<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0125</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Discarico 2024: bilancio generale dell'UE – Commissione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0085/2026 - Relatore: Daniel Freund)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><NR>1.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10‑0145/2025)<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale per il 2024 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2025)0824),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024, corredata delle risposte delle istituzioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, e le sue relazioni speciali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05749/2026 – C10‑0037/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>2.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esercizio 2024 (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10‑0145/2025)<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente relativi all'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/6001, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6001/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05752/2026 – C10‑0050/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>3.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esercizio 2024 (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10‑0145/2025)<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura relativi all'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/6003, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6003/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05752/2026 – C10‑0050/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>4.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esercizio 2024 (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10‑0145/2025)<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI relativi all'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/6015, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6015/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05752/2026 – C10‑0050/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>5.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2024 (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10‑0145/2025)<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/6023, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6023/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05752/2026 – C10‑0050/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>6.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esercizio 2024 (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10‑0145/2025)<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale relativi all'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/6041, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6041/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05752/2026 – C10‑0050/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>7.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esercizio 2024 (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10‑0145/2025)<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca relativi all'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/6023, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6023/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05752/2026 – C10‑0050/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione del 12 febbraio 2021 che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>concede il discarico al direttore facente funzione dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore facente funzione dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>8.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024 (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024 COM(2025)0354 – C10‑0158/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2025)0354),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024, corredata delle risposte della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5405, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5405/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2024 (05886/2026 – C10‑0051/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000<FOOTNOTE><FIELD> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.</FIELD></FOOTNOTE> e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010<FOOTNOTE><FIELD> GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1998/430/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo<FOOTNOTE><FIELD> GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/2003/401/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo<FOOTNOTE><FIELD> GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/215/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323<FOOTNOTE><FIELD> GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101, l'articolo 102, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per lo sviluppo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>9.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024, sezione III – Commissione (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10‑0145/2025)<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale per il 2024 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2025)0824),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024, corredata delle risposte delle istituzioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, e le sue relazioni speciali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05749/2026 – C10‑0037/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (05752/2026 – C10‑0050/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<FOOTNOTE><FIELD> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare gli articoli 266, 267 e 268,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><DECISION><TI><NR>10.</NR> <STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sulla chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2024 (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024 (COM(2025)0354 – C10‑0158/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2025)0354),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024, corredata delle risposte della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2026 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2024 (05886/2026 – C10‑0051/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000<FOOTNOTE><FIELD> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.</FIELD></FOOTNOTE> e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010<FOOTNOTE><FIELD> GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1998/430/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo<FOOTNOTE><FIELD> GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/2003/401/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo<FOOTNOTE><FIELD> GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/215/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323<FOOTNOTE><FIELD> GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101, l'articolo 102, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per lo sviluppo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0085/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> (serie L).</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST><TXTLST><RESOL><TI><NR>11.</NR> <STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (2025/2145(DEC))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2024,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0085/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'undicesimo FES è giunto alla fase finale con l'applicazione della clausola di caducità, che ha acquistato efficacia il 31 dicembre 2020; che, tuttavia, sono stati conclusi contratti specifici per le convenzioni di finanziamento esistenti fino al 31 dicembre 2023 e che l'attuazione dei progetti in corso finanziati dal FES proseguirà fino al loro completamento finale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il nono, decimo e undicesimo FES<FOOTNOTE><FIELD> L'undicesimo FES copre il QFP 2021-2027.</FIELD></FOOTNOTE> non erano integrati nel bilancio generale dell'UE e continuano a essere attuati in maniera distinta e a costituire l'oggetto di relazioni separate fino alla loro chiusura;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che per il QFP 2021-2027, gli aiuti erogati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai paesi ACP sono integrati nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale) nell'ambito del bilancio generale dell'UE, mentre quelli erogati agli PTOM, inclusa la Groenlandia, sono stati incorporati nella decisione sull'associazione d'oltremare;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che i FES sono gestiti quasi interamente dalla direzione generale della Commissione per i Partenariati internazionali (DG INTPA) e che una piccola percentuale (7 %) della spesa del FES 2023 è gestita dalla direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR);</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Priorità politiche</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea l'importanza del rispetto dei valori e dei principi fondamentali dell'Unione sanciti nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); pone particolare enfasi, nel quadro del processo di discarico, sul principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 TUE, sul principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 317 TFUE nonché sulla lotta contro la frode e sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ricorda che il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è una condizione preliminare per una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e che la Commissione dispone di un'ampia gamma di strumenti per garantire il rispetto di tali principi; prende atto con grave preoccupazione del continuo regresso per quanto riguarda lo Stato di diritto, la corruzione sistemica e gli attacchi ai diritti fondamentali in diversi Stati membri, con implicazioni dirette per la sana gestione dei fondi dell'Unione; osserva che la mancanza di fondi dell'Unione ha un effetto allarmante sulla fornitura di servizi pubblici; sottolinea in particolare il deterioramento della situazione in Ungheria, caratterizzata da una corruzione diffusa e da reti oligarchiche radicate, il che richiede particolare attenzione; deplora che, sebbene i problemi persistano o peggiorino, la pressione esercitata dalla Commissione per indurre l'attuazione di riforme significative sia diminuita man mano che si riducono gli importi dei fondi che rimangono congelati; sottolinea che la Commissione deve andare oltre il monitoraggio e utilizzare appieno e in modo coerente gli strumenti disponibili al fine di sospendere o proteggere i finanziamenti dell'Unione laddove le carenze dello Stato di diritto compromettano la sana gestione finanziaria, in tutti gli altri Stati membri interessati; sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto deve essere osservato da tutti i partecipanti ai programmi dell'Unione, compresi i paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ribadisce l'importanza fondamentale di tutelare i diritti dei minori in tutte le azioni dell'Unione; esprime profonda preoccupazione per le conclusioni della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sull'Ucraina in merito alla deportazione e al trasferimento forzato di minori ucraini verso la Russia, come documentato nelle sue relazioni; sottolinea la necessità che l'Unione europea, nell'ambito delle sue competenze, agisca in qualità di attore costruttivo e affidabile all'interno del quadro giuridico e istituzionale internazionale, contribuendo agli sforzi multilaterali volti a identificare i minori interessati, chiarire il luogo in cui si trovano, sostenere la ricerca della famiglia e il ricongiungimento e facilitare il loro rimpatrio sicuro, conformemente al diritto internazionale e all'interesse superiore del minore; sottolinea che le politiche e gli strumenti di finanziamento dell'Unione dovrebbero sostenere in modo coerente la cooperazione internazionale per la tutela dei diritti dei minori, l'accesso ai mezzi di ricorso, la riabilitazione e il reinserimento, nonché l'accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti europea (Corte) per l'esercizio 2024 abbia espresso un parere positivo sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle entrate; deplora, al contempo, che la Corte abbia dovuto esprimere un parere negativo sulla legittimità e regolarità della spesa di bilancio dell'Unione per il sesto anno consecutivo e un parere con riserve sulla legittimità e regolarità della spesa a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva che la Corte, nella sua relazione annuale per il 2024, evidenzia diverse questioni che destano grave preoccupazione; accoglie con favore il fatto che il tasso di errore complessivo sia diminuito dal 5,6 % per il 2023 al 3,6 % per il 2024; sottolinea, tuttavia, che tale diminuzione dovrebbe essere interpretata con cautela, in quanto potrebbe non rispecchiare necessariamente un miglioramento della gestione finanziaria o dell'efficacia dei sistemi di controllo, ma potrebbe anche essere influenzata da fattori contestuali quali la conclusione della spesa di emergenza connessa alla COVID-19, un livello relativamente basso di esecuzione del bilancio nel 2024 e la fase iniziale di attuazione del QFP 2021-2027; esprime particolare preoccupazione per il fatto che, sebbene il tasso di errore per la rubrica "Coesione, resilienza e valori" sia diminuito dal 9,3 % al 5,7 %, è ancora ben al di sopra della soglia di rilevanza del 2 %, mentre la Corte continua a identificare carenze nei sistemi di controllo e individuazione a livello della Commissione e degli Stati membri; esprime preoccupazione per il fatto che la natura ricorrente di tali risultati rischia di normalizzare l'attuale livello di errore nella politica di coesione; esprime profonda preoccupazione, in tale contesto, per le proposte volte a introdurre un nuovo modello di spesa nell'ambito del prossimo QFP che si baserebbe ancora di più sui sistemi di controllo degli Stati membri, mentre le cause alla base dei tassi di errore persistentemente elevati non sembrano ancora essere state affrontate in modo adeguato; ricorda che la politica di coesione rimane uno strumento fondamentale dell'Unione per promuovere la convergenza economica, sociale e territoriale e sostenere uno sviluppo equilibrato tra le regioni, e sottolinea che qualsiasi futura riforma dei modelli di spesa deve preservare gli obiettivi, la prevedibilità e il quadro di bilancio specifico della politica di coesione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le persistenti carenze nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva che la Corte ha emesso un parere con riserve sulla legittimità e regolarità delle spese del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il terzo anno consecutivo e che stima che l'impatto finanziario minimo delle sue risultanze sia superiore alla soglia di rilevanza; sottolinea le gravi carenze in materia di audit e controllo individuate dalla Corte, che continuano a compromettere la garanzia di un uso regolare dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; esprime particolare preoccupazione per la significativa carenza di responsabilità derivante dalla mancanza di informazioni affidabili ed esaustive sui beneficiari finali dei finanziamenti dell'Unione, dovuta in particolare all'interpretazione della Commissione del concetto di "destinatario finale" nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è in contraddizione con la legislazione vigente; ricorda che il Parlamento ha ripetutamente sollevato gravi preoccupazioni in precedenti risoluzioni sul discarico relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche per quanto riguarda la trasparenza dei beneficiari finali; ritiene che la Commissione dovrebbe avviare procedure di infrazione; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe agire senza indebito ritardo ed esercitare pienamente i suoi poteri di custode dei trattati nei confronti degli Stati membri, per garantire che i cittadini e le parti interessate abbiano pieno accesso a tali informazioni; in caso contrario, il Parlamento prenderà in considerazione tutte le misure appropriate nell'ambito delle sue prerogative per garantire la conformità, comprese azioni legali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>osserva con preoccupazione che l'attuale tasso di esecuzione dei fondi di coesione è notevolmente inferiore a quello del precedente QFP 2014-2020, ovvero che solo il 50 % circa dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza era stato erogato alla fine del 2024, il che implica che il restante 50 % dei fondi deve essere erogato prima della fine del periodo di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dicembre 2026; osserva con preoccupazione che l'importo totale delle obbligazioni dell'Unione in essere è salito a 578,2 miliardi di EUR alla fine del 2024 e prende atto con preoccupazione delle stime della Corte secondo cui tale importo potrebbe raggiungere 900 miliardi di EUR entro la fine del 2027, comportando un possibile onere significativo per i futuri QFP a causa dei relativi pagamenti di interessi e rimborsi del capitale; osserva che la sostenibilità del debito dell'Unione deve essere presa in considerazione in tutte le future decisioni di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea che la trasparenza non è un principio di governance astratto, ma un elemento fondamentale di un ambiente di controllo efficace; sottolinea che una documentazione incompleta, pratiche di registrazione incoerenti o il ricorso a canali di comunicazione informali indeboliscono direttamente le piste di controllo e ostacolano la capacità dell'autorità di discarico di valutare la legittimità, la regolarità e la sana gestione finanziaria; si rammarica, a tale proposito, del fatto che negli ultimi anni siano stati numerosi gli esempi in cui la Commissione non è stata all'altezza di standard ragionevoli di trasparenza, e prende atto della sentenza del Tribunale nella causa T-36/23, <STRING ITALIC="on">Stevi e The New York Times/Commissione</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2025, Stevi, <STRING ITALIC="on">New York Times/Commissione europea</STRING>, T-36/23, ECLI:EU:T:2025:483.</FIELD></FOOTNOTE>; ricorda che, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, i messaggi di testo inviati o ricevuti da funzionari dell'Unione saranno qualificati come documenti soltanto se riguardano politiche o decisioni dell'Unione; evidenzia che la Commissione dovrebbe garantire che le pratiche in materia di trasparenza soddisfino elevati standard di governance, così da assicurare che l'autorità di discarico possa valutare appieno la legalità, la regolarità e la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione; rileva l'importanza della tempestività nelle risposte alle richieste di accesso ai documenti; incoraggia la Commissione a rafforzare le sue procedure per garantire che gli organismi di controllo possano valutare appieno la legalità, la regolarità e la sana gestione finanziaria; ritiene che l'incapacità di garantire un'adeguata documentazione e trasparenza a livello di alta dirigenza rischi di minare la fiducia dei cittadini, la responsabilità istituzionale e la credibilità della Commissione in quanto custode dei trattati; invita la dirigenza della Commissione a garantire il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza e la corretta registrazione di tutte le comunicazioni professionali, anche a livello del presidente e dei membri del collegio, nonché a rafforzare le procedure interne e i meccanismi di responsabilità al fine di prevenire carenze analoghe in futuro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>osserva che un ex primo ministro della Cechia è risultato essere in una situazione di conflitto di interessi durante il suo precedente mandato che ha portato alla sospensione e alla rettifica finanziaria dei finanziamenti dell'Unione; prende atto delle dichiarazioni pubbliche del primo ministro, che riportano l'intenzione di rinunciare alla proprietà e al controllo di interessi economici che potrebbero beneficiare di fondi dell'Unione tramite l'istituzione di un accordo fiduciario presumibilmente irreversibile; ricorda l'importanza di istituire dispositivi giuridici verificabili per prevenire qualsiasi rischio che i fondi dell'Unione possano favorire gli interessi commerciali privati dei titolari di cariche pubbliche; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assicurare che esistano garanzie efficaci per sostenere la trasparenza, anche per quanto riguarda la divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva, l'integrità e la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea che i membri della Commissione devono soddisfare i più elevati standard di integrità, indipendenza e responsabilità, sia nelle loro funzioni attuali che nei loro ruoli precedenti; osserva con preoccupazione che diverse posizioni dirigenziali di alto livello sono rimaste vacanti presso la DG NEAR durante il periodo in cui l'attuale commissario per la Salute e il benessere degli animali era responsabile di questa direzione generale in qualità di commissario per il Vicinato e l'allargamento e osserva che le informazioni fornite dalla Commissione a tale riguardo durante lo scambio di opinioni con l'autorità di discarico erano inesatte; sottolinea che la Commissione deve garantire che tutti i membri del collegio rispettino le norme di integrità, indipendenza e condotta professionale richieste per l'esercizio delle loro responsabilità, in particolare quando tali responsabilità comportano la gestione di portafogli politicamente sensibili e di fondi significativi dell'Unione; ritiene che, nel loro insieme, le gravi e prolungate carenze nella gestione della DG NEAR, la fornitura di informazioni inesatte al Parlamento nel contesto della procedura di discarico e le ulteriori preoccupazioni relative alla condotta e all'indipendenza sopra delineate dimostrino un modello incompatibile con le norme di responsabilità, affidabilità e buona amministrazione richieste a un membro della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che la Commissione deve agire in modo del tutto imparziale e trasparente, il che implica l'eliminazione dei conflitti di interesse, la definizione di chiare responsabilità quanto alla gestione dei fondi dell'Unione e il rispetto dei propri orientamenti sullo Stato di diritto; invita la Commissione a rafforzare la trasparenza e la responsabilità per quanto riguarda la nomina e le attività dei suoi consulenti speciali, pubblicando sistematicamente informazioni dettagliate che li riguardano quali criteri di selezione, mandato, compiti, durata dell'incarico, remunerazione e dichiarazioni di interessi; sottolinea che i consulenti speciali possono esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle politiche e devono pertanto essere soggetti a norme di governance chiare, a obblighi di rendicontazione periodica e a una divulgazione proattiva, in linea con i principi della sana gestione finanziaria e con l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea che le misure di follow-up della Commissione non possono portare a un'estensione delle sue competenze al di là dell'ambito previsto dai trattati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>osserva che, in diverse relazioni speciali degli ultimi anni, la Corte ha individuato carenze nella metodologia della Commissione per stimare gli effetti sul clima della spesa dell'Unione, che hanno portato a una sovrastima sistemica mediante l'uso di sistemi di marcatura ex ante basati sull'effetto atteso delle attività e che non tengono conto dei risultati effettivi; evidenzia che le limitazioni nelle attuali metodologie possono incidere sull'affidabilità delle cifre comunicate ed esercitare implicazioni per la valutazione delle prestazioni da parte dell'autorità di discarico; osserva inoltre che le attuali metodologie per monitorare la spesa per il clima e la biodiversità non rispecchiano pienamente tutti gli effetti delle attività dell'Unione, comprese talune misure nell'ambito della politica agricola comune; osserva che l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" aiuta a prevenire l'attuazione di misure non conformi; sottolinea che tali limitazioni metodologiche possono dare origine a sfide in termini di responsabilità per l'autorità di discarico; sottolinea che la capacità del Parlamento di esercitare un controllo di bilancio efficace dipende da prove trasparenti e verificabili, a livello di progetto, della conformità e dell'impatto ambientali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>ricorda che la revisione del 2024 delle convenzioni di sovvenzione delle ONG da parte della Commissione non ha individuato alcuna violazione del diritto; sottolinea tuttavia che qualsiasi destinatario dei finanziamenti dell'Unione, comprese le ONG, dovrebbe essere sottoposto a un controllo proporzionato e basato sul rischio e soggetto a requisiti di trasparenza, in linea con le disposizioni giuridiche e la sana gestione finanziaria; sottolinea che i requisiti in materia di controllo di bilancio, garanzie e trasparenza devono essere applicati in modo neutrale, proporzionato e basato su dati concreti, garantendo l'effettiva applicazione della trasparenza e del controllo in tutte le categorie di destinatari e la natura basata sul rischio del controllo; sottolinea che la mancanza di trasparenza mina la fiducia nel processo di discarico e che un controllo efficace richiede l'applicazione di norme equivalenti a tutti i beneficiari; prende atto delle conclusioni della Corte nella sua relazione speciale n. 11/2025 dal titolo "Trasparenza dei finanziamenti dell'UE alle ONG";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>sottolinea che, a norma dei trattati, le organizzazioni della società civile sono beneficiarie legittime dei finanziamenti dell'Unione e sostengono spesso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione; sottolinea che i requisiti in materia di controllo di bilancio, garanzie e trasparenza devono essere applicati in modo neutrale, proporzionato e basato su dati concreti, tenendo in debito conto la certezza del diritto; evidenzia che la trasparenza selettiva può minare la fiducia nel processo di discarico e che un controllo efficace richiede l'applicazione coerente di norme comparabili a tutti i beneficiari; prende atto del gruppo di lavoro per il controllo istituito in seno al Parlamento a tale riguardo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>ricorda il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni della società civile nel difendere i valori democratici per sostenere una società democratica dinamica e vivace, assicurando una base solida per un'ampia copertura di tutte le opinioni pertinenti nei diversi dibattiti, e sottolinea che le organizzazioni della società civile possono ricevere sostegno dai fondi dell'Unione, in conformità del regolamento finanziario, per esercitare tali funzioni, come stabilito nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>accoglie con favore il fatto che, considerata l'urgente necessità di rafforzare le capacità di difesa dell'Unione, il numero e il volume degli strumenti di finanziamento della difesa dell'Unione sono aumentati dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; ritiene che la difesa e il sostegno all'Ucraina debbano essere trattati come priorità di bilancio nell'attuale contesto geopolitico e che si dovrebbero destinare risorse adeguate per conseguire tale obiettivo; sottolinea la necessità di un approccio globale dell'Unione ai finanziamenti per la difesa, che risponda sia alle minacce militari convenzionali sia alle minacce non convenzionali, comprese le minacce ibride, quali quelle relative all'intelligenza artificiale, ai droni e agli attacchi informatici; ritiene che le tecnologie che offrono il massimo vantaggio operativo dovrebbero avere la priorità nel finanziamento delle tecnologie; sottolinea che la responsabilità democratica, la verificabilità e la trasparenza devono aumentare parallelamente alla spesa, pur riconoscendo che la legittima regolamentazione in materia di sicurezza può limitare la divulgazione di determinate informazioni sensibili, senza ridurre la capacità complessiva dell'autorità di discarico di esercitare un controllo efficace; sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la trasparenza dei finanziamenti dell'Unione per la difesa, anche garantendo modalità di audit proporzionate alla sensibilità delle attività di difesa, ma assicurando pienamente un controllo efficace e garantendo che l'autorità di discarico possa esercitare un controllo democratico su tutte le attività finanziate dall'Unione durante le fasi di adozione, progettazione e attuazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>sottolinea che l'uguaglianza è un valore fondante dell'Unione ed è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta); ricorda l'impegno dell'Unione a favore dell'integrazione della dimensione di genere nell'elaborazione delle politiche e nell'attuazione dei fondi dell'Unione, compreso il bilancio di genere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>ricorda l'accordo che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>ricorda l'importanza di garantire che i fondi dell'Unione siano assegnati e attuati nel pieno rispetto del regolamento finanziario e dei valori fondamentali dell'Unione; sottolinea la necessità di un controllo, di una trasparenza e di garanzie adeguati per prevenire le frodi, i conflitti di interessi, la corruzione, il doppio finanziamento, il riciclaggio di denaro e l'uso improprio dei fondi, anche da parte di beneficiari le cui attività sono incompatibili con i valori dell'Unione; sottolinea, in tale contesto, il ruolo fondamentale dell'architettura antifrode dell'Unione nel suo insieme ed esprime una certa preoccupazione per il rifiuto di alcuni Stati membri di collaborare con uno dei suoi elementi, ossia la Procura europea (EPPO);</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni principali:</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">invita la Commissione, in particolare, a:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>riesaminare e affrontare con urgenza il deterioramento dello Stato di diritto e i rischi per il bilancio dell'Unione in Ungheria e adottare tutte le azioni necessarie in conformità del regolamento sulla condizionalità e di altri strumenti disponibili, compresa la sospensione totale dei fondi dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>applicare in modo coerente e accurato le disposizioni relative ai "destinatari finali" del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<FOOTNOTE><FIELD> GU L 57 del 18.2.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento RRF"), rivedendo i suoi orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza, comunicare con gli Stati membri in merito alla corretta applicazione della definizione di "destinatari finali", garantire che gli Stati membri raccolgano e forniscano i dati sulle ultime entità che hanno ricevuto i fondi, escludendo i soggetti intermediari quali i ministeri o le autorità di gestione, e mettendo queste informazioni a disposizione dell'autorità di discarico entro l'ultimo termine di esborso del pagamento nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e avviare se necessario procedure di infrazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>pubblicare l'elenco dei destinatari finali e dei contraenti in tutti gli strumenti in un formato armonizzato e leggibile meccanicamente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti, inclusi i messaggi di testo, riconoscendo al contempo che le comunicazioni istituzionali di pubblico interesse dovrebbero essere rese accessibili in maniera proporzionata e nel rispetto dei requisiti giuridici e di sicurezza, al fine di tutelare il controllo democratico e la responsabilità;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>garantire che nessun fondo dell'Unione sia versato, direttamente o indirettamente, a beneficiari, inclusi quelli relativi a membri del Consiglio europeo, per i quali è stato individuato un conflitto di interessi che non è stato risolto in modo dimostrabile e verificabile, conformemente alle norme e alle garanzie dell'Unione applicabili;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>garantire che tutti i commissari e alti funzionari esercitino le proprie funzioni nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di integrità, conflitti di interessi e buona amministrazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>applicare adeguatamente il quadro di controllo per la spesa dell'Unione relativa agli obiettivi climatici e di biodiversità, ivi compresi un meccanismo di verifica proporzionato, una rendicontazione tempestiva dei dati climatici a livello di progetto e una comunicazione trasparente sugli impatti ambientali, in linea con le raccomandazioni della Corte e tenendo in debito conto la fattibilità operativa e la competitività economica; migliorare il monitoraggio e la comunicazione dei risultati, al di là dei semplici obiettivi di spesa, al fine di massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione per il clima e la biodiversità;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>esaminare, in linea con il regolamento finanziario, eventuali beneficiari potenzialmente fraudolenti o irregolari; ricordare l'importanza di un adeguato controllo dei finanziamenti dell'Unione, con particolare attenzione al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione, e l'obbligo giuridico della Commissione di garantire che i beneficiari rispettino tali valori e si astengano da illeciti professionali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ix)</SYMBOL>garantire che l'EPPO disponga di risorse sufficienti per indagare sui casi di frode relativi ai finanziamenti dell'Unione, inclusa la spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza, visti il crescente numero di indagini e gli ingenti danni stimati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>proseguire gli sforzi compiuti nel bilancio di genere e nel monitoraggio dell'impatto del bilancio dell'Unione per promuovere la parità di genere;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">CAPO I – Quadro finanziario pluriennale (QFP)</STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING BOLD="on">Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea e gestione finanziaria e di bilancio</STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Affidabilità dei conti</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>si compiace della conclusione della Corte, contenuta nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024<FOOTNOTE><FIELD>4.  GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, secondo cui i conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2023 sono affidabili; osserva che ogni anno, dal 2007, la Corte ha formulato un parere positivo sull'affidabilità dei conti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>prende atto che al 31 dicembre 2024 le passività totali ammontavano a 827,3 miliardi di EUR e le attività totali a 518,5 miliardi di EUR; osserva che la differenza di 308,8 miliardi di EUR che ne risulta rappresenta l'attivo netto negativo dell'Unione, che riflette il debito e quella parte di spese già sostenute fino al 31 dicembre 2024 che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio; osserva inoltre che il risultato economico negativo per il 2024 è stato pari a 97,2 miliardi di EUR, con importi imputati a NextGenerationEU (NGEU) che hanno contribuito in modo significativo sia alla posizione patrimoniale netta negativa che al risultato economico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>prende atto che, alla fine del 2024, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute dovute ai beneficiari, ma non ancora dichiarate, registrate come ratei passivi, ammontava a 160,7 miliardi di EUR (a fronte dei 155,2 miliardi di EUR nel 2023), di cui 7,9 miliardi di EUR relativi ai futuri pagamenti previsti dell'RFF;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>si compiace della conclusione della Corte secondo cui le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle relative a NGEU, la stima relativa al processo di recesso del Regno Unito e l'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sono presentati fedelmente nei conti annuali consolidati;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Legittimità e regolarità delle entrate dell'Unione</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>prende atto della conclusione della Corte secondo cui le entrate dell'Unione sono prive di errori rilevanti e i sistemi di gestione esaminati dalla Corte sono generalmente efficaci;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Legittimità e regolarità delle spese dell'Unione</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>si rammarica vivamente del parere negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio dell'Unione espresso dalla Corte per il sesto anno consecutivo; ricorda che l'autorità di discarico continua a monitorare attentamente gli sviluppi e a riesaminare la situazione nel contesto della procedura di discarico; sottolinea l'importanza di adoperarsi con costanza e assiduità per affrontare le debolezze di fondo e rafforzare la gestione finanziaria e i meccanismi di controllo sia della Commissione che degli Stati membri; prende atto delle difficoltà incontrate dall'autorità di discarico quando la Corte dei conti e la Commissione applicano definizioni giuridiche e metodologiche diverse;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>si compiace della diminuzione al 3,6 %, secondo le stime della Corte, del livello di errore nella spesa del 2024, ossia una diminuzione di due punti percentuali rispetto al 5,6 % del 2023; prende atto con preoccupazione che la Corte continua a rilevare problemi sostanziali nelle spese basate sui rimborsi, che contribuiscono maggiormente al tasso di errore complessivo, dove il livello di errore stimato è del 5,7 %; prende atto che l'effetto degli errori riscontrati dalla Corte è considerato sia rilevante che pervasivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>rileva che le stime del rischio al pagamento elaborate dalla Commissione per il 2024, che coprono tutte le rubriche del QFP a eccezione della rubrica 3, sono costantemente inferiori agli intervalli di confidenza della Corte, in particolare per le rubriche 2 e 6, e ritiene che ciò rifletta anche le significative differenze metodologiche e legate al mandato tra le due istituzioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>osserva che, a differenza della Corte, che è tenuta a segnalare tutti gli errori indipendentemente dalla possibilità di una rettifica finanziaria, la Commissione segnala solo le irregolarità per le quali ritiene che i recuperi siano giuridicamente giustificati; ricorda che, conformemente al regolamento recante disposizioni comuni (RDC), la Commissione intende per "irregolarità" qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita, mentre la definizione di "errore" della Corte comprende tutti i pagamenti effettuati senza soddisfare le condizioni richieste; ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che la Commissione e la Corte, in ragione dei loro diversi ruoli istituzionali, applicano interpretazioni giuridiche e definizioni metodologiche diverse, il che può creare confusione; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione possa sistematicamente sottostimare il livello di errore esistente; è favorevole all'elaborazione di un approccio e di una metodologia di audit comuni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>sottolinea l'importanza di garantire che le autorità pubbliche recuperino efficacemente gli importi indebitamente persi a causa di frodi, evasioni, irregolarità e frammentazione amministrativa, come elemento essenziale della tutela delle finanze pubbliche; invita la Commissione a migliorare la trasparenza pubblicando a cadenza annuale informazioni chiare sui recuperi, sulle rettifiche finanziarie e sulle confische in relazione alla spesa dell'Unione e alla cooperazione nell'attività di contrasto, presentate in modo coerente e accessibile a sostegno della rendicontabilità, evitando nel contempo gli oneri amministrativi superflui;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>ribadisce le sue preoccupazioni in merito all'osservazione della Corte secondo cui la Commissione, nella sua valutazione del rischio, potrebbe sottostimare il livello effettivo di rischio in diversi settori; osserva che le carenze individuate in taluni sistemi di gestione e di controllo possono incidere sull'affidabilità complessiva delle conclusioni degli audit; evidenzia la necessità di garantire un controllo rigoroso in tutte le modalità di gestione; si compiace del fatto che, a partire dall'esercizio 2025, la Corte abbandonerà la pratica di selezionare campioni di controllo da operazioni già esaminate dalla Commissione o dalle autorità nazionali di controllo, una modifica resa necessaria dal fatto che tale approccio, sebbene ci si aspetti che non faccia emergere che pochi errori o nessun errore, si è rivelato in più occasioni inaffidabile; sottolinea che tale sviluppo solleva seri dubbi sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'Unione e rafforza la richiesta da tempo avanzata dal Parlamento in relazione all'introduzione di meccanismi di garanzia affidabili in tutte le modalità di gestione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>esorta la Commissione ad accelerare la diffusione di strumenti interoperabili antifrode e di estrazione di dati in tutte le modalità di gestione, consentendo controlli incrociati sulla titolarità effettiva, sugli indicatori di rischio degli appalti e sui segnali di doppio finanziamento; esorta la Commissione a riferire annualmente all'autorità di discarico in merito alla copertura e all'efficacia di tali strumenti, compresa l'adozione da parte delle autorità di gestione; ribadisce la necessità urgente di ricorrere obbligatoriamente a strumenti di estrazione di dati e di intelligenza artificiale per combattere efficacemente le frodi e le irregolarità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>sottolinea che il livello di errore stimato nella spesa dell'Unione, quale riportato nella dichiarazione di affidabilità della Corte, riflette i pagamenti che, secondo la valutazione della Corte, non hanno soddisfatto pienamente le norme e le condizioni applicabili; ritiene che, pur non essendo un indicatore di frode o corruzione e non implicando automaticamente uno spreco di risorse, questo dato ponga in evidenza, piuttosto, gli ambiti in cui l'introduzione di misure correttive può rafforzare la corretta applicazione delle norme e proteggere efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione; deplora il fatto che i persistenti livelli di errore, sebbene siano spesso di natura tecnica, possano tuttavia minare la fiducia del pubblico nella sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>ricorda che, come stabilito nei trattati, l'autorità di discarico necessita di una dichiarazione, formulata dalla Corte, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti alla fine dell'esercizio per la sua decisione sul discarico per l'esercizio in questione; osserva che i programmi di spesa dell'Unione sono pluriennali e che i loro sistemi di gestione e di controllo coprono un arco di molti anni, consentendo rettifiche e recuperi dopo la fine dell'esercizio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>ricorda che la Commissione ha la responsabilità primaria di prevenire e individuare le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; osserva che la Corte dei conti, in linea con il suo mandato, deve segnalare tutti i casi di irregolarità individuati durante la sua attività di audit; osserva inoltre che la Corte deferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) i sospetti di reati di competenza dell'EPPO e i sospetti di frode, corruzione o altre attività illecite; prende atto che, nel 2024, la Corte ha segnalato all'OLAF 19 casi di frode sospetta e, parallelamente, ha trasmesso sette di questi casi all'EPPO, che finora hanno dato luogo a sei indagini dell'OLAF e a sette indagini dell'EPPO; elogia la Corte per le sue relazioni sistematiche all'OLAF e all'EPPO, in particolare dato che le informazioni derivanti dalle attività di audit presentano un elevato grado di affidabilità; sottolinea che tutti i casi di spesa irregolare individuati dalla Corte dovrebbero essere segnalati all'OLAF e all'EPPO, lasciando a tali organismi competenti il compito di valutare se vi sia un intento fraudolento che giustifichi ulteriori indagini; sottolinea l'importanza di mantenere un coordinamento costante tra la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte per garantire un seguito tempestivo ed efficace di tutti i casi segnalati, in linea con i rispettivi mandati; ribadisce la necessità che la Commissione fornisca a tali organismi risorse adeguate per garantire la piena efficacia delle capacità transfrontaliere di indagine e accertamento; ricorda l'importanza della piena indipendenza operativa dell'EPPO e dell'OLAF;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Gestione finanziaria e di bilancio </STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>osserva che la revisione intermedia del QFP, adottata nel febbraio 2024, ha introdotto un adeguamento tecnico riveduto che ha aumentato il massimale degli stanziamenti di impegno per il 2024 da 186,0 miliardi di EUR a 186,8 miliardi di EUR e ha aumentato il livello degli stanziamenti di pagamento di 7,1 miliardi di EUR, portando il bilancio finale degli stanziamenti di pagamento a 149,7 miliardi di EUR, pur mantenendo il massimale complessivo dei pagamenti a 170,5 miliardi di EUR; osserva inoltre che la revisione ha istituito altresì la riserva per l'Ucraina e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) quali nuovi strumenti speciali al di fuori dei massimali del QFP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>prende atto che l'autorità di bilancio ha inizialmente approvato un bilancio dell'Unione per il 2024 di 189,4 miliardi di EUR in stanziamenti di impegno; rileva che cinque bilanci rettificativi adottati nel corso dell'esercizio hanno comportato un aumento netto di 5,9 miliardi di EUR, portando gli impegni totali a 195,3 miliardi di EUR, superando così il massimale del QFP di 186,8 miliardi di EUR; sottolinea che ciò è stato possibile grazie all'uso degli strumenti speciali del QFP, che forniscono risorse supplementari al di là dei massimali per far fronte a esigenze emergenti o impreviste;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>osserva che l'assorbimento dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020 ha raggiunto una fase avanzata, con pagamenti totali pari a 475,2 miliardi di EUR, ossia il 97,0 % dei 489,9 miliardi di EUR disponibili nell'ambito dei programmi; si compiace del fatto che 21 Stati membri abbiano superato un tasso di assorbimento del 95,0 % per il periodo di programmazione 2014-2020, dimostrando una forte capacità di attuazione con l'avvicinarsi della chiusura del periodo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>sottolinea che i tassi di assorbimento cumulativi presentati dalla Commissione, basati sui prefinanziamenti e sui pagamenti intermedi versati agli Stati membri, non riflettono pienamente i progressi compiuti nell'attuazione dei progetti sul campo, in quanto non tengono conto degli importi totali erogati dalle autorità nazionali ai beneficiari finali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>rileva con preoccupazione che, nonostante un notevole aumento dei pagamenti nel 2024, l'assorbimento a norma del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2021-2027 rimane basso, con 14,7 miliardi di EUR erogati nel 2024 rispetto ai 6,3 miliardi di EUR del 2023, un livello ancora modesto rispetto alle dotazioni complessive; osserva inoltre che i pagamenti delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza hanno raggiunto solo 55,9 miliardi di EUR nel 2024, circa la metà delle previsioni della Commissione del giugno 2023, un dato imputabile ai continui ritardi nella presentazione e nel trattamento delle richieste di pagamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>osserva che nel 2024 la Commissione ha previsto disimpegni per 8,8 miliardi di EUR per il periodo 2025-2027, rispetto agli 8,1 miliardi di EUR stimati nel 2023 per il periodo 2024-2027, e che tale aumento è dovuto principalmente ai programmi della politica di coesione nell'ambito dell'attuale QFP e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), mentre i programmi 2014-2020 si avvicinano alla chiusura nel 2026; osserva altresì che la scarsa attuazione nel 2024 mette a rischio importi importanti a partire dal 2025;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>osserva con preoccupazione che per il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'FSE+ la Commissione prevede disimpegni totali pari a 2,7 miliardi di EUR, un importo notevolmente superiore ai 2,2 miliardi di EUR previsti nel 2023 e pari a quasi sette volte gli 0,4 miliardi di EUR previsti nel 2022, nonostante l'ipotesi di una forte accelerazione dell'attuazione nel 2026 e nel 2027; sottolinea che, qualora tale accelerazione del tasso di attuazione non si verifichi, il livello degli importi a rischio di disimpegno aumenterà ulteriormente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>avverte che i diversi rischi individuati dalla Corte nel bilancio dell'Unione, compresi gli impegni non ancora liquidati, possono compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione; invita la Commissione, in linea con le raccomandazioni della Corte, ad agire proattivamente per garantire che i suoi strumenti di attenuazione dei rischi (come il fondo comune di copertura) dispongano di capacità sufficiente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>osserva che il valore nominale dei prestiti in essere dell'Unione ha raggiunto i 601,3 miliardi di EUR alla fine del 2024, il che riflette il ricorso ai mercati dei capitali per finanziare programmi dell'Unione, come ad esempio il Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) e il NGEU; osserva che entro il 2027 il totale dei prestiti in essere potrebbe superare i 900 miliardi di EUR, quasi dieci volte il livello registrato nel 2020 prima dell'avvio di NGEU; osserva che, dal dicembre 2022, la Commissione applica una strategia di finanziamento diversificata come metodo standard per raccogliere fondi sui mercati dei capitali e, alla luce dell'aumento dei prestiti, sottolinea l'importanza di una rendicontazione trasparente, della responsabilità di bilancio e della sana gestione finanziaria per mantenere la sostenibilità di bilancio e la piena rendicontabilità, come pure il controllo democratico esercitato dall'autorità di discarico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>osserva che la spesa per interessi connessa al finanziamento del sostegno non rimborsabile di NGEU ha raggiunto 5,4 miliardi di EUR per il periodo 2021-2024, di cui 3,4 miliardi di EUR solo nel 2024, superando quasi del 50,0 % la previsione iniziale di 3,7 miliardi di EUR; osserva che la spesa totale per interessi nell'attuale QFP può oscillare tra 29,0 e 30,4 miliardi di EUR, approssimativamente il doppio della stima iniziale della Commissione di 14,9 miliardi di EUR; osserva che un briefing del 2024 dal titolo "Management of debt liabilities in the EU budget under the post-2027 MFF" (Gestione delle passività del debito nel bilancio dell'UE nell'ambito del QFP post-2027), elaborato su richiesta della commissione per i bilanci<FOOTNOTE><FIELD> https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/766173/IPOL_BRI(2024)766173_EN.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, ha stimato che i pagamenti degli interessi connessi al sostegno non rimborsabile a titolo di NGEU nel prossimo QFP potrebbero ammontare a 70,9 e 73,8 miliardi di EUR, il che evidenzia l'impatto a lungo termine sul bilancio dei prestiti assunti nell'ambito di NGEU;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>osserva che l'esposizione del bilancio dell'Unione ha continuato ad aumentare nel 2024, di pari passo con il volume crescente delle operazioni di assunzione di prestiti e delle relative garanzie; sottolinea che l'esposizione totale del bilancio dell'Unione ammontava a 342,0 miliardi di EUR alla fine del 2024, il che equivale a un aumento del 14,8 % rispetto ai 298,0 miliardi di EUR alla fine del 2023; sottolinea che tale tendenza evidenzia l'importanza di un sistema solido, della responsabilità di bilancio e di una rendicontazione trasparente per garantire che l'Unione possa onorare i propri obblighi in materia di debito in qualunque circostanza; sottolinea che, nel contesto dell'aumento dei livelli di debito, lo sviluppo di nuove risorse proprie effettive è essenziale per evitare che i costi del servizio del debito spostino le priorità nell'ambito dei futuri quadri finanziari pluriennali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>osserva con preoccupazione che, come evidenziato dalla Corte nella relazione speciale 18/2025 sulla flessibilità del bilancio dell'UE, la proposta della Commissione per il QFP 2021-2027 non era sufficientemente basata sull'individuazione e sull'analisi delle esigenze e dei rischi che il bilancio dell'UE dovrebbe essere in grado di affrontare; osserva che, sebbene i meccanismi di flessibilità esistenti abbiano consentito all'Unione di reagire alle priorità emergenti, diversi strumenti di flessibilità sono stati ripetutamente esauriti nei primi anni del QFP, limitando così il margine di manovra per il resto del periodo; sottolinea che il quadro di flessibilità è eccessivamente complesso e che non c'è una sequenza chiaramente definita per attivare margini al di sotto dei massimali e strumenti speciali al di sopra di essi; osserva inoltre che alcuni strumenti di flessibilità si sovrappongono tra loro e con programmi tematici finalizzati a soddisfare le stesse esigenze, il che comporta un'inutile complessità nella gestione finanziaria e nel processo decisionale;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>sostiene fermamente le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">invita la Commissione, in particolare, a:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>rafforzare l'affidabilità e la trasparenza della rendicontazione finanziaria; in particolare, migliorando ulteriormente la chiarezza della presentazione delle attività nette negative e dei ratei passivi e garantendo che le implicazioni di bilancio a lungo termine dell'assunzione di prestiti nell'ambito di NGEU siano comunicate in modo chiaro e sistematico all'autorità di bilancio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>adottare tutte le misure necessarie per affrontare le persistenti carenze in termini di legittimità e regolarità della spesa, anche migliorando e chiarendo gli orientamenti per le autorità di gestione, portando avanti gli sforzi per affrontare le carenze individuate nella spesa a titolo di rimborso e garantendo un'applicazione coerente del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto laddove permangano rischi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>adeguare la metodologia del rischio al pagamento in modo da garantire il pieno allineamento tra le sue stime del rischio e l'ambiente di controllo su cui si basa;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>rafforzare il monitoraggio dell'attuazione dei fondi a gestione concorrente per il periodo 2021-2027, anche mediante un seguito più attivo ai bassi tassi di assorbimento, un maggiore sostegno amministrativo agli Stati membri e l'individuazione sistematica delle strozzature strutturali che rallentano l'attuazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>avvalersi pienamente di tutti gli strumenti disponibili per prevenire i disimpegni e garantire che i fondi assegnati siano assorbiti completamente ed efficacemente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>comunicare chiaramente la spesa connessa agli interessi prevista per le operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione, comprese le sue implicazioni di bilancio per i futuri QFP, e la sostenibilità dell'attuale strategia di finanziamento diversificata;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>rivedere e semplificare l'architettura di flessibilità del bilancio dell'Unione per il prossimo QFP, anche stabilendo una chiara sequenza per la mobilitazione dei margini e degli strumenti speciali, assicurando la complementarità tra gli strumenti di flessibilità e migliorando la trasparenza e la prevedibilità in merito al loro utilizzo, pur garantendo pienamente il controllo democratico da parte dell'autorità di bilancio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>raccomanda che, nelle future proposte relative al QFP, la Commissione includa un'analisi esauriente delle esigenze, dei rischi e della capacità di risposta alle crisi, garantendo che gli strumenti di flessibilità siano sufficientemente giustificati, dotati di finanziamenti adeguati e in grado di affrontare eventi imprevisti senza esaurirsi prematuramente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ix)</SYMBOL>garantire che l'architettura antifrode dell'Unione, in particolare l'OLAF e l'EPPO, sia dotata di risorse sufficienti e adeguate e che sia agevolata una solida cooperazione tra di loro e con la Commissione; anche attraverso la trasmissione tempestiva dei casi di sospetta frode e il rafforzamento delle strategie di prevenzione delle frodi, in particolare nei settori di spesa ad alto rischio e negli strumenti finanziari su larga scala;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>pubblicare sintesi della performance e della spesa chiare e di facile utilizzo, comprese panoramiche di una pagina e quadri operativi interattivi con serie di dati leggibili meccanicamente;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Entrate</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>si compiace del fatto che, nel complesso, gli elementi probatori di audit anche per l'esercizio 2024 indicano che il livello di errore nelle entrate non era rilevante; ribadisce, nel contempo, che i problemi relativi all'errata o alla mancata dichiarazione dei dazi doganali ("divario doganale") comportano una riduzione dei dazi all'importazione riscossi, il che costituisce da molti anni un problema persistente per l'Unione e per i suoi Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>sottolinea l'importanza delle responsabilità degli Stati membri in materia di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle risorse proprie tradizionali (RPT) nell'assicurare una concorrenza leale e una tassazione equa nel mercato unico e nel garantire che l'onere del finanziamento della spesa dell'Unione sia equamente ripartito tra gli Stati membri; osserva con soddisfazione che i sistemi di entrate esaminati dalla Corte erano generalmente efficaci; sollecita, nel contempo, la Commissione affinché intensifichi gli sforzi volti a migliorare la riscossione delle risorse proprie tradizionali, anche affrontando le debolezze rimanenti individuate dalla Corte, in particolare quelle relative a questioni di lunga data concernenti le riserve IVA e le osservazioni rimaste aperte sulle RPT;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>sottolinea che la riforma del sistema doganale dell'Unione continua a essere importante sia per la modernizzazione delle risorse proprie che per l'efficacia della lotta contro la criminalità organizzata, a livello tanto europeo quanto nazionale; prende atto dell'osservazione della Corte sulla necessità di una maggiore programmazione dell'attuazione e dell'operatività; sottolinea l'importanza di conseguire gli elementi della riforma concordati in maniera tempestiva e coordinata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>sottolinea che l'adozione e l'attuazione rapide di tutti gli elementi della proposta di riforma doganale dovrebbero continuare a costituire una priorità fondamentale; sottolinea che l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE e del centro digitale dell'UE dovrebbe contribuire alla valutazione dei rischi in tempo reale, all'individuazione delle frodi e all'applicazione uniforme delle norme doganali, sostituendo i sistemi nazionali frammentati, per un'unione doganale digitalizzata più forte; sottolinea l'importanza di garantire che la riforma contribuisca a conseguire una riduzione significativa del divario doganale e aumenti l'efficacia dei controlli doganali dell'Unione; sottolinea l'importanza di disporre di una valutazione dei rischi in tempo reale e di controlli doganali digitalizzati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>elogia gli sforzi compiuti dall'EPPO e dall'OLAF per combattere lo sfruttamento organizzato delle debolezze dei controlli doganali dell'Unione; incoraggia l'ulteriore rafforzamento della capacità operativa e delle competenze dell'EPPO nel contrastare i modelli di criminalità organizzata che incidono sulle entrate e sulle spese dell'Unione, anche attraverso compiti congiunti specializzati, una migliore condivisione delle informazioni e capacità di analisi dei rischi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>sottolinea l'importanza di adottare misure preventive e precauzionali nella lotta contro le frodi in materia di IVA; incoraggia l'esame di approcci innovativi, come il campionamento basato sul rischio e l'estrapolazione statistica dei risultati dei controlli a insiemi di transazioni più ampi, nel pieno rispetto delle garanzie giuridiche e della proporzionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>valuta favorevolmente le proposte di nuove risorse proprie presentate dalla Commissione, anche nell'ambito del pacchetto di proposte relative al prossimo QFP, che dovrebbero quanto meno essere in grado di coprire le spese relative agli interessi e al rimborso dei prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di garantire che tali spese non limitino i fondi dell'Unione disponibili per i normali programmi di spesa dell'Unione; riconosce che, qualora le proposte esistenti non si concretizzino, potrebbero essere prese in considerazione anche altre fonti di entrate, senza compromettere la responsabilità di bilancio; reputa opportuno valutare il potenziale in termini di entrate di un'imposta sui servizi digitali e di un'imposta sulle operazioni finanziarie come soluzioni possibili;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni:</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">invita la Commissione, in particolare, a:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>adottare le misure necessarie per sostenere un'attuazione tempestiva ed efficace della riforma doganale, compresa l'istituzione e il funzionamento iniziale dell'Autorità doganale dell'UE e lo sviluppo, l'attuazione e la manutenzione del centro doganale digitale dell'UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>intensificare la cooperazione doganale con altri paesi al di fuori dell'Unione al fine di agevolare gli scambi e rafforzare la lotta contro la frode fiscale e doganale transfrontaliera;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>intensificare gli sforzi volti a migliorare la riscossione delle fonti di entrate dell'Unione esistenti, comprese quelle provenienti dal commercio elettronico, anche affrontando le debolezze rimanenti individuate dalla Corte, in particolare quelle relative a questioni di lunga data concernenti le riserve IVA e le osservazioni rimaste aperte sulle RPT;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>proseguire i lavori finalizzati all'introduzione di nuove risorse proprie supplementari;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>continuare ad affrontare le principali sfide in termini di divario doganale che la rapida crescita del commercio elettronico pone alle autorità doganali; fornire risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Mercato unico, innovazione e agenda digitale</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 1 del QFP "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" ammontava a 25,9 miliardi di EUR (13,5 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 14,9 miliardi di EUR (57,6 %) per la ricerca, 4,1 miliardi di EUR (15,9 %) per i trasporti, l'energia e l'agenda digitale, 3,1 miliardi di EUR (11,9 %) per il programma InvestEU, 2,3 miliardi di EUR (8,8 %) per lo spazio e 1,5 miliardi di EUR (5,8 %) per altri settori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>osserva che la Corte ha esaminato 127 operazioni che coprono l'intera gamma delle spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP; osserva con preoccupazione che 32 delle 127 operazioni esaminate dalla Corte (25 %) contenevano errori; si rammarica del fatto che, sulla base dei 28 errori quantificabili riscontrati dalla Corte e degli ulteriori errori rilevati nelle operazioni della rubrica 1 del QFP attuate dalle agenzie dell'Unione, dalle imprese comuni e dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, la Corte stimi che il livello di errore nella spesa per la voce "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" nel 2024 fosse rilevante, attestandosi al 3,2 %; osserva inoltre che la Commissione stima il rischio al pagamento per questa rubrica all'1,6 %, un valore che si situa nella metà inferiore dell'intervallo stimato dalla Corte;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>prende atto della classificazione degli errori da parte della Corte, in cui i costi diretti del personale non ammissibili rappresentano il 76 % degli errori, gli altri costi diretti non ammissibili (IVA, viaggi, attrezzature) il 18 %, i subappalti non ammissibili il 4 % e i costi indiretti non ammissibili il 2 %;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>prende atto con preoccupazione dell'osservazione della Corte secondo cui la ricerca continua a essere un settore di spesa ad alto rischio, in particolare nell'ambito dei costi del personale; osserva che la Corte ha riscontrato errori quantificabili relativi a 26 delle 99 operazioni di ricerca e innovazione incluse nel campione; riconosce che le modalità di erogazione dei fondi si ripercuotono sul rischio di errore e sulle complesse norme associate ai finanziamenti basati sui rimborsi generalmente utilizzati nel settore della ricerca; sottolinea, a tale proposito, la necessità di semplificare le norme che disciplinano i programmi di ricerca e innovazione dell'Unione al fine di ridurre il rischio di errori, agevolando nel contempo l'accesso dei beneficiari, in particolare le PMI, ai finanziamenti dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>osserva che la Corte dei conti europea ha inoltre individuato numerose criticità nell'ambito dei progetti realizzati nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), come ad esempio la rendicontazione dei costi indiretti, discrepanze tra i pagamenti dichiarati e quelli effettivi e procedure di appalto non conformi, e chiede un rigoroso rispetto delle norme in materia di ammissibilità dei costi e una sana gestione finanziaria da parte di tutti i partner; sottolinea inoltre la necessità di tenere conto di tali questioni nel contesto dell'imminente regolamento MCE (2028-2034), al fine di migliorare la trasparenza nell'attuazione dei progetti nel quadro dell'MCE e di rafforzare il loro valore aggiunto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>si compiace del fatto che, per elaborare la sua relazione annuale 2024, la Corte abbia valutato altresì le informazioni sulla performance relative alla rubrica 1 del QFP, presentate nelle dichiarazioni sulla performance dei programmi all'interno della relazione annuale sulla gestione e la performance 2023 preparata dalla Commissione; apprezza la conclusione generale della Corte secondo cui la progettazione degli indicatori di performance è migliorata rispetto al periodo di programmazione 2014-2020, anche in termini di equilibrio dei diversi tipi di indicatori (risorsa, realizzazione, risultato e impatto), nel caso di Orizzonte Europa, del programma spaziale dell'UE e di InvestEU; osserva con preoccupazione che la normativa relativa al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) 2021-2027 non include indicatori di risultato o di impatto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia individuato lacune nella tracciabilità dei risultati comunicati, in particolare per Orizzonte 2020; sottolinea l'importanza di verificare e garantire la tracciabilità e l'affidabilità dei dati utilizzati per stabilire gli indicatori di performance; osserva che, a causa dell'introduzione e del crescente utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi e di modelli di finanziamento non collegati ai costi, le carenze nella tracciabilità e nell'affidabilità dei dati sulla performance devono essere affrontate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>prende atto con preoccupazione della constatazione della Corte secondo cui la Commissione non è stata in grado di fornire informazioni a livello di progetto per InvestEU, che è attuato attraverso la gestione indiretta, integrata da visite di monitoraggio; deplora la risposta della Commissione secondo cui i partner esecutivi di InvestEU non sono tenuti, né dagli accordi di garanzia né dal regolamento InvestEU, a comunicare gli indicatori chiave di prestazione (ICP) a livello di progetto; ritiene che i dati a livello di progetto dovrebbero costituire la base di una rendicontazione migliorata della performance degli strumenti finanziari attuati in regime di gestione indiretta, come InvestEU; sottolinea che la Banca europea per gli investimenti (BEI), in quanto principale partner esecutivo di InvestEU, deve essere tenuta a soddisfare le norme più rigorose di trasparenza e responsabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia riscontrato che, in generale, i progressi nella realizzazione degli obiettivi per gli ICP sono stati inferiori rispetto a quelli valutati dalla Commissione; osserva che i programmi del QFP 2021-2027 sono per lo più sulla buona strada per conseguire gli obiettivi, mentre i programmi 2014-2020 ne hanno conseguito solo una parte; prende atto con preoccupazione della conclusione della Corte secondo cui meno della metà degli indicatori di performance di Orizzonte 2020 e dell'MCE 2014-2020 mostra che i risultati sono stati raggiunti o sono sulla buona strada verso il conseguimento; osserva che, per InvestEU, il 50 % degli indicatori presentati nelle dichiarazioni di performance del programma non aveva un obiettivo; prende atto della risposta della Commissione secondo cui, a causa della natura orientata al mercato e alla domanda di strumenti finanziari come InvestEU, la performance di tali programmi dipende dalla loro adozione da parte del mercato, il che limita la capacità della Commissione di stabilire traguardi e obiettivi predefiniti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>ricorda l'importanza dei programmi di finanziamento della ricerca e innovazione (R&amp;I) dell'Unione ai fini dello sviluppo scientifico, sociale, economico e tecnologico dell'Unione, dell'adeguata gestione delle sfide e delle priorità emergenti, della riduzione delle disuguaglianze, della realizzazione delle transizioni verde e digitale e della riduzione della dipendenza energetica dell'Unione dalla Russia; sottolinea che, al fine di rafforzare la competitività, la leadership tecnologica e l'autonomia strategica dell'Unione e colmare il divario in materia di innovazione con i concorrenti globali, sono necessari maggiori finanziamenti per la R&amp;I ed è essenziale uno sforzo di investimento più vigoroso e mirato nella ricerca e nell'innovazione, associato alla riduzione degli oneri amministrativi per i richiedenti e a una migliore mobilitazione del capitale privato, anche per rispondere alle pertinenti raccomandazioni formulate nella relazione Draghi; ricorda che la relazione Draghi sottolinea che l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione è fondamentale per la competitività dell'Unione e che nel sistema di ricerca e innovazione dell'Unione, compreso il programma Orizzonte Europa, dovrebbe valere un criterio di selezione, vale a dire l'eccellenza; ribadisce, a tale proposito, la sua posizione secondo cui i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione dovrebbero continuare a essere determinati dal principio dell'eccellenza e basati sul merito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>osserva che la valutazione ex post di Orizzonte 2020 ha stimato che, per ogni euro di costi legati al programma, entro il 2040 saranno generati benefici per la società per un valore di cinque euro; si rammarica profondamente del fatto che il 74 % delle proposte valutate da esperti indipendenti come "di alta qualità" non abbia potuto essere finanziato a causa di vincoli di bilancio; osserva che sarebbero stati necessari ulteriori 159 miliardi di EUR per finanziare tutte le proposte di alta qualità; sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti per la R&amp;I dell'Unione al fine di stimolare la prosperità e la competitività sostenibili dell'Unione; sottolinea l'importanza di avvalersi pienamente del marchio di eccellenza e di altri strumenti di finanziamento complementari dell'Unione e nazionali, compresi quelli nell'ambito della politica di coesione, per sostenere progetti di ricerca e innovazione di alta qualità che non sono tuttavia finanziati e per rafforzare gli ecosistemi regionali dell'innovazione in tutta l'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>sottolinea l'importanza di semplificare le norme e le procedure che disciplinano i finanziamenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione al fine di agevolare l'accesso dei beneficiari ai finanziamenti e l'attuazione dei programmi; evidenzia che le misure di semplificazione dovrebbero essere concepite in modo da avvantaggiare i richiedenti e i beneficiari, compresi i richiedenti che presentano una domanda per la prima volta, le PMI e le università, promuovendo nel contempo consorzi più piccoli e più flessibili, strutture di progetto modulari e una partecipazione per fasi, in modo da agevolare una più ampia partecipazione e un'effettiva inclusione in tutta l'Unione; esprime preoccupazione per la constatazione della Corte secondo cui, nonostante le semplificazioni introdotte nell'ambito di Orizzonte Europa per facilitare la rendicontazione dei costi da parte dei beneficiari, la Corte non ha riscontrato differenze significative tra Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa per quanto riguarda la regolarità della spesa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P>prende atto della constatazione della Corte secondo cui la Commissione ha attuato la maggior parte delle sue raccomandazioni formulate negli anni precedenti; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che lo strumento "Personnel Costs Wizard", il cui utilizzo è fortemente incoraggiato dalla Corte, in particolare per alcune categorie di beneficiari più inclini a commettere errori, come le PMI e i nuovi entranti, non fosse ancora pronto al momento dell'audit della Corte; prende atto della constatazione della Corte secondo cui, per cinque delle 34 operazioni di Orizzonte Europa incluse nel campione 2024, i beneficiari hanno continuato a calcolare i costi del personale utilizzando il metodo applicabile a Orizzonte 2020 oppure non hanno seguito integralmente le nuove norme applicabili a Orizzonte Europa; ritiene che lo sviluppo e l'uso di strumenti come "Personnel Costs Wizard" potrebbero aiutare i beneficiari ad applicare le norme corrette per il calcolo dei costi del personale, la principale fonte di errore nell'ambito della rubrica 1 del QFP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>osserva che nel 2024 la Commissione ha continuato a introdurre opzioni semplificate in materia di costi, quali somme forfettarie e costi unitari, nell'ambito di Orizzonte Europa, con finanziamenti forfettari che rappresentano il 27 % del bilancio totale degli inviti a presentare proposte nei programmi di lavoro per il 2024; ricorda il chiarimento della Corte secondo cui, quando vengono concesse sovvenzioni forfettarie, ai beneficiari viene corrisposta una somma forfettaria predefinita per ciascun pacchetto di lavoro completato, indipendentemente dai costi effettivi sostenuti; osserva inoltre che l'obiettivo della Commissione è quello di fornire entro il 2027 almeno il 50 % del bilancio dell'invito nei programmi di lavoro pubblicati sotto forma di somme forfettarie; esprime preoccupazione per il fatto che, per i motivi illustrati nel riquadro 5.4 della sua relazione annuale, la Corte non è stata in grado di valutare se l'inclusione di una specifica attrezzatura nella proposta di bilancio fosse necessaria e giustificata nel caso di una sovvenzione forfettaria sottoposta ad audit; invita la Commissione a garantire che i futuri strumenti di finanziamento includano garanzie per evitare sovracompensazioni per le attrezzature che, sebbene incluse nel bilancio forfettario, non sono state effettivamente acquistate, in linea con le osservazioni della Corte;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>riconosce che la valutazione intermedia di Orizzonte Europa ha rilevato che gli importi forfettari hanno comportato un'autentica semplificazione per i beneficiari, in quanto i risparmi stimati oscillano tra il 14 % e il 30 % dei loro costi amministrativi; prende atto dei risultati della valutazione della Commissione sui finanziamenti forfettari nell'ambito di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa 2018-2024, compreso il fatto che i beneficiari hanno altresì riferito alla Commissione che avrebbero gradito maggiore chiarezza in relazione alle modalità di audit delle sovvenzioni forfettarie; apprezza il fatto che nel 2024 la Commissione abbia posto in atto una strategia di controllo ex post per le sovvenzioni di Orizzonte Europa, tra cui una metodologia per le revisioni tecniche ex post nelle sovvenzioni forfettarie; osserva che la Commissione ha avviato le prime 30 revisioni tecniche ex post di Orizzonte Europa nel quarto trimestre del 2024; riconosce, nel contempo, l'osservazione della Corte secondo cui, sebbene le somme forfettarie siano appropriate per pacchetti di lavoro chiaramente definiti, sorgerebbero difficoltà nell'attuazione di tali meccanismi qualora i pacchetti di lavoro fossero completati in ritardo o solo parzialmente, oppure qualora alcune delle attività stipulate al loro interno fossero sostituite;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>prende atto della constatazione della Corte secondo cui si è registrato un aumento significativo del sostegno finanziario dell'Unione a terzi nel settore della ricerca, in quanto nell'ambito di Orizzonte 2020 sono stati erogati 2,5 miliardi di EUR di tali finanziamenti per l'intero periodo di programmazione, mentre alla fine del 2024 erano stati erogati 5,5 miliardi di EUR nell'ambito di Orizzonte Europa; esprime preoccupazione per la constatazione della Corte secondo cui, per nove delle 11 operazioni incluse nel campione relative a sovvenzioni a terzi, la soglia di finanziamento di 60 000 EUR fissata dall'articolo 207 del regolamento finanziario era stata superata senza che la deroga fosse adeguatamente motivata nel programma di lavoro o nell'invito; osserva che, secondo la Commissione, determinati tipi di azioni necessitano intrinsecamente di importi di sovvenzioni più elevati; esprime preoccupazione per la constatazione della Corte secondo cui i terzi non sono tenuti a dimostrare l'efficacia dei loro controlli per garantire la regolarità della spesa dell'Unione; concorda con la Corte che ciò rappresenta un rischio per la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>osserva che i programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, tra cui Orizzonte Europa, sostengono lo sviluppo di tecnologie avanzate per applicazioni civili, ma riconosce che alcune tecnologie possono comportare rischi inerenti al duplice uso; ritiene che il rafforzamento della difesa dell'Unione richieda un maggiore sostegno alla ricerca e all'innovazione nell'ambito di Orizzonte Europa; sottolinea il notevole potenziale delle tecnologie emergenti, in particolare in ambiti come l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e il calcolo quantistico, per contribuire alla sicurezza e alla resilienza dell'Unione; ritiene che i programmi civili di ricerca e innovazione dovrebbero pertanto essere sostenuti in maniera appropriata e allineati strategicamente, anche, se del caso, consentendo l'utilizzo dei loro risultati per fini a duplice uso, in modo da salvaguardare le capacità di difesa dell'UE; prende atto con preoccupazione, tuttavia, della risposta della Commissione la quale ha dichiarato che attualmente non monitora in modo specifico, dopo la fine di un progetto, se i risultati dei progetti di R&amp;I finanziati dall'Unione siano utilizzati per applicazioni a duplice uso, militari o di difesa; invita la Commissione a garantire un adeguato monitoraggio del seguito dei progetti di R&amp;I finanziati dall'Unione con potenziali applicazioni a duplice uso, militari o di difesa, in linea con i requisiti dell'Unione; sottolinea l'importanza di garantire che i finanziamenti dell'Unione siano pienamente coerenti con i valori e gli obblighi dell'Unione in virtù del diritto internazionale; sottolinea, nel contempo, la necessità che la Commissione rafforzi il seguito dato ai risultati della ricerca finanziati dall'Unione, compresa la loro transizione verso l'uso commerciale, al fine di massimizzare l'impatto sociale e garantire un adeguato ritorno sugli investimenti per i contribuenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>ricorda che al Gruppo BEI è stato assegnato il 75 % (19,6 miliardi di EUR) della garanzia di bilancio dell'Unione, in virtù del regolamento InvestEU; ricorda inoltre le raccomandazioni formulate dall'autorità di discarico nelle sue precedenti relazioni sul controllo delle attività finanziarie della BEI; prende atto delle lacune in materia di rendicontabilità e audit in relazione alle operazioni della BEI, individuate nella dichiarazione del comitato di contatto CC 1/2025; sottolinea la necessità di allineare e adattare il quadro di audit al mandato ampliato della BEI; esorta la Commissione a sostenere attivamente la concessione alla Corte del pieno accesso alle attività della BEI a fini di audit; sottolinea la necessità di informazioni complete sulla qualità del portafoglio della BEI e sulle pratiche di gestione del rischio per consentire un controllo democratico significativo delle sue operazioni; invita la Commissione a collaborare con la BEI per prevedere una rendicontazione sulla qualità del suo portafoglio all'autorità di discarico, garantire che i profili di valutazione dei rischi per gli investimenti su larga scala siano soggetti a revisione indipendente e che la BEI riveli gli insegnamenti tratti dai casi in cui si è verificato un inadempimento nonostante l'erogazione di prestiti significativi; sottolinea che la fiducia del pubblico nella sana gestione dei prestiti sostenuti dall'Unione dipende dalle più rigorose norme di integrità istituzionale; esorta pertanto la Commissione a chiedere alla BEI di rafforzare i meccanismi di prevenzione dei conflitti di interessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>77.