<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0065</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Accesso del pubblico ai documenti – Relazione 2022-2024</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0011/2026 - Relatrice: Veronika Cifrová Ostrihoňová)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 sull'accesso del pubblico ai documenti – Relazione per il periodo 2022-2024 (2025/2137(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11 e 16,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 15,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare gli articoli 41 e 42,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale<FOOTNOTE><FIELD> GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 30 aprile 2008 (COM(2008)0229),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 21 marzo 2011 (COM(2011)0137),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione in prima lettura del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 159.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2025" (COM(2025)0045) e i relativi allegati, nonché l'intenzione ivi espressa di ritirare le proposte COM(2011)0137 e COM(2008)0229 di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione (UE) 2024/3080 della Commissione, del 4 dicembre 2024, che stabilisce il regolamento interno della Commissione e modifica la decisione C(2000) 3614<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/3080, 5.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3080/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'accesso del pubblico ai documenti<FOOTNOTE><FIELD> GU C 465 del 17.11.2021, pag. 54.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 luglio 2023 sulla relazione annuale per gli anni 2019-2021 sull'accesso del pubblico ai documenti<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4014, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4014/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 14 marzo 2024 sul tempo impiegato dalla Commissione europea per trattare le richieste di accesso del pubblico ai documenti<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/6560, 12.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6560/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze del Tribunale del 17 luglio 2024 nelle cause T-689/21, <STRING ITALIC="on">Auken e a./Commissione</STRING> e T-761/21, <STRING ITALIC="on">Courtois e a./Commissione</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenze del Tribunale del 17 luglio 2024, <STRING ITALIC="on">Auken e a./Commissione</STRING>, T-689/21, ECLI:EU:T:2024:476, e <STRING ITALIC="on">Courtois e a./Commissione</STRING>, T-761/21, ECLI:EU:T:2024:477.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sentenza del Tribunale del 14 maggio 2025 nella causa T-36/23, <STRING ITALIC="on">Stevi e The New York Times/Commissione</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2025, <STRING ITALIC="on">Stevi e The New York Times/Commissione</STRING>, T‑36/23, ECLI:EU:T:2025:483.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni e le decisioni del Mediatore europeo, in particolare la relazione speciale n. OI/2/2022/OAM<FOOTNOTE><FIELD> Mediatore europeo, "Relazione speciale della Mediatrice europea nell'ambito della sua indagine strategica relativa alle tempistiche della Commissione europea per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti (OI/2/2022/OAM)", 21 settembre 2023.</FIELD></FOOTNOTE> e le decisioni nei casi 1316/2021/MIG<FOOTNOTE><FIELD> Decisione della Mediatrice europea del 12 luglio 2022 sul rifiuto da parte della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l'amministratore delegato di un'impresa farmaceutica sull'acquisto di un vaccino contro la COVID-19 (caso 1316/2021/MIG).</FIELD></FOOTNOTE> e 1499/2021/SF<FOOTNOTE><FIELD> Decisione della Mediatrice europea del 27 giugno 2022 sul rifiuto da parte del Consiglio dell'Unione europea di concedere l'accesso integrale del pubblico a documenti relativi a trattative riguardanti il progetto di regolamento sui mercati digitali (1499/2021/SF).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 122, paragrafo 7, e l'articolo 149 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0011/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che i trattati dell'UE garantiscono a ogni cittadino il diritto alla partecipazione democratica e a un processo decisionale trasparente, imponendo alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE di concedere l'accesso del pubblico ai documenti; che tale diritto fondamentale di accesso ai documenti, tutelato dai trattati e dalla Carta, consente un efficace controllo da parte dei cittadini<FOOTNOTE><FIELD> Articolo 10, paragrafo 3, TUE, letto alla luce del considerando 13, dell'articolo 1, secondo comma, e dell'articolo 9 TUE, nonché dell'articolo 15 TFUE.