<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0103</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro: domanda EGF/2025/005 AT/KTM – Austria</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0060/2026 - Relatore: Janusz Lewandowski)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Austria – EGF/2025/005 AT KTM (COM(2026)0010 – C10-0026/2026 – 2026/0037(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0010 – C10‑0026/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj)<STRING ITALIC="on">.</STRING></FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento QFP"), in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10‑0060/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze degli eventi e delle trasformazioni rilevanti che interessano la struttura del commercio mondiale, nonché per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è prestata mediante un sostegno finanziario a favore dei lavoratori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'Austria ha presentato la domanda EGF/2025/005 AT/KTM di contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 1 488 casi di espulsione dal lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.</FIELD></FOOTNOTE> nell'impresa KTM Gruppe (KTM), nel settore economico classificato alla divisione 30 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di altri mezzi di trasporto) nella regione dell'Alta Austria (AT31), di cui 233 casi di espulsione dal lavoro si sono verificati durante il periodo di riferimento compreso tra il 25 febbraio 2025 e il 25 giugno 2025 e 1 255 casi di espulsione dal lavoro si sono verificati prima o dopo il periodo di riferimento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro; che, per i 1 255 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento, come previsto all'articolo 6, secondo comma, del regolamento FEG;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che KTM ha presentato istanza di insolvenza il 29 novembre 2024 e che il 25 febbraio 2025 è stato approvato un piano di ristrutturazione; che alcune decisioni della società in merito alla distribuzione di dividendi nel 2021 e nel 2024, pur beneficiando di aiuti di Stato pubblici durante la pandemia di COVID-19, destano preoccupazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'Austria ha riferito che il servizio pubblico per l'impiego dell'Alta Austria e il Land dell'Alta Austria stanno provvedendo al prefinanziamento e al cofinanziamento nazionali delle misure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari nel mercato del lavoro, offrendo loro nel contempo una formazione professionale per agevolarne l'accesso alle future esigenze del mercato del lavoro e preparandoli per le transizioni verde e digitale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018)<FOOTNOTE><FIELD> Articolo 8 del regolamento QFP.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che le recenti delocalizzazioni di attività manifatturiere al di fuori dell'Unione evidenziano la necessità di rafforzare la competitività e la resilienza dell'industria europea nel mercato globale;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite nel regolamento FEG, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono soddisfatte e che l'Austria ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 806 624 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 3 011 040 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 895 120 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 115 920 EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>constata che le autorità austriache hanno presentato la domanda il 15 settembre 2025 e che, dopo il ricevimento di ulteriori informazioni da parte dell'Austria, la Commissione ha concluso la propria valutazione il 6 febbraio 2026 e l'ha comunicata al Parlamento l'11 febbraio 2026; sottolinea l'importanza di ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG e la decisione di finanziamento, salvaguardando nel contempo pienamente i diritti del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>rileva che la domanda riguarda 1 488 lavoratori interessati dalla procedura di insolvenza di KTM, la più grande procedura di questo tipo mai avviata nell'Alta Austria; rileva inoltre che in totale 420 lavoratori espulsi dal lavoro saranno beneficiari interessati e dovrebbero prendere parte alle misure;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>osserva che KTM era la maggiore azienda produttrice di motocicli nell'Unione europea e la principale controllata di Pierer Mobility AG; si rammarica che, nel dicembre 2023, la società madre abbia deciso di delocalizzare la produzione in Cina e in India a causa di condizioni di concorrenza sleale; osserva che ciò ha portato a una prima ondata di licenziamenti con il taglio di 300 posti di lavoro e che le successive diminuzioni delle vendite hanno indotto KTM ad avviare riduzioni dei costi, tra cui il licenziamento di oltre 500 dipendenti nel corso del 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva che la società madre ha dovuto avviare una procedura di ristrutturazione e che, durante la prima sospensione della produzione di KTM nel 2025, sono stati collocati in esubero oltre 750 dipendenti in più; osserva che, il 22 maggio 2025, l'investitore Bajaj Auto International Holdings B.V. ha fornito le risorse necessarie per garantire il proseguimento di KTM, evitando il fallimento di KTM e consentendo la ripresa della produzione nel luglio 2025, riducendo nel contempo la spesa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>osserva che KTM era una delle marche di motocicli di maggior successo in Europa, un importante datore di lavoro e un pilastro economico fondamentale per molti fornitori nel distretto di Braunau nell'Alta Austria; osserva che, di conseguenza, la disoccupazione nel distretto di Braunau è aumentata del 37,1 % nel novembre 2024 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente; osserva che nel 2025 la disoccupazione nel distretto di Braunau ha raggiunto un tasso mai registrato prima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>ricorda che, d'intesa con le parti sociali, tra i servizi personalizzati destinati ai lavoratori figurano le misure seguenti: gestione del caso: consulenza sulla carriera – orientamento professionale; formazione e riqualificazione: ricerca proattiva di un lavoro; indennità di formazione; sottolinea l'importanza di promuovere posti di lavoro di alta qualità e orientati al futuro per garantire la resilienza economica e sociale a lungo termine; sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione con le imprese e i datori di lavoro regionali per garantire che i programmi di formazione e riqualificazione rispondano alle esigenze concrete del mercato del lavoro e facilitino il rapido reinserimento dei lavoratori espulsi dal lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che il FEG è uno strumento di solidarietà e di transizione giusta e, pur fornendo sostegno in seguito alla perdita di posti di lavoro, non può sostituire una politica industriale proattiva; sottolinea che il compito principale dell'Unione deve essere quello di evitare dal principio tali chiusure, creando le condizioni per mantenere la competitività della produzione industriale, investendo al tempo stesso nelle competenze sia dei lavoratori altamente qualificati che dei lavoratori industriali; sottolinea la necessità di fornire un sostegno specifico adattato ai profili dei lavoratori con un basso livello di istruzione, adottando nel contempo misure volte a ridurre i fallimenti e ad affrontare le disparità sociali che portano all'esclusione della forza lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che le autorità austriache devono garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione ed evidenziarne il valore aggiunto fornendo informazioni efficaci e mirate ai beneficiari, alle autorità regionali e locali, alle parti sociali e al grande pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>chiede valutazioni finali approfondite delle misure attuate, tra cui informazioni chiare che indichino le modalità di impiego dei fondi e se questi sono stati spesi in linea con i piani approvati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>rileva che l'Austria ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati e ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° marzo 2025 e che il periodo di ammissibilità a un contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a, rispettivamente, 24 mesi e 31 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>osserva che le autorità austriache hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le misure che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Austria – EGF/2025/005 AT/KTM</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2026/850.)</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>