<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0147</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0091/2026 - Relatore: Konstantinos Arvanitis)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sulla relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione (2025/2239(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2025 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2025 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2025)0900) e il relativo allegato recante le raccomandazioni per gli Stati membri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<FOOTNOTE><FIELD> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento recante disposizioni comuni),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento finanziario), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pacchetto di proposte della Commissione relative al quadro finanziario pluriennale 2028-2034,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli strumenti delle Nazioni Unite in materia di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, le raccomandazioni del Forum delle Nazioni Unite sulle questioni inerenti alle minoranze, le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i principi delle Nazioni Unite relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani (principi di Parigi), adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani adottata nel 1998 e gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani adottati nel giugno 2004,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la 34<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> relazione generale sulle attività svolte nel 2024 dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la 25<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> relazione generale di attività (2024) del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2024 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2025-2026,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, adottata il 12 marzo 2025 e aperta alla firma il 13 maggio 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali<FOOTNOTE><FIELD> GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/343/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835), presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia<FOOTNOTE><FIELD> GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale<FOOTNOTE><FIELD> GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 3 aprile 2019 dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Il contesto attuale e possibili nuove iniziative" (COM(2019)0163),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019 dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione" (COM(2019)0343),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack –	un milione di firme per la diversità in Europa"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 445 del 29.10.2021, pag. 70.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ<FOOTNOTE><FIELD> GU C 474 del 24.11.2021, pag. 140.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità<FOOTNOTE><FIELD> GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 88.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi<FOOTNOTE><FIELD> GU C 251 del 30.6.2022, pag. 48.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa<FOOTNOTE><FIELD> GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 479 del 16.12.2022, pag. 18.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco (RRF)<FOOTNOTE><FIELD> GU C 493 del 27.12.2022, pag. 108.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU C 125 del 5.4.2023, pag. 80.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 125 del 5.4.2023, pag. 463.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia<FOOTNOTE><FIELD> GU C 149 del 28.4.2023, pag. 22.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 161 del 5.5.2023, pag. 10.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese<FOOTNOTE><FIELD> GU C 167 dell'11.5.2023, pag. 74.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C 341 del 27.9.2023, pag. 2.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 aprile 2023 sulle relazioni istituzionali tra l'UE e il Consiglio d'Europa<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/442, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/442/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 1° giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'UE congelati<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/1223, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1223/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della sua commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti (PEGA) e la sua raccomandazione del 15 giugno 2023 destinata al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/494, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/494/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2023 sulla legge elettorale, la commissione d'inchiesta e lo Stato di diritto in Polonia<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/3995, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3995/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 6 dicembre 2023 dal titolo "Nessuno spazio per l'odio in un'Europa che, unita, lo ripudia" (JOIN(2023)0051),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2022 e 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5739, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5739/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 "Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/5733, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5733/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 28 febbraio 2024 "Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/6743, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6743/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 29 febbraio 2024 "Approfondire l'integrazione dell'UE in vista del futuro allargamento"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/6746, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6746/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media)<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 24 aprile 2024 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardanti l'Ungheria per rafforzare lo Stato di diritto, e sulle relative implicazioni di bilancio<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/3705, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3705/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la conclusione della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativa alla Polonia, annunciata dalla Commissione il 29 maggio 2024 a seguito delle misure adottate dalla Polonia per ripristinare il rispetto delle norme dell'UE in materia di Stato di diritto,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 27 giugno 2024, inclusa la tabella di marcia per i futuri lavori sulle riforme interne,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 (JOIN(2020)0005), prorogato fino al 2027,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione del 10 ottobre 2024 dal titolo "Finanziamenti per la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali – Relazione annuale 2024 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2024)0456),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0090.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025 (COM(2025)0571),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2025 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la comunicazione della Commissione del 4 novembre 2025 dal titolo "Comunicazione 2025 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2025)0690) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (pacchetto sull'allargamento del 4 novembre 2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 12 novembre 2025 dal titolo "Scudo europeo per la democrazia a puntello di democrazie solide e resilienti" (JOIN(2025)0791),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2025 dal titolo "Strategia dell'UE per la società civile" (COM(2025)0790),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 25 novembre 2025 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0283.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2025 sull'attuazione del regime di condizionalità dello Stato di diritto<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0343.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 20 gennaio 2026 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia contro il razzismo 2026-2030" (COM(2026)0012),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni speciali della Corte dei conti europea del 17 dicembre 2024 "Dare esecuzione al diritto dell'UE" (28/2024), del 22 febbraio 2024 sullo Stato di diritto nell'UE (03/2024) e del 10 gennaio 2022 sul sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali (01/2022), l'analisi del 28 febbraio 2024 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto (02/2024) e la relazione speciale sulla trasparenza dei finanziamenti dell'UE alle ONG (11/2025), nonché le rispettive raccomandazioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, presentati al Parlamento il 18 luglio 2024 da Ursula von der Leyen, allora candidata alla carica di Presidente della Commissione, il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione il 10 settembre 2025 al Parlamento europeo e la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2025 dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2026" (COM(2025)0870),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le indagini Eurobarometro del 2024 e 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i risultati dell'indagine Eurobarometro Flash 569 del settembre 2025 sulle sfide e le priorità dell'UE,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti le relazioni, le indagini e i pareri dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il contributo inviato dalla FRA alla Commissione nel contesto della preparazione della relazione annuale sullo Stato di diritto 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 2 aprile 2025 dal titolo "La prospettiva locale e regionale nell'attuazione dello Stato di diritto nell'Unione europea",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Rule of Law Clinic del Democracy Institute della Central European University dal titolo "Rule of Law beyond the EU Member States – Assessing the Union's Performance 2025" (Lo Stato di diritto oltre gli Stati membri dell'UE – Valutazione della performance dell'Unione nel 2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo studio richiesto dalla commissione per i bilanci dal titolo "The tools for protecting the EU budget from breaches of the rule of law: the Conditionality Regulation in context" (Gli strumenti per proteggere il bilancio dell'UE dalle violazioni dello Stato di diritto: il regolamento sulla condizionalità contestualizzato)<FOOTNOTE><FIELD> Rubio, E. et al., "The tools for protecting the EU budget from breaches of the rule of law: the Conditionality Regulation in context" (Gli strumenti per proteggere il bilancio dell'UE dalle violazioni dello Stato di diritto: il regolamento sulla condizionalità contestualizzato), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico Affari di bilancio, aprile 2023.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue risoluzioni sulle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni di feedback, le relazioni di missione, le interrogazioni scritte e le risposte del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG)<FOOTNOTE><FIELD> Per tutte le attività del gruppo di monitoraggio, cfr: per la scorsa legislatura: https://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662; per la legislatura attuale: https://www.europarl.europa.eu/committees/it/working-group-democracy-rule-of-law-and-/product-details/20241205CDT13884.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci, e il parere della sottocommissione per i diritti dell'uomo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0091/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani; che la Carta è una fonte di diritto primario dell'UE; che tali valori sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbero essere rispettati e promossi attivamente dall'UE e da ogni singolo Stato membro in tutte le loro politiche, sia interne che esterne, in modo coerente; che gli Stati membri dovrebbero garantire che non vi sia alcun regresso nella protezione dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE; che qualsiasi indebolimento di tali valori rappresenta una minaccia sistemica per i diritti e le libertà delle persone che vivono nell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'articolo 49 TUE sancisce che qualsiasi Stato europeo che domandi di diventare membro dell'Unione deve rispettare i valori di cui all'articolo 2 TUE e impegnarsi a promuoverli; che l'adesione deve rimanere un processo strettamente meritocratico basato sul rispetto dei criteri di Copenaghen, in particolare quelli in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti umani; che i criteri di Copenaghen sanciscono che tali principi non possono essere ignorati o reinterpretati dopo l'adesione; che il rispetto di quanto sopra richiede anche un progressivo allineamento alle politiche e alle posizioni dell'UE, compresa la politica estera e di sicurezza comune, e in particolare il suo approccio basato sui diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, il funzionamento delle istituzioni democratiche, la riforma della pubblica amministrazione e i criteri economici costituiscono gli elementi fondamentali del processo di adesione all'UE; che riforme credibili e risultati irreversibili in questi settori sono essenziali per garantire l'uguaglianza innanzi alla legge e il concreto godimento dei diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 27 giugno 2024, le riforme interne dovrebbero progredire parallelamente al processo di allargamento, in modo da garantire che le politiche dell'UE siano adatte al futuro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la situazione delle persone appartenenti a minoranze dovrebbe essere regolarmente monitorata ed essere inclusa nella relazione sullo Stato di diritto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'UE dovrebbe difendere e proteggere attivamente, nell'ambito delle sue competenze, i diritti sociali e fondamentali su cui è stata costruita; che le persistenti carenze nella tutela dei diritti economici e sociali, tra cui il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, la sicurezza e la protezione sociali, l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, il sostegno all'accesso ad alloggi adeguati e il principio di non discriminazione, devono essere considerate una grave minaccia ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che nel 2025 l'UE ha dovuto affrontare importanti sfide e un regresso democratico negli Stati membri in relazione alla protezione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali, che sono tutti intrinsecamente connessi; che la relazione sullo Stato di diritto 2025 individua carenze strutturali nei sistemi giudiziari, nell'applicazione delle norme anticorruzione, nel servizio pubblico, nella governance dei media e nel sistema di bilanciamento dei poteri, ma nel contempo conferma che in diversi Stati membri si registra una traiettoria positiva e dimostra che il ciclo annuale sullo Stato di diritto continua a incoraggiare e a sostenere i progressi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, nella sua relazione 2025 sui diritti fondamentali<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Relazione sui diritti fondamentali 2025, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025.</FIELD></FOOTNOTE>, la FRA sottolinea che i cambiamenti geopolitici insieme agli sviluppi normativi e sociali hanno avuto ripercussioni negative sui diritti fondamentali nell'UE e che le politiche identitarie che fomentano le divisioni hanno contribuito all'aumento dei livelli di razzismo e odio, infliggendo sofferenze a persone di varie origini etniche e fedi religiose; che la relazione osserva inoltre che continua la diffusione incontrollata di incitamenti all'odio e di altri contenuti dannosi, che i rapidi cambiamenti digitali e gli sviluppi dell'intelligenza artificiale (IA) rischiano di aggravare le disuguaglianze esistenti e che la morte di migliaia di persone in mare e le accuse di maltrattamenti alle frontiere sono fonte di allarme in merito al trattamento dei richiedenti asilo e dei migranti; che queste tendenze minacciano i valori democratici e l'uguaglianza, mettendo a repentaglio i diritti fondamentali delle persone, e che cittadini in tutta l'UE continuano ad affrontare ristrettezze finanziarie nelle difficili condizioni socioeconomiche attuali, che colpiscono in modo sproporzionato le persone già a rischio di povertà e inaspriscono le disuguaglianze che gravano sulle categorie svantaggiate; che, nonostante le sfide affrontate nel 2024, si registrano alcuni sviluppi positivi, come le normativa dell'UE per regolamentare gli spazi online e l'IA, che mira a garantire il rispetto i diritti fondamentali nell'ambiente digitale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, in uno Stato membro soggetto ai procedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, permangono le preoccupazioni di lunga data per quanto riguarda la concentrazione sistemica del potere politico, l'erosione dei controlli e degli equilibri istituzionali e l'indebolimento delle autorità di controllo indipendenti, nonostante i ripetuti inviti a intraprendere azioni correttive;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, nonostante la crescente pressione sullo spazio civico in tutta l'Unione, la relazione sullo Stato di diritto 2025 non riflette sufficientemente la gravità di tale pressione e le minacce strutturali in questione, e che sono state formulate raccomandazioni limitate; che la relazione non affronta in modo adeguato le persistenti preoccupazioni in merito all'indipendenza della magistratura, alla libertà dei media, alla corruzione e al sistema di bilanciamento dei poteri in alcuni Stati membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, in diversi Stati membri, la Commissione non ha affrontato in modo esaustivo le restrizioni alla libertà di riunione, l'accesso alle informazioni, l'integrità elettorale e la discriminazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che la CGUE, nella causa C-713/23, ha stabilito che uno Stato membro deve riconoscere, ai fini dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, un matrimonio tra due cittadini dell'UE dello stesso sesso legalmente concluso in un altro Stato membro in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno; che la CGUE ha constatato che rifiutare tale riconoscimento è contrario al diritto dell'Unione in quanto viola sia la libertà di circolazione e di soggiorno sia il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che, secondo gli indici sulla libertà dei media, all'interno dell'UE la pericolosa vicinanza tra i mezzi di informazione e le persone al potere si traduce in una distribuzione opaca e iniqua della pubblicità statale; che il panorama mediatico è segnato da conflitti di interesse e che, quando resistono alle pressioni, gli organi di informazione regionali si trovano ad affrontare azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) che drenano le loro finanze; che stanno emergendo segnali di speranza, in quanto alcuni settori dei media risultano in ripresa dopo la riduzione delle pressioni giuridiche, altri registrano uno slancio economico positivo e molti raggiungono livelli elevati di libertà di stampa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che giornalisti in diversi Stati membri continuano ad essere oggetto di campagne diffamatorie, azioni legali abusive, intimidazioni e minacce, che generano paura e autocensura e indeboliscono il diritto del pubblico all'informazione; che alcuni giornalisti sono costretti a vivere sotto la protezione della polizia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che la sua commissione d'inchiesta su Pegasus e su spyware di sorveglianza equivalenti (PEGA) ha rilevato che strumenti analoghi erano stati impiegati illegalmente in diversi Stati membri contro giornalisti, società civile, avvocati, esponenti dell'opposizione e funzionari pubblici; che essa ha documentato gravi violazioni della vita privata, della protezione dei dati e della libertà di espressione, avvertendo che tali pratiche rappresentano una minaccia sistemica per la democrazia e i diritti fondamentali nell'UE; che l'uso di tecnologie spyware di sorveglianza come Predator, Pegasus e Paragon Graphite contro i giornalisti nell'UE continua a destare grave preoccupazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che alcune violazioni dei diritti fondamentali potrebbero essere legate all'uso di taluni fondi dell'UE, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e dei minori e alcuni progetti di rigenerazione urbana, alloggi e istruzione<FOOTNOTE><FIELD> Bridge EU, "1.1 Billion Euros, 63 Projects, Six Countries, One Pattern: How EU Funds Violate Fundamental Rights" (1,1 miliardi di euro, 63 progetti, sei paesi, un modello: come i fondi dell'UE violano i diritti fondamentali), Bridge EU 2025.</FIELD></FOOTNOTE>; che alcuni fondi dell'UE potrebbero essere stati convogliati verso imprese legate a tecnologie di sorveglianza intrusive<FOOTNOTE><FIELD> Business &amp; Human Rights Resource Centre, "EU: 39 Members of the European Parliament from 4 political groups call for answers regarding taxpayer funding fuelling spyware" (UE: 39 deputati al Parlamento europeo di 4 gruppi politici chiedono chiarimenti sul finanziamento di spyware con fondi dei contribuenti), Business &amp; Human Rights Resource Centre website, 1º ottobre 2025.</FIELD></FOOTNOTE>; che la gestione e il controllo dei fondi dell'UE dovrebbero essere rafforzati per prevenire tali violazioni e garantire il pieno rispetto delle garanzie previste dal diritto dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che sono state espresse preoccupazioni<FOOTNOTE><FIELD> Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) delle Nazioni Unite, "European Union: Restrictive measures against academics negatively impact human rights, say UN experts" (Unione europea: le misure restrittive contro il mondo accademico hanno un impatto negativo sui diritti umani secondo gli esperti delle Nazioni Unite), sito web dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, 26 gennaio 2026.