<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0160</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Applicazione del regolamento sui mercati digitali</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0190/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2026 sull'applicazione del regolamento sui mercati digitali (2026/2596(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 53,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista l'interrogazione alla Commissione sull'applicazione del regolamento sui mercati digitali (O-000016/2026 – B10‑0010/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le decisioni della Commissione, del 6 settembre 2023, adottate a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925, che designano Alphabet<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/549, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/549/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, Amazon<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/905, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/905/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, Apple<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/4646, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4646/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, ByteDance<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/552, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/552/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, Meta<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/1092, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1092/oj.</FIELD></FOOTNOTE> e Microsoft<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/551, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/551/oj.</FIELD></FOOTNOTE> come gatekeeper in relazione a una serie di servizi di piattaforma di base,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione della Commissione, del 29 aprile 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4374, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4374/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, adottata a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925, che designa il sistema operativo iPadOS di Apple come servizio di piattaforma di base,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione della Commissione, del 13 maggio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/4360, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4360/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, adottata a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925, che designa Booking.com come gatekeeper in relazione ai suoi servizi di intermediazione online,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione della Commissione, del 23 aprile 2025<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/3466, 27.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3466/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/1925, che revoca la designazione di Facebook Marketplace come servizio di piattaforma di base di Meta,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione, del 14 aprile 2023, relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 102 del 17.4.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/814/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 142, paragrafo 5, e l'articolo 136, paragrafo 2, del suo regolamento,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il regolamento sui mercati digitali istituisce un quadro normativo armonizzato ex ante per garantire mercati digitali equi, aperti e contendibili in tutta l'UE, prevenire pratiche sleali da parte dei gatekeeper, salvaguardare l'integrità e il corretto funzionamento del mercato unico, garantire l'applicazione efficace e non discriminatoria degli obblighi a tutti i gatekeeper designati, eliminare le barriere all'ingresso e promuovere i servizi digitali transfrontalieri, l'innovazione, la scelta dei consumatori e la concorrenza leale in tutta l'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il regolamento sui mercati digitali mira a fornire benefici reali ai mercati digitali, garantendo che gli utenti commerciali e gli utenti finali possano esercitare efficacemente i loro diritti a norma del regolamento e che le pratiche dei gatekeeper non creino più barriere strutturali all'ingresso o alla capacità di crescere o innovare nel mercato unico e impediscano la dipendenza ("lock-in") dei consumatori che scoraggia i consumatori dal passare a un altro servizio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che il Parlamento esercita un controllo democratico sull'attuazione e sull'applicazione del regolamento sui mercati digitali, in particolare attraverso la sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO);</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la rapida attuazione del regolamento sui mercati digitali conferma la sua importanza quale strumento fondamentale per migliorare l'apertura e l'equità del mercato, la concorrenza e la scelta degli utenti nell'UE e che tutte le imprese che operano nell'UE, indipendentemente dalle dimensioni o dall'origine, devono rispettare pienamente il diritto dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'attuazione del regolamento sui mercati digitali è ancora in una