<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0164</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Harald Vilimsky</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0125/2026 - Relatore: David Cormand)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2026 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Harald Vilimsky (2025/2158(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Harald Vilimsky, ricevuta con lettera in data 1° luglio 2025 della rappresentanza permanente dell'Austria presso l'Unione europea, recante una richiesta presentata dalla Procura di Vienna, nel quadro di un procedimento penale da avviare a carico di Harald Vilimsky, e comunicata in Aula il 9 luglio 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Harald Vilimsky il 15 aprile 2026 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, <STRING ITALIC="on">Marra/De Gregorio e Clemente</STRING>, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Junqueras Vies</STRING>, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10‑0125/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la rappresentanza permanente dell'Austria presso l'Unione europea ha trasmesso una richiesta della Procura di Vienna di revoca dell'immunità di Harald Vilimsky, deputato al Parlamento europeo eletto in Austria, in relazione a presunti atti di malversazione, che costituiscono reato a norma dell'articolo 153, paragrafi 1 e 3, del codice penale austriaco, sulla base del suo presunto concorso nel reato ai sensi dell'articolo 12 di tale codice;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, secondo la richiesta, a seguito delle precedenti richieste presentate dalla Procura di Vienna nel 2021 ai fini della revoca dell'immunità di Harald Vilimsky, nonché della decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 di revocare la sua immunità, e in considerazione dell'emergere di nuovi fatti, è opportuno chiedere la revoca dell'immunità di Harald Vilimsky anche sulla base di tali nuovi prove; che, secondo quanto emerge dalle indagini, Harald Vilimsky è sospettato di aver abusato dei suoi poteri utilizzando fondi del partito politico FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs – Die Freiheitlichen) per scopi estranei alle attività dello stesso in date del 2013 non ancora determinate con precisione, in particolare autorizzando pagamenti di natura privata e non collegati alle attività del partito relativi all'installazione di una porta e di una serratura presso il suo indirizzo privato, arrecando un danno totale di 9 434 EUR al patrimonio dell'FPÖ;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che Harald Vilimsky è stato eletto al Parlamento europeo alle elezioni europee del maggio 2019 ed è stato rieletto nel giugno 2024, e che, pertanto, non era deputato al Parlamento europeo all’epoca dei presunti reati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il presunto reato e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono a opinioni o a voti espressi da Harald Vilimsky nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato membro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'articolo 57, paragrafi 2 e 3 della Costituzione austriaca stabilisce che:</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P>"2.	I membri del Consiglio nazionale possono essere arrestati per un illecito penale solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo nel caso di arresto in flagranza di reato. Analogamente, le perquisizioni nelle abitazioni dei membri del Consiglio nazionale necessitano l'approvazione del Consiglio nazionale.</P></CONS><CONS><P>3.	Negli altri casi, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un illecito penale senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale solo se tale fatto non presenti manifestamente alcun nesso con l'attività politica del deputato in questione. L'autorità responsabile dell'azione penale deve tuttavia ottenere una decisione del Consiglio nazionale sulla sussistenza di tale nesso, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni. In caso di tale richiesta, l'autorità responsabile dell'azione penale deve cessare immediatamente o interrompere ogni atto.";</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'immunità prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del suo regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, ossia non si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario sia quello di recare pregiudizio all'attività politica di Harald Vilimsky in quanto membro del Parlamento europeo e di conseguenza all'indipendenza del Parlamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, <STRING ITALIC="on">Briois/Parlamento</STRING>, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266, punto 91.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di revocare l'immunità di Harald Vilimsky;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all’autorità competente della Repubblica d'Austria e a Harald Vilimsky.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>