</FIELD></FOOTNOTE> in merito alle misure restrittive dell'UE introdotte a norma della decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia (GU L, 2024/2643, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e del regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia (GU L, 2024/2642, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare per quanto riguarda il loro potenziale impatto sui diritti delle persone, compresi i giornalisti, e la necessità di garantire che tali misure siano applicate conformemente al requisito di proporzionalità previsto dal diritto dell'UE, al rispetto del giusto processo, al controllo giurisdizionale e a garanzie giuridiche adeguate, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che la corruzione rimane una delle principali preoccupazioni dei cittadini dell'UE, come dimostrato dall'indagine Eurobarometro del 2025 sulla corruzione<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, "Eurobarometro speciale 561 – Atteggiamento dei cittadini verso la corruzione nell'UE nel 2025 ", luglio 2025.</FIELD></FOOTNOTE>; che, in particolare, il 69 % degli intervistati ritiene che la corruzione sia diffusa nel proprio paese e il 51 % ritiene che sia diffusa all'interno dei partiti politici; che la stragrande maggioranza dei partecipanti all'indagine respinge le pratiche di corruzione: il 71 % degli intervistati ritiene che non sia mai accettabile concedere favori in cambio di vantaggi da parte delle autorità pubbliche, il 74 % rifiuta l'offerta di regali e l'80 % rifiuta l'offerta di denaro per ottenere simili vantaggi; che sebbene il 5 % degli intervistati riferisca di aver vissuto o assistito a episodi di corruzione negli ultimi 12 mesi, solo uno su cinque lo ha segnalato e che meno della metà degli intervistati sa dove segnalare un episodio di corruzione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che il GRECO del Consiglio d'Europa sottolinea, nella sua 25<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> relazione generale sull'attività, la cruciale importanza di riforme fondamentali volte a rafforzare l'indipendenza della magistratura, dell'azione penale e delle autorità di contrasto e a ripristinare la fiducia nelle istituzioni pubbliche, nella leadership politica, nella magistratura e nelle autorità di contrasto, il che richiede notevoli sforzi anticorruzione, una vigilanza e un controllo indipendenti più rigorosi, un quadro solido ed equilibrato per la gestione delle interazioni dei titolari di funzioni esecutive di alto livello con i lobbisti e i terzi che influenzano il processo decisionale pubblico, nonché l'applicazione di norme in materia di "porte girevoli" e un impegno costante a favore della trasparenza, della responsabilità, della giustizia e dell'integrità; che sono necessarie ulteriori azioni per garantire che la normativa in materia di accesso alle informazioni sia esaustiva, efficacemente applicata e attuata in modo proattivo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che l'integrità elettorale, il suffragio paritario e un'autentica competizione politica sono componenti essenziali dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE che devono essere affrontate sistematicamente nel monitoraggio dello Stato di diritto degli Stati membri, nonché dei paesi candidati e potenziali candidati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che la 34<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> relazione generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa esprime profonda preoccupazione in merito al significativo aumento del sovraffollamento delle carceri, in particolare in alcuni Stati membri, che compromette gravemente il funzionamento delle carceri e può esporre le persone a trattamenti inumani e degradanti, in quanto determina condizioni di vita peggiori, un aumento della tensione e della violenza, nonché una riduzione delle attività utili e della preparazione al reinserimento dei detenuti nella comunità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che, secondo i dati<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "Banca dati sulla detenzione penale 2015-2022", sito web della FRA; Aebi, M.F. and Cocco, E. "SPACE I – 2024 – Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa: popolazione carceraria", Consiglio d'Europa, 2025; Organizzazione mondiale della sanità, "Status report on prison health in the WHO European Region 2022" (Relazione 2022 sullo stato di salute delle carceri nella regione europea dell'OMS), Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, Copenaghen, 2023.</FIELD></FOOTNOTE> della FRA e del Consiglio d'Europa, un'assistenza sanitaria inadeguata, un accesso limitato al sostegno alla salute mentale e un numero crescente di suicidi continuano a destare grave preoccupazione nelle carceri di diversi Stati membri; che i suicidi e gli atti di autolesionismo mettono in evidenza problemi gravi e persistenti nei sistemi di detenzione; che occorre prestare particolare attenzione alle strutture per i minori, dove l'assenza di un'assistenza psicologica, dell'istruzione e di misure di reintegrazione adeguate espongono i minori a ulteriori traumi ed emarginazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che la mancata o parziale attuazione e i persistenti ritardi nell'esecuzione delle sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) non sono casi isolati, ma riflettono problemi persistenti in diversi Stati membri e questioni ricorrenti in altri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che European Implementation Network e Democracy Reporting International sottolineano come sia nella CGUE che nella CEDU le lacune nell'attuazione riguardino in gran parte gli stessi settori, vale a dire l'indipendenza della magistratura e l'accesso alla giustizia, l'asilo e la migrazione, le condizioni di detenzione, l'uguaglianza e i dati/la sorveglianza; che, nel contempo, si registrano sviluppi trasversali positivi in alcuni Stati membri, a dimostrazione del fatto che la conformità e il miglioramento sono possibili laddove vi sia una chiara volontà politica e un reale impegno a rispettare le sentenze dei tribunali internazionali per difendere lo Stato di diritto<FOOTNOTE><FIELD> European Implementation Network e Democracy Reporting International, "Justice Delayed and Justice Denied – Non-implementation of European Courts Judgments and the Rule of Law" (Giustizia tardiva e giustizia negata – Mancata attuazione delle sentenze degli organi giurisdizionali europei e dello Stato di diritto), 2025.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che la disinformazione, la manipolazione algoritmica e l'insufficiente trasparenza delle piattaforme online compromettono il dibattito democratico e che l'applicazione del regolamento sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</FIELD></FOOTNOTE> mira ad affrontare tali rischi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che la scarsa attenzione prestata alle raccomandazioni di cui alle "altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri" solleva ulteriori preoccupazioni, in quanto tale area tematica è molto ampia e copre una vasta gamma di questioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che, sebbene la metodologia della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto sia migliorata nel tempo, non utilizza ancora sistematicamente parametri di riferimento chiari e operativi per la valutazione degli Stati membri nell'ambito di ciascun pilastro, il che rende più difficile il confronto tra le condizioni nei diversi Stati membri e il conseguimento di standard uniformi, e può determinare un indebolimento dell'affidabilità della relazione sullo Stato di diritto come meccanismo di allerta precoce e di prevenzione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che, secondo l'analisi dello Stato di diritto condotta da Liberties EU nel 2025<FOOTNOTE><FIELD> Civil Liberties Union for Europe, "European Commission's Rule of Law Report 2025 – Gap Analysis" (Relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione europea – Analisi delle lacune).</FIELD></FOOTNOTE>, dal 2022 circa un terzo di tutti gli Stati membri ha registrato progressi scarsi o nulli nell'attuazione delle raccomandazioni della Commissione; che nove paesi hanno costantemente da cinque a otto raccomandazioni che rimangono non attuate; che il 61 % delle raccomandazioni valutate nel 2025 ha registrato progressi scarsi o nulli dal 2022; che il 93 % di tutte le raccomandazioni della Commissione del 2025 è costituito da ripetizioni di raccomandazioni formulate negli anni precedenti (di cui il 71 % risale al 2022) e che nel 2025 sono state introdotte solo nove nuove raccomandazioni; che nel 2025 solo il 6 % delle raccomandazioni risultava pienamente attuato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che il DRFMG della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento ha il mandato di monitorare le violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, nonché di contrastare la corruzione nell'Unione; che, da oltre sette anni, il DRFMG ha valutato le condizioni dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutta l'Unione mediante sessioni dedicate agli Stati membri e a temi orizzontali, nonché delegazioni ad hoc; che il monitoraggio è un esercizio tecnico che rafforza i sistemi di integrità e migliora la resilienza istituzionale e dovrebbe rimanere indipendente dall'influenza politica; che, sebbene integrato nel quadro parlamentare, il DRFMG ha un impegno di lunga data ad astenersi da considerazioni politiche di partito e a basare le proprie valutazioni su norme consolidate e su un giudizio basato su dati concreti, e ha fornito un prezioso contributo al lavoro dell'UE sullo Stato di diritto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che il programma di lavoro 2026 della Commissione rileva la necessità di un ciclo annuale integrato sullo Stato di diritto con un ritmo comune, tappe precise e il contributo attivo di tutte le istituzioni dell'UE; che il rispetto dello Stato di diritto rimane imperativo per salvaguardare tutti i fondi dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che il Parlamento ha sollecitato in varie occasioni il rafforzamento del legame tra il rispetto dello Stato di diritto e l'accesso ai fondi dell'UE, anche rafforzando il collegamento tra le raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto e il sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'UE; che la Commissione si è impegnata in diverse occasioni a rafforzare tali legami, anche nel discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen il 10 settembre 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considerando che l'uso degli strumenti relativi allo Stato di diritto deve rimanere imparziale e basato esclusivamente su un accertamento dei fatti e una motivazione giuridica verificabili, esente da strumentalizzazione o da negoziazioni politiche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considerando che, nelle sue conclusioni del 5 giugno 2025 nella causa C-769/22, l'avvocata generale Ćapeta ha concluso che l'articolo 2 TUE può fungere da base giuridica distinta per le procedure di infrazione nei casi in cui la negazione di un valore sia la causa principale di altre violazioni del diritto dell'UE e ha proposto alla CGUE di dichiarare che, nell'adottare la legge LXXIX del 2021, l'Ungheria ha violato la direttiva sul commercio elettronico<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, la direttiva sui servizi<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, la direttiva sui servizi di media audiovisivi<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, il regolamento generale sulla protezione dei dati<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, l'articolo 56 TFUE, gli articoli 1 e 7, l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 11 e 21 della Carta e l'articolo 2 TUE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considerando che la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto dovrebbe continuare a valutare gli Stati membri e i paesi candidati; che il rispetto dello Stato di diritto da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE dovrebbe continuare a essere garantito mediante il sistema giudiziario dell'UE e il controllo del Mediatore europeo; che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto dovrebbe inoltre valutare in modo trasparente la conformità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE alle norme in materia di Stato di diritto, consentendo in tal modo di affrontare in modo più efficace le carenze all'interno delle istituzioni dell'UE e rafforzando la credibilità dell'UE sottoponendo le sue istituzioni al controllo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AI.</NO.P>considerando che gli Stati membri devono garantire che le loro istituzioni nazionali per i diritti umani siano istituite e accreditate e che esse operino nel pieno rispetto dei principi di Parigi delle Nazioni Unite; che l'indipendenza, il pluralismo, la sicurezza finanziaria, risorse adeguate, un mandato efficace e l'autorità statutaria delle istituzioni nazionali per i diritti umani sono indispensabili ai fini della loro missione di promuovere e proteggere efficacemente i diritti fondamentali e monitorare le norme in materia di Stato di diritto e il funzionamento del sistema democratico di bilanciamento dei poteri; che gli Stati membri dovrebbero essere invitati a proteggere le istituzioni nazionali per i diritti umani dalle ingerenze politiche;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sistemi giudiziari</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ribadisce che lo Stato di diritto si fonda sul carattere vincolante del diritto per tutte le autorità pubbliche e sul diritto effettivo di ogni individuo di avere accesso a un tribunale indipendente e imparziale, e che queste due dimensioni sono inseparabili e si rafforzano reciprocamente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>sottolinea che una giustizia equa e accessibile è un principio fondamentale dello Stato di diritto che richiede un sistema giudiziario indipendente; ribadisce la necessità della parità di accesso alla giustizia per tutti i cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>sottolinea l'importanza di sistemi giudiziari indipendenti e dell'accesso al gratuito patrocinio per garantire la parità di accesso alla giustizia; ribadisce che risorse adeguate, tra cui infrastrutture e personale, sono fondamentali per migliorare i sistemi giudiziari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita gli Stati membri, nonché i paesi canditati e potenziali candidati, ad adottare le misure necessarie per garantire sistemi giudiziari strutturalmente indipendenti, efficaci e imparziali nonché l'accesso all'assistenza legale gratuita, conformemente ai propri obblighi a norma del diritto dell'UE o del diritto nazionale, assicurando in tal modo la parità di accesso alla giustizia per tutti, il che è essenziale per garantire che i cittadini possano esercitare i propri diritti, per contrastare le discriminazioni e per chiamare i responsabili delle politiche a rispondere delle proprie decisioni; ribadisce la necessità di azioni concrete per migliorare l'accesso, in particolare per i gruppi emarginati e vulnerabili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che garantire l'indipendenza della magistratura e l'effettivo accesso alla giustizia richiede, come minimo, sistemi automatizzati e casuali di assegnazione dei casi, che prevedano motivi di deroga rigorosamente definiti e verificabili; procedure di nomina e promozione trasparenti, basate sul diritto e depoliticizzate, che garantiscano che i consigli giudiziari o gli organi equivalenti siano composti prevalentemente da membri giudiziari eletti dai loro pari, conformemente alle norme della Commissione di Venezia, e che l'esecutivo non possa esercitare un controllo discrezionale sulle nomine, comprese le presidenze dei tribunali e le corti supreme; norme stabili e oggettive in materia di adeguata retribuzione dei giudici; risorse sufficienti, tra cui finanziamenti, infrastrutture e personale qualificato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>ricorda che sistemi giuridici nazionali solidi sono indispensabili negli Stati membri e nei paesi candidati e potenziali candidati, dal momento che la Commissione si affida alle autorità giudiziarie nazionali per far rispettare il diritto dell'UE, e che tali sistemi sono fondamentali per la cooperazione giudiziaria in tutta l'UE e per promuovere la fiducia reciproca;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>osserva che la Commissione ha riscontrato problemi strutturali legati al miglioramento dell'efficienza, dell'accessibilità e della qualità del sistema giudiziario di alcuni Stati membri e di quello dei paesi candidati e potenziali candidati; sottolinea la necessità di migliorare il monitoraggio di tali sfide, in particolare nei paesi che si trovano in una fase avanzata del processo di adesione; è fermamente convinto che la formazione è un fattore fondamentale nel garantire l'indipendenza dei giudici, ma anche la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario; invita gli Stati membri a investire nella formazione giudiziaria, nella digitalizzazione, nell'assistenza legale e nell'accesso alla giustizia per i gruppi emarginati e vulnerabili; incoraggia gli Stati membri a garantire opportunità di formazione per i giudici; è fermamente convinto che la formazione dovrebbe essere multidisciplinare; ribadisce che risorse adeguate, tra cui finanziamenti, infrastrutture e personale qualificato, sono fondamentali per l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi giudiziari; sottolinea la cruciale importanza di un forte sostegno dell'UE in tale settore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>invita gli Stati membri a cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione al fine di conseguire semplificazioni, migliorare l'efficienza e l'accessibilità, risparmiare tempo e ridurre i costi di archiviazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea le gravi preoccupazioni riguardanti l'eccessiva influenza politica sulle nomine giudiziarie, sulle commissioni disciplinari, sulle promozioni e sull'assegnazione dei casi, anche attraverso strutture giudiziarie di nuova creazione che aggirano le garanzie esistenti e facilitano le ingerenze del governo, in particolare in Ungheria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>ricorda che la relazione sullo Stato di diritto 2025 dimostra che molte delle carenze radicate individuate negli anni precedenti persistono in Ungheria, dove, in particolare, l'indipendenza della magistratura continua a essere messa in discussione, la procura non dispone ancora di solide garanzie contro le ingerenze politiche, i processi legislativi rimangono opachi con una consultazione pubblica limitata e gli sforzi per difendere la libertà dei media, il pluralismo e lo spazio civico non hanno prodotto risultati significativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che è necessario che i giudici siano imparziali; ricorda che le nomine e le promozioni dei giudici devono essere determinate unicamente dalle loro qualifiche, dal momento che i giudici sono essenziali per la salvaguardia dell'indipendenza del sistema giudiziario; ricorda che i criteri per nomine e incarichi a posizioni giudiziarie di alto livello devono essere pienamente trasparenti e senza indebite ingerenze politiche o esterne; ricorda che occorre applicare procedure trasparenti e imparziali anche alla destituzione dei giudici; invita la Commissione a monitorare e garantire che il principio di non regressione, come chiarito dalla giurisprudenza della CGUE, sia pienamente rispettato dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la nomina dei giudici, onde evitare qualsiasi regressione in materia di indipendenza della magistratura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>ricorda la necessità di garantire l'autonomia della procura, prevenendo qualsiasi interferenza politica nel suo lavoro; invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le garanzie volte ad assicurare l'imparzialità dei pubblici ministeri, tenuto conto delle diverse strutture delle procure nazionali; esorta gli Stati membri a portare avanti le riforme in linea con le raccomandazioni contenute nella relazione sullo Stato di diritto 2025, anche per quanto riguarda il rafforzamento delle tutele per l'indipendenza della magistratura e l'autonomia dei pubblici ministeri nel contesto delle indagini parlamentari, nonché misure quali il disaccoppiamento del mandato del procuratore generale da quello del governo; invita la Commissione a effettuare un riesame delle riforme attuate in tal senso e a monitorarne l'efficacia; chiede una riforma delle procedure disciplinari nei confronti di giudici e pubblici ministeri, onde impedire che autorità politiche possano utilizzarle per esercitare un controllo sul sistema giudiziario, garantendo che siano gestite da organismi indipendenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>condanna l'uso improprio del sistema giudiziario a fini politici, compresa la persecuzione degli oppositori politici e l'ingerenza nelle indagini sulla corruzione; sottolinea che le azioni penali di matrice politica minano la fiducia dei cittadini nei principi costituzionali e nelle norme dell'UE; sottolinea l'importanza di garantire l'autonomia e l'indipendenza della procura, prevenendo qualsiasi interferenza politica nel suo lavoro, soprattutto da parte del governo; evidenzia che la trasparenza delle procedure di nomina dei pubblici ministeri è un fattore determinante per preservare la fiducia dei cittadini nella giustizia penale; condanna l'abuso delle amnistie e della grazia a vantaggio dei politici, in quanto minaccia il principio dell'uguaglianza davanti alla legge; esprime preoccupazione riguardo ai ripetuti attacchi perpetrati nei confronti