fase iniziale e comporta sfide per quanto riguarda l'applicazione tempestiva ed efficace, la capacità di monitoraggio e l'efficacia pratica di determinate soluzioni di conformità, in particolare in considerazione della complessità delle tecnologie sottostanti, della progettazione dell'interfaccia utente e dell'architettura di scelta;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le imprese più piccole, comprese le start-up e le scale-up innovative, continuano a incontrare barriere e ostacoli ingiusti nei mercati digitali, tra cui pratiche discriminatorie e restrizioni imposte dai gatekeeper, che possono ostacolare l'innovazione, limitare la concorrenza e ridurre le opportunità di crescita e, in ultima analisi, la scelta dei consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che le asimmetrie informative tra i gatekeeper e i regolatori, nonché la limitata trasparenza per quanto riguarda le misure di conformità, rischiano di compromettere l'efficacia della vigilanza, della responsabilità e della fiducia nell'applicazione del regolamento sui mercati digitali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'interoperabilità, l'accesso ai dati, la portabilità dei dati e la prevenzione dell'autoagevolazione costituiscono elementi fondamentali del regolamento sui mercati digitali e richiedono un'applicazione costante e rigorosa, anche laddove il danno competitivo derivi da impostazioni predefinite, dall'integrazione tecnica o dagli effetti provocati dall'ecosistema;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che diversi obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali si basano su scelte attive degli utenti, tra cui il rifiuto del consenso, la disinstallazione delle applicazioni preinstallate, la modifica delle impostazioni predefinite e la portabilità dei dati, il che rende la sensibilizzazione degli utenti e la progettazione dell'interfaccia fondamentali per l'efficacia del regolamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che dall'entrata in vigore del regolamento sui mercati digitali sono stati osservati risultati tangibili nella creazione di mercati digitali equi, aperti e competitivi, in quanto ai consumatori sono ora offerte schermate di scelta migliorate e più neutre quando selezionano browser e applicazioni predefiniti, anche durante la configurazione del dispositivo e attraverso le impostazioni del sistema, e che essi sono in grado di impostare come predefiniti i servizi di terzi in categorie precedentemente limitate ai servizi preinstallati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che l'aumento dei requisiti di interoperabilità amplia inoltre la scelta dei consumatori consentendo a una gamma più ampia di dispositivi e servizi connessi e indossabili di funzionare con i servizi di piattaforma di base, riducendo in tal modo la dipendenza dagli ecosistemi preinstallati e contribuendo a una maggiore contendibilità e autonomia dei consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il successo del regolamento sui mercati digitali dovrebbe essere valutato non solo sulla base della conformità formale, ma anche verificando che i suoi obiettivi siano conseguiti nella pratica e percepiti come legittimi dagli utenti finali, dagli utenti commerciali e dal grande pubblico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il regolamento sui mercati digitali prevede una serie di strumenti di applicazione, tra cui il dialogo normativo, le indagini di mercato e i procedimenti di non conformità, per individuare le violazioni, affrontarle e imporre le relative ammende; che ammende efficaci e proporzionate sono essenziali per garantire la deterrenza e salvaguardare l'efficacia del regolamento sui mercati digitali; che gli sviluppi tecnologici, comprese le funzionalità basate sull'IA e i servizi basati sul cloud, presentano nuove sfide in termini di contendibilità ed equità che devono essere affrontate con un'applicazione tempestiva, uniforme e coerente delle disposizioni del regolamento sui mercati digitali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che il rapido sviluppo di sistemi di IA generativa e di assistenti virtuali basati sull'IA sta ridefinendo in modo significativo le dinamiche competitive, le strutture di mercato, le catene del valore e l'accesso degli utenti ai servizi digitali in tutta l'UE, il che potrebbe avere ripercussioni sulla contendibilità e sull'equità all'interno dei mercati digitali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che il regolamento sui mercati digitali contiene diverse disposizioni pertinenti per impedire ai gatekeeper di limitare la capacità degli sviluppatori di IA emergenti di competere e innovare, tra cui figurano gli obblighi relativi a un posizionamento equo e non discriminatorio, alla trasparenza dei servizi pubblicitari e all'accesso ai dati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che, in alcuni casi, i servizi di cloud computing rappresentano sempre più un livello critico degli ecosistemi digitali, anche per lo sviluppo, la diffusione e l'espansione delle applicazioni di IA; che l'elevato livello di concentrazione, i costi di passaggio, i vincoli di interoperabilità e i rischi di dipendenza in alcuni segmenti del mercato del cloud possono sollevare preoccupazioni simili a quelle affrontate