<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0140</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Agenzia europea per le sostanze chimiche e modifica dei regolamenti</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0093/2026 - Relatore: Christophe Clergeau)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2026, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021 (COM(2025)0386 – C10-0141/2025 – 2025/0207(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0093/2026).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> all'uso sicuro delle sostanze chimiche al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> alternative alla sperimentazione animale</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> all'uso sicuro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alla sostenibilità ambientale</STRING></STRING> delle sostanze chimiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dei relativi gruppi, delle miscele e degli articoli</STRING></STRING> al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa la tutela dei gruppi vulnerabili,</STRING></STRING> il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per salvaguardare e migliorare ulteriormente le norme in materia di salute sul posto di lavoro</STRING></STRING> e promuovendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approcci non basati sugli animali e metodologie emergenti. Conseguendo i suoi obiettivi e i suoi compiti, l'Agenzia contribuirà alla piena attuazione degli obiettivi dei trattati e, in particolare, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, a una politica ambientale fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rafforzare la capacità e contribuire al lavoro delle autorità competenti degli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe poter distaccare suoi funzionari e altri agenti, nell'interesse del servizio e conformemente all'articolo 37 dello statuto dei funzionari di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e all'articolo 51 del regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.), presso le autorità competenti degli Stati membri o altri organismi pubblici incaricati di compiti connessi al mandato dell'Agenzia.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>La struttura dell'Agenzia dovrebbe essere adeguata ai suoi compiti e dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione al funzionamento e alle prestazioni dell'Agenzia sin dalla sua istituzione. È essenziale garantire che l'Agenzia sia attrezzata per svolgere i suoi compiti con capacità scientifiche e tecniche elevate al fine di garantire la massima qualità possibile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dato che la fiducia nell'Agenzia da parte delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, del pubblico in generale e delle parti interessate è essenziale, l'Agenzia dovrebbe svolgere i propri compiti in modo trasparente ed efficiente.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>La struttura dell'Agenzia dovrebbe essere adeguata ai suoi compiti e dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione al funzionamento e alle prestazioni dell'Agenzia sin dalla sua istituzione. È essenziale garantire che l'Agenzia sia attrezzata per svolgere i suoi compiti con capacità scientifiche e tecniche elevate al fine di garantire la massima qualità possibile.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(11 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel garantire che la legislazione in materia di sostanze chimiche, i processi decisionali e le basi scientifiche su cui quest'ultima si fonda godano di credibilità presso tutte le parti interessate e il pubblico in generale. L'Agenzia dovrebbe altresì svolgere un ruolo centrale nel coordinamento della comunicazione relativa alla legislazione in materia di sostanze chimiche e alla sua attuazione. La fiducia nell'Agenzia da parte delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, del pubblico in generale e delle parti interessate è pertanto essenziale. Per questo motivo è di vitale importanza garantirne l'indipendenza, un elevato livello di competenza scientifica, tecnica e normativa, nonché la trasparenza e l'efficienza. Inoltre, occorre stabilire norme chiare ed efficaci per prevenire e gestire i conflitti di interessi e non si dovrebbero nominare esperti in seno a comitati laddove sussistano ragionevoli preoccupazioni in merito a conflitti di interessi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>Al consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per nominare il direttore esecutivo e i membri del RAC e del SEAC e della commissione di ricorso, nonché per adottare la relazione annuale di attività consolidata, il documento di programmazione, il bilancio annuale e il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia. La Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati in seno al consiglio di amministrazione al fine di esercitare efficacemente una vigilanza su di esso. Per motivi di trasparenza, è opportuno che le parti interessate prive di diritto di voto siano nominate come membri del consiglio di amministrazione dalla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>Al consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per nominare il direttore esecutivo e i membri del RAC e del SEAC e della commissione di ricorso, nonché per adottare la relazione annuale di attività consolidata, il documento di programmazione, il bilancio annuale e il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia. La Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati in seno al consiglio di amministrazione al fine di esercitare efficacemente una vigilanza su di esso. Per motivi di trasparenza, è opportuno che le parti interessate prive di diritto di voto siano nominate come membri del consiglio di amministrazione dalla Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e rappresentino un'ampia gamma di settori di competenza pertinenti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il ruolo dell'Agenzia quale punto di riferimento scientifico indipendente implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli Stati membri possano chiederle pareri scientifici. Per assicurare la gestibilità e la coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di rifiutare o proporre di modificare una richiesta, fornendo una giustificazione in caso di rifiuto, sulla base di criteri predeterminati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>Il RAC ha fornito pareri scientifici sulle valutazioni dei limiti di esposizione professionale ("OEL" – Occupational Exposure Limit) e su altri aspetti pertinenti all'esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose, quali i valori limite biologici per le sostanze chimiche pericolose nel contesto dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING>, degli articoli 16, 16 bis e 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> e degli articoli 18 quater e 22 bis della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> sulla base di un accordo ad hoc concluso in passato tra la Commissione e l'Agenzia. Dato che tale compito è diventato consuetudinario e al fine di consolidare tale pratica, il presente regolamento dovrebbe stabilire che il RAC dovrebbe fornire tali pareri su richiesta della Commissione. Inoltre, su richiesta della Commissione il RAC dovrebbe fornire pareri scientifici su tutte le altre questioni relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>Il RAC ha fornito pareri scientifici sulle valutazioni dei limiti di esposizione professionale ("OEL" – Occupational Exposure Limit) e su altri aspetti pertinenti all'esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose, quali i valori limite biologici per le sostanze chimiche pericolose nel contesto dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING>, degli articoli 16, 16 bis e 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> e degli articoli 18 quater e 22 bis della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> sulla base di un accordo ad hoc concluso in passato tra la Commissione e l'Agenzia. Dato che tale compito è diventato consuetudinario e al fine di consolidare tale pratica, il presente regolamento dovrebbe stabilire che il RAC dovrebbe fornire tali pareri su richiesta della Commissione. Inoltre, su richiesta della Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, del Parlamento europeo o degli Stati membri,</STRING></STRING> il RAC dovrebbe fornire pareri scientifici su tutte le altre questioni relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING> Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del RAC, del SEAC, dell'MSC, del BPC e del CSSC, comprese le modalità procedurali per i gruppi di lavoro dei comitati. Affinché la Commissione possa esercitare la vigilanza, i rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero approvare il</STRING></STRING> regolamento interno, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza compromettere</STRING></STRING> l'indipendenza dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del RAC, del SEAC, dell'MSC, del BPC e del CSSC, comprese le modalità procedurali per i gruppi di lavoro dei comitati. Affinché la Commissione possa esercitare la vigilanza, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il direttore esecutivo dovrebbe consultare</STRING></STRING> i rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in sede di elaborazione del</STRING></STRING> regolamento interno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del RAC</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del SEAC e del CSSC, preservando</STRING></STRING> l'indipendenza dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>I pareri del RAC e del SEAC dovrebbero basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie disponibili nell'Unione. A tal fine, ciascuno Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe designare</STRING></STRING> due membri rispettivamente per il RAC e per il SEAC e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe avere</STRING></STRING> il diritto di designare fino a due membri supplementari. Il RAC, il SEAC, il BPC e il CSSC dovrebbero avere la possibilità di cooptare i membri e di ricorrere ai servizi di esperti, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>I pareri del RAC e del SEAC dovrebbero basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie disponibili nell'Unione. A tal fine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per garantire la piena operatività del RAC e del SEAC</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è essenziale che</STRING></STRING> ciascuno Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designi</STRING></STRING> due membri rispettivamente per il RAC e per il SEAC e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbia</STRING></STRING> il diritto di designare fino a due membri supplementari. Il RAC, il SEAC, il BPC e il CSSC dovrebbero avere la possibilità di cooptare i membri e di ricorrere ai servizi di esperti, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dell'equilibrio geografico</STRING></STRING> e della disponibilità di risorse finanziarie. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I membri dei comitati dovrebbero riflettere le competenze necessarie per il corretto svolgimento dei compiti assegnati all'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di assistere gli Stati membri nell'individuazione dei profili pertinenti per l'adesione al RAC, al SEAC e al BPC, qualora gli Stati membri lo richiedano.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(21 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia dovrebbe istituire un'assemblea dei portatori di interessi accreditati, che dovrebbe mirare a rafforzare il rapporto con questi ultimi e a facilitare il loro contributo ai compiti dell'Agenzia, garantendo nel contempo una rappresentanza equilibrata tra i rappresentanti dell'industria e quelli della società civile.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(21 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di rafforzare la cooperazione scientifica e sostenere il lavoro dell'Agenzia, è necessario promuovere la messa in rete delle autorità nazionali, delle agenzie e degli istituti di ricerca che operano nei settori di competenza del mandato dell'Agenzia. Questa messa in rete mira a promuovere lo scambio di informazioni, il coordinamento delle attività e lo sviluppo di progetti comuni, nonché la condivisione di competenze e migliori pratiche. A tal fine bisognerebbe redigere un elenco delle autorità nazionali, delle agenzie e degli istituti di ricerca designati dagli Stati membri, che consenta a tali autorità nazionali, agenzie e istituti di ricerca di assistere l'Agenzia in compiti quali i lavori preparatori per i pareri scientifici, la raccolta di dati e l'individuazione dei rischi emergenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(23 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il carico di lavoro supplementare derivante da un aumento dei compiti e delle responsabilità assegnati all'Agenzia dovrebbe essere accompagnato dall'assegnazione di finanziamenti adeguati a copertura del personale e di altri costi necessari. Nell'ambito del progetto di documento unico di programmazione, il consiglio di amministrazione dovrebbe effettuare una valutazione dell'adeguatezza delle proprie risorse finanziarie e umane per lo svolgimento dei compiti attuali e futuri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>L'Agenzia ha incontrato difficoltà nel prevedere con precisione le entrate derivanti da tariffe e oneri anche con le tecniche statistiche più avanzate a causa della scarsità di informazioni sui fattori trainanti della domanda da parte dei soggetti obbligati. Ciò incide sulle operazioni dell'Agenzia e richiede modifiche ricorrenti del bilancio da parte del consiglio di amministrazione. Di conseguenza l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a creare una riserva a partire dall'eccedenza delle proprie entrate derivanti da tariffe e oneri, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò consentirà all'Agenzia di attenuare le conseguenze di marcate fluttuazioni delle entrate derivanti da tariffe e oneri. Nello specifico, la creazione di tale riserva consentirà all'Agenzia di aumentare la sostenibilità del suo modello di finanziamento, fatti salvi il contributo annuale dell'Unione e la programmazione finanziaria pluriennale. Le norme dettagliate sui parametri, sul calcolo e sul funzionamento della riserva dovrebbero essere stabilite nel regolamento finanziario dell'Agenzia e includere le prescrizioni di cui al presente regolamento. Il calcolo dell'importo del contributo annuale alla riserva o dell'importo messo a disposizione dalla riserva, da includere nel progetto di bilancio dell'Agenzia, dovrebbe seguire una metodologia applicata in maniera meccanica dall'Agenzia ogni anno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>L'Agenzia ha incontrato difficoltà nel prevedere con precisione le entrate derivanti da tariffe e oneri anche con le tecniche statistiche più avanzate a causa della scarsità di informazioni sui fattori trainanti della domanda da parte dei soggetti obbligati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia si impegna a migliorare costantemente i propri metodi di previsione.</STRING></STRING> Ciò incide sulle operazioni dell'Agenzia e richiede modifiche ricorrenti del bilancio da parte del consiglio di amministrazione. Di conseguenza l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a creare una riserva a partire dall'eccedenza delle proprie entrate derivanti da tariffe e oneri, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò consentirà all'Agenzia di attenuare le conseguenze di marcate fluttuazioni delle entrate derivanti da tariffe e oneri. Nello specifico, la creazione di tale riserva consentirà all'Agenzia di aumentare la sostenibilità del suo modello di finanziamento, fatti salvi il contributo annuale dell'Unione e la programmazione finanziaria pluriennale. Le norme dettagliate sui parametri, sul calcolo e sul funzionamento della riserva dovrebbero essere stabilite nel regolamento finanziario dell'Agenzia e includere le prescrizioni di cui al presente regolamento. Il calcolo dell'importo del contributo annuale alla riserva o dell'importo messo a disposizione dalla riserva, da includere nel progetto di bilancio dell'Agenzia, dovrebbe seguire una metodologia applicata in maniera meccanica dall'Agenzia ogni anno. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'istituzione di tale riserva per un'agenzia dell'UE parzialmente autofinanziata che opera secondo il modello di bilancio universale è un caso unico e non costituisce un precedente per altre agenzie dell'UE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di essere in grado di affrontare le marcate fluttuazioni delle entrate dell'Agenzia derivanti da tariffe, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") con riguardo alla modifica di condizioni specifiche definite per la riserva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche più nocive e nello sviluppo di metodi scientifici, in particolare approcci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che</STRING></STRING> non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevedono la sperimentazione animale</STRING></STRING>, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche più nocive e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di altre sostanze chimiche pericolose e dei relativi gruppi e</STRING></STRING> nello sviluppo di metodi scientifici, in particolare approcci non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">basati sugli animali e metodologie emergenti</STRING></STRING>, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dei gruppi di sostanze chimiche</STRING></STRING> nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove opportuno, l'Agenzia dovrebbe contribuire alla ricerca sui legami tra l'esposizione a sostanze chimiche pericolose e gli impatti negativi sulla salute nel campo dell'esposomica, la compilazione integrata di tutti i fattori fisici, chimici, biologici e psicosociali, nonché delle loro interazioni, che hanno un impatto sulla biologia e sulla salute.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(31 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un rafforzamento della collaborazione tra le agenzie dell'Unione può svolgere un ruolo fondamentale garantendo l'allineamento delle prove scientifiche, rendendo le conoscenze più accessibili a tutti i portatori di interessi pertinenti, fornendo un orientamento strategico ai finanziamenti dell'Unione per la ricerca e facilitando il coinvolgimento nei progetti di ricerca e innovazione in corso. La task force interagenzie "One Health", istituita nel 2023 dall'Agenzia, dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), si è dimostrata un'iniziativa efficace per rafforzare la cooperazione transdisciplinare tra le cinque agenzie dell'Unione al fine di aiutarle ad affrontare meglio le sfide in materia di salute umana, animale, vegetale e ambientale e contribuire con successo all'attuazione dell'approccio "One Health" in Europa. Poiché tale iniziativa si concluderà nel 2026, il presente regolamento dovrebbe istituire una forma di cooperazione transdisciplinare più stabile e consolidata, dotata di una task force permanente volta a sviluppare il lavoro della task force "One Health" e ad ampliare la portata del suo lavoro ad altri approcci, come l'esposoma, includendo anche il quadro "One System" e garantendo un approccio olistico e sistemico alla valutazione dei rischi ambientali delle sostanze chimiche. Anche l'EU-OSHA dovrebbe essere inclusa in questo quadro permanente. Le agenzie che compongono la task force dovrebbero delineare una visione e obiettivi comuni per tale task force, adoperandosi per una forma più stabile e consolidata di cooperazione transdisciplinare tra le agenzie dell'Unione. Le agenzie dovrebbero essere in grado di pianificare azioni coordinate e ampliare la portata della propria cooperazione attraverso piani d'azione annuali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(37 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le incidenze del presente regolamento sul bilancio dell'Unione sono state valutate</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a norma dell'articolo 310, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per la sua attuazione dovrebbero essere previste sufficienti risorse finanziarie e umane, tenendo conto nel contempo dell'impatto del finanziamento su altri programmi o politiche dell'Unione e garantendo la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale, il sistema delle risorse proprie e il corrispondente accordo interistituzionale, nonché con i principi di bilancio stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Pro memoria: valutazione di bilancio della commissione per i bilanci del Parlamento europeo del (XX) 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021 (COM(2025)0386).