<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0006</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Riforma dell’atto elettorale europeo - Ostacoli alla ratifica e all'attuazione negli Stati membri</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0252/2025 - Relatore: Borja Giménez Larraz)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2026 sulla riforma dell’atto elettorale europeo – Ostacoli alla ratifica e all'attuazione negli Stati membri (2025/2028(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i trattati, in particolare, gli articoli 9, 10 e 14 e l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 22, l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto<FOOTNOTE><FIELD> GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("atto elettorale europeo") allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976<FOOTNOTE><FIELD> 76/787/CECA, CEE, Euratom: Decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificata,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2010/1120/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (2020/2220(INL) – 2022/0902(APP))<FOOTNOTE><FIELD> GU C 465 del 6.12.2022, pag. 171.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976<FOOTNOTE><FIELD> GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>	vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 55 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A10-0252/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'articolo 223 TFUE conferisce al Parlamento il diritto di avviare la riforma della propria procedura elettorale, con l'obiettivo di elaborare una procedura uniforme che si applichi in tutta l'UE, ovvero una procedura basata su principi comuni a tutti gli Stati membri, e di darvi la sua approvazione; che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri sono vincolati dal principio di leale cooperazione reciproca di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che una procedura elettorale uniforme non solo garantirebbe una maggiore uguaglianza e trasparenza nel processo elettorale, ma favorirebbe anche l'emergere di una sfera politica e pubblica europea, rafforzando in tal modo la legittimità dell'UE e delle sue istituzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, in conformità dell'articolo 223, paragrafo 1, TFUE, l'entrata in vigore dell'atto elettorale europeo modificato è soggetta all'approvazione di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali e che ciascuno Stato membro mantiene la piena discrezionalità su quando ratificarlo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la possibilità di elaborare una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto è sancita nei trattati dal 1957;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che lo stesso atto elettorale europeo del 1976 delineava l'obiettivo di istituire tale procedura uniforme e ha esplicitamente incaricato il Parlamento di adottare le misure necessarie a tal fine; che la possibilità di stabilire "principi comuni" anziché una procedura armonizzata è stata introdotta solo in una fase successiva, come risposta pragmatica alle persistenti difficoltà nel raggiungere un accordo unanime su una procedura elettorale unificata; che tale cambiamento di approccio ha portato a un'attuazione disomogenea costante delle riforme elettorali, e ha compromesso in tal modo lo spirito originario dei trattati e dell'atto elettorale europeo del 1976 e ritardato la creazione di un quadro elettorale europeo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento dovrebbe mirare ad accrescere la dimensione democratica delle elezioni europee e la legittimità del processo decisionale dell'UE, garantendo una partecipazione equa per tutti i cittadini dell'UE e allineando in tal modo il quadro elettorale al ruolo del Parlamento di colegislatore eletto direttamente dai cittadini dell'Unione; che tale riforma dovrebbe servire a rafforzare il concetto di cittadinanza dell'UE, migliorare il funzionamento del Parlamento e la governance dell'UE e rafforzare i principi di uguaglianza elettorale, pari opportunità e inclusione; che dovrebbe migliorare la trasparenza, l'accessibilità e il coinvolgimento dei giovani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che non è stato ancora raggiunto un accordo globale su una procedura elettorale realmente uniforme e che l'attuale quadro rimane fortemente frammentato; che sotto certi aspetti è stata realizzata una graduale convergenza, mentre le attuali norme nazionali continuano a produrre notevoli disparità in settori chiave tra gli Stati membri, compromettendo l'uguaglianza elettorale e indebolendo sia la percezione di una elezione europea unica e condivisa sia la fiducia dei cittadini nel processo democratico europeo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, nonostante varie riforme, le elezioni europee sono ancora in gran parte disciplinate da leggi nazionali, che le campagne elettorali rimangono in larga misura a livello nazionale e che i partiti politici europei non sono in grado di adempiere in misura sufficiente ai loro mandati costituzionali e di contribuire "a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione", come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE; che la rifusione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/oj).