</FIELD></FOOTNOTE> e che dovrebbe pertanto essere esercitato in modo proattivo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la CGUE ha affermato che l'accesso del pubblico ai documenti è un elemento essenziale della democrazia partecipativa; che la stessa ha stabilito che il controllo pubblico delle informazioni utilizzate nelle attività legislative costituisce una condizione preliminare per il corretto funzionamento dei poteri democratici e per l'esercizio dei diritti democratici; che la CGUE ha inoltre sottolineato che la trasparenza è inerente alla procedura legislativa e che le decisioni devono essere prese nel modo più trasparente e vicino possibile ai cittadini;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1049/2001 riconosce la particolare importanza di concedere un accesso ancora più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni dell'UE agiscono in veste di legislatore e sottolinea in particolare la necessità di garantire un accesso diretto ai documenti legislativi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che i cittadini si aspettano legittimamente trasparenza, efficienza e responsabilità da parte delle autorità pubbliche e che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE dovrebbero rispondere a tali aspettative in modo chiaro e comprensibile; che l'apertura e la buona governance nel funzionamento dell'UE e nel suo processo decisionale sono cruciali per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione e garantire una maggiore legittimità, efficacia e rendicontabilità dell'amministrazione; che i principi di apertura e trasparenza dovrebbero guidare non solo il processo decisionale ma anche le modalità di redazione di un testo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'accesso tempestivo a informazioni affidabili e accurate è fondamentale per tutelarsi dalla misinformazione e contrastare efficacemente la diffusione della disinformazione; che i ritardi nella concessione di tale accesso compromettono detto processo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'Unione si fonda su una democrazia rappresentativa e che le sue istituzioni, organi e organismi devono rispettare i più elevati standard in materia di trasparenza e integrità onde consentire un rigoroso controllo pubblico e la loro partecipazione significativa dei cittadini nella buona governance;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che il ruolo del Mediatore europeo è stato essenziale per salvaguardare l'accesso del pubblico ai documenti, anche attraverso le raccomandazioni di cui alla relazione speciale OI/2/2022/OAM; che le istituzioni dell'UE devono garantire che il Mediatore europeo possa continuare a esercitare efficacemente tale ruolo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'indagine strategica della Mediatrice europea delineata nella suddetta relazione speciale ha rivelato ritardi sistemici e significativi da parte della Commissione, in particolare nel trattamento delle domande di conferma (richieste da parte dei richiedenti di riesame della risposta iniziale) a seguito del rifiuto iniziale di concedere ai cittadini l'accesso ai documenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, nel caso 1499/2021/SF, la Mediatrice ha constatato inequivocabilmente che il rifiuto del Consiglio di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai negoziati legislativi costituiva un caso di cattiva amministrazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che non sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto del termine di 15 giorni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel concedere o rifiutare l'accesso ai documenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1049/2001 riconosce l'importanza di concedere un ampio accesso ai documenti nei casi in cui le istituzioni dell'UE agiscono in veste di legislatore e sottolinea la necessità di garantire un accesso diretto ai documenti legislativi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che nel maggio 2021 un giornalista ha chiesto l'accesso a documenti, compresi i messaggi di testo tra la Presidente della Commissione e Pfizer, ma che la Commissione ha dichiarato di non disporre di tali atti in ragione delle proprie norme di registrazione; che il modo in cui la Commissione ha gestito il caso desta preoccupazione; che la Mediatrice europea ha concluso che la risposta della Commissione costituiva un caso di cattiva amministrazione e ha formulato diverse raccomandazioni a seguito del caso, anche per quanto riguarda le modalità di registrazione dei messaggi di testo, e ha raccomandato di effettuare una nuova ricerca, in linea con gli obblighi in materia di accesso del pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001; che il 14 maggio 2025 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di non divulgare i messaggi di testo; che, secondo la Corte, la Commissione non ha fornito spiegazioni plausibili per giustificare il non possesso dei messaggi<FOOTNOTE><FIELD> Caso T-36/23, <STRING ITALIC="on">Stevi e The New York Times/Commissione</STRING>, comunicato stampa: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2025-05/cp250060it.pdf</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, i messaggi di testo sono considerati "documenti" quando vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative o decisioni di competenza di un'istituzione, in quanto per "documento" si intende qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); che ciò non significa che tutti i messaggi di testo scambiati debbano essere registrati e accessibili, ma solo se relativi alle politiche, alle iniziative o alle decisioni dell'Unione; che la Commissione può comunque decidere di non concedere il pieno accesso del pubblico a tali messaggi qualora si applichino le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001, come la tutela degli interessi commerciali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che il 6 ottobre 2025 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale (C/2025/5423) un ritiro formale di proposte legislative, in particolare COM(2011)0137 e COM(2008)0229, entrambe volte a modificare il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti, alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adducendo l'impossibilità di prevedere il raggiungimento di un