<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0050</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Affrontare la questione delle catene di subappalto e del ruolo degli intermediari al fine di tutelare i diritti dei lavoratori</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0256/2025 - Relatore: Johan Danielsson)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2026 "Affrontare la questione delle catene di subappalto e del ruolo degli intermediari al fine di tutelare i diritti dei lavoratori" (2025/2133(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 16 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi<FOOTNOTE><FIELD> GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/957,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")<FOOTNOTE><FIELD> GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/67/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, quale modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712<FOOTNOTE><FIELD> GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione, del 30 aprile 2024, concernente l'applicazione e l'attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2024)0320),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione, del 26 maggio 2025, dal titolo "Valutazione dell'Autorità europea del lavoro (ELA)" (COM(2025)0256),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 3 dicembre 2020, dal titolo "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM(2021)0323), compreso l'approccio "zero vittime" ai decessi correlati al lavoro nell'UE,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la pubblicazione della Commissione, del maggio 2020, dal titolo "Making Socially Responsible Public Procurement Work – 71 Good Practice Cases" (Far funzionare gli appalti pubblici socialmente responsabili – 71 esempi di buone pratiche)<FOOTNOTE><FIELD> https://data.europa.eu/doi/10.2826/844552.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'ELA del 2025 dal titolo "Posting of third‐country nationals: Contracting chains, recruitment patterns, and enforcement issues (Distacco di cittadini di paesi terzi: catene di appalto, modelli di assunzione e questioni relative all'applicazione)<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2025-03/ELA-posting-third-country-nationals-report.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'ELA del febbraio 2023 dal titolo "Cooperation practices, possibilities and challenges between Member States – specifically in relation to the posting of third‐country nationals" (Pratiche e possibilità di cooperazione tra gli Stati membri e difficoltà in materia, in particolare in relazione al distacco di cittadini di paesi terzi)<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2023-04/ela-report-posting-third-country-nationals.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'ELA del 20 settembre 2023 dal titolo "Construction sector: Issues in information provision, enforcement of labour mobility law, social security coordination regulations, and cooperation between Member States" (Settore dell'edilizia: questioni relative alla fornitura di informazioni, all'applicazione della normativa sulla mobilità dei lavoratori, ai regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alla cooperazione tra gli Stati membri)<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ela.europa.eu/en/publications/construction-sector-issues-information-provision-enforcement-labour-mobility-law.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Europol del dicembre 2024 dal titolo "Leveraging legitimacy: How the EU's most threatening criminal networks abuse legal business structures" (Sfruttare la legittimità: in che modo le reti criminali più minacciose dell'UE abusano delle strutture imprenditoriali legali),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 10 degli orientamenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi generali dell'ispezione del lavoro,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la convenzione dell'OIL sulle agenzie per l'impiego private (convenzione n. 181 del 1997),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la convenzione dell'OIL sulla sicurezza e la salute nelle costruzioni (convenzione n. 167 del 1988),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 25 novembre 2021 sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa<FOOTNOTE><FIELD> GU C 224 del 8.6.2022, pag. 81.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 marzo 2025 dal titolo "Aspetti sociali e occupazionali dei processi di ristrutturazione: la necessità di tutelare i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/3156, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3156/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla revisione del mandato dell'Autorità europea del lavoro<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5741, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5741/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 9 settembre 2025 sugli appalti pubblici<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0174.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione di La Hulpe sul futuro del pilastro europeo dei diritti sociali del 16 aprile 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione tripartita per un dialogo sociale europeo prospero, firmata in occasione del vertice delle parti sociali di Val Duchesse del 31 gennaio 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il Libro verde della Commissione del 31 gennaio 2013 sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (COM(2013)0037),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sesta indagine europea di Eurofound sulle condizioni di lavoro,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta del 17 aprile 2024 intitolata "Much more than a market – speed, security, solidarity: empowering the single market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell'UE) (relazione Letta),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di sintesi elaborato da Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Lettonia e Lussemburgo, del 14 febbraio 2025, sulle priorità politiche dell'UE per la Commissione per il periodo 2024-2029 e sul distacco equo di cittadini di paesi terzi,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2017 nella causa C-298/15, <STRING ITALIC="on">"Borta" UAB/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2017, <STRING ITALIC="on">"Borta" UAB/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ</STRING>, C-298/15, ECLI:EU:C:2017:266.