<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0146</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2024 e nel 2025</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0042/2026 - Relatrice: Anna Strolenberg)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2024 e nel 2025 (2025/2135(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( Carta),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI<FOOTNOTE><FIELD> GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva riguardante i diritti delle vittime), la proposta della Commissione del 12 luglio 2023 relativa alla revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime (COM(2023)0424) e l’accordo raggiunto sull'accordo provvisorio risultante dai negoziati interistituzionali</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media)<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva anti-SLAPP),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")<FOOTNOTE><FIELD> GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/758/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<FOOTNOTE><FIELD> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/913/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) ("direttiva orizzontale antidiscriminazione"), riconfermata dalla Commissione nel luglio 2025 dopo il suo precedente annuncio di ritiro, e prendendo atto del suo status di proposta in sospeso in seno al Consiglio,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica<FOOTNOTE><FIELD> GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/43/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva sull'uguaglianza razziale),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 (COM(2020)0698), la strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020)0152), la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021)0101), il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 (COM(2020)0565), il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030 (COM(2020)0620) e l'annuncio della Commissione di aggiornarli e rafforzarli,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la nuova strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la strategia dell'UE per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali (COM(2020)0711) e le relazioni annuali della Commissione, in particolare la relazione annuale 2024 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Finanziamenti per la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali (COM(2024)0456),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030) (COM(2021)0615)</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la nuova strategia dell'UE contro il razzismo 2026-2030,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le comunicazioni della Commissione del 24 luglio 2024 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2024 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2024)0800) e dell'8 luglio 2025 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2025 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2025)0900) e i 27 capitoli per paese ad essa allegati,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 7 marzo 2025 dal titolo "Una tabella di marcia per i diritti delle donne" (COM(2025)0097), che illustra una visione a lungo termine per il conseguimento della parità di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i trattati e gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nonché le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani, compreso il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo (A/HRC/RES/49/5),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulle Regole penitenziarie europee dell'11 gennaio 2006,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la 34esima relazione generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa dell'aprile 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall'UE il 23 dicembre 2010 e di cui tutti gli Stati membri sono parti, il protocollo facoltativo alla CRPD, ratificato da 22 Stati membri, nonché le osservazioni generali sulla CRPD e le osservazioni del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, compresa la giurisprudenza in materia di carcerazione preventiva, tra cui <STRING ITALIC="on">Letellier/Francia</STRING> (1991), <STRING ITALIC="on">Ilijkov/Bulgaria</STRING> (2001) e <STRING ITALIC="on">Buzadji/Moldova</STRING> (2016), e le relazioni annuali del Comitato dei ministri sulla supervisione della loro esecuzione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti le raccomandazioni, i pareri, le relazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa, in particolare della Commissione di Venezia, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), del Comitato direttivo per la lotta contro la discriminazione, la diversità e l'inclusione, dell'Assemblea parlamentare, del Comitato europeo dei diritti sociali e di altri organi del Consiglio d'Europa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le dichiarazioni, le raccomandazioni, le relazioni e le visite nei paesi del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, compresa la sua relazione del 4 settembre 2025 dal titolo "Externalised asylum and migration policies and human rights law" (Politiche esternalizzate in materia di asilo e migrazione e diritto in materia di diritti umani),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la piattaforma del Consiglio d'Europa per la sicurezza dei giornalisti,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul"), ratificata dall'Unione europea il 28 giugno 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta sociale europea del Consiglio d’Europa, i,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la sua decisione (UE) 2022/480, del 10 marzo 2022, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, nonché sulla definizione dell’oggetto dell’inchiesta<FOOTNOTE><FIELD> GU L 98 del 25.3.2022, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/480/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, e le risoluzioni e le raccomandazioni adottate sulla base dei lavori della commissione sull'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti (PEGA), e in particolare la sua raccomandazione del 15 giugno 2023 destinata al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/494, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/494/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni, i pareri e le raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti le relazioni, le indagini e i pareri dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare le sue relazioni sui diritti fondamentali 2024 e 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue risoluzioni precedenti sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue risoluzioni sulle relazioni sullo Stato di diritto della Commissione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue risoluzioni su Stati membri specifici,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 febbraio 2024 sull'attuazione della strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/6340, 7.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6340/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2022 sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 177 del 17.5.2023, pag. 13.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 161 del 5.5.2023, pag. 10.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa<FOOTNOTE><FIELD> GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza basata sul genere: violenza online<FOOTNOTE><FIELD> GU C 251 del 30.6.2022, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 88.</FIELD></FOOTNOTE>, e la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 "Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5733, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5733/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0042/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che in diversi Stati membri si osserva un regresso democratico, mentre in altri si stanno affrontando sfide che incidono sugli standard democratici; che il deterioramento dello Stato di diritto, la mancanza di indipendenza della magistratura, l'assenza di sforzi anticorruzione e di protezione dei diritti fondamentali, l'indebolimento dei controlli e degli equilibri democratici, nonché la strumentalizzazione delle norme costituzionali costituiscono alcune caratteristiche preoccupanti di tale tendenza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'Unione si fonda sui valori comuni, sanciti all'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che si tratta di valori integrati nella Carta e nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che la Carta è una fonte di diritto primario dell'UE; che il rispetto di tali valori costituisce un obbligo permanente dopo l'adesione all'UE e rappresenta una condizione preliminare ai fini del godimento di tutti i diritti e i benefici del trattato derivanti dall'adesione all'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che la loro compromissione rappresenta una minaccia sistemica per i diritti e le libertà delle persone che vivono nell'UE; che l'attuale pacchetto di strumenti dell'Unione in materia di Stato di diritto costituisce un importante insieme di strumenti per difendere i valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE; che la loro piena e coerente attuazione, accompagnata da azioni periodiche di monitoraggio e follow-up, resta necessaria per affrontare e prevenire efficacemente le sfide sistemiche allo Stato di diritto in tutta l'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'effettiva attuazione delle sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo costituisce una componente essenziale per la salvaguardia dei diritti fondamentali e per la difesa dello Stato di diritto all'interno dell'Unione; che i ricorrenti ritardi o la reiterata mancata attuazione di tali sentenze rischiano di minare la fiducia nel sistema europeo dei diritti umani; che la sentenza pendente nella causa C-769/22, <STRING ITALIC="on">Commissione/Ungheria</STRING>, potrebbe stabilire l'articolo 2 TUE come base giuridica autonoma, rafforzando in tal modo le procedure di infrazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che i limitati progressi nella procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE in corso nei confronti dell'Ungheria sottolineano la necessità di accelerare e rafforzare i processi esistenti; che il conseguimento di risultati concreti e tempestivi è essenziale per garantire la tutela dei diritti fondamentali e la credibilità dell'impegno dell'Unione a favore dei valori sanciti all'articolo 2 TUE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la corruzione continua a destare grave preoccupazione, in quanto indebolisce la responsabilità democratica, rappresenta una grave minaccia per la buona governance ed erode la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, compromettendo i valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE, come costantemente sottolineato nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la corruzione è spesso legata all'erosione delle istituzioni democratiche e sfruttata dalla criminalità organizzata per infiltrarsi nella politica e nell'economia, distorcere i processi democratici e riciclare denaro illecito; che il ripristino della fiducia a tutti i livelli della società, comprese la magistratura e le autorità di contrasto, richiede l'attuazione di sforzi anticorruzione costanti, una leadership politica etica, una vigilanza indipendente solida e un forte impegno a favore della trasparenza, della responsabilità e della protezione dei valori democratici fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che la criminalità organizzata rappresenta una grave minaccia per i diritti fondamentali e per il funzionamento dello Stato di diritto in diversi Stati membri; che l'esperienza di alcuni Stati membri ha dimostrato l'efficacia di meccanismi preventivi specifici volti a impedire l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nella gestione dei fondi dell’UE attraverso l'obbligo di verifiche antimafia preventive per accedere a contributi e concessioni pubblici; che l'introduzione di tali meccanismi preventivi in tutta l’UE contribuirebbe a proteggere l'integrità dei fondi dell'UE, a difendere i diritti fondamentali delle comunità colpite dalla criminalità organizzata e a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che nella sua relazione annuale, il GRECO ha sottolineato le preoccupazioni esistenti in numerosi Stati membri, in particolare per quanto riguarda la mancanza di trasparenza nel processo legislativo, di un quadro solido per prevenire i conflitti di interessi, di un codice di condotta per i membri del governo e i funzionari pubblici, di accesso alle informazioni in relazione alle riforme legislative, nonché di rafforzamento dei quadri anticorruzione e per l'integrità all'interno delle autorità di contrasto; che, nel suo studio sull'esame delle persone con funzioni esecutive di alto livello e delle autorità di contrasto, il GRECO ha sottolineato che l'assenza di controlli sull'integrità dei massimi dirigenti nei governi e le questioni relative all'assunzione e alla carriera del personale delle autorità di contrasto, in particolare per le posizioni dirigenziali di alto livello, rimangono problematiche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che in tutta l'UE manca una protezione adeguata degli informatori; che alcuni Stati membri non hanno ancora recepito integralmente o correttamente la direttiva sugli informatori<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj</STRING>).</FIELD></FOOTNOTE><FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/document/download/7cc63350-88c9-4c0b-a46e-04fc11e673e7_en?filename=COM_2024_269_1_EN_ACT_part1_v6.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; che nel corso del 2024 e del 2025 la CGUE ha sanzionato sei Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> Cechia, Germania, Estonia, Lussemburgo, Ungheria e Polonia; Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-147/23, <STRING ITALIC="on">Commissione/Polonia</STRING>, C-149/23, <STRING ITALIC="on">Commissione/Germania</STRING>, C-150/23, <STRING ITALIC="on">Commissione/Lussemburgo</STRING>, C-152/23, <STRING ITALIC="on">Commissione/Repubblica ceca</STRING>,  C-154/23, <STRING ITALIC="on">Commissione/Estonia</STRING>, E C-155/23,<STRING ITALIC="on"> Commissione/Irlanda</STRING>.</FIELD></FOOTNOTE> per il mancato recepimento della direttiva sugli informatori; che gli informatori svolgono un ruolo essenziale ai fini dell'individuazione e della segnalazione di atti illeciti, nonché del rafforzamento della responsabilità democratica e della trasparenza e che la loro protezione dovrebbe essere garantita e promossa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea che la carcerazione preventiva deve rimanere una misura eccezionale, applicata solo se strettamente necessaria e giustificata da motivi pertinenti e sufficienti; che l'abuso della carcerazione preventiva compromette il diritto alla libertà, la presunzione di innocenza e l'equità generale dei sistemi giudiziari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che la libertà dei media in tutta l'UE continua a essere minacciata in numerosi Stati membri, come illustrato dall'ultima relazione sullo Stato di diritto della Commissione, che formula raccomandazioni a diversi Stati membri affinché affrontino le preoccupazioni relative all'indipendenza dei media, alle pressioni politiche e al persistere di attacchi alla libertà di stampa, comprese le SLAPP;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che l'Osservatorio del pluralismo dei media evidenzia anche un deterioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti, tra cui violenza, molestie e intimidazioni, una crescente concentrazione della proprietà dei media e l'impatto delle piattaforme digitali e dei vincoli di bilancio; che sono ancora necessarie ulteriori garanzie, tra cui l'istituzione di autorità di regolamentazione indipendenti, la trasparenza della proprietà dei media, la protezione dalle interferenze politiche e un migliore accesso alle informazioni e alla sicurezza per i giornalisti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che la valutazione annuale 2025 del Consiglio d'Europa sulla libertà di stampa in Europa mostra che la cattura dei media, la mancanza di indipendenza dei media del servizio pubblico e le campagne di disinformazione generate dall'IA rappresentano minacce crescenti in tutta l'UE e costituiscono un rischio diretto per la democrazia<FOOTNOTE><FIELD> https://edoc.coe.int/en/media/12123-europe-press-freedom-report-2024-confronting-political-pressure-disinformation-and-the-erosion-of-media-independence.html#.