<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0195</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Nikola Minchev</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0155/2026 - Relatore: Ilhan Kyuchyuk)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nikola Minchev (2025/2100(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Nikola Minchev, ricevuta con lettera in data 6 maggio 2025 del servizio pubblico federale belga per gli affari esteri, il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, recante una richiesta della procura belga, in data 16 aprile 2025, nel quadro di un procedimento penale da avviare a carico di Nikola Minchev, e comunicata in Aula il 21 maggio 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le informazioni supplementari fornite il 15 luglio 2025 dal procuratore federale e dal giudice istruttore nel corso di uno scambio di opinioni e la risposta del 18 settembre 2025 da parte del procuratore federale a seguito di un'ulteriore richiesta scritta di informazioni; visto che una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato deve soddisfare determinati requisiti, in particolare deve essere formulata in modo chiaro, anche per quanto riguarda il quadro giuridico su cui si basa la richiesta, e deve fornire elementi e informazioni chiari e sufficienti affinché il Parlamento sia in grado di esaminarla per poter giungere a una conclusione e ultimare l'esame il più rapidamente possibile, anche tenendo conto della relativa complessità del caso,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Nikola Minchev il 3 dicembre 2025 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, <STRING ITALIC="on">Marra/De Gregorio e Clemente</STRING>, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Junqueras Vies</STRING>, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10-0155/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 6 maggio 2025 il servizio pubblico federale per gli affari esteri, il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo ha trasmesso una richiesta del procuratore federale, datata 16 aprile 2025, di revoca dell'immunità di Nikola Minchev, deputato al Parlamento europeo eletto in Bulgaria, nel quadro di un procedimento penale da avviare a suo carico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che da un’ampia indagine riguardante la società Huawei sarebbero emersi gravi indizi circa l'esistenza di un'organizzazione criminale il cui scopo sarebbe stato quello di influenzare le decisioni delle istituzioni dell'Unione dedicandosi alla corruzione di deputati al Parlamento europeo; che tale indagine sembrerebbe aver portato alla luce diversi atti di presunta corruzione che si presume siano stati commessi regolarmente dal 2021 al 2024; che il sistema corruttivo avrebbe assunto varie forme, tra cui l'invito di deputati al Parlamento europeo a eventi finanziati da Huawei, presumibilmente in cambio dell'assunzione di posizioni politiche a favore di tale società, e doni eccessivi quali spese di vitto e viaggio o inviti ricorrenti a partite di calcio al di fuori del quadro del Parlamento europeo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, in base alla richiesta di revoca dell'immunità, il 24 ottobre 2024 Nikola Minchev ha assistito a una partita di calcio in uno stadio di Bruxelles, insieme al suo assistente parlamentare accreditato, due rappresentanti di Huawei e un'altra persona; che, sempre secondo la richiesta, hanno assistito alla partita in una tribuna affittata da Huawei al costo di 45 000 EUR a stagione, presumibilmente tramite una società intermediaria, presumibilmente al fine di facilitare i contatti con alcuni deputati al Parlamento europeo; che il rimborso delle spese sostenute per assistere alla partita di calcio, il cui importo esatto non era noto all'autorità che ha chiesto la revoca dell'immunità, non sembra essere stato dichiarato da Nikola Minchev al Parlamento europeo; che, secondo le informazioni supplementari fornite dal procuratore federale, il 16 luglio 2024 Nikola Minchev ha partecipato anche a una cena, insieme a un dirigente di Huawei, organizzata da uno dei due rappresentanti di Huawei;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che soltanto dopo che il procuratore federale ha fornito informazioni supplementari, in risposta a una richiesta scritta di maggiori informazioni, è emerso che le presunte azioni di Nikola Minchev potrebbero configurare corruzione pubblica passiva, un reato ai sensi dell'articolo 246, paragrafo 1, del codice penale belga;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che Nikola Minchev è stato eletto al Parlamento europeo alle elezioni europee del giugno 2024 e che, pertanto, era deputato al Parlamento europeo all'epoca dei presunti reati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, <STRING ITALIC="on">Briois/Parlamento</STRING>, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'immunità parlamentare prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamentoin quanto istituzione e dei suoi membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; che il presunto reato non riguarda opinioni o voti espressi da Nikola Minchev nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 di tale protocollo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro diverso dal proprio, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che qualsiasi conclusione in merito all'immunità di Nikola Minchev deve essere tratta sulla base della richiesta di revoca dell'immunità e sulla base delle informazioni e delle spiegazioni fornite nel caso di specie, comprese le risposte fornite dal procuratore federale, sia durante lo scambio di opinioni che nelle informazioni supplementari fornite per iscritto; che vi è una evidente scarsità di elementi concreti nella richiesta di revoca dell'immunità; che i successivi scambi orali e scritti con il procuratore federale belga non hanno dissipato la notevole incertezza in merito ai vari elementi contenuti nella richiesta di revoca dell'immunità di Nikola Minchev;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che, sulla base di quanto precede, l'insieme delle informazioni presentate non ha consentito al Parlamento di giungere con sicurezza a una decisione sufficientemente informata di revocare l'immunità di Nikola Minchev; che la notevole incertezza riguardo ai vari elementi del caso di specie di norma indicherebbe, inoltre, la sussistenza di <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di non revocare l'immunità di Nikola Minchev;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all’autorità competente del Regno del Belgio e a Nikola Minchev.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>