</FIELD></FOOTNOTE>, relativa agli appalti pubblici,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le strategie nazionali di lotta allo sfruttamento della manodopera, al lavoro forzato e al lavoro non dichiarato<FOOTNOTE><FIELD> Si veda ad esempio: il "Nationaler Aktionsplan gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit", piano d'azione del ministero federale tedesco del Lavoro e degli affari sociali (2025); il "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso" (2022) del ministero del Lavoro e delle politiche sociali italiano; il "Plan de Acción contra el Trabajo Forzoso" (2021) del ministero spagnolo dell'Inclusione, della sicurezza sociale e della migrazione; la "Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet" (2022), strategia del governo svedese, e la "Strategi mot arbeidslivskriminalitet" (2021), strategia del governo norvegese.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A10-0256/2025),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il principio 5 del pilastro europeo dei diritti sociali ricorda che indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione; che il principio 5 ricorda inoltre come i rapporti di lavoro che risultano in condizioni di lavoro precarie dovrebbero essere evitati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la libera prestazione dei servizi transfrontalieri è uno dei quattro principi fondamentali del mercato unico e che il subappalto fa parte della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento; che l'UE deve preservare e rafforzare la propria competitività affinché le imprese possano prosperare, dedicando particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI); che l'UE deve inoltre introdurre norme chiare e proporzionate che non impongano oneri inutili e rafforzarne l'applicazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che lo sfruttamento e l'abuso della manodopera nel mercato del lavoro dell'UE costituiscono un grave problema nei settori ad alto rischio, che si manifesta in varie forme, tra cui la criminalità in ambito lavorativo, il lavoro non dichiarato o illecito, l'economia sommersa, il dumping sociale, lo sfruttamento del lavoro e la schiavitù moderna;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che alcuni settori presentano un maggiore rischio di sfruttamento e abuso della manodopera, come l'edilizia, l'agricoltura, la ricettività, il lavoro domestico, i trasporti e la logistica, la trasformazione delle carni e dei prodotti alimentari, i servizi di pulizia e il lavoro assistenziale<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, quarta relazione sui progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani (COM(2022)0736); Commissione europea, quinta relazione sui progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani (COM(2025)0008).</FIELD></FOOTNOTE>; che il lavoro subappaltato e intermedio nei settori dell'assistenza, delle pulizie e della ricettività è caratterizzato dall'impiego di donne in misura sproporzionata;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che le conseguenze dello sfruttamento e dell'abuso della manodopera non interessano solo i lavoratori soggetti a condizioni di lavoro inique e non sicure, salari inadeguati, alloggi indecorosi e lavoro precario, ma colpiscono anche le imprese, in particolare le PMI, che sono soggette a concorrenza sleale e a distorsioni del mercato unico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che Europol sottolinea che l'86 % delle reti criminali più pericolose utilizza strutture imprenditoriali legali nell'ambito delle relative attività criminali, il che costituisce una grave minaccia per la concorrenza leale nel mercato unico; che l'analisi della Commissione e le informazioni operative fornite dall'ELA evidenziano maggiori rischi di sfruttamento e abuso della manodopera nel contesto delle catene di subappalto lunghe e complesse, nonché delle forme fraudolente di intermediazione del lavoro<FOOTNOTE><FIELD> ELA, "Posting of third-country nationals: contracting chains, recruitment patterns, and enforcement issues" (Distacco di cittadini di paesi terzi: catene di appalto, modelli di assunzione e questioni relative all'applicazione), 2025; ELA, "Counteracting undeclared work and labour exploitation of third-country national workers" (Lotta al lavoro non dichiarato e allo sfruttamento lavorativo dei lavoratori provenienti da paesi terzi), 2021; ELA, "Tackling undeclared work in supply chains – Learning Resource Paper" (Lotta al lavoro non dichiarato nelle catene di approvvigionamento – Documento sulle risorse didattiche), 2022; Relazione della Commissione concernente l'applicazione e l'attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2024)0320).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che una variabile comune nella maggior parte dei settori ad alto rischio di sfruttamento della manodopera è l'alta intensità di lavoro associata a catene di subappalto lunghe e complesse, verticalmente e orizzontalmente<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione dal titolo "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale" (GU C 259 del 21.7.2023, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, il che compromette la trasparenza, il ruolo delle parti sociali, i contratti collettivi applicabili e la democrazia sul luogo di lavoro; che i settori ad alto rischio sono spesso associati anche a una forte dipendenza da intermediari del lavoro, lavoratori distaccati, lavoratori mobili dell'UE e cittadini di paesi terzi; che alcune forme di lavoro atipiche e accordi transfrontalieri complessi potrebbero offuscare le responsabilità, ostacolare la sensibilizzazione e complicare l'applicazione del diritto del lavoro e dei contratti collettivi applicabili, nonché i controlli dei permessi di lavoro, dei contributi previdenziali, dei pagamenti delle imposte e dell'identità dei lavoratori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il mancato rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è parte integrante dello sfruttamento della manodopera e compromette l'approccio "zero vittime" ai decessi correlati al lavoro, come stabilito nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 della Commissione; che la