</FIELD></FOOTNOTE>; che preservare la libertà di stampa e garantire l'accesso del pubblico a un giornalismo indipendente e di alta qualità sono uno dei pilastri fondamentali di una società democratica; che le SLAPP rimangono una minaccia per la libertà dei media; che le garanzie previste dalla direttiva anti-SLAPP dovrebbero essere estese alle cause nazionali e penali; che il regolamento europeo sulla libertà dei media è entrato pienamente in vigore l'8 agosto 2025; che in diversi Stati membri i giornalisti e gli operatori dei media sono stati oggetto di campagne diffamatorie politiche, denigrazioni pubbliche e tentativi organizzati di screditare il loro lavoro, spesso accompagnati da azioni legali abusive e minacce, pressioni, molestie e violenze, che creano un clima di paura e autocensura che compromette il diritto del pubblico all'informazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che alcuni giornalisti e operatori dei media in diversi paesi sono esposti a condizioni precarie, alla mancanza di risorse e un ambiente non sicuro, caratterizzato da un aumento delle molestie e delle sfide legali, e devono inoltre affrontare ulteriori sfide, tra cui intimidazioni, minacce legali, interferenze politiche, accesso limitato a finanziamenti affidabili e riduzione del pluralismo dei media; che molti sono esposti a minacce, attacchi e intimidazioni nel corso delle loro indagini e che alcuni sono costretti a vivere sotto la protezione della polizia a causa delle continue minacce di morte; che, secondo la relazione 2024 dell'Osservatorio del pluralismo dei media, la precarietà del lavoro giornalistico ha avuto un impatto diretto sull'indipendenza e sulla qualità della comunicazione in tutta Europa; che i giornalisti e gli operatori dei media devono godere dei diritti e adempiere ai doveri derivanti dalla loro funzione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che la disinformazione fa spesso parte di una gamma più ampia di minacce ibride volte a minare o danneggiare governi democraticamente istituiti, paesi o alleanze; che la diffusione della cattiva informazione e della disinformazione, comprese le campagne online coordinate e sponsorizzate dallo Stato, contribuisce alla polarizzazione, erode la fiducia nelle istituzioni democratiche, minaccia l'integrità dei processi elettorali e del dibattito pubblico, rappresenta una minaccia per i principi elettorali fondamentali, quali la libertà degli elettori di formarsi un'opinione, la trasparenza, le pari opportunità e l'equità, ed è amplificata dall'ascesa dei social media e delle piattaforme digitali, che accelerano la diffusione di contenuti falsi e manipolativi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che la manipolazione algoritmica plasma sempre più l'opinione pubblica amplificando narrazioni false o estremiste; che i cambiamenti nelle politiche di moderazione dei contenuti e nelle pratiche di contrasto su alcune delle principali piattaforme hanno approfondito tale tendenza e sollevato preoccupazioni in merito alla crescente diffusione di contenuti dannosi e alla manipolazione online; che la Commissione ha avviato indagini nei confronti di diverse piattaforme a norma del regolamento sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</FIELD></FOOTNOTE> per non aver arginato la disinformazione e per non aver garantito la protezione degli utenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che i gruppi vulnerabili sono particolarmente esposti online, vittime di manipolazioni mirate, di narrazioni dannose e di una limitata alfabetizzazione mediatica; che i giovani rimangono particolarmente esposti a distorsioni algoritmiche e alla propaganda senza adeguati strumenti di alfabetizzazione digitale; che le piattaforme digitali possono anche svolgere un ruolo positivo nell'accesso alla conoscenza, nella partecipazione civica, nella creazione di comunità, nell'innovazione e nella promozione dei diritti fondamentali; che le distorsioni insite negli algoritmi e nel modello di business delle piattaforme di social media, basato sulla pubblicità micro-mirata, contribuiscono a diffondere e amplificare l'incitamento all'odio e ad alimentare la discriminazione, compresi il razzismo, la misoginia e la violenza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che le prossime iniziative dell'UE per combattere la disinformazione, compreso lo scudo europeo per la democrazia, devono essere pienamente coerenti con le norme internazionali in materia di diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che le nuove tecnologie, compresi i sistemi di IA, offrono notevoli opportunità di innovazione, crescita economica e miglioramento dei servizi pubblici, ma potrebbero anche rischiare di aggravare la discriminazione, amplificare le disuguaglianze esistenti e creare nuove forme di pregiudizio; che tali tecnologie possono sollevare preoccupazioni in materia di vita privata e diritti fondamentali e dovrebbero essere soggette a garanzie rigorose e a quadri giuridici chiari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che i minori di tutta l'UE si trovano ad affrontare una crescente crisi della salute mentale dovuta all'influenza incontrollata delle tecniche algoritmiche, come la progettazione che crea dipendenza e manipolativa, i "modelli oscuri" che spingono i minori a prolungare il tempo trascorso davanti allo schermo e la promozione di contenuti dannosi; che ciò ha effetti negativi sullo sviluppo sano, sul benessere mentale e sulla sicurezza dei minori; che gli attuali quadri giuridici dell'UE che disciplinano l'ambiente online non affrontano in misura sufficiente la protezione della salute mentale dei minori online;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che l'uso di spyware, il riconoscimento facciale e le tecnologie di sorveglianza di massa richiedono rigorose garanzie, trasparenza e controllo democratico al fine di prevenire gli abusi, proteggere i diritti fondamentali e garantire il pieno rispetto della vita privata; che le nuove tecnologie sono utilizzate per elaborare previsioni, profili e valutazioni dei rischi che incidono sulla vita delle persone e possono riprodurre pregiudizi sociali; che il ricorso a tecnologie di riconoscimento facciale hanno un effetto dissuasivo sul diritto di riunione pacifica e possono produrre effetti discriminatori; che le pratiche di sorveglianza biometrica di massa rischiano di compromettere i diritti fondamentali; che tali pratiche costituiscono gravi violazioni del diritti alla vita privata e alla libertà di espressione; che le nuove tecnologie dovrebbero essere regolamentate meglio per tutelare i diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che, nel caso dei giornalisti, la sorveglianza non solo mette in pericolo la loro sicurezza, ma compromette anche la riservatezza delle loro fonti, impedendo loro di svolgere efficacemente il proprio lavoro; che, in presenza di un numero crescente di prove e segnalazioni da parte di imprese riguardo alle operazioni di sorveglianza, le autorità nazionali dovrebbero fornire informazioni sulla portata, l'autorizzazione e la rendicontabilità di tali operazioni e non lasciare le vittime prive di chiarezza o di mezzi di ricorso efficaci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che vi è stato un uso diffuso, anche da parte di governi, di tecnologie spyware in diversi Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> Ad esempio Grecia, Cipro, Italia, Ungheria, Polonia e Spagna.</FIELD></FOOTNOTE>; che l'uso di spyware costituisce una pratica abusiva e antidemocratica che compromette lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nella nostra società e per la quale non esiste un ricorso effettivo; che i progressi tecnologici stanno rendendo le infezioni da spyware più difficili da individuare e molto più diffuse;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che la commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti (PEGA) ha rilevato che spyware come Pegasus, Predator e Graphite erano stati utilizzati illegalmente in diversi Stati membri contro giornalisti, attori della società civile, avvocati, esponenti dell'opposizione e funzionari; che detta commissione ha individuato gravi violazioni della vita privata, della protezione dei dati e della libertà di espressione e ha avvertito che tali pratiche rappresentano una minaccia sistemica per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'Unione; che la piena attuazione delle raccomandazioni formulate dalla commissione PEGA è essenziale per prevenire ulteriori abusi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che recenti indagini giornalistiche hanno rivelato che alcuni fondi dell'UE potrebbero essere stati assegnati a società che sviluppano o commercializzano tecnologie di sorveglianza intrusive, tra cui spyware<FOOTNOTE><FIELD> https://media.business-humanrights.org/media/documents/MEP_letter.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; che è essenziale garantire che nessun fondo dell'UE sostenga lo sviluppo, l'esportazione o l'implementazione di spyware o di altri strumenti di sorveglianza che possono essere utilizzati per violare i diritti fondamentali e lo Stato di diritto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che, secondo la Commissione di Venezia, le tecnologie spyware potrebbero essere trasformate in un'arma di sorveglianza utilizzabile per limitare i diritti fondamentali, censurare e criminalizzare le critiche e il dissenso, nonché per vessare o addirittura reprimere i giornalisti, gli attivisti per i diritti umani, gli oppositori politici e le organizzazioni della società civile, come dimostrato dalle molteplici accuse e rivelazioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che in tutta l'Unione europea continuano a essere segnalati numerosi casi di uso sproporzionato della forza contro i manifestanti, compresa la violenza e l'uso di armi a bassa letalità per controllare o disperdere la folla<FOOTNOTE><FIELD> https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/europe-sweeping-pattern-of-systematic-attacks-and-restrictions-undermine-peaceful-protest/?utm.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che esistono prove del fatto che alcuni fondi dell'UE, compresi alcuni fondi dell'UE per gli affari interni, sono stati utilizzati in modo tale da comportare violazioni dei diritti fondamentali, compresa la discriminazione; che i fondi dell'UE dovrebbero essere utilizzati in modo da promuovere e rispettare i diritti fondamentali e non dare luogo a tali violazioni; che il rispetto dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE, compreso il rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali, è un prerequisito fondamentale per accedere ai fondi dell'UE e per attuarli, come indicato nel regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; che, nell'attuazione dei fondi dell'UE, gli Stati membri e la Commissione devono garantire il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza della Carta nell'accesso ai fondi dell'UE e nella loro attuazione; che una maggiore trasparenza e assunzione di responsabilità e un controllo efficace nell'assegnazione e nell'utilizzo dei fondi dell'UE, nonché nella valutazione dei pertinenti programmi, sono fondamentali per garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che sono state segnalate numerose violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere, tra cui maltrattamenti, respingimenti e violenze verbali e fisiche; che negli ultimi anni tali pratiche sono emerse in diversi Stati membri; che tra questi figurano casi di migranti maltrattati dalle guardie di frontiera o da altri funzionari; che tali pratiche violano i diritti fondamentali, il diritto dell'UE, il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati, compresi il principio di non respingimento e il divieto di espulsioni collettive; che gli Stati membri e l'UE hanno la responsabilità di svolgere indagini approfondite ed efficaci sulle violazioni dei diritti fondamentali e dei diritti umani alle frontiere; che le violazioni dei diritti fondamentali spesso non sono denunciate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che, secondo la relazione dal titolo "Externalised asylum and migration policies and human rights law" (Politiche esternalizzate in materia di asilo e migrazione e diritto dei diritti umani) del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, le politiche di esternalizzazione possono comportare la responsabilità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il principio di non respingimento, il diritto alla vita, il diritto a non subire tortura né trattamenti inumani o degradanti, il divieto di espulsione collettiva e di detenzione arbitraria, nonché il diritto di accesso a mezzi di ricorso effettivi, come garantito dai trattati dell'UE e delle Nazioni Unite, dalla Carta e dalla CEDU; che la relazione individua nel trattamento esterno delle domande di asilo, nelle procedure di rimpatrio esterno e nell'esternalizzazione dei controlli alle frontiere, alcuni dei quali hanno una storia documentata di gravi violazioni nei confronti delle persone in movimento, uno dei principali settori in cui i rischi sono particolarmente gravi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considerando che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa raccomanda di effettuare valutazioni esaustive dei rischi in materia di diritti umani prima di impegnarsi nella cooperazione esterna, di esaminare l'impatto delle attività in corso sui diritti umani, di definire principi chiari e non negoziabili che escludano qualsiasi forma di cooperazione che possa mettere a rischio i diritti fondamentali delle persone, di garantire adeguate condizioni preliminari e garanzie in materia di diritti umani, nonché di rafforzare la trasparenza, il monitoraggio e la responsabilità; che la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e gli organi o le agenzie dell'UE non dovrebbe mai dar luogo a lacune in materia di assunzione di responsabilità<FOOTNOTE><FIELD> https://rm.coe.int/report-on-externalisation-of-migration-by-michael-o-flaherty-council-o/488028300a.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considerando che, secondo il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la detenzione di qualsiasi minore esclusivamente a causa del suo status migratorio o di quello dei suoi genitori costituisce una violazione dei diritti del minore e contravviene al principio di garantirne l'interesse superiore; che la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo "Artificial Intelligence and Migration" (Intelligenza artificiale e migrazione) sottolinea che i richiedenti asilo dovrebbero avere il diritto di contestare le prove generate dall'IA, come sintesi dei colloqui errate o analisi tendenziose, che il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere esteso per sostenere tali impugnazioni, che devono essere previsti risarcimenti laddove derivino danni da errori algoritmici e che l'innovazione tecnologica non deve andare a scapito dei diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> https://pace.coe.int/en/files/35698/html?utm.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considerando che le risposte di alcuni Stati membri alla migrazione irregolare rischiano di compromettere i diritti fondamentali e possono perpetuare narrazioni razziste; che l'UE e gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione della vita dei rifugiati e dei migranti e adottare misure credibili per assicurare che i responsabili delle violazioni siano chiamati a rispondere delle loro azioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AI.</NO.P>considerando che i tentativi di sospendere la registrazione delle domande di asilo sono motivo di grave preoccupazione; che i diritti umani delle persone interessate devono essere rispettati e le loro esigenze di protezione devono essere valutate, e coloro che soddisfano i requisiti per beneficiare della protezione internazionale devono avere accesso a misure di protezione significative; che il nuovo quadro legislativo previsto dal patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo stabilisce norme riviste in materia di procedure di asilo, gestione delle frontiere e solidarietà; che la sua applicazione efficace richiede il pieno rispetto dei diritti fondamentali e l'adempimento degli obblighi dell'UE e internazionali; che diversi Stati membri continuano a subire una notevole pressione operativa alle loro frontiere esterne; che tali sfide richiedono una risposta europea coordinata, che comprenda procedure semplificate ed efficaci, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell'UE e internazionale applicabile; che per gestire efficacemente la migrazione è essenziale prevenire l'abuso del sistema europeo di asilo da parte dei trafficanti e combattere tutte le forme di criminalità organizzata transnazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AJ.</NO.P>considerando che le donne e le ragazze sono sempre più spesso vittime di violenza online, incitamento all'odio e crimini d'odio, con conseguenze particolari ed estreme sulla loro vita quotidiana, sulla loro partecipazione alla vita pubblica e, di conseguenza, sulla parità di rappresentanza; che la tabella di marcia dell'UE per i diritti delle donne e la dichiarazione di principi per una società paritaria sotto il profilo del genere sono iniziative positive, sebbene prive di efficacia esecutiva; che sono necessari sforzi urgenti per difendere e promuovere la parità di genere e quindi un'Unione dell'uguaglianza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AK.