<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0102</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro: domanda EGF/2025/007 BE/Casa – Belgio</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0061/2026 - Relatore: Hélder Sousa Silva)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/007 BE/Casa (COM(2026)0003 – C10-0025/2026 – 2026/0038(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0003 – C10-0025/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ("regolamento FEG")<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 ("regolamento QFP")<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj<STRING ITALIC="on">).</STRING></FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0061/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze degli eventi e delle trasformazioni rilevanti che interessano la struttura del commercio mondiale, nonché per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è prestata mediante un sostegno finanziario a favore dei lavoratori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2025/007 BE/Casa di contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 416 casi di espulsione dal lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.</FIELD></FOOTNOTE> nell'impresa Casa International NV (Casa) in Belgio, che opera nei settori economici classificati alla divisione 47 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) e alla divisione 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) della NACE revisione 2, nella regione della Provincia di Anversa (BE21), Fiandre, nel periodo di riferimento compreso tra il 6 marzo 2025 e il 6 luglio 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG; che 257 casi di espulsione dal lavoro riguardano l'impresa Casa International NV (commercio al dettaglio), con 65 punti vendita in tutto il Belgio, e 159 casi di espulsione dal lavoro riguardano Casa Logistics NV (magazzinaggio), responsabile dello stoccaggio e della distribuzione presso tali punti vendita;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che Casa ha presentato istanza di fallimento il 6 marzo 2025; che dal 2022 i fallimenti sono in aumento in Belgio, in particolare nel settore del commercio al dettaglio, che sta attraversando una profonda trasformazione strutturale causata dall'aumento del commercio elettronico e dal cambiamento delle abitudini dei consumatori; che le donne rappresentano il 67,5 % della forza lavoro interessata in questo caso; che pertanto le misure di sostegno a titolo del FEG dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche e degli ostacoli incontrati da tali donne nel reinserimento nel mercato del lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il VDAB (servizi pubblici per l'impiego nelle Fiandre) provvede al prefinanziamento e al cofinanziamento nazionale delle misure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le imprese interessate hanno rispettato le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari nel mercato del lavoro, offrendo loro formazione professionale per agevolarne l'accesso al mercato del lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018)<FOOTNOTE><FIELD> Articolo 8 del regolamento QFP.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite nel regolamento FEG, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 916 733 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 2 254 980 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 168 980 EUR, e le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 86 000 EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 23 settembre 2025 e che, dopo il ricevimento di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 6 febbraio 2026 e l'ha comunicata al Parlamento l'11 febbraio 2026; sottolinea l'importanza di ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG e la decisione di finanziamento, salvaguardando nel contempo pienamente i diritti del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che la domanda riguarda lavoratori la cui attività presso le due imprese di Casa è cessata e che tali lavoratori saranno tutti beneficiari interessati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>prende atto che, da diversi anni prima della dichiarazione di fallimento, Casa si trovava ad affrontare difficoltà finanziarie a causa del ruolo fortemente accresciuto del commercio elettronico, dell'intensificazione della concorrenza internazionale e di condizioni di concorrenza sleale, che hanno portato in ultima analisi a gravi carenze di liquidità e all'incapacità di individuare potenziali acquirenti per l'impresa; sottolinea la necessità di rafforzare la capacità della dirigenza aziendale di prevenire i licenziamenti adattandosi all'attuale contesto geopolitico e di far fronte in modo proattivo a importanti eventi di ristrutturazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva che, sebbene gli addetti alle vendite espulsi dal lavoro abbiano le prospettive occupazionali più favorevoli, i magazzinieri incontrano maggiori difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro e necessitano di un sostegno supplementare attraverso il miglioramento delle competenze, la riqualificazione, la ricollocazione o la riassegnazione; invita le autorità belghe a fornire un sostegno specifico su misura per aiutare i lavoratori a superare le loro carenze e a trovare nuovi posti di lavoro in linea con le esigenze del mercato del lavoro; sottolinea che il reinserimento dei lavoratori licenziati è fondamentale per un'economia europea adeguata alle esigenze future e dotata di una solida base industriale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>prende atto che l'aumento dei fallimenti negli ultimi due anni ha avuto un impatto negativo sul tasso di occupazione in alcune regioni del Belgio, in particolare Bruxelles e Olen (Provincia di Anversa); osserva che, nell'arco di 18 mesi, in Belgio sono stati persi circa 45 000 posti di lavoro a causa di fallimenti, principalmente nelle Fiandre; sottolinea che nelle Fiandre il rischio di disoccupazione è più che doppio per le persone con un basso livello di istruzione; sottolinea l'importanza di un contesto imprenditoriale favorevole che consenta alle imprese di rimanere competitive, crei posti di lavoro e contribuisca a una crescita economica sostenibile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>ricorda che, d'intesa con gli esperti e le parti sociali, tra i servizi personalizzati destinati ai lavoratori figurano le misure seguenti: sessioni informative per fornire orientamenti sul reinserimento lavorativo; servizi di ricollocamento per orientare i lavoratori nella ricerca di un lavoro; mediazione attiva incentrata sul profilo di ciascuna persona in cerca di occupazione; programmi personalizzati per lo sviluppo delle competenze, comprese le competenze informatiche; formazione e riqualificazione; formazione individuale sul luogo di lavoro; partecipazione alla fiera del lavoro; sottolinea l'importanza di promuovere posti di lavoro di alta qualità e orientati al futuro, che rafforzino la competitività e sostengano la trasformazione digitale, garantendo nel contempo che il FEG sia attuato correttamente e contribuisca alla resilienza economica e sociale a lungo termine dell'Unione; sottolinea che le parti sociali dovrebbero essere coinvolte durante l'intera attuazione delle misure del FEG, compresa la fase di monitoraggio, al fine di garantire la qualità e la pertinenza del sostegno offerto ai beneficiari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che il FEG è uno strumento di solidarietà e di transizione giusta e, pur fornendo sostegno in seguito alla perdita di posti di lavoro, non può sostituire una politica industriale proattiva; ritiene che la mobilitazione del FEG debba essere integrata in una risposta politica più ampia, a tutti i livelli politici, per garantire che i lavoratori interessati trovino adeguate opportunità in linea con le loro qualifiche e competenze; sottolinea che il compito principale dell'Unione deve essere quello di evitare dal principio tali chiusure, creando le condizioni per mantenere la competitività della produzione industriale, investendo al tempo stesso nelle competenze sia dei lavoratori altamente qualificati che dei lavoratori industriali; sottolinea la necessità che le autorità belghe forniscano un sostegno specifico adattato ai profili dei lavoratori con un basso livello di istruzione, adottando nel contempo misure volte a ridurre i fallimenti e ad affrontare le disparità sociali che portano all'esclusione della forza lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che le autorità belghe devono garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione ed evidenziarne il valore aggiunto fornendo informazioni efficaci e mirate ai beneficiari, alle autorità regionali e locali, alle parti sociali e al grande pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>chiede valutazioni finali approfondite delle misure attuate, tra cui informazioni chiare che indichino le modalità di impiego dei fondi, il successo del reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e se le misure hanno consentito di raggiungere gli obiettivi per i quali il FEG è stato creato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 14 marzo 2025 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>rileva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 6 marzo 2025 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dalla data in questione fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>osserva che le autorità belghe hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le misure che sono di competenza delle autorità pubbliche o delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi; ricorda che il FEG è un meccanismo limitato, mirato e complementare.</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/007 BE/Casa</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2026/851.)</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>