accordo dopo anni di stallo legislativo dal 2011; che tale situazione di stallo continua a destare preoccupazione per il fatto che il ricorso al solo quadro del 2001 potrebbe non essere più sufficiente a rafforzare efficacemente il diritto di accesso del pubblico ai documenti dell'UE in un contesto istituzionale e tecnologico moderno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che il rapido progresso delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) comporta sia opportunità che criticità per garantire l'accuratezza e la trasparenza delle informazioni nell'Unione e nelle sue istituzioni, organi e organismi, mentre sistemi di IA adeguatamente progettati e governati possono contribuire a individuare e mitigare la misinformazione e la disinformazione, favorendo, in tal modo, un dibattito pubblico informato, a condizione che la loro diffusione rispetti pienamente i diritti fondamentali, promuova la responsabilità e rispetti elevati standard in materia di trasparenza al fine di preservare la fiducia dei cittadini e rafforzare la governance democratica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che nella causa C-588/21 P<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2024, <STRING ITALIC="on">Public.Resource.Org Inc. e Right to Know CLG/Commissione europea e a.</STRING>, C-588/21 P, ECLI:EU:C:2024:201.</FIELD></FOOTNOTE>, relativa a una domanda di accesso a norme tecniche sulla sicurezza dei giocattoli presentata da organizzazioni senza scopo di lucro, la Corte di giustizia ha stabilito che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, tale da giustificare la divulgazione di tali norme armonizzate;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea con forza che la trasparenza e l'accesso ai documenti costituiscono diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE, essenziali per garantire la partecipazione trasparente, democratica, responsabile e significativa dei cittadini;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Relazione annuale sull'accesso del pubblico ai documenti</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva che nel 2024 la Commissione ha modificato il suo quadro per la trasparenza adottando un regolamento interno riveduto, nel tentativo di chiarire le norme sull'accesso del pubblico ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001; sottolinea che alcuni portatori di interessi hanno sollevato preoccupazioni in merito al regolamento riveduto, in particolare per quanto riguarda la definizione di cosa può essere considerato un "documento", le ulteriori eccezioni all'obbligo di registrazione dei documenti o le presunzioni di non divulgazione, la conformità di tale definizione e di dette eccezioni e presunzioni alla giurisprudenza consolidata della CGUE, e che ciò minerebbe la trasparenza, il che costituirebbe un passo indietro e comprometterebbe l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 1049/2001;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che nel 2024 la Commissione ha ricevuto 6 938 domande iniziali di accesso ai documenti e 641 domande di conferma, il che rappresenta un aumento delle domande di conferma pari al 7 % rispetto al 2023<FOOTNOTE><FIELD> Relazione della Commissione del 19 maggio 2025 sull'applicazione nel 2024 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2025)0239).</FIELD></FOOTNOTE>; osserva che nel 2023 la Commissione ha ricevuto 7 274 domande iniziali di accesso ai documenti e 599 domande di conferma, il che rappresenta un aumento delle domande di conferma pari al 43 % rispetto al 2022<FOOTNOTE><FIELD> Relazione della Commissione del 3 luglio 2024 sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024)0266).</FIELD></FOOTNOTE>; osserva che nel 2022 la Commissione ha ricevuto 7 410 domande iniziali di accesso ai documenti e 418 domande di conferma, il che rappresenta un aumento delle domande di conferma pari al 17,8 % rispetto al 2021<FOOTNOTE><FIELD> Relazione della Commissione del 13 settembre 2023 sull'applicazione nel 2022 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2023)0523).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che la Commissione, nel rispondere alle domande di conferma, ha deciso di concedere l'accesso parziale o totale ai documenti nel 51 % dei casi nel 2022, nell'85 % dei casi nel 2023 e nel 60 % dei casi nel 2024; osserva che le domande di conferma sono aumentate, mentre le domande iniziali hanno registrato un calo e prende atto del tasso di decisioni annullate nella fase di domanda di conferma; sottolinea che ciò dimostra la mancata valutazione approfondita delle richieste iniziali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che, al 31 dicembre 2024, il registro pubblico dei documenti del Parlamento conteneva 918 803 riferimenti (a fronte dei 898 267 alla fine del 2023); osserva che il tasso complessivo di risposta positiva è rimasto elevato, attestandosi al 91 % e che le domande sono state trattate in media in meno di nove giorni lavorativi<FOOTNOTE><FIELD> Parlamento europeo, "Accesso del pubblico ai documenti 2024 – Relazione annuale del Parlamento europeo", Direzione generale della Presidenza, Unità Trasparenza, maggio 2025.