<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0148</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2023, 2024 e 2025</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0037/2026 - Relatore: Dainius Žalimas)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2023, 2024 e 2025 (2025/2016(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali del 17 novembre 2017,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2024 dal titolo "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – Relazione annuale 2023" (COM(2024)0358),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione della Commissione del 21 ottobre 2025 intitolata "Relazione di sintesi annuale 2025 su semplificazione, attuazione e effettiva applicazione" (COM(2025)0871) e le relazioni annuali 2025 sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione, presentate dai commissari europei nel settembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 23 novembre 2023 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2020, 2021 e 2022<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4229, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4229/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente<FOOTNOTE><FIELD> GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.</FIELD></FOOTNOTE> e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente ivi contenuta,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 22 novembre 2023 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la digitalizzazione e il diritto amministrativo<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4215, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4215/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016<FOOTNOTE><FIELD> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2025 dal titolo "Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto – Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte" (COM(2025)0500),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Avanti insieme: un' Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025)0045),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025)0047),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 luglio 2023 dal titolo "Stocktaking report on the Commission working methods for monitoring the application of EU law" (Relazione di valutazione sui metodi di lavoro della Commissione per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE) (SWD(2023)0254),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione speciale 28/2024 della Corte dei conti europea dal titolo "Dare esecuzione al diritto dell'UE",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 28 agosto 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4414, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4414/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Mario Draghi del settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe" (Il futuro della competitività europea – Una strategia di competitività per l'Europa),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta dell'aprile 2024 dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per le petizioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10-0037/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il processo legislativo dell'UE è guidato dai valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come sancito dall'articolo 2 TUE; che l'applicazione uniforme, coerente ed efficace del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri è necessaria per conseguire gli obiettivi dell'UE, garantire il buon funzionamento del mercato unico e mantenere uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; che la credibilità esterna dell'UE dipende dalla sua capacità di garantire il pieno rispetto di tali valori e principi internamente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché dell'articolo 288, e dell'articolo 291, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, spetta agli Stati membri la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare il diritto dell'Unione in modo corretto, armonioso ed entro i termini stabiliti; che il principio di leale cooperazione comporta la responsabilità di facilitare l'adempimento dei compiti dell'Unione e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'UE; che la legislazione dell'UE è efficace solo nella misura in cui è, da un lato, recepita tempestivamente, in modo completo e accurato, e, dall'altro, applicata correttamente nei quadri giuridici nazionali da parte degli Stati membri, condizione necessaria per garantire i benefici delle politiche dell'UE a tutti i cittadini europei, compresa la tutela dei loro diritti fondamentali, nonché parità di condizioni per le imprese in tutto il mercato interno; che, in tale contesto, l'applicazione del diritto dell'UE è fondamentale per mantenere condizioni di parità tra gli Stati membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la qualità, la chiarezza, la coerenza e l'accessibilità della legislazione dell'UE sono presupposti essenziali per la sua corretta, efficace, tempestiva e completa applicazione; che la complessità, la sovrapposizione di atti, le definizioni divergenti e la formulazione ambigua aumentano il rischio di ritardi, interpretazioni divergenti e scarsa conformità; che la legislazione dell'UE dovrebbe essere redatta in modo chiaro, razionale e tecnicamente trasponibile, permettendo agli Stati membri, ai cittadini e alle imprese di comprendere, applicare e invocare i loro diritti e obblighi ai sensi del diritto dell'UE; che i progressi tecnologici, compresa l'intelligenza artificiale (IA), creano nuove opportunità per migliorare l'elaborazione della legislazione, il monitoraggio, la valutazione della conformità e la comunicazione con i cittadini e le imprese, a condizione che il loro utilizzo sia disciplinato da quadri trasparenti, etici e sicuri in termini di dati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che le procedure di infrazione, unitamente ad altri meccanismi di attuazione e di promozione della conformità, garantiscono che i cittadini e le imprese dell'UE non siano penalizzati dal tardivo o incompleto recepimento o dall'incorretta applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; che l'avvio tempestivo e coerente di procedure di infrazione da parte della Commissione costituisce uno strumento complementare per garantire il rispetto del diritto dell'UE; considerando che il dialogo con le autorità nazionali sembra essere il metodo preferito dalla Commissione per risolvere le procedure di infrazione, anziché portare gli Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che la Commissione considera una misura di ultima istanza; che nel 2016, nell'ambito del suo lavoro sui casi di infrazione e sulle denunce, la Commissione ha deciso di dare priorità alle violazioni più gravi del diritto dell'UE che incidono in modo significativo sugli interessi dei cittadini e delle imprese; che il 2017 è stato il primo anno in cui la Commissione ha applicato questo nuovo approccio più mirato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che le consultazioni pubbliche e le valutazioni d'impatto ex ante ed ex post sono strumenti essenziali per un processo legislativo ben informato, efficiente, responsabile e trasparente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le petizioni e i reclami presentati al Parlamento costituiscono una preziosa fonte di informazioni sulle carenze e le lacune