<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0120</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Importanza di una legislazione in materia di stupro basata sul consenso nell'UE</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0047/2026 - Relatrici: Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2026 sull'importanza di una legislazione in materia di stupro basata sul consenso nell'UE (2025/2040(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 8, 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 82, paragrafo 2, TFUE, che riguardano il riconoscimento reciproco delle sentenze e la cooperazione di polizia e giudiziaria,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in virtù del quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, compresa la violenza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, che vieta la discriminazione, l'articolo 45, che sancisce il diritto alla libera circolazione, e l'articolo 47, che sancisce il diritto a un giudice imparziale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul"), ratificata dall'UE nel 2023, in particolare l'articolo 36, che impone la configurazione come reato di tutti gli atti sessuali non consensuali, e le relazioni di verifica per paese del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 3 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce la parità di genere quale valore su cui si fonda l'Unione, che deve essere integrato in tutte le politiche e in tutti i programmi,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la seconda relazione generale sulle attività del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, pubblicata nell'aprile 2021,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione Rec (2002) 5 del 30 aprile 2002 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza, in cui si esorta gli Stati membri del Consiglio di Europa a configurare come reato qualsiasi atto sessuale commesso nei confronti di persone non consenzienti, anche se non mostrano resistenza,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj/ita.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI<FOOTNOTE><FIELD> GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva riguardante i diritti delle vittime), che fornisce un quadro per una giustizia incentrata sulle vittime, anche nei casi di violenza sessuale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (COM(2024)0060), presentata dalla Commissione il 6 febbraio 2024, in cui è inclusa la definizione di atto non consensuale, e la posizione del Parlamento del 17 giugno 2025 su tale proposta<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0116.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 88.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, che chiede una maggiore protezione contro la violenza di genere e un'educazione sessuale completa che promuova la sensibilizzazione al consenso,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2023 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<FOOTNOTE><FIELD> GU C 283 dell'11.8.2023, pag. 149.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 dicembre 2003 nella causa <STRING ITALIC="on">MC/Bulgaria</STRING> (domanda n. 39272/98), in cui la Corte ha stabilito l'obbligo positivo a carico degli Stati di adottare disposizioni di natura penale per indagare efficacemente sui casi di stupro e punirli, ha chiarito che la richiesta di una prova della resistenza fisica comporta il rischio di lasciare impuniti alcuni tipi di stupro e ha sostenuto che gli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) impongono la configurazione come reato e il perseguimento efficace di qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2021 nella causa <STRING ITALIC="on">JL/Italia</STRING> (domanda n. 5671/16), in cui si è stabilito che il ricorso agli stereotipi e alla colpevolizzazione delle vittime durante i processi per stupro costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata di cui all'articolo 8 della CEDU,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i principi di Yogyakarta, adottati nel novembre 2006, e i principi di Yogyakarta + 10, adottati nel novembre 2017,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le indagini e le relazioni elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), come l'indagine del 2014 sulla violenza contro le donne e, in particolare, l'indagine del 2024 sulla violenza di genere nell'UE, secondo cui il 17,2 % delle donne negli Stati membri dell'UE ha subito una violenza sessuale<FOOTNOTE><FIELD> FRA, EIGE e Eurostat, "EU gender-based violence survey – Key results: Experiences of women in the EU-27" (Indagine sulla violenza di genere nell'UE – Risultati principali: le esperienze delle donne nell'UE-27), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, pag. 14.</FIELD></FOOTNOTE>, e la relazione del 2024 sulle persone LGBTIQ+ in Europa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della FRA del 10 giugno 2025 dal titolo "Relazione sui diritti fondamentali – 2025", in particolare il parere della FRA n. 2 sulla protezione efficace delle donne vittime di violenza<FOOTNOTE><FIELD> FRA, Relazione sui diritti fondamentali – 2025, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025, pag. 77.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la dichiarazione delle Nazioni Unite del 15 settembre 1995 dal titolo "Dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino" e i risultati delle sue conferenze di revisione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la raccomandazione generale n. 35 (2017) del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, del 26 luglio 2017, sulla violenza di genere contro le donne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il principio del "non lasciare nessuno indietro" ivi contenuto e, in particolare, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3, 4, 5, 10 e 16,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione n. 34/2011 del 21 febbraio 2014 del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, che esorta gli Stati a rivedere la legislazione in materia di stupro eliminando i requisiti relativi all'uso della forza o alla prova della penetrazione e ponendo l'assenza di consenso al centro del reato,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), che riconosce lo stupro e altre forme di violenza sessuale come crimini contro l'umanità, se commessi nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione della relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, del 19 aprile 2021, dal titolo "Rape as a grave, systematic and widespread human rights violation, a crime and a manifestation of gender-based violence against women and girls, and its prevention" (Lo stupro quale violazione grave, sistematica e diffusa dei diritti umani e quale reato e manifestazione della violenza di genere contro le donne e le ragazze e relativa prevenzione), presentata alla 47<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, e il quadro di accompagnamento per la legislazione in materia di stupro,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 59 del regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A10-0047/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che gli atti di violenza sessuale sono penalmente perseguibili a norma del diritto internazionale dei diritti umani sia in tempo di guerra che in tempo di pace; che, sia nel contesto del diritto internazionale umanitario che in quello del diritto penale internazionale, lo stupro è identificato come un potenziale crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto che contribuisce al genocidio, a condizione che siano presenti altri elementi costitutivi di tali crimini; che tale classificazione è articolata nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (articolo 8) e nelle convenzioni e nei protocolli aggiuntivi di Ginevra del 1949; che l'interpretazione giuridica dello stupro come crimine di guerra fornita dalla Corte penale internazionale prevede come elemento fondamentale l'assenza