di giudici e pubblici ministeri che conducono indagini politiche di alto profilo in relazione a casi di corruzione e abuso di potere ai danni di oppositori politici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>evidenzia l'importante ruolo svolto dai Consigli nazionali di giustizia nel garantire l'indipendenza della magistratura, in quanto fungono da cuscinetto tra quest'ultima e gli altri rami del potere, anche per questioni quali le nomine, lo sviluppo delle carriere e la gestione del sistema giudiziario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>sottolinea che, laddove esistano Consigli di giustizia, la loro composizione e il loro funzionamento dovrebbero essere conformi alle norme definite dalla Commissione di Venezia e dal Consiglio d'Europa, compresa quelle che stabiliscono che il Consiglio deve essere composto esclusivamente da giudici o, qualora comprenda anche membri non giudici, che una maggioranza sostanziale dei membri deve essere costituita da giudici eletti dai loro pari, mentre i membri non giudici possono essere nominati attraverso procedure democratiche trasparenti, al fine di garantire il pluralismo e la legittimità, e che l'esecutivo non può esercitare un controllo discrezionale sulle nomine, così da garantire l'indipendenza e prevenire influenze indebite, come approvato dalla CGUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>accoglie con favore la valutazione delle riforme intraprese contenuta nella relazione della Commissione e rileva che alcuni Stati membri hanno compiuto progressi e stanno adottando iniziative legislative tese a rafforzare l'indipendenza e l'efficacia dei Consigli di giustizia, laddove esistenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>sottolinea che, affinché il sistema giudiziario degli Stati membri sia efficace e funzioni correttamente, è necessario che gli ordini forensi e gli avvocati siano indipendenti e possano svolgere le loro funzioni liberamente senza pressioni o interferenze indebite, dato il loro ruolo fondamentale nella salvaguardia dello Stato di diritto e nella difesa dei diritti e delle libertà fondamentali; sottolinea inoltre che è essenziale rispettare appieno i principi fondamentali della professione forense, compresa la riservatezza tra avvocato e assistito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>deplora il fatto che i livelli di retribuzione dei giudici e del personale giudiziario continuino a destare preoccupazione in diversi Stati membri, il che rende tali posti di lavoro poco attraenti e quindi difficili da coprire;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per la crescente tendenza a mettere strutturalmente in discussione il ruolo e la legittimità di una magistratura indipendente, mettendo così in pericolo il corretto funzionamento del sistema giudiziario in quanto tale, e sottolinea che l'indipendenza della magistratura costituisce un presupposto fondamentale per la legittimità dell'autorità giudiziaria, l'esecutività delle decisioni giudiziarie e la fiducia dei cittadini nella giustizia; ricorda che il principio dell'equilibrio dei poteri implica che nessuna autorità pubblica possa sottrarsi al controllo giurisdizionale e deplora le narrazioni tese a sminuirne la legittimità; ricorda che le critiche nei confronti dei giudici sono inaccettabili quando mirano a ostacolare l'esercizio della loro funzione costituzionale o a screditarla ; stabilisce una chiara distinzione tra le critiche legittime mosse alle decisioni giudiziarie e gli attacchi rivolti contro la legittimità dei tribunali nazionali e internazionali in quanto istituzioni; condanna qualsiasi tentativo, diretto o indiretto, di influenzare, intimidire o ostacolare i giudici nell'esercizio delle loro funzioni, anche attraverso pressioni disciplinari o attacchi pubblici che ne compromettano l'autorità; ribadisce che i tribunali internazionali traggono la loro legittimità dalla volontà sovrana degli Stati che li hanno istituiti e dalle procedure democratiche che disciplinano la nomina dei loro giudici e che il loro ruolo è essenziale per l'effettiva tutela dei diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>invita la Commissione a contrastare gli attacchi politici nei confronti dei giudici e l'intimidazione giudiziaria, al fine di garantire l'indipendenza dei sistemi giudiziari, anche attraverso la protezione dalle ingerenze politiche; sottolinea che il numero significativo di minacce e attacchi subiti dai professionisti della giustizia, in particolare dagli avvocati<FOOTNOTE><FIELD> Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE), "CCBE report on threatening behaviour and aggression towards lawyers" (Relazione del CCBE sui comportamenti minacciosi e sulle aggressioni nei confronti degli avvocati), 2024.</FIELD></FOOTNOTE>, rappresenta una minaccia diretta alla democrazia e allo Stato di diritto; invita gli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione della professione di avvocato e a utilizzare tutti i mezzi appropriati per garantire la difesa e la libertà di espressione di tale categoria; invita la Commissione a presentare senza indugio un progetto di decisione del Consiglio che consenta all'UE di firmare e concludere la convenzione e insiste sulla necessità giungere rapidamente a un accordo in merito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>ricorda che le associazioni professionali di giudici e pubblici ministeri, così come gli attori della società civile, svolgono un ruolo importante nel promuovere lo Stato di diritto sul campo, nel difendere l'indipendenza della magistratura e nel contribuire al dibattito pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>invita gli Stati membri ad astenersi dal ricorrere in misura eccessiva a procedure accelerate o a decreti di emergenza, dal momento che questi incidono negativamente sulla stabilità e sulla qualità del processo legislativo e della democrazia; invita gli Stati membri a istituire processi legislativi trasparenti, previa consultazione sistematica delle varie parti interessate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>accoglie con favore le riforme nazionali intraprese in alcuni Stati membri al fine di rafforzare l'indipendenza della magistratura e invita gli Stati membri e i paesi candidati e potenziali candidati a continuare ad adottare le misure necessarie per garantire l'indipendenza dei sistemi giudiziari e l'accesso all'assistenza legale gratuita, assicurando in tal modo parità di accesso alla giustizia per tutti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>accoglie con favore il ruolo della rete europea dei difensori civici e sottolinea che la cooperazione dovrebbe andare oltre il mero scambio di informazioni, in particolare attraverso il ricorso sistematico alle procedure di interrogazione, consentendo agli uffici dei difensori civici nazionali di ottenere risposte autorevoli a livello dell'UE quando incontrano ostacoli nell'applicazione del diritto dell'Unione, rafforzando in tal modo la loro influenza rispetto alle autorità nazionali; deplora che gli uffici dei difensori civici non vengano sempre consultati in modo sistematico nel corso dell'elaborazione della relazione sullo Stato di diritto, nonostante il loro ruolo fondamentale nell'individuazione di carenze nell'attuazione del diritto dell'UE; chiede pertanto un coinvolgimento più strutturato e coerente dei difensori civici nazionali nei processi a livello dell'UE, al fine di individuare meglio le questioni sistemiche che interessano diversi Stati membri e di sostenere la Commissione nel colmare le carenze nell'efficace applicazione del diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>invita gli Stati membri a rafforzare l'indipendenza degli organismi nazionali di controllo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a intensificare il sostegno fornito alle istituzioni giudiziarie europee e internazionali, a partire dal rafforzamento dei meccanismi interni di cooperazione giudiziaria basati sulla fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari dei vari Stati membri e dei paesi candidati e potenziali candidati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>accoglie con favore la revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, volta a colmare le lacune giuridiche per garantire che le vittime possano accedere alla giustizia e ricevere sostegno, e che prevede, tra l'altro, possibilità di revisione delle decisioni prese nei procedimenti penali che le riguardano, disposizioni sul loro sostegno e la loro protezione e l'accesso al risarcimento, nonché un'efficace raccolta dei dati, una migliore assegnazione delle risorse a sostegno dei diritti delle vittime di reati, il rispetto della loro vita privata e la protezione dei loro dati personali quando denunciano un reato, indipendentemente dal loro status di soggiorno, con la garanzia che questi non siano condivisi con l'autore del reato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>sottolinea che in alcuni Stati membri la mancata attuazione delle sentenze nazionali e internazionali rimane una preoccupazione sistemica, come evidenziato dalle recenti conclusioni della FRA e dalle osservazioni delle parti interessate; rileva con grave preoccupazione il crescente accumulo di ritardi e il rallentamento dei progressi nell'attuazione delle principali sentenze della CEDU in tutta l'Unione, come dimostra il fatto che, al 1º gennaio 2025, 650 sentenze principali non erano ancora state pienamente attuate negli Stati membri dell'UE, rispetto alle 624 del gennaio 2024 e alle 616 dell'anno precedente; osserva inoltre che il 45,7 % delle sentenze principali pronunciate negli ultimi dieci anni riguardo agli Stati membri dell'UE è ancora in attesa di attuazione, rispetto al 44 % alla fine del 2023 e al 40 % alla fine del 2022; osserva inoltre che, alla fine del 2024, il tempo medio di attuazione delle principali sentenze della CEDU riguardanti gli Stati membri dell'UE aveva raggiunto i 5 anni e 4 mesi, rispetto ai 5 anni e 2 mesi del 2023 e ai 5 anni e 1 mese del 2022, il che mette in evidenza un deficit di conformità strutturale crescente<FOOTNOTE><FIELD> European Implementation Network, relazione 2025.</FIELD></FOOTNOTE>; ritiene che la Commissione dovrebbe trattare i gravi casi di mancata attuazione come una priorità nell'ambito del dialogo politico con i governi e i parlamenti nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>sottolinea il ruolo centrale svolto dalla CGUE nella salvaguardia dello Stato di diritto in tutta l'UE; auspica ulteriori iniziative volte a potenziare le risorse e le capacità della CGUE perché possa rispondere efficacemente alle nuove sfide che minacciano lo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>invita gli Stati membri ad attuare rapidamente le sentenze pendenti della CGUE e della CEDU; suggerisce alle istituzioni dell'UE di creare un'unità di monitoraggio, basandosi sulle pertinenti strutture e risorse esistenti delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione e, se necessario, rafforzandole, al fine di supervisionare l'attuazione delle sentenze della CGUE e della CEDU in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali nell'UE e nei paesi candidati e invita la Commissione a elaborare un quadro di valutazione pubblico o uno strumento analogo finalizzato al monitoraggio di tale attuazione, a integrare pienamente le pertinenti conclusioni nella relazione annuale sullo Stato di diritto e a formulare sistematicamente raccomandazioni specifiche per paese, prestando particolare attenzione agli Stati membri che persistono nel non dare attuazione alle sentenze della CGUE e CEDU; invita la Commissione ad analizzare i dati sull'inosservanza dei pareri specifici per paese degli organi delle Nazioni Unite preposti al monitoraggio dei trattati, basandosi sui dati raccolti dalle agenzie dell'UE, in particolare dall'Agenzia per i diritti fondamentali; ribadisce che l'efficace attuazione delle sentenze è essenziale per garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>esorta la Commissione a ricorrere con maggiore risolutezza agli strumenti di applicazione in caso di persistente inadempienza, valutando se sussistano i presupposti per l'avvio di procedure a norma degli articoli 258 e 260 del TFUE e, se del caso, per l'applicazione della condizionalità di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>invita gli Stati membri ad adottare misure a sostegno dell'attuazione, che prevedano scadenze e responsabilità chiare e siano soggette al controllo parlamentare, nonché a salvaguardare l'indipendenza della magistratura e a garantire che i tribunali nazionali non siano ostacolati nell'applicazione coerente della giurisprudenza della CEDU e della CGUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>ricorda che, quando leggi adottate democraticamente incontrano ostacoli istituzionali o resistenze da parte di determinati settori giudiziari o amministrativi che vanno al di là di un legittimo controllo o esame, impedendone la corretta attuazione, lo Stato di diritto viene indebolito; sottolinea che gli Stati democratici devono assicurare meccanismi di riconciliazione politica e sociale, prevenire l'eccessiva giudiziarizzazione dei conflitti politici e rafforzare il dialogo democratico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>evidenzia il chiaro legame esistente tra l'arretramento dello Stato di diritto e le gravi violazioni dei diritti fondamentali, tra cui la mancanza di un giusto processo per i detenuti, l'uso improprio della custodia cautelare, l'incitamento all'odio nel discorso politico o istituzionale e le misure restrittive nei confronti delle organizzazioni della società civile; è fermamente convinto che la Commissione dovrebbe valutare il modo in cui gli Stati membri rispondono a tali violazioni dei principi dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e intensificare i propri sforzi al fine di garantire un sistema giudiziario accessibile, efficace e imparziale; constata con preoccupazione il ricorso a procedure giuridiche straordinarie e decreti esecutivi allo scopo di rimodellare il panorama giudiziario sfuggendo al normale controllo parlamentare, replicando schemi precedentemente identificati come incompatibili con la separazione dei poteri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>invita la Commissione a considerare le condizioni carcerarie una preoccupazione attinente allo Stato di diritto, in considerazione del sovraffollamento diffuso, delle condizioni di vita inadeguate e dell'aumento dei tassi di suicidio, situazioni che ledono i diritti fondamentali dei detenuti nei sistemi penitenziari di tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire che le condizioni di detenzione nelle carceri, comprese le strutture per minori, siano conformi alle norme in materia di diritti fondamentali, affrontando il problema del sovraffollamento, garantendo l'accesso all'assistenza sanitaria e al sostegno psicologico e rafforzando le misure di prevenzione del suicidio; accoglie con favore le iniziative intraprese da alcuni Stati membri al fine di affrontare il problema del sovraffollamento e sottolinea la necessità di ulteriori misure strutturali, comprese strategie coerenti volte a ridurre la popolazione carceraria e a dare priorità alle misure non detentive e ad altre alternative alla detenzione;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quadro anticorruzione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>ribadisce che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e l'equo trattamento di tutti i cittadini, che ostacola lo sviluppo economico, erode la fiducia del pubblico nelle istituzioni e crea vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da attori esterni a livello sia nazionale che dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>si rammarica del fatto che la fiducia dei cittadini nella lotta alla corruzione rimanga scarsa, dal momento che due terzi degli europei ritengono che i casi di corruzione ad alto livello non siano perseguiti in modo adeguato, che oltre la metà considera inefficace l'azione del governo e che quasi la metà dubita dell'applicazione imparziale delle misure anticorruzione; evidenzia le notevoli lacune esistenti nei meccanismi di segnalazione e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica; ritiene si tratti di un chiaro invito rivolto all'UE affinché intensifichi il suo lavoro di prevenzione e contrasto della corruzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>esprime profonda preoccupazione riguardo ai casi di corruzione emersi all'interno delle istituzioni europee e sottolinea che lo Stato di diritto richiede che le persone che ricoprono cariche pubbliche non possano agire in modo arbitrario né abusare del loro potere per scopi personali; invita le istituzioni dell'UE a dare piena attuazione ai principi del buon governo, tra cui la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e l'integrità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>sottolinea che l'adesione a pieno titolo dell'UE al GRECO, al di là dell'attuale status di osservatore, è necessaria per ovviare all'asimmetria esistente, secondo la quale tutti gli Stati membri dell'UE sono valutati dal GRECO ma non le istituzioni dell'UE stesse, il che limita la coerenza del quadro dell'Unione in materia di integrità; sottolinea che non è ragionevole aspettarsi che la Commissione proceda a un'autovalutazione in materia di integrità e lotta alla corruzione e che il ricorso a un monitoraggio esterno indipendente e riconosciuto è essenziale per garantire credibilità, trasparenza e fiducia da parte dei cittadini; insiste sull'importanza di inviare un chiaro segnale politico, che indichi che le istituzioni dell'UE sono a loro volta soggette allo stesso livello di controllo e alle stesse norme delle autorità nazionali; ricorda che l'adesione dell'UE al GRECO migliorerebbe l'armonizzazione delle norme, garantirebbe coerenza metodologica e rafforzerebbe la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e l'efficienza nella gestione dei fondi dell'UE, nel processo legislativo e nell'operato delle istituzioni dell'UE, intensificando nel contempo la cooperazione con gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi vicini nella lotta alla corruzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>invita la Commissione a concludere rapidamente i negoziati relativi all'adesione a pieno titolo dell'UE al GRECO; osserva che l'adesione dell'UE può avvenire seguendo due vie legali, ossia o mediante una richiesta diretta di adesione all'accordo GRECO o, più semplicemente, mediante l'adesione a una o entrambe le convenzioni anticorruzione del Consiglio d'Europa (STE n. 173 e/o 174), il che implicherebbe automaticamente l'adesione al GRECO; invita pertanto la Commissione a perseguire senza indugio il percorso legale più efficace per ottenere l'adesione a pieno titolo al GRECO e a garantire che la relazione annuale sullo Stato di diritto comprenda anche le istituzioni dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>esorta gli Stati membri ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni del GRECO del Consiglio d'Europa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>invita gli Stati membri a pubblicare, adottare, aggiornare, monitorare, attuare e rivedere la loro strategia nazionale in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, stabilendo obiettivi, priorità e misure corrispondenti e definendo i mezzi necessari per conseguire tali obiettivi, al fine di garantire che la lotta alla corruzione sia integrata in tutti i settori politici pertinenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla Procura europea (EPPO) nella salvaguardia dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione nell'UE, nonché nella protezione efficace degli interessi dell'Unione dalle attività criminali; incoraggia la Commissione a monitorare attentamente nelle future relazioni il livello di cooperazione degli Stati membri partecipanti con l'EPPO e a fare pieno uso degli strumenti a sua disposizione laddove tale cooperazione risulti carente; sostiene il rafforzamento dei poteri di monitoraggio, di coordinamento e d'azione dell'EPPO, al fine di consolidarne la capacità di indagare sui casi di corruzione negli Stati membri e di perseguirli; invita la Commissione ad accelerare la revisione del regolamento EPPO al fine di migliorare la cooperazione operativa e il supporto nell'analisi dei dati tra l'EPPO ed Europol; esorta tutti gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO, al fine di rafforzare l'efficacia della lotta contro la corruzione, in particolare per quanto riguarda la protezione dei fondi dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>invita gli Stati membri, i paesi candidati e potenziali candidati, così come le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, a istituire misure preventive contro la corruzione o a potenziare quelle già esistenti, prevedendo, ad esempio, istituzioni anticorruzione specializzate e indipendenti, una gestione trasparente dei fondi dell'UE, un'applicazione rafforzata o appropriata dei requisiti di trasparenza nel processo decisionale, come i registri dei lobbisti e gli obblighi di rendicontazione sui finanziamenti politici, garantendo un elevato livello di trasparenza nei pertinenti settori strategici dell'UE, codici di condotta per i funzionari pubblici, dichiarazioni patrimoniali obbligatorie e la relativa verifica, sistemi di allarme rapido e norme chiare in materia di conflitti di interessi e "porte girevoli";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>invita tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a rafforzare le proprie misure anticorruzione per quanto riguarda la divulgazione e la gestione dei conflitti di interessi, il libero accesso alle informazioni e le norme che disciplinano l'interazione tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE e il settore privato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE quali Europol, Eurojust, la Corte dei conti europea, l'EPPO e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a migliorare la loro cooperazione, in particolare attraverso un riesame e un rafforzamento dell'architettura antifrode dell'UE, assicurando tra l'altro