<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2025)0343</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Attuazione del regime di condizionalità dello Stato di diritto</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0240/2025 - Relatori: Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2025 sull'attuazione del regime di condizionalità dello Stato di diritto (2025/2061(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulla condizionalità) e la comunicazione della Commissione, del 18 marzo 2022, sugli orientamenti sulla sua applicazione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 123 del 18.3.2022, pag. 12.</FIELD></FOOTNOTE> (orientamenti del 2022),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<FOOTNOTE><FIELD> GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento RRF),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<FOOTNOTE><FIELD> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento recante disposizioni comuni),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509 del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento finanziario),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria<FOOTNOTE><FIELD> GU L 325 del 20.12.2022, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2506/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 12 gennaio 2024 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (COM(2024)0017),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 giugno 2025 sulla relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0129.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0090.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2024 sul previsto scioglimento delle principali strutture anticorruzione in Slovacchia e le relative implicazioni per lo Stato di diritto<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5712, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5712/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese<FOOTNOTE><FIELD> GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 74.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa<FOOTNOTE><FIELD> GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione speciale 03/2024 della Corte dei conti europea, del 22 febbraio 2024, dal titolo "Lo Stato di diritto nell'UE – È migliorato il quadro per la tutela degli interessi finanziari dell’UE, ma permangono rischi",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21, <STRING ITALIC="on">Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2022, <STRING ITALIC="on">Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea</STRING>, causa C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97.</FIELD></FOOTNOTE> e C-157/21, <STRING ITALIC="on">Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2022, <STRING ITALIC="on">Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea</STRING>, causa C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativa al riesame, su iniziativa della Commissione, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa all'Ungheria (C(2023)8999),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione della Commissione, del 16 dicembre 2024, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, riguardante una notifica scritta dell'Ungheria in merito all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (C(2024)9140),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le osservazioni delle missioni d'informazione della commissione per il controllo dei bilanci in Ungheria dal 15 al 17 maggio 2023 e in Slovacchia dal 26 al 28 maggio 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 2 aprile 2025 dal titolo "La prospettiva locale e regionale nell'attuazione dello Stato di diritto nell'Unione europea"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/3169, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3169/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 aprile 2025 dal titolo "La dimensione economica dello Stato di diritto",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione sull'attuazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, pubblicata dalla direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare nel luglio 2025<FOOTNOTE><FIELD> Parlamento europeo: Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, <STRING ITALIC="on">Rule of Law Conditionality Regulation – European Implementation Assessment</STRING> (Regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto – Valutazione dell'attuazione a livello europeo), Parlamento europeo, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2861/0161872.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo studio richiesto dalla commissione per i bilanci dal titolo "The tools for protecting the EU budget from breaches of the rule of law: the Conditionality Regulation in context" (Gli strumenti per proteggere il bilancio dell'UE dalle violazioni dello Stato di diritto: il regolamento sulla condizionalità contestualizzato)<FOOTNOTE><FIELD> Rubio, E. et al., "The tools for protecting the EU budget from breaches of the rule of law: the Conditionality Regulation in context", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico Affari di bilancio, aprile 2023.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 59 del regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0240/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stipula l'articolo 2 TUE; che tali valori si riflettono nei diritti fondamentali enunciati nella Carta, quali la parità tra donne e uomini, la non discriminazione e il diritto di contrattazione e azione collettiva, conformemente al diritto dell'UE e alla legislazione e alle prassi nazionali, e sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani; che l'adesione a tali valori condivisi costituisce il fondamento dei diritti di cui godono coloro che vivono nell'UE; che le organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi svolgono un ruolo importante nella promozione dello Stato di diritto nella pratica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la CGUE ha stabilito, in varie sentenze, che tutti i fondi, i programmi e i finanziamenti dell'UE sono un'espressione del principio di solidarietà tra gli Stati membri e devono basarsi sulla fiducia reciproca, che presuppone il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE, della Carta e del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE; che ha inoltre confermato la chiara relazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l'efficace esecuzione del bilancio dell'UE, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e di tutela degli interessi finanziari dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che qualsiasi evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte di un determinato Stato membro può incidere sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE in tutti gli Stati membri, sulla fiducia, la solidarietà e una sincera cooperazione tra gli Stati membri e sui risultati fondamentali dell'UE, quali la libera circolazione delle persone, il funzionamento del mercato unico e l'indipendenza dei media;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il regolamento sulla condizionalità conferisce all'UE il potere di adottare, in modo tempestivo, misure finanziarie proporzionate per salvaguardare i propri interessi finanziari qualora le violazioni dello Stato di diritto in uno Stato membro compromettano o rischino seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE; che il regolamento è stato adottato nell'ambito del pacchetto sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, a seguito di lunghi e difficili negoziati tra i colegislatori, in particolare a causa dei tentativi di alcuni Stati membri di collegare i negoziati sul QFP ai negoziati sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; che è vincolante per tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore il 1º gennaio 2021;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il regolamento sulla condizionalità integra altri strumenti che proteggono il bilancio dell'UE dai rischi derivanti da violazioni dello Stato di diritto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, sebbene il regolamento sulla condizionalità imponga alla Commissione di monitorare lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri, finora sono state proposte e adottate misure a