di consenso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, le definizioni basate sull'uso della forza quale elemento costitutivo principale del reato offrono una protezione inadeguata alle vittime di violenza sessuale e pregiudicano l'effettiva protezione dell'autonomia sessuale delle persone;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che lo stupro costituisce una violazione di una serie di diritti umani, tra cui il diritto all'integrità fisica, il diritto all'autonomia e all'autonomia sessuale, il diritto alla vita privata, il diritto al più alto livello possibile di salute fisica e mentale, il diritto delle donne all'uguaglianza dinanzi alla legge e il diritto di non subire violenza, discriminazione, tortura e altri trattamenti crudeli o disumani; che lo stupro nega anche alla vittima il pieno godimento di una serie di altri diritti umani, quali ad esempio il diritto alla vita, alla dignità, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza personale, il diritto all'uguaglianza all'interno della famiglia e davanti alla legge, indipendentemente dal genere e dall'identità di genere, e il diritto di non subire discriminazioni, torture e altri maltrattamenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la violenza di genere rimane una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e meno denunciate in Europa e richiede una risposta europea; che l'attuale quadro giuridico internazionale in materia di diritti umani riconosce che lo stupro costituisce sia una violazione dei diritti umani sia una forma di violenza di genere che colpisce prevalentemente donne e ragazze; che lo stupro costituisce una delle forme più diffuse e brutali di violenza di genere in quanto viola l'integrità fisica, psicologica e sessuale e l'autonomia fisica della persona e ha effetti gravi e duraturi sui sopravvissuti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la violenza di genere limita fortemente la partecipazione delle donne e delle ragazze alla vita pubblica e il loro accesso alla giustizia, all'istruzione e all'indipendenza economica e costituisce pertanto un ostacolo strutturale al conseguimento di una vera parità di genere; che le vittime di stupro subiscono conseguenze gravi e durature, tra cui conseguenze sociali ed economiche, come la perdita del posto di lavoro, la dipendenza economica, l'instabilità abitativa e una minore partecipazione al sistema di istruzione o sul luogo di lavoro, che aggravano gli effetti della violenza e consolidano la disuguaglianza di genere;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, secondo la FRA e l'EIGE, il 17,2 % delle donne nell'UE ha subito violenze sessuali, compresi lo stupro e altri atti sessuali indesiderati, e che 1 donna su 20 è stata violentata con l'uso della forza dall'età di 15 anni<FOOTNOTE><FIELD> FRA e EIGE, Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea – Panoramica dei risultati, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2014, pag. 20.</FIELD></FOOTNOTE>; che, secondo la FRA, la violenza contro le persone LGBTIQ+ è aumentata negli ultimi anni e che le donne transgender sono esposte in modo sproporzionato alla violenza fisica e sessuale; che le persone LGBTIQ+ subiscono anch'esse violenze sessuali fondate sul genere, sull'identità di genere, sull'espressione di genere e sulle caratteristiche sessuali; che il costo annuale stimato della violenza di genere nell'UE è di 366 miliardi di EUR;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la dimensione transfrontaliera del reato di stupro crea la necessità specifica di contrastare lo stupro su basi comuni all'interno dell'UE, al fine di garantire una protezione più coerente e la parità di accesso alla giustizia per le vittime in tutti gli Stati membri, con una serie di elementi chiave: la necessità di garantire un livello minimo di protezione a tutte le donne in tutti gli Stati membri, la necessità di garantire un livello minimo di protezione quando le donne esercitano il loro diritto alla libera circolazione in tutta l'Unione, poiché l'assenza di una definizione armonizzata di stupro danneggia la certezza giuridica e l'accesso alla giustizia delle vittime e può quindi costituire un ostacolo alla libera circolazione, così come la necessità e l'obbligo di allineare il diritto dell'UE a norme internazionali come la convenzione di Istanbul, che prevede che lo stupro sia configurato come reato sulla base dell'assenza di consenso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'attuale panorama giuridico nell'UE rimane frammentato, con interpretazioni giudiziarie diverse e definizioni divergenti di stupro che non sempre riflettono le norme internazionali in materia di diritti umani o i requisiti della convenzione di Istanbul in materia di consenso; che la mancanza di definizioni giuridiche armonizzate in tutti gli Stati membri compromette i diritti delle vittime, ostacola la cooperazione transfrontaliera e contribuisce all'impunità degli aggressori e alla mancanza di consapevolezza di ciò che costituisce un atto di violenza sessuale; che diversi Stati membri definiscono ancora lo stupro sulla base dell'uso della forza o della minaccia, escludendo così molte vittime dalla protezione giuridica; che tale aspetto sottolinea l'urgente necessità di una definizione di stupro basata sul consenso a livello dell'UE; che l'introduzione di una definizione giuridica comune di stupro basata sulla mancanza di consenso contribuirebbe a migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria e a potenziare la raccolta e la comparabilità dei dati sugli stupri nell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma cinque non l'hanno ancora ratificata<FOOTNOTE><FIELD> Bulgaria, Cechia, Ungheria, Lituania e Slovacchia.</FIELD></FOOTNOTE>; che, di questi, solo due hanno recentemente riformato la loro legislazione affinché il consenso abbia un ruolo centrale nella definizione del reato di stupro<FOOTNOTE><FIELD> Bulgaria e Cechia.</FIELD></FOOTNOTE>; che, dall'entrata in vigore della convenzione di Istanbul, 16 Stati membri hanno modificato la loro legislazione per integrare o rendere più esplicita la nozione di consenso quale elemento costitutivo del reato di stupro; che l'UE ha aderito alla convenzione nel 2023 per i settori afferenti alla sua competenza esclusiva; che la disposizione relativa alla definizione di stupro basata sul consenso della convenzione di Istanbul rappresenta un punto di svolta per la riforma giuridica e un allontanamento dall'approccio tradizionale secondo cui la definizione di stupro implica il presupposto di violenza; che nella sua relazione sui diritti fondamentali 2025, la FRA indica che gli Stati membri dell'UE che hanno ratificato la convenzione di Istanbul dovrebbero configurare come reato la violenza sessuale utilizzando definizioni basate sul consenso per lo stupro e altre forme di violenza sessuale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha svolto un ruolo centrale nel plasmare la moderna comprensione dello stupro a norma del diritto in materia di diritti umani, in particolare attraverso la sua storica sentenza del 2003 nella causa <STRING ITALIC="on">MC/Bulgaria</STRING>, in cui ha stabilito l'obbligo positivo a carico degli Stati di adottare disposizioni di natura penale per indagare efficacemente sui casi di stupro e punirli, ha rilevato che la richiesta di una prova della resistenza fisica della vittima comporta il rischio di lasciare impuniti alcuni tipi di stupro e la mancata tutela dell'autonomia sessuale prevista dagli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e ha sostenuto che tali articoli impongono la configurazione come reato e il perseguimento efficace di qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica; che le successive cause della Corte europea dei diritti dell'uomo, come quelle pronunciate nelle cause <STRING ITALIC="on">JL/Italia</STRING> (2021) e <STRING ITALIC="on">x/Cipro</STRING> (2025)<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 febbraio 2025, <STRING ITALIC="on">X/Cipro</STRING>, domanda n. 40733/22.