nell'attuazione del diritto dell'UE a livello nazionale e possono contribuire a monitorare l'applicazione e il recepimento appropriati della legislazione dell'UE da parte degli Stati membri in tutti i settori di intervento; che un numero significativo di petizioni riguarda l'attuazione della legislazione ambientale dell'UE, la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto e della democrazia; che tali contributi dei cittadini forniscono preziose informazioni sull'applicazione reale del diritto dell'UE e dovrebbero orientare sistematicamente le pratiche di monitoraggio e applicazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che un numero crescente di petizioni inviate al Parlamento riguarda i diritti e la sicurezza dei bambini e degli adolescenti negli ambienti digitali, in particolare i rischi di abuso e sfruttamento sessuale; che le petizioni riguardano carenze nella protezione dei minori in senso più generale, tra cui la sicurezza online e l'accesso ai servizi di protezione dei minori; che i firmatari richiamano spesso l'attenzione su carenze persistenti e ripetute violazioni nell'attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri in tali ambiti, il che dimostra la necessità di un controllo rafforzato e di un seguito tempestivo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, purtroppo, la Commissione non ha pubblicato una relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE per il 2024, interrompendo così una pratica in vigore da oltre 40 anni, sin dal 1983;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la relazione di sintesi 2025 della Commissione sulla semplificazione, l'attuazione e l'applicazione pone un forte accento sulle iniziative di semplificazione; che tale accento dovrebbe essere controbilanciato da un'analisi altrettanto dettagliata dell'attuazione e dell'applicazione; che, in assenza di sorveglianza e di un'applicazione efficace ed efficiente delle norme da parte della Commissione, le imprese transfrontaliere e la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi nell'UE potrebbero essere gravemente ostacolate; che la Commissione dovrebbe adottare misure di esecuzione per garantire tutti i diritti previsti dal diritto dell'UE, in particolare i diritti umani; che l'efficacia e la credibilità del diritto dell'UE dipendono dalla sua capacità di apportare benefici sociali, ambientali ed economici tangibili a tutti i cittadini e a tutte le regioni, garantendo che nessuno sia lasciato indietro nell'applicazione delle norme dell'UE; che il principio del controllo parlamentare nelle attività della Commissione, compreso il monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE da parte della Commissione, è essenziale per garantire la responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'UE e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il numero di procedimenti di infrazione archiviati è diminuito drasticamente, passando da 1 030 nel 2023 a 535 nel 2024; che il numero di casi aperti è aumentato da 1 461 nel 2023 a 1 493 nel 2024; che il numero di nuovi casi di infrazione è aumentato da 528 nel 2023 a 567 nel 2024; che, per il 2025, i dati preliminari relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2025 indicano che 345 casi sono stati archiviati, mentre 1 559 casi erano attivi; che i dati non sono completi, non sono ancora disponibili o non sono riportati sul sito web della Commissione; che nel 2023, nel 2024 e nel 2025 l'ambiente è stato il settore d'intervento che ha registrato il maggior numero di procedure di infrazione; che nel 2023 questo settore era seguito dai settori dell'energia e dei trasporti; che nel 2024 era seguito da quelli della giustizia e dei consumatori, nonché della mobilità e dei trasporti; che nel 2025 era seguito da quelli della giustizia, dei consumatori e dell'energia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che vi sono casi di persistenti violazioni del diritto dell'UE e di sistematica mancata esecuzione delle sentenze della CGUE da parte di alcuni Stati membri;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Controllo e applicazione del diritto dell'UE</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>prende atto della relazione 2023 della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>si rammarica che la Commissione non abbia pubblicato una relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE per il 2024, interrompendo così una pratica in vigore da oltre 40 anni, sin dal 1983; sottolinea che il controllo annuale periodico dell'applicazione del diritto dell'UE è uno strumento essenziale attraverso il quale la Commissione svolge il suo ruolo di custode dei trattati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, in quanto contribuisce a garantire e controllare che il diritto dell'UE sia applicato e attuato correttamente in tutti gli Stati membri e a monitorare i progressi compiuti in tale ambito in modo trasparente e accessibile a tutti; ritiene che la relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE sia uno strumento fondamentale per consentire il controllo del corretto recepimento e della corretta attuazione del diritto dell'UE e per salvaguardare l'equilibrio istituzionale previsto dai trattati; sottolinea che il Parlamento deve essere costantemente informato e si basa su tale relazione, tanto in qualità di colegislatore quanto nel suo esercizio di controllo politico sulla Commissione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, TUE, per garantire che questa eserciti adeguatamente le sue prerogative; sottolinea l'importanza di garantire un monitoraggio annuale dell'applicazione del diritto dell'UE paese per paese, al fine di prevenire le violazioni dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto a causa della mancata conformità; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla libertà di espressione, al pluralismo dei media, all'uguaglianza e alla non discriminazione, la cui violazione potrebbe avere un impatto diretto sulla fiducia dei cittadini nell'UE; ritiene che una rendicontazione trasparente e accessibile contribuisca a tenere i cittadini informati sull'attuazione del diritto dell'UE e limiti lo spazio per la disinformazione sul funzionamento dell'UE; osserva con preoccupazione che le corti costituzionali e supreme nazionali in alcuni Stati membri minano la dottrina consolidata del primato del diritto dell'UE; sottolinea che tali sviluppi dovrebbero sempre portare a rapide misure di applicazione da parte della Commissione, comprese procedure di infrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>prende atto del passaggio della Commissione a un nuovo ciclo di rendicontazione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE con relazioni annuali sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione da parte di ciascun commissario e con una relazione annuale di sintesi in materia di semplificazione, attuazione e applicazione; accoglie con favore la relazione di sintesi annuale 2025 e delle relazioni annuali 2025 sui progressi compiuti presentate dai commissari, che coprono il periodo dal 1º gennaio al 31 luglio 2025, quale preziosa fonte di informazioni fattuali sullo stato di attuazione del diritto dell'UE in tutti i settori e gli Stati membri; osserva che le relazioni sono presentate in modo chiaro; deplora tuttavia che l'analisi rimanga eccessivamente incentrata sui risultati conseguiti, prestando insufficiente attenzione alle difficoltà