<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0197</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0070/2026 - Relatore: Bernd Lange)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci (COM(2025)0472 – C10-0192/2025 – 2025/0260(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0472),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0192/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 maggio 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A10‑0070/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso<FOOTNOTE><FIELD>La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 26 marzo 2026 (Testi approvati, P10_TA(2026)0097).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2025)0260</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD>Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>L'Unione e gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Tale partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Per evitare perturbazioni nelle loro relazioni commerciali e di investimento e continuare a migliorare tali relazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'Unione e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione comune su un accordo tariffario, annunciata il 21 agosto 2020 ("dichiarazione comune del 2020"), in base alla quale l'Unione si è impegnata a eliminare i dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti di prodotti a base di astici vivi e congelati e, in cambio, gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre del 50 % le proprie aliquote tariffarie su taluni prodotti esportati dall'Unione per un valore commerciale medio annuo di 160 milioni di USD, tra cui figurano determinati piatti preparati, taluni oggetti di cristallo, stucchi (intonaci), polveri propellenti, accendini e parti di accendini. Per attuare la dichiarazione comune del 2020</STRING></STRING>, il 16 dicembre 2020 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti (GU L 430 del 18.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2131/oj).</FIELD></FOOTNOTE> sulla soppressione dei dazi doganali ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su base erga omnes relativamente a un numero limitato di merci, tra cui i prodotti a base di astici vivi e congelati provenienti dagli Stati Uniti, per il periodo dal</STRING></STRING> 1º agosto 2020<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ▌al</STRING></STRING> 31 luglio 2025.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Il 27 luglio 2025 la presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico che è stato successivamente ripreso nella dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 ("dichiarazione comune"). In linea con tale accordo politico e la dichiarazione comune e al fine di garantire la continuità dell'accesso delle merci dell'Unione al mercato degli Stati Uniti, l'Unione dovrebbe prevedere per un ulteriore periodo la non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni nell'Unione dei tipi di astice contemplati dal regolamento (UE) 2020/2131. In linea con tale accordo politico e la dichiarazione comune, la non applicazione dei dazi doganali dovrebbe comprendere anche le importazioni di astici preparati classificati con il codice 1605 30 90 della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj</STRING>).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>I dazi doganali applicabili alle importazioni delle merci contemplate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere pari allo 0 % ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a meno che</STRING></STRING> gli Stati Uniti ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non </STRING></STRING>attuino la dichiarazione comune in modo efficace.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere, in tutto o in parte, la non applicazione dei dazi doganali sulle merci contemplate dal presente regolamento in specifiche circostanze. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione degli effetti del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe concernere le variazioni avvenute dal 1º agosto 2025 in termini di volumi e valori commerciali delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l'Unione, delle merci contemplate dal presente regolamento. Se del caso, tale valutazione dovrebbe essere corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Data l'importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1º agosto 2025. Su richiesta, i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento nel periodo compreso tra il 1º agosto 2025 e la data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere rimborsati,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART><STRING ITALIC="on">Non applicazione dei dazi doganali</STRING></STI.ART><PARAG>I dazi doganali della tariffa doganale comune istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabili alle importazioni nell'Unione delle merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato del presente regolamento sono pari allo 0 %.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING ITALIC="on">Sospensione</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 in una qualsiasi delle circostanze seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato, annunciata il 21 agosto 2025 ("dichiarazione comune") o compromettano in altro modo gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a);<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti il giorno della dichiarazione comune.</PARAG><PARAG>Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui a tale paragrafo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING ITALIC="on">Procedura di comitato</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING ITALIC="on">Rimborso dei dazi doganali</STRING></STI.ART><PARAG>Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali nazionali competenti degli Stati membri rimborsano i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento in relazione alle merci classificate con i codici NC elencati nell'allegato importate nell'Unione tra il 1º agosto 2025 e … [data di entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 5</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione e relazioni</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione presenta una valutazione degli effetti del presente regolamento. Tale valutazione concerne le variazioni a partire dal 1º agosto 2025, in termini di volumi e valori commerciali delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l'Unione, delle merci classificate con i codici NC elencati nell'allegato.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, la valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, regolarmente e in maniera tempestiva in merito agli sviluppi pertinenti nell'applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 6</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING ITALIC="on">Entrata in vigore e applicazione</STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2025 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino al 31 luglio 2030</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …,</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>ALLEGATO</TI><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="21.16*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="78.84*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Codice NC 2025<FOOTNOTE><FIELD>I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune applicabili nel 2025 e, <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>, quali modificati dagli atti giuridici successivi.</FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>Designazione delle merci</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>0306 11 90</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Aragoste (<STRING ITALIC="on">Palinurus</STRING> spp., <STRING ITALIC="on">Panulirus</STRING> spp. e <STRING ITALIC="on">Jasus</STRING> spp.) congelate, anche affumicate, anche sgusciate, comprese le aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. code di aragoste)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>0306 12 10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Astici (<STRING ITALIC="on">Homarus</STRING> spp.) congelati, interi, anche affumicati o cotti in acqua o al vapore</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>0306 12 90</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Astici (<STRING ITALIC="on">Homarus</STRING> spp.) congelati, anche affumicati, anche sgusciati, compresi gli astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. interi)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>0306 32 10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Astici (<STRING ITALIC="on">Homarus</STRING> spp.), vivi</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>1605 30 90</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Astici, preparati o conservati (escl. astici semplicemente affumicati; carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse)</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>