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>riconosce che, tra tutte le istituzioni dell'UE, la Commissione ha ricevuto il maggior numero di domande di accesso ai documenti, pervenute principalmente al Segretariato generale e alla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>osserva che nel 2024 la Commissione ha emesso 5 542 risposte iniziali e 305 risposte di conferma, e che le altre istituzioni dell'UE hanno altresì compiuto progressi verso una maggiore trasparenza: sottolinea che il registro del Consiglio conteneva oltre 527 000 documenti alla fine del 2024, di cui oltre il 72 % resi pubblici, e ha trattato oltre 2 800 domande di accesso provenienti principalmente dalla società civile e dal mondo accademico, concedendo l'accesso totale o parziale nell'85 % dei casi<FOOTNOTE><FIELD> Relazione della Commissione del 3 luglio 2024 sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024)0266).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>accoglie con favore tali tendenze, in quanto evidenziano il costante impegno dell'UE a favore della trasparenza in un contesto di complesse sfide giuridiche e politiche; osserva tuttavia che nell'85 % dei casi esaminati, la Commissione non ha adottato una decisione entro i termini legali e che, nel 60 % dei casi, il ritardo è stato superiore a 60 giorni lavorativi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sviluppi recenti</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001, anche qualora l'accesso a talune informazioni debba essere negato sulla base di motivi giustificati, dovrebbe essere presa in considerazione la divulgazione parziale e le restanti parti del documento in questione devono essere divulgate, tenendo conto dell'interesse pubblico prevalente alla trasparenza e alla divulgazione, che comprende i principi di sana governance, efficienza istituzionale, responsabilità democratica e maggiore partecipazione civica nel processo decisionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>è fermamente convinto che un impegno deciso e coerente a favore dell'accesso del pubblico ai documenti e della trasparenza costituisca un pilastro fondamentale del sistema democratico dell'UE, poiché rafforza il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e contribuisce al buon governo e alla sana gestione finanziaria; ritiene che, alla luce dell'attuale contesto di minacce e guerre ibride, sia importante contrastare le narrazioni complottiste e la disinformazione, e che un impegno in tal senso contribuirà a rafforzare la resilienza dell'UE contro le ingerenze straniere e i tentativi di comprometterne l'integrità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>ritiene che l'applicazione di un approccio proattivo e l'adozione di procedure più rapide, meno onerose e più accessibili per la gestione delle denunce sul rifiuto di concedere l'accesso contribuirebbero a garantire un'effettiva trasparenza, prevenire controversie giuridiche nonché evitare costi e oneri inutili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>esprime preoccupazione per la persistente pratica, da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, di assegnare un livello di classificazione eccessivo ai documenti ufficiali, che viola il principio di trasparenza; ribadisce l'appello di lunga data, espresso nelle sue precedenti risoluzioni sull'accesso del pubblico ai documenti, a stabilire norme chiare, coerenti e giuridicamente vincolanti per la classificazione e la declassificazione dei documenti, al fine di salvaguardare la responsabilità democratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>rileva con preoccupazione che i problemi comuni che i cittadini incontrano quando richiedono l'accesso ai documenti sono il rifiuto da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi sulla base di argomentazioni inconsistenti e le incoerenze da parte delle istituzioni nel trattamento di richieste di accesso ai documenti analoghe;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>esprime preoccupazione per il frequente ricorso alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per negare il pieno accesso ai documenti; sottolinea che la trasparenza e l'accesso ai documenti devono rimanere la regola generale, mentre un numero limitato di eccezioni legittime, quali definite nella legislazione pertinente, ad esempio per motivi di sicurezza, possono essere invocate e devono essere interpretate in modo restrittivo; ricorda che, a giudizio della Mediatrice europea, qualsiasi eccezione o restrizione di accesso ai documenti, anche legislativi, o alle informazioni dovrebbero essere eccezionali e limitate allo stretto necessario; ribadisce che, qualora un'istituzione, un organo o un organismo invochi una delle eccezioni all'accesso ai documenti ai sensi di detto articolo, deve procedere a una valutazione individuale e obiettiva caso per caso; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a integrare tali valutazioni nelle loro pratiche di accesso ai documenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita la Commissione a garantire la trasparenza delle decisioni adottate nell'ambito della comitatologia; ricorda che la CGUE ritiene che rivelare le posizioni degli Stati membri nelle procedure di comitato non pregiudica di per sé il processo decisionale<FOOTNOTE><FIELD> Si veda la sentenza del Tribunale del 14 giugno 2023, <STRING ITALIC="on">Covington &amp; Burling e Bart Van Vooren</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Commissione europea</STRING>, T-201/21, ECLI:EU:T:2023:333.