convenzione n. 167 dell'OIL attribuisce ai contraenti principali il dovere di coordinare le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la presenza di soggetti fraudolenti e criminali nei luoghi di lavoro europei comporta rischi per la sicurezza, in particolare quando tale presenza incide sui settori delle infrastrutture critiche, come i trasporti e la logistica, l'edilizia, l'energia e l'assistenza sanitaria, o sulle attività che prevedono l'accesso a luoghi di lavoro sensibili sotto il profilo della sicurezza, in particolare i servizi di pulizia e manutenzione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, secondo la Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, EFTHEIA, HIVA-KU Leuven, IRIS, Milieu e WIIW, "<STRING ITALIC="on">Posting of workers – Collection of data from the prior declaration tools – Reference year 2022</STRING>" (Distacco dei lavoratori – Raccolta di dati dagli strumenti di dichiarazione preventiva, anno di riferimento 2022), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024.</FIELD></FOOTNOTE> e secondo una relazione dell'ELA su un caso di studio<FOOTNOTE><FIELD> Relazione dell'ELA sulle catene contrattuali e sui modelli di assunzione dei cittadini di paesi terzi distaccati, marzo 2025, e relazione dell'ELA sulle pratiche e le possibilità di cooperazione tra gli Stati membri e le difficoltà in materia, in particolare in relazione al distacco di cittadini di paesi terzi, febbraio 2023.</FIELD></FOOTNOTE>, il distacco di lavoratori di paesi terzi è in aumento e che un lavoratore distaccato su quattro è cittadino di un paese terzo; che i lavoratori mobili e migranti, compresi i lavoratori provenienti da paesi terzi, sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento in ambito lavorativo e alla criminalità legata al lavoro e si trovano spesso in una spirale di dipendenza legata ai visti, alle spese di assunzione eccessive, alle modalità di spostamento e di alloggio; che i cittadini di paesi terzi tendono a essere meno propensi a organizzarsi e ad aderire a un'unione sindacale e incontrano maggiori difficoltà nell'accedere al sistema giudiziario e nel difendere i propri diritti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che si registra un aumento della pratica fraudolenta di "assunzione ai fini del distaccamento", in base alla quale i cittadini di paesi terzi sono assunti non per lavorare nello Stato membro in cui vengono assunti, ma unicamente per essere distaccati in un altro Stato membro; che l'ELA ha individuato tale pratica come una crescente sfida in termini di applicazione delle norme<FOOTNOTE><FIELD> Relazione dell'ELA dal titolo "Posting of third‐country nationals: contracting chains, recruitment patterns, and enforcement issues" (Distacco di cittadini di paesi terzi: catene di appalto, modelli di assunzione e questioni relative all'applicazione), 2025.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il subappalto orizzontale e verticale è una pratica essenziale per molti settori, in particolare per i progetti su larga scala, poiché agevola l'accesso flessibile alle competenze specialistiche e risponde alle esigenze specifiche in modo efficace sotto il profilo dei costi; che il subappalto è un elemento importante del panorama occupazionale, in particolare per le PMI e le microimprese; che il subappalto può generare valore aggiunto per le amministrazioni aggiudicatrici e può migliorare l'efficienza e l'innovazione, in particolare nei settori esposti alla concorrenza globale; che il subappalto non è intrinsecamente problematico, in particolare quando sono necessarie competenze specifiche; che il buon funzionamento dei subappalti è importante ai fini della concorrenza leale nell'UE, in particolare a vantaggio delle PMI; che la portata dei subappalti varia notevolmente in base ai settori e alle imprese;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che catene di subappalto lunghe e complesse possono tuttavia falsare la concorrenza leale, oscurare la responsabilità, minare i diritti dei lavoratori e accrescere i rischi connessi alle frodi, allo sfruttamento della manodopera, alle infiltrazioni criminali e alla salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare nei settori ad alto rischio e in contesti transfrontalieri; che, in determinati casi, la mancanza di trasparenza e supervisione negli accordi di subappalto complessi può rendere più difficile per le amministrazioni aggiudicatrici garantire il rispetto del diritto dell'UE e nazionale applicabile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che le norme che limitano il subappalto potrebbero incidere sulle catene del valore delle imprese, in particolare nei settori esposti alla concorrenza su scala mondiale; che tali misure devono essere bilanciate con la necessità di proteggere le PMI che operano in settori in cui il rischio di subappalto abusivo è basso e non vi è, contrariamente ai settori ad alto rischio, alcuna necessità di limitare le catene di subappalto; che la responsabilità in solido nelle catene di subappalto consegue il duplice obiettivo di offrire possibilità di ricorso ai lavoratori che sono stati sfruttati e di incentivare gli appaltatori lungo tutta la catena a limitare volontariamente la lunghezza e la complessità del subappalto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che alcuni Stati membri hanno adottato una legislazione che limita la lunghezza delle catene di subappalto o che vieta del tutto il subappalto in determinati settori<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ECORYS, HIVA-KU Leuven, Spark Legal and Policy Consulting e wmp consult, <STRING ITALIC="on">Study supporting the Monitoring of the Posting of Workers Directive 2018/957/EU and of the Enforcement Directive 2014/67/EU – The situation of temporary cross-border mobile workers and workers in subcontracting chains</STRING> (Studio a sostegno del monitoraggio della direttiva (UE) 2018/957 sul distacco dei lavoratori e della direttiva di applicazione 2014/67/UE – La situazione dei lavoratori mobili transfrontalieri temporanei e dei lavoratori nelle catene di subappalto), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024.