<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0138</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0104/2026 - Relatori: Dimitris Tsiodras, Piotr Müller)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2026, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025)0531 – C10-0143/2025 – 2025/0531(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0104/2026).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Dalle conclusioni della relazione Draghi del 2024<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme rischiano di limitare il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. In tale contesto, è opportuno semplificare alcune procedure e prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1272/2008<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>, (CE) n. 1223/2009<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> e (UE) 2019/1009<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio ed eliminare gli oneri normativi superflui, mantenendo nel contempo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo stesso</STRING></STRING> livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Dalle conclusioni della relazione Draghi del 2024<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme rischiano di limitare il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. In tale contesto, è opportuno semplificare alcune procedure e prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1272/2008<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>, (CE) n. 1223/2009<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> e (UE) 2019/1009<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio ed eliminare gli oneri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativi e</STRING></STRING> normativi superflui, mantenendo nel contempo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elevato</STRING></STRING> livello di protezione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei consumatori,</STRING></STRING> della salute umana e dell'ambiente.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Relazione del 2024 di Mario Draghi sul futuro della competitività europea, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_it#paragraph_47059.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> Relazione del 2024 di Mario Draghi sul futuro della competitività europea, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_it#paragraph_47059.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prodotti fertilizzanti contemplati dal regolamento (UE) 2019/1009 incidono direttamente sui costi di produzione, sui redditi, sulla sicurezza e sulla competitività degli agricoltori, mentre gli oneri normativi e amministrativi a carico dei produttori sono trasmessi lungo la catena di approvvigionamento. Poiché la competitività dell'Unione dipende, tra l'altro, dalla sua capacità di innovare, il quadro normativo dovrebbe sostenere l'innovazione e il progresso tecnico rimanendo proporzionato ed evitando oneri inutili, garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi di tale regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli operatori economici</STRING></STRING> e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">risulta necessaria al fine di</STRING></STRING> migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per</STRING></STRING> accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un contatto digitale, che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potrebbe</STRING></STRING> consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i fornitori e le singole persone e tra i fornitori</STRING></STRING> e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuisce a</STRING></STRING> migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la tracciabilità, la responsabilità</STRING></STRING> e l'applicazione delle norme, nonché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad</STRING></STRING> accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ad assicurare che i consumatori abbiano un contatto rapido e diretto in caso di emergenza o incidente</STRING></STRING>. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche</STRING></STRING> un contatto digitale, che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilmente e gratuitamente</STRING></STRING> con il fornitore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e consentire di conservare le informazioni su un supporto durevole.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se è fornito un contatto digitale, il numero di telefono può essere reso direttamente disponibile attraverso tale contatto digitale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità di contattare direttamente e rapidamente i fornitori, e dovrebbe essere accessibile gratuitamente, senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni, o registrarsi solo allo scopo di contattare il fornitore. Tale contatto digitale potrebbe includere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come uno strumento che comprende risposte automatiche alle richieste, chatbot o numeri di fax. Il termine "contatto digitale", analogamente al termine "indirizzo elettronico" di cui al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere inteso in modo tecnologicamente neutro, in grado di evolvere con i futuri sviluppi tecnologici, e contemplare tutte le forme di comunicazione digitale diretta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sono tuttavia necessarie ulteriori semplificazioni per quanto concerne l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È inoltre necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed</STRING></STRING> esterno nei casi in cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applichi</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deroga relativa ai</STRING></STRING> 10 ml.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ha introdotto la possibilità di omettere gli elementi dell'etichetta da tali imballaggi interni a determinate condizioni.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È tuttavia necessario semplificare tali disposizioni e chiarire i casi in cui gli elementi dell'etichetta devono essere presenti sull'imballaggio</STRING></STRING> esterno nei casi in cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali elementi possono essere completamente omessi. Inoltre,</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Commissione dovrebbe valutare se ulteriori riduzioni specifiche degli elementi obbligatori dell'etichetta debbano applicarsi agli imballaggi da</STRING></STRING> 10 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a 125</STRING></STRING> ml.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Al fine di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">flessibilità</STRING></STRING> per i fornitori di sostanze e miscele, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creare parità di condizioni</STRING></STRING> per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eliminare</STRING></STRING> il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto riguarda l'aggiornamento delle etichette in caso di autoclassificazione nuova o più rigorosa, i fornitori dovrebbero informare senza indebito ritardo i loro utilizzatori a valle diretti in merito ai risultati della nuova valutazione.</STRING></STRING> Al fine di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un tempo sufficiente</STRING></STRING> per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti</STRING></STRING> i fornitori di sostanze e miscele, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare</STRING></STRING> per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prorogare</STRING></STRING> il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a diciotto mesi, continuando a</STRING></STRING> disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori economici</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità preposte all'applicazione delle norme</STRING></STRING> devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ingiustificati</STRING></STRING> per l'industria<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare per le piccole e medie imprese,</STRING></STRING> è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le nuove misure dovrebbero mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. I fornitori</STRING></STRING> devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING> Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING> Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'etichetta funge da fonte principale, e spesso l'unica, di informazioni sui pericoli e guida all'uso sicuro prontamente disponibili per i consumatori, mentre gli utilizzatori professionali e industriali sono informati dei pericoli associati a una particolare sostanza o miscela prima dell'uso anche attraverso schede di dati di sicurezza e formazione in materia di sicurezza. È quindi indispensabile che l'etichetta sia facilmente leggibile non solo in condizioni normali ma anche in circostanze eccezionali, come gli incidenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire che un'etichetta abbia un adeguato grado di leggibilità, dovrebbe avere almeno un chiaro contrasto tra il testo dell'etichetta e lo sfondo, un carattere tipografico adeguato, un carattere di dimensioni adeguate, una spaziatura adeguata tra righe e lettere, la progettazione generale dell'etichetta e altri elementi di formattazione pertinenti. In particolare, per le sostanze o le miscele messe a disposizione sul mercato per il pubblico, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dovrebbero essere riportati in caratteri di dimensione tale che l'altezza della x sia pari o superiore a 1,2 mm. Tuttavia, se il contenuto dell'imballaggio non è superiore a 125 ml, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, potrebbero essere riportati in caratteri di dimensione tale che l'altezza della x sia pari o superiore a 0,9 mm. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dovrebbe aggiornare i suoi orientamenti sulla formattazione delle etichette e includere modelli chiari di quelli che sono esempi accettabili e non accettabili di formattazione delle etichette. Gli orientamenti dovrebbero prendere in considerazione i formati di etichettatura di altre normative pertinenti dell'Unione e tenere conto delle migliori pratiche in materia di "progettazione accessibile" e delle norme accettate per la leggibilità, comprese le combinazioni di colori accettabili e non accettabili al fine di garantire il contrasto. Gli orientamenti dovrebbero contribuire all'esecuzione della normativa da parte delle autorità nazionali competenti, essere elaborati in linea con i principi del legiferare meglio e informati da un'adeguata consultazione delle parti interessate, sostenere la competitività riducendo gli oneri superflui, fornire certezza ai fornitori e garantire una concorrenza leale nel mercato interno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di vendita</STRING></STRING> a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di vendita</STRING></STRING> a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli utilizzatori professionali e industriali sono generalmente meglio informati sui pericoli associati alle sostanze e alle miscele rispetto ai consumatori. È pertanto opportuno differenziare gli obblighi di informazione per quanto riguarda la pubblicità a seconda che i prodotti siano destinati a un uso professionale e industriale o ai consumatori o siano messi direttamente a loro disposizione. Nel valutare se una pubblicità sia rivolta ai consumatori o messa a loro disposizione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di elementi oggettivi, ad esempio se è chiaramente indicato che la sostanza o miscela è destinata esclusivamente all'uso professionale, nonché il contesto in cui la pubblicità o l'offerta è resa disponibile, come ad esempio fiere, pubblicazioni commerciali o piattaforme digitali rivolte agli utilizzatori professionali. Disposizioni di questo tipo esistono già nel diritto dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e che essa riporti un'avvertenza o un pittogramma,</STRING></STRING> ma senza duplicare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte</STRING></STRING> le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questo approccio garantisce che la pubblicità rimanga sufficientemente informativa per avvisare i potenziali utenti della natura pericolosa del prodotto senza imporre requisiti che renderebbero la pubblicità sovraccarica, difficile da interpretare o commercialmente impraticabile. Date le svariate forme di pubblicità, i fornitori dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità in merito alla modalità di trasmissione di tali informazioni nell'ambito della pubblicità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzare</STRING></STRING> la stessa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prescrizione</STRING></STRING> per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che gli inserzionisti utilizzassero</STRING></STRING> la stessa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">frase</STRING></STRING> per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto la possibilità di includere determinati elementi di etichettatura soltanto nell'etichetta digitale. Al fine di garantire un uso più ampio della tecnologia e consentire un approccio più semplice e flessibile all'etichettatura, i fornitori dovrebbero essere autorizzati a inserire i recapiti di eventuali fornitori aggiuntivi soltanto sull'etichetta digitale. L'inclusione del contatto digitale sarebbe opportuna anche qualora nell'etichetta digitale siano forniti i recapiti di altri fornitori.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto la possibilità di includere determinati elementi di etichettatura soltanto nell'etichetta digitale. Al fine di garantire un uso più ampio della tecnologia e consentire un approccio più semplice e flessibile all'etichettatura, i fornitori dovrebbero essere autorizzati a inserire i recapiti di eventuali fornitori aggiuntivi soltanto sull'etichetta digitale. L'inclusione del contatto digitale sarebbe opportuna anche qualora nell'etichetta digitale siano forniti i recapiti di altri fornitori. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire la possibilità di un contatto rapido, essenziale in determinate situazioni come, ad esempio, in caso di emergenza, la presenza di un contatto digitale non dovrebbe escludere la fornitura di un numero di telefono.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le cartucce a getto d'inchiostro (≤150 ml), (fornite in imballaggi esterni e progettate per essere installate in una stampante da un consumatore o da un utilizzatore professionale), hanno una superficie utilizzabile molto limitata per l'etichetta e non possono beneficiare dell'opzione dell'etichetta pieghevole che consente soluzioni multilingue. In questo caso i fornitori dovrebbero essere autorizzati a ridurre le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta a determinate condizioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fornitori dovrebbero avere la possibilità di applicare le nuove disposizioni introdotte dal presente regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione differita di tali disposizioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fornitori dovrebbero avere la possibilità di applicare le nuove disposizioni introdotte dal presente regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione differita di tali disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le autorità nazionali dovrebbero incoraggiarli a farlo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici dovrebbero essere razionalizzate e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non è compatibile con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non aumenta la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno abolire tale condizione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici dovrebbero essere razionalizzate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza abbassare l'elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza e dei consumatori</STRING></STRING> e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non è compatibile con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non aumenta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessariamente</STRING></STRING> la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno abolire tale condizione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Dovrebbero inoltre essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specificati</STRING></STRING> gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostanze alternative comporti una riduzione del rischio globale</STRING></STRING> per la salute umana <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per l'ambiente e che la sostanza abbia</STRING></STRING> una funzione equivalente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia</STRING></STRING> disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da poter</STRING></STRING> essere tecnicamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">praticabile</STRING></STRING> ed economicamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostenibile</STRING></STRING> per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere</STRING></STRING> possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Dovrebbero inoltre essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delineati</STRING></STRING> gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi sostanza alternativa che sostituisca la sostanza classificata sia sicuro</STRING></STRING> per la salute umana<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L'alternativa dovrebbe avere</STRING></STRING> una funzione equivalente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e un livello di efficacia e prestazioni comparabili e dovrebbe essere</STRING></STRING> disponibile sul mercato in quantità sufficienti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oppure essere verosimilmente disponibile in quantità sufficienti per soddisfare l'attuale domanda e disporre</STRING></STRING> in modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dimostrabile del potenziale per soddisfare la domanda prevista entro un lasso di tempo ragionevole. Il suo utilizzo dovrebbe</STRING></STRING> essere tecnicamente ed economicamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">praticabile</STRING></STRING> per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al fine di consentire una produzione continuativa. Per valutare la fattibilità economica, è</STRING></STRING> possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ossia</STRING></STRING> l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti), pertanto un criterio distinto è ridondante.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vale a dire</STRING></STRING> l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti), pertanto un criterio distinto è ridondante.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Spesso una sostanza può altresì essere</STRING></STRING> un costituente di sostanze naturali complesse, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad esempio oli essenziali</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In</STRING></STRING> tali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casi</STRING></STRING> il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è pertinente per la</STRING></STRING> sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò significa che</STRING></STRING> le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale</STRING></STRING> sostanza complessa naturale è essa stessa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elencata</STRING></STRING> come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può sollevare</STRING></STRING> preoccupazioni in merito alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale costituente sulla sicurezza delle</STRING></STRING> sostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complesse naturali</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora sorgano dubbi riguardo alla sicurezza</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> dovrebbe adottare le opportune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure</STRING></STRING> normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le sostanze contenenti più di</STRING></STRING> un costituente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che sono estratte da piante o parti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">piante e che sono sostanze non modificate chimicamente quali definite all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono spesso denominate</STRING></STRING> sostanze naturali complesse, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o "NCS". Possono contenere uno o più costituenti classificati come sostanze CMR, mentre la sostanza naturale complessa stessa non è classificata come sostanza CMR. A tali sostanze deve essere applicato un livello elevato di protezione dei consumatori, che dovrebbe basarsi sulle conoscenze scientifiche e sulle condizioni reali di esposizione derivanti dal loro uso nei prodotti cosmetici.</STRING></STRING> Il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applica alla</STRING></STRING> sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> sostanza complessa naturale è essa stessa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">classificata</STRING></STRING> come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solleva</STRING></STRING> preoccupazioni in merito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'uso e</STRING></STRING> alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe incaricare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indugio</STRING></STRING> il CSSC di valutare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sicurezza</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali</STRING></STRING> sostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">laddove necessario</STRING></STRING>, dovrebbe adottare le opportune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">azioni</STRING></STRING> normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La valutazione del CSSC dovrebbe essere tempestiva per garantire prevedibilità per l'industria.