<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0002</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0269/2025 - Relatore: René Repasi)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2026 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative (2025/2079(INL))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 50 e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<FOOTNOTE><FIELD> GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 258 dell’1.10.2009, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/102/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario<FOOTNOTE><FIELD> GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere<FOOTNOTE><FIELD> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2121/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societari<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/25, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/25/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori<FOOTNOTE><FIELD> GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/86/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 28 maggio 2025 dal titolo "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta, del 17 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European Competitiveness" (Il futuro della competitività europea),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 47 e 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10-0269/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che all'interno dell'Unione le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, sono soggette a quadri normativi che variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; che tale eterogeneità normativa e i costi associati alla difficoltà di condurre attività commerciali in contesti sconosciuti ostacolano il finanziamento paneuropeo e la scalabilità delle imprese;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la Commissione, nella sua comunicazione dal titolo "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up", ha sottolineato che la frammentazione e le prospettive di crescita più basse spingono le imprese innovative a cercare finanziamenti al di fuori dell'Europa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il contesto imprenditoriale globale richiede sempre più agilità, digitalizzazione e accesso a mercati e bacini di talenti diversificati, che molte imprese dell'Unione attualmente faticano a raggiungere a causa della complessità normativa e di quadri incoerenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'Unione, cauta nel garantire che le imprese possano competere su un piano di parità, deve adoperarsi, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che un sistema unificato per il diritto societario europeo potrebbe essere conseguito in modo più efficiente non solo mediante un atto legislativo a sé stante dell'Unione, bensì anche attraverso l'introduzione di un insieme di norme che affianchino l'ordinamento giuridico nazionale vigente in ciascuno Stato membro, senza tuttavia che tali norme generino ulteriori oneri amministrativi o finanziari o altri tipi di ostacoli allo sviluppo delle imprese, in particolare delle PMI;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'Unione ha già adottato quadri giuridici per una società pubblica europea a responsabilità limitata, una società cooperativa europea e un gruppo europeo di interesse economico; che tali forme societarie non sono tuttavia adatte a consentire alle start-up e alle scale-up di operare in modo più efficiente nel mercato interno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che agevolare l'accesso al capitale e ai talenti attraverso un quadro giuridico semplificato e uniforme migliorerà la capacità delle PMI, delle start-up e delle scale-up di competere a livello globale, attrarre investimenti e contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla coesione sociale all'interno dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che è necessario garantire la chiarezza e la certezza del diritto per gli investitori europei ed esteri, consentendo loro di investire a livello transfrontaliero utilizzando nel contempo norme armonizzate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che le PMI, le start-up e le scale-up necessitano di un maggiore accesso a diverse forme di capitale, alla mobilità transfrontaliera, alla scalabilità, ai lavoratori altamente qualificati, ai risultati scientifici e della ricerca, compresi i dati, agli appalti pubblici, alla protezione dalle "acquisizioni killer" e alle strategie di investimento a lungo termine per prosperare nel mercato interno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che le PMI, le start-up e le scale-up, molte delle quali sono imprese sociali e imprese fondate da imprenditori giovani o che si lanciano per la prima volta in un'attività imprenditoriale, svolgono un ruolo chiave nel promuovere l'innovazione, nel creare coesione sociale e nel contribuire alla crescita economica sostenibile, ma spesso affrontano maggiori sfide nell'accesso ai finanziamenti, alle reti e al sostegno specializzato; che la cooperazione con le università, gli istituti di ricerca e gli uffici di trasferimento tecnologico può accelerare il processo "dai laboratori al mercato", agevolare l'accesso alle competenze e alle infrastrutture e promuovere la commercializzazione dei risultati delle ricerche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che molte start-up e scale-up dell'Unione stanno sviluppando tecnologie pionieristiche; che tali start-up e scale-up sono spesso acquisite da imprese straniere prima raggiungere la maturità; che tali acquisizioni si collocano spesso al di sotto delle soglie di controllo delle concentrazioni dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che le PMI che sono al centro della competitività dell'Unione, in particolare le imprese a conduzione familiare, si trovano ad affrontare sfide legate alla successione; che i modelli di partecipazione finanziaria dei dipendenti possono promuovere prospettive economiche per le PMI, le start-up e le scale-up, incentivare i talenti e affrontare il passaggio generazionale laddove la successione familiare non sia praticabile e, pertanto, sostenere la stabilità e la crescita a lungo termine;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il rafforzamento della certezza del diritto e della prevedibilità per le imprese che operano in tutti gli Stati membri è essenziale per rafforzare la posizione dell'Unione quale luogo chiave per l'imprenditorialità, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Principi generali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime giuridico per le imprese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>sottolinea che un 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime deve essere ambizioso nella forma e nella sostanza; sottolinea che le norme relative al 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime devono essere le stesse in tutta l'Unione e che gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite nell'atto legislativo relativo al 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime; ritiene che la misura più appropriata per introdurre un 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime sia il ricorso a un regolamento;  riconosce che una direttiva di armonizzazione massima potrebbe consentire di raggiungere lo stesso obiettivo; si oppone all'utilizzo dell'articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come base giuridica in quanto richiede l'unanimità in seno al Consiglio, il che potrebbe ritardare notevolmente l'adozione dell'atto legislativo relativo al 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime e compromettere l'ambizione e la coerenza della forma societaria adottata nell'ambito del 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime; insiste sul ricorso a una base giuridica che consenta di adottare l'atto legislativo sul 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime in seno al Consiglio a maggioranza qualificata; ritiene pertanto che il 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime potrebbe dover consistere in un pacchetto di proposte legislative distinte; riconosce che la base giuridica appropriata per le questioni di diritto societario è costituita dall'articolo 50 e dall'articolo 114, paragrafo 1, TFUE. ritiene che una direttiva sul 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime debba essere una direttiva di armonizzazione massima, affinché siano raggiunti gli obiettivi del 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>è critico rispetto al ricorso alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 TUE e all'articolo 329 TFUE ai fini dell'istituzione del 28º regime; sottolinea che tale approccio rischia di frammentare il mercato interno, contrariamente al processo di integrazione dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>riconosce che le misure di armonizzazione nel diritto societario, basate sull'articolo 50 e sull'articolo 114, paragrafo 1, TFUE, richiedono il recepimento nel diritto nazionale degli Stati membri; ritiene che in questo caso sia necessaria una direttiva di armonizzazione massima contenente una serie chiaramente definita di questioni fondamentali, fatto salvo il diritto del lavoro e il diritto sociale, al fine di garantire l'esistenza di norme uniformi in tutti gli Stati membri, senza creare ulteriori ostacoli amministrativi o finanziari per le imprese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>ritiene che la necessità di uniformità, efficienza, coerenza e certezza del diritto, richiesta dagli operatori economici, come le PMI innovative a livello globale, le start-up e le scale-up, e dagli investitori del settore, renda necessaria l'adozione di una direttiva di armonizzazione massima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invita la Commissione a valutare i vantaggi di un quadro coerente, anche per quanto riguarda le questioni fiscali, con un valore aggiunto per le start-up e le scale-up, nell'ambito del pacchetto del 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime, al fine di attrarre investimenti internazionali e sostenere l'innovazione e la crescita nell'Unione; sottolinea che la Commissione dovrebbe agevolare il coordinamento e incoraggiare le migliori pratiche al fine di ridurre gli ostacoli che impediscono le operazioni transfrontaliere, gli investimenti e l'attrazione di talenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>ritiene che il 28º regime rappresenti un passo strategico verso un ulteriore approfondimento del mercato interno, promuovendo in tal modo l'integrazione europea e la forza competitiva;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ribadisce che le imprese che aderiscono volontariamente al 28º regime dovrebbero essere vincolate dalle sue norme;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che la scelta di un'impresa di aderire al 28° regime deve essere automaticamente riconosciuta negli ordinamenti giuridici nazionali dei 27 Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>è consapevole del rischio che un 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime possa consentire un'elusione delle tutele nazionali obbligatorie per i lavoratori, i loro rappresentanti e sindacati e altri soggetti vulnerabili; sottolinea che il 28º regime non deve in nessun caso diventare un mezzo per compromettere, ridurre, indebolire o eludere gli attuali livelli di tutela a livello dell'Unione o nazionale; insiste affinché garanzie efficaci siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>ritiene che l'istituzione di un 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime sia fondamentale per l'innovazione, la competitività e la crescita e ritiene che la proposta, unitamente alle relative misure normative ed esecutive, debba essere adottata e attuata il più rapidamente possibile;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il 28º regime: quadro giuridico</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali, nuove o esistenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>propone di denominare la forma societaria che rientra nel 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime "Societas Europaea Unificata" (S.EU — Società europea unificata), il che comporta l'aggiunta dell'abbreviazione "S.EU" alle abbreviazioni di forma societaria nazionali esistenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>sottolinea che il 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di diritto del lavoro e diritto sociale, comprese le norme sulla partecipazione dei lavoratori quali definite all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE e le norme sui contratti collettivi applicabili nella sede di lavoro; sottolinea che le S.EU devono essere soggette alle stesse norme dell'Unione e nazionali in materia di insolvenza e non devono derogare alle norme che concedono ai lavoratori una protezione preferenziale nelle procedure di insolvenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>sottolinea la necessità di semplificare e digitalizzare il processo di costituzione e registrazione delle imprese; chiede la riduzione della complessità procedurale e la possibilità di ultimare digitalmente entro 48 ore la procedura di registrazione per la costituzione di una S.EU, garantendo nel contempo certezza del diritto; chiede l'integrazione obbligatoria di strumenti digitali per la presentazione di documenti aziendali e la divulgazione di informazioni online durante l'intero ciclo di vita della S.EU nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione e la gestione di una S.EU; chiede la possibilità di ammettere le procedure digitali, come le riunioni digitali, per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>insiste sul fatto che la creazione di una S.EU dovrebbe essere pienamente integrata