<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0199</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0161/2025 - Relatrice: Céline Imart)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0577),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0209/2024),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 marzo 2025 <FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/2969, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2969/oj..</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato delle regioni del 14 maggio 2025<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/3479, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3479/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 marzo 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 60 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A10‑0161/2025),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso<FOOTNOTE><FIELD> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l’8 ottobre 2025 (Testi approvati, P10_TA(2025)0214).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2024)0319</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>▌</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C, C/2025/2969, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2969/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C, C/2025/3479, 16.7.2025, ELI http://data.europa.eu/eli/C/2025/3479/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD>Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garanti della sicurezza alimentare</STRING></STRING>, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la crescente instabilità del commercio mondiale, le condizioni climatiche sempre più estreme</STRING></STRING> e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori si adoperano per garantire che la propria produzione sia più sostenibile dal punto di vista ambientale. Dovendo affrontare già un aumento del costo della vita, molti consumatori acquistano e consumano in misura crescente prodotti alimentari meno costosi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali fattori hanno</STRING></STRING> ulteriormente destabilizzato il modo in cui è distribuito il valore aggiunto lungo la filiera alimentare e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno</STRING></STRING> aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare coloro che gestiscono aziende agricole di piccole e medie dimensioni</STRING></STRING>, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide al fine di ripristinare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'equità e</STRING></STRING> la fiducia degli attori nella filiera alimentare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, rafforzare la posizione degli agricoltori e migliorare il loro potere contrattuale, anche attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative in quanto creatrici di valore aggiunto, nonché tutelare i redditi degli agricoltori e accrescere la fiducia delle persone giovani nella professione agricola</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'elaborare le norme di commercializzazione riguardanti l'indicazione del luogo di produzione e/o l’origine, è opportuno prestare particolare attenzione al contesto specifico di ciascun prodotto e settore. Tali indicazioni dovrebbero essere determinate alla luce della necessità di soddisfare meglio le aspettative in termini di trasparenza, anche attraverso l'etichettatura del paese di origine in linea con le norme del mercato interno, la loro pertinenza per i consumatori e la struttura della filiera, tenendo conto nel contempo delle implicazioni pratiche per gli operatori e della necessità di evitare inutili complessità.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Vari operatori della filiera agricola e alimentare, attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione e della vendita al minuto, hanno sviluppato regimi ed etichette per promuovere modalità commerciali che garantiscono un'equa ripartizione del valore aggiunto agli agricoltori e la creazione e il mantenimento di filiere corte. È necessario definire requisiti minimi per l'uso delle indicazioni facoltative che descrivono tali modalità commerciali al fine di aumentarne la trasparenza e l'affidabilità dell'uso nella filiera alimentare, integrando in tal modo le norme vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, in particolare quelle del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto" ed "equo" <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e quelle aventi un significato equivalente</STRING></STRING> dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscono stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e remunerativi</STRING></STRING> dagli agricoltori partecipanti e che sostengono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscono al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali che prevedano un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto di informazioni sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella filiera, e tale per cui i consumatori possano facilmente individuare le aziende degli agricoltori partecipanti in cui sono state prodotte le materie prime.</STRING></STRING> In alternativa, tale indicazione potrebbe essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori geograficamente vicini fra loro, anche in contesti transfrontalieri. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La vicinanza geografica dovrebbe essere intesa, tra l'altro, come una distanza o una durata di trasporto ridotta, tenendo conto delle specificità geografiche e demografiche degli Stati membri. </STRING></STRING>Tale uso dell'indicazione "filiera corta" incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiscano equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà le zone rurali e contribuirà al loro sviluppo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e al loro rilancio</STRING></STRING> e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ciò dovrebbe applicarsi ai prodotti realizzati nel mercato interno o ivi immessi.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Al fine di riflettere meglio le condizioni di mercato, l'evoluzione delle aspettative dei consumatori e i progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali in materia, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per modificare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> aggiungendo ulteriori indicazioni facoltative equivalenti all’indicazione "giusto" o "equo" e specificando le</STRING></STRING> condizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per l'</STRING></STRING>uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali relative all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto di eventuali norme internazionali in materia e dei relativi regimi di qualità</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD>GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il</STRING></STRING> Parlamento europeo e ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> Consiglio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che stabiliscono norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di tali indicazioni per i prodotti legalmente realizzati o legalmente commercializzati in un altro Stato membro.