<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0170</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0012/2026 - Relatrice: Karin Karlsbro)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che affronta gli effetti negativi sul commercio dovuti alla sovraccapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione (COM(2025)0726 – C10-0245/2025 – 2025/0726(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0726),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0245/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 aprile 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 60 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A10-0012/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>, serie C;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT TCLINK="YES"><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2025)0726</STRING></IDENT><OTTXT><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170</STRING></TI><NOTE><STRING ITALIC="on">(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2026/1384.)</STRING></NOTE></OTTXT></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI>ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA</TI><STI><STRING BOLD="on">Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia </STRING></STI><P>Dall'inizio della guerra, l'Unione e i suoi Stati membri hanno adottato misure senza precedenti allo scopo di ridurre la loro dipendenza economica dalla Russia e garantire che l'attività economica dell'Unione non contribuisca a sostenere lo sforzo bellico del paese.</P><P>Le misure intraprese hanno considerevolmente ridotto i flussi commerciali in numerosi settori, tra cui l'acciaio, accelerato il disaccoppiamento e contribuito alla resilienza dell'Unione, dimostrando la capacità di quest'ultima di agire in modo unito e deciso quando sono in gioco i suoi valori e interessi strategici.</P><P>Allo stesso tempo, l'Unione deve continuare a prestare attenzione ai settori in cui persistono dipendenze, in special modo per quanto riguarda determinati prodotti siderurgici la cui importazione non è ancora completamente vietata.</P><P>In particolare, nel settore siderurgico alcune importazioni limitate provenienti dalla Russia proseguiranno fino al 30 settembre 2028, conformemente alle disposizioni transitorie previste nelle pertinenti misure restrittive adottate dal Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj</STRING>) e il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj</STRING>).</FIELD></FOOTNOTE>. Per garantire una diversificazione progressiva e costante, tali importazioni sono limitate da contingenti i cui volumi diminuiscono di anno in anno.</P><P>Nel ricordare il quadro istituzionale applicabile alle misure restrittive, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che le misure restrittive adottate dal Consiglio in questo ambito pongono le basi per una progressiva eliminazione completa delle restanti importazioni di prodotti siderurgici russi, in particolare le bramme di acciaio, entro il 30 settembre 2028.</P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>