questioni contemplate dalla convenzione di accoglienza.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>13.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La gigafactory di IA comprende un organo di governance pubblico composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati partecipanti che erogano finanziamenti pubblici alla specifica gigafactory di IA. Fatta salva l'autonomia di gestione e operativa del consorzio per gigafactory di IA e al fine di garantire l'allineamento agli obiettivi di interesse pubblico alla base del finanziamento pubblico, gli elementi che seguono richiedono l'esplicita previa approvazione da pare dell'organo di governance pubblica designato:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>qualsiasi proposta di accordo di accesso con soggetti di paesi terzi che possano sollevare preoccupazioni in merito alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>modifiche sostanziali della struttura giuridica e finanziaria o del controllo che incidano sugli interessi dell'Unione o su quelli degli Stati partecipanti, quali un cambiamento della proprietà o del controllo finali della gigafactory di IA, qualsiasi delocalizzazione di attività critiche al di fuori dell'Unione o importanti decisioni di ristrutturazione finanziaria;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>modifiche significative delle finalità strategiche delle gigafactory di IA.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>14.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">A seguito di un invito a manifestare interesse, il consorzio per gigafactory di IA è selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune attraverso un processo equo e trasparente, con il sostegno di un gruppo di esperti indipendenti e di un istituto finanziario accreditato nominato dal consiglio di direzione ai fini della valutazione, sulla base, tra l'altro, dei criteri seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>valutazione tecnica:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(1)</SYMBOL>obiettivi e qualità tecnica della proposta;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(2)</SYMBOL>qualità del piano di lavoro;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(3)</SYMBOL>qualità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sicurezza</STRING></STRING> dell'infrastruttura fisica, informatica e di messa in rete;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(4)</SYMBOL>sostenibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> efficienza energetica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e idrica</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(5)</SYMBOL>esperienza e know-how del consorzio nella creazione di impianti analoghi su larga scala;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>potenziale impatto:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(1)</SYMBOL>qualità del servizio, compresa la sicurezza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l'affidabilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'orientamento all'utente</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(2)</SYMBOL>impatto sull'ecosistema di IA europeo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi l'equilibrio geografico e l'espansione dell'accesso a livello dell'Unione</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(3)</SYMBOL>valore aggiunto dell'UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che aumenta la sovranità tecnologica dell'Unione e incide positivamente sull'autonomia strategica dell'Unione</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>fattibilità sotto il profilo finanziario:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(1)</SYMBOL>impegni di investimento degli Stati partecipanti e del consorzio per gigafactory di IA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(1 bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stime dettagliate, plausibili e basate sugli impegni; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(2)</SYMBOL>qualità e sostenibilità finanziaria del modello aziendale proposto (compreso un esercizio di dovuta diligenza che deve essere svolto dell'ente finanziario accreditato designato).</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impatto sul mercato del lavoro:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(1)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attrazione, sviluppo e trattenimento di talenti in materia di IA diversificati e altamente qualificati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(2)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creazione di occupazione di alta qualità;</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>14 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'impresa comune riferisce annualmente in merito a:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'utilizzo della capacità dell'infrastruttura di calcolo per lo sviluppo di modelli europei di IA di grandi dimensioni;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di nuovi modelli originali di intelligenza artificiale di grandi dimensioni sviluppati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sostenibilità, l'efficienza energetica e l'accesso a fonti di energia rinnovabili</STRING></STRING><STRING ITALIC="on">.</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>15.</NO.P>Se il consorzio non comprende uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, i fornitori della gigafactory di IA sono selezionati dal consorzio per gigafactory di IA sulla base di un capitolato d'oneri equo e trasparente che tenga conto delle specifiche generali del sistema, e in particolare i requisiti degli utenti del settore pubblico, forniti dall'Unione nell'invito a manifestare interesse e ulteriormente specificate nella convenzione di accoglienza per gigafactory di IA. La selezione si basa su criteri equi, aperti e trasparenti, garantisce inoltre il valore aggiunto dell'UE e affronta la questione della sicurezza e della resilienza della catena di approvvigionamento. Gli offerenti selezionati soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2.</P><P><NO.P>16.</NO.P>L'impresa comune può stabilire contratti quadro per la fornitura di componenti essenziali e ad alta domanda, quali i processori di IA avanzati. I consorzi per gigafactory di IA possono utilizzare i contratti quadro di cui al presente paragrafo per i loro appalti.";</P><P><NO.P>17.</NO.P>	 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'istituire gigafactory di IA e centri di competenza quantistica e nel concedervi l'accesso, l'impresa comune promuove una partecipazione equilibrata degli Stati membri.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(26)</NO.P>l'articolo 16 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(27)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, l'utilizzo dei supercomputer EuroHPC è aperto agli utenti di applicazioni per i settori pubblico e privato. Ad eccezione dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, i supercomputer EuroHPC sono utilizzati principalmente a fini di ricerca e innovazione che rientrano in programmi di finanziamento pubblico, per applicazioni del settore pubblico e per attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno.".</P></CITATION></PARAG><PARAG><STRING ITALIC="on">Allegato</STRING></PARAG><PARAG>L'allegato è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(28)</NO.P>l'articolo 3 dell'allegato è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(29)</NO.P>il paragrafo 2 è così modificato:<CITATION><P>"Le domande di adesione all'impresa comune degli Stati membri dell'Unione o dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale sono indirizzate al consiglio di direzione. I paesi candidati notificano per iscritto la loro accettazione del presente statuto e di qualsiasi altra disposizione che disciplina il funzionamento dell'impresa comune. I candidati indicano inoltre i motivi per cui chiedono di aderire all'impresa comune e in che modo la loro strategia nazionale per il supercalcolo o le tecnologie quantistiche è in linea con gli obiettivi dell'impresa comune. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e può decidere di chiedere chiarimenti in merito alla candidatura prima di approvare la domanda.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(30)</NO.P>l'articolo 4 dell'allegato è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(31)</NO.P>al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):<CITATION><P>(d)	il gruppo consultivo per la strategia quantistica.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(32)</NO.P>l'articolo 5 dell'allegato è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(33)</NO.P>è aggiunto il seguente paragrafo 3:<CITATION><P>(3) "3. Per il pilastro delle attività relativo alle tecnologie quantistiche, gli Stati partecipanti nominano un rappresentante delle loro autorità competenti nel settore delle tecnologie quantistiche.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(34)</NO.P>l'articolo 6 dell'allegato è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(35)</NO.P>è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:<CITATION><P>(5 bis)	 Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis, del presente statuto, e per ciascuna gigafactory di IA, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati e ai rispettivi contributi in natura alla gigafactory di IA in questione fino alla cessazione della convenzione di accoglienza per gigafactory di IA; i contributi in natura sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un esperto o revisore indipendente.</P><P>Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(36)</NO.P>il paragrafo 6 è così modificato:<CITATION><P>(6) "6. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 5, 5 bis, 6 e 7, del presente statuto le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi."; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(37)</NO.P>l'articolo 7 dell'allegato è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(38)</NO.P>è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">(4 bis) "4 bis. Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti connessi alle gigafactory di IA di cui all'articolo 12 ter del presente regolamento:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa all'istituzione di gigafactory di IA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all'istituzione di gigafactory di IA e alla selezione dei consorzi per gigafactory di IA e le corrispondenti previsioni di spesa;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>approva la selezione dei consorzi per gigafactory di IA che istituiranno e gestiranno le gigafactory di AI;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL>definisce le condizioni del tempo di accesso dell'Unione alle gigafactory di IA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f)</SYMBOL>approva le offerte relative all'istituzione di una gigafactory di IA selezionata per il finanziamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(g)</SYMBOL>approva i contratti quadro definiti dall'impresa comune EuroHPC per la fornitura di componenti essenziali e ad alta domanda di gigafactory di IA.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(39)</NO.P>è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:<CITATION><P>(5 bis)	Per il pilastro delle attività relativo alle tecnologie quantistiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del presente statuto, fatta eccezione per le attività relative all'acquisizione e alla gestione di computer quantistici per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto."; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(40)</NO.P>l'articolo 10 dell'allegato è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(41)</NO.P>il paragrafo 1 è così modificato:<CITATION><P>"Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione, un gruppo consultivo per le infrastrutture e un gruppo consultivo per la strategia quantistica.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(42)</NO.P>è aggiunto il seguente paragrafo 7:<CITATION><P>(7)  	Il gruppo consultivo per la strategia quantistica è costituito da un massimo di dodici membri, di cui al massimo sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l'impresa comune, e al massimo sei sono designati dal consiglio di direzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(43)</NO.P>è aggiunto il seguente articolo 12 bis:<CITATION><P>"Articolo 12 bis</P><P><STRING ITALIC="on">Funzionamento del gruppo consultivo per la strategia quantistica</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Il gruppo consultivo per la strategia quantistica si riunisce almeno due volte l'anno.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Il gruppo consultivo per la strategia quantistica può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Il gruppo consultivo per la strategia quantistica elegge il proprio presidente.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Il gruppo consultivo per la strategia quantistica adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina."; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(44)</NO.P>è aggiunto il seguente articolo 14 bis:<CITATION><P>"Articolo 14 bis</P><P><STRING ITALIC="on">Compiti del gruppo consultivo per la strategia quantistica</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Il gruppo consultivo per la strategia quantistica:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale in relazione alle attività relative alle tecnologie quantistiche di cui all'articolo 20, del presente statuto e lo riesamina periodicamente in base all'evoluzione della domanda scientifica, industriale e strategica;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore delle tecnologie quantistiche, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale e sui relativi progetti di attività del programma di lavoro per le tecnologie quantistiche per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 riguarda:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>le priorità strategiche in materia di ricerca, innovazione, implementazione e infrastrutture per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie quantistiche e la loro integrazione nell'ecosistema digitale europeo, al fine di sostenere la resilienza, la sovranità tecnologica e l'autonomia strategica dell'Unione, tenendo conto nel contempo del potenziale in termini di duplice uso di tali tecnologie;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL>potenziali attività di cooperazione internazionale nel settore delle tecnologie quantistiche che apportano valore aggiunto e sono di reciproco interesse, garantendo nel contempo l'allineamento ai valori e agli interessi di sicurezza dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f)</SYMBOL>priorità in materia di formazione, istruzione e sviluppo della forza lavoro per affrontare le competenze chiave e le carenze di competenze nel contesto delle tecnologie quantistiche, compresa la consapevolezza delle applicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(g)</SYMBOL>l'acquisizione, l'implementazione e la gestione di infrastrutture quantistiche, compresa l'interconnessione e la federazione con le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e altre infrastrutture digitali quali le comunicazioni quantistiche e il rilevamento quantistico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(h)</SYMBOL>misure per lo sviluppo di capacità, l'interoperabilità, la normazione, la sicurezza nel settore delle tecnologie quantistiche, tenendo conto in particolare dei rischi di duplice uso e della protezione delle risorse strategiche, degli interessi, dell'autonomia o della sicurezza dell'Unione.</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(45)</NO.P>l'articolo 16 dell'allegato è così modificato:<CITATION><P>"Gli impegni di bilancio dell'impresa comune possono essere suddivisi in frazioni annue. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 40</STRING></TI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a Bruxelles, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>