dal regolamento sui mercati digitali; che nel novembre 2025 sono state avviate indagini per valutare se Amazon e Microsoft debbano essere designate come gatekeeper per i loro servizi di cloud computing, Amazon Web Services e Microsoft Azure, e che sono state avviate altre indagini per valutare se gli attuali obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali siano efficaci nell'affrontare le pratiche che, nel settore del cloud, limitano la competitività o sono sleali; che finora nessun fornitore di servizi di cloud computing è stato designato come gatekeeper a norma del regolamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che l'accesso alla potenza di calcolo su larga scala, ai modelli avanzati di IA e alle infrastrutture di dati e cloud può creare nuove dipendenze strutturali ed effetti di lock-in degli ecosistemi che, se non adeguatamente affrontati nell'ambito del quadro normativo dell'UE, potrebbero limitare la contendibilità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che una sufficiente capacità istituzionale, competenze tecniche e risorse all'interno della Commissione sono indispensabili per garantire un'applicazione efficace, indipendente e tempestiva del regolamento sui mercati digitali, nonché preservarne la credibilità e l'effetto deterrente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che, ai sensi del regolamento sui mercati digitali, la Commissione è tenuta a effettuare un riesame periodico del regolamento, che offre l'opportunità di valutare l'efficacia esecutiva e i benefici per i consumatori, individuare le sfide attuative e garantire che, alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato e dell'evoluzione degli ecosistemi basati sull'IA, detto regolamento continui a essere idoneo;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ribadisce che un'applicazione efficace, tempestiva e coerente del regolamento sui mercati digitali, nonché il sostegno politico della Commissione, sono essenziali a tutelare il funzionamento del mercato unico e garantire benefici tangibili per consumatori, utenti commerciali e innovatori in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>esprime preoccupazione per le pressioni politiche esercitate da paesi terzi che esortano l'UE a riconsiderare o indebolire il regolamento sui mercati digitali e sottolinea che tale ingerenza esterna non deve compromettere la sovranità dell'UE e la sua autonomia nel definire e applicare le proprie norme; sottolinea che gli obblighi previsti da tale regolamento si applicano ugualmente a tutti i gatekeeper designati che forniscono servizi nell'UE, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o nazionalità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita la Commissione a ricorrere in modo completo e proattivo a tutti gli strumenti di applicazione previsti dal regolamento sui mercati digitali, alle indagini di mercato, compresi i procedimenti di non conformità, le ispezioni, le misure provvisorie, le sanzioni e le penalità di mora, al fine di prevenire l'elusione e garantire l'effettiva conformità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che, sebbene la Commissione mantenga la competenza esclusiva per l'applicazione del regolamento sui mercati digitali, l'esecuzione efficace, tempestiva e coerente del regolamento in tutta l'UE richiede una cooperazione strutturata e stretta con le autorità nazionali garanti della concorrenza e altri competenti enti pubblici nazionali; sottolinea che, nel quadro istituito dal regolamento sui mercati digitali, tali autorità hanno un ruolo di supporto essenziale, anche perché coadiuvano nelle indagini e ispezioni, contribuendo al monitoraggio del mercato e agevolando lo scambio di informazioni, rafforzando in tal modo l'applicazione efficace e uniforme del regolamento e tutelando mercati digitali equi e contendibili in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea che garantire l'apertura del mercato, anche con l'efficace applicazione del regolamento sui mercati digitali, è un elemento essenziale per il successo della "strategia per l'IA applicata" volta a promuovere l'innovazione e l'adozione dell'IA in tutta Europa, in quanto l'effettiva contendibilità sui mercati digitali è una condizione per un equo e aperto ecosistema europeo dell'IA;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invita la Commissione a concludere senza indugio i procedimenti di non conformità e a garantire un'applicazione tempestiva del regolamento sui mercati digitali, in particolare rispettando sia le scadenze vincolanti che quelle indicative, nonché a tenere debitamente informato il Parlamento in merito ai relativi progressi; sottolinea che è necessaria una maggiore trasparenza in merito alle fasi e alle tempistiche procedurali per consentire al Parlamento, e in particolare al gruppo di lavoro IMCO su tale regolamento, di esercitare i suoi poteri di controllo; invita la Commissione a informare proattivamente e regolarmente il Parlamento in merito allo stato di applicazione del regolamento sui mercati digitali, compresi gli sviluppi nel dialogo normativo, le attività e l'agenda del gruppo ad alto livello, i relativi studi richiesti dalla Commissione e qualsiasi altra informazione necessaria affinché il Parlamento possa esercitare la sua funzione di