</FIELD></FOOTNOTE>, hanno condannato l'uso di argomentazioni e stereotipi che incolpano le vittime nei procedimenti giudiziari, ritenendo che tali pratiche costituiscano una violazione del diritto al rispetto della vita privata di cui all'articolo 8 della CEDU, perpetuino pregiudizi e ostacolino l'accesso alla giustizia per le persone sopravvissute alla violenza sessuale; che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito, nella sentenza <STRING ITALIC="on">HW/Francia</STRING> (2025)<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 gennaio 2025, <STRING ITALIC="on">HW/Francia</STRING>, domanda n. 13805/21.</FIELD></FOOTNOTE>, che qualsiasi atto sessuale non consensuale costituisce una forma di violenza sessuale; che, secondo l'interpretazione fornita della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa <STRING ITALIC="on">L e altri/Francia</STRING> (2025)<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 aprile 2025, <STRING ITALIC="on">L e altri/Francia</STRING>, domande n. 46949/21, 24989/22 e 39759/22.</FIELD></FOOTNOTE>, gli articoli 3 e 8 della CEDU impongono alle parti di disporre di sistemi di diritto penale in grado di punire gli atti sessuali non consensuali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che il manuale delle Nazioni Unite per la legislazione sulla violenza contro le donne stabilisce che la legislazione deve prevedere circostanze aggravanti, tra cui, ad esempio, l'età della persona sopravvissuta, il rapporto tra quest'ultima e l'aggressore, il ricorso o la minaccia di ricorrere alla violenza fisica, la presenza di più aggressori e le gravi conseguenze fisiche o mentali derivanti dall'attacco alla vittima; che il manuale afferma inoltre che la legislazione dovrebbe configurare specificamente come reato l'aggressione sessuale nell'ambito di una relazione (ossia lo "stupro coniugale"), prevedendo che le disposizioni in materia di aggressione sessuale si applichino "indipendentemente dalla natura della relazione" tra l'autore del reato e il denunciante o affermando che "nessun matrimonio o altra relazione costituisce una difesa contro un'accusa di aggressione sessuale a norma della legislazione";</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il 16 settembre 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione sull'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; che tale risoluzione ha invitato gli Stati membri a modificare la definizione di "stupro" nel rispettivo diritto nazionale affinché si basi sull'assenza di consenso e ha sottolineato che la violenza di genere rappresenta una grave violazione dei diritti umani e della dignità e che lo stupro è una forma di violenza di genere;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che l'articolo 83 TFUE dovrebbe costituire la base giuridica applicabile alle proposte legislative relative al reato di stupro, in quanto lo stupro costituisce un reato particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale e rientra nella sfera di criminalità dello "sfruttamento sessuale delle donne e dei minori";</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che la locuzione "sfruttamento sessuale" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE non si limita alla tratta di esseri umani, poiché un'interpretazione così restrittiva limiterebbe ingiustamente la "tratta degli esseri umani e [lo] sfruttamento sessuale delle donne e dei minori" ai reati di tratta di esseri umani; che la formulazione e la prassi legislativa, compresa la direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, mostrano che lo "sfruttamento sessuale" comprende una gamma di reati più ampia, compreso l'abuso sessuale; che lo sfruttamento sessuale si riferisce generalmente all'uso ingiusto di un'altra persona a scopo sessuale e presuppone la vulnerabilità della vittima, un elemento fondamentale del reato di stupro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che l'articolo 36 della convenzione di Istanbul obbliga a perseguire penalmente tutti gli atti sessuali non consensuali e specifica che il consenso deve essere espresso volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, valutata tenendo conto della situazione e del contesto; che tale principio è coerente con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e con la giurisprudenza nazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che il consenso è un accordo volontario a partecipare a una particolare attività sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che numerosi Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.</FIELD></FOOTNOTE> e vari altri paesi europei<FOOTNOTE><FIELD> Islanda, Norvegia, Montenegro, Ucraina e Regno Unito.</FIELD></FOOTNOTE> hanno già introdotto nei loro codici penali definizioni di stupro basate sul consenso, il che ha portato a una prevenzione, una denuncia e un perseguimento più efficaci dei reati di abuso sessuale e a una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che la posizione e il mandato del Parlamento in merito alla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica erano fortemente favorevoli all'inclusione nel testo di una definizione del reato di stupro basata sul consenso, come proposto dalla Commissione; che, purtroppo, il Consiglio era del parere che la configurazione dello stupro come reato non debba essere inclusa nella direttiva;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che la proposta di direttiva della Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica comprendeva una proposta volta a configurare come reato lo stupro sulla base del riconoscimento che lo "sfruttamento sessuale delle donne" include lo stupro; che tale interpretazione è coerente con l'impegno dei trattati a favore della parità tra donne e uomini; che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE costituisce pertanto una base giuridica adeguata per stabilire norme minime dell'UE sulla definizione di stupro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che alle persone sopravvissute a uno stupro sono spesso chiesti chiarimenti circa la loro mancanza di resistenza all'aggressione sessuale e che gli aggressori affermano che l'assenza di resistenza da parte della vittima indichi un consenso passivo; che, in uno studio svedese, il 70 % delle vittime di violenza sessuale ha dichiarato di aver provato una significativa immobilità tonica nota anche come "reazione di paralisi"; che la risposta più comune tra le persone sopravvissute a uno stupro è la reazione nota come "paralisi per paura" o "immobilità tonica", anziché la resistenza fisica attiva all'aggressore; che la mancanza di resistenza o la "paralisi" è una risposta involontaria comune e un riflesso di sopravvivenza dinanzi a una minaccia e può provocare l'immobilità (postura fissa, perdita del tono muscolare, incapacità di compiere azioni volontarie), la dissociazione, ossia la perdita di consapevolezza in una persona quando il corpo è soggetto a sensazioni ed emozioni traumatiche e dolorose, e la perdita della capacità di azione; che tali aspetti non possono essere ignorati, per garantire alle persone sopravvissute a uno stupro l'accesso alla giustizia e promuovere un ambiente giuridico e sociale in cui lo stupro non sia più tollerato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che fattori quali la coercizione, la forza, le minacce, la dipendenza finanziaria e psicologica, condizioni fisiche o mentali – quali l'immobilità tonica, la paralisi, la sorpresa, lo stato di paura, l'intimidazione, la perdita di coscienza, l'intossicazione, la sottomissione chimica, il sonno, la malattia, le lesioni fisiche, la disabilità o altri disturbi o situazioni di particolare vulnerabilità – o la discriminazione strutturale e intersezionale possono creare vulnerabilità e pericoli e impedire il libero consenso, che è un aspetto fondamentale nei casi di stupro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che il trauma causato da una aggressione sessuale può influire sul funzionamento della memoria, portando