</NO.P>considerando che la crescente influenza globale ha dato origine a comunità online e alla presenza di influencer maschili che promuovono la falsa narrazione secondo cui il femminismo e la parità di genere sarebbero dannosi per gli uomini, diffondendo contenuti misogini, normalizzando la violenza contro le donne e le ragazze e intersecandosi sempre più con movimenti estremisti e radicali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AL.</NO.P>considerando che l'opposizione alla parità di genere si è intensificata negli ultimi anni; che il livello di violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne e delle ragazze, nonché delle persone LGBTIQ+, compresi la violenza sessuale e lo stupro, rimane elevato in tutta l'Unione, in particolare per coloro che subiscono forme di discriminazione multiple e intersezionali; che la violenza di genere online rappresenta la continuazione nell'ambiente online della violenza di genere offline; che la violenza di genere online spesso porta all'autocensura e può avere gravi conseguenze per la vita personale e professionale delle vittime; che le risposte del sistema di giustizia penale rimangono insufficienti per affrontare tale fenomeno; che la formazione degli agenti di polizia nelle competenze trasversali necessarie per ascoltare, comprendere e rispettare tutte le vittime di violenza di genere è essenziale per contrastare i bassi tassi di denuncia e la rivittimizzazione; che garantire meccanismi di denuncia accessibili, nonché mezzi di ricorso efficaci, è indispensabile per creare un ambiente più sicuro per tutte le vittime di violenza di genere;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AM.</NO.P>considerando che la negazione dell'accesso all'aborto sicuro e legale espone le donne a gravi rischi e costituisce quindi una forma di violenza di genere, in quanto nega anche l'autonomia delle donne e la loro libertà di scelta riproduttiva; che i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva sono servizi sanitari essenziali; che oltre 20 milioni di donne nell'UE non hanno ancora accesso all'aborto sicuro e legale e ad altri servizi nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, il che espone donne e ragazze al rischio di danni fisici e a indebite pressioni economiche e psicologiche; che in alcuni Stati membri la negazione di servizi sanitari essenziali quali i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti include anche le donne e le ragazze vittime di violenza sessuale, ostacolando il processo di recupero dal reato in questione; che l'iniziativa dei cittadini europei denominata "My Voice, My Choice" (La mia voce, la mia scelta) invita l'UE a garantire l'accesso all'aborto sicuro e legale per tutte, rispettando nel contempo la ripartizione delle competenze prevista dai trattati; che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che le leggi restrittive in materia di aborto e la loro applicazione non coerente nella pratica violano il diritto delle donne all'autonomia e all'integrità fisica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AN.</NO.P>considerando che la discriminazione fondata sul sesso, sul genere o altri motivi è vietata dall'articolo 21 della Carta;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AO.</NO.P>considerando che, in quanto parti della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), gli Stati membri sono vincolati agli impegni da essa previsti, tra cui l'articolo 12 sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne nel campo dell'assistenza sanitaria, al fine di garantire che uomini e donne abbiano pari accesso ai servizi sanitari, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AP.</NO.P>considerando che negare l'accesso all'aborto sicuro e legale nella legislazione e nella pratica discrimina le donne in base al sesso, vietando un tipo di assistenza sanitaria che è richiesta solo da loro; che non esistono restrizioni analoghe per servizi sanitari che sono necessari solo per gli uomini<FOOTNOTE><FIELD> Relazione del comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Indagine relativa alla Polonia condotta ai sensi dell'articolo 8 del protocollo opzionale alla convenzione.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AQ.</NO.P>considerando che i finanziamenti anti-gender annuali totali in Europa sono passati da 220 milioni di USD nel 2019 a 271 milioni di USD nel 2023, il che rappresenta un aumento del 23 %; che una parte significativa dei finanziamenti che alimentano la crescita dei movimenti anti-gender in tutta l'UE proviene da soggetti stranieri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AR.</NO.P>considerando che, secondo quanto riportato dai media, in passato sono stati concessi finanziamenti dell'UE a organizzazioni che forniscono informazioni fuorvianti alle donne in merito alla loro salute sessuale e riproduttiva; che tutti i finanziamenti dell'UE devono allinearsi ai valori comuni dell'Unione quali sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta, garantendo che il sostegno finanziario rafforzi i valori democratici dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AS.</NO.P>considerando che stiamo assistendo a un attacco senza precedenti e sempre più intenso allo spazio civico in tutta l'UE, anche attraverso restrizioni giuridiche e finanziarie, sospensioni dei finanziamenti, campagne diffamatorie, intimidazioni e criminalizzazione, nonché al diritto di riunione pacifica; che il diritto di riunione pacifica è cruciale in una società democratica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AT.</NO.P>considerando che il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha sottolineato che la tendenza globale al regresso della democrazia e dello Stato di diritto e l'impostazione securitaria delle agende politiche hanno esacerbato e aggravato le restrizioni al diritto di riunione pacifica<FOOTNOTE><FIELD> https://digitallibrary.un.org/record/4086729?ln=en&amp;v=pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; che gli attacchi contro le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, tra cui quelli che operano per proteggere e promuovere i diritti umani e ambientali, comprese la parità di genere, la migrazione, la democrazia e la difesa dei diritti, sono aumentati e continuano a destare grave preoccupazione; che le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani impegnati nella protezione e nella promozione dei diritti fondamentali svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei valori dell'Unione; che la loro capacità di operare liberamente e in modo indipendente dovrebbe essere garantita e sostenuta in tutti gli Stati membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AU.</NO.P>considerando che le persone in situazioni di vulnerabilità, come i minori, le donne, le comunità razzializzate ed etniche, le persone LGBTIQ+, i migranti e i richiedenti asilo, le persone con disabilità e gli anziani, sono spesso bersaglio di discorsi di odio e narrazioni denigratorie; che in diversi Stati membri i politici e gli organi di informazione stanno diffondendo narrazioni anti-LGBTIQ+ e che sono state presentate, e in alcuni casi persino adottate, leggi anti-LGBTI; che tali situazioni sono contrarie alle norme internazionali in materia di diritti umani e compromettono il diritto di questi gruppi di essere trattati come cittadini alla pari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AV.</NO.P>considerando che l'accesso ai finanziamenti è fondamentale affinché la società civile possa prosperare e svolgere il proprio ruolo di vigilanza; che una società civile dinamica e uno spazio civico attivo sono pilastri essenziali della democrazia; che anche le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo cruciale, in particolare per le comunità emarginate, anche nella fornitura di servizi sociali; che la Commissione, nei suoi orientamenti politici, si è impegnata a intensificare la propria interazione con le organizzazioni della società civile che hanno competenze e un ruolo importante da svolgere nella difesa di specifiche questioni sociali e nella tutela dei diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AW.</NO.P>considerando che le organizzazioni della società civile sono partner stretti degli Stati membri nei loro sforzi volti a proteggere e promuovere i diritti fondamentali; che l'assistenza umanitaria continua a essere criminalizzata arbitrariamente; che le restrizioni e gli ostacoli che incidono sulle attività di ricerca e soccorso (da parte degli Stati membri) contribuiscono alla continua perdita di vite umane; che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri dell'UE a porre fine alla repressione dei difensori dei diritti umani che assistono rifugiati, richiedenti asilo e migranti e ad astenersi dall'utilizzare un linguaggio denigratorio, provocatorio o stigmatizzante nei loro confronti e nei confronti del loro ruolo<FOOTNOTE><FIELD> https://rm.coe.int/recommendation-protecting-the-defenders-ending-repression-of-human-rig/1680ae9b1c.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AX.</NO.P>considerando che la futura strategia dell'UE per la società civile dovrebbe mirare a garantire che le politiche dell'Unione siano definite e attuate in linea con i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta; che la strategia dovrebbe includere iniziative ambiziose e parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti; che la Commissione ha annunciato l'intenzione di creare una piattaforma della società civile in grado di centralizzare e armonizzare l'attuale impegno degli attori della società civile nell'elaborazione delle politiche dell'UE; che la piattaforma dovrebbe essere progettata congiuntamente e attuata con la società civile organizzata;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AY.</NO.P>considerando che nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbero continuare a essere garantiti finanziamenti a lungo termine dell'UE adeguati, prevedibili e sostenibili a favore della società civile, nel rispetto della trasparenza finanziaria, della sana gestione e di chiari obblighi contrattuali, come dovrebbe essere per tutti i fondi e i programmi; che i finanziamenti alle organizzazioni per i diritti umani rimangono limitati, frammentati e incoerenti; che i tagli a questi finanziamenti, compreso il congelamento dei fondi dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), stanno avendo un impatto significativo sulla società civile in tutta l'UE, in quanto indeboliscono gravemente la capacità della società civile di difendere le vittime di discriminazione, promuovere l'uguaglianza, garantire l'obbligo di rendere conto e salvaguardare lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AZ.</NO.P>considerando che in alcuni casi i fondi dell'UE hanno sostenuto iniziative che contribuiscono alla segregazione o a pratiche discriminatorie, compromettendo in tal modo gli obiettivi di uguaglianza; che il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto di garantire che i finanziamenti destinati agli attori della società civile rispettino gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri in materia di diritti umani e non siano utilizzati in modo improprio per ostacolare il loro lavoro o mettere in pericolo la loro sicurezza<FOOTNOTE><FIELD> https://digitallibrary.un.org/record/4086729?ln=en&amp;v=pdf.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BA.</NO.P>considerando che nell'UE l'intensificazione dei tentativi di limitare o ridurre i diritti fondamentali delle donne e delle persone LGBTIQ+ è motivo di grave preoccupazione; che tali tentativi si concentrano principalmente sull'ambito della salute e dei diritti riproduttivi, dell'identità di genere e del riconoscimento giuridico del genere o dell'accesso a un'educazione sessuale completa; che gli attacchi in tali ambiti non solo sono dannosi per i membri più vulnerabili della società, ma sono anche incompatibili con i valori dell'UE e con il quadro internazionale in materia di diritti umani e costituiscono pertanto violazioni del diritto dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BB.</NO.P>considerando che attualmente vi sono lacune nella legislazione dell'UE contro la discriminazione e che alcuni motivi di discriminazione sono contemplati solo nell'ambito dell'impiego e dell'occupazione; che ciò ha condotto a una protezione frammentaria e alla creazione di una "gerarchia di motivi" artificiale; che i trattati e la Carta conferiscono all'UE il mandato e la responsabilità di combattere la discriminazione in relazione a tutti i motivi oggetto di protezione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BC.</NO.P>considerando che tutti gli Stati membri sono tenuti ad agire nell'interesse superiore del minore, anche attraverso la tutela del diritto fondamentale di ciascun minore alla vita familiare e il divieto di discriminare i minori sulla base dello stato civile o dell'orientamento sessuale dei genitori o del modo in cui è avvenuto il concepimento; che per circa 2 milioni di minori è ancora possibile che i loro genitori non siano riconosciuti come tali in un altro Stato membro; che nel 2022 la Commissione ha proposto un regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022)0695), che è tuttora in attesa della decisione finale del Consiglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BD.</NO.P>considerando che sono state espresse preoccupazioni per il fatto che la discriminazione e il razzismo restano diffusi in tutta l'UE, anche nelle leggi e nelle politiche, nonché nelle istituzioni pubbliche come gli organi di contrasto e il sistema giudiziario; che le pratiche di contrasto discriminatorie continuano a destare grave preoccupazione; che i gruppi razzializzati sono presi di mira in modo sproporzionato dalle procedure di fermo e perquisizione, dall'uso eccessivo della forza e dalle vessazioni; che i meccanismi di vigilanza e assunzione di responsabilità rimangono deboli e sono ostacolati dalla mancanza di indagini indipendenti; che, allo stesso tempo, la violenza contro i funzionari pubblici deve essere affrontata in modo efficace;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BE.</NO.P>considerando che, nonostante il suo riconoscimento formale a livello dell'UE, il razzismo strutturale continua a manifestarsi in ambiti fondamentali della vita negli Stati membri; che la segregazione, anche nell'istruzione, e i ripetuti casi di incitamento all'odio e di crimini motivati dall'odio colpiscono in modo sproporzionato le comunità razzializzate e altri gruppi emarginati, come le persone LGBTIQ+; che si tratta di ostacoli strutturali e di violazioni dei diritti umani che impediscono la parità di accesso ai diritti, alle opportunità e alla giustizia in tutta l'Unione; che ciò incide negativamente sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e sulla coesione sociale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BF.</NO.P>considerando che l'Olocausto e le ingiustizie storiche, tra cui il colonialismo e la schiavitù, continuano a plasmare il razzismo strutturale in Europa ai giorni nostri; che il riconoscimento e la memoria di tali avvenimenti, nonché l'educazione al riguardo, sono essenziali per combattere il razzismo e promuovere l'uguaglianza e i diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BG.</NO.P>considerando che la discriminazione intersezionale resta in gran parte trascurata nelle politiche e nella pratica; che l'impatto combinato di razzismo e genere, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali, status socioeconomico, contesto migratorio e altri motivi continua a essere trascurato, lasciando molte vittime senza un'adeguata protezione, sostegno o accesso a mezzi di ricorso efficaci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BH.</NO.P>considerando che recenti indagini condotte dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) presso persone nere, ebree, musulmane e LGBTIQ+ nell'UE rivelano che questi gruppi continuano a subire diffusi episodi di odio e discriminazione nell'UE, che riflettono una discriminazione razziale sistemica; che i timori, i pregiudizi e l'"alterizzazione" alimentano la discriminazione e l'intolleranza<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Relazione sui diritti fondamentali 2025.</FIELD></FOOTNOTE>; che l'ECRI ha sollevato preoccupazioni in merito ai discorsi xenofobi, omofobi e transfobici, anche da parte di politici e funzionari pubblici; che ogni persona nell'UE ha lo stesso diritto di diventare membro a pieno titolo e attivo della società e di essere trattata alla pari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BI.</NO.P>considerando che recenti riforme legislative e istituzionali in alcuni Stati membri sollevano seri interrogativi sul rispetto del diritto fondamentale a un processo equo e a un giudice indipendente e imparziale, garantito dall'articolo 47 della Carta; che l'indipendenza della magistratura è una componente indispensabile dello Stato di diritto e un prerequisito per l'effettiva tutela di tutti gli altri diritti fondamentali; che la Commissione internazionale dei giuristi ha sottolineato che i consigli giudiziari devono rimanere indipendenti dall'influenza parlamentare ed esecutiva;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BJ.