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertanto</STRING></STRING> opportuno prevedere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">periodi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi per l'immissione sul mercato e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">periodi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, testare</STRING></STRING> e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Di conseguenza, se non</STRING></STRING> è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stata presentata alcuna richiesta di deroga, è</STRING></STRING> opportuno prevedere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un periodo</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING> mesi per l'immissione sul mercato e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un periodo</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di deroga e il CSSC abbia constatato che la sostanza non è sicura, tali termini dovrebbero essere ridotti a un periodo di 3 mesi per l'immissione sul mercato e di 12 mesi per la messa a disposizione sul mercato. Nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di deroga e il CSSC abbia constatato che la sostanza è sicura, ma la richiesta sia stata respinta a causa della disponibilità di alternative adeguate, tali termini dovrebbero essere prorogati a un periodo di 24 mesi per l'immissione sul mercato e di 48 mesi per la messa a disposizione sul mercato, a condizione che rimanga disponibile in qualsiasi momento una relazione aggiornata sulla sicurezza del prodotto cosmetico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiesta un'unica notifica</STRING></STRING> di tali prodotti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le condizioni di tale notifica dovrebbero applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali e ai prodotti cosmetici che non li contengono.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di mantenere</STRING></STRING> la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigilanza sui nanomateriali, è opportuno</STRING></STRING> che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, in modo da poter essere consultate dalle autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richieste notifiche</STRING></STRING> di tali prodotti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla Commissione</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mantenere la vigilanza sui nanomateriali nei prodotti cosmetici, è opportuno che</STRING></STRING> tale notifica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">includa l'identificazione del nanomateriale, compresi la sua denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori, come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI, e la descrizione, comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chimiche, del nanomateriale destinato a essere immesso sul mercato ogni anno</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ciò è necessario affinché la Commissione possa richiedere una valutazione della sicurezza in caso di preoccupazioni. Dovrebbe inoltre essere espressamente richiesto</STRING></STRING> che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifica al portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP) e nella</STRING></STRING> relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entrambe accessibili alle autorità competenti,</STRING></STRING> in modo da poter essere consultate dalle autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei prodotti cosmetici</STRING></STRING> desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>I cosmetici sono beni commercializzati a livello mondiale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> Di conseguenza è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">importante</STRING></STRING> che le denominazioni degli ingredienti presenti sulle etichette rispecchino lo stato attuale dello sviluppo scientifico e tecnologico. L'uso di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">denominazioni di ingredienti cosmetici riconosciute a livello</STRING></STRING> internazionale costituisce un fattore importante che promuove la trasparenza e facilita il commercio transfrontaliero di cosmetici. Il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">denominazioni riconosciute</STRING></STRING> a livello internazionale nell'etichettatura dei prodotti cosmetici senza ulteriori interventi normativi da parte della Commissione. Poiché un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti adottato dalla Commissione rallenterebbe il processo di adozione delle denominazioni nuove, la disposizione in base alla quale la Commissione è tenuta ad adottare tale glossario dovrebbe essere abolita.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>I cosmetici sono beni commercializzati a livello mondiale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> di conseguenza è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essenziale</STRING></STRING> che le denominazioni degli ingredienti presenti sulle etichette rispecchino lo stato attuale dello sviluppo scientifico e tecnologico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in maniera tempestiva</STRING></STRING>. L'uso di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale, come le denominazioni della nomenclatura</STRING></STRING> internazionale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli ingredienti cosmetici (INCI),</STRING></STRING> costituisce un fattore importante che promuove la trasparenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli ingredienti per i consumatori, garantisce coerenza fra le giurisdizioni</STRING></STRING> e facilita il commercio transfrontaliero di cosmetici. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le denominazioni INCI sono mantenute dal Personal Care Products Council (PCPC) come norma industriale internazionale e sono ampiamente riconosciute dalle autorità di regolamentazione e dai portatori di interessi in tutto il mondo.</STRING></STRING> Il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diretto</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una nomenclatura riconosciuta</STRING></STRING> a livello internazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come l'INCI,</STRING></STRING> nell'etichettatura dei prodotti cosmetici senza ulteriori interventi normativi da parte della Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Qualora la denominazione comune di un ingrediente non sia disponibile nell'INCI, è opportuno utilizzare un'altra nomenclatura generalmente accettata, ad esempio le denominazioni stabilite in riferimenti chimici o farmacopee riconosciuti a livello internazionale, o in altre fonti autorevoli comunemente utilizzate dal settore e dalle autorità di regolamentazione. Tale approccio garantisce flessibilità, evita inutili oneri amministrativi e assicura che le denominazioni degli ingredienti utilizzate nell'etichettatura dei prodotti cosmetici rimangano aggiornate, coerenti a livello internazionale e facilmente comprensibili per i consumatori</STRING></STRING>. Poiché un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti adottato dalla Commissione rallenterebbe il processo di adozione delle denominazioni nuove, la disposizione in base alla quale la Commissione è tenuta ad adottare tale glossario dovrebbe essere abolita.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, tutti gli operatori che immettono prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione, offline o online, dovrebbero essere soggetti a obblighi equivalenti e a un'applicazione efficace. Ciò è particolarmente importante alla luce dell'aumento delle vendite di cosmetici attraverso i mercati online, compresi i prodotti provenienti da paesi terzi che non sono soggetti agli stessi requisiti in materia di salute e sicurezza. È pertanto necessario esigere che determinate informazioni di etichettatura di cui all'articolo 19 siano indicate in modo chiaro e visibile in caso di vendite a distanza, anche tramite mercati online. Tale prescrizione semplificherà l'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, contribuendo così a una concorrenza leale e a un elevato livello di protezione della salute umana. Inoltre, la sorveglianza post-commercializzazione dovrebbe essere rafforzata, in particolare per le vendite e le importazioni online, e i prodotti cosmetici identificati come non conformi attraverso il sistema di allarme rapido dell'Unione (Safety Gate) non dovrebbero essere inseriti nell'elenco né messi in vendita. A tal fine, le piattaforme online dovrebbero verificare l'identità della persona responsabile prima di consentire l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione, e la vendita, la messa in vendita e la promozione online, anche tramite i social media, di cosmetici vietati, in particolare di prodotti con aggiunta di mercurio, dovrebbero essere esplicitamente vietate.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali, gli operatori economici che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raggiunti</STRING></STRING>, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire alle autorità, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico. Anche i documenti e la corrispondenza con gli organismi notificati in relazione alle valutazioni della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti in forma elettronica. Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali, gli operatori economici che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contattati dalle autorità competenti e dagli utilizzatori finali in modo tale da rispondere adeguatamente alle loro domande</STRING></STRING>, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidamente</STRING></STRING> alle autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">competenti</STRING></STRING>, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico. Anche i documenti e la corrispondenza con gli organismi notificati in relazione alle valutazioni della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidamente</STRING></STRING> in forma elettronica. Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(26 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prodotti fertilizzanti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 sono soggetti a requisiti normativi e oneri amministrativi che, se aumentati, potrebbero ampliare il divario tra i costi di produzione agricola nell'Unione e quelli nei paesi terzi. Di conseguenza, la revisione del presente regolamento dovrebbe prevedere una semplificazione normativa per i produttori di fertilizzanti dell'Unione e apportare benefici agli agricoltori dell'Unione, permettendo agli operatori di entrare più facilmente nel mercato dell'Unione e di operare al di là dei mercati nazionali a vantaggio del mercato unico. Pertanto, essa non dovrebbe compromettere un elevato livello di protezione dei consumatori, della salute e dell'ambiente e di gestione dei rischi. Inoltre, l'allentamento dei requisiti settoriali specifici per i prodotti fertilizzanti non dovrebbe diminuire i livelli di controllo di questi prodotti quando entrano nel mercato, né dovrebbe sollevare preoccupazioni in merito alla tracciabilità, alla sicurezza e agli effetti sulla reputazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(26 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La digitalizzazione delle dichiarazioni di conformità e delle informazioni tecniche sui prodotti può offrire alcuni vantaggi. Si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alla cibersicurezza, alla sorveglianza efficace e rapida dell'applicazione delle norme, alla disponibilità e all'interoperabilità delle infrastrutture digitali, ai possibili costi dell'introduzione e del funzionamento di tali sistemi, nonché alla diversità degli operatori economici e dei sistemi nazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2019/1009, sol i microrganismi figuranti in un elenco positivo di cui all'allegato II di tale regolamento possono essere utilizzati come materiale costituente nei biostimolanti microbici delle piante. Alla Commissione è conferito il potere di aggiungere microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi a tale elenco dopo una valutazione dalla quale risulti che nessuno dei ceppi presenta un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e che garantisce l'efficienza agronomica. Dato il numero elevato di microrganismi presenti sul mercato, la valutazione e la successiva inclusione di microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi nell'elenco positivo registrano ritardi rispetto al progresso scientifico. Il meccanismo esistente rallenta lo sviluppo di biostimolanti microbici delle piante e ritarda l'accesso degli agricoltori a tali prodotti fertilizzanti innovativi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che possono stimolare</STRING></STRING> i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">processi nutrizionali delle piante e quindi ridurre</STRING></STRING> l'uso di fertilizzanti tradizionali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2019/1009, sol i microrganismi figuranti in un elenco positivo di cui all'allegato II di tale regolamento possono essere utilizzati come materiale costituente nei biostimolanti microbici delle piante. Alla Commissione è conferito il potere di aggiungere microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi a tale elenco dopo una valutazione dalla quale risulti che nessuno dei ceppi presenta un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e che garantisce l'efficienza agronomica. Dato il numero elevato di microrganismi presenti sul mercato, la valutazione e la successiva inclusione di microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi nell'elenco positivo registrano ritardi rispetto al progresso scientifico. Il meccanismo esistente rallenta lo sviluppo di biostimolanti microbici delle piante e ritarda l'accesso degli agricoltori a tali prodotti fertilizzanti innovativi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. È necessario monitorare costantemente e in maniera proattiva gli sviluppi scientifici e aggiornare l'elenco dei microrganismi o dei ceppi di microrganismi, nonché i criteri e la metodologia pertinenti. Inoltre, tutti gli aggiornamenti dovrebbero essere applicati rapidamente. Allo stesso tempo, il quadro normativo dovrebbe garantire che</STRING></STRING> l'uso di fertilizzanti tradizionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e naturali rimanga un'opzione praticabile e accessibile, riconoscendone il ruolo accanto alle soluzioni microbiche, in modo da non compromettere la competitività o la produzione agricola nell'Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 27 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(27 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Data la rapidità dell'innovazione nel settore delle biotecnologie agricole, è importante che le procedure normative esistenti, compreso l'aggiornamento degli allegati da parte della Commissione, siano applicate in maniera tempestiva e sulla base di dati scientifici, sfruttando appieno le possibilità già previste dal regolamento (UE) 2019/1009. Ciò dovrebbe facilitare la valutazione tempestiva dei nuovi ceppi, garantendo nel contempo che solo quelli che soddisfano i requisiti di sicurezza dell'Unione siano autorizzati sul mercato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la metodologia dovrebbero</STRING></STRING> consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un uso più ampio dei biostimolanti microbici delle piante può migliorare l'efficienza nell'uso dei nutrienti e la salute del suolo, promuovendo in tal modo lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e al tempo stesso altamente produttiva.</STRING></STRING> Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero rispecchiare gli sviluppi scientifici più recenti e</STRING></STRING> consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto nel contempo della competitività e della produzione dell'Unione. La verifica della conformità dei microrganismi ai criteri e alla metodologia stabiliti a norma del presente regolamento richiede competenze e conoscenze scientifiche e tecniche specifiche da parte degli organismi di valutazione della conformità. Tali competenze dovrebbero pertanto essere esaminate dagli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e della notifica, così come aspetti quali l'indipendenza, l'obiettività, l'imparzialità e l'integrità professionale</STRING></STRING>. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coinvolga gli organismi scientifici pertinenti, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, il JRC e l'ECHA, invitandoli a effettuare un riesame e a fornire contributi, e</STRING></STRING> svolga <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inoltre</STRING></STRING> adeguate consultazioni, anche a livello di esperti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. È essenziale che la Commissione mantenga una stretta cooperazione interistituzionale e che partecipi a tali consultazioni</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che dovrebbero svolgersi</STRING></STRING> nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(29 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) 2019/1009 mira ad agevolare l'immissione sul mercato interno e la libera circolazione di prodotti fertilizzanti sicuri, sostenendo nel contempo il riciclaggio dei nutrienti e l'uso circolare delle materie prime e garantendo un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale e dell'ambiente. La sua effettiva applicazione dipende, tra l'altro, dal riconoscimento dei punti finali per i materiali costitutivi derivati da sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il regolamento delegato (UE) 2023/1605 ha stabilito taluni punti finali per i sottoprodotti di origine animale destinati alla concimazione. Tuttavia, i parametri di trasformazione e le misure di attenuazione dei rischi ivi compresi derivano in gran parte da quadri per l'igiene dei mangimi e la prevenzione delle frodi relative ai mangimi e non sempre riflettono le vie di esposizione e i profili di rischio specifici dei prodotti fertilizzanti applicati al suolo e all'acqua.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le sostanze chimiche, in quanto tali o</STRING></STRING> in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quanto componenti</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">miscele, se fabbricate o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno per impresa, devono essere registrate a norma del</STRING></STRING> regolamento (CE) n. 1907/2006<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con obblighi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazione in funzione del volume effettivo.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) 2019/1009</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che va oltre</STRING></STRING> le prescrizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> regolamento (CE) n. 1907/2006, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevede che tutte le sostanze utilizzate in un prodotto fertilizzante dell'UE, indipendentemente dai quantitativi in cui sono fabbricate o importate</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano registrate almeno</STRING></STRING> a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli obblighi di informazione di cui al</STRING></STRING> regolamento (CE) n. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1907</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2006 per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate annue per impresa</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">unitamente a una relazione sulla sicurezza chimica riguardante il loro uso in un prodotto fertilizzante, conformemente all'articolo 14 di tale regolamento</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali ampi obblighi di informazione potrebbero impedire ai fabbricanti, in particolare alle piccole e medie imprese, di utilizzare sostanze che non sono ancora registrate conformemente a tali requisiti o costringerli a immettere i loro prodotti soltanto sui mercati nazionali conformemente alle norme nazionali. A fini di proporzionalità</STRING></STRING>, e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenuto conto dell'obbligo generale dei fabbricanti</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli importatori di sostanze e prodotti fertilizzanti dell'UE a norma, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (UE) 2019/1009,</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la sicurezza</STRING></STRING> dei prodotti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che immettono sul mercato, la registrazione delle sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbe rispettare soltanto le prescrizioni, comprese le graduazioni pertinenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) 2019/1009 ha introdotto ulteriori prescrizioni</STRING></STRING> in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">materia</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">registrazione per le sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'UE, che vanno al di là di quelle stabilite dal</STRING></STRING> regolamento (CE) n. 1907/2006<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Al fine di garantire la proporzionalità mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno allineare le prescrizioni relative alla registrazione delle sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'Unione a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto delle soglie di tonnellaggio e degli obblighi di informazione pertinenti. Allo stesso tempo, per le sostanze con proprietà particolarmente pericolose</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese quelle classificate</STRING></STRING> a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> regolamento (CE) n. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1272</STRING></STRING>/<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2008 come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, interferenti endocrini o persistenti</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bioaccumulabili e tossiche, dovrebbero applicarsi obblighi di informazione specifici anche se tali sostanze sono utilizzate in piccole quantità nei prodotti fertilizzanti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale approccio garantisce la disponibilità di informazioni rilevanti per la sicurezza, evitando nel contempo oneri inutili per le sostanze che presentano rischi inferiori. Le informazioni fornite dovrebbero basarsi sui dati disponibili, compresi l'uso di metodi alternativi e adeguamenti a norma del regolamento (CE) n</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1907/2006</STRING></STRING>, e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero, ove pertinente</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in ultima istanza, evitare sperimentazioni inutili, in particolare su animali vertebrati.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le valutazioni della sicurezza chimica dovrebbero limitarsi agli scenari</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esposizione pertinenti relativi all'uso agronomico</STRING></STRING> dei prodotti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fertilizzanti e all'ambiente. Tale approccio garantisce un quadro equilibrato che sostiene l'innovazione e l'accesso al mercato, salvaguardando nel contempo un elevato livello di protezione e certezza del diritto per gli operatori</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 42</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>42.</NO.P>"contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un fornitore può essere raggiunto o coinvolto</STRING></STRING> senza la necessità di registrarsi o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">scaricare</STRING></STRING> un'applicazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>42.</NO.P>"contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilmente e gratuitamente, come indirizzi e-mail o un link,</STRING></STRING> attraverso il quale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è possibile contattare un fornitore</STRING></STRING> senza la necessità di registrarsi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, scaricare</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">usare</STRING></STRING> un'applicazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo, la Commissione valuta se ulteriori riduzioni specifiche degli elementi obbligatori dell'etichetta debbano applicarsi agli imballaggi da 10 a 125 ml."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo</STRING></STRING> 17, paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la lettera a) è sostituita dalla seguente:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo</STRING></STRING> 17, paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è così modificato:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P> la lettera a) è sostituita dalla seguente:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>nome, indirizzo e contatto digitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei fornitori;</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>nome, indirizzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, numero di telefono</STRING></STRING> e contatto digitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del fornitore</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Il numero di telefono di cui al primo comma, lettera a), può essere omesso dall'etichetta se tale numero di telefono è direttamente disponibile tramite il contatto digitale."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> il contatto digitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del fornitore</STRING></STRING> della miscela.;</P></OLD><NEW><P>L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> il contatto digitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei fornitori</STRING></STRING> della miscela <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il numero di telefono, a meno che tale numero di telefono non sia direttamente disponibile tramite il contatto digitale</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il termine di cui all'articolo 61, paragrafo 8, l'inclusione o la modifica del contatto digitale può essere aggiunta o aggiornata in qualsiasi momento o durante i cicli periodici di aggiornamento dell'etichetta del fornitore</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>all'articolo 29, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo</STRING></STRING> 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sostituito dal seguente</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>all'articolo 29, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paragrafi 1 e</STRING></STRING> 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono sostituiti dai seguenti</STRING></STRING>:</P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Quando l'imballaggio di una sostanza o miscela è tale, per forma o a causa delle ridotte dimensioni, che risulta impossibile soddisfare i requisiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo</STRING></STRING> 31 concernenti l'apposizione di un'etichetta nelle lingue degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2, primo comma</STRING></STRING>, sono riportati conformemente all'allegato I, sezione 1.5.1.</P></OLD><NEW><P>"1.	Quando l'imballaggio di una sostanza o miscela è tale, per forma o a causa delle ridotte dimensioni, che risulta impossibile soddisfare i requisiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo</STRING></STRING> 31 concernenti l'apposizione di un'etichetta nelle lingue degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING>, sono riportati conformemente all'allegato I, sezione 1.5.1.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.;</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quando: a) il contenuto dell'imballaggio di una sostanza o miscela non supera le quantità indicate nell'allegato I, punto 1.5</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e b) l'imballaggio è tale, per forma o a causa delle dimensioni troppo ridotte, da non permettere un riferimento completo a tutti gli elementi di cui all'articolo 31 in tutte le lingue dello Stato membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 29 è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 6, gli elementi dell'etichetta delle cartucce di inchiostro possono essere ridotti conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto 1.5.2.5 bis. Ai fini del presente paragrafo, per "cartuccia di inchiostro" si intende un'unità sostituibile che contiene inchiostro e che deve essere inserita in una stampante durante la stampa.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e in ogni caso entro diciotto mesi</STRING></STRING> dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al medesimo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di completare le modifiche dell'etichettatura senza indebito ritardo, i fornitori cooperano a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, e informano i loro utilizzatori a valle diretti in merito ai risultati della nuova valutazione di cui al comma 1 conformemente alle prescrizioni applicabili del regolamento (CE) n. 1907/2006. I fornitori possono applicare le classificazioni nuove o aggiornate e adattare l'etichettatura di conseguenza, su base volontaria prima della scadenza del termine di diciotto mesi, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiante e di offrire sufficiente flessibilità.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 31 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali elementi</STRING></STRING> si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile. Tali elementi si distinguono chiaramente dallo sfondo e presentano una dimensione e una spaziatura che li rendono facilmente leggibili. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Essi sono formattati conformemente all'allegato I, punto 1.2.1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 48 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.".</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa o per una miscela contenente le sostanze di cui all'allegato II, parte 2, reca <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sempre</STRING></STRING> la frase: "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto." <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e include uno degli elementi seguenti: a) i pittogrammi di pericolo applicabili; o b) le avvertenze pertinenti conformemente all'articolo 20</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma non si applica alla pubblicità rivolta agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, a condizione che la pubblicità non sia rivolta al pubblico in generale né messa direttamente a sua disposizione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 48 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>"Articolo 48 bis</P></OLD><NEW><P>"Articolo 48 bis</P></NEW><OLD><P>Offerte di vendita a distanza</P></OLD><NEW><P>Offerte di vendita a distanza</P></NEW><OLD><P>Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17."</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P> Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza rivolte al pubblico, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1 si applica altresì alle offerte di vendita a distanza rivolte agli utilizzatori professionali di sostanze o miscele destinate ad essere utilizzate nel corso delle loro attività industriali o professionali, se l'offerta consente al pubblico di concludere un contratto a distanza a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE</STRING></STRING>."</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 61 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P>"8.	Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º luglio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º luglio 2029."</P></OLD><NEW><P>"8.	Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, d'applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º luglio 2027 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º luglio 2029<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.2.1, applicabili al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2028 sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio a norma del presente regolamento, modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 1º gennaio 2030</STRING></STRING>."</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 bis – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiede</STRING></STRING> senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza da utilizzare nei prodotti cosmetici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiede</STRING></STRING> senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza da utilizzare nei prodotti cosmetici.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>"2.	Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B. La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concede</STRING></STRING> la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</P></OLD><NEW><P>"2.	Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in via eccezionale</STRING></STRING> nei prodotti cosmetici se una richiesta di deroga è presentata alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con le quali la sostanza è classificata come sostanza CMR 1A o 1B<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e se la Commissione concede la deroga in relazione al divieto generale stabilito nel primo comma</STRING></STRING>. La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può concedere</STRING></STRING> la deroga se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un uso particolare della categoria</STRING></STRING> di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING> tali prodotti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dell'esposizione complessiva</STRING></STRING> da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.";</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>le sostanze sono state valutate e giudicate sicure dal CSSC per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno o più usi particolari di una o più categorie</STRING></STRING> di prodotti cosmetici, tenendo conto dell'esposizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complessiva dagli usi in</STRING></STRING> tali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">categorie di</STRING></STRING> prodotti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> da fonti diverse dai cosmetici e dei gruppi di popolazione vulnerabili.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>il suo utilizzo nei prodotti cosmetici comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per l'ambiente</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>il suo utilizzo nei prodotti cosmetici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sicuro e</STRING></STRING> comporta una riduzione del rischio globale per la salute umana<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se valutata rispetto alla sostanza che è destinata a sostituire</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>svolge una funzione equivalente alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">analogo</STRING></STRING> e con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo stesso</STRING></STRING> livello di efficacia;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>svolge una funzione equivalente alla sostanza classificata, in un prodotto cosmetico finito con effetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragonabile</STRING></STRING> e con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> livello <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragonabile</STRING></STRING> di efficacia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di prestazione</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>è tecnicamente praticabile ed economicamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostenibile</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>è tecnicamente praticabile ed economicamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fattibile, ammesso che i costi e le condizioni di approvvigionamento consentano una produzione continuativa</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>non è soggetta a restrizioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, non è protetta da diritti esclusivi</STRING></STRING> ed è disponibile sul mercato su larga scala<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> in quantità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sufficientemente ampie</STRING></STRING> da soddisfare la domanda attuale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> prevista."</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>non è soggetta a restrizioni ed è disponibile sul mercato su larga scala <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> in quantità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sufficienti</STRING></STRING> da soddisfare la domanda attuale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oppure dispone del potenziale per soddisfare la domanda attuale o</STRING></STRING> prevista <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un lasso di tempo ragionevole</STRING></STRING>."</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>ii bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"La Commissione consulta i pertinenti portatori di interessi ai fini del secondo comma, lettera a), e del terzo comma."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>dopo il quarto comma, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il comma seguente</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>dopo il quarto comma, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono aggiunti i commi seguenti</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto iii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>"Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicazione</STRING></STRING> delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A, o 1B.";</P></OLD><NEW><P>"Il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo decorre dalla data di entrata in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vigore</STRING></STRING> delle pertinenti modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che classificano la sostanza in questione come sostanza CMR 1A, o 1B.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sia stata presentata una richiesta di deroga di cui al paragrafo 2, secondo comma, per le sostanze CMR di categoria 1A o 1B, il relativo termine può essere eventualmente prorogato di dodici mesi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a una sostanza in cui l'esposizione per via orale o per inalazione ai fini della classificazione armonizzata CMR è stata esplicitamente indicata nella colonna "Codici di indicazioni di pericolo" rientrante nella "Classificazione" di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza presentano un rischio potenziale per la salute umana a causa di ingestione o inalazione accidentale, la Commissione chiede senza indebito ritardo al CSSC un parere sulla sicurezza della sostanza in questione in tali specifici tipi di prodotti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una sostanza estratta</STRING></STRING> da piante o parti di piante e non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificata</STRING></STRING> chimicamente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quale definita</STRING></STRING> all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenente</STRING></STRING> più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se </STRING></STRING>l'uso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tale sostanza</STRING></STRING> nei prodotti cosmetici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comporta</STRING></STRING> un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiede</STRING></STRING> senza indebito ritardo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al CSSC un parere sulla sicurezza di tale sostanza per il suo uso nei prodotti cosmetici</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostanze estratte</STRING></STRING> da piante o parti di piante e non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificate</STRING></STRING> chimicamente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali definite</STRING></STRING> all'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenenti</STRING></STRING> più di un costituente, di cui almeno uno è stato classificato come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché la presenza di tale costituente classificato come CMR di categoria 1A, 1B o 2 in tali sostanze nei prodotti cosmetici comporta un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione chiede senza indugio al CSSC un parere sulla sicurezza di tale costituente per la sua presenza nei prodotti cosmetici. Il CSSC formula il suo parere entro 12 mesi dalla richiesta della Commissione. La Commissione può prorogare tale termine di sei mesi qualora siano necessarie evidenze supplementari. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico. Tenendo conto del parere formulato dal CSSC e qualora </STRING></STRING>l'uso nei prodotti cosmetici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di una sostanza di cui al primo comma contenente un costituente classificato come CMR 1A, 1B o 2 per la salute umana comporti </STRING></STRING>un rischio potenziale per la salute umana, la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> modifica </STRING></STRING>senza indebito ritardo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli allegati del presente regolamento</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente paragrafo, per "piante" si intendono gli organismi vivi o morti appartenenti ai regni Plantae e Fungi, ivi compresi alghe, licheni e lieviti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento."</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per la quale non è stata presentata una richiesta di deroga conformemente al paragrafo 2</STRING></STRING> o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici e per la quale è stata presentata una richiesta di deroga conformemente al paragrafo 2, che tuttavia non è stata concessa a causa di problemi di sicurezza rilevati dal CSSC, o una sostanza non conforme a una restrizione possono continuare a essere immessi sul mercato per tre mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per 12 mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prodotti cosmetici contenenti una sostanza classificata come sostanza CMR 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui è vietato l'uso nei prodotti cosmetici o una sostanza non conforme a una restrizione e per la quale è stata presentata una richiesta di deroga conformemente al paragrafo 2, che tuttavia non è stata concessa a causa della disponibilità di un'alternativa idonea, possono continuare a essere immessi sul mercato per 24 mesi ed essere messi a disposizione sul mercato per 48 mesi dopo l'entrata in vigore delle pertinenti modifiche degli allegati pertinenti del presente regolamento, mantenendo disponibile una relazione, se necessario aggiornata, sulla sicurezza del prodotto cosmetico</STRING></STRING>."</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>all'articolo 16, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paragrafi</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 7</STRING></STRING> sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppressi</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>all'articolo 16, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in forma elettronica prima dell'immissione sul mercato. I primi commi non si applicano ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III. Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identificazione del nanomateriale, compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la descrizione del nanomateriale, comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione. La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presentazione, che può sostituire l'informazione da notificare nel caso in cui lo stesso nanomateriale sia utilizzato in prodotti diversi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1223/2009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6 bis. Quando i prodotti chimici sono messi a disposizione sul mercato tramite vendite a distanza, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile le informazioni di cui al paragrafo 1."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli allegati da II a VI sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 15 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>"contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è possibile raggiunge gli operatori economici o interagire con essi</STRING></STRING> senza la necessità di registrarsi o scaricare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'applicazione</STRING></STRING>;"</P></OLD><NEW><P>"contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">liberamente</STRING></STRING> accessibile attraverso il quale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un operatore economico può essere contattato</STRING></STRING> senza la necessità di registrarsi o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> scaricare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico</STRING></STRING>;"</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera a – punto ii</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P>"I fabbricanti garantiscono che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato da un indirizzo internet o un supporto dati che consente l'accesso alla dichiarazione di conformità UE.";</P></OLD><NEW><P>"I fabbricanti garantiscono che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato da un indirizzo internet o un supporto dati che consente l'accesso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diretto</STRING></STRING> alla dichiarazione di conformità UE.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>"I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'UE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'UE. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante."</P></OLD><NEW><P>"I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale sull'imballaggio del prodotto fertilizzante dell'UE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'UE. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e rapido</STRING></STRING> del fabbricante."</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>"Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione UE di conformità e, laddove opportuno, da altri documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6."</P></OLD><NEW><P>"Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante dell'UE sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale è possibile accedere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">direttamente</STRING></STRING> alla dichiarazione UE di conformità e, laddove opportuno, da altri documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6."</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli importatori tengono la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.</P></OLD><NEW><P>Gli importatori tengono la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> rapidamente</STRING></STRING> disponibile a tali autorità, su richiesta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Su richiesta, gli importatori mettono a disposizione degli altri operatori economici la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica.</P></OLD><NEW><P>Su richiesta, gli importatori mettono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rapidamente</STRING></STRING> a disposizione degli altri operatori economici la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell'UE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione UE di conformità e, se opportuno, dagli altri documenti prescritti, comprese le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 4, fornite nel modo ivi specificato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell'UE deve essere messo a disposizione, come pure che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.</P></OLD><NEW><P>Prima di mettere un prodotto fertilizzante dell'UE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal supporto dati attraverso il quale è possibile accedere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">direttamente</STRING></STRING> alla dichiarazione UE di conformità e, se opportuno, dagli altri documenti prescritti, comprese le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 4, fornite nel modo ivi specificato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell'UE deve essere messo a disposizione, come pure che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La dichiarazione UE di conformità è fornita in un formato leggibile meccanicamente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e aperto di cui all'articolo 2, punti 13) e 14), della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio* e soddisfa le prescrizioni per le etichette digitali di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 4, lettere da a) a d)</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>La dichiarazione UE di conformità è fornita in un formato leggibile meccanicamente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, grazie al quale è possibile accedervi direttamente</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 42 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia consentono di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:</P></OLD><NEW><P>La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri e una metodologia per la valutazione di microrganismi diversi da quelli figuranti nell'allegato II che, in caso di dimostrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da parte del produttore, e di verifica da parte degli organismi notificati,</STRING></STRING> della conformità a tali criteri nella valutazione della conformità del prodotto fertilizzante dell'UE secondo tale metodologia, possono essere utilizzati come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. I criteri e la metodologia consentono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a un organismo notificato</STRING></STRING> di verificare che i microrganismi soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), e prevedono almeno l'esame degli elementi seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 42 – paragrafo 4 bis bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente paragrafo 4 bis bis:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4 bis bis. La Commissione può inoltre adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 per modificare l'allegato II al fine di stabilire criteri generali e una metodologia per la valutazione dei materiali e dei metodi di trasformazione diversi da quelli già elencati nell'allegato II, esclusi i microrganismi, che possono essere utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE, se nella valutazione della conformità risulta comprovata la conformità a tali criteri. I criteri e la metodologia prevedono almeno l'esame delle informazioni scientifiche o tecniche per sostenere un approvvigionamento, una trasformazione e un uso sicuri del materiale."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 42 – paragrafo 4 bis ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente paragrafo 4 bis ter:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4 bis ter. Entro il [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione adotta un atto delegato al fine di stabilire i criteri e la metodologia nonché di creare, previa valutazione, una nuova categoria corrispondente per i materiali e i metodi di trasformazione diversi da quelli già elencati nell'allegato II, esclusi i microrganismi, che possono essere utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE, a condizione che nella valutazione della conformità risulti comprovata la conformità a tali criteri. I criteri e la metodologia mirano a garantire un approvvigionamento, una trasformazione e un uso sicuri del materiale. La creazione di tale nuova categoria non pregiudica l'applicazione di altre categorie di materiali costituenti di cui all'allegato II."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 42 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis. Ai fini del presente regolamento, i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale utilizzati esclusivamente come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE possono essere messi a disposizione sul mercato solo se provengono da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che hanno raggiunto un punto finale nella catena di fabbricazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Nel determinare tali punti finali per i prodotti derivati destinati a essere utilizzati nei prodotti fertilizzanti dell'UE, la Commissione garantisce che: a) i criteri di trasformazione e di sicurezza, come pure le necessarie misure di attenuazione dei rischi, siano proporzionati e sufficienti per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché specificamente pertinenti agli usi di fertilizzazione; b) tali criteri e misure siano adeguati ai rischi derivanti dall'applicazione di prodotti fertilizzanti al suolo e alle acque; e, c) tali criteri e misure siano conformi ai criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del presente regolamento. Qualora gli atti delegati o di esecuzione esistenti adottati a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 non soddisfino tali condizioni, la Commissione, se del caso e secondo le procedure stabilite in detto regolamento, li riesamina e, se necessario, li modifica per garantire tale coerenza. A tal fine la Commissione chiede, se del caso, pareri scientifici all'Autorità europea per la sicurezza alimentare per valutare i rischi specifici connessi agli usi in quanto fertilizzanti, tenendo conto di vie di esposizione distinte da quelle associate ai mangimi o ad altri usi."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera b ter (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 42 – paragrafo 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente: "8 bis. La Commissione adotta il primo atto delegato conformemente al paragrafo 4 bis entro [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera b quater (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 40 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 49 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riesame</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione valuta periodicamente se le prescrizioni che disciplinano il trattamento dei materiali destinati a essere utilizzati nei prodotti fertilizzanti rimangano appropriate e, se necessario, le adegua alla luce dei progressi scientifici e tecnici, tenendo conto delle prassi nazionali e delle finalità del regolamento (UE) 2019/1009. Tale riesame è effettuato per la prima volta entro due anni dalla data di messa in applicazione del presente regolamento modificativo."