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'Agenzia ha sede a Helsinki, Finlandia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come da decisione 2004/97/CE, Euratom, del 13 dicembre 2003, adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING></STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>L'Agenzia ha sede a Helsinki, Finlandia.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">25</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 2004/97/CE, Euratom: decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione europea (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/97(1)/oj).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia contribuisce all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> all'uso sicuro di sostanze chimiche, miscele e articoli, fornisce pareri scientifici, consulenza e informazioni indipendenti su tutte le questioni rientranti in tale settore ed effettua comunicazioni in relazione ad esse.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia contribuisce all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> all'uso sicuro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alla sostenibilità ambientale</STRING></STRING> di sostanze chimiche, miscele e articoli, fornisce pareri scientifici, consulenza e informazioni indipendenti su tutte le questioni rientranti in tale settore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, monitora i rischi chimici emergenti e raccoglie o genera dati sulle sostanze chimiche</STRING></STRING> ed effettua comunicazioni in relazione ad esse.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mira a contribuire a</STRING></STRING> un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e alla</STRING></STRING> coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rafforzando</STRING></STRING> nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese<STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING> e promuovendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alternative alla sperimentazione animale</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuisce ad assicurare</STRING></STRING> un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa la tutela dei gruppi vulnerabili. L'Agenzia mira a garantire qualità,</STRING></STRING> coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aspetto fondamentale per assicurare la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, contribuendo</STRING></STRING> nel contempo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a rafforzare</STRING></STRING> la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese<STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING> e promuovendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e rafforzando le competenze in materia di sostituzione delle sostanze chimiche nocive e dei gruppi di sostanze chimiche nocive nonché lo sviluppo e l'uso di approcci non basati sugli animali e di metodologie emergenti</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">26</STRING> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>fornire sostegno tecnico e scientifico, orientamenti, strumenti informatici e infrastrutture digitali per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della legislazione settoriale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle PMI e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'obiettivo</STRING></STRING> di sostituire la sperimentazione animale con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alternative</STRING></STRING> ove scientificamente possibile;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>fornire sostegno tecnico e scientifico, orientamenti, strumenti informatici e infrastrutture digitali per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della legislazione settoriale dell'Unione, tenendo conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli obiettivi di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, delle norme in materia di salute sul posto di lavoro,</STRING></STRING> delle esigenze specifiche delle PMI e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'obbligo</STRING></STRING> di sostituire la sperimentazione animale con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approcci non basati sugli animali</STRING></STRING> ove scientificamente possibile;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(g bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicurare che i conflitti di interessi siano prevenuti o gestiti, in modo da garantire la sua indipendenza e credibilità nei confronti dei portatori di interessi e del pubblico in generale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(k bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire, su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro, pareri scientifici e assistenza tecnica in un settore di sua competenza;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(k ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire formazione annuale al personale e ai membri dei comitati e condividere le conoscenze con tutti i portatori di interessi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le richieste ricevute a norma del paragrafo 5, lettere c), d), e), k) e k bis), del presente articolo e dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), nonché un aggiornamento periodico del loro stato, sono resi pubblici sul sito web dell'Agenzia.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>un comitato per la valutazione dei rischi ("RAC" – Risk Assessment Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito ai rischi posti dalle sostanze chimiche per la salute umana o per l'ambiente;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>un comitato per la valutazione dei rischi ("RAC" – Risk Assessment Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito ai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pericoli e ai</STRING></STRING> rischi posti dalle sostanze chimiche per la salute umana o per l'ambiente;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>un comitato per l'analisi socioeconomica ("SEAC" – Socio-economic Analysis Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito all'impatto socioeconomico di eventuali misure legislative relative a sostanze;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>un comitato per l'analisi socioeconomica ("SEAC" – Socio-economic Analysis Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito all'impatto socioeconomico di eventuali misure legislative relative a sostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chimiche</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(h bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'assemblea dei portatori di interessi accreditati, istituita dall'articolo 41 bis, che mira a rafforzare il rapporto tra tali portatori di interessi e l'Agenzia e a facilitare il loro contributo ai compiti dell'Agenzia;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(i)</NO.P>un segretariato, che opera alle dipendenze del direttore esecutivo e intraprende le attività che l'Agenzia deve svolgere conformemente alla legislazione settoriale dell'Unione, fornisce un sostegno tecnico, scientifico e amministrativo ai comitati e al forum e ne assicura un coordinamento adeguato;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(i)</NO.P>un segretariato, che opera alle dipendenze del direttore esecutivo e intraprende le attività che l'Agenzia deve svolgere conformemente alla legislazione settoriale dell'Unione, fornisce un sostegno tecnico, scientifico e amministrativo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sviluppo di capacità e formazione</STRING></STRING> ai comitati e al forum e ne assicura un coordinamento adeguato;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>due <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esperti nominati</STRING></STRING> dal Parlamento europeo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>due <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">persone indipendenti nominate</STRING></STRING> dal Parlamento europeo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che esercitano le loro funzioni in modo indipendente e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuna istituzione né da alcun organo o organismo dell'Unione, da alcun governo o altro organismo pubblico o privato</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>I rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti della Commissione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli esperti nominati </STRING></STRING>dal Parlamento europeo hanno diritto di voto. Le persone che rappresentano le parti interessate, nominate dalla Commissione, non hanno diritto di voto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>I rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti della Commissione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le persone indipendenti nominate</STRING></STRING> dal Parlamento europeo hanno diritto di voto. Le persone che rappresentano le parti interessate, nominate dalla Commissione, non hanno diritto di voto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>sindacati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>sindacati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la salute e la sicurezza sul lavoro</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approcci non basati sugli animali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle loro conoscenze e alla loro esperienza pertinente nel settore della sicurezza chimica o della regolamentazione delle sostanze