<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0015</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Combattere l'impunità con le sanzioni dell'UE, incluso il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (cosiddetta "legge Magnitsky dell'UE")</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0266/2025 - Relatore: Antonio López-Istúriz White)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2026 "Combattere l'impunità con le sanzioni dell'UE, incluso il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (cosiddetta "legge Magnitsky dell'UE")" (2025/2049(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, gli articoli 21, 23 e 29 e l'articolo 31, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , che riguarda l'adozione di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione n. 25 allegata al trattato di Lisbona, che riguarda la necessità di proteggere e rispettare il diritto al giusto processo delle persone o delle entità interessate da misure restrittive dell'UE o da misure dell'UE di lotta al terrorismo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come "risoluzioni d'urgenza"), approvate a norma dell'articolo 150 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/oj.</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1998/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, del 7 dicembre 2020, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 del Consiglio, del 2 marzo 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU L 71 I del 2.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/371/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/478 del Consiglio, del 22 marzo 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU L 99 I del 22.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/478/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1111 del Consiglio, del 28 maggio 2025<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/1111, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1111/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, che attuano il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le decisioni del Consiglio che modificano la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, comprese le decisioni (PESC) 2021/372 del 2 marzo 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU L 71 I del 2.3.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/372/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2021/481 del 22 marzo 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU L 99 I del 22.3.2021, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/481/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2021/2197 del 13 dicembre 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2197/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2023/1504 del 20 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU L 183 I del 20.7.2023, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1504/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2023/1716 dell'8 settembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU L 221 I dell'8.9.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1716/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2024/1025 del 4 aprile 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1025, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2024/1074 del 4 aprile 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1074, 12.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1074/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2024/1175 del 19 aprile 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1175, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1175/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2024/1967 del 15 luglio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1967, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1967/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2024/3004 del 2 dicembre 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/3004, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3004/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, (PESC) 2025/346 del 18 febbraio 2025<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/346, 19.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/346/oj.</FIELD></FOOTNOTE> nonché (PESC) 2025/1110 del 27 maggio 2025<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/1110, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1110/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sul regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE)<FOOTNOTE><FIELD> GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 152.</FIELD></FOOTNOTE> e la sua risoluzione del 2 aprile 2025 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4390, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4390/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2020 sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, che è stato rinnovato fino al 2027,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione (PESC) 2023/2721 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2023/2721, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2721/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, che ha prorogato di tre anni, fino all'8 dicembre 2026, il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A10-0266/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'articolo 21 TUE stipula che l'azione dell'Unione si fonda su "democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale";</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la legge Magnitsky