</NO.P>considerando che la legge ungherese sulla protezione dell'identità locale, entrata in vigore il 1º luglio 2025, conferisce alle autorità comunali il potere di limitare il soggiorno sulla base di criteri arbitrari quali il livello di istruzione, la conoscenza della lingua e l'attestazione di impiego; che tali misure rischiano di istituzionalizzare la segregazione razziale negli alloggi e di colpire in modo sproporzionato la comunità rom, sollevando serie preoccupazioni riguardo al rispetto del diritto dell'UE e dei diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BK.</NO.P>considerando che la comunità rom continua a essere soggetta alla discriminazione sistemica, alla segregazione, all'esclusione sociale e alla violenza delle forze dell'ordine<FOOTNOTE><FIELD> https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-unheard-12-million.</FIELD></FOOTNOTE>; che le relazioni della FRA rivelano carenze significative nell'attuazione del quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom e sottolineano l'esigua probabilità che i suoi obiettivi per il 2030 siano conseguiti<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "Rights of Roma and Travellers in 13 European countries – Perspectives from the Roma Survey 2024" (Diritti delle persone rom e nomadi in 13 paesi europei – Prospettive emerse dall'indagine 2024 sulle persone rom).</FIELD></FOOTNOTE>; che di recente gli sgomberi forzati di persone rom hanno provocato lo sfollamento di centinaia di persone, tra cui minori, anziani e persone con disabilità; che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha chiesto l'attuazione delle sentenze della CEDU relative ai diritti delle persone rom<FOOTNOTE><FIELD> https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-should-ensure-that-roma-have-access-to-adequate-housing-and-are-not-subject-to-discriminatory-treatment-or-violence-by-law-enforcement-authorities.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BL.</NO.P>considerando che le persone con disabilità che vivono nell'Unione continuano a subire molestie e forme multiple e intersezionali di discriminazione in tutti gli ambiti della vita, tra cui il rifiuto di un accomodamento ragionevole, svantaggi socioeconomici, l'isolamento sociale, la violenza di genere come la sterilizzazione forzata, il mancato accesso ai servizi di comunità, alloggi di scarsa qualità, l'inserimento in istituti, un'assistenza sanitaria inadeguata e la negazione della possibilità di contribuire e partecipare attivamente alla società;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BM.</NO.P>considerando che gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora ratificato il protocollo opzionale all'UNCRPD dovrebbero farlo senza ulteriori indugi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BN.</NO.P>considerando che l'ECRI ha invitato i governi a promuovere attivamente l'inclusione dei migranti e a combattere qualsiasi discriminazione nei loro confronti<FOOTNOTE><FIELD> https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-s-recommendations-on-integration-and-inclusion-of-migrants-new-factsheet.</FIELD></FOOTNOTE>; che il razzismo e la discriminazione razziale persistono, anche nel settore della migrazione e dell'asilo; che i migranti razzializzati sono esposti in misura sproporzionata a violazioni dei diritti alle frontiere dell'Unione e all'interno dei sistemi di asilo e di accoglienza; che mancano garanzie esplicite contro il razzismo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BO.</NO.P>considerando che la situazione delle persone intersessuali nell'Unione rimane in gran parte sconosciuta alla cittadinanza; che nell'aprile 2024 diversi Stati membri del Consiglio d'Europa hanno promosso la prima risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla lotta contro la discriminazione, la violenza e le pratiche dannose nei confronti delle persone intersessuali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BP.</NO.P>considerando che la direttiva sull'uguaglianza razziale non è stata attuata in misura sufficiente dalla maggior parte degli Stati membri; che la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sul razzismo e la xenofobia non è stata recepita integralmente o correttamente da alcuni Stati membri; che occorrono maggiori sforzi per combattere il razzismo strutturale, compreso l'impatto delle narrazioni violente dell'estrema destra nel dibattito sociale<FOOTNOTE><FIELD> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0419.</FIELD></FOOTNOTE>, e per garantire che gli Stati membri rispettino la legislazione antidiscriminazione dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BQ.</NO.P>considerando che l'accesso alla giustizia per le vittime di reati generati dall'odio, anche razziale, e di altre forme di discriminazione rimane fortemente limitato in diversi Stati membri a causa dell'inadeguatezza dei servizi di sostegno, degli ostacoli al riconoscimento della motivazione razzista e di odio e della scarsa applicazione della legislazione antidiscriminazione; che, di conseguenza, le comunità razzializzate e altri gruppi emarginati continuano a subire violazioni dei diritti senza avere accesso a mezzi di ricorso efficaci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BR.</NO.P>considerando che diversi Stati membri hanno sistematicamente ignorato le sentenze della CEDU;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BS.</NO.P>considerando che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali quali quelli sanciti dalla Carta sociale europea; che le disuguaglianze socioeconomiche, comprese la povertà e l'esclusione sociale, sono in aumento in tutta l'Unione e che ciò desta forte preoccupazione; che tali disuguaglianze continuano ad avere una forte connotazione razziale, con disparità persistenti e strutturali nell'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, agli alloggi, all'occupazione e all'accumulazione di ricchezza, le quali continuano a escludere i gruppi razzializzati dalla partecipazione paritaria alla società e a perpetuare cicli intergenerazionali di povertà ed emarginazione; che in diversi Stati membri la disuguaglianza abitativa e il numero di persone senza fissa dimora sono aumentati a un ritmo allarmante<FOOTNOTE><FIELD> https://pace.coe.int/en/files/3%204542/html.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BT.</NO.P>considerando che la Commissione dovrebbe valutare le misure necessarie per l'adesione dell'Unione alla Carta sociale europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BU.</NO.P>considerando che sono state avanzate proposte affinché il Consiglio d'Europa e i suoi Stati membri adottino un protocollo alla CEDU che includa il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BV.</NO.P>considerando che, nella sentenza <STRING ITALIC="on">KlimaSeniorinnen/Svizzera</STRING>, la CEDU ha riconosciuto che la mancata adozione, da parte degli Stati, di misure adeguate contro i cambiamenti climatici può costituire una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare a norma dell'articolo 8 della CEDU; che la sentenza sottolinea l'urgente necessità di garantire un diritto tutelato a un ambiente pulito, sano e sostenibile nel quadro della CEDU, garantendo così coerenza, prevedibilità e protezione alla cittadinanza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BW.</NO.P>considerando che alcuni Stati membri hanno pubblicato una lettera relativa all'interpretazione dei diritti fondamentali nel quadro della CEDU;</P></CONS><CONS><P><NO.P>BX.</NO.P>considerando che le norme europee in materia di diritti umani sono i diritti, i principi e gli obblighi stabiliti nei trattati, nelle convenzioni e nel diritto dell'Unione, che riflettono una visione condivisa dei livelli minimi di protezione; che le norme internazionali in materia di diritti umani sono le norme minime per la tutela dei diritti umani che sono state formalmente approvate dalla comunità internazionale attraverso trattati universali, il diritto internazionale consuetudinario e principi universalmente accettati; che tali norme vincolano o indirizzano gli Stati nel modo in cui trattano le persone;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritti fondamentali a rischio</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>esorta la Commissione e gli Stati membri a rispettare e promuovere i valori dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE; esorta inoltre la Commissione ad adempiere ai propri obblighi, ad esempio effettuando sistematicamente valutazioni d'impatto approfondite sui diritti fondamentali in sede di elaborazione e presentazione di una proposta legislativa, avviando procedure di infrazione ove necessario e ricorrendo a procedure accelerate solo quando strettamente necessario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esorta la Commissione a migliorare le relazioni annuali sull'applicazione della Carta fornendo una panoramica sulla sua applicazione a livello dell'Unione, compresa una valutazione della conformità alle sue disposizioni e alle raccomandazioni destinate agli Stati membri, nonché dando un seguito più chiaro alle sfide individuate in materia di diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che le interpretazioni nazionali divergenti portino a un'applicazione inadeguata di talune disposizioni della Carta, come evidenziato dalla relazione 2025 della FRA sui diritti fondamentali; invita la Commissione ad adottare misure efficaci per garantire l'applicazione integrale e uniforme della Carta in tutta l'Unione e chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di designare punti di contatto nazionali per garantire che la legislazione e le politiche nazionali e i progetti nazionali finanziati dall'Unione siano pienamente conformi alla Carta; ritiene che le istituzioni dell'UE dovrebbero denunciare con maggiore forza le violazioni dei diritti fondamentali e invitare gli Stati membri con maggiore fermezza ad adottare le misure necessarie per contrastarle; chiede campagne di sensibilizzazione più efficaci a livello dell'UE e nazionale, anche in collaborazione con la FRA, per consentire alle persone di comprendere appieno ed esercitare i propri diritti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>elogia il ruolo della FRA nel monitorare la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione, nel sostenere i responsabili politici attraverso dati, analisi e consulenze, nonché nel garantire che i diritti fondamentali siano rispettati e promossi nella legislazione e nelle politiche dell'Unione vigenti e future; sottolinea la necessità di dotare la FRA di maggiori risorse umane e finanziarie affinché possa svolgere pienamente ed efficacemente i compiti che le sono affidati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a rafforzare ulteriormente l'efficacia e la coerenza degli strumenti esistenti, compresi i meccanismi di monitoraggio e valutazione; riconosce il ruolo cruciale delle condizioni abilitanti orizzontali di cui al regolamento recante disposizioni comuni<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).</FIELD></FOOTNOTE> nel garantire l'applicazione sistematica della Carta e l'allineamento dei programmi dell'Unione sia alla Carta che ai valori dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE; sottolinea la necessità di garantire una maggiore trasparenza e partecipazione dei portatori di interessi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Democrazia sotto pressione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>ribadisce che il regresso democratico, gli attacchi all'indipendenza della magistratura e le minacce allo spazio civico non sono episodi isolati, bensì rientrano in un processo di erosione sistemica dello Stato di diritto in diversi Stati membri, come confermato dalla relazione 2025 della FRA sui diritti fondamentali e dalla relazione 2025 della Commissione sullo Stato di diritto; sottolinea che tali tendenze compromettono la fiducia reciproca tra gli Stati membri e il corretto funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>prende atto con preoccupazione delle crescenti ingerenze politiche nel sistema giudiziario, delle vessazioni nei confronti di giudici e pubblici ministeri e del ricorso a procedimenti disciplinari per mettere a tacere le voci indipendenti nella magistratura, come documentato dalla FRA e dal Consiglio d'Europa; ricorda che le riforme parziali o simboliche attuate in diversi Stati membri, tra cui l'Ungheria, non possono sopperire all'effettivo rispetto dell'indipendenza della magistratura, a efficaci garanzie anticorruzione e al rispetto della società civile; sottolinea che tali elementi sono intrinsecamente legati alla tutela dei diritti fondamentali, tra cui il diritto a un ricorso effettivo, l'uguaglianza davanti alla legge e l'accesso alla giustizia, come sancito agli articoli 20 e 47 della Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ribadisce il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad avviare immediatamente negoziati con il Parlamento su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali sotto forma di un accordo interistituzionale che comprenda tutti i valori dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE, compreso un ciclo politico permanente tra le istituzioni dell'UE che integri in un unico quadro applicabile tutti gli strumenti esistenti, tra cui la procedura di cui all'articolo 7 TUE, il quadro e la relazione sullo Stato di diritto, il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, il regolamento recante disposizioni comuni e le procedure di infrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>invita la Commissione ad avvalersi sistematicamente del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e ad applicarlo rigorosamente, onde garantire che i fondi dell'Unione non contribuiscano a violazioni dei valori sanciti all'articolo 2 TUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>invita le istituzioni dell'Unione ad avviare un dialogo con il Consiglio d'Europa e i governi nazionali per garantire che la tutela dei diritti umani fondamentali rimanga effettiva; ricorda che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare l'essenza di detti diritti e libertà;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>esorta gli Stati membri, in particolare quelli che presentano un numero significativo di sentenze della CEDU non eseguite, ad accelerarne l'esecuzione e a istituire meccanismi di monitoraggio nazionali trasparenti per garantire la conformità; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare la cooperazione con il Consiglio d'Europa per promuovere l'effettiva esecuzione di tali sentenze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le continue violazioni sistematiche dei valori sanciti all'articolo 2 TUE in Ungheria, paese che dal 2018 rimane soggetto alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE senza aver compiuto progressi tangibili; sottolinea che tale continua erosione delle norme democratiche e dei diritti fondamentali minaccia la credibilità dell'Unione in quanto comunità di valori; deplora il deliberato indebolimento dell'indipendenza della magistratura, del pluralismo dei media e della libertà accademica, l'uso improprio dei poteri di emergenza e gli attacchi contro la società civile e le persone LGBTIQ+; osserva che la relazione 2025 della Commissione sullo Stato di diritto e la relazione 2025 della FRA sui diritti fondamentali confermano un ulteriore deterioramento del sistema di bilanciamento dei poteri, nonché una corruzione diffusa e il mancato rispetto delle sentenze della CGUE e della CEDU; esorta la Commissione e gli Stati membri ad avviare la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, TUE; invita il Consiglio ad adottare raccomandazioni specifiche per paese recanti tempistiche chiare e parametri di riferimento misurabili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>ricorda che l'esercizio dei poteri discrezionali dovrebbe essere sottoposto a controlli giurisdizionali o ad altri controlli indipendenti; invita gli Stati membri a istituire meccanismi volti a prevenire, correggere e sanzionare gli abusi dei poteri discrezionali e a motivare adeguatamente le proprie decisioni, in particolare laddove incidano sui diritti degli individui;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>ricorda che, secondo le norme delle Nazioni Unite relative alle attività di contrasto, le autorità di contrasto devono ricorrere in primo luogo a mezzi non violenti<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training5Add1en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; invita, a tal proposito, gli Stati membri a rispettare le norme delle Nazioni Unite relative alle attività di contrasto; ricorda che le autorità di contrasto sono pienamente responsabili dell'adempimento dei propri doveri; sottolinea l'importanza di garantire che le indagini su presunti casi di uso eccessivo della forza e di trattamento discriminatorio da parte delle autorità di contrasto siano trasparenti, indipendenti ed efficaci; invita la Commissione a introdurre orientamenti a livello dell'UE per la selezione, il collaudo e la sperimentazione delle armi utilizzate dalle autorità di contrasto, sulla base delle norme, delle raccomandazioni e dei principi guida delle Nazioni Unite; invita gli Stati membri a raccogliere dati su tutti gli usi della forza, nonché sulle loro cause e conseguenze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per il crescente livello di corruzione osservato in alcuni Stati membri e per