a ricordi frammentati degli eventi o all'assenza di ricordi e a distorsioni nelle sequenze temporali che rendono difficile ricordare in quale ordine si sono verificati gli eventi; che il trauma derivante dallo stupro è collegato al disturbo da stress post-traumatico e ad altri gravi sintomi di disturbi mentali, tra cui diminuzione della concentrazione, ansia, attacchi di panico, grave depressione, flashback e incubi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che basarsi su prove materiali di resistenza, minacce o violenza perpetua miti e stereotipi di stupro dannosi sul modo in cui ci si aspetta che le vittime si comportino, contribuendo alla vittimizzazione secondaria, in particolare nei casi in cui le vittime non rispondono alle aspettative socialmente costruite di trauma, resistenza o lesioni visibili; che tali pratiche contribuiscono alla sfiducia nei sistemi giudiziari e di contrasto, il che si traduce in percentuali basse di denuncia tra le vittime e all'impunità degli aggressori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che l'autonomia sessuale e l'integrità fisica sono diritti inviolabili e che lo scopo della legislazione in materia di stupro basata sul consenso è quello di rafforzare la tutela di tali diritti; che il passaggio a un modello di legislazione sullo stupro fondata sul consenso è fondamentale per riconoscere che l'autonomia e l'integrità sessuali possono essere violate persino in situazioni in cui non vi è violenza fisica, ad esempio in presenza di dinamiche coercitive o abuso di potere;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che l'obiettivo di porre l'accento sull'importanza dell'autonomia sessuale è quello di promuovere la parità di genere e, in particolare, il rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze; che la legislazione in materia di stupro basata sul consenso sottolinea in particolare il diritto delle donne di prendere decisioni che riguardano se stesse e il loro corpo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che il consenso dovrebbe essere un elemento centrale della legislazione in materia di stupro; che la legislazione in materia di stupro basata sul consenso è necessaria per affrontare in modo più efficace le situazioni in cui l'atto sessuale inizia in modo così repentino che la vittima non ha la possibilità di esprimere la propria volontà né di difendersi prima che l'atto abbia inizio; che la legislazione in materia di stupro basata sul consenso è essenziale anche per affrontare meglio le situazioni in cui la vittima non è in grado di opporsi all'atto per paura;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che le evidenze dimostrano che la maggior parte degli stupri è commessa da conoscenti o partner intimi e si verifica al chiuso, ma che in tali casi le vittime sono spesso viste con sospetto e scetticismo dal sistema di giustizia penale, in particolare dalle giurisdizioni in cui si applicano ancora requisiti probatori obsoleti, il che perpetua il mito secondo cui gli stupri sono tipicamente commessi da sconosciuti in luoghi pubblici e che le vittime provocano o inventano lo stupro; che tali miti sono ulteriormente rafforzati da rappresentazioni mediatiche inadeguate, dal dibattito pubblico e dalla mancanza di consapevolezza dell'opinione pubblica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che i miti e le convinzioni comunemente accettati in materia di stupro e violenza sessuale sono dannosi per la definizione del reato di stupro e minacciano ulteriormente il benessere delle persone sopravvissute, la volontà di denunciare e la tutela dalla vittimizzazione secondaria, oltre ad ostacolare l'azione penale e l'accesso alla giustizia; che tali convinzioni e miti comunemente accettati fanno parte di quei fattori che contribuiscono a perpetuare l'impunità che circonda lo stupro e impediscono l'elaborazione di una legislazione adeguata;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che la portata della violenza sessuale continua a essere fortemente sottovalutata e sminuita in quanto la stragrande maggioranza dei reati sessuali non viene denunciata; che molti stupri denunciati non vengono mai perseguiti e che la stragrande maggioranza delle azioni penali per stupro non porta a una condanna; che ciò aggrava la mancanza di fiducia delle donne nel sistema, comporta basse percentuali di denuncia e perpetua una cultura sociale dell'impunità, portando alla normalizzazione della violenza sessuale, compreso lo stupro; che la diffusa impunità dello stupro contribuisce all'insieme prevalente di credenze e norme sociali che incentivano l'aggressione sessuale da parte degli uomini e alimentano la violenza contro le donne, creando un ambiente in cui la violenza sessuale è normalizzata e giustificata attraverso persistenti disuguaglianze di genere e atteggiamenti dannosi relativi al genere e alla sessualità; che è inaccettabile che non vi siano conseguenze in caso di stupro senza violenza fisica; che per salvaguardare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario e per prevenire la violenza sessuale è essenziale perseguire in modo coerente tutte le forme di stupro; che la legislazione in materia di stupro basata sul consenso è fondamentale sia per riflettere e modificare gli atteggiamenti nei confronti dei reati sessuali, sia per sensibilizzare l'opinione pubblica in tutta l'UE, riducendo in ultima analisi il numero di reati sessuali; che la legislazione basata sul consenso può indurre un cambiamento di paradigma verso la necessità di chiedere il consenso e non la semplice mancanza di una chiara opposizione a un atto sessuale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che la relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul chiarisce, relativamente all'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione, che l'azione penale per i reati di violenza sessuale, compreso lo stupro, "richiederà una valutazione contestuale delle prove per stabilire caso per caso se la vittima abbia liberamente acconsentito all'atto sessuale compiuto. Tale valutazione deve riconoscere l'ampia gamma di risposte comportamentali alla violenza sessuale e allo stupro che le vittime manifestano e non deve essere basata su ipotesi di comportamento tipico in tali situazioni. È altrettanto importante garantire che le interpretazioni della legislazione in materia di stupro e il perseguimento dei casi di stupro non siano influenzati dagli stereotipi e dai miti di genere sulla sessualità maschile e femminile";</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che il comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, nella sua comunicazione n. 34/2011, esorta gli Stati a rivedere la legislazione in materia di stupro eliminando i requisiti relativi all'uso della forza o alla prova della penetrazione e ponendo l'assenza di consenso al centro del reato, e che nella sua raccomandazione generale n. 35 (2017), esorta gli Stati a riconoscere la violenza di genere come una forma di discriminazione e ad adottare riforme giuridiche che garantiscano l'eliminazione di tale violenza, anche configurando come reato gli atti sessuali non consensuali e sostenendo l'accesso alla giustizia e ai servizi pertinenti per tutte le donne e le ragazze, in particolare quelle che subiscono forme intersezionali di discriminazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considerando che la parità di genere e la non discriminazione sono valori cruciali dell'UE, diritti fondamentali, principi cardine del pilastro europeo dei diritti sociali e condizioni essenziali per il progresso; che la discriminazione fondata sul sesso, sul genere o su altri fattori è vietata dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considerando che l'intersezionalità è un importante principio guida sancito dal diritto dell'UE; che le donne si trovano a fronteggiare disuguaglianze e discriminazioni intersezionali, comprese quelle legate alla razza, all'origine etnica o sociale, all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere, alla religione o alle convinzioni personali, al diritto di soggiorno e alla disabilità; che la violenza sessuale di genere è una delle questioni più significative in materia di parità di genere e che è possibile compiere progressi reali in tale ambito solo attraverso un approccio intersezionale; che applicare un approccio intersezionale consente di affrontare le barriere strutturali alla parità di genere e di raccogliere prove per elaborare parametri di riferimento e aprire la strada a politiche strategiche ed efficaci per combattere la discriminazione, l'esclusione e le disuguaglianze sociali sistematiche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considerando che, data la natura strutturale della disuguaglianza di genere e della violenza di genere, il consenso può essere dato in condizioni di coercizione o pressione sociale, il che evidenzia la necessità di un approccio che integri non solo l'autonomia individuale, ma anche le dinamiche sociali di potere, le norme di genere e la ripartizione iniqua della possibilità di agire tra uomini e donne;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AI.