persistenti e alle carenze sistemiche nell'applicazione della legislazione; osserva che l'insufficienza di dati comparativi e di indicatori orientati ai risultati limita la valutazione dei progressi reali nel tempo; rileva che la relazione annuale di sintesi deve andare oltre un esercizio descrittivo e fornire una valutazione critica e sostanziale delle sfide sistemiche e delle carenze nell'attuazione e applicazione della legislazione dell'UE, compresa una chiara e trasparente identificazione delle carenze e delle misure previste per porvi rimedio; invita la Commissione, nelle future relazioni di sintesi, a garantire un approccio coerente e che i capitoli sulla semplificazione siano controbilanciati da un'analisi dell'attuazione e dell'applicazione; invita la Commissione ad andare oltre il monitoraggio formale e procedurale incentrato sul mero recepimento delle direttive; sottolinea che il monitoraggio dovrebbe rispecchiare l'efficacia sostanziale del diritto dell'UE nel conseguimento dei suoi obiettivi; chiede alla Commissione di pubblicare la metodologia applicata nella preparazione delle relazioni di sintesi, al fine di garantire la trasparenza e un controllo parlamentare efficace; sottolinea l'importanza di una buona cooperazione tra le istituzioni, in particolare attraverso il dialogo strutturato costante tra la Commissione e il Parlamento, al fine di garantire la piena trasparenza e accessibilità e migliorare la credibilità e l'utilità delle relazioni per i responsabili politici e i cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede una maggiore trasparenza nella cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio in materia di attuazione e applicazione del diritto dell'UE, anche attraverso dialoghi strutturati periodici, la condivisione sistematica dei dati e la trasmissione tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento, in linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>deplora la mancanza di informazioni sulle priorità politiche essenziali dell'UE nella relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE del 2023, nonché nella sua relazione di sintesi su semplificazione, attuazione ed effettiva applicazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>insiste sulla necessità di rafforzare i meccanismi ex ante volti a garantire che le proposte legislative siano pienamente conformi alla ripartizione delle competenze prevista dai trattati, in modo da evitare situazioni in cui gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria completa e approvati dagli Stati membri possano successivamente essere annullati, anche parzialmente, per motivi relativi alla base giuridica o alla competenza; sottolinea che un controllo giuridico rafforzato in tutte le fasi del processo legislativo è essenziale per salvaguardare la stabilità, la prevedibilità e la credibilità della legislazione dell'UE; evidenzia la necessità che la Commissione garantisca controlli sistematici di conformità al fine di evitare che la legislazione dell'UE invada settori esclusi dalla competenza dell'UE, in particolare settori sensibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invita la Commissione a pubblicare una relazione di trasparenza annuale dedicata specificamente al ciclo di monitoraggio, semplificazione e applicazione, che specifichi i cambiamenti metodologici, le fonti di dati, le sfide incontrate e le consultazioni tenute con i portatori di interessi e le amministrazioni nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>prende atto dei riferimenti contenuti nella relazione di sintesi 2025 della Commissione, nonché nelle relazioni settoriali disponibili sullo stato di avanzamento, ai dialoghi nell'ambito della procedura di pre-infrazione (precedentemente noti come EU Pilot), al loro attuale funzionamento e al loro ruolo nell'agevolare la risoluzione precoce dei problemi prima dell'avvio di procedure formali di infrazione; ritiene, tuttavia, che tali riferimenti dovrebbero essere più dettagliati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che le petizioni ricevute dal Parlamento costituiscono uno strumento essenziale per individuare le carenze nell'attuazione del diritto dell'UE, comprese le violazioni sistemiche o strutturali negli Stati membri; esorta pertanto la Commissione a provvedere affinché le informazioni e le risultanze che emergono dalle petizioni siano prese in considerazione e integrate nei suoi processi di applicazione e monitoraggio; chiede in particolare alla Commissione di fornire dati statistici dettagliati sul numero di petizioni cui la Commissione ha dato seguito, comprese quelle che hanno portato a ulteriori indagini attraverso procedure EU Pilot o procedure di infrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>esprime preoccupazione per la regolare mancanza di valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte legislative, in particolare quelle che potrebbero avere impatti significativi sui diritti fondamentali; sottolinea che le valutazioni d'impatto contribuiscono alla qualità della legislazione dell'UE e pertanto ne facilitano l'attuazione, oltre a migliorare la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni dell'UE; sottolinea l'importanza di consultare i portatori di interessi e le organizzazioni della società civile pertinenti nell'elaborazione delle valutazioni d'impatto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>raccomanda alla Commissione di coinvolgere ampiamente i portatori di interessi, le organizzazioni della società civile e gli esperti indipendenti nel monitoraggio dell'attuazione del diritto dell'UE, sfruttando appieno le loro competenze e conoscenze in materia di attuazione a livello locale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>ribadisce che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale per l'attuazione efficace e l'applicazione uniforme del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri e riconosce il ruolo essenziale dell'applicazione della legge nella tutela dei diritti fondamentali; sottolinea che l'applicazione corretta e uniforme del diritto dell'UE nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia è essenziale per salvaguardare i diritti fondamentali, la fiducia reciproca e lo Stato di diritto in tutta l'UE; prende atto con preoccupazione delle persistenti carenze nel recepimento e nell'attuazione dei principali strumenti giuridici; esprime un forte sostegno al meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto e invita la Commissione ad applicarlo in modo coerente, obiettivo e trasparente; sottolinea l'urgente necessità di un maggiore controllo del rispetto, da parte degli Stati membri, dei valori fondamentali dell'UE, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, come sancito dall'articolo 2 TUE; sottolinea che il meccanismo sancito dall'articolo 7 TUE è uno strumento di applicazione essenziale in caso di evidente rischio di violazione grave; sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto riguarda non solo gli Stati membri, ma anche le istituzioni dell'UE, che dovrebbero essere ritenute responsabili del rispetto dei trattati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a far rispettare la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<FOOTNOTE><FIELD> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/913/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, nonché il regolamento sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, al