<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0096</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Adeguamento dei dazi doganali e apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0069/2026 - Relatore: Bernd Lange)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 marzo 2026, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America (COM(2025)0471 – C10-0193/2025 – 2025/0261(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0069/2026).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel decreto presidenziale n. 14257 del 2 aprile 2025, dal titolo "Regulating Imports With a Reciprocal Tariff To Rectify Trade Practices That Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits", il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha proclamato un'emergenza nazionale derivante da condizioni che contribuiscono a deficit commerciali annuali consistenti e persistenti negli Stati Uniti, e ha dichiarato che gli Stati Uniti mirano a riequilibrare i flussi commerciali globali imponendo un dazio addizionale ad valorem su tutte le importazioni provenienti da tutti i partner commerciali, con la possibilità di eccezioni. Tali misure tariffarie statunitensi comprendevano un dazio di base del 10 % su tutte le importazioni, con dazi addizionali specifici per paese calcolati sulla base dei saldi commerciali bilaterali. Per l'Unione ciò ha significato un dazio del 20 % sulla maggior parte dei prodotti, con effetto a partire dal 9 aprile 2025, in aggiunta ai dazi del 25 % precedentemente ripristinati sull'acciaio e sull'alluminio applicati a partire dal 12 marzo 2025. Il 9 aprile 2025 il Presidente Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni sulla piena attuazione di tali dazi, il che ha ridotto l'aliquota tariffaria dell'Unione dal 20 % al valore di riferimento del 10 %. I dazi del 25 % su acciaio, alluminio e autoveicoli sono stati mantenuti, e sono stati successivamente aumentati dal 25 % al 50 %, con effetto a partire dal 4 giugno 2025. Inoltre, il 12 luglio 2025 il Presidente Trump ha annunciato nuovi dazi del 30 % sulle merci dell'Unione, con effetto a partire dal 1º agosto 2025. Tali sviluppi hanno sottolineato l'importanza di definire un quadro stabile, il che si è concretizzato, in ultima analisi, nella dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A seguito delle misure tariffarie adottate dagli Stati Uniti e di quelle previste, le analisi economiche hanno stimato che l'Unione poteva subire una riduzione del prodotto interno lordo (PIL) compresa tra lo 0,2 % e lo 0,8 %. L'impatto sui mercati finanziari è stato evidenziato da una maggiore volatilità, con rischi particolari per settori dell'Unione fortemente dipendenti dalle esportazioni verso gli Stati Uniti come quello automobilistico, quello farmaceutico e quello dei macchinari.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, come sottolineato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione si trova a dover affrontare una minaccia grave e crescente legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di tale minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per assicurare le proprie capacità di difesa, anche consolidando il proprio partenariato transatlantico profondo e globale nei settori della sicurezza, della resilienza e della cooperazione industriale, rafforzando nel contempo la propria base tecnologica e industriale, anche nei settori pertinenti per le industrie della sicurezza e della difesa dell'Unione. Il rafforzamento di tali capacità richiede una cooperazione stabile e prevedibile con i partner chiave, in particolare gli Stati Uniti. Solo attraverso un partenariato affidabile e adattabile l'Unione può garantire la propria preparazione collettiva e rispondere efficacemente alle attuali sfide geopolitiche, nel pieno rispetto dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. Inoltre, la riduzione dei dazi sulle importazioni dei prodotti industriali e tecnologicamente avanzati dall'Unione verso gli Stati Uniti rafforzerebbe notevolmente la base industriale transatlantica e migliorerebbe la cooperazione in materia di sviluppo di capacità innovative e interoperabili. Tale misura contribuirebbe a garantire relazioni commerciali più equilibrate e reciprocamente vantaggiose in questo settore strategico, favorendo nel contempo la competitività economica complessiva dell'Unione e la sua resilienza in materia di sicurezza. La riduzione di tali dazi garantirebbe inoltre la stabilità e la prevedibilità necessarie per un'azione transatlantica comune a tutela dei nostri interessi strategici comuni nell'attuale contesto geopolitico e costituirebbe un passo importante verso una cooperazione più approfondita nell'ambito della futura elaborazione di un accordo transatlantico globale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Unione ribadisce il suo fermo impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale trasparente, equo e basato su regole, fondato sui principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In linea con i trattati, l'Unione rimane impegnata a promuovere i propri valori e interessi sulla scena mondiale, in particolare attraverso la promozione di un commercio aperto ed equo e il rafforzamento del diritto internazionale. L'OMC rimane la pietra angolare dell'ordine commerciale mondiale e il forum principale per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione delle norme commerciali internazionali. Una cooperazione stretta con i partner che condividono gli stessi principi, in particolare gli Stati Uniti, è fondamentale per mantenere e rafforzare tale sistema, per preservare un contesto commerciale globale prevedibile e basato su regole, per far progredire la necessaria riforma dell'OMC e per istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie ben funzionante. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene permangano alcune tensioni commerciali, queste sono ora gestite nell'ambito dei nuovi quadri di dialogo e coordinamento. L'Unione mantiene l'impegno a garantire che le sue relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti evolvano a lungo termine in linea con i principi di un commercio libero ed equo tra le parti, nonché in linea con il sistema commerciale basato su regole dell'OMC, senza compromettere altre misure di politica commerciale, comprese quelle in materia di difesa commerciale. L'obiettivo è includere ulteriori settori di importanza strategica per l'Unione e concludere un accordo che si inserisca in un quadro multilaterale e sia coerente con il sistema commerciale basato su regole dell'OMC.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché di altri conflitti nel vicinato dell'Unione che compromettono la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, è indispensabile che l'Unione mantenga e rafforzi ulteriormente il suo partenariato con un alleato chiave in un momento in cui tali relazioni sono di fondamentale importanza. In tale contesto eccezionale, l'Unione è tenuta ad adottare misure straordinarie e temporanee, debitamente giustificate a norma dell'articolo XXI del GATT (Eccezioni in materia di sicurezza). Tuttavia, tali misure unilaterali non dovrebbero costituire un precedente e dovrebbero rimanere rigorosamente eccezionali, proporzionate e limitate nel tempo, rispecchiando la loro natura specifica di azioni giustificate da motivi di sicurezza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Unione mantiene l'impegno a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti al fine di raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso per altri settori importanti della sua economia, quali i prodotti agroalimentari e le merci industriali, durante il periodo di sospensione totale o parziale delle preferenze tariffarie o dei contingenti tariffari concessi agli Stati Uniti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'adozione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'Unione di applicare contromisure in risposta a misure ingiustificate adottate dagli Stati Uniti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>I dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché l'obiettivo principale della dichiarazione comune è quello di stabilire un quadro chiaro per il commercio transatlantico, in grado di garantire agli esportatori dell'Unione la stabilità e la prevedibilità tanto necessarie, qualsiasi azione degli Stati Uniti che minacci di compromettere tale stabilità e tale prevedibilità, sia essa una minaccia di discostarsi o un effettivo discostamento dagli impegni assunti nell'ambito della dichiarazione comune, o qualsiasi altra azione che sia in contrasto con lo spirito della dichiarazione comune o che interferisca con le legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro, dovrebbe comportare una sospensione degli impegni assunti dall'Unione nell'ambito della dichiarazione comune. </STRING></STRING>Pertanto, i dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi solo se e finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I nuovi dazi risultanti da un'inchiesta in corso o futura condotta in base alla sezione 232 degli Stati Uniti, o basati su qualsiasi altro fondamento giuridico analogo, che entrino in vigore dopo la firma della dichiarazione comune e che superino il massimale tariffario globale del 15 %, comprometterebbero lo spirito della dichiarazione comune e l'obiettivo di stabilità e sarebbero pertanto considerati una violazione della stessa, e dovrebbero comportare la sospensione dell'applicazione del presente regolamento. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dato che il diritto sovrano e democratico dell'Unione di legiferare, come pure l'acquis comunitario, non possono essere oggetto di negoziati con alcun paese terzo, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 del presente regolamento dovrebbe essere sospesa qualora gli Stati Uniti tentassero di ricorrere alla coercizione economica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad esempio applicando o minacciando di applicare dazi supplementari o qualsiasi altra misura che incida sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire od ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un particolare atto da parte dell'Unione o di uno Stato membro, per poi interferire nelle legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro. Oltre alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 del presente regolamento, l'Unione dovrebbe accertare ed esaminare tali minacce o misure utilizzate dagli Stati Uniti, conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2023/2675, e, se del caso, adottare misure di risposta conformemente all'articolo 8 di tale regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_____________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (GU L 2023/2675 del 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere subordinate al proseguimento dell'allineamento degli Stati Uniti agli interessi dell'Unione in materia di sicurezza. Qualora gli Stati Uniti adottino misure che ledono direttamente gli interessi essenziali dell'Unione o dei suoi Stati membri in materia di sicurezza, comprese la loro integrità territoriale e la loro dimensione economica, nonché le loro politiche estera e di difesa, i meccanismi di sospensione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere disponibili per garantire che la politica commerciale dell'Unione rimanga coerente con i suoi obiettivi in materia di politica esterna e di sicurezza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento concede agli Stati Uniti preferenze tariffarie e contingenti tariffari ampi ed eccezionali, suscettibili di tradursi in aumenti delle importazioni delle merci