che l'OLAF disponga di risorse adeguate, al fine di garantire un'individuazione, una prevenzione e un perseguimento più efficaci delle violazioni dello Stato diritto che hanno ripercussioni dirette o indirette sugli interessi finanziari dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>chiede il rafforzamento delle misure preventive contro la pratica delle "porte girevoli" nei sistemi giudiziari, in particolare nei paesi candidati e potenziali candidati, al fine di impedire che giudici e pubblici ministeri assumano cariche governative e politiche che potrebbero dare luogo a conflitti di interessi e compromettere l'integrità e l'imparzialità del sistema giudiziario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per la situazione presente in alcuni Stati membri, in cui gli organismi specializzati nella lotta alla corruzione sono stati smantellati o assorbiti in strutture meno indipendenti o hanno subito una ridistribuzione delle competenze tale da ridurne l'indipendenza o da consentire l'uso a fini politici dei poteri di azione penale o di polizia; osserva che tali sviluppi hanno determinato una netta diminuzione delle indagini e delle azioni penali relative a casi di corruzione, anche ad alto livello, e compromettono l'efficacia dei quadri nazionali anticorruzione, come evidenziato da recenti analisi specialistiche; sottolinea che le procure sono fondamentali per permettere agli Stati membri di combattere la criminalità e la corruzione; deplora qualsiasi interferenza governativa o politica nelle indagini penali, compresi la corruzione e i reati ad essa connessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire l'indipendenza, l'imparzialità, la specializzazione e la dotazione di risorse adeguate delle commissioni di disciplina, delle procure, delle agenzie anticorruzione e della magistratura, conformemente alle raccomandazioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e del GRECO;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>accoglie con favore la nuova direttiva sulla lotta contro la corruzione, che aggiorna e rafforza il quadro giuridico dell'UE in linea con l'UNCAC; accoglie con favore, in particolare, l'armonizzazione a livello dell'UE della definizione dei principali reati di corruzione, tra cui la corruzione nel settore pubblico e privato, l'appropriazione indebita, il traffico d'influenze, l'intralcio alla giustizia, l'arricchimento illecito, l'occultamento e i gravi abusi della funzione pubblica; ricorda che il reato di abuso d'ufficio e altri reati analoghi rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, costituiscono parte integrante del quadro normativo in materia di lotta alla corruzione e trasparenza e sono in contrasto con le convenzioni internazionali sulla lotta alla corruzione; accoglie con favore l'inasprimento delle sanzioni penali per le persone fisiche e giuridiche, che comprendono pene detentive da almeno tre a cinque anni, l'interdizione dalle cariche pubbliche e l'esclusione dall'accesso ai fondi pubblici, nonché sanzioni pecuniarie basate sul fatturato per le imprese; prende atto del rafforzamento delle norme in materia di competenza giurisdizionale, che consentono agli Stati membri di perseguire determinati reati commessi all'estero; accoglie con favore il rafforzamento del quadro di prevenzione, compreso l'obbligo di disporre di organismi o unità organizzative specializzati nella lotta alla corruzione, di effettuare valutazioni periodiche dei rischi e di garantire la protezione degli informatori e dei collaboratori; sottolinea che la direttiva sulla lotta contro la corruzione evidenzia come, pur nel pieno rispetto di tutte le norme pertinenti contenute nelle costituzioni nazionali, di tutti i principi costituzionali e della normativa, il fatto di proteggere indebitamente singoli individui, in particolare titolari di cariche pubbliche, dalla necessità di rendere conto in caso di reati di corruzione possa minare la fiducia dei cittadini in modo incompatibile con gli obiettivi della direttiva stessa; sottolinea inoltre che gli Stati membri dovrebbero disporre di un sistema per la registrazione, la produzione e la trasmissione di dati statistici anonimizzati sul numero di grazie concesse in relazione alle condanne di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della direttiva; esorta tutti gli Stati membri a dare rapidamente piena attuazione alla direttiva sulla lotta contro la corruzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>sottolinea che lo Stato di diritto impone ai funzionari pubblici, sia dell'UE che degli Stati membri, di agire in modo trasparente e nell'interesse pubblico, senza abusi di potere o decisioni arbitrarie; invita gli Stati membri e i paesi candidati e potenziali candidati a promuovere una cultura dell'integrità attraverso una formazione periodica in materia di lotta alla corruzione per i funzionari pubblici, le autorità di contrasto e la magistratura, e coinvolgendo attivamente la società civile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>sottolinea che la libertà di informazione e l'accesso alle informazioni di interesse pubblico sono un diritto fondamentale e una componente essenziale della trasparenza, della responsabilità democratica e della lotta contro la corruzione; osserva che la relazione sullo Stato di diritto della Commissione copre sistematicamente tale settore, comprese le restrizioni ingiustificate, i ritardi o gli ostacoli nell'accesso alle informazioni pubbliche; invita gli Stati membri a garantire un accesso tempestivo, efficace e non discriminatorio alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche e ad astenersi da misure legislative o amministrative che limitino la trasparenza o ostacolino il controllo pubblico, laddove siano incompatibili con la Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che le recenti riforme del diritto penale volte a ridurre le sanzioni e i termini di prescrizione per i reati anticorruzione hanno comportato l'interruzione di centinaia di casi di corruzione, compresi quelli relativi a reati gravi, l'indebolimento della deterrenza, la promozione di un clima di impunità e l'erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>osserva che in Ungheria la concentrazione dell'ingerenza del governo sui pubblici ministeri, combinata con riforme legislative che consentono la chiusura dei casi di corruzione o l'indebolimento delle sanzioni, rispecchia modelli di regresso sistemico precedentemente individuati dal Parlamento nel contesto dei procedimenti a norma dell'articolo 7 TUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>esorta gli Stati membri e i paesi candidati e i paesi potenziali candidati a garantire indagini tempestive, approfondite e imparziali sui casi di corruzione, dando particolare priorità ai casi che coinvolgono funzionari di alto livello, al fine di salvaguardare lo Stato di diritto, mantenere la fiducia dei cittadini e garantire la responsabilità a tutti i livelli di governo; invita inoltre gli Stati membri a dare seguito a tali casi entro un termine ragionevole, in modo da non alimentare un senso di impunità tra i cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>invita gli Stati membri ad allineare le loro disposizioni giuridiche in materia di responsabilità penale dei funzionari di alto livello, quali definite nella direttiva sulla lotta contro la corruzione, e a ridurre gli ostacoli giuridici e procedurali che impediscono alle autorità giudiziarie di esaminare rapidamente i casi pertinenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>invita la Commissione a riferire sistematicamente sui risultati di indagini, imputazioni e condanne definitive nei casi di corruzione ad alto livello in ciascuno Stato membro, a differenziare tali risultati; invita inoltre la Commissione a individuare le situazioni di persistente impunità come vulnerabilità strutturali con implicazioni significative per la protezione del bilancio dell'UE e a includere tali conclusioni nel capitolo anticorruzione della relazione sullo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>riconosce il ruolo cruciale svolto dagli informatori nel denunciare la corruzione e nel promuovere la trasparenza in tutti i settori pubblici e privati; sottolinea la necessità di garantire che gli informatori siano efficacemente protetti da ritorsioni e molestie; chiede che le autorità indipendenti e autonome per la protezione degli informatori siano ulteriormente rafforzate e integrate in quadri nazionali anticorruzione più ampi; invita gli Stati membri e i paesi candidati a proteggere gli informatori e i giornalisti che segnalano casi di corruzione o cattiva gestione dei fondi dell'UE e a rafforzare ulteriormente la loro tutela, garantendo canali di segnalazione riservati, mezzi di ricorso efficaci contro le ritorsioni e la protezione del giornalismo investigativo e della libertà di espressione; chiede l'introduzione di specifiche circostanze aggravanti nel diritto penale per i reati commessi contro giornalisti quando tali atti sono motivati dalla loro attività professionale o ad essa connessi;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Protezione dei giornalisti e pluralismo e libertà dei media</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>afferma che l'assassinio di giornalisti investigativi costituisce un attacco diretto allo Stato di diritto, in quanto non solo compromette la capacità dei cittadini e delle istituzioni di chiamare le persone al potere a rispondere delle loro azioni, ma rappresenta anche una delle forme più estreme di censura, rappresentando una minaccia diretta alla libertà di espressione e al funzionamento delle istituzioni democratiche; sottolinea che le minacce, le molestie e le campagne nei confronti dei giornalisti, compresi quelli di matrice politica, creano un effetto dissuasivo sulla segnalazione investigativa e devono innescare indagini tempestive, approfondite, indipendenti ed efficaci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>condanna fermamente la sorveglianza dei giornalisti, in particolare mediante spyware, compreso il caso Paragon Graphite, nonché gli attacchi ai giornalisti e agli attori della società civile in diversi Stati membri, che costituiscono una violazione della libertà di espressione e della libertà dei media e compromettono i principi della democrazia; sottolinea l'importanza di proteggere i giornalisti e la riservatezza delle loro comunicazioni da qualsiasi forma di sorveglianza illecita o arbitraria; accoglie con favore gli sforzi volti a rafforzare le garanzie contro tali pratiche; sottolinea la necessità di rafforzare le garanzie esistenti, compresi il controllo giurisdizionale, le valutazioni della necessità e della proporzionalità e meccanismi di ricorso efficaci, nonché l'applicazione del diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>continua a esprimere preoccupazione per quanto riguarda il seguito limitato dato dalla Commissione alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, ritiene che la loro completa e tempestiva attuazione rafforzerebbe in modo significativo la capacità dell'Unione di prevenire gli abusi e difendere i diritti fondamentali; invita la Commissione a riferire con regolarità al Parlamento europeo, in particolare alla sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), in merito allo stato di attuazione di tali raccomandazioni; invita la Commissione ad affrontare la questione dell'uso di spyware contro i giornalisti nella sua futura relazione sullo Stato di diritto, in quanto ha un impatto diretto sulla libertà e sul pluralismo dei media e sulla sicurezza dei giornalisti; riconosce che, a seguito delle preoccupazioni sollevate a livello di Unione, alcuni Stati membri hanno introdotto riforme volte a migliorare il controllo, la trasparenza e la responsabilità nell'uso delle tecnologie di sorveglianza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>prende atto con preoccupazione dell'uso di tecnologie di sorveglianza sempre più intrusive, compresi gli strumenti basati sull'IA, in particolare laddove la loro diffusione possa interferire in modo sproporzionato con i diritti fondamentali, quali la vita privata, la libertà di riunione o la libertà dei media; sottolinea che le tecnologie di sorveglianza basate sull'IA, compresi i sistemi biometrici come il riconoscimento facciale, rappresentano un rischio elevato per il rispetto dei diritti fondamentali e che, se utilizzate, devono essere soggette ad autorizzazione giudiziaria preventiva e a un controllo trasparente; invita la Commissione a valutare se le prassi nazionali che prevedono la sorveglianza biometrica o la raccolta su larga scala di dati comportino rischi sistemici per lo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le accuse sempre meglio documentate di sorveglianza illegale e spionaggio nei confronti delle istituzioni dell'Unione; sottolinea che tali pratiche, se confermate, costituirebbero una grave minaccia per lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, il controllo democratico e l'integrità dei processi decisionali dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>ricorda che l'impiego di spyware, data la sua natura altamente invasiva, costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali, mina la fiducia reciproca tra gli Stati membri e può distorcere il funzionamento del mercato unico e delle politiche dell'UE; chiede la piena trasparenza, un controllo efficace e indipendente di tali pratiche e misure correttive concrete, anche a livello di Unione, per garantire l'assunzione di responsabilità; ribadisce che la sorveglianza deve essere effettuata conformemente alla legge, perseguire un obiettivo legittimo ed essere strettamente necessaria e proporzionata, nonché soggetta a solide garanzie; sottolinea che qualsiasi uso improprio degli strumenti di sorveglianza previo debito accertamento giudiziale deve avere conseguenze tangibili nell'ambito degli strumenti giuridici e di bilancio dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>continua a nutrire profonda preoccupazione per il fatto che, in numerosi Stati membri e paesi candidati e potenziali candidati, la proprietà dei media, in mano pubblica o privata, rimane fortemente concentrata, il che comporta un rischio per la diversità delle informazioni e dei punti di vista; esprime preoccupazione dinanzi alle crescenti ingerenze politiche nella governance, nella gestione e nelle assunzioni dei media di servizio pubblico, che ne compromettono l'indipendenza; sottolinea l'importanza democratica di media di servizio pubblico indipendenti e adeguatamente finanziati; invita gli Stati membri e i paesi candidati e i paesi potenziali candidati ad adottare quadri legislativi per prevenire la concentrazione orizzontale, assicurare la trasparenza della proprietà e della gestione, anche mediate registri pubblici di proprietà, garantire un'assegnazione trasparente di fondi pubblici e istituire meccanismi indipendenti di controllo e conformità per salvaguardare l'indipendenza editoriale e giornalistica e il ruolo dei media come organo di controllo pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>condanna qualsiasi indebita ingerenza politica nella gestione dei media pubblici e prende atto con preoccupazione delle riforme strutturali in alcuni Stati membri che aumentano l'influenza politica sulle procedure di nomina e licenziamento, nonché del ricorso alla pubblicità controllata dallo Stato, degli organismi di regolamentazione influenzati politicamente e del consolidamento dei media in conglomerati filogovernativi, che insieme erodono il pluralismo dei media e limitano l'accesso a informazioni indipendenti; invita gli Stati membri a garantire procedure di nomina trasparenti, aperte, efficaci e non discriminatorie per gli organi direttivi, sulla base di criteri oggettivi e proporzionati stabiliti in anticipo, conformemente all'articolo 5 del regolamento europeo sulla libertà dei media, ed esorta la Commissione a monitorare attentamente le riforme nazionali che possono compromettere il pluralismo dei media e l'indipendenza dei media del servizio pubblico; sottolinea che media indipendenti e affidabili, compresi i media del servizio pubblico liberi dal controllo politico, sono indispensabili per la responsabilità democratica, in quanto consentono ai cittadini di controllare coloro che sono al potere e di individuare casi di corruzione e abuso d'ufficio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>ricorda che piattaforme online come Instagram, TikTok e X sono importanti fonti di informazione per i cittadini, in particolare per il pubblico più giovane; esprime preoccupazione per il fatto che i sistemi di raccomandazione possano amplificare la polarizzazione dei contenuti e creare "camere dell'eco" in materia di informazione, comportando gravi rischi per il dibattito democratico e il pluralismo dei media; invita la Commissione ad applicare efficacemente il regolamento sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</FIELD></FOOTNOTE> per quanto riguarda la responsabilità delle piattaforme di attenuare i rischi per il pluralismo dei media e il dibattito civico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>accoglie con favore iniziative volte a promuovere media liberi, indipendenti e pluralistici, come il regolamento europeo sulla libertà dei media; si rammarica, tuttavia, del fatto che nella maggior parte degli Stati membri tale regolamento sia ancora lungi dall'essere attuato in modo efficace; invita gli Stati membri ad adempiere immediatamente ai loro obblighi di garantirne la rapida e piena attuazione, compresa la trasparenza nell'assegnazione della pubblicità statale online e offline e la salvaguardia del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale; invita la Commissione a fornire sostegno agli Stati membri nel recepimento del regolamento europeo sulla libertà dei media nel diritto nazionale, a monitorarne l'attuazione e a prendere in considerazione procedure di infrazione in caso di mancato rispetto degli obblighi; invita la Commissione ad assistere attivamente gli Stati membri nell'applicazione del regolamento europeo sulla libertà dei media, anche attraverso orientamenti interpretativi, e a monitorare attentamente la sua effettiva attuazione, in particolare negli Stati membri in cui fonti indipendenti hanno sollevato preoccupazioni in merito alla libertà dei media; sottolinea che, data l'applicabilità diretta del regolamento, i giornalisti e le parti interessate hanno già il diritto di invocarlo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>invita gli Stati membri e i paesi candidati a garantire la protezione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'UE, in linea con le raccomandazioni (UE) 2021/1534<FOOTNOTE><FIELD> Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8; ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1534/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2022/758<FOOTNOTE><FIELD> Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/758/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; della Commissione; sottolinea che la protezione dei giornalisti deve comprendere non solo misure efficaci di sicurezza fisica, ma anche garanzie contro le minacce, le molestie e gli attacchi digitali online, nonché l'accesso alle informazioni senza ostacoli indebiti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>condanna l'incitamento all'odio, sia online che offline, anche nei media tradizionali, nei social media e negli spazi pubblici, in quanto rappresenta una grave minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto; chiede un'applicazione più rigorosa delle normative sui media per salvaguardare un panorama mediatico diversificato e inclusivo; sottolinea che le personalità pubbliche devono dare l'esempio nel garantire un dibattito rispettoso; ricorda che la libertà di espressione è un valore fondamentale e non dovrebbe essere limitata in modo ingiustificato; sottolinea che la libertà di espressione non deve essere utilizzata per giustificare l'incitamento all'odio o i reati generati dall'odio; invita gli Stati membri ad abrogare o modificare la legislazione che non è in linea con gli standard europei e internazionali sulla libertà di espressione a sul dibattito pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P>ricorda che la libertà di espressione è una pietra angolare delle società democratiche e un elemento essenziale dello Stato di diritto; prende atto con preoccupazione dell'aumento delle misure amministrative e penali nei confronti di accademici, giornalisti e difensori dei diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>invita gli Stati membri a dare piena e tempestiva attuazione alla direttiva anti-SLAPP<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; e raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione; Esorta gli Stati membri ad andare oltre il recepimento minimo e ad adottare misure nazionali complete anti-SLAPP per proteggere i giornalisti e altri obiettivi di intimidazioni, diffamazioni e limitazioni nell'esercizio della loro professione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>raccomanda agli Stati membri, in sede di recepimento della direttiva, di estenderne l'applicazione anche ai casi nazionali, dal momento che la maggior parte dei casi di SLAPP avviene a livello nazionale; incoraggia l'adozione di meccanismi di rigetto anticipato, norme efficaci sull'onere delle spese, sanzioni dissuasive contro le parti in causa abusive e solide misure di sostegno per i giornalisti e altri obiettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>invita la Commissione a prendere in considerazione con urgenza proposte o strumenti complementari per affrontare le SLAPP non contemplate dall'attuale quadro dell'UE e a valutare modifiche che estendano l'ambito di applicazione della direttiva al di là dei casi transfrontalieri, garantendo un livello elevato e uniforme di protezione in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>invita la Commissione a valutare se le sanzioni dell'UE per combattere la disinformazione siano conformi al requisito di proporzionalità previsto dal diritto dell'UE e all'articolo 11 della Carta, riconoscendo nel contempo l'obiettivo legittimo di adottare politiche volte a contrastare la disinformazione e la manipolazione dell'informazione; ritiene che il diritto di essere ascoltati e di disporre di adeguate tutele giuridiche debba essere garantito prima che tali misure siano applicate dal Consiglio, in particolare nei casi in cui i diritti dei cittadini dell'UE, soprattutto dei giornalisti, rischiano di essere compromessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>incoraggia gli Stati membri a garantire che le minoranze possano effettivamente partecipare e accedere ai media e a garantire che i servizi di media audiovisivi non contengano istigazione alla violenza o all'odio nei confronti delle minoranze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>77.