<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0145</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro: domanda EGF/2025/008 BE/Liberty - Belgio</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0084/2026 - Relatore: Matthias Ecke)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/008/BE/Liberty (COM(2026)0004 – C10-0062/2026 – 2026/0066(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0004 – C10‑0062/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ("regolamento QFP")<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj<STRING ITALIC="on">).</STRING></FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0084/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze degli eventi e delle trasformazioni rilevanti che interessano la struttura del commercio mondiale, nonché per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è prestata mediante un sostegno finanziario a favore dei lavoratori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il sostegno dovrebbe essere destinato al rapido reinserimento dei lavoratori e a garantire che la formazione, la riqualificazione e la formazione professionale forniscano ai lavoratori competenze più in linea con le esigenze del mercato del lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2025/008 BE/Liberty di contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 507 casi di espulsione dal lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.</FIELD></FOOTNOTE> nell'impresa Liberty Galați Belgian Branch (Liberty), che opera nel settore economico classificato alla divisione 24 (Metallurgia) della NACE revisione 2 nella regione della Provincia di Liegi (BE33), Vallonia, nel periodo di riferimento compreso tra il 24 aprile 2025 e il 24 agosto 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che Liberty è stata dichiarata fallita dal tribunale commerciale di Liegi il 22 aprile 2025; che dal 2022 i fallimenti sono in aumento in Belgio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che Région Wallone e Le Forem stanno provvedendo al prefinanziamento e al cofinanziamento nazionali delle misure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari nel mercato del lavoro, offrendo loro formazione professionale per agevolarne l'accesso al mercato del lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018)<FOOTNOTE><FIELD> Articolo 8 del regolamento QFP.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite nel regolamento FEG, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 033 869 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 2 392 788 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 358 922 EUR, e le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 33 866 EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 13 novembre 2025 e che, dopo il ricevimento di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha ultimato la propria valutazione e l'ha comunicata al Parlamento il 2 marzo 2026; sottolinea la necessità di ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda FEG e la decisione di finanziamento, salvaguardando nel contempo i diritti del Parlamento in materia di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>prende atto del fatto che la domanda riguarda 507 beneficiari interessati collocati in esubero presso l'impresa Liberty;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>osserva che, prima della dichiarazione di fallimento, Liberty ha dovuto affrontare anni di difficoltà finanziarie a causa delle condizioni avverse del mercato dell'acciaio, delle perturbazioni della catena di approvvigionamento connesse alla pandemia di COVID-19 e degli elevati prezzi dell'energia a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, unitamente alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili importati e all'insufficiente diffusione di fonti energetiche più economiche; rileva che gli impianti di zincatura di Liberty Steel Liège sono inattivi dal dicembre 2021, principalmente a causa della mancanza di materie prime, il che ha innescato un'operazione di ristrutturazione che ne ha determinato la cessione legale a Liberty Galați nel 2023; si rammarica del fatto che l'attività di produzione non sia ripresa nonostante l'acquisizione e si sia arrivati al fallimento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva che le difficoltà incontrate da Liberty Steel sono legate anche a fattori aziendali specifici dovuti alla sua acquisizione da ArcelorMittal da parte di GFG Alliance; sottolinea le gravi preoccupazioni in merito alla sostenibilità finanziaria del modello aziendale e al mancato rispetto degli impegni di investimento, che hanno contribuito al deterioramento della situazione economica dell'impianto e ai conseguenti collocamenti in esubero;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>rileva che la regione Vallonia ha subito un processo di deindustrializzazione e trasformazione economica<FOOTNOTE><FIELD> Banca nazionale del Belgio. Analisi economica 2024.