l'emergere di casi di corruzione che coinvolgono funzionari e politici di alto livello; esorta gli Stati membri a contrastare la corruzione e a rispettare pienamente le raccomandazioni del GRECO, comprese quelle formulate nell'ambito del suo quinto ciclo di valutazione sulle persone con funzioni esecutive apicali e sulle agenzie di contrasto, nonché le raccomandazioni emanate da altri organismi internazionali ed europei competenti, tra cui la Procura europea (EPPO), come pure quelle derivanti dalle convenzioni anticorruzione delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>valuta positivamente la direttiva sulla lotta contro la corruzione e ne chiede un'attuazione efficace, tempestiva e ambiziosa per rafforzare la lotta alla corruzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire la trasparenza della spesa pubblica e del finanziamento politico e a proteggere gli informatori che denunciano casi di corruzione nelle istituzioni pubbliche e nel settore privato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita la Commissione a effettuare una valutazione globale dell'attuazione della direttiva sugli informatori e ad adottare le misure necessarie per garantirne il pieno e corretto recepimento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media in diversi Stati membri, in particolare in quelli che hanno ottenuto i punteggi più bassi nell'indice 2025 sulla libertà di stampa nel mondo, nonché per le pressioni e gli attacchi crescenti contro l'indipendenza editoriale e l'integrità giornalistica, come pure per le ingerenze politiche in tali ambiti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>ricorda che la libertà e il pluralismo dei media, che comprendono mezzi di informazione, sia tradizionali che digitali, di alta qualità, finanziati in modo sostenibile e trasparente e indipendenti, come pure giornalisti d'inchiesta, verificatori di fatti e ricercatori indipendenti nonché media del servizio pubblico solidi e indipendenti, costituiscono un pilastro fondamentale di una società democratica, una garanzia contro l'abuso di potere e un antidoto alla disinformazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>condanna le strategie oppressive messe in atto dai governi di alcuni Stati membri, come il ricorso alle SLAPP e a campagne diffamatorie, la crescente influenza di oligarchi allineati al governo, la concentrazione sempre maggiore della proprietà dei media, suscettibile di compromettere notevolmente il pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale in tutta l'Unione, nonché il controllo statale sui media pubblici, sulla società civile e sulle istituzioni accademiche, tutti fattori che contribuiscono al crescente deterioramento della libertà dei media e della libertà accademica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>deplora la crescente tendenza dei funzionari di alto livello di alcuni Stati membri a limitare la comunicazione con i principali organi di informazione; sottolinea che tali azioni riducono la libertà dei media e la trasparenza e possono contribuire alla diffusione della disinformazione nello spazio pubblico; sottolinea che i funzionari pubblici hanno una responsabilità particolare nella loro comunicazione con il pubblico; sottolinea che la diffusione della disinformazione o gli attacchi pubblici rivolti ai giornalisti da funzionari pubblici costituiscono un problema crescente che favorisce un ambiente propizio alla propaganda, alla polarizzazione, all'incitamento all'odio e persino ai reati generati dall'odio; esorta tutte le personalità pubbliche a riconoscere e assumersi la loro responsabilità in materia di comunicazione pubblica, garantendo che i loro discorsi rimangano rispettosi, oggettivi e professionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>deplora le carenze sistemiche nelle indagini e nelle azioni penali relative ai reati commessi contro i giornalisti in diversi Stati membri; sottolinea l'urgente necessità di maggiori garanzie e di quadri giuridici solidi per proteggere i giornalisti; sottolinea che l'assenza di indagini e azioni penali relative ai reati denunciati dai giornalisti espone questi ultimi a un rischio maggiore di minacce e violenze; esorta le autorità nazionali a porre fine all'impunità attraverso indagini e azioni penali esaustive e trasparenti; rende omaggio a Ján Kuciak, a Daphne Caruana Galizia e a Giorgos Karaivaz e riconosce l'importanza essenziale della loro attività di giornalisti d'inchiesta; invita le autorità competenti a garantire che finalmente sia fatta giustizia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>condanna fermamente tutte le forme di violenza, minaccia, intimidazione e sorveglianza nei confronti dei giornalisti, nonché le vessazioni e la criminalizzazione che subiscono per la loro attività professionale; chiede la depenalizzazione della diffamazione; sottolinea che le giornaliste sono bersagli prediletti, il che desta preoccupazione; sottolinea che tale clima di ostilità nei confronti dell'attività giornalistica rischia di portare all'autocensura o di dissuadere dall'intraprendere una carriera giornalistica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione a garantire senza ulteriori indugi la sicurezza e la protezione effettive dei giornalisti e dei professionisti dei media, compresi coloro che combattono la corruzione ai vertici del governo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media; sottolinea la necessità di assicurare solide tutele giuridiche ai media del servizio pubblico, garantendone l'indipendenza editoriale e un finanziamento stabile e salvaguardandoli da qualsiasi influenza o ingerenza politica, onde consentire loro di servire l'interesse pubblico con efficacia e imparzialità; invita la Commissione a monitorare attentamente tali sviluppi in tutta l'Unione e ad affrontare le sfide persistenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>ricorda diversi casi di giornalisti con cittadinanza dell'UE che sono stati detenuti sulla base di accuse pretestuose nell'esercizio delle loro funzioni professionali in paesi terzi, tra cui anche paesi candidati; esorta la Commissione e gli Stati membri, in linea con la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, a intensificare gli sforzi per agevolare il rilascio e il rimpatrio sicuro di questi giornalisti detenuti arbitrariamente; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai casi di detenzione ingiustificata di giornalisti in paesi candidati, compresa la Turchia, e al procedimento giudiziario nei confronti del giornalista svedese Joakim Medin;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>esorta la Commissione a garantire l'integrale e corretta attuazione del regolamento europeo sulla libertà dei media; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire la rapida e corretta attuazione della direttiva anti-SLAPP e ad adottare misure efficaci per porre fine ai casi di SLAPP in tutta l'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invita gli Stati membri a seguire la raccomandazione della piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti di rafforzare la protezione dei giornalisti in esilio, anche attraverso garanzie contro l'uso improprio delle segnalazioni rosse Interpol;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>ricorda che 16 Stati membri dell'Unione si sono recentemente impegnati a rafforzare il sostegno all'integrità dell'informazione e all'indipendenza dei media; riconosce che diversi Stati membri hanno adottato piani d'azione specifici e hanno intrapreso iniziative per istituire strutture di sostegno dedicate alla promozione della sicurezza dei giornalisti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Intersezioni tra diritti fondamentali, democrazia e tecnologia</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>sottolinea la crescente tendenza alla manipolazione elettorale in seno all'Unione, da parte di attori sia nazionali che stranieri; invita la Commissione a condurre periodicamente un'analisi specifica degli strumenti a disposizione degli Stati membri, e utilizzati dagli stessi, per combattere la disinformazione e le ingerenze straniere legate ai processi elettorali, riconoscendo che tali minacce compromettono i diritti fondamentali, compreso il diritto di ricevere e diffondere informazioni, la partecipazione democratica e lo svolgimento di elezioni libere e regolari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le misure adottate per proteggere l'Unione dalle ingerenze straniere e dalla manipolazione delle informazioni comprendano garanzie solide e risolute a favore dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione; prende atto del nuovo meccanismo di "scudo per la democrazia" proposto dalla Commissione ed esprime l'intenzione di partecipare in modo costruttivo al suo ulteriore sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>invita la Commissione a valutare se le misure restrittive imposte dall'Unione a diversi accademici, scienziati e analisti siano conformi ai requisiti di proporzionalità e necessità sanciti dal diritto dell'Unione e all'articolo 11 della Carta, e se siano concepite in modo da ridurre al minimo il loro impatto sui diritti economici, sociali e culturali; ricorda che il diritto di essere ascoltato deve essere garantito<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/european-union-restrictive-measures-against-academics-negatively-impact.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'attuazione e l'applicazione effettive del regolamento sui servizi digitali, del regolamento sull'intelligenza artificiale<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e del regolamento sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (GU L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, anche garantendo risorse umane e tecniche adeguate per preservare l'integrità delle future elezioni nell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>riconosce l'importante ruolo delle tecnologie digitali nel promuovere l'accesso alle informazioni e la partecipazione democratica; sottolinea che il modello di business delle piattaforme di social media, fondato sul microtargeting, può favorire comportamenti di dipendenza e portare all'amplificazione di contenuti divisivi, il che ha gravi ripercussioni sui diritti fondamentali, quali i diritti dei minori, il diritto alla protezione dei dati personali, la parità e la non discriminazione; sottolinea che le piattaforme di social media sono spesso utilizzate come vettori di ingerenze straniere e attacchi ibridi a causa dei loro effetti amplificatori sulla coesione sociale e i processi democratici; evidenzia la necessità di affrontare tali sfide nell'ambito del più ampio ecosistema di resilienza dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>invita la Commissione a rafforzare gli obblighi di valutazione e di mitigazione del rischio per le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e a garantire un seguito efficace; esorta la Commissione a rimanere ferma di fronte ai tentativi di minare l'efficacia del regolamento sui servizi digitali e a proseguire le indagini in corso sulle piattaforme online di grandi dimensioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>sottolinea le sfide poste dai chatbot basati sull'IA generativa, compreso il rischio che tali sistemi causino danni cognitivi attraverso le loro interazioni; chiede che le nuove tecnologie, compresi i sistemi di IA, siano guidate dai principi di trasparenza, spiegabilità, equità e responsabilità e accompagnate da adeguate garanzie all'interno dei sistemi algoritmici, quale la realizzazione di valutazioni d'impatto indipendenti, al fine di evitare che accentuino le discriminazioni e le disuguaglianze esistenti; condivide il parere del Segretario generale delle Nazioni Unite secondo cui gli algoritmi non dovrebbero determinare in modo esclusivo le informazioni a cui la popolazione ha accesso e le imprese tecnologiche dovrebbero garantire che i loro algoritmi e i loro sistemi di raccomandazione dei contenuti siano progettati e utilizzati in modo da non ledere i diritti fondamentali e i valori democratici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>ricorda che, a norma dell'articolo 27 del regolamento sui servizi digitali, i fornitori di piattaforme online devono specificare nelle loro condizioni generali i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, eventuali opzioni a disposizione degli utenti per modificare o influenzare tali parametri, nonché una spiegazione del motivo per cui taluni contenuti sono suggeriti all'utente; esorta gli intermediari online a porre fine alle pratiche che sfruttano deliberatamente la polarizzazione a scopo di lucro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>evidenzia gli effetti negativi che le piattaforme online possono avere sui diritti fondamentali e sulla salute mentale dei minori; sottolinea la necessità di proteggere i minori online e invita la Commissione a monitorare attentamente se i quadri giuridici esistenti siano in grado di affrontare efficacemente simili problemi, prestando particolare attenzione a garantire una solida prospettiva in materia di diritti dei minori e diritti fondamentali nell'ambito delle relative valutazioni; sottolinea che l'atto legislativo sull'equità digitale di prossima pubblicazione deve proteggere efficacemente i minori online e salvaguardare i loro diritti; invita inoltre la Commissione a garantire un livello elevato di tutela della vita privata, sicurezza e protezione per i minori e a proteggerli meglio dai contenuti dannosi e illegali e dagli annunci pubblicitari basati sulla profilazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>si compiace dell'annuncio concernente la prima indagine a livello dell'UE relativa agli effetti dei social media sul benessere e invita la Commissione ad accelerare il processo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>chiede maggiori investimenti nell'alfabetizzazione mediatica e digitale, quale garanzia più efficace contro la manipolazione; esorta gli Stati membri a inserire l'alfabetizzazione mediatica e digitale, l'educazione civica, la storia europea, il rispetto dei diritti fondamentali, il pensiero critico e la promozione della partecipazione pubblica nei programmi scolastici e universitari, riconoscendoli come elementi critici per una partecipazione significativa alla vita democratica e per l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e il diritto di ricevere informazioni; sottolinea la necessità di lavorare in parallelo per sensibilizzare in merito alle modalità per contrastare la disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione digitale; chiede una strategia concertata dell'UE in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale, con progetti che creino risultati tangibili di portata significativa nell'intera Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>deplora la crescente pratica di sorveglianza governativa degli organi di informazione indipendenti e dei giornalisti da parte dei servizi di intelligence; condanna con fermezza i tentativi, da parte di alcuni governi, di ritrarre i media e i giornalisti indipendenti come motori della radicalizzazione o di introdurre limitazioni al loro lavoro, etichettandoli come minacce alla società o alla sicurezza nazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>ribadisce che la sorveglianza deve essere condotta nel rispetto della legge, deve perseguire uno scopo legittimo e deve essere necessaria e proporzionata in funzione della minaccia che rappresenta per i diritti fondamentali e la democrazia; si rammarica del fatto che il quadro normativo in alcuni Stati membri non fornisca garanzie precise, efficaci e globali in merito all'autorizzazione e all'esecuzione delle misure di sorveglianza e ai potenziali meccanismi di ricorso contro tali misure; sottolinea che tutte le misure di sorveglianza devono essere soggette a un controllo giurisdizionale appropriato e a un controllo efficace; è preoccupato per i nuovi casi in cui è stata addotta in modo ingiustificato la motivazione della "sicurezza nazionale" per giustificare la diffusione e l'uso di spyware e assicurare la completa segretezza e assenza di responsabilità; accoglie con favore la dichiarazione della Commissione, in linea con la giurisprudenza della CGUE, secondo cui un semplice riferimento alla sicurezza nazionale non può essere interpretato come una deroga illimitata al diritto dell'UE e dovrebbe richiedere una chiara giustificazione; invita la Commissione ad assicurare un seguito a tale dichiarazione ove vi siano indicazioni di abuso; ritiene che, in una società democratica trasparente che rispetti lo Stato di diritto, la sorveglianza in nome della sicurezza nazionale dovrebbe costituire l'eccezione piuttosto che la regola;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>ribadisce il suo invito agli Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> In particolare Grecia, Cipro, Italia, Ungheria, Polonia e Spagna.