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>esprime preoccupazione per le difficoltà di accesso ai documenti di alcune agenzie dell'UE e per il fatto che tali agenzie impediscano l'accesso del pubblico ai documenti e un controllo adeguato; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e di un accesso fattivo ai documenti delle agenzie dell'UE; invita inoltre le agenzie dell'UE ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 nelle loro politiche di accesso ai documenti; invita, nello specifico, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) a concedere al Parlamento europeo un accesso tempestivo ai suoi documenti, in particolare alle informazioni e analisi sui paesi di origine sicuri e sui paesi terzi sicuri, in linea con il regolamento (UE) 2021/2303 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, al fine di rafforzare il controllo democratico; chiede che l'obbligo imposto dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 di riferire annualmente sull'attuazione del regolamento venga esteso a tutte le altre istituzioni, organi e organismi dell'UE contemplati dall'articolo 15 TFUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>deplora che la Commissione e il Consiglio continuino a non dare un seguito significativo alle raccomandazioni contenute in precedenti relazioni del Parlamento sull'accesso ai documenti; deplora altresì che le istituzioni dell'UE non pubblichino attivamente molti dei documenti pertinenti ai fascicoli legislativi, impedendo così ai cittadini di sapere quali documenti sono effettivamente disponibili e di esercitare il loro diritto di richiedere l'accesso ai documenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>lamenta le attuali difficoltà nell'ottenere accesso a informazioni dettagliate sull'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE da parte della Commissione; invita pertanto la Commissione a garantire che le decisioni adottate nel contesto delle procedure di infrazione siano trasparenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione a garantire la trasparenza delle decisioni in materia di bilancio dell'UE, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti dell'UE a paesi terzi e nel settore della migrazione e della sicurezza, comprese informazioni quali importo, finalità e fonte del finanziamento, al fine di garantire che il Parlamento e il pubblico possano esercitare il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>ribadisce la sua preoccupazione per i ritardi sistemici da parte della Commissione nel rispondere alle domande di conferma evidenziati nell'indagine contenuta nella relazione speciale n. OI/2/2022/OAM della Mediatrice europea, in cui quest'ultima constata che le carenze strutturali, le risorse insufficienti e la comunicazione inefficace hanno in ultima analisi dissuaso le persone dall'esercitare il loro diritto di accesso; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia ancora attuato pienamente alcune raccomandazioni chiave della Mediatrice, in particolare quelle relative al rispetto delle scadenze, e che non abbia dimostrato un impegno tangibile ad attuarle; chiede alla Commissione e al Consiglio di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle raccomandazioni della Mediatrice e di affrontare questioni fondamentali quali i ritardi persistenti, la mancanza di dialogo con i richiedenti e il livello inadeguato di trasparenza nei casi di alto profilo; esorta la Commissione a correggere i ritardi sistematici nel trattamento delle domande di accesso del pubblico ai documenti; ritiene che dovrebbero essere previste sanzioni o conseguenze nel caso in cui le istituzioni non rispondano alle richieste di accesso ai documenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>deplora che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione siano state presentate senza essere accompagnate da una valutazione d'impatto o senza una deroga debitamente giustificata all'obbligo di fornirne una; sottolinea che i colegislatori devono essere pienamente informati degli elementi a sostegno delle iniziative legislative per poter rispettare la trasparenza del processo legislativo; invita la Commissione a garantire che tutte le proposte legislative future rispettino i diritti fondamentali, siano basate su dati solidi e verificabili che ne dimostrino chiaramente la necessità, la proporzionalità e l'efficacia prevista, siano efficienti dal punto di vista dei costi e accompagnate da una valutazione d'impatto complessiva; esorta, inoltre, la Commissione a garantire la piena trasparenza nella selezione delle parti interessate consultate durante la preparazione delle proposte legislative e tempo sufficiente per ampie consultazioni pubbliche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>deplora profondamente la persistente mancanza di trasparenza in seno al Consiglio; esprime profondo rammarico per il fatto che le analisi recenti continuino a evidenziare l'assenza di pratiche proattive di pubblicazione e registrazione; ricorda che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, TUE, il Consiglio deve riunirsi in seduta pubblica quando delibera e vota un progetto di atto legislativo; sottolinea che l'applicazione del codice "LIMITE" alla maggior parte dei documenti preparatori nelle procedure legislative in corso rappresenta una restrizione sproporzionata al diritto dei cittadini di accedere ai documenti legislativi; evidenzia che, per consentire ai cittadini di esercitare pienamente il loro diritto di accesso ai documenti, tutti i documenti legislativi prodotti e/o diffusi dovrebbero figurare anche in un registro pubblico di facile consultazione; esorta il Consiglio a migliorare le proprie norme e procedure in materia di trasparenza, comprese l'accessibilità e la classificazione dei documenti legislativi; sottolinea inoltre che la giurisprudenza della CGUE riconosce il diritto del pubblico di accedere ai documenti prodotti dai gruppi di lavoro del Consiglio che agiscono nel contesto del processo legislativo; osserva, tuttavia, che