con l'iniziativa di sviluppare un portafoglio europeo delle imprese, un'integrazione che potrebbe altresì razionalizzare e semplificare l'identificazione e l'autenticazione digitali nonché la gestione dei documenti aziendali essenziali, garantendo in tal modo interazioni digitali agevoli per le S.EU in tutti gli Stati membri e facilitando le operazioni transfrontaliere; chiede inoltre che la piena attuazione e valutazione della legislazione vigente dell'Unione per quanto riguarda l'uso degli strumenti digitali nel diritto societario, in particolare le direttive (UE) 2017/1132 e 2009/102/CE, nonché l'ulteriore digitalizzazione e automazione della rendicontazione alle autorità costituiscano una priorità fondamentale dei lavori alla semplificazione normativa nell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>chiede che sia creato o integrato nelle strutture esistenti un portale digitale uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per le S.EU e che integri ed ampli l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) fornendo un'interfaccia armonizzata ad accesso unico per uso transfrontaliero, senza creare un registro separato o parallelo; insiste sul fatto che il portale digitale non dovrebbe sostituire le norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungere da portale comune in cui aggregare tutte le informazioni necessarie per gli investitori; insiste inoltre sulla necessità che il portale digitale sia facilmente accessibile, permettendo cioè un accesso senza soluzione di continuità ai registri nazionali delle imprese, e che si basi sull'attuale portale della giustizia elettronica o, se del caso, lo rinnovi; chiede che il portale digitale funga da piattaforma che agevoli processi digitali sicuri, in grado di conservare la documentazione e le certificazioni nazionali, le quali potrebbero successivamente essere riconosciute in tutti gli Stati membri ai fini della loro portabilità e a sostegno pertanto del principio "una tantum"; insiste sul fatto che il portale digitale dovrebbe abilitare le credenziali verificabili e la firma digitale dei documenti, la vendita e l'assegnazione di azioni, la creazione e l'adozione di risoluzioni del consiglio di amministrazione e la prestazione di servizi di fatturazione elettronica; sottolinea la necessità che il portale digitale sia multilingue e supporti l'operabilità transfrontaliera; evidenzia il fatto che tali strumenti digitali miglioreranno la certezza del diritto, ridurranno gli oneri amministrativi e promuoveranno un funzionamento agevole delle imprese nel mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>chiede l'ulteriore sviluppo e adeguamento di un identificativo delle imprese dell'Unione per semplificare la registrazione, accrescere la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere le frodi, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; insiste sul fatto che ciò permetterebbe alle imprese di conservare e condividere in modo sicuro credenziali verificabili con le autorità dell'intera Unione; incoraggia la Commissione a lavorare sull'interoperabilità con le iniziative globali per l'identificazione delle imprese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>ritiene che la possibilità di registrarsi come S.EU dovrebbe tenere conto della diversità dei modelli imprenditoriali e non dovrebbe valere soltanto per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che l'introduzione di questa nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; precisa che dovrebbero poter costituire una S.EU soltanto persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>ritiene che la S.EU dovrebbe fungere da forma societaria per le singole entità per quanto riguarda la gestione uniforme del gruppo e ritiene che una S.EU dovrebbe poter operare come società madre o come controllata di una società madre della S.EU;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>insiste sulla necessità che, per poter essere registrata come S.EU, un'impresa debba avere la propria sede legale in uno dei 27 Stati membri; sottolinea che la sede legale e la sede sociale possono trovarsi in Stati membri diversi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure di salvaguardia, tra cui strategie a lungo termine e moduli facoltativi</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>chiede che nella proposta legislativa sul 28<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> regime siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, in particolare azioni di fedeltà e azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto; sottolinea che le imprese innovative europee, in particolare le PMI, le start-up e le scale-up, necessitano di percorsi alternativi per accedere al capitale; insiste sulla necessità di modalità di finanziamento alternative nelle prime fasi costitutive di un'impresa; ritiene che gli imprenditori possano voler tutelarsi dalle "acquisizioni killer" e impedire la delocalizzazione dell'innovazione al di fuori dell'Unione, spesso sostenuti da fondi pubblici europei per la ricerca; considera inoltre il regolamento sulle concentrazioni insufficiente per far fronte alla questione delle "acquisizioni killer";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>insiste sulla necessità di non compromettere le vigenti norme dell’Unione o nazionali, promuovendo in tal modo certezza del diritto e tutelando gli interessi pubblici, quali la prevenzione del riciclaggio di denaro, il rispetto dei regimi sanzionatori dell'Unione e la tutela dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei sindacati e di altre parti vulnerabili negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri; ribadisce il dovere in capo a qualsiasi S.EU di adempiere agli obblighi stabiliti dal diritto del lavoro nazionale e dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>reputa necessario includere misure di salvaguardia per la partecipazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti o di entrambi, alle attività di un'impresa; intende la partecipazione quale definita all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE; ribadisce che le S.EU dovrebbero essere trattate, da qualsiasi Stato membro di accoglienza, allo stesso modo delle società nazionali comparabili dal proprio Stato membro d'origine e allo stesso modo delle società di diritto straniero comparabili dell'Unione, garantendo nel contempo che sia effettivamente impedito l'uso artificiale della S.EU per eludere gli attuali livelli di tutela della partecipazione dei lavoratori nel diritto degli Stati membri; sottolinea che le S.EU dovrebbero essere soggette alle eventuali norme vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori nello Stato membro di occupazione; insiste sulla necessità che, di conseguenza, le S.EU prevedano, a norma del diritto nazionale applicabile della sede di servizio, diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione allorché l'organico della S.EU