controllo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invita la Commissione a utilizzare appieno il gruppo di alto livello; sottolinea l'importanza di un coordinamento efficace tra le autorità di regolamentazione, alla luce dell'elevato numero di nuove norme e dei regolatori attivi sui mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea che il rispetto del regolamento sui mercati digitali deve essere valutato sulla base dei suoi effetti reali e pratici sull'apertura del mercato, sulla concorrenza, sull'innovazione e sulla scelta degli utenti, garantendo così la certezza del diritto, la prevedibilità e la parità di trattamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>invita la Commissione ad affrontare le asimmetrie informative rafforzando i meccanismi che consentono a utenti commerciali e utenti finali di esercitare efficacemente i propri diritti ai sensi del regolamento sui mercati digitali, compresi i diritti relativi alla scelta, all'accesso ai dati, all'interoperabilità, alla non discriminazione e alla libertà dalle ritorsioni, attraverso canali di segnalazione e reclamo accessibili e sicuri, garanzie contro le ritorsioni e una migliore consapevolezza dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dal regolamento sui mercati digitali, riconoscendo che la sua efficacia dipende dalla responsabilizzazione degli utenti finali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>esorta la Commissione a dare priorità a un'applicazione rigorosa degli obblighi in materia di interoperabilità, accesso ai dati, portabilità dei dati, anti-steering e anti-autoagevolazione, anche nel caso in cui il danno competitivo derivi da impostazioni predefinite, integrazioni tecniche o dalla progettazione di ecosistemi di piattaforme; invita la Commissione, nel definire le priorità esecutive, a tenere debitamente conto dei relativi sviluppi del mercato e dell'interazione tra gli applicabili strumenti dell'UE, compresa la normativa sui dati<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; osserva che, in alcuni casi, l'attuazione e l'applicazione efficaci del regolamento sui mercati digitali possono essere influenzate dalle interazioni dei gatekeeper con i concorrenti e i partner commerciali, in particolare in situazioni in cui sono state espresse preoccupazioni sull'equità delle pratiche commerciali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per consentire l'interoperabilità dei servizi di messaggistica con piccole app di messaggistica di terzi, su richiesta, consentendo agli utenti di scambiare testi, file e chiamate vocali/video tra le piattaforme, mantenendo la cifratura end-to-end;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per le persistenti pratiche di autoagevolazione di Google nei servizi di ricerca, acquisto, viaggio e video, che continuano a falsare la concorrenza e limitare la scelta dei consumatori; osserva che i "Product Listing Ads" rimangono in primo piano nella parte superiore dei risultati di ricerca, perpetuando un modello di dominanza e una mancanza di trasparenza che compromettono l'intento del regolamento sui mercati digitali; ricorda che le constatazioni preliminari ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento sui mercati digitali indicano che Google utilizza vantaggi visivi e posizionamento preferenziale per privilegiare i propri servizi, tra cui Google Shopping, Flights e Hotels, limitando in tal modo l'equo accesso dei concorrenti e rafforzando il proprio potere di mercato; ricorda che i recenti procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali hanno confermato che le pratiche di autoagevolazione di Google nei servizi di ricerca hanno danneggiato le concorrenti piattaforme di confronto, come illustrato dalla sentenza del 2025 nella causa <STRING ITALIC="on">Idealo/Google</STRING> dinanzi al tribunale regionale di Berlino; sottolinea che i tentativi dei gatekeeper di mantenere o prorogare il mancato rispetto del regolamento sui mercati digitali possono di conseguenza esporli a notevoli obbligazioni finanziarie tramite azioni risarcitorie conseguenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea che l'integrazione dell'IA nei processi di ricerca e scoperta, consente sempre più a Google di controllare l'intero percorso dei consumatori, dalla ricerca e dalle raccomandazioni all'intenzione di acquisto, emarginando ulteriormente i servizi concorrenti e riducendo la capacità dei consumatori di compiere scelte indipendenti; sottolinea che tale dinamica rischia di trasformare gli esercenti indipendenti in semplici canali esecutivi per Google, facendo eco ai precedenti tentativi di dominare il commercio che erano stati precedentemente limitati, e che, in assenza di chiare garanzie ai sensi del regolamento sui mercati digitali, tali pratiche potrebbero diventare ulteriormente radicate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>osserva l'emergere, nel mercato unico, di mercati di app alternativi su iOS, ma esprime preoccupazione per il fatto che la loro attuabilità pratica e scalabilità rimangano limitate a causa della progettazione del percorso utente e delle condizioni economiche e contrattuali restrittive; sottolinea che i gatekeeper stanno ristrutturando le proprie commissioni in modo tale da peggiorare la posizione degli