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, sensibilizza riguardo all'importanza dei segnali del mercato, aiuta ad adattare l'offerta alla domanda, migliora la trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, aumenta la trasparenza e previene e affronta le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di esentare gli operatori dall'obbligo di includere nei loro contratti scritti indicatori, indici o metodi di calcolo del prezzo finale o una clausola di revisione, previa consultazione dei pertinenti rappresentanti degli agricoltori o delle pertinenti organizzazioni interprofessionali, a condizione che gli effetti di prevedibilità, trasparenza e trasmissione dei prezzi possano essere ottenuti con altri mezzi o che l'obbligo di includere tali elementi non sia appropriato o proporzionato per altri motivi giustificati.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di rispecchiare gli sviluppi del mercato, mantenendo al contempo una concorrenza effettiva nel mercato lattiero-caseario, è opportuno aumentare i limiti quantitativi applicabili al volume di latte crudo oggetto di negoziazioni contrattuali collettive da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute, espresso in percentuale della produzione totale dell'Unione e dei volumi totali prodotti e consegnati in uno Stato membro.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme applicabili dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> prodotti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anziché</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'attuale requisito di una domanda per un solo settore specifico, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni applicabili a ciascun settore specifico per il quale chiede il riconoscimento</STRING></STRING>. Inoltre, ▌i produttori di prodotti biologici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono avvalersi delle possibilità esistenti per quanto riguarda</STRING></STRING> l'istituzione e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per rafforzare la loro collaborazione</STRING></STRING>. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori impongano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa di agricoltori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che realizzano prodotti agricoli del suolo, indipendentemente dal fatto che i metodi di produzione sfruttino il suolo o altri substrati di coltivazione, ad esempio nelle serre</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o prodotti dell'allevamento </STRING></STRING>e siano controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni da essa prese. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere che tale controllo democratico possa essere effettuato non solo direttamente dagli agricoltori, ma anche dalle loro associazioni, comprese quelle in forma di cooperativa, purché siano controllate dagli agricoltori. </STRING></STRING>Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non siano agricoltori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell'allevamento, come le imprese di prima trasformazione o i</STRING></STRING> non produttori, di aderire a organizzazioni di produttori.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale dei trattati e un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono obiettivi specifici utilizzando indicazioni facoltative relative alle modalità commerciali, quali "giusto" o "equo"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o indicazioni di significato equivalente</STRING></STRING>, e l'indicazione "filiera corta".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione, alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o altre forme giuridiche equivalenti riconosciute dal diritto nazionale</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a condizione che soddisfino i criteri di riconoscimento stabiliti a livello dell'Unione ed esercitino le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato</STRING></STRING>. Per garantire parità di trattamento degli aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute e non riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare, dovrebbe essere estesa solo alle organizzazioni di produttori non riconosciute ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che abbiano presentato una domanda di</STRING></STRING> riconoscimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a uno Stato membro, entro quattro mesi dalla presentazione di tale domanda ovvero, in assenza di una decisione entro tale periodo da parte dello Stato membro, entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda, a meno che nel frattempo lo Stato membro non rifiuti il riconoscimento</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali per conto dei propri aderenti, anche riguardo al prezzo, per i prodotti realizzati da tutti o alcuni dei propri aderenti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche se le stesse non esercitano effettivamente un'attività economica, purché i loro aderenti esercitino effettivamente un'attività economica.</STRING></STRING> È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del prodotto</STRING></STRING> oggetto delle attività di tali associazioni non superi il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36 %</STRING></STRING> della produzione nazionale totale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del prodotto in questione nello</STRING></STRING> Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessato</STRING></STRING>. Inoltre, al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali qualora comprendano organizzazioni di produttori non riconosciute.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli statuti delle organizzazioni di produttori impongono agli aderenti di limitare l'adesione a un'unica organizzazione di produttori per un determinato prodotto, al fine di creare stabilità per l'organizzazione di produttori, prevenire comportamenti opportunistici da parte degli aderenti limitando la loro possibilità di collocare liberamente i propri quantitativi presso diverse organizzazioni di produttori, e mantenere coerenza nella rappresentanza degli aderenti. Allo stesso tempo, un produttore dovrebbe poter aderire a una diversa organizzazione di produttori per ogni diverso prodotto dell'azienda. È pertanto opportuno chiarire che le adesioni multiple sono possibili in casi debitamente giustificati, purché i prodotti siano sufficientemente distinti per quanto riguarda, tra l'altro, le loro caratteristiche specifiche o i diversi usi finali previsti.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>	Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e gli aderenti di tali organizzazioni. Sebbene gli acquirenti possano contattare gli aderenti di un'organizzazione di produttori, entrare in contatto con tali membri non dovrebbe compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e l’immissione dei prodotti sul mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare quando tale contatto diretto con gli aderenti alle organizzazioni di produttori è utilizzato per eludere la strategia comune delle organizzazioni di produttori</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rafforzare la posizione dei produttori lattiero-caseari, in particolare potenziando le loro organizzazioni di produttori, è opportuno allineare le norme sugli statuti delle organizzazioni di produttori ed estenderne l'applicazione alle organizzazioni di produttori del settore lattiero-caseario, migliorando in tal modo il funzionamento democratico e la trasparenza.