</NO.P>considerando che la violenza di genere, compresa la violenza sessuale, è sia una causa che una conseguenza delle disuguaglianze strutturali e delle asimmetrie di potere radicate negli stereotipi di genere e nelle norme sociali; che per affrontare questa violenza è necessario mettere in discussione tali norme e attuare riforme globali in ambito giuridico, sociale e dell'istruzione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AJ.</NO.P>considerando che gli stereotipi di genere profondamente radicati riguardo alla sessualità e alla moralità delle donne contribuiscono all'insieme prevalente di credenze e norme sociali che incentivano l'aggressione sessuale da parte degli uomini e alimentano la violenza contro le donne, creando un ambiente in cui la violenza sessuale è normalizzata e giustificata attraverso persistenti disuguaglianze di genere e atteggiamenti dannosi relativi al genere e alla sessualità; che ciò si traduce nella stigmatizzazione e nella discriminazione di talune donne e di altre persone perché trasgrediscono alle norme sociali e sessuali di genere o non si conformano ai ruoli di genere;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AK.</NO.P>considerando che lo stupro, compresi gli elementi che potrebbero precederlo, come l'adescamento e le truffe online, può avvenire in contesti transfrontalieri; che la violenza contro le donne e le ragazze si verifica sia negli spazi online che offline e comprende la violenza sessuale agevolata dalla tecnologia, le molestie, la condivisione non consensuale di immagini intime e il controllo coercitivo; che tali forme di abuso colpiscono in modo sproporzionato le donne e i gruppi emarginati e, in molti quadri nazionali, non sono sufficientemente affrontate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AL.</NO.P>considerando che le vittime di stupro necessitano di un'assistenza medica immediata, multidisciplinare, accessibile e completa, che comprenda la gestione clinica dello stupro, assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, che comprende la contraccezione di emergenza, la profilassi post-esposizione, il trattamento delle infezioni sessualmente trasmissibili e l'accesso all'aborto sicuro e legale, nonché sostegno per i traumi subiti, e devono inoltre avere la possibilità di ricevere sostegno a lungo termine, compreso un sostegno psicologico; che in alcuni Stati membri l'accesso a determinati servizi sanitari essenziali non è garantito;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AM.</NO.P>considerando che la cultura dello stupro è definita come un sistema strutturale e diffuso di atteggiamenti, comportamenti, valori e norme sociali che normalizzano e banalizzano la violenza sessuale, indeboliscono la rilevanza del consenso, perpetuano il mito dello stupro e favoriscono la normalizzazione sociale di questo tipo di violenza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AN.</NO.P>considerando che l'elevata prevalenza della vittimizzazione secondaria dimostra la profonda incapacità, non solo dei sistemi giudiziari, ma anche delle leggi obsolete che non si basano sul consenso, di garantire alle persone sopravvissute l'accesso alla giustizia<FOOTNOTE><FIELD> Consiglio d'Europa, <STRING ITALIC="on">causa L. et al./Francia: sistema penale inadeguato a punire tutti gli atti sessuali non consensuali, che espone le vittime di stupro alla vittimizzazione secondaria</STRING>, nuovo articolo, Consiglio d'Europa, Strasburgo, Francia, 24 aprile 2025.</FIELD></FOOTNOTE>, come dimostrano i bassi tassi di denuncia tra le vittime, la mancanza di un'assistenza che risponda alle loro esigenze, la mancata disponibilità di procedure accessibili e i bassi tassi di condanna nei casi di stupro, il che evidenzia carenze sistematiche nel modo in cui le autorità di contrasto e i sistemi giudiziari affrontano i casi di stupro, che si traduce, a sua volta, in un diffuso senso sociale di impunità rispetto al reato di stupro e compromette gravemente la parità di genere;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AO.</NO.P>considerando che la vittimizzazione secondaria si verifica quando le vittime soffrono ulteriormente non come conseguenza diretta del reato di stupro, ma a causa del modo in cui le istituzioni e altre persone si rapportano a loro; che la vittimizzazione secondaria è causata dal fatto che la vittima è ripetutamente esposta alla presenza dell'aggressore, da trattamenti insensibili, come gli interrogatori ripetuti sugli stessi fatti, gli atteggiamenti di colpevolizzazione della vittima, l'uso di un linguaggio inappropriato o di commenti insensibili da parte di quanti entrano in contatto con la vittima, nonché da interventi medici e procedimenti giudiziari, compresi quelli prolungati, e da altri processi istituzionali; che la vittimizzazione secondaria compromette i diritti delle vittime, ostacola l'accesso alla giustizia e perpetua il trauma, anche provocando stress post-traumatico, depressione e ansia, ostacolando così il recupero;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AP.</NO.P>considerando che la natura traumatica dello stupro e il suo impatto a lungo termine sulla salute fisica e psicologica, sulla sicurezza, sull'integrità fisica, sul benessere e sulla vita sociale delle vittime richiedono che personale formato e specializzato, in particolare le autorità di contrasto e la magistratura, forniscano una risposta coordinata e che tenga conto della dimensione di genere e del trauma subito al fine di evitare la vittimizzazione secondaria; che la formazione degli operatori della giustizia e dei professionisti preposti all'azione di contrasto rimane disomogenea e insufficiente in alcuni Stati membri; che l'efficace attuazione nel diritto delle definizioni di stupro basate sul consenso dipende dalla capacità degli agenti di polizia, dei pubblici ministeri e delle autorità giudiziarie di interpretare e applicare correttamente tali disposizioni, garantendo così che l'attenzione rimanga incentrata sull'assenza di consenso espresso liberamente e non sulle prove di resistenza o violenza fisica; che attribuire alle vittime l'onere della prova, imponendo loro di dimostrare la mancanza di consenso, rafforza gli stereotipi dannosi sullo stupro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AQ.</NO.P>considerando che un'educazione alla sessualità e all'affettività completa basata sul consenso è fondamentale per ridurre la disinformazione e i miti sullo stupro e sulla sessualità, per affrontare la questione delle norme di genere e prevenire tutte le forme di violenza di genere, compreso lo stupro; che coinvolgere uomini e ragazzi nella promozione della parità di genere, sfidare gli stereotipi di genere dannosi e i modelli di mascolinità malsani e nocivi e mettere in discussione le visioni del sesso basate sul diritto sono elementi cruciali degli sforzi di prevenzione; che il passaggio a una cultura basata sul consenso è fondamentale per garantire un ambiente improntato al rispetto reciproco e alla sicurezza, incentrato su interazioni sociali sane; che un'educazione alla sessualità, al consenso e all'affettività che tenga conto delle questioni di genere, completa e adeguata all'età è uno strumento fondamentale per prevenire lo stupro e la violenza sessuale e per affrontare le cause profonde;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AR.