</FIELD></FOOTNOTE> a seguire tutte le raccomandazioni della commissione PEGA e della Commissione di Venezia, che forniscono importanti orientamenti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto e del controllo democratico; sottolinea la necessità di una piena responsabilità e trasparenza in tutti i casi di sorveglianza intrusiva; esorta la Commissione a rispondere alle crescenti minacce poste dalle tecnologie spyware; chiede un controllo giurisdizionale efficace per garantire che la sorveglianza non sia mai utilizzata contro giornalisti, attivisti o oppositori politici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>sollecita il completamento dell'adesione dell'UE alla CEDU; ricorda che la CGUE, nel parere 2/13, ha individuato una serie di ostacoli giuridici all'adesione e sottolinea l'importanza di affrontare tali ostacoli in modo da consentire la riuscita tempestiva dell'adesione dell'UE; sottolinea altresì che tale passo è essenziale per allineare il quadro giuridico dell'UE alle norme più rigorose in materia di protezione dei diritti umani;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritti fondamentali alle frontiere e politica migratoria</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>ricorda che il nuovo quadro legislativo nell'ambito del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo stabilisce norme rivedute per le procedure di asilo, la gestione delle frontiere e la solidarietà; evidenzia che una sua efficace attuazione richiede il pieno rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea che il rispetto dei diritti fondamentali deve continuare a essere attentamente monitorato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>invita l'UE e gli Stati membri, in particolare le loro autorità competenti, a rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali in materia di diritti umani nelle loro politiche migratorie, a promuovere indagini tempestive, a monitorare attentamente l'impatto di tali politiche sui diritti fondamentali, sia nell'ambito dei quadri giuridici esistenti che nell'elaborazione della legislazione futura, e ad astenersi dall'adottare politiche migratorie che aggravino le disuguaglianze e l'esclusione; incoraggia l'UE e gli Stati membri a tenere conto della situazione e delle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili; chiede l'istituzione di un meccanismo per monitorare il rispetto di tali obblighi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>invita gli Stati membri ad attuare pienamente e tempestivamente il patto sulla migrazione e l'asilo; sottolinea la necessità di rispettare il termine di attuazione; osserva con preoccupazione la mancanza di preparazione di alcuni Stati membri a rispettare il termine di attuazione, anche per quanto riguarda le disposizioni relative ai diritti fondamentali, e incoraggia a portare avanti il sostegno e la cooperazione per garantire la piena attuazione; sottolinea che il diritto internazionale riconosce che la richiesta di asilo è un atto legale e che pertanto non si può essere trattenuti arbitrariamente per il solo fatto di essere richiedenti asilo; ricorda che la il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere una misura di ultima istanza qualora non sia possibile applicare efficacemente misure alternative meno coercitive; sottolinea che qualsiasi trattenimento di richiedenti asilo deve essere eccezionale, necessario e proporzionato e può essere disposto solo sulla base di una valutazione individuale per i motivi specifici previsti dal diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>condanna fermamente le violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere, i maltrattamenti e l'uso della violenza da parte di autorità nazionali come le autorità di contrasto e le guardie di frontiera; osserva che tali pratiche spesso non sono denunciate e non sono oggetto di indagini; osserva, inoltre, che diversi Stati membri continuano a far fronte a una notevole pressione operativa alle loro frontiere esterne; sottolinea che tali sfide richiedono una risposta europea coordinata, che comprenda procedure semplificate ed efficaci, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell'UE e internazionale applicabile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>ribadisce l'obbligo, previsto dal diritto internazionale del mare, di soccorrere le persone in pericolo e invita urgentemente la Commissione e gli Stati membri a istituire operazioni di ricerca e soccorso coordinate e permanenti con sbarchi rapidi; invita inoltre gli Stati membri ad adottare tutte le misure possibili per salvare le vite delle persone in pericolo in mare; chiede inoltre di garantire che le operazioni di ricerca e soccorso (SAR) possano operare conformemente al diritto dell'UE e internazionale e che tali operazioni siano coordinate, ove possibile, tra gli attori pertinenti, tra cui le autorità degli Stati membri, le agenzie competenti dell'UE e gli attori non governativi pertinenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>ricorda che l'articolo 46 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).</FIELD></FOOTNOTE> può essere attivato in caso di potenziali violazioni dei diritti fondamentali; invita l'Agenzia a utilizzare in modo proattivo tutti gli strumenti a sua disposizione, in particolare la possibilità di attivare l'articolo 46, nei casi di potenziali violazioni dei diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>esorta gli Stati membri a tenere debitamente conto delle raccomandazioni formulate dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nella sua relazione dal titolo "Protecting the Defenders: Ending repression of human rights defenders assisting refugees, asylum seekers and migrants in Europe"<FOOTNOTE><FIELD> https://rm.coe.int/recommendation-protecting-the-defenders-ending-repression-of-human-rig/1680ae9b1c.</FIELD></FOOTNOTE> (Proteggere i difensori dei diritti umani: porre fine alla repressione dei difensori dei diritti umani che assistono rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Europa); sottolinea l'importanza di mantenere un dibattito pubblico fondato sul rispetto della dignità umana, evidenziando nel contempo l'importanza di un dibattito pubblico responsabile e basato sui fatti in materia di migrazione e asilo; condanna con fermezza la retorica ricorrente contro i rifugiati e i migranti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Violenza di genere, diritti delle donne e diritti delle persone LGBTIQ+</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>condanna fermamente il regresso dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ in diversi Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a proteggere e a promuovere la parità di genere e i diritti fondamentali, anche affrontando la disinformazione e le campagne organizzate volte a limitare tali diritti, e ad adottare le misure necessarie per promuovere la rappresentanza di genere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per combattere i movimenti anti-gender e anti-diritti, fra cui i movimenti anti-LGBTIQ+, e a condurre ricerche approfondite, monitoraggi e analisi dell'impatto di tali movimenti per acquisire una comprensione più chiara delle loro operazioni, del loro coordinamento e delle loro strategie di finanziamento; sottolinea che tale comprensione è fondamentale per salvaguardare un'Europa inclusiva e tollerante, fondata sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>esorta la Commissione a provvedere affinché nel nuovo QFP nessun finanziamento dell'UE sia messo a disposizione dei gruppi anti-gender e anti-diritti, che si prefiggono di annullare i progressi conseguiti in materia di diritti delle donne e di diritti delle persone LGBTIQ+, né di qualsiasi gruppo o progetto che non rispetti i valori dell'UE e i diritti fondamentali delineati nella Carta; esorta altresì la Commissione a monitorare attentamente negli Stati membri l'esecuzione dei fondi in regime di gestione concorrente volti a promuovere la parità di genere e a sostenere la società civile, comprese le organizzazioni non governative femminili, al fine di garantire che gli inviti a presentare proposte per ottenere tali fondi non siano deliberatamente sospesi o trattenuti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>esprime profonda preoccupazione gli attacchi crescenti contro la comunità LGBTIQ+ e i loro diritti fondamentali in alcuni Stati membri; sottolinea che tali attacchi violano il diritto alla non discriminazione, il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e il diritto della parità di protezione dinanzi alla legge senza discriminazioni; invita l'UE e gli Stati membri a combattere tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ+ e ad affrontare le disparità in materia di protezione derivanti dall'attuazione incoerente delle misure di protezione in tutti gli Stati membri; si rallegra della nuova strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030 e invita la Commissione e gli Stati membri a garantirne la rapida attuazione; invita gli Stati membri a rinnovare o adottare nuovi piani d'azione o strategie nazionali per le persone LGBTIQ+ al fine di integrare le iniziative dell'UE con misure nazionali efficaci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>sottolinea che l'assenza di procedure di riconoscimento giuridico del genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali; condanna le pratiche di conversione, come ad esempio le pratiche volte a cambiare, reprimere o sopprimere l'orientamento sessuale, l'identità di genere e/o l'espressione di genere di una persona, in quanto violazioni dei diritti fondamentali, ed esorta la Commissione ad affrontarle con azioni concrete; esorta altresì la Commissione, a tal proposito, a presentare una proposta di atto giuridico che istituisca nell'UE un divieto relativo alle pratiche di conversione in tutti gli Stati membri, come azione di follow-up dell'iniziativa dei cittadini europei "Vietare le pratiche di conversione nell'Unione europea";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le misure discriminatorie introdotte in alcuni Stati membri con il pretesto di combattere la "propaganda LGBTIQ+", che stanno contribuendo a un aumento allarmante dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTIQ+; sottolinea l'impatto negativo di tali misure sulla libertà di espressione e sulla libertà di riunione; evidenzia che tali azioni incoraggiano la discriminazione e violano il diritto dell'UE; sottolinea l'importanza del diritto all'autodeterminazione delle persone LGBTIQ+ e della giurisprudenza pertinente al riguardo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>invita tutti gli Stati membri a proteggere i diritti delle persone LGBTIQ+ nel rispetto del diritto dell'UE, della Carta e della giurisprudenza della CGUE e della CEDU; esorta altresì la Commissione ad affrontare la persistente mancanza di attuazione delle sentenze della CGUE relative ai diritti fondamentali delle persone LGBTIQ+, usando tutti i meccanismi a sua disposizione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>ricorda che in diversi Stati membri persistono ostacoli giuridici al riconoscimento transfrontaliero delle unioni, della filiazione e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso; avverte che tali pratiche ostacolano la libera circolazione delle famiglie LGBTIQ+ all'interno dell'UE, violano il principio di non discriminazione dinanzi alla legge e mettono in luce la mancanza di una tutela uniforme per le persone LGBTIQ+ in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a introdurre il riconoscimento giuridico delle unioni fra persone dello stesso sesso; invita la Commissione a procedere alla rifusione della direttiva 2004/38/CE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj).</FIELD></FOOTNOTE> al fine di includere il riconoscimento transfrontaliero esplicito dei diritti alla vita privata e familiare; sottolinea che tutti i minori sono uguali dinanzi alla legge e che gli Stati membri devono agire nell'interesse superiore del minore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>ricorda il mandato del Parlamento relativo al regolamento in materia di filiazione, che sostiene il riconoscimento della filiazione in tutta l'UE indipendentemente dal tipo di famiglia; invita gli Stati membri ad adottare rapidamente il regolamento sulla filiazione, per garantire la certezza del diritto per i genitori e i minori in tutta l'UE, e a garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro dell'UE sia automaticamente riconosciuta in tutta l'UE; esorta la Commissione a garantire il pieno rispetto della libera circolazione delle persone, dei diritti dei minori, del diritto di soggiorno e del ricongiungimento familiare all'interno dell'UE, consentendo a tutti i cittadini di godere di pari diritti e di esercitarli pienamente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>accoglie con favore la tabella di marcia dell'UE per i diritti delle donne e l'allegata dichiarazione di principi per una società paritaria sotto il profilo del genere; si rammarica, tuttavia, della mancanza di forti impegni finanziari; esprime preoccupazione per il livello insufficiente di ambizione nel proteggere e promuovere l'Unione dell'uguaglianza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>sottolinea che la violenza di genere, sia online che offline, è un reato grave e pervasivo nonché una violazione dei diritti fondamentali e del principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure contro ogni forma di violenza di genere, sia online che offline;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che le forme e i modelli di violenza di genere online continuino a evolversi; sottolinea che la condivisione non consensuale di materiale intimo e l'incitamento all'odio sono alcune delle forme più diffuse di violenza online; sottolinea la necessità di elaborare misure per affrontare e contrastare il diffondersi dei valori misogini per quanto riguarda la parità di genere e i diritti delle donne; sottolinea la necessità di una comprensione più approfondita del fenomeno e dell'ideologia incel e sottolinea l'importanza della prevenzione attraverso politiche più attive per contrastare tali fenomeni e le relative narrazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il danno potenziale crescente e l'effetto dissuasivo che le nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, possono avere sulle vittime, nonché a mettere in atto misure preventive e di sostegno; esorta altresì la Commissione ad adottare misure contro la pervasiva violenza online nei confronti delle donne, che è diventata un ostacolo crescente alla partecipazione delle donne alla vita pubblica e alla parità di rappresentanza; esorta, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri ad attuare pienamente e correttamente la legislazione pertinente, in particolare la direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento sui servizi digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>deplora vivamente e condanna la diffusione dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio, anche nei social media; sottolinea che tali reati costituiscono una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; evidenzia e condanna con fermezza i rischi che si creano per il dibattito democratico e i diritti fondamentali quando movimenti e politici antidemocratici sfruttano la libertà di espressione e la libertà di informazione per legittimare l'incitamento all'odio, la disinformazione e l'intimidazione dei giornalisti e delle minoranze; sottolinea che la libertà di espressione deve essere esercitata nell'ambito della legge e in linea con l'articolo 11 della Carta, e non può essere usata come pretesto per minare la democrazia e i diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, sia offline che online, specialmente nei casi in cui una simile condotta può degenerare in violenza, compresa la violenza di genere; sottolinea inoltre l'importanza di predisporre una normativa dell'UE volta a combattere i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, anche per motivi come l'identità di genere e l'orientamento sessuale; incoraggia la Commissione a dare seguito alla strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030; plaude all'iniziativa della Commissione di estendere l'elenco dei reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di includere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, sottolineando la necessità di garantire una risposta incisiva mediante il diritto penale dell'UE a tale riguardo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>esorta il Consiglio a estendere l'attuale elenco dei "reati riconosciuti dall'UE" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE per includervi l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio; invita il Consiglio ad attivare la "clausola passerella" a tale riguardo; invita la Commissione a prepararsi ad avviare la seconda fase della procedura e a proporre una direttiva volta a combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sia offline che online, nonché a tenere conto della posizione del Parlamento a tale proposito<FOOTNOTE><FIELD> https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0044_IT.html.