</NO.P>invita gli Stati membri a istituire quadri che garantiscano la libertà delle persone di cercare, ricevere e comunicare informazioni e a garantire che i coordinatori nazionali previsti dal regolamento sui servizi digitali possano svolgere pienamente il loro ruolo nell'agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione a livello di Unione; sottolinea l'importanza di un'attuazione tempestiva ed efficace e tempestiva del regolamento sui servizi digitali per garantire un ambiente online sicuro, trasparente e responsabile; invita gli Stati membri a garantire che il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza rispetti pienamente la libertà di espressione e di informazione garantita dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 11 della Carta e non introduca restrizioni alla comunicazione su questioni di interesse pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>78.</NO.P>ricorda l'importanza di monitorare le grandi piattaforme online e di applicare il regolamento sui servizi digitali, comprese le indagini sulla manipolazione algoritmica, l'amplificazione dell'incitamento all'odio, la propaganda politica o la mancanza di controllo; sottolinea l'importanza della trasparenza negli algoritmi delle piattaforme, degli audit indipendenti e dei meccanismi di verifica dei fatti per combattere la disinformazione, e sottolinea che tali misure dovrebbero essere integrate da un accesso garantito alle informazioni e dalla promozione dell'alfabetizzazione mediatica tra tutti i cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>79.</NO.P>sottolinea che la disinformazione e la manipolazione delle informazioni su vasta scala, sempre più amplificate da sistemi di IA avanzati, comportano gravi rischi per lo Stato di diritto e i processi democratici; invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente il regolamento sui servizi digitali e il regolamento sull'IA<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).</FIELD></FOOTNOTE> per garantire la trasparenza, la responsabilità e l'efficace attenuazione dei rischi sistemici basati sull'IA per lo Stato di diritto, in particolare nei contesti elettorali;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Spazio della società civile</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>80.</NO.P>evidenzia il ruolo cruciale svolto da una società civile forte e non ostacolata, incluse organizzazioni di base e comunitarie, dai sindacati, dai gruppi attivisti, dai difensori dei diritti umani e dalle organizzazioni non governative (ONG), così come dalle autorità indipendenti e dai mediatori, nel promuovere e sostenere la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, e nel garantire la responsabilità per le azioni statali e private mediante il loro ruolo di vigilanza; ricorda che, in tale contesto, la Commissione riconosce che in alcuni Stati membri persistono ostacoli alla creazione di un ambiente favorevole al lavoro degli attori della società civile, nonché la necessità di misure supplementari per tali attori, quali appositi meccanismi di formazione, sensibilizzazione e protezione; sollecita la Commissione a intensificare gli sforzi per rafforzare la protezione di tutti questi attori e garantire le condizioni necessarie per l'effettivo svolgimento delle loro attività; ricorda la necessità di un ambiente sicuro, solidale e favorevole per loro; incoraggia l'impegno civico e la partecipazione ai processi democratici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>81.</NO.P>riconosce il ruolo della società civile e delle organizzazioni non governative nella protezione delle minoranze e nella lotta alla discriminazione, chiedendo un accesso giusto ed equo al sostegno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>82.</NO.P>ribadisce l'importanza di un'ampia consultazione in sede di elaborazione della relazione sullo Stato di diritto; invita la Commissione a dare priorità alle visite in loco negli Stati membri, in quanto consentono una valutazione più completa e contestuale della situazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>83.</NO.P>sottolinea l'importanza di uno spazio civico dinamico e dei diritti di riunione pacifica e della libertà di associazione in tutta l'UE, sottolineando che tali diritti, tutelati dal diritto internazionale e dalla Carta, sono essenziali per la democrazia e la responsabilità del governo; osserva che tali libertà devono essere ulteriormente rafforzate in alcuni Stati membri; invita gli Stati membri ad assicurare la protezione della libertà di riunione per tutti e a garantire un ambiente sicuro, favorevole e giuridicamente sicuro per il suo esercizio, in linea con il diritto dell'UE e le norme europee e internazionali in materia di diritti umani; prende atto con preoccupazione delle crescenti restrizioni che interessano lo spazio civico in diversi Stati membri, tra cui oneri amministrativi eccessivi, campagne diffamatorie e limitazioni all'accesso alle risorse, che creano un effetto dissuasivo e compromettono il ruolo di vigilanza della società civile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>84.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le ripetute restrizioni alla libertà di riunione; sottolinea le critiche espresse dal Consiglio d'Europa, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni della società civile in merito a talune leggi, compresa la legislazione pertinente nel settore della sicurezza, che non soddisfano il requisito di proporzionalità, il che può indebolire le garanzie giuridiche e può entrare in conflitto con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani; invita gli Stati membri ad astenersi dall'adottare leggi o pratiche che limitano preventivamente il diritto di riunione pacifica, anche laddove si sanzionano i partecipanti a manifestazioni pacifiche, senza un controllo giurisdizionale; ricorda agli Stati membri che le leggi e le pratiche relative alle assemblee e alle proteste devono sempre rispettare le norme internazionali in materia di diritti umani, anche attraverso un'adeguata formazione in materia di diritti umani e gestione degli assembramenti per i funzionari delle autorità di contrasto; incoraggia gli Stati membri a introdurre procedure o meccanismi adeguati per registrare i controlli di identità e invita gli Stati membri a pubblicare dati sui feriti e i decessi durante le proteste, al fine di migliorare la trasparenza e la responsabilità delle autorità di contrasto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>85.</NO.P>prende atto della strategia dell'UE per la società civile e delle misure volte a rafforzare la protezione, la partecipazione e i finanziamenti sostenibili, tra cui la piattaforma della società civile, il polo di conoscenze sullo spazio civico e ulteriori strumenti di protezione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>86.</NO.P>invita gli Stati membri e la Commissione a continuare a migliorare il contesto giuridico e normativo della società civile garantendo nel contempo che qualsiasi restrizione ai finanziamenti e alle attività delle associazioni sia chiaramente giustificata, proporzionata, persegua obiettivi legittimi di interesse pubblico e sia pienamente conforme al diritto dell'UE e alle norme europee e internazionali in materia di diritti umani, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>87.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per la riduzione dello spazio civico e la crescente persecuzione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani nell'UE, in particolare di coloro che si occupano di lotta al razzismo, giustizia climatica, diritti delle persone LGBTIQ, diritti delle donne, migrazione, inclusa l'assistenza umanitaria e l'aiuto alle persone in pericolo in pare, nonché il sostegno dei migranti; esorta la Commissione a monitorare sistematicamente la situazione di tali organizzazioni nelle sue relazioni sullo Stato di diritto, in quanto la riduzione dello spazio civico costituisce una preoccupazione strutturale in materia di Stato di diritto; invita gli Stati membri a fornire una protezione efficace ai difensori dei diritti umani, compresi meccanismi di risposta rapida alle minacce;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>88.</NO.P>esprime preoccupazione per le modifiche costituzionali che compromettono la certezza del diritto e il primato del diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>89.</NO.P>denuncia l'uso eccessivo e sistematico di procedure legislative accelerate in Ungheria, con l'adozione di una percentuale significativa di leggi senza un'adeguata consultazione, compromettendo i principi "legiferare meglio", di trasparenza, inclusività e controllo democratico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>90.</NO.P>incoraggia gli Stati membri a garantire un quadro equilibrato che sostenga la responsabilità e la trasparenza di tutti i soggetti che intendono influenzare le politiche pubbliche, consentendo nel contempo alla società civile di operare in modo libero, sicuro ed efficace; esprime preoccupazione dinanzi alle crescenti restrizioni giuridiche e finanziarie, alle campagne diffamatorie e alla criminalizzazione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani, compresa l'ingiustificata criminalizzazione delle attività della società civile; invita gli Stati membri ad astenersi dall'imporre restrizioni sproporzionate alla libertà di riunione e di associazione; ribadisce l'importanza di attuare integralmente la direttiva anti-SLAPP e la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione per proteggere le OSC; sottolinea che gli obblighi di segnalazione applicabili alle ONG non devono superare quelli che sono strettamente necessari e proporzionati agli obiettivi specifici perseguiti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>91.</NO.P>sottolinea che la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo dei fondi dell'Unione sono componenti essenziali dello Stato di diritto; sottolinea che gli obblighi di rendicontazione e la trasparenza dovrebbero essere posti in essere per garantire che il denaro dell'UE sia speso in modo adeguato, evitando nel contempo oneri inutili per le organizzazioni; ritiene che l'attuale legislazione dell'UE in materia di controllo, dovere di diligenza e trasparenza costituisca una solida base e sottolinea che l'UE dovrebbe rimanere pronta a rivedere e rafforzare il quadro qualora siano individuate carenze; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate e sostenibili per le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, conformemente a chiari criteri di ammissibilità e meccanismi di controllo che rispettino pienamente le norme vigenti in materia di trasparenza, responsabilità e spesa, in particolare nel contesto della riduzione dello spazio civico e dell'aumento degli oneri amministrativi; ritiene, a tale proposito, che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire finanziamenti adeguati e coerenti, commisurati ai propri obiettivi, agli attori che si adoperano per promuovere i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, e sottolinea che l'accesso ai finanziamenti dell'UE deve essere equo, trasparente e non discriminatorio; ricorda che le decisioni di finanziamento devono basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, conformemente ai trattati e al regolamento finanziario, garantendo una sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>92.</NO.P>sottolinea l'importanza della libertà accademica quale aspetto integrante dello Stato di diritto ed esorta gli Stati membri a proteggere le università da indebite influenze o controlli politici sulla governance accademica e a garantire l'autonomia istituzionale; incoraggia gli Stati membri a favorire una cultura dello Stato di diritto attraverso campagne informative, iniziative di sensibilizzazione e azioni intese a promuovere i valori e i principi democratici;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>93.</NO.P>sottolinea che la protezione e la promozione dei diritti fondamentali costituiscono un pilastro essenziale dello Stato di diritto e un obbligo fondamentale per tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 2 TUE; evidenzia che tali diritti devono essere salvaguardati allo stesso modo per tutti gli individui senza discriminazioni attraverso processi legislativi trasparenti, mezzi di ricorso giudiziari efficaci e meccanismi di controllo indipendenti; sottolinea che lo Stato di diritto e i diritti fondamentali si rafforzano reciprocamente e che le violazioni dello Stato di diritto compromettono direttamente il godimento dei diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>94.</NO.P>sottolinea che qualsiasi restrizione ai diritti e alle libertà fondamentali deve essere conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e condanna le pratiche legislative che comportano un'eccessiva complessità, incertezza giuridica o una mancanza di intelligibilità per i cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>95.</NO.P>sottolinea che i quadri giuridici degli Stati membri devono garantire l'uguaglianza davanti alla legge e il diritto di non subire discriminazioni, anche nei procedimenti giudiziari; invita la Commissione ad agire con determinazione nei casi di mancata conformità; sottolinea che qualsiasi misura che incida sulla libera circolazione delle persone, sui diritti di soggiorno o sul ricongiungimento familiare deve essere conforme al diritto dell'UE applicabile e alla Carta, compreso il principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della stessa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>96.</NO.P>ricorda che un accesso effettivo alla protezione sociale, un reddito minimo adeguato e servizi pubblici non discriminatori sono fondamentali per un esercizio paritario dei diritti; invita la Commissione a valutare in che modo l'esclusione sociale, la povertà estrema e la mancanza di alloggi ostacolino l'effettivo accesso alla giustizia e il concreto godimento dei diritti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>97.</NO.P>accoglie con favore la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030 quale quadro fondamentale per promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione in tutta l'UE, in particolare attraverso una migliore attuazione della legislazione dell'UE in materia di uguaglianza, la protezione e la sicurezza delle persone e degli attivisti LGBTIQ+, il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione di professionisti chiave; esorta la Commissione a presentare una proposta di divieto vincolante dell'UE relativo alle pratiche di conversione in tutti gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>98.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le misure discriminatorie introdotte in alcuni Stati membri con il pretesto di combattere le cosiddette "propaganda LGBTIQ" e "ideologia gender"; ricorda le conclusioni dell'avvocata generale nella causa C-769/22<FOOTNOTE><FIELD> Conclusioni dell'avvocata generale Ćapeta del 5 giugno 2025, ECLI:EU:C:2025:408.</FIELD></FOOTNOTE>, secondo cui tale legislazione, ove non oggettivamente, scientificamente e proporzionalmente giustificata, è incompatibile con il diritto dell'UE e con la Carta; sottolinea che tali misure rafforzano la stigmatizzazione, interferiscono con il divieto di discriminazione e con la libertà di espressione e di informazione, violano la vita privata e familiare e la dignità umana e non possono essere giustificate dai motivi addotti dallo Stato membro; sottolinea che la discriminazione sistematica nei confronti delle persone LGBTIQ+ mette in discussione i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e incide sull'ordinamento giuridico dell'Unione nel suo complesso; sottolinea che la Commissione deve agire in modo rapido e deciso quando gli Stati membri eludono il diritto dell'UE, in particolare la Carta dei diritti fondamentali, anche ricorrendo a procedure di infrazione accelerate e a misure provvisorie; condanna le riforme costituzionali discriminatorie che incidono sulla parità di genere e sui diritti delle persone LGBTIQ+;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>99.</NO.P>deplora la mancanza di progressi nelle politiche in materia di uguaglianza e non discriminazione in alcuni Stati membri e le persistenti lacune nell'attuazione delle leggi antidiscriminazione dell'UE già in vigore; sottolinea che la discriminazione intersezionale nei confronti delle persone appartenenti a molteplici gruppi vulnerabili rimane un problema in diversi Stati membri, con diversi gradi di riconoscimento giuridico e tutela, e non è affrontata in modo sufficiente nell'ambito degli attuali quadri dell'UE in materia di uguaglianza e non discriminazione; esorta il Consiglio a raggiungere senza indugio un accordo sulla direttiva orizzontale antidiscriminazione; chiede che l'UE continui ad adoperarsi per combattere la discriminazione e i reati generati dall'odio nei confronti delle persone LGBTIQ+, delle donne, dei minori, delle persone con disabilità, degli anziani, dei migranti e delle persone appartenenti a minoranze, in modo da garantire un accesso effettivo alla giustizia e ai mezzi di ricorso per le vittime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>100.</NO.P>invita tutti gli Stati membri a proteggere i diritti delle persone LGBTIQ+ nel pieno rispetto del diritto dell'UE, della Carta e della pertinente giurisprudenza della CGUE e della CEDU; ricorda che in diversi Stati membri persistono ostacoli giuridici al riconoscimento transfrontaliero delle unioni tra persone dello stesso sesso o della genitorialità, in violazione dei principi di libera circolazione e non discriminazione; invita la Commissione a monitorare attentamente il rispetto da parte degli Stati membri della giurisprudenza della CGUE, in particolare delle sentenze nelle cause C-673/16<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018, <STRING ITALIC="on">Relu Adrian Coman e altri/Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne</STRING>, ECLI:EU:C:2018:385.</FIELD></FOOTNOTE> e C-713/23<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 novembre 2025, <STRING ITALIC="on">Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan/Wojewoda Mazowiecki</STRING>, ECLI:EU:C:2025:917.</FIELD></FOOTNOTE>, e ad avviare procedure di infrazione ove necessario; accoglie con favore la proposta della Commissione sul riconoscimento della genitorialità e invita il Consiglio ad adottarla rapidamente, nell'interesse superiore del minore e al fine di garantire la certezza del diritto in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>101.</NO.P>invita tutti gli Stati membri a introdurre il riconoscimento giuridico delle unioni fra persone dello stesso sesso, in linea con la giurisprudenza della CEDU;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>102.</NO.P>sottolinea che l'assenza di procedure accessibili di riconoscimento giuridico del genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali; invita tutti gli Stati membri a garantire il riconoscimento giuridico dell'identità di genere sulla base dell'autodeterminazione, a garantire il riconoscimento reciproco a livello transfrontaliero e a proteggere i dati personali, in linea con la giurisprudenza della CEDU;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>103.</NO.P>esprime preoccupazione per l'aumento di tutte le forme di odio religioso, razzismo, xenofobia e altre forme di discriminazione in tutta l'UE; invita gli Stati membri a garantire a tutte le minoranze parità di protezione dinanzi alla legge;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>104.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per i crescenti livelli di antisemitismo nell'UE, rilevando che molti ebrei riferiscono di essere vittime di ostilità antisemita sia online che offline, con ripercussioni sulla loro vita quotidiana e sul loro senso di sicurezza; invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci per affrontare e prevenire gli atti e la retorica antisemiti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>105.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per i crescenti livelli di islamofobia e di odio anti-islamico nell'UE, osservando che molti musulmani sono vittime di razzismo, reati generati dall'odio, molestie e pratiche discriminatorie nella loro vita quotidiana; invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci per prevenire e affrontare tali atti e retorica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>106.</NO.P>condanna gli episodi di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio online e offline, motivati da qualsiasi forma di discriminazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare e ad attuare misure efficaci per combattere tutte le forme di razzismo, con il pieno coinvolgimento della società civile e con il contributo delle pertinenti parti interessate, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; chiede un rafforzamento delle misure di prevenzione, indagine, azione penale e sostegno alle vittime, con il pieno coinvolgimento della società civile e degli organismi per la parità; sottolinea la mancanza di una legislazione completa dell'UE e chiede che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio siano inclusi tra i reati riconosciuti dall'UE ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, anche quando sono basati sull'orientamento sessuale, sull'identità o sull'espressione di genere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>107.