norma del regolamento soltanto nel caso dell'Ungheria; che sono state richieste informazioni supplementari alla Polonia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando l'importanza di preservare i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari dei fondi dell'UE; che gli Stati membri interessati da una decisione a norma del regolamento sulla condizionalità sono tenuti a riferire in merito al rispetto dei loro obblighi nei confronti dei destinatari finali e dei beneficiari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che la Commissione ha pubblicato orientamenti per chiarire l'applicazione del regolamento sulla condizionalità; che il Parlamento ha ritenuto che il testo del regolamento fosse chiaro e non richiedesse alcuna interpretazione aggiuntiva ai fini dell'applicazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la Commissione è giuridicamente obbligata a tenere informato il Parlamento in merito alle sue notifiche a uno Stato membro in cui ritiene che possano configurarsi violazioni dei principi dello Stato di diritto e alle eventuali misure proposte, adottate e revocate conformemente al regolamento sulla condizionalità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che nel gennaio 2024 la Commissione ha pubblicato una relazione, a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla condizionalità, per fare il punto sull'applicazione della legislazione; che l'analisi dell'unico caso disponibile effettuata dalla Commissione ha confermato l'efficacia delle misure di protezione adottate e il loro potenziale per il futuro, ma che la Commissione ha constatato che era troppo presto per trarre conclusioni definitive e che una prassi più ampia le avrebbe consentito di individuare meglio i possibili miglioramenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che nel dicembre 2024, per la prima volta, gli impegni di bilancio che erano stati sospesi a seguito dell'applicazione del regolamento sulla condizionalità sono stati infine persi dallo Stato membro interessato, in linea con l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, in quanto lo Stato membro non aveva posto rimedio alle carenze inizialmente individuate entro i termini previsti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il 16 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato la sua proposta relativa al QFP per il periodo 2028-2034<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2025, dal titolo "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro – Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034" (COM(2025)0570).</FIELD></FOOTNOTE>; che vi è una chiara interazione tra gli aspetti relativi allo Stato di diritto inclusi nella proposta relativa ai piani di partenariato nazionali e regionali (piani NRP)<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025)0565), presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025.</FIELD></FOOTNOTE> e il meccanismo di condizionalità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che lo scopo della presente relazione è quello di esaminare l'attuazione del regolamento sulla condizionalità, compresa anche l'interazione con altri strumenti dell'UE, conformemente al ruolo del Parlamento stabilito nel regolamento, evidenziando i vantaggi e le carenze della sua applicazione e formulando raccomandazioni per la sua futura attuazione;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Introduzione del regime di condizionalità e contesto giuridico</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ricorda che lo Stato di diritto è uno dei valori fondanti dell'UE e che il rispetto dello Stato di diritto è un requisito indispensabile per la sana gestione finanziaria e l'uso efficace dei finanziamenti dell'UE; insiste sul fatto che tale aspetto è cruciale per preservare la fiducia dei cittadini nell'Unione e per garantire che i fondi dell'UE producano vantaggi tangibili in tutti gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>evidenzia che l'adozione del regolamento sulla condizionalità nel 2020 rappresenta un pilastro fondamentale per la protezione del bilancio dell'UE dai rischi derivanti da violazioni dello Stato di diritto, che si applica all'intero bilancio e consente l'applicazione cumulativa di varie misure; sottolinea che l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità; sottolinea che il regolamento non ha limiti temporali e si applica pertanto agli strumenti di finanziamento attuali e futuri del bilancio dell'UE; rileva, tuttavia, che la sua attuazione pratica permane insufficiente e chiede miglioramenti concreti per garantirne la piena efficacia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>apprezza l'affermazione della CGUE secondo cui il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE è un obbligo costante per tutti gli Stati membri e una condizione preliminare per godere di tutti i diritti e benefici derivanti dal trattato, compreso l'accesso ai fondi dell'UE; incarica la Commissione di far rispettare la legislazione applicabile tenendo pienamente conto dell'affermazione della CGUE e di evidenziare questo punto in tutte le sue pertinenti comunicazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che il regolamento sulla condizionalità e qualsiasi altra misura disponibile per proteggere il bilancio dell'UE dalle violazioni dello Stato di diritto non devono essere considerati sostituti dei meccanismi basati sul trattato per la salvaguardia dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda che la sospensione dei diritti di voto a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, TUE rimane un'opzione in caso di violazioni gravi e persistenti dello Stato di diritto; rileva che i cittadini comprendono con difficoltà il motivo per cui gli Stati membri che violano costantemente lo Stato di diritto continuano a godere dei diritti di voto, rischiando in tal modo di perdere la fiducia nei valori e nei processi decisionali dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>ricorda che il pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto della Commissione si è notevolmente evoluto nell'ultimo decennio, con l'inclusione di molteplici strumenti per proteggere lo Stato di diritto, tra cui la relazione annuale sullo Stato di diritto riguardante tutti i 27 Stati membri, la condizione abilitante orizzontale sull'applicazione e l'attuazione della Carta prevista dal regolamento recante disposizioni comuni e i "super traguardi" relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea che il regime di condizionalità ha carattere di bilancio, in quanto mira a salvaguardare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, e si applica solo qualora una violazione dello Stato di diritto comprometta o rischi seriamente di compromettere il bilancio dell'UE; evidenzia che differisce dalla procedura di cui all'articolo 7 TUE, che sanziona le violazioni gravi e persistenti dei valori di cui all'articolo 2 TUE a prescindere dalle implicazioni di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE e dell'articolo 6 del regolamento finanziario rimangono strumenti complementari per le violazioni sistemiche dei valori di cui all'articolo 2 TUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>elogia le sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21 e C-157/21, che hanno respinto integralmente i ricorsi dell'Ungheria e della Polonia per l'annullamento del regolamento sulla condizionalità e hanno confermato inequivocabilmente la validità, la base giuridica e la compatibilità del regolamento con il trattato, nonché la competenza dell'UE in materia di Stato di diritto negli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>ricorda che il regolamento sulla condizionalità non include una definizione di "Stato di diritto", non definisce in modo esaustivo le situazioni che costituiscono violazioni dello Stato di diritto e non affronta il regresso dello Stato di diritto; sottolinea il fatto che le norme per la fruizione dei fondi sono definite in una legislazione specifica e la valutazione della CGUE secondo cui il concetto è stato sufficientemente elaborato nella giurisprudenza e nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri, il che limita il potere discrezionale della Commissione nelle sue valutazioni; respinge pertanto qualsiasi presunzione di incertezza giuridica; invita la