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Le organizzazioni interprofessionali svolgono un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra gli attori della filiera e nel promuovere le migliori pratiche, la trasparenza del mercato, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo tutta la filiera. È pertanto opportuno inserire nell'elenco degli obiettivi che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta può perseguire la promozione di iniziative per l'inclusione di indicazioni facoltative relative alle modalità commerciali, quali "giusto", "equo", o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indicazioni di significato equivalente</STRING></STRING>, e l'indicazione "filiera corta".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Alcuni Stati membri impongono che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio siano oggetto di contratti scritti tra le parti interessate. Se uno Stato membro non si avvale di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia, può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta a causa della loro posizione negoziale più debole e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> gli agricoltori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che lavorano a monte della filiera agroalimentare, e le loro associazioni</STRING></STRING>, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> beneficiare di contratti scritti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Pertanto, dovrebbero essere necessari contratti scritti quando </STRING></STRING>le consegne di prodotti agricoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono effettuate da agricoltori che realizzano nelle loro aziende i prodotti del suolo, indipendentemente dal fatto che i loro metodi di produzione comportino l'uso del suolo o di altri substrati di coltivazione, ad esempio nelle serre, o i prodotti dell’allevamento, e quando gli agricoltori trasformano tali prodotti agricoli primari. </STRING></STRING>Dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche le consegne di tali prodotti effettuate da associazioni di agricoltori</STRING></STRING>, ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da organizzazioni di</STRING></STRING> produttori o da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">associazioni</STRING></STRING> di organizzazioni di produttori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che trasformano o commercializzano tali prodotti per gli agricoltori</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Al fine di tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per le consegne di prodotti agricoli, comprese le consegne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuate da o verso</STRING></STRING> altri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">operatori della filiera alimentare,</STRING></STRING> e di esigere che gli acquirenti utilizzino offerte di contratto scritte per la consegna di prodotti agricoli. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per ragioni di semplicità e riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento includa alcune deroghe all'utilizzo obbligatorio di contratti scritti o di offerte di contratto scritte e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte di contratto scritte. Gli agricoltori e le loro associazioni dovrebbero tuttavia disporre del diritto di chiedere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta laddove non vi sia tale obbligo. Per preservare il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle cooperative nella promozione di approcci collettivi e nella massimizzazione del valore aggiunto per i loro soci, rafforzando in tal modo la posizione degli agricoltori nella filiera, non dovrebbe essere richiesto un contratto scritto per le consegne da parte dei soci all'organizzazione di produttori o alla cooperativa, a condizione che lo statuto dell'organizzazione di produttori o della cooperativa interessata preveda norme trasparenti e prevedibili sulla trasmissione dei prezzi, tenendo conto dell'impatto sulla remunerazione degli agricoltori.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di offrire agli Stati membri la possibilità di tenere conto delle pratiche nazionali o regionali, il presente regolamento dovrebbe consentire loro di esentare i prodotti soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità e i prodotti soggetti a specifiche pratiche di vendita tradizionali o abituali dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte di contratto scritte. Inoltre, gli Stati membri, previa consultazione dei rappresentanti degli agricoltori o delle organizzazioni interprofessionali pertinenti, dovrebbero essere autorizzati a esentare determinati prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari dall'obbligo di essere oggetto di contratti scritti, a condizione che gli effetti di prevedibilità, trasparenza e trasmissione dei prezzi siano ottenuti con altri mezzi per i prodotti interessati o che l'obbligo che tali prodotti siano oggetto di contratti scritti o di offerte di contratto scritte non sia appropriato o proporzionato per tali prodotti per altri motivi giustificati. Tale possibilità di esentare determinati prodotti dall'obbligo di essere oggetto di contratti scritti dovrebbe comprendere anche la possibilità di esentare determinati prodotti da taluni elementi obbligatori di tali contratti scritti. Al fine di tutelare gli agricoltori, dovrebbero essere chiaramente specificati i casi in cui tali esenzioni possono essere concesse.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tuttavia, agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di adottare misure per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare che hanno un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola, purché tali misure siano adeguate e proporzionate per garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e siano compatibili con la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso il suo articolo 9.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire alle parti la disponibilità di</STRING></STRING> meccanismi di mediazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di meccanismi comparabili. Potrebbe trattarsi di meccanismi esistenti o di meccanismi nuovi istituiti a tal fine. Potrebbero comprendere, tra l'altro, organizzazioni che rappresentano gli agricoltori, organizzazioni interprofessionali, servizi di mediazione privati accreditati o altri organismi indipendenti di risoluzione delle controversie. Tali meccanismi dovrebbero essere imparziali e il loro uso dovrebbe essere facoltativo per le parti contraenti.