coperte da tali preferenze e contingenti, che potrebbero avere un impatto significativo sull'industria dell'Unione. Inoltre, il presente regolamento è stato adottato senza essere accompagnato da una valutazione d'impatto, per cui è difficile stimare il suo potenziale impatto economico al momento dell'adozione. Per questo motivo occorre introdurre un meccanismo di salvaguardia, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di proteggere l'industria e il settore agricolo dell'Unione nel caso in cui le preferenze tariffarie e i contingenti tariffari concessi dal presente regolamento comportassero aumenti delle importazioni di determinate merci tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Qualora si registri un aumento superiore al 10 % del volume delle importazioni di una determinata merce, la Commissione dovrebbe effettuare un esame per determinare se tale aumento arrechi o minacci di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La dichiarazione comune non prevede l'applicazione del massimale tariffario del 15 % sull'acciaio e sull'alluminio e, pertanto, restano in vigore le aliquote del dazio del 50 % precedentemente introdotte dagli Stati Uniti. Nella dichiarazione comune, l'Unione e gli Stati Uniti hanno espresso l'intenzione di valutare la possibilità di cooperare per proteggere i rispettivi mercati nazionali dalla sovraccapacità di acciaio e di alluminio, garantendo nel contempo catene di approvvigionamento sicure tra di loro, anche attraverso soluzioni in materia di contingenti tariffari.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il 19 agosto 2025 il ministero del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l'aggiunta di 407 categorie di prodotti all'elenco dei prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio coperti dai dazi settoriali della sezione 232. Di conseguenza, il tenore di acciaio e alluminio di tali prodotti è soggetto a un'aliquota del dazio del 50 %. L'imposizione di tali dazi e dei gravosi obblighi amministrativi e doganali, a seguito della firma della dichiarazione comune, ha aumentato il livello di instabilità degli scambi tra l'Unione e gli Stati Uniti, con gravi conseguenze economiche per le imprese dell'Unione interessate e i loro lavoratori. Tali dazi colpiscono altresì in modo sproporzionato le piccole e medie imprese e le industrie a valle dell'Unione, compromettendone la competitività sul mercato statunitense e determinando una potenziale perdita di quota di mercato a lungo termine, nonché danni duraturi alle catene di approvvigionamento industriali transatlantiche. L'Unione e gli Stati Uniti dovrebbero giungere rapidamente a una conclusione reciprocamente vantaggiosa dei negoziati in corso, volti a risolvere tali controversie tariffarie e a ripristinare relazioni commerciali transatlantiche stabili. In tale contesto, la sospensione dei dazi doganali sulle importazioni di tali prodotti dovrebbe cessare di applicarsi a sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 6, terzo comma, a meno che prima di tale data non siano individuate, in cooperazione con gli Stati Uniti, soluzioni sostenibili e reciprocamente accettabili in merito al commercio dell'acciaio, dell'alluminio e dei loro prodotti derivati. Inoltre, nel contesto dello strumento dell'Unione proposto per affrontare gli effetti negativi per il commercio derivanti dalla sovraccapacità globale sul mercato siderurgico dell'Unione, l'eliminazione dei dazi sui prodotti dell'acciaio dovrebbe essere coerente con tale nuovo strumento. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La dichiarazione comune non riguarda i veicoli pesanti e le loro parti. Nel contesto dell'attuazione in corso della dichiarazione comune, l'Unione e gli Stati Uniti dovrebbero trattare i veicoli pesanti e le loro parti alla stregua degli autoveicoli e delle loro parti, con l'obiettivo di includerli nell'ambito della tariffa unitaria del 15 % e di garantire che tutte le misure pertinenti assicurino un trattamento equo e proporzionato, in linea con gli obiettivi della dichiarazione comune.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire condizioni uniformi di esecuzione del</STRING></STRING> presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere l'applicazione del presente regolamento in specifiche circostanze.</STRING></STRING> È <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altresì opportuno</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del </STRING></STRING>Parlamento europeo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> Consiglio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">determinare la data di inizio dell'applicazione delle preferenze tariffarie o dei contingenti tariffari concessi agli Stati Uniti dal</STRING></STRING> presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sospendere in tutto o in parte le preferenze tariffarie o i contingenti tariffari e modificare l'elenco delle merci per le quali sono state concesse le preferenze tariffarie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. </STRING></STRING>È <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il</STRING></STRING> Parlamento europeo e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> Consiglio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accesso al mercato dell'Unione è e dovrebbe rimanere subordinato al rispetto di qualsiasi norma applicabile dell'Unione, tra cui il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE, la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e le norme contro la deforestazione, indipendentemente dalla giurisdizione di origine dei prodotti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe valutare periodicamente gli effetti del presente regolamento sui flussi commerciali, sui livelli di produzione e sulla dinamica dei prezzi, derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2. La Commissione dovrebbe operare in stretto coordinamento con gli Stati membri e i settori pertinenti dell'industria dell'Unione, garantendo una raccolta sistematica dei dati e uno scambio regolare di informazioni per consentire l'individuazione tempestiva di eventuali distorsioni o squilibri del mercato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento costituisce una risposta urgente a una situazione instabile ed eccezionale, e può avere conseguenze di vasta portata. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere limitata. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere pubblicata una prima relazione di valutazione dell'impatto del regolamento sull'industria dell'Unione e sui produttori di prodotti ittici e agricoli, nonché sui consumatori. Entro sei mesi prima della data di fine dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione d'impatto globale supplementare, corredata, se del caso, di una proposta legislativa per prorogare l'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione d'impatto dovrebbe determinare, tra l'altro, se il presente regolamento abbia causato danni e squilibri in settori specifici, anche per quanto riguarda i prezzi e la stabilità del mercato, in che modo i flussi commerciali dell'Unione siano cambiati a seguito degli scambi tra l'Unione e gli Stati Uniti, nonché l'impatto del presente regolamento e le previsioni ad esso relative sui bilanci dell'Unione e nazionali, data la riduzione delle entrate tariffarie riscosse.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati regolarmente e tempestivamente degli sviluppi pertinenti nell'applicazione del presente regolamento e dovrebbero essere debitamente consultati lungo l'intero processo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9 </STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Data l'importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Data l'importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti sull'uso della legge sui poteri economici in caso di emergenza internazionale (International Emergency Economic Powers Act) per l'imposizione di dazi di base ai partner commerciali degli Stati Uniti e delle modifiche dei livelli tariffari su alcuni prodotti dell'Unione che superano i massimali concordati nella dichiarazione comune, e alla luce dell'avvio di nuove inchieste a norma della sezione 301, delle inchieste in corso a norma della sezione 232 e del potenziale ricorso a qualsiasi altra base giuridica, unitamente all'incertezza commerciale in corso, è necessario prevedere che le preferenze tariffarie e i contingenti tariffari concessi dall'Unione ai prodotti originari degli Stati Uniti contemplati dal presente regolamento inizino ad applicarsi solo a decorrere dalla data stabilita da un atto delegato, una volta soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le incidenze del presente regolamento sul bilancio dell'Unione sono state valutate</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a norma dell'articolo 310, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per la sua attuazione dovrebbero essere previste sufficienti risorse finanziarie e umane, tenendo conto nel contempo dell'impatto del finanziamento su altri programmi o politiche dell'Unione e garantendo la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale, il sistema delle risorse proprie e il corrispondente accordo interistituzionale, nonché con i principi di bilancio stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">[1]</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">____________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">+ Pro memoria: valutazione di bilancio della commissione per i bilanci del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2025 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America (COM(2025)0471).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">[1]</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Adeguamento</STRING></STRING> dei dazi doganali</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sospensione</STRING></STRING> dei dazi doganali</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>I dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato I sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pari allo 0 %</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>I dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato I sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sospesi</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo l'articolo 4 ter, la sospensione dei dazi doganali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessa di applicarsi dalla data di fine dell'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 6, secondo comma.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Sospensione</P></OLD><NEW><P>Sospensione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'applicazione</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La</STRING></STRING> Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può</STRING></STRING> adottare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un atto di esecuzione</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sospende</STRING></STRING>, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 nelle circostanze seguenti:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla</STRING></STRING> Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è conferito il potere di</STRING></STRING> adottare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 4 quinquies, atti delegati</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificano l'allegato I, l'allegato II o l'allegato III del presente regolamento al fine di sospendere</STRING></STRING>, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a seguito di un esame sulla base di informazioni documentate raccolte di propria iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, inclusi uno Stato membro, il Parlamento europeo o i produttori dell'Unione,</STRING></STRING> nelle circostanze seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi</STRING></STRING> perseguiti dalla dichiarazione comune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di promuovere un commercio reciproco, equo e bilanciato</STRING></STRING>, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, discriminino o prendano di mira gli operatori economici dell'Unione che intendono operare o che già operano negli Stati Uniti,</STRING></STRING> o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 –comma 1 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora gli Stati Uniti impongano dazi supplementari sulle merci importate dall'Unione che superano il massimale tariffario del 15 % o in qualsiasi altro modo aumentino o impongano nuovi dazi doganali o altri dazi, imposte o diritti sulle merci dell'Unione mentre i termini della dichiarazione comune restano applicabili, o modifichino la classificazione dei prodotti con l'effetto di aumentare il livello tariffario;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a);</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o alla lettera a bis)</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora l'adeguamento dei dazi doganali di cui all'articolo 1 o l'apertura di contingenti tariffari di cui all'articolo 2 comportino l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna dell'Unione;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare per quanto riguarda gravi violazioni dei diritti umani, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto, nonché minacce agli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, comprese la loro integrità territoriale e la loro dimensione economica, e alla loro politica estera e di difesa</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale atto di esecuzione è adottato secondo</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedura d'esame di cui all'articolo 4</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo 2</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sospenda parzialmente l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2,</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Commissione modifica l'allegato I, l'allegato II o l'allegato III modificando</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispettivamente, le aliquote tariffarie applicabili, i contingenti tariffari o l'ambito di applicazione delle merci contemplate</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora gli Stati Uniti applichino o minaccino di applicare tariffe supplementari o qualsiasi altra misura che incida sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un particolare atto da parte dell'Unione o di uno Stato membro, interferendo in tal modo nelle legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro, la Commissione effettua, se del caso, un esame basato su informazioni comprovate raccolte di propria iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte affidabile, compresi uno Stato membro, il Parlamento europeo o i produttori dell'Unione. Qualora l'esame porti a tale conclusione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 4 quinquies, atti delegati che modificano gli allegati I, II o III del presente regolamento al fine di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, in caso di cambiamenti improvvisi delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune, con gravi ripercussioni sugli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, comprese la loro integrità territoriale e la loro dimensione economica, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 4 sexies si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'atto di esecuzione</STRING></STRING> di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo</STRING></STRING> 1 si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applica</STRING></STRING> finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli atti delegati</STRING></STRING> di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi 1, 1 bis e</STRING></STRING> 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ter del presente articolo</STRING></STRING> si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicano</STRING></STRING> finché persistono le circostanze di cui<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, rispettivamente, ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter del presente articolo e, in ogni caso, non oltre la data di fine dell'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 6, secondo comma. Qualora la Commissione ritenga che non sussistano più i motivi che giustificano una sospensione, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 quinquies per modificare l'allegato I, l'allegato II o l'allegato III del presente regolamento al fine di ripristinare l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 o, nel caso di cui</STRING></STRING> al paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, secondo comma, del presente articolo, di ripristinare le aliquote tariffarie originariamente applicabili, i contingenti tariffari o l'ambito di applicazione delle merci di cui all'allegato I, all'allegato II o all'allegato III</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedura di comitato</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Meccanismo di salvaguardia</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione monitora regolarmente l'impatto del presente regolamento sui mercati dell'Unione. La Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 4 quinquies, atti delegati che modificano l'allegato I, l'allegato II o l'allegato III del presente regolamento al fine di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2, a seguito di un esame sulla