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>sottolinea che la mancanza o la negazione dell'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, compreso l'aborto sicuro e legale, è una forma di violenza di genere nonché una violazione dei diritti umani e fondamentali; esorta la Commissione ad adoperarsi attivamente per garantire un'ampia accessibilità alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti; ribadisce il suo appello a includere il diritto all'aborto sicuro e legale nella Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>esorta la Commissione a garantire un seguito adeguato all'iniziativa dei cittadini europei "My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion" (La mia voce, la mia scelta: per un aborto sicuro e accessibile) e a presentare una proposta relativa a un meccanismo finanziario per sostenere gli Stati membri disposti a fornire servizi sicuri di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, compreso l'aborto sicuro e legale, a coloro che nell'UE non hanno ancora accesso a tali servizi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P>sottolinea che non esiste ancora a livello dell'UE una definizione di stupro basata sulla mancanza di consenso; invita gli Stati membri a garantire che la legge o la pratica non presuppongano il consenso in caso di mancata resistenza fisica all'atto sessuale, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato abbia minacciato di ricorrere alla violenza fisica o ne abbia fatto uso o dal fatto che la vittima abbia una relazione intima o sia sposata con l'autore del reato; esorta altresì tutti gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a includere nel rispettivo diritto nazionale una definizione di stupro basata sull'assenza di consenso liberamente prestato, in linea con la convenzione di Istanbul e con l'evoluzione delle norme internazionali; invita la Commissione a formulare una proposta relativa a una definizione siffatta a livello dell'UE; ribadisce che la violenza sessuale, compreso lo stupro, costituisce una grave violazione dei diritti umani e della dignità umana;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>ricorda il corpus di documenti pubblicati in relazione a Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali, il che indica che sono stati commessi innumerevoli reati e, di conseguenza, che esiste un nutrito gruppo di autori di reati nascosti; osserva che è ben documentato il fatto che Epstein disponeva di una rete profondamente radicata nelle stanze del potere di tutta Europa, compresi membri di famiglie reali, alti diplomatici e politici; condanna il fatto che non sia stato ancora stabilito quanti e quali membri di tale rete fossero a conoscenza della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale di minori, della frode e della criminalità finanziaria o fossero coinvolti in tali reati; sottolinea non soltanto che è seriamente preoccupante il fatto che tali persone rimangano in libertà, ma anche che la mancanza di una piena responsabilità compromette lo Stato di diritto e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche; sottolinea che i casi che coinvolgono elementi transfrontalieri all'interno dell'UE dovrebbero essere affrontati a livello dell'UE; mette in discussione la capacità dell'UE di indagare, prevenire e combattere i complessi reati transfrontalieri commessi dalle élite della società; esorta la Commissione a incaricare tempestivamente il centro di esperti dell'UE per la prevenzione della criminalità (Europol), insieme all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alle autorità nazionali, di indagare e analizzare la natura di tale attività criminale, nonché di individuare coloro che possono esserne ritenuti responsabili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>esorta gli Stati membri a riconoscere formalmente il femminicidio come reato distinto basato sul genere nella legislazione nazionale, ad adottare e applicare strategie globali per prevenirlo e combatterlo, a garantire indagini e azioni penali efficaci in tutti i casi e a fornire rifugi specializzati, consulenza e meccanismi di risarcimento per i parenti delle vittime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>condanna con la massima fermezza il ricorso allo stupro e ad altre forme di violenza sessuale come arma di guerra e ricorda che tale condotta può equivalere a crimini di guerra o crimini contro l'umanità in virtù del diritto internazionale; sollecita un potenziamento degli sforzi internazionali volti a documentare tali crimini e sottolinea l'importanza di garantire l'accesso all'aborto sicuro e legale per le vittime di violenza sessuale, comprese le vittime di stupro in un contesto bellico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>invita tutti gli Stati membri a ratificare la convenzione di Istanbul; esprime profonda preoccupazione per gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata e per eventuali ritiri dalla convenzione di Istanbul; sottolinea che simili sviluppi sono il frutto di una prolungata campagna di disinformazione sull'ambito di applicazione e sugli obiettivi della convenzione da parte di forze antidemocratiche in tutta l'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Detenuti e condizioni di detenzione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>ricorda che il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, sancito dall'articolo 4 della Carta e dall'articolo 3 della CEDU, è assoluto e non derogabile e si applica pienamente a tutte le persone, comprese quelle private della libertà; esorta gli Stati membri a garantire che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e i meccanismi nazionali di prevenzione possano effettuare visite senza restrizioni in tutti i luoghi di detenzione e che le loro raccomandazioni siano pienamente attuate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>77.</NO.P>osserva con preoccupazione che in alcuni Stati membri la custodia cautelare è utilizzata in modo eccessivo o senza una giustificazione sufficiente; esorta gli Stati membri a garantire che la privazione della libertà prima del processo sia applicata solo come ultima risorsa, nel pieno rispetto delle norme della CEDU e della presunzione di innocenza, e a rafforzare il controllo giurisdizionale e la revisione periodica delle decisioni di detenzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>78.</NO.P>condanna con fermezza il sovraffollamento sistematico, la mancanza di cure mediche e il prolungamento illegale della custodia cautelare; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il pieno rispetto delle regole minime standard per il trattamento dei detenuti, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e del relativo protocollo facoltativo, nonché delle regole penitenziarie europee, adottando misure preventive e riabilitative, anche nelle strutture per minori, affrontando il sovraffollamento, garantendo l'accesso all'assistenza sanitaria e al sostegno psicologico e rafforzando le misure di prevenzione del suicidio; sottolinea che la tutela della dignità umana è indice della forza democratica di una società;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>79.</NO.P>invita la Commissione ad affrontare le gravi violazioni che avvengono nelle carceri, in linea con l'obbligo dell'Unione di difendere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Società civile minacciata</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>80.</NO.P>ricorda che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, TUE, le istituzioni dell'UE devono mantenere un dialogo aperto, trasparente e strutturato con le organizzazioni della società civile e le associazioni rappresentative; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire processi di consultazione efficaci in linea con le norme in materia di buona governance, a promuovere il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile all'elaborazione delle politiche, anche per quanto riguarda le questioni relative alla protezione e alla promozione dei diritti fondamentali, e a sostenere la loro capacità di partecipare alle politiche dell'UE, garantendo nel contempo la trasparenza e il pieno rispetto delle norme applicabili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>81.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti sostenibili, flessibili e accessibili per le organizzazioni della società civile e l'accesso alla giustizia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>82.</NO.P>accoglie con favore la proposta della Commissione, nel contesto del prossimo QFP, di consentire la ridistribuzione dei fondi congelati alle organizzazioni della società civile e sottolinea la necessità di garantire che una quota di tali risorse possa sostenere le organizzazioni che si adoperano per promuovere i diritti fondamentali e altri valori dell'UE negli Stati membri in cui i fondi rimangono congelati; ricorda l'importanza del ruolo svolto dal programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (<STRING ITALIC="on">Citizens, Equality, Rights and Values</STRING> – CERV) nella protezione e nella promozione dei diritti e dei valori sanciti nei trattati dell'UE, nella Carta e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani applicabili, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e incoraggiando la partecipazione civica e democratica, al fine di promuovere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive; ritiene che il nuovo programma AgoraEU debba garantire almeno lo stesso livello di ambizione del programma CERV;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>83.</NO.P>accoglie con favore la strategia dell'UE per la società civile proposta dalla Commissione; accoglie inoltre con favore il fatto che la strategia sia incentrata sulle organizzazioni della società civile e sui difensori dei diritti umani e includa azioni quali il rafforzamento di un impegno efficace e significativo nei confronti della società civile, la garanzia di uno spazio civico aperto, sicuro e favorevole mediante la fornitura di sostegno e protezione, compresa la riduzione degli oneri amministrativi per le organizzazioni della società civile sul campo, e il sostegno alle organizzazioni della società civile con finanziamenti adeguati, sostenibili e trasparenti; esorta la Commissione a garantire la piena attuazione della strategia e a monitorare sistematicamente la situazione dello spazio civico nelle sue relazioni sullo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>84.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per la continua riduzione dello spazio civico e la crescente persecuzione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani in diversi Stati membri, in particolare di coloro che si occupano di lotta al razzismo, giustizia climatica, diritti delle persone LGBTIQ, diritti delle donne e migrazione; osserva che tali gruppi sono esposti a una serie di minacce, tra cui restrizioni giuridiche e finanziarie, sospensioni dei finanziamenti, campagne diffamatorie, intimidazioni e criminalizzazione; deplora che le restrizioni alle libertà di riunione, espressione e associazione colpiscano spesso in modo sproporzionato gruppi o cause specifici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>85.</NO.P>sottolinea che il diritto di riunione pacifica, la libertà di associazione e di espressione e la libertà delle arti e delle scienze sono diritti fondamentali tutelati dal diritto internazionale e dell'UE e sono essenziali per la democrazia; evidenzia che la libertà di associazione, garantita dall'articolo 12 della Carta e dall'articolo 11 della CEDU, è una pietra angolare della società democratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>86.</NO.P>condanna la criminalizzazione degli operatori e degli attivisti umanitari; incoraggia gli Stati membri a garantire che l'assistenza umanitaria fornita alle persone vulnerabili non sia criminalizzata; ricorda che la legislazione dell'UE deve essere allineata alle norme europee e internazionali in materia di diritti umani e invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare i casi in cui tale allineamento non è presente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>87.</NO.P>osserva con preoccupazione che diversi Stati membri e paesi candidati e potenziali candidati hanno imposto misure sproporzionate nei confronti degli operatori umanitari e degli attivisti; condanna fermamente il ricorso alle "leggi sugli agenti stranieri", che soffocano il dissenso, prendono di mira le organizzazioni della società civile e ne limitano le attività, creando un effetto dissuasivo sulla società civile e sui difensori dei diritti umani; condanna le misure sproporzionate adottate in alcuni Stati membri contro le manifestazioni pacifiche, tra cui i divieti preventivi, l'uso eccessivo della forza e la detenzione dei manifestanti, che producono un effetto deterrente; invita gli Stati membri ad astenersi da azioni legali sproporzionate nei confronti di coloro che partecipano a manifestazioni pacifiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>88.</NO.P>esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che il diritto di riunione pacifica possa essere esercitato, ad astenersi dal proporre o attuare misure che potrebbero avere un effetto dissuasivo sullo spazio civico, rilevando con preoccupazione che tali tentativi sono stati osservati in alcuni Stati membri, e a facilitare un sano dibattito su qualsiasi questione di interesse pubblico; condanna qualsiasi pratica che abbia un effetto dissuasivo sulle manifestazioni pacifiche, come l'uso eccessivo della forza, la sorveglianza e le vessazioni giudiziarie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>89.</NO.P>invita la Commissione a istituire un meccanismo di risposta rapida nell'UE per sostenere le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani minacciati che proteggono e promuovono i valori dell'UE; sollecita la Commissione a istituire un indice europeo dello spazio civico al fine di elaborare una relazione di attività e di monitoraggio annuale sul contesto favorevole alla società civile; chiede inoltre la trasparenza dei finanziamenti per tutti gli attori del registro per la trasparenza dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>90.</NO.P>esorta gli Stati membri ad attuare la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica<FOOTNOTE><FIELD> Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/758/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Razzismo e discriminazione strutturali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>91.</NO.P>ricorda che i trattati dell'UE e la Carta sanciscono il mandato e la responsabilità dell'UE di combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento per tutti; invita la Commissione ad affrontare le lacune nel quadro antidiscriminazione dell'UE ed esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e adeguatamente la legislazione antidiscriminazione dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>92.</NO.P>accoglie con favore la decisione della Commissione di revocare il ritiro della proposta di direttiva orizzontale antidiscriminazione; ribadisce il suo invito a sbloccare senza indugio le discussioni in sede di Consiglio sulla direttiva ed esorta gli Stati membri a raggiungere un accordo al riguardo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>93.</NO.P>riconosce e condanna l'esistenza di un razzismo strutturale nell'UE, fondato su stereotipi alimentati dal discorso pubblico, che porta alla discriminazione delle minoranze in tutti i settori della loro vita; è profondamente preoccupato per le forme individuali, strutturali e istituzionali di razzismo e xenofobia nell'UE e per la crescente discriminazione contro arabi<FOOTNOTE><FIELD> https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-results_en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, neri europei<FOOTNOTE><FIELD> https://fra.europa.eu/en/publication/2026/antisemitism-overview.</FIELD></FOOTNOTE>, persone di origine asiatica<FOOTNOTE><FIELD> https://fra.europa.eu/en/publication/2024/being-muslim-eu.</FIELD></FOOTNOTE>, ebrei<FOOTNOTE><FIELD> https://fra.europa.eu/en/publication/2025/roma-survey-2024.</FIELD></FOOTNOTE>, musulmani<FOOTNOTE><FIELD>https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&amp;text=&amp;docid=300973&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first%E2%88%82%3D1&amp;cid=900537.</FIELD></FOOTNOTE> e rom<FOOTNOTE><FIELD> https://fra.europa.eu/en/publication/2025/roma-survey-2024.</FIELD></FOOTNOTE>; esorta gli Stati membri a combattere la discriminazione a tutti i livelli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>94.</NO.P>sottolinea la necessità di combattere ogni forma di discriminazione davanti alla legge; esprime preoccupazione per la mancanza di progressi per quanto riguarda la legislazione in materia di uguaglianza e antidiscriminazione in alcuni Stati membri e per l'attuazione carente della stessa; deplora il fatto che, nonostante l'esistenza di normative dell'UE come la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, permangano lacune in termini di quadro giuridico, attuazione e applicazione, privando le vittime della possibilità di ricorrere ad adeguati mezzi di ricorso legali; ricorda che i quadri giuridici degli Stati membri devono sancire il principio della parità di trattamento all'interno dei loro sistemi giuridici e garantire un accesso effettivo alla giustizia per tutti; invita la Commissione ad agire in caso di inosservanza di tali principi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>95.