Commissione a includere sistematicamente le restrizioni imposte allo spazio civico e gli attacchi ai suoi attori come pure gli attacchi al pluralismo dei media tra gli indicatori di rischio quando sono direttamente pertinenti ai fini della tutela del bilancio o degli interessi finanziari dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Applicazione del regolamento sulla condizionalità e problemi individuati</STRING></STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Ambito di applicazione e fasi di attuazione</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>ricorda che il regolamento sulla condizionalità è applicabile a tutti gli Stati membri, dal momento che la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se sono soddisfatte le condizioni per l'adozione delle misure di cui all'articolo 4;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>osserva che la procedura precedente all'adozione delle misure comporta diverse fasi, tra cui una notifica scritta della Commissione allo Stato membro interessato, uno scambio di informazioni, eventuali impegni da parte dello Stato membro interessato ad adottare misure correttive per affrontare la situazione, osservazioni dello Stato membro e, se necessario, una proposta di misure della Commissione sulla quale il Consiglio decide a maggioranza qualificata entro un termine rigoroso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>prende atto degli ulteriori chiarimenti sul processo forniti dalla Commissione negli orientamenti del 2022 sul regolamento sulla condizionalità, nonché del riesame della sua applicazione pratica nella relazione della Commissione del 2024 sull'applicazione; deplora, tuttavia, che gli orientamenti siano stati adottati oltre un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento e che ciò abbia contribuito a ritardare di fatto la sua applicazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>deplora che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento sulla condizionalità il 1º gennaio 2021, la Commissione non abbia immediatamente attivato l'articolo 6, paragrafo 1, in risposta alle gravi violazioni in atto dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri, il che ha rappresentato un grave rischio per gli interessi finanziari dell'UE; sottolinea che nell'ottobre 2021, a seguito dei ripetuti inviti alla Commissione ad agire, il Parlamento ha avviato un'azione contro la Commissione dinanzi alla CGUE a norma dell'articolo 265 TFUE per la mancata azione e applicazione del regolamento; sottolinea che risposte tempestive da parte della Commissione, sulla base di chiare scadenze interne, sono essenziali per proteggere il bilancio dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Segnalazione di violazioni dello Stato di diritto a norma del regolamento sulla condizionalità</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>osserva che le potenziali violazioni dello Stato di diritto sono portate all'attenzione della Commissione attraverso un'ampia base di prove, tra cui le relazioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea (EPPO), della Corte dei conti europea e del Parlamento, nonché le osservazioni delle organizzazioni della società civile, delle imprese e degli informatori; sottolinea l'importanza che la Commissione fornisca spiegazioni chiare sul modo in cui tali prove sono prese in considerazione nelle sue decisioni; chiede finanziamenti adeguati per organismi quali l'EPPO, l'OLAF, Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), per consentire loro di indagare efficacemente sulle violazioni dello Stato di diritto che ledono gli interessi finanziari dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>deplora profondamente la mancanza di trasparenza delle valutazioni della Commissione che non portano alla proposta di misure o che portano alla scelta di un altro strumento; sottolinea la necessità di evitare affermazioni di matrice politica o infondate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>osserva che, ad oggi, solo un numero molto limitato di portatori di interessi ha utilizzato il modulo standard di denuncia della Commissione allegato agli orientamenti del 2022; raccomanda alla Commissione di accettare le denunce in qualsiasi forma scritta; chiede inoltre la creazione di un portale di segnalazione riservato e di facile utilizzo, che tuteli l'identità degli informatori e garantisca la loro protezione contro le ritorsioni e le denunce abusive, attraverso il quale i portatori di interessi possano segnalare la non conformità, consentendo in tal modo una rapida azione correttiva; sottolinea che tali strumenti devono essere accessibili, trasparenti, disponibili in più lingue e considerati affidabili dalle parti interessate, al fine di ottimizzarne l'efficacia e garantire che le prove ricevute siano pienamente prese in considerazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>si rammarica del fatto che, nonostante le conclusioni preoccupanti che si sono susseguite nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto come pure le conclusioni dell'OLAF, rese pubbliche nelle relazioni annuali della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e le conclusioni dell'EPPO, che indicano rischi di bilancio in diversi Stati membri, sono state inviate solo due notifiche formali e sono state decise misure in un unico caso a norma del regolamento sulla condizionalità; sottolinea che il divario tra i risultati e l'applicazione compromette la credibilità del regolamento e ne indebolisce la funzione preventiva di tutela degli interessi finanziari dell'UE; ricorda l'avvertimento della Corte dei conti europea secondo cui le decisioni relative al blocco o allo svincolo dei fondi, che richiedono una maggioranza qualificata in seno al Consiglio, sono spesso interconnesse con negoziati ad alto livello non collegati che richiedono l'unanimità; sottolinea che le decisioni devono basarsi su risultati tecnici e giuridici e non possono essere oggetto di contrattazione con la minaccia di bloccare decisioni che richiedono l'unanimità in seno al Consiglio;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Valutazione e attivazione del meccanismo di condizionalità</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>sottolinea che il regolamento sulla condizionalità deve essere applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri; esorta la Commissione e, se del caso, il Consiglio ad agire rapidamente e in piena trasparenza qualora sia stato stabilito un nesso tra le violazioni o gravi rischi di violazioni dello Stato di diritto e i rischi per il bilancio dell'UE e lo Stato membro interessato non agisca per affrontare tempestivamente la situazione in modo efficace e sostenibile; insiste sul fatto che i lunghi dialoghi informali non devono sostituire un'azione risoluta e che le situazioni di stallo o ricatto politico, utilizzate per ostacolare il processo decisionale dell'Unione, devono essere respinte con fermezza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>ribadisce che in nessun caso lo Stato di diritto può essere considerato come moneta di scambio; sottolinea che lo strumento non deve essere utilizzato solo come misura di ultima istanza, visto che il regolamento consente anche sospensioni parziali in una fase iniziale, vale a dire non appena sono state identificate violazioni dello Stato di diritto che rischino seriamente di compromettere il bilancio dell'UE; invita la Commissione, a tale proposito, a utilizzare appieno e tempestivamente lo strumento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>evidenzia che le valutazioni della Commissione devono essere imparziali ed eque, tenere conto di tutti i dati disponibili e rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati; sottolinea che la scelta e la portata delle misure di protezione del bilancio devono rispettare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità, tenendo conto della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, della cooperazione dello Stato membro interessato e del rischio finanziario concreto, nonché dell'impatto sui destinatari e beneficiari finali, in particolare quelli più piccoli; invita la Commissione a pubblicare la metodologia di valutazione quantitativa del rischio già applicata internamente, come raccomandato dalla Corte dei conti europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>sottolinea che la Commissione, in quanto custode dei trattati, deve agire con piena imparzialità, indipendentemente dall'orientamento politico dei governi nazionali, e sanzionare in modo equo qualsiasi violazione dello Stato di diritto che presenti un rischio per il bilancio dell'UE e i valori dell'UE, onde evitare la percezione di un trattamento selettivo di taluni Stati membri; ricorda che solo tale applicazione imparziale può preservare la credibilità e la legittimità del regime di condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>prende atto che alcuni aspetti del regolamento sulla condizionalità in particolare l'obbligo di dimostrare un legame sufficientemente diretto tra le violazioni dello Stato di diritto e un grave rischio di effetti negativi sul bilancio dell'UE, rendono difficile attivare il meccanismo; insiste, al tempo stesso, sul fatto che tali obblighi non dovrebbero essere utilizzati come giustificazione per non attivare il meccanismo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Regresso e inversione delle misure correttive</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>prende atto che il Consiglio ha deciso di sospendere il 55 % degli impegni di bilancio per tre programmi operativi nell'ambito della politica di coesione per l'Ungheria e di vietare alla Commissione di assumere nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico ed enti da essi mantenuti per finanziamenti dell'UE attuati in regime di gestione diretta o indiretta; pone l'accento sull'analisi giuridica<FOOTNOTE><FIELD> Sheppele, K. L. et al., "Freezing all EU funds to Hungary: A legal analysis of why a 100 % suspension is "proportionate" and "appropriate" under Regulation 2020/2092 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget" (Congelamento di tutti i fondi UE all'Ungheria: un'analisi giuridica del motivo per cui una sospensione del 100 % è "proporzionata" e "appropriata" ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione) - Studio richiesto da Daniel Freund, deputato al Parlamento europeo del gruppo Verts/ALE, maggio 2022.</FIELD></FOOTNOTE> che dimostra che la natura sistemica e persistente delle violazioni dello Stato di diritto da parte del governo ungherese dovrebbe comportare una sospensione significativamente più elevata dei finanziamenti dell'UE, al fine di proteggere il bilancio dell'UE in linea con il principio di proporzionalità; osserva che il regolamento sulla condizionalità non fissa alcun limite alla percentuale degli impegni che possono essere sospesi e ritiene che si possa sospendere fino al 100 % dei finanziamenti; osserva che, dall'adozione delle misure nel dicembre 2022, la Commissione ha riesaminato le violazioni individuate e lo stato di avanzamento delle misure correttive, nel dicembre 2023 e nuovamente nel dicembre 2024, a seguito di una notifica del governo ungherese relativa ai correttivi rispetto alle violazioni relative ai trust di interesse pubblico; sottolinea che entrambe le valutazioni della Commissione hanno concluso che le condizioni necessarie non sono state rispettate; osserva che le valutazioni della Commissione non includono ulteriori violazioni dello Stato di diritto o gravi rischi in tal senso che incidono o rischiano di ledere gli interessi finanziari dell'UE; invita la Commissione a riesaminare e affrontare con urgenza il regresso dello Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, proponendo misure supplementari o aggiornando quelle esistenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>sottolinea che i fondi dell'UE che sono stati sospesi a norma del regolamento sulla condizionalità devono essere sbloccati soltanto quando la situazione che aveva portato all'adozione di misure sarà stata interamente risolta, tenendo pienamente conto di tutti gli sviluppi della situazione nel paese, dall'adozione della decisione iniziale sulle misure fino alla decisione di revocare le misure; concorda con l'avvertenza della Corte dei conti europea secondo cui il regime di condizionalità non deve trasformarsi in un "mero esercizio di spunta", in cui uno Stato membro soddisfa i requisiti in senso puramente formale, ma deve essere accompagnato da reali miglioramenti sul campo; invita la Commissione a confermare che la conformità allo Stato di diritto è conseguita in modo verificabile nella pratica, con parametri di riferimento oggettivi e controlli in loco, e a riferire in merito alle proprie conclusioni prima di adottare proposte per revocare le misure; ritiene che la Commissione dovrebbe anche effettuare audit ex post per evitare regressi dopo la revoca delle misure;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>ricorda che, già nel giugno 2023, il Parlamento aveva messo in guardia contro i rischi di inversione delle misure correttive una volta revocate le sanzioni finanziarie<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 1º giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'UE congelati (GU C, C/2023/1223, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1223/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, un'eventualità che non è espressamente prevista né dal regolamento sulla condizionalità né dagli orientamenti del 2022; sottolinea che anche la Corte dei conti europea ha individuato tale rischio; invita la Commissione a sospendere nuovamente e in tempi rapidi i fondi dell'UE e, se del caso, a recuperarli, qualora le azioni correttive siano successivamente annullate; si attende di essere immediatamente informato in merito a tali azioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>sottolinea che, una volta revocate le misure, la piena attuazione dei programmi, compresi l'impegno e l'erogazione dei fondi, dovrebbe riprendere rapidamente; sottolinea l'importanza che la Commissione collabori strettamente con le autorità nazionali per prevenire ulteriori arretrati;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Legami tra il regime di condizionalità e gli altri strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>ricorda che il regolamento sulla condizionalità integra espressamente gli strumenti per la protezione del bilancio esistenti e deve essere applicato "nei casi in cui le altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non consentano una protezione più efficace del bilancio dell’Unione"; si rammarica dell'interpretazione della Commissione secondo cui, sulla base di tale formulazione, lo strumento dovrebbe essere utilizzato solamente come misura di ultima istanza; ricorda con profonda preoccupazione che in passato non sono state utilizzate in modo sistematico le altre misure disponibili; constata con preoccupazione che il monitoraggio dello Stato di diritto in seno alla Commissione è suddiviso tra diversi servizi, il che comporta talvolta azioni incoerenti, non trasparenti e ritardate; deplora l'apparente intenzione della Commissione di ripartire ulteriormente le responsabilità, dal momento che varie unità all'interno della sua direzione generale del Bilancio devono essere incaricate della valutazione e del monitoraggio del regolamento sulla condizionalità e dei piani di partenariato nazionale e regionale proposti nell'ambito del nuovo QFP; critica il fatto che tale separazione delle responsabilità si traduca in strutture di coordinamento complesse e presenti rischi per l'applicazione del regolamento sulla condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>ritiene che non sia chiaro in che modo il regolamento sulla condizionalità interagisca nella pratica con gli altri strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, in particolare con la condizione abilitante orizzontale relativa alla Carta a norma del regolamento recante disposizioni comuni e con i "super traguardi" relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva con preoccupazione che la Corte dei conti europea non è sempre stata in grado di verificare le ragioni che hanno indotto la Commissione a scegliere uno strumento per lo Stato di diritto piuttosto che un altro; teme che tale mancanza di trasparenza possa incrinare la fiducia nell'applicazione imparziale del regolamento sulla condizionalità; deplora il fatto che, nel dicembre 2023, la Commissione abbia valutato che l'Ungheria aveva soddisfatto la condizione abilitante orizzontale relativa all'indipendenza della