</FIELD></FOOTNOTE>, determinando un aumento del numero di lavoratori assunti direttamente; che la Commissione ritiene che limitare il numero di livelli nelle catene di subappalto e/o estendere la responsabilità di subappalto all'intera catena potrebbe aiutare gli Stati membri, in quanto principali attori responsabili dell'applicazione delle norme sul distacco dei lavoratori, e, se del caso, le parti sociali, ad aumentare la trasparenza e la responsabilità nelle catene di subappalto su base proporzionata e non discriminatoria<FOOTNOTE><FIELD> Relazione della Commissione concernente l'applicazione e l'attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2024)0320).</FIELD></FOOTNOTE>; che alcune imprese hanno limitato volontariamente la lunghezza delle loro catene di subappalto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che, fatta eccezione per il lavoro tramite agenzia interinale<FOOTNOTE><FIELD> Relazione della Commissione concernente l'applicazione e l'attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2024)0320).</FIELD></FOOTNOTE>, il diritto dell'UE non definisce la pratica dell'intermediazione del lavoro; che l'intermediazione del lavoro può assumere molte forme, spaziando da imprese consolidate a singoli reclutatori; che persino gli intermediari informali e il caporalato possono camuffarsi da intermediari del lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che le pratiche commerciali sleali, tra cui l'acquisto al di sotto del costo di produzione sostenibile, l'imposizione di tempi di consegna brevi e i ritardi di pagamento, sono considerati fattori chiave alla base delle pratiche di subappalto illecite; che le PMI che partecipano ad appalti pubblici mediante il subappalto spesso devono far fronte a ritardi nei pagamenti da parte dei contraenti principali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che, nei settori con subappalti ricorrenti, la pratica di garantire che, in caso di cambiamento del contraente, il trasferimento dei lavoratori avvenga mantenendo i loro diritti e le loro condizioni di lavoro è una salvaguardia essenziale per assicurare la stabilità dell'occupazione, garantire le norme in materia di salute e sicurezza e prevenire il dumping sociale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che, in alcuni casi, vengono utilizzati intermediari del lavoro non regolamentati o camuffati per occultare ed eludere il diritto del lavoro e la responsabilità dei datori di lavoro, in particolare nei settori ad alto rischio; che le pratiche abusive di assunzione e intermediazione sono spesso associate alla falsificazione o alla mancata fornitura di informazioni, alla mancata fornitura di contratti scritti, all'imposizione di spese di assunzione illegittime, alla deduzione dai salari di costi eccessivi legati all'alloggio, all'imposizione di oneri ai lavoratori per il trasporto, la formazione, le attrezzature o i permessi di lavoro, alla confisca dei passaporti o al coinvolgimento in pratiche di lavoro forzato o in attività antisindacali; che la realizzazione di ispezioni del lavoro efficaci e mirate può contribuire a contrastare tali violazioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che, in risposta a tali sfide, diversi paesi dell'UE hanno adottato piani d'azione e politiche nazionali volti a combattere lo sfruttamento del lavoro, in particolare intraprendendo azioni volte a contrastare gli abusi nelle catene di subappalto e da parte degli intermediari del lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Ad esempio Svezia (https://www.regeringen.se/contentassets/f6f461b310984b598ee4f7a2d83350d0/nationell-strategi-mot-arbetslivskriminalitet.pdf), Finlandia (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165395/TEM_2024_5.pdf), Italia, 	Germania (https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2025/nationaler-aktionsplan-gegen-arbeitsausbeutung-und-zwangsarbeit-beschlossen.html), Spagna e Norvegia (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-mot-arbeidslivskriminalitet-2021/id2831867/).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che, in risposta a tali sfide, le parti sociali a livello dell'UE, nazionale e locale, nonché a livello settoriale e intersettoriale, hanno adottato misure per affrontare le questioni relative al subappalto e all'intermediazione del lavoro abusivi, anche attraverso la contrattazione collettiva, nonché iniziative congiunte a salvaguardia delle imprese serie e a tutela dei diritti dei lavoratori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che esiste già una legislazione specifica che disciplina il subappalto nel settore dell'aviazione civile, compreso il leasing di aeromobili, equipaggio, manutenzione e assicurazione, noto anche come "wet lease"; che il ricorso al wet lease è aumentato, eccedendo altresì l'uso previsto per soddisfare la richiesta di capacità durante i picchi; che la Commissione dovrebbe affrontare i problemi connessi al wet lease nella prossima revisione del regolamento sui servizi aerei<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che la Commissione pone in evidenza il modello norvegese di Skien<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, "<STRING ITALIC="on">Making socially responsible public procurement work – 71 good practice cases</STRING>" (Rendere gli appalti pubblici socialmente responsabili – 71 casi di buone prassi), Ufficio delle pubblicazioni, 2020.</FIELD></FOOTNOTE>, che è stato sviluppato congiuntamente dal comune di Skien, dai sindacati e dalle organizzazioni dei datori di lavoro, e prevede rigorose limitazioni alle lunghe catene di subappalto e un'approvazione preliminare del lavoro temporaneo, al fine di garantire la responsabilità e condizioni di lavoro dignitose nei settori ad alto rischio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che, nel quadro della dichiarazione di La Hulpe, gli Stati membri, la Commissione e le parti sociali si sono impegnati a prestare particolare attenzione alle misure nei settori del subappalto e del lavoro tramite agenzia, riconoscendo le sfide comuni che questi due fenomeni rappresentano per i mercati del lavoro europei; che nella relazione Letta si sottolinea la necessità urgente di regolamentare le pratiche di subappalto per prevenire lo sfruttamento e gli abusi; che tale relazione avverte che la mancanza di controlli delle catene di subappalto può portare all'erosione delle norme del lavoro, al dumping sociale e all'indebolimento della concorrenza leale, così come a violazioni degli obblighi in materia di salute e sicurezza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE impone agli Stati membri di introdurre la responsabilità per subappalto nel contesto del distacco dei lavoratori nel settore dell'edilizia, mentre l'articolo 12, paragrafo 1, offre agli Stati membri la possibilità di estendere tale responsabilità ad altri settori e di introdurre norme più rigorose in materia di responsabilità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che la maggior parte degli Stati membri dispone di norme in materia di catene di subappalto e intermediari del lavoro che tengono conto delle specificità nazionali; che, tuttavia, il livello di regolamentazione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, creando un quadro frammentato all'interno del mercato unico; che persistono sfide dovute alle diverse interpretazioni per quanto riguarda l'applicazione delle norme del mercato interno in materia di regolamentazione delle catene di subappalto e degli intermediari del lavoro; che la direttiva 2014/24/UE non fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici strumenti sufficienti per affrontare efficacemente l'inadempimento dei contratti pubblici e, in alcuni casi, addirittura ostacola le autorità che desiderano intraprendere misure proattive;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che la lotta al lavoro sommerso, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento del lavoro richiede ispezioni del lavoro rigorose, controlli transfrontalieri e regimi efficaci di concessione di licenze e registrazione degli intermediari del lavoro; che l'applicazione delle norme vigenti e una migliore cooperazione tra gli Stati membri possono contribuire ad affrontare i problemi associati alle forme abusive di subappalto e intermediazione del lavoro;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Evitare lo sfruttamento del lavoro</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea la necessità di un approccio globale dell'UE alla lotta contro lo sfruttamento del lavoro, compresi il lavoro illegale e la criminalità organizzata ad esso associata, nonché le forme abusive di pratiche commerciali, in particolare il subappalto e l'intermediazione del lavoro abusivi; chiede pertanto una strategia dell'UE per combattere tali problemi, il cui impatto può variare da uno Stato membro all'altro e da un settore all'altro; evidenzia che lo sfruttamento del lavoro non rappresenta solo una violazione dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, ma compromette anche la concorrenza leale tra imprese; accoglie con favore, in tale contesto, l'impegno della Commissione a presentare un pacchetto per una mobilità equa nel 2026; ricorda che gli obiettivi generali di rafforzamento della competitività delle imprese europee, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi superflui non devono comportare una riduzione del livello di protezione dei lavoratori; sottolinea la necessità di rafforzare l'applicazione delle leggi vigenti in materia di lavoro al fine di garantire l'effettiva tutela dei diritti dei lavoratori e condizioni di parità nel mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ricorda le sfide cui devono far fronte alcuni Stati membri, a causa delle diverse interpretazioni delle norme del mercato unico, per regolamentare il subappalto a livello nazionale, ad esempio attraverso la limitazione della lunghezza delle catene di subappalto, la responsabilità in solido e requisiti in materia di occupazione diretta; invita la Commissione a chiarire le possibilità per gli Stati membri di adottare una legislazione proporzionata per affrontare i rischi e i problemi derivanti da catene di subappalto lunghe e complesse; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a combattere lo sfruttamento del lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>si appella nuovamente alla Commissione affinché, per porre fine alle pratiche di subappalto illecite e tutelare i diritti dei lavoratori, rafforzi la trasparenza e la responsabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2025 sugli appalti pubblici.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che qualsiasi iniziativa a livello dell'UE volta a contrastare lo sfruttamento del lavoro e le complesse catene di subappalto dovrebbe tenere conto delle migliori pratiche degli Stati membri, essere sviluppata in stretta collaborazione con le parti sociali, compresi i comitati europei di dialogo sociale settoriale (CDSS), ed essere adattata alle specifiche realtà settoriali; ricorda che qualsiasi misura e iniziativa settoriale, compresa la responsabilità in solido nei settori ad alto rischio, deve essere conforme al diritto dell'UE e non creare inutili ostacoli alle attività commerciali transfrontaliere; evidenzia che le misure e le iniziative settoriali possono altresì prevedere requisiti normativi meno rigorosi per le imprese che operano in settori a basso rischio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>evidenzia che il principio della responsabilità in solido è un modo per garantire che il contraente principale si assuma la responsabilità generale dei servizi forniti all'interno dell'intera catena di subappalto; ritiene che tale principio possa garantire che la qualità, le prestazioni e il rispetto delle norme sociali, del lavoro e di sicurezza siano contrattualmente garantiti a tutti i livelli della catena di subappalto; rileva che diversi Stati membri hanno deciso di adottare norme più rigorose in materia di responsabilità nelle catene di subappalto rispetto a quelle minime di cui all'articolo 12 della direttiva 2014/67/UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare pratiche quali il subappalto di tutti i lavori da parte del contraente principale senza che quest'ultimo esegua alcun lavoro, noto anche come "subappalto finanziario"; sottolinea che i contraenti principali dovrebbero essi stessi eseguire una parte definita di un contratto; ribadisce in tale contesto il suo invito alla Commissione a valutare l'impatto degli appalti pubblici eseguiti principalmente dai lavoratori diretti dell'aggiudicatario e raccomanda che le norme in materia di appalti pubblici incoraggino le imprese a disporre di personale interno sufficiente per attuare i progetti per i quali sono stati aggiudicati gli appalti pubblici<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2025 sugli appalti pubblici.