dell'UE, adottata nel dicembre 2020, consente all'UE di imporre misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in tutto il mondo; che alcuni Stati membri dell'UE hanno adottato una propria legislazione nazionale ispirata alla legge Magnitsky e che tali strumenti costituiscono un'importante integrazione alle sanzioni dell'UE; che gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l'Australia e altri paesi che condividono gli stessi principi hanno adottato regimi di sanzioni analoghi; che la cooperazione e il coordinamento in materia di sanzioni tra paesi affini contribuiscono ad accrescerne l'efficacia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo, in una sentenza unanime emessa da sette giudici il 27 agosto 2019 nella causa Magnitsky et al./Russia (istanze nn. 32631/09 e 53799/12), ha ritenuto la Russia responsabile della morte in carcere di Sergei Magnitsky e ha stabilito che questi era stato sottoposto ad atti intenzionali di violenza configuranti un trattamento disumano e degradante; che, nonostante le indagini condotte sulla sua detenzione, sulle torture da lui subite, sulla sua morte e sul procedimento illegale avviato a titolo postumo nei suoi confronti, nessuno è stato ritenuto penalmente responsabile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che, nella sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulla legge Magnitsky dell'UE, il Parlamento si è dichiarato compiaciuto dell'adozione del regime di sanzioni, in quanto integrazione essenziale degli strumenti dell'UE in materia di diritti umani e politica estera;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la legge Magnitsky dell'UE si applica a un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani e che tra le persone e le entità che possono essere iscritte in elenco rientrano autori di violazioni, facilitatori e terzi che forniscono assistenza tecnica o materiale a fini repressivi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la legge Magnitsky dell'UE ha come obiettivo singoli autori di violazioni ed entità, e non ampi settori economici, il che riduce i danni collaterali per la popolazione ed evita di comprometterne l'accesso ai generi alimentari, ai medicinali o ai servizi pubblici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la legge Magnitsky dell'UE riguarda anche violazioni o abusi diffusi e preoccupazioni gravi o sistematiche rispetto agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE, quali la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la schiavitù, le esecuzioni e le uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, le sparizioni forzate di persone, gli arresti o le detenzioni arbitrari, la tratta di esseri umani, la violenza sessuale e di genere, le violazioni o gli abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione, le violazioni o gli abusi della libertà di opinione e di espressione e le violazioni o gli abusi della libertà di religione o di credo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che le iscrizioni nell'elenco stilato nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE costituiscono una forma di riconoscimento internazionale per le vittime di violazioni dei diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale non è ancora stata inclusa nell'elenco delle gravi violazioni dei diritti umani che comportano sanzioni a norma della legge Magnitsky dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, in numerose risoluzioni, il Parlamento ha chiesto che gli strumenti sanzionatori siano utilizzati con maggiore flessibilità e frequenza in caso di crimini internazionali fondamentali o di gravi violazioni dei diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che al 4 novembre 2025 erano state effettuate 168 iscrizioni in elenco (131 persone e 37 entità) nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE; che l'elenco delle designazioni nell'ambito di tale regime è stato ampliato, ma che non sono disponibili molte informazioni riguardo alla sua incidenza e alla sua efficacia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che, nonostante i progressi compiuti, permangono lacune sostanziali nella copertura geografica e tematica degli elenchi transnazionali e nella definizione di parametri di riferimento allineati agli obiettivi delle sanzioni; che, nonostante i numerosi appelli del Parlamento, la corruzione non è ancora considerata un reato ai sensi della legge Magnitsky dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che le iscrizioni in elenco si sono concentrate principalmente su violazioni dell'integrità fisica e dei diritti civili e politici, ai danni in particolare di oppositori politici e attivisti, soprattutto di sesso maschile, in regimi autoritari, piuttosto che su crimini internazionali fondamentali, come il genocidio, o su crimini contro l'umanità e violazioni sistemiche dei diritti socioeconomici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che le iscrizioni in elenco, allo stesso modo delle relazioni strategiche e degli interessi geopolitici dell'UE, si contraddistinguono per una notevole concentrazione geografica, il che fa sì che non si tenga sufficientemente conto di regioni e contesti differenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che la riservatezza riguardo alle potenziali iscrizioni o cancellazioni dall'elenco è fondamentale per garantire l'efficacia della legge Magnitsky dell'UE; che il Parlamento dovrebbe esercitare un ruolo in questo processo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che il controllo parlamentare sulla legge Magnitsky dell'UE è necessario per