</NO.P>sottolinea l'importanza strategica della ricerca nel settore della difesa per rafforzare la sicurezza e la resilienza a lungo termine dell'Unione; evidenzia che la ricerca in materia di difesa e sicurezza richiede una cooperazione stretta e affidabile tra gli Stati membri al fine di garantire un utilizzo più efficiente e più efficace in relazione ai costi del denaro dei contribuenti dell'Unione, evitare inutili duplicazioni e promuovere sinergie; sottolinea che le attività di ricerca in tale settore comportano necessariamente l'uso di dati, tecnologie e informazioni altamente sensibili, che devono essere soggetti alle più rigorose norme di protezione dalle ingerenze esterne o da manipolazioni malevole; sottolinea, in tale contesto, l'urgente necessità di sviluppare un'architettura di protezione comune e solida a livello europeo per contrastare le minacce ibride e salvaguardare gli ecosistemi critici della conoscenza, delle infrastrutture e dell'innovazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>78.</NO.P>ricorda che il 10 marzo 2022 il Parlamento europeo ha deciso di istituire la commissione PEGA per indagare su presunte violazioni o cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di software di sorveglianza spyware equivalenti e la raccomandazione del Parlamento europeo del 15 giugno 2023 al Consiglio e alla Commissione adottata a seguito dei lavori della commissione PEGA<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati: P9_TA(2023)0244, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0244_IT.html.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime la propria insoddisfazione per il fatto che la Commissione non abbia ancora presentato misure di esecuzione né dato un seguito legislativo alle raccomandazioni del Parlamento in merito all'uso di Pegasus e di spyware equivalenti; prende atto delle notizie dei media<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ftm.eu/articles/spyware-industry-eu-subsidies-surveillance-concers.</FIELD></FOOTNOTE> secondo cui i finanziamenti dell'Unione potrebbero aver sostenuto direttamente le imprese coinvolte nello sviluppo, nella diffusione e nell'esportazione di spyware da parte di entità le cui tecnologie sono state collegate alla sorveglianza illegale di giornalisti, difensori dei diritti umani e personalità politiche nell'Unione e nei paesi terzi; prende atto della risposta della Commissione secondo cui il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione è garantito da varie disposizioni contrattuali che impongono il rispetto del diritto applicabile e dei valori fondamentali dell'Unione, e che il mancato rispetto di tali obblighi può comportare varie misure contrattuali, tra cui la sospensione del contratto o dei pagamenti e la risoluzione del contratto; prende atto inoltre della risposta scritta della Commissione secondo cui ritiene di aver messo in atto diverse misure per affrontare il rischio che lo spyware cada nelle mani sbagliate e aumentare la protezione delle potenziali vittime dello spyware, tra cui il regolamento europeo sulla libertà dei media, la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, il regolamento sulla ciberresilienza e il regolamento sui prodotti a duplice uso, e che le sue relazioni annuali sullo Stato di diritto riguardino anche gli sviluppi relativi alle accuse di uso illegale dello spyware;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>79.</NO.P>prende atto della risposta della Commissione alla commissione per il controllo dei bilanci secondo cui le società in questione hanno ricevuto un totale di 12,77 milioni di EUR dal bilancio dell'Unione dal 2021; si rammarica del fatto che la Commissione abbia condiviso con la commissione per il controllo dei bilanci solo informazioni parziali sull'importo totale dei finanziamenti dell'Unione assegnati a società di spyware o di software di sorveglianza intrusiva, in quanto la risposta fornita è limitata alle informazioni già pubblicamente disponibili nel sistema di trasparenza finanziaria (STF), che attualmente pubblica solo informazioni sui beneficiari e sui contraenti in regime di gestione diretta e sui partner esecutivi in regime di gestione indiretta; deplora che l'autorità di discarico abbia ricevuto una risposta incompleta alla sua richiesta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>80.</NO.P>sottolinea l'importanza degli investimenti dell'Unione nel contesto dello sviluppo di reti transeuropee ad alte prestazioni, sostenibili ed efficacemente interconnesse nei settori dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali e osserva che il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), con una spesa di 4,1 miliardi di EUR nel 2024, è uno strumento fondamentale dell'Unione per conseguire tali obiettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>81.</NO.P>prende atto della risposta scritta della Commissione secondo cui dal 2021 sono stati spesi 12,63 milioni di EUR per la produzione di idrogeno rinnovabile e le relative infrastrutture a partire dall'energia rinnovabile dell'MCE e 187,21 milioni di EUR di finanziamenti del settore Trasporti dell'MCE sono stati spesi per le stazioni di rifornimento; osserva inoltre che tra il 2021 e il 2024 la Commissione ha stanziato 791,13 milioni di EUR in sovvenzioni nell'ambito del Fondo per l'innovazione a favore di progetti nel settore degli elettrocarburanti; sottolinea l'importanza di assegnare i fondi dell'Unione al sostegno di soluzioni dotate di potenziale in termini di scalabilità e decarbonizzazione a lungo termine e di adottare un approccio basato su dati concreti alle soluzioni emergenti al fine di garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche e massimizzare l'impatto climatico; sottolinea che tutte le tecnologie devono essere valutate in termini di efficacia e scalabilità; chiede cautela nell'assegnazione dei fondi dell'Unione alle tecnologie con un ruolo a lungo termine incerto o limitato nel percorso di decarbonizzazione; sottolinea che il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 è di importanza decisiva; sottolinea la necessità di garantire un approvvigionamento energetico dell'Unione affidabile, a prezzi accessibili e resiliente; osserva, a tal riguardo, che la Commissione dovrebbe promuovere un approccio tecnologicamente neutro alla ricerca e all'innovazione; chiede in particolare il sostegno dei progetti transfrontalieri al fine di promuovere soluzioni veramente europee nel settore dell'approvvigionamento energetico, garantire un utilizzo dei fondi dell'Unione efficace dal punto di vista dei costi, rafforzare il mercato interno e creare un valore aggiunto per l'UE; invita la Commissione a garantire che i criteri di finanziamento si basino su risultati misurabili di riduzione delle emissioni, piuttosto che su preferenze tecnologiche prescrittive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>82.</NO.P>ricorda che il regolamento sui mercati digitali mira a garantire mercati digitali equi e favorevoli all'innovazione in Europa, impedendo la supremazia di qualsiasi singolo attore a scapito dei consumatori, dei concorrenti o del controllo democratico; sottolinea i notevoli effetti negativi che una posizione dominante sul mercato digitale comporta per i diritti fondamentali e la diffusione della manipolazione delle informazioni e della disinformazione e la necessità di un'azione congiunta dell'Unione in tali settori; osserva che nel corso del 2024 la direzione generale della Concorrenza (DG COMP) ha dovuto far fronte a gravi carenze di personale, come indicato nella sua relazione annuale di attività (RAA) 2024; osserva che la DG COMP ha riassegnato il personale alle unità responsabili dell'applicazione della normativa sui mercati digitali, comportando carenze di personale in altri dipartimenti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>83.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">chiede alla Commissione di:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>dare pieno seguito alle raccomandazioni della Corte in materia di legittimità e regolarità e di rendicontazione sulla performance;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>garantire l'erogazione di una quantità notevolmente superiore di finanziamenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, determinati dal principio dell'eccellenza e dal merito;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>introdurre l'obbligo vincolante per i partner esecutivi, compresa la BEI, di fornire relazioni sulla performance basate su dati a livello di progetto anche per gli strumenti finanziari attuati nell'ambito della gestione indiretta, come InvestEU; chiede che tale rendicontazione si basi su una combinazione equilibrata di indicatori di realizzazione, risultato e impatto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>effettuare un riesame delle misure di semplificazione introdotte per Orizzonte Europa al fine di valutare se esse producano una reale semplificazione a favore dei beneficiari dei progetti e dei richiedenti, ivi compresi l'impatto sull'onere amministrativo, sui tassi di partecipazione, l'equilibrio geografico e l'accesso per i nuovi richiedenti, in particolare quelli provenienti da regioni meno efficienti e favorire le sinergie con altri strumenti dell'Unione, compresa la politica di coesione e il marchio di eccellenza;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>sviluppare e incoraggiare l'uso di strumenti, come "Personnel Costs Wizard", che aiutino i beneficiari ad applicare le norme corrette per il calcolo dei costi del personale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>valutare gli insegnamenti tratti dalle revisioni tecniche ex post per le sovvenzioni forfettarie avviate nel 2024 e nel 2025 e riferire all'autorità di discarico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>garantire che i futuri strumenti di finanziamento includano garanzie per evitare sovracompensazioni per le attrezzature che, sebbene incluse nel bilancio forfettario, non sono state effettivamente acquistate;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>rivedere un campione rappresentativo di sovvenzioni forfettarie e ad analizzare gli insegnamenti tratti dalla loro attuazione e i metodi utilizzati per stabilire il sostegno finanziario dell'Unione, prima di estendere ulteriormente l'impiego delle sovvenzioni forfettarie nei futuri strumenti di finanziamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ix)</SYMBOL>effettuare un riesame completo dei finanziamenti dell'Unione per lo sviluppo, la diffusione e l'esportazione di spyware o software di sorveglianza intrusiva in tutte le modalità di gestione dal 2021 e preparare un piano d'azione volto a prevenire l'abuso di spyware nell'Unione, per poi condividerli con l'autorità di discarico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>perseguire un approccio tecnologicamente neutro alla ricerca e all'innovazione, anche promuovendo progetti transfrontalieri, al fine di sostenere il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e favorire un approvvigionamento energetico dell'Unione stabile, resiliente e a prezzi accessibili, garantendo al contempo l'efficacia in termini di costi, accelerando il progresso verso gli obiettivi climatici dell'Unione e migliorando la competitività;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xi)</SYMBOL>rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nella ricerca connessa alla difesa e alla sicurezza attraverso programmi finanziati dall'Unione, promuovendo nel contempo le sinergie, garantendo la protezione solida dei dati sensibili e la protezione delle tecnologie dalle ingerenze straniere e dalle minacce ibride e, ove opportuno, consentendo l'utilizzo responsabile dei risultati della ricerca per fini a duplice uso al fine di sostenere la resilienza, le capacità di difesa e l'indipendenza strategica dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xii)</SYMBOL>garantire che i finanziamenti dell'Unione per la ricerca, anche nell'ambito di Orizzonte Europa e mediante accordi con partner di paesi terzi, siano assegnati in modo coerente con i valori dell'Unione e non contribuiscano a sostenere spyware o tecnologie di sorveglianza intrusiva, in linea con le pertinenti raccomandazioni del Parlamento adottate il 15 giugno 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/494, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/494/oj.</FIELD></FOOTNOTE>;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Coesione, resilienza e valori</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>84.</NO.P>sottolinea l'importanza del ruolo della politica di coesione dell'Unione nella riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali all'interno dell'Unione, come stabilito dai trattati, così come per sostenere la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali; insiste sulla necessità di continuare a sostenere la coesione nel QFP post-2027, seguendo i principi del partenariato e della governance multilivello e con il coinvolgimento delle autorità locali e regionali e delle parti interessate; osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 2 del QFP "Coesione, resilienza e valori" ammontava a 61,4 miliardi di EUR (32,1 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 47,7 % per il FESR e altre operazioni regionali, 16,4 % per il Fondo sociale europeo (FSE), 6,7 % per il Fondo di coesione, 6,6 % per Erasmus+, 2,2 % per l'MCE – Trasporti, 3,6 % per la ripresa dell'UE i e 3,1 % per altri programmi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>85.</NO.P>osserva che la Corte ha esaminato un campione di 223 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della rubrica 2 del QFP; osserva con preoccupazione che il livello complessivo di errore stimato dalla Corte per le spese nell'ambito di suddetta rubrica nel 2024 è al 5,7 %, un livello ancora significativamente al di sopra della soglia di rilevanza; ricorda che il tasso di errore calcolato dalla Corte include in particolare gli errori che non sono stati rilevati dagli Stati membri e dalla Commissione e dimostra che i tassi di errore indicati da quest'ultima sono sottostimati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>86.</NO.P>prende atto della classificazione da parte della Corte degli errori riscontrati nella spesa per la coesione, con costi non ammissibili che rappresentano il 49 % degli errori, gravi inadempienze in relazione alle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato che rappresentano il 23 % e progetti non ammissibili che rappresentano il 18 %; osserva inoltre che le spese relative al FESR e all'FC rappresentano la quota maggiore di errori (54 %);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>87.</NO.P>rileva che, nel complesso, la direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) ha concluso nella sua relazione annuale di attività che nei conti del FESR/FC per il 2024 è rimasto un livello rilevante o una spesa irregolare, nonostante i risultati dei controlli e delle rettifiche già applicati a livello degli Stati membri, e che la direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL) ha concluso lo stesso per l'FSE/IOG e il FEAD;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>88.</NO.P>ribadisce le sue preoccupazioni in merito alla conclusione della Corte nell'analisi 03/2024 "Una panoramica del regime di affidabilità e dei fattori fondamentali che hanno contribuito agli errori nella spesa per la coesione nel periodo 2014-2020", secondo cui la Commissione sottovaluta il livello di errori da essa segnalato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>89.</NO.P>esprime preoccupazione per le persistenti carenze osservate dalla Corte nel lavoro delle autorità nazionali di audit, visibili nelle carenze individuate nei pacchetti di affidabilità, con un tasso di errore residuo superiore alla soglia di rilevanza dei pacchetti di affidabilità che rappresenta oltre il 60 % del valore totale dei pacchetti di affidabilità sottoposti ad audit nel 2024; sottolinea con preoccupazione che le autorità di gestione sistematicamente non riescono a prevenire o individuare efficacemente le irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari e che ciò riduce la misura in cui la Commissione può fare affidamento sul loro lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>90.</NO.P>esprime preoccupazione per l'osservazione della Corte secondo cui gli errori riscontrati dalla Corte avrebbero potuto e dovuto essere rilevati dalle autorità di audit durante i controlli; osserva che ciò riduce la misura in cui la Commissione può fare affidamento sulle risultanze del loro lavoro: sottolinea con preoccupazione l'osservazione della Corte secondo cui, dal 2017, la percentuale di pacchetti di affidabilità con tassi di errore residuo superiori al 2 % non è scesa al di sotto del 39 % della spesa nei suoi campioni, il che indica che permangono carenze nel lavoro delle autorità di audit, che non sono sufficientemente affrontate dal lavoro di affidabilità della Commissione; accoglie tuttavia con favore l'avvio da parte della Commissione di un piano d'azione volto a migliorare la capacità di individuazione delle autorità nel periodo 2021-2027;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>91.</NO.P>osserva che la Corte, nella sua analisi 04/2025 "Il futuro della politica di coesione dell'UE: Il passato insegna" ha ricordato la sfida di lunga data legata alla complessità del quadro normativo e che, nonostante gli sforzi volti a semplificare le norme e le procedure, la complessità della regolamentazione dell'Unione e la coesistenza di requisiti nazionali e regionali continuano a imporre notevoli oneri amministrativi e contribuiscono a un elevato tasso di errore; ricorda, tuttavia, l'importante ruolo svolto dalla politica di coesione nel ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali e nel promuovere la convergenza e la stabilità in tutta l'Unione, dimostrando in tal modo il suo valore aggiunto per i contribuenti dell'Unione, che può essere ulteriormente rafforzato affrontando le carenze persistenti; osserva che, sebbene siano state introdotte opzioni semplificate in materia di costi per ridurre gli obblighi di comunicazione, il loro utilizzo rimane limitato, in particolare nel FESR; ricorda le persistenti carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri; mette in discussione il piano della Commissione per una maggiore dipendenza dai sistemi nazionali e sottolinea che occorre porvi rimedio prima dell'introduzione di qualsiasi modello di spesa futuro di questo tipo nell'ambito del prossimo QFP; sottolinea la necessità di definire responsabilità di vigilanza e controllo chiare e vincolanti sia per la Commissione che per gli Stati membri prima che l'attuazione abbia inizio; ritiene che la Commissione non debba affidarsi esclusivamente ai sistemi di controllo degli Stati membri, ma debba definire requisiti minimi e meccanismi di verifica analoghi a quelli previsti dalla gestione concorrente, al fine di evitare il mancato rispetto delle norme nazionali e dell'Unione, come richiesto dalla Corte;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>92.</NO.P>prende atto delle constatazioni della Corte, nella sua relazione speciale 22/2025 "Rettifiche finanziarie nella politica di coesione", secondo cui la Commissione non applica rettifiche finanziarie in quanto dovrebbe tutelare il bilancio dell'Unione da spese irregolari nella politica di coesione e che, nonostante la spesa per la coesione sia stata interessata anno dopo anno da un numero significativo di errori, la Commissione ha impiegato oltre un decennio per adottare la sua prima rettifica finanziaria nel settembre 2025 per il periodo 2014-2020; sottolinea che il quadro giuridico che disciplina il meccanismo di correzione è complesso, che gli orientamenti e i criteri per valutare le gravi carenze non sono sufficientemente chiari e non sono applicati in modo coerente, e che non esiste un calendario ben definito per la procedura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>93.</NO.P>osserva con preoccupazione che la Corte ha individuato carenze nella pianificazione e nella preparazione del lavoro di audit delle autorità, come carenze negli approcci di campionamento e liste di controllo incomplete;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>94.</NO.P>ricorda che, a seguito di una richiesta di accesso ai documenti relativa al discarico riguardante contratti con 30 operatori economici, la Commissione ha dovuto intraprendere un esercizio di individuazione esteso e ad alta intensità di risorse a causa delle limitazioni nei suoi sistemi di dati interni, che hanno portato all'individuazione di centinaia di entità con nomi simili o correlati; riconosce gli sforzi compiuti dai servizi della Commissione per rispondere in modo tempestivo e trasparente; ricorda inoltre che, a partire dal prossimo QFP, la Commissione sarà tenuta a utilizzare i dati conservati nello strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio di Arachne al fine di alimentare un sito web per la trasparenza centralizzato, con l'obbligo per gli Stati membri di fornire un accesso automatizzato ai dati pertinenti, obbligo che si applicherà a partire dal 2027 e sul quale la Commissione ha già avviato i lavori preparatori; esorta la Commissione ad attuare un sistema interoperabile per consentire la realizzazione di un tracciamento europeo dei fondi con l'avvio del nuovo QFP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>95.</NO.P>prende atto che la Corte, nella sua relazione speciale 24/2025 "Strumenti finanziari nell'ambito della politica di coesione - I fondi rimborsati sono riutilizzati in misura limitata" ha rilevato che, sebbene uno dei vantaggi degli strumenti finanziari nella politica di coesione rispetto alle sovvenzioni risieda nel fatto che i rientri possono essere utilizzati per sostenere ulteriori destinatari finali, il che comporta un uso più efficiente dei finanziamenti pubblici, durante i periodi di ammissibilità si realizza solo un reimpiego limitato dei rientri, in parte a causa di motivi accettabili, come la natura a lungo termine degli investimenti; osserva che, dopo il periodo di ammissibilità, i rientri sono generalmente riutilizzati a fini di coesione, ma con limitazioni; deplora che il quadro giuridico sull'obbligo di reimpiego non sia sufficientemente chiaro e sia ambiguo e che la Commissione manchi di supervisione, il che comporta pratiche diverse tra le autorità di gestione degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>96.</NO.P>esprime preoccupazione per l'osservazione della Corte secondo cui l'attuazione dei fondi della politica di coesione (FESR, FC, FSE+), che rappresentano oltre il 90 % dei fondi a gestione concorrente nell'ambito dell'RDC per il periodo 2021-2027, è rimasta bassa; osserva che, quando la Corte confronta la loro esecuzione (prefinanziamenti e pagamenti intermedi) con quella del precedente periodo di programmazione, il tasso di assorbimento complessivo di questi tre fondi era solo del 5 % alla fine del 2024, rispetto al 14 % della fase equivalente del precedente QFP (fine 2017); sottolinea che l'attuale periodo di programmazione è stato attuato in un contesto eccezionalmente difficile caratterizzato da crisi successive, pressioni inflazionistiche, perturbazioni delle catene di approvvigionamento e condizioni geopolitiche ed economiche in evoluzione; riconosce al tempo stesso che i programmi 2021-2027 sono stati adottati sette mesi dopo rispetto a quelli del periodo di programmazione 2014-2020 e che i tassi di prefinanziamento nell'ambito dei programmi 2014-2020 erano più elevati e sono stati liquidati in un momento diverso rispetto a quelli dell'attuale QFP; osserva, a tale proposito, che il tasso di assorbimento registrato nella fase di attuazione comparabile, a fine giugno 2017, per il FESR, il Fondo di coesione e l'FSE+ si era attestato al 3,49 %, che è comparabile al tasso registrato alla fine del 2024; osserva con preoccupazione che, poiché la fine del periodo di ammissibilità per le spese sottostanti<FOOTNOTE><FIELD> Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.</FIELD></FOOTNOTE> e il termine per il pagamento del saldo finale per il QFP 2021-2027 sono anticipati di un anno rispetto al precedente periodo di programmazione, la pressione ad assorbire i fondi dell'Unione aumenterà ulteriormente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>97.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che nel 2024 i disimpegni previsti dalla Commissione per il periodo 2025-2027 sono aumentati di 8,8 miliardi di EUR rispetto alle previsioni del 2023 di 8,1 miliardi di EUR per lo stesso periodo e che tale aumento dei disimpegni stimati è stato determinato principalmente dai programmi di coesione nell'ambito dell'attuale QFP e dal FEASR; osserva che i disimpegni per il FEASR sono attesi quando i programmi del precedente QFP si chiuderanno nel 2026, mentre per i programmi della coesione per il QFP 2021-2027 il rischio significativo di disimpegni si avrà a partire dal 2027.</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>98.</NO.P>ricorda che nel 2024 sono entrate in vigore diverse modifiche al quadro della politica di coesione e al quadro giuridico, in particolare STEP e RESTORE; evidenzia l'importanza di tali strumenti nel rafforzare la competitività dell'UE e affrontare le conseguenze delle catastrofi naturali; ribadisce, tuttavia, che le costanti modifiche al quadro della politica di coesione comportano incertezza giuridica e instabilità e rischiano di compromettere gli obiettivi strutturali della politica di coesione a lungo termine in materia di riduzione delle disparità in tutta l'Unione; sottolinea che la politica di coesione necessita di un quadro normativo stabile al fine di garantire la prevedibilità per i beneficiari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>99.</NO.P>ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'impatto sproporzionato che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina continua ad avere sulle regioni orientali dell'Unione confinanti con la Russia e/o la Bielorussia; richiama l'attenzione sui costi sostenuti da tali regioni a causa della loro frontiera condivisa con paesi vicini ostili, in particolare sulla necessità dei rispettivi Stati membri di orientare sempre di più i finanziamenti pubblici verso la sicurezza, la difesa e la preparazione, affrontando al contempo la drastica riduzione delle risorse dovuta alla perturbazione delle attività economiche, del commercio transfrontaliero e di altri scambi; esprime inoltre preoccupazione per la perdita di sostegno finanziario dell'Unione subita da alcune regioni frontaliere a seguito delle modifiche ai fondi di coesione nell'ambito dell'attuale periodo di programmazione, in particolare ai fondi del FESR inizialmente destinati alla cooperazione transfrontaliera con la Russia e la Bielorussia e ai fondi riassegnati nel contesto della revisione intermedia della coesione per il 2025;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>100.</NO.P>sottolinea che la coesione territoriale richiede il rafforzamento della resilienza economica locale, ad esempio attraverso il turismo sostenibile, la tutela dei beni culturali, l'occupazione giovanile e lo sviluppo delle competenze professionali, anche nella ricostruzione verde, nell'efficienza energetica e nei servizi di protezione civile; sottolinea l'importanza della politica di coesione dell'Unione per la convergenza economica e lo sviluppo territoriale nelle regioni dell'Unione, come pure per sostenere la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali; sottolinea la necessità di salvaguardare l'accesso ai servizi essenziali nelle zone rurali e remote e invita la Commissione a valutare se la spesa dell'Unione contribuisca efficacemente a ridurre la pressione dello spopolamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>101.</NO.P>evidenzia la crescente esposizione di talune regioni, compresi i territori costieri e interni del Mediterraneo, a rischi legati al clima quali tempeste, inondazioni, erosione costiera e stress dovuto alla siccità; sottolinea che le misure di prevenzione e adattamento sono più efficaci sotto il profilo dei costi rispetto alla ricostruzione a seguito delle calamità; sottolinea la necessità di anticipare gli investimenti nella prevenzione dei rischi, nella sicurezza idraulica, nella stabilità dei pendii, nelle soluzioni basate sulla natura e nelle infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici, compresi porti sostenibili, logistica intermodale, connettività ferroviaria e sistemi idrici resilienti, nella riduzione delle perdite, nell'irrigazione resiliente e nella gestione intelligente delle risorse idriche, al fine di garantire risultati rapidi e misurabili in termini di resilienza, rafforzare la resilienza territoriale e salvaguardare l'efficacia della spesa dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>102.</NO.P>sottolinea la raccomandazione del servizio di audit interno della Commissione (IAS), nel suo audit effettuato nel 2024 sui processi di rafforzamento dell'affidabilità per i fondi attuati in regime di gestione concorrente, secondo cui la strategia di audit unica della DG REGIO, della DG EMPL e della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE) deve essere aggiornata in quanto alcuni elementi non erano sufficientemente chiari o non sono stati sufficientemente sviluppati in questa fase del periodo di programmazione; prende inoltre atto della raccomandazione dell'IAS secondo cui la DG REGIO, che attua anche il Fondo di solidarietà dell'UE in regime di gestione concorrente e indiretta, deve migliorare ulteriormente la sua concezione e la sua gestione efficace;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>103.</NO.P>osserva che, a seguito dell'istituzione del suo quadro<FOOTNOTE><FIELD> C/2024/4618, allegato IV.</FIELD></FOOTNOTE> per la riduzione e i recuperi in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che non sono stati corretti dallo Stato membro, la Commissione ha intrapreso la prima riduzione di questo tipo l'8 maggio 2025 quando, a seguito di una raccomandazione dell'OLAF, ha adottato la sua prima decisione di esecuzione che riduce il sostegno alla Slovacchia di 1 225 milioni di EUR in relazione a un'irregolarità non corretta; prende atto, tuttavia, della constatazione della Corte nella relazione speciale 26/2025, secondo cui la Commissione non dispone di un meccanismo per monitorare se gli importi che devono essere recuperati dai tribunali nazionali a seguito di procedimenti penali siano effettivamente rimborsati integralmente al bilancio dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>104.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le conclusioni della relazione sullo Stato di diritto 2025 riguardanti la situazione dello Stato di diritto in Ungheria, in particolare per quanto riguarda il carattere persistente e sistemico delle sfide che interessano la magistratura e il settore dei media; osserva con preoccupazione che la trasparenza dell'assegnazione delle cause nei tribunali di grado inferiore non è stata migliorata e che permane una indebita pressione su alcuni giudici all'interno della magistratura, in particolare in relazione ai dibattiti interni su questioni chiave relative all'indipendenza della magistratura; osserva con preoccupazione, nella stessa ottica, che l'attuazione della strategia nazionale anticorruzione 2024-2025 è in ritardo, con la diminuzione del numero di condanne per reati di corruzione, l'assenza di progressi nella creazione di una solida casistica in materia di corruzione ad alto livello e la continua segnalazione da parte dell'autorità ungherese per l'integrità di ostacoli all'efficace svolgimento dei suoi compiti di vigilanza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>105.</NO.P>ribadisce la sua profonda preoccupazione per la decisione della Commissione, del 13 dicembre 2023, nella quale ha concluso che il governo ungherese ha soddisfatto i requisiti della Carta in relazione all'indipendenza della magistratura e ha revocato la sospensione dell'erogazione dei fondi per i relativi programmi, il che ha reso l'Ungheria ammissibile a ricevere circa 10,2 miliardi di EUR da vari fondi disciplinati dall'RDC; ricorda che il 25 marzo 2024 il Parlamento europeo ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia al fine di verificare la legittimità della decisione della Commissione, nonché di garantire la certezza del diritto nell'attuazione del meccanismo per lo Stato di diritto; osserva che, sebbene la sentenza della CGUE non sia ancora passata in giudicato, il 12 febbraio 2026 l'avvocato generale ha proposto alla Corte di giustizia di annullare la decisione della Commissione che revoca la sospensione dell'erogazione di fondi all'Ungheria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>106.</NO.P>osserva che, dei 19,8 miliardi di EUR stanziati nell'ambito dell'RDC inizialmente bloccati a causa di preoccupazioni in materia di diritti fondamentali, solo 7,6 miliardi di EUR rimangono bloccati per il governo ungherese nel gennaio 2026; osserva inoltre che dei 6,4 miliardi di EUR inizialmente bloccati a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto a causa di preoccupazioni relative allo Stato di diritto e alla corruzione, 1 miliardo e 1,1 miliardi di EUR sono stati disimpegnati rispettivamente alla fine del 2024 e del 2025; esprime profonda preoccupazione per il fatto che, mentre lo Stato di diritto continua a deteriorarsi e la corruzione dilaga attraverso le reti di oligarchi ben radicate in Ungheria, l'importo dei fondi dell'Unione che rimane congelato a causa delle preoccupazioni in materia di Stato di diritto e corruzione diminuisce e, di conseguenza, si riduce costantemente la pressione esercitata dalla Commissione sul governo ungherese per l'attuazione di riforme;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>107.</NO.P>prende atto della richiesta del governo ungherese del 28 e 29 marzo 2025 di trasferire 545 milioni di EUR da due programmi di coesione a nuove priorità nell'ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), di cui 395 milioni di EUR da fondi congelati a causa del mancato rispetto della condizione abilitante orizzontale prevista dalla Carta dei diritti fondamentali; deplora profondamente l'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione del 25 settembre 2025, che nonostante abbia nuovamente bloccato i rimborsi per le nuove priorità STEP a causa del mancato rispetto dei requisiti della Carta, ha comunque consentito al governo ungherese di accedere a 317,3 milioni di EUR in prefinanziamenti; ribadisce che la riassegnazione o la ridistribuzione degli stanziamenti congelati verso altri programmi od obiettivi farebbe intendere ai governi inadempienti rispetto ai valori dell'Unione e ai loro obblighi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione che le perdite possono essere compensate altrove; ricorda la sua posizione secondo cui i fondi sospesi ai sensi del regolamento sulla condizionalità o a causa del mancato rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali non dovrebbero poter essere oggetto di modifiche dei programmi o di storni; invita pertanto la Commissione a esercitare il suo diritto di iniziativa e a proporre misure volte a colmare le lacune esistenti nel quadro legislativo dell'Unione che potrebbero consentire ai governi di trasferire fondi sospesi a causa di violazioni dei loro obblighi in materia di Stato di diritto o sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, nonché a garantire che qualsiasi futuro strumento di finanziamento sia a prova di elusione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>108.</NO.P>osserva che MOL Plc, un conglomerato petrolchimico ungherese quotato in borsa, è controllato effettivamente attraverso tre cosiddetti trust di interesse pubblico affiliati al governo ungherese, ciascuno dei quali detiene una quota del 10 %; ricorda che la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, vieta alla Commissione di assumere nuovi impegni giuridici, in regime di gestione diretta o indiretta, con trust di interesse pubblico ungheresi ed enti da questi partecipati nell'esecuzione del bilancio dell'Unione; osserva con preoccupazione che almeno un accordo di finanziamento sembra essere stato concluso tra la Commissione e MOL dopo l'adozione di tale decisione; prende atto della risposta della Commissione secondo cui sta indagando sulla questione e si aspetta che la Commissione fornisca senza indugio all'autorità di discarico una chiara spiegazione di come tale impegno abbia potuto essere firmato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>109.