fine di garantire una solida protezione giuridica e istituzionale contro l'incitamento all'odio, la discriminazione e la violenza, sia negli ambienti fisici che in quelli digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>chiede una maggiore cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie e di contrasto per combattere efficacemente le forme gravi di criminalità, la corruzione e il terrorismo; sostiene l'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di giustizia, compresa la piena diffusione del sistema digitale di scambio di prove elettroniche (e-Evidence) e di e-CODEX; sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo e la capacità operativa della Procura europea (EPPO);</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>sottolinea che, nell'applicare le tutele dei diritti fondamentali previste dalla Carta dei diritti fondamentali, che corrispondono ai diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>approva le raccomandazioni strategiche formulate nelle relazioni Draghi e Letta e ne sottolinea l'importanza per rafforzare la capacità di attuazione dell'UE, modernizzare il mercato unico e garantire una governance del diritto dell'UE più coerente e orientata ai risultati in tutti i settori strategici;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedure di infrazione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per la riluttanza della Commissione ad avviare procedure di infrazione dinanzi alla CGUE, anche in casi che comportano violazioni chiare e persistenti del diritto dell'UE; esorta la Commissione, in quanto custode dei trattati, a fare pieno uso di tutti gli strumenti di applicazione disponibili e a non esimersi dall'utilizzare il contenzioso come strumento di applicazione essenziale per garantire l'osservanza e difendere l'autorità del diritto dell'UE; deplora che l'avvio di procedure di infrazione rimanga selettivo, dato l'approccio della Commissione inteso a dare priorità alle violazioni che ritiene incidano in maniera più significativa sugli interessi pubblici e commerciali<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025)0047).</FIELD></FOOTNOTE>, ed esprime preoccupazione per il fatto che eventuali violazioni del diritto dell'UE non siano sistematicamente seguite da azioni esecutive; sottolinea l'importanza di un monitoraggio e di un'azione preventiva efficaci al fine di garantire che i cittadini non sostengano i costi del recepimento incompleto o dell'applicazione non corretta del diritto dell'UE da parte degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>critica la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i criteri utilizzati dalla Commissione per dare priorità a determinate azioni esecutive rispetto ad altre; invita la Commissione ad adottare e pubblicare criteri trasparenti e oggettivi applicabili ai casi di infrazione, in particolare per quanto riguarda la selezione e la definizione delle priorità di quelli che comportano violazioni gravi o sistemiche dei diritti fondamentali, dei principi dello Stato di diritto o delle norme del mercato interno; insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza durante l'intero processo, ivi compreso l'accesso del pubblico alle informazioni sullo stato, la natura e la portata delle procedure aperte, sui risultati delle procedure, nonché sui contributi pubblici – ricevuti e presi in considerazione – in particolare nella fase di avvio delle procedure di infrazione; invita la Commissione a riferire in modo proattivo e continuo sui casi in cui ha agito in risposta a presunte infrazioni gravi e sui casi in cui ha deciso di non agire;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>deplora la frequente mancanza di procedure di infrazione avviate per inosservanza delle sentenze della CGUE; invita la Commissione ad avviare sistematicamente tali procedure in caso di mancata esecuzione di una sentenza della CGUE, anche avanzando richieste di somme forfettarie o penalità di mora, in particolare in caso di violazioni sistemiche del diritto dell'UE o di ripetuta inosservanza delle sentenze della CGUE da parte dello Stato membro in questione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>sottolinea che le denunce relative a presunte violazioni del diritto dell'UE da parte degli Stati membri presentate da cittadini, professionisti del diritto o organizzazioni della società civile sono una fonte di informazioni importante per quanto concerne l'applicazione del diritto dell'UE; esorta la Commissione, quando le vengono presentate denunce, a garantire un seguito adeguato alle stesse, anche, se del caso, avviando tempestivamente procedure di infrazione o comunicando in modo chiaro al richiedente i motivi per cui non sarà avviata alcuna procedura di infrazione; insiste inoltre sull'importanza degli altri canali che consentono ai cittadini di segnalare casi di cattiva amministrazione da parte di un'istituzione dell'UE o di frode e sulla necessità di rafforzare i mezzi finanziari e il personale del Mediatore europeo e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nonché di rendere più efficace il meccanismo di presentazione delle petizioni al Parlamento europeo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>osserva che il Parlamento ha ricevuto diverse petizioni che sollevano gravi preoccupazioni in merito agli abusi sessuali su minori, in particolare online, e più in generale in merito a carenze ripetute o sistemiche nell'attuazione del diritto dell'UE in materia di protezione dei minori; evidenzia che, nel 2023 e nel 2025, la Commissione ha dato seguito alle procedure di infrazione avviate nei confronti di 18 Stati membri per recepimento non corretto della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso sessuale su minori<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, di cui otto sono state chiuse; invita la Commissione a dare priorità all'applicazione in tale ambito e a garantire un seguito rapido ed efficace alle petizioni che evidenziano presunte inosservanze, data la particolare vulnerabilità dei minori; incoraggia la Commissione, in tale contesto, a utilizzare tutti gli strumenti procedurali e giuridici disponibili per garantire la piena ed efficace attuazione del diritto dell'UE inteso a prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>osserva con preoccupazione che in alcuni Stati membri l'applicazione del procedimento pregiudiziale è minacciata, anche per quanto concerne i poteri dei giudici di chiedere pronunce pregiudiziali; sottolinea che tali ostacoli compromettono la corretta attuazione del diritto dell'UE negli Stati membri in questione; esorta la Commissione a fare pieno uso degli strumenti pertinenti per garantire il pieno rispetto del procedimento pregiudiziale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>esorta la Commissione a ricorrere efficacemente alla fase precontenziosa, tenendo presente l'obiettivo di garantire che gli Stati membri si conformino quanto prima agli obblighi derivanti dal diritto dell'UE; esorta la Commissione a introdurre un termine per il dialogo pre-infrazione, precedentemente noto come procedura EU Pilot, al fine di garantire una rapida risoluzione e applicazione; raccomanda di fornire informazioni più dettagliate e accessibili su tali dialoghi informali, comprese le tempistiche e i risultati attesi, al fine di garantire la responsabilità e una risoluzione tempestiva;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attuazione