</NO.P>esprime preoccupazione per il ritardo accumulato nella protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, che sono sempre più trascurati; invita gli Stati membri a garantire che i loro quadri giuridici e le loro politiche non comportino discriminazioni; ricorda la proposta del Parlamento di includere la tutela dei diritti delle minoranze nella relazione sullo Stato di diritto e invita la Commissione a proporre misure dell'UE per salvaguardare i diritti delle minoranze e i diritti linguistici, anche attraverso l'adesione dell'UE alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>108.</NO.P>pone l'accento sulla diffusa discriminazione subita dalle comunità rom, tra cui l'antiziganismo, la segregazione negli alloggi, nell'istruzione e nell'accesso ai servizi e le pratiche di cartolarizzazione; chiede misure mirate, meccanismi di monitoraggio e responsabilità più rigorosi e il coinvolgimento significativo della società civile rom, anche nei processi di adesione all'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>109.</NO.P>invita la Commissione ad affrontare la discriminazione razziale ed etnica, compresa la profilazione razziale, nel contesto della valutazione dello Stato di diritto, anche attraverso indagini efficaci, la raccolta e la pubblicazione di dati disaggregati in linea con le norme in materia di diritti fondamentali e il coinvolgimento della società civile; sottolinea l'importanza di affrontare la discriminazione per motivi intersezionali nell'ambito di un quadro globale in materia di diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>110.</NO.P>invita a prevedere garanzie efficaci per assicurare uno spazio online sicuro e per combattere l'odio, la discriminazione e la disinformazione; sottolinea la necessità di un'applicazione piena e basata sui diritti del regolamento sui servizi digitali, del regolamento sui mercati digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, del regolamento sull'IA, della direttiva anti-SLAPP e del regolamento europeo sulla libertà dei media;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>111.</NO.P>sottolinea che la mancanza di progressi verso servizi basati sulla comunità per le persone con disabilità solleva gravi preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>112.</NO.P>ribadisce l'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell'UE e internazionale in materia di migrazione e asilo sulla terraferma e in mare; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche in materia di migrazione e asilo, compreso il patto sulla migrazione e l'asilo, siano attuate nel pieno rispetto della Carta, del principio di non respingimento e del principio di ripartizione delle responsabilità, al fine di garantire il rispetto dei diritti delle persone all'asilo e alla protezione internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>113.</NO.P>invita gli Stati membri ad attuare le politiche in materia di migrazione e asilo nel pieno rispetto dei trattati, della Carta e del diritto internazionale applicabile; sottolinea che tutte le persone sul territorio dell'UE hanno diritto al rispetto della loro dignità umana, non devono essere sottoposte a trattamenti inumani o degradanti e sono uguali dinanzi alla legge senza alcuna discriminazione, ivi compresa quella basata sulla nazionalità o sullo status migratorio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>114.</NO.P>ritiene che le conclusioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e la giurisprudenza della CGUE forniscano una base affidabile per interpretare l'articolo 2 TUE e l'ambito di applicazione dei diritti sanciti dalla Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>115.</NO.P>accoglie con favore la decisione della Commissione di mantenere la sua proposta di direttiva sulla parità di trattamento<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).</FIELD></FOOTNOTE> ed esorta il Consiglio a finalizzarla e adottarla senza ulteriori indugi, osservando che la direttiva è essenziale per colmare le lacune nella tutela antidiscriminatoria dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>116.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci contro la violenza di genere, online e offline, anche includendola nell'elenco dei "reati riconosciuti dall'UE"; sollecita una proposta legislativa dell'UE sulla lotta allo stupro, inteso come mancanza di consenso, la piena attuazione delle norme dell'UE sulla violenza contro le donne e la ratifica della convenzione di Istanbul da parte di tutti gli Stati membri; esprime preoccupazione per i movimenti anti-gender e la disinformazione che compromettono la parità di genere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>117.</NO.P>chiede ancora una volta che l'accesso all'aborto sicuro e legale sia sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono parte integrante dell'uguaglianza e della lotta contro la violenza di genere;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato di diritto e il bilancio dell'UE</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>118.</NO.P>esprime preoccupazione per le segnalazioni provenienti da organizzazioni della società civile secondo cui alcune violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali potrebbero essere state legate all'utilizzo di determinati fondi dell'UE in alcuni Stati membri; invita la Commissione a indagare in modo approfondito per determinare se tali violazioni si verificano nell'ambito di programmi o progetti finanziati dall'UE e, qualora tali violazioni siano accertate, a considerare le pertinenti condizioni abilitanti e i traguardi del dispositivo per la ripresa e la resilienza come non soddisfatti; invita inoltre la Commissione a includere raccomandazioni volte ad affrontare tali violazioni nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto e, qualora persistano carenze, a sospendere ulteriori pagamenti fino a quando non sarà posto rimedio alle carenze individuate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>119.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i dispositivi di monitoraggio indipendente delle azioni finanziate dall'UE, in particolare attraverso valutazioni dell'impatto giuridico e sui diritti fondamentali e altre valutazioni indipendenti con il coinvolgimento della società civile, salvaguardando al contempo l'effettivo accesso alla giustizia, al fine di garantire l'osservanza del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali; incoraggia l'assegnazione di risorse adeguate a sostegno di tale monitoraggio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>120.</NO.P>sottolinea che la protezione dello Stato di diritto è indispensabile per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che sistemi giudiziari indipendenti, quadri anticorruzione efficaci e procedure amministrative trasparenti sono essenziali per garantire che i fondi dell'UE siano gestiti, assegnati e spesi in linea con i principi della sana gestione finanziaria; chiede finanziamenti adeguati per organismi quali l'EPPO e l'OLAF al fine di garantire la loro capacità di indagare, perseguire e assicurare alla giustizia, in modo efficace, i responsabili dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, alla luce del loro impatto sullo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>121.</NO.P>sottolinea la necessità di rafforzare le sinergie tra i vari strumenti per lo Stato di diritto e il loro legame con il bilancio dell'UE, nonché di rafforzare i legami tra le raccomandazioni relative alle violazioni più persistenti contenute nella relazione annuale sullo Stato di diritto e gli strumenti di bilancio; deplora la mancanza di dettagli nella relazione sullo Stato di diritto 2025 sulle modalità con cui tale legame è stabilito, in particolare nelle sue raccomandazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>122.</NO.P>insiste sul fatto che le misure necessarie per l'erogazione dei finanziamenti dell'UE, definite dalle pertinenti decisioni adottate a norma del regolamento recante disposizioni comuni, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, devono essere valutate in modo coerente come parte dello stesso pacchetto di strumenti coerente e senza soluzione di continuità, e sottolinea che non dovrebbero essere effettuati pagamenti fintantoché permangono carenze; insiste sul fatto che qualsiasi regressione dovrebbe essere presa in considerazione e affrontata, in modo da prevenire il verificarsi di situazioni analoghe o ulteriori regressioni in futuro; invita la Commissione a garantire che tali valutazioni rimangano sempre rigorosamente imparziali, esenti da strumentalizzazioni e basate esclusivamente sulla conformità alle norme dello Stato di diritto; ricorda che qualsiasi proposta di revoca delle misure di bilancio dovrebbe basarsi su informazioni solide, complete e aggiornate, in linea con le conclusioni dell'avvocata generale nella causa C‑225/24<FOOTNOTE><FIELD> Conclusioni dell'avvocata generale Ćapeta presentate il 12 febbraio 2026, causa C-225/24, Parlamento europeo/Commissione europea, ECLI:EU:C:2026:88.</FIELD></FOOTNOTE>, in cui si sottolinea che ciascuna condizione per l'erogazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità; osserva che la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto fornisce una base fattuale essenziale per individuare le sfide sistemiche che possono incidere sulla corretta esecuzione del bilancio dell'Unione; invita la Commissione a definire e pubblicare criteri chiari e dettagliati per valutare l'incidenza sul bilancio delle carenze in materia di Stato di diritto, anche per quanto riguarda le interruzioni, le sospensioni e la riprogrammazione dei fondi dell'UE, e a garantire un processo decisionale tempestivo e non selettivo in tutti gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>123.</NO.P>ribadisce che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è parte integrante del pacchetto di strumenti per la governance finanziaria dell'Unione; ricorda che il regolamento sulla condizionalità è stato uno strumento fondamentale per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione dalle violazioni dello Stato di diritto e che dovrebbe essere applicato ogniqualvolta siano soddisfatte le sue condizioni giuridiche in tutto il bilancio dell'UE; chiede l'applicazione coerente, efficace, tempestiva e imparziale del regolamento sulla condizionalità, compreso l'uso proattivo dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento, ove giustificato, nel rispetto del principio di proporzionalità; deplora l'interpretazione della Commissione secondo cui il regolamento sulla condizionalità dovrebbe essere utilizzato solo come misura di ultima istanza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>124.</NO.P>invita la Commissione a chiarire cosa costituisca un legame sufficientemente diretto tra le violazioni dei principi dello Stato di diritto e gli interessi finanziari dell'UE e a stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili per valutare l'efficacia delle misure di bilancio e correttive, come richiesto dalla Corte dei conti europea; invita la Commissione a indicare nella sua relazione sullo Stato di diritto se i rischi o le violazioni gravi individuati negli Stati membri giustifichino l'applicazione del regolamento sulla condizionalità e a tradurre le raccomandazioni specifiche per paese relative alle violazioni più persistenti negli Stati membri in traguardi concreti cui gli Stati membri devono dare seguito e, se del caso, che fungano da prova per giustificare l'attivazione del regolamento sulla condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>125.</NO.P>esorta la Commissione e il Consiglio ad agire rapidamente e in piena trasparenza qualora sia stato stabilito un nesso tra le violazioni o i gravi rischi di violazione dello Stato di diritto e i rischi per il bilancio dell'UE e qualora lo Stato membro interessato non riesca ad affrontare tempestivamente la situazione in modo efficace e duraturo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>126.</NO.P>esorta la Commissione a intraprendere ulteriori azioni nell'ambito del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto nel caso dell'Ungheria per quanto riguarda altre violazioni dello Stato di diritto, tra cui quelle relative al sistema giudiziario; sottolinea che l'indebolimento del sistema giudiziario, come pure dell'indipendenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, e la concentrazione indebita dei fornitori nelle procedure di appalto rappresentano rischi sistemici per lo Stato di diritto che minacciano la sana gestione finanziaria; sottolinea che la violazione delle norme e la manipolazione o i favoritismi indebiti nei bandi di gara e nelle domande relative a finanziamenti dell'UE, nonché le vessazioni amministrative che violano la parità di trattamento delle autorità locali e regionali, delle imprese o di altri destinatari o beneficiari finali, come pure il loro accesso ai fondi dell'UE, agli appalti, agli organismi di audit, alle garanzie anticorruzione o ai sistemi di controllo, costituiscono rischi diretti per il bilancio dell'UE e richiedono un'applicazione coerente e rigorosa della condizionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>127.</NO.P>ricorda che i destinatari o i beneficiari finali dei finanziamenti dell'UE che non sono entità governative non dovrebbero subire conseguenze negative per problemi imputabili alle autorità nazionali nei casi in cui siano adottate misure di bilancio; ribadisce il suo invito alla Commissione a garantire che i destinatari o i beneficiari finali dei fondi dell'UE non siano privati di tali fondi, come stabilito nel regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; ricorda che gli Stati membri soggetti a misure adottate a norma del regolamento sulla condizionalità hanno l'obbligo di continuare a onorare tutti gli impegni assunti nei confronti dei destinatari o dei beneficiari finali; invita la Commissione a valutare modalità per garantire che i fondi dell'UE giungano alle amministrazioni locali e alle organizzazioni della società civile qualora il governo interessato non cooperi sulle carenze; indica che una possibile soluzione consiste nel rendere disponibili gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni previsti dai regimi di condizionalità, affinché possano essere utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'UE attuati in gestione diretta o indiretta, in particolare quelli che contribuiscono a sostenere la democrazia, la società civile, i valori sanciti dall'articolo 2 TUE o la lotta alla corruzione; sottolinea che tale riassegnazione deve rispettare pienamente i principi della sana gestione finanziaria e della parità di trattamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>128.</NO.P>sottolinea che il rispetto verificabile dello Stato di diritto e della Carta da parte degli Stati membri deve essere considerato un prerequisito essenziale per ottenere i fondi dell'UE; evidenzia che il pieno rispetto di tali condizionalità deve precedere l'approvazione di tutti i programmi e i progetti presentati dalle autorità pubbliche e finanziati dall'UE; invita la Commissione a garantire che qualsiasi decisione di sospendere, ridurre o bloccare tutti o parte dei pagamenti si basi su fasi di valutazione chiaramente definite, trasparenti e prevedibili durante l'esecuzione dei fondi dell'UE, conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto della natura, della durata, della gravità e della portata dell'infrazione individuata; sottolinea che il monitoraggio continuo deve essere integrato almeno da riesami periodici regolari e formalmente stabiliti, compresa una valutazione annuale della conformità esplicitamente collegata ai risultati delle relazioni sullo Stato di diritto della Commissione, al fine di garantire la certezza del diritto e la responsabilità, anche per quanto riguarda l'adozione di azioni correttive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>129.</NO.P>accoglie con favore il suggerimento contenuto nella proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, che prevede di vincolare l'approvazione della concessione di quasi la metà dei fondi al rispetto dello Stato di diritto e della Carta, in quanto ciò rafforza la capacità dell'UE di garantire che i suoi finanziamenti sostengano politiche fondate sui diritti fondamentali e sui principi democratici; osserva che la proposta mantiene e introduce condizioni orizzontali sul rispetto dei principi dello Stato di diritto e della Carta nei programmi coinvolti; ritiene che tale approccio alla condizionalità possa affrontare le preoccupazioni relative alla protezione dei destinatari o dei beneficiari finali, in particolare consentendo che i fondi siano nuovamente messi a disposizione in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare gli strumenti e i programmi che contribuiscono a sostenere la democrazia, la società civile, i valori sanciti dall'articolo 2 TUE o la lotta alla corruzione principalmente nello Stato membro in cui si sono verificate le violazioni; guarda con preoccupazione alle potenziali sovrapposizioni tra la nuova condizionalità proposta nel prossimo quadro finanziario pluriennale e il regolamento esistente sulla condizionalità dello Stato di diritto; ritiene, tuttavia, che le condizioni orizzontali dovrebbero coprire tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e che la procedura decisionale dovrebbe essere identica, culminando nelle decisioni della Commissione; chiede un quadro unificato, coerente e completo in tutti i programmi dell'UE e chiede che la Commissione garantisca criteri chiari, oggettivi e trasparenti per l'applicazione della condizionalità dello Stato di diritto, nonché un coordinamento efficace tra i diversi strumenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>130.</NO.P>chiede che i fondi sospesi o congelati a causa di violazioni dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE non siano nuovamente messi a disposizione delle autorità degli Stati membri interessati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>131.</NO.P>osserva che i piani di partenariato nazionali e regionali proposti consoliderebbero i principali fondi dell'UE in un unico quadro strategico per Stato membro e renderebbero gli esborsi sempre più basati sulla performance; invita inoltre la Commissione a fornire criteri chiari, trasparenti e verificabili per valutare l'esistenza e l'efficacia dei "meccanismi adeguati" necessari per l'approvazione dei piani nazionali e regionali, quale prerequisito per la loro effettiva applicazione, al fine di garantire la certezza del diritto e il rispetto dello Stato di diritto e della Carta nell'attuazione dei fondi dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>132.</NO.P>sottolinea che la protezione efficace del bilancio dell'UE dipende anche da solidi sistemi di gestione e controllo finanziari; invita la Commissione a tenere conto delle valutazioni effettuate da organismi, uffici e agenzie competenti dell'UE, nonché dalle autorità nazionali di controllo, nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto, al fine di valutare i rischi connessi allo Stato di diritto per i fondi dell'UE; sottolinea che l'uso degli strumenti di protezione del bilancio da parte della Commissione dovrebbe rispecchiare adeguatamente le carenze sistemiche individuate da tali organismi di vigilanza;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato di diritto e la dimensione del mercato unico</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>133.</NO.P>accoglie con favore il fatto che nella relazione sullo Stato di diritto sia stata inclusa una dimensione relativa al mercato unico, poiché sottolinea il legame tra le norme in materia di Stato di diritto e la salute generale del contesto economico dell'UE; sottolinea che tale approccio contribuisce a individuare gli ostacoli strutturali che interessano le imprese, i lavoratori e le attività economiche transfrontaliere, contribuendo a un contesto di mercato prevedibile, trasparente ed equo, con l'obiettivo di garantire la difesa dei diritti, il sanzionamento della corruzione e il rispetto dei contratti; osserva che l'incertezza giuridica, il processo decisionale amministrativo arbitrario e la protezione giuridica incoerente compromettono la prevedibilità economica e incidono sulla capacità degli attori economici di operare nel mercato interno, come evidenziato dai portatori di interessi pertinenti consultati per la relazione sullo Stato di diritto 2025; sottolinea che un sistema giudiziario funzionante, un solido quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e un efficace sistema di bilanciamento dei poteri sono indispensabili per il buon funzionamento del mercato unico; evidenzia che la certezza del diritto, norme in materia di appalti eque e trasparenti, misure anticorruzione efficaci, la libertà dei media, poteri democratici equilibrati e solide tutele sociali e del lavoro sono fattori chiave per una competitività sostenibile, la coesione sociale e il buon funzionamento del mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>134.</NO.P>propone che la Commissione continui a promuovere la dimensione del mercato unico, in quanto è essenziale garantire sia un mercato unico ben funzionante che un sistema democratico resiliente e approfondire il dialogo con i portatori di interessi e le organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, le associazioni giudiziarie, le organizzazioni dei giornalisti, gli ordini degli avvocati e altri gruppi professionali le cui competenze sono essenziali per l'individuazione precoce dei rischi sistemici per lo Stato di diritto nelle valutazioni future; sottolinea che la Commissione dovrebbe intraprendere sforzi mirati per sensibilizzare in merito alle relazioni sullo Stato di diritto e incoraggiare i contributi di tali attori in tutti gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>135.</NO.P>plaude al fatto che la Commissione ha riconosciuto che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito per un contesto stabile e affidabile per gli investimenti; sottolinea che quadri giuridici prevedibili, tribunali imparziali e meccanismi di applicazione efficaci rafforzano la fiducia degli investitori e contribuiscono alla crescita economica sostenibile in tutto il mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>136.