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le pratiche illegali nelle catene di subappalto al fine di garantire la competitività delle imprese e condizioni di lavoro eque e sicure; incoraggia, in tale contesto, rapporti di lavoro diretti nei settori ad alto rischio, ove possibile, giustificato, proporzionato e basato su motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei lavoratori e dei loro diritti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>esorta la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'inclusione di disposizioni in materia di benefici per le comunità negli appalti pubblici e nei progetti finanziati dall'UE, come l'obbligo per i contraenti e i subappaltatori di contribuire allo sviluppo delle competenze locali o alla realizzazione di iniziative di inclusione sociale, garantendo così che gli investimenti pubblici abbiano effetti di ricaduta positivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che le iniziative nazionali e regionali volte a limitare i livelli di subappalto sono spesso state avviate congiuntamente dalle parti sociali, compresi i rappresentanti delle PMI; evidenzia che tali iniziative dovrebbero essere rispettate, mentre le limitazioni al subappalto devono essere proporzionate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>osserva che la lunghezza e la complessità delle catene di subappalto rappresentano una sfida significativa per gli ispettorati del lavoro nel determinare la responsabilità giuridica in caso di violazioni del diritto del lavoro ed evidenzia che è necessario affrontare tale sfida;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea l'importanza di includere disposizioni sensibili alla dimensione di genere in qualsiasi nuovo quadro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>pone in evidenza che, al fine di limitare la frammentazione del mercato unico, i settori ad alto rischio dovrebbero essere definiti dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri e le parti sociali, compreso il CDSS; sottolinea che gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di consentire loro di adeguare, ove necessario, l'elenco comune dei settori ad alto rischio alla loro specifica situazione nazionale al fine di garantire il miglior approccio possibile per contrastare il subappalto abusivo, lo sfruttamento del lavoro e la criminalità legata al lavoro; sottolinea che qualsiasi individuazione e adeguamento dei settori ad alto rischio dovrebbe basarsi su dati accurati e aggiornati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>osserva che il subappalto delle attività principali può portare a luoghi di lavoro frammentati e non sicuri, a una riduzione della trasparenza e della responsabilità e a una maggiore esposizione dei lavoratori a orari più lunghi, a salari più bassi e ad altre violazioni del diritto del lavoro, nonché alla precarietà e alla precarietà del lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Studio del Parlamento europeo, 2016, <STRING ITALIC="on">Precarious Employment in Europe</STRING>:<STRING ITALIC="on"> Volume 1: Patterns, Trends and Policy Strategies</STRING> (Occupazione precaria in Europa: Volume 1: Modelli, tendenze e strategie politiche); Eurofound, 2010, <STRING ITALIC="on">Key elements of fair employment and decent work</STRING> (Elementi chiave di un'occupazione equa e di un lavoro dignitoso); Commissione europea, Centro comune di ricerca, <STRING ITALIC="on">Outsourcing, working conditions and inequality</STRING> (Esternalizzazione, condizioni di lavoro e disuguaglianza), 2025.</FIELD></FOOTNOTE>; sottolinea che, in linea con la direttiva 2002/14/CE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/14/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, i rappresentanti dei lavoratori devono essere informati e consultati in merito alle decisioni che possono comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nei rapporti contrattuali; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il principio della parità di trattamento, nonché condizioni di lavoro dignitose per tutti i lavoratori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>esprime preoccupazione per la mancanza di chiarezza giuridica per quanto riguarda la differenziazione tra distacchi reali e fraudolenti di cittadini di paesi terzi, nonché gli abusi della legislazione dell'UE sulla prestazione di servizi per eludere le norme in materia di migrazione e la legislazione nazionale del lavoro; sottolinea che i distacchi fraudolenti erodono il tessuto sociale del mercato unico e sfruttano le situazioni dei soggetti più vulnerabili; invita la Commissione, in linea con la relazione Letta, a riesaminare le sfide in materia di applicazione, in particolare in termini di cooperazione transfrontaliera, e ad adottare iniziative adeguate per porre fine ai distacchi che non prevedono alcun nesso reale dei lavoratori con lo Stato membro di invio; ricorda la conclusione generale delle relazioni Letta e Draghi sulla necessità di rafforzare la competitività del mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>prende atto con preoccupazione dei rischi connessi al distacco in combinazione con forme abusive di subappalto e intermediazione del lavoro; invita l'ELA a esaminare il ricorso agli intermediari del lavoro nei casi di distacco, compreso il rischio che tali accordi siano utilizzati per eludere le responsabilità, aggirare gli obblighi di sicurezza sociale ed erodere le norme in materia di salute e sicurezza; invita la Commissione ad affrontare qualsiasi possibile abuso transfrontaliero della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alle emissioni industriali (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/104/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare nel contesto del distacco di lavoratori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>sottolinea che l'alloggio fornito a un lavoratore da un datore di lavoro o da un intermediario del lavoro deve essere conforme alle norme applicabili in materia di qualità, igiene e sicurezza; sottolinea che l'affitto di tali alloggi deve essere proporzionato e non discriminatorio; chiede l'integrazione di ispezioni degli alloggi nelle ispezioni del lavoro nei settori ad alto rischio, al fine di impedire ai datori di lavoro o agli intermediari di fornire ai lavoratori alloggi degradanti, non sicuri o sovraffollati; sottolinea che le disposizioni contrattuali che disciplinano l'alloggio