chimiche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Conformemente al principio della parità di trattamento tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uomini e donne</STRING></STRING>, tutte le parti che designano e nominano membri del consiglio di amministrazione mirano a conseguire l'equilibrio di genere al suo interno. I membri, i supplenti e gli osservatori dei comitati e del forum o dei loro gruppi di lavoro non possono diventare membri del consiglio di amministrazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle loro conoscenze e alla loro esperienza pertinente nel settore della sicurezza chimica o della regolamentazione delle sostanze chimiche, tenendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">debitamente</STRING></STRING> conto delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro</STRING></STRING> pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Conformemente al principio della parità di trattamento tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti i generi</STRING></STRING>, tutte le parti che designano e nominano membri del consiglio di amministrazione mirano a conseguire l'equilibrio di genere al suo interno. I membri, i supplenti e gli osservatori dei comitati e del forum o dei loro gruppi di lavoro non possono diventare membri del consiglio di amministrazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I membri del consiglio di amministrazione sono designati e nominati conformemente alle norme in materia di conflitti di interessi adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione agiscono esclusivamente nell'interesse dell'Agenzia.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione agiscono esclusivamente nell'interesse dell'Agenzia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dell'Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera s</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(s)</NO.P>adotta il regolamento interno dei comitati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> del forum <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla proposta del forum conformemente all'articolo 17, paragrafo 5</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(s)</NO.P>adotta il regolamento interno dei comitati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> del forum <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dell'assemblea dei portatori di interessi</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera y</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(y)</NO.P>adotta le modalità pratiche per conformarsi al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING>, compresi i mezzi di impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(y)</NO.P>adotta le modalità pratiche per conformarsi al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING>, compresi i mezzi di impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma dell'articolo 37 bis</STRING></STRING>;</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Qualora la Commissione sollevi serie preoccupazioni circa una proposta di decisione presentata al consiglio di amministrazione in merito a questioni concernenti il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING> relativo al regolamento finanziario quadro delle agenzie di regolamentazione decentrate o allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.), il consiglio di amministrazione rinvia l'adozione della decisione. Entro 15 giorni il consiglio di amministrazione riesamina e adotta la decisione, eventualmente modificata, in seconda lettura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o a maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti degli Stati membri</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Qualora la Commissione sollevi serie preoccupazioni circa una proposta di decisione presentata al consiglio di amministrazione in merito a questioni concernenti il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING> relativo al regolamento finanziario quadro delle agenzie di regolamentazione decentrate o allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.), il consiglio di amministrazione rinvia l'adozione della decisione. Entro 15 giorni il consiglio di amministrazione riesamina e adotta la decisione, eventualmente modificata, in seconda lettura.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING> Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING> Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione né da alcun organo o organismo dell'Unione, né da alcun governo o altro organismo pubblico e privato. Il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo o al Consiglio in merito allo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento se invitato a farlo dalla rispettiva istituzione.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>assicurare il rispetto dei termini fissati dalla legislazione settoriale dell'Unione per l'adozione di pareri dell'Agenzia e dei comitati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>assicurare il rispetto dei termini fissati dalla legislazione settoriale dell'Unione per l'adozione di pareri dell'Agenzia e dei comitati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come pure l'indipendenza di tali pareri</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P>assicurare un coordinamento adeguato e tempestivo tra i diversi organi all'interno dell'Agenzia, anche per quanto concerne le potenziali divergenze tra i loro pareri scientifici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 45</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P>assicurare un coordinamento adeguato e tempestivo tra i diversi organi all'interno dell'Agenzia, anche per quanto concerne le potenziali divergenze tra i loro pareri scientifici;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicurare un coordinamento adeguato e tempestivo con altri organismi dell'Unione, anche in merito alle potenziali divergenze tra i pareri scientifici di cui all'articolo 45;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera h bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(h bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire una risposta adeguata e tempestiva alle segnalazioni di tentate pressioni o tentate influenze indebite trasmesse a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 bis; nella relazione annuale di attività, prevista dalla lettera q) del presente paragrafo, è opportuno inserire un registro di tutte queste segnalazioni e risposte, procedendo all'anonimizzazione di coloro che hanno effettuato la segnalazione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera p bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(p bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nominare il rappresentante dell'Agenzia nella task force di cui all'articolo 44;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il direttore esecutivo garantisce un luogo di lavoro psicologicamente sano tenendo in debita considerazione le misure benefiche per la salute mentale sul luogo di lavoro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>tutte le altre questioni non già contemplate dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2, lettera a), relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chimiche</STRING></STRING>, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>tutte le altre questioni non già contemplate dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2, lettera a), relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre ai compiti di cui al paragrafo 1, su richiesta del direttore esecutivo i comitati:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono sostegno tecnico e scientifico alle iniziative destinate a migliorare la cooperazione tra l'Unione, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi in questioni scientifiche e tecniche inerenti alla sicurezza delle sostanze e partecipano attivamente alle attività di assistenza tecnica e di sviluppo di capacità in materia di buona gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elaborano pareri su qualsiasi altro aspetto riguardante la sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo o uno Stato membro possono presentare all'Agenzia una richiesta di parere scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza. La richiesta è corredata di informazioni generali che spiegano la questione scientifica da affrontare e l'interesse dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia può rifiutare o proporre modifiche alla richiesta di parere consultandosi con il Parlamento europeo, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta. I motivi del rifiuto sono comunicati al Parlamento europeo, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Il numero di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali</STRING></STRING> pareri scientifici da emettere e i termini per la loro emissione sono decisi tra la Commissione e l'Agenzia su base annuale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Il numero di pareri scientifici da emettere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente al paragrafo 2</STRING></STRING> e i termini per la loro emissione sono decisi tra la Commissione e l'Agenzia su base annuale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Ciascuno Stato membro nomina un membro del BPC e può nominare un membro supplente del BPC. I membri del BPC sono nominati in base al loro ruolo e alla loro esperienza nello svolgimento dei compiti assegnati al BPC <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e possono lavorare nell'ambito di un'autorità competente</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Ciascuno Stato membro nomina un membro del BPC e può nominare un membro supplente del BPC. I membri del BPC sono nominati in base al loro ruolo e alla loro esperienza nello svolgimento dei compiti assegnati al BPC.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia assiste tale Stato membro al fine di individuare possibili candidati per la designazione da parte dello Stato membro stesso a norma dei paragrafi 1 e 2. L'obbligo di designare un candidato spetta comunque allo Stato membro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>I membri del CSSC sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati idonei<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> stilato a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato dall'Agenzia.