magistratura, mantenendo al contempo le misure imposte a norma del regolamento sulla condizionalità; sottolinea che tale mancanza di coerenza ostacola il controllo democratico dell'applicazione degli strumenti; ricorda che nel marzo 2024 il Parlamento ha avviato un'azione legale contro la Commissione dinanzi alla CGUE, al fine di verificare la legittimità di tale decisione della Commissione e di garantire la certezza giuridica nell'attuazione del meccanismo dello Stato di diritto, e che la CGUE non si è ancora pronunciata sulla questione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>insiste sull'importanza di preservare e rafforzare ulteriormente le sinergie tra i vari strumenti per lo Stato di diritto; sottolinea che le misure relative allo Stato di diritto necessarie per l'erogazione dei finanziamenti dell'UE, quali definite dalle pertinenti decisioni adottate a norma del regolamento recante disposizioni comuni, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e del regolamento sulla condizionalità, devono essere considerate come un unico pacchetto integrale ed evidenzia che non dovrebbero essere effettuati pagamenti se si registrano progressi in uno o più ambiti ma permangono carenze in altri; insiste sulla necessità di tenere conto anche di eventuali arretramenti rispetto alla situazione che ha determinato l'adozione di tali misure;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>avverte che la riassegnazione o la ridistribuzione degli stanziamenti congelati verso altri programmi od obiettivi farebbe intendere ai governi che non rispettano i valori dell'UE e i loro obblighi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione che le perdite possono essere compensate altrove; ritiene che lo spirito del regolamento sulla condizionalità escluda qualsiasi trasferimento di questo tipo e invita pertanto la Commissione a respingere qualsiasi richiesta di trasferimento ad altri programmi o ad altre priorità nell'ambito dello stesso programma che comporterebbe un'elusione delle misure adottate a norma dal regolamento sulla condizionalità; chiede che la Commissione presenti al Parlamento il testo integrale di qualsiasi richiesta di trasferimento, affinché il controllo democratico possa precedere, e non seguire, la decisione della Commissione; ritiene che i fondi sospesi in conformità del regolamento sulla condizionalità o a seguito del mancato rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali non dovrebbero poter essere oggetto di modifiche dei programmi o di trasferimenti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Controllo democratico e trasparenza</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>osserva che il regolamento sulla condizionalità conferisce al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il potere di modificare la proposta della Commissione prima dell'adozione delle misure, mentre il ruolo del Parlamento è limitato al ricevimento di informazioni ex post, il che gli impedisce, in quanto ramo dell'autorità di bilancio e di discarico dell'UE, di avere voce in capitolo in decisioni fondamentali per la protezione del bilancio dell'Unione; osserva che, nell'unico caso in cui ha dovuto pronunciarsi, il Consiglio ha deciso di modificare la proposta della Commissione riducendo gli importi dei finanziamenti da sospendere, senza addurre alcuna giustificazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>sottolinea che da un'indagine Eurobarometro condotta nella primavera 2025 emerge che la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, ossia l'85 % degli intervistati, è favorevole a subordinare l'erogazione dei fondi dell'UE al rispetto dello Stato di diritto e dei principi democratici; sottolinea che, in qualità di rappresentanti eletti direttamente dai cittadini dell'UE, i deputati al Parlamento europeo hanno il dovere di rispettare questa chiara richiesta e di difendere strenuamente il meccanismo di condizionalità quale strumento essenziale per tutelare il bilancio dell'Unione e preservare i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>ribadisce di svolgere con la massima serietà la propria funzione di controllo per quanto riguarda l'attuazione del regolamento sulla condizionalità; riconosce che la Commissione ha rispettato il suo obbligo giuridico di informare immediatamente il Parlamento in merito a qualsiasi misura proposta, adottata o revocata; si rammarica che la Commissione abbia fornito soltanto le informazioni strettamente indispensabili, senza includere dettagli fondamentali, e che, nonostante la richiesta del Parlamento, non abbia trasmesso la documentazione completa; sottolinea che una condivisione tempestiva, completa e proattiva delle informazioni è essenziale per consentirgli di svolgere efficacemente le sue funzioni di bilancio e di controllo e per salvaguardare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE e la credibilità dell'Unione nel suo complesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>si rammarica inoltre di non aver accesso al testo integrale delle notifiche scritte e agli scambi tra i servizi della Commissione e lo Stato membro interessato; sottolinea che la mancata comunicazione di tali prove pregiudica le prerogative del Parlamento in materia di controllo di bilancio, che sono sancite dai trattati, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 319 TFUE; si rammarica altresì di aver dovuto fare più volte ricorso a lettere o risoluzioni per ottenere informazioni procedurali di base dalla Commissione e deplora che molti documenti siano stati trasmessi soltanto dopo notevoli ritardi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>prende atto della conclusione dei negoziati sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento e la Commissione, nell'ambito del quale quest'ultima si impegna a rafforzare ulteriormente la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio; ricorda che il Parlamento dovrebbe essere posto su un piano di parità con il Consiglio per quanto riguarda la condivisione di informazioni; insiste perché gli sia garantito un accesso sistematico, tempestivo, strutturato e sicuro a tutte le informazioni e a tutti i documenti necessari per svolgere, con le sue commissioni, le sue funzioni di controllo, tra cui la notifica scritta allo Stato membro interessato da una potenziale sospensione dei fondi, qualsiasi richiesta di informazioni supplementari, la corrispondenza tra i servizi della Commissione e lo Stato membro in questione e le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sulla condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>esorta la Commissione a concordare un canale di comunicazione sicuro che consenta agli organi competenti del Parlamento di avere accesso a tali informazioni, garantendo al contempo la riservatezza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>si rammarica che le informazioni rese pubbliche dalla Commissione in merito alle conclusioni raggiunte in relazione a determinati casi a norma del regolamento sulla condizionalità non facciano riferimento alle specifiche violazioni dello Stato di diritto individuate, alla metodologia di analisi dei rischi e al calcolo della proporzionalità; osserva che la mancanza di tali informazioni è stata sfruttata da attori estremisti allo scopo di diffondere disinformazione sulle motivazioni e sulle procedure dell'UE e avverte che una tale situazione potrebbe ripetersi in futuro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti dell'UE adeguati alle organizzazioni della società civile attive in questo ambito, che svolgono un ruolo cruciale nella salvaguardia dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Protezione dei destinatari finali e dei beneficiari</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>sottolinea la necessità di un approccio rigoroso per garantire che i destinatari finali e i beneficiari non siano penalizzati a seguito di una sospensione dei fondi dell'UE destinati al loro governo dovuta a violazioni dello Stato di diritto; si aspetta che, prima di proporre misure, la Commissione ne analizzi le potenziali ripercussioni sui destinatari finali e sui beneficiari; sottolinea che tale principio è alla base dell'approccio della "condizionalità intelligente"; ricorda, in particolare, che gli Stati membri soggetti a misure adottate a norma del regolamento sulla