</NO.P>osserva che il governo ungherese dovrebbe ricevere la terza più grande dotazione nell'ambito dello strumento SAFE, pari a 16,2 miliardi di EUR, destinata a sostenere importanti investimenti nel settore della difesa; ricorda che la Commissione ha il potere di rifiutare l'approvazione dei piani di investimento nazionali nel settore della difesa nell'ambito di SAFE qualora vi siano preoccupazioni in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; osserva che il governo ungherese ha recentemente venduto una partecipazione di controllo del 75 % +1 nella sua impresa di Stato nell'industria della difesa alla 4iG, una società ampiamente considerata vicina al governo; mette in guardia con decisione in merito al fatto che, alla luce del continuo deterioramento dello Stato di diritto, dei persistenti rischi di corruzione e delle debolezze sistemiche nella vigilanza sopra descritte, gli interessi finanziari dell'Unione non possono essere considerati adeguatamente tutelati se i finanziamenti SAFE dovessero essere erogati al governo ungherese senza, quanto meno, stabilire condizioni rigorose che devono essere soddisfatte prima di qualsiasi erogazione di fondi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>110.</NO.P>sottolinea con preoccupazione che, dalla relazione sullo Stato di diritto 2024, la Slovacchia ha adottato una serie di modifiche del codice penale, approvate nella seconda metà del 2024, tra cui la chiusura di entità specializzate nella lotta alla corruzione, dell'Agenzia nazionale per la criminalità e della Procura speciale, che hanno comportato ritardi nelle indagini trasferite ad altri organismi e un calo significativo del numero di casi di corruzione; prende atto con preoccupazione del piano del governo slovacco di sostituire l'attuale ufficio per gli informatori con un'istituzione il cui presidente sarebbe nominato direttamente dal presidente del parlamento, il che rischia di politicizzare l'ufficio, allineare il suo lavoro alle priorità del governo, ridurre la protezione degli informatori e sottovalutare il controllo sul modo in cui il governo gestisce i fondi dell'Unione; sottolinea che tali sviluppi comportano un rischio maggiore e sostanziale per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione; sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non si limita alle misure di ultima istanza, ma consente anche un'azione tempestiva con sospensioni parziali, laddove siano individuate violazioni dello Stato di diritto che rappresentano un grave rischio per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione; sostiene pienamente la decisione della Commissione e la invita ad avviare la prima fase del meccanismo di condizionalità e a dare inizio a una procedura di infrazione in materia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>111.</NO.P>osserva, in tale contesto, che, a seguito della missione della commissione per il controllo dei bilanci a Bratislava il 26-28 maggio 2025, le dichiarazioni pubbliche infondate del primo ministro slovacco e dei membri del Consiglio nazionale hanno portato a minacce nei confronti del leader della missione, rendendo necessaria la protezione della polizia; ritiene che tali incidenti illustrino ulteriormente il deterioramento del contesto dello Stato di diritto e i rischi che esso comporta per gli interessi finanziari dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>112.</NO.P>deplora che, secondo l'analisi della società civile, la stragrande maggioranza delle raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto sia una ripetizione di quelle precedenti; ritiene che ciò sollevi preoccupazioni in merito al fatto che le raccomandazioni siano prese sufficientemente sul serio dagli Stati membri e che la Commissione stia esercitando un'adeguata pressione per garantirne l'effettiva attuazione; sottolinea che molte delle carenze elencate nella relazione sullo Stato di diritto hanno un impatto diretto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e ritiene pertanto essenziale, dal punto di vista del controllo di bilancio, che l'esercizio produca risultati tangibili e misurabili; invita pertanto la Commissione a tradurre le raccomandazioni specifiche per paese contenute nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto in tappe concrete sulla base delle quali gli Stati membri devono agire sistematicamente e ad attivare il regolamento sulla condizionalità laddove le violazioni sistematiche dello Stato di diritto, individuate nell'ambito dei pilastri della relazione, siano legate in maniera sufficientemente diretta alla protezione del bilancio dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>113.</NO.P>prende atto della risposta della Commissione secondo cui il Segretariato generale coordina l'uso di tre diversi strumenti del regolamento sulla condizionalità, della relazione sullo Stato di diritto, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle condizioni abilitanti orizzontali dell'RDC per garantire la coerenza tra tutti i programmi, gli strumenti e gli Stati membri, e che all'interno di ciascuno strumento vi è un servizio capofila incaricato dell'attuazione e anche i pertinenti servizi associati contribuiscono a tale lavoro; osserva inoltre che la direzione generale della Giustizia e dei consumatori (DG JUST) e il Segretario generale guidano congiuntamente i lavori sulla relazione sullo Stato di diritto, la DG EMPL guida i lavori sulla condizione abilitante orizzontale della Carta, SG REFORM con la direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN) guida i lavori sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e la direzione generale del Bilancio (DG BUDG) guida i lavori sul regolamento sulla condizionalità; invita la Commissione a chiarire ulteriormente il ruolo di tutti i decisori in tali procedure; sottolinea che, nonostante esista un solido quadro sulla carta, l'applicazione pratica delle procedure potrebbe essere ulteriormente rafforzata; si rammarica che in passato la Commissione abbia fornito soltanto le informazioni strettamente indispensabili, senza includere dettagli fondamentali, e che, nonostante la richiesta del Parlamento, non abbia trasmesso la documentazione completa; sottolinea che una condivisione tempestiva, completa e proattiva delle informazioni è essenziale per consentirgli di svolgere efficacemente le sue funzioni di bilancio e di controllo e per salvaguardare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione e la credibilità dell'Unione nel suo complesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>114.</NO.P>si rammarica che la Commissione abbia impiegato più di due anni per avviare una procedura di infrazione nei confronti di Malta per la mancata applicazione del diritto dell'Unione nel settore del gioco d'azzardo online; osserva con grave preoccupazione che, a causa della legislazione maltese che impedisce l'esecuzione di sentenze valide di altri Stati membri, circa 100 000 cittadini dell'Unione aventi diritto ai rimborsi non sono stati in grado di ottenere un risarcimento; osserva inoltre che diverse società di gioco d'azzardo autorizzate a Malta hanno iniziato a trasferire beni ad altre entità, mettendo così a rischio l'effettiva esecuzione di migliaia di sentenze giudiziarie anche qualora la legislazione contestata dovesse essere ritirata; deplora profondamente, in tale contesto, il ritardo della Commissione nell'avvio di procedure di infrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>115.</NO.P>ricorda le conclusioni della relazione speciale della Corte sulla digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, secondo cui il sostegno dell'Unione agli Stati membri è stato nel complesso efficace nel promuovere la trasformazione digitale dei sistemi sanitari; osserva, tuttavia, che gli Stati membri incontrano difficoltà nell'utilizzo dei fondi dell'Unione stanziati a tal fine e si rammarica che la Commissione, pur monitorando i progressi compiuti dagli Stati membri nella digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, non disponga ancora di una panoramica completa del modo in cui i fondi dell'Unione sono utilizzati per sostenere tali attività; invita la Commissione ad attuare pienamente le raccomandazioni della Corte dei conti europea, in particolare migliorando gli orientamenti per gli Stati membri, rafforzando il monitoraggio e il controllo basato sulla performance dei fondi dell'UE utilizzati per la sanità digitale e garantendo che gli investimenti nella sanità digitale rispettino le più elevate norme in materia di protezione dei dati, cibersicurezza e interoperabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>116.</NO.P>prende atto che il programma EU4Health ha contribuito al programma InvestEU attraverso un finanziamento misto con la garanzia dell'Unione, il che ha permesso di mobilitare ulteriori investimenti; rileva, in particolare, il contributo di 110 milioni di EUR attraverso un'integrazione di InvestEU a sostegno degli investimenti della BEI in progetti innovativi nel settore delle scienze della vita relativi a contromisure mediche; sottolinea l'importanza di garantire la trasparenza, un coordinamento efficiente con gli strumenti di finanziamento nazionali e dell'UE e un ampio accesso agli Stati membri, in modo che tali investimenti apportino un forte valore aggiunto europeo e rafforzino la resilienza dei sistemi sanitari dell'Unione; ricorda l'importanza di investire nell'innovazione e nelle tecnologie mediche a livello europeo e l'importanza di rafforzare la cooperazione tra istituti di ricerca, imprese mediche private e autorità pubbliche al fine di servire meglio l'interesse pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>117.</NO.P>deplora la decisione della Commissione di interrompere le sovvenzioni di funzionamento a sostegno del settore sanitario, che nel 2024 hanno costituito poco più dell'1 % del bilancio di EU4Health; osserva che tali cambiamenti hanno inciso sulla continuità del contributo agli obiettivi europei di salute pubblica; sottolinea l'importanza di meccanismi di sostegno stabili e prevedibili per i portatori di interessi e le organizzazioni della società civile che operano nel settore sanitario; suggerisce che i finanziamenti futuri continuino a basarsi su criteri chiari di valore aggiunto europeo, trasparenza, neutralità politica e impatto misurabile, per garantire che le risorse siano indirizzate laddove apportano i maggiori benefici per i pazienti e i sistemi sanitari; sottolinea il ruolo dei portatori di interessi e degli attori della società civile nel contribuire agli obiettivi e all'attuazione della politica sanitaria dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>118.</NO.P>osserva che la Commissione ha stanziato 8 milioni di EUR nel 2024 e 20,9 milioni di EUR nel 2025 per inviti a presentare proposte per la produzione di contenuti sugli affari dell'Unione da parte di consorzi di organizzazioni dei mezzi di informazione e che tre consorzi nel settore dei media ricevono attualmente finanziamenti dell'Unione; ricorda che una stampa libera, indipendente e pluralistica è una pietra angolare della responsabilità democratica; ritiene che il sostegno dell'Unione ai media possa contribuire a rafforzare il loro pluralismo e un dibattito pubblico informato in tutta l'Unione, a condizione che siano predisposte garanzie rigorose per assicurare la piena indipendenza editoriale e la trasparenza; sottolinea l'importanza della trasparenza in tutto il sostegno finanziario, comprese le sovvenzioni, i contratti e i finanziamenti indiretti forniti alle organizzazioni dei media, e che tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>119.</NO.P>deplora che la Commissione non abbia effettuato le valutazioni intermedie dei programmi faro Erasmus+, corpo europeo di solidarietà ed Europa creativa entro il termine stabilito per legge; sottolinea che le valutazioni dovrebbero informare il processo decisionale sull'attuale periodo di programmazione e sul prossimo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>120.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni della Corte contenute nella sua relazione annuale per garantire che:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>le autorità di audit rafforzino la loro capacità di controllo e di individuazione verificando di pianificare correttamente il campionamento, di confermare la comprovata conformità ai criteri di ammissibilità e di conservare una documentazione adeguata a sostegno della pista di controllo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>in caso di debolezze sistematiche individuate nei programmi operativi e dell'applicazione di un tasso forfettario, le autorità dello Stato membro non utilizzino il meccanismo di rettifica forfettaria per sottrarsi alla loro responsabilità di verificare l'ammissibilità della spesa prima di dichiararla alla Commissione e procedano ai singoli recuperi ove necessario;</ITEM></LIST></P></ACTION><ACTION><P><NO.P>121.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">invita inoltre la Commissione a:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>continuare ad affrontare la questione sistemica della mancata individuazione degli errori a livello di Stato membro nella spesa per la politica di coesione con l'efficace attuazione del piano d'azione, allo scopo di aumentare la capacità di individuazione a livello degli Stati membri e della Commissione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>rafforzare ulteriormente gli orientamenti, il coordinamento e il monitoraggio al fine di garantire una maggiore certezza giuridica e un reimpiego più efficace dei rientri in tutti gli Stati membri;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>collaborare strettamente con gli Stati membri, in particolare quelli che si trovano ad affrontare vincoli strutturali o di capacità, per fornire assistenza tecnica, semplificazione amministrativa e flessibilità sufficiente nell'attuazione al fine di garantire l'assorbimento pieno ed efficace dei fondi di coesione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>mettere a punto una metodologia per misurare l'impatto finanziario complessivo delle indagini dell'EPPO e dell'OLAF, compresi gli importi recuperati a seguito di decisioni giudiziarie nazionali nei procedimenti penali, e per ottenere dagli Stati membri informazioni periodiche sul recupero dei beni e sulla quota restituita al bilancio dell'Unione, come raccomandato dalla Corte;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>collegare le raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto all'attuazione di misure concrete da parte dello Stato membro interessato per avere un impatto maggiore e contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e rinvia a tale riguardo alle raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento del 18 giugno 2025 sulla relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>intensificare il monitoraggio delle condizioni abilitanti orizzontali e tematiche in tutti gli Stati membri al fine di individuare potenziali minacce alla tutela del bilancio dell'Unione e garantire una maggiore trasparenza e partecipazione dei portatori di interessi nell'applicazione di questo strumento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>allineare maggiormente la relazione sullo Stato di diritto al regolamento sulla condizionalità e riferire in modo più dettagliato sulle violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono essere utilizzate come contributo per attivare il regolamento sulla condizionalità;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>esercitare il suo diritto di iniziativa e proporre misure volte a colmare le lacune esistenti nel quadro legislativo dell'Unione che potrebbero consentire ai governi di trasferire fondi sospesi conformemente al regolamento sulla condizionalità allo Stato di diritto o in seguito al mancato rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali, e garantire che gli strumenti futuri di finanziamento prevedano adeguate garanzie contro l'elusione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ix)</SYMBOL>riesaminare e affrontare con urgenza il deterioramento dello Stato di diritto e i rischi per il bilancio dell'Unione in Ungheria e adottare tutte le azioni necessarie in conformità del regolamento sulla condizionalità e di altri strumenti disponibili, compresa la sospensione totale dei fondi dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>effettuare una valutazione ex post dell'impatto finanziario delle modifiche alla politica di coesione sulle regioni frontaliere orientali, in particolare i fondi del FESR inizialmente destinati alla cooperazione transfrontaliera con la Russia e la Bielorussia e i fondi riassegnati nel contesto della revisione intermedia della politica di coesione per il 2025, che tratti la misura in cui i fondi dell'Unione inizialmente destinati alle regioni che condividono una frontiera con la Russia e/o la Bielorussia siano rimasti in ultima istanza al loro interno o siano stati invece destinati altrove, condividere la sua valutazione con l'autorità di discarico e proporre con urgenza un sostegno finanziario mirato a tali regioni per contrastare l'impatto sproporzionato generato dalla guerra di aggressione della Russia, anche ponendo rimedio alle perdite subite a seguito delle modifiche durante l'attuale periodo di programmazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xi)</SYMBOL>riconsiderare l'approccio di audit unico fino a quando non saranno state affrontate le carenze individuate nelle autorità di gestione e di audit degli Stati membri;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xii)</SYMBOL>garantire l'erogazione delle sovvenzioni di funzionamento nell'ambito del programma EU4Health;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Risorse naturali e ambiente</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>122.</NO.P>osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 3 del QFP "Risorse naturali e ambiente" ammontava a 64,4 miliardi di EUR (33,7 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: il 59,2 % di tali spese è stato destinato al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – pagamenti diretti (38,1 miliardi di EUR), seguito dal FEASR (15,5 miliardi di EUR, 24,0 %), dal Fondo per una transizione giusta (6,2 miliardi di EUR, 9,5 %), dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – spese connesse al mercato (2,7 miliardi di EUR, 4,1 %), affari marittimi e pesca (1,3 miliardi di EUR, 2,0 %), ambiente e clima (LIFE) (600 milioni di EUR, 0,9 %) e altre spese (200 milioni di EUR, 0,3 %);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>123.</NO.P>sottolinea che nel 2024 la politica agricola comune (PAC) ha costituito la maggior parte (87,3 %) della spesa dell'Unione nell'ambito della rubrica "Risorse naturali e ambiente"; ricorda che il 2024 è stato il secondo anno della PAC 2023-2027 in cui è stato introdotto un nuovo modello di attuazione che integra elementi basati sulla performance, concordato con gli Stati membri nei piani strategici, come base per i pagamenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>124.</NO.P>osserva che alla fine del 2024 i pagamenti a titolo del FEASR 2023-2027 sono ammontati a 6,3 miliardi di EUR (rispetto a 700 milioni di EUR nel 2023), il che rappresenta un tasso di assorbimento del 9,5 % (rispetto all'1 % nel 2023); sottolinea che i ritardi nei pagamenti compromettono la stabilità del reddito degli agricoltori; prende atto del tasso di assorbimento del 32 % del Fondo per una transizione giusta; prende atto con preoccupazione del basso tasso di assorbimento del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), che ha raggiunto solo il 3 % alla fine del 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>125.</NO.P>osserva che la Corte ha esaminato un campione di 228 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP in 19 Stati membri e nel Regno Unito; osserva con preoccupazione che il livello di errore stimato dalla Corte nell'ambito di tale rubrica è pari al 2,6 % (rispetto al 2,2 % nel 2023); osserva inoltre che la Corte ha riscontrato otto errori quantificabili (ossia errori con un'incidenza finanziaria diretta sul bilancio dell'Unione) nello sviluppo rurale, otto nelle operazioni relative ai regimi ecologici, un nuovo tipo di intervento introdotto nell'ambito della PAC 2023-2027 per sostenere le pratiche agricole che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali e al benessere degli animali, tre nei pagamenti diretti esclusi i regimi ecologici, due nelle misure di mercato e uno in un'operazione in gestione concorrente nell'ambito del FEAMPA; osserva che la Corte ha rilevato anche altri 19 problemi di conformità privi di incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>126.</NO.P>prende atto della classificazione degli errori dalla Corte, in cui gli errori amministrativi rappresentano il 44 % degli errori, i problemi di inammissibilità il 28 %, il mancato rispetto degli impegni agroambientali, climatici o dei regimi ecologici il 16 % e la fornitura di informazioni inesatte su superfici o animali il 12 %;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>127.</NO.P>esprime preoccupazione perché, nel caso dei 13 errori quantificabili, la Corte ritiene che le autorità degli Stati membri disponessero di informazioni sufficienti per prevenire o per individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa e che, se le autorità degli Stati membri avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il livello di errore stimato per questa rubrica sarebbe stato inferiore di 2,2 punti percentuali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>128.</NO.P>richiama l'attenzione sulla necessità di semplificazione, maggiore sviluppo e promozione degli strumenti digitali e di controlli più rigorosi per ridurre il livello delle spese non ammissibili; sottolinea l'importanza di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori per rafforzare la sana gestione finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>129.</NO.P>è rassicurato dalla conclusione della Corte secondo cui i pagamenti diretti nell'ambito della PAC, esclusi i regimi ecologici, sono rimasti esenti da errori rilevanti nel 2024; prende atto della valutazione della Commissione secondo cui ciò conferma l'importante ruolo svolto dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) nel prevenire e ridurre il rischio di errori, in quanto i pagamenti diretti sono gestiti da ciascuno Stato membro attraverso il SIGC, che collega le banche dati sulle aziende, le domande di aiuto, i registri degli animali e le superfici agricole;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>130.</NO.P>ricorda che, nell'ambito del modello basato sulla performance della PAC 2023-2027, gli Stati membri stabiliscono le norme che i beneficiari finali devono rispettare conformemente al quadro generale dell'Unione, mentre la Commissione si concentra sui risultati della performance e sul funzionamento dei sistemi che gli Stati membri mettono in atto per garantire il rispetto di tali condizioni e non più sulle singole operazioni; ricorda inoltre che, di conseguenza, per la PAC 2023-2027 gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione in merito agli indicatori di realizzazione e di risultato relativi alla performance delle politiche, e non alle statistiche di controllo; prende atto dell'osservazione formulata dalla Corte nella sua relazione speciale n. 07/2024 "I sistemi utilizzati dalla Commissione per recuperare le spese irregolari dell'UE" secondo cui i recuperi relativi alle spese agricole sono stati relativamente efficaci, in parte grazie alla cosiddetta regola 50/50 che ha incentivato gli Stati membri a recuperare i fondi; osserva che tale norma non è stata mantenuta nella PAC 2023-2027 e che la Corte ha avvertito che ciò potrebbe comportare un deterioramento del tasso di recupero delle spese agricole;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>131.</NO.P>prende atto delle risposte della Commissione alla Corte in cui ritiene che l'attività di audit degli organismi di certificazione continui a essere un elemento chiave di affidabilità della spesa della PAC nell'ambito dei piani strategici; osserva inoltre che, per la PAC 2023-2027, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro pacchetti di affidabilità, comprensivi delle nuove relazioni annuali sulla performance e del parere e delle relazioni di accompagnamento dell'organismo di certificazione, che la Commissione poi utilizza, insieme ai risultati delle proprie constatazioni di audit e a quelli della Corte, per trarre conclusioni sull'affidabilità della spesa della PAC; sottolinea che la Commissione non calcola un tasso di errore o un rischio al pagamento per le spese nell'ambito dei piani strategici della PAC; prende atto della spiegazione della Commissione secondo cui nel 2024 il 74,8 % della spesa della rubrica 3 del QFP corrispondeva alla spesa basata sulla performance nell'ambito dei piani strategici della PAC, motivo per cui non è stato possibile determinare alcun rischio al pagamento per tale rubrica e, di conseguenza, per il bilancio dell'Unione nel suo complesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>132.</NO.P>osserva che per il 2024 la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) ha valutato l'82 % della spesa della PAC 2023-2027 come a basso rischio, l'11% a medio rischio e il restante 7 % ad alto rischio; prende atto del chiarimento della Corte secondo cui la spesa a basso rischio corrisponde agli interventi i cui sistemi di governance non sono inficiati da potenziali gravi carenze e la maggior parte della spesa a basso rischio si riferisce ai pagamenti diretti e ad altro sostegno coperto dal SIGC; osserva inoltre che, nella sua relazione annuale di attività per il 2024, la DG AGRI ha combinato le risultanze ottenute per i pagamenti basati sulla performance e per quelli basati sulla conformità e ha concluso che complessivamente il 77 % della spesa per la PAC nel 2024 era a basso rischio (rispetto al 69 % nel 2023 e al 72 % nel 2022), il 10 % a rischio medio e il 13 % ad alto rischio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>133.</NO.P>prende atto con preoccupazione delle riserve formulate nella relazione annuale di attività 2024 della DG AGRI, nello specifico dieci riserve per nove Stati membri relative alle spese del SIGC nell'ambito dei piani strategici della PAC a causa di potenziali gravi carenze individuate nel funzionamento dei sistemi di governance, sei riserve per cinque Stati membri relative a spese non del SIGC nell'ambito dei piani strategici della PAC a causa di potenziali gravi carenze individuate nel funzionamento dei sistemi di governance, sei riserve per quattro Stati membri relative a misure di mercato a causa della significativa presenza di carenze nella legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, con un importo a rischio stimato a 14,92 milioni di EUR, una riserva per uno Stato membro relativa ai pagamenti diretti nell'ambito del programma di opzioni specificamente relative alla lontananza e all'insularità (POSEI) a causa della significativa presenza di carenze nella legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, con un importo a rischio stimato a 28,83 milioni di EUR, 12 riserve per dieci Stati membri relative allo sviluppo rurale a causa della significativa presenza di carenze nella legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, con un importo a rischio stimato a 209,80 milioni di EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>134.</NO.P>accoglie con favore il fatto che, nell'ambito del suo audit per il 2024, la Corte abbia anche raccolto e analizzato informazioni sull'introduzione delle relazioni annuali sulla performance per la PAC 2023-2027; è rassicurato dalla conclusione generale della Corte secondo cui la rendicontazione annuale sulla performance è stata, per lo più, trasmessa come pianificato e che non sono emerse criticità riguardanti i dati comunicati; è rassicurato dalla constatazione della Corte secondo cui, per i nove organismi pagatori esaminati, è possibile stabilire la corrispondenza tra i pagamenti eseguiti e le realizzazioni registrate nei rispettivi sistemi informatici al fine di redigere le relazioni annuali sulla performance;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>135.</NO.P>prende atto della constatazione della Corte, basata sulle risposte al suo questionario in 19 Stati membri, secondo cui nel 2024 i sistemi di rendicontazione della performance degli organismi pagatori erano ancora in fase di sviluppo, 18 organismi pagatori hanno automatizzato la definizione di indicatori di performance e due hanno utilizzato ancora un approccio manuale o parzialmente automatizzato per elaborare alcuni indicatori chiave di realizzazione per le rispettive relazioni annuali sulla performance del 2024; osserva con preoccupazione che i sistemi informatici utilizzati per la produzione delle relazioni annuali sulla performance non erano ancora stati testati in modo completo per verificarne la conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza delle informazioni (ISO 27001), al momento dell'attività di audit della Corte;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>136.</NO.P>ricorda che la PAC 2023-2027 è strutturata intorno a dieci obiettivi chiave, tra cui la garanzia di un reddito sufficiente, equo e stabile per gli agricoltori, la protezione della sicurezza alimentare e il rafforzamento della resilienza del settore agricolo; ritiene che il sostegno diretto al reddito nell'ambito della PAC dovrebbe essere meglio mirato agli agricoltori che partecipano attivamente alla produzione agricola, mantenendo nel contempo la certezza giuridica ed evitando vincoli amministrativi eccessivi, con particolare attenzione al sostegno a favore dei soggetti più bisognosi, come le aziende agricole a conduzione familiare e di piccole dimensioni, le aziende agricole situate in zone con vincoli naturali o altre sfide specifiche, i giovani agricoltori e le agricoltrici; invita la Commissione a migliorare l'efficienza e la destinazione dei fondi agricoli dell'Unione e a garantire che solo gli agricoltori in attività ricevano un sostegno diretto al reddito, garantendo nel contempo la proporzionalità e mantenendo solidi controlli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>137.</NO.P>prende atto delle conclusioni della Corte del 2025 sui finanziamenti dell'UE destinati alle azioni connesse agli incendi boschivi: sebbene gli Stati membri utilizzino sempre più spesso i fondi dell'UE per la prevenzione, la Commissione non dispone di una panoramica completa della spesa totale connessa agli incendi boschivi e il monitoraggio dei risultati è debole, problema con chiare implicazioni agricole e rurali; invita la Commissione a migliorare l'aggregazione della spesa connessa agli incendi boschivi e a rafforzare il monitoraggio dei risultati e la sostenibilità a lungo termine delle misure preventive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>138.</NO.P>sottolinea che nel contesto del crescente rischio di catastrofi naturali, la Commissione e gli Stati membri devono garantire che le misure di prevenzione finanziate dall'Unione siano mirate, basate su valutazioni dei rischi aggiornate e mantenute oltre i cicli di progetti puntuali, affinché gli investimenti producano benefici duraturi per l'agricoltura e le comunità rurali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>139.</NO.P>esprime preoccupazione per le accuse di frode su vasta scala a danno dei fondi agricoli dell'Unione, segnalate per la prima volta dai media nel febbraio 2025, riguardanti l'Agenzia greca di pagamento e controllo per gli aiuti comunitari di orientamento e garanzia (OPEKEPE); ricorda che nel maggio 2025 l'EPPO ha pubblicato un comunicato stampa in cui confermava di condurre un'indagine su un presunto regime di frode organizzata che interessava i fondi agricoli e di corruzione che coinvolgeva funzionari pubblici dell'OPEKEPE; ricorda che, secondo le notizie della stampa, l'EPPO ha trasmesso informazioni al parlamento greco affinché svolgesse indagini su due ministri che successivamente si sono dimessi; prende atto con preoccupazione del comunicato stampa dell'EPPO del 22 ottobre 2025, in cui si spiega che nel corso dell'indagine preliminare dell'EPPO è stato individuato un gruppo criminale organizzato, presumibilmente coinvolto in un regime di frode sistematico su larga scala relativo alle sovvenzioni e in attività di riciclaggio di denaro; riconosce le misure adottate dalle autorità greche senza indugio, compresa, tra l'altro, la decisione di istituire una task force investigativa speciale cui partecipano la polizia finanziaria e l'autorità indipendente per le entrate pubbliche; sottolinea, in tale contesto, che sono stati sequestrati i beni di diverse persone sospettate di coinvolgimento nelle presunte attività criminali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>140.</NO.P>riconosce che la DG AGRI, nella sua relazione annuale di attività 2024, ha formulato quattro riserve relative alle spese gestite dall'OPEKEPE; osserva che una di tali riserve riguarda tutti gli interventi del SIGC nell'ambito dei piani strategici della PAC, in quanto l'audit di conformità della DG AGRI e il lavoro dell'organismo di certificazione hanno evidenziato una serie di potenziali gravi carenze in relazione all'attuazione del sistema di identificazione delle parcelle agricole, nonché alla progettazione e al funzionamento del sistema di gestione e controllo; rileva che è stata formulata un'altra riserva in merito alle spese non del SIGC nell'ambito dei piani strategici della PAC riguardante il settore vitivinicolo e l'apicoltura a causa di potenziali gravi carenze in relazione alla progettazione o all'istituzione di sistemi che non contemplano i principi di economia, efficienza e misure per evitare doppi finanziamenti; osserva che la terza riserva per l'OPEKEPE riguarda i programmi di sviluppo rurale 2014-2022, per i quali il tasso di errore aggiustato è stimato al 7,45 %, poiché gli audit della DG AGRI nel 2023 e nel 2024 hanno individuato diverse carenze relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole, carenze nei controlli in loco dell'OPEKEPE, gravi carenze per quanto riguarda la supervisione e i controlli dei gruppi di azione locale, procedure per verificare la potenziale creazione di condizioni artificiali, controlli sui doppi finanziamenti e sugli appalti pubblici e carenze nella valutazione della ragionevolezza dei costi e nella verifica dello status di PMI; prende atto che la quarta riserva relativa alle misure di mercato al di fuori dei piani strategici della PAC riguarda le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e le misure eccezionali, per le quali è stimato un tasso di errore aggiustato del 10 % a seguito dell'audit della DG AGRI nel 2024, che ha individuato carenze nei controlli amministrativi e in loco che incidono sulle misure eccezionali e del fatto che, sulla base della valutazione dell'organismo di certificazione, sono stati apportati adeguamenti ai tassi di errore per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la promozione; riconosce che le autorità greche hanno elaborato un piano d'azione, che è stato accettato dalla DG AGRI come base sufficiente per porre rimedio alle suddette carenze; ricorda che tutte le misure correttive sono soggette a un monitoraggio continuo da parte della Commissione; insiste affinché la Commissione riferisca all'autorità di discarico in merito all'attuazione del piano d'azione e ai miglioramenti misurabili dei controlli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>141.</NO.P>prende atto delle risposte scritte della Commissione secondo cui nel 2023 e nuovamente nel giugno 2024 la DG AGRI ha chiesto all'autorità greca competente di sottoporre a verifica l'accreditamento dell'OPEKEPE; prende atto della spiegazione contenuta nella relazione annuale di attività della DG AGRI secondo cui l'organismo di certificazione e la DG AGRI hanno identificato carenze che incidono su diversi criteri di accreditamento e, di conseguenza, le autorità greche hanno sottoposto a verifica l'accreditamento dell'OPEKEPE nel settembre 2024 e hanno elaborato un piano d'azione per l'accreditamento; prende atto altresì che la Commissione sta seguendo i progressi compiuti nell'attuazione di tale piano d'azione correttivo; insiste affinché la Commissione condivida con l'autorità di discarico l'ultimo piano d'azione riveduto e la sua valutazione; riconosce che le autorità greche hanno adottato senza indugio misure correttive per affrontare le carenze strutturali individuate, migliorare la trasparenza dei beneficiari e rafforzare i controlli e le misure antifrode; accoglie con favore, in tale contesto, la riforma recentemente introdotta per legge per trasferire completamente l'OPEKEPE all'Autorità indipendente per le entrate pubbliche (AADE);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>142.</NO.P>prende atto della risposta della Commissione secondo cui nel giugno 2025 la Commissione ha applicato una rettifica finanziaria di 415 milioni di EUR per le carenze individuate nel sistema di gestione e controllo in Grecia nel periodo 2015-2022<FOOTNOTE><FIELD> Decisione di esecuzione (UE) 2025/1147 della Commissione, dell'11 giugno 2025, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute da alcuni Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L, 2025/1147, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1147/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; osserva con preoccupazione che la Commissione era a conoscenza di gravi carenze relative all'OPEKEPE almeno dal 2021, in quanto un'indagine di conformità relativa all'accreditamento allora in corso era già stata segnalata nella relazione annuale di attività della DG AGRI per il 2021; si rammarica che la Commissione non abbia adottato provvedimenti in precedenza per indagare in modo approfondito sulle gravi carenze riscontrate in relazione al lavoro dell'OPEKEPE, attenuare i rischi e tutelare meglio il bilancio dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>143.</NO.P>esprime preoccupazione per il numero di irregolarità e accuse di frode relative alle strutture ricettive delle pensioni finanziate dall'Unione; prende atto delle risposte scritte della Commissione secondo cui, per il periodo di programmazione 2014-2022, le pensioni sono state finanziate, insieme ad altri tipi di investimenti, nell'ambito della sottomisura 6.4 "Sviluppo rurale" (investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole) e del programma Leader; deplora che, poiché gli Stati membri non comunicano alla Commissione il numero e il tipo di investimenti sostenuti da tali misure, la Commissione non abbia potuto fornire all'autorità di discarico una panoramica dei progetti di pensione finanziati dall'Unione; osserva che gli audit della Commissione sulle misure di sviluppo rurale sono basati sul sistema e non valutano la legittimità e la regolarità delle singole operazioni; prende atto della risposta scritta della Commissione secondo cui sono stati mossi rilievi sul sistema di gestione e controllo attuato dagli Stati membri in relazione alle pensioni in Ungheria, Slovacchia (misura 6.4) e Grecia (Leader); ritiene che, dato il numero di accuse di frode relative alle pensioni, la Commissione dovrebbe anche monitorare e sottoporre ad audit i singoli progetti di pensione, compreso il loro utilizzo oltre il periodo di attuazione del progetto, e prendere in considerazione la possibilità di estendere il periodo di durabilità per questo tipo di progetti al fine di prevenire ulteriori abusi e di introdurre rigorosi controlli sui conflitti di interessi come prerequisito per l'assegnazione dei fondi dell'Unione per la costruzione di pensioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>144.