supera una determinata soglia, come stabilito dal diritto nazionale della sede di servizio, per far scattare i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione nello Stato membro interessato; ritiene che la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE costituisca un'opzione alternativa, purché non siano elusi i diritti di partecipazione dei lavoratori già acquisiti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>insiste sul fatto che il 28° regime non dovrebbe comportare la creazione di sportelli unici o un aumento delle società di comodo, in quanto tali prassi compromettono l'integrità normativa, falsano la concorrenza leale ed erodono una vera e propria attività economica all'interno dell'Unione; sottolinea che il 28° regime non dovrebbe pregiudicare il diritto dei sindacati e delle organizzazioni datoriali di negoziare contratti collettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>ritiene che un'impresa per la quale sia stata ufficialmente accertata la violazione di norme vincolanti in materia di frode, fiscalità, evasione previdenziale o partecipazione dei lavoratori non dovrebbe essere autorizzata a partecipare al 28° regime;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attrarre e sostenere i talenti  </STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>sottolinea che il quadro per le S.EU dovrebbe promuovere i partenariati con le università, gli istituti di ricerca e gli uffici di trasferimento tecnologico per accelerare il passaggio "dal laboratorio al mercato", garantire l'accesso alle infrastrutture di ricerca e alle competenze e sostenere la commercializzazione dei risultati della ricerca, rafforzando in tal modo ecosistemi trainati dall'innovazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>evidenzia il fatto che il quadro per le S.EU dovrebbe agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione, senza la necessità di intermediari nei processi amministrativi, nel rispetto delle norme dell’Unione e nazionali applicabili in materia di diritto del lavoro e diritto sociale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>insiste sul fatto che attrarre i migliori talenti è indispensabile per la crescita e l'innovazione nell'Unione e che le PMI, le start-up e le scale-up spesso incontrano difficoltà nell'offrire i giusti incentivi finanziari concorrenziali nell'intero mercato unico, come la partecipazione ordinaria o la partecipazione agli utili, per attrarre e trattenere professionisti qualificati; sottolinea la necessità che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale vadano di pari passo; è del parere che occorra prendere in considerazione l'armonizzazione delle norme sulla partecipazione finanziaria del personale, in particolare grazie alla creazione di piani di azionariato per i dipendenti e di piani di stock option per i dipendenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>sottolinea che nel novero delle principali richieste degli imprenditori che incontrano difficoltà nel fornire pari benefici ai loro dipendenti nell'intero mercato interno figurano norme armonizzate per la partecipazione finanziaria del personale; evidenzia il fatto che l'introduzione di norme armonizzate non dovrebbe pregiudicare la politica di bilancio ma piuttosto permettere ai lavoratori di disporre di stock option progressive; ritiene che l'esistenza di tali norme armonizzate consentirebbe ai lavoratori di acquisire una partecipazione e di trarre vantaggi diretti dal successo della loro impresa, promuovendo la lealtà a lungo termine, l'innovazione e una distribuzione più equa della crescita; sottolinea l'importanza che la Commissione definisca linee guida sulla valutazione del capitale proprio e sui periodi di acquisizione; constata, in tale contesto, che le questioni fiscali, che rendono allettante la partecipazione finanziaria dei dipendenti dal punto di vista tributario, sono al tempo stesso sensibili e cruciali per riuscire ad attrarre i migliori talenti, ragion per cui invita la Commissione ad affrontare tali questioni nell'ambito del pacchetto del 28° regime onde garantire la coerenza giuridica e l'applicabilità transfrontaliera;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>insiste sul fatto che le norme armonizzate per i regimi di partecipazione finanziaria dei dipendenti dovrebbero essere concepite in modo da contribuire a un migliore ambiente di lavoro ed essere non discriminatorie; sottolinea che tali regimi non dovrebbero sostituire o ridurre la retribuzione e devono avere una soglia bassa affinché i lavoratori possano fruirne;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso al capitale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>sottolinea che la proposta legislativa sul 28º regime che istituisce le S.EU dovrebbe in generale fare chiarezza per gli investitori europei e stranieri affinché possano investire a livello transfrontaliero avvalendosi di norme armonizzate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>chiede che siano elaborati documenti tipo standardizzati multilingue ad uso delle S.EU nell'intera Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti e chiede l'utilizzo e la conformità a tali documenti tipo e ad altri modelli fondamentali e operativi espressamente concepiti per le S.EU, che andranno monitorati dal portale digitale di cui al paragrafo 17 al fine di garantire chiarezza giuridica, facilità di utilizzo transfrontaliero e familiarità per gli investitori; raccomanda che tali documenti tipo fungano da modelli predefiniti facoltativi nell'ambito del processo di registrazione delle S.EU; raccomanda inoltre la possibilità di discostarsi dai documenti tipo per tenere conto di esigenze specifiche delle imprese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>ritiene che la proposta legislativa sul 28º regime dovrebbe prevedere norme armonizzate su strumenti di debito assimilabili ai titoli azionari, tra cui norme in materia di insolvenza collegate agli strumenti in questione, che consentano agli investitori di investire in un'impresa senza acquisire diritti di controllo sulla stessa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>ribadisce che l'accesso ai finanziamenti non dovrebbe essere limitato al capitale di rischio, ma dovrebbe riguardare anche altri tipi di investimenti, compresi gli investimenti azionari e a impatto sociale, i regimi pensionistici e i fondi di investimento pubblici, al fine di garantire il necessario accesso al capitale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>ritiene che occorra provvedere ad agevolare la cooperazione delle PMI, delle start-up e delle scale-up con gli istituti di ricerca al fine di incoraggiare le spin-off e il trasferimento di sapere; sottolinea, a tal fine, che la creazione di S.EU dovrebbe essere pienamente integrata con le iniziative dell'Unione onde agevolare un migliore accesso ai dati nel contesto delle ricerche;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Risoluzione