</STRING></STRING> Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ai ▌ meccanismi esistenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel</STRING></STRING> proprio territorio ▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tra questi dovrebbero esserci indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elementi rilevanti </STRING></STRING>dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della filiera, i contratti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel settore lattiero-caseario</STRING></STRING> di durata superiore a sei mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i contratti di durata superiore a dodici mesi negli altri settori</STRING></STRING> agricoli dovrebbero prevedere una clausola di revisione che gli agricoltori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> le loro organizzazioni possono attivare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad esempio nel caso di circostanze impreviste, quali condizioni climatiche estreme, focolai di malattie animali, tensioni geopolitiche o qualsiasi altro motivo</STRING></STRING>. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere ▌ in qualsiasi momento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo i primi sei o dodici mesi, a seconda dei casi,</STRING></STRING> una revisione degli elementi del contratto e di risolverlo laddove un accordo non possa essere raggiunto ▌. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari volte ad applicare requisiti più rigorosi di quelli obbligatori possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull'obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile dell'Unione. Pertanto, in casi specifici, tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali azioni collettive di operatori privati potrebbero consistere, ad esempio, nel ritiro dal mercato o nella distribuzione gratuita dei loro prodotti, anche offrendoli a organizzazioni di beneficenza.</STRING></STRING> Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indugio</STRING></STRING> risorse nazionali supplementari.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella comunicazione del 19 febbraio 2025 dal titolo "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione", la Commissione ricorda che l'allevamento è una parte essenziale del settore agricolo, della competitività e della coesione dell'Unione. Sistemi di allevamento sostenibili sono fondamentali per l'economia dell'Unione, la redditività delle zone rurali e la salvaguardia dell'ambiente e dei paesaggi rurali. Il settore zootecnico dell'Unione è particolarmente vulnerabile a vari shock e alla concorrenza globale ed è tenuto a rispettare rigorose norme di produzione che non sempre sono ricompensate dal mercato. In tale contesto è necessario, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori dell'Unione, riconoscere la composizione naturale delle carni e dei prodotti a base di carne. Le indicazioni relative alle carni hanno spesso un significato culturale e storico. È pertanto opportuno tutelarle per migliorare la trasparenza nel mercato interno per quanto riguarda la composizione degli alimenti e il loro contenuto nutrizionale e garantire che i consumatori possano compiere scelte informate. Tale chiarezza è particolarmente importante per i consumatori che cercano un contenuto nutrizionale specifico tradizionalmente associato ai prodotti a base di carne. Ai fini e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, per "carne" si dovrebbero quindi intendere le parti commestibili degli animali.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, per quanto riguarda i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE e i prodotti alimentari non elencati in tale allegato, alcune indicazioni dovrebbero essere riservate ai prodotti derivati dalla carne, fatti salvi i processi tecnologici utilizzati nella produzione che non mirano a sostituire totalmente o parzialmente la carne o uno qualsiasi dei componenti della carne, o ai prodotti che hanno una denominazione in cui tali indicazioni sono utilizzate congiuntamente a uno o più termini per designare la specie animale all'origine di un prodotto agricolo, fatto salvo l'uso di tali indicazioni per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura quali definiti negli atti legislativi dell'Unione sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Al fine di tenere conto del fatto che esistono alcuni prodotti non derivati dalla carne, la cui natura esatta è chiara in ragione di un uso consolidato di lunga data e non genera alcuna possibile confusione per il consumatore, all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere aggiunto un conferimento di poteri a favore della Commissione per la redazione di un elenco di denominazioni, che potrebbero essere utilizzate da sole o congiuntamente ad altri termini, che tenga conto del modo in cui le indicazioni sono utilizzate nelle diverse lingue.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Per consentire ai produttori di barbabietole da zucchero di beneficiare di una maggiore chiarezza contrattuale e per garantire un quadro contrattuale armonizzato tenendo conto nel contempo della specificità del settore della barbabietola da zucchero, le condizioni di acquisto nei contratti per la fornitura di barbabietole da zucchero dovrebbero essere allineate alle condizioni per l'utilizzo di contratti scritti in altri settori agricoli.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1308/2013.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).</FIELD></FOOTNOTE> per quanto riguarda i tipi di intervento che esistono in determinati settori. Tali modifiche mirano a fornire un incentivo agli agricoltori affinché diventino o rimangano membri di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, in considerazione del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici redatti dagli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>In alcuni Stati membri il valore della produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori rispetto al valore totale della produzione ortofrutticola rimane ben al di sotto della media dell'Unione. Tra gli incentivi finanziari disponibili, gli Stati membri possono già fornire l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 alle organizzazioni di produttori situate in determinate regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. Al fine di accrescere la competitività, rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena del valore e creare nuove organizzazioni di produttori, è opportuno concedere un incentivo finanziario corrispondente a un aumento del 10 % dell'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori negli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo pertinente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Al fine di agevolare il ricambio generazionale nel settore agricolo e incoraggiare nuovi produttori ad aderire alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno concedere un incentivo ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, dovrebbe essere possibile aumentare di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">20 punti percentuali</STRING></STRING> l'aiuto finanziario dell'Unione per la spesa relativa agli investimenti effettuati