</NO.P>considerando che l'OSS 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile chiede di conseguire la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, mentre l'OSS 16 chiede di promuovere società pacifiche e inclusive, l'accesso alla giustizia e istituzioni efficaci e responsabili;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AS.</NO.P>considerando che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e il principio di "non lasciare indietro nessuno", in particolare gli OSS 3, 4, 5, 10 e 16, chiedono l'eliminazione della violenza sessuale, il conseguimento della parità di genere, l'accesso alla giustizia, un'istruzione inclusiva, rispetto e protezione dell'integrità fisica e mentale di tutti gli individui;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AT.</NO.P>considerando che le carenze degli Stati membri nell'affrontare i fattori strutturali e normativi che determinano l'impunità degli aggressori sono messe in discussione dalle marce, dalle proteste e dai movimenti della società civile, come il movimento #MeToo, che stanno rompendo il silenzio sullo stupro e sono stati il motore di modifiche legislative in alcuni Stati membri; che tra i casi che hanno scatenato proteste diffuse figurano il caso "wolf pack" in Spagna e quello di Gisèle Pelicot in Francia, che evidenziano l'inadeguatezza delle definizioni di stupro basate sulla forza e non sul consenso;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>invita la Commissione a proporre, senza indugio, una legislazione che stabilisca una definizione di stupro a livello dell'UE, basata sul requisito del consenso libero, informato e revocabile, conformemente all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita gli Stati membri che utilizzano ancora definizioni di stupro basate sul presupposto della violenza ad avviare modifiche legislative per allineare tali definizioni alle norme internazionali più recenti e per fornire il sostegno e la protezione necessari e adeguati alle vittime di stupro e alle persone sopravvissute;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>accoglie con favore il fatto che un numero crescente di Stati membri abbia introdotto definizioni di violenza sessuale basate sul consenso, conformemente all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, e invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione di Istanbul;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>ribadisce che la legislazione che configura lo stupro come reato in base all'assenza di consenso è una norma internazionale in materia di diritti umani sancita dalla Convenzione di Istanbul; ricorda l'obbligo degli Stati membri di rispettare le norme internazionali in materia di diritti umani e li invita a fare ancora di più per proteggere e sostenere le vittime di stupro e le persone sopravvissute e per eliminare tutte le manifestazioni dell'insieme prevalente di credenze e norme sociali che incentivano l'aggressione sessuale da parte degli uomini e alimentano la violenza contro le donne, creando un ambiente in cui la violenza sessuale è normalizzata e giustificata attraverso persistenti disuguaglianze di genere e atteggiamenti dannosi relativi al genere e alla sessualità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>ribadisce che la legislazione fondata sull'assenza di consenso è l'unico quadro adeguato, completo, sensibile al trauma e basato su evidenze che consentirebbe alle vittime di stupro di accedere alla giustizia; osserva che la legislazione in materia di stupro basata sul consenso ha esiti positivi in termini di accesso alla giustizia, comprese percentuali di denuncia e condanna più elevate, e fornisce migliori prospettive per il recupero e il benessere emotivo delle persone sopravvissute;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invita nuovamente la Commissione a presentare, sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, una proposta di decisione del Consiglio che identifichi la violenza di genere come una nuova tipologia di reato riconosciuta dall'UE al fine di garantire un approccio comune che consenta di combattere efficacemente tutte le forme di violenza di genere, che costituisce una delle violazioni dei diritti fondamentali più diffuse nell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che solo un'espressione di consenso chiara, affermativa, fornita liberamente e inequivocabile è valida e che il silenzio, la mancanza di resistenza verbale o fisica o l'assenza di un "no" non possono essere interpretati come consenso, e che il consenso garantito in precedenza, la condotta sessuale passata o qualsiasi relazione passata o presente con l'autore del reato, compreso il matrimonio o qualsiasi altra forma di unione, non implicano un consenso continuativo o futuro a qualsiasi atto sessuale; evidenzia che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento prima o durante l'atto sessuale; osserva che il consenso può essere espresso in qualsiasi modo a condizione che sia espresso volontariamente come risultato della libera volontà della persona e sia valutato nel contesto delle circostanze del caso, conformemente all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea che il consenso deve essere valutato tenendo conto delle circostanze e riconoscendo che non può esserci consenso in presenza di violenza, minacce, sorpresa o inganno, abuso di potere, compreso il controllo, coercizione, particolari condizioni fisiche o mentali, come paura, intimidazione, perdita di coscienza, paralisi causata da paura o trauma, ubriachezza, sottomissione chimica, sonno, malattia, lesioni fisiche, disabilità, età o in qualsiasi altra situazione di vulnerabilità; riconosce che tali stati possono compromettere la capacità di prestare un consenso volontario e consapevole;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea l'importanza di riconoscere le risposte ai traumi, come l'immobilità tonica o "freeze response", una reazione neurobiologica involontaria alla paura o alla minaccia che può portare a paralisi o immobilità temporanee e alla perdita della capacità di parlare, e la cosiddetta "fawn response", una strategia di sopravvivenza che si manifesta in situazioni di coercizione e consiste nell'assecondare l'aggressore nel tentativo di evitare un'escalation o lesioni; evidenzia che tali risposte ai traumi si verificano durante lo stupro e la violenza sessuale e devono pertanto riflettersi nella legislazione e nella prassi giudiziaria per garantire un approccio basato sul trauma e incentrato sulle persone sopravvissute, riconoscendo così a livello giuridico che l'assenza di resistenza non equivale al consenso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio intersezionale e incentrato sulle vittime per tutte le politiche pertinenti, al fine di garantire l'accesso alla giustizia e conseguire la parità di genere, riconoscendo che la violenza e la discriminazione di genere, compresa la violenza sessuale come lo stupro, sono spesso aggravate da altri fattori di discriminazione e da stereotipi di genere, e che l'intersezione di questi fattori crea forme di discriminazione multiple e specifiche che richiedono misure mirate e adeguate al contesto, comprese quelle legislative, per garantire pari protezione e sostegno a tutte le vittime e alle persone sopravvissute;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che la legislazione in materia di stupro basata sul consenso deve applicarsi anche negli ambienti digitali e virtuali, dove possono aver luogo atti sessuali non consensuali, come lo stupro simulato o le interazioni sessuali forzate; evidenzia che