</NO.P>esprime preoccupazione per le carenze individuate in diversi Stati membri, anche per quanto riguarda l'uguaglianza e l'equità negli appalti pubblici e nelle aggiudicazioni dirette; invita la Commissione a garantire che le carenze individuate in tale ambito si riflettano adeguatamente in raccomandazioni concrete e mirate nella sua relazione sullo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>137.</NO.P>invita la Commissione, in fase di valutazione della dimensione del mercato unico nella relazione sullo Stato di diritto, e gli Stati membri ad affrontare le distorsioni strutturali negli appalti pubblici e nell'uso dei fondi nazionali e dell'Unione; sottolinea che l'applicazione coerente delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, aiuti di Stato e appalti pubblici, unitamente al sostegno a economie locali più diversificate e a un accesso equo ai finanziamenti, è necessaria per creare un circolo virtuoso in cui mercati aperti e competitivi sostengano lo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>138.</NO.P>sottolinea la necessità di rafforzare l'uso dell'analisi basata sui dati da parte della Commissione nel valutare l'impatto delle condizioni dello Stato di diritto sul mercato unico; osserva che indicatori solidi e comparabili in materia di efficienza giudiziaria, rischi di corruzione, prestazioni amministrative e stabilità normativa sono essenziali per individuare le debolezze strutturali che ostacolano l'attività economica; incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente metodologie basate su dati concreti e ad ampliare la disponibilità di serie di dati di alta qualità per migliorare la profondità analitica e la pertinenza politica delle future relazioni sullo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>139.</NO.P>invita la Commissione a individuare, nei suoi capitoli per paese, gli Stati membri in cui i ritardi giudiziari, la scarsa esecuzione dei contratti o la corruzione sistemica creano effettivi ostacoli non tariffari per le imprese di altri Stati membri e a valutare i progressi compiuti sulla base di indicatori di prestazione consolidati; sottolinea che tale individuazione deve basarsi su dati e metodologie trasparenti e dovrebbe creare un'associazione esplicita tra le carenze dello Stato di diritto e la perdita di investimenti, l'aumento dei costi di transazione e la riduzione della partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>140.</NO.P>ritiene che la dimensione del mercato unico sia alla base della relazione della Commissione sullo Stato di diritto, mentre tale relazione riconosce come pilastri fondamentali il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media e altre questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento dei poteri; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di affrontare l'impatto della disuguaglianza economica e dell'esclusione sociale sulla partecipazione democratica e sul funzionamento dello Stato di diritto;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato di diritto al centro del processo di allargamento e dell'azione esterna dell'UE</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>141.</NO.P>ribadisce che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE devono essere rispettati pienamente e inequivocabilmente non solo dagli attuali Stati membri, ma anche dai paesi candidati e potenziali candidati durante tutto il processo di adesione e in modo continuativo una volta terminato tale processo; sottolinea che la credibilità e la legittimità dell'UE nel processo di allargamento richiede che sia gli Stati membri dell'UE sia i paesi candidati e potenziali candidati siano tenuti a rispettare le stesse norme rigorose in materia di democrazia, diritti umani e Stato di diritto, e sottolinea che tale credibilità e legittimità e la fiducia negli impegni dell'UE possono essere compromessi da una disparità di criteri in tali settori; evidenzia che la fase di adesione è un momento decisivo e non negoziabile durante il quale istituire fondamenta solide, irreversibili e sostenibili per la protezione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e delle norme democratiche, che costituiscono i principi fondamentali dell'adesione all'UE; osserva che persistono significative problematiche relative al monitoraggio dei diritti fondamentali delle minoranze nazionali nei paesi candidati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>142.</NO.P>chiede una valutazione rigorosa, continua e approfondita dello Stato di diritto in tutti i paesi coinvolti in un processo di adesione; incoraggia la Commissione a fornire raccomandazioni chiare, concrete e misurabili riguardo alle carenze e ai progressi in materia di Stato di diritto, e insiste sulla totale coerenza, complementarietà e mutuo rafforzamento della relazione sullo Stato di diritto e della relazione sull'allargamento, al fine di evitare valutazioni divergenti e garantire una politica di allargamento coerente e credibile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>143.</NO.P>accoglie con favore il fatto che la relazione sullo Stato di diritto contiene capitoli specifici su Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia; invita la Commissione a estendere l'ambito geografico delle future relazioni a tutti i paesi candidati e potenziali candidati e a fornire raccomandazioni concrete e misurabili per sostenere le riforme e garantire il rispetto di norme rigorose dopo l'adesione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>144.</NO.P>invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire un solido sostegno ai paesi candidati e potenziali candidati nel perseguire le riforme nel settore della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>145.</NO.P>sottolinea che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE devono essere rispettati anche quando i fondi dell'UE sono messi a disposizione di paesi terzi che partecipano a programmi dell'Unione e attraverso qualsiasi monitoraggio successivo sull'utilizzo dei fondi; ricorda che la protezione di tali valori è essenziale per garantire una gestione finanziaria coerente e sana di tutte le spese dell'UE, siano esse effettuate all'interno dell'Unione o in cooperazione con paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>146.</NO.P>chiede che il principio dello Stato di diritto sia applicato in modo coerente in tutta la spesa dell'UE, compresa l'azione esterna a livello generale e l'assistenza preadesione per i paesi candidati e potenziali candidati, nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA) III e dello strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali; sottolinea che tale spesa deve essere trasparente, basata su dati concreti e risultati e accompagnata da un monitoraggio efficace e da garanzie giudiziarie, in linea con i valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 del TUE; chiede che gli esborsi nell'ambito dell'IPA III siano vincolati a risultati concreti e che i fondi siano riassegnati, sospesi o ridotti in caso di persistente regresso dell'indipendenza della magistratura, degli sforzi anticorruzione e dei diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>147.</NO.P>sottolinea l'importanza di preservare un ordine internazionale basato su regole per sostenere i valori universali su cui si fonda l'UE; avverte che le crescenti minacce alle istituzioni multilaterali, compresi i tentativi di delegittimare la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale, e il mancato rispetto generalizzato del diritto internazionale rappresentano una grave minaccia per l'ordine globale basato su regole; deplora le minacce senza precedenti subite dalla Corte penale internazionale, comprese le sanzioni imposte ai suoi giudici e ad altri funzionari; chiede pertanto l'attivazione del regolamento di blocco dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/oj).</FIELD></FOOTNOTE> a difesa della Corte penale internazionale e dei suoi collaboratori e sostenitori, comprese le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri, nonché i paesi candidati e potenziali candidati, a continuare a sostenere la Corte penale internazionale e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per rafforzare la lotta contro l'impunità in tutto il mondo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>148.</NO.P>ribadisce il fermo sostegno dell'UE alla Corte internazionale di giustizia e alla Corte penale internazionale in quanto istituzioni essenziali, indipendenti e imparziali; ricorda che il pieno rispetto delle decisioni della Corte penale internazionale, compresa l'esecuzione dei mandati d'arresto, è un obbligo per gli Stati membri dell'UE; invita la Commissione a indicare nella relazione sullo Stato di diritto i casi di mancata esecuzione dei mandati d'arresto emessi dalla Corte penale internazionale; esorta gli Stati membri a rispettare pienamente le sentenze dei tribunali internazionali e ad applicare la giurisdizione universale per combattere l'impunità; invita l'UE a esortare i paesi terzi, compresi i suoi partner principali e i paesi candidati e potenziali candidati, a diventare parti dello Statuto di Roma;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Miglioramento del processo di comunicazione della Commissione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>149.</NO.P>plaude agli sforzi della Commissione per migliorare la metodologia adottata per elaborare la relazione sullo Stato di diritto; invita la Commissione, nelle edizioni future, a definire e pubblicare parametri di riferimento e indicatori chiari e operativi nell'ambito di ciascun pilastro e ad applicarli in modo coerente e trasparente in tutti gli Stati membri, in modo da consentire un confronto significativo e fornire chiarezza sulle norme applicate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>150.</NO.P>riconosce che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto è diventata più completa rispetto alla prima edizione del 2020; deplora, tuttavia, il fatto che non si sia tenuto pienamente conto degli elementi essenziali delle risoluzioni del Parlamento, comprese le raccomandazioni, rivolti alla Commissione e al Consiglio nel contesto delle relazioni sullo Stato di diritto; chiede alla Commissione e al Consiglio di applicare tali raccomandazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>151.</NO.P>invita la Commissione a garantire una maggiore trasparenza quanto ai criteri utilizzati per selezionare le informazioni provenienti dalla società civile, dagli organismi internazionali, dalle autorità nazionali e da altre parti interessate durante il processo di comunicazione; sottolinea l'importanza di garantire la coerenza e la chiarezza in merito alle modalità di valutazione di tali informazioni e a come sono riportate nei capitoli per paese definitivi; osserva che, entro i limiti delle risorse disponibili, tutti coloro che forniscono informazioni dovrebbero ricevere un riscontro e un seguito adeguati in merito all'utilizzo dei loro contributi e insiste affinché il processo di rendicontazione sia basato su dati concreti, trasparente e imparziale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>152.</NO.P>invita la Commissione a garantire che la metodologia per la selezione delle questioni affrontate nella relazione sullo Stato di diritto sia trasparente, definendo chiaramente i criteri chiave, compreso ciò che costituisce uno "sviluppo significativo", e garantendo che le nuove sfide emergenti siano sistematicamente prese in considerazione; incoraggia la Commissione a utilizzare un linguaggio più chiaro in fase di valutazione del rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>153.</NO.P>invita la Commissione, in sede di elaborazione della relazione sullo Stato di diritto, a collaborare maggiormente con il Parlamento europeo e a consultarlo preventivamente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>154.</NO.P>sottolinea che negli ultimi anni il DRFMG della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento ha condotto diverse missioni ad hoc e che, in diversi casi, è stato valutato che la situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali presenta carenze maggiori rispetto a quelle evidenziate nelle relazioni della Commissione; ritiene che l'esercizio di monitoraggio svolto dal DRFMG dovrebbe essere debitamente preso in considerazione nel quadro della procedura di consultazione e durante la successiva elaborazione della relazione; chiede una relazione interistituzionale più solida e strutturata tra il Parlamento e la Commissione, anche attraverso scambi regolari, meccanismi di feedback trasparenti e un'integrazione tempestiva delle valutazioni parlamentari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>155.</NO.P>ribadisce la necessità di un meccanismo interistituzionale globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali che copra tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>156.</NO.P>ritiene che la Commissione dovrebbe individuare e illustrare in modo più chiaro il percorso intrapreso da ciascuno Stato membro e paese candidato, identificando, tra l'altro, i segnali di allarme precoci e i problemi gravi e sistemici, e sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire la coerenza tra le criticità rilevate e le raccomandazioni formulate e una maggiore chiarezza e trasparenza in merito alle modalità di formulazione di tali valutazioni; invita la Commissione a chiarire che le violazioni sistemiche, deliberate e gravi dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE per un periodo prolungato compromettono le condizioni strutturali di adesione all'Unione, che si fonda sullo Stato di diritto; sottolinea che, in tali circostanze, gli Stati membri rischiano di non rispettare gli impegni inerenti al loro status ai sensi dei trattati; ricorda che le istituzioni sono tenute ad attivare i meccanismi previsti dai trattati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>157.</NO.P>sottolinea che è fondamentale non limitare la valutazione alle carenze individuate in precedenza, ma aggiornare sistematicamente l'analisi per tenere conto dei nuovi sviluppi, dei rischi emergenti e dell'evoluzione delle forme di regresso; sottolinea che proprio in questo ambito sono essenziali una maggiore precisione e chiarezza metodologiche, al fine di garantire che le raccomandazioni rimangano pertinenti, reattive e in linea con l'effettiva traiettoria dello Stato di diritto in ciascuno Stato membro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>158.</NO.P>invita la Commissione a formulare raccomandazioni più operative, distinguendo chiaramente quelle che riguardano problemi gravi e sistemici da quelle relative a questioni meno importanti, al fine di evitare il rischio di banalizzare le violazioni dello Stato di diritto più gravi e definendo misure concrete, calendari e parametri di riferimento per la loro attuazione da parte degli Stati membri e dei paesi candidati; sottolinea che le raccomandazioni non dovrebbero riguardare tutti gli Stati membri allo stesso modo, ma dovrebbero essere proporzionate alla situazione specifica dello Stato di diritto in ciascun paese; indica che le raccomandazioni dovrebbero rispecchiare meglio le risultanze negative della relazione ed essere più dettagliate; ritiene che la valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni precedenti dovrebbe essere più precisa e qualitativa e non dovrebbe tenere conto soltanto delle modifiche legislative, ma anche di prove verificabili della loro attuazione nella pratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>159.</NO.P>invita la Commissione a garantire che tutti i pilastri della relazione sullo Stato di diritto ricevano pari attenzione al momento di formulare raccomandazioni, al fine di affrontare le sfide persistenti e ben documentate e salvaguardare gli aspetti strutturali che sono essenziali per il corretto funzionamento dei sistemi democratici, compresi lo spazio civico e i diritti fondamentali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>160.</NO.P>invita la Commissione a garantire che le questioni individuate nella relazione sullo Stato di diritto si traducano sistematicamente in raccomandazioni; invita inoltre la Commissione a garantire che questioni simili siano trattate allo stesso modo in tutti gli Stati membri, in modo che nessuno Stato membro che si trova ad affrontare carenze comparabili o più gravi rimanga privo di raccomandazioni adeguate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>161.</NO.P>chiede alla Commissione di rafforzare il meccanismo di follow-up delle raccomandazioni non attuate introducendo parametri di riferimento misurabili, dal momento che attualmente il 93 % delle raccomandazioni sono le stesse degli anni precedenti e che nel 2025 solo il 6 % delle raccomandazioni è stato pienamente attuato<FOOTNOTE><FIELD> Civil Liberties Union for Europe, "European Commission's Rule of Law Report 2025 – Gap Analysis" (Relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione europea – Analisi delle lacune).</FIELD></FOOTNOTE>; chiede che sia rafforzato, se del caso, l'uso di tutti gli strumenti di applicazione disponibili, comprese le procedure di infrazione e la condizionalità di bilancio, come previsto dal regolamento finanziario, dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e dal regolamento recante disposizioni comuni; invita la Commissione a ricorrere sistematicamente a procedimenti accelerati e a richieste di misure provvisorie dinanzi alla CGUE nell'ambito dei casi di infrazione e a promuovere azioni rispetto alla mancata attuazione delle sentenze della CGUE; osserva con preoccupazione che, nell'ultima relazione, solo due Stati membri hanno ricevuto una raccomandazione aggiuntiva rispetto al precedente ciclo di rendicontazione, nonostante il fatto che la situazione dello Stato di diritto in diversi Stati membri richieda azioni urgenti e che in altri Stati membri sia necessario attuare le raccomandazioni con urgenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>162.</NO.P>deplora il fatto che l'Ungheria non sia mai riuscita a dare seguito alle raccomandazioni della Commissione e che sei raccomandazioni siano rimaste completamente inattuate dal 2022;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>163.</NO.P>sottolinea che la politica delineata nella comunicazione della Commissione del 2022 sull'applicazione del diritto dell'UE, che chiarisce che le procedure di infrazione non sono destinate a fungere da meccanismi di ricorso individuale, limita l'accesso a mezzi di ricorso efficaci in situazioni di inosservanza persistente o sistemica del diritto dell'UE da parte degli Stati membri, comprese le sentenze della CGUE; chiede alla Commissione di riferire annualmente in merito all'applicazione e all'efficacia degli strumenti disponibili per far fronte alle violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri; ricorda la recente opinione dell'avvocata generale Ćapeta nella causa C-769/22, che conferma che l'articolo 2 TUE può fungere da base giuridica separata per i procedimenti di infrazione nei casi in cui la negazione di un valore sia la causa principale di altre violazioni del diritto dell'Unione; sottolinea che l'imminente sentenza nell'ambito di questa causa potrebbe offrire un'importante opportunità che la Commissione dovrebbe cogliere per avviare un'azione di infrazione più sistematica e solida, fatta salva la decisione definitiva della CGUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>164.</NO.P>sottolinea che la pubblicazione della relazione sullo Stato di diritto non è sufficiente a rafforzare i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, ma che la relazione dovrebbe tradursi in azioni concrete; evidenzia che le conclusioni della relazione annuale sullo Stato di diritto dovrebbero essere sistematicamente seguite, se del caso, attraverso l'uso degli strumenti di esecuzione disponibili, in linea con le prerogative della Commissione; chiede un monitoraggio trasparente del rispetto, da parte degli Stati membri, delle sentenze della CGUE e, se del caso, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche tenendo conto dei casi di inosservanza persistente al momento dell'applicazione di tali strumenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>165.</NO.P>ritiene che i parametri di riferimento della relazione sullo Stato di diritto dovrebbero riguardare anche l'indipendenza e il funzionamento efficace delle principali autorità indipendenti e di regolamentazione; sottolinea che tali autorità dovrebbero garantire procedure trasparenti, aperte e basate sul merito per la nomina e la revoca della loro leadership;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>166.</NO.P>ricorda le comunicazioni della Commissione del 3 aprile 2019 dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Il contesto attuale e possibili nuove iniziative" e del 7 agosto 2019 dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione"; chiede che il loro aggiornamento rifletta le sfide attuali e garantisca una piena operatività;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>167.</NO.P>sottolinea la necessità di valutare i requisiti in termini di risorse umane e capacità, data la richiesta di un monitoraggio più proattivo dello Stato di diritto; evidenzia l'importanza del coordinamento interservizi tra le pertinenti direzioni generali competenti della Commissione;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Raccomandazioni orizzontali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>168.</NO.P>ritiene che occorra rafforzare il dialogo e la cooperazione interistituzionali a livello dell'UE per quanto riguarda lo Stato di diritto; deplora che la Commissione e il Consiglio abbiano finora respinto la proposta del Parlamento di concludere un accordo interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ribadisce la propria disponibilità a riprendere i colloqui su tale accordo, ponendo l'accento sul valore aggiunto di un quadro strutturato e prevedibile; sottolinea che l'argomentazione secondo cui tale accordo sarebbe eccessivamente rigido non può giustificare l'inazione; chiede soluzioni pragmatiche per migliorare già da ora la cooperazione; sollecita il Consiglio a rendere più inclusivo il suo dialogo sullo Stato di diritto invitando rappresentanti di altre istituzioni, come la Commissione di Venezia e il Parlamento; sottolinea che l'efficacia del pacchetto di strumenti esteso dell'UE dipende dalla sua applicazione coerente e uniforme in tutte le istituzioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>169.