rafforzarne la legittimità; che il Consiglio continua a non tenere in debita considerazione le risoluzioni del Parlamento recanti raccomandazioni riguardo a ulteriori iscrizioni in elenco;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che attualmente la legge Magnitsky dell'UE prevede soltanto il congelamento dei beni e il divieto di concessione del visto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che l'attuale regime di congelamento dei beni e di divieto di concessione del visto potrebbe essere integrato da ulteriori misure, quali restrizioni in relazione ai servizi finanziari, agli appalti pubblici e alla partecipazione a progetti finanziati dall'UE, e che il suo ambito di applicazione dovrebbe essere esteso anche ai familiari diretti dei responsabili di violazioni dei diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che gli orientamenti forniti dalla Commissione rimangono insufficienti a chiarire l'ambito di applicazione del divieto di fornire qualsiasi tipo di sostegno, anche tecnico e materiale, alle persone e alle entità oggetto di sanzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che l'esistenza di alcune lacune nell'attuazione, come le clausole derogatorie che consentono i contratti conclusi prima dell'iscrizione in elenco di una persona o un'entità, rende possibile l'elusione delle sanzioni e ne riduce l'efficacia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che i regimi di sanzioni geografiche dell'UE in vigore comprendono restrizioni più ampie che potrebbero integrare la legge Magnitsky dell'UE mediante un incrocio di dati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che la legge Magnitsky dell'UE si è concentrata principalmente su funzionari di grado inferiore, mentre coloro che detengono il vero potere politico e militare sono spesso rimasti esclusi dalle designazioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che finora le iscrizioni nell'elenco stilato nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE non hanno riguardato alcun responsabile di crimini internazionali fondamentali riconosciuti dallo Statuto di Roma;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che, in assenza di un meccanismo strutturato che permetta loro di fornire contributi, gli attori della società civile continuano a collaborare in modo informale con le istituzioni dell'UE per proporre nomi da iscrivere in elenco; che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) non dispone delle risorse necessarie per valutare, esaminare e trattare le informazioni ricevute;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che una maggiore trasparenza, il coordinamento con i meccanismi di responsabilità e con attori internazionali e paesi che condividono gli stessi principi e l'adozione di elenchi a livello delle Nazioni Unite rafforzerebbero l'efficacia del regime di sanzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che alcuni Stati membri non si sono attenuti alle sanzioni dell'UE, consentendo a persone oggetto di sanzioni di entrare nel territorio dell'Unione; che l'inottemperanza al regime di sanzioni nuoce notevolmente alla credibilità dell'UE e compromette l'efficacia dei suoi regimi di sanzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che l'attuazione avviene in gran parte a livello nazionale e che ciascuno Stato membro è responsabile dell'applicazione delle sanzioni sul proprio territorio; che tale situazione rischia di dare origine a vulnerabilità che le persone o le società potrebbero sfruttare per tentare di eludere le sanzioni trasferendo denaro o attività verso Stati membri caratterizzati da un'attuazione più lenta o meno rigorosa; che le istituzioni dell'UE hanno ripetutamente sottolineato la necessità di un'applicazione più uniforme e coordinata per garantire la reale efficacia delle sanzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che, in numerose risoluzioni, il Parlamento ha chiesto l'introduzione del voto a maggioranza qualificata per l'adozione di sanzioni nel quadro della legge Magnitsky dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che la proroga della legge Magnitsky dell'UE fino al dicembre 2026 rappresenta un'occasione per rivedere il regime;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ribadisce il proprio sostegno alla legge Magnitsky dell'UE quale strumento indispensabile per promuovere i diritti umani nel mondo e per rafforzare il pacchetto di strumenti dell'UE in materia di diritti umani, data, in particolare, la sua capacità di influire sul comportamento delle persone e delle entità interessate e di contribuire agli sforzi volti a far sì che i responsabili diretti, i facilitatori, gli istigatori e i sostenitori indiretti di gravi violazioni dei diritti umani, nonché coloro che traggono un vantaggio diretto o indiretto da tali violazioni, compresi familiari diretti e partner commerciali, rispondano delle proprie azioni; sottolinea che lo strumento è concepito in modo tale da non pregiudicare i diritti umani della popolazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ribadisce il suo fermo impegno nella lotta contro l'impunità in caso di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo attraverso l'uso efficace degli strumenti e dei mezzi sanzionatori dell'UE esistenti, tra cui la legge Magnitsky dell'UE; ribadisce il suo fermo impegno a favore del sistema giudiziario internazionale, che si trova ad affrontare sfide senza precedenti, tra cui l'imposizione di sanzioni infondate nei confronti di giudici e membri del personale della Corte penale internazionale, alcuni dei quali sono cittadini