</P></OLD><NEW><P>I membri del CSSC sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">selezionati e</STRING></STRING> nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati idonei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elaborato dal direttore esecutivo. L'elenco è</STRING></STRING> stilato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base delle candidature ricevute</STRING></STRING> a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato dall'Agenzia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e mira a comprendere almeno il doppio del numero di candidati necessari a ricoprire i posti nel CSSC e per ciascun ambito di competenza</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(iv bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valutazione della sicurezza dei nanomateriali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto v</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">metodi di prova alternativi</STRING></STRING> e metodologie emergenti, compresi nuove metodologie di approccio e tecniche in vitro o in silico;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">approcci non basati sugli animali</STRING></STRING> e metodologie emergenti, compresi nuove metodologie di approccio e tecniche in vitro o in silico;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>indipendenza e assenza di conflitti di interessi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>indipendenza e assenza di conflitti di interessi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in conformità delle norme adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e)</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il CSSC è composto da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un massimo di </STRING></STRING>20 membri.</P></OLD><NEW><P>Il CSSC è composto da 20 membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e mira a comprendere almeno due membri per ciascun ambito di competenza rappresentato</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I membri dei comitati sono designati e nominati conformemente alle norme in materia di conflitti di interessi adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Tutti i comitati sono composti in modo che i membri posseggano un'ampia gamma di competenze specialistiche. I comitati possono cooptare membri supplementari, scelti in base alle loro competenze specifiche. Il numero massimo di membri cooptati per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il RAC, il SEAC e il CSSC</STRING></STRING> è fissato e adeguato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo, tenendo conto del carico di lavoro dei comitati, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'MSC e il BPC possono cooptare un massimo di cinque membri supplementari.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Tutti i comitati sono composti in modo che i membri posseggano un'ampia gamma di competenze specialistiche. I comitati possono cooptare membri supplementari, scelti in base alle loro competenze specifiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e tenendo conto della diversità geografica</STRING></STRING>. Il numero massimo di membri cooptati per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i comitati</STRING></STRING> è fissato e adeguato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo, tenendo conto del carico di lavoro dei comitati, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I membri, gli esperti, i consulenti e i portatori di interessi cooptati non hanno diritto di voto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri forniscono risorse scientifiche e tecniche adeguate ai membri dei comitati da essi designati o nominati e facilitano le attività dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri forniscono risorse scientifiche e tecniche adeguate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sostegno amministrativo</STRING></STRING> ai membri dei comitati da essi designati o nominati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, consentendone l'effettiva partecipazione,</STRING></STRING> e facilitano le attività dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P>I membri del RAC, del SEAC e del CSSC sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. I membri dell'MSC e del BPC agiscono nell'interesse pubblico. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>10.</NO.P>I membri del RAC, del SEAC e del CSSC sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali membri e</STRING></STRING> i membri dell'MSC e del BPC agiscono nell'interesse pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e nell'interesse dell'Unione</STRING></STRING>. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>12.</NO.P>I membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei comitati designati o</STRING></STRING> nominati da uno Stato membro assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Agenzia</STRING></STRING> e quelle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> autorità competenti dei rispettivi Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>12.</NO.P>I membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'MSC e del BPC</STRING></STRING> nominati da uno Stato membro assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei comitati</STRING></STRING> e quelle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presso le</STRING></STRING> autorità competenti dei rispettivi Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>15.</NO.P>Il membro interessato o il datore di lavoro di tale persona di cui al paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13</STRING></STRING> è retribuito dall'Agenzia conformemente alle disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. L'elenco dei compiti per i quali può essere versata una retribuzione è stabilito dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. Se il membro interessato non adempie uno di tali compiti, il direttore esecutivo può trattenere la retribuzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>15.</NO.P>Il membro interessato o il datore di lavoro di tale persona di cui al paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> è retribuito dall'Agenzia conformemente alle disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. L'elenco dei compiti per i quali può essere versata una retribuzione è stabilito dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. Se il membro interessato non adempie uno di tali compiti, il direttore esecutivo può trattenere la retribuzione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Quando elaborano un parere, i comitati si adoperano al massimo per raggiungere un accordo tra i loro membri. Nel parere figurano i motivi della posizione del comitato. Ove non sia possibile raggiungere un consenso, il parere consta della posizione della maggioranza dei membri, delle posizioni della minoranza e dei motivi delle rispettive posizioni di maggioranza e minoranza. Il parere è reso pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Quando elaborano un parere, i comitati si adoperano al massimo per raggiungere un accordo tra i loro membri. Nel parere figurano i motivi della posizione del comitato. Ove non sia possibile raggiungere un consenso, il parere consta della posizione della maggioranza dei membri, delle posizioni della minoranza e dei motivi delle rispettive posizioni di maggioranza e minoranza. Il parere è reso pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul sito web dell'Agenzia</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Ciascun comitato redige una proposta di proprio regolamento interno, che è preparata per l'adozione da parte del direttore esecutivo e successivamente adottata dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno del RAC e del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SEAC richiede l'approvazione dei</STRING></STRING> rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Ciascun comitato redige una proposta di proprio regolamento interno, che è preparata per l'adozione da parte del direttore esecutivo e successivamente adottata dal consiglio di amministrazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel preparare</STRING></STRING> il regolamento interno del RAC<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, del SEAC</STRING></STRING> e del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CSSC, il direttore esecutivo consulta i</STRING></STRING> rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Il regolamento interno di ciascun comitato stabilisce le procedure per la sostituzione e la cooptazione dei membri, per la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro e per la delega di alcuni compiti a tali gruppi di lavoro, se del caso. Il regolamento interno stabilisce inoltre una procedura per l'adozione urgente di pareri e per la gestione dei conflitti di interessi. Il regolamento interno è reso pubblico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Il regolamento interno di ciascun comitato stabilisce le procedure per la sostituzione e la cooptazione dei membri, per la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro e per la delega di alcuni compiti a tali gruppi di lavoro, se del caso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'adozione dei pareri non è delegata a tali gruppi di lavoro. </STRING></STRING>Il regolamento interno stabilisce inoltre una procedura per l'adozione urgente di pareri e per la gestione dei conflitti di interessi. Il regolamento interno è reso pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul sito web dell'Agenzia</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per tutte le riunioni del comitato sono puntualmente messe a disposizione del pubblico sintesi dettagliate per consentire di seguire i progressi compiuti in merito ai fascicoli e ad altri punti discussi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia tiene aggiornato un elenco di esperti, che comprende gli esperti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e altri esperti individuati direttamente dall'Agenzia.