</NO.P>ricorda che un ex primo ministro della Cechia è risultato essere in una situazione di conflitto di interessi durante il suo precedente mandato e rammenta la relativa risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P8_TA(2018)0530.</FIELD></FOOTNOTE>; prende atto delle risposte scritte della Commissione in merito alle misure adottate in risposta al conflitto di interessi dovuto alla proprietà di una holding privata nel periodo in cui ricopriva un incarico pubblico e osserva che a marzo 2020 la Commissione ha sospeso il pagamento di uno dei progetti per un valore di 30 606,96 EUR; osserva che nel giugno 2022 la Commissione ha applicato alla Cechia una rettifica finanziaria di 3,3 milioni di EUR, di cui una parte (30 606,96 EUR) riguardava la situazione di conflitto di interessi del primo ministro durante il suo mandato che si è concluso nel 2021<FOOTNOTE><FIELD> Decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 157 del 10.6.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/908/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; insiste che la Commissione dovrebbe continuare a monitorare gli eventuali conflitti di interessi che potrebbero interessare i fondi dell'Unione, in particolare in relazione ai funzionari eletti, e adottare misure a tutela del bilancio dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>145.</NO.P>osserva che, a seguito delle elezioni nazionali, un nuovo governo si è insediato in Cechia nel dicembre 2025; prende atto delle dichiarazioni pubbliche del primo ministro, che riportano l'intenzione di rinunciare alla proprietà e al controllo di interessi economici che potrebbero beneficiare di fondi dell'Unione tramite l'istituzione di un accordo fiduciario presumibilmente irreversibile; osserva, tuttavia, che a metà gennaio 2026 nessuna documentazione giuridica disponibile al pubblico era stata fornita per dimostrare l'effettiva istituzione e le garanzie operative di tali accordi e che il primo ministro della Cechia continua, attualmente, a possedere Agrofert e altri interessi commerciali che potrebbero potenzialmente beneficiare dei fondi dell'Unione; sottolinea che il semplice annuncio di accordi futuri non è sufficiente a dissipare le preoccupazioni relative al conflitto di interessi; ribadisce che eventuali accordi futuri debbano garantire l'effettiva eliminazione degli interessi e dell'influenza economici, in linea con le norme dell'Unione in materia di conflitto di interessi; accoglie con favore le recenti notizie riportate dai media secondo cui la Commissione ha formalmente chiesto alle autorità ceche informazioni dettagliate sulle misure messe in atto per prevenire potenziali conflitti di interesse in relazione alle società possedute o controllate dal primo ministro e ha chiesto garanzie che nessun altro fondo dell'Unione sia destinato ad Agrofert fino a quando la situazione non sarà pienamente chiarita;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>146.</NO.P>ricorda che il clima e la biodiversità sono due delle priorità politiche orizzontali per il bilancio dell'Unione 2021-2027; osserva che la Commissione definisce l'integrazione del clima e della biodiversità come la considerazione sistematica degli obiettivi in materia di clima e biodiversità nella progettazione, nella preparazione, nell'attuazione e nella valutazione di ciascun programma di spesa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>147.</NO.P>ricorda che l'accordo interistituzionale del 2020 ha stabilito un obiettivo vincolante del 30 % per la spesa per il clima, ma solo un'ambizione annuale del 7,5 % nel 2025 e del 10 % nel 2026 e nel 2027 per la spesa per la biodiversità; osserva che la Commissione monitora la spesa dell'Unione per le attività connesse al clima e alla biodiversità mediante metodologie dedicate; sottolinea che le metodologie di monitoraggio del clima e della biodiversità sono sistemi di marcatura ex ante basati sull'effetto atteso delle attività e non tengono conto dei risultati; ricorda che l'integrazione delle priorità nel bilancio dell'Unione comporta la considerazione di tale priorità in tutte le fasi del ciclo di bilancio; sottolinea pertanto che il monitoraggio della spesa relativa agli obiettivi in materia di clima o biodiversità è solo una fase di un ciclo globale di bilancio verde, in cui gli obiettivi in materia di clima e biodiversità sono presi in considerazione durante l'intero ciclo di vita del bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>148.</NO.P>osserva che, applicando le sue metodologie di monitoraggio del clima e della biodiversità, la Commissione calcola che l'Unione è sulla buona strada per conseguire il suo obiettivo di spesa per il clima del 30 % per il periodo 2021-2027 e la sua ambizione di spesa per la biodiversità del 7,5 % per il 2025; si rammarica che non sia sulla buona strada per conseguire la sua ambizione di spesa per la biodiversità del 10 % per il 2026 e il 2027; osserva inoltre che si registra un deficit di finanziamento annuo medio pari a 21,4 miliardi di EUR per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, 2022, "Biodiversity Financing and Tracking: Final Report" (Finanziamento e monitoraggio della biodiversità – Relazione finale), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo (https://data.europa.eu/doi/10.2779/950856).</FIELD></FOOTNOTE>; sottolinea che l'aumento degli stanziamenti di bilancio deve essere accompagnato da una maggiore efficacia e da un migliore monitoraggio dei risultati in materia di biodiversità, garantendo nel contempo che tali modifiche non creino oneri amministrativi sproporzionati per gli agricoltori e le autorità locali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>149.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che, in diversi audit, la Corte abbia riscontrato che il contributo dei fondi dell'Unione agli obiettivi climatici non è chiaro ed è potenzialmente sovrastimato a causa delle carenze nelle metodologie di monitoraggio della Commissione; ricorda che, nella sua relazione speciale 09/2022 sulla spesa per il clima nel bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2020, la Corte ha rilevato che il contributo per il clima del bilancio dell'Unione era stato sovrastimato di 72 miliardi di EUR nell'ambito del QFP 2014-2020, in quanto la spesa rendicontata non era sempre pertinente all'azione per il clima, in particolare nell'ambito della PAC; è consapevole che, in risposta alla relazione speciale summenzionata, la Commissione ha commissionato uno studio volto a stabilire un approccio più scientifico per quantificare il contributo della PAC all'azione per il clima e ritiene che lo studio dovrebbe essere pubblicato; attende con interesse di ricevere nel 2026 la valutazione della Corte sul seguito dato dalla Commissione alle sue raccomandazioni formulate nella relazione speciale 09/2022;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>150.</NO.P>prende atto della risposta scritta della Commissione secondo cui dal 2021 al 2023 le emissioni agricole di gas a effetto serra nell'Unione sono diminuite del 3 %, mentre quelle per l'approvvigionamento energetico e per l'industria sono diminuite del 16 %; ritiene che tutte le politiche e le attività debbano contribuire equamente alla riduzione delle emissioni; prende atto della relazione speciale 20/2024 della Corte sui piani della politica agricola comune e della risposta della Commissione; prende atto in particolare della valutazione della Corte secondo cui i piani strategici della PAC 2023-2027 rappresentano un miglioramento rispetto al precedente periodo di programmazione, anche in riferimento alle considerazioni in materia di clima e ambiente, sebbene il quadro di monitoraggio e performance possa essere ulteriormente rafforzato; accoglie con favore che la Corte abbia anche raccomandato alla Commissione di stimare il contributo della PAC agli obiettivi del Green Deal e di rafforzare il futuro quadro di monitoraggio della PAC al fine di migliorare il suo contributo agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione; ritiene che i miglioramenti al quadro di monitoraggio e performance non dovrebbero comportare ulteriori oneri amministrativi per gli agricoltori o le autorità di gestione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>151.</NO.P>prende atto della relazione speciale 14/2024 della Corte "Transizione verde – Il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è chiaro" e della risposta della Commissione; prende atto delle conclusioni della Corte che evidenziano le carenze e i limiti nella progettazione e nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza per quanto riguarda la misurazione del suo contributo agli obiettivi climatici e ambientali; osserva che la Corte ha riscontrato che il monitoraggio della spesa per il clima comporta un elevato livello di approssimazione e che alcuni coefficienti portavano a potenziali sovrastime; accoglie con favore la raccomandazione della Corte alla Commissione affinché raffini ulteriormente le metodologie per stimare la spesa per il clima nei futuri strumenti di finanziamento e vi integri gli insegnamenti tratti in merito alla progettazione dei futuri strumenti di finanziamento a sostegno degli obiettivi e dei traguardi climatici e ambientali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>152.</NO.P>prende atto della relazione speciale 15/2024 della Corte sull'adattamento ai cambiamenti climatici nell'UE e della risposta della Commissione; apprezza la conclusione della Corte secondo cui il quadro generale dell'Unione per la politica di adattamento era solido; esprime preoccupazione per la constatazione che gli Stati membri hanno talvolta utilizzato dati scientifici obsoleti per i loro documenti strategici nazionali in materia di adattamento e che le relazioni degli Stati membri sull'adattamento ai cambiamenti climatici sono state insufficienti e hanno apportato scarso valore aggiunto in termini di monitoraggio dei progressi; è deluso dalle constatazioni della Corte secondo cui un terzo dei progetti inclusi nel campione ha avuto un impatto modesto o nullo sull'aumento della capacità di adattamento e vi è il rischio che due progetti (su 36) possano comportare un maladattamento; accoglie con favore che la Corte raccomandi inoltre alla Commissione di migliorare la rendicontazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso indicatori comuni per misurare i progressi compiuti e monitorare le debolezze individuate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>153.</NO.P>ricorda che tutta la spesa dell'Unione deve rispettare il principio orizzontale di "non arrecare un danno significativo", di cui al punto 16 dell'accordo interistituzionale, che stabilisce che la spesa dell'Unione non deve arrecare danno ai sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, vale a dire la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche, l'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione della biodiversità; ritiene che, alla luce delle constatazioni ricorrenti della Corte, dovrebbero essere monitorati e comunicati anche gli effetti ambientali negativi della spesa dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>154.</NO.P>ricorda che il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) è una componente fondamentale del Green Deal europeo e uno dei principali strumenti per conseguire l'ambizione climatica dell'Unione; accoglie con favore che, secondo la relazione annuale di attività 2024 della direzione generale per l'Azione per il clima (DG CLIMA), l'EU ETS ha generato entrate pari a 43,6 miliardi di EUR per gli investimenti nell'azione per il clima nell'anno precedente, di cui 7,4 miliardi di EUR sono stati forniti al Fondo per l'innovazione dell'ETS e al Fondo per la modernizzazione e 2,8 miliardi di EUR al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che gli Stati membri utilizzano per portare avanti la transizione verso l'energia pulita e rafforzare la sicurezza energetica; prende atto della constatazione dell'audit dell'IAS del 2024 sull'attuazione e il monitoraggio dell'EU ETS secondo cui, nonostante il pesante carico di lavoro, il quadro giuridico complesso e le scarse risorse con cui opera, il personale della DG CLIMA ha dimostrato impegno nello svolgere i propri compiti e ha manifestato la volontà di migliorare l'efficienza dei processi relativi all'EU ETS; apprezza la conferma scritta della Commissione secondo cui la DG CLIMA intende dare seguito alla maggior parte delle raccomandazioni di audit interno entro il 2025 e a tutte entro la metà del 2028;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>155.</NO.P>ricorda che dal 2010 la DG CLIMA ha formulato una riserva in tutte le sue relazioni annuali di attività per motivi reputazionali, giuridici e/o finanziari connessi alle carenze in materia di sicurezza individuate nel registro dell'Unione per l'EU ETS, che è stata mantenuta nella relazione annuale di attività 2024; deplora il fatto che le carenze sottostanti non siano state affrontate dal 2010; esprime preoccupazione per il chiarimento scritto della Commissione secondo cui il livello di rischio è strettamente legato al valore delle attività gestite dall'EU ETS, che sono aumentate di dieci volte dal 2017, ed è ulteriormente aggravato dal deterioramento del contesto geopolitico; sottolinea che, sebbene l'incidenza finanziaria della riserva per il 2024 non possa essere quantificata, al momento della relazione annuale di attività 2024 della DG CLIMA il registro dell'Unione deteneva quote per un valore di oltre 200 miliardi di EUR a prezzi correnti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>156.</NO.P>prende atto con preoccupazione della risposta scritta della Commissione secondo cui l'evoluzione del panorama dei rischi ha sistematicamente superato la velocità con cui la Commissione è stata in grado di migliorare le misure di sicurezza; comprende che, secondo la valutazione della Commissione, il rischio per la sicurezza individuato nel registro dell'Unione per l'EU ETS può essere risolto solo aumentando il livello di spesa e, in ultima analisi, esternalizzando il registro dell'Unione; è costernato per il fatto che la proposta di affrontare le carenze in materia di sicurezza del registro dell'Unione sia bloccata principalmente dall'indisponibilità di risorse umane e finanziarie adeguate; prende atto con preoccupazione della risposta scritta della Commissione secondo cui tali risorse dovrebbero provenire dall'introduzione di tariffe per servizi resi agli Stati membri per finanziare il funzionamento dell'UE ETS, ma, poiché una base giuridica adeguata per l'introduzione di una tariffa per servizi deve essere proposta per la prima volta nella direttiva ETS, la Commissione ritiene che non sia possibile trovare una soluzione prima del 2028; ritiene imperativo che siano messe a disposizione senza indugio risorse adeguate per affrontare i gravi rischi finanziari, giuridici e reputazionali per l'Unione determinati dalle carenze in materia di sicurezza del registro dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>157.</NO.P>ricorda che la democrazia e il pluralismo sono valori fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda altresì che, in linea con l'articolo 11 TUE, le istituzioni dell'Unione devono dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di intervento dell'Unione al fine di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>158.</NO.P>riconosce l'importanza del programma LIFE, l'unico programma autonomo dell'Unione per l'ambiente e l'azione per il clima, nel sostenere la conservazione della natura, le iniziative per l'economia circolare, l'azione per il clima e la transizione verso l'energia pulita e, più in generale, nel promuovere lo sviluppo sostenibile in tutta l'Unione; ricorda che le disposizioni del regolamento LIFE, compreso l'articolo 11, paragrafo 6, stabiliscono che le sovvenzioni di funzionamento possono sostenere il funzionamento di organizzazioni senza scopo di lucro che sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che tali sovvenzioni di funzionamento devono essere attuate nel rigoroso rispetto dei requisiti giuridici, finanziari e di trasparenza dell'Unione; sottolinea inoltre l'importanza di garanzie chiare per assicurare che i fondi dell'Unione siano utilizzati esclusivamente per gli obiettivi definiti nel programma; osserva che le sovvenzioni di funzionamento assegnate alle ONG nell'ambito del programma LIFE rappresentano circa l'1 % del bilancio totale del programma; invita la Commissione a garantire un solido monitoraggio, la piena responsabilità e la trasparenza nell'utilizzo dei fondi dell'Unione, comprese le attività di sensibilizzazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>159.</NO.P>prende atto delle preoccupazioni sollevate da alcuni deputati al Parlamento europeo in merito all'uso delle sovvenzioni di funzionamento e delle sovvenzioni per azioni del programma LIFE da parte di alcuni beneficiari, come organizzazioni della società civile e imprese; sottolinea l'importanza di una piena trasparenza per quanto riguarda sia i beneficiari che le attività finanziate, di un monitoraggio costante e, se del caso, di un ulteriore chiarimento delle garanzie in atto per assicurare che i fondi dell'Unione siano utilizzati esclusivamente per gli obiettivi definiti nel programma;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>160.</NO.P>osserva che l'esame dei contratti di finanziamento nell'ambito della procedura di discarico indica che le attività volte a influenzare la politica pubblica o il processo decisionale possono verificarsi in varie categorie di beneficiari, comprese le ONG; esprime preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, le imprese che ricevono finanziamenti dell'Unione per tali attività possano avere contemporaneamente membri dei loro consigli di amministrazione che ricoprono cariche decisionali nell'Unione e ricevono una remunerazione; sottolinea che le garanzie devono assicurare che sia evitato qualsiasi potenziale conflitto di interessi e che i fondi dell'Unione siano gestiti in modo trasparente a prescindere dalla tipologia di beneficiario; sottolinea che occorre assicurare un controllo e una verifica sistematici tra tutti i beneficiari per garantire il rispetto degli orientamenti della Commissione del 2024 sulle attività a sostegno dello sviluppo, dell'attuazione, del monitoraggio e dell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione; incoraggia pertanto l'instaurazione di un processo di riesame standardizzato delle domande di sovvenzioni di funzionamento, che comprenda la lettura e l'esame delle proposte di domanda da parte di almeno due membri della Commissione o del personale delle agenzie, nonché l'elaborazione di un insieme standardizzato di norme per la selezione di esperti esterni destinati a far parte del comitato di valutazione delle sovvenzioni di funzionamento;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>161.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">chiede alla Commissione di:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>mettere a disposizione, in cooperazione con gli Stati membri, le risorse finanziarie e umane necessarie per porre rimedio con urgenza alle rimanenti significative carenze in materia di sicurezza individuate nel registro dell'EU ETS dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>fornire sostegno agli Stati membri per semplificare i regimi ecologici, come raccomandato dalla Corte, senza ridurre la loro ambizione ambientale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>aiutare gli Stati membri a testare e aggiornare i sistemi informatici utilizzati per elaborare le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, al fine di garantirne la conformità alle norme internazionali applicabili in materia di sicurezza delle informazioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>tenere informata l'autorità di discarico in merito ai tassi di recupero delle spese agricole nell'ambito della PAC 2023-2027 e prendere in considerazione l'introduzione di nuovi incentivi affinché gli Stati membri recuperino i fondi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>accelerare, congiuntamente agli Stati membri, le erogazioni a titolo del FEASR e adottare misure intese ad aumentare il tasso di assorbimento laddove persistano ritardi, al fine di garantire un sostegno equilibrato in tutte le regioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>sostenere gli Stati membri nel destinare i fondi a misure preventive di elevato valore (ad esempio, la gestione dei paesaggi, la manutenzione delle fasce agricole parafuoco, il ripristino dei suoli degradati, l'acquisto e la fornitura di vaccini veterinari) e promuovere la diffusione delle migliori pratiche e di progetti agricoli efficaci in tutti gli Stati membri;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>migliorare la sana gestione finanziaria della PAC attuale e futura garantendo che il sostegno diretto al reddito sia fornito solo agli agricoltori in attività, con particolare attenzione ai soggetti più bisognosi, come le aziende agricole a conduzione familiare e di piccole dimensioni, le aziende agricole in zone soggette a sfide naturali o altre sfide specifiche, i giovani agricoltori e le agricoltrici;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>introdurre tutte le misure possibili intese ad attenuare le ripercussioni negative dell'accordo UE-Mercosur sull'agricoltura europea e sulla posizione dei produttori europei sul mercato e a monitorare in modo affidabile la portata e gli effetti reali di tali ripercussioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ix)</SYMBOL>condurre, sulla base del rischio, audit finanziari e di conformità dei progetti di pensioni finanziati dall'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>monitorare attentamente l'uso dei progetti di pensioni finanziati dall'Unione oltre il periodo di attuazione del progetto e prendere in considerazione la possibilità di prorogare il periodo di durabilità per questo tipo di progetti al fine di prevenire il continuo uso improprio, nonché introdurre rigorose verifiche dei conflitti di interessi come prerequisito per l'assegnazione dei fondi dell'Unione per la costruzione di pensioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xi)</SYMBOL>raccogliere dati presso le autorità degli Stati membri sul numero di progetti di pensioni finanziati dal bilancio dell'Unione dal 2021, indicando anche eventuali irregolarità rilevate, e condividere tali informazioni con l'autorità di discarico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xii)</SYMBOL>monitorare eventuali conflitti di interessi che incidono sui fondi dell'Unione e garantire che i conflitti di interessi siano effettivamente risolti, anche per i membri del Consiglio europeo, e , in particolare, che nessun fondo dell'Unione sia versato, direttamente o indirettamente, a beneficiari per cui è stato individuato un conflitto di interessi che non è stato risolto in modo dimostrabile e verificabile;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xiii)</SYMBOL>condividere con l'autorità di discarico la lettera indirizzata alle autorità ceche al fine di chiarire la situazione del conflitto di interessi del primo ministro e tenere l'autorità di discarico pienamente informata di tutte le misure di follow-up, compreso l'eventuale avvio di una procedura di audit;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xiv)</SYMBOL>condividere con l'autorità di discarico tutti i documenti pertinenti relativi al seguito dato dalla Commissione al caso OPEKEPE, compreso il piano d'azione aggiornato e la sua valutazione da parte della Commissione, secondo modalità riservate specifiche, se necessario;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xv)</SYMBOL>trarre insegnamenti dal caso OPEKEPE, rafforzare il sistema di controllo dei fondi agricoli dell'Unione, intensificare di conseguenza le attività di controllo della Commissione e riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xvi)</SYMBOL>migliorare la metodologia utilizzata per il monitoraggio della spesa dell'Unione destinata alle attività connesse al clima e alla biodiversità nell'ambito del QFP 2021-2027, anche dando seguito alle pertinenti raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali della Corte nonché migliorando il monitoraggio e la rendicontazione in relazione ai risultati effettivi degli investimenti e agli effetti negativi della spesa dell'Unione sugli obiettivi in materia di ambiente e biodiversità;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xvii)</SYMBOL>garantire che, nel prossimo QFP, si tenga conto delle considerazioni climatiche e ambientali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xviii)</SYMBOL>proporre un piano specifico e dettagliato per garantire il conseguimento dell'obiettivo di spesa per la biodiversità fissato per gli anni 2026 e 2027, promuovere strumenti finanziari al fine di colmare il deficit di finanziamento, nonché attuare pienamente la legislazione ambientale e integrare l'azione a favore della biodiversità nei settori chiave al fine di conseguire gli obiettivi strategici, anche nell'ottica di fornire finanziamenti per l'attuazione del regolamento sul ripristino della natura;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xix)</SYMBOL>continuare a verificare che gli accordi di finanziamento con tutti i tipi di beneficiari siano conformi agli orientamenti della Commissione del maggio 2024 sul finanziamento delle attività connesse allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xx)</SYMBOL>garantire il rigoroso rispetto dell'articolo 61 del regolamento finanziario prevenendo, individuando e gestendo efficacemente i conflitti di interesse al momento della conclusione delle convenzioni di sovvenzione, in particolare con beneficiari che assumono o remunerano decisori dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xxi)</SYMBOL>garantire che tutte le convenzioni di sovvenzione, comprese le sovvenzioni di funzionamento, rispettino i requisiti necessari in materia di trasparenza, tracciabilità e visibilità dei fondi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xxii)</SYMBOL>integrare nei suoi controlli e sistemi una verifica basata sul rischio del rispetto dei valori dell'Unione da parte dei destinatari, al fine di individuare potenziali violazioni;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Migrazione e gestione delle frontiere </STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>162.</NO.P>osserva che nel 2024 il bilancio per i programmi nell'ambito della rubrica 4 del QFP "Migrazione e gestione delle frontiere" ammontava a 3,4 miliardi di EUR (1,8 % della spesa del bilancio dell'Unione) ripartiti come segue: 1,4 miliardi di EUR (40,1 %) per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), 1,3 miliardi di EUR (37,7 %) per tre agenzie decentrate, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), e 0,8 miliardi di EUR (22,2 %) per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (CCEI);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>163.</NO.P>ricorda che i finanziamenti dell'AMIF per il periodo 2014-2020 avrebbero dovuto essere spesi entro giugno 2024 e che i conti definitivi avrebbero dovuto essere presentati entro il 31 dicembre 2024; prende atto della constatazione della Corte secondo cui, al momento del suo audit, un importo rilevante dei finanziamenti dell'AMIF del periodo 2014-2020 (12 % o 528 milioni di EUR) doveva ancora essere liquidato in attesa dell'accettazione di tali conti definitivi da parte della Commissione; prende atto della risposta della Commissione secondo cui la spesa totale dichiarata dagli Stati membri nel periodo 2014-2020, compresa la presentazione dei conti definitivi, ammontava al 94 % dell'AMIF;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>164.</NO.P>osserva che la Corte ha esaminato un campione di 23 operazioni, che ha considerato non sufficientemente ampio per essere rappresentativo della spesa a titolo delle rubriche 4 e 5 del QFP e che, pertanto, non può fornire una stima separata del tasso di errore per tali rubriche; osserva inoltre che i risultati dell'audit della Corte mostrano che la spesa a titolo delle rubriche 4 e 5 del QFP è inficiata da errori dovuti a problemi di ammissibilità e di appalti e all'assenza di documenti giustificativi e che tale ambito è pertanto considerato ad alto rischio (8 delle 23 operazioni controllate erano inficiate da errori); esprime preoccupazione per il fatto che la Corte ha individuato tre errori quantificabili che hanno avuto un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione, sette casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie (che non hanno avuto un'incidenza finanziaria diretta sul bilancio dell'Unione) e due operazioni che non hanno rispettato i principi della sana gestione finanziaria a causa di una protezione inadeguata delle attrezzature finanziate dall'Unione e del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto agli enti pubblici al di sopra dei costi sostenuti, contrariamente agli orientamenti della Commissione; osserva che la Commissione stima che il rischio al pagamento nel 2024 è pari all'1,3 % per le spese relative alla migrazione e alla gestione delle frontiere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>165.</NO.P>accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui la Commissione ha dato pieno seguito a due raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale 2021 e a una raccomandazione formulata nella sua relazione annuale 2022, che riguardano la fornitura di ulteriori orientamenti ai beneficiari dell'azione dell'Unione e dell'assistenza emergenziale e lo svolgimento di controlli ex ante più mirati; apprezza l'adozione della strategia di controllo riveduta per i progetti di assistenza emergenziale attuati in regime di gestione diretta e indiretta presso la direzione generale della Migrazione e degli affari interni (DG HOME) nel dicembre 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>166.</NO.P>esprime insoddisfazione per le difficoltà che la Corte continua a incontrare nell'ottenere, da parte delle organizzazioni internazionali che attuano progetti finanziati dall'Unione, la documentazione necessaria per svolgere il suo mandato; osserva con preoccupazione che alcune organizzazioni internazionali hanno limitato l'accesso ai documenti da parte della Corte a una consultazione elettronica temporanea in un ambiente di sola visualizzazione e prende atto della conclusione della Corte secondo cui ciò indica una mancanza di precisione negli accordi contrattuali della Commissione con le organizzazioni internazionali; prende atto della risposta della Commissione secondo cui essa ritiene che gli accordi contrattuali esistenti con le organizzazioni internazionali forniscano già un quadro per garantire l'accessibilità dei documenti in modo da consentire i controlli richiesti; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia pienamente accettato la raccomandazione della Corte di affrontare tale questione ricorrente, in particolare dato che le difficoltà riscontrate dalla Corte nell'audit delle organizzazioni internazionali che attuano progetti finanziati dall'Unione persistono dall'audit dell'esercizio 2018; insiste sul fatto che gli accordi contrattuali della Commissione con i partner devono garantire i pieni diritti di audit della Corte, compresa la possibilità di scaricare e conservare le prove necessarie per l'audit, la revisione, il controllo di qualità e il seguito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>167.</NO.P>osserva con preoccupazione che nella relazione annuale di attività della DG HOME per il 2024 sono state formulate due riserve sulla dichiarazione di affidabilità; osserva che una riserva riguarda l'attuazione dei programmi AMIF e ISF per il periodo 2014-2020 in diversi Stati membri a causa di gravi carenze rilevate dalla DG HOME nei sistemi di gestione e controllo di tali programmi; osserva inoltre che l'altra riserva riguarda i programmi AMIF, BMVI e ISF per il periodo 2021-2027 in diversi Stati membri a causa di gravi carenze nei sistemi di gestione e controllo di tali programmi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>168.</NO.P>osserva che nel 2024 gli Stati membri hanno presentato i primi conti nazionali annuali per i programmi AMIF e BMVI per il periodo 2021-2027; osserva inoltre che la Corte ha esaminato l'attività svolta da cinque autorità di audit in merito alle loro relazioni annuali di controllo e agli audit delle spese dell'AMIF e del BMVI; accoglie con favore le conclusioni della Corte secondo cui le autorità di audit avevano sviluppato e applicato procedure dettagliate di qualità sufficiente per riferire in merito al lavoro svolto nella rispettiva relazione annuale di controllo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>169.</NO.P>prende inoltre atto della conclusione della Corte secondo cui le autorità di audit da essa esaminate disponevano di programmi di audit dettagliati e utilizzavano le liste di controllo a sostegno delle loro conclusioni; osserva con preoccupazione che la Corte ha altresì rilevato alcune debolezze nel lavoro delle autorità di audit; prende atto dell'accettazione da parte della Commissione della raccomandazione della Corte di dare seguito alle carenze individuate nel lavoro delle autorità di audit;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>170.</NO.P>esprime preoccupazione per la difficoltà di ottenere dati dettagliati e completi sulla spesa dell'Unione nel settore degli affari interni, in particolare nell'ambito della gestione concorrente da parte degli Stati membri, il che ostacola la capacità dell'autorità di bilancio e di discarico di esercitare un controllo rigoroso; chiede una maggiore trasparenza a tale riguardo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>171.</NO.P>accoglie con favore l'adozione del patto sulla migrazione e l'asilo nel 2024 e ricorda che la sua attuazione è una pietra angolare del nuovo sistema di gestione della migrazione e dell'asilo nell'UE, applicabile in tutti gli Stati membri a partire dalla metà del 2026; accoglie con favore anche lo stanziamento di ulteriori 2 miliardi di EUR per la rubrica 4 del QFP per il periodo 2024-2027 nel contesto della revisione intermedia del QFP 2021-2027, anche al fine di consentire la piena attuazione delle nuove norme del patto e di affrontare le sfide sempre maggiori relative alla migrazione e alla gestione delle frontiere derivanti dal contesto geopolitico attuale; sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti per la sua efficace attuazione, comprese le nuove procedure di frontiera, e apprezza pertanto le risposte scritte della Commissione che confermano che la stessa ha messo a disposizione ulteriori 3 miliardi di EUR nell'ambito dell'AMIF e del BMVI per il periodo 2025-2027 al fine, tra l'altro, di sostenere gli Stati membri che ospitano persone in fuga dalla guerra in Ucraina;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>172.</NO.P>sottolinea che la gestione delle frontiere esterne dell'Unione è un pilastro del patto sulla migrazione e l'asilo e una condizione preliminare essenziale per il funzionamento dello spazio Schengen di libera circolazione; riconosce che i progetti finanziati dall'UE a sostegno della protezione delle frontiere esterne servono ad allentare la pressione sulla protezione delle frontiere interne, come dichiarato dal commissario per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione nella sua audizione innanzi alla commissione per il controllo dei bilanci l'8 dicembre 2025; riconosce che, sebbene il numero totale di migranti che arrivano irregolarmente nell'Unione sia diminuito del 38 % nel 2024, si è osservato un cambiamento nelle tendenze a livello continentale, con aumenti significativi registrati in determinate rotte, in particolare quella della frontiera orientale, dove nel 2024 è stato registrato un aumento pari al triplo degli attraversamenti; osserva che il BMVI può sostenere gli Stati membri in prima linea per far sì che gli stessi dispongano delle risorse per le infrastrutture, le strutture e gli impianti necessari a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione, compresi i miglioramenti della sicurezza elettronica delle frontiere e altri strumenti per la sorveglianza delle frontiere, come previsto all'allegato III del regolamento BMVI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>173.</NO.P>sostiene che l'Unione deve proteggere meglio le persone vulnerabili dalle reti del traffico e della tratta di esseri umani e affrontare gli attacchi ibridi e la strumentalizzazione della migrazione da parte di paesi terzi o attori non statali ostili; osserva che la Commissione, a seguito dell'adozione della sua comunicazione dell'11 dicembre 2024<FOOTNOTE><FIELD> COM(2024)0570.</FIELD></FOOTNOTE>, ha stanziato circa 520 milioni di EUR, attraverso il BMVI, a favore degli Stati membri confinanti con la Russia e la Bielorussia, al fine di rafforzare le capacità di gestione delle frontiere e affrontare le sfide connesse alla sicurezza e alla migrazione; evidenzia, in particolare, la necessità di sostenere gli Stati membri in prima linea al fine di garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>174.</NO.P>onora la memoria di Mateusz Sitek, guardia di frontiera polacca uccisa il 6 giugno 2024 mentre difendeva la frontiera esterna dell'Unione da un attacco ibrido orchestrato dal regime bielorusso; sottolinea che la protezione delle frontiere esterne dell'Unione non è un obiettivo strategico astratto, bensì una questione di vita o di morte per gli uomini e le donne che operano in prima linea; invita la Commissione a garantire che sia fornito un adeguato sostegno finanziario e operativo agli Stati membri in prima linea che si trovano ad affrontare minacce ibride alle frontiere esterne dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>175.</NO.P>riconosce gli sforzi che la Commissione sta compiendo per rafforzare la cooperazione significativa con i paesi terzi di origine e di transito, in particolare quelli confinanti con l'Unione, al fine di affrontare la migrazione irregolare alla fonte; evidenzia la necessità di un adeguato controllo e di una dovuta diligenza nell'assegnazione dei fondi a partner coinvolti nella gestione della migrazione al di fuori dell'UE, al fine di garantire una gestione della migrazione reciprocamente vantaggiosa e allineata alla strategia europea sulla migrazione e l'asilo, anche in materia di diritti fondamentali; esorta la Commissione ad aumentare la trasparenza e la responsabilità dei fondi dell'Unione per gli affari interni nei paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>176.</NO.P>ricorda che la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità, in linea con i trattati, sono principi fondamentali alla base della politica dell'Unione in materia di migrazione e asilo; prende atto degli sforzi che la Commissione sta compiendo per rafforzare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare in relazione agli Stati maggiormente interessati dalle sfide in materia di migrazione e asilo, tra cui la strumentalizzazione della migrazione; sottolinea, in tale contesto, il ruolo dell'AMIF nel sostenere gli Stati membri nell'accoglienza, nelle procedure di asilo, nelle misure di integrazione e nel reinsediamento, anche per le persone in fuga da conflitti e crisi umanitarie; sottolinea che l'efficace attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo richiede finanziamenti sufficienti, ben gestiti e tempestivi per sostenere le misure di solidarietà in tutta l'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>177.</NO.P>osserva che nel 2024 il 37,7 % dei finanziamenti dell'Unione per la migrazione e la gestione delle frontiere è stato assegnato alle agenzie decentrate nel settore della migrazione e degli affari interni; ricorda che, sebbene le agenzie decentrate siano giuridicamente e finanziariamente indipendenti dalla Commissione, quest'ultima ha la responsabilità di controllare le loro attività; ribadisce che la gestione della migrazione deve essere effettuata nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, compresi i diritti fondamentali; accoglie con favore le risposte scritte della Commissione che sottolineano la necessità di rafforzare ulteriormente i meccanismi di monitoraggio e responsabilità, anche in riferimento alle attività di Frontex;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>178.