<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0139</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0098/2026 - Relatrice: Danuše Nerudová)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2026, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025)0738 – C10-0320/2025 – 2025/0380(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0098/2026).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 approvano l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>L'analisi effettuata sul funzionamento previsto della riserva, che tiene conto di informazioni recenti, indica che modifiche mirate di alcuni parametri contribuirebbero a migliorare la prevedibilità del mercato e la stabilità delle variazioni dei prezzi nei primi anni del nuovo sistema.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>L'analisi effettuata sul funzionamento previsto della riserva, che tiene conto di informazioni recenti, indica che modifiche mirate di alcuni parametri contribuirebbero a migliorare la prevedibilità del mercato e la stabilità delle variazioni dei prezzi nei primi anni del nuovo sistema. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Affinché tali modifiche non ostacolino gli sforzi di decarbonizzazione dell'Unione, è necessaria un'ulteriore azione da parte degli Stati membri. Secondo la Banca centrale europea, gli investimenti verdi nell'Unione rimangono al di sotto dei livelli necessari per conseguire l'obiettivo di decarbonizzazione per il 2030. Gli Stati membri devono pertanto rimanere vigili contro il rischio di carenze di finanziamenti verdi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'attuazione del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori deve essere accompagnata da misure complementari di decarbonizzazione, che costituiscono lo strumento più efficace per aiutare le famiglie a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e attenuare quindi l'impatto dell'ETS2 sui consumatori, dal momento che la domanda di combustibile nel settore dell'edilizia e dei trasporti rimane ampiamente anelastica sul breve periodo. Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare le entrate generate dalla vendita all'asta dei diritti di emissione per le finalità di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, dando priorità alle attività che possono contribuire ad affrontare gli aspetti sociali dello scambio di quote di emissioni nell'ambito dell'ETS2. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri utilizzassero le entrate generate dalla vendita all'asta delle quote svincolate dalla riserva per integrare i loro piani sociali per il clima. È altrettanto importante che la Commissione integri la sua analisi dei piani nazionali aggiornati definitivi per l'energia e il clima individuando, per ciascuno Stato membro, misure settoriali di decarbonizzazione e un migliore utilizzo dei proventi dell'ETS che potrebbero contribuire a ridurre la domanda di quote ETS2. È altresì importante rafforzare il meccanismo di anticipazione finanziaria della BEI e prendere in considerazione ulteriori misure per aumentare il bilancio del Fondo sociale per il clima, al fine di garantire che il sostegno finanziario sia fornito alle famiglie in modo tempestivo e a un livello che rifletta l'evoluzione dei prezzi dell'ETS2. È necessario che la Commissione valuti la possibilità di prorogare la durata del Fondo sociale per il clima.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Al fine di aumentare la prevedibilità del mercato a lungo termine, le quote integrate nella riserva per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori che non sono state svincolate dovrebbero rimanere valide <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo il</STRING></STRING> 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2030</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Al fine di aumentare la prevedibilità del mercato a lungo termine, le quote integrate nella riserva per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori che non sono state svincolate dovrebbero rimanere valide <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino al 31 dicembre 2033, e parzialmente fino al</STRING></STRING> 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2035.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro quattro anni dall'avvio dell'ETS2, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto, compresa una valutazione dell'impatto distributivo, e una valutazione dell'impatto ambientale, sociale ed economico delle quote rimanenti nella riserva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Al fine di migliorare ulteriormente la sua reattività alle fluttuazioni ingiustificate dei prezzi e aumentare la prevedibilità del mercato, il meccanismo per migliorare la stabilità dei prezzi nei primi tre anni del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori dovrebbe essere rafforzato con la dovuta cautela. Ciò potrebbe comportare lo svincolo di un volume più elevato di quote sul mercato. Se la misura è applicata due volte durante lo stesso periodo di 12 mesi, l'ulteriore svincolo dovrebbe avvenire due volte.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Al fine di migliorare ulteriormente la sua reattività alle fluttuazioni ingiustificate dei prezzi e aumentare la prevedibilità del mercato, il meccanismo per migliorare la stabilità dei prezzi nei primi tre anni del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori dovrebbe essere rafforzato con la dovuta cautela. Ciò potrebbe comportare lo svincolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza ritardi</STRING></STRING> di un volume più elevato di quote sul mercato. Se la misura è applicata due volte durante lo stesso periodo di 12 mesi, l'ulteriore svincolo dovrebbe avvenire due volte.