di un lavoratore non devono portare a situazioni abitative precarie in caso di cessazione del rapporto di lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per garantire l'efficace attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia di distacco dei lavoratori; ricorda che l'UE ha adottato una serie di strumenti giuridici per combattere lo sfruttamento del lavoro e il lavoro illegale, la cui applicazione deve essere migliorata a livello nazionale; invita la Commissione a fare il punto della situazione, a garantire un'attuazione e un'applicazione efficienti ed efficaci degli strumenti giuridici pertinenti da parte degli Stati membri e ad avviare, ove necessario, procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano il diritto dell'UE applicabile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>sottolinea il valore aggiunto dei registri pubblici e interoperabili degli intermediari del lavoro autorizzati; sottolinea che qualsiasi licenza o registrazione dovrebbe essere soggetta a criteri minimi di integrità; invita la Commissione a fare il punto sulle prassi e sulla legislazione nazionali in materia di intermediari del lavoro e a garantire che gli intermediari del lavoro che operano nell'UE non addebitino alcun costo o trasferiscano alcun costo ai lavoratori, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte; sottolinea che gli intermediari del lavoro che violano il diritto applicabile o i contratti collettivi dovrebbero ricevere sanzioni dissuasive, come la loro cancellazione dai registri pubblici e la loro esclusione dagli appalti pubblici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>chiede un'imminente revisione delle direttive sugli appalti pubblici per garantire che i criteri di esclusione forniscano una risposta più efficace ai rischi settoriali specifici connessi alla frode, alla corruzione e all'infiltrazione criminale; sottolinea che i diversi settori richiedono criteri di esclusione distinti e mirati, che rispecchino le loro specifiche vulnerabilità; sottolinea che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di adeguare le procedure di appalto in modo da combattere e contrastare le attività criminali; sottolinea che, al fine di promuovere una maggiore efficienza e semplificazione, le disposizioni relative ai motivi di esclusione dovrebbero essere razionalizzate; sottolinea che qualsiasi operatore economico che contravvenga agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e ambiente a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE dovrebbe essere effettivamente escluso dalla procedura di appalto pubblico pertinente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>sottolinea il valore dei registri delle imprese nazionali e del sistema europeo di interconnessione dei registri delle imprese per le imprese che cercano informazioni sui subappaltatori, per i sindacati che desiderano essere coinvolti nella contrattazione collettiva e per le autorità preposte all'applicazione della legge; si rammarica del fatto che il livello delle informazioni accessibili nei registri delle imprese nazionali vari notevolmente; invita la Commissione a rivedere le modalità per migliorare il livello delle informazioni disponibili al pubblico, sulla base delle migliori pratiche negli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che i lavoratori distaccati e i lavoratori nelle catene di subappalto sono esposti a rischi sproporzionati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SSL) a causa della frammentazione delle catene di responsabilità e di un coordinamento poco chiaro, in particolare nel settore dell'edilizia; sottolinea, in tale contesto, l'importanza dell'informazione e della consultazione dei lavoratori distaccati e dei lavoratori nelle catene di subappalto, nonché dell'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, come stabilito dalla convenzione n. 167 dell'OIL; ritiene importante, in tale contesto, rafforzare il ruolo delle parti sociali nello sviluppo di strumenti e formazione per i lavoratori e promuovere ulteriormente condizioni di lavoro sane nel prossimo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro; invita la Commissione a valutare se l'attuale legislazione in materia di SSL contempli adeguatamente l'attuazione di requisiti minimi di sicurezza e salute nelle catene di subappalto;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Applicazione e controllo</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>ricorda l'importanza della cooperazione transfrontaliera, di un'applicazione efficiente e della trasparenza nell'affrontare le reti criminali associate alla criminalità legata al lavoro; sostiene a tale riguardo il rafforzamento della collaborazione tra l'ELA, Europol, le autorità nazionali e le parti sociali; evidenzia che occorrono sistemi di applicazione e controllo efficienti e dotati di risorse adeguate per combattere lo sfruttamento del lavoro e promuovere una concorrenza leale all'interno del mercato unico; sottolinea la necessità di contrastare i subappalti abusivi che utilizzano costruzioni artificiali come le società di comodo e il lavoro fittizio tramite agenzia interinale; ricorda che la direttiva 2009/52/CE impone agli Stati membri di garantire ispezioni efficaci e adeguate per controllare l'occupazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una corretta applicazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>accoglie con favore la relazione di valutazione della Commissione sull'ELA e ribadisce il suo invito<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla revisione del mandato dell'Autorità europea del lavoro.</FIELD></FOOTNOTE> alla Commissione a rafforzare in modo sostanziale il mandato dell'ELA, consentendole di indagare su presunte violazioni del diritto del lavoro dell'UE e di avviare e condurre ispezioni su casi transfrontalieri di propria iniziativa, ampliando l'ambito di applicazione del mandato dell'Agenzia per disciplinare la mobilità dei lavoratori di paesi terzi, migliorando la sua capacità di analisi operativa dei rischi e fornendole risorse sufficienti per l'esecuzione dei suoi compiti; mette in risalto la necessità di un ulteriore allineamento e di una maggiore semplificazione delle normative in materia di mobilità professionale e delle relative procedure di controllo, anche per quanto riguarda le norme di controllo uniformi e il migliore scambio di informazioni, seguendo le indicazioni dell'ELA; raccomanda l'istituzione di unità di contrasto settoriali all'interno dell'ELA, in particolare per l'edilizia, i trasporti e l'agricoltura, e il rafforzamento della cooperazione con le parti sociali nei rispettivi settori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>evidenzia il ruolo fondamentale delle ispezioni sul lavoro sia per l'individuazione e la prevenzione dello sfruttamento della manodopera sia per il rispetto generale del diritto del lavoro; esorta gli Stati membri ad aumentare il loro numero di ispettori del lavoro e il loro sostegno agli ispettorati del lavoro; ricorda che la direttiva 2006/22/CE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/22/oj).