<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0073</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro: domanda EGF/2025/004 BE/Tupperware - Belgio</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0030/2026 - Relatore: Jean-Marc Germain)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/004 BE/Tupperware (COM(2026)0001 – C10-0012/2026 – 2026/0004(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0001 – C10‑0012/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj<STRING ITALIC="on">).</STRING></FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento QFP"), in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0030/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze degli eventi e delle trasformazioni rilevanti che interessano la struttura del commercio mondiale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è prestata mediante un sostegno finanziario a favore dei lavoratori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2025/004 BE/Tupperware relativa a un contributo finanziario a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 267 espulsioni dal lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.</FIELD></FOOTNOTE> nell'impresa Tupperware General Services NV (Tupperware), nel settore economico classificato alla divisione 22 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche) nella provincia delle Fiandre orientali (BE23), nel periodo di riferimento compreso tra il 17 febbraio 2025 e il 17 giugno 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la domanda si fonda sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che Tupperware ha presentato istanza di fallimento il 17 febbraio 2025; che dal 2022 i fallimenti sono in aumento in Belgio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il Belgio ha specificato che il VDAB provvede al prefinanziamento e al cofinanziamento nazionali delle misure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che sono state soddisfatte le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile, preparandoli nel contempo a un'economia europea maggiormente digitale e più verde;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018)<FOOTNOTE><FIELD> Articolo 8 del regolamento QFP.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite nel regolamento FEG, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 622 650 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 1 909 000 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 1 843 500 EUR, e le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 65 500 EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 28 agosto 2025 e che, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha completato la propria valutazione il 20 gennaio 2026, quasi cinque mesi dopo, e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso; sottolinea l'importanza di ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG e la decisione di finanziamento, salvaguardando nel contempo pienamente i diritti del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che la domanda riguarda 267 beneficiari interessati collocati in esubero presso Tupperware;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>prende atto del fatto che Tupperware era ubicata ad Aalst, nella provincia delle Fiandre orientali, dove già prima del fallimento di tale impresa solo una persona su due aveva un lavoro, rispetto alla media di due persone su tre registrata nella regione delle Fiandre; si rammarica che tali licenziamenti aggraveranno ulteriormente la situazione; sottolinea che è necessaria un'azione rapida per prevenire il declino strutturale regionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>deplora che la società madre americana Tupperware Brands sia stata rilevata dai creditori nell'ottobre 2024 e, a causa di una ristrutturazione significativa, la stessa abbia revocato le licenze, tra cui quelle di fabbricazione, concesse a Tupperware General Services NV, rendendo la controllata belga insostenibile dal punto di vista finanziario e causandone il fallimento il 17 febbraio 2025;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>accoglie con favore l'iniziativa di un gruppo di imprenditori europei volta a rilanciare il marchio in Germania, Francia, Belgio, Italia e Polonia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che nelle Fiandre il rischio di disoccupazione è più che doppio per le persone con un basso livello di istruzione; osserva che un terzo dei lavoratori espulsi dal lavoro ha un livello di istruzione non superiore all'istruzione secondaria inferiore; invita le autorità belghe a fornire un sostegno specifico adattato a tali profili per aiutare i lavoratori a superare le loro carenze e a trovare nuovi posti di lavoro, adottando nel contempo misure volte a ridurre i fallimenti e ad affrontare le disparità sociali che portano all'esclusione della forza lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che, d'intesa con i sindacati, gli esperti e le parti sociali, i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori consistono nelle misure seguenti: sessioni informative per il reinserimento lavorativo, servizi di ricollocamento, compresa la formazione in materia di TIC, assistenza nella ricerca di un lavoro attraverso orientamento e assistenza nella ricerca di un impiego, formazione e riqualificazione, fiera del lavoro, ricerca di offerte di lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro; sottolinea l'importanza di promuovere posti di lavoro di alta qualità e orientati al futuro per garantire la resilienza economica e sociale a lungo termine; invita le autorità belghe a instaurare un dialogo con i nuovi rappresentanti europei di Tupperware per esplorare le possibilità di reinserimento dei lavoratori espulsi dal lavoro nelle loro attività economiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che le qualifiche e le competenze dei lavoratori licenziati rimangono fondamentali per un'economia europea adeguata alle esigenze future; ritiene pertanto che la mobilitazione del FEG debba essere integrata in una risposta politica più ampia, a tutti i livelli politici, per garantire che i lavoratori interessati trovino adeguate opportunità in linea con le loro qualifiche e competenze; ricorda inoltre che il FEG è uno strumento di solidarietà e di transizione giusta e che il compito principale dell'Unione deve essere quello di evitare dal principio tali chiusure; ritiene che, sebbene il FEG fornisca il sostegno necessario ai lavoratori colpiti, una politica industriale più forte, un'economia più solida, sostenibile e resiliente e la riduzione delle dipendenze strategiche siano essenziali per salvaguardare la base occupazionale industriale europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea che le autorità belghe devono garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione ed evidenziarne il valore aggiunto fornendo informazioni efficaci e mirate ai beneficiari, alle autorità regionali e locali, alle parti sociali e al grande pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>chiede valutazioni finali approfondite delle misure attuate, tra cui informazioni chiare che indichino le modalità di impiego dei fondi e se questi sono stati spesi in linea con i piani approvati; evidenzia che tali valutazioni dovrebbero basarsi su obiettivi chiaramente definiti e risultati misurabili, consentendo una valutazione dei risultati ottenuti per i lavoratori interessati; sottolinea l'importanza di garantire interventi più rapidi ed efficaci e ricorda, in tale contesto, la necessità di esaminare modalità per garantire la sostenibilità del FEG, o del programma che lo sostituirà, nel quadro del prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 17 febbraio 2025 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>rimarca che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 17 febbraio 2025 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dalla data in questione fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>osserva che le autorità belghe hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le misure che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/004 BE/Tupperware</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2026/723.)</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>