delle controversie</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>considera opportuno creare un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per quelle relative alle S.EU al fine di garantire una composizione rapida e specializzata delle controversie; ritiene inoltre che gli Stati membri debbano prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un apposito collegio dedicato alle controversie tra imprese relative alle S.EU e la possibilità per tali collegi di effettuare la risoluzione delle controversie in inglese;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Analisi d'impatto, revisione e valutazione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>esorta la Commissione a realizzare e pubblicare una valutazione d'impatto esaustiva e trasparente di qualsiasi nuova proposta legislativa relativa al 28° regime, concentrandosi sull'impatto delle misure di armonizzazione per le imprese e sulle conseguenze sociali, fiscali e giuridiche, nonché sul rischio di indebolimento delle norme nazionali di protezione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>invita la Commissione a garantire un esame completo e, se necessario, una revisione del 28° regime a intervalli regolari, compresa una valutazione dei suoi tassi di adozione tra le imprese, in particolare le PMI, le start-up e le scale-up, del suo allineamento all'evoluzione delle esigenze delle imprese e della società, della sua idoneità generale allo scopo e del suo impatto sulla competitività dell'Unione; invita la Commissione a valutare il potenziale effetto del nuovo atto legislativo sullo sviluppo e la crescita economica delle PMI e a riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo a tale riguardo; ritiene che il ciclo di revisione dovrebbe avere luogo ogni quattro anni per garantire l'adattabilità alle nuove sfide;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizioni finali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>chiede alla Commissione di presentare, entro il primo trimestre del 2026, sulla base degli articoli 50 e 114 TFUE, una proposta di direttiva seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da solidi stanziamenti di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA</STRING></STI><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on">Principi generali e base giuridica</STRING></P><P>Il Parlamento propone che la forma societaria oggetto del 28° regime sia denominata "Societas Europaea Unificata" (S.EU) (Società europea unificata). Le norme applicabili alla S.EU devono essere le stesse in tutti gli Stati membri e, al fine di superare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni che si discostino da tali norme. Per garantire un quadro normativo solido, ambizioso e completo, il Parlamento insiste sull'adozione della S.EU avvalendosi di una base giuridica che preveda la procedura legislativa ordinaria con voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Il Parlamento si oppone pertanto al ricorso all'articolo 352, paragrafo 1, TFUE come base giuridica. Il Parlamento critica il ricorso alla cooperazione rafforzata, poiché il 28° regime sarebbe applicabile solo in un sottoinsieme di Stati membri, il che, anziché superare la frammentazione del mercato interno, l'accrescerebbe ulteriormente e comprometterebbe l'attrattività delle S.EU., che, in tal caso, non sarebbero riconosciute in tutta l’Unione. Il 28° regime che istituisce la S.EU potrebbe dover essere adottato mediante una serie di atti legislativi anziché attraverso un unico strumento legislativo globale. In tal caso, ogni singola proposta legislativa dovrebbe prevedere le stesse garanzie per quanto riguarda la tutela di interessi pubblici quali il diritto del lavoro e i diritti sindacali e dei lavoratori. Gli elementi di diritto societario del regime dovranno essere adottati a norma dell'articolo 50 e dell'articolo 114, paragrafo 1, TFUE, che sono le uniche basi giuridiche disponibili per gli atti legislativi nell'ambito del diritto societario che prevedono la procedura legislativa ordinaria con voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. L'articolo 50 TFUE, tuttavia, consente solo l'adozione di direttive. In tale contesto, la S.EU non costituirebbe una forma societaria autonoma, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri e consistente in una serie di elementi essenziali armonizzati dal diritto dell'Unione, al fine di evitare la sovraregolamentazione e l'esistenza di S.EU nazionali divergenti, il che sarebbe contrario all'obiettivo del 28° regime. L'acronimo "S.EU" dovrebbe essere aggiunto alle abbreviazioni delle forme societarie nazionali esistenti.</P><P>La S.EU dovrebbe basarsi sulle forme societarie stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere se autorizzare la conversione in S.EU delle forme societarie nazionali esistenti o se creare una nuova forma societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione "S.EU" per la loro impresa.</P><P>Una S.EU dovrebbe essere automaticamente riconosciuta negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri come società a responsabilità limitata.</P><P>La normativa applicabile alla creazione di una S.EU dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui l'impresa in questione è registrata. In deroga a tale principio e al fine di tutelare interessi pubblici predefiniti, dovrebbe essere possibile determinare la normativa applicabile, diversa da quella del luogo di costituzione, mediante un criterio di collegamento prevalente.</P><P>Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi della S.EU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.</P><P>Il Parlamento è consapevole del rischio che il riconoscimento automatico di una S.EU possa portare a un'elusione delle norme nazionali obbligatorie che tutelano i lavoratori, i loro rappresentanti e sindacati e altri soggetti vulnerabili, nonché qualsiasi altro interesse pubblico. Le norme di diritto societario che disciplinano una S.EU non dovrebbero pertanto pregiudicare la normativa dell’Unione e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo, comprese le norme sulla partecipazione dei lavoratori alle attività di un'impresa, e dovrebbero prevedere garanzie che impediscano efficacemente l'uso illegittimo della S.EU.