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia tiene aggiornato un elenco di esperti, che comprende gli esperti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e altri esperti individuati direttamente dall'Agenzia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché le qualifiche di tali esperti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le disposizioni in materia di indipendenza di cui all'articolo 14, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9</STRING></STRING>, di accordi contrattuali di cui all'articolo 14, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13</STRING></STRING>, e di disposizioni finanziarie ai fini della retribuzione di cui all'articolo 14, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING>, si applicano mutatis mutandis agli esperti che fanno parte di un gruppo di lavoro dei comitati o del forum o che svolgono qualsiasi altro compito per l'Agenzia.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Le disposizioni in materia di indipendenza di cui all'articolo 14, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING>, di accordi contrattuali di cui all'articolo 14, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING>, e di disposizioni finanziarie ai fini della retribuzione di cui all'articolo 14, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15</STRING></STRING>, si applicano mutatis mutandis agli esperti che fanno parte di un gruppo di lavoro dei comitati o del forum o che svolgono qualsiasi altro compito per l'Agenzia.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Il forum redige una proposta di proprio regolamento interno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da presentare al</STRING></STRING> comitato di amministrazione. Il regolamento interno definisce in particolare le procedure per la nomina e la sostituzione del presidente, la sostituzione dei membri e la delega di alcuni compiti ai gruppi di lavoro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Il forum redige una proposta di proprio regolamento interno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in vista dell'adozione da parte del</STRING></STRING> comitato di amministrazione. Il regolamento interno definisce in particolare le procedure per la nomina e la sostituzione del presidente, la sostituzione dei membri e la delega di alcuni compiti ai gruppi di lavoro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La composizione dei comitati e del forum <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è pubblicata</STRING></STRING> dal direttore esecutivo sul sito web dell'Agenzia. I singoli membri possono chiedere che il proprio nome non sia reso pubblico, se ritengono che per loro ciò possa comportare dei rischi. Il direttore esecutivo decide se accogliere o meno tali richieste. Quando è resa pubblica una nomina di un membro, sono precisate anche le qualifiche professionali di tale membro.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La composizione dei comitati e del forum <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'elenco di esperti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, sono pubblicati</STRING></STRING> dal direttore esecutivo sul sito web dell'Agenzia. I singoli membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e gli esperti</STRING></STRING> possono chiedere che il proprio nome non sia reso pubblico, se ritengono che per loro ciò possa comportare dei rischi. Il direttore esecutivo decide se accogliere o meno tali richieste. Quando è resa pubblica una nomina di un membro, sono precisate anche le qualifiche professionali di tale membro.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>In occasione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle riunioni</STRING></STRING> dei membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i presidenti e i membri dei comitati e del forum e gli eventuali esperti partecipanti dichiarano gli eventuali interessi supplementari che potrebbero essere considerati tali da compromettere gli obblighi dei membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le persone che hanno dichiarato siffatti interessi si astengono dal partecipare a votazioni sul punto all'ordine del giorno in questione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>In occasione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di ogni riunione</STRING></STRING> dei membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i presidenti e i membri dei comitati e del forum e gli eventuali esperti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e consulenti</STRING></STRING> partecipanti dichiarano gli eventuali interessi supplementari che potrebbero essere considerati tali da compromettere gli obblighi dei membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le persone che hanno dichiarato siffatti interessi si astengono dal partecipare a votazioni sul punto all'ordine del giorno in questione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I membri del consiglio di amministrazione, i presidenti e i membri dei comitati e del forum, nonché gli eventuali esperti e consulenti partecipanti, segnalano senza indugio al direttore esecutivo qualsiasi tentativo di pressione o influenza indebita di cui siano oggetto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Entro la fine di ogni anno, sulla base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del progetto</STRING></STRING> del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva un progetto di documento unico di programmazione contenente:</P></OLD><NEW><P>Entro la fine di ogni anno, sulla base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di una proposta</STRING></STRING> del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva un progetto di documento unico di programmazione contenente:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia necessarie a svolgere i compiti attuali e futuri;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una strategia per l'efficace ricorso a membri ed esperti di cui, rispettivamente, all'articolo 14, paragrafo 6, e agli articoli 16 e 35;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(d quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una strategia relativa alle esigenze e alle spese previste derivanti dal distacco a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 bis, e a qualsiasi decisione di concedere un sostegno finanziario alle autorità, alle agenzie e agli istituti di ricerca nazionali per l'esecuzione di determinati compiti ai sensi dell'articolo 41 ter.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le tariffe e gli oneri riscossi a norma della legislazione settoriale dell'Unione sono fissati a un livello sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti conformemente a tale legislazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei limiti del bilancio adottato in conformità delle norme di bilancio dell'Unione, l'Agenzia determina la ripartizione interna delle risorse finanziarie tra le sue attività e i suoi compiti, in linea con il suo mandato e i suoi documenti di programmazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>l'Agenzia versa contributi alla riserva unicamente a partire dai risultati di bilancio di fine esercizio ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/715, se tali risultati sono positivi e derivano da entrate risultanti dalla riscossione di tariffe e oneri che sono superiori agli importi iscritti in bilancio in un determinato anno;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>l'Agenzia versa contributi alla riserva unicamente a partire dai risultati di bilancio di fine esercizio ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/715, se tali risultati sono positivi e derivano da entrate risultanti dalla riscossione di tariffe e oneri che sono superiori agli importi iscritti in bilancio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nelle ultime modifiche di bilancio approvate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia</STRING></STRING> in un determinato anno;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>in qualsiasi momento, la riserva inclusa nell'anno N nel progetto di bilancio per l'anno N+1 non supera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'8</STRING></STRING> % dell'importo totale effettivo realizzato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'anno N-1</STRING></STRING> delle entrate dell'Agenzia provenienti dalle tariffe e dagli oneri di cui al paragrafo 3, lettera b) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dal contributo dell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a), e non supera inoltre l'8 % dell'importo totale effettivo delle spese amministrative e operative sostenute dall'Agenzia nell'anno N-1, a seconda di quale sia l'importo più basso</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>in qualsiasi momento, la riserva inclusa nell'anno N nel progetto di bilancio per l'anno N+1 non supera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il 15</STRING></STRING> % <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della media</STRING></STRING> dell'importo totale effettivo realizzato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negli ultimi cinque anni</STRING></STRING> delle entrate dell'Agenzia provenienti dalle tariffe e dagli oneri di cui al paragrafo 3, lettera b);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Agenzia riferisce annualmente, nell'ambito della sua relazione annuale di attività, in merito al saldo di apertura, ai flussi in entrata e in uscita e alle giustificazioni della riserva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può riesaminare le condizioni per la costituzione</STRING></STRING> della riserva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al paragrafo 5 e ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, per modificare il paragrafo 5 sulla base</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale riesame</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione del funzionamento</STRING></STRING> della riserva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla fine del quarto anno di funzionamento della stessa. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adeguare la riserva</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia monitora i propri costi e il direttore esecutivo fornisce tempestivamente, nel contesto della relazione annuale di attività presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, informazioni dettagliate e documentate sui costi da coprire con tariffe e oneri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 30 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Revisione delle tariffe</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'adeguatezza di bilancio e adegua di conseguenza le tariffe spettanti all'Agenzia, in particolare per assicurare che le entrate derivanti dalle tariffe, se combinate con altre fonti di entrate dell'Agenzia, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro due anni dalla [data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'adeguatezza di bilancio delle tariffe spettanti all'Agenzia e in merito alla coerenza e al consolidamento delle tariffe.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 35 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Esperti nazionali distaccati e altro personale</P></OLD><NEW><P>Esperti nazionali distaccati e altro personale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">distaccato</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'interesse del servizio</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I funzionari e gli altri agenti alle dipendenze dell'Agenzia possono, nell'interesse del servizio e conformemente all'articolo 37 dello statuto dei funzionari di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) e all'articolo 51 del regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.), essere distaccati presso le autorità competenti degli Stati membri o presso altri organismi pubblici incaricati di compiti connessi al mandato dell'Agenzia.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale distacco non incide sulla capacità operativa, sui compiti e sull'attività dell'Agenzia, né pregiudica l'indipendenza del personale interessato ed è soggetto a garanzie adeguate in materia di conflitti di interessi e riservatezza. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 35 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consiglio di amministrazione può adottare una decisione che stabilisce le condizioni alle quali avvengono le assegnazioni o i distacchi temporanei nell'interesse del servizio di cui al paragrafo 2 bis.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Per tutte le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre informazioni e tutti gli altri dati non contemplati dal paragrafo 1, il consiglio d'amministrazione, in base a una proposta del direttore esecutivo e d'intesa con la Commissione, adotta norme intese ad assicurare l'accesso del pubblico ad </STRING></STRING>informazioni di natura regolamentare, scientifica e tecnica relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, laddove tali informazioni non abbiano carattere riservato quale definito dalla</STRING></STRING> legislazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">settoriale</STRING></STRING> dell'Unione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Per tutte le informazioni di natura regolamentare, scientifica e tecnica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in possesso dell'Agenzia</STRING></STRING> relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non contemplate dal paragrafo 1, si applica l'articolo 37 bis, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni specifiche della</STRING></STRING> legislazione dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in materia di divulgazione delle informazioni</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 37 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 37 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso ai documenti</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1367/2006, garantendo un accesso che sia il più ampio possibile ai documenti in suo possesso.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 38 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri dei comitati, della commissione di ricorso e del forum, gli esperti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esterni</STRING></STRING> che partecipano ai gruppi di lavoro e il personale dell'Agenzia rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri dei comitati, della commissione di ricorso e del forum, gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro e il personale dell'Agenzia rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 41 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 41 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assemblea dei portatori di interessi accreditati</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'articolo 41, l'Agenzia istituisce e coordina un'assemblea di portatori di interessi accreditati ("l'Assemblea"). </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Assemblea mira a rafforzare il rapporto tra i portatori di interessi accreditati e l'Agenzia e a facilitare il loro contributo ai compiti dell'Agenzia.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il direttore esecutivo o un suo rappresentante ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta da un rappresentante dell'Agenzia. Sul sito web dell'Agenzia è reso pubblico un elenco dei portatori di interessi accreditati.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consiglio di amministrazione redige un elenco dei membri dell'assemblea selezionati tra i portatori di interessi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e garantisce una rappresentanza equilibrata dei rappresentanti dell'industria e delle organizzazioni della società civile tra tali membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 41 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 41 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Messa in rete di autorità nazionali, agenzie e istituti di ricerca</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia facilita la messa in rete delle autorità nazionali, delle agenzie e degli istituti di ricerca operanti nei settori di competenza dell'Agenzia. Tale messa in rete persegue in particolare la finalità di agevolare un quadro di cooperazione scientifica mediante il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni e lo scambio di competenze specialistiche e di migliori pratiche nei settori di attività dell'Agenzia.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, redige un elenco, da rendere disponibile al pubblico sul sito web dell'Agenzia, in cui figurano le autorità nazionali, le agenzie e gli istituti di ricerca di cui al paragrafo 1, designati dagli Stati membri, che possono assistere l'Agenzia, individualmente o in rete, nello svolgimento dei suoi compiti. Fatti salvi i compiti affidati all'Agenzia dalla legislazione settoriale, l'Agenzia può affidare a tali autorità nazionali, agenzie e istituti di ricerca determinati compiti, in particolare lavori preparatori per pareri scientifici, assistenza scientifica e tecnica, raccolta di dati e individuazione dei rischi emergenti. Alcuni di tali compiti possono beneficiare di un sostegno finanziario conformemente al paragrafo 3.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consiglio di amministrazione adotta decisioni per concedere un sostegno finanziario alle autorità nazionali, alle agenzie e agli istituti di ricerca inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 per l'esecuzione di determinati compiti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 43 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che non prevedono la sperimentazione animale</STRING></STRING>, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di altre sostanze chimiche pericolose e di gruppi di dette sostanze</STRING></STRING> con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nell'accettazione normativa, nell'adozione e nella convalida a livello internazionale</STRING></STRING> di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non basati sugli animali</STRING></STRING>, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il contributo alla definizione delle esigenze in materia di generazione di dati</STRING></STRING> e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compreso il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e l'esposomica, ove appropriato</STRING></STRING>, nonché l'agevolazione di tali attività.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia pubblica una relazione annuale recante le sue raccomandazioni sulle lacune nelle conoscenze e nei dati in termini di scienza a fini normativi ed esigenze normative, nonché di scienza esplorativa e fondamentale, in qualsiasi settore di sua competenza, tenendo conto dei rischi emergenti e in stretta cooperazione e interazione permanente con i pertinenti organismi dell'Unione e internazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'Agenzia coopera con altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa l'eventuale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, nonché allo sviluppo di metodologie scientifiche, compresi approcci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che non prevedono la sperimentazione animale</STRING></STRING>, per la valutazione delle sostanze chimiche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia coopera con altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(ECDC)</STRING></STRING>, l'Agenzia europea dell'ambiente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(AEA)</STRING></STRING>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(EFSA)</STRING></STRING>, l'Agenzia europea per i medicinali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(EMA)</STRING></STRING> e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(EU-OSHA)</STRING></STRING>, alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa l'eventuale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, nonché allo sviluppo di metodologie scientifiche, compresi approcci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> non basati sugli animali</STRING></STRING>, per la valutazione delle sostanze chimiche.