<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0150</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Soia geneticamente modificata MON 94637</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0186/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 94637 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D113501/03 – 2026/2651(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 94637, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D113501/03),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 27 febbraio 2026 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 31 marzo 2026 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 1º luglio 2025 e pubblicato l'23 ottobre 2025<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della soia geneticamente modificata MON 94637 (domanda GMFF-2023-21116), <STRING ITALIC="on">EFSA Journal</STRING> 2025, 23(10):e9581, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9581.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD>–––––––––––––––––––––––  Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1797, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (GU C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2246, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2246/oj);risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2247, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2247/oj);risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/586, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/586/oj);risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione, del 22 settembre 2025, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2025)0222);risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS1131 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2025)0288);risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2025)0289);risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata MON 88302, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2025)0290);risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87708, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2025)0291);risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2025)0292);risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2025)0327);risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2025)0328);risoluzione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DBN-09004-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0041);risoluzione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0042);risoluzione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (LLCotton25) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0043);risoluzione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato T304-40 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0044).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la soia geneticamente modificata MON 94637 ("soia geneticamente modificata") è stata messa a punto per fornire protezione da determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri mediante l'espressione di due nuove proteine Bt chimeriche, ossia Cry1A.2 e Cry1B.2;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il 1º luglio 2025 l'EFSA ha adottato un parere favorevole nel quale ha concluso che la soia geneticamente modificata è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente; che l'EFSA ha concluso che il consumo di alimenti e mangimi a base di soia geneticamente modificata non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale e che l'esposizione ambientale accidentale non desterebbe preoccupazioni in termini di sicurezza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'EFSA ha altresì concluso che dalla caratterizzazione molecolare e dalle analisi bioinformatiche non sono emerse criticità che richiedano un'ulteriore valutazione della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e che non è stato ritenuto necessario effettuare un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato degli alimenti o dei mangimi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che, nonostante la valutazione favorevole dell'EFSA, la letteratura scientifica indica che le nuove tossine Bt chimeriche Cry1A.2 e Cry1B.2 presentano un'attività insetticida notevolmente aumentata rispetto alle tossine di origine, il che solleva questioni di sicurezza specifiche che non sono state affrontate in misura sufficiente<FOOTNOTE><FIELD> D. Chen, W.J. Moar, A. Jerga, A. Gowda, J.S. Milligan, E.C. Bretsynder, T.J. Rydel, J.A. Baum, A. Semeao, S. Fu, V. Guzov, K. Gabbert, P.H. Head, J.A. Haas (2021), <STRING ITALIC="on">Bacillus thuringiensis</STRING> chimeric proteins Cry1A. 2 and Cry1B. 2 to control soybean lepidopteran pests: New domain combinations enhance insecticidal spectrum of activity and novel receptor contributions, <STRING ITALIC="on">PLoS One</STRING>, giugno 2017, 16(6), e0249150, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249150.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'analisi sistematica della letteratura presentata dal richiedente è stata criticata in quanto presenterebbe carenze metodologiche e non avrebbe tenuto adeguatamente conto dell'intera letteratura scientifica disponibile;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la caratterizzazione molecolare della soia geneticamente modificata è tuttora incompleta, poiché le alterazioni genomiche non intenzionali e le nuove fasi di lettura aperta non sono state esaminate in maniera approfondita utilizzando gli approcci "omici" e di sequenziamento più avanzati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'espressione genica è stata valutata solo in condizioni di campo limitate, vale a dire un anno e un paese, senza tenere conto in misura sufficiente dei fattori di stress ambientali o dei diversi contesti genotipici, nonostante la variabilità nell'espressione transgenica sia nota;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che le prove sul campo a sostegno della domanda erano limitate in termini geografici e ambientali e non sono rappresentative della diversità delle condizioni ambientali in cui la soia può essere coltivata o trasformata;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la maggior parte degli studi tossicologici si è basata su proteine Bt microbiche anziché su proteine vegetali, nonostante sia dimostrato che i costituenti vegetali, come gli inibitori della proteasi, possono aumentare la tossicità del Bt;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che vari risultati statisticamente significativi osservati negli studi tossicologici di 28 e 90 giorni non hanno dato luogo a ulteriori indagini di follow-up;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che i possibili effetti sinergici o combinatori tra le due tossine Bt, con composti vegetali o con altri fattori di stress, non sono stati adeguatamente studiati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che la valutazione dei rischi ambientali non affronta in misura sufficiente l'esposizione potenziale dovuta a fuoriuscite, letame o acque reflue, né i possibili effetti sugli organismi non bersaglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il Parlamento ha ripetutamente sottolineato che, al fine di colmare il persistente deficit democratico, la Commissione non dovrebbe autorizzare gli OGM nei casi in cui gli Stati membri non raggiungono la maggioranza qualificata in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi o al comitato di appello;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che l'approccio "One Health" richiede di tenere conto dell'interdipendenza tra salute umana, animale, vegetale e ambientale nel valutare la sostenibilità e la sicurezza a lungo termine degli OGM;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto è incompatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, conformemente ai principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ritiene che la valutazione dei rischi sia tuttora incompleta, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione molecolare, la valutazione tossicologica e la valutazione dei rischi ambientali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a non autorizzare la soia geneticamente modificata a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova circa gli effetti a lungo termine sulla biodiversità, sulla sicurezza alimentare, sui mezzi di sussistenza degli agricoltori e sulla salute degli animali, conformemente all'approccio "One Health";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>chiede alla Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa per riformare la procedura decisionale sugli OGM al fine di rispondere alle obiezioni costanti del Parlamento e alla mancanza di un sostegno a maggioranza qualificata tra gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea, a tale proposito, che autorizzare l'importazione per uso alimentare o animale di qualsiasi pianta geneticamente modificata che sia stata resa tollerante agli erbicidi vietati nell'Unione, come il glufosinato, è incoerente con gli impegni internazionali assunti dall'Unione nel quadro, tra l'altro, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compreso il quadro di Kunming-Montreal, e crea condizioni di disparità per gli agricoltori dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>