</FIELD></FOOTNOTE> stabilisce già norme minime per il controllo del rispetto della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada e invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la qualità e la frequenza delle ispezioni sul lavoro e di garantire un'adeguata capacità minima di ispezione del lavoro, in linea con il parametro di riferimento dell'OIL di almeno un ispettore del lavoro ogni 10 000 lavoratori; sottolinea che, nonostante la loro importanza per l'avvio di ispezioni mirate, i meccanismi di denuncia rimangono sottoutilizzati e inaccessibili, in particolare per i lavoratori mobili e i lavoratori provenienti da paesi terzi; ricorda che, in linea con la direttiva 2009/52/CE, gli Stati membri devono garantire l'esistenza di meccanismi efficaci che consentano ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di denunciare i loro datori di lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>sottolinea l'importanza di dati accurati e aggiornati; rileva che il livello di informazione sulla composizione delle catene di subappalto e della criminalità legata al lavoro diverge in tutta Europa e che ciò rappresenta una sfida sia per l'applicazione che per l'elaborazione delle politiche; invita la Commissione a migliorare la raccolta di dati a tale riguardo e sottolinea il ruolo dell'ELA nel fornire informazioni affidabili sulle tendenze generali e sui comportamenti abusivi nelle situazioni transfrontaliere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>sottolinea il successo delle iniziative per l'identificazione dei siti di lavoro a livello nazionale e settoriale, come le carte d'identità sociali; apprezza, in tale contesto, l'inclusione della tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS) nel programma di lavoro della Commissione per il 2026; ribadisce il suo invito<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2021 sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa.</FIELD></FOOTNOTE> ad attuare rapidamente il sistema ESSPASS e a migliorare la tutela e l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa, compresi la verifica in tempo reale e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto; chiede l'integrazione dell'ESSPASS con i sistemi nazionali e settoriali delle carte di lavoro al fine di garantire l'interoperabilità e ridurre al minimo le interruzioni; sottolinea che ESSPASS dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi superflui, semplificare la conformità per le imprese con costi di conformità minimi per le PMI e sostenere l'ELA e le autorità nazionali nella lotta contro gli abusi e le attività criminali; sottolinea l'importanza di una forte sicurezza e protezione dei dati per l'ESSPASS e del coinvolgimento delle parti sociali nella progettazione e nell'introduzione del sistema; prende atto, inoltre, dei lavori in corso su altre iniziative dell'UE, come il portafoglio di identità digitale, che potrebbe contribuire a migliorare la capacità delle autorità di contrastare i comportamenti criminali senza imporre oneri sulle PMI o aumentare i costi per i consumatori;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sanzioni in caso di sfruttamento del lavoro</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>osserva con preoccupazione che gli individui soggetti a divieti commerciali in uno Stato membro possono aggirare le restrizioni nazionali registrando e gestendo un'attività in un altro Stato membro, pregiudicando in tal modo la lotta contro lo sfruttamento del lavoro in tutto il mercato unico; invita la Commissione a garantire uno scambio di informazioni e una cooperazione più efficaci tra gli Stati membri, nonché il riconoscimento reciproco dei divieti commerciali e delle sanzioni penali, in linea con i trattati, per prevenire l'elusione delle restrizioni; sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di diritto e di garanzia in materia di giusto processo; raccomanda l'uso del sistema di informazione del mercato interno (IMI) per lo scambio tempestivo e sicuro di informazioni pertinenti tra gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>prende atto delle discrepanze relative alle sanzioni e ai regimi sanzionatori nei vari settori d'intervento dell'UE; sottolinea che le ammende e le sanzioni per i reati legati al lavoro e le violazioni dei diritti dei lavoratori devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione da parte dell'impresa e al numero di lavoratori interessati; invita la Commissione a esaminare la possibilità di collegare le sanzioni alle dimensioni o al fatturato delle imprese, al fine di garantire la proporzionalità, la deterrenza e la parità di condizioni; sottolinea la necessità di un meccanismo per recuperare i salari arretrati, i contributi previdenziali, le ammende e i danni nei casi transfrontalieri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>sottolinea il problema degli attori fraudolenti e criminali del mercato del lavoro che ricorrono a fallimenti strategici e alla scomparsa di imprese per sottrarsi alla responsabilità dei pagamenti in sospeso e delle sanzioni; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le questioni associate ai fallimenti strategici e alle imprese che vengono meno, in particolare nei casi transfrontalieri, e ad adottare le iniziative necessarie per ridurne la prevalenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>ricorda che collegare la spesa pubblica al rispetto dei diritti dei lavoratori e a condizioni di lavoro dignitose è uno dei mezzi disponibili per contrastare il subappalto abusivo e la criminalità legata al lavoro;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>