</FIELD></FOOTNOTE> ha apportato un certo grado di chiarezza a tale riguardo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che una soglia elettorale per l'assegnazione dei seggi è la percentuale minima di voti che un partito politico o una coalizione deve raccogliere per assicurarsi un seggio in seno all'assemblea legislativa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj).</FIELD></FOOTNOTE> stabilisce una soglia compresa tra il 2 % e il 5 % per gli Stati membri che hanno circoscrizioni comprendenti più di 35 seggi; che le soglie elettorali devono trovare un equilibrio tra governabilità e pluralità politica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che il processo di ratifica della riforma del 2018 ha subito ritardi e che alcuni Stati membri non hanno completato le necessarie procedure di ratifica in tempo utile prima delle elezioni europee del 2024;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che ogni cittadino dell'UE ha pari opportunità di partecipare al processo democratico per garantire un processo elettorale più inclusivo; che solo pochi deputati al Parlamento europeo appartengono a minoranze nazionali ed etniche ufficialmente riconosciute come minoranze nei rispettivi Stati membri, conformemente ai rispettivi quadri costituzionali o giuridici e ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa; che la relazione della Commissione di Venezia e del Consiglio per le elezioni democratiche del 15 marzo 2005 sulle norme elettorali e l'azione positiva per la partecipazione delle minoranze nazionali al processo decisionale nei paesi europei ha raccomandato una serie di misure volte a garantire un'equa rappresentanza delle minoranze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che la riforma della procedura elettorale sulla base dell'articolo 223, paragrafo 1, TFUE deve rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità e le prerogative di controllo e ratifica dei parlamenti nazionali;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Principali conclusioni</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ricorda che il percorso verso l'europeizzazione delle norme elettorali nazionali relative alle elezioni del Parlamento europeo trarrebbe vantaggio da un ulteriore rafforzamento, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità per i gruppi svantaggiati, le scadenze comuni per la finalizzazione delle liste elettorali, la prevenzione del doppio voto e il miglioramento della visibilità e del ruolo dei partiti politici europei nei processi elettorali; ricorda tuttavia che numerose disposizioni esistenti nel vigente atto elettorale europeo sono state attuate in tutti gli Stati membri, in particolare un sistema di rappresentanza proporzionale, una soglia elettorale massima del 5 % e il divieto per i deputati al Parlamento europeo di esercitare un doppio mandato in seno ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo; ritiene tuttavia che il completamento di un "demos" europeo rappresenti ancora un obiettivo molto distante e che occorra intensificare gli sforzi politici per rendere l'UE meno burocratica e più democratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ribadisce che le elezioni europee continuano a svolgersi in larga misura nell'ambito dei quadri giuridici e istituzionali nazionali, che sono stati concepiti in una fase nettamente diversa dell'integrazione europea; sottolinea che tali norme non corrispondono più al ruolo rafforzato e ai maggiori poteri legislativi del Parlamento europeo, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ricorda che la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio contiene una serie di disposizioni che gli Stati membri sono tenuti o invitati ad attuare; sottolinea che le misure facoltative non sono state attuate da alcuni Stati membri e che alcune misure obbligatorie sono state attuate in modo diverso da alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del doppio voto; osserva che la maggior parte delle disposizioni contenute nella decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio rimane facoltativa; ritiene che il recepimento limitato di tali disposizioni non vincolanti riveli una mancanza di volontà politica di superare le resistenze nazionali e di impegnarsi a favore di un processo democratico che rifletta meglio la dimensione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>ricorda che i termini per completare le liste elettorali in vista delle elezioni europee variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e attualmente sono compresi tra 21 e 90 giorni, il che determina per i candidati e gli elettori dell'UE una situazione di disparità per quanto riguarda il tempo a disposizione per fare campagna elettorale o per riflettere sulla propria scelta di voto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che la creazione di una sfera pubblica europea e di un dibattito politico che vada oltre i confini nazionali, in particolare nel contesto delle elezioni europee, è essenziale per rafforzare la democrazia europea; evidenzia che i partiti politici europei rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere tale dibattito; ritiene che tutte le schede elettorali debbano riportare i nomi dei candidati e il logo del partito politico europeo a cui ciascun partito nazionale è affiliato, e che i candidati dovrebbero avere un'adeguata visibilità nelle trasmissioni online, televisive e radiofoniche di stampo elettorale, sui manifesti e sugli altri materiali utilizzati nelle campagne elettorali europee; ritiene che tali misure costituiscano un requisito minimo per informare gli elettori in merito alla dimensione europea del loro voto e per consentire ai partiti politici europei di adempiere al proprio ruolo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, TUE; ritiene che tali misure renderebbero le elezioni europee più trasparenti, impedirebbero qualsiasi distorsione del diritto degli elettori di essere informati in merito all'esistenza di accordi di alleanza tra i partiti politici nel quadro delle elezioni europee e consentirebbero ai cittadini di votare in modo informato per un partito politico appartenente al gruppo politico di loro preferenza al Parlamento europeo; deplora il fatto che si tratti solo di una misura facoltativa prevista dalla decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio che non è stata finora recepita in alcuna legislazione nazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>ricorda la necessità di continuare a compiere progressi per rendere il processo elettorale più inclusivo onde garantire che ogni cittadino, indipendentemente dalle circostanze, abbia pari opportunità di partecipare al processo democratico; sottolinea che in alcuni Stati membri le norme nazionali non consentono agli elettori con disabilità di cambiare il seggio elettorale a loro assegnato con un altro che risponde meglio alle loro esigenze o di accedere alle informazioni elettorali in formati accessibili; sottolinea che qualsiasi ostacolo al diritto di voto e di eleggibilità per le persone con disabilità è incompatibile con gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dovrebbe essere eliminato in modo da garantire l'accessibilità a tutti durante l'intero processo elettorale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>osserva che la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio contempla il voto per corrispondenza e i relativi mezzi complementari in quanto misura facoltativa volta a facilitare l'accessibilità per le persone con disabilità; sottolinea che, sebbene tale obiettivo sia essenziale, il voto per corrispondenza svolge anche un ruolo più ampio nel rendere la partecipazione elettorale più flessibile e inclusiva; evidenzia che garantire l'opzione del voto per corrispondenza in tutti gli Stati membri andrebbe a beneficio non solo delle persone con disabilità, bensì anche dei cittadini che non possono votare di persona a causa di circostanze eccezionali; ritiene che garantire un accesso più ampio al voto per corrispondenza rafforzerebbe la partecipazione, in particolare tra i cittadini mobili dell'UE e i giovani, e contribuirebbe ad aumentare l'affluenza complessiva alle urne;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che la situazione dei cittadini dell'UE con doppia cittadinanza non è ancora stata risolta, in quanto è tuttora possibile che tali cittadini siano iscritti nelle liste elettorali di più di uno Stato membro automaticamente e senza alcun mezzo per revocare l'iscrizione; osserva che, nel caso di un cittadino dell'UE con doppia cittadinanza che è automaticamente iscritto in più di una lista elettorale, ma che vota in un solo Stato membro come prescritto, è possibile ritenere che non abbia votato nell'altro Stato membro e potrebbe quindi essere passibile di sanzioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>plaude all'iniziativa del Parlamento volta a introdurre modalità di voto per delega nei casi di congedo di maternità attraverso una modifica dell'atto elettorale europeo, quale soluzione equilibrata e pratica per sostenere i deputati al Parlamento europeo garantendo nel contempo la continuità della rappresentanza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea che la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio non è ancora in vigore, in quanto il processo di ratifica è ancora in