è ancora necessario richiedere attivamente l'accesso; prende atto con grave preoccupazione di quanto è emerso in merito al rifiuto del Consiglio di concedere l'accesso ai documenti di trilogo, come gli orientamenti generali del Consiglio, i documenti a quattro colonne, gli ordini del giorno, le sintesi dei risultati e i processi verbali dei triloghi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>ribadisce che il Consiglio deve promuovere standard di trasparenza più elevati; sottolinea che la fiducia interistituzionale è compromessa quando un'istituzione rifiuta costantemente di concedere al pubblico l'accesso ai documenti pertinenti al processo decisionale dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>sottolinea che gli accordi internazionali hanno effetti giuridici vincolanti e plasmano l'evoluzione della legislazione dell'UE; insiste pertanto sull'assoluta necessità di garantire la piena trasparenza durante l'intero processo negoziale, garantendo ai deputati al Parlamento europeo un accesso tempestivo e illimitato a tutti i documenti pertinenti; ricorda che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento europeo è "immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>accoglie con favore la sentenza della CGUE nella causa <STRING ITALIC="on">Stevi e The New York Times</STRING> / <STRING ITALIC="on">Commissione</STRING> quale importante contributo alla linea giurisprudenziale che ha promosso pratiche trasparenti nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'UE; osserva che la decisione della CGUE lascia spazio a un'interpretazione modernizzata del regolamento (CE) n. 1049/2001 alla luce delle pratiche di comunicazione contemporanee e dell'evolversi delle aspettative in materia di trasparenza; ricorda che la CGUE ha chiarito che il diritto di accesso ai documenti si estende a tutti i formati pertinenti e non può essere eluso mediante norme interne di registrazione o pratiche selettive di gestione dei documenti; invita pertanto tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a conservare, registrare e rendere accessibili in maniera proattiva tutti i documenti ufficiali in tutti i formati pertinenti, come ad esempio la comunicazione digitale e i messaggi di testo che riguardano questioni pubbliche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>ritiene che il modo in cui la presidente della Commissione ha gestito la richiesta di accesso ai documenti in quel caso abbia minato la fiducia nella Commissione; deplora il persistente rifiuto della Commissione di spiegare il motivo per cui non è stato possibile concedere l'accesso ai documenti richiesti; osserva che la sentenza sottolinea il dovere di conservare attivamente la documentazione per garantire l'esercizio effettivo del diritto di accesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>osserva, a tale proposito, che la registrazione di un documento è la conseguenza dell'esistenza del documento stesso e non un prerequisito per la sua esistenza, e che la Commissione non può basarsi unicamente sulla mancata registrazione nel suo sistema per stabilire che non è in possesso dei documenti richiesti; ritiene fermamente che la perdita o la cancellazione di un documento unicamente perché considerato "di breve durata" comprometta in modo sostanziale il principio di trasparenza e di buona governance, creando un precedente potenzialmente pericoloso per la futura gestione delle domande di accesso ai documenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza che la Commissione ha dimostrato nella pubblicazione dei contratti di acquisto relativi alla COVID-19; sottolinea che la CGUE ha stabilito che la Commissione non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto per i vaccini contro la COVID-19<FOOTNOTE><FIELD> Cause T-689/21, <STRING ITALIC="on">Auken e a.</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Commissione europea</STRING> e T-761/21 <STRING ITALIC="on">Courtois e a.</STRING> / <STRING ITALIC="on">Commissione.</STRING></FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad attuare una politica di trasparenza fin dalla progettazione e a pubblicare i documenti in modo proattivo, con l'obiettivo ultimo di garantire che i cittadini possano esercitare pienamente il loro diritto di accesso ai documenti e svolgere il loro ruolo di controllo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>esorta la Commissione a riconoscere che l'esercizio da parte dei cittadini del diritto alla trasparenza e all'accesso ai documenti non è un segno di sfiducia che dovrebbe pertanto essere limitato o ostacolato, ma rappresenta piuttosto un'opportunità per le istituzioni dell'UE di dimostrare come vengono prese le decisioni e di accrescere la fiducia della società nei confronti dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>osserva con preoccupazione che attualmente per contestare il rifiuto di una richiesta di accesso a un documento o la mancanza di una risposta tempestiva quando non vengono rispettati i termini i cittadini possono soltanto presentare una denuncia alla Mediatrice, le cui raccomandazioni non sono, purtroppo, giuridicamente vincolanti, o avviare un procedimento giudiziario contro l'istituzione in questione dinanzi alla CGUE, il che comporta un processo estremamente lungo e costoso dall'esito incerto e un onere irragionevole che fa sì che i cittadini siano dissuasi dal contestare una decisione di rifiuto di accesso ai documenti; sottolinea che le spese legali molto elevate hanno un effetto dissuasivo sui cittadini e sulla società civile rispetto al loro diritto di accesso alla