</NO.P>invita la Corte a fornire una stima del tasso di errore per la rubrica 4 del QFP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>179.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">chiede alla Commissione di:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>dare piena attuazione alle raccomandazioni della Corte, anche garantendo che i suoi accordi contrattuali con le organizzazioni internazionali rispettino pienamente i diritti di audit della Corte;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>ovviare alle carenze del sistema, insieme alle autorità degli Stati membri, per quanto riguarda le riserve formulate nella relazione annuale di attività 2024 della DG HOME e, se necessario, avviare anche procedure di verifica della conformità ed emettere ordini di recupero per gli importi versati agli Stati membri e considerati irregolari dalla Commissione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>continuare a monitorare e controllare le misure che gli Stati membri e le agenzie dell'Unione devono mettere in atto per la piena e tempestiva attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo entro il 2026 e riferire al Parlamento in merito ai progressi compiuti verso la sua attuazione, nonché garantire che quest'ultimo abbia accesso a tutti i documenti pertinenti, al fine di agevolare un efficace controllo democratico del processo di attuazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>fornire sostegno agli Stati membri in prima linea al fine di garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>aumentare la trasparenza e la responsabilità della programmazione e dell'attuazione dei fondi dell'Unione per gli affari interni attraverso dati dettagliati e completi, anche per quanto riguarda i fondi spesi nei paesi terzi, salvaguardando nel contempo il ruolo del Parlamento nel garantire il controllo democratico della spesa dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>applicare meccanismi trasparenti e indipendenti di monitoraggio dei diritti umani in relazione ai fondi dell'Unione per gli affari interni nei paesi terzi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>monitorare attentamente le azioni finanziate dall'Unione per la gestione delle frontiere, in particolare al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali e del principio di non respingimento;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Sicurezza e difesa</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>180.</NO.P>osserva che nel 2024 il bilancio per i programmi nell'ambito della rubrica 5 del QFP "Sicurezza e difesa" ammontava a 2,1 miliardi di EUR (1,1 % della spesa del bilancio dell'Unione) ripartiti come segue: 800 milioni di EUR (36,9 %) per il Fondo europeo per la difesa (FED), 300 milioni di EUR (15,9 %) per la mobilità militare, 300 milioni di EUR (13,3 %) per gli strumenti di difesa e la connettività sicura dell'Unione, 300 milioni di EUR (12,1 %) per le agenzie decentrate, vale a dire l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), 300 milioni di EUR (11,9 %) per la sicurezza nucleare, la disattivazione e altri settori e 200 milioni di EUR (9,9 %) per il Fondo Sicurezza interna (ISF);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>181.</NO.P>ricorda che i finanziamenti dell'ISF per il periodo 2014-2020 avrebbero dovuto essere spesi entro giugno 2024 e che i conti definitivi avrebbero dovuto essere presentati entro il 31 dicembre 2024; prende atto della constatazione della Corte secondo cui, al momento dell'audit, un importo rilevante del finanziamento dell'ISF (16 % o 505 milioni di EUR) doveva ancora essere liquidato in attesa dell'accettazione di tali conti definitivi da parte della Commissione; prende atto della risposta della Commissione secondo cui la spesa totale dichiarata dagli Stati membri nel periodo 2014-2020, compresa la presentazione dei conti definitivi, ammontava al 94 % dell'ISF;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>182.</NO.P>osserva con preoccupazione che, per i motivi illustrati nella sezione sulla migrazione e la gestione delle frontiere, la Corte non può fornire una stima separata del tasso di errore per la rubrica 5 "Sicurezza e difesa" del QFP e che, sulla base dei risultati di audit, la Corte ritiene che le spese di tale rubrica siano ad alto rischio; osserva che il commissario per la Difesa e lo spazio ha chiarito, durante la sua audizione dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del 6 novembre 2025, che la relazione annuale 2024 della Corte non riporta alcun errore riscontrato nei progetti nel settore della difesa; osserva che la Commissione stima che il rischio al pagamento nel 2024 è stato dello 0,5 % per le spese relative alla sicurezza e alla difesa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>183.</NO.P>ricorda che la situazione geopolitica estremamente instabile nel vicinato dell'Unione comporta sfide maggiori in materia di sicurezza e difesa, comprese le minacce ibride, e quindi maggiori esigenze di investimenti nella sicurezza, nella difesa e nella preparazione, sin dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; richiama l'attenzione sul fatto che la rubrica 5 del QFP, dedicata alla sicurezza e alla difesa, è la più modesta fra tutte le rubriche del QFP e deplora che l'attuale bilancio dell'Unione destinato a garantire la sicurezza e la difesa dei suoi cittadini non sia all'altezza delle sfide da affrontare a breve o a lungo termine; ribadisce la sua posizione secondo cui la Russia rappresenta la principale e più grave minaccia per l'Unione e i suoi Stati membri; ricorda che il Parlamento europeo ha invitato l'Unione e i suoi Stati membri a istituire un quadro giuridico che consenta di classificare la Russia come Stato sostenitore del terrorismo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>184.</NO.P>ricorda che le capacità di difesa nell'Unione risentono di decenni di investimenti insufficienti e che, secondo la Commissione, il divario di spesa per la difesa ammonta attualmente a 500 miliardi di EUR per il prossimo decennio; accoglie con favore il fatto che, data l'urgente necessità di rafforzare le capacità di difesa, il numero di strumenti di finanziamento della difesa dell'Unione è aumentato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; osserva che gli strumenti di difesa dell'Unione comprendono strumenti fuori bilancio come lo strumento europeo per la pace (EPF) e lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE), uno strumento temporaneo di prestito per la difesa; sottolinea inoltre che, in aggiunta ai programmi di finanziamento della difesa, altri programmi dell'Unione possono servire a fini di duplice uso, in particolare la componente "mobilità militare" del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e il programma dell'Unione per una connettività sicura, istituito nel 2023 principalmente per fornire agli Stati membri dell'Unione un accesso garantito a servizi di connettività altamente sicuri, sovrani e globali; osserva altresì che, dopo la sua revisione intermedia del settembre 2025, i fondi della politica di coesione possono essere utilizzati anche per migliorare la mobilità militare e sviluppare le infrastrutture di difesa, in particolare nelle regioni frontaliere orientali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>185.</NO.P>apprezza le risposte scritte della Commissione che riconoscono che la moltitudine di strumenti relativi alla difesa ha portato a un panorama dei finanziamenti frammentato, con alcune sovrapposizioni e lacune; sottolinea la necessità di un approccio globale e a lungo termine a livello dell'Unione per i finanziamenti per la sicurezza e la difesa, in risposta sia alle minacce militari convenzionali che alle minacce non convenzionali; sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la trasparenza dei finanziamenti dell'Unione per la difesa, anche garantendo i diritti di audit della Corte per tutti gli strumenti e assicurando che l'autorità di discarico possa esercitare un controllo democratico su tutte le attività finanziate dall'Unione; sottolinea la necessità di aumentare la facilità d'uso delle informazioni pubblicate in merito ai finanziamenti dell'Unione per la difesa, anche a vantaggio dei richiedenti e dei beneficiari, in particolare le PMI; evidenzia che è opportuno agevolare e promuovere la partecipazione delle PMI in tutti gli Stati membri, nonché garantire il loro accesso giusto ed equo ai progetti finanziati dall'Unione; incoraggia investimenti e sostegno costanti a favore delle PMI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>186.</NO.P>sottolinea che il rapido aumento delle spese dell'Unione per la difesa e la sicurezza nel 2024 richiede modalità di audit proporzionate, che consentano l'effettivo accesso della Corte, dell'OLAF e dell'EPPO a tutta la documentazione pertinente, compresi i progetti che prevedono tecnologie a duplice uso; ricorda che la Commissione stessa ha riconosciuto che l'accesso agli elementi classificati può essere ritardato laddove gli Stati membri siano "originatori" della classificazione e sottolinea che, qualora l'accesso a fini di audit sia limitato per motivi debitamente giustificati quali la natura classificata dei progetti, dovrebbero essere perseguite misure adeguate e soluzioni costruttive per garantire il pieno rispetto degli obblighi in materia di controllo finanziario e la sana gestione dei fondi dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>187.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per la decisione della Commissione di procedere all'adozione dell'iniziativa "Rearm EU" senza previa consultazione del Parlamento europeo; deplora che tale decisione eluda il principio dell'equilibrio istituzionale e comprometta il ruolo del Parlamento in quanto colegislatore nella definizione delle priorità strategiche e di bilancio; esorta la Commissione ad astenersi dall'avviare strumenti politici sostanziali che incidono sull'architettura finanziaria e strategica dell'Unione senza garantire il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>188.</NO.P>ricorda che l'obiettivo generale del FED è promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) in tutta l'Unione; osserva che, come indicato nelle risposte scritte della Commissione, un finanziamento del FED pari a 227,9 milioni di EUR è stato assegnato a 20 progetti relativi all'intelligenza artificiale e altri 171,1 milioni di EUR sono stati assegnati a 18 progetti incentrati sulle tecnologie dei droni aerei, mentre 50 progetti riguardanti ciò che può essere classificato come equipaggiamento di difesa tradizionale, relativo al combattimento terrestre, aereo e navale, alla difesa subacquea, alla difesa missilistica aerea e alla mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), hanno beneficiato di un sostegno totale pari a 1,49 miliardi di EUR a titolo del FED; osserva che dal 2021 sono stati spesi meno di 400 milioni di EUR del FED per progetti relativi all'intelligenza artificiale e alle tecnologie dei droni, nonostante l'esperienza dei conflitti in corso e recenti suggerisca che le capacità informatiche, l'intelligenza artificiale e i sistemi senza equipaggio, compresi i droni, possono svolgere un ruolo sempre più importante nella guerra moderna; ritiene che, nel finanziamento delle tecnologie, si debba dare priorità a quelle che offrono il massimo vantaggio operativo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>189.</NO.P>prende atto della relazione speciale 04/2025 della Corte sulla mobilità militare nell'UE e delle risposte della Commissione; è preoccupato per la conclusione generale della Corte secondo cui il secondo piano d'azione dell'UE sulla mobilità militare, pubblicato nel novembre 2022, non è stato fondato su basi sufficientemente solide e i progressi compiuti verso il conseguimento del suo obiettivo, ossia assicurare il movimento rapido e fluido di personale, equipaggiamento e mezzi militari con breve preavviso e su larga scala, sono stati variabili a causa delle carenze nella progettazione e degli ostacoli all'attuazione; prende atto con preoccupazione delle osservazioni della Corte relative alla mancanza di una valida valutazione, da parte della Commissione, dei finanziamenti complessivi necessari per realizzare i suoi obiettivi e traguardi; prende atto del fatto che, come evidenziato dalla Corte, il controllo parlamentare di tutte le attività di mobilità militare dell'Unione non è sempre realizzabile perché non tutti i progetti sono finanziati dal bilancio dell'Unione, come nel caso dell'Agenzia europea per la difesa (AED) o della PESCO;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>190.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che, a seguito di tre inviti a presentare proposte organizzati nel 2021, 2022 e 2023, l'intera dotazione per la mobilità militare nell'ambito dell'MCE per l'attuale periodo di programmazione è già stata esaurita, mentre si stima che siano necessari almeno 100 miliardi di EUR di investimenti per affrontare i 500 punti critici individuati nell'Unione come necessitanti un urgente ammodernamento<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 ottobre 2025, dal titolo "Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030" (JOIN(2025)0027).</FIELD></FOOTNOTE>; prende atto della risposta scritta della Commissione secondo cui la revisione del regolamento TEN-T del 2024 ha introdotto elementi per integrare la mobilità militare nella politica dei trasporti dell'Unione; osserva inoltre che la Commissione europea e l'alta rappresentante hanno adottato il pacchetto sulla mobilità militare 2025; ribadisce l'importanza di rafforzare ulteriormente la reattività e l'efficienza della mobilità militare dell'Unione riducendo la complessità normativa e procedurale, migliorando l'armonizzazione e razionalizzando il coordinamento in modo da ridurre i ritardi e migliorare la prontezza operativa;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>191.</NO.P>invita la Corte a fornire una stima del tasso di errore per la rubrica 5 del QFP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>192.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">chiede alla Commissione di:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>proseguire gli sforzi per migliorare la trasparenza della spesa dell'Unione per la difesa in tutti gli strumenti pertinenti, anche agevolando il lavoro di audit della Corte in linea con il quadro normativo applicabile e assicurando che l'autorità di discarico sia adeguatamente informata in modo tale da esercitare un controllo democratico sulle attività finanziate dall'Unione nelle fasi di adozione, progettazione e attuazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>fornire all'autorità di discarico relazioni periodiche consolidate sull'esecuzione del bilancio e sulla performance di tutte le spese relative alla difesa a carico del bilancio dell'Unione, degli strumenti fuori bilancio e di tutti gli altri strumenti pertinenti, quali i programmi relativi alla mobilità militare e alla sicurezza, al fine di consentire il controllo democratico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>fornire al Parlamento un seguito e una rendicontazione più sistematici in merito alle misure dell'Unione in materia di difesa e mobilità militare, alla loro attuazione e ai loro finanziamenti, comprese le misure relative alla cooperazione UE-NATO, all'EPF, all'AED e alla PESCO;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>rafforzare il contributo del FED a un approccio europeo globale in materia di difesa, aumentando il sostegno ai progetti che affrontano le minacce ibride, compresi l'intelligenza artificiale, le tecnologie informatiche e le tecnologie dei droni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza e difesa dell'Unione aumentando sostanzialmente i finanziamenti disponibili per migliorare i corridoi delle infrastrutture di trasporto a duplice uso e adottando misure per eliminare gli ostacoli amministrativi, procedurali e normativi ai movimenti militari transfrontalieri, anche attraverso l'armonizzazione degli appalti congiunti e comuni nel settore della difesa, di cui al regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025 ("regolamento EDIP"), e delle relative procedure tra gli Stati membri al fine di migliorare l'interoperabilità, l'efficienza e la coerenza strategica, dando nel contempo priorità ai finanziamenti dell'Unione a favore dei progetti che meglio rispondono all'attuale panorama europeo delle minacce;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>adottare ulteriori misure per garantire condizioni di parità a tutti gli attori dell'industria della difesa in tutta l'Unione e semplificare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione, anche per le PMI e gli Stati membri più vulnerabili alle minacce esterne;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Vicinato e resto del mondo</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>193.</NO.P>osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 6 del QFP "Vicinato e resto del mondo" ammontava a 15,4 miliardi di EUR (8,0 % della spesa di bilancio dell'Unione, escluso l'RRF), ripartiti come segue: 62,4 % per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), 15,9 % per l'aiuto umanitario (HUMA), 14,9 % per lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), 2,7 % per l'assistenza macrofinanziaria plus all'Ucraina e 4,1 % per altre azioni e altri programmi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>194.</NO.P>accoglie con favore il fatto che nel 2024 la Corte ha esaminato un campione statisticamente rappresentativo di 137 operazioni che coprivano tutte le spese nell'ambito di questa rubrica del QFP, il che le ha consentito di calcolare per la prima volta un tasso di errore; prende atto con preoccupazione del tasso di errore stimato del 4,9 %, notevolmente superiore alla soglia di rilevanza del 2,0 %; osserva inoltre che 56 delle 137 operazioni (40,9 %) contenevano errori quantificabili che hanno un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione; rileva che tali errori riguardavano costi non ammissibili, gravi violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, mancanza di documenti giustificativi essenziali, beneficiari non ammissibili e spese non effettivamente sostenute; ritiene che tali questioni possano indicare carenze nel funzionamento e nell'affidabilità dei sistemi di controllo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>195.</NO.P>è sorpreso dal fatto che in dieci casi di errori quantificabili la Commissione disponeva già di informazioni sufficienti per prevenire l'errore o per individuarlo e correggerlo prima di accettare la spesa; osserva che, se la Commissione avesse utilizzato efficacemente tali informazioni, il livello di errore stimato sarebbe stato ridotto di 1,4 punti percentuali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>196.</NO.P>osserva che, come negli anni precedenti, una quota significativa degli errori rilevati dalla Corte riguardava contratti attuati in regime di gestione indiretta da organizzazioni valutate per pilastro, comprese le istituzioni internazionali; rileva che per tali contratti la Commissione ha accettato le spese sulla base di una relazione finanziaria e di una dichiarazione di gestione e che quest'ultima consisteva in una certificazione autoprodotta dall'organizzazione valutata per pilastro che attesta la completezza, l'accuratezza e la conformità delle informazioni finanziarie fornite; osserva con preoccupazione che 26 dei 42 errori quantificabili rilevati dalla Corte riguardavano tali contratti e hanno contribuito per 3,1 punti percentuali al livello di errore stimato, il che evidenzia vulnerabilità persistenti nel quadro di affidabilità per la gestione indiretta con entità valutate per pilastro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>197.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che, ancora una volta, la Corte ha riscontrato ritardi nell'ottenere la documentazione richiesta da alcune organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie internazionali, il che ha ostacolato lo svolgimento tempestivo del suo lavoro di audit, nonostante la sua precedente raccomandazione del 2020; osserva che in 19 operazioni sottoposte ad audit tali entità hanno limitato l'accesso ai documenti a consultazioni elettroniche temporanee e di sola visualizzazione, senza consentire alla Corte di conservarne copie, il che ha ostacolato una pianificazione, un'esecuzione e un controllo di qualità adeguati dell'audit; si rammarica che tali ostacoli siano persistiti nonostante gli sforzi della Commissione per risolvere la questione attraverso una comunicazione costante con le organizzazioni interessate, come evidenziato anche nella relazione annuale 2024 sui FES;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>198.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per il fatto che nel 2024 non si sono svolte missioni di monitoraggio orientato ai risultati (MOR), a causa della risoluzione dei due contratti di servizio MOR esistenti nel 2025; sottolinea con preoccupazione che la gara d'appalto ristretta prevista per il 2024 per la nuova generazione di contratti MOR ha dovuto essere annullata a causa dell'indisponibilità di stanziamenti di spesa per il sostegno dell'NDICI, costringendo la DG INTPA a fare affidamento su crediti operativi e a preparare una misura di sostegno dell'NDICI a sé stante per finanziare i MOR; osserva che nell'ottobre 2025 è stata rilanciata una nuova procedura di gara ristretta nell'ambito di una clausola sospensiva e che il nuovo contratto MOR triennale dovrebbe essere firmato solo nell'aprile 2026; sottolinea che tale interruzione dei finanziamenti e degli appalti ha comportato una sospensione totale del sistema MOR dall'inizio del 2025, ritardando il monitoraggio indipendente della performance dell'attuazione del programma e indebolendo l'orientamento generale dell'azione esterna ai risultati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>199.</NO.P>osserva che gli investimenti dell'Unione nell'assistenza in campo commerciale a favore dei paesi meno sviluppati del mondo sono diminuiti, e che solo il 12,0 % dei flussi di aiuti al commercio ha raggiunto i paesi meno sviluppati nel 2022, rispetto al 18,0 % in media tra il 2010 e il 2015; osserva con preoccupazione che tale rendimento carente persiste nonostante l'obiettivo di spesa del 25,0 % per i paesi meno sviluppati fissato nella strategia riveduta 2017 dell'UE in materia di aiuti al commercio; prende atto delle conclusioni della Corte dei conti europea nella relazione speciale 17/2025 "Aiuti al commercio dell'UE per i paesi meno sviluppati", secondo cui gli aiuti al commercio dell'UE non sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo per il 2030; accoglie con favore l'accettazione da parte della Commissione della raccomandazione della Corte di analizzare le cause alla base di tale declino e osserva che tale valutazione è prevista per il 2026, sottolineando la necessità di azioni correttive tempestive per garantire che l'assistenza commerciale dell'Unione raggiunga le persone più bisognose;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>200.</NO.P>osserva che il sostegno al bilancio a favore di paesi al di fuori dell'Unione comunicato nel 2024 dalla DG INTPA e dalla DG NEAR ammontava a 1,56 miliardi di EUR; deplora l'assenza di dati pubblicamente disponibili che identifichino i paesi beneficiari, in quanto le statistiche pubblicate si riferiscono solo a regioni o raggruppamenti di paesi; deplora inoltre la mancanza di trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo di tali fondi e l'identificazione dei destinatari finali; sottolinea che il sostegno al bilancio dovrebbe essere allineato alle esigenze dei paesi partner e agli obiettivi strategici dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>201.</NO.P>evidenzia che gli aiuti dell'Unione non devono in alcun caso finanziare, direttamente o indirettamente, il terrorismo o qualsiasi attività incompatibile con i valori sanciti all'articolo 2 TUE e che pertanto essi non devono sostenere alcuna entità legata ad Hamas o a qualsiasi altra organizzazione terroristica o estremista; ricorda che, a tal fine, è legittimo ed essenziale identificare chiaramente tutti i beneficiari finali dell'assistenza dell'Unione, anche nei paesi terzi; sottolinea la necessità di un controllo rigoroso della distribuzione e dell'utilizzo degli aiuti per garantire che i fondi non siano utilizzati in modo improprio; invita inoltre la Commissione a rafforzare i meccanismi di dovuta diligenza, monitoraggio e controllo al fine di prevenire qualsiasi forma di infiltrazione ideologica nei programmi finanziati dall'Unione; sottolinea che le garanzie contro il terrorismo e gli obblighi di trasparenza devono essere applicati con rigore senza compromettere i principi umanitari e la fornitura di assistenza vitale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>202.</NO.P>ricorda che l'istruzione è un pilastro centrale della costruzione della pace, della convivenza e della preparazione a una soluzione negoziata fondata sulla coesistenza di due Stati, nonché uno strumento fondamentale per contrastare l'estremismo, l'intolleranza e le ideologie radicali; ricorda che l'assistenza finanziaria e l'impegno politico dell'Unione dovrebbero finanziare un'istruzione che promuova la pace, la tolleranza e la coesistenza; plaude al costante dialogo della Commissione con l'Autorità palestinese sulla riforma dei programmi di studio e riconosce i progressi tangibili segnalati nel 2025, tra cui la revisione e la modifica in corso dei libri di testo da parte del ministero palestinese dell'Istruzione e dell'istruzione superiore per garantire l'allineamento alle norme dell'UNESCO; rileva in particolare che sono state apportate alcune revisioni all'ultimo anno della scuola media superiore (<STRING ITALIC="on">grade 12</STRING>) e revisioni di più ampia portata dalla prima alla quarta classe della scuola primaria (<STRING ITALIC="on">grades 1-4</STRING>)e che è stato pubblicato del nuovo materiale didattico, rispettivamente nel dicembre 2024 e nell'ottobre 2025, attualmente in fase di riesame da parte dell'Unione; ricorda la necessità che l'Autorità palestinese rimuova tutti i materiali e i contenuti didattici che non rispettano le norme dell'UNESCO, in particolare quelli che incoraggiano l'antisemitismo, l'incitamento alla violenza, la glorificazione della jihad e del martirio e il rifiuto della risoluzione pacifica dei conflitti; ricorda alla Commissione di basare il proprio riesame su evidenze pubbliche e verificabili e di pubblicare i risultati dei suoi riesami;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>203.</NO.P>rimarca che, come negli anni precedenti, nel 2024 non sono stati utilizzati finanziamenti dell'Unione per sostenere la produzione di libri di testo palestinesi e che l'assistenza finanziaria diretta dell'Unione erogata all'Autorità palestinese mediante il meccanismo unionale PEGASE nell'ambito del pacchetto di sostegno di emergenza 2024 e del programma globale pluriennale per la ripresa e la resilienza palestinese (2025-2027) è strettamente limitata a voci di spesa tracciabili quali stipendi, indennità sociali e arretrati verso gli ospedali; rileva che tale assistenza finanziaria all'Autorità palestinese è in parte legata alla realizzazione delle riforme concordate nel 2024 in un'ambiziosa matrice di riforma con l'Autorità palestinese, che comprende un riesame progressivo e sistematico del materiale didattico; ricorda la necessità che l'Autorità palestinese rimuova tutto il materiale e i contenuti didattici che non rispettano le norme dell'UNESCO, in particolare quelli che incoraggiano l'antisemitismo e includono la violenza, ai quali i minori palestinesi non dovrebbero essere esposti; insiste sul fatto che la prestazione di assistenza finanziaria dell'Unione a favore dell'Autorità palestinese nel settore dell'istruzione dovrebbe essere subordinata alla condizione che i contenuti dei libri di testo siano in linea con le norme dell'UNESCO; invita la Commissione a garantire che nessun fondo dell'Unione sia destinato, direttamente o indirettamente, al finanziamento di materiale didattico contenente riferimenti o esempi antisemiti che incitano all'odio e alla violenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>204.</NO.P>esorta la Commissione, nel contesto della prestazione di assistenza e aiuti umanitari alla popolazione palestinese, a collaborare con partner affidabili in loco al fine di garantire la prestazione ininterrotta e sicura di assistenza umanitaria e assicurare che i fondi dell'Unione non siano destinati a individui od organizzazioni legate a movimenti terroristici o estremisti che si oppongono ai valori fondamentali dell'Unione; ricorda le accuse secondo cui 19 dei 13 000 dipendenti dell'UNRWA a Gaza sarebbero stati coinvolti negli spregevoli attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023; prende atto della risposta delle Nazioni Unite a tali accuse, comprese le indagini avviate dall'Ufficio dei servizi di controllo interno delle Nazioni Unite (OIOS), in seguito alle quali nove collaboratori sono stati formalmente licenziati nell'interesse dell'Agenzia, e delle raccomandazioni formulate mediante il rapporto Colonna; rileva che la Commissione ha collaborato con l'UNRWA per migliorare i processi di neutralità e i sistemi di controllo in seno all'Agenzia, in linea con le conclusioni delle indagini dell'OIOS, e per monitorare l'applicazione del piano d'azione presentato dall'UNRWA; prende atto della valutazione della Commissione secondo cui l'UNRWA resta determinata ad attuare le raccomandazioni concordate, come pure del rispetto di tutte le condizioni stabilite di comune accordo con l'Unione per il proseguimento dei finanziamenti nel 2024; incoraggia, a tale proposito, il costante impegno e lo stretto monitoraggio da parte della Commissione per assicurare che i finanziamenti siano coperti da garanzie di neutralità, trasparenza e rendicontabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>205.</NO.P>rimarca che durante il periodo 2019-2024 sei posizioni dirigenziali di alto livello su nove alla DG NEAR sono rimaste vacanti per periodi prolungati; osserva in particolare che il posto di direttore generale è rimasto vacante per 28 mesi, quello di direttore A per 25 mesi, quello di direttore NEAR B (vicinato meridionale) per 48 mesi, quello di direttore NEAR D (Balcani occidentali) per 35 mesi, il posto di direttore del gruppo di sostegno per l'Ucraina per 32 mesi e quello di direttore della direzione R per 22 mesi; sottolinea che tali posti rimasti vacanti a lungo tempo hanno interessato alcuni dei portafogli politicamente più sensibili e operativamente critici dell'Unione, anche durante l'invasione russa dell'Ucraina e l'attacco terroristico di Hamas contro Israele; prende inoltre atto dei risultati dell'indagine sul personale della DG NEAR dell'aprile 2022, che mostrano un calo significativo della fiducia nella leadership dell'alta dirigenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>206.</NO.P>rimarca che tra il 2020 e il 2023 la direzione del gruppo di sostegno per l'Ucraina è stata assicurata a titolo provvisorio dalla direttrice generale aggiunta della DG NEAR, in aggiunta alle sue numerose altre funzioni; rimarca inoltre che il gruppo di sostegno per l'Ucraina è stato sciolto nel 2023 e le sue responsabilità sono state ridistribuite tra lo strumento per l'Ucraina e altre unità; rileva che le informazioni fornite dalla Commissione a tale riguardo durante lo scambio di opinioni con l'autorità di discarico erano inesatte e invita la Commissione a garantire una rendicontazione chiara e accurata al Parlamento da parte di tutti i membri della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>207.</NO.P>prende atto dei recenti rapporti d'inchiesta pubblicati nell'ottobre 2025 da diversi organi di informazione europei secondo cui i servizi di intelligence ungheresi sarebbero impegnati in attività di spionaggio a Bruxelles, inclusi tentativi di reclutare cittadini ungheresi che lavorano nelle istituzioni dell'Unione; constata che tali rapporti si riferiscono al periodo 2015-2019 e che la Commissione ha confermato di stare esaminando tali accuse internamente; si attende che la Commissione e le autorità competenti conducano un'analisi e un'indagine approfondite sulla base di prove e che informi il Parlamento non appena l'indagine sarà conclusa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>208.</NO.P>rileva che i commissari esercitano una significativa autorità politica e normativa e che il loro comportamento deve pertanto conformarsi alle più elevate norme di indipendenza, trasparenza, rendicontabilità ed etica; insiste sul fatto che il rigoroso rispetto del codice di condotta dei membri della Commissione europea è essenziale per preservare l'integrità, la credibilità e la legittimità democratica dell'esecutivo dell'Unione; sottolinea che la piena osservanza del codice di condotta è altresì indispensabile per prevenire conflitti d'interesse, evitare indebite influenze e garantire che le decisioni siano adottate esclusivamente nell'interesse europeo; ritiene che, nel loro insieme, le gravi e prolungate carenze nella gestione della DG NEAR in passato, la fornitura di informazioni inesatte al Parlamento nel contesto della procedura di discarico e le ulteriori preoccupazioni relative alla condotta e all'indipendenza sopra delineate dimostrino un modello incompatibile con le norme di rendicontabilità, affidabilità e buona amministrazione cui deve attenersi un membro della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>209.</NO.P>osserva con preoccupazione che i finanziamenti dell'Unione a favore dell'Ucraina sono ripartiti tra numerosi strumenti e strutture, il che crea un panorama finanziario frammentato e complesso; sottolinea che l'assenza di un quadro consolidato e trasparente delle modalità di assegnazione e di spesa di tali fondi, tra cui i prestiti garantiti dal margine di manovra del QFP, ostacola un controllo democratico efficace, la rendicontabilità e la capacità di valutare l'incidenza complessiva del sostegno dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>210.</NO.P>constata che gli organismi specializzati anticorruzione dell'Ucraina (NABU, SAPO e HACC) continuano a svolgere indagini e azioni penali e a pronunciare sentenze in casi di alto livello, a riprova del fatto che le istituzioni anticorruzione indipendenti stanno iniziando a funzionare e che le recenti dimissioni dei ministri accusati mostrano un certo grado di reattività e rendicontabilità da parte del governo; plaude alle riforme intraprese dall'Ucraina nel bel mezzo di una vera e propria invasione; rileva che i tentativi di porre il NABU e la SAPO sotto l'autorità del procuratore generale hanno rischiato di compromettere l'indipendenza e l'efficacia del quadro anticorruzione; si compiace della rapida retromarcia su tali modifiche a seguito delle pressioni interne e internazionali, ma esprime preoccupazione per le segnalazioni da parte delle istituzioni anticorruzione e della società civile, che evidenziano le difficoltà di garantire l'efficacia e l'indipendenza del quadro normativo anticorruzione; invita le autorità a prevenire i regressi, ad affrontare il problema dei ritardi e degli ostacoli procedurali nei casi di alto livello e a rivedere le leggi sulla prescrizione in linea con le norme europee;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>211.</NO.P>prende atto delle recenti accuse di frode nel settore energetico ucraino; sottolinea che tali accuse, se confermate, indicano vulnerabilità strutturali nei sistemi di governance, supervisione e controllo interno; insiste sulla necessità di creare la fiducia dei cittadini per rafforzare la credibilità delle riforme effettuate dall'Ucraina grazie a solidi meccanismi di appalto pubblico e di controllo interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>212.</NO.P>rileva che, per garantire la sana gestione finanziaria dello strumento per l'Ucraina, nel giugno 2024 la Commissione ha istituito, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2024/1697, un'apposita commissione di audit, composta da esperti indipendenti nominati dalla stessa Commissione; rimarca che il mandato della commissione di audit consiste nell'individuare i punti deboli sistemici nella gestione e nel controllo dei fondi dello strumento da parte dell'Ucraina, tra cui le carenze nella prevenzione delle frodi, nelle garanzie anticorruzione e nei sistemi di gestione dei conflitti d'interesse, nonché nel riferire tali questioni direttamente alla Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>213.</NO.P>sottolinea che, al di là del suo ruolo di supervisione, la commissione di audit può formulare raccomandazioni alle autorità ucraine per ovviare alle irregolarità finanziarie o alle carenze strutturali nella gestione dei fondi dell'Unione; insiste sulla necessità che l'Ucraina, rappresentata dal ministero dell'Economia, fornisca una risposta scritta a ciascuna raccomandazione, illustrando le misure di attuazione o fornendo una spiegazione giustificata per la mancata attuazione; evidenzia il fatto che le conclusioni della commissione di audit possono avere conseguenze finanziarie significative; sottolinea che un sostegno finanziario costante dell'Unione deve essere accompagnato da una sana gestione finanziaria, dalla trasparenza e dal monitoraggio dei risultati, al fine di garantire un uso efficace dei fondi dell'Unione e preservare la credibilità della politica di allargamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>214.</NO.P>ricorda che, nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, i pagamenti regolari sono subordinati alla verifica, da parte della Commissione, dell'attuazione del piano di ripresa e riforma dell'Ucraina e del costante rispetto dei meccanismi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani; rileva che, ad oggi, la Commissione ha constatato in cinque occasioni che alcune misure di riforma non erano state realizzate nell'ambito delle rate da uno a cinque, il che ha comportato la sospensione degli importi corrispondenti, anche se in un caso la carenza è stata rettificata; si compiace, a tale proposito, dell'approccio rigoroso della Commissione in materia di condizionalità e della sua comprovata volontà di verificare attentamente l'attuazione e di non erogare i fondi ove non siano soddisfatte le condizioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>215.</NO.P>si compiace del fatto che l'OLAF presti assistenza antifrode mirata alle autorità e sostenga l'adesione dell'Ucraina al programma antifrode dell'Unione; rileva che l'accordo quadro per lo strumento per l'Ucraina, entrato in vigore nel giugno 2024, prevede disposizioni giuridicamente vincolanti per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione e l'audit dei fondi nell'ambito dello strumento, nonché misure volte a prevenire, indagare e correggere irregolarità, frodi, corruzione e conflitti d'interesse, oltre che disposizioni sui ruoli dell'OLAF e dell'EPPO;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>216.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che l'assegnazione della nuova dotazione flessibile "Sostegno agli investimenti" nell'ambito dell'EFSD+ favorisce i paesi in cui gli investimenti del Global Gateway sono più facili da attuare, a scapito della priorità accordata ai paesi meno sviluppati e dei paesi fragili e colpiti da conflitti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>217.