dell'UE; esorta l'UE, a tale riguardo, ad attivare il suo regolamento di blocco<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, al fine di contenere l'impatto di tali sanzioni;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coerenza delle politiche ed efficacia strategica</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita a effettuare una valutazione d'impatto completa della legge Magnitsky dell'UE e delle sue interazioni con le sanzioni specifiche per paese dell'UE e le altre misure restrittive orizzontali dell'Unione, al fine di esaminarne la coerenza, la proporzionalità e l'efficacia, anche nel modificare il comportamento delle persone e delle entità iscritte in elenco, nonché di individuare le lacune operative e di garantire un'applicazione coerente e strategica a livello mondiale, e chiede che la legge Magnitsky dell'UE sia rivista alla luce dei risultati di tale valutazione d'impatto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede una revisione continua e sistematica, almeno ogni 12 mesi, delle iscrizioni nell'elenco stilato nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE, al fine di garantirne la coerenza, la proporzionalità e la conformità con le informazioni e le decisioni giudiziarie più recenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>ritiene che dovrebbero essere messe a disposizione maggiori informazioni riguardo ai criteri di cancellazione dall'elenco, al fine di migliorare la chiarezza giuridica, il rispetto delle garanzie procedurali, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>ribadisce l'importanza del fatto che la legge Magnitsky dell'UE sia coerente con le misure specifiche per paese e quelle restrittive orizzontali, con le misure settoriali e con gli embarghi sulle armi dell'UE, nonché con i quadri internazionali esistenti in materia di sanzioni, e che funga da loro complemento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>incoraggia il Consiglio a cercare di allineare l'elenco stilato nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE agli elenchi delle sanzioni dei partner che condividono gli stessi principi, in particolare i membri del G7, nonché del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, laddove ciò sia possibile dal punto di vista politico e giuridico, al fine di rafforzare la legittimità e l'efficacia a livello mondiale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le sinergie tra la legge Magnitsky dell'UE e i meccanismi internazionali di responsabilità, quali le Nazioni Unite, la Corte penale internazionale e i tribunali regionali per i diritti umani, al fine di migliorare l'efficacia delle misure dell'UE volte a contrastare le gravi violazioni dei diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che è importante che i paesi candidati all'adesione all'UE e i potenziali paesi candidati si allineino alla legge Magnitsky dell'UE, coerentemente con il loro più ampio allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sostiene pienamente l'imposizione di sanzioni anticorruzione mirate nel quadro dell'UE, che costituiscono una priorità di lunga data del Parlamento, sia ciò attraverso la sua inclusione nella legge Magnitsky dell'UE o nell'ambito di un diverso regime; raccomanda di estendere l'ambito di applicazione del regime ai casi di corruzione su vasta scala e di abuso degli appalti pubblici che sostengono direttamente regimi autoritari, stabilendo così un legame tra violazioni dei diritti umani e pratiche cleptocratiche; sottolinea pertanto che le sanzioni anticorruzione dovrebbero tenere conto del più ampio contesto sistemico ed essere strettamente correlate a strategie globali nei confronti dei pertinenti attori; si compiace che la Commissione abbia presentato una proposta relativa a un regime di sanzioni anticorruzione; si rammarica che alcuni Stati membri abbiano bloccato il fascicolo in seno al Consiglio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che la legge Magnitsky dell'UE dovrebbe riguardare anche le violazioni dei diritti umani rese possibili grazie alla sorveglianza digitale, alle esportazioni di spyware e ad altre tecnologie utilizzate a fini repressivi, nonché gli atti deliberati di distruzione ambientale con il chiaro intento di arrecare danno alla popolazione civile; chiede l'esplicita iscrizione in elenco delle persone coinvolte in simili abusi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>si compiace che la legge Magnitsky dell'UE sia stata recentemente applicata nei confronti degli attori responsabili della repressione transnazionale dei dissidenti e dei difensori dei diritti umani e chiede che siano effettuate maggiori iscrizioni in elenco per rispecchiare questa tendenza crescente a livello globale e per valutare sistematicamente gli atti di repressione transnazionale, tra cui la sorveglianza digitale, le vessazioni nei confronti degli esuli, le intimidazioni transfrontaliere, la disinformazione e gli abusi giuridici; invita il Consiglio ad adottare una definizione operativa di "repressione transnazionale" che garantisca sanzioni coerenti, anche nei confronti di mandatari non statali quali società di sicurezza private e organizzazioni della diaspora; invita l'UE a intensificare l'adozione di sanzioni nei confronti di persone ed entità che sono state credibilmente dimostrate responsabili di atti di repressione transnazionale contro i difensori dei diritti umani, comprese vessazioni nei confronti di parenti, attacchi digitali e intimidazioni all'estero;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>esorta gli Stati membri ad astenersi