sviluppatori rispetto allo status quo precedente al regolamento sui mercati digitali; esorta la Commissione a valutare se i termini e le condizioni di accesso di Apple siano equi e non discriminatori, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 12, del regolamento sui mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>rileva che alcuni gatekeeper, come recentemente annunciato ad esempio da Google, invocano giustificazioni in materia di sicurezza e cibersicurezza per imporre obblighi di registrazione e identificazione agli sviluppatori di applicazioni, limitando in tal modo l'accesso effettivo a canali alternativi di distribuzione delle applicazioni in un modo che potrebbe essere in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sui mercati digitali; invita pertanto la Commissione a verificare se le misure di sicurezza invocate siano strettamente necessarie e proporzionate e a garantire che non siano utilizzate come pretesto per eludere l'obiettivo del regolamento sui mercati digitali di consentire un accesso effettivo a software di terzi, garantendo condizioni di accesso eque, ragionevoli e non discriminatorie e salvaguardando nel contempo la capacità degli sviluppatori di orientare gli utenti verso canali di distribuzione alternativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>ricorda che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sui mercati digitali, gli utenti commerciali dovrebbero essere in grado di informare gli utenti finali, a titolo gratuito, delle offerte alternative, di orientarli verso tali offerte e di stipulare contratti; osserva che il considerando 40 del regolamento sui mercati digitali riconosce la possibilità di una remunerazione per l'agevolazione dell'acquisizione iniziale di un utente finale, sottolineando nel contempo che tale remunerazione deve essere strettamente limitata all'acquisizione iniziale, proporzionata e commisurata, e non deve compromettere l'orientamento nella pratica; esorta la Commissione a garantire che i termini ridefiniti di Apple siano valutati rigorosamente rispetto al requisito del regolamento sui mercati digitali per qualsiasi accusa legata all'orientamento e che ogni tentativo di elusione sia esaminato attentamente e, se necessario, sanzionato senza attendere l'esito del processo giudiziario statunitense in corso sul caso <STRING ITALIC="on">Epic Games/Apple</STRING>; sottolinea che l'applicazione del diritto dell'UE dovrebbe essere perseguita indipendentemente dalle controversie in paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>esprime preoccupazione per TikTok, gestito da ByteDance, e per le schermate di consenso impiegate sulla sua piattaforma, che dipendono fortemente da tecniche comportamentali per ottenere il consenso degli utenti; osserva che tali pratiche possono compromettere i principi del consenso informato e liberamente prestato e potrebbero costituire una violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali; sottolinea che i meccanismi di consenso devono essere trasparenti, di facile utilizzo e realmente volontari, senza progettazione manipolativa o pressioni psicologiche; invita la Commissione a monitorare attentamente le pratiche di consenso di TikTok e a garantire che eventuali meccanismi non conformi siano prontamente corretti per sostenere l'autonomia degli utenti e i diritti digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>osserva l'importanza dell'effettiva conformità di Microsoft all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sui mercati digitali, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di consentire, anche a livello tecnico, agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite sul suo sistema operativo Windows per PC e di accedere ai servizi concorrenti senza indebiti ostacoli; osserva che l'integrazione di Bing come fornitore predefinito dei risultati di ricerca online nella barra delle applicazioni di Windows e la difficoltà di cambiare fornitore possono orientare indebitamente gli utenti verso i servizi di Microsoft e limitare l'effettiva scelta degli utenti; ricorda che Microsoft ha presentato misure di conformità alla Commissione, ma esprime preoccupazione per i loro effetti pratici, compresi i possibili ostacoli all'effettiva interoperabilità all'interno dell'ecosistema Windows; ricorda che tali misure dovrebbero continuare a essere valutate attentamente dalla Commissione al fine di garantire un'effettiva scelta degli utenti e un ambiente equo e contendibile per i fornitori terzi nella pratica, in particolare laddove l'abilitazione limitata o lenta delle interfacce per programmi applicativi (<STRING ITALIC="on">application programming interfaces</STRING> – API) per i servizi concorrenti della Microsoft possa impedire agli sviluppatori terzi di fornire un'esperienza comparabile agli utenti finali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>prende atto con preoccupazione delle segnalazioni da parte di diversi portatori di interessi del settore dei viaggi di tassi di commissione persistentemente elevati e del continuo ricorso da parte di Booking.com a pratiche che sembrano equivalenti a clausole di parità vietate, compresi programmi sulle prestazioni per gli alberghi basati su criteri non trasparenti e le continue difficoltà per uscire dai sistemi