base di informazioni documentate raccolte di propria iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, inclusi uno Stato membro, il Parlamento europeo o i produttori dell'Unione, laddove l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 comporti l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione considera di norma, in assenza di indicazioni contrarie, un aumento del volume di oltre il 10 % su base annua delle importazioni di una merce di cui agli allegati I, II o III come un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione. Qualora si registri un tale aumento dei volumi delle importazioni, la Commissione avvia senza indugio un esame per determinare se l'aumento del volume delle importazioni arrechi o minacci di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. L'esame è concluso entro i tre mesi successivi alla sua apertura. Se l'esame porta a concludere che l'aumento del volume delle importazioni arreca o minaccia di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 4 quinquies.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'adottare un atto delegato di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per quanto riguarda le merci di cui agli allegati I e II: modifica l'allegato I o l'allegato II di conseguenza al fine di sospendere le preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 per le importazioni delle merci in questione; o</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per quanto riguarda le merci di cui all'allegato III: modifica l'allegato III di conseguenza al fine di sospendere l'applicazione del contingente tariffario aperto per le merci in questione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli atti delegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fino alla data di fine dell'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 6, secondo comma. Se ritiene che non sussistano più i motivi che giustificano una sospensione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 quinquies al fine di modificare, rispettivamente, l'allegato I, l'allegato II o l'allegato III del presente regolamento per ripristinare l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, "industria dell'Unione" indica l'insieme dei produttori dell'Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell'Unione, oppure i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenti normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale di tale prodotto. Il termine "produttori dell'Unione" include i produttori dell'Unione di merci industriali nonché i produttori dell'Unione di prodotti ittici e agricoli contemplati dal presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizioni specifiche per l'acciaio, l'alluminio e i loro prodotti derivati</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per le categorie di merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la sospensione dei dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di inizio dell'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 bis e 4 ter di cui all'articolo 6, terzo comma.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le categorie di merci interessate sono le seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">merci classificate con il codice 72 della nomenclatura combinata;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">merci classificate con il codice 73 della nomenclatura combinata;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">merci classificate con il codice 76 della nomenclatura combinata.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, prima della data finale di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati Uniti hanno ridotto al massimo al 15 %, compresa la tariffa della nazione più favorita (NPF) degli Stati Uniti, i rispettivi dazi sui prodotti originari dell'Unione con un tenore di acciaio e alluminio superiore al 50 %, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 4 quinquies, un atto delegato al fine di rinviare la data finale di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo a una data non successiva alla data finale di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 6, secondo comma.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione non adotta tale atto delegato finché persiste una delle circostanze per la sospensione dell'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 1 bis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 quater</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4 quater</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Determinazione della data di inizio dell'applicazione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta, conformemente all'articolo 4 quinquies, un atto delegato che modifica l'articolo 6, terzo comma, al fine di determinare la data a decorrere dalla quale si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4 bis e 4 ter. Essa adotta tale atto delegato quando, e solo se, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati Uniti applicano un'aliquota tariffaria non superiore all'aliquota tariffaria della nazione più favorita (NPF) degli Stati Uniti o a un'aliquota tariffaria massima del 15 %, compresa la tariffa NPF degli Stati Uniti, alle merci originarie dell'Unione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati Uniti applicano solo la tariffa NPF degli Stati Uniti ai seguenti prodotti dell'Unione: risorse naturali non disponibili (compreso il sughero), tutti i veicoli di navigazione aerea e loro parti, i prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati Uniti applicano un'aliquota tariffaria massima del 15 %, compresa la tariffa NPF degli Stati Uniti, alle seguenti merci originarie dell'Unione: prodotti farmaceutici, semiconduttori, legname, automobili e parti di automobili;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati Uniti applicano un'aliquota tariffaria massima del 15 % ai prodotti con un tenore di acciaio e alluminio inferiore al 50 %.