condizionalità hanno l'obbligo di continuare a onorare tutti gli impegni assunti nei confronti dei destinatari finali e dei beneficiari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>si rammarica che, nella pratica, tali disposizioni non siano state applicate in misura sufficiente e che le garanzie previste per i destinatari finali e i beneficiari rimangano prevalentemente teoriche, in quanto le procedure per il pagamento diretto o la riassegnazione dei fondi sono complesse e la comunicazione con i destinatari finali e i beneficiari, effettivi e potenziali, è sporadica; sottolinea che sono necessari maggiori sforzi a livello dell'UE per migliorare la protezione dei legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari, compresi gli enti locali e regionali e altre parti interessate, e per garantire il loro accesso ai finanziamenti dell'UE, dal momento che non dovrebbero essere penalizzati per le violazioni commesse dai governi centrali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>constata con preoccupazione che, in alcuni Stati membri, strutture oligarchiche cleptocratiche stanno sistematicamente acquisendo il controllo di settori di importanza strategica, tra cui i media, le telecomunicazioni, l'industria bancaria, il commercio al dettaglio, l'agricoltura, l'industria alimentare, la sanità, l'industria farmaceutica, l'edilizia e il turismo, il che può comportare rischi per la protezione del bilancio dell'UE, ad esempio quando tali strutture richiedono fondi dell'UE; sottolinea l'importanza di garantire a tutti i richiedenti pari opportunità di accesso sia ai finanziamenti dell'UE sia a meccanismi di denuncia imparziali ed efficaci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>sottolinea che in alcuni Stati membri le intimidazioni e le rappresaglie nei confronti di informatori e giornalisti investigativi contribuiscono a rischi sistemici di corruzione; invita la Commissione a trattare simili rappresaglie come fattori aggravanti al momento della valutazione dei rischi di bilancio a norma del regolamento sulla condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>sottolinea l'importanza di integrare sistematicamente le norme e le raccomandazioni europee e internazionali in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro nelle valutazioni effettuate a norma del regolamento sulla condizionalità; invita la Commissione a elaborare chiari indicatori di rischio in materia di lotta al riciclaggio di denaro per i progetti finanziati a titolo del bilancio dell'UE e a rafforzare lo scambio di informazioni con le unità nazionali di informazione finanziaria;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Insegnamenti tratti e raccomandazioni per futuri miglioramenti</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>ritiene, sulla base della limitata esperienza maturata, che il regime di condizionalità sia, in generale, uno strumento efficace per proteggere gli interessi finanziari dell'UE dai rischi derivanti da violazioni dello Stato di diritto o dai gravi rischi che queste si producano; insiste perché tale regime sia applicato obbligatoriamente all'intero bilancio dell'UE, compresi gli strumenti basati sulle prestazioni, in modo che nessuna spesa dell'UE sfugga a un efficace controllo dello Stato di diritto; esorta la Commissione a garantire che il regolamento sulla condizionalità sia applicato in modo coerente al bilancio dell'UE, indipendentemente dal suo modello di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>sottolinea che occorre migliorare alcuni aspetti dell'applicazione del regolamento sulla condizionalità, al fine di rafforzarne l'efficacia e la trasparenza, oltre che il coordinamento e la coerenza con gli altri strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, in particolare gli strumenti ex ante e la loro applicazione combinata, se necessario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>invita la Commissione a rivedere con urgenza gli orientamenti del 2022, così da affrontare in modo più diretto il rischio di deviazione o di riassegnazione dei fondi, a pubblicare una metodologia per fasi che illustri le modalità di calcolo della proporzionalità, a definire un "legame sufficientemente diretto" tra una violazione dello Stato di diritto e un rischio per il bilancio, a esigere legami più chiari tra le violazioni e le misure adottate, anche attraverso norme più precise per tali violazioni, e a fornire soluzioni chiare e indicazioni pratiche riguardo alle modalità per gestire eventuali arretramenti correlati alle violazioni già individuate, qualora dovessero verificarsi; chiede, a tale proposito, un coinvolgimento più rapido e trasparente delle parti interessate, onde prevenire possibili ritardi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>sottolinea che la Commissione dovrebbe documentare il legame tra le violazioni e le misure adottate in ogni fascicolo e pubblicare, insieme a ciascuna decisione, una spiegazione sintetica del modo in cui è stato soddisfatto il criterio del "legame sufficientemente diretto", utilizzando gli indicatori elencati negli orientamenti riveduti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>invita la Commissione, in tale contesto, a rivedere la sua interpretazione del regolamento sulla condizionalità quale strumento di ultima istanza e ad adottare globalmente un approccio più proattivo nel ricorso al pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, ove opportuno, anche per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, pur nel rispetto del principio di proporzionalità; deplora il fatto che la comunicazione della Commissione sul nuovo QFP sembri confermare tale approccio, in cui il regolamento sulla condizionalità è utilizzato come "ultima linea di difesa";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>chiede che, nella sua valutazione della proporzionalità, la Commissione prenda sistematicamente in considerazione le conseguenze negative per i (potenziali) destinatari finali e beneficiari, in particolare per quelli più piccoli, tra cui le università, le piccole e medie imprese e le organizzazioni della società civile, e tenga conto di tale analisi nel fascicolo che fornisce al Parlamento a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>invita la Commissione a riesaminare il modo in cui può adempiere efficacemente al suo obbligo di salvaguardare i legittimi interessi finanziari dei destinatari finali e dei beneficiari, in particolare di quelli che subiscono le conseguenze di carenze dello Stato di diritto, anche applicando le pertinenti disposizioni del regolamento sulla condizionalità per quanto riguarda gli obblighi di pagamento e di utilizzo non discriminatorio dei fondi da parte degli Stati membri; sottolinea che qualsiasi misura adottata per garantire che i legittimi destinatari finali e beneficiari possano continuare ad accedere ai finanziamenti dell'UE non dovrebbe indebolire l'applicazione del regolamento sulla condizionalità; si attende di essere pienamente coinvolto in tale processo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>invita la Commissione a effettuare sistematicamente riferimenti incrociati tra le procedure di infrazione e le misure adottate a norma dell'articolo 6 del regolamento finanziario e le verifiche della condizionalità in sospeso, in modo che gli Stati membri non possano sfruttare la compartimentazione delle procedure e che gli interessi finanziari dell'UE siano tutelati indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>ritiene che le azioni correttive dovrebbero essere accompagnate da garanzie per prevenire, se del caso, il verificarsi di situazioni analoghe o ulteriori arretramenti in futuro; chiede l'istituzione di quadro di monitoraggio e comunicazione più solido, che comprenda, se necessario, un meccanismo strutturato e sistematico di consultazione con le parti interessati non statali, in particolare per quanto riguarda lo stato di attuazione delle misure correttive da parte degli Stati membri soggetti a procedure nell'ambito del regime generale di condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>si attende che la Commissione adotti misure concrete per rafforzare i legami tra le raccomandazioni formulate nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto e il sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'UE, come