di pagamento sponsorizzati da Booking.com; ricorda che alcune autorità nazionali garanti della concorrenza, comprese quelle francesi e spagnole, hanno sanzionato Booking.com in relazione alle clausole di parità; invita la Commissione a valutare l'attuale livello di contendibilità nel settore dei viaggi online dalla designazione di Booking.com come gatekeeper e ad adottare di conseguenza azioni decisive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>osserva che Meta ha attuato una nuova terza opzione di "pagamento o consenso" che limita la pubblicità personalizzata, lanciata nel luglio 2025 a seguito dell'ammenda inflitta dalla Commissione nell'aprile 2025; invita la Commissione a garantire che ora Meta offra realmente agli utenti una scelta neutrale, che l'accesso di terzi ai servizi di Meta sia equo e senza ostacoli e che qualsiasi elusione dei requisiti del regolamento sui mercati digitali sia rigorosamente controllata e, se del caso, sanzionata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>esprime preoccupazione per le pratiche relative alle televisioni connesse che replicano le pratiche non concorrenziali precedentemente eseguite da Android sugli smartphone; sottolinea che l'accesso ai servizi di media audiovisivi sulle televisioni connesse non deve essere controllato da un numero limitato di grandi imprese tecnologiche e che un mercato aperto, equo e contendibile è essenziale per un panorama mediatico pluralistico e diversificato; sottolinea, per quanto riguarda i sistemi operativi per le televisioni connesse, che i principali fornitori di tali sistemi operativi controllano l'accesso ai mercati multilaterali per gli spettatori, la pubblicità e i dati; osserva che un controllo analogo, da parte dei gatekeeper, sui punti di accesso degli utenti può verificarsi in altri ambienti connessi in cui i sistemi operativi o gli assistenti virtuali mediano l'accesso ai servizi, compresi i sistemi di infotainment a bordo del veicolo; invita la Commissione a monitorare attentamente questo segmento di mercato e ad adottare misure adeguate ove necessario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>sottolinea il ruolo importante degli utenti finali nel conseguimento degli obiettivi del regolamento sui mercati digitali ed evidenzia l'importanza di garantire che le interfacce utente, i meccanismi di consenso e le architetture di scelta siano neutri, di facile utilizzo, comprensibili e non manipolativi, in modo che gli utenti possano esercitare i loro diritti in modo efficace e senza indebiti ostacoli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>invita la Commissione a garantire un'applicazione coerente e adeguata alle esigenze future del regolamento sui mercati digitali agli sviluppi tecnologici, trattando i servizi basati sull'IA e l'infrastruttura basata sul cloud in modo tempestivo, al fine di prevenire nuove forme di lock-in, preclusione o pratiche di gatekeeping, anche laddove i gatekeeper sfruttino il controllo sui dati, sulle risorse di calcolo o sui servizi integrati a scapito degli sviluppatori emergenti di IA e dei nuovi operatori del mercato innovativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>invita la Commissione a garantire la complementarità, la coerenza e la certezza giuridica tra il regolamento sui mercati digitali, il regolamento sui dati e il regolamento sull'intelligenza artificiale<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, anche attraverso orientamenti e un'attuazione coordinati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>accoglie con favore le prime decisioni della Commissione in materia di non conformità a norma del regolamento sui mercati digitali quale passo importante per garantire un'applicazione efficace, ma si rammarica che tali decisioni rimangano di portata limitata e non affrontino ancora l'intera gamma di pratiche problematiche dei gatekeeper individuate dagli utenti commerciali e da altre parti interessate; deplora inoltre che le ammende imposte siano relativamente modeste rispetto alla portata delle violazioni e al potere economico dei gatekeeper designati, le quali rischiano pertanto di produrre un effetto deterrente insufficiente e di non rispecchiare l'ambizione del regolamento; sottolinea che il quadro generale di applicazione dovrebbe garantire che il costo previsto della non conformità, comprese le ammende e le penalità di mora, superi sistematicamente il costo della conformità fin dall'inizio, in modo da prevenire ritardi strategici e garantire un reale effetto deterrente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>invita la Commissione, alla luce dell'importanza strategica crescente dei servizi di cloud computing e del loro ruolo negli ecosistemi digitali e di IA, a valutare attentamente se i fornitori di tali servizi soddisfano i criteri per essere designati come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali, anche attraverso il ricorso a indagini di mercato; invita la Commissione, nello svolgimento delle indagini di mercato e nella valutazione di possibili designazioni nel cloud computing, ad applicare i criteri del regolamento sui mercati digitali in modo coerente, trasparente e basato su dati concreti tra i fornitori, ove giustificato dagli indicatori di mercato, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e