presso i locali di giovani agricoltori o di nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Dato il ripetersi negli ultimi anni di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie e infestazioni di organismi nocivi, per le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori si è rivelata utile la possibilità di riorientare i fondi, compreso l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito del fondo di esercizio, verso gli interventi necessari per far fronte alle conseguenze di tali eventi. È pertanto necessario prevedere la possibilità di aumentare, a determinate condizioni, l'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 52, paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'articolo 62, all'articolo 65, paragrafo 1, e all'articolo 68</STRING></STRING> del regolamento (UE) 2021/2115 dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, dal 1° gennaio 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità nell'adeguamento dell'assegnazione di fondi a tali settori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa valutazione delle conseguenze sul livello del sostegno al reddito</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2115.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno delle azioni collettive ove la Commissione decida che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Al fine di concedere agli operatori del mercato il tempo necessario per adeguarsi e consentire alla Commissione di valutare i regimi e le prassi nazionali esistenti, l'applicazione delle norme relative alla riserva delle indicazioni facoltative "giusto" ed "equo" e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle indicazioni aventi un significato equivalente,</STRING></STRING> nonché dell'indicazione "filiera corta", dovrebbe essere differita a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Analogamente,</STRING></STRING> l'applicazione delle nuove norme sui contratti scritti dovrebbe essere differita a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due anni</STRING></STRING> dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per consentire agli operatori di adeguare le loro relazioni contrattuali a tali norme <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alle organizzazioni di produttori del settore del latte di adeguare i loro statuti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Inoltre, al fine di consentire agli operatori del mercato di adeguare e affinare le loro strategie di commercializzazione, l'applicazione delle definizioni e delle designazioni riservate per le carni e i prodotti a base di carne dovrebbe essere differita a tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I prodotti che sono stati realizzati o importati conformemente alle norme applicabili prima della data di applicazione delle nuove norme dovrebbero tuttavia poter continuare a essere commercializzati per un periodo massimo di sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o fino alla data di esaurimento delle scorte, se precedente,</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	all'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 75, paragrafo 3, la lettera j) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"j)	il luogo di produzione e/o l’origine;"</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 78 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a)	tutti i settori in cui sono prodotte parti commestibili di animali, in particolare i settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine e del pollame;"</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera d) è soppressa;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Per quanto riguarda l'allegato VII, parte I bis, punto 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che integrino il presente regolamento concedendo deroghe che consentono l'utilizzo di designazioni riservate a prodotti derivati dalla carne per altri prodotti la cui natura esatta è chiara in ragione di un uso consolidato di lunga data e non genera alcuna possibile confusione per il consumatore.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>nella parte II, titolo II, capo I, sezione 1, è inserita la sottosezione seguente:<CITATION><P>"Sottosezione 3 bis</P><P>Uso di indicazioni facoltative per i prodotti di tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2</P><P>Articolo 88 bis</P><P>Indicazioni facoltative per le modalità commerciali</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L’indicazione "giusto" o "equo" <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o le indicazioni aventi un significato a esse equivalente</STRING></STRING> possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, ▌ nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che è immesso sul mercato, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">purché</STRING></STRING> tali indicazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano</STRING></STRING> utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o immissione sul mercato, che mirano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a garantire</STRING></STRING> almeno:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> stabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche grazie a contratti tra i produttori e gli acquirenti,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> trasparenza nelle relazioni tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo la filiera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la trasparenza nelle informazioni sugli agricoltori partecipanti</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>un prezzo, per i loro prodotti, considerato equo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e remunerativo</STRING></STRING> dagli agricoltori partecipanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>le iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare contribuendo allo sviluppo delle comunità rurali, soprattutto attraverso la promozione di organizzazioni collettive di agricoltori gestite democraticamente</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P>Ai fini della lettera b) del primo comma, il prezzo può tenere conto dei pertinenti dati disponibili sui costi di produzione.