<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0001</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0272/2025 - Relatore: Tomislav Sokol)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 gennaio 2026, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025)0102 – C10-0048/2025 – 2025/0102(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0272/2025).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in tutte le politiche ed attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di tutela della salute umana. La disponibilità di medicinali sicuri, efficaci e di qualità elevata è essenziale ai fini del conseguimento di tale obiettivo e della salvaguardia della sanità pubblica in tutta l'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in tutte le politiche ed attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di tutela della salute umana. La disponibilità di medicinali sicuri, efficaci e di qualità elevata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sostenuta da un'industria farmaceutica resiliente e competitiva e da catene di approvvigionamento sicure e affidabili che costituiscano l'ossatura per la fornitura di medicinali,</STRING></STRING> è essenziale ai fini del conseguimento di tale obiettivo e della salvaguardia della sanità pubblica in tutta l'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e del miglioramento della preparazione e generale sicurezza dell'Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Negli ultimi anni l'Unione ha registrato un numero crescente di carenze di medicinali, comprese carenze di medicinali la cui fornitura insufficiente determina danni gravi o rischi di danni gravi per i pazienti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Negli ultimi anni l'Unione ha registrato un numero crescente di carenze di medicinali, comprese carenze di medicinali la cui fornitura insufficiente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la mancanza di trasparenza delle catene di approvvigionamento </STRING></STRING>determina danni gravi o rischi di danni gravi per i pazienti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i sistemi sanitari</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È essenziale garantire un approvvigionamento stabile e resiliente di medicinali critici per la salute dei pazienti dell'Unione, poiché la loro carenza può determinare un deterioramento della salute dei pazienti, maggiori costi sanitari e notevoli oneri per i sistemi sanitari e le autorità pubbliche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Le carenze di medicinali possono avere cause profonde molto diverse e complesse, e sono state individuate sfide lungo l'intera catena del valore farmaceutica. In particolare le carenze di medicinali possono derivare da interruzioni della catena di approvvigionamento e vulnerabilità che incidono sulla fornitura di ingredienti e componenti fondamentali. Tra queste figurano l'esistenza di dipendenze da un numero limitato di fornitori a livello mondiale e la mancanza di capacità dell'Unione di produrre determinati medicinali, le loro sostanze attive o materie prime farmaceutiche fondamentali. Attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e investimenti nella produzione locale, l'Unione può ridurre il rischio di esposizione a carenze di medicinali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Le carenze di medicinali possono avere cause profonde molto diverse e complesse, e sono state individuate sfide lungo l'intera catena del valore farmaceutica. In particolare le carenze di medicinali possono derivare da interruzioni della catena di approvvigionamento e vulnerabilità che incidono sulla fornitura di ingredienti e componenti fondamentali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i materiali di partenza, i prodotti intermedi e altre materie prime farmaceutiche</STRING></STRING>. Tra queste figurano l'esistenza di dipendenze da un numero limitato di fornitori a livello mondiale e la mancanza di capacità dell'Unione di produrre determinati medicinali, le loro sostanze attive o materie prime farmaceutiche fondamentali. Attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e investimenti nella produzione locale, l'Unione può ridurre il rischio di esposizione a carenze di medicinali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Le sfide industriali e la mancanza di investimenti nelle capacità di fabbricazione nell'Unione hanno contribuito a una maggiore dipendenza dai fornitori di paesi terzi, in particolare per le sostanze attive e le materie prime farmaceutiche fondamentali. La creazione di capacità di fabbricazione nuove o la modernizzazione di quelle esistenti nell'Unione per i medicinali critici, i loro fattori produttivi fondamentali e le loro sostanze attive, che sono spesso sul mercato da molto tempo e sono considerati relativamente poco costosi, non è attualmente considerata un'opzione sufficientemente attraente per gli investimenti privati, anche in considerazione dei costi dell'energia più bassi e del numero inferiore di requisiti ambientali e di altri requisiti giuridici in altre parti del mondo. La carenza di forza lavoro e la necessità di competenze specializzate nella fabbricazione farmaceutica aggravano ulteriormente le sfide industriali per la fabbricazione nell'Unione. Incentivi finanziari mirati, processi amministrativi semplificati e un migliore coordinamento a livello di Unione possono contribuire a sostenere gli sforzi volti ad aumentare le capacità di fabbricazione nell'Unione e a rafforzare le catene di approvvigionamento dei medicinali critici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Le sfide industriali e la mancanza di investimenti nelle capacità di fabbricazione nell'Unione hanno contribuito a una maggiore dipendenza dai fornitori di paesi terzi, in particolare per le sostanze attive e le materie prime farmaceutiche fondamentali. La creazione di capacità di fabbricazione nuove<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'espansione</STRING></STRING> o la modernizzazione di quelle esistenti nell'Unione per i medicinali critici, i loro fattori produttivi fondamentali e le loro sostanze attive, che sono spesso sul mercato da molto tempo e sono considerati relativamente poco costosi, non è attualmente considerata un'opzione sufficientemente attraente per gli investimenti privati, anche in considerazione dei costi dell'energia più bassi e del numero inferiore di requisiti ambientali e di altri requisiti giuridici in altre parti del mondo. La carenza di forza lavoro e la necessità di competenze specializzate nella fabbricazione farmaceutica aggravano ulteriormente le sfide industriali per la fabbricazione nell'Unione. Incentivi finanziari mirati, processi amministrativi semplificati e un migliore coordinamento a livello di Unione possono contribuire a sostenere gli sforzi volti ad aumentare le capacità di fabbricazione nell'Unione e a rafforzare le catene di approvvigionamento dei medicinali critici, mantenendo al contempo i più elevati standard sociali, sanitari e ambientali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rafforzare il trasferimento di competenze e conoscenze contribuirà inoltre a creare una forza lavoro resiliente e pronta per il futuro, in grado di accogliere agevolmente l'innovazione e il progresso tecnologico. Al tempo stesso, sviluppare la capacità di fabbricazione lungo la catena di approvvigionamento richiede importanti investimenti a lungo termine, sufficienti infrastrutture industriali, notevoli capacità di ricerca, prevedibilità normativa e forza lavoro qualificata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene la carenza di medicinali possa verificarsi per qualsiasi tipo di prodotto, sono interessati in modo sproporzionato i medicinali più obsoleti, generici e non tutelati da brevetto, principalmente a causa dei bassi margini di profitto, che riducono gli incentivi all'investimento in una solida capacità di fabbricazione. I medicinali più obsoleti, generici e non protetti da brevetto costituiscono la maggior parte dei medicinali inseriti nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, a causa dei bassi margini di profitto che limitano gli investimenti nella fabbricazione. Molti fornitori di medicinali generici e non tutelati da brevetto hanno esternalizzato la fabbricazione o delocalizzato la produzione dei prodotti finiti al di fuori dell'Unione e spesso acquistano i principi attivi farmaceutici da paesi terzi. L'Unione si avvale pertanto di un numero limitato di fornitori e fabbricanti di principi attivi farmaceutici, molti dei quali situati al di fuori dei propri confini.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Tuttavia, nonostante l'obbligo normativo per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di garantire la fornitura continua di medicinali al fine di soddisfare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la domanda</STRING></STRING> dei pazienti e il meccanismo normativo supplementare introdotto dal regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) …/… [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final] per attenuare e rispondere alle carenze, il funzionamento dei mercati da solo non sempre garantisce la disponibilità dei medicinali. Tale rischio è particolarmente evidente nei casi di perturbazioni della catena di approvvigionamento, in particolare quando la fornitura di un determinato medicinale dipende da un numero limitato di fornitori e impianti di produzione a livello mondiale o quando esiste una dipendenza elevata da un singolo paese terzo o da un numero limitato di paesi terzi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Tuttavia, nonostante l'obbligo normativo per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di garantire la fornitura continua di medicinali al fine di soddisfare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le esigenze</STRING></STRING> dei pazienti e il meccanismo normativo supplementare introdotto dal regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) …/… [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final] per attenuare e rispondere alle carenze, il funzionamento dei mercati da solo non sempre garantisce la disponibilità dei medicinali. Tale rischio è particolarmente evidente nei casi di perturbazioni della catena di approvvigionamento, in particolare quando la fornitura di un determinato medicinale dipende da un numero limitato di fornitori e impianti di produzione a livello mondiale o quando esiste una dipendenza elevata da un singolo paese terzo o da un numero limitato di paesi terzi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Dato che il mercato dei medicinali dell'Unione rimane frammentato, è necessario un migliore coordinamento tra gli Stati membri al fine di sfruttare appieno il potenziale dell'Unione per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali, senza mettere in discussione le responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Misure nazionali non coordinate rischiano di perturbare il mercato interno, non affrontano problemi più generali relativi alle catene di approvvigionamento e non sono sufficienti a risolvere le questioni transfrontaliere, compresa la dipendenza dell'Unione da paesi terzi. Il quadro normativo per i medicinali deve pertanto essere integrato da azioni mirate che prevedano un'ulteriore armonizzazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Dato che il mercato dei medicinali dell'Unione rimane frammentato, è necessario un migliore coordinamento tra gli Stati membri al fine di sfruttare appieno il potenziale dell'Unione per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali, senza mettere in discussione le responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché di migliorare l'accesso dei pazienti ai medicinali di cui hanno bisogno</STRING></STRING>. Misure nazionali non coordinate rischiano di perturbare il mercato interno, non affrontano problemi più generali relativi alle catene di approvvigionamento e non sono sufficienti a risolvere le questioni transfrontaliere, compresa la dipendenza dell'Unione da paesi terzi. Il quadro normativo per i medicinali deve pertanto essere integrato da azioni mirate che prevedano un'ulteriore armonizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, evitando al contempo la duplicazione o sovrapposizione di strutture esistenti.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le infrastrutture e le banche dati esistenti, inoltre, dovrebbero essere sfruttate appieno per ridurre gli oneri di comunicazione, razionalizzare il monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei medicinali e migliorare l'efficienza dello scambio di dati tra autorità competenti e portatori di interessi. L'uso delle strutture esistenti contribuirebbe inoltre a garantire flussi di dati più stabili e prevedibili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Taluni medicinali di interesse comune che sono fondamentali per la prestazione di cure adeguate ai pazienti, pur non essendo interessati da questioni di sicurezza dell'approvvigionamento, potrebbero non essere ancora disponibili per i pazienti in alcuni Stati membri. Ciò può essere causato da una serie di fattori, tra cui le dimensioni del mercato in termini di domanda del prodotto o di domanda geografica, che possono incidere sulla disponibilità tempestiva di medicinali in taluni Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Taluni medicinali di interesse comune che sono fondamentali per la prestazione di cure adeguate ai pazienti, pur non essendo interessati da questioni di sicurezza dell'approvvigionamento, potrebbero non essere ancora disponibili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e accessibili </STRING></STRING>per i pazienti in alcuni Stati membri. Ciò può essere causato da una serie di fattori, tra cui le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">barriere amministrative e di bilancio, le </STRING></STRING>dimensioni del mercato in termini di domanda del prodotto o di domanda geografica, che possono incidere sulla disponibilità tempestiva di medicinali in taluni Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, alimentando nell'Unione le disuguaglianze tra pazienti e pregiudicando l'impegno dell'Unione a conseguire l'accesso universale ai medicinali essenziali entro il 2030, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3.8 delle Nazioni Unite. Il presente regolamento mira a rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, affrontare le concrete vulnerabilità rispetto alla sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre tali disuguaglianze tra gli Stati membri, garantendo un accesso più equo ai medicinali in tutta l'Unione, in modo che i pazienti godano dello stesso livello di accesso indipendentemente dal paese di residenza</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Le misure introdotte dal presente regolamento lasciano impregiudicati gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare a norma della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [riferimento da aggiungere all'articolo corrispondente in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 192 final], del regolamento (UE) …/… [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final] e del regolamento (UE) 2022/123, compreso l'obbligo di garantire forniture sufficienti di medicinali, entro i limiti della loro responsabilità. Tali misure sono in linea con i principi del mercato interno. Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Le misure introdotte dal presente regolamento lasciano impregiudicati gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare a norma della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [riferimento da aggiungere all'articolo corrispondente in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 192 final], del regolamento (UE) …/… [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final] e del regolamento (UE) 2022/123, compreso l'obbligo di garantire forniture sufficienti di medicinali, entro i limiti della loro responsabilità. Tali misure sono in linea con i principi del mercato interno. Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con il regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2025, sullo spazio europeo dei dati sanitari, così da migliorare l'interoperabilità, lo scambio sicuro e il monitoraggio in tempo reale dei dati sanitari pertinenti per la disponibilità e la fornitura dei medicinali. Una migliore integrazione tra il presente regolamento e lo spazio europeo dei dati sanitari contribuirà alla tempestiva individuazione delle carenze, alla distribuzione transfrontaliera e all'accesso semplificato ai medicinali critici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Anche se l'obiettivo primario del presente regolamento dovrebbe essere quello di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e garantire la disponibilità di medicinali critici e di medicinali di interesse comune, dato che la mancanza di medicinali critici può incidere sul funzionamento dell'economia nel suo complesso, il presente regolamento dovrebbe inoltre sostenere la competitività dell'Unione promuovendo un contesto di mercato più stabile e prevedibile, incoraggiando gli investimenti e sostenendo l'innovazione nel settore farmaceutico. La garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e della disponibilità di medicinali critici nonché della disponibilità e dell'accessibilità di altri medicinali di interesse comune dovrebbe inoltre contribuire alla preparazione, alla resilienza e alla sicurezza economica e generale dell'Unione, anche quando le catene di approvvigionamento transfrontaliere rischiano di subire perturbazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Anche se l'obiettivo primario del presente regolamento dovrebbe essere quello di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e garantire la disponibilità di medicinali critici e di medicinali di interesse comune, dato che la mancanza di medicinali critici può incidere sul funzionamento dell'economia nel suo complesso, il presente regolamento dovrebbe inoltre sostenere la competitività dell'Unione promuovendo un contesto di mercato più stabile e prevedibile, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riducendo le barriere amministrative, </STRING></STRING>incoraggiando gli investimenti e sostenendo l'innovazione nel settore farmaceutico.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> A tal fine occorre promuovere la ricerca e lo sviluppo di terapie innovative, come le alternative agli antimicrobici per affrontare la resistenza antimicrobica, terapie oncologiche più mirate, altri medicinali che rispondono a esigenze mediche insoddisfatte.</STRING></STRING> La garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e della disponibilità di medicinali critici nonché della disponibilità e dell'accessibilità di altri medicinali di interesse comune dovrebbe inoltre contribuire alla preparazione, alla resilienza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'autonomia strategica</STRING></STRING> e alla sicurezza economica e generale dell'Unione, anche quando le catene di approvvigionamento transfrontaliere rischiano di subire perturbazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le emergenze e crisi sanitarie del passato, come COVID-19, hanno dimostrato come la presenza di infrastrutture critiche, tra cui ospedali e farmacie, sia stata fondamentale per conseguire tali obiettivi. Inoltre, per rafforzare il funzionamento del mercato interno e garantire la disponibilità ininterrotta di medicinali critici in tutta l'Unione, è necessario istituire un meccanismo di coordinamento dell'Unione per i medicinali critici. Tale meccanismo migliorerebbe la capacità dell'Unione di far fronte alle carenze, rafforzerebbe la resilienza della catena di approvvigionamento e consentirebbe approcci coordinati alla costituzione di scorte nazionali e di emergenza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		256</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I medicinali contraccettivi e abortivi sono essenziali per garantire i diritti alla salute sessuale e riproduttiva, la parità di genere e il pieno esercizio dei diritti fondamentali in tutta l'Unione. Le carenze e le perturbazioni dell'approvvigionamento che riguardano tali medicinali di interesse comune compromettono la sicurezza dei pazienti e contribuiscono alla disparità di accesso all'assistenza sanitaria in tutta l’Unione. Al fine di salvaguardare i diritti alla salute sessuale e riproduttiva e assicurare a tutte le donne dell'Unione parità di accesso ai medicinali contraccettivi e abortivi, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali medicinali di interesse comune.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire l'efficace assegnazione delle risorse tecniche e amministrative, l'applicazione degli articoli da 7 a 15 ai medicinali di interesse comune non dovrebbe incidere sulla priorità concessa ai progetti strategici riguardanti i medicinali critici. Qualora le misure di sostegno, come la gestione delle licenze edilizie o lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, si sovrappongano o siano in conflitto, le richieste relative a tali progetti strategici dovrebbero avere la priorità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>La disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici sono essenziali al fine di salvaguardare la sanità pubblica e la sicurezza economica e generale dell'Unione e dovrebbero pertanto essere considerate obiettivi strategici dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>La disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici sono essenziali al fine di salvaguardare la sanità pubblica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la sicurezza dei pazienti</STRING></STRING> e la sicurezza economica e generale dell'Unione e dovrebbero pertanto essere considerate obiettivi strategici dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(14 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I nuovi antimicrobici sono essenziali per proteggere la salute pubblica e affrontare la minaccia della resistenza antimicrobica, che rappresenta una minaccia crescente per la salute umana. A causa del loro uso limitato e variabile negli Stati membri, i nuovi antimicrobici non sono adatti ai meccanismi di fissazione dei prezzi e di rimborso basati sul volume e sono dunque esposti ai disincentivi economici dovuti al fallimento del mercato. Ciò potrebbe comportare ricavi bassi e imprevedibili, in particolare sui mercati più piccoli, e può compromettere la capacità dei produttori, comprese le PMI, di fornire tali prodotti in modo sostenibile. Di conseguenza, la disponibilità degli antimicrobici più recenti è risultata limitata e alcuni prodotti sono stati ritirati dal mercato. È quindi necessario garantire un approvvigionamento sostenibile di antimicrobici di alto valore e volume limitato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire chiarezza giuridica e un coordinamento efficace a livello di Unione, è fondamentale distinguere tra "scorte di emergenza" e "scorte nazionali". Questi due concetti si riferiscono a tipi diversi di scorte, disciplinate da quadri giuridici e operativi distinti, che perseguono finalità diverse nell'ambito della catena di approvvigionamento e della preparazione in materia di sanità pubblica. È pertanto necessaria una chiara differenziazione per evitare confusione nelle comunicazioni e nella gestione e per sostenere azioni mirate e proporzionate a livello di Unione in caso di emergenze o interruzioni dell'approvvigionamento. Nel contesto delle scorte di emergenza e delle scorte nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a vagliare misure sostenibili che contribuiscano a ridurre gli sprechi e migliorare l'uso efficiente dei medicinali disponibili in linea con la normativa e le esigenze nazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe stilare e aggiornare regolarmente un elenco di medicinali provenienti da paesi terzi per i quali non è disponibile un sostituto adeguato prodotto all'interno dell'Unione, così da individuare e monitorare le dipendenze e sostenere le misure volte a garantire la continuità dell'approvvigionamento di medicinali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Taluni progetti possono avere un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento in quanto aumentano la capacità di fabbricazione dell'Unione per i medicinali critici e rafforzano la resilienza delle catene di approvvigionamento dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> Al fine di incoraggiare gli investimenti privati in tali progetti, è opportuno introdurre il concetto di progetti strategici. Dato il loro ruolo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione in materia di medicinali critici, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare i progetti strategici come progetti di interesse pubblico. Al fine di garantire una rapida attuazione di tali progetti, le autorità nazionali dovrebbero garantire che le pertinenti procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte nel modo più rapido possibile, in particolare adottando qualsiasi forma di procedura accelerata prevista dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Le autorità nazionali dovrebbero prendere in considerazione, ove possibile, l'eventualità di razionalizzare tali procedure e consentire la presentazione digitale delle informazioni richieste.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Taluni progetti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e determinate tecnologie </STRING></STRING>possono avere un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento in quanto aumentano la capacità di fabbricazione dell'Unione per i medicinali critici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, migliorano l'efficienza produttiva per quei prodotti</STRING></STRING> e rafforzano la resilienza delle catene di approvvigionamento dell'Unione Al fine di incoraggiare gli investimenti privati in tali progetti, è opportuno introdurre il concetto di progetti strategici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i progetti strategici transfrontalieri</STRING></STRING>. Dato il loro ruolo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione in materia di medicinali critici, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare i progetti strategici come progetti di interesse pubblico. Al fine di garantire una rapida attuazione di tali progetti, le autorità nazionali dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevere sufficienti risorse per </STRING></STRING>garantire che le pertinenti procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte nel modo più rapido possibile, in particolare adottando qualsiasi forma di procedura accelerata prevista dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mantenendo al contempo i più rigorosi standard sociali, sanitari e ambientali</STRING></STRING>. Le autorità nazionali dovrebbero prendere in considerazione, ove possibile, l'eventualità di razionalizzare tali procedure e consentire la presentazione digitale delle informazioni richieste. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire l'uso efficiente delle risorse e la coerenza strategica a livello dell'Unione, la designazione dei progetti strategici dovrebbe evitare inutili duplicazioni delle capacità di fabbricazione esistenti o pianificate per lo stesso medicinale, per le sue sostanze attive o per i suoi fattori produttivi fondamentali, a meno che tale duplicazione non sia giustificata da esigenze chiaramente dimostrate.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(17 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per tutelare gli interessi strategici dell'Unione e la resilienza della sua base industriale, i progetti strategici per la fabbricazione di medicinali critici devono essere operativi senza interruzioni, anche durante le crisi o le perturbazioni della catena di approvvigionamento. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a prevenire o attenuare le perturbazioni impreviste delle forniture essenziali, nonché garantire la disponibilità continua di personale essenziale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Al fine di evitare ritardi inutili e la creazione di ulteriori livelli amministrativi, la verifica della conformità di un progetto rispetto ai criteri per i progetti strategici dovrebbe essere effettuata da qualsiasi autorità di uno Stato membro invitata a fornire i vantaggi offerti dal presente regolamento. Su richiesta, un'autorità designata dovrebbe verificare se un determinato progetto è un progetto strategico. Al fine di accelerarne e facilitarne la realizzazione, i progetti strategici dovrebbero beneficiare di procedure amministrative semplificate, dello status prioritario nel contesto delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e delle relative procedure di risoluzione delle controversie, nonché di un sostegno normativo mirato. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero avere</STRING></STRING> un'equa possibilità di avviare progetti strategici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Al fine di evitare ritardi inutili e la creazione di ulteriori livelli amministrativi, la verifica della conformità di un progetto rispetto ai criteri per i progetti strategici dovrebbe essere effettuata da qualsiasi autorità di uno Stato membro invitata a fornire i vantaggi offerti dal presente regolamento. Su richiesta, un'autorità designata dovrebbe verificare se un determinato progetto è un progetto strategico. Al fine di accelerarne e facilitarne la realizzazione, i progetti strategici dovrebbero beneficiare di procedure amministrative semplificate, dello status prioritario nel contesto delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e delle relative procedure di risoluzione delle controversie, nonché di un sostegno normativo mirato. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e alle piccole mid-cap</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché ai soggetti </STRING></STRING>che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non esercitano un'attività economica, allo scopo di garantire che abbiano</STRING></STRING> un'equa possibilità di avviare progetti strategici. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e le autorità designate dovrebbero prestare particolare attenzione a ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico di PMI e piccole mid-cap, nonché fornire sostegno e orientamenti chiari rispetto alle procedure di domanda, autorizzazione e regolamentazione. I requisiti dovrebbero inoltre essere applicati in modo da garantire una concorrenza leale ed equa tra tutti gli operatori del mercato, indipendentemente dall'assetto proprietario. Per agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire alle autorità nazionali e ai promotori dei progetti orientamenti intesi come pratici strumenti di supporto. Tali orientamenti dovrebbero offrire aiuto in fase di preparazione, determinazione e supporto dei progetti strategici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per raggiungere l'obiettivo di contribuire alla sicurezza di approvvigionamento dei medicinali critici ed eventualmente dei medicinali di interesse comune, gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi procedura accelerata o finanziamento pubblico per progetti strategici concesso ai sensi del presente regolamento richieda impegni vincolanti da parte del beneficiario in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, accessibilità economica dei prodotti finali, trasparenza nell'uso dei fondi pubblici, e che i medicinali risultanti siano messi a disposizione all'interno dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(18 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per evitare un approccio frammentato all'interno dell'Unione e garantire un'attuazione coerente e coordinata del presente regolamento, i criteri per la determinazione dei progetti strategici dovrebbero essere applicati in modo coerente e trasparente, consentendo al tempo stesso un certo grado di flessibilità in modo da tenere conto delle specificità e delle capacità nazionali. Tale approccio equilibrato dovrebbe sostenere un'ampia diffusione dei progetti strategici in tutta l'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(19 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale in materia ambientale, il presente regolamento rispetta gli obblighi derivanti dalle convenzioni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). In particolare non pregiudica la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus, 1998), la convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo, 1991) e il relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica (protocollo di Kiev, 2003).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Data la natura ad alta intensità di capitale della produzione farmaceutica, compresa la creazione o l'espansione di siti di fabbricazione di medicinali critici, sostanze attive e fattori produttivi fondamentali, un sostegno finanziario mirato può svolgere un ruolo cruciale nell'incentivare la produzione all'interno dell'Unione. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici e laddove gli investimenti privati da soli non siano sufficienti, può essere giustificato un sostegno finanziario agli investimenti nella capacità di fabbricazione all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter dare priorità al sostegno finanziario per i progetti strategici che affrontano vulnerabilità specifiche nelle catene di approvvigionamento, garantendo nel contempo che tale sostegno sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. A tal fine, i servizi della Commissione hanno fornito orientamenti specifici per chiarire l'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato volti ad assistere gli Stati membri, i quali saranno aggiornati se necessario.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Data la natura ad alta intensità di capitale della produzione farmaceutica, compresa la creazione o l'espansione di siti di fabbricazione di medicinali critici, sostanze attive e fattori produttivi fondamentali, un sostegno finanziario mirato può svolgere un ruolo cruciale nell'incentivare la produzione all'interno dell'Unione. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici e laddove gli investimenti privati da soli non siano sufficienti, può essere giustificato un sostegno finanziario agli investimenti nella capacità di fabbricazione all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter dare priorità al sostegno finanziario per i progetti strategici che affrontano vulnerabilità specifiche nelle catene di approvvigionamento, garantendo nel contempo che tale sostegno sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. A tal fine, i servizi della Commissione hanno fornito orientamenti specifici per chiarire l'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato volti ad assistere gli Stati membri, i quali saranno aggiornati se necessario. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi sostegno finanziario pubblico dovrebbe inoltre garantire la piena trasparenza di somme e condizioni di finanziamento, essere vincolato a chiari obblighi di accesso e approvvigionamento, includere efficaci misure di monitoraggio e prevedere sanzioni applicabili in caso di inadempienza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agevolare gli investimenti in</STRING></STRING> progetti strategici è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possibile mobilitare finanziamenti a livello</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Unione. I progetti strategici possono beneficiare dell'accesso a</STRING></STRING> strumenti di finanziamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'UE esistenti</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali il programma EU4Health</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il programma Europa digitale</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e Orizzonte Europa</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (pertinenti</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad esempio, per le sostanze attive</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695), nonché la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), qualora soddisfino i criteri stabiliti in</STRING></STRING> tali strumenti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le autorità competenti dei programmi</STRING></STRING> dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al</STRING></STRING> regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (STEP) dovrebbero prendere in considerazione in particolare</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possibilità di sostenere progetti strategici volti ad affrontare una vulnerabilità nelle catene di</STRING></STRING> approvvigionamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> medicinali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> critici</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertanto il regolamento (UE) 2024/795 dovrebbe essere modificato</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire che l'Unione possa promuovere con efficacia i</STRING></STRING> progetti strategici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essenziale sfruttare appieno la gamma</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">finanziamenti dell'Unione disponibili nell'ambito del quadro finanziario pluriennale attuale e futuro. Gli</STRING></STRING> strumenti di finanziamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresi tra gli altri i programmi di politica regionale</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero quindi essere in grado</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostenere tali progetti se non espressamente escluso dalla rispettiva base giuridica e se il sostegno è coerente con gli obiettivi previsti nei regolamenti che istituiscono</STRING></STRING> tali strumenti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In vista del futuro quadro finanziario pluriennale, si dovrebbero prevedere specifici finanziamenti</STRING></STRING> dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per promuovere gli obiettivi del presente</STRING></STRING> regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In tale contesto, e in coordinamento con altri strumenti pertinenti dell'Unione, è opportuno istituire un fondo dell'Unione per</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sicurezza dei medicinali così da potenziare la capacità strategica dell'Unione per garantire un</STRING></STRING> approvvigionamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sicuro, resiliente e sostenibile di</STRING></STRING> medicinali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, rafforzando così la preparazione</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tutta l'Unione e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutelandone la sanità pubblica</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj)</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21)</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/794, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Al fine di consentire un approccio più coordinato al sostegno finanziario, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione si scambino le informazioni sul sostegno finanziario ai progetti strategici. Per quanto concerne i progetti strategici che hanno beneficiato di finanziamenti dell'UE, i beneficiari dovrebbero seguire le pertinenti norme sulla comunicazione e la visibilità<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Al fine di consentire un approccio più coordinato al sostegno finanziario, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione si scambino le informazioni sul sostegno finanziario ai progetti strategici. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tale contesto, si dovrebbe rispettare e tutelare un adeguato livello di riservatezza delle informazioni commerciali sensibili e dei dati ottenuti, come i dettagli delle catene del valore, la cui divulgazione potrebbe danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese coinvolte. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e i dipendenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento ove tali informazioni siano protette dall'obbligo del segreto d'ufficio. Ciò dovrebbe applicarsi anche al gruppo di coordinamento per i medicinali critici. È opportuno che i dati collazionati ai sensi del presente regolamento siano gestiti e conservati in un ambiente sicuro. </STRING></STRING>Per quanto concerne i progetti strategici che hanno beneficiato di finanziamenti dell'UE, i beneficiari dovrebbero seguire le pertinenti norme sulla comunicazione e la visibilità<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Norme sulla comunicazione e la visibilità - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Norme sulla comunicazione e la visibilità - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>Dato che le autorità pubbliche o gli enti pubblici sono i principali acquirenti di medicinali per il settore ospedaliero e che gli appalti pubblici di medicinali costituiscono uno strumento potente per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nonché la disponibilità e l'accessibilità di altri medicinali di interesse comune, è necessario stabilire norme che richiedano l'uso di requisiti in materia di appalti relativi all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) che tengano conto delle considerazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla disponibilità. I requisiti in materia di appalti basati su tali considerazioni dovrebbero includere obblighi di stoccaggio, un numero di fornitori diversificati, un monitoraggio all'avanguardia delle catene di approvvigionamento, la loro trasparenza nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché clausole di esecuzione dell'appalto relative alla consegna tempestiva e misure in caso di consegna non tempestiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>Dato che le autorità pubbliche o gli enti pubblici sono i principali acquirenti di medicinali per il settore ospedaliero e che gli appalti pubblici di medicinali costituiscono uno strumento potente per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nonché la disponibilità e l'accessibilità di altri medicinali di interesse comune, è necessario stabilire norme che richiedano l'uso di requisiti in materia di appalti relativi all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) che tengano conto delle considerazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla disponibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sostengano la fattibilità commerciale delle procedure di appalto in modo da incoraggiare attivamente la partecipazione dei produttori farmaceutici alle procedure di appalto</STRING></STRING>. I requisiti in materia di appalti basati su tali considerazioni dovrebbero includere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> criteri basati sul valore come la qualità del prodotto misurata in base all'impatto sui pazienti e al valore clinico,</STRING></STRING> obblighi di stoccaggio, un numero di fornitori diversificati, un monitoraggio all'avanguardia delle catene di approvvigionamento, la loro trasparenza nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché clausole di esecuzione dell'appalto relative alla consegna tempestiva e misure in caso di consegna non tempestiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(24 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento dei medicinali e attenuare il rischio di interruzioni dell'approvvigionamento, le procedure di appalto effettuate a norma del presente regolamento dovrebbero, se opportuno, consentire l'aggiudicazione di appalti a più fornitori per lo stesso prodotto. Tale approccio con più vincitori in materia di appalti può promuovere la diversificazione dell'approvvigionamento, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e garantire che la capacità produttiva sia distribuita tra diversi fabbricanti e luoghi geografici all'interno dell'Unione. Per garantire la prevedibilità del mercato e sostenere gli investimenti nella produzione di medicinali, le procedure di appalto ai sensi del presente regolamento dovrebbero inoltre includere, ove giustificato, un mix e una ponderazione prevedibili di criteri qualitativi. Tali impegni possono costituire un incentivo per i fabbricanti a mantenere o aumentare la capacità produttiva, in particolare per i medicinali essenziali per la salute pubblica, ma che potrebbero non essere commercialmente interessanti nelle condizioni standard del mercato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>L'uso incoerente dei requisiti in materia di appalti nelle procedure di appalto pubblico può incidere negativamente sul mercato interno, in quanto crea ostacoli alla partecipazione transfrontaliera e una mancanza di prevedibilità per gli offerenti. Al fine di evitare tali esiti negativi, l'uso di criteri relativi all'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere obbligatorio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>L'uso incoerente dei requisiti in materia di appalti nelle procedure di appalto pubblico può incidere negativamente sul mercato interno, in quanto crea ostacoli alla partecipazione transfrontaliera e una mancanza di prevedibilità per gli offerenti. Al fine di evitare tali esiti negativi, l'uso di criteri relativi all'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere obbligatorio. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per ridurre al minimo la frammentazione del mercato e garantire certezza e prevedibilità sia ai soggetti pagatori del sistema sanitario pubblico sia ai produttori farmaceutici, la Commissione dovrebbe coordinare e mantenere a uso degli Stati membri un catalogo dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché delle migliori pratiche per il loro uso negli appalti pubblici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute e la sicurezza dell'approvvigionamento, è necessario realizzare l'approvvigionamento in modo tale da promuovere la diversificazione dei fornitori laddove una valutazione delle vulnerabilità abbia individuato una dipendenza da un singolo paese terzo o da un numero limitato di paesi terzi, che minaccia la sicurezza dell'approvvigionamento. In tali circostanze, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dovrebbero introdurre requisiti in materia di appalti che favoriscano i fornitori di medicinali critici che fabbricano una quota significativa di tali prodotti nell'UE. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, ove giustificato da un'analisi di mercato e da considerazioni di sanità pubblica, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono</STRING></STRING> applicare requisiti in materia di appalti volti a favorire i fornitori di medicinali di interesse comune che fabbricano una quota significativa di tali medicinali nell'UE. Tali misure dovrebbero essere concepite e applicate in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione, compresi i principi di non discriminazione e di proporzionalità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute e la sicurezza dell'approvvigionamento, è necessario realizzare l'approvvigionamento in modo tale da promuovere la diversificazione dei fornitori laddove una valutazione delle vulnerabilità abbia individuato una dipendenza da un singolo paese terzo o da un numero limitato di paesi terzi, che minaccia la sicurezza dell'approvvigionamento. In tali circostanze, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dovrebbero introdurre requisiti in materia di appalti che favoriscano i fornitori di medicinali critici che fabbricano una quota significativa di tali prodotti nell'UE. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, ove giustificato da un'analisi di mercato e da considerazioni di sanità pubblica, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> applicare requisiti in materia di appalti volti a favorire i fornitori di medicinali di interesse comune che fabbricano una quota significativa di tali medicinali nell'UE. Tali misure dovrebbero essere concepite e applicate in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione, compresi i principi di non discriminazione e di proporzionalità. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire la certezza del diritto e la coerenza della sua applicazione, è importante stabilire cosa costituisca una quota significativa della produzione ai sensi del presente regolamento. In tal senso, una quota significativa della produzione dovrebbe avvenire all'interno dell'Unione o, ove opportuno, dei paesi EFTA, in linea con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>La Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> intende</STRING></STRING> pubblicare orientamenti volti a sostenere gli Stati membri nell'attuazione dell'obbligo di utilizzare requisiti in materia di appalti che includano criteri di aggiudicazione che vadano al di là delle considerazioni relative al prezzo, al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, basandosi sulle migliori pratiche individuate nel contesto della cooperazione tra le autorità nazionali responsabili della fissazione dei prezzi e dei rimborsi e i soggetti pubblici pagatori dell'assistenza sanitaria e specificando, ove opportuno, le pratiche di appalto che sostengono la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>La Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa consultazione dei relativi portatori di interessi, quali le organizzazioni di pazienti e consumatori, gli operatori sanitari, i soggetti pubblici pagatori dell'assistenza sanitaria e i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, dovrebbe</STRING></STRING> pubblicare orientamenti volti a sostenere gli Stati membri nell'attuazione dell'obbligo di utilizzare requisiti in materia di appalti che includano criteri di aggiudicazione che vadano al di là delle considerazioni relative al prezzo, al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, basandosi sulle migliori pratiche individuate nel contesto della cooperazione tra le autorità nazionali responsabili della fissazione dei prezzi e dei rimborsi e i soggetti pubblici pagatori dell'assistenza sanitaria e specificando, ove opportuno, le pratiche di appalto che sostengono la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>L'acquisizione di medicinali è organizzata in modo diverso da uno Stato membro all'altro, con il coinvolgimento di vari soggetti. Al fine di rafforzare la sicurezza delle catene di approvvigionamento dei medicinali critici, gli Stati membri dovrebbero istituire programmi nazionali che promuovano l'uso coerente dei criteri di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici all'interno del loro territorio, compresa l'applicazione di approcci con più vincitori, laddove ciò sia utile sulla base di un'analisi di mercato approfondita. Al fine di garantire un approccio globale, e considerando che i medicinali critici sono pertinenti anche per il settore ambulatoriale, nel contesto del quale spesso non sono acquistati mediante appalti pubblici, tali programmi possono altresì comprendere iniziative volte a rafforzare la resilienza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento attraverso misure relative alla fissazione dei prezzi e al rimborso, laddove opportuno. I programmi dovrebbero essere condivisi con la Commissione e il gruppo di coordinamento per i medicinali critici istituito dal presente regolamento per agevolare lo scambio delle migliori pratiche e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe rafforzare l'efficacia complessiva delle varie misure proposte per garantire l'approvvigionamento di medicinali critici, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>L'acquisizione di medicinali è organizzata in modo diverso da uno Stato membro all'altro, con il coinvolgimento di vari soggetti. Al fine di rafforzare la sicurezza delle catene di approvvigionamento dei medicinali critici, gli Stati membri dovrebbero istituire programmi nazionali che promuovano l'uso coerente dei criteri di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici all'interno del loro territorio, compresa l'applicazione di approcci con più vincitori, laddove ciò sia utile sulla base di un'analisi di mercato approfondita. Al fine di garantire un approccio globale, e considerando che i medicinali critici sono pertinenti anche per il settore ambulatoriale, nel contesto del quale spesso non sono acquistati mediante appalti pubblici, tali programmi possono altresì comprendere iniziative volte a rafforzare la resilienza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento attraverso misure relative alla fissazione dei prezzi e al rimborso, laddove opportuno. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali programmi dovrebbero tenere conto dell'attuabilità economica dei medicinali critici e raccomandare misure pertinenti, comprese le esenzioni dalle misure nazionali di contenimento dei costi per categorie specifiche di medicinali critici, come i prodotti derivati da sostanze di origine umana. </STRING></STRING>I programmi dovrebbero essere condivisi con la Commissione e il gruppo di coordinamento per i medicinali critici istituito dal presente regolamento per agevolare lo scambio delle migliori pratiche e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe rafforzare l'efficacia complessiva delle varie misure proposte per garantire l'approvvigionamento di medicinali critici, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché lo scambio delle migliori pratiche in materia di gestione delle scorte, monitoraggio in tempo reale, avvisi di scadenza, rotazione delle scorte, ottimizzazione del periodo di validità e riduzione dei rifiuti, così da rafforzare ulteriormente la preparazione e l'efficacia operativa dell'Unione</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali pratiche contribuiranno a una maggiore efficienza, ridurranno al minimo le perdite e garantiranno la disponibilità di medicinali critici durante i periodi di forte domanda.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In considerazione delle crescenti vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento dei medicinali critici e dei conseguenti rischi di perturbazioni dell'approvvigionamento e carenze che possono mettere gravemente in pericolo la salute pubblica e perturbare il funzionamento del mercato interno, è necessario istituire un meccanismo di coordinamento dell'Unione gestito dalla Commissione. Tale meccanismo dovrebbe fungere da strumento strutturato e solidale per monitorare la disponibilità, coordinare le risposte e, se necessario, consentire una ridistribuzione equa dei medicinali in tutta l'Unione. Garantendo il rispetto del principio di sussidiarietà, il meccanismo dovrebbe essere attivato solo come misura di ultima istanza quando tutti gli altri strumenti nazionali e volontari a livello dell'Unione sono stati esauriti e quando carenze o perturbazioni in uno o più Stati membri possono causare gravi danni ai pazienti o ripercuotersi su altri Stati membri. Le decisioni di ridistribuzione vincolanti dovrebbero basarsi su valutazioni obiettive del rischio e su dati in tempo reale e garantire che gli Stati membri che forniscono assistenza mantengano livelli minimi adeguati di scorte. Per sostenere decisioni tempestive e informate, gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente sulle loro scorte nazionali e sulle scorte di emergenza attraverso un sistema di comunicazione digitale armonizzato. Inoltre le disposizioni in materia di equo rimborso e di ripartizione dei costi dovrebbero garantire che la solidarietà sia accompagnata dall'equità. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi di comunicazione in relazione alle scorte nazionali e alle scorte di emergenza, nonché delle procedure di rimborso o sostituzione e dei meccanismi di ripartizione dei costi tra gli Stati membri in caso di una decisione di ridistribuzione vincolante, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per affrontare le vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento dei medicinali critici e dei medicinali di interesse comune, possono essere costituite scorte a livello di Unione come meccanismo di ultima istanza quando le altre misure a livello nazionale o di Unione, inclusi i meccanismi volontari previsti dalla legislazione dell'Unione, non risultino sufficienti. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per definire le categorie di prodotti, i quantitativi minimi e le modalità operative per lo stoccaggio, il mantenimento e l'impiego. Le scorte dell'Unione dovrebbero essere coordinate con gli Stati membri per garantire l'allineamento con le scorte nazionali ed evitare duplicazioni o perturbazioni. Ove opportuno, dovrebbe essere possibile fornire il sostegno di bilancio dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di promuovere la solidarietà, i paesi candidati dovrebbero essere autorizzati a partecipare, su base volontaria, alle procedure stabilite dal presente regolamento qualora sia in vigore un accordo bilaterale con l'Unione che disciplina le pertinenti attività di appalto. Tale partecipazione dovrebbe lasciare impregiudicati i loro negoziati di adesione o i diritti e gli obblighi riservati agli Stati membri a norma del diritto dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per migliorare il funzionamento del mercato farmaceutico nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'attuare le pratiche in materia di fissazione dei prezzi e di appalti pubblici, intervenire per conseguire gli obiettivi della risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità del 2019 sul miglioramento della trasparenza dei mercati dei medicinali, dei vaccini e di altri prodotti sanitari.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>L'obbligo imposto dagli Stati membri alle imprese della catena di approvvigionamento farmaceutica di tenere scorte di emergenza può avere gravi ripercussioni negative sul mercato interno e su altri Stati membri. Al fine di evitare tali ripercussioni, detto obbligo dovrebbe essere concepito tenendo conto dei principi di proporzionalità, trasparenza e solidarietà. Gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione i futuri orientamenti della Commissione volti ad agevolare l'adempimento degli obblighi degli Stati membri per quanto concerne l'assenza di qualsiasi ripercussione negativa sul mercato interno al momento di proporre e definire la portata e la tempistica di qualsiasi forma di obbligo che imponga alle imprese di tenere tali scorte.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>L'obbligo imposto dagli Stati membri alle imprese della catena di approvvigionamento farmaceutica di tenere scorte di emergenza può avere gravi ripercussioni negative sul mercato interno e su altri Stati membri. Al fine di evitare tali ripercussioni, detto obbligo dovrebbe essere concepito tenendo conto dei principi di proporzionalità, trasparenza e solidarietà <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non discriminazione</STRING></STRING>. Gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione i futuri orientamenti della Commissione volti ad agevolare l'adempimento degli obblighi degli Stati membri per quanto concerne l'assenza di qualsiasi ripercussione negativa sul mercato interno al momento di proporre e definire la portata e la tempistica di qualsiasi forma di obbligo che imponga alle imprese di tenere tali scorte. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sono pertanto necessari meccanismi di coordinamento efficaci a livello dell'Unione per affrontare eventuali conflitti e garantire che le misure nazionali non ritardino l'accesso da parte dei pazienti, non comportino distorsioni delle catene di approvvigionamento e non frammentino il mercato interno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>Esistono disparità in termini di disponibilità e accesso per i medicinali critici e i medicinali di interesse comune in tutta l'Unione, che colpiscono in modo sproporzionato alcuni Stati membri. Gli appalti collaborativi per i medicinali critici e i medicinali di interesse comune possono costituire uno strumento potente per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di tali medicinali e la loro accessibilità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>Esistono disparità in termini di disponibilità e accesso per i medicinali critici e i medicinali di interesse comune in tutta l'Unione, che colpiscono in modo sproporzionato alcuni Stati membri. Gli appalti collaborativi per i medicinali critici e i medicinali di interesse comune possono costituire uno strumento potente per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di tali medicinali e la loro accessibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i medicinali per le malattie rare, gli antimicrobici e altri trattamenti innovativi, ad alto costo o specializzati in vari ambiti terapeutici, come l'oncologia</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori economici partecipano alle procedure di appalto collaborativo condotte a norma del presente regolamento su base volontaria.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>Per garantire un approccio strutturato e coordinato al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici è necessaria la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. In tale ottica, è opportuno istituire il gruppo di coordinamento per i medicinali critici ("gruppo per i medicinali critici") al fine di agevolare un coordinamento efficace tra i settori strategici pertinenti. Il gruppo per i medicinali critici dovrebbe essere composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri con competenze nel campo delle politiche in materia di appalti per i medicinali, della politica industriale in materia di prodotti farmaceutici e della sanità pubblica. La Commissione dovrebbe essere membro di tale gruppo. Al fine di garantire discussioni strutturate, la Commissione dovrebbe presiedere il gruppo per i medicinali critici ed esercitare le funzioni di segretariato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(37)</NO.P>Per garantire un approccio strutturato e coordinato al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici è necessaria la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. In tale ottica, è opportuno istituire il gruppo di coordinamento per i medicinali critici ("gruppo per i medicinali critici") al fine di agevolare un coordinamento efficace tra i settori strategici pertinenti. Il gruppo per i medicinali critici dovrebbe essere composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri con competenze nel campo delle politiche in materia di appalti per i medicinali, della politica industriale in materia di prodotti farmaceutici e della sanità pubblica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dell'Agenzia europea per i medicinali ("Agenzia"), nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti e delle organizzazioni degli operatori sanitari</STRING></STRING>. La Commissione dovrebbe essere membro di tale gruppo. Al fine di garantire discussioni strutturate, la Commissione dovrebbe presiedere il gruppo per i medicinali critici ed esercitare le funzioni di segretariato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 38</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(38)</NO.P>Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente regolamento, il gruppo per i medicinali critici dovrebbe consentire lo scambio di informazioni relative al finanziamento di progetti strategici e agevolare l'orientamento strategico del sostegno finanziario a favore dei progetti strategici. Il gruppo per i medicinali critici dovrebbe inoltre agevolare lo scambio di informazioni sui programmi nazionali, anche per quanto concerne l'approccio agli obblighi in materia di scorte di emergenza nei contratti di appalto pubblico. Se del caso, il gruppo per i medicinali critici dovrebbe agevolare il coordinamento dei programmi nazionali. Il gruppo per i medicinali critici dovrebbe inoltre facilitare le discussioni sulla necessità di avviare un'iniziativa in materia di appalti collaborativi e sulla necessità di dare priorità alla valutazione delle vulnerabilità per medicinali critici specifici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(38)</NO.P>Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente regolamento, il gruppo per i medicinali critici dovrebbe consentire lo scambio di informazioni relative al finanziamento di progetti strategici e agevolare l'orientamento strategico del sostegno finanziario a favore dei progetti strategici. Il gruppo per i medicinali critici dovrebbe inoltre agevolare lo scambio di informazioni sui programmi nazionali, anche per quanto concerne l'approccio agli obblighi in materia di scorte di emergenza nei contratti di appalto pubblico. Se del caso, il gruppo per i medicinali critici dovrebbe agevolare il coordinamento dei programmi nazionali. Il gruppo per i medicinali critici dovrebbe inoltre facilitare le discussioni sulla necessità di avviare un'iniziativa in materia di appalti collaborativi e sulla necessità di dare priorità alla valutazione delle vulnerabilità per medicinali critici specifici. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire la solidarietà e una risposta efficace a livello dell'Unione alle carenze o alle perturbazioni dell'approvvigionamento di medicinali critici, è necessario istituire un chiaro processo decisionale per la ridistribuzione di tali prodotti. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere inclusi nel processo decisionale attraverso il gruppo per i medicinali critici istituito a norma del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 38 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(38 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di rafforzare la preparazione dell'Unione e garantire un approccio inclusivo, orientato alle esigenze, trasparente e coordinato alle sfide future nell'approvvigionamento di medicinali critici, il gruppo per i medicinali critici, previa consultazione della Commissione, dell'Agenzia e dell'Alleanza per i medicinali critici, dovrebbe istituire un processo di previsione strategica. Tale processo dovrebbe individuare e valutare potenziali progetti strategici, tenendo conto delle tendenze a lungo termine, delle vulnerabilità e delle opportunità per rafforzare la resilienza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento all'interno dell'Unione, in particolare sulla base di esigenze mediche insoddisfatte.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>L'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potrebbe</STRING></STRING> migliorare ulteriormente la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici fornendo accesso a fonti alternative di approvvigionamento in paesi terzi attraverso accordi commerciali internazionali o altre forme di cooperazione internazionale.  A tal fine, l'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potrebbe</STRING></STRING> avvalersi della propria rete di accordi commerciali esistenti e perseguire inoltre partenariati strategici con paesi terzi al fine di approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale, in particolare con i paesi candidati. In tale contesto, la Commissione dovrebbe valutare se i partenariati esistenti perseguano efficacemente gli obiettivi prefissati o possano essere ulteriormente migliorati o potenziati e quali tipi di potenziali partenariati possano essere conclusi con i paesi terzi più pertinenti.  Ciò non dovrebbe pregiudicare le prerogative del Consiglio in conformità dei trattati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>L'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> migliorare ulteriormente la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici fornendo accesso a fonti alternative di approvvigionamento in paesi terzi attraverso accordi commerciali internazionali o altre forme di cooperazione internazionale. A tal fine, l'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> avvalersi della propria rete di accordi commerciali esistenti e perseguire inoltre partenariati strategici con paesi terzi al fine di approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale, in particolare con i paesi candidati. In tale contesto, la Commissione dovrebbe valutare se i partenariati esistenti perseguano efficacemente gli obiettivi prefissati o possano essere ulteriormente migliorati o potenziati e quali tipi di potenziali partenariati possano essere conclusi con i paesi terzi più pertinenti. Ciò non dovrebbe pregiudicare le prerogative del Consiglio in conformità dei trattati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito di tali partenariati, la Commissione dovrebbe promuovere un ecosistema di innovazione collaborativo destinato a integrare le piccole e medie imprese, le start-up e gli innovatori di altissimo livello tecnologico, insieme alle aziende farmaceutiche consolidate, al fine di rafforzare la resilienza, promuovere il progresso tecnologico e stimolare la competitività del settore farmaceutico dell'Unione. La Commissione dovrebbe tenere specificamente in considerazione l'inclusione dell'accesso ai principi attivi farmaceutici e ai loro materiali di partenza nell'ambito di applicazione dei partenariati internazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 41</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(41)</NO.P>Al fine di garantire che il presente regolamento consegua efficacemente i suoi obiettivi, è essenziale valutarne l'attuazione e l'impatto nel corso del tempo. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua applicazione e successivamente ogni cinque anni. Tale valutazione dovrebbe comprendere una valutazione della misura in cui gli obiettivi del regolamento, di cui all'articolo 1, sono stati conseguiti, compreso l'impatto sui portatori di interessi, sulle procedure di regolamentazione e sulle dinamiche di mercato. In particolare, la valutazione della Commissione dovrebbe tenere conto dei punti di vista degli Stati membri, degli operatori economici e di altri portatori di interessi pertinenti, facendo sì che i loro riscontri contribuiscano al miglioramento costante del quadro normativo. I risultati di tale valutazione dovrebbero essere presentati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Al fine di agevolare tale valutazione, le autorità nazionali e gli operatori economici dovrebbero fornire, su richiesta, dati e informazioni pertinenti a sostegno della valutazione della Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(41)</NO.P>Al fine di garantire che il presente regolamento consegua efficacemente i suoi obiettivi, è essenziale valutarne l'attuazione e l'impatto nel corso del tempo. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua applicazione e successivamente ogni cinque anni. Tale valutazione dovrebbe comprendere una valutazione della misura in cui gli obiettivi del regolamento, di cui all'articolo 1, sono stati conseguiti, compreso l'impatto sui portatori di interessi, sulle procedure di regolamentazione e sulle dinamiche di mercato. In particolare, la valutazione della Commissione dovrebbe tenere conto dei punti di vista degli Stati membri, degli operatori economici e di altri portatori di interessi pertinenti, facendo sì che i loro riscontri contribuiscano al miglioramento costante del quadro normativo. I risultati di tale valutazione dovrebbero essere presentati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Al fine di agevolare tale valutazione, le autorità nazionali e gli operatori economici dovrebbero fornire, su richiesta, dati e informazioni pertinenti a sostegno della valutazione della Commissione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora una valutazione riveli un rischio potenziale per la disponibilità o la sicurezza dell'approvvigionamento di un medicinale critico nell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione coordinata e basata su dati concreti e, se del caso, proporre misure di attenuazione proporzionate, in consultazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi, al fine di salvaguardare la fornitura continua.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 42 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(42 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di integrare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla specificazione e all'armonizzazione delle condizioni applicabili alla determinazione delle categorie, dei tipi e dei quantitativi di medicinali critici da includere nelle scorte dell'Unione, alla determinazione delle modalità specifiche per lo stoccaggio e il mantenimento di tali scorte, nonché ai criteri e alle procedure per la diffusione dei prodotti stoccati. Tali poteri delegati dovrebbero essere esercitati nel pieno rispetto di principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Al fine di modificare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione temporanea di disposizioni specifiche del presente regolamento, in caso di distorsioni urgenti e significative o di gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno, fino all'adozione delle opportune misure correttive. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento mira a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la disponibilità di medicinali critici all'interno dell'Unione, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione della sanità pubblica e sostenendo la sicurezza dell'Unione. Il presente regolamento intende altresì migliorare la disponibilità e l'accessibilità di altri medicinali, qualora il funzionamento del mercato non ne garantisca altrimenti e in misura sufficiente la disponibilità e l'accessibilità per i pazienti, tenendo inoltre in debita considerazione l'opportunità di garantire l'accessibilità economica dei medicinali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento mira a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la disponibilità di medicinali critici all'interno dell'Unione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riducendo così la sua dipendenza dai paesi terzi e</STRING></STRING> garantendo in tal modo un livello elevato di protezione della sanità pubblica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tutelando la sicurezza dei pazienti</STRING></STRING> e sostenendo la sicurezza dell'Unione. Il presente regolamento intende altresì migliorare la disponibilità e l'accessibilità di altri medicinali, qualora il funzionamento del mercato non ne garantisca altrimenti e in misura sufficiente la disponibilità e l'accessibilità per i pazienti, tenendo inoltre in debita considerazione l'opportunità di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'accessibilità e</STRING></STRING> l'accessibilità economica dei medicinali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il rafforzamento delle capacità di fabbricazione e della resilienza delle catene di approvvigionamento, nonché della competitività, dell'autonomia strategica e dell'innovazione nel settore farmaceutico dell'Unione, è uno degli obiettivi del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Per conseguire gli obiettivi di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo</STRING></STRING> 1, il presente regolamento stabilisce un quadro volto a:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Per conseguire gli obiettivi di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi</STRING></STRING> 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 1 bis</STRING></STRING>, il presente regolamento stabilisce un quadro volto a:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>agevolare gli investimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella</STRING></STRING> capacità di fabbricazione di medicinali critici, delle loro sostanze attive e di altri fattori produttivi fondamentali nell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>agevolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sostenere e incentivare</STRING></STRING> gli investimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in nuove capacità di fabbricazione e rafforzare le</STRING></STRING> capacità di fabbricazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esistenti</STRING></STRING> di medicinali critici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, se del caso, di medicinali di interesse comune</STRING></STRING>, delle loro sostanze attive e di altri fattori produttivi fondamentali nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dando priorità ai medicinali che possono diventare critici laddove le vulnerabilità incidano sulla loro catena di approvvigionamento, mettendo a disposizione eventuali procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti strategici esistenti nel diritto dell'Unione e nazionale applicabile</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevenire le carenze e rafforzare la disponibilità di medicinali agevolando l'adozione di norme comuni che disciplinino le scorte di emergenza e le scorte nazionali di medicinali critici e di medicinali di interesse comune e migliorando la trasparenza e il coordinamento tra gli Stati membri a tale riguardo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>sfruttare la domanda aggregata degli Stati membri partecipanti attraverso procedure di appalto collaborativo; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>sfruttare la domanda aggregata degli Stati membri partecipanti attraverso procedure di appalto collaborativo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>sostenere la diversificazione delle catene di approvvigionamento anche agevolando la conclusione di partenariati strategici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>sostenere la diversificazione delle catene di approvvigionamento anche agevolando la conclusione di partenariati strategici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dando priorità ai medicinali che possono diventare critici laddove le vulnerabilità incidano sulla loro catena di approvvigionamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agevolare gli investimenti nella capacità delle infrastrutture di distribuzione critiche per i medicinali critici, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento, la disponibilità e l'accessibilità nell'Unione; nonché</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento e promuovere l'accesso sostenibile alle sostanze attive di medicinali critici, ai materiali di partenza per i principi attivi farmaceutici e ad altri fattori produttivi fondamentali nell'Unione, nonché l'approvvigionamento di tali sostanze, a condizione che siano utilizzate per la fabbricazione di medicinali critici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento si applica ai medicinali critici che figurano nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) .../... [<STRING ITALIC="on">riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final</STRING>].</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento si applica ai medicinali critici che figurano nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) .../... [<STRING ITALIC="on">riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final</STRING>]. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò avviene tenendo conto delle caratteristiche distintive della catena di approvvigionamento di ciascun medicinale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il capo III si applica anche alle sostanze attive di medicinali critici, ai loro materiali di partenza e ad altri fattori produttivi fondamentali nell'Unione, a condizione che siano utilizzati per la fabbricazione di medicinali critici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il capo IV e l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), si applicano anche ai medicinali di interesse comune.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il capo III non</STRING></STRING> si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applica</STRING></STRING> ai medicinali di interesse comune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il capo III, articoli da 5 a 15,</STRING></STRING> il capo IV<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione della sua nuova sezione I bis,</STRING></STRING> e l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), si applicano anche ai medicinali di interesse comune<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qualora il gruppo di coordinamento per i medicinali critici abbia formulato una raccomandazione positiva in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera d undecies)</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli articoli 16 e 17</STRING></STRING> si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicano, mutatis mutandis,</STRING></STRING> ai medicinali di interesse comune<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che la dotazione finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 16 superi i 500 milioni di EUR</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</P></OLD><NEW><P>Ai fini del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applicano, mutatis mutandis, le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) …/… [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 192 final] e all'articolo 2 del regolamento (UE) …/… [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final]. </STRING></STRING>Si applicano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inoltre</STRING></STRING> le definizioni seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"medicinale": un medicinale quale definito all'articolo 4, punto 1), della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [riferimento da aggiungere all'articolo corrispondente in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 192 final];</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2)</NO.P>"fattore produttivo fondamentale": fattore produttivo diverso da una sostanza attiva richiesto nel processo di fabbricazione di un determinato medicinale, compresi i materiali di confezionamento primario, gli eccipienti, i solventi e i reagenti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>"fattore produttivo fondamentale": fattore produttivo diverso da una sostanza attiva richiesto nel processo di fabbricazione di un determinato medicinale, compresi i materiali di confezionamento primario, gli eccipienti, i solventi e i reagenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le materie prime, i materiali di base e i materiali di partenza</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"sostanza attiva": una sostanza attiva quale definita all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) …/… [riferimento da aggiungere all'articolo corrispondente in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 192 final];</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"medicinale critico": un medicinale la cui fornitura insufficiente determina danni gravi o rischi di danni gravi per i pazienti, quale definito all'articolo 4, punto 13) del regolamento (UE) …/… [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final];</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"sostanza di origine umana" o "SoHO": la "sostanza di origine umana" o "SoHO", quale definita nel regolamento (UE) 2024/1938</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		257</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>"medicinale di interesse comune": un medicinale, diverso da un medicinale critico, per il quale in tre o più Stati membri il funzionamento del mercato non garantisce in misura sufficiente la disponibilità e l'accessibilità per i pazienti in termini di quantitativi e presentazioni necessari per soddisfare le esigenze dei pazienti in tali Stati membri;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>"medicinale di interesse comune": un medicinale, diverso da un medicinale critico, per il quale in tre o più Stati membri il funzionamento del mercato non garantisce in misura sufficiente la disponibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'accessibilità economica</STRING></STRING> e l'accessibilità per i pazienti in termini di quantitativi e presentazioni necessari per soddisfare le esigenze dei pazienti in tali Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o che è qualificato come medicinale orfano ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE).../... [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 final)] o come medicinale contraccettivo o abortivo</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"materiale