preservare l'innovazione; accoglie con favore le recenti indagini di mercato della Commissione sui fornitori di servizi cloud, come Amazon Web Services e Microsoft Azure;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>sottolinea che gli strumenti di ricerca e assistenza basati sull'IA, se offerti come servizi di piattaforma di base designati o nell'ambito di tali servizi, quali AI Overviews di Google, Gemini di Google, Siri di Apple, WhatsApp AI di Meta, Rufus di Amazon o Copilot di Microsoft, stanno diventando sempre più spesso i nuovi punti di accesso alle informazioni, al commercio e ai servizi digitali; invita la Commissione a esaminare tempestivamente se e in che modo tali funzionalità siano utilizzate dai gatekeeper in modi che possono compromettere la contendibilità e l'equità, anche attraverso impostazioni predefinite, la preselezione o la presentazione o selezione discriminatoria dei risultati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>sottolinea che gli ecosistemi digitali integrati di alcuni gatekeeper, composti da molteplici servizi di piattaforma di base e servizi correlati, possono fornire loro un vantaggio competitivo strutturale nello sviluppo, nell'addestramento e nella diffusione dei sistemi di IA, in particolare laddove l'accesso a flussi di dati, interfacce utente, canali di distribuzione o servizi complementari multiservizio e su larga scala possa essere sfruttato in tutti gli ecosistemi; sottolinea pertanto la necessità di applicare rigorosamente l'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento sui mercati digitali, al fine di garantire diritti effettivi di accesso ai dati per gli utenti commerciali e prevenire lo sfruttamento dei vantaggi in termini di dati a livello ecosistemico in modi che possono compromettere la contendibilità e l'equità, anche nei casi in cui le funzionalità di IA siano integrate nei servizi di piattaforma di base o possano diventare nuovi punti di accesso alle informazioni, al commercio e ai servizi digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invita la Commissione a garantire risorse umane e finanziarie sufficienti per l'applicazione del regolamento sui mercati digitali, in linea con l'ambito di applicazione, la complessità e l'importanza strategica del regolamento, e chiede un significativo rafforzamento del personale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>si attende che la prossima revisione del regolamento sui mercati digitali sia trasparente e saldamente fondata sull'esperienza in materia di applicazione e sulle prove derivanti da tale applicazione, compresa una valutazione dei risultati reali per gli utenti e i mercati, così come dell'impatto pratico dell'attuazione sui consumatori, in particolare in relazione all'accesso all'innovazione, all'utilizzabilità, alla vita privata e alla sicurezza, tenendo debitamente conto nel contempo degli sviluppi tecnologici e della necessità di garantire che il quadro rimanga adeguato alle esigenze future; invita la Commissione a tenere conto in particolare dei riscontri ricevuti dalle PMI durante il processo di revisione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>sottolinea che la revisione dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento dell'efficacia e dell'applicabilità del quadro esistente, affrontando nel contempo le sfide poste dalla rapida evoluzione delle tecnologie e degli ecosistemi, sfruttando appieno i poteri disponibili nell'ambito del quadro attuale, anche attraverso chiarimenti e orientamenti, ove necessario, ed evitare di riaprire gli obiettivi, l'ambito di applicazione o l'architettura fondamentali del regolamento sui mercati digitali, a meno che non sia chiaramente giustificato da comprovate lacune nell'applicazione o da sviluppi significativi del mercato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>sottolinea che un'applicazione efficace del regolamento sui mercati digitali richiede un uso complementare della politica generale in materia di concorrenza e di tutti gli altri strumenti di difesa commerciale e di vigilanza del mercato dell'UE, in quanto i rischi sistemici per l'equità e la sicurezza economica possono derivare anche da operazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui mercati digitali; prende atto, in tale contesto, delle preoccupazioni relative all'acquisizione di Ceconomy AG da parte di JD.com, che comporterebbe il trasferimento del controllo di una delle principali reti europee di vendita al dettaglio e distribuzione a un soggetto di un paese terzo, aumentando i rischi di accesso di paesi terzi a dati sensibili dei consumatori e di potenziali distorsioni legate al sostegno finanziario da parte dello Stato; invita la Commissione ad applicare rigorosamente il regolamento sulle sovvenzioni estere<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e a esaminare qualsiasi sovvenzione estera sottostante sia a questa operazione che a quelle future; invita la Commissione a valutare i rischi per i dati dei consumatori europei nell'ambito del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e a garantire una localizzazione efficace dei dati in linea con la sovranità dei dati dell'UE e il quadro di applicazione del regolamento sui mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>