del diritto dell'UE</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione strutturata e i meccanismi di allarme rapido che contribuiscono a individuare i problemi di recepimento o attuazione prima che si rendano necessarie procedure formali di infrazione; esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente i termini di recepimento, a seguire gli orientamenti emanati dalla Commissione e a impegnarsi attivamente e pienamente nei dialoghi sull'attuazione, nonché a notificare tempestivamente alla Commissione i potenziali ostacoli e problemi relativi al recepimento e all'attuazione, al fine di evitare ritardi, errori e potenziali sanzioni; chiede un ulteriore sostegno per sviluppare la capacità amministrativa e tecnica degli Stati membri a tale riguardo; lamenta che alcuni Stati membri segnalino troppo tardi o non segnalino affatto i problemi di recepimento e/o attuazione, con conseguenti ritardi che incidono negativamente sui cittadini e sulle imprese dell'UE; ricorda che gli Stati membri partecipano alla procedura legislativa attraverso il Consiglio, che è colegislatore; sottolinea che la mancata applicazione del diritto dell'UE compromette la percezione dell'UE da parte dei cittadini e la sua capacità di produrre risultati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>accoglie con favore l'introduzione dei dialoghi sull'attuazione come nuovo strumento per sostenere il rispetto del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; sottolinea l'importanza di istituire un processo chiaro, trasparente e inclusivo per individuare, selezionare e coinvolgere i portatori di interessi in tali dialoghi in tutti gli Stati membri dell'UE; osserva con preoccupazione che la partecipazione degli enti regionali e locali ai dialoghi sull'attuazione rimane limitata; sottolinea che una partecipazione significativa dei portatori di interessi è essenziale per migliorare la qualità, la legittimità e l'efficacia degli sforzi di attuazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>osserva che, secondo il quadro di valutazione del mercato unico, il ritardo medio di recepimento delle direttive sul mercato unico nell'UE è attualmente di 11,9 mesi, il che significa che, in media, gli Stati membri impiegano quasi un anno in più rispetto al termine prescritto per recepire le direttive dell'UE nelle rispettive legislazioni nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che numerosi atti legislativi europei contengono riferimenti a standard tecnici e ad atti delegati o di esecuzione ancora in fase di elaborazione al momento dell'adozione dell'atto di base, il che ostacola il pieno recepimento da parte degli Stati membri entro il termine prescritto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>prende atto con preoccupazione dei limiti della nuova piattaforma di attuazione Europa, lanciata nell'aprile 2025, che mira a centralizzare le informazioni sulle azioni esecutive della Commissione, sui casi di infrazione, sul recepimento delle direttive e sul dialogo pre-infrazione, precedentemente noto come procedura EU Pilot; sottolinea che, nonostante il suo potenziale, la piattaforma è costituita principalmente da tabelle di dati e dovrebbe essere migliorata al fine di fornire in modo trasparente le informazioni essenziali sulle procedure in corso o concluse e di rendere disponibili analisi qualitative esaurienti dei dati presentati; osserva che le informazioni presentate sulla piattaforma sono principalmente organizzate dagli Stati membri e offrono una panoramica generale degli sforzi nazionali di attuazione; deplora l'assenza di una struttura basata su atti giuridici, che consentirebbe una comprensione più chiara della fase di attuazione, delle sfide correlate e delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attuazione degli atti legislativi; ritiene che lo sviluppo di tale approccio analitico migliorerebbe in modo significativo la trasparenza e agevolerebbe una valutazione maggiormente basata su dati concreti dell'attuazione in tutta l'UE; invita la Commissione a migliorare l'efficienza della piattaforma e il suo contenuto affinché possa essere utilizzata per svolgere una serie di operazioni in modo trasparente e facilmente accessibile, compresi raffronti e conclusioni in determinati casi, e affinché diventi uno strumento utile per i legislatori, gli operatori della giustizia e i cittadini che cercano di conoscere il modo in cui il diritto dell'UE è rispettato nella pratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>sottolinea che la pubblicazione trasparente e tempestiva dei dati sul recepimento e sui casi di infrazione è essenziale per la responsabilità e la fiducia del pubblico; invita la Commissione a rendere tali dati accessibili in un formato aperto e di facile utilizzo e ad agevolare i confronti tra gli Stati membri e i settori strategici; invita la Commissione a garantire la necessaria trasparenza di tutti gli strumenti e le banche dati utilizzati per monitorare l'attuazione del diritto dell'UE, anche mettendo a disposizione del pubblico note metodologiche, criteri per la raccolta dei dati e spiegazioni degli indicatori; sottolinea che la trasparenza è essenziale per un controllo significativo da parte dei cittadini, dei ricercatori e delle istituzioni dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>sottolinea la necessità di rafforzare la trasparenza per i cittadini e le imprese per quanto riguarda i diritti di cui godono a norma del diritto dell'UE e i meccanismi disponibili in caso di violazione di tali diritti; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la visibilità e l'accessibilità delle procedure di reclamo, anche attraverso strumenti digitali modernizzati e portali di informazione multilingue;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>esorta la Commissione a rafforzare e modernizzare il suo monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti, riconoscendo la loro crescente importanza quale principale strumento legislativo dell'UE; osserva le difficoltà nell'applicazione dei regolamenti, come evidenziato dalle lacune nei dati forniti dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda la completezza, l'accessibilità e la coerenza; chiede alla Commissione di riferire su come le sue attività e pratiche di controllo siano adattate all'applicazione dei regolamenti e alle raccomandazioni formulate a tal riguardo nella sua relazione di valutazione sui propri metodi di lavoro per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>raccomanda un uso più disciplinato e limitato della legislazione di livello 2, in particolare degli atti delegati e di esecuzione, specificando elementi non essenziali della legislazione o limitandone l'ambito di applicazione a questioni realmente tecniche necessarie per l'applicazione della legislazione di livello 1, rispettivamente; sottolinea che gli atti di livello 2 devono essere soggetti a procedure trasparenti, prevedere tempistiche chiare, concedere tempo sufficiente per un controllo significativo ed efficace da parte dei colegislatori ed essere pubblicati con congruo anticipo per consentire ai portatori di interessi di prepararsi al fine di conformarsi, e che tali misure dovrebbero, ove possibile, essere messe a disposizione prima o nello stesso momento dell'entrata in vigore della legislazione di livello 1 per garantire la certezza del diritto e l'applicabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>insiste