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, nell'adottare l'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione valuta se gli Stati Uniti hanno fornito garanzie formali, chiare e precise che le condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale comma sono state soddisfatte e che tali condizioni continueranno a essere soddisfatte in futuro.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione non adotta un atto delegato di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo finché persiste una delle circostanze per la sospensione del presente regolamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 1 bis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4 quinquies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esercizio della delega</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 1 bis e 2 e agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater è conferito alla Commissione a decorrere dal... [data di entrata in vigore del presente regolamento] al ... [data di fine dell'applicazione del regolamento di cui all’articolo 6, comma 2].</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 1 bis e 2, e agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 1 bis e 2 e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4 sexies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedura d'urgenza</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 5 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione e comunicazione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione d'impatto sugli impatti economici e di sicurezza del presente regolamento. La valutazione d'impatto esamina:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto dell'applicazione del presente regolamento su tutte le importazioni ed esportazioni tra l'Unione e gli Stati Uniti; nonché</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i cambiamenti dei flussi commerciali e gli effetti distributivi tra gli Stati membri e i settori.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro ... [sei mesi prima della data di fine dell'applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta un'ulteriore valutazione d'impatto globale. Tale valutazione d'impatto esamina, tra l'altro, quanto segue:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto dell'applicazione del presente regolamento su tutte le importazioni ed esportazioni tra l'Unione e gli Stati Uniti;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i cambiamenti dei flussi commerciali e gli effetti distributivi tra gli Stati membri e i settori;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli eventuali impatti non tariffari individuati pertinenti per il mercato interno e per i consumatori;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli effetti sulla competitività, sui produttori dell'Unione, compresi i produttori di prodotti agroalimentari dell'Unione, e sulle PMI;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli sviluppi politici delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti dall'entrata in vigore del presente regolamento;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il livello dei progressi nei negoziati tra l'Unione e gli Stati Uniti verso il rispetto degli impegni delineati nella dichiarazione comune, compresa l'attuazione di tali impegni;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'eventuale creazione di pregiudizi e squilibri in settori specifici, anche per quanto riguarda i prezzi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la modalità in cui i flussi commerciali dell'Unione sono cambiati per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi a seguito della politica commerciale degli Stati Uniti e degli accordi bilaterali degli Stati Uniti con i paesi terzi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto e le previsioni del presente regolamento sui bilanci dell'Unione e nazionali, data la riduzione delle entrate tariffarie riscosse;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>j)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le implicazioni per gli interessi di sicurezza dell'Unione, nonché per la politica esterna, compresa quella relativa all'adesione all'OMC;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>k)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i costi dell'onere normativo derivante dal rispetto delle tariffe statunitensi, anche per quanto riguarda i dazi di cui alla sezione 232.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati e la metodologia alla base delle sue valutazioni d'impatto.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, la valutazione d'impatto di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa di proroga dell'applicazione del presente regolamento. In tal caso, la valutazione d'impatto esamina tutti i motivi di tale proroga, anche in relazione agli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione informa regolarmente e tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli sviluppi pertinenti nell'applicazione del presente regolamento. Alla luce delle informazioni ricevute, il Parlamento europeo o il Consiglio può invitare la Commissione, se del caso, a uno scambio di opinioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Entrata in vigore</P></OLD><NEW><P>Entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e applicazione</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si applica a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al 31 marzo 2028.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, gli articoli 1, 2, 3, 4 bis e 4 ter si applicano solo a decorrere dalla data stabilita da un atto delegato adottato conformemente all'articolo 4 quater.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>