</NO.P>propone che, fino a quando non sarà istituito un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali mediante un accordo interistituzionale, le istituzioni dell'UE sviluppino ulteriormente meccanismi di cooperazione in tale contesto introducendo un ciclo annuale sullo Stato di diritto strutturato in diverse fasi, rafforzando la continuità, il coordinamento e l'impatto tra le istituzioni, e concepito in modo da consentire il suo progressivo ampliamento a tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, garantendo un approccio globale e coerente alla protezione di tali valori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>170.</NO.P>ricorda che le raccomandazioni dovrebbero essere proporzionate alle sfide individuate, sufficientemente specifiche da consentire un seguito concreto e attuabili da parte degli Stati membri e che dovrebbero essere valutate in modo sistematico nelle edizioni successive; chiede un approccio più equilibrato, trasparente e credibile per garantire la parità di trattamento e un seguito efficace; sottolinea che un'applicazione più coerente dell'approccio della Commissione, in particolare mediante la segnalazione di raccomandazioni che rimangono irrisolte per diversi cicli, migliorerebbe la trasparenza, la precisione e la credibilità del quadro di monitoraggio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>171.</NO.P>evidenzia che in futuro è opportuno prestare particolare attenzione agli Stati membri in cui la Commissione ha individuato violazioni gravi e sistemiche e invita la Commissione a distinguere chiaramente tali casi nelle sue raccomandazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>172.</NO.P>ribadisce il suo invito alla Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione della relazione affinché copra tutti gli aspetti dell'articolo 2 TUE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>173.</NO.P>esorta la Commissione a includere nelle sue future relazioni sullo Stato di diritto un pilastro sulla società civile e un pilastro sulla lotta a tutte le forme di odio e discriminazione, come sancito dall'articolo 21 della Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>174.</NO.P>invita la Commissione a includere nelle sue future relazioni sullo Stato di diritto la protezione della libertà accademica e artistica e misure per combattere la disinformazione sulle piattaforme online da parte di attori nazionali o esterni nell'ambito del pilastro della libertà dei media; invita inoltre la Commissione a includere la registrazione e il monitoraggio dei reati generati dall'odio nell'ambito del pilastro relativo ai sistemi giudiziari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>175.</NO.P>ribadisce la sua richiesta di indicatori più ampi, quali i diritti fondamentali, la parità di genere, la protezione delle minoranze e dei gruppi vulnerabili e il rispetto del diritto internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>176.</NO.P>ricorda che la protezione delle minoranze rientra tra i criteri di adesione di Copenaghen; sottolinea la mancanza di garanzie giuridiche a livello dell'Unione che assicurino che gli Stati membri rispettino gli impegni assunti durante il processo di adesione per quanto riguarda la protezione delle minoranze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>177.</NO.P>invita la Commissione a garantire una valutazione più coerente e globale dell'integrità elettorale nell'ambito del pilastro relativo al bilanciamento dei poteri e in tutti i capitoli sui singoli paesi, che contempli il quadro giuridico e istituzionale, la sua attuazione pratica e i principali rischi; sottolinea la necessità di controllare la corruzione, l'uso improprio delle risorse statali e la manipolazione elettorale; chiede una cooperazione sistematica con la Commissione di Venezia, l'OSCE/Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani e altri organismi internazionali competenti, e che quanto riportato nelle loro raccomandazioni abbia un debito riscontro nelle valutazioni e nelle raccomandazioni specifiche per paese delle relazioni sullo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>178.</NO.P>osserva che l'elenco aggiornato dei criteri per la valutazione dello Stato di diritto della Commissione di Venezia riconosce che l'IA e le tecnologie digitali possono migliorare l'efficienza e l'accessibilità della pubblica amministrazione e dei sistemi giudiziari; sottolinea nel contempo che il ricorso a tali criteri da parte delle autorità pubbliche può comportare rischi significativi per la certezza del diritto, l'uguaglianza davanti alla legge, la trasparenza e la tutela giurisdizionale effettiva, in assenza di una chiara base giuridica, di un controllo umano e di solide garanzie; invita la Commissione ad affrontare tali rischi e a garantire che i sistemi di IA siano utilizzati nel pieno rispetto dei requisiti dello Stato di diritto, tra cui figurano la trasparenza, la responsabilità, la non discriminazione, la proporzionalità e mezzi di ricorso efficaci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>179.</NO.P>invita la Commissione ad avviare un dialogo strutturato e un'ampia consultazione con la società civile e gli organismi e le istituzioni di vigilanza indipendenti attivi nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in sede di elaborazione della relazione sullo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>180.</NO.P>invita la Commissione a condurre, per quanto possibile, visite in loco negli Stati membri anziché visite virtuali, dato che potrebbero fornire un'immagine più completa e contestualizzata della situazione locale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>181.</NO.P>sottolinea il ruolo essenziale degli enti locali e regionali e il loro contributo al funzionamento della democrazia e nell'ambito del sistema di bilanciamento dei poteri alla base dello Stato di diritto; riconosce che gli enti locali e regionali sono in prima linea, poiché affrontano direttamente le sfide che possono incidere sullo Stato di diritto e sull'applicabilità dei diritti fondamentali; sottolinea l'importanza di prevenire indebite interferenze con gli enti locali e regionali e di salvaguardare la loro autonomia, tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 3, TUE, che riconoscono le autonomie locali e regionali come parte dell'identità costituzionale degli Stati membri, e dall'articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>182.</NO.P>è fermamente convinto che le istituzioni dell'UE debbano adempiere ai loro obblighi in materia di Stato di diritto e sottolinea che la valutazione dell'adesione delle istituzioni dell'UE ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE, compresa la coerenza interna dell'Unione nella difesa di tali valori in tutte le sue politiche e azioni esterne, è essenziale per salvaguardare la credibilità e la legittimità dell'UE; ritiene che le istituzioni dell'Unione debbano dare l'esempio nel sostenere le norme più rigorose in materia di Stato di diritto; critica l'esclusione della situazione dello Stato di diritto nelle istituzioni dell'UE dall'ambito di applicazione della relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione; chiede che nelle relazioni sullo Stato di diritto sia incluso un capitolo specifico sull'osservanza, da parte dell'UE, delle norme in materia di Stato di diritto, sulla base di un meccanismo di revisione indipendente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>183.</NO.P>invita il Consiglio a rendere il suo dialogo sullo Stato di diritto, la procedura di cui all'articolo 7 e l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto pienamente trasparenti, interattivi e orientati ai risultati, anche pubblicando conclusioni dettagliate e fornendo un riscontro sulle conclusioni della Commissione e del Parlamento; deplora inoltre l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell'ambito della procedura in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, e ritiene che un ulteriore ritardo nell'azione del Consiglio equivarrebbe a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>184.</NO.P>esorta il Consiglio a garantire che le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE si svolgano almeno una volta per presidenza; sottolinea, tuttavia, che tale frequenza minima non deve essere interpretata come un limite massimo, né tali audizioni dovrebbero essere ridotte a un mero esercizio formale di "spunta delle caselle" che permetta alla presidenza di considerare assolti i propri obblighi tenendo una sola riunione formale senza dare seguito concreto alle questioni trattate; invita il Consiglio a pubblicare processi verbali completi dopo ogni audizione e a fornire raccomandazioni concrete e scadenze per la loro attuazione; insiste sul fatto che il Parlamento dovrebbe essere pienamente coinvolto in tutte le procedure relative all'articolo 7 TUE; evidenzia che, anche in mancanza di unanimità, al Consiglio non è impedito di proseguire con la procedura, in particolare adottando raccomandazioni concrete rivolte allo Stato membro interessato, in particolare l'Ungheria, e sottolinea che il processo non dovrebbe essere ridotto ad audizioni regolari senza un sostanziale seguito o risultati concreti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>185.</NO.P>ribadisce i risultati e le raccomandazioni della sua risoluzione del 25 novembre 2025 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione; prende atto del fatto che la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria per il mancato rispetto di diverse disposizioni del regolamento europeo sulla libertà dei media, nonché di determinati requisiti previsti dalle direttive sui servizi di media audiovisivi; sottolinea che, nelle sue conclusioni relative alla causa C-829/24, <STRING ITALIC="on">Commissione/Ungheria</STRING>, l'avvocata generale Juliane Kokott ha ritenuto che l'Ungheria abbia violato il diritto dell'UE adottando una legislazione sulla tutela della sovranità nazionale, che può compromettere i principi fondamentali dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la tutela dalle ingerenze politiche straniere; evidenzia che, nelle sue conclusioni relative alla causa C-225/24, <STRING ITALIC="on">Parlamento/Commissione</STRING>, l'avvocata generale Tamara Ćapeta ha proposto che la CGUE annulli la decisione della Commissione di revocare la sospensione dei fondi dell'UE all'Ungheria, manifestando in tal modo preoccupazioni in merito al rispetto della condizionalità dello Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>186.</NO.P>invita la Commissione a rafforzare il legame tra strumenti preventivi e reattivi e a ricorrere a tutti gli strumenti disponibili per far fronte alle carenze in tema di Stato di diritto, anche in relazione alle procedure di infrazione, all'articolo 7 TUE, al meccanismo generale di condizionalità e alle condizioni abilitanti orizzontali della Carta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>187.</NO.P>accoglie con favore l'elenco di criteri aggiornato per la valutazione dello Stato di diritto adottato dalla Commissione di Venezia e invita la Commissione e il Consiglio a integrarlo pienamente nei rispettivi processi decisionali; invita la Commissione a considerare una cooperazione più stretta con il Consiglio d'Europa, in modo da promuovere l'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> del Consiglio d'Europa e dell'UE in materia di Stato di diritto con gli Stati membri e al loro interno, attraverso i quattro capitoli della sua relazione annuale sullo Stato di diritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>188.</NO.P>invita la Commissione a garantire la piena coerenza e uniformità in tutti gli strumenti di comunicazione sullo Stato di diritto, comprese la relazione annuale sullo Stato di diritto, le relazioni sull'allargamento e le raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo; sottolinea la necessità di una metodologia unificata e di uno stretto coordinamento tra le direzioni generali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>189.</NO.P>incoraggia gli Stati membri a favorire una cultura dello Stato di diritto attraverso campagne informative, iniziative di sensibilizzazione e programmi di educazione civica relativi alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali; sottolinea il potenziale impatto della misinformazione e della disinformazione sul funzionamento della democrazia e sulla tutela dei diritti fondamentali; incoraggia gli Stati membri a elaborare e attuare programmi esaustivi di educazione civica che promuovano la comprensione delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali tra i cittadini di tutte le età;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>190.</NO.P>chiede alla Commissione di valutare la possibilità di pubblicare all'incirca allo stesso momento tutte le relazioni concernenti lo Stato di diritto o i diritti fondamentali, come le relazioni annuali sul rispetto della Carta o la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al fine di consentire un dibattito simultaneo su tali questioni; ribadisce la necessità di un esercizio di democrazia analogo; esorta la Commissione a garantire un'ampia diffusione delle sue conclusioni in tutti gli Stati membri;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciclo annuale sullo Stato di diritto</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>191.</NO.P>sottolinea che l'UE ha sviluppato un insieme globale di strumenti per salvaguardare lo Stato di diritto; insiste sul fatto che sono essenziali una maggiore complementarità tra il lavoro di ciascuna istituzione dell'UE e una maggiore responsabilità per l'attuazione di tali strumenti; evidenzia che invocare ripetutamente la necessità di nuovi strumenti o di elementi procedurali supplementari non deve costituire un pretesto per l'inazione o una distrazione dal pieno ricorso agli strumenti già disponibili; sottolinea che la credibilità del quadro dell'Unione in materia di Stato di diritto non dipende dalla proliferazione di meccanismi, ma dalla volontà politica e dalla capacità operativa di utilizzare appieno quelli esistenti, e dalla conformità completa delle istituzioni stesse dell'UE e dalla difesa dello Stato di diritto nelle loro azioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>192.</NO.P>osserva che la proposta di un ciclo annuale integrato sullo Stato di diritto, menzionata dalla Presidente della Commissione nel discorso sullo stato dell'Unione 2025, e il rafforzamento del legame tra gli strumenti di bilancio e lo Stato di diritto nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034 della Commissione sono elementi allineati alle proposte del Parlamento e coerenti con la necessità di progredire nell'attuazione efficace e coerente di tutti gli strumenti esistenti e nel rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>193.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">incoraggia una serie di miglioramenti, basati sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto, per rafforzare la continuità, il coordinamento e l'impatto del ciclo annuale sullo Stato di diritto:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>stabilire una data specifica per la pubblicazione annuale della relazione della Commissione sullo Stato di diritto, preferibilmente a giugno, al fine di garantire una maggiore prevedibilità e consentire un'efficace pianificazione del lavoro sia della Commissione sia dei portatori di interessi pertinenti, prevedendo nel contempo un adeguato periodo transitorio in modo da non perturbare l'attuale calendario interno del ciclo e garantire che siano preservati tempo e risorse sufficienti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>integrare nella sua analisi dello Stato di diritto, sia nella sua comunicazione generale che nelle sue valutazioni specifiche per paese, riferimenti a indicatori riconosciuti a livello internazionale e a fonti autorevoli comparabili che consentano una valutazione più quantitativa e basata sui dati e contribuiscano a una maggiore trasparenza, comparabilità e coerenza metodologica in tutti gli strumenti di monitoraggio dello Stato di diritto dell'UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>prendere atto dell'importanza del quadro di valutazione UE della giustizia quale fonte di dati comparativi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>salvaguardare l'imparzialità nella valutazione della Commissione e nelle successive azioni volte ad affrontare le questioni relative allo Stato di diritto negli Stati membri; garantire un processo di valutazione imparziale all'interno della Commissione, coinvolgendo la direzione generale competente nella preparazione della relazione; rafforzare la cooperazione della Commissione con l'UE e gli organismi internazionali, per consentirle di valutare il rispetto e la difesa dello Stato di diritto all'interno delle stesse istituzioni dell'UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>garantire che le raccomandazioni siano formulate in modo chiaro e preciso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>chiarire la metodologia che disciplina la formulazione delle sue raccomandazioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>distinguere le raccomandazioni relative a questioni gravi e sistemiche dalle altre osservazioni, evidenziando in tal modo le situazioni in cui esiste un potenziale rischio di violazione grave e sistemica dello Stato di diritto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>collegare le raccomandazioni identificate come gravi e sistemiche allo svincolo di fondi, con esborso subordinato a progressi dimostrabili verificati attraverso adeguati meccanismi di monitoraggio; individuare chiaramente le raccomandazioni che hanno un impatto sugli interessi finanziari dell'UE e monitorarle debitamente a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e di altri strumenti di bilancio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>invitare la Commissione non solo a valutare il grado di attuazione delle raccomandazioni precedenti, ma anche, se necessario, a pubblicarne di nuove; non limitare la valutazione alla misurazione dei progressi solo in relazione all'anno di riferimento precedente, ma fornire invece una valutazione che rifletta l'evoluzione generale dalla pubblicazione della raccomandazione iniziale al fine di fornire una base di riferimento chiara per l'attuazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>prevedere in ciascun capitolo della relazione sullo Stato di diritto una sezione dedicata all'attuazione delle sentenze della CGUE e della CEDU;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL>includere nell'analisi una sezione dedicata al recepimento e all'attuazione della legislazione dell'UE per quanto riguarda la salvaguardia dello Stato di diritto;</ITEM></LIST></P></ACTION><ACTION><P><NO.P>194.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">sottolinea che, in una fase successiva del ciclo, il Parlamento deve esercitare pienamente i suoi poteri e le sue prerogative derivanti dai trattati tramite la sua risoluzione in risposta alla relazione della Commissione sullo Stato di diritto, il che potrebbe fornire un valore aggiunto tangibile e, a tal fine, propone che la risoluzione del Parlamento:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>sia adottata al più tardi entro marzo, per garantire che il suo contributo possa essere debitamente preso in considerazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>si avvalga maggiormente delle strutture esistenti, in particolare il gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG), per organizzare audizioni e missioni sulla base delle questioni individuate dalla Commissione, che potrebbero poi contribuire all'elaborazione della relazione della Commissione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>riunisca le conclusioni più pertinenti della relazione della Commissione, delle attività di monitoraggio del DRFMG, dei dialoghi annuali del Consiglio e dei contributi della società civile;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>evidenzi le migliori pratiche individuate durante la riunione annuale delle commissioni interparlamentari sullo Stato di diritto con i parlamenti nazionali, al fine di sostenere gli Stati membri nell'attuazione di raccomandazioni specifiche;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>valuti l'attuazione delle precedenti raccomandazioni annuali della Commissione nel corso degli anni successivi, individuando le tendenze e gli sviluppi positivi o negativi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>comprenda un'analisi approfondita di tutti i paesi per i quali è stata attivata una procedura di cui all'articolo 7 o per i quali la relazione della Commissione ha manifestato preoccupazione in merito a eventuali violazioni gravi e sistemiche dello Stato di diritto;</ITEM></LIST></P></ACTION><ACTION><P><NO.P>195.</NO.P>chiede che, nella fase conclusiva del ciclo, la Commissione fornisca, oltre alla relazione annuale sullo Stato di diritto presentata nella plenaria di giugno, un seguito strutturato, in un altro momento, sulle modalità con cui sono state prese in considerazione la risoluzione e le raccomandazioni del Parlamento; chiede inoltre uno scambio di opinioni specifico su tale seguito con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>196.</NO.P>chiede che il Consiglio tenga debitamente conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione sullo Stato di diritto e della risoluzione del Parlamento approvata in risposta a tale relazione; sottolinea che tali conclusioni e raccomandazioni dovrebbero essere debitamente rispecchiate nelle deliberazioni e nelle azioni di follow-up del Consiglio e sistematicamente integrate nella sua valutazione delle procedure in corso a norma dell'articolo 7 TUE;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>197.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>