</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on">Ambito di applicazione</STRING></P><P>Gli Stati membri dovrebbero prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali una serie di norme che, se rispettate, consentano a una forma societaria nazionale di includere l'acronimo "S.EU" nella sua ragione sociale. Per potersi registrare come S.EU, una forma societaria nazionale dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:</P><P><NO.P>–</NO.P>essere un'entità giuridica dotata di capacità giuridica che viene riconosciuta automaticamente in tutti gli Stati membri alla data della sua registrazione;</P><P><NO.P>–</NO.P>essere una società a responsabilità limitata in cui la responsabilità dei proprietari per i debiti della società è limitata all'importo dei loro contributi;</P><P><NO.P>–</NO.P>non essere quotata in borsa;</P><P><NO.P>–</NO.P>essere stata costituita da una o più persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro;</P><P><NO.P>–</NO.P>poter operare come impresa singola autonoma o come controllata di una S.EU madre;</P><P><NO.P>–</NO.P>avere la sede legale in uno degli Stati membri;</P><P><NO.P>–</NO.P>poter trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro senza dover procedere allo scioglimento o alla ricostituzione, secondo procedure armonizzate che garantiscano la continuità della personalità giuridica.</P><P>Per costituire una società ammissibile alla registrazione come S.EU, il capitale minimo immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR, indipendentemente dal capitale minimo altrimenti richiesto dalla normativa nazionale in questione.</P><P>Al fine di garantire la tutela dei creditori, la Commissione dovrebbe presentare un quadro giuridico completo che comprenda meccanismi alternativi, come le prove di solvibilità. Tali meccanismi alternativi dovrebbero essere proporzionati e trasparenti, con criteri chiari per valutare la solidità finanziaria delle imprese e attenuare i rischi per i creditori.</P><P>In un'ottica di semplificazione, la possibilità di registrarsi come S.EU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti, in quanto ciò creerebbe ulteriori oneri burocratici.</P><P>Se una S.EU intende quotarsi in borsa, dovrebbe essere tenuta a convertirsi in società per azioni ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, conformemente alle norme di conversione dell'Unione e nazionali.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on">Creazione della forma societaria</STRING></P><P>La creazione e la registrazione di una S.EU dovrebbero essere completamente digitali e rispettare il principio "una tantum", in base al quale le imprese che presentano un documento in uno Stato membro non dovrebbero essere tenute a presentarlo nuovamente in un altro Stato membro. La creazione di una S.EU deve essere completata entro 48 ore.</P><P>Al momento della sua creazione, la S.EU dovrebbe ricevere un'identità digitale unificata e un identificativo delle imprese per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, garantendo nel contempo la certezza giuridica.</P><P>Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire, o integrare nelle strutture esistenti, e gestire un portale digitale uniforme a livello dell'UE che funga da punto di ingresso diretto per le S.EU. Tale portale dovrebbe integrare e ampliare l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) fornendo un'interfaccia armonizzata ad accesso unico per uso transfrontaliero, senza creare un nuovo registro separato o parallelo. Il portale digitale non dovrebbe sostituire le norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì dovrebbe fungere da piattaforma comune in cui aggregare tutte le informazioni pertinenti necessarie per gli investitori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto trasmettere automaticamente i documenti al portale, garantendo il riconoscimento e un accesso senza soluzione di continuità per i portatori di interessi. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire informazioni sulle procedure e le risorse nazionali e dare accesso ai documenti tipo relativi alle S.EU. per gli investitori, permettere la verifica delle credenziali, la firma digitale dei documenti, la vendita e l'assegnazione di azioni, la creazione e l'adozione di risoluzioni del consiglio di amministrazione e la prestazione di servizi di fatturazione elettronica. Quando utilizza il portale digitale per registrare una S.EU, un'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.</P><P>Il portale digitale a livello dell'Unione dovrebbe permettere alle imprese di registrarsi come S.EU e di effettuare la ricerca di imprese registrate come S.EU. La registrazione, la presentazione dei documenti e l'aggiornamento dei dati dovrebbero essere gestiti dal portale in una sola volta e tali dati dovrebbero essere accessibili in tutti gli Stati membri tramite un'interfaccia multilingue e norme di identificazione armonizzate basate sul regolamento (UE) n. 910/2014. Il portale digitale potrebbe avvalersi di una rete di registri distribuiti (DLT) autorizzata che registra gli eventi chiave dell'impresa, come le iscrizioni o i trasferimenti di azioni, con marcatura temporale immutabile.</P><P>I contributi in denaro per la costituzione dell'impresa dovrebbero poter essere versati a un'agenzia fiduciaria pubblica per il periodo precedente l'apertura di un conto bancario. Dopo l'apertura del conto bancario, l'agenzia fiduciaria dovrebbe trasferire i contributi in contanti su tale conto bancario.</P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on">Garanzie</STRING></P><P>Le norme relative alle S.EU dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, comprese le norme sulla partecipazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori o di entrambi alle attività di un'impresa quale definita all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE. In linea di principio, la S.EU dovrebbe essere trattata dal suo Stato membro d'origine allo stesso modo della forma nazionale di società a responsabilità limitata sulla quale si basa e da qualsiasi Stato membro di accoglienza allo stesso modo delle società di diritto straniero comparabili dell'Unione, garantendo nel contempo che sia effettivamente impedito l'uso artificiale della S.EU per eludere gli attuali livelli di tutela della partecipazione dei lavoratori nel diritto degli Stati membri.</P><P>La legge applicabile ai contratti individuali di lavoro continua a essere determinata esclusivamente a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 e la competenza in materia di contratti individuali di lavoro continua a essere determinata a norma del capo II, sezione 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, la scelta delle parti non può privare i lavoratori della tutela loro garantita da disposizioni imperative alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.</P><P>Per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori, la S.EU deve essere soggetta alle eventuali norme vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori nello Stato membro in cui si trova la sede sociale. Tuttavia, se una S.EU esercita un'attività economica che comporta occupazione in un altro Stato membro senza creare una succursale, un'agenzia o una società controllata, essa deve essere soggetta alle eventuali norme vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori nello Stato membro della sede di servizio, a meno che l'ordinamento giuridico della sede sociale della S.EU non preveda almeno lo stesso livello di diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello del consiglio di amministrazione di quello richiesto dalla legislazione della sede di servizio. Se necessario, la S.EU dovrebbe adeguare di conseguenza il proprio statuto.