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che è immesso sul mercato, a condizione che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i consumatori possano facilmente individuare le aziende degli agricoltori partecipanti in cui sono state prodotte le materie prime e </STRING></STRING>l’indicazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti per l'organizzazione della produzione, distribuzione o immissione sul mercato, che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono</STRING></STRING>:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che preveda un intermediario, se opportuno; </STRING></STRING>o</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>uno stretto legame ▌ tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che preveda un numero limitato di intermediari e tale per cui l'agricoltore, gli intermediari e il consumatore finale del prodotto si trovino in vicinanza geografica tra loro</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P>▌</P><P><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare il presente regolamento aggiungendo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al </STRING></STRING>paragrafo 1 del presente articolo indicazioni equivalenti all’indicazione "giusto" o "equo", qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per integrare il presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilendo norme supplementari o specificando le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto di eventuali norme internazionali in materia e dei relativi regimi certificati di qualità</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che stabiliscono condizioni supplementari rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), per l'uso delle indicazioni di cui a tali paragrafi. Tali norme non vietano, limitano od ostacolano l'uso delle indicazioni di cui a tali paragrafi per i prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro alle condizioni di cui a tali paragrafi.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Il presente articolo lascia impregiudicate le norme di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>l'articolo 148 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 148</P><P>Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le consegne di latte e prodotti lattiero-caseari effettuate nell'Unione dagli agricoltori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese le associazioni di agricoltori, o da</STRING></STRING> organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori verso trasformatori, collettori, distributori o rivenditori al minuto è oggetto di un contratto scritto tra tali parti.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obbligo di cui al primo comma si applica unicamente:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli agricoltori che producono latte crudo nelle loro aziende o trasformano il latte crudo prodotto nelle loro aziende in latte e prodotti lattiero-caseari;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle associazioni di agricoltori, alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori che trasformano o commercializzano i prodotti di cui alla lettera a).</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P>Tale contratto scritto deve soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Previa consultazione dei pertinenti rappresentanti degli agricoltori o delle organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente all'articolo 163, paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che l'inclusione degli indicatori, degli indici o dei metodi di calcolo del prezzo finale di cui al paragrafo 4, lettera c), punto i), secondo trattino, del presente articolo non è obbligatoria e che la consegna non è soggetta ai requisiti di cui al paragrafo 4, lettera c), punto iii), relativi a una clausola di revisione qualora gli effetti di prevedibilità, trasparenza e trasmissione dei prezzi possano essere ottenuti altrimenti per il latte o i prodotti lattiero-caseari interessati ovvero che l'obbligo di includere gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), punto i), secondo trattino, del presente articolo, e al paragrafo 4, lettera c), punto iii), del presente articolo relativi a una clausola di revisione non sarebbe appropriato o proporzionato per tali prodotti per altri motivi giustificati.</STRING></STRING></P><P>Ai fini del presente articolo si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri possono inoltre decidere che:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuata</STRING></STRING> da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o verso operatori che non sono disciplinati dal paragrafo 1</STRING></STRING> debba essere oggetto di un contratto scritto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>▌ per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia obbligatoria</STRING></STRING> un'offerta scritta.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto riguarda le offerte di contratto scritte di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), lo Stato membro interessato può decidere che tale offerta sia presentata dai primi acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari oppure dall'</STRING></STRING>agricoltore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa un'associazione di agricoltori, o da</STRING></STRING> un'organizzazione di produttori o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da</STRING></STRING> un'associazione di organizzazioni di produttori.</P><P>I contratti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), o le offerte di contratto di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono che siano disponibili per le parti contraenti meccanismi</STRING></STRING> di mediazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o meccanismi comparabili, compresi i meccanismi già esistenti. Tali meccanismi devono essere facoltativi per le parti contraenti e imparziali per coprire i casi in cui </STRING></STRING>non vi è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un contratto reciprocamente accettabile</STRING></STRING> di cui ai paragrafi 1 e 2 o, laddove vi sia un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per la</STRING></STRING> revisione di tale contratto. P<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ossono comprendere rappresentanti delle organizzazioni di agricoltori</STRING></STRING>.</P><P>Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al primo comma del presente paragrafo che sono disponibili</STRING></STRING> nel proprio territorio.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Il contratto o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 2:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>è stipulato/a prima della consegna;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>è stipulato/a per iscritto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche in formato elettronico;</STRING></STRING> e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>comprende, fra l'altro, gli elementi seguenti:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>il prezzo da pagare alla consegna, che:<LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>è fisso ed è stabilito nel contratto; o</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, comprendenti indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in elementi rilevanti dei</STRING></STRING> costi di produzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori</STRING></STRING>, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte o dei prodotti lattiero-caseari consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono determinare indicatori che possono essere pubblicati online da utilizzare nei contratti, in conformità di criteri oggettivi ▌ basati su studi sulla produzione e sulla filiera alimentare, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o che tengono conto di dati oggettivi provenienti da fonti quali le organizzazioni interprofessionali, l'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (Agri-food chain Observatory – AFCO) o di altri pertinenti dati oggettivi disponibili</STRING></STRING>; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;</ITEM></LIST></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>il volume di latte crudo o la qualità e la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari da consegnare e il calendario di tali consegne;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione e, in caso di contratto di durata minima superiore a sei mesi, una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa un'associazione di agricoltori, o</STRING></STRING> da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa l'applicazione di qualsiasi riduzione concordata fra le parti</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>le modalità per la raccolta o la consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari; e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>le norme applicabili in caso di forza maggiore.