<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0152</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Nuova legge cinese sull'"unità etnica e il progresso" e recrudescenza della repressione delle identità etniche</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0216, 0223, 0232, 0233 e 0234/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2026 sulla nuova legge cinese sull'"unità etnica e il progresso" e sulla recrudescenza della repressione delle identità etniche (2026/2703(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 150, paragrafo 5, e l'articolo 136, paragrafo 4, del suo regolamento,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la protezione dell'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze è ancorata al diritto internazionale consuetudinario, come indicato nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche; che tutti gli Stati sono tenuti a rispettare tali norme;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il 12 marzo 2026 l'Assemblea nazionale del popolo cinese ha adottato la legge sulla promozione dell'unità etnica e del progresso, che integra ulteriormente l'ideologia dello Stato e dà priorità al mandarino nell'istruzione, nella vita pubblica e nei media, e intensifica la repressione e l'assimilazione istituzionalizzate delle identità delle minoranze etniche, tra cui quella tibetana, hui, uigura, manciù e mongola; che tale legge si discosta in modo significativo dalla legge cinese del 1984 sull'autonomia etnica regionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la portata extraterritoriale della legge consente di perseguire persone all'estero che si ritiene compromettano l'"unità etnica" della Cina;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina ha messo a dura prova le relazioni del paese con l'UE; che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbe essere al centro delle relazioni dell'UE con la Cina;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>condanna fermamente le politiche repressive di assimilazione della Cina e le conseguenti violazioni dei diritti umani universali, anche in Tibet, nello Xinjiang e nella Mongolia interna;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per l'adozione della legge sulla promozione dell'unità etnica e del progresso, che promuove apertamente le politiche di assimilazione e limita le libertà culturali, religiose e linguistiche di vari gruppi all'interno e all'esterno della Cina;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>esorta la Cina ad abrogare tale legge e a rispettare pertanto i suoi obblighi a norma del diritto internazionale in materia di non discriminazione e di protezione e promozione delle minoranze etniche e religiose;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita il Consiglio ad attivare il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei funzionari e delle entità responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di tale legge;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>deplora le disposizioni extraterritoriali della legge, che costituiscono una repressione transnazionale; esorta tutti gli Stati membri dell'UE a sospendere i trattati di estradizione con la Cina per proteggere le persone perseguitate residenti nell'UE dai rischi di repressione transnazionale resi possibili in virtù di tale legge;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>respinge fermamente i tentativi delle autorità cinesi di interferire nel riconoscimento e nell'educazione dei leader spirituali buddisti tibetani; sottolinea che la successione del Dalai Lama è una questione puramente religiosa, che deve essere determinata esclusivamente in conformità alle tradizioni buddiste tibetane;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>chiede il rilascio immediato dei prigionieri politici cinesi, tra cui figurano Choktrul Dorje Ten Rinpoche, Palden Yeshi, Ilham Tohti, vincitore del premio Sacharov, Gedhun Choekyi Nyima, undicesimo Panchen Lama, e l'attivista mongolo Hada; invita il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e gli Stati membri a continuare a trattare i loro casi con la Cina;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>invita l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a pubblicare una relazione aggiornata sulla situazione in Cina, che si occupi in particolare della legge del 2026;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>ritiene che l'introduzione e l'applicazione di tale legge comporteranno gravi conseguenze per le relazioni tra l'UE e la Cina;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri e alle altre istituzioni dell'UE, al governo cinese, alle Nazioni Unite e all'amministrazione centrale tibetana.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>