corso in uno Stato membro; osserva che, sebbene la Germania abbia ratificato la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, la legge elettorale tedesca che disciplina le elezioni europee non è stata modificata poiché, fintantoché la soglia del 2 % non è obbligatoria nel diritto dell'Unione, non può essere introdotta nel diritto tedesco;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>prende atto del ruolo della Commissione in quanto facilitatore nei colloqui istituzionali tra il Parlamento e il Consiglio sulla nuova proposta di riforma dell'atto elettorale europeo; reputa essenziale avviare un dialogo costruttivo con il Consiglio per valutare la proposta del Parlamento del 2022 e fare progressi; sottolinea che la mancanza di progressi non è dovuta a ostacoli tecnici o giuridici, bensì a una mancanza di volontà politica tra gli Stati membri di prendere in considerazione le proposte del Parlamento; è convinto che la presente relazione dovrebbe dare nuovo slancio a un rapido avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta del 2022 ed esorta le prossime presidenze del Consiglio a rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù del principio della sincera e reciproca cooperazione;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>ritiene che la trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili siano fattori essenziali per innalzare il livello di consapevolezza politica europea e per assicurare un'affluenza alle urne sufficientemente elevata da costituire un mandato da parte dell'elettorato; sottolinea che i candidati dovrebbero avere le stesse opportunità di condurre campagne elettorali e che i cittadini dovrebbero essere informati con largo anticipo in merito ai candidati che si presentano alle elezioni europee; sottolinea pertanto l'importanza di armonizzare i termini per la presentazione delle liste elettorali in tutti gli Stati membri, come sollecitato dal Parlamento in diverse occasioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea che è essenziale facilitare l'accesso al voto alle elezioni europee e garantire che tutti coloro che hanno diritto di voto possano esercitare tale diritto attraverso il voto per corrispondenza o altri mezzi complementari; invita gli Stati membri a garantire a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, pari accesso alle informazioni e al processo elettorale, in particolare quando le strutture pubbliche non sono pienamente accessibili; invita inoltre gli Stati membri a garantire il diritto di voto e di eleggibilità alle persone con disabilità, introducendo disposizioni che armonizzino l'accessibilità delle strutture di voto, dei seggi elettorali, delle procedure elettorali e del materiale elettorale per le persone con disabilità, consentendo loro di votare in modo indipendente e nel rispetto della segretezza del voto; rileva che la responsabilità di disciplinare l'accessibilità spetta interamente agli Stati membri e li invita a cooperare con le organizzazioni delle persone con disabilità per valutare e rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici che impediscono la loro partecipazione alle elezioni, sia in qualità di elettori che di candidati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>invita tutti gli Stati membri ad attuare tutte le misure facoltative incluse nella decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio e, in particolare, ad accrescere la visibilità delle alleanze elettorali alle elezioni europee, dell'affiliazione dei partiti politici nazionali ai partiti politici europei, nonché delle associazioni europee di elettori e di altre entità elettorali europee, attraverso campagne sui media, garantendo la distribuzione di schede elettorali uniformi che indichino chiaramente le alleanze europee in ciascuno Stato membro e assicurando che tutto il restante materiale elettorale rechi indicazioni in tal senso; ritiene che i partiti nazionali e le associazioni di elettori dovrebbero indicare, se del caso, la loro affiliazione ai partiti politici europei o ad altre entità elettorali europee durante la campagna elettorale e sulle schede elettorali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita tutti gli Stati membri ad adottare misure concrete per armonizzare i requisiti per la candidatura, al fine di garantire a tutti gli attori politici un accesso equo e paritario al processo elettorale, in linea con i principi della concorrenza leale e del pluralismo democratico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>sottolinea che la ratifica della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio da parte di tutti gli Stati membri rimane obbligatoria per consentirne l'entrata in vigore; invita pertanto lo Stato membro che ancora non l'ha fatto ad avviare la procedura di ratifica;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°		°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>