</FIELD></FOOTNOTE>; rileva che il fallimento di Liberty rappresenta un grave shock dal punto di vista sociale per la Vallonia, una regione il cui mercato del lavoro è già stato indebolito da altri eventi di ristrutturazione; sottolinea che il settore siderurgico resta un settore economico importante per il Belgio e che il rapporto dei posti di lavoro nel settore siderurgico per abitante rimane elevato; invita le autorità belghe a fornire un sostegno specifico adattato a tali profili per aiutare i lavoratori a sviluppare ulteriormente le competenze necessarie per trovare nuovi posti di lavoro di qualità, adottando nel contempo misure volte a ridurre i fallimenti e ad affrontare le disparità sociali che portano all'esclusione della forza lavoro; sottolinea che l'Unione mantiene un ambiente favorevole alle imprese, che stimola la crescita economica, promuove l'innovazione, sostiene lo sviluppo tecnologico, rafforza la competitività, riduce gli oneri normativi superflui e semplifica le procedure burocratiche, ed evidenzia la necessità di politiche che promuovano la competitività industriale, la coesione territoriale, economica e sociale e lo sviluppo regionale; sottolinea l'importanza di un settore siderurgico europeo competitivo e resiliente quale base per un'industria forte e di alta qualità e pilastro centrale dell'autonomia strategica dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>ricorda che una persona in cerca di occupazione su quattro, tra le persone registrate in Vallonia, ha un'età superiore a 50 anni e incontra maggiori ostacoli per quanto riguarda il reinserimento nel mercato del lavoro; osserva che, nonostante la loro elevata specializzazione, i lavoratori di Liberty incontrano ostacoli nelle transizioni professionali per la loro età avanzata (il 52 % dei lavoratori ha un'età pari o superiore a 55 anni); rileva che il 69 % dei lavoratori collocati in esubero ha un basso livello di istruzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che, d'intesa con i sindacati e le autorità regionali, tra i servizi personalizzati destinati ai lavoratori figurano le misure seguenti: ricollocamento e orientamento professionale; formazione, riqualificazione e formazione professionale, comprese le competenze informatiche; sostegno per le creazione di imprese; contributo alla creazione di imprese; incentivi e altre indennità; sottolinea l'importanza di rafforzare gli investimenti nell'innovazione, nelle competenze e nella modernizzazione industriale al fine di consolidare la competitività dell'industria europea e garantire che i lavoratori dispongano delle competenze necessarie per le esigenze in evoluzione del mercato del lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea l'importanza di promuovere posti di lavoro di alta qualità e orientati al futuro che rafforzino la competitività, promuovano la trasformazione digitale e soddisfino le esigenze del mercato del lavoro per garantire la resilienza economica e sociale a lungo termine; ritiene pertanto che la mobilitazione del FEG debba essere integrata in una risposta politica più ampia, a tutti i livelli politici, per garantire che i lavoratori interessati trovino adeguate opportunità in linea con le loro qualifiche e competenze; evidenzia che il FEG è uno strumento di solidarietà e di transizione giusta, e che il compito principale dell'Unione deve essere quello di evitare dal principio tali chiusure;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea l'importanza di rafforzare la competitività industriale dell'Unione e di promuovere gli investimenti in settori industriali strategici al fine di prevenire un'ulteriore deindustrializzazione e altri licenziamenti, nonché sostenere la creazione di posti di lavoro; evidenzia la necessità della transizione verso le energie rinnovabili, unitamente ad altre misure volte a garantire prezzi dell'energia accessibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che le autorità belghe devono garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione ed evidenziarne il valore aggiunto fornendo informazioni efficaci e mirate ai beneficiari, alle autorità regionali e locali, alle parti sociali e al grande pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>chiede valutazioni finali approfondite, unitamente alle parti sociali, delle misure attuate, incluse informazioni chiare e trasparenti riguardanti le modalità di impiego dei fondi, il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e il conseguimento o meno degli obiettivi del FEG; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un monitoraggio regolare delle misure finanziate dal FEG al fine di valutarne l'efficacia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>osserva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1º giugno 2025 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà dalla data in questione fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>rileva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 22 aprile 2025 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dalla data in questione fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>osserva che le autorità belghe hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le misure che sono di competenza delle autorità pubbliche o delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi; ricorda che il FEG è un meccanismo limitato, mirato e complementare e non può sostituire le politiche economiche strutturali, che rientrano principalmente nelle competenze degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2025/008 BE/Liberty</STRING></STI><P><STRING ITALIC="on">(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2026/1134.)</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>