<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0165</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Angelika Niebler</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0127/2026 - Relatore: Marcin Sypniewski)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2026 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Angelika Niebler (2025/2175(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Angelika Niebler, presentata dalla procuratrice capo europea con lettera in data 21 luglio 2025 e confermata con lettera in data 1º settembre 2025 nel quadro di un'indagine preliminare da avviare a carico di Angelika Niebler, e comunicata in Aula il 10 settembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Angelika Niebler il 15 aprile 2026 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, <STRING ITALIC="on">Marra/De Gregorio e Clemente</STRING>, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Junqueras Vies</STRING>, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10-0127/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che, con lettera in data 21 luglio 2025 e come confermato con lettera in data 1º settembre 2025, la procuratrice capo europea ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità di Angelika Niebler, deputata al Parlamento europeo eletta in Germania, in relazione a presunti reati commessi tra il 2017 e il 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, secondo la richiesta, basata sulle informazioni fornite da un privato che ha lavorato per Angelika Niebler dall'agosto 2021 al settembre 2023, Angelika Niebler – dal 2017 in poi, vale a dire dall'ottava alla decima legislatura – avrebbe indebitamente chiesto il rimborso delle spese di viaggio per spostamenti a Strasburgo e Bruxelles, avrebbe temporaneamente disposto di assistenti parlamentari accreditati e assistenti locali per scopi privati o non legati al suo ruolo di deputata al Parlamento europeo o all'esercizio delle funzioni parlamentari, e, inoltre, avrebbe assunto un assistente locale, la cui retribuzione era versata dal Parlamento europeo per conto di Angelika Niebler, ma che avrebbe lavorato esclusivamente per un ex deputato al Parlamento europeo dello stesso partito; che secondo la richiesta, sulla base delle informazioni fornite, sussiste un iniziale sospetto che Angelika Niebler abbia utilizzato le spese di assistenza parlamentare in violazione dell'articolo 29, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 settembre 2023 relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo<FOOTNOTE><FIELD> Decisione dell'Ufficio di presidenza, dell'11 settembre 2023, relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che abroga la decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (GU C, C/2024/2814, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2814/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; che, pertanto, la presunta condotta potrebbe costituire reato di frode ai sensi dell'articolo 263, paragrafi 1 e 3, del codice penale tedesco;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che Angelika Niebler è stata eletta al Parlamento europeo alle elezioni europee del maggio 2014 ed è stata rieletta nel maggio 2019 e nel giugno 2024 e che, pertanto, era deputata al Parlamento europeo all'epoca dei presunti reati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che i presunti reati e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono a opinioni o a voti espressi da Angelika Niebler nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato membro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'articolo 46, paragrafi 2, 3 e 4, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania dispone quanto segue:</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P>"2)	Un deputato non può essere chiamato a rispondere o essere arrestato per un reato punibile senza l'autorizzazione del Bundestag a meno che non sia stato arrestato in flagrante delitto o nel corso del giorno successivo alla commissione di tale reato.</P></CONS><CONS><P>3)	L'autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra restrizione della libertà personale di un deputato o per avviare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'articolo 18.</P></CONS><CONS><P>4)	Qualsiasi procedimento penale e qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 18 contro un deputato, qualsiasi arresto e qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.";</P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'immunità prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che qualsiasi conclusione deve essere tratta sulla base delle informazioni e delle spiegazioni fornite nel caso in questione; che sussistono gravi incertezze in merito agli elementi e alle motivazioni alla base della denuncia che ha portato alla richiesta di revoca dell'immunità, compresa la sua natura anonima, il che impedisce una valutazione significativa della stessa e non consente di escludere la possibilità che la denuncia possa essere stata presentata da un privato mosso da una diretta motivazione politica al fine di compromettere Angelika Niebler ; che, inoltre, la tempistica e la natura selettiva della denuncia avvalorano tali preoccupazioni, in particolare alla luce del ruolo politico di primo piano di Angelika Niebler; che le incoerenze nella richiesta, compresa una palese mancanza di precisione per quanto riguarda le esatte somme finanziarie in questione, nonché le circostanze specifiche della presunta condotta scorretta, sollevano preoccupazioni in merito al fatto che l'intenzione alla base del procedimento possa essere quella di danneggiare la reputazione di Angelika Niebler;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che sembrerebbe dunque che, in questa circostanza. è possibile presupporre un caso di <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, vale a dire che vi sono "elementi concreti"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, <STRING ITALIC="on">Troszczynski/Parlamento</STRING>, C-12/19 P, ECLI:EU:C:2020:725, punto 26.</FIELD></FOOTNOTE> dai quali si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario è quello di recare pregiudizio all'attività politica di Angelika Niebler, in qualità di membro del Parlamento europeo e di conseguenza all’indipendenza del Parlamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, <STRING ITALIC="on">Briois/Parlamento</STRING>, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di non revocare l'immunità di Angelika Niebler;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Procura europea e ad Angelika Niebler.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>