indicato nelle lettere di incarico del 2024 ricevute dai commissari responsabili per il bilancio e lo Stato di diritto; deplora la mancanza di dettagli riguardo al modo in cui instaurare tale legame nella relazione 2025 sullo Stato di diritto e, in particolare, nelle sue raccomandazioni; invita la Commissione a tradurre le raccomandazioni specifiche per paese contenute nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto in traguardi concreti che gli Stati membri siano tenuti sistematicamente a conseguire e che, se del caso, fungano da prove per giustificare l'attivazione del regolamento sulla condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il legame tra gli strumenti di prevenzione e di reazione e, sulla base dei risultati della relazione annuale sullo Stato di diritto, ad avviare rapidamente procedure di infrazione coordinate; invita la Commissione a valutare e a segnalare, nella relazione annuale sullo Stato di diritto, i potenziali rischi per il bilancio dell'UE derivanti dalle carenze individuate nei regimi dello Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>sottolinea che la relazione annuale sullo Stato di diritto è attualmente strutturata intorno a quattro pilastri, vale a dire: il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri; accoglie con favore, a seguito delle sue ripetute richieste, l'inclusione di una dimensione relativa al mercato unico nella relazione sullo Stato di diritto 2025 per affrontare varie violazioni gravi e sistemiche dello Stato di diritto che interessano le imprese e i lavoratori in più Stati membri; sottolinea che un sistema giudiziario funzionante, un solido quadro anticorruzione, il pluralismo dei media, un adeguato sistema di bilanciamento dei poteri e un mercato unico funzionante sono intrinsecamente legati allo Stato di diritto; ribadisce la sua posizione secondo cui la relazione annuale sullo Stato di diritto dovrebbe coprire l'intero ambito di applicazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE, in quanto questi dovrebbero essere considerati congiuntamente, come un insieme di valori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>ritiene che le violazioni sistematiche dello Stato di diritto, individuate nell'ambito dei pilastri della relazione annuale sullo Stato di diritto, che hanno un legame sufficientemente diretto con la protezione del bilancio dell'UE, dovrebbero portare all'attivazione del meccanismo di condizionalità, in particolare quando le violazioni riguardano il funzionamento del sistema giudiziario e in casi quali violazioni delle norme, manipolazione o favoritismo nei bandi di gara e nelle domande che riguardano finanziamenti dell'UE, nonché vessazioni amministrative che violano la parità di trattamento degli enti locali e regionali, delle imprese o di altri destinatari finali e beneficiari, nonché il loro accesso ai fondi dell'UE; invita la Commissione a garantire che tutti i portatori di interessi siano liberi di fornire contributi su tali violazioni, rafforzando la trasparenza e la responsabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe giustificare le sue decisioni di non proporre misure a norma del regolamento sulla condizionalità nei casi in cui le raccomandazioni specifiche per paese con collegamenti con il bilancio dell'UE rimangono irrisolte per un lungo periodo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>ritiene che l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio<FOOTNOTE><FIELD> Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj).</FIELD></FOOTNOTE> dovrebbe includere un allegato dedicato alla cooperazione relativa al regime di condizionalità; ritiene, in tale contesto, che un dialogo regolare tra le tre istituzioni sulla situazione attuale per quanto riguarda la protezione del bilancio dell'UE, in relazione allo Stato di diritto, costituirebbe un modo efficace per migliorare il coordinamento per quanto riguarda il pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto; ritiene che al Parlamento dovrebbe essere conferito un ruolo consultivo formale prima che la Commissione presenti qualsiasi proposta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>sottolinea la necessità di salvaguardare le prerogative di controllo del Parlamento conferendogli il potere di monitorare la coerenza nell'applicazione e nella mancata applicazione del regime di condizionalità, impedendo in tal modo la strumentalizzazione politica o l'opacità; invita la Commissione a trasmettere al Parlamento un inventario annuale consolidato di tutte le decisioni relative alla condizionalità riguardo alle varie linee di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>chiede dialoghi strutturati trimestrali tra i commissari competenti e le commissioni competenti del Parlamento, al fine di garantire flussi di informazioni in tempo reale e di rafforzare il controllo democratico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>invita il Consiglio a mantenere il processo basato sui fatti e obiettivo e ad attenersi il più possibile alle proposte della Commissione; esorta inoltre il Consiglio a non trasformare il processo che porta all'adozione di misure in uno strumento di negoziazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>sottolinea che una comunicazione chiara e proattiva è fondamentale per rafforzare la fiducia nelle istituzioni dell'UE e contrastare le narrazioni populiste; ricorda che il regolamento sulla condizionalità impone alla Commissione l'obbligo di fornire informazioni e orientamenti ai destinatari finali e ai beneficiari attraverso un sito web o un portale Internet, unitamente a strumenti adeguati per consentire agli stessi di informare la Commissione in merito a qualsiasi violazione di tali obblighi che li riguardi direttamente; sottolinea che il sito web o il portale dovrebbe altresì consentire ai cittadini, ai destinatari finali e ai beneficiari, nonché agli operatori economici, di trovare tutte le decisioni e le valutazioni pertinenti nell'ambito del meccanismo di condizionalità e di seguire l'intero ciclo di vita dei casi di condizionalità, dalla notifica all'eventuale revoca delle misure, al fine di migliorare la trasparenza e di prevenire la misinformazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>invita, a tale riguardo, la Commissione a pubblicare schede informative che contengano tutte le future azioni a norma del regolamento sulla condizionalità, indicando il tipo e la valutazione delle violazioni, le scadenze interne indicative per ciascuna fase procedurale, l'impatto sul bilancio dell'UE, compresi gli importi sospesi, e, se del caso, la proporzionalità delle misure proposte, dal momento che informazioni chiare e accessibili sono essenziali per contrastare la disinformazione e dimostrare ai cittadini che l'UE agisce in modo coerente ed equo nell'affrontare le violazioni dello Stato di diritto; invita la Commissione a garantire che le informazioni pertinenti siano trasmesse ai destinatari finali e ai beneficiari interessati e al pubblico in generale, garantendo nel contempo il rispetto delle norme in materia di riservatezza e la protezione dei dati; chiede inoltre alla Commissione di contrastare attivamente la disinformazione relativa all'applicazione del regolamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>ritiene che, sebbene il regolamento sulla condizionalità sia concepito principalmente per proteggere il bilancio dell'UE dai rischi derivanti dalle violazioni dello Stato di diritto, sia opportuno esaminare modalità per rafforzare la protezione del bilancio dell'UE dalle violazioni degli altri valori sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda che il bilancio dell'UE non è neutro rispetto alle violazioni della democrazia, dell'uguaglianza e dei diritti fondamentali, che possono avere implicazioni finanziarie tangibili; è del parere che l'articolo 6 del regolamento finanziario fornisca la base giuridica per intervenire in caso di tali violazioni; invita la Commissione a valutare l'estensione degli strumenti di condizionalità nei casi in cui violazioni gravi e sistematiche di altri valori di cui all'articolo 2 TUE compromettano il bilancio dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>esorta la Commissione ad affrontare la frammentazione delle responsabilità in materia di azioni di monitoraggio e applicazione dello Stato di