giustizia e a un ricorso effettivo tutelato dalla Carta;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>prende atto del fatto che la Commissione ha adottato norme interne rivedute in materia di accesso ai documenti e delle questioni sollevate in merito alla loro compatibilità con la Carta, il TUE, il TFUE e il regolamento (CE) n. 1049/2001 e osserva che vi sono casi pendenti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; esorta la Commissione a rivedere le sue norme sulla gestione dei documenti e degli archivi alla luce della giurisprudenza pertinente e a chiarirle o ad adeguarle in modo da garantire il massimo livello di trasparenza nel rispetto dei requisiti e dello spirito dell'articolo 15 TFUE e del regolamento (CE) n. 1049/2001; ritiene che ciò accrescerà la credibilità democratica dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare procedure accessibili per la gestione dei reclami relativi ai rifiuti di concedere l'accesso ai documenti e misure intese a garantire ai cittadini la possibilità di contestare, se necessario, le decisioni; ricorda che le istituzioni dell'UE sono tenute a fornire risposte personalizzate e a non basarsi unicamente su presunzioni generali di non divulgazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>prende atto del ritiro, da parte della Commissione, delle sue proposte del 2008 e del 2011 di rivedere il regolamento (CE) n. 1049/2001; deplora la decisione di ritirare tali proposte dopo anni di stallo senza una chiara tabella di marcia, un calendario o una consultazione significativa, perdendo così un'importante opportunità per modernizzare il quadro esistente e ormai obsoleto; raccomanda vivamente alla Commissione di studiare varie legislazioni e pratiche nazionali in materia di accesso ai documenti, anche negli Stati membri in cui vigono norme più rigorose in materia di trasparenza rispetto a quelle in vigore a livello dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>invita la Commissione a presentare una proposta aggiornata e più ambiziosa che integri la giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che tenga conto delle raccomandazioni del Parlamento, compresa la sua posizione del 2011 sulla proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, e che includa sanzioni per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza; invita inoltre la Commissione a ridurre le eccezioni ai casi strettamente necessari e a stabilire una nuova e ambiziosa norma dell'UE in materia di apertura e accesso del pubblico ai documenti; chiede, nell'attesa di una proposta aggiornata, che il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia interpretato rigorosamente e applicato coerentemente con la giurisprudenza pertinente e con il principio secondo cui dovrebbe essere garantito il più ampio accesso possibile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe dare il buon esempio divulgando attivamente i documenti in conformità con la prassi consolidata in materia di trasparenza legislativa ed estendendo questo approccio ai documenti relativi ai fascicoli e al lavoro di natura legislativa, come gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni dei coordinatori, nonché gli ordini del giorno della Conferenza dei presidenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>chiede nuovamente alla Commissione di affrontare immediatamente i ritardi sistemici nel trattamento delle domande di conferma adottando un approccio intraprendente, migliorando le procedure interne, assegnando risorse umane e finanziarie sufficienti sulla base di valutazioni approfondite delle esigenze e garantendo una comunicazione tempestiva e trasparente con i richiedenti, al fine di rispettare gli obblighi giuridici e favorire la fiducia e la partecipazione dei cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>raccomanda che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE pubblichino sui loro siti web consigli sul tipo di informazioni che dovrebbero essere incluse nelle domande di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, al fine di facilitare il trattamento di tali domande;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>sottolinea che le informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche sono di interesse pubblico e che, conformemente alla Convenzione di Aarhus, i cittadini dovrebbero beneficiare di un ampio accesso a tali informazioni; deplora che il rifiuto di fornire accesso alle informazioni sugli effetti ambientali delle emissioni, ad esempio nell'ambito dell'inquinamento chimico, potrebbe incidere negativamente sulla salute pubblica e sulla tutela dei cittadini dalle sostanze pericolose;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>accoglie con favore l'introduzione di una procedura di riesame rapida da parte della Mediatrice europea nei casi di rifiuto delle richieste di accesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a sviluppare e a offrire programmi di formazione per tutto il personale, in particolare per chi gestisce documenti e processi decisionali, al fine di promuovere una cultura interna di trasparenza, responsabilità e buona governance;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>chiede che le decisioni di rifiuto delle richieste di accesso vengano adottate a seguito di una valutazione obiettiva e individuale caso per caso, che siano comunicate senza indebito ritardo e accompagnate da una giustificazione motivata e specifica, conformemente alla giurisprudenza pertinente; ricorda a tutte le istituzioni, organi e organismi dell'UE che qualsiasi decisione che neghi l'accesso del