tali atti possono avere gravi conseguenze psicologiche per le persone sopravvissute e devono pertanto essere legalmente riconosciuti e perseguiti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che le vittime e le persone sopravvissute a uno stupro abbiano pieno accesso ad assistenza e servizi medici immediati, completi, sicuri, confidenziali e specializzati per tutto il tempo necessario, come la gestione clinica dello stupro e i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, compresi la contraccezione clinica di emergenza, la profilassi post-esposizione, il trattamento delle infezioni sessualmente trasmissibili e l'accesso all'aborto sicuro e legale, e che ciò sia integrato dall'assistenza traumatologica a lungo termine, dal sostegno psicologico e psicosociale e da servizi di follow-up adeguati che favoriscano il recupero; ribadisce la natura critica di tali servizi per le persone sopravvissute e la loro importanza nel garantire i migliori risultati in termini di salute e nell'aiutare le persone sopravvissute a riconquistare il loro senso di autonomia fisica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino l'articolo 26 della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica per quanto riguarda la fornitura di un'assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale, che sia adatta alle loro esigenze specifiche, gratuita e caratterizzata da una distribuzione geografica e una capacità sufficienti; evidenzia la necessità che tutte le vittime di violenza sessuale e tutte le persone sopravvissute abbiano accesso a risorse quali i centri anti-violenza aperti 24 ore su 24, dove possano ricevere assistenza medica, sostegno psicologico e consulenza legale senza l'obbligo di dover presentare una denuncia formale; invita inoltre gli Stati membri a garantire che le vittime e le persone sopravvissute abbiano accesso all'assistenza legale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>incoraggia uno scambio continuo di migliori pratiche tra gli Stati membri al fine di promuovere l'armonizzazione delle norme in materia di trattamento e garantire un sostegno e un trattamento coerenti, qualificati e di alta qualità per le vittime e per le persone sopravvissute in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita fermamente i servizi pubblici ad essere disponibili in tutte le fasi del processo di risarcimento, in particolare per quanto riguarda la fornitura di un sostegno essenziale a livello psicologico, legale e di ricerca del lavoro; invita gli Stati membri a rispettare la convenzione di Istanbul prevedendo misure di protezione e sostegno per le vittime e i sopravvissuti, con particolare attenzione ai diritti umani e alla sicurezza della persona, evitando in tal modo la vittimizzazione secondaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che i professionisti che potrebbero entrare in contatto con vittime di stupro, compresi agenti delle forze dell'ordine, personale medico forense, personale giudiziario, giudici e pubblici ministeri, avvocati, operatori sanitari, personale dei servizi sociali, personale didattico e altro personale e i professionisti in prima linea, ricevano una formazione obbligatoria, regolare, adeguata, efficace e su misura; sottolinea che tale formazione dovrebbe mirare a prevenire la vittimizzazione secondaria dei sopravvissuti al fine di individuare gli stereotipi di genere dannosi ed evitarli, eliminare i comportamenti e gli atteggiamenti di colpevolizzazione delle vittime e trattare le vittime tenendo conto dei traumi che hanno subito, della dimensione di genere, dell'età del minore e della disabilità, in linea con l'articolo 36 della direttiva (UE) 2024/1385 e fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del sistema giudiziario in tutta l'UE; invita la Commissione ad ampliare i programmi di formazione sostenuti dall'UE in linea con le migliori pratiche giudiziarie e invita gli Stati membri a garantire che i servizi in prima linea dispongano della capacità e delle risorse per rispondere efficacemente alle esigenze delle vittime e dei sopravvissuti prevedendo formazioni obbligatorie per tutti i professionisti legali e i membri del personale delle forze dell'ordine che entrano a contatto con vittime di stupro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che i professionisti della sanità, compresi pediatri, ginecologi, ostetrici e personale che si occupa di assistenza psicologica, ricevano una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo intersezionale, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali dello stupro nelle persone sopravvissute;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie, la società civile, le organizzazioni basate sulla comunità, l'EIGE e altri attori specializzati pertinenti nello sviluppo di corsi di formazione, in particolare per quanto riguarda gli stereotipi di genere dannosi, la discriminazione intersezionale e le convinzioni errate, i miti e gli stereotipi sullo stupro, che ostacolano l'attuazione di una legislazione in materia di stupro basata sul consenso; sottolinea che gli ufficiali di polizia e i giudici con maggiori conoscenze e competenze per capire e rispettare tutte le persone sopravvissute a una violenza sessuale contribuiscono ad affrontare il problema dello scarso numero di denunce e la vittimizzazione secondaria, creando un ambiente più sicuro per le persone sopravvissute; invita inoltre gli Stati membri a garantire che la formazione dei membri della magistratura, degli operatori della giustizia e dei professionisti preposti all'azione di contrasto segua le norme in materia di diritti umani e la giurisprudenza internazionali per quanto riguarda lo stupro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita gli Stati membri a elaborare e pubblicare, in consultazione con le organizzazioni della società civile e i servizi specializzati per le donne, linee guida specializzate che tengano conto della dimensione di genere, destinate alle autorità pertinenti, compresi i giudici, che sono coinvolte nei procedimenti penali e, se del caso, civili, relativi al reato di stupro; sottolinea che tali linee guida devono fornire istruzioni sulle modalità con cui trattare le vittime tenendo conto dei traumi che hanno subito e della dimensione di genere, identificare ed evitare gli stereotipi di genere e garantire che le vittime, incluse quelle che subiscono discriminazioni intersezionali, siano rispettate e protette dalla vittimizzazione secondaria e dalla rivittimizzazione; sottolinea inoltre che le linee guida devono includere istruzioni su come indirizzare le vittime ai servizi di assistenza specialistica, compresi i servizi medici, per garantire che ricevano cure adeguate; chiede che le linee guida siano riviste e aggiornate periodicamente in cooperazione con le organizzazioni della società civile e i servizi specializzati per le donne, al fine di garantirne l'efficacia e assicurare i migliori risultati possibili per le vittime, nonché porre fine alle carenze sistemiche e strutturali che favoriscono un senso sociale di impunità allo stupro e consentono agli autori di violenze sessuali di rimanere impuniti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>osserva che la riforma legislativa deve essere integrata da misure di educazione del pubblico volte a promuovere il cambiamento comportamentale e a migliorare la comprensione dell'importanza del consenso nelle relazioni sessuali; invita la Commissione a presentare nel 2026 linee guida dell'UE, accessibili in tutte le 24 lingue dell'UE, su un'educazione sessuale e relazionale sensibile alla dimensione di genere, intersezionale, completa e basata sul consenso, che dovrebbero mirare a sfidare gli stereotipi di genere, sottolineare la natura strutturale della disuguaglianza di genere e la sua presenza nella sessualità e nelle relazioni, promuovere comportamenti non violenti e operare per sradicare definitivamente la violenza basata sul genere, inclusi lo stupro, le disuguaglianze e la discriminazione; invita inoltre