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">In deroga ai paragrafi 1 e 2, non è necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tale statuto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> prevedano norme trasparenti e definite in modo democratico, rese note in anticipo, relative ai metodi per la determinazione del prezzo del latte o dei prodotti lattiero-caseari consegnati da tali soci, tenendo conto dell'impatto sulla remunerazione degli agricoltori, nonché i periodi e le procedure per il pagamento</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la consegna è effettuata gratuitamente o nell'ambito dello smaltimento di latte o di prodotti lattiero-caseari non più idonei alla vendita.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri possono decidere che un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta non siano richiesti in uno o più dei casi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>i<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l valore totale della</STRING></STRING> consegna <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle consegne concordate dalle parti non supera un limite massimo stabilito </STRING></STRING>dallo Stato membro interessato, che non deve essere superiore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a 10 000 EUR</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la conclusione del contratto e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero‑caseari avvengono al momento della consegna;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità; o</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>la consegna riguarda latte o prodotti lattiero-caseari soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali.</ITEM></LIST></P><P>▌</P><P><NO.P>7.</NO.P>Se a norma del paragrafo 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera</STRING></STRING> b), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta, un agricoltore,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> compresa un'associazione di agricoltori, o</STRING></STRING> un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che qualsiasi consegna a un trasformatore, distributore, rivenditore al minuto o collettore di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto tra le parti o di un'offerta di contratto scritta. Tale contratto o offerta di contratto deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.</P><P><NO.P>8.</NO.P>Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le associazioni di agricoltori, o</STRING></STRING> organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri possono stabilire uno o più degli elementi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>per i contratti scritti di cui al paragrafo 1:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>una durata minima, che deve essere di almeno sei mesi e non deve compromettere il corretto funzionamento del mercato interno;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>per le offerte di contratto scritte di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), l'obbligo che l'offerta di contratto scritta comprenda una durata minima del contratto quale prevista dal diritto nazionale ma che sia di almeno sei mesi e non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.</ITEM></LIST></P><P>Gli agricoltori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese le associazioni di agricoltori, o</STRING></STRING> le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono rifiutare per iscritto la durata minima stabilita dagli Stati membri in conformità del secondo comma.</P><P><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 per la consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari in questione da parte dell'agricoltore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa un'associazione di agricoltori, o</STRING></STRING> di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.</P><P><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1,</STRING></STRING> 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui tali opzioni sono applicate.</P><P><NO.P>11.</NO.P>La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.”;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 149, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"c)	purché, per una determinata organizzazione di produttori, siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non è superiore al 7 % della produzione totale dell'Unione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un determinato Stato membro non è superiore al 36 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un determinato Stato membro non è superiore al 36 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;";</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>l'articolo 152 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la lettera a) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"a)	sono costituite da produttori di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un settore specifico</STRING></STRING> di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ▌ e sono controllate da agricoltori aderenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che realizzano prodotti agricoli del suolo o prodotti dell'allevamento</STRING></STRING>, conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c); <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il riconoscimento può essere concesso per uno o più settori specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni per il riconoscimento per tutti i settori. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono decidere che il controllo da parte degli agricoltori aderenti di cui alla presente lettera possa essere esercitato da associazioni di agricoltori che realizzano prodotti agricoli del suolo o prodotti dell'allevamento, a condizione che tali associazioni siano controllate da tali agricoltori;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b)	sono costituite su iniziativa di agricoltori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell'allevamento</STRING></STRING> e svolgono almeno una delle attività seguenti:"; ▌</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>alla lettera c), il punto vi) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"vi)	promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a norme di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti, lo sviluppo di prodotti a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale, e realizzare iniziative volte a promuovere filiere corte o l'uso delle indicazioni facoltative di cui all'articolo 88 bis;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1 bis.	