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 9 – lettera b quinquies (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis bis(nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il [inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle prescrizioni per le miscele di prodotti fertilizzanti in cui il componente primario è uno o più substrati di coltivazione appartenenti alla CMC 4.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione valuta, in particolare, le condizioni per adeguare il tenore di nutrienti, il valore del pH o l'attività biologica, i requisiti aggiornati in materia di etichettatura e le opportune procedure di valutazione della conformità per tali miscele e può accompagnare, se del caso, le modifiche del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1.2.1.5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>nell'allegato I, il punto 1.2.1.5 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente: "Il testo dell'etichetta deve essere leggibile. Ai fini del presente punto, un'etichetta è considerata leggibile se l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo, presenta almeno le seguenti caratteristiche: a) stampa in un colore contrastante rispetto allo sfondo;</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">b) utilizzo di un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie; c) spaziatura adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto; d) interlinea adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto ed evitare la sovrapposizione delle righe del testo; e) dimensione adeguata del carattere in funzione delle dimensioni dell'etichetta e degli elementi dell'etichetta prescritti, nonché dell'utilizzatore a cui il prodotto è destinato. Per le sostanze o le miscele immesse sul mercato rivolte al pubblico, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in caratteri di dimensione tale per cui l'altezza della x sia pari o superiore a 1,2 mm. Tuttavia, se la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, possono essere riportati in caratteri di dimensione tale che l'altezza della x sia pari o superiore a 0,9 mm. Tali caratteristiche sono ulteriormente chiarite negli orientamenti dell'ECHA sulla leggibilità e sulla presentazione delle etichette da sviluppare a norma del presente regolamento. La conformità al presente punto è valutata sulla base della leggibilità complessiva dell'etichetta e applicata in modo compatibile con le caratteristiche fisiche e le limitazioni tecniche dell'imballaggio, comprese le dimensioni e l'utilizzatore a cui il prodotto è destinato."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1.5.1.2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.5.1.2.</NO.P>Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, avvertenze, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> il contatto digitale dei fornitori della sostanza o miscela.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.5.1.2.</NO.P>Se si applica il punto 1.5.1.1, l'etichetta apposta su un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, avvertenze, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> il contatto digitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il numero di telefono</STRING></STRING> dei fornitori della sostanza o miscela<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che il numero di telefono non sia direttamente disponibile attraverso il contatto digitale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – sezione 1.5.2.4.1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad eccezione dell'allegato II, parte 2, punto 2.8,</STRING></STRING> e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>per la sostanza o miscela è prescritta l'etichettatura conformemente all'allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1.5.2.4.3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione dell'allegato II, parte 2, punto 2.8</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>la sostanza o miscela non richiede l'etichettatura conformemente all'allegato II, parte 1 o 2;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1.5.2.4.3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'allegato I, è aggiunto il punto 1.5.2.4.3 bis: "Se si applica il punto 1.5.2.4.3, l'etichetta dell'imballaggio deve riportare l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze oppure il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, e, se del caso, i pittogrammi di pericolo "GHS01" o "GHS05.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 7 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1.5.2.5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'allegato I, è aggiunto il punto 1.5.2.5. bis: Etichettatura delle cartucce di inchiostro di contenuto non superiore a 150 ml</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.5.2.5bis.1</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: Gli elementi dell'etichetta prescritti dall'articolo 17 possono essere ridotti a norma del punto 1.5.2.5 bis.2 e 1.5.2.5 bis.3 se:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il contenuto della cartuccia di inchiostro non è superiore a 150 ml;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni relative ai pericoli sull'imballaggio esterno sono conservate insieme alla stampante.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.5.2.5bis.2</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: Se si applica il punto 1.5.2.5. bis.1, l'etichetta sulla cartuccia di inchiostro e su qualsiasi imballaggio intermedio contiene almeno:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identificativo del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all'articolo 18, paragrafo 3, per le miscele;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, i pittogrammi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, l'identificatore unico di formula;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fornitore; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di telefono o contatto digitale.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.5.2.5bis.3</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: Se si applica il punto 1.5.2.5. bis.1 e il contenuto della cartuccia di inchiostro non è superiore a 30 ml, le informazioni richieste dal punto 1.5.2.5 bis.1 posso essere ulteriormente ridotte in modo che l'etichetta sulla cartuccia di inchiostro contenga almeno:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identificativo del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all'articolo 18, paragrafo 3, per le miscele; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, i pittogrammi seguenti: GHS01, GHS05, GHS06, GHS08, GHS07, GHS09. Ove vengano assegnati più di due pittogrammi, GHS06 e GHS08 possono avere la precedenza su GHS01 e GHS05.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 8</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1.6 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di telefono del fornitore o dei fornitori richiesto a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e, se del caso, dell'articolo 25, paragrafo 6, terzo comma, e dell'allegato I, punto 1.5.1.2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e pompata direttamente in un recipiente che è parte integrante di un veicolo e dal quale la sostanza o miscela non è normalmente destinata a essere rimossa</STRING></STRING>, la copia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> degli</STRING></STRING> elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, lettere da c) a h), è riportata in una posizione visibile sulla rispettiva pompa. Non è necessario fornire l'identificatore unico di formula di cui all'articolo 25, paragrafo 7.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>Per una sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio, la copia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dei seguenti</STRING></STRING> elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo 1,</STRING></STRING> lettere da c) a h), è riportata in una posizione visibile sulla rispettiva pompa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o nelle sue vicinanze</STRING></STRING>. Non è necessario fornire l'identificatore unico di formula di cui all'articolo 25, paragrafo 7.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – punto 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – parte II – SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>nella CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO, il punto 2 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a) Le sostanze che figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cancerogenicità, categoria 1A o 1B;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta, categoria 1;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interferente endocrino per la salute umana, categoria 1;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interferente endocrino per l'ambiente, categoria 1; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i cui quantitativi effettivi immessi sul mercato sono inferiori a 10 tonnellate all'anno, incorporate intenzionalmente nel prodotto fertilizzante dell'UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, in una concentrazione pari o inferiore ai valori soglia generici di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere state registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, in un fascicolo contenente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni di cui agli allegati VI e VII e, nella misura in cui siano pertinenti e disponibili, all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sulla base dei dati disponibili, dei metodi alternativi a norma dell'articolo 13 e degli adeguamenti a norma dell'allegato XI, e con l'esecuzione di nuovi test su animali vertebrati solo in ultima istanza e se del caso, e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che si limiti rigorosamente agli scenari di esposizione relativi all'uso agronomico e all'ambiente, a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione previste dall'articolo 9 (PPORD) del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione all'uso esclusivo a fini di ricerca e sviluppo scientifici, dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'allegato V, punti 6, 7, 8, 9 o 10, (solo per la magnesia) del medesimo regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I polimeri sono esentati dalle disposizioni di cui alla lettera a).";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato IV – punto 2 – lettera f</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 2019/1009</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – parte II – CMC 8: POLIMERI NUTRIENTI</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi ai criteri di cui al punto 1 della CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi ai criteri di cui al punto 1 della CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il polimero può inoltre svolgere altre funzioni, a condizione che ciò non alteri le caratteristiche di sicurezza del prodotto né comprometta la funzione di rilascio controllato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>