</NO.P>rimarca che, nonostante i finanziamenti di lunga data dell'Unione per inasprire i controlli alle frontiere e sulla migrazione in Libia, secondo alcuni rapporti tale assistenza continua a sollevare gravi preoccupazioni operative e umanitarie nonché in materia di diritti umani e governance, che potrebbero esporre l'Unione a rischi reputazionali; insiste sulla necessità di rigorosi meccanismi di monitoraggio, trasparenza e rendicontabilità per garantire che l'assistenza connessa alla migrazione non contribuisca indirettamente a ulteriori danni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>218.</NO.P>constata che, a partire dal 1° febbraio 2025, la Commissione europea ha riorganizzato l'ex direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR), suddividendone le responsabilità tra due nuove direzioni: la direzione generale dell'Allargamento e del vicinato orientale (DG ENEST), responsabile per i paesi candidati e il vicinato orientale, e la direzione generale per il Medio Oriente, il Nordafrica e il Golfo (DG MENA), che ora copre la regione mediterranea;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Fondi europei di sviluppo (FES)</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>219.</NO.P>rileva che, ai fini dell'audit della regolarità delle operazioni, la Corte ne ha esaminato un campione di 85, che rappresenta l'intera gamma delle spese sostenute nell'ambito dei fondi europei di sviluppo; rileva inoltre che il campione includeva 16 operazioni relative al Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, 54 operazioni autorizzate da 14 delegazioni dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> Burundi, Repubblica democratica del Congo, Guinea-Bissau, Kenya, Malawi, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Togo, Uganda, Zambia.</FIELD></FOOTNOTE>, 14 operazioni approvate dalla sede centrale della Commissione e un'operazione relativa al Fondo fiduciario Bêkou;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>220.</NO.P>constata con preoccupazione che delle 85 operazioni esaminate, 34 (40,0 %) erano inficiate da errori, rispetto alle 62 (44,3 %) del 2023 per lo stesso numero di operazioni; evidenzia inoltre il fatto che la Corte ha quantificato 27 errori (52 nel 2023), sulla base dei quali ha stimato un tasso di errore del 6,5 % per l'esercizio 2024 (8,9 % nel 2023);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>221.</NO.P>sottolinea con preoccupazione che i tre tipi di errori più frequenti individuati nell'esercizio 2024 sono stati i seguenti: spese non ammissibili (40,0 %), assenza di documenti giustificativi essenziali (32,0 %) e compensazione eccessiva dei prefinanziamenti (14,0 %);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>222.</NO.P>constata con sconcerto che, al 31 dicembre 2024, la chiusura contabile completa del nono Fondo europeo di sviluppo, per il periodo 2000-2007, non era ancora stata completata, più di 17 anni dopo l'introduzione della clausola di decadenza, con otto contratti ancora in corso, a dimostrazione dell'eccezionale complessità e durata di alcuni programmi del FES;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>223.</NO.P>rileva con soddisfazione che la Commissione ha migliorato il calcolo delle stime di chiusura tenendo sistematicamente conto delle proroghe dei periodi di esecuzione dei contratti intervenute dopo l'anno di riferimento, a seguito di una raccomandazione formulata dalla Corte nella sua relazione annuale 2023;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>224.</NO.P>rimarca con preoccupazione che, come negli anni precedenti, ingenti saldi di prefinanziamento non sono ancora stati liquidati per periodi eccessivamente lunghi, tra cui 446,0 milioni di EUR in sospeso da oltre dieci anni, in gran parte collegati al Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture, le cui operazioni a lungo termine comportano una liquidazione assai lenta dei prefinanziamenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>225.</NO.P>osserva che i risultati attesi dal riesame in corso da parte della DG INTPA della sua strategia di controllo comprendono il rafforzamento degli orientamenti in materia di rendicontazione finanziaria e di controlli ex ante più rigorosi in modo da evitare errori, anche rispetto alla liquidazione in eccesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>226.</NO.P>rileva che la dichiarazione di affidabilità del direttore generale nella relazione annuale di attività 2024 della DG INTPA non contiene riserve, proseguendo una tendenza in cui la direzione generale ha ridotto l'entità delle riserve dal 16,0 % della spesa nel 2017 all'1,0 % nel 2018 e a zero dal 2019 in poi; rileva inoltre che la DG INTPA stima l'importo a rischio al pagamento a 89,7 milioni di EUR (1,1 % della spesa del 2024) e l'importo a rischio alla chiusura a 78,6 milioni di EUR (0,97 %) e prevede che 11,1 milioni di EUR (12,4 % dell'importo a rischio al pagamento) saranno rettificati negli anni successivi mediante i propri controlli; rimarca tuttavia che, dei 5,0 milioni di EUR dichiarati recuperati nel 2024, 0,2 milioni di EUR, secondo la verifica della Corte, non avrebbero dovuto essere conteggiati come capacità correttiva attuata, sollevando preoccupazioni in merito all'affidabilità della rendicontazione della direzione generale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>227.</NO.P>constata che la DG INTPA ha commissionato il suo tredicesimo studio sul tasso di errore residuo nel 2024, una componente importante alla base della dichiarazione di affidabilità del direttore generale e delle informazioni sulla regolarità comunicate nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento; rimarca che lo studio del 2024, basato su un campione di 401 operazioni, ha stimato un tasso di errore residuo dello 0,48 %, rimanendo per il nono anno consecutivo al di sotto della soglia di rilevanza del 2,0 % della Commissione; ricorda, tuttavia, che la Corte ha ripetutamente individuato carenze metodologiche che possono sottostimare il vero tasso di errore residuo, in particolare per quanto riguarda il trattamento di elementi di valore elevato; constata che, sebbene la Commissione abbia rivisto la metodologia del tasso di errore residuo a partire dal 2025 per chiarire alcuni aspetti e limitare la dipendenza dai controlli di gestione e dal lavoro di altri revisori, la metodologia aggiornata consente ancora di escludere gli errori "isolati" dall'estrapolazione; si attende che la Commissione attui rigorosamente la metodologia riveduta e attende con interesse la verifica da parte della Corte della sua applicazione nel prossimo ciclo di audit;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>228.</NO.P>ricorda che il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, istituito per affrontare le cause profonde degli sfollamenti e della migrazione irregolare, ha mobilitato oltre 5 miliardi di EUR, l'88 % dei quali a titolo del FES e del bilancio dell'Unione; deplora la mancanza di trasparenza nella gestione e nell'assegnazione di tali fondi e la difficoltà di verificare il rispetto dei principi dell'aiuto pubblico allo sviluppo, come evidenziato dalla relazione speciale n. 17/2024 della Corte; chiede che il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa sostenga in misura sufficiente le priorità concordate; prende atto altresì con preoccupazione delle conclusioni della relazione speciale n. 20/2025 della Corte sul sostegno della Commissione alla lotta contro la fame nell'Africa subsahariana, le quali individuano carenze nella valutazione dei costi e nella pianificazione dei progetti, tra cui un controllo insufficiente dei bilanci e casi di attrezzature inutilizzate o inadeguate; insiste sul fatto che tali carenze compromettono la sana gestione finanziaria e invita la Commissione a rafforzare l'analisi dei costi, la pianificazione degli appalti e l'esecuzione basata sul fabbisogno;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>229.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">chiede alla Commissione di:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>inasprire i controlli preventivi e correttivi nell'ambito della rubrica 6, ovviando alle carenze ricorrenti quali le spese non ammissibili, le irregolarità negli appalti, l'assenza di documenti giustificativi e le spese non effettivamente sostenute; chiede orientamenti rafforzati per le delegazioni e i partner esecutivi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>effettuare un riesame esaustivo del quadro di affidabilità per la gestione indiretta, in particolare con le organizzazioni valutate per pilastro e le istituzioni finanziarie internazionali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>garantire che il nuovo contratto MOR sia operativo senza ritardi nell'aprile 2026, in quanto l'interruzione del MOR compromette il monitoraggio delle prestazioni e l'orientamento ai risultati dell'attuazione dell'NDICI; prevenire future perturbazioni del MOR garantendo finanziamenti stabili e assicurando che gli strumenti di monitoraggio siano costantemente disponibili per tutto il periodo del QFP;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>invertire la tendenza al calo dei finanziamenti per gli aiuti al commercio destinati ai paesi meno sviluppati, condurre senza indugio l'analisi prevista per il 2026 e proporre misure correttive volte a garantire che le risorse per gli aiuti al commercio diano la priorità ai paesi più bisognosi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>integrare nella nuova proposta legislativa sul QFP le raccomandazioni della garanzia per le azioni esterne che integrano la valutazione della Commissione, compreso un maggiore ricorso al finanziamento misto nei paesi meno sviluppati, nei paesi fragili o colpiti da conflitti e un coordinamento impegnato con le parti interessate, come la società civile;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>garantire valutazioni imparziali e basate su dati concreti nelle relazioni sull'allargamento, in modo che le considerazioni politiche non prevalgano sui criteri di valutazione oggettivi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>garantire che l'assistenza dell'Unione a favore di paesi terzi non vada a beneficio delle entità coinvolte in violazioni dei diritti umani, repressione o regressione democratica e applicare rigorosamente la condizionalità, anche mediante la sospensione dell'assistenza qualora siano compromessi i valori fondamentali dell'Unione; fornire una risposta dettagliata che illustri le garanzie, i meccanismi di monitoraggio e le misure correttive attuate per sostenere l'integrità e la responsabilità dell'assistenza esterna dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>continuare a sostenere partner umanitari affidabili, unitamente a un controllo indipendente da parte di esperti esterni e della Corte, per garantire un controllo efficace e la fiducia nell'uso dei fondi dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ix)</SYMBOL>presentare un quadro consolidato e trasparente dell'intero sostegno finanziario dell'Unione a favore dell'Ucraina, tra cui sovvenzioni, prestiti e garanzie nell'ambito di molteplici strumenti e agevolazioni, al fine di rafforzare il controllo democratico e garantire la piena responsabilità;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>monitorare attentamente le gravi accuse di frode in Ucraina e continuare ad applicare la condizionalità laddove siano individuati rischi sistemici o un uso improprio dei fondi; tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulle attività e gli esiti della commissione di audit al fine di garantire un debito controllo parlamentare;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xi)</SYMBOL>riferire in merito al volume degli importi dell'EFSD+ assegnati e contrattualizzati nei paesi meno sviluppati e ai fini della trasparenza sul modo in cui è rispettata la quota di assegnazioni all'interno dei PIP nazionali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xii)</SYMBOL>riferire all'autorità di discarico in merito alle misure correttive adottate al completamento del riesame in corso della strategia di controllo della DG INTPA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xiii)</SYMBOL>accelerare la chiusura del nono FES, osservando che resta aperto a 17 anni dalla clausola di decadenza, ed esaminare i motivi che hanno contribuito al prolungato ciclo di attuazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xiv)</SYMBOL>collaborare con la BEI per garantire che le sue operazioni di prestito nei paesi terzi siano allineate agli obiettivi di politica esterna dell'Unione e corredate di quadri di cooperazione efficaci con i paesi partner;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xv)</SYMBOL>accrescere la trasparenza pubblicando quadri operativi accessibili che consentano di monitorare i contratti di elevato valore nell'ambito dell'azione esterna, gli indicatori di performance e lo stato delle raccomandazioni della Corte;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xvi)</SYMBOL>rafforzare il dovere di diligenza in ambito finanziario e le garanzie in materia di appalti nell'ambito del Global Gateway;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xvii)</SYMBOL>garantire che i partner esecutivi rispettino rigorosamente le norme in materia di visibilità per presentare informazioni trasparenti ai cittadini e chiede un seguito più rigoroso in caso di ripetute inadempienze;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">Amministrazione</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>230.</NO.P>rileva che la rubrica 7 del QFP "Pubblica amministrazione europea" rappresentava 13,3 miliardi di EUR, pari al 6,9 % della spesa del bilancio dell'Unione nel 2024; rimarca che la Commissione europea spende 8 miliardi di EUR, pari al 60,6 % dell'importo totale; prende atto con soddisfazione della constatazione della Corte, secondo cui anche per il 2024 la spesa amministrativa è un settore di spesa a basso rischio; insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe dare seguito senza esitazione alle questioni individuate dalla Corte nella sua relazione annuale 2024 relative al pagamento dei servizi informatici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>231.</NO.P>continua a criticare il processo con cui nel 2023 la Commissione ha deciso di vendere 23 dei suoi edifici adibiti a uffici a Bruxelles e di riaffittarne 17 per un periodo fino al 2029; rileva che, a quanto pare, la decisione in tal senso è stata adottata senza una chiara valutazione d'impatto di tutte le operazioni; ritiene particolarmente preoccupante che la Commissione abbia ricevuto una sola offerta per l'operazione da una società statale belga, che aveva presentato un'offerta indicativa prima che la Commissione lanciasse il bando di gara e che l'offerta non soddisfacesse i requisiti del bando di gara relativi al periodo di validità di una garanzia bancaria; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di indipendenza del comitato di valutazione della Commissione, dal momento che tutti i membri erano subordinati all'ordinatore; prende atto con preoccupazione, in tale contesto, delle recenti attività di acquisizione di elementi di prova svolte dall'EPPO in relazione a tale operazione, il che rafforza ulteriormente i gravi dubbi in merito alla gestione e alla governance della vendita;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>232.</NO.P>prende atto di quanto riferito dalla Commissione, secondo cui nel periodo 2021-2024 sono state presentate 54 richieste di assistenza a norma dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari e che è stato dato seguito soltanto a otto di esse con l'avvio di un'indagine amministrativa; ritiene che tale numero sia pericolosamente basso, in quanto significa che l'85 % delle richieste è stato respinto senza alcun seguito; accoglie con favore il rafforzamento dell'ufficio del consulente di fiducia principale, tenendo conto del fatto che circa 300 membri del personale della Commissione le hanno chiesto aiuto per casi di molestie in un solo anno; osserva inoltre che 14 denunce sono state presentate direttamente all'Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione (IDOC), dove quattro casi sono stati archiviati come non sussistenti dopo la valutazione e due casi sono stati archiviati senza seguito dopo un'indagine amministrativa; i procedimenti predisciplinari hanno comportato un avvertimento, un avvertimento scritto e tre ammonimenti, un caso è ancora in fase predisciplinare e due casi sono attualmente presso la commissione di disciplina, mentre due casi sono stati segnalati direttamente all'OLAF, entrambi respinti per insufficiente sospetto; insiste sul fatto che tali cifre sembrano essere alquanto basse per un'organizzazione di oltre 30 000 dipendenti e incoraggia la Commissione a migliorare le possibilità per i dipendenti di denunciare casi di molestie in un ambiente sicuro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>233.</NO.P>osserva che, nel periodo 2021-2024, i membri del personale della Commissione non hanno denunciato all'OLAF casi in cui la fonte potesse essere qualificata come informatore; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia fornito informazioni sull'esistenza o sul numero di casi denunciati invece attraverso canali gerarchici interni o al Segretario generale; ritiene che, in assenza di dati esaustivi sul numero di casi sollevati, sui canali utilizzati e sulle azioni di seguito intraprese dalla Commissione in ciascun caso, non sia possibile valutare l'efficacia del sistema di denuncia delle irregolarità; rimarca, in tale contesto, che la Commissione sta attualmente rivedendo i propri orientamenti in materia di denunce di irregolarità alla luce della giurisprudenza e dell'esperienza pratica nell'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione negli Stati membri, al fine di allinearli il più possibile alla direttiva;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>234.</NO.P>rileva con interesse che il commissario al Bilancio, alla lotta antifrode e alla pubblica amministrazione, nella sua lettera di incarico, è stato incaricato di effettuare un riesame su vasta scala dell'organizzazione e delle operazioni della Commissione; conviene, in linea di principio, sull'importanza che tutte le organizzazioni esaminino periodicamente se la loro organizzazione e le loro procedure sono aggiornate; sottolinea l'importanza del fatto che il processo resti trasparente e che le organizzazioni competenti che rappresentano il personale della Commissione e altri attori del caso siano pienamente coinvolte nel processo, anche per promuovere la fiducia e l'accettazione dei risultati del riesame da parte di tutti gli interessati, compreso in particolare il personale coinvolto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>235.</NO.P>sottolinea che la trasparenza nell'amministrazione e l'accesso alle informazioni e ai documenti sono elementi chiave di una governance sana, responsabile e democratica; deplora, a tale proposito, che negli ultimi anni vi siano stati numerosi episodi di mancato rispetto di norme ragionevoli in materia di trasparenza da parte della Commissione; prende atto della sentenza del Tribunale nella causa T-36/23, <STRING ITALIC="on">Stevi e The New York Times/Commissione</STRING>; ritiene che gli scambi informali non sostituiscano le comunicazioni ufficiali e che tutte le informazioni relative al processo decisionale o al flusso di lavoro devono essere trasmesse tramite canali ufficiali nel pieno rispetto degli obblighi di trasparenza; insiste sull'importanza per la credibilità della Commissione di garantire una rigorosa attuazione degli orientamenti inerenti all'uso dei messaggi di testo in relazione ai flussi di lavoro; ricorda che, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, i messaggi di testo inviati o ricevuti da funzionari dell'Unione saranno qualificati come documenti soltanto se riguardano politiche o decisioni dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>236.</NO.P>osserva con preoccupazione che nel 2024 la Commissione ha rivisto le sue norme interne sull'accesso del pubblico ai documenti; ritiene che tali modifiche siano incompatibili con il diritto di accesso ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001; sottolinea che in virtù di tali norme, ad esempio, soltanto i "contenuti che costituiscono informazioni importanti non effimere sono registrati" e prevedono la scomparsa automatica dei messaggi di testo; rileva che la legittimità di tali norme è attualmente contestata dinanzi alla Corte di giustizia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>237.</NO.P>insiste sul fatto che l'accesso ai documenti è un principio essenziale a garanzia della trasparenza nella pubblica amministrazione; sottolinea che, purtroppo, in molte situazioni la Commissione non ha fornito risposte entro i termini stabiliti, in particolare per quanto riguarda i casi relativi alle domande di conferma in cui la Mediatrice europea ha riscontrato ritardi sistemici e sostanziali nell'amministrazione della Commissione; evidenzia l'assoluta importanza per la credibilità della Commissione che i giornalisti e il pubblico in generale possano accedere ai documenti entro i termini giuridicamente applicabili; insiste inoltre sul fatto che la trasparenza richiede non solo un accesso tempestivo ma anche che i documenti stessi siano redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile, in quanto una comunicazione eccessivamente tecnocratica potrebbe ostacolare un accesso ragionevole alle informazioni anche in caso di disponibilità dei documenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>238.</NO.P>ricorda che la Mediatrice europea ha riscontrato casi di malamministrazione riguardo a diverse proposte legislative presentate dalla Commissione nel 2025; rileva con grande preoccupazione che in tali casi rientra anche il pacchetto Omnibus I; insiste sull'importanza di rispettare le norme per legiferare meglio; sottolinea l'importanza di una legislazione solida, duratura e giuridicamente valida che garantisca un contesto normativo stabile e prevedibile, anche allo scopo di rafforzare il mercato unico e stimolare la competitività globale dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>239.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per la serie di accuse di corruzione legate alla Commissione, tra cui ex commissari e alti funzionari; rileva in particolare che, a seguito dell'avvio da parte della Procura europea, a fine 2024, di un'indagine penale sulle accuse di corruzione che vedono coinvolto un alto funzionario della Commissione e a seguito della raccomandazione formulata dall'OLAF nello stesso anno, la Commissione ha avviato la propria procedura disciplinare nei confronti del funzionario in parola; rimarca che la Commissione ha recentemente annunciato di aver concluso la procedura, constatando che il funzionario interessato aveva violato le norme applicabili dello statuto dei funzionari, tra cui le disposizioni relative ai conflitti d'interesse, alla trasparenza, all'accettazione di doni e alla divulgazione di documenti; ricorda che il procedimento disciplinare ha fatto seguito alle conclusioni dell'OLAF, che ha esaminato le accuse di condivisione di informazioni riservate relative a un importante accordo nel settore dell'aviazione con lo Stato del Qatar in cambio di doni; constata che, data la sua posizione all'epoca di direttore generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, l'alto funzionario ha esercitato un'influenza significativa sul processo negoziale e, pertanto, sul conseguente accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato del Qatar, dall'altro, firmato il 18 ottobre 2021; è del parere, alla luce della natura dei fatti che l'hanno indotta ad avviare un procedimento disciplinare e della natura delle misure decise dal collegio dei commissari nei confronti dell'alto funzionario in questione, che sia opportuno valutare l'applicazione di tale accordo ed eventualmente sospenderla;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>240.</NO.P>ricorda che il codice di condotta per i membri della Commissione europea prevede un periodo di controllo di due anni per gli ex commissari per le attività professionali al termine del loro mandato; considera indispensabile garantire che, al termine del loro mandato, gli ex membri della Commissione intraprendano esclusivamente attività compatibili con l'articolo 245 TFUE; ricorda altresì che, secondo il citato codice di condotta, i commissari devono evitare qualsiasi attività che possa comprometterne l'indipendenza o la percezione della stessa, in particolare durante periodi politicamente sensibili come le campagne elettorali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>241.</NO.P>prende atto con grave preoccupazione degli scambi recentemente segnalati tra il personale della direzione generale del Commercio e della sicurezza economica (DG TRADE) e rappresentanti dell'industria del tabacco, secondo i quali il personale della DG TRADE potrebbe aver agito in modo da favorire un'impresa del settore incoraggiando i paesi terzi a indebolire le restrizioni normative e le politiche fiscali su determinati prodotti del tabacco; rileva che, nella sua decisione del 19 dicembre 2023, la Mediatrice europea ha constatato che la mancata garanzia, da parte della Commissione, di un approccio globale alla trasparenza in tutti i servizi nelle riunioni con l'industria del tabacco costituiva un caso di malamministrazione; ricorda che, in quanto parte della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), l'Unione è tenuta a difendere le sue politiche dagli interessi commerciali e di altro tipo dell'industria del tabacco e a limitare le interazioni a quanto strettamente necessario a fini normativi; insiste pertanto sul fatto che non dovrebbero essere consentite interazioni sulle politiche dei paesi terzi in materia di controllo del tabacco; deplora che non siano state divulgate le riunioni che si sarebbero tenute; chiede la piena attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della FCTC, garantendo che le interazioni siano rigorosamente limitate e pienamente trasparenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>242.</NO.P>deplora le persistenti e gravi carenze tecniche, organizzative e procedurali del funzionamento dell'EPSO negli ultimi anni, che hanno causato seri danni reputazionali al processo generale di assunzione dell'Unione e avuto gravi conseguenze negative per numerosi candidati che hanno investito tempo e risorse considerevoli nel tentativo di partecipare a procedure di selezione che sono state annullate, ritardate o che hanno registrato gravi carenze tecniche; ricorda che la Mediatrice europea ha concluso, in diverse indagini distinte, che l'EPSO ha dato prova di malamministrazione nella gestione delle denunce dei candidati, in particolare in relazione alle procedure di test a distanza, alle carenze delle piattaforme e alla comunicazione incoerente in merito a questioni tecniche; insiste sul fatto che tali carenze rischiano di compromettere l'attrattiva, la credibilità e la capacità amministrativa a lungo termine delle istituzioni dell'Unione e richiedono pertanto un'azione correttiva urgente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>243.</NO.P>esorta la dirigenza della Commissione e dell'EPSO a valutare tutti gli aspetti della procedura di selezione, tra cui la governance, l'infrastruttura digitale e la comunicazione con i candidati e la gestione dei ricorsi dei candidati, al fine di garantire che la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione possano fare pienamente affidamento, senza indugio, sull'EPSO per l'individuazione e la selezione di candidati altamente qualificati e motivati per tutti i tipi di posti di lavoro nelle istituzioni; incoraggia nel contempo la Commissione a porre rimedio ai persistenti squilibri nella rappresentanza geografica in tutti i servizi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Scuole europee </STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>244.</NO.P>rileva che il bilancio complessivo per le scuole europee per il 2024 è stato di 439,5 milioni di EUR, il che rappresenta un aumento del 5,3 % rispetto al 2023; ricorda che le scuole europee sono finanziate principalmente dalla Commissione europea, da altre istituzioni europee, dagli Stati membri e dalle rette pagate dai genitori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>245.</NO.P>osserva con soddisfazione che né l'IAS né l'unità Struttura di controllo interno (ICC) hanno riscontrato problemi critici nei loro audit e controlli nel 2024; rimarca tuttavia che il problema delle carenze individuate nella gestione delle risorse umane e nelle procedure di appalto pubblico dovrebbe essere affrontato in via prioritaria;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Osservazioni sulla procedura di discarico</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>246.</NO.P>sottolinea che il Parlamento si attende dalla Commissione che gli dia risposte dettagliate alla risoluzione sul discarico prima dell'avvio delle audizioni sul discarico per l'anno successivo, che di norma iniziano all'inizio di novembre; si rammarica di aver ricevuto le risposte dettagliate della Commissione alle richieste specifiche formulate dal Parlamento europeo nella relazione sul discarico per l'esercizio 2023 soltanto all'inizio del dicembre 2025; insiste sul fatto che tali ritardi compromettono l'efficienza del processo di discarico accrescendo il carico di lavoro per entrambe le istituzioni e riducendo l'attenzione del controllo parlamentare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>247.</NO.P>sottolinea che, qualora il commissario competente non possa rispondere direttamente alle domande orali durante un'audizione di discarico in seno al Parlamento, le risposte di follow-up per iscritto dovrebbero essere fornite al Parlamento entro i termini concordati; ricorda che la fornitura di risposte tempestive e sostanziali costituisce una componente fondamentale di un controllo parlamentare efficace e della rendicontabilità democratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>248.</NO.P>rileva con soddisfazione che la maggior parte dei commissari rispetta la procedura di discarico e partecipa alle audizioni come richiesto dalla commissione per il controllo dei bilanci; sottolinea che la Presidente della Commissione, nel suo ruolo di leader del collegio dei commissari, svolge un ruolo decisivo nella formulazione e nell'attuazione di tutte le principali iniziative e proposte politiche della sua istituzione; ritiene che, in tale funzione, la Presidente della Commissione dovrebbe partecipare attivamente alla procedura di discarico e sottolinea, in tale contesto, l'importanza che partecipi alla discussione sul discarico in Aula;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>249.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">invita la Commissione, in particolare, a:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>garantire che eventuali decisioni future in materia di operazioni di vendita, vendita e retrolocazione di immobili siano adottate sulla base di valutazioni d'impatto approfondite, che sia ricevuta più di un'offerta e che i comitati di valutazione siano indipendenti dagli ordinatori;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>definire le fasi future del riesame su vasta scala delle organizzazioni e delle operazioni della Commissione in modo trasparente e garantire che le organizzazioni pertinenti che rappresentano il personale della Commissione e altri attori pertinenti siano pienamente coinvolte nel processo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>fornire all'autorità di discarico tutte le informazioni e la documentazione pertinenti relative alla vendita di 23 dei suoi edifici nel 2023, compreso un resoconto dettagliato di tutte le misure procedurali adottate, quali la metodologia di valutazione utilizzata e la valutazione delle offerte concorrenti, in piena trasparenza e nel debito rispetto dell'indagine dell'EPPO in corso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>commissionare uno studio esterno da parte di esperti indipendenti sotto l'egida del consulente di fiducia principale che analizzi il funzionamento o il malfunzionamento della procedura formale di denuncia delle molestie e proponga mezzi per renderla più efficace;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>fornire all'autorità di discarico una panoramica completa, per il periodo 2021-2025, dei casi di denunce di irregolarità sollevati dai membri del personale, compreso il numero di casi, i canali di segnalazione utilizzati (compresa la rispettiva gerarchia, il Segretario generale e l'OLAF), le azioni di follow-up intraprese in ciascun caso e la situazione occupazionale delle persone segnalanti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>adottare, nel contesto del riesame degli orientamenti sugli informatori, tutte le misure necessarie per allinearli alle norme stabilite nella direttiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>attuare gli orientamenti relativi all'utilizzo di messaggi di testo in relazione ai flussi di lavoro, al fine di garantire che le informazioni relative al processo decisionale o al flusso di lavoro siano trasmesse attraverso canali ufficiali nel pieno rispetto degli obblighi di trasparenza;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>rivedere le modifiche del 2024 alle norme dettagliate della Commissione per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e modificare il suo regolamento interno per garantire la piena conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ix)</SYMBOL>garantire il trattamento tempestivo e corretto delle domande di accesso ai documenti in tutte le fasi del processo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>garantire un'applicazione prevedibile, coerente e non arbitraria delle sue norme per legiferare meglio, definendo situazioni "urgenti" che giustifichino una deroga ai requisiti stabiliti nelle norme, e stabilire, laddove siano concesse deroghe, una procedura per garantire che la preparazione urgente delle proposte legislative rimanga conforme ai principi di un processo legislativo trasparente, basato su elementi concreti e inclusivo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xi)</SYMBOL>garantire che i principi di indipendenza e integrità, quali stabiliti nel codice di condotta dei membri della Commissione europea, siano rispettati in conformità dei più elevati standard di condotta etica;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xii)</SYMBOL>accelerare i lavori per garantire che l'EPSO funzioni correttamente al fine di fornire alle istituzioni dell'Unione candidati in numero sufficiente e altamente qualificati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xiii)</SYMBOL>garantire, in cooperazione con l'EPSO e le altre istituzioni dell'Unione, la piena e tempestiva attuazione delle raccomandazioni del Mediatore riguardanti l'EPSO, ripristinare la fiducia nell'equità, nell'accessibilità e nell'affidabilità delle procedure di selezione dell'EPSO e riferire in merito ai progressi all'autorità di discarico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xiv)</SYMBOL>continuare a valutare tutte le possibilità di correggere i significativi squilibri geografici e di genere nelle diverse categorie del personale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xv)</SYMBOL>adottare norme misurabili in un linguaggio semplice per tutte le sue comunicazioni pubbliche ed elaborare un piano d'azione per migliorare l'accessibilità delle sue pubblicazioni, compresi i comunicati stampa, i documenti di programma, le relazioni annuali e le relazioni annuali di attività, ai cittadini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, e riferire in merito alla sua attuazione all'autorità di discarico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xvi)</SYMBOL>tenere i rapporti con il Regime comune di assicurazione malattia (RCAM) per garantire che copra una gamma più ampia di malattie, comprese ulteriori malattie autoimmuni, e a rimborsare una quantità maggiore di test e trattamenti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xvii)</SYMBOL>valutare e, se necessario, sospendere l'accordo sul trasporto aereo del 2021 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato del Qatar;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xviii)</SYMBOL>dare seguito alle conclusioni del Mediatore e indagare con urgenza sugli scambi tra il personale della DG Commercio e i rappresentanti dell'industria del tabacco, e riferire le sue conclusioni all'autorità di discarico;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on">CAPO II - Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)</STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Osservazioni della Corte</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>250.</NO.P>osserva che la Corte ha emesso un parere con rilievi sulla legittimità e regolarità della spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il terzo anno consecutivo, a seguito di conclusioni analoghe nel 2022 e nel 2023; osserva che nel 2024 la Corte ha incluso nel campione 395 traguardi e obiettivi in 28 pagamenti di sovvenzioni, coprendo 53,5 miliardi di EUR su un totale di 59,9 miliardi di EUR erogati nel 2024 e la Corte, sebbene non fornisca un tasso di errore a causa del modello di spesa specifico del dispositivo per la ripresa e la resilienza, stima che l'impatto finanziario minimo delle sue risultanze superi la soglia di rilevanza; prende atto con preoccupazione che l'incidenza finanziaria complessiva delle constatazioni quantitative tende a crescere; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo le conclusioni della Corte, sei su 28 pagamenti di sovvenzioni a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza effettuati nel 2024 erano stati oggetto di constatazioni quantitative e cinque di questi pagamenti erano inficiati da errori rilevanti; osserva che, a giudizio della Corte, ad eccezione di tali questioni, le spese a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza accettate nei conti per l'esercizio 2024 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>251.</NO.P>osserva con preoccupazione che la Corte ha individuato sei traguardi in cinque pagamenti che non erano stati raggiunti in modo soddisfacente; osserva che in tali casi gli elementi mancanti rappresentavano più di una deviazione minima accettabile e che la Commissione ha comunque proceduto ai pagamenti corrispondenti; osserva inoltre che in uno dei sei casi la Commissione, nel corso della sua valutazione preliminare, si è basata su dati e controlli presentati dallo Stato membro senza effettuare ulteriori verifiche per valutarne l'affidabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>252.</NO.P>osserva inoltre che la Corte ha individuato altri 12 casi di carenze nella valutazione della Commissione che, sebbene non abbiano inciso sul raggiungimento soddisfacente del traguardo o dell'obiettivo in questione, hanno rivelato che la Commissione non aveva effettuato controlli sufficienti per valutare l'affidabilità dei dati e dei controlli presentati dagli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>253.</NO.P>osserva che, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i pagamenti da parte della Commissione agli Stati membri sono subordinati al conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi concordati, piuttosto che alla verifica della conformità delle singole spese alle norme dell'Unione e nazionali, il che rende difficile valutare la conformità ai requisiti giuridici applicabili; osserva, inoltre, che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza non stabilisce criteri per l'interpretazione del termine "soddisfacente" in relazione al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati e che, nel caso dei criteri qualitativi, tale valutazione dipende da molteplici considerazioni, il che lascia spazio a diverse possibili interpretazioni circa il conseguimento soddisfacente dei traguardi o degli obiettivi; osserva, inoltre, che, in diversi casi individuati, la definizione di traguardi e obiettivi vaghi comporta una mancanza di chiarezza rispetto ai criteri utilizzati per valutarne il conseguimento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>254.