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Livelli eccessivi dei prezzi delle quote nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori potrebbero comunque avere un impatto sproporzionato sulle famiglie vulnerabili, mentre fluttuazioni eccessive dei prezzi potrebbero non verificarsi solo due volte all'anno. Nel contesto del riesame della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è essenziale prendere in considerazione ulteriori misure di salvaguardia sociale e può essere opportuno che la Commissione prenda in esame strumenti di riduzione dei prezzi più incisivi per garantire la stabilità dei prezzi a lungo termine. A tale riguardo, la Commissione potrebbe prendere in considerazione un elenco di opzioni quali il rafforzamento e la proroga oltre il 31 dicembre 2029 del meccanismo contro l'aumento eccessivo dei prezzi pari a 45 EUR fissato ai prezzi del 2026 e l'adeguamento di conseguenza della riserva stabilizzatrice del mercato, compresi la frequenza e il volume degli svincoli di quote e il volume della riserva, se necessario, valutando la fattibilità di consentire agli Stati membri di non applicare temporaneamente il sistema agli edifici residenziali a titolo di deroga, a condizione che dimostrino di poter conseguire gli obiettivi di condivisione degli sforzi attuando altre misure e a condizione che abbiano recepito la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio nel diritto nazionale, garantendo la possibilità di utilizzare i proventi dello scambio di quote di emissioni per il sostegno diretto, ad esempio i dividendi climatici, senza dover dimostrare un impatto ambientale positivo, o introducendo altre misure per ridurre al minimo i costi trasferiti alle famiglie vulnerabili. Entro il 1° marzo 2027, tali opzioni devono essere debitamente valutate dalla Commissione per quanto riguarda il loro impatto sociale e ambientale, garantendo nel contempo che non vadano a scapito del conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A seguito della revisione della riserva stabilizzatrice del mercato prevista dalla presente decisione modificativa, sarebbe opportuno che la Commissione effettuasse una valutazione d'impatto del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori al fine di valutarne l'impatto sociale e l'impatto sul conseguimento degli obiettivi climatici, nonché una valutazione distributiva del numero di famiglie vulnerabili per le quali è stato messo a disposizione un sostegno a titolo del Fondo sociale per il clima e dello strumento di anticipazione della BEI a tale data, compresa, se fattibile, una ripartizione per tipo di area geografica, per distribuzione del reddito e per genere, che deve altresì prendere in considerazione misure supplementari al fine di garantire sia l'integrità ambientale che l'equità sociale nell'ambito dell'ETS2.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Decisione (UE) 2015/1814</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 bis – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1)</NO.P>al paragrafo 3, la seconda frase è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppressa</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1)</NO.P>al paragrafo 3, la seconda frase è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"A decorrere dal 1° gennaio 2034, il 50 % delle quote di cui a tale comma che non sono state svincolate dalla riserva non è più valido. A decorrere dal 1° gennaio 2036 le restanti quote di cui a tale comma che non sono state svincolate dalla riserva non sono più valide.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Decisione (UE) 2015/1814</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 bis – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>I volumi da svincolare dalla riserva sono distribuiti uniformemente per un periodo di tre mesi, a decorrere al più tardi da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due mesi</STRING></STRING> dalla data in cui sono state soddisfatte le condizioni in linea con la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.</P></OLD><NEW><P>"I volumi da svincolare dalla riserva sono distribuiti uniformemente per un periodo di tre mesi, a decorrere al più tardi da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 giorni</STRING></STRING> dalla data in cui sono state soddisfatte le condizioni in linea con la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.".</P></NEW><NOTE><STRING ITALIC="on">(32015D1814)</STRING></NOTE></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Decisione (UE) 2015/1814</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 1 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 3 della decisione (UE) 2015/1814 è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Entro quattro anni dall'avvio dello scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, la Commissione effettua una valutazione d'impatto, compresa una valutazione dell'impatto distributivo, e una valutazione dell'impatto ambientale, sociale ed economico delle quote rimanenti nella riserva a norma dell'articolo 1 bis della presente decisione e determina l'opportunità di annullare in tutto o in parte tali quote. Tale valutazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.".</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>