</P><P>Qualora la legislazione applicabile non possa essere determinata conformemente ai principi di cui al paragrafo precedente, come opzione alternativa, deve essere avviata una procedura di negoziazione equivalente a quella di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE quando il numero di lavoratori raggiunge, in almeno uno Stato membro, una soglia che fa sorgere i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione in tale Stato membro, a condizione che una S.EU non abbia ancora introdotto la partecipazione dei lavoratori o a condizione che il raggiungimento della soglia implichi modifiche della partecipazione dei lavoratori esistente.</P><P>Se un'impresa nazionale esistente si trasforma in una S.EU, gli articoli 86 terdecies, 133 e 160 terdecies della direttiva (UE) 2017/1132 devono applicarsi <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>, a condizione che i diritti di partecipazione dei lavoratori già acquisiti non siano elusi.</P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on">Incoraggiare strategie a lungo termine e forme societarie opzionali</STRING></P><P>Al fine di stimolare le imprese innovative europee, attrarre investimenti e creare percorsi alternativi di accesso al capitale e a modelli di finanziamento, nonché impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, la cui creazione è spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca, gli Stati membri dovrebbero introdurre norme che consentano alle imprese di aderire volontariamente e irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari. Lo scopo di tali regimi di protezione giuridica supplementari dovrebbe essere quello di aiutare le imprese europee interessate a proteggersi da "acquisizioni killer" e dalla delocalizzazione. I suddetti regimi possono comprendere:</P><P><NO.P>—</NO.P>la separazione dei diritti di voto e dei diritti economici attraverso diverse categorie di azioni, comprese le azioni a doppia classe, le azioni con diritto di veto e le azioni privilegiate;</P><P><NO.P>—</NO.P>la qualifica dei diritti di voto come non trasferibili e non ereditari;</P><P><NO.P>—</NO.P>la distribuzione degli utili agli investitori o ai titolari di diritti economici sulla base di un accordo contrattuale limitato nel tempo o negli importi e che può essere risolto da una delle parti in qualsiasi momento;</P><P><NO.P>—</NO.P>la limitazione della trasformazione transfrontaliera in entità che hanno optato per il regime di protezione giuridica supplementare, in particolare per i blocchi degli attivi.</P><P>Le imprese che hanno optato per tali regimi di protezione giuridica supplementari dovrebbero poter includere il marchio "steward-owned" nella loro ragione sociale.</P><P>È opportuno modificare la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere al fine di consentire agli Stati membri che hanno scelto di introdurre la propria forma societaria nazionale di "steward ownership" di limitare la trasformazione transfrontaliera di tale forma societaria nazionale in forme societarie di altri Stati membri che prevedono anche forme analoghe di "steward ownership".</P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on">Attrarre e sostenere i talenti </STRING></P><P>Attrarre talenti qualificati e innovativi è fondamentale per stimolare la crescita economica, promuovere l'innovazione e mantenere la competitività in un mercato globale in rapida evoluzione. La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. Il quadro per le S.EU dovrebbe agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione, senza la necessità di intermediari nei processi amministrativi, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali applicabili in materia di diritto del lavoro e diritto sociale. Tale quadro dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sui regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori, in particolare sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti, agevolata attraverso un soggetto giuridico separato, e la creazione di piani di stock option dei dipendenti. Ciò consentirà alle PMI, alle start-up e alle scale-up non solo di attrarre talenti, incentivare l'impegno a lungo termine e agevolare le loro operazioni nei diversi mercati nazionali tenuto conto della configurazione dei vari quadri esistenti, bensì anche di promuovere la piena ed equa partecipazione dei lavoratori al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Le norme armonizzate sui piani facoltativi di azionariato e di stock option dei dipendenti dovrebbero concentrarsi sull'armonizzazione degli elementi di diritto societario, del quadro e delle caratteristiche strutturali principali dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori, senza incidere sulle norme di bilancio. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro della S.EU occorre tenere conto dei seguenti principi:</P><P><NO.P>—</NO.P>come condizione preliminare, i regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori non dovrebbero in alcun caso sostituire o diminuire la normale retribuzione di base o qualsiasi altra forma di contributo, come i contributi previdenziali, ma dovrebbero costituire una prestazione complementare a tutti i diritti sociali e contrattuali;</P><P><NO.P>—</NO.P>la trasparenza e la governance democratica devono essere principi fondamentali in tutte le fasi di progettazione e attuazione di tali regimi;</P><P><NO.P>—</NO.P>la partecipazione a tali regimi deve essere non discriminatoria, aperta ed esclusiva per tutti i lavoratori;</P><P><NO.P>—</NO.P>la partecipazione a tali regimi deve rimanere volontaria per i lavoratori e la loro istituzione deve rimanere facoltativa per le S.EU;</P><P><NO.P>—</NO.P>tali regimi devono essere accompagnati da meccanismi per tutelare i lavoratori da rischi finanziari irragionevoli.</P><P>La Commissione, in consultazione con le parti sociali e i portatori di interessi pertinenti e sulla base delle migliori pratiche, dovrebbe elaborare orientamenti per le S.EU al fine di agevolare l'attuazione, migliorare la consapevolezza in merito alla partecipazione finanziaria dei lavoratori e garantire la convergenza dei regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori in tutti gli Stati membri. Gli orientamenti dovrebbero includere informazioni sui rischi finanziari associati per i lavoratori, specificare le opzioni di rilevamento dell'impresa da parte dei lavoratori, la governance democratica e considerare l'impatto sui lavoratori.