<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0038</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2025/006 BE/Audi - Belgio</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0006/2026 - Relatore: Nicolae Ștefănuță)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/006 BE/Audi (COM(2026)0002 – C10-0002/2026 – 2026/0001(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0002 – C10-0002/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento QFP"), in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0006/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze degli eventi e delle trasformazioni rilevanti che interessano la struttura del commercio mondiale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è prestata mediante un sostegno finanziario a favore dei lavoratori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2025/006 BE/Audi relativa a un contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 3 414 espulsioni dal lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.</FIELD></FOOTNOTE> nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nelle regioni di Bruxelles-Capitale (BE10), Provincie Oost-Vlaanderen (BE23) e Province Hainaut (BE32), con 3 148 espulsioni dal lavoro nel periodo di riferimento compreso tra il 28 febbraio 2025 e il 28 giugno 2025, di cui 2 580 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata presso Audi S.A./n.V. (Audi) e le sue controllate e 568 lavoratori espulsi dal lavoro in cinque imprese di fornitori e di produttori a valle, nonché 266 espulsioni dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la domanda si fonda sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG; che, per i 266 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento, come previsto dall'articolo 6, secondo comma, del regolamento FEG;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che nell'impianto interessato di Audi è stato prodotto un solo modello e che la produzione è stata interrotta prima del previsto a causa degli elevati costi di produzione legati all'ubicazione dell'impianto; che quest'ultimo è stato chiuso il 28 febbraio 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il Belgio provvede al prefinanziamento e al cofinanziamento nazionale delle misure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le imprese interessate hanno rispettato le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile, offrendo loro formazione professionale per agevolarne l'accesso al mercato del lavoro e preparandoli nel contempo a un'economia europea maggiormente digitale e più verde;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018)<FOOTNOTE><FIELD> Articolo 8 del regolamento QFP.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite nel regolamento FEG, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 7 527 625 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 8 856 030 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 8 738 968 EUR, e le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 117 062 EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 18 settembre 2025 e che, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha completato la propria valutazione il 9 gennaio 2026 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso; sottolinea l'importanza di ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG e la decisione di finanziamento, salvaguardando nel contempo pienamente i diritti del Parlamento in quanto ramo dell'autorità di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che la domanda concerne lavoratori la cui attività è cessata presso Audi e presso cinque imprese di fornitori e di produttori a valle e che tali lavoratori saranno tutti beneficiari interessati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>prende atto del fatto che l'aumento dei fallimenti negli ultimi due anni ha comportato un notevole incremento del tasso di disoccupazione in alcune regioni del Belgio, in particolare Bruxelles e Hainaut (Vallonia); sottolinea che il rischio di disoccupazione è correlato al livello di istruzione e che una persona su due con un basso livello di istruzione e una persona su tre con un livello di istruzione medio sono esposte a un rischio di disoccupazione più elevato, e che tali gruppi rappresentano l'83 % dei lavoratori espulsi dal lavoro; si rammarica che le espulsioni dal lavoro aggraveranno ulteriormente la situazione; invita le autorità belghe ad adottare misure per ridurre i fallimenti, al fine di evitare un declino strutturale e regionale, affrontando nel contempo le disparità sociali che portano all'esclusione della forza lavoro, come le disuguaglianze di genere e il basso livello di istruzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva che il mercato globale di produzione e vendita di automobili, in particolare quelle elettriche, è caratterizzato da una concorrenza globale sempre più aggressiva; sottolinea le crescenti sfide cui devono far fronte le case automobilistiche europee per introdurre sul mercato modelli innovativi e a prezzi accessibili in segmenti orientati al futuro come i veicoli elettrici a batteria; si rammarica che Audi abbia cessato le attività in Belgio pur essendo ancora redditizia e che la produzione sarà trasferita in Cina e Messico, con il conseguente esubero di 3 414 lavoratori; osserva con preoccupazione che le difficili condizioni di produzione, tra cui l'insufficiente accesso e ricorso a fonti energetiche pulite più economiche, hanno contribuito alla rilocalizzazione degli impianti di Audi al di fuori dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea che la chiusura dell'impianto dopo oltre 70 anni di attività, nonostante la produzione di veicoli elettrici, dimostra che le sfide che l'industria europea si trova ad affrontare sono di natura strutturale e non esclusivamente tecnologica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea l'importanza di trovare una soluzione sostenibile per la riconversione della fabbrica chiusa al fine di creare posti di lavoro di alta qualità nella regione; esorta le autorità belghe ad adottare le misure necessarie per agevolare l'apertura di un nuovo sito di fabbricazione nell'ex stabilimento Audi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea che le qualifiche e le competenze dei lavoratori licenziati rimangono fondamentali per un'economia europea adeguata alle esigenze future e che porti a compimento la transizione verde mantenendo nel contempo una solida base industriale; ritiene pertanto che la mobilitazione del FEG debba essere integrata in una risposta politica più ampia, a tutti i livelli politici, per garantire che i lavoratori interessati trovino adeguate opportunità in linea con le loro qualifiche e competenze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>ricorda che, d'intesa con i sindacati e le parti sociali, tra i servizi personalizzati destinati ai lavoratori figurano le misure seguenti: servizi di consulenza, informazione e collocamento; formazione, anche per quanto concerne le competenze informatiche; giornata del lavoro; contributo alla creazione di imprese; e incentivi alla partecipazione ad attività di ricerca di lavoro; sottolinea l'importanza di promuovere posti di lavoro di alta qualità e orientati al futuro per garantire la resilienza economica e sociale a lungo termine;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea che le autorità belghe devono garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione ed evidenziarne il valore aggiunto fornendo informazioni efficaci e mirate ai beneficiari, alle autorità regionali e locali, alle parti sociali e al grande pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>chiede valutazioni finali approfondite delle misure attuate, tra cui informazioni chiare che indichino le modalità di impiego dei fondi e se questi hanno effettivamente consentito di raggiungere gli obiettivi per cui il FEG è stato creato, compresi dati e tempistiche riguardanti il numero di lavoratori reinseriti con successo nel mondo del lavoro e i posti di lavoro a cui gli stessi hanno avuto accesso, nonché coloro che hanno completato le misure di formazione e miglioramento delle competenze, come pure i calendari pertinenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 17 febbraio 2025 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>rimarca che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 9 luglio 2024 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dalla data in questione fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>osserva che le autorità belghe hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le misure che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>ricorda che il FEG è uno strumento di solidarietà e di transizione giusta e che, pur fornendo sostegno dopo la perdita di posti di lavoro, non può sostituire una politica industriale dell'Unione proattiva, coerente e coordinata volta a salvaguardare la base occupazionale industriale e la sicurezza sociale dell'Europa, nonché la resilienza economica e sociale a lungo termine, e a prevenire il declino strutturale regionale; sottolinea che il compito principale dell'Unione deve essere quello di evitare dal principio tali chiusure creando le condizioni per un'energia a prezzi accessibili, pulita e affidabile al fine di mantenere la competitività della produzione industriale, investendo al tempo stesso nelle competenze sia dei lavoratori altamente qualificati che dei lavoratori industriali; sottolinea inoltre l'urgente necessità che l'Unione compia sforzi coerenti e coordinati in materia di competitività, sviluppati in stretta collaborazione con gli Stati membri, al fine di salvaguardare la base occupazionale industriale e la sicurezza sociale dell'Europa, ed evidenzia che solo un'economia europea solida e resiliente può prevenire efficacemente gli esuberi su larga scala, riducendo in tal modo la necessità di un intervento del FEG;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2025/006 BE/Audi</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2026/454.)</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>