dall'intraprendere azioni politiche o diplomatiche bilaterali che compromettano il loro impegno a favore dei meccanismi internazionali di giustizia penale, compreso lo Statuto di Roma, nonché a favore della difesa dei diritti umani, o che contraddicano la posizione unitaria dell'UE in materia di sanzioni; incarica la vicepresidente della Commissione / alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, qualora la presente raccomandazione non sia tenuta in considerazione, di sollecitare gli Stati membri interessati ad allineare le loro azioni e a mantenere la coesione dell'UE; invita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento e a servirsi dei propri strumenti, quali la giurisdizione universale e le sanzioni nazionali, a condizione che li applichino in modo coordinato a sostegno degli obiettivi comuni dell'Unione, in modo da apportare cambiamenti significativi e contribuire al conseguimento degli obiettivi delle sanzioni dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>condanna il fatto che alcuni Stati membri non abbiano rispettato le sanzioni dell'UE consentendo a persone oggetto di sanzioni di entrare nel territorio dell'Unione, pregiudicando così la credibilità e l'efficacia delle sanzioni stesse; esorta tutti gli Stati membri a rispettare pienamente e incondizionatamente le sanzioni dell'UE; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a garantire che gli Stati membri dell'UE si attengano alle sanzioni e ad affrontare con rigore e senza discriminazioni qualsiasi caso di inosservanza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>sottolinea che le misure restrittive dell'UE possono essere pienamente efficaci solo se interpretate, applicate e attuate in modo coerente, rapido e uniforme in tutti gli Stati membri; prende atto delle differenze esistenti tra gli Stati membri in termini di quadri giuridici, strutture amministrative e risorse operative per l'applicazione delle sanzioni; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire un'applicazione più armonizzata e coordinata, anche potenziando le capacità di congelamento dei beni, migliorando lo scambio di informazioni e sviluppando meccanismi congiunti di monitoraggio e applicazione a livello dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>esorta il SEAE a individuare soluzioni legali per mobilitare gli interessi derivanti dai beni congelati delle persone oggetto di sanzioni nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE, affinché possano essere utilizzate a beneficio delle vittime delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle persone oggetto di sanzioni; incoraggia inoltre l'Unione a valutare la possibilità di definire una procedura specifica per quanto riguarda i proventi illeciti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>accoglie con grande favore l'adozione, da parte del Consiglio, di pacchetti tematici di sanzioni nel quadro della legge Magnitsky dell'UE; esorta il Consiglio ad adottare in modo sistematico e proattivo misure mirate analoghe per contrastare altre violazioni specifiche e gravi dei diritti umani, tra cui la tortura, le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie e la repressione della società civile e dei difensori dei diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita nuovamente il Consiglio a passare gradualmente al voto a maggioranza qualificata per le decisioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune che non hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, come le sanzioni;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rafforzamento della lotta contro l'impunità</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>chiede che il regime di sanzioni dell'UE sia coerente con il diritto penale internazionale, il diritto internazionale umanitario e le politiche dell'UE relative allo Stato di diritto e alle libertà fondamentali e che funga da loro complemento, con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro l'impunità in tutto il mondo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>esorta l'UE ad allineare strategicamente l'elenco stilato nel quadro della legge Magnitsky dell'UE agli sforzi nazionali e internazionali in materia di giustizia penale, anche mediante l'iscrizione in elenco delle persone incriminate da tribunali internazionali, come la Corte penale internazionale, degli autori di crimini internazionali fondamentali e degli altri attori che ostacolano tali processi di assunzione di responsabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>sottolinea che le sanzioni dovrebbero anche servire a garantire che gli autori di gravi violazioni dei diritti umani e di atti di corruzione non rimangano anonimi, rendendo così noti i responsabili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>esorta il Consiglio a garantire che tutte le regioni del mondo siano soggette allo stesso livello di controllo e impegno e a correggere gli squilibri geografici e tematici esistenti nell'elenco stilato nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE, estendendo quest'ultimo al di là dell'attuale concentrazione geografica a tutte le persone ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, a prescindere dal loro paese di origine;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>incoraggia il Consiglio a prestare particolare attenzione a violazioni quali la violenza sessuale e di genere, le politiche discriminatorie e la persecuzione delle donne leader, delle giornaliste e delle attiviste, affinché tali categorie siano tenute in debita considerazione nelle future iscrizioni in