</NO.P>osserva che la Corte ha inoltre riscontrato quattro casi di traguardi o obiettivi definiti in modo vago che erano stati riconosciuti e documentati anche dalla Commissione nella valutazione preliminare; osserva che, quando i traguardi e gli obiettivi sono definiti in termini vaghi, anche i criteri per valutarne il rispetto diventano inevitabilmente vaghi, compromettendo la solidità e la chiarezza del processo di valutazione; osserva che la Commissione riconosce che in alcuni casi i traguardi e gli obiettivi stabiliti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio avrebbero potuto essere redatti in modo più chiaro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>255.</NO.P>ricorda che i "supertraguardi" del dispositivo per la ripresa e la resilienza per la Polonia hanno imposto riforme specifiche nel settore della giustizia, tra cui, in primo luogo, lo smantellamento della sezione disciplinare della Corte suprema e la sua sostituzione con una sezione indipendente della Corte suprema, e, in secondo luogo, il fatto che tutti i giudici interessati dalle sentenze della sezione disciplinare avevano il diritto di far riesaminare il loro caso dalla nuova sezione entro un termine chiaro; esprime preoccupazione per il continuo rifiuto del presidente polacco di convertire in legge le riforme proposte nel 2025 dal governo polacco e adottate dal parlamento polacco in materia di Stato di diritto, che mirano ad attuare le raccomandazioni della Commissione europea per quanto riguarda il conseguimento dei traguardi giudiziari nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza (PRR); sottolinea che il conseguimento dei traguardi dell'indipendenza giudiziaria, in linea con il diritto dell'Unione, compresa la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, è essenziale per garantire la certezza del diritto e proteggere il bilancio dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>256.</NO.P>osserva che la Corte ha constatato che i progetti relativi a un traguardo e tre obiettivi in due pagamenti erano iniziati prima del periodo di ammissibilità; rileva che il regolamento stabilisce che solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 possono essere finanziate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma non definisce ulteriormente ciò che costituisce l'"avvio" di una misura; osserva che nel gennaio 2021 la Commissione ha emanato orientamenti in cui interpreta l'"avvio" di una misura come l'inizio della sua attuazione sul campo quando i costi si concretizzano; riconosce che la Corte considera che l'avvio di una misura è la data del primo impegno giuridico (ad esempio un contratto, un ordine di acquisto o una decisione di finanziamento), che costituisce l'inizio della prima attività relativa alla misura, mentre la Commissione considera l'avvio come l'inizio dell'attuazione in loco quando i costi si concretizzano; riconosce l'esistenza di interpretazioni diverse di ciò che costituisce l'"avvio" di una misura nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>257.</NO.P>osserva che l'indebitamento in essere dell'Unione è aumentato di oltre il 30 % nel 2024, riflettendo l'ampio utilizzo dei mercati dei capitali da parte della Commissione per finanziare programmi su larga scala quali SURE e NGEU; osserva che entro il 2027 l'indebitamento totale in essere potrebbe superare i 900 miliardi di EUR, quasi dieci volte il livello registrato nel 2020 prima dell'avvio di NextGenerationEU; osserva che dal dicembre 2022 la Commissione ha applicato una strategia di finanziamento diversificata come metodo standard per raccogliere fondi sui mercati dei capitali e che alla fine del 2024 il valore nominale dei prestiti in essere dell'Unione ammontava a 601,3 miliardi di EUR, rispetto ai 458,5 miliardi di EUR del 2023; esprime preoccupazione per il fatto che l'aumento del livello del debito e il conseguente aumento dei costi degli interessi avranno implicazioni a lungo termine per la stabilità di bilancio dell'Unione, il che potrebbe comportare una maggiore pressione finanziaria e ridurre la capacità dell'Unione di rispondere alle sfide future o di investire in priorità strategiche fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>258.</NO.P>osserva con preoccupazione che i pagamenti annuali delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza finanziati da NextGenerationEU ammontavano a 55,9 miliardi di EUR nel 2024, raggiungendo solo circa la metà del livello previsto dalla Commissione nel giugno 2023 (96,0 miliardi di EUR), a causa dei persistenti ritardi nella presentazione e nel trattamento delle richieste di pagamento; osserva, tuttavia, che lo slancio è aumentato verso la fine dell'anno, quando 15 Stati membri hanno presentato richieste di pagamento per un totale di 58,5 miliardi di EUR nel dicembre 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>259.</NO.P>osserva che alla fine del 2024 i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ammontavano a 197,5 miliardi di EUR su 358,9 miliardi di EUR in sovvenzioni impegnate, lasciando fino a 161,4 miliardi di EUR ancora da erogare entro la fine del 2026; osserva che questo notevole volume di pagamenti in sospeso, concentrato negli ultimi due anni dello strumento, aumenta il rischio di strozzature nell'attuazione e di ulteriori ritardi, in particolare negli Stati membri che si trovano ad affrontare vincoli strutturali di capacità; sottolinea che l'assorbimento tempestivo delle restanti sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza dipenderà dalla qualità e dalla maturità delle riforme e degli investimenti, dalla stabilità dei sistemi di governance nazionali, dalla disponibilità di capacità amministrativa e di assistenza tecnica e dalla capacità della Commissione di trattare in modo efficiente un elevato volume di richieste di pagamento entro un lasso di tempo limitato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>260.</NO.P>prende atto della constatazione della Corte secondo cui l'esecuzione delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza è stata inferiore al previsto, mentre l'assorbimento delle integrazioni di NextGenerationEU ha subito un'accelerazione nel 2024; osserva che i pagamenti annuali delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza ammontavano a 55,9 miliardi di EUR nel 2024, di cui 7,9 miliardi di EUR finanziati da REPowerEU e 48,0 miliardi di EUR da sovvenzioni di NextGenerationEU, e che i pagamenti annuali per le sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza finanziate da NextGenerationEU rappresentavano solo la metà di quanto previsto dalla Commissione nel giugno 2023 (96 miliardi di EUR); sottolinea, tuttavia, che 15 Stati membri avevano presentato richieste di pagamento per un totale di 58,5 miliardi di EUR nel dicembre 2024; osserva che, su 358,9 miliardi di EUR di impegni assunti alla fine del 2024 erano stati eseguiti pagamenti per 197,5 miliardi di EUR, rimangono disponibili, da pagare entro la fine del 2026, 161,4 miliardi di EUR di sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>261.</NO.P>prende atto con preoccupazione del riconoscimento della Commissione, nella sua relazione dell'8 ottobre 2025 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che il ritmo di attuazione varia notevolmente tra gli Stati membri, e che solo sei Stati membri hanno ricevuto pagamenti corrispondenti a oltre il 65 % della loro dotazione totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri quattro Stati membri hanno ricevuto oltre il 50 % della loro dotazione; esprime preoccupazione per le notevoli disparità nell'assorbimento delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza ad oggi; sottolinea che, a meno di sei mesi dalla scadenza di agosto 2026, l'attuazione tempestiva ed efficace delle riforme e degli investimenti da parte degli Stati membri è diventata sempre più urgente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>262.</NO.P>sottolinea la sua preoccupazione per le conclusioni della Corte nella relazione speciale 22/2024 sul doppio finanziamento derivante dal modello di finanziamento adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza; sottolinea che i piani nazionali degli Stati membri possono includere le cosiddette "misure a costo zero", vale a dire misure che, secondo le stime, non hanno costi da finanziare a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e per le quali non sono effettuati controlli per il doppio finanziamento, in quanto la Commissione ritiene che le misure che non ricevono fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non comportino tale rischio; osserva che la Corte ha segnalato potenziali casi di doppio finanziamento in relazione alle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ricorda che la segnalazione in Croazia riguarda una misura a costo zero, e che né la Commissione né lo Stato membro ritiene che si sia verificata una duplicazione dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che la conclusione della Corte dei conti riflette un'interpretazione diversa di quanto risulta "finanziato" piuttosto che un effettivo doppio finanziamento; sottolinea tuttavia che le "misure a costo zero" e l'assenza di controlli incrociati sistematici creano un angolo cieco strutturale che richiede un monitoraggio e orientamenti rafforzati; invita la Commissione a continuare a monitorare e a fornire orientamenti agli Stati membri sull'applicazione delle norme in materia di doppio finanziamento, riconoscendo nel contempo il quadro giuridico e metodologico previsto dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>263.</NO.P>ricorda che il regolamento stabilisce che le misure e le azioni relative ai traguardi e agli obiettivi precedentemente raggiunti non devono essere state invertite e che gli Stati membri sono tenuti a confermare tale non inversione nelle dichiarazioni di gestione che accompagnano le loro richieste di pagamento; deplora che il quadro giuridico del dispositivo per la ripresa e la resilienza non consenta alla Commissione di affrontare efficacemente le inversioni dopo il 31 dicembre 2026;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>264.</NO.P>sottolinea che, in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di finanziamento e con l'articolo 21, paragrafo 1, dell'accordo di prestito, la Commissione "può effettuare verifiche, esami, controlli e audit per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza per quanto riguarda le informazioni e le giustificazioni relative al raggiungimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi in una richiesta di pagamento" e che tali verifiche, esami, controlli e audit possono essere effettuati per un periodo successivo alla scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza e potrebbero contribuire a individuare i casi in cui le informazioni alla base della richiesta di pagamento presentata da uno Stato membro non erano corrette;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>265.</NO.P>osserva che, nell'ambito del semestre europeo, l'attuazione delle misure stabilite nei piani strutturali di bilancio a medio termine è monitorata annualmente e che gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sui progressi compiuti; osserva che, in linea con gli orientamenti<FOOTNOTE><FIELD> Orientamenti C/2024/3975, 21 giugno 2024.</FIELD></FOOTNOTE> per gli Stati membri sugli obblighi di informazione per i piani strutturali di bilancio a medio termine e per le relazioni annuali sui progressi compiuti, per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tali relazioni devono includere informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti del piano per la ripresa e la resilienza inclusi nei piani strutturali di bilancio a medio termine; sottolinea che tali relazioni sono essenziali per garantire la trasparenza, la responsabilità e l'uso efficace dei fondi dell'Unione e invita la Commissione a verificare che gli Stati membri forniscano informazioni complete, tempestive e accurate in linea con gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>266.</NO.P>osserva che dal 2021 la Commissione ha pubblicato 20 relazioni finali di audit riguardanti traguardi e obiettivi, contenenti 591 raccomandazioni rivolte a 15 Stati membri; esprime particolare preoccupazione per il fatto che, per la maggior parte (64 %) delle 136 raccomandazioni relative a constatazioni critiche e molto importanti, il termine di attuazione fissato nella relazione di audit era già scaduto; constata che la Commissione riconosce che tali ritardi nell'attuazione da parte di alcuni Stati membri rappresentano il 22 % del totale delle raccomandazioni relative a constatazioni critiche e molto importanti; prende atto, inoltre, del fatto che la Commissione ha accettato la raccomandazione della Corte di analizzare i motivi dei ritardi nell'attuazione da parte degli Stati membri e del suo riesame in corso dello stato di tutte le raccomandazioni in sospeso; si attende che tale riesame affronti con urgenza i ritardi nell'attuazione delle raccomandazioni della Commissione derivanti dagli audit ex post;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>267.</NO.P>ricorda che la Commissione ha continuato ad aggiungere traguardi relativi al controllo a seguito dell'individuazione delle carenze degli Stati membri nei loro sistemi di controllo; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui, sebbene la Commissione abbia migliorato i controlli sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato, i sistemi di controllo degli Stati membri continuano a non essere sufficientemente efficaci per garantirne la conformità; osserva che la Corte ha individuato debolezze che rappresentano un rischio per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione in 22 singole procedure di appalto pubblico, tra cui la mancanza di controlli per prevenire o rilevare i conflitti di interessi, carenze nel giustificare il ricorso a procedure d'urgenza e carenze nella stima del valore dell'appalto e della durata del progetto, con conseguenti differenze significative tra i documenti di gara e i contratti effettivamente firmati; osserva che la Commissione sta rivedendo i suoi orientamenti per gli Stati membri al fine di migliorare i relativi controlli a livello nazionale; sottolinea che sebbene il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato non incida in generale sulla regolarità dei pagamenti RRF versati dalla Commissione agli Stati membri, tali norme sono cruciali per garantire un mercato interno pienamente funzionante; ritiene pertanto che i finanziamenti debbano essere subordinati al rispetto delle norme applicabili del mercato interno; prende atto del riconoscimento da parte del commissario per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione, durante la sua audizione innanzi alla commissione per il controllo dei bilanci dell'8 dicembre 2025, che una delle carenze che non deve persistere è la mancata inclusione delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato tra le condizioni di pagamento, e dell'impegno della Commissione a correggere tale aspetto nell'ambito del prossimo QFP;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>268.</NO.P>rileva che la Corte ha individuato carenze, per cinque Stati membri, nelle loro dichiarazioni di gestione, che devono garantire che le informazioni presentate con le richieste di pagamento siano complete, accurate e affidabili; prende atto della constatazione della Corte secondo cui i cinque Stati membri in questione, tra cui Cechia, Spagna, Francia, Croazia e Slovacchia, erano a conoscenza dell'esistenza di prove insufficienti per il soddisfacente raggiungimento di alcuni traguardi e obiettivi al momento della presentazione della richiesta di pagamento, ma nessuno di essi ha incluso alcuna riserva nella propria dichiarazione di gestione, evidenziando che un traguardo/obiettivo era stato raggiunto solo in parte al momento della richiesta di pagamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>269.</NO.P>esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte nella relazione speciale 21/2025 dal titolo "Sostegno dell'RRF al miglioramento del contesto imprenditoriale"; sottolinea che le riforme stabilite nei piani nazionali differiscono per portata, natura e ambizione e potrebbero non sempre tradursi in cambiamenti strutturali nel contesto imprenditoriale; esprime inoltre disappunto per il fatto che i traguardi e gli obiettivi si limitano generalmente a misurare le "realizzazioni" giuridiche, principalmente l'adozione di leggi, piuttosto che i loro risultati, e pertanto le condizioni di pagamento sono state soddisfatte una volta che le leggi sono state adottate, non quando le leggi hanno esplicato i loro effetti; osserva che molte riforme erano già previste prima del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma che il sostegno finanziario di quest'ultimo ha contribuito a garantire che le riforme fossero attuate in quel momento;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Audit e controlli</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>270.</NO.P>prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui, quanto alla mancata rettifica di gravi irregolarità da parte degli Stati membri, il direttore generale della DG ECFIN ha indicato nella propria dichiarazione di affidabilità una riserva a seguito del rischio elevato constatato in uno Stato membro (Cechia) a causa di due singoli casi di conflitto di interessi per i quali non sono disponibili informazioni in merito a ulteriori azioni correttive intraprese dalla Cechia in questa fase e per i quali la Commissione non ha ancora avviato azioni correttive; rimarca che tale riserva riguarda due pagamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che la Commissione ha anche giudicato 22 pagamenti a medio rischio e sei pagamenti a basso rischio di gravi irregolarità; prende atto con preoccupazione del parere della Corte secondo cui, poiché i criteri per la valutazione del rischio sono in gran parte allineati a quelli applicati per le verifiche in settori quali gli appalti pubblici e gli aiuti di Stato, la valutazione generale possa non rispecchiare appieno il livello di rischio sottostante;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>271.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia riferito che la Commissione dispone di limitate informazioni sulle frodi individuate e sottolinea la necessità di migliorare i flussi di informazioni al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare attraverso misure precauzionali rafforzate; sottolinea che, alla fine del 2024, l'EPPO stava trattando 311 casi attivi relativi a NGEU, tutti tranne quattro dei quali riguardanti il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il che rappresenta circa il 17 % di tutte le indagini sulle frodi relative alle spese attive; osserva che il danno stimato per gli interessi finanziari dell'UE ammonta a 2,8 miliardi di EUR, pari al 30 % (2023: 25 %) del danno complessivo stimato derivante da tutte le frodi riguardanti la spesa dell’Unione; sottolinea tuttavia che l'EPPO aveva notificato in via ufficiale alla Commissione solamente 75 casi relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza e che l'80 % di tali casi notificati faceva riferimento a un'unica misura in un solo Stato membro, l'Italia; prende altresì atto della constatazione dell'EPPO secondo cui le autorità di contrasto nazionali restano la principale fonte di segnalazione, con il 90 % delle nuove indagini avviate sulla base delle loro informazioni; rileva altresì dalla relazione speciale 06/2026 della Corte dei conti dal titolo "Lotta alle frodi nell'RFF" che gli Stati membri avevano segnalato 51 casi di sospetta frode alla DG ECFIN dall'inizio del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel 2021 alla fine del 2024; esprime preoccupazione per il fatto che le relazioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, compresa la Commissione, rappresentano meno del 1 % delle nuove indagini dell'EPPO avviate nel 2025, il che solleva ulteriori preoccupazioni in merito alla capacità della Commissione di supervisionare il dispositivo per la ripresa e la resilienza; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che, dal momento che l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è nemmeno a metà strada, l'EPPO prevede che il numero di casi continuerà a crescere; sottolinea che le cifre presentate dall'EPPO confermano che il rischio di frode è presente nell'RFF; sottolinea che tale situazione mette in evidenza la necessità di rafforzare ulteriormente le capacità di individuazione e segnalazione nazionali, la cooperazione con l'EPPO e con la Commissione e l'efficacia e la coerenza generali dei sistemi antifrode in tutta l'Unione; sottolinea che la protezione dei fondi dell'Unione e del denaro dei contribuenti richiede un quadro antifrode solido, coordinato e dotato di risorse adeguate sia a livello dell'Unione che a livello nazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>272.</NO.P>accoglie con favore le riforme completate dalla Bulgaria e i progressi conseguiti nel 2025, anno in cui il paese ha ricevuto circa il 31 % dei finanziamenti totali stanziati a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso due tranche pari a 1,91 miliardi di EUR; riconosce le riforme fondamentali nel settore degli appalti pubblici e della trasparenza giudiziaria; osserva che il 3 novembre 2025 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione relativa alla sospensione parziale dell'erogazione della seconda rata del sostegno non rimborsabile a favore della Bulgaria, in quanto un traguardo relativo alla riforma anti-corruzione non era stato ritenuto raggiunto in modo soddisfacente; riconosce gli sforzi intrapresi dal governo bulgaro per introdurre riforme volte a garantire una nomina politicamente indipendente della commissione anticorruzione; osserva che la decisione di esecuzione della Commissione rileva inoltre che l'Assemblea nazionale mantiene un ruolo predominante sia nella designazione che nella nomina della dirigenza della commissione anticorruzione; osserva che la Bulgaria ha a disposizione sei mesi per rivedere il quadro legislativo per raggiungere la soglia richiesta; sottolinea che la sospensione dovrebbe essere revocata solo quando la Bulgaria avrà adottato le misure necessarie per garantire il raggiungimento soddisfacente del traguardo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>273.</NO.P>prende atto delle ripetute constatazioni della Corte dei conti europea in merito alle carenze di alcune autorità nazionali di audit in termini di portata, qualità, documentazione e rendicontazione; insiste sulla necessità di un quadro chiaro sull'obbligo di rendiconto per garantire qualità e coerenza; insiste sulla necessità che gli organismi di controllo degli Stati membri si conformino alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di audit; avverte che il mancato rispetto di tale obbligo ne compromette l'affidabilità del lavoro e comporta rischi per l'approccio di audit unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>274.</NO.P>deplora le piste di audit incomplete osservate dalla Corte dei conti nel dispositivo per la ripresa e la resilienza, che indeboliscono la tracciabilità e limitano la capacità del Parlamento e della Corte dei conti di esercitare un controllo; sottolinea che tutte le banche dati e i sistemi di informazione della Commissione utilizzati per la raccolta, lo scambio e il monitoraggio dei dati tra la Commissione e gli Stati membri devono essere accessibili alla Corte dei conti europea; sottolinea che la Corte dei conti dovrebbe avere accesso diretto e rapido ai dati originali registrati nel sistema, senza modifiche, aggregazioni o elaborazioni preventive da parte delle autorità nazionali o dei servizi della Commissione; sottolinea che tale accesso è essenziale per garantire l'indipendenza, l'affidabilità e l'efficacia degli audit e per sostenere la trasparenza e la responsabilità nell'esecuzione del bilancio dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>275.</NO.P>manifesta inquietudine per il fatto che gli audit del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri strumenti basati sulla performance si concentrino maggiormente sugli audit dei sistemi piuttosto che sui controlli sulle spese effettivamente sostenute; avverte che siffatti audit di sistema potrebbero non rivelare problemi di fondo che possono ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e la tutela dei suoi interessi finanziari, compromettendole gravemente; invita la Commissione ad adottare misure correttive decisive, a rafforzare le procedure di audit e di accreditamento e a garantire che simili carenze sistemiche non si ripetano, nel rispetto del principio di proporzionalità per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione e documentazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>276.</NO.P>ritiene che il dispositivo per la ripresa e la resilienza costituisca un test costituzionale per la responsabilità democratica, date la sua entità, la sua rapidità e il suo modello di attuazione eccezionale; ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è finanziato attraverso prestiti comuni europei consistenti e pertanto richiede i più elevati standard di responsabilità finanziaria, trasparenza e uso proficuo del denaro dei contribuenti europei; sottolinea che il ruolo del Parlamento in quanto autorità di discarico ha un senso soltanto se le norme in materia di trasparenza, tracciabilità applicazione obiettiva delle disposizioni e verifica sono applicate in modo rigoroso e coerente in tutti gli Stati membri e se la valutazione dei traguardi e degli obiettivi è effettuata in maniera totalmente oggettiva e non politicizzata, garantendo parità di trattamento degli Stati membri; ritiene che qualsiasi passaggio a strumenti basati sulla performance debba essere accompagnato da un controllo parlamentare al fine di garantire la responsabilità democratica; si oppone a qualsiasi proposta che alteri l'equilibrio istituzionale e comprometta il ruolo del Parlamento in quanto autorità di discarico;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Trasparenza</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>277.</NO.P>osserva che per il 2024 la Corte ha valutato i sistemi nazionali di cinque Stati membri per valutare se fossero in grado di tracciare i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza dal bilancio nazionale fino ai destinatari finali e oltre, nonché di fornire dati sulle spese sostenute dai destinatari finali; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la tracciabilità dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è sistematica in tutti gli Stati membri e i sistemi in vigore in due Stati membri non hanno garantito la raccolta sistematica di dati sulle spese sostenute dai destinatari finali dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; deplora la constatazione della Corte secondo cui, nonostante gli orientamenti della Commissione sulla metodologia che gli Stati membri devono seguire per pubblicare i 100 maggiori destinatari finali<FOOTNOTE><FIELD> COM(2024)0474, allegato 5, allegato della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 10.10.2024.</FIELD></FOOTNOTE>, la tipologia delle informazioni pubblicate varia sensibilmente; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tali carenze in termini di trasparenza e tracciabilità rischiano di minare la fiducia dei cittadini e l'effettivo controllo democratico della spesa a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva inoltre che due Stati membri hanno comunicato importi assegnati (ossia iscritti in bilancio) o erogati, ma in alcuni casi solo a livello di organismi intermedi e in altri casi combinati con finanziamenti nazionali, e che uno Stato membro ha comunicato solo i dati relativi alle misure con traguardi e pagamenti presentate per il pagamento alla Commissione, che non riflettevano pienamente l'attuazione delle misure in corso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>278.</NO.P>ricorda che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza obbliga gli Stati membri, ai fini dell'audit e del controllo, a raccogliere dati comparabili sull'utilizzo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi i nomi dei destinatari finali, degli appaltatori e dei subappaltatori e dei titolari effettivi; ricorda inoltre che, sebbene il regolamento non obblighi gli Stati membri a raccogliere e pubblicare informazioni sulle spese sostenute dai destinatari finali nel perseguire i traguardi o gli obiettivi né a fornire tali informazioni congiuntamente alle domande di pagamento nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, essi sono tuttavia tenuti a pubblicare tali informazioni relativamente ai 100 "destinatari finali" che ricevono gli importi più elevati dei finanziamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; prende atto della posizione della Commissione, presentata nei suoi orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza, che descrive un destinatario finale come "l'ultimo soggetto che riceve fondi che non è un contraente o un subappaltatore"; esprime profonda preoccupazione per questa interpretazione del concetto di "destinatario finale", e ribadisce il suo parere secondo cui tale interpretazione contraddice la legislazione vigente; sottolinea che si aspetta che la Commissione migliori la conformità con la legislazione esistente e utilizzi tutti i mezzi a sua disposizione per garantire che gli Stati membri forniscano un elenco completo e significativo dei destinatari finali, escludendo i soggetti meramente intermediari quali i ministeri o le autorità di gestione; sottolinea che, al fine di garantire la trasparenza, il Parlamento prenderà in considerazione tutte le misure disponibili per far rispettare la conformità, comprese le azioni legali, e per evitare che un'interpretazione analoga sia applicata alle disposizioni in materia di trasparenza di altri regolamenti finanziari, tra cui lo strumento per l'Ucraina; ritiene che la persistente incapacità di garantire una pubblicazione significativa dei destinatari finali metta seriamente in discussione la capacità del Parlamento di concedere il discarico su base informata; ricorda che il Parlamento ha ripetutamente sollevato serie preoccupazioni in precedenti risoluzioni sul discarico relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche per quanto riguarda la trasparenza dei destinatari finali; ritiene che la Commissione dovrebbe avviare procedure di infrazione e agire senza indebito ritardo per esercitare pienamente i suoi poteri di custode dei trattati nei confronti degli Stati membri, al fine di garantire che i cittadini e le parti interessate abbiano pieno accesso a tali informazioni; osserva che, in caso contrario, il Parlamento prenderà in considerazione tutte le misure appropriate nell'ambito delle sue prerogative per garantire la conformità, comprese azioni legali; sottolinea che informazioni complete e affidabili sui destinatari finali sono essenziali al fine di prevenire l'uso improprio dei fondi, individuare le frodi e garantire le stesse norme in materia di responsabilità in tutti gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>279.</NO.P>ricorda alla Commissione che la lettera e lo spirito del regolamento RRF devono essere rigorosamente rispettati e che l'adozione di orientamenti o altri documenti interni deve essere pienamente in linea con i risultati dei negoziati tra i colegislatori; ritiene che ciò non sia avvenuto quando la Commissione ha adottato le disposizioni relative all'interpretazione di cosa sia un "destinatario finale" nei suoi orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>280.</NO.P>sottolinea inoltre che, il 4 febbraio 2025, ai fini del discarico a norma dell'articolo 319 TFUE, i membri della commissione per il controllo dei bilanci, ai fini del discarico a norma dell'articolo 319 TFUE, hanno chiesto alla Commissione di fornire per ciascuno Stato membro l'elenco delle 100 maggiori persone fisiche o entità che ricevono fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi i contraenti e i subappaltatori; ritiene inaccettabile che solo sei Stati membri abbiano condiviso i dati richiesti con i servizi della Commissione e che uno Stato membro abbia espresso l'intenzione di condividere l'elenco in futuro, mentre altri tre Stati membri hanno dichiarato che non avrebbero presentato i dati, sostenendo che la richiesta non era in linea con gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento RRF, mentre i restanti 17 Stati membri non hanno reagito alla richiesta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>281.</NO.P>sottolinea il contributo fondamentale del dispositivo per la ripresa e la resilienza alla prevenzione di una grave recessione economica e di una crisi sociale a seguito della pandemia della COVID-19 e la sua capacità di fornire un forte strumento di risposta alle crisi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>282.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">invita la Commissione ad agire in base alle raccomandazioni della Corte contenute nella sua relazione annuale 2024 per garantire che la Commissione:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>effettui verifiche sostanziali sufficienti per assicurare l'affidabilità delle informazioni a sostegno della conformità degli Stati membri alle prescrizioni delle decisioni di esecuzione del Consiglio nella valutazione dei traguardi e obiettivi sostenute principalmente da relazioni di monitoraggio o di attuazione, anziché basarsi sui dati e sui controlli degli Stati membri;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>analizzi i motivi dei ritardi nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni connesse a constatazioni critiche o molto importanti e prenda in considerazione l'applicazione di riduzioni forfettarie;</ITEM></LIST></P></ACTION><ACTION><P><NO.P>283.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">invita inoltre la Commissione a:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>monitorare attentamente il costante adempimento dei traguardi e degli obiettivi, in particolare quelli relativi all'audit, al monitoraggio e al controllo, e garantire un monitoraggio adeguato dello stato di attuazione dei vari traguardi e obiettivi in momenti diversi dopo la scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza con le opzioni previste nell'ambito degli accordi di finanziamento e di prestito e del semestre europeo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che i traguardi e gli obiettivi, in particolare quelli di natura strutturale o collegati alle raccomandazioni specifiche per paese, siano attuati pienamente e diligentemente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>attuare meccanismi di verifica più rigorosi per impedire l'inclusione di progetti preesistenti che non apportano valore aggiunto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>garantire il pieno rispetto dei traguardi dell'RRF ed erogare i finanziamenti solo se i traguardi continuano a essere raggiunti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>stipulare, senza ulteriori indugi, un accordo interistituzionale vincolante che garantisca alla Corte un accesso completo, sistematico e in tempo reale a tutte le banche dati pertinenti, comprese ARACHNE e FENIX;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>applicare in modo coerente e accurato le disposizioni relative ai "destinatari finali" del regolamento RRF, rivedendo i suoi orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza, comunicare con gli Stati membri in merito alla corretta applicazione della definizione di "destinatari finali", garantire che gli Stati membri raccolgano e forniscano i dati sulle ultime entità che hanno ricevuto i fondi, escludendo i soggetti intermediari quali i ministeri o le autorità di gestione, e mettendo queste informazioni a disposizione dell'autorità di discarico entro l'ultimo termine di esborso dei pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e iniziare se necessario procedure di infrazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>garantire una maggiore trasparenza nel dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso la pubblicazione tempestiva delle valutazioni della Commissione, delle relazioni nazionali, degli audit e delle azioni di recupero in un formato accessibile e verificabile, che consenta un adeguato controllo da parte del Parlamento, della Corte dei conti europea e dei cittadini; sostenere un approccio stratificato all'accesso — accesso completo in tempo reale per la Corte dei conti europea, diritti di informazione illimitati per il Parlamento e accesso pubblico trasparente in linea con le sentenze della CGUE — garantendo nel contempo il rispetto del GDPR e delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati; sottolineare che i dati pubblicati devono riflettere l'effettiva attuazione e i risultati dei progetti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>garantire informazioni coerenti sulla performance, nel QFP post-2027, istituendo un'unica serie di ambiti d'intervento chiaramente definiti e una metodologia coerente per collegare sfide, obiettivi, misure, finanziamenti e indicatori di prestazione a uno o più ambiti d'intervento, anche attraverso l'utilizzo di quadri di rendicontazione armonizzati e di indicatori misurabili e comparabili in tutti gli Stati membri, consentendo una chiara valutazione dei risultati, dell'efficienza e del valore dei finanziamenti dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ix)</SYMBOL>applicare rigorosamente le disposizioni del regolamento RRF, comprese quelle relative alla sospensione dei pagamenti o al recupero degli importi, segnatamente se non è garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>disporre controlli incrociati interoperabili e automatizzati tra gli strumenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli strumenti di coesione e gli strumenti di gestione diretta e riferire annualmente all'autorità di discarico in merito ai casi di doppio finanziamento individuati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xi)</SYMBOL>collaborare strettamente con gli Stati membri, in particolare con quelli che affrontano limiti di capacità strutturale, fornendo assistenza tecnica, orientamenti e sostegno amministrativo mirati al fine di garantire la piena ed efficace attuazione degli investimenti e delle riforme finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza in tutti gli Stati membri;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xii)</SYMBOL>rafforzare i meccanismi di monitoraggio e a garantire che le riforme e gli investimenti finanziati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza rimangano operativi e producano un impatto duraturo oltre il periodo di erogazione, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e il denaro dei contribuenti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xiii)</SYMBOL>proporre, per le revisioni degli strumenti e dei regolamenti post-2026, l'obbligo per gli Stati membri di segnalare presunte frodi e irregolarità utilizzando una tassonomia armonizzata in linea con le norme dell'OLAF/EPPO;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xiv)</SYMBOL>effettuare una valutazione macroeconomica con l'obiettivo di valutare l'efficacia e l'efficienza del sostegno dell'Unione agli Stati membri attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresa la misura in cui il sostegno è stato tempestivo e proporzionato agli obiettivi previsti del dispositivo, in particolare la ripresa dalla crisi della COVID-19, e condividerla con l'autorità di discarico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>xv)</SYMBOL>chiedere l'introduzione di strumenti analitici predittivi alimentati dall'IA e di capacità di apprendimento automatico che consentano ai revisori di effettuare valutazioni dei rischi in tempo reale e di individuare le anomalie in modo più efficace;</ITEM></LIST></P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>