di partenza dei principi attivi farmaceutici": una materia prima, un prodotto intermedio o una sostanza attiva utilizzata nella produzione di un principio attivo farmaceutico e incorporata come frammento strutturale significativo nella struttura del principio attivo farmaceutico;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"grossista sistemico": grossista di medicinali titolare di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso e che soddisfa tutti gli obblighi di cui all'articolo 166 della direttiva (UE) .../... [riferimento da aggiungere all'articolo corrispondente dopo l'adozione, cfr. COM(2023)192 final]. Vende all'ingrosso e distribuisce in modo continuativo l'intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, vale a dire oltre l'80 % dei medicinali soggetti a prescrizione medica disponibili per la vendita al dettaglio sul mercato di uno Stato membro, o oltre il 20 % della quota di mercato totale dei medicinali soggetti a prescrizione medica disponibili per la vendita al dettaglio sul mercato di uno Stato membro;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>"vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento": i rischi e le debolezze all'interno delle catene di approvvigionamento dei medicinali critici, individuati a livello aggregato, tenendo conto di tutti i medicinali autorizzati nell'UE e raggruppati sotto una denominazione comune con la stessa via di somministrazione e la stessa formulazione, che compromettono la fornitura continua di tali medicinali ai pazienti nell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>"vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento": i rischi e le debolezze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strutturali e non strutturali </STRING></STRING>all'interno delle catene di approvvigionamento dei medicinali critici, individuati a livello aggregato, tenendo conto di tutti i medicinali autorizzati nell'UE e raggruppati sotto una denominazione comune con la stessa via di somministrazione e la stessa formulazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e le caratteristiche specifiche delle catene di approvvigionamento di ciascun prodotto</STRING></STRING>, che compromettono la fornitura continua di tali medicinali ai pazienti nell'Unione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10)</NO.P>	"progetto strategico": un progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">industriale</STRING></STRING> individuato secondo i criteri di cui all'articolo 5;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>"progetto strategico": un progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strategico</STRING></STRING> individuato secondo i criteri di cui all'articolo 5;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"progetto strategico transfrontaliero": progetto strategico individuato secondo i criteri di cui all'articolo 5 del presente regolamento, che può essere realizzato da un minimo di due Stati membri;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"operatore economico": un operatore economico ai sensi della direttiva 2014/24/UE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>12)</NO.P>	"procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di un progetto strategico, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, e che comprende tutte le domande e le procedure;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>"procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'espansione, alla conversione</STRING></STRING> e alla gestione di un progetto strategico, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, e che comprende tutte le domande e le procedure;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>13)</NO.P>	"processo di fabbricazione innovativo": un processo e una tecnologia di fabbricazione nuovi o un'applicazione nuova di una tecnologia esistente, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fabbricazione decentrata, la fabbricazione continua, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>intelligenza artificiale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecniche</STRING></STRING> di piattaforma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la </STRING></STRING>fabbricazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 3D</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>"processo di fabbricazione innovativo": un processo e una tecnologia di fabbricazione nuovi o un'applicazione nuova di una tecnologia esistente, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fabbricazione decentrata, la fabbricazione continua, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'automazione, i miglioramenti della resa o altri processi chimici o biotecnologici che contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza, le prestazioni energetiche e ambientali della produzione e l'uso dell'</STRING></STRING>intelligenza artificiale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnologie</STRING></STRING> di piattaforma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle tecnologie</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3D nella </STRING></STRING>fabbricazione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"scorte di emergenza": il quantitativo di medicinali critici o, ove applicabile, di medicinali di interesse comune che i fabbricanti e i grossisti potrebbero essere tenuti a detenere a norma della legislazione nazionale per disporre di una riserva in caso di carenze o perturbazioni dell'approvvigionamento, dovute anche alle fluttuazioni della domanda o dell'offerta;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 13 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>13 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"obbligo di scorte di emergenza": obbligo imposto dalla legislazione di uno Stato membro ai fabbricanti e ai grossisti nella catena di approvvigionamento di costituire scorte di riserva di determinati medicinali per attenuare il rischio di carenze o interruzioni dell'approvvigionamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 13 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>13 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"scorte nazionali": le riserve di un quantitativo di medicinali critici o di medicinali di interesse comune costituite da uno Stato membro a norma del diritto nazionale per fini di sanità pubblica, quali le riserve strategiche nazionali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 13 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>13 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"ridistribuzione": il trasferimento di medicinali critici da una scorta di emergenza o da una scorta nazionale di uno o più Stati membri ad altri Stati membri a seguito di una decisione della Commissione in risposta a carenze o perturbazioni dell'approvvigionamento in uno o più Stati membri;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>18)</NO.P>	"partenariato strategico": un impegno tra l'Unione e un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o organizzazioni internazionali finalizzato a incrementare la cooperazione relativa a uno o più medicinali critici, istituito attraverso uno strumento non vincolante e che facilita il conseguimento di risultati vantaggiosi sia per l'Unione che per il paese terzo, il gruppo di paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>18)</NO.P>"partenariato strategico": un impegno tra l'Unione e un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o organizzazioni internazionali finalizzato a incrementare la cooperazione relativa a uno o più medicinali critici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o alla loro catena di approvvigionamento, alle loro sostanze attive e ai loro fattori produttivi fondamentali</STRING></STRING>, istituito attraverso uno strumento non vincolante e che facilita il conseguimento di risultati vantaggiosi sia per l'Unione che per il paese terzo, il gruppo di paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"resilienza delle catene di approvvigionamento": la capacità della catena di approvvigionamento di mantenere un approvvigionamento continuo e orientato alla domanda di medicinali, sostanze attive, materiali di partenza per i principi attivi farmaceutici e fattori produttivi fondamentali nell'Unione, anche durante perturbazioni o shock esterni;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 18 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>18 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"diversificazione delle catene di approvvigionamento": l'esistenza di più fonti o siti di fabbricazione indipendenti, in modo che l'approvvigionamento di un medicinale, di materiali di partenza per i principi attivi farmaceutici e di fattori produttivi fondamentali non dipenda da un unico fornitore o paese terzo di approvvigionamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La sicurezza dell'approvvigionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> la disponibilità di medicinali critici per i pazienti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costituiscono</STRING></STRING> un obiettivo strategico dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La sicurezza dell'approvvigionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la disponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'accessibilità economica </STRING></STRING>di medicinali critici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, ove applicabile, di medicinali di interesse comune </STRING></STRING>per i pazienti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono considerate</STRING></STRING> un obiettivo strategico dell'Unione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di conseguire tale obiettivo, la determinazione dei progetti strategici che soddisfano i criteri di cui all'articolo 5 è effettuata conformemente all'articolo 6.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri e la Commissione collaborano per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la disponibilità continua di medicinali critici nell'Unione attraverso misure che sfruttano appieno il potenziale del mercato interno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri e la Commissione collaborano per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conseguire l'obiettivo strategico dell'Unione di cui al paragrafo 1, anche raccogliendo informazioni dalle organizzazioni degli operatori sanitari, dalle organizzazioni dei pazienti e dagli operatori economici, compresi i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, per </STRING></STRING>rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la disponibilità continua di medicinali critici nell'Unione attraverso misure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui alle sezioni II e III del presente capo </STRING></STRING>che sfruttano appieno il potenziale del mercato interno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, rispecchiando i principi di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri e riducendo le dipendenze dai paesi terzi, garantendo nel contempo la prevedibilità per i promotori di progetti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione sostiene gli sforzi coordinati degli Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione sostiene gli sforzi coordinati degli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, promuove uno scambio transfrontaliero sicuro di informazioni pertinenti e agevola la distribuzione di medicinali critici in tutta l'Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Un progetto ubicato nell'Unione e connesso alla creazione o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'aumento</STRING></STRING> di capacità di fabbricazione è considerato un progetto strategico se soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Un progetto ubicato nell'Unione e connesso alla creazione di capacità di fabbricazione o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla modernizzazione, all'aumento</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o al miglioramento delle</STRING></STRING> capacità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esistenti, nonché alla riduzione della dipendenza dell'Unione in relazione a fattori produttivi fondamentali o che contribuisce in altro modo alla sicurezza dell'approvvigionamento o alla disponibilità </STRING></STRING>di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">medicinali</STRING></STRING> è considerato un progetto strategico se soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>crea o aumenta la capacità di fabbricazione di uno o più medicinali critici o la capacità di raccolta o di fabbricazione delle loro sostanze attive;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>crea o aumenta la capacità di fabbricazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche attraverso nuove tecnologie e processi di fabbricazione innovativi,</STRING></STRING> di uno o più medicinali critici o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ove applicabile, di medicinali di interesse comune, o</STRING></STRING> la capacità di raccolta o di fabbricazione delle loro sostanze attive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, oppure crea capacità per tecniche di preparazione galenica nelle farmacie o negli ospedali</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>modernizza un sito di fabbricazione esistente di uno o più medicinali critici o delle loro sostanze attive al fine di garantire una maggiore sostenibilità o una maggiore efficienza;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>modernizza un sito di fabbricazione esistente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche attraverso nuove tecnologie e processi di produzione innovativi,</STRING></STRING> di uno o più medicinali critici o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ove applicabile, di medicinali di interesse comune,</STRING></STRING> delle loro sostanze attive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o dei loro fattori produttivi fondamentali per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento,</STRING></STRING> al fine di garantire una maggiore sostenibilità o una maggiore efficienza;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>crea <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> aumenta la capacità di fabbricazione dei fattori produttivi fondamentali necessari per la fabbricazione di uno o più medicinali critici o delle loro sostanze attive;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>crea<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>aumenta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modernizza</STRING></STRING> la capacità di fabbricazione dei fattori produttivi fondamentali necessari per la fabbricazione di uno o più medicinali critici o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ove applicabile, di medicinali di interesse comune,</STRING></STRING> delle loro sostanze attive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o dei loro fattori produttivi fondamentali</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>contribuisce alla diffusione di una tecnologia che svolge un ruolo fondamentale nel consentire la fabbricazione di uno o più medicinali critici, delle loro sostanze attive o dei loro fattori produttivi fondamentali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>contribuisce alla diffusione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o al trasferimento </STRING></STRING>di una tecnologia che svolge un ruolo fondamentale nel consentire la fabbricazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o l'approvvigionamento </STRING></STRING>di uno o più medicinali critici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o, ove applicabile, di medicinali di interesse comune</STRING></STRING>, delle loro sostanze attive o dei loro fattori produttivi fondamentali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riserva una quota definita della capacità di fabbricazione, entro un termine stabilito, alla produzione di medicinali critici specifici o, ove applicabile, di medicinali di interesse comune, delle loro specifiche forme farmaceutiche, delle loro sostanze attive, dei loro fattori produttivi fondamentali o delle loro tecnologie abilitanti, su richiesta del gruppo di coordinamento per i medicinali critici, al fine di affrontare carenze attuali, emergenti o potenziali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al primo comma, un progetto non riceve sostegno finanziario dall'Unione a norma dell'articolo 16 se comporta un'inutile duplicazione delle capacità di fabbricazione esistenti o previste per lo stesso medicinale, le sue sostanze attive o i suoi fattori produttivi fondamentali all'interno dell'Unione, a meno che il gruppo di coordinamento per i medicinali critici non ne abbia verificato la necessità e tale duplicazione non sia giustificata da esigenze chiaramente dimostrate relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla distribuzione geografica dei siti di fabbricazione o alla resilienza generale della catena di approvvigionamento farmaceutico dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 - titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riconoscimento</STRING></STRING> di progetti strategici</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Determinazione</STRING></STRING> di progetti strategici</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ciascuno Stato membro designa un'autorità ("autorità designata") <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che valuta</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verifica</STRING></STRING> se un progetto soddisfa almeno uno dei criteri di cui all'articolo 5 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e costituisce</STRING></STRING> pertanto un progetto strategico.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento </STRING></STRING>ciascuno Stato membro designa un'autorità ("autorità designata") <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incaricata di valutare</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verificare</STRING></STRING> se un progetto soddisfa almeno uno dei criteri di cui all'articolo 5 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed è</STRING></STRING> pertanto un progetto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da considerare</STRING></STRING> strategico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Un promotore può chiedere all'autorità designata di valutare se un progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> un progetto strategico.</P></OLD><NEW><P>Un promotore può chiedere all'autorità designata di valutare se un progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costituisce</STRING></STRING> un progetto strategico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Qualsiasi autorità di uno Stato membro può chiedere all'autorità designata di verificare la sua <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valutazione</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'eventualità che</STRING></STRING> un progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia un</STRING></STRING> progetto strategico.</P></OLD><NEW><P>Qualsiasi autorità di uno Stato membro può chiedere all'autorità designata di verificare la sua <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">determinazione</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> un progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come</STRING></STRING> progetto strategico.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione mette a disposizione una pagina web semplice <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> accessibile su cui sono elencati in maniera chiara i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">recapiti e altre informazioni pertinenti riguardanti le autorità designate degli Stati membri.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione mette a disposizione una pagina web semplice<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>accessibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di facile utilizzo che funge da polo centrale per</STRING></STRING> i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promotori del progetto, </STRING></STRING>su cui sono elencati in maniera chiara<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> almeno </STRING></STRING>i<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> seguenti elementi:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i recapiti e altre informazioni pertinenti riguardanti le autorità designate degli Stati membri;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni sul sostegno amministrativo o finanziario messo a disposizione dall'Unione; e</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un modello standard per la richiesta del promotore del progetto disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – secondo comma (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta atti di esecuzione per mettere a disposizione un modello standard per la richiesta del promotore del progetto di cui al primo comma, lettera c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20 sexies, paragrafo 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità designata valuta la richiesta del promotore del progetto di cui al paragrafo 1, secondo comma, entro tre mesi dalla presentazione di tale richiesta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Se la verifica dell'eventualità che un progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia</STRING></STRING> un progetto strategico è stata effettuata da un'autorità a norma del presente articolo, qualsiasi altra autorità si basa su tale verifica.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Se la verifica dell'eventualità che un progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costituisca</STRING></STRING> un progetto strategico è stata effettuata da un'autorità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> designata</STRING></STRING> a norma del presente articolo, qualsiasi altra autorità si basa su tale verifica.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di promuovere un approccio coerente e coordinato in tutta l'Unione e garantire la certezza del diritto per i promotori di progetti, la Commissione adotta orientamenti che stabiliscono criteri e principi procedurali comuni per la valutazione di progetti e la loro determinazione come progetti strategici per i medicinali critici e, ove applicabile, per i medicinali di interesse comune. Le autorità designate tengono conto di tali orientamenti, se del caso, nella valutazione dei progetti e nella loro determinazione come strategici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli orientamenti di cui al paragrafo 5 bis specificano, segnatamente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri misurabili per la valutazione della rilevanza strategica, compreso il potenziale del progetto di affrontare le vulnerabilità dell'approvvigionamento, migliorare la capacità di fabbricazione o la resilienza, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento o contribuire alla preparazione in materia di sanità pubblica a livello dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i calendari indicativi per la prontezza operativa, i requisiti di trasparenza e le fasi per la presentazione e la valutazione delle richieste;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i meccanismi disponibili per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione e l'autorità designata per consentire un'applicazione coerente degli orientamenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione funge da coordinatore per i progetti strategici transfrontalieri e garantisce un'efficace cooperazione tra le autorità designate degli Stati membri interessati, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi negli Stati membri confinanti e di promuovere la complementarità e l'efficienza nell'attuazione di tali progetti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di definire un progetto come strategico, l'autorità designata notifica al gruppo di coordinamento per i medicinali critici la propria intenzione di procedere a tale determinazione. Entro un mese dal ricevimento di detta notifica, il gruppo di coordinamento per i medicinali critici valuta se il progetto comporterebbe una duplicazione significativa delle capacità di fabbricazione esistenti o previste all'interno dell'Unione. Se il gruppo di coordinamento per i medicinali critici non conclude la valutazione entro tale termine, si presume che il progetto non comporti una duplicazione significativa.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora ritenga che il progetto comporti una duplicazione significativa delle capacità di fabbricazione esistenti o previste all'interno dell'Unione, il gruppo di coordinamento per i medicinali critici ne informa l'autorità designata. Tali progetti non sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 16.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – primo comma</STRING></STI.AMD><OLD><P>Si considera che i progetti strategici contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico.</P></OLD><NEW><P>Si considera che i progetti strategici contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o, ove applicabile, di medicinali di interesse comune</STRING></STRING> nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in quanto sono volti a conseguire gli obiettivi in materia di salute pubblica, sicurezza e tutela degli interessi dei pazienti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – secondo comma</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le autorità degli Stati membri provvedono affinché le pertinenti procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti strategici siano svolte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel modo più rapido possibile</STRING></STRING>, mettendo a disposizione, in particolare, qualsiasi forma di procedura accelerata prevista dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile.</P></OLD><NEW><P>Le autorità degli Stati membri provvedono affinché le pertinenti procedure di rilascio delle autorizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le corrispondenti procedure di certificazione e ispezione</STRING></STRING> relative ai progetti strategici siano svolte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con iter accelerato</STRING></STRING>, mettendo a disposizione, in particolare, qualsiasi forma di procedura accelerata prevista dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendo nel contempo la qualità e la solidità delle valutazioni e rispettando le pertinenti norme ambientali, di salute e di sicurezza sul lavoro</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 - titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Sostegno amministrativo</P></OLD><NEW><P>Sostegno amministrativo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e tecnico</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>per quanto concerne l'informazione del pubblico, al fine di promuovere ulteriormente l'accettazione dei progetti strategici da parte del pubblico stesso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>per quanto concerne l'informazione del pubblico, al fine di promuovere ulteriormente l'accettazione dei progetti strategici da parte del pubblico stesso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e, se del caso, agevolare le necessarie consultazioni delle comunità locali, delle organizzazioni e delle parti sociali</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Nel fornire il sostegno amministrativo e l'assistenza di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) e, se del caso, istituisce un canale dedicato per la comunicazione con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali imprese</STRING></STRING> al fine di fornire orientamenti e rispondere a domande relative all'attuazione del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Nel fornire il sostegno amministrativo e l'assistenza di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, alle piccole imprese a media capitalizzazione e ai soggetti che non esercitano un'attività economica</STRING></STRING> e, se del caso, istituisce un canale dedicato per la comunicazione con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i suddetti</STRING></STRING> al fine di fornire orientamenti e rispondere a domande relative all'attuazione del presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché un progetto strategico situato nel loro territorio riceva il sostegno amministrativo e tecnico necessario per prevenire o attenuare interruzioni impreviste dell'approvvigionamento di energia, gas o calore necessari per la creazione o l'espansione della capacità di fabbricazione, anche facilitando l'accesso tempestivo alle pertinenti connessioni e capacità di rete e coordinandosi con i gestori di rete competenti al fine di garantire la stabilità e la continuità dell'approvvigionamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità che forniscono sostegno amministrativo e quelle coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per svolgere efficacemente i loro compiti a norma del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta del promotore del progetto, uno Stato membro fornisce sostegno normativo a un progetto strategico situato sul proprio territorio, anche dando priorità alle ispezioni concernenti le buone pratiche di fabbricazione ai fini dell'approvazione di siti di fabbricazione nuovi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed</STRING></STRING> estesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> dei siti di fabbricazione modernizzati nel contesto del progetto strategico in questione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta del promotore del progetto, uno Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se necessario con il sostegno dell'Agenzia e attraverso il punto di contatto unico,</STRING></STRING> fornisce sostegno normativo a un progetto strategico situato sul proprio territorio, anche dando priorità alle ispezioni concernenti le buone pratiche di fabbricazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di distribuzione </STRING></STRING>ai fini dell'approvazione di siti di fabbricazione nuovi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">od</STRING></STRING> estesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dell'ammodernamento</STRING></STRING> dei siti di fabbricazione modernizzati nel contesto del progetto strategico in questione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Su richiesta del promotore del progetto, l'Agenzia europea per i medicinali ("Agenzia") fornisce consulenza specifica per assistere i promotori che sviluppano progetti basati su processi di fabbricazione innovativi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Su richiesta del promotore del progetto, l'Agenzia europea per i medicinali ("Agenzia")<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso, con il sostegno delle autorità nazionali competenti per i medicinali,</STRING></STRING> fornisce consulenza specifica per assistere i promotori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, inclusi quelli</STRING></STRING> che sviluppano progetti basati su processi di fabbricazione innovativi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma</STRING></STI.AMD><OLD><P>Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente da due o più direttive tra la direttiva 92/43/CEE del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING>, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING>, la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> o la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING>, il promotore del progetto può chiedere che sia applicata una procedura coordinata o comune che soddisfi i requisiti dei suddetti atti legislativi dell'Unione.</P></OLD><NEW><P>Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente da due o più direttive tra la direttiva 92/43/CEE del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING>, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING>, la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> o la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING>, il promotore del progetto può chiedere che sia applicata una procedura coordinata o comune che soddisfi i requisiti dei suddetti atti legislativi dell'Unione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'applicazione di una procedura comune o coordinata non influisce sul contenuto né sulla qualità della valutazione dell'impatto ambientale.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING> Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING> Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti formulino la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale entro 45 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti formulino la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale entro 45 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a norma degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dalla conclusione delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 della medesima, termine che potrà essere prorogato per un massimo di 45 giorni in casi debitamente giustificati</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti e altre autorità designate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE dispongano di sufficiente personale qualificato nonché delle sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, valutano la possibilità di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti strategici nonché delle infrastrutture necessarie. Per agevolare lo sviluppo di progetti strategici, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, valutano la possibilità di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti strategici nonché delle infrastrutture necessarie. Per agevolare lo sviluppo di progetti strategici, gli Stati membri provvedono affinché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le autorità di pianificazione competenti dispongano delle risorse necessarie per pronunciarsi tempestivamente in merito a qualsiasi domanda di pianificazione e affinché </STRING></STRING>tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e accessibili, anche online</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti strategici siano soggetti a una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE. Qualora gli Stati membri siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING>, la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti strategici siano soggetti a una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE. Qualora gli Stati membri siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING>, la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il fatto che, a norma del presente paragrafo, le valutazioni siano combinate non incide sul loro contenuto né sulla loro qualità o solidità.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING> Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING> Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora lo sviluppo di progetti strategici o delle relative infrastrutture abbia potenziali implicazioni transfrontaliere, gli Stati membri interessati coordinano le loro procedure di pianificazione e valutazione, con il sostegno della Commissione, al fine di evitare duplicazioni degli sforzi, garantire la complementarità e rispecchiare i principi di solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Tutte le decisioni adottate a norma degli articoli di cui alla presente sezione sono rese pubbliche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Tutte le decisioni adottate a norma degli articoli di cui alla presente sezione sono rese pubbliche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in maniera facilmente comprensibile, anche online, e tutte le decisioni relative a uno stesso progetto sono messe a disposizione sullo stesso sito web</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono dare</STRING></STRING> priorità al sostegno finanziario per i progetti strategici che affrontano una vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento dei medicinali critici individuata a seguito di una valutazione delle vulnerabilità e tenendo debitamente conto degli orientamenti strategici del gruppo per i medicinali critici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a).</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">danno</STRING></STRING> priorità al sostegno finanziario per i progetti strategici che affrontano una vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento dei medicinali critici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, ove applicabile, dei medicinali di interesse comune, </STRING></STRING>individuata a seguito di una valutazione delle vulnerabilità e tenendo debitamente conto degli orientamenti strategici del gruppo per i medicinali critici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a). <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sostegno finanziario è proporzionato alle esigenze di finanziamento del progetto strategico ed è soggetto a requisiti di trasparenza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta del gruppo per i medicinali critici, gli Stati membri possono stabilire accordi contrattuali con operatori economici relativi a progetti strategici per destinare una parte della loro capacità di fabbricazione alla produzione di medicinali specifici, delle relative forme farmaceutiche, delle loro sostanze attive e dei fattori produttivi o delle tecnologie fondamentali, o delle relative categorie, al fine di far fronte a carenze attuali, emergenti o potenziali entro un termine stabilito dal gruppo per i medicinali critici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione facilita l'applicazione coerente del presente articolo fornendo agli Stati membri orientamenti adeguati sulle possibilità previste dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato per la concessione di aiuti di Stato a progetti strategici che soddisfano i criteri di cui all'articolo 5. Tali orientamenti facilitano in particolare il finanziamento di progetti strategici volti a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali nell'Unione, in termini sia di capacità di fabbricazione che di processi di fabbricazione innovativi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Finché il medicinale critico figura nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'impresa</STRING></STRING> che ha beneficiato di sostegno finanziario per un progetto strategico dà la priorità all'approvvigionamento del mercato dell'Unione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si adopera al massimo per garantire</STRING></STRING> che il medicinale critico rimanga disponibile negli Stati membri in cui è commercializzato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Finché il medicinale critico figura nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un promotore di progetto</STRING></STRING> che ha beneficiato di sostegno finanziario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da parte di uno Stato membro </STRING></STRING>per un progetto strategico dà la priorità all'approvvigionamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adeguato e continuo </STRING></STRING>del mercato dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti nello Stato membro in questione </STRING></STRING>e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantisce</STRING></STRING> che il medicinale critico rimanga disponibile negli Stati membri in cui è commercializzato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis ai medicinali di interesse comune.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro che fornisce sostegno finanziario a un progetto strategico impone all'operatore economico beneficiario di adottare misure che contribuiscano a garantire la disponibilità e l'accessibilità economica del medicinale critico e del medicinale di interesse comune nel mercato dell'Unione, nel rispetto degli orientamenti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c bis). </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Lo Stato membro che ha fornito sostegno finanziario a un progetto strategico può chiedere a tale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impresa</STRING></STRING> di provvedere alle forniture necessarie di un medicinale critico, di una sostanza attiva o di fattori produttivi fondamentali, a seconda dei casi, al mercato dell'Unione al fine di evitare carenze in uno o più Stati membri.</P></OLD><NEW><P>Lo Stato membro che ha fornito sostegno finanziario a un progetto strategico può chiedere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al promotore di</STRING></STRING> tale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">progetto di dare priorità e</STRING></STRING> di provvedere alle forniture necessarie di un medicinale critico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, se del caso, di un medicinale di interesse comune</STRING></STRING>, di una sostanza attiva o di fattori produttivi fondamentali, a seconda dei casi, al mercato dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in via prioritaria,</STRING></STRING> al fine di evitare carenze in uno o più Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Qualsiasi Stato membro che rilevi una minaccia di carenze del medicinale critico in questione può chiedere allo Stato membro che ha fornito il sostegno finanziario di presentare una richiesta per suo conto.</P></OLD><NEW><P>Qualsiasi Stato membro che rilevi una minaccia di carenze del medicinale critico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o del medicinale di interesse comune</STRING></STRING> in questione può chiedere allo Stato membro che ha fornito il sostegno finanziario di presentare una richiesta per suo conto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il promotore del progetto si adopera al massimo per fornire tali medicinali allo Stato membro richiedente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora il promotore di un progetto che riceva un sostegno finanziario non adempia agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, il sostegno finanziario concesso al progetto strategico può essere sospeso, revocato o recuperato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato. Inoltre, il promotore del progetto può essere soggetto a una sanzione pecuniaria effettiva, proporzionata e dissuasiva in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato o a un'esclusione dal finanziamento proporzionata all'impatto e alla gravità dell'inadempienza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sussista un rischio comprovato che l'esportazione di un medicinale critico o, se del caso, di un medicinale di interesse comune comprometta l'approvvigionamento all'interno dell'Unione, su richiesta di almeno uno Stato membro, la Commissione può imporre al promotore del progetto che beneficia del sostegno finanziario di ottenere un'autorizzazione all'esportazione prima di trasferire tali prodotti al di fuori dell'Unione. Tale misura è proporzionata, limitata nel tempo e finalizzata a salvaguardare la salute pubblica all'interno dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 3 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove sia stato concesso un sostegno finanziario, il promotore del progetto dimostra che i fondi sono stati utilizzati all'interno del territorio dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i</STRING></STRING> progetti strategici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono essere sostenuti da finanziamenti dell'Unione, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,</STRING></STRING> programmi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione quali il programma EU4Health</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, Orizzonte Europa</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il programma Europa digitale</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">27</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> a condizione che tale sostegno sia in linea con gli obiettivi stabiliti nei regolamenti che istituiscono tali programmi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti i finanziamenti erogati dall'Unione a titolo degli attuali e dei futuri quadri finanziari pluriennali, compresi i programmi di finanziamento della politica regionale, possono sostenere</STRING></STRING> progetti strategici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, purché la base giuridica o l'ambito di applicazione dei pertinenti</STRING></STRING> programmi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non lo escludano esplicitamente e</STRING></STRING> a condizione che tale sostegno sia in linea con gli obiettivi stabiliti nei regolamenti che istituiscono tali programmi.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, come modificato (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj)</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">27</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/2023-09-21)</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel rispetto del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 (QFP 2028-2034), i progetti strategici possono essere sostenuti da finanziamenti dell'Unione, compreso qualsiasi strumento dell'Unione pertinente finanziato entro i limiti dei massimali stabiliti nel QFP 2028-2034, a condizione che tale sostegno sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei regolamenti che istituiscono tali strumenti. Nell'ambito del QFP 2028-2034 è istituito un fondo per la sicurezza dei medicinali critici, in coordinamento con altri strumenti pertinenti dell'Unione, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora abbia ricevuto sostegno finanziario per un progetto strategico a titolo dei fondi dell'Unione, il promotore del progetto dà la priorità all'approvvigionamento del mercato dell'Unione e garantisce che il medicinale critico o, se del caso, il medicinale di interesse comune rimanga disponibile negli Stati membri in cui è commercializzato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il promotore di un progetto che beneficia del sostegno finanziario dell'Unione a norma del presente articolo adempie a tutti gli obblighi connessi a tale sostegno, compresi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 57 della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [riferimento da aggiungere all'articolo corrispondente in seguito all'adozione del documento COM(2023)0192]. Qualora il promotore del progetto non adempia a tali obblighi, la Commissione può sospendere, revocare o recuperare, in tutto o in parte, il finanziamento, conformemente alle norme applicabili. Inoltre, la Commissione può imporre una sanzione pecuniaria o l'esclusione da futuri finanziamenti, in misura proporzionale all'impatto dell'inadempienza, per un periodo limitato e con l'obiettivo di salvaguardare la salute pubblica all'interno dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sussista un rischio comprovato che l'esportazione di un medicinale critico comprometta l'approvvigionamento all'interno dell'Unione, su richiesta di almeno uno Stato membro, la Commissione può imporre al promotore del progetto che beneficia del sostegno finanziario di ottenere un'autorizzazione all'esportazione prima di trasferire tali prodotti al di fuori dell'Unione. Tale misura è proporzionata, limitata nel tempo e finalizzata a salvaguardare la salute pubblica all'interno dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 2 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce uno "sportello unico" per coordinare l'assegnazione dei fondi dell'Unione a norma del presente articolo e per sostenere le autorità degli Stati membri nella definizione delle priorità del sostegno finanziario ai progetti strategici a norma dell'articolo 15.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sia stato concesso un sostegno finanziario, il promotore del progetto dimostra che i fondi sono stati utilizzati all'interno del territorio dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri informano con sufficiente anticipo il gruppo di coordinamento per i medicinali critici ("gruppo per i medicinali critici") di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> della loro intenzione di fornire sostegno finanziario a progetti strategici al fine di consentire a tale gruppo di svolgere il suo compito di coordinamento di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri informano con sufficiente anticipo il gruppo di coordinamento per i medicinali critici ("gruppo per i medicinali critici") di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25</STRING></STRING> della loro intenzione di fornire sostegno finanziario a progetti strategici al fine di consentire a tale gruppo di svolgere il suo compito di coordinamento di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">26</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali informazioni comprendono una descrizione del modo in cui il progetto soddisfa uno o più dei criteri di cui all'articolo 5. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione informa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">periodicamente</STRING></STRING> il gruppo per i medicinali critici in merito ai progetti strategici che hanno beneficiato del sostegno finanziario dell'Unione.</P></OLD><NEW><P>La Commissione informa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">regolarmente</STRING></STRING> il gruppo per i medicinali critici in merito ai progetti strategici che hanno beneficiato del sostegno finanziario dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fornendo anche informazioni sul modo in cui tali progetti soddisfano i criteri di cui all'articolo 5</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può informare</STRING></STRING> il gruppo per i medicinali critici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'</STRING></STRING>intenzione di proporre l'istituzione di possibilità di finanziamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specificamente concepite per affrontare le vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento, nonché</STRING></STRING> di qualsiasi altro programma che possa favorire la disponibilità di medicinali critici, in base a norme e condizioni specifiche di tali programmi di finanziamento dell'Unione.</P></OLD><NEW><P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informa</STRING></STRING> il gruppo per i medicinali critici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della sua</STRING></STRING> intenzione di proporre l'istituzione di possibilità di finanziamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a sostegno di progetti strategici. Informa inoltre il gruppo per i medicinali critici</STRING></STRING> di qualsiasi altro programma che possa favorire la disponibilità di medicinali critici, in base a norme e condizioni specifiche di tali programmi di finanziamento dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Per le procedure di aggiudicazione di medicinali critici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri applicano requisiti in materia di appalti diversi dai criteri di aggiudicazione basati sul solo prezzo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali</STRING></STRING> requisiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">volti a promuovere</STRING></STRING> la resilienza dell'approvvigionamento nell'Unione. Tali requisiti in materia di appalti sono definiti conformemente alla direttiva 2014/24/UE e possono riguardare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli obblighi di stoccaggio</STRING></STRING>, il numero di fornitori diversificati, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> monitoraggio delle catene di approvvigionamento, la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro</STRING></STRING> trasparenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei confronti</STRING></STRING> dell'amministrazione aggiudicatrice nonché clausole di esecuzione dell'appalto relative alla consegna tempestiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Per le procedure di aggiudicazione di medicinali critici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricorrono, ove possibile, ad appalti con più vincitori, definendone l'ambito di applicazione sulla base delle esigenze cliniche e delle dimensioni della popolazione di pazienti, in consultazione con gli operatori sanitari, e garantendo tempistiche prevedibili e una combinazione e una ponderazione prevedibili di criteri qualitativi, e</STRING></STRING> applicano requisiti in materia di appalti diversi dai criteri di aggiudicazione basati sul solo prezzo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali</STRING></STRING> requisiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">includono criteri di aggiudicazione che promuovono</STRING></STRING> la resilienza dell'approvvigionamento nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sostengono la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e tengono conto della distanza tra i siti di fabbricazione e i punti di consegna all'interno dell'Unione. Tali criteri costituiscono il fondamento delle decisioni di aggiudicazione e, nella valutazione delle offerte, hanno in ogni caso un peso maggiore rispetto al prezzo.</STRING></STRING> Tali requisiti in materia di appalti sono definiti conformemente alla direttiva 2014/24/UE e possono riguardare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche l'innovazione, la solidità delle catene di approvvigionamento</STRING></STRING>, il numero di fornitori diversificati, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli obblighi di</STRING></STRING> monitoraggio delle catene di approvvigionamento, la trasparenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di queste ultime su richiesta</STRING></STRING> dell'amministrazione aggiudicatrice nonché clausole di esecuzione dell'appalto relative alla consegna tempestiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei contratti che prevedono la possibilità di proroga unilaterale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, i fornitori dispongono, ove debitamente giustificato, di un meccanismo di adeguamento dei prezzi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Per quanto concerne i medicinali critici per i quali è stata confermata una vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento attraverso una valutazione delle vulnerabilità che ha evidenziato un livello elevato di dipendenza da un singolo paese terzo o da un numero limitato di paesi terzi, le amministrazioni aggiudicatrici applicano, ove giustificato, requisiti in materia di appalti volti a favorire i fornitori che fabbricano una percentuale significativa di tali medicinali critici nell'Unione. Tali requisiti si applicano nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Per quanto concerne i medicinali critici per i quali è stata confermata una vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento attraverso una valutazione delle vulnerabilità che ha evidenziato un livello elevato di dipendenza da un singolo paese terzo o da un numero limitato di paesi terzi, le amministrazioni aggiudicatrici applicano, ove giustificato, requisiti in materia di appalti volti a favorire i fornitori che fabbricano una percentuale significativa di tali medicinali critici nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sempre tenendo conto delle caratteristiche distintive delle catene di approvvigionamento dei diversi medicinali</STRING></STRING>. Tali requisiti si applicano nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente paragrafo, si considera che una "percentuale significativa" della fabbricazione di un medicinale critico abbia luogo all'interno dell'Unione se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno il 50 % della sostanza attiva utilizzata nella fabbricazione del medicinale è prodotto nell'Unione o, se del caso, nei paesi dell'EFTA;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno il 50 % del valore del medicinale finale deriva da processi di fabbricazione o di trasformazione eseguiti nell'Unione o, se del caso, nei paesi dell'EFTA;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le fasi essenziali della fabbricazione, comprese la sintesi o la produzione biologica di sostanze attive, sono realizzate nell'Unione o, se del caso, nei paesi dell'EFTA.