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia garantisce la cooperazione con il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le alternative alla sperimentazione animale (EURL ECVAM), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di metodologie scientifiche e attività di formazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È istituita una task force permanente (la "task force") con l'Agenzia, l'EFSA, l'EMA, l'ECDC, l'AEA e l'EU-OSHA.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La task force si concentra su questioni intersettoriali che possono beneficiare di un approccio basato sul principio "One Health" e sull'esposoma. La task force poggia su meccanismi di cooperazione esistenti, massimizzando le sinergie ed evitando duplicazioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia coordina i lavori della task force per 12 mesi dopo la sua istituzione. Il coordinamento e la presidenza dei lavori della task force, compresa la direzione del coordinamento delle riunioni e delle attività della stessa, sono successivamente assicurati a rotazione tra le agenzie ogni 12 mesi, conformemente al quadro d'azione di cui al paragrafo 1 terdecies.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 sexies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La task force è composta da personale di ciascuna agenzia di cui al paragrafo 1 ter. Il direttore esecutivo di ciascuna agenzia nomina un rappresentante presso la task force e i rappresentanti riferiscono ai rispettivi direttori esecutivi in merito ai progressi compiuti. Un rappresentante della Commissione è invitato a partecipare alle riunioni della task force per garantire una stretta cooperazione tra la task force e la Commissione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 septies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuna agenzia di cui al paragrafo 1 ter istituisce al proprio interno un punto di contatto incaricato di coordinare i rispettivi contributi alle attività congiunte e di trasmettere la posizione dell'agenzia su questioni strategiche. Ciascun punto di contatto tiene informati i propri meccanismi di gestione e meccanismi interagenzia sui pertinenti sviluppi nell'ambito della task force.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 octies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I membri della task force possono cercare di coinvolgere altri rappresentanti all'interno di ciascuna agenzia per ottenere contributi e consulenza a sostegno dell'attuazione delle azioni, se necessario.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 nonies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 nonies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli osservatori e gli esperti esterni possono partecipare alle riunioni della task force ove necessario, d'intesa con i membri della task force.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 decies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 decies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La task force non funge da organo decisionale. La task force può proporre raccomandazioni di intervento all'alta dirigenza delle agenzie. I rappresentanti di ciascuna agenzia della task force svolgono un ruolo consultivo nei confronti dei direttori esecutivi e dell'alta dirigenza della propria agenzia e dialogano con la Commissione e gli altri portatori di interessi per ottenere contributi e consulenze, a seconda dei casi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 undecies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 undecies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La task force si riunisce almeno sei volte all'anno, con almeno una riunione fisica annuale di natura più strategica. Se necessario, possono essere organizzate riunioni ad hoc.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 duodecies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 duodecies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre di ogni anno, i membri della task force elaborano e approvano un quadro d'azione annuale che descrive un piano di lavoro congiunto delle agenzie in materia di "One Health" ed esposoma, di cui al paragrafo 1 ter.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il quadro d'azione comprende gli obiettivi che la task force è chiamata a perseguire, le azioni concrete e i risultati necessari per conseguirli, nonché un calendario indicativo per l'attuazione di tali azioni, ed è strutturato attorno agli obiettivi seguenti per quanto riguarda "One Health" e l'esposoma:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilitare il coordinamento strategico nella sua attuazione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promuovere il coordinamento della ricerca;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potenziare lo sviluppo di capacità</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rafforzare la comunicazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostenere lo sviluppo di partenariati congiunti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 44 – paragrafo 1 terdecies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 terdecies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il quadro d'azione di cui al paragrafo 1 terdecies è coerente con i mandati rispettivi di ciascuna agenzia e non ostacola le loro attività statutarie.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Laddove l'Agenzia individui una potenziale fonte di divergenza, essa si rivolge all'organo interessato per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche o tecniche pertinenti siano condivise e per individuare le questioni scientifiche o tecniche potenzialmente controverse.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Laddove l'Agenzia individui una potenziale fonte di divergenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al paragrafo 1</STRING></STRING>, essa si rivolge all'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altro </STRING></STRING>organo interessato per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche o tecniche pertinenti siano condivise e per individuare le questioni scientifiche o tecniche potenzialmente controverse.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 45 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia e l'organo interessato cooperano per risolvere la divergenza. Se l'Agenzia e l'organo interessato non sono in grado di risolvere la divergenza, essi redigono una relazione congiunta. Tale relazione illustra chiaramente le questioni scientifiche controverse, individua le incertezze pertinenti nei dati e le ragioni alla base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei </STRING></STRING>pareri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> divergenti</STRING></STRING>, comprese le differenze metodologiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ed</STRING></STRING> è resa pubblica. Se l'organo interessato è un'agenzia dell'Unione o un comitato scientifico, l'Agenzia presenta la relazione congiunta alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia e l'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altro </STRING></STRING>organo interessato cooperano per risolvere la divergenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto dell'obiettivo di un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente</STRING></STRING>. Se l'Agenzia e l'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altro </STRING></STRING>organo interessato non sono in grado di risolvere la divergenza, essi redigono una relazione congiunta. Tale relazione illustra chiaramente le questioni scientifiche controverse, individua le incertezze pertinenti nei dati e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indica</STRING></STRING> le ragioni alla base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della divergenza di </STRING></STRING>pareri, comprese le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ragioni relative alle</STRING></STRING> differenze metodologiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La relazione</STRING></STRING> è resa pubblica. Se l'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altro </STRING></STRING>organo interessato è un'agenzia dell'Unione o un comitato scientifico, l'Agenzia presenta la relazione congiunta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche</STRING></STRING> alla Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 46</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 46</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poteri delegati</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 6, è conferito alla Commissione nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> GU L 123, 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 48 – paragrafo 1 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>all'articolo 77, il paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è soppresso</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>all'articolo 77, il paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il paragrafo 3, lettere b) e c) sono soppressi</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 54 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Valutazione</P></OLD><NEW><P>Valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e riesame</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 54 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La valutazione affronta l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La valutazione affronta l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La valutazione esamina inoltre il funzionamento dei comitati e se sia opportuno allineare o adeguare gli articoli 14 e 15 del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 54 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Tale relazione, se del caso, comprende un piano d'azione corredato di un calendario. I risultati della valutazione sono resi pubblici dalla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Tale relazione, se del caso, comprende un piano d'azione corredato di un calendario. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. </STRING></STRING>I risultati della valutazione sono resi pubblici dalla Commissione.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>