diritto all'interno dei suoi servizi, nonché i rischi associati, razionalizzando le competenze e le responsabilità concernenti le questioni relative allo Stato di diritto in una struttura più trasparente ed efficiente, al fine di garantire coerenza, uniformità, trasparenza e applicazione tempestiva, nonché una migliore comunicazione con il Parlamento e gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>invita la Commissione a rafforzare la sua capacità investigativa istituendo un elenco permanente di esperti specializzati in grado di valutare le complesse violazioni dello Stato di diritto, garantendo in tal modo decisioni più rapide e tecnicamente solide, e a sviluppare un sistema informatico che consenta di individuare modelli o analogie nelle segnalazioni ricevute;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>incoraggia la Commissione ad adottare un approccio più proattivo nel trattamento delle denunce e a garantire che le procedure di denuncia a norma del regolamento sulla condizionalità forniscano un'adeguata protezione agli informatori, in particolare a coloro che si trovano in situazioni precarie, per i quali la denuncia di irregolarità comporta grandi rischi, al fine di incentivare la segnalazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>invita la Commissione a istituire un quadro di coordinamento permanente che coinvolga tutti gli organi e organismi competenti dell'UE, al fine di garantire l'individuazione precoce e l'efficacia delle indagini in materia di frodi, riciclaggio e atti di corruzione che ledono gli interessi finanziari dell'UE; chiede che gli siano presentate relazioni periodiche su tali azioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire il rispetto dello Stato di diritto e ad affrontare rapidamente qualsiasi violazione individuata, in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'UE e da prevenire l'adozione di misure a norma del regolamento sulla condizionalità; chiede inoltre l'assegnazione di risorse adeguate alle autorità nazionali, il cui lavoro è essenziale per garantire il rispetto dello Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>invita la Corte dei conti europea a elaborare una relazione speciale che valuti l'efficacia in termini di costi del regolamento sulla condizionalità, tenendo anche conto degli oneri amministrativi, dell'impatto deterrente e della protezione dei destinatari finali e dei beneficiari;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento sulla condizionalità e il prossimo QFP</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">prende atto degli aspetti relativi allo Stato di diritto presenti nella proposta della Commissione relativa al QFP per il periodo 2028-2034 e, in particolare, dell'introduzione di condizioni orizzontali sul rispetto dei principi dello Stato di diritto e della Carta nell'ambito della proposta della Commissione relativa ai piani NRP; riconosce l'importanza di solide garanzie per il rispetto dei valori dell'UE in ogni fase dell'esecuzione dei fondi dell'UE; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la proposta della Commissione continua a essere insufficiente in quanto:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>non semplifica sostanzialmente il pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto né stabilisce il coordinamento tra i diversi strumenti di quest'ultimo, ma introduce piuttosto sovrapposizioni e contraddizioni, rischiando in tal modo di creare un sistema frammentato di strumenti paralleli;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>prevede che le misure per le violazioni della condizione orizzontale dello Stato di diritto siano attivate da una decisione di esecuzione del Consiglio, senza che il Parlamento abbia alcun ruolo decisionale nella procedura;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>può portare al ricorso alla decisione di esecuzione del Consiglio per via del nesso previsto tra la condizionalità dello Stato di diritto e la condizionalità relativa alla Carta, il che renderebbe più difficile l'applicazione di quest'ultima;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>non richiede un nesso sufficientemente diretto tra una violazione dello Stato di diritto e la protezione del bilancio dell'UE, come nel caso del meccanismo di condizionalità, il che solleva problematiche in materia di certezza del diritto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>chiarisce che la Commissione continua a considerare il meccanismo di condizionalità uno strumento di ultima istanza;</ITEM></LIST></P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>deplora le sovrapposizioni con il meccanismo di condizionalità introdotte dalla proposta della Commissione sul QFP per il periodo 2028-2034; chiede un quadro unificato, coerente e completo in tutti i programmi di finanziamento dell'UE, nell'ambito del regolamento sulla condizionalità, che contempli sia le condizioni abilitanti che devono essere soddisfatte per accedere ai finanziamenti dell'UE sia le misure per congelare o trattenere i fondi quando le condizioni pertinenti non sono più soddisfatte; chiede che la Commissione consolidi tutti gli strumenti per lo Stato di diritto in un unico quadro che fornisca criteri chiari, oggettivi e trasparenti per l'applicazione e che chiarisca il modo in cui garantirà il coordinamento tra tali strumenti; insiste sul fatto che, qualora tale consolidamento non sia garantito nell'ambito dell'attuale quadro legislativo o dei negoziati per il prossimo QFP, la Commissione dovrebbe proporre modifiche al regolamento sulla condizionalità che mettano anche il Parlamento e il Consiglio su un piano di parità nell'attuazione della legislazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>riconosce che la Commissione propone, nel contesto dei piani NRP, la possibilità di mettere nuovamente a disposizione dei programmi in regime di gestione diretta o indiretta i finanziamenti disimpegnati a causa della mancanza di misure correttive in risposta a una violazione individuata dello Stato di diritto a norma del regolamento sulla condizionalità; chiede chiarimenti sul modo in cui tali importi disimpegnati potrebbero essere destinati ad altri programmi; insiste sul fatto che la decisione di utilizzare i fondi disimpegnati è una prerogativa dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e non dovrebbe essere lasciata alla discrezione della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>sottolinea che tutte le decisioni di sospendere totalmente o parzialmente i finanziamenti dell'UE devono basarsi su procedure e criteri chiari, oggettivi e trasparenti, anziché su negoziati poco trasparenti che implicano contrattazioni; chiede che i fondi dell'UE siano trattenuti qualora non siano soddisfatti i requisiti essenziali e che i fondi congelati siano sbloccati a favore degli Stati membri interessati solo una volta che questi abbiano pienamente attuato riforme significative e dimostrato in modo verificabile il rispetto dello Stato di diritto nella pratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per il fatto che, conformemente alle proposte della Commissione, nessuna istituzione o nessun organismo responsabile sarà tenuto a verificare i costi sottostanti delle misure nell'ambito dei piani NRP e che i finanziamenti non collegati ai costi effettivi diventerebbero il metodo principale di esecuzione del bilancio; avverte che tale approccio ostacolerà gravemente la capacità della Commissione di determinare o misurare le conseguenze finanziarie delle violazioni dello Stato di diritto; avverte inoltre che ciò comprometterebbe il ruolo di controllo democratico, basato sul trattato, del Parlamento quale ramo dell'autorità di bilancio e quale autorità di discarico dell'UE, nonché l'importante ruolo della Corte dei conti europea; ritiene che sia necessario garantire l'efficacia in termini di costi, la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari dai pagamenti ai destinatari finali, compresi i subappaltatori, attraverso un sistema informatico interoperabile, in quanto unico modo per stabilire e quantificare l'impatto di bilancio delle violazioni dello Stato di diritto; sottolinea che la Commissione deve migliorare l'accuratezza e la precisione delle informazioni da condividere con il Parlamento;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>