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Per quanto concerne altri medicinali di interesse comune, ove giustificato da un'analisi di mercato e da considerazioni di sanità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono applicare</STRING></STRING> requisiti in materia di appalti volti a favorire i fornitori che fabbricano almeno una percentuale significativa di tali medicinali nell'Unione. Tali requisiti si applicano nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Per quanto concerne altri medicinali di interesse comune, ove giustificato da un'analisi di mercato e da considerazioni di sanità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicano</STRING></STRING> requisiti in materia di appalti volti a favorire i fornitori che fabbricano almeno una percentuale significativa di tali medicinali nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sempre tenendo conto delle caratteristiche distintive delle catene di approvvigionamento dei diversi medicinali</STRING></STRING>. Tali requisiti si applicano nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente paragrafo, si considera che una "percentuale significativa" della fabbricazione di un medicinale di interesse comune abbia luogo all'interno dell'Unione se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno il 50 % della sostanza attiva utilizzata nella fabbricazione del medicinale è prodotto nell'Unione o, se del caso, nei paesi dell'EFTA; oppure, nel caso di medicinali di interesse comune per i quali non vi sia alcun sostituto pertinente prodotto all'interno dell'Unione, in qualsiasi paese terzo con cui l'Unione ha istituito un partenariato strategico ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno il 50 % del valore del medicinale finale deriva da processi di fabbricazione o di trasformazione eseguiti nell'Unione o, se del caso, nei paesi dell'EFTA; oppure, nel caso di medicinali di interesse comune per i quali non vi sia alcun sostituto pertinente prodotto all'interno dell'Unione, in qualsiasi paese terzo con cui l'Unione ha istituito un partenariato strategico ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le fasi essenziali della fabbricazione, comprese la sintesi o la produzione biologica di sostanze attive, sono realizzate nell'Unione o, se del caso, nei paesi dell'EFTA; oppure, nel caso di medicinali di interesse comune per i quali non è prodotto alcun sostituto pertinente all'interno dell'Unione, in qualsiasi paese terzo con cui l'Unione ha istituito un partenariato strategico ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente articolo non preclude il ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, a requisiti</STRING></STRING> qualitativi aggiuntivi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche in relazione</STRING></STRING> alla sostenibilità ambientale e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai</STRING></STRING> diritti sociali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le procedure di appalto di cui al presente capo includono criteri</STRING></STRING> qualitativi aggiuntivi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relativi in particolare</STRING></STRING> alla sostenibilità ambientale e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla promozione dei</STRING></STRING> diritti sociali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere in via eccezionale di non applicare i paragrafi 1, 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> 3 ove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giustificato da</STRING></STRING> un'analisi di mercato o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da considerazioni relative al finanziamento dei servizi sanitari</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere in via eccezionale di non applicare i paragrafi 1, 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 4</STRING></STRING> ove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale decisione sia debitamente giustificata sulla base di</STRING></STRING> un'analisi di mercato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">documentata o qualora l'applicazione di tali paragrafi comporti prezzi sproporzionatamente elevati in una specifica procedura di appalto</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale deroga è accompagnata da una giustificazione scritta che specifichi i motivi e le circostanze pertinenti ed è soggetta a una verifica ex post da parte dell'autorità di vigilanza competente designata dallo Stato membro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo da parte degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti per l'applicazione di criteri di aggiudicazione non basati sul prezzo entro ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro istituisce un programma nazionale a sostegno della sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, anche nelle procedure di appalto pubblico. Tali programmi promuovono l'uso coerente di requisiti in materia di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici all'interno di un determinato Stato membro nonché approcci con più vincitori, laddove ciò sia utile alla luce dell'analisi di mercato. Tali programmi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono altresì includere</STRING></STRING> misure per la fissazione dei prezzi e il rimborso a sostegno della sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali critici che non sono acquistati mediante procedure di appalto pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro istituisce<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa consultazione delle organizzazioni dei pazienti e dei consumatori e delle organizzazioni degli operatori sanitari,</STRING></STRING> un programma nazionale a sostegno della sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, anche nelle procedure di appalto pubblico.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I programmi nazionali includono misure volte a promuovere l'uso di criteri di aggiudicazione legati alla resilienza delle catene di approvvigionamento e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, conformemente all'articolo 18.</STRING></STRING> Tali programmi promuovono l'uso coerente di requisiti in materia di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici all'interno di un determinato Stato membro nonché approcci con più vincitori, laddove ciò sia utile alla luce dell'analisi di mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e allineano la comunicazione e le segnalazioni relative alle carenze ai meccanismi gestiti dall'MSSG, al fine di evitare duplicazioni</STRING></STRING>. Tali programmi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">includono inoltre, ove pertinente,</STRING></STRING> misure per la fissazione dei prezzi e il rimborso a sostegno della sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali critici che non sono acquistati mediante procedure di appalto pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e riesaminano qualsiasi blocco dei prezzi, misura di contenimento dei costi o obbligo di stoccaggio applicabile</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono coinvolgere le rispettive autorità nazionali competenti per la fissazione dei prezzi e il rimborso nella pianificazione e nella valutazione di tali programmi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri notificano i loro programmi alla Commissione nel suo ruolo di segretariato del gruppo per i medicinali critici. La Commissione provvede immediatamente a diffonderli a tutti i membri del gruppo per i medicinali critici. Il gruppo per i medicinali critici facilita una discussione volta a garantire il coordinamento dei programmi nazionali, anche per quanto concerne l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e può formulare pareri. Qualora il gruppo per i medicinali critici formuli un parere sui programmi nazionali, gli Stati membri lo tengono in debita considerazione e possono tenerne conto in sede di revisione dei loro programmi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri notificano i loro programmi alla Commissione nel suo ruolo di segretariato del gruppo per i medicinali critici. La Commissione provvede immediatamente a diffonderli a tutti i membri del gruppo per i medicinali critici. Il gruppo per i medicinali critici facilita una discussione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a cui prendono parte i rappresentanti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, le organizzazioni dei pazienti e dei consumatori e le organizzazioni dei professionisti sanitari e altri attori della catena di approvvigionamento pertinenti,</STRING></STRING> volta a garantire il coordinamento e il miglioramento dei programmi nazionali, anche per quanto concerne l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e può formulare pareri. Qualora il gruppo per i medicinali critici formuli un parere sui programmi nazionali, gli Stati membri lo tengono in debita considerazione e possono tenerne conto in sede di revisione dei loro programmi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento applicate in uno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Stato membro</STRING></STRING> non hanno ripercussioni negative in altri Stati membri. In particolare, gli Stati membri evitano tali ripercussioni quando propongono e definiscono la portata e la tempistica di qualsiasi forma di obbligo che imponga <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle imprese</STRING></STRING> di tenere scorte di emergenza.</P></OLD><NEW><P>Le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento applicate in uno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o più Stati membri</STRING></STRING> non hanno ripercussioni negative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla disponibilità dei medicinali critici e dei medicinali di interesse comune</STRING></STRING> in altri Stati membri. In particolare, gli Stati membri evitano tali ripercussioni quando propongono e definiscono la portata e la tempistica di qualsiasi forma di obbligo che imponga <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli operatori economici</STRING></STRING> di tenere scorte di emergenza.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi che impongono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle imprese coinvolte</STRING></STRING> nella catena di approvvigionamento di tenere scorte di emergenza siano proporzionati e rispettino i principi di trasparenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> di solidarietà.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri provvedono affinché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure nazionali o</STRING></STRING> gli obblighi che impongono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli operatori economici coinvolti</STRING></STRING> nella catena di approvvigionamento di tenere scorte di emergenza siano proporzionati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mirati e basati su dati concreti</STRING></STRING> e rispettino i principi di trasparenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> di solidarietà <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di non discriminazione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora impongano agli operatori economici obblighi in materia di scorte di emergenza, gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia. Gli Stati membri incoraggiano inoltre l'adozione di sistemi di costituzione di scorte continuamente rinnovate tra i fabbricanti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti gli obblighi relativi alle scorte di emergenza e le altre misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento sono attuati in modo da ridurre al minimo gli sprechi e l'impatto ambientale, anche attraverso un'efficace rotazione delle scorte basata sul sistema "primo in scadenza, primo a uscire", al fine di evitare la distruzione dei medicinali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – comma 2 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, comprese le organizzazioni dei pazienti e dei consumatori, le organizzazioni degli operatori sanitari, i soggetti pubblici pagatori dell'assistenza sanitaria e i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, emana orientamenti dell'Unione che raccomandano di stabilire norme comuni in materia di scorte di emergenza e scorte nazionali a sostegno delle attività degli Stati membri, garantendo la prevedibilità per gli operatori economici. Tali norme comuni possono comprendere:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la determinazione di soglie quantitative massime per le scorte di emergenza a livello sia nazionale sia aggregato dell'Unione, da stabilire in cooperazione con gli operatori economici e riesaminare periodicamente alla luce dell'evolversi delle valutazioni del rischio;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disposizioni che consentano lo stoccaggio di scorte di emergenza sotto forma di prodotti semilavorati o sfusi a etichetta bianca, se del caso per garantire flessibilità e una diffusione tempestiva;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'uso di formati di confezionamento armonizzati, comprese confezioni multilingue o valide per tutta l'Unione, al fine di agevolare l'approvvigionamento transfrontaliero e ridurre gli oneri di rietichettatura;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pratiche in materia di costituzione sostenibile di scorte, comprese le pratiche volte a ridurre le emissioni, migliorare gli imballaggi, compreso il foglietto illustrativo, gestire le date di scadenza e garantire lo smaltimento responsabile dei medicinali inutilizzati o obsoleti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Durante le emergenze sanitarie e le crisi, le autorità degli Stati membri e le autorità preposte alla preparazione dell'Unione coordinano strettamente la distribuzione dei medicinali critici, in particolare con i grossisti sistemici, al fine di garantire una distribuzione giusta ed equa. Gli Stati membri possono anche provvedere alla distribuzione dei medicinali critici tramite le loro autorità preposte alla preparazione in ambito civile o militare, se ritenuto necessario in conformità del diritto nazionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Capo IV – Sezione I bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I bis	MECCANISMO DI COORDINAMENTO DELL'UNIONE PER I MEDICINALI CRITICI</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istituzione di un meccanismo di coordinamento dell'Unione per i medicinali critici</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È istituito un meccanismo di coordinamento dell'Unione per le scorte nazionali e le scorte di emergenza di medicinali critici. È gestito dalla Commissione in cooperazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il gruppo di coordinamento per i medicinali critici. Attraverso tale meccanismo di coordinamento, la Commissione:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">monitora la disponibilità e la distribuzione dei medicinali critici in tutta l'Unione;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantisce la ridistribuzione efficace ed equa in caso di carenze o perturbazioni dell'approvvigionamento in uno o più Stati membri, che abbiano ripercussioni negative sul mercato interno o in altri Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Decisioni di ridistribuzione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sia individuata una carenza o un'interruzione dell'approvvigionamento di un medicinale critico in uno o più Stati membri, la Commissione, in ultima istanza e solo dopo aver esaurito tutte le altre misure, compresi i meccanismi volontari previsti dalla legislazione dell'Unione, e su richiesta giustificata e motivata di uno o più Stati membri interessati e previa approvazione del gruppo per i medicinali critici, adotta una decisione vincolante che impone la ridistribuzione da una scorta nazionale o da una scorta di emergenza.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi decisione di distribuzione di cui al primo comma:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si basa su una valutazione obiettiva del rischio e su dati aggiornati regolarmente che accertano sia la carenza o la perturbazione dell'approvvigionamento, che possono determinare danni gravi o rischi di danni gravi per i pazienti, sia le ripercussioni negative sul mercato interno;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specifica i quantitativi da trasferire, i tempi di consegna e altre eventuali modalità logistiche necessarie;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantisce che gli Stati membri che effettuano il trasferimento mantengano livelli minimi adeguati del medicinale interessato.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una decisione di distribuzione adottata a norma del presente articolo specifica la data in cui prende effetto ed è notificata dalla Commissione agli Stati membri interessati senza indugio/entro... [e almeno 20 giorni prima della data di applicazione].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 quater</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Meccanismo di appello</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno Stato membro interessato da una decisione di ridistribuzione adottata e notificata a norma dell'articolo 20 ter può presentare una richiesta motivata di riesame della decisione di cui a detto articolo. Tale richiesta è presentata alla Commissione entro 10 giorni dalla notifica di cui a tale articolo e indica in dettaglio i motivi per cui lo Stato membro ritiene che la decisione non sia conforme alle condizioni stabilite in tale articolo o che la sua applicazione comporti un rischio sproporzionato per la salute pubblica.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Previa consultazione del gruppo di coordinamento per i medicinali critici, la Commissione adotta una decisione di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta motivata di cui al paragrafo 1. Tale decisione conferma, modifica o revoca la decisione di distribuzione adottata e notificata a norma dell'articolo 20 ter e ne indica i motivi.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presentazione di una richiesta di riesame non sospende l'applicazione della decisione di distribuzione adottata e notificata a norma dell'articolo 20 ter, a meno che la Commissione, per motivi debitamente giustificati, non decida di concedere una sospensione in attesa dell'esito del riesame.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 quinquies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi di informazione e di comunicazione sulle scorte</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce e mantiene un sistema di comunicazione digitale che consente di aggiornare in tempo reale lo stato delle scorte nazionali e delle scorte di emergenza laddove tali scorte nazionali o scorte di emergenza siano costituite a norma del diritto nazionale. Ciascuno Stato membro riferisce alla Commissione europea almeno con frequenza trimestrale sullo stato delle proprie scorte nazionali e scorte di emergenza e immediatamente in caso di variazione significativa dei livelli delle scorte.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elenco dei medicinali critici per i quali sono stoccate scorte di emergenza o scorte nazionali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i quantitativi di tali scorte;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure in atto per garantire una corretta gestione delle scorte, comprese la rotazione e la prevenzione della scadenza.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, la Commissione si avvale delle infrastrutture di dati e dei meccanismi di comunicazione dell'Unione esistenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il sistema d'informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS), il sistema europeo di verifica dei medicinali (EMVS), la piattaforma europea di monitoraggio delle carenze (ESMP), EudraGMDP, la rete di punti di contatto unici dell'industria (iSPOC) e i pertinenti strumenti istituiti nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile. Alla Commissione è concesso un accesso tempestivo ai dati detenuti dall'Agenzia e dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale, nella misura necessaria a sostenere il suo mandato nei settori della conoscenza situazionale e della valutazione dei rischi nonché del coordinamento a norma del presente capo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni comunicate a norma del presente articolo relative alle scorte nazionali e alle scorte di emergenza sono trattate come strettamente riservate. Tali informazioni non sono rese pubbliche e sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente capo. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché le informazioni commercialmente sensibili, compresi i segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943, e le informazioni la cui divulgazione può compromettere la sicurezza nazionale siano protette dalle norme dell'Unione e nazionali applicabili in materia di riservatezza e di trattamento delle informazioni sensibili o classificate. La Commissione non pubblica, diffonde o divulga in altro modo tali informazioni a terzi.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, la struttura e il contenuto dettagliato delle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e del sistema di comunicazione digitale di cui al paragrafo 1, al fine di garantirne la coerenza, la completezza e la comparabilità tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20 sexies, paragrafo 2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 sexies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedura di comitato</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano istituito dall'articolo 214 della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 192 final]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 septies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi degli Stati membri</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando la Commissione adotta una decisione di ridistribuzione a norma dell'articolo 20 ter, gli Stati membri:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispettano tale decisione di ridistribuzione; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notificano senza indebito ritardo alla Commissione e all'Agenzia se impongono agli operatori economici obblighi in materia di scorte di emergenza;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cooperano pienamente e senza indugio e, se necessario, forniscono sostegno reciproco a qualsiasi altro Stato membro che abbia chiesto assistenza a norma dell'articolo 20 ter, paragrafo 1, al fine di prevenire o attenuare le carenze di medicinali critici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 octies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rimborso e sostituzione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro o l'operatore economico che trasferisce medicinali critici conformemente a una decisione vincolante adottata a norma dell'articolo 20 ter ha diritto al rimborso integrale da parte dello Stato membro ricevente del valore dei medicinali critici trasferiti e dei costi di trasporto e a un margine di profitto ragionevole.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il valore dei medicinali è determinato sulla base del loro costo di acquisto all'ingrosso o di un valore equo di mercato equivalente, concordato tra gli Stati membri interessati.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro o l'operatore economico che effettua il trasferimento ha diritto al rimborso del valore determinato quanto prima, ma non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dei medicinali in questione da parte dello Stato membro ricevente.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 30 bis, a integrazione del presente regolamento, stabilendo le procedure di rimborso o di sostituzione e, se del caso, i meccanismi di ripartizione dei costi tra gli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 nonies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 20 nonies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Scorte dell'Unione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire la disponibilità tempestiva ed efficace dei medicinali critici con vulnerabilità individuate nelle loro catene di approvvigionamento, può essere istituita una scorta dell'Unione come meccanismo di ultima istanza, da attivare nelle situazioni in cui il meccanismo di coordinamento dell'Unione per i medicinali critici indica l'esistenza di una carenza ricorrente o persistente nelle scorte nazionali e nelle scorte di emergenza.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le categorie e i tipi specifici di medicinali critici da includere nelle scorte dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i quantitativi minimi da stoccare per ciascun prodotto, tenendo conto delle valutazioni dei rischi a livello dell'Unione, delle vulnerabilità dell'approvvigionamento e delle esigenze di sanità pubblica;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le modalità logistiche, tecniche e operative per lo stoccaggio e il mantenimento delle scorte dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri e le procedure per la diffusione dei prodotti stoccati in coordinamento con gli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora decida di istituire una scorta dell'Unione per i medicinali critici con vulnerabilità individuate conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Commissione:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si coordina con le autorità nazionali competenti per garantire l'allineamento e assicurare che le scorte dell'Unione non duplichino le disposizioni nazionali in materia di scorte di emergenza;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concepisce e attua le misure da adottare in maniera tale da non causare ripercussioni negative sulla disponibilità di medicinali in altri Stati membri;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in conformità del diritto applicabile, garantisce che le condizioni di confezionamento, etichettatura e conservazione siano tali da consentire la distribuzione e l'uso rapidi e sicuri dei medicinali in tutta l'Unione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La costituzione, il mantenimento e l'utilizzo delle scorte dell'Unione sono sostenuti dal bilancio di quest'ultima. Le spese di cui al presente articolo sono oggetto di relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio e di audit da parte della Corte dei conti europea.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta motivata di tre o più Stati membri ("richiesta"), la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può fungere</STRING></STRING> da facilitatore per gli appalti transfrontalieri tra Stati membri richiedenti di cui all'articolo 39 della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per i medicinali di interesse comune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta motivata di tre o più Stati membri ("richiesta"), la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">funge</STRING></STRING> da facilitatore per gli appalti transfrontalieri tra Stati membri richiedenti di cui all'articolo 39 della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per i medicinali di interesse comune.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/2024-01-01 ).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione valuta la richiesta alla luce degli obiettivi del presente regolamento. Entro tre settimane dal ricevimento della richiesta, la Commissione comunica agli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessati</STRING></STRING> la propria decisione di acconsentire o meno a facilitare l'iniziativa proposta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione valuta la richiesta alla luce degli obiettivi del presente regolamento. Entro tre settimane dal ricevimento della richiesta, la Commissione comunica agli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiedenti</STRING></STRING> la propria decisione di acconsentire o meno a facilitare l'iniziativa proposta. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Essa ne informa il Parlamento europeo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Qualora accolga la richiesta, la Commissione fornisce sostegno di segreteria e logistico agli Stati membri interessati. La Commissione facilita la comunicazione e la cooperazione tra gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coinvolti</STRING></STRING> e fornisce consulenza sulle norme applicabili dell'Unione in materia di appalti pubblici e sulle questioni normative relative ai medicinali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Qualora accolga la richiesta, la Commissione fornisce sostegno di segreteria e logistico agli Stati membri interessati. La Commissione facilita la comunicazione e la cooperazione tra gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessati</STRING></STRING> e fornisce consulenza sulle norme applicabili dell'Unione in materia di appalti pubblici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti all'articolo 18,</STRING></STRING> e sulle questioni normative relative ai medicinali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>La facilitazione offerta dalla Commissione è limitata nel tempo e si conclude al più tardi al momento della firma del contratto di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La facilitazione offerta dalla Commissione è limitata nel tempo e si conclude<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, salvo diversamente richiesto dagli Stati membri richiedenti,</STRING></STRING> al più tardi al momento della firma del contratto di appalto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta degli Stati membri richiedenti, la facilitazione offerta dalla Commissione termina al momento della consegna dei medicinali di interesse comune.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione svolge un ruolo di facilitatore a norma del presente articolo subordinatamente all'accettazione delle seguenti condizioni da parte degli Stati membri richiedenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti concordano di appaltare quantitativi minimi vincolanti sulla base delle esigenze dei singoli Stati membri e adottano le misure necessarie per garantire che un prodotto sia prontamente messo a disposizione per soddisfare le esigenze dei pazienti nel loro territorio;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni commercialmente sensibili sono trattate conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 e al diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei segreti commerciali e sono protette in quanto tali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri partecipanti si astengono, per la durata del contratto, dalla rinegoziazione unilaterale delle condizioni commerciali concordate, a meno che ciò non sia esplicitamente previsto nel contratto;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono applicate le flessibilità normative disponibili ai sensi del diritto dell'Unione applicabile per facilitare il processo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di informazioni elettroniche sull'imballaggio (ePI), l'armonizzazione delle dimensioni dell'imballaggio e le flessibilità in materia di etichettatura;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri partecipanti si astengono, per la durata della procedura di appalto congiunto e del relativo contratto, dal condurre negoziati o appalti distinti per lo stesso prodotto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, mutatis mutandis, ai paesi candidati che scelgono di partecipare alle procedure ivi stabilite e con i quali l'Unione ha stipulato un accordo bilaterale che disciplina la facilitazione degli appalti transfrontalieri, fatti salvi i loro negoziati di adesione o i diritti e gli obblighi riservati agli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. La partecipazione dei paesi candidati non pregiudica la necessità che tre o più Stati membri avviino la procedura.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nove</STRING></STRING> o più Stati membri chiedano congiuntamente alla Commissione di condurre una procedura d'appalto per loro conto o a loro nome, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può avviare</STRING></STRING> una procedura di appalto alle condizioni stabilite nel presente articolo quando l'appalto riguarda medicinali appartenenti a una delle categorie seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> o più Stati membri chiedano congiuntamente alla Commissione di condurre una procedura d'appalto per loro conto o a loro nome, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avvia</STRING></STRING> una procedura di appalto alle condizioni stabilite nel presente articolo quando l'appalto riguarda medicinali appartenenti a una delle categorie seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La richiesta congiunta di cui al paragrafo 1 è presentata soltanto se il medicinale in questione soddisfa uno dei criteri di cui a tale paragrafo e se la procedura di appalto richiesta contribuirà a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> la disponibilità di medicinali critici nell'Unione o a garantire la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, a seconda dei casi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La richiesta congiunta di cui al paragrafo 1 è presentata soltanto se il medicinale in questione soddisfa uno dei criteri di cui a tale paragrafo e se la procedura di appalto richiesta contribuirà a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la disponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'accessibilità economica </STRING></STRING>di medicinali critici nell'Unione o a garantire la disponibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l'accessibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'accessibilità economica</STRING></STRING> dei medicinali di interesse comune, a seconda dei casi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La partecipazione alla procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri. La Commissione, tramite il gruppo per i medicinali critici, informa della richiesta tutti gli Stati membri e li invita ad aderire alla procedura.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La partecipazione alla procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri. La Commissione, tramite il gruppo per i medicinali critici, informa della richiesta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">congiunta di cui al paragrafo 1 </STRING></STRING>tutti gli Stati membri e li invita ad aderire alla procedura.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta e se quest'ultima sia giustificata alla luce degli obiettivi del presente regolamento. La Commissione verifica in particolare se l'appalto possa costituire una discriminazione o una restrizione degli scambi o causare distorsioni della concorrenza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">congiunta di cui al paragrafo 1 </STRING></STRING>e se quest'ultima sia giustificata alla luce degli obiettivi del presente regolamento. La Commissione verifica in particolare se l'appalto possa costituire una discriminazione o una restrizione degli scambi o causare distorsioni della concorrenza.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informa gli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessati della</STRING></STRING> propria decisione entro un mese dalla richiesta e ne illustra i motivi in caso di respingimento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunica agli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiedenti la</STRING></STRING> propria decisione entro un mese dalla richiesta e ne illustra i motivi in caso di respingimento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Essa ne informa il Parlamento europeo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione garantisce che nell'ambito delle procedure di appalto a norma del presente articolo siano applicati i criteri e i requisiti di aggiudicazione di cui all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, compresi quelli relativi alla resilienza della catena di approvvigionamento, alla diversificazione e all'innovazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione svolge una procedura di appalto per conto o a nome degli Stati membri a norma del presente articolo subordinatamente all'accettazione delle seguenti condizioni da parte degli Stati membri richiedenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti concordano di appaltare quantitativi minimi vincolanti sulla base delle esigenze dei singoli Stati membri e adottano le misure necessarie per garantire che un prodotto sia prontamente messo a disposizione per soddisfare le esigenze dei pazienti nel loro territorio;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni commercialmente sensibili sono trattate conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 e al diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei segreti commerciali e sono protette in quanto tali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri partecipanti si astengono, per la durata del contratto, dalla rinegoziazione unilaterale delle condizioni commerciali concordate, a meno che ciò non sia esplicitamente previsto nel contratto;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono applicate le flessibilità normative disponibili ai sensi del diritto dell'Unione applicabile per facilitare il processo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di informazioni elettroniche sull'imballaggio (ePI), l'armonizzazione delle dimensioni dell'imballaggio e le flessibilità in materia di etichettatura;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri partecipanti si astengono, per la durata della procedura di appalto congiunto e del relativo contratto, dal condurre negoziati o appalti distinti per lo stesso prodotto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, mutatis mutandis, ai paesi candidati che scelgono di partecipare alle procedure di appalto ivi stabilite e con i quali l'Unione ha stipulato un accordo bilaterale che prevede tale partecipazione, fatti salvi i loro negoziati di adesione o i diritti e gli obblighi riservati agli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. La partecipazione dei paesi candidati non pregiudica il requisito di un minimo di cinque Stati membri partecipanti in conformità del paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, alla luce della valutazione della Commissione, è necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, eseguire l'appalto come esclusivo per gli Stati membri o concordare quantitativi minimi vincolanti, l'accordo della Commissione a proseguire la procedura può essere subordinato all'accettazione di tali condizioni da parte degli Stati membri interessati.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, se un contratto è necessario per l'attuazione dell'azione comune fra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione e almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nove</STRING></STRING> Stati membri possono avviare, in qualità di parti contraenti, una procedura di appalto congiunto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, se un contratto è necessario per l'attuazione dell'azione comune fra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione e almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> Stati membri possono avviare, in qualità di parti contraenti, una procedura di appalto congiunto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Una procedura di appalto congiunto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può essere</STRING></STRING> organizzata su richiesta degli Stati membri o su iniziativa della Commissione quando l'appalto riguarda medicinali appartenenti a una delle categorie seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Una procedura di appalto congiunto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> organizzata su richiesta degli Stati membri o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> può essere organizzata</STRING></STRING> su iniziativa della Commissione quando l'appalto riguarda medicinali appartenenti a una delle categorie seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione può decidere di condurre la procedura di appalto congiunto se la procedura di appalto contribuisce a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> la disponibilità di medicinali critici nell'Unione o a garantire la disponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, a seconda dei casi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione può decidere di condurre la procedura di appalto congiunto se la procedura di appalto contribuisce a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la disponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'accessibilità economica</STRING></STRING> di medicinali critici nell'Unione o a garantire la disponibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l'accessibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'accessibilità economica</STRING></STRING> dei medicinali di interesse comune, a seconda dei casi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La partecipazione alla procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri.  La Commissione, tramite il gruppo per i medicinali critici, informa della richiesta tutti gli Stati membri e li invita ad aderire alla procedura.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La partecipazione alla procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri. La Commissione, tramite il gruppo per i medicinali critici, informa della richiesta tutti gli Stati membri e li invita ad aderire alla procedura. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esso ne informa il Parlamento europeo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>La Commissione valuta la necessità di un'azione comune e se la richiesta sia giustificata alla luce degli obiettivi del presente regolamento. La Commissione verifica in particolare se l'appalto possa costituire una discriminazione o una restrizione degli scambi o causare distorsioni della concorrenza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>La Commissione valuta la necessità di un'azione comune e se la richiesta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al paragrafo 2</STRING></STRING> sia giustificata alla luce degli obiettivi del presente regolamento. La Commissione verifica in particolare se l'appalto possa costituire una discriminazione o una restrizione degli scambi o causare distorsioni della concorrenza.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione garantisce che nell'ambito delle procedure di appalto a norma del presente articolo siano applicati i criteri e i requisiti di aggiudicazione di cui all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, compresi quelli relativi alla resilienza della catena di approvvigionamento, alla diversificazione e all'innovazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione svolge una procedura di appalto congiunto a norma del presente articolo subordinatamente all'accettazione delle seguenti condizioni da parte degli Stati membri richiedenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti concordano di appaltare quantitativi minimi vincolanti sulla base delle esigenze dei singoli Stati membri e adottano le misure necessarie per garantire che un prodotto sia prontamente messo a disposizione per soddisfare le esigenze dei pazienti nel loro territorio;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni commercialmente sensibili sono trattate conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 e al diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei segreti commerciali e sono protette in quanto tali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri partecipanti si astengono, per la durata del contratto, dalla rinegoziazione unilaterale delle condizioni commerciali concordate, a meno che ciò non sia esplicitamente previsto nel contratto;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono applicate le flessibilità normative disponibili ai sensi del diritto dell'Unione applicabile per facilitare il processo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di informazioni elettroniche sull'imballaggio (ePI), l'armonizzazione delle dimensioni dell'imballaggio e le flessibilità in materia di etichettatura;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri partecipanti si astengono, per la durata della procedura di appalto congiunto e del relativo contratto, dal condurre negoziati o appalti distinti per lo stesso prodotto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		187</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, ai paesi candidati che scelgono di partecipare alle procedure ivi stabilite e con i quali l'Unione ha stabilito un accordo bilaterale che disciplina le attività di appalto di cui al presente articolo, fatti salvi i loro negoziati di adesione o i diritti e gli obblighi riservati agli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. La partecipazione dei paesi candidati non pregiudica la necessità che cinque Stati membri avviino la procedura.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		188</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, alla luce della valutazione della Commissione, è necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, eseguire l'appalto come esclusivo per gli Stati membri o concordare quantitativi minimi vincolanti, l'accordo della Commissione a proseguire la procedura può essere subordinato all'accettazione di tali condizioni da parte degli Stati membri interessati. </STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		189</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informa gli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessati della</STRING></STRING> propria decisione entro un mese dalla richiesta e ne illustra i motivi in caso di respingimento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunica agli</STRING></STRING> Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiedenti la</STRING></STRING> propria decisione entro un mese dalla richiesta e ne illustra i motivi in caso di respingimento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		190</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri che partecipano alle procedure di appalto di cui agli articoli 22 e 23 condividono con la Commissione tutte le informazioni pertinenti per la procedura di appalto. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie per il buon esito della procedura, in particolare attraverso il coinvolgimento di personale che possiede competenze e conoscenze.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri che partecipano alle procedure di appalto di cui agli articoli 22 e 23 condividono con la Commissione tutte le informazioni pertinenti per la procedura di appalto. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie per il buon esito della procedura, in particolare attraverso il coinvolgimento di personale che possiede competenze e conoscenze. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le procedure di appalto garantiscono che gli Stati membri più piccoli e le PMI possano partecipare efficacemente, evitando distorsioni del mercato e garantendo un accesso equo ai medicinali critici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		191</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Un accordo tra gli Stati membri e la Commissione stabilisce le modalità pratiche che disciplinano la procedura di appalto, le responsabilità da assumere e il processo decisionale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Un accordo tra gli Stati membri e la Commissione stabilisce le modalità pratiche che disciplinano la procedura di appalto, le responsabilità da assumere e il processo decisionale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali disposizioni pratiche riguardano anche, se del caso, la designazione dell'amministrazione aggiudicatrice, la distribuzione delle scorte appaltate e l'identificazione dei luoghi di stoccaggio. Possono essere concesse flessibilità normative per quanto riguarda gli obblighi in materia di imballaggio ed etichettatura, compreso l'uso di foglietti illustrativi elettronici, garantendo nel contempo che i pazienti abbiano il diritto di richiedere foglietti illustrativi cartacei.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		192</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, compresi le organizzazioni dei pazienti e dei consumatori, le associazioni degli operatori sanitari, i soggetti pubblici pagatori dell'assistenza sanitaria e i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, emana orientamenti dell'Unione raccomandando norme comuni per le attività di appalto a norma degli articoli 22 e 23 del presente regolamento, garantendo la prevedibilità per le imprese.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		193</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> la Commissione sono membri del gruppo per i medicinali critici. Ciascuno Stato membro nomina al massimo due rappresentanti permanenti di alto livello, aventi le competenze pertinenti per l'attuazione di tutte le diverse misure di cui al presente regolamento. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, gli Stati membri possono nominare rappresentanti diversi in relazione ai vari compiti del gruppo per i medicinali critici. I rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permanenti</STRING></STRING> nominati garantiscono il necessario coordinamento all'interno dei rispettivi Stati membri. L'Agenzia ha lo status di osservatore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'Agenzia,</STRING></STRING> la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti e delle organizzazioni degli operatori sanitari</STRING></STRING> sono membri del gruppo per i medicinali critici. Ciascuno Stato membro nomina al massimo due rappresentanti permanenti di alto livello, aventi le competenze pertinenti per l'attuazione di tutte le diverse misure di cui al presente regolamento. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, gli Stati membri possono nominare rappresentanti diversi in relazione ai vari compiti del gruppo per i medicinali critici. I rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nazionali</STRING></STRING> nominati garantiscono il necessario coordinamento all'interno dei rispettivi Stati membri. L'Agenzia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nomina due membri dell'MSSG quali rappresentanti. Il gruppo per i medicinali critici nomina due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti e due rappresentanti permanenti delle organizzazioni degli operatori sanitari. Il Parlamento europeo </STRING></STRING>ha lo status di osservatore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed è rappresentato da due membri del Parlamento europeo.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo ha il diritto di ricevere gli ordini del giorno delle riunioni, i documenti, le relazioni e qualsiasi altro materiale distribuito ai membri del gruppo per i medicinali critici e di partecipare ai dibattiti. Il Parlamento europeo non ha diritto di voto e non è conteggiato ai fini della determinazione del quorum.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		194</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I rappresentanti nominati in seno al gruppo per i medicinali critici e al suo gruppo di lavoro o ai suoi gruppi di lavoro rendono una dichiarazione dei loro interessi finanziari e di altro tipo e la aggiornano annualmente e ogniqualvolta necessario. Essi divulgano qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza che, in buona fede, possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		195</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Il gruppo per i medicinali critici collabora strettamente con l'MSSG, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti per i medicinali. Per le discussioni in cui è necessario un contributo dal punto di vista delle autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di regolamentazione</STRING></STRING> dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">medicinali</STRING></STRING>, il gruppo per i medicinali critici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può organizzare</STRING></STRING> riunioni congiunte con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'MSSG</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Il gruppo per i medicinali critici collabora strettamente con l'MSSG, l'Agenzia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la Commissione</STRING></STRING> e le autorità nazionali competenti per i medicinali. Per le discussioni in cui è necessario un contributo dal punto di vista delle autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nazionali "responsabili</STRING></STRING> dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">medicinali"</STRING></STRING>, il gruppo per i medicinali critici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'MSSG organizzano</STRING></STRING> riunioni congiunte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il gruppo collabora inoltre strettamente</STRING></STRING> con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le organizzazioni dei pazienti e dei consumatori, le organizzazioni degli operatori sanitari e i pertinenti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio per svolgere i suoi compiti, consultandoli e altri portatori di interessi, se necessario, anche attraverso riunioni congiunte strutturate</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		196</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione organizza e coordina i lavori del gruppo per i medicinali critici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tramite il segretariato</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, agendo in qualità di segretariato del gruppo per i medicinali critici,</STRING></STRING> organizza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> riunioni periodiche</STRING></STRING> e coordina i lavori del gruppo per i medicinali critici.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		197</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Il gruppo per i medicinali critici, su proposta del presidente o di uno dei membri, può decidere di istituire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un gruppo</STRING></STRING> di lavoro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Il gruppo per i medicinali critici, su proposta del presidente o di uno dei membri, può decidere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, caso per caso,</STRING></STRING> di istituire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno o più gruppi</STRING></STRING> di lavoro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		198</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gruppo per i medicinali critici tiene riunioni semestrali e, se necessario, riunioni supplementari al fine di consultarsi con l'Alleanza per i medicinali critici sulle vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento e sulle misure di mitigazione per affrontare i rischi strutturali e rafforzare l'approvvigionamento. Il gruppo per i medicinali critici tiene conto, se del caso, dei risultati dell'Alleanza per i medicinali critici. La Commissione, in qualità di segretariato del gruppo, assicura una comunicazione regolare e trasparente con l'Alleanza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		199</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il gruppo per i medicinali critici agevola il coordinamento nell'attuazione del presente regolamento e, se del caso, fornisce consulenza alla Commissione, in modo da massimizzare l'impatto delle misure previste ed evitare effetti indesiderati sul mercato interno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il gruppo per i medicinali critici agevola il coordinamento nell'attuazione del presente regolamento e, se del caso, fornisce consulenza alla Commissione, in modo da massimizzare l'impatto delle misure previste ed evitare effetti indesiderati sul mercato interno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o sui sistemi sanitari nazionali</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		200</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gruppo di coordinamento per i medicinali critici prevede nel proprio regolamento interno disposizioni per la consultazione sistematica delle organizzazioni dei pazienti dell'UE e nazionali e di altri portatori di interessi pertinenti al fine di incoraggiare lo scambio di informazioni sulle attività del gruppo di lavoro e promuovere la trasparenza. Esso garantisce l'allineamento e la coerenza dei dati con l'MSSG dell'EMA.