sul ruolo fondamentale delle autorità giudiziarie degli Stati membri e dell'UE nel costruire una solida giurisprudenza, mantenendo in tal modo la sicurezza giuridica in tutta la società e nel mercato dell'UE; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di preservare l'indipendenza della magistratura, ma anche di assegnare solide risorse finanziarie e umane alle autorità giudiziarie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>evidenzia che, in taluni Stati membri caratterizzati da sistemi federali o regionali, il recepimento potrebbe comportare processi legislativi articolati che coinvolgono molteplici livelli di governo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie e di contrasto per combattere efficacemente le forme gravi di criminalità, la corruzione e il terrorismo, in particolare rafforzando il ruolo e la capacità operativa dell'EPPO;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>sostiene l'ulteriore digitalizzazione degli strumenti giudiziari, in particolare nelle procedure transfrontaliere, come i sistemi e-Evidence ed e-CODEX, al fine di accelerare il processo decisionale giudiziario in modo affidabile;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Semplificazione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>sottolinea che la semplificazione del diritto dell'UE non deve essere confusa con la deregolamentazione; sottolinea che gli sforzi di semplificazione della Commissione, che mettono in correlazione il destino di diversi atti legislativi, non dovrebbero in alcun modo essere automatici e devono, se necessario, essere oggetto di valutazioni d'impatto approfondite e di consultazioni significative dei portatori di interessi; evidenzia che la razionalizzazione delle procedure e dei testi giuridici può migliorare la chiarezza, la certezza del diritto e l'efficienza amministrativa; ribadisce che una legislazione europea di qualità, chiara e coerente costituisce una condizione essenziale per una recepimento effettivo, corretto e uniforme da parte degli Stati membri, preservando al contempo gli obiettivi politici essenziali e le tutele; evidenzia che l'obiettivo di tale processo di semplificazione deve essere quello di ridurre la complessità tecnica, eliminare le sovrapposizioni normative, armonizzare le definizioni e le procedure stabilite dagli atti che disciplinano i settori correlati e garantire la fattibilità tecnica dell'attuazione nel diritto nazionale; sottolinea l'importanza della coerenza tra gli strumenti legislativi al fine di evitare duplicazioni e contraddizioni che aggiungono complessità e ostacolano un'attuazione efficace; evidenzia che la riduzione degli oneri amministrativi è inscindibile dalla garanzia dell'accessibilità, che può essere efficacemente raggiunta attraverso strumenti digitali ben progettati, semplici e inclusivi per tutti gli utenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>osserva che, nel 2023, 59 procedure legislative ordinarie su 130 sono state pubblicate senza una valutazione d'impatto, mentre nel 2024 ciò è avvenuto per 26 procedure legislative ordinarie su 31; osserva inoltre con preoccupazione che tra il 1º dicembre 2024 e il 26 settembre 2025 la Commissione ha pubblicato 80 procedure legislative ordinarie, di cui solo 18 sono state sostenute da un totale di 12 valutazioni d'impatto; chiede che tutti gli atti siano sottoposti a valutazioni d'impatto; deplora che ciò non sia avvenuto in passato per diverse proposte politicamente sensibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>riconosce gli obiettivi di riduzione degli oneri stabiliti dalla Commissione nel suo programma di lavoro per il 2025; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di sottoporre la legislazione dell'UE a prove di stress e a verifiche fattuali per garantire che realizzi efficacemente i suoi obiettivi strategici; ricorda, a tale proposito, l'importanza di una valutazione sistematica della legislazione per un'elaborazione delle politiche basata su dati concreti, come previsto nel pacchetto di strumenti della Commissione per legiferare meglio; esorta a dotare un commissario designato dell'autorità, delle risorse e degli strumenti analitici necessari per guidare tale sforzo e garantire che tutti gli atti legislativi siano proporzionati, applicabili e idonei allo scopo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>sottolinea i casi di atti legislativi che non sono mai stati applicati; invita la Commissione a monitorare regolarmente tali casi, a valutare le ragioni di tale mancata applicazione, a decidere se necessitano di una semplificazione e a presentare proposte per modificarli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>ricorda che il processo legislativo dell'UE si basa sull'equilibrio interistituzionale tra i colegislatori e su un impegno condiviso a favore di una cooperazione trasparente durante il ciclo legislativo; osserva che ciò deve trovare riscontro nella definizione o nella revisione delle priorità pluriennali e nella dichiarazione comune sulle priorità interistituzionali annuali; critica fermamente la recente prassi della Commissione di revocare le proposte legislative, in particolare quelle già oggetto di negoziati di trilogo, senza una motivazione adeguata, in quanto tali azioni compromettono la credibilità della cooperazione interistituzionale e la responsabilità democratica; ricorda che qualsiasi intenzione della Commissione di revocare gli atti legislativi in sospeso annunciati nei suoi programmi di lavoro annuali deve essere debitamente motivata e giustificata, consentendo un'adeguata consultazione dei colegislatori dell'UE; osserva che la mancanza di un'adeguata consultazione mette a rischio un equilibrato esercizio delle prerogative delle istituzioni dell'UE, crea incertezza giuridica per le imprese e mina la fiducia dei comuni cittadini nel processo legislativo dell'UE; invita pertanto la Commissione a coinvolgere pienamente il Parlamento europeo e il Consiglio fin dalle prime fasi e durante tutta la procedura di revoca, nonché a effettuare valutazioni d'impatto approfondite e basate su dati concreti prima di qualsiasi potenziale abrogazione, considerando i benefici e i costi in modo globale, compresi i costi della non conformità e dell'inazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>raccomanda alla Commissione di presentare una legislazione per codificare norme minime per le procedure amministrative in tutti gli Stati membri, in conformità della risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la digitalizzazione e il diritto amministrativo; sottolinea che tale legislazione dovrebbe promuovere l'equità, la trasparenza e la digitalizzazione nella pubblica amministrazione dell'UE, comprese le garanzie per l'uso responsabile dell'IA nel processo decisionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>chiede una significativa semplificazione degli obblighi amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'UE, al fine di garantire che i fondi dell'UE siano utilizzati in modo corretto ed efficace, in particolare attraverso un più ampio uso di modelli di rendicontazione basati sui risultati, una riduzione della duplicazione nelle procedure di audit e una chiara distinzione giuridica tra errori non intenzionali e frodi deliberate; si rammarica del fatto che, alla fine del 2023, solo circa un terzo dei fondi totali a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza fosse stata erogata agli Stati membri, mentre sette Stati membri non avevano ricevuto fondi per il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza entro la fine del 2023, a causa del mancato conseguimento da parte dei governi dei traguardi concordati<FOOTNOTE><FIELD> Corte dei conti europea, relazione speciale n. 13/2024: "Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Progressi a rilento: rimangono a rischio il completamento delle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024.