</P><P>Inoltre, la Commissione dovrebbe affrontare, nell'ambito del pacchetto del 28º regime, le questioni relative al trattamento fiscale della partecipazione finanziaria dei lavoratori al fine di garantire la coerenza giuridica e l'applicabilità transfrontaliera. Fino a quando non sarà raggiunta un'armonizzazione a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere fortemente incoraggiati ad adottare proattivamente misure di sostegno per la partecipazione finanziaria dei lavoratori, in linea con gli obiettivi della S.EU, al fine di aumentarne l'attrattiva sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, promuovendo la mobilità e l'equità transfrontaliere.</P><P>Per rafforzare la capacità innovativa delle S.EU e accelerare la commercializzazione dei risultati della ricerca, la proposta legislativa dovrebbe essere accompagnata da misure volte a promuovere e agevolare partenariati strutturati tra le S.EU e le università, gli istituti di ricerca e gli uffici di trasferimento tecnologico. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti e modelli di accordi di cooperazione per tali partenariati, garantendo che siano semplici, trasparenti ed equi per tutte le parti coinvolte.</P><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on">Attrarre capitali</STRING></P><P>Gli Stati membri dovrebbero introdurre uno strumento di debito armonizzato assimilabile a uno strumento di capitale che consenta agli investitori di investire in società senza acquisire diritti di controllo su una società, come i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni tacite o i prestiti collegati al profitto. Tali strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale dovrebbero:</P><P><NO.P>—</NO.P>essere creati mediante la conclusione di un accordo contrattuale tra la società e l'investitore per un conferimento di capitale; tale accordo deve specificare l'importo del capitale investito, includere una data di rimborso definita e prevedere una compensazione che può assumere la forma di interessi fissi o variabili o di partecipazione agli utili;</P><P><NO.P>—</NO.P>essere subordinati ai crediti ordinari;</P><P><NO.P>—</NO.P>essere trattati come capitale proprio o sostitutivo del capitale proprio a fini regolamentari e contabili.</P><P>Al fine di aumentare la certezza del diritto in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere agli investimenti nelle S.EU, la Commissione dovrebbe agevolare lo sviluppo di modelli di statuto societario standard multilingue, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per le S.EU e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello e tali informazioni pratiche siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.</P><P>La Commissione dovrebbe nominare un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli di statuto societario standard di alta qualità che corrispondano ai requisiti armonizzati per le S.EU. Tale gruppo di esperti dovrebbe includere, tra l'altro, i rappresentanti dei fondatori, degli investitori e dei sindacati.</P><P>La Commissione dovrebbe nominare un ulteriore gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli di accordi standard, equi e di alta qualità tra azionisti. Tali modelli di accordi tra azionisti dovrebbero trovare un equilibrio tra gli interessi dei fondatori e degli investitori. Tale gruppo di esperti dovrebbe includere, tra l'altro, i rappresentanti dei fondatori e degli investitori in capitale di rischio.</P><P>La Commissione dovrebbe sostenere e sviluppare le iniziative esistenti nell'ambito della ricerca e dell'informazione in materia di diritto commerciale europeo e comparato al fine di stabilire informazioni comparabili e ad accesso aperto sulla regolamentazione delle imprese negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.</P><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on">Risoluzione specializzata delle controversie</STRING></P><P>Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie riguardanti le S.EU, è opportuno istituire un meccanismo alternativo specifico per la risoluzione delle controversie. La partecipazione a tale meccanismo dovrebbe essere subordinata al consenso delle parti interessate. Le controversie inerenti al diritto del lavoro individuale e collettivo dovrebbero essere escluse dal meccanismo e la competenza giurisdizionale in tali casi dovrebbe essere determinata conformemente agli articoli da 20 a 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012.</P><P>Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione l'introduzione di un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria S.EU, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di S.EU o di azioni di S.EU e le controversie tra una S.EU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi in inglese, a condizione che le parti interessate acconsentano.</P><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on">Analisi dell'impatto, revisione e valutazione</STRING></P><P>È opportuno monitorare costantemente l'efficacia del 28º regime nel promuovere l'innovazione, rafforzare la competitività, salvaguardare la certezza del diritto e prevenire l'elusione normativa delle norme sociali e del lavoro dell'Unione e nazionali.</P><P>La Commissione dovrebbe realizzare e pubblicare un'analisi dell'impatto esaustiva e trasparente in occasione di qualsiasi nuova proposta legislativa relativa al 28º regime, concentrandosi sulle conseguenze sociali, fiscali e giuridiche, nonché sui rischi di indebolimento delle norme di protezione dell'Unione e nazionali. Per garantire la certezza del diritto e la coerenza, la Commissione dovrebbe inoltre esaminare i modelli e le migliori pratiche nazionali esistenti, come la funzionalità dei registri delle imprese nazionali, e i processi digitali automatizzati che agevolano la creazione di imprese, mantenendo nel contempo elevati standard di trasparenza e responsabilità. La Commissione dovrebbe esaminare nello specifico le modalità per ottimizzare le procedure al fine di garantire che l'intero processo di iscrizione, comprese le verifiche supplementari e i controlli di conformità, possa essere completato entro 48 ore, senza compromettere la certezza del diritto e conformemente alle garanzie procedurali.</P><P>La Commissione dovrebbe inoltre garantire un esame completo e, se necessario, una revisione del 28º regime a intervalli regolari, compresa una valutazione dei suoi tassi di adozione tra le imprese, in particolare le PMI, le start-up e le scale-up, del suo allineamento all'evoluzione delle esigenze delle imprese e della società, della competitività dell'Unione, della protezione sociale e dell'occupazione e della sua idoneità generale allo scopo.</P><P>La Commissione dovrebbe valutare e riferire ogni 4 anni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo in merito al potenziale effetto dell'atto legislativo sullo sviluppo e sulla crescita economica delle PMI, nonché in merito al rispetto e all'impatto sul diritto del lavoro dell'Unione e nazionale e sulle norme in materia di protezione dei lavoratori, al fine di garantire l'adattabilità alle nuove sfide. Tale relazione dovrebbe essere corredata, ove opportuno, di proposte legislative in vista della revisione.</P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>