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		201</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, il gruppo per i medicinali critici svolge i compiti seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, il gruppo per i medicinali critici svolge i compiti seguenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformemente alle necessarie garanzie di tutela delle informazioni commerciali riservate</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		202</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>agevola il coordinamento sull'orientamento strategico del sostegno finanziario ai progetti strategici, anche scambiando informazioni sulla capacità di fabbricazione di un determinato medicinale critico, esistente o previsto, negli Stati membri e facilita la discussione sulla capacità necessaria nell'Unione per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la disponibilità di medicinali critici all'interno dell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>agevola il coordinamento sull'orientamento strategico del sostegno finanziario ai progetti strategici, anche scambiando informazioni sulla capacità di fabbricazione di un determinato medicinale critico, esistente o previsto, negli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché sulla capacità dell'infrastruttura di distribuzione critica </STRING></STRING>e facilita la discussione sulla capacità necessaria nell'Unione per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la disponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'accessibilità economica </STRING></STRING>di medicinali critici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sostanze attive e fattori produttivi fondamentali</STRING></STRING> all'interno dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché per garantire che in tutte le pertinenti decisioni siano espressamente valutate e tenute in considerazione le implicazioni sulla salute pubblica e la sicurezza del paziente</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		203</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">emana orientamenti sulle misure volte a sostenere la disponibilità e l'accessibilità economica nel mercato dell'Unione dei medicinali critici nel contesto dei progetti strategici che hanno ricevuto sostegno finanziario;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		204</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>d)</NO.P>fornisce consulenza all'MSSG <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per stabilire l'</STRING></STRING>ordine di priorità dei medicinali critici ai fini della valutazione delle vulnerabilità e propone un riesame o un aggiornamento delle valutazioni esistenti, se necessario.</P></OLD><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raccomandazioni</STRING></STRING> all'MSSG <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sull'</STRING></STRING>ordine di priorità dei medicinali critici ai fini della valutazione delle vulnerabilità e propone un riesame o un aggiornamento delle valutazioni esistenti, se necessario;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		205</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilita la discussione e lo scambio di idee tra i membri del gruppo per i medicinali critici e, se del caso, si coordina e scambia informazioni con la rete dell'UE per la costituzione di scorte, istituita dalla Commissione con gli Stati membri, in relazione all'articolo 20, condividendo nello specifico le migliori pratiche in materia di gestione delle scorte, compresi il monitoraggio in tempo reale, il monitoraggio delle condizioni, gli avvisi di scadenza, la rotazione delle scorte, la durata di conservazione e la gestione dei rifiuti, compresi gli impianti di riduzione dei rifiuti, e le valutazioni ove necessario;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		206</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuta le strategie nazionali di costituzione delle scorte, la loro proporzionalità, compatibilità con il mercato interno e fattibilità per l'attuazione da parte dell'industria e, se del caso, formula raccomandazioni su norme minime a livello dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		207</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decide se dare o meno alla Commissione la sua approvazione preventiva alle richieste di ridistribuzione dei medicinali presentate da uno o più Stati membri conformemente all'articolo 20 ter in caso di carenze o perturbazioni dell'approvvigionamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		208</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuta le esigenze dell'Unione per determinare se progetti specifici riguardanti medicinali di interesse comune debbano essere considerati progetti strategici;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		209</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d sexies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuta la necessità che l'Unione riservi una determinata quota della capacità di produzione, entro un termine prestabilito, alla produzione di medicinali specifici, comprese le loro forme farmaceutiche, le sostanze attive, i fattori produttivi chiave o le tecnologie abilitanti;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		210</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d septies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuta, conformemente all'articolo 6, se un progetto strategico proposto comporterebbe una duplicazione significativa delle capacità di fabbricazione esistenti o previste all'interno dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		211</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d octies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raccomanda l'adozione di indicatori minimi comuni per il monitoraggio delle prestazioni in materia di ambiente e resilienza dell'approvvigionamento dei programmi nazionali di cui all'articolo 19, garantendo la proporzionalità ed evitando duplicazioni;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		212</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d nonies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d nonies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base della pertinente perizia finanziaria, esamina le strozzature e le esigenze finanziarie a livello dell'Unione dei progetti strategici, fornisce consulenza sulle modalità di coordinamento dei finanziamenti nazionali e dell'Unione in relazione a tali esigenze finanziarie e condivide le migliori pratiche;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		213</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d decies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d decies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilisce il processo per la relazione di previsione strategica e prepara la relazione annuale di previsione strategica sui progetti strategici conformemente all'articolo 26 bis;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		214</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d undecies (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d undecies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formula una raccomandazione relativa all'applicabilità di una qualsiasi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, ai medicinali di interesse comune.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		215</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello svolgimento del compito di cui al paragrafo 2, lettera d quater, del presente articolo, solo i rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del gruppo per i medicinali critici hanno diritto di voto. La decisione è adottata a maggioranza di due terzi degli Stati membri presenti e votanti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		216</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gruppo per i medicinali critici valuta il fabbisogno finanziario a livello dell'Unione dei progetti strategici e formula raccomandazioni su come garantire finanziamenti adeguati, anche attraverso il bilancio dell'Unione, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, fornisce inoltre consulenza sul coordinamento dei finanziamenti da parte dell'Unione, degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti e del settore privato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		217</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 26 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Previsione strategica sui medicinali critici</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di rafforzare la preparazione dell'Unione e garantire un approccio coordinato alle sfide future nell'approvvigionamento di medicinali critici, il gruppo per i medicinali critici istituisce un processo di previsione strategica.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il processo di previsione strategica è istituito previa consultazione della Commissione, dell'Agenzia e dell'Alleanza per i medicinali critici.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il processo di previsione strategica individua i medicinali di interesse comune che promuoverebbero gli obiettivi del presente regolamento se inclusi nel capo III. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il processo di previsione strategica individua e valuta i potenziali progetti strategici, tenendo conto delle tendenze a lungo termine, delle vulnerabilità, delle opportunità di rafforzare la resilienza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento all'interno dell'Unione e delle esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gruppo per i medicinali critici prepara una relazione e la fornisce alla Commissione, all'Agenzia e al Parlamento europeo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A seguito della preparazione della relazione di previsione, il gruppo per i medicinali critici formula raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri sulle azioni da intraprendere, compresa l'individuazione e il sostegno dei progetti. Qualora sia necessario riservare strategicamente la capacità produttiva, le raccomandazioni includono specificamente proposte di progetti strategici a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, per la produzione di specifiche forme farmaceutiche, sostanze attive, fattori produttivi fondamentali o tecnologie entro un periodo di tempo definito.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		218</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 - titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Partenariati strategici</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione internazionale e </STRING></STRING>partenariati strategici</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		219</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Fatte salve le prerogative del Consiglio, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esamina le possibilità di</STRING></STRING> concludere partenariati strategici volti a diversificare l'approvvigionamento di medicinali critici, delle loro sostanze attive e dei loro fattori produttivi fondamentali al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici nell'Unione. La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esamina</STRING></STRING> inoltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la possibilità di</STRING></STRING> basarsi sulle forme esistenti di cooperazione, ove possibile, al fine di sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e intensificare gli sforzi per rafforzare la produzione di medicinali critici nell'Unione.</P></OLD><NEW><P>Fatte salve le prerogative del Consiglio, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si adopera per</STRING></STRING> concludere partenariati strategici volti a diversificare l'approvvigionamento di medicinali critici, delle loro sostanze attive e dei loro fattori produttivi fondamentali al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici nell'Unione. La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mira</STRING></STRING> inoltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING> basarsi sulle forme esistenti di cooperazione, ove possibile, al fine di sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e intensificare gli sforzi per rafforzare la produzione di medicinali critici nell'Unione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		220</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione si adopera per integrare gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria nei partenariati strategici. Tali disposizioni possono comprendere misure volte a promuovere catene di approvvigionamento aperte e resilienti, anche attraverso meccanismi di risposta alle crisi e la collaborazione per prevenire le restrizioni all'esportazione durante le emergenze di sanità pubblica e per promuovere la convergenza normativa e la cooperazione nel settore farmaceutico. La Commissione si adopera per includere l'accesso alle sostanze attive e ai materiali di partenza per i principi attivi farmaceutici, al fine di garantire la tempestiva disponibilità di medicinali critici nel quadro di tale meccanismo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		221</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione redige e aggiorna regolarmente un elenco dei paesi che soddisfano le norme di regolamentazione dell'Unione in materia di qualità e sicurezza dei medicinali, compresi i fattori produttivi fondamentali e le sostanze attive. Mette tale elenco a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori sanitari coinvolti nella selezione, nell'approvvigionamento, nella prescrizione, nella gestione, nella distribuzione e nel monitoraggio di tali prodotti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		222</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel contesto dei negoziati di adesione, la Commissione sostiene il progressivo allineamento dei paesi candidati all'acquis dell'Unione nel settore farmaceutico, al fine di facilitarne la graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento dell'Unione per i medicinali critici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		223</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione informa annualmente il gruppo per i medicinali critici in merito a possibili partenariati strategici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		224</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione promuove, nel quadro di partenariati strategici, l'armonizzazione delle norme dell'Unione in materia di qualità, sicurezza e ambiente per la produzione farmaceutica tra l'Unione e i paesi terzi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		225</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione elabora una metodologia strutturata per individuare e stabilire le priorità di tali partenariati, distinguendo tra:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">partenariati concepiti per sfruttare e rafforzare i quadri di cooperazione e le relazioni commerciali esistenti che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla stabilità della catena di approvvigionamento; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">partenariati concepiti per sviluppare una nuova cooperazione o intensificarla per ridurre le dipendenze strategiche e garantire la diversificazione geografica delle catene di approvvigionamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		226</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I partenariati strategici mirano inoltre ad affrontare gli ostacoli commerciali e normativi che impediscono la resilienza della catena di approvvigionamento, a promuovere la cooperazione normativa per agevolare un accesso al mercato più rapido e prevedibile e a sostenere l'agevole circolazione transfrontaliera dei medicinali e dei componenti critici, rimanendo nel contempo pienamente coerenti con gli obblighi internazionali dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		227</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1 nonies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione si basa inoltre sulle forme di cooperazione esistenti, se del caso, per intensificare gli sforzi volti a rafforzare la resilienza della produzione e dell'approvvigionamento di medicinali critici, delle loro sostanze attive e dei fattori produttivi fondamentali nell'Unione e a livello mondiale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		228</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) 2024/795</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>le biotecnologie e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi altra tecnologia pertinente ai fini della</STRING></STRING> fabbricazione dei medicinali critici quali definiti nell'atto legislativo sui medicinali critici*;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>le biotecnologie e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le tecnologie abilitanti direttamente correlate, necessarie per lo sviluppo o la</STRING></STRING> fabbricazione dei medicinali critici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di altri medicinali, comprese le loro sostanze attive e i loro fattori produttivi fondamentali,</STRING></STRING> quali definiti nell'atto legislativo sui medicinali critici*;</P></NEW><OLD><P>_________</P></OLD><NEW><P>_________</P></NEW><OLD><P>*	Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795. [DG:<STRING ITALIC="on"> riferimento da completare con il titolo definitivo dell'"atto legislativo sui medicinali critici" e con i riferimenti della sua pubblicazione una volta disponibili</STRING>].";</P></OLD><NEW><P>*	Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795. [DG:<STRING ITALIC="on"> riferimento da completare con il titolo definitivo dell'"atto legislativo sui medicinali critici" e con i riferimenti della sua pubblicazione una volta disponibili</STRING>].";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		229</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e gli altri operatori economici coinvolti nelle catene di approvvigionamento e di distribuzione dei medicinali critici, compresi i loro fattori produttivi fondamentali e le loro sostanze attive, o dei medicinali di interesse comune forniscono, su richiesta, alla Commissione o alle autorità nazionali, a seconda dei casi, le informazioni richieste necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e gli altri operatori economici coinvolti nelle catene di approvvigionamento e di distribuzione dei medicinali critici, compresi i loro fattori produttivi fondamentali e le loro sostanze attive, o dei medicinali di interesse comune forniscono, su richiesta, alla Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'Agenzia</STRING></STRING> o alle autorità nazionali, a seconda dei casi, le informazioni richieste necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		230</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mirano</STRING></STRING> a evitare la duplicazione delle informazioni richieste e trasmesse.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'Agenzia</STRING></STRING> e le autorità nazionali degli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottano ogni misura opportuna</STRING></STRING> a evitare la duplicazione delle informazioni richieste e trasmesse<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, avvalendosi appieno delle informazioni già a loro disposizione ai sensi della legislazione farmaceutica dell'Unione, compresi i dati presentati nel contesto delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, delle variazioni, delle ispezioni e di altri documenti normativi, in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi aggiuntivi per gli operatori economici.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le richieste di informazioni supplementari si limitano a quanto necessario per garantire un monitoraggio, un'analisi e una valutazione efficaci.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		231</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri valutano nel merito le richieste di riservatezza debitamente motivate presentate dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri operatori economici, invitati a fornire informazioni a norma del paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e </STRING></STRING>proteggono le informazioni di natura commerciale a carattere riservato da divulgazione ingiustificata.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'Agenzia</STRING></STRING> e le autorità nazionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> competenti</STRING></STRING> degli Stati membri valutano nel merito le richieste di riservatezza debitamente motivate presentate dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri operatori economici, invitati a fornire informazioni a norma del paragrafo 1, proteggono le informazioni di natura commerciale a carattere riservato da divulgazione ingiustificata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e limitano l'accesso a tali informazioni esclusivamente al personale responsabile dell'applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e le autorità nazionali, nonché i relativi funzionari, dipendenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, conformemente al pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Il presente paragrafo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni del gruppo per i medicinali critici. Garantiscono inoltre che i sistemi digitali utilizzati per la raccolta e l'analisi dei dati includano adeguate misure di cibersicurezza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		232</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 29 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obbligo per la Commissione di raccogliere informazioni sui medicinali privi di un sostituto adeguato nell'Unione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione raccoglie le informazioni necessarie dall'Agenzia e dalle autorità nazionali degli Stati membri e redige, sulla base dell'elenco delle carenze critiche di medicinali di cui al capo X del regolamento (UE) n. …/… [riferimento da aggiungere in seguito all'adozione, cfr. COM(2023) 193 definitivo], un elenco di medicinali critici provenienti da paesi terzi per i quali non sono disponibili sostituti adeguati prodotti all'interno dell'Unione. La Commissione mantiene e aggiorna regolarmente tale elenco.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'elenco di cui al paragrafo 1 ha la finalità di individuare e monitorare le dipendenze strategiche e sostenere l'adozione di misure adeguate a norma del presente regolamento volte a garantire la continuità dell'approvvigionamento e la disponibilità di tali medicinali all'interno dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'elaborare e aggiornare l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della rilevanza per la sanità pubblica, dell'importanza terapeutica e della criticità dei medicinali. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		233</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Inoltre, entro il [OP: inserire la data corrispondente a:] cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> valuta il</STRING></STRING> presente regolamento e presenta una relazione sulle conclusioni principali al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione monitora regolarmente l'attuazione del presente regolamento e il suo impatto sul funzionamento del mercato interno, sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali nell'Unione. </STRING></STRING>Inoltre, entro il [OP: inserire la data corrispondente a:] cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nell'ambito della sua valutazione, esamina l'impatto delle altre normative pertinenti dell'Unione sul</STRING></STRING> presente regolamento e presenta una relazione sulle conclusioni principali al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		234</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Nella sua valutazione la Commissione esamina l'impatto del presente regolamento e la misura in cui i suoi obiettivi di cui all'articolo 1 sono stati conseguiti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Nella sua valutazione la Commissione esamina l'impatto del presente regolamento e la misura in cui i suoi obiettivi di cui all'articolo 1 sono stati conseguiti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In particolare, la valutazione esamina:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		235</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i dati sul numero di nuovi siti di fabbricazione aperti o modernizzati all'interno dell'Unione e sul numero di linee di fabbricazione esistenti estese;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		236</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero e la natura dei progetti confermati, sostenuti o raccomandati dal gruppo per i medicinali critici a norma del presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		237</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i progressi compiuti nella diversificazione delle fonti di sostanze attive, dei materiali di partenza e di altri fattori produttivi fondamentali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		238</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'efficacia delle misure adottate per attenuare i rischi strutturali e rafforzare la resilienza dell'approvvigionamento;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		239</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli effetti indesiderati sulla concentrazione del mercato, sulla concorrenza, compreso l'impatto sulle PMI, sugli incentivi all'innovazione o sugli ostacoli all'ingresso sul mercato, e se il regolamento rimanga proporzionato ed efficace.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		240</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Su richiesta, le autorità nazionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> gli operatori economici forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono e di cui la Commissione può necessitare ai fini della sua valutazione a norma del paragrafo 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Su richiesta, le autorità nazionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> gli operatori economici, le organizzazioni dei pazienti e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei consumatori, nonché le organizzazioni degli operatori sanitari</STRING></STRING> forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono e di cui la Commissione può necessitare ai fini della sua valutazione a norma del paragrafo 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		241</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 individui un rischio potenziale per la disponibilità o la sicurezza dell'approvvigionamento di un medicinale critico nell'Unione, la Commissione effettua una valutazione d'impatto coordinata e basata su dati concreti e, se del caso, propone misure di attenuazione proporzionate e adeguate, in consultazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		242</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 30 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esercizio della delega</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 octies, paragrafo 4, e all'articolo 20 nonies, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data di applicazione del presente regolamento].</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La delega di potere di cui all'articolo 20 octies, paragrafo 4, e all'articolo 20 nonies, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 octies, paragrafo 4, e dell'articolo 20 nonies, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>