</FIELD></FOOTNOTE>; sottolinea che gli eccessivi oneri amministrativi, nonché le questioni relative alla capacità amministrativa e alla complessità delle norme a livello nazionale, compromettono l'accesso ai finanziamenti dell'UE e la credibilità delle politiche di sostegno dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>esorta la Commissione a valutare la fattibilità di fondere la legislazione digitale attuale e futura, compresi i quadri di cibersicurezza, in un corpus unico e coerente di norme digitali; raccomanda che tale strumento contenga definizioni armonizzate, obblighi di comunicazione unificati e orientamenti chiari per gli attori pubblici e privati al fine di migliorare la coerenza giuridica e la conformità in tutto il mercato unico digitale;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elementi specifici per settore</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>osserva che, nel settore del commercio, nel caso di atti legislativi con date di applicazione differite, è fondamentale definire date di applicazione chiare; ricorda che gli orientamenti della Commissione necessari per l'attuazione efficace e uniforme di tali atti dovrebbero apportare chiarezza e certezza del diritto e non compromettere l'essenza stessa e lo scopo dell'atto di base; si rammarica profondamente, in tale contesto, dell'impatto negativo sugli operatori dell'UE e sui partner internazionali dell'UE causato dai ripetuti ritardi e dalla mancanza di chiarezza per quanto riguarda le date di applicazione e i periodi di graduale introduzione ai sensi della legislazione dell'UE e degli accordi internazionali di cui l'UE è parte, il che compromette anche la credibilità dell'UE sulla scena mondiale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>accoglie con favore, nel settore dell'occupazione, la sentenza della CGUE<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2025, <STRING ITALIC="on">Danimarca</STRING>/<STRING ITALIC="on">Parlamento e Consiglio</STRING>, C-19/23, ECLI:EU:C:2025:865.</FIELD></FOOTNOTE>, che ha ampiamente confermato la validità della direttiva relativa a salari minimi adeguati<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; invita gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali entro il termine prescritto a farlo senza indugio; esorta la Commissione a rimanere vigile e ad adottare tutte le misure appropriate per garantire il pieno e tempestivo recepimento e l'effettiva attuazione della direttiva; sostiene l'impegno della Commissione nell'avvio di dialoghi pre-infrazione nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, che agevolino le modifiche legislative nazionali volte a rafforzare e armonizzare i livelli minimi di protezione dei lavoratori, salvaguardando in tal modo i diritti dei lavoratori e contribuendo a creare condizioni di parità in tutta l'UE; si rammarica del fatto che diversi Stati membri abbiano recepito solo parzialmente alcune direttive nella loro legislazione nazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>accoglie con favore, nel settore dell'ambiente, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali; invita la Commissione a pubblicare quadri operativi annuali di attuazione per ciascuno Stato membro e settore strategico con indicatori e metadati sullo stato dei casi che siano leggibili meccanicamente e comparabili, integrando le serie di dati dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e consentendo l'analisi delle tendenze e l'analisi comparativa; sottolinea che, secondo il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2025, il costo della mancata attuazione del diritto ambientale dell'UE ammonta a 180 miliardi di EUR all'anno, mentre per colmare il divario di attuazione sarebbero necessari 122 miliardi di EUR all'anno, a dimostrazione del fatto che un'attuazione efficace rappresenta un investimento solido piuttosto che un costo; evidenzia che, al 2 aprile 2025, erano in corso 309 procedure di infrazione nel settore della legislazione ambientale, il 45 % delle quali riguardava l'inquinamento e l'acqua, il 24 % la gestione dei rifiuti, il 24 % la natura e la biodiversità e il 7 % la governance; invita gli Stati membri a rafforzare la propria capacità amministrativa per le autorizzazioni, le ispezioni e il monitoraggio, ad adottare strumenti digitali di autorizzazione e applicazione e a garantire dati ambientali aperti per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e il controllo civico; osserva con preoccupazione che la proliferazione e la stratificazione degli atti delegati e di esecuzione possono compromettere la chiarezza giuridica e l'osservanza tempestiva da parte delle amministrazioni e dei soggetti responsabili; sottolinea che la semplificazione dovrebbe migliorare la chiarezza e la certezza senza rendere le norme di protezione ambientale meno rigorose; invita la Commissione ad accompagnare le iniziative di semplificazione con valutazioni d'impatto sulla conformità e orientamenti per gli operatori del settore; esorta ad allineare i finanziamenti dell'UE alle priorità di attuazione, separando il sostegno per colmare le lacune in materia di conformità ambientale individuate nel riesame dell'attuazione delle politiche ambientali ed eliminando gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente; invita la Commissione a prendere in considerazione condizionalità proporzionate e mirate qualora la persistente inosservanza comprometta gli obiettivi dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>accoglie con favore l'avvio, da parte della Commissione, dei dialoghi pre-infrazione con gli Stati membri, in particolare quelli che non hanno presentato in tempo i progetti aggiornati dei piani nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030; si rammarica tuttavia della mancanza di calendari dettagliati per le azioni di conformità e di follow-up da parte degli Stati membri; sottolinea l'importanza di razionalizzare l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di clima e ambiente, compresi il pacchetto "Pronti per il 55 %" e il Green Deal europeo; chiede un monitoraggio integrato, migliori meccanismi di applicazione e un più stretto allineamento tra gli obiettivi climatici dell'UE e le strategie nazionali per garantire la realizzazione tempestiva e coerente degli impegni ambientali dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>osserva che l'attuazione tempestiva ed efficace della legislazione recentemente adottata, compresa la rifusione della direttiva sull'efficienza energetica<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, la direttiva sulle energie rinnovabili<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, il pacchetto sull'assetto del mercato dell'energia elettrica e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, è essenziale per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030, nonché per garantire il completamento di un'Unione dell'energia pienamente integrata e interconnessa in linea