</NO.P>sottolinea che l'accesso ai fondi dell'UE dovrebbe essere subordinato al pieno rispetto dei diritti fondamentali, incluso il principio di non discriminazione, e chiede un'assegnazione trasparente dei fondi per garantire un sostegno a lungo termine alle organizzazioni della società civile che si occupano di diritti umani e parità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>96.</NO.P>esorta gli Stati membri, in particolare l'Ungheria, a rivedere tutte le leggi o le politiche che discriminano le persone LGBTIQ+ e le famiglie arcobaleno; invita l'Ungheria a garantire che i quadri costituzionali e legislativi nazionali non possano essere utilizzati impropriamente per minare il primato del diritto dell'UE o stigmatizzare le minoranze con il pretesto dell'"identità nazionale"; condanna fermamente il proseguimento dell'applicazione della cosiddetta legge sulla protezione dei minori in Ungheria, che costituisce una discriminazione diretta contraria agli articoli 7, 11, 21 e 24 della Carta<FOOTNOTE><FIELD> https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&amp;text=&amp;docid=300973&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=900537.</FIELD></FOOTNOTE>; invita la Commissione a valutare con urgenza la compatibilità della legge ungherese sulla protezione dell'identità locale con il diritto dell'UE, in particolare la direttiva sull'uguaglianza razziale e la Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>97.</NO.P>invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l'avvio di procedure di infrazione, laddove siano individuate violazioni; sollecita gli Stati membri a garantire che le politiche locali in materia di alloggio e residenza rispettino pienamente i principi di uguaglianza e non discriminazione e non determinino una segregazione etnica o socioeconomica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>98.</NO.P>sottolinea che il primato del diritto dell'UE costituisce la pietra angolare del funzionamento dell'Unione e del rispetto dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri, i quali si impegnano a onorarlo al momento dell'adesione; esorta tutti gli Stati membri a rispettare l'attuale giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione da parte degli Stati membri delle sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, con particolare attenzione alle sentenze relative alla non discriminazione, alla parità di genere e ai diritti delle minoranze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>99.</NO.P>invita la Commissione a presentare nuove strategie ambiziose in materia di uguaglianza e lotta al razzismo negli anni a venire, includendo anche le raccomandazioni del Parlamento, al fine di affrontare in modo globale la discriminazione in tutti gli ambiti e i settori della vita; pone in evidenza la necessità di garantire un approccio globale e coordinato in tutte le strategie, i quadri e i piani d'azione esistenti e futuri, al fine di massimizzare le sinergie e garantire la coerenza nella loro attuazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>100.</NO.P>sollecita tutti gli Stati membri ad adottare e attuare pienamente piani d'azione nazionali contro il razzismo o strategie che rispondano a standard ambiziosi, corredate di obiettivi, scadenze e bilanci chiari; invita la Commissione a garantire meccanismi di monitoraggio periodici, in cooperazione con la società civile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>101.</NO.P>evidenzia che i cittadini di paesi terzi che vivono nell'UE devono essere trattati in modo non discriminatorio; sottolinea che i cittadini di paesi terzi hanno il diritto di presentare richiesta di protezione internazionale ai sensi del diritto internazionale e dell'UE, ivi incluso in conformità del principio di non respingimento; invita gli Stati membri a difendere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta ad attuare la legislazione adottata dai colegislatori; sottolinea il carattere vincolante delle sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>102.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a vietare la profilazione razziale e altre pratiche discriminatorie, anche alle frontiere, a prevedere risorse sostanziali per iniziative basate sull'inclusione e sui diritti e a istituire meccanismi indipendenti di monitoraggio, responsabilità e denuncia; sollecita la Commissione a introdurre valutazioni d'impatto vincolanti in materia di diritti umani e uguaglianza per prevenire la discriminazione algoritmica; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'esposizione sproporzionata delle comunità razzializzate all'inquinamento, al degrado ambientale e ai rischi connessi al clima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>103.</NO.P>incita gli Stati membri a creare istituzioni nazionali per i diritti umani, conformemente ai principi di Parigi delle Nazioni Unite, a garantire la loro indipendenza e la loro capacità di svolgere efficacemente i loro compiti, e a prevedere garanzie contro le ingerenze politiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>104.</NO.P>sollecita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva (UE) 2024/1500<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva (UE) 2024/1499<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, che stabiliscono norme minime per gli organismi per la parità; chiede l'adozione di misure concrete per garantire l'indipendenza degli organismi per la parità e assicurarne l'efficacia nel promuovere la parità; invita a sostenere le organizzazioni della società civile nello sviluppo e nella diffusione di iniziative educative per promuovere la parità e garantire un'ampia sensibilizzazione e accessibilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>105.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare in modo olistico misure efficaci contro l'antisemitismo, la xenofobia, il razzismo, la misoginia, l'omofobia, la transfobia e tutte le forme di pregiudizio, intolleranza, discriminazione o reato generato dall'odio; chiede inoltre sforzi costanti, a livello sia dell'UE che nazionale, per monitorare, prevenire e perseguire i reati generati dall'odio e proteggere le minoranze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>106.</NO.P>prende atto con preoccupazione delle conclusioni della FRA, che indicano un aumento significativo dell'antisemitismo in tutta l'Unione, anche online, negli spazi pubblici e all'interno delle comunità locali; sottolinea che molti ebrei segnalano ostacoli nell'esprimere apertamente la loro identità e continuano a far fronte a preoccupazioni in materia di sicurezza; esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i meccanismi di prevenzione, segnalazione e sostegno alle vittime, ad accelerare l'attuazione della strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo, a garantire la piena applicazione del diritto dell'UE e nazionale e a migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e le misure di sicurezza ove necessario; condanna con fermezza i crescenti livelli di antisemitismo in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>107.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che alcune politiche adottate in alcuni Stati membri abbiano portato a discriminazioni nei confronti di determinati gruppi, compresi quelli definiti in base alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica, alla lingua, alla religione, alla disabilità o all'orientamento sessuale; denuncia il fatto che gli effetti di tali politiche comprendono pratiche giuridiche e di contrasto discriminatorie, nonché la delegittimazione – e in alcuni casi la criminalizzazione o la tentata criminalizzazione– del discorso politico, religioso e di altro tipo; invita gli Stati membri ad astenersi da tali pratiche o dall'adottare politiche e normative che potrebbero comportare conseguenze di questo tipo per tali gruppi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>108.</NO.P>condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione e ostilità nei confronti delle comunità religiose, inclusa l'islamofobia, e tutte le altre forme di discriminazione e razzismo nell'UE, compresi gli atti di violenza, le intimidazioni, l'incitamento all'odio e l'esibizione di simboli di odio negli spazi pubblici; invita gli Stati membri e i paesi candidati a garantire che i membri di tutte le minoranze ricevano un trattamento egualitario dinanzi alla legge;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>109.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la discriminazione e l'esclusione sociale subite dai gruppi vulnerabili, compresi i rom, e a garantire l'effettiva attuazione del quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom; esorta gli Stati membri ad attuare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative ai diritti dei rom e invita la Commissione a monitorare la loro attuazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>110.</NO.P>si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché combattano la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e promuovano la loro piena inclusione e partecipazione nella società; invita l'UE e gli Stati membri a seguire le raccomandazioni della CRPD volte a porre fine alla discriminazione nei confronti di tutte le persone con disabilità e a garantire loro il pari godimento dei diritti fondamentali e la piena partecipazione in tutti i settori della società<FOOTNOTE><FIELD> https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FEUR%2FCO%2F2-3&amp;Lang=en.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>111.</NO.P>condanna tutte le forme di violenza e coercizione nei confronti delle persone con disabilità, in particolare la sterilizzazione forzata, che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'integrità fisica; invita la Commissione e gli Stati membri a criminalizzare senza eccezioni la sterilizzazione forzata basata sulla disabilità o la capacità giuridica e a risarcire i sopravvissuti; chiede un piano d'azione dell'UE per l'uguaglianza e l'intersezionalità; chiede con urgenza il riconoscimento e l'inclusione delle lingue dei segni nazionali come parte della diversità linguistica dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>112.</NO.P>sollecita il rafforzamento della piattaforma dell'UE sulla disabilità quale meccanismo partecipativo permanente per il dialogo politico con le organizzazioni delle persone con disabilità; chiede che la Commissione mantenga un quadro di monitoraggio trasparente per la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, prevedendo relazioni pubbliche annuali e un coinvolgimento significativo della società civile; sottolinea che le istituzioni dell'UE devono dare l'esempio garantendo l'accessibilità, assunzioni inclusive e un aumento significativo del personale con disabilità in seno all'amministrazione dell'UE; sostiene l'attuazione di un piano d'azione sulla disabilità nell'azione esterna dell'UE, garantendo che i programmi umanitari e di sviluppo dell'UE integrino pienamente i diritti delle persone con disabilità, in linea con l'articolo 32 della CRPD;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Proteggere i diritti sociali ed economici e affrontare gli impatti ambientali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>113.</NO.P>invita la Commissione a garantire che i fondi dell'UE destinati a promuovere l'inclusione sociale e a migliorare il tenore di vita, compreso l'accesso ad alloggi accessibili, a un'istruzione di qualità, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, siano utilizzati in modo efficace e trasparente; esprime preoccupazione per i recenti casi di uso improprio dei fondi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>114.</NO.P>esorta la Commissione a rafforzare il monitoraggio, l'audit e il coinvolgimento diretto delle comunità per garantire che ogni euro raggiunga i beneficiari previsti e contribuisca a un reale miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi svantaggiati ed emarginati, incluse le minoranze etniche e le persone interessate dall'impatto della transizione verde e digitale; invita gli Stati membri a garantire il rispetto della Carta sociale europea e del pilastro europeo dei diritti sociali; sollecita la Commissione a monitorare attentamente la loro attuazione e a intervenire in caso di livello insufficiente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>115.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che gli alloggi siano trattati come una merce di scambio; chiede di migliorare l'accesso agli alloggi sociali e a prezzi abbordabili, nonché di adottare strategie abitative a lungo termine e basate sui diritti che si concentrino anche sulla prevenzione contro la mancanza di una fissa dimora; esorta la Commissione a garantire che il prossimo piano d'azione dell'UE per gli alloggi a prezzi accessibili dia priorità all'accessibilità, anche economica, e all'efficienza energetica, e la invita a prendere in considerazione l'istituzione di un fondo dedicato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>116.</NO.P>sottolinea l'importanza di garantire l'accesso alla giustizia, la trasparenza e la partecipazione alle questioni ambientali; chiede che nelle politiche dell'Unione siano integrate misure volte a conseguire un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità, come sancito all'articolo 37 della Carta; ribadisce il suo invito a riconoscere il diritto a un ambiente sano nella Carta; esorta l'UE e gli Stati membri ad agire immediatamente per combattere i cambiamenti climatici; ribadisce il suo invito alla Commissione a estendere il mandato dell'EPPO ai reati ambientali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>117.</NO.P>ricorda che la povertà costituisce una violazione della dignità umana, in quanto pregiudica la piena realizzazione dei diritti fondamentali, come riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 9 TFUE; sottolinea che la lotta contro la povertà deve pertanto essere una priorità centrale per l'UE e tutti gli Stati membri; chiede l'integrazione degli obiettivi di eliminazione della povertà nelle politiche economiche, sociali e ambientali pertinenti dell'UE attraverso un approccio di integrazione in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS 1); esorta la Commissione a sancire l'eliminazione della povertà come obiettivo orizzontale nel prossimo ciclo strategico dell'UE e a istituire chiari meccanismi di governance e monitoraggio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>118.</NO.P>ribadisce che l'accesso a un reddito adeguato è un prerequisito per vivere una vita dignitosa; osserva che, quale misura di seguito alla proposta della Commissione relativa a una raccomandazione del Consiglio su un reddito minimo adeguato che garantisca un'inclusione attiva, una direttiva dell'UE su un reddito minimo adeguato potrebbe contribuire all'obiettivo di ridurre la povertà di almeno la metà in tutti gli Stati membri entro il 2030.</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>119.</NO.P>invita la Commissione a sviluppare una strategia europea contro la povertà, che includa obiettivi intermedi misurabili, con l'obiettivo di eliminare la povertà entro il 2035; esorta la Commissione a creare una task force dell'UE contro la povertà, con l'obiettivo di monitorare l'attuazione e il coordinamento della prossima strategia dell'UE contro la povertà e di monitorare la povertà multidimensionale e le disuguaglianze tra gli Stati membri; chiede una partecipazione strutturata delle persone in condizioni di povertà e delle loro organizzazioni rappresentative;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>120.</NO.P>sottolinea che la povertà si interseca con il genere, l'età, la disabilità, l'origine etnica, lo status migratorio e lo svantaggio rurale o regionale; chiede misure mirate contro la povertà; evidenzia che la lotta alla povertà intersezionale richiede una combinazione di misure, tra cui una politica antidiscriminazione, un'occupazione di qualità, servizi a prezzi accessibili e misure che rafforzino l'occupabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>121.</NO.P>riconosce che la partecipazione significativa delle persone che vivono in condizioni di povertà è essenziale per la legittimità democratica e l'efficacia delle politiche antipovertà; chiede strutture di dialogo permanenti a livello dell'UE e nazionale con le organizzazioni della società civile e le parti sociali al fine di rafforzare l'inclusione sociale;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Guardare oltre il 2025</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>122.</NO.P>ricorda che il benessere delle persone era uno dei pilastri fondanti del progetto dell'UE e ritiene che, indipendentemente dalle sfide geopolitiche, di sicurezza e socioeconomiche, l'Unione non possa ignorare le dimensioni sociali e dei diritti fondamentali su cui è stata costruita; chiede alla Commissione di tenere debitamente conto del benessere delle persone, comprese le persone più vulnerabili, in tutte le politiche dell'UE esistenti e future e di includere la sicurezza alimentare e sanitaria nella sua agenda politica in materia di sicurezza;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°     °</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>123.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>