pubblico ai documenti deve essere limitata a quanto strettamente necessario e interpretata in modo rigoroso, al fine di consentire il controllo pubblico e di favorire la credibilità democratica garantendo che i cittadini comprendano i motivi per cui l'accesso è stato negato e possano avvalersi, ove necessario, dei mezzi di ricorso disponibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>chiede che venga istituito un meccanismo indipendente di controllo che revisioni periodicamente le pratiche di classificazione e declassificazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>chiede alla Commissione maggiore trasparenza sui contratti stipulati con terze parti; invita la Commissione a dar prova di maggiore intraprendenza nel pubblicare quante più informazioni possibili sulle procedure di gara in linea con le precedenti richieste avanzate dal Parlamento<FOOTNOTE><FIELD> Si veda, ad esempio, la risoluzione del 9 settembre 2025 sugli appalti pubblici; testi approvati, P10_TA(2025)0174.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>chiede alle istituzioni dell'UE di dare seguito pienamente e tempestivamente alle decisioni e alle raccomandazioni della Mediatrice successive ai reclami relativi al rifiuto delle richieste di accesso ai documenti; invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare procedure più rapide, più accessibili e ulteriormente semplificate per la gestione dei reclami relativi ai rifiuti di accesso e misure per garantire ai cittadini la possibilità di contestare, laddove necessario, le decisioni; raccomanda, a tal proposito, di nominare alti funzionari o esperti indipendenti capaci di esaminare, senza indebiti ritardi, i ricorsi relativi alle richieste di accesso ai documenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>chiede la piena trasparenza riguardo all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle decisioni e nelle procedure delle istituzioni dell'UE, compresa la pubblicazione di informazioni dettagliate su algoritmi, dati di addestramento e valutazioni di impatto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>sottolinea che non sapere se determinati documenti esistono o meno può impedire ai cittadini di esercitare il loro diritto di chiederne l'accesso; evidenzia che garantire che i cittadini siano in grado di comprendere e seguire nel dettaglio il processo legislativo, ma anche di prendervi parte, è un obbligo giuridico sancito dai trattati e dalla Carta, nonché un requisito fondamentale del controllo democratico e della democrazia a livello generale; chiede pertanto campagne mirate di sensibilizzazione e informazione a livello sia dell'UE che nazionale per informare i cittadini dei loro diritti di accesso ai documenti come pure degli strumenti e delle procedure a loro disposizione per esercitare tali diritti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>sottolinea che gli accordi internazionali hanno effetti giuridici vincolanti e plasmano l'evoluzione della legislazione dell'UE; insiste, a tal proposito, sull'assoluta necessità di garantire la piena trasparenza durante l'intero processo negoziale, garantendo al Parlamento un accesso tempestivo e illimitato a tutti i documenti pertinenti; chiede che il Parlamento venga immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>esorta il Consiglio a migliorare le sue norme e procedure in materia di trasparenza legislativa; chiede la pubblicazione proattiva e tempestiva degli approcci generali e parziali del Consiglio e di tutti i suoi documenti preparatori relativi ai fascicoli legislativi, comprese le posizioni di ciascuno Stato membro e i processi verbali dei gruppi di lavoro, stabilendo la loro pubblicazione come prassi standard in tutte le fasi decisionali, conformemente ai principi di partecipazione democratica sanciti dai trattati e dalla Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>chiede che le istituzioni dell'UE si conformino pienamente alla sentenza del Tribunale relativa alla causa T-540/15<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018, <STRING ITALIC="on">De Capitani</STRING> / <STRING ITALIC="on">Parlamento</STRING>, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.</FIELD></FOOTNOTE> sull'accesso ai documenti a quattro colonne; invita inoltre le istituzioni dell'UE a pubblicare attivamente altri documenti di trilogo, quali ordini del giorno, sintesi dei risultati e processi verbali dei triloghi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>sottolinea che la trasparenza deve andare di pari passo con l'assunzione di responsabilità; chiede che vengano introdotti audit periodici da parte della Mediatrice europea in materia di rispetto istituzionale degli obblighi di trasparenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>chiede che venga introdotto sul sito web del Parlamento un sistema di facile utilizzo che, per ogni votazione per appello nominale, renda visibile il testo votato e i risultati delle votazioni per gruppo e per deputato al Parlamento europeo, in linea con la precedente richiesta del Parlamento di maggiore trasparenza e di strumenti di facile utilizzo che rendano le procedure del Parlamento più accessibili per i cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>esorta con fermezza l'UE e gli Stati membri ad applicare le conclusioni e le raccomandazioni del comitato di controllo sull'osservanza della Convenzione di Aarhus e della Mediatrice europea, rispettando nel contempo gli impegni internazionali a norma della Convenzione di Aarhus e dello Stato di diritto;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>