con il regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, compresa la sua prossima revisione, e con il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; sottolinea che persistenti barriere, ad le esempio lunghe e complesse procedure amministrative, l'insufficiente digitalizzazione, la mancanza di capacità amministrativa delle autorità di regolamentazione e di rilascio delle autorizzazioni, l'incoerente o ritardato recepimento da parte degli Stati membri) continuano a ostacolare l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia di energia, ritardano la modernizzazione di infrastrutture e interconnessioni energetiche, intralciano l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>deplora il fatto che l'applicazione della legge nel settore energetico rappresenta ancora una notevole quota delle procedure di infrazione, principalmente a causa del recepimento incompleto o non corretto della normativa dell'Unione; sottolinea che le carenze nell'attuazione delle disposizioni su infrastrutture e interconnessioni energetiche ai sensi del regolamento (UE) 2022/869 e del regolamento (UE) 2018/1999 ritardano ulteriormente l'integrazione dei sistemi energetici nazionali e compromettono il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione; invita la Commissione a garantire un approccio più coerente tra procedure di infrazione, monitoraggio ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 e sostegno tecnico fornito tramite lo strumento di sostegno tecnico, in modo da affrontare i casi di non conformità derivanti dall'insufficiente capacità amministrativa o dalla mancanza di chiarezza giuridica; incoraggia la Commissione a dare priorità alle azioni esecutive e di orientamento che agevolano il puntuale completamento dei progetti di interesse comune e di altre infrastrutture transnazionali essenziali a completare il mercato interno dell'energia e l'Unione dell'energia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>esorta gli Stati membri a recepire e attuare appieno, in modo corretto, la decisione quadro del Consiglio 2008/913/JHA e il regolamento sui servizi digitali, e invita la Commissione a portare avanti le procedure di infrazione nei casi di non conformità sistemica; accoglie con favore, in particolare, l'istituzione di una nuova unità presso la Commissione che si occupi dell'attuazione e applicazione del regolamento sui servizi digitali, e che dovrebbe consentire di adottare azioni concrete nei confronti delle piattaforme di dimensioni molto grandi che non rispettano detto regolamento, nonché di dare il dovuto seguito alla cooperazione tra la Commissione e i coordinatori nazionali dei servizi digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>sottolinea che, nel settore dell'agricoltura, la politica agricola comune (PAC) rappresenta la quota maggiore del bilancio dell'UE, ovvero il 31 % della spesa totale per il periodo 2021-2027; sottolinea che è fondamentale che la normativa dell'UE e i sistemi di controllo della PAC siano attuati e applicati con efficacia a livello sia dell'UE che nazionale, per garantire che gli interessi finanziari dell'UE e dei cittadini siano efficacemente protetti dall'uso improprio dei fondi dell'UE, fatto che potrebbe incidere negativamente sugli agricoltori e sull'immagine pubblica di tale politica; sottolinea che in alcuni Stati membri si sono verificati accaparramento di terreni e uso improprio delle sovvenzioni per violazione del diritto dell'UE, pratiche di corruzione o coinvolgimento della criminalità organizzata; sottolinea che è necessaria una corretta attuazione del diritto dell'UE, unitamente a efficaci misure di monitoraggio e controllo, per combattere tali abusi; sottolinea, in tale contesto, la mancanza di trasparenza e di accesso pubblico ai dati sulla distribuzione delle sovvenzioni agricole; esprime preoccupazione per il fatto che la cooperazione giudiziaria, nonostante i numerosi strumenti giuridici istituiti nel settore del recupero dei beni, sia ancora ostacolata dalle notevoli differenze tra i sistemi giuridici nazionali e dalla mancanza di norme armonizzate; sottolinea che il regolamento finanziario dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 61, deve essere rispettato e applicato in tutti gli Stati membri, in riferimento a tutte le erogazioni a titolo dei fondi dell'UE, compresi i pagamenti diretti all'agricoltura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>ricorda, nel settore della politica e cultura audiovisiva e dei media, l'importanza di un'attuazione puntuale ed efficace degli strumenti normativi, in particolare il regolamento europeo sulla libertà dei media<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, quale mezzo per garantire un ecosistema dei media sostenibile, pluralistico e resiliente, in grado di contrastare la disinformazione; sottolinea la necessità di attuare gli strumenti finanziari nell'arco dei rispettivi periodi di programmazione annuale, in modo coerente con i criteri di cui al regolamento (UE) 2021/818<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare rispetto al programma Europa creativa 2021-2027, la cui missione primaria è sostenere il settore culturale e tutelare l'indipendenza e la libertà artistica dei creatori; invita la Commissione a effettuare una valutazione complessiva ed equilibrata della direttiva sui servizi di media audiovisivi<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, principale strumento di regolamentazione dei contenuti audiovisivi e mediatici dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>invita la Commissione a garantire l'applicazione uniforme ed efficace delle norme sul mercato interno in tutti i settori; esprime profonda preoccupazione per le pratiche coercitive di buy-out imposte ai creatori europei, in particolare nel quadro di contratti basati su leggi e giurisdizioni estere che possono eludere le norme dell'UE ai fini di un'adeguata e proporzionata remunerazione; esorta la Commissione a introdurre una proposta legislativa dedicata che istituisca specifiche garanzie per prevenire tale elusione e assicurare che i creatori europei possano effettivamente godere dei propri diritti e farli rispettare ai sensi del diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>prende atto con preoccupazione delle persistenti carenze nel recepimento e nell'attuazione dei principali strumenti giuridici in materia di asilo, migrazione, protezione dei dati, cooperazione giudiziaria e applicazione della legge;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>rileva la mancanza di rendicontazione sull'applicazione della strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, sulle azioni volte a combattere la discriminazione, anche grazie alla direttiva dell'UE sull'accessibilità<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, e sulla strategia dell'UE per i giovani; ricorda l'impegno a conseguire gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali entro il 2030 per un'Europa sociale forte, equa, inclusiva e ricca di opportunità; invita la Commissione a dedicare, nella futura rendicontazione, capitoli specifici all'attuazione di questi importanti settori strategici; raccomanda di includere informazioni dettagliate sulla lotta ai reati generati dall'odio, sull'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e sull'applicazione sistematica dei "test Giovani" nello sviluppo delle politiche;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>