la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione di tali linee guida da parte degli Stati membri e a pubblicarne una valutazione prima della fine dell'attuale legislatura; invita pertanto gli Stati membri a garantire l'inclusione nei programmi scolastici nazionali di un'educazione sessuale e relazionale completa e adeguata all'età;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>sottolinea il ruolo fondamentale delle campagne di sensibilizzazione pubblica e dei programmi di prevenzione nell'affrontare i miti dello stupro e promuovere una cultura del consenso, in particolare tra i giovani, dato che la costante assenza di educazione sessuale alimenta la disinformazione e gli stereotipi dannosi; invita la Commissione a condurre campagne di sensibilizzazione del pubblico a livello dell'UE per educare le persone in materia di consenso, relazioni, integrità sessuale e autonomia corporea e per contrastare i miti che circondano lo stupro; invita inoltre la Commissione a elaborare campagne per combattere i contenuti anti-genere e la propaganda incel online, che si rivolgono in modo particolare ai giovani uomini, normalizzano la violenza sessuale e diffondono stereotipi di genere dannosi, che contribuiscono all'insieme prevalente di credenze e norme sociali che incentivano l'aggressione sessuale da parte degli uomini e alimentano la violenza contro le donne, creando un ambiente in cui la violenza sessuale è normalizzata e giustificata attraverso persistenti disuguaglianze di genere e atteggiamenti dannosi relativi al genere e alla sessualità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino l'articolo 35 della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, organizzando regolarmente iniziative educative basate sui fatti e sul consenso e campagne di sensibilizzazione e adottando misure volte a promuovere un cambiamento comportamentale e una comprensione che riconosca il consenso come libero, reciproco e fondato appieno sui principi dell'autonomia fisica e dell'integrità sessuale; invita la Commissione a monitorare attentamente il recepimento di tale direttiva da parte degli Stati membri, in particolare dell'articolo 35;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>invita gli Stati membri ad adeguare la loro legislazione relativa ai termini di prescrizione per i reati di stupro, considerato che la mancanza di consenso è l'elemento centrale di tali reati e che molte vittime sono in grado di riconoscere, nominare o denunciare i fatti solo dopo un significativo lasso di tempo, spesso a causa di traumi, paure, pressioni sociali o una mancanza di conoscenza delle dinamiche del consenso; sottolinea pertanto la necessità di estendere i termini di prescrizione al fine di garantire un accesso effettivo alla giustizia in linea con i diritti fondamentali; ricorda che il Parlamento ha recentemente invitato gli Stati membri a garantire che non si applichi alcun termine di prescrizione ai reati di cui agli articoli 3 e 9 della direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori; sottolinea che termini di prescrizione eccessivamente brevi impediscono alle vittime di chiedere giustizia e ne compromettono la protezione; invita gli Stati membri ad affrontare le cause alla base dello scarso numero di denunce e a garantire che i termini di prescrizione non impediscano l'efficace perseguimento dei reati di stupro.</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire un risarcimento efficace, compreso l'indennizzo, per tutte le vittime di violenza di genere, comprese quelle di violenza sessuale, in linea con la legislazione nazionale; ricorda che tale risarcimento dovrebbero essere adeguato, rapido, olistico e proporzionato alla gravità del danno subito e dovrebbe tenere in considerazione i rischi di discriminazione intersezionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>chiede che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire che i programmi per gli autori di reati siano a disposizione di coloro che vengono denunciati o si autodenunciano, anche al di fuori del sistema di giustizia penale, e che sia disponibile un accesso immediato al sostegno, riconoscendo il loro ruolo nella prevenzione di future violenze di genere, rompendo il silenzio sullo stupro ed eliminando il complesso prevalente di convinzioni e norme sociali che incoraggiano l'aggressione sessuale maschile e sostengono la violenza contro le donne, creando un ambiente in cui la violenza sessuale è normalizzata e giustificata attraverso persistenti disuguaglianze di genere e atteggiamenti dannosi nei confronti del genere e della sessualità nella nostra società;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>sostiene fermamente la società civile e le persone sopravvissute a uno stupro affinché rompano il silenzio intorno a tale reato; riconosce che la pressione esercitata dalla società civile e dalle persone sopravvissute a uno stupro è stata la principale forza motrice nel sollecitare modifiche legislative negli Stati membri; ricorda l'importanza del diritto di riunione pacifica per apportare cambiamenti sociali e fare pressione per una legislazione in materia di stupro basata sul consenso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>riconosce il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni non governative e dai servizi specializzati per le donne, compresi i centri di assistenza per le donne, le case rifugio per donne, le linee di assistenza gratuite, i centri anti-stupro, i centri anti-violenza sessuale e i servizi di prevenzione primaria, nel fornire consulenza e sostegno alle vittime; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti adeguati per garantire il mantenimento e lo sviluppo di tali servizi; chiede un sostegno rafforzato a favore di tali organizzazioni della società civile e delle organizzazioni per i diritti delle donne, destinando loro un sostegno finanziario più consistente e mirato nel bilancio dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>sottolinea la necessità di partenariati solidi e sostenibili con le organizzazioni di base e i difensori dei diritti delle donne, in particolare nei paesi in cui lo spazio civico è minacciato e le reazioni di rigetto nei confronti della parità di genere e dei diritti sessuali e riproduttivi sono in aumento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>sottolinea l'importanza di rafforzare l'attuazione, l'applicazione e il monitoraggio della legislazione sulla violenza sessuale e lo stupro e chiede lo sviluppo di parametri di riferimento e indicatori a livello dell'UE per valutare l'efficacia e l'impatto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>sottolinea il ruolo dell'UE nel rafforzare la cooperazione con le agenzie delle Nazioni Unite, quali UN Women e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, e i partner internazionali, incluso il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, per promuovere la parità di genere e contrastare la violenza sessuale e di genere nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>incoraggia la prosecuzione del dialogo e della cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e la società civile per garantire che la violenza sessuale sia affrontata non solo come un atto di danno individuale, ma anche come una manifestazione di una più ampia disuguaglianza di genere e discriminazione strutturale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che i sistemi consolidati per la raccolta di dati sulla violenza di genere coprano la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche sullo stupro, compresi dati disaggregati su, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, genere, fascia di età (bambino/adulto), origine razziale ed etnica della vittima e dell'aggressore e il rapporto tra la vittima e l'aggressore; chiede che l'EIGE e la FRA sostengano il processo di monitoraggio e contribuiscano ulteriormente alla raccolta di dati e alla ricerca su tutte le forme di violenza di genere, compreso lo stupro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>