elenco;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>osserva che una percentuale significativa delle persone finora oggetto di sanzioni nel quadro della legge Magnitsky dell'UE era parte dell'apparato repressivo dello Stato, ma non prendeva decisioni, mentre solo una minoranza delle persone iscritte in elenco ricopriva incarichi di leadership politica o militare; esorta il Consiglio a estendere le designazioni al di là di quelle di basso livello nell'ottica di includere i leader politici e militari, colpendo così i responsabili delle decisioni che hanno condotto a gravi violazioni dei diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>chiede una comunicazione più intensa ed efficace in merito alle sanzioni imposte a riconferma della posizione globale dell'UE sui diritti umani e sulla lotta contro l'impunità, dal momento che in alcuni casi le persone oggetto di sanzioni sono dipinte come eroi dalla propaganda nazionale e sono addirittura premiate dai regimi repressivi; osserva che l'effetto deterrente della legge Magnitsky dell'UE è particolarmente efficace nei confronti di persone ed entità che possiedono beni nell'UE o che dispongono dei mezzi per recarvisi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>condanna qualsiasi controsanzione imposta all'UE, alle sue istituzioni e ai suoi Stati membri, organi o cittadini unicamente per aver promosso e difeso i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto attraverso la legge Magnitsky dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Trasparenza, assunzione di responsabilità e ruolo della società civile</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>raccomanda una maggiore trasparenza e chiari orientamenti nel processo sanzionatorio, sempre nel rispetto del diritto delle persone iscritte in elenco a un controllo giurisdizionale effettivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>raccomanda che i cambiamenti comportamentali costanti, dimostrabili, autentici e duraturi delle persone e delle entità iscritte in elenco, come la cooperazione continua con i meccanismi giudiziari internazionali, siano formalmente riconosciuti come criterio di cancellazione dall'elenco, in modo da incentivare l'assunzione di responsabilità e la conformità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>propone l'introduzione di un meccanismo di consultazione strutturato e trasparente per la trasmissione di segnalazioni da parte della società civile e il suo coinvolgimento nel processo sanzionatorio, corredata da misure di protezione per gli informatori, compresa l'istituzione di un punto di contatto dedicato del SEAE; raccomanda la creazione di una finestra di bilancio per rafforzare la capacità del SEAE di valutare, esaminare e trattare sistematicamente le informazioni e le proposte della società civile, nonché di darvi seguito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>invita il Consiglio e la vicepresidente della Commissione / alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a prevedere un ruolo complementare per il Parlamento nella raccolta e nella proposta di casi di gravi violazioni dei diritti umani da esaminare nell'ambito del regime sanzionatorio, nonché a trasmettere al Parlamento relazioni annuali sulle decisioni in materia di sanzioni nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE, anche in caso di elusione delle sanzioni; chiede che le raccomandazioni di iscrizione in elenco contenute nelle risoluzioni del Parlamento siano attentamente prese in considerazione dal Consiglio;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prevenzione dell'elusione e rafforzamento degli strumenti di applicazione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>chiede che la legge Magnitsky dell'UE sia rivista per prevenire l'elusione delle sanzioni, pubblicando orientamenti espliciti e aggiornati sul divieto di fornire risorse economiche e sostegno tecnico e materiale alle persone ed entità iscritte nell'elenco e precisando che il divieto di fornire sostegno tecnico e materiale comprende l'assistenza non finanziaria, come le infrastrutture TIC, i software, l'agevolazione giuridica e gli strumenti informatici utilizzati a fini repressivi; sottolinea la necessità di rafforzare il regime di sanzioni dell'UE ampliando e diversificando il ricorso alle sanzioni secondarie al fine di colpire i funzionari governativi, le entità, le imprese e le persone coinvolte nell'agevolazione delle violazioni e nell'elusione delle sanzioni, che consentirebbero ai regimi autoritari di continuare a commettere gravi violazioni dei diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità antiriciclaggio e le unità di informazione finanziaria nazionali al fine di determinare sistematicamente se prodotti finanziari poco trasparenti, cripto-attività e strutture offshore vengano utilizzati per eludere le sanzioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>incoraggia a procedere a un incrocio dei dati delle entità iscritte nell'elenco stilato nell'ambito della legge Magnitsky dell'UE e di quelle iscritte negli elenchi stilati nell'ambito di regimi di sanzioni geografiche, se del caso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>invita il Consiglio a rivedere le clausole derogatorie allo scopo di garantire che i contratti conclusi prima dell'iscrizione in elenco di una persona non vadano a vantaggio dei suoi familiari o associati o di qualsiasi entità da questa controllata;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla vicepresidente della Commissione / alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>