In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o qualsiasi altra forma giuridica equivalente riconosciuta dal diritto nazionale</STRING></STRING>, che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbia chiesto il riconoscimento e</STRING></STRING> non sia stata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ancora</STRING></STRING> riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, qualora soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154 del presente regolamento, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti per la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale organizzazione di produttori può avvalersi della deroga entro il termine di cui all'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento ovvero, qualora lo Stato membro non abbia preso alcuna decisione sulla richiesta di riconoscimento entro la scadenza di tale termine, entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, a meno che lo Stato membro interessato non abbia deciso di rifiutare il riconoscimento.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>al paragrafo 1 ter, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove</STRING></STRING> un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo ma i suoi aderenti rispettino tali condizioni, essa</STRING></STRING> può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, del presente articolo, a condizione che:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>i suoi aderenti siano stati riconosciuti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>i suoi aderenti non aderiscano anche a un'altra associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, del presente articolo; e</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>il volume <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del prodotto</STRING></STRING> oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, del presente articolo non superi il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36 %</STRING></STRING> della produzione nazionale totale di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale prodotto nello</STRING></STRING> Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessato</STRING></STRING>.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>l'articolo 153 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, </STRING></STRING>la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"b)	aderire, per quanto riguarda un determinato prodotto dell’azienda, a una sola organizzazione di produttori, laddove per prodotto determinato si intende prodotti sufficientemente distinti, in particolare in base alle loro caratteristiche o agli usi finali previsti; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"c)	le regole atte a consentire agli agricoltori aderenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell'allevamento</STRING></STRING> il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;" ▌;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2 bis.	Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per gli aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa</STRING></STRING> la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'immissione dei prodotti sul mercato </STRING></STRING>si considerano garantite a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lo statuto di un'organizzazione di produttori che consenta il contatto diretto tra aderenti e acquirenti può prevedere meccanismi interni di controllo e prevenzione al fine di garantire che tale contatto non pregiudichi gli obiettivi dell'organizzazione di produttori, compresa la concentrazione dell'offerta.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il paragrafo 3 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:<CITATION><P>"xvii)		promuovere l'uso delle indicazioni facoltative di cui all'articolo 88 bis.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>l'articolo 168 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>Articolo 168</P><P>Relazioni contrattuali</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le consegne di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, effettuate nell'Unione da agricoltori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese le associazioni di agricoltori, o</STRING></STRING> da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori verso trasformatori, distributori o rivenditori al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti interessate.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obbligo di cui al primo comma si applica unicamente:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli agricoltori che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell'allevamento o che trasformano tali prodotti realizzati nella loro azienda; o</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle associazioni di agricoltori, alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori che trasformano o commercializzano i prodotti di cui alla lettera a).</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P>Tale contratto scritto deve soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri possono inoltre decidere che:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la consegna di prodotti agricoli effettuata da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o verso operatori che non sono disciplinati dal paragrafo 1</STRING></STRING> sia oggetto di un contratto scritto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>▌ per un contratto per la consegna di prodotti agricoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia obbligatoria</STRING></STRING> un'offerta scritta.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per le offerte di contratto scritte di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), lo Stato membro interessato può decidere che tale offerta sia presentata dai primi acquirenti di prodotti agricoli oppure dall'</STRING></STRING>agricoltore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa un'associazione di agricoltori, o da</STRING></STRING> un'organizzazione di produttori o da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'associazione</STRING></STRING> di organizzazioni di produttori.</P><P>I contratti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), o le offerte di contratto di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono che siano disponibili per le parti contraenti meccanismi</STRING></STRING> di mediazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o meccanismi comparabili, compresi i meccanismi esistenti. Tali meccanismi devono essere facoltativi per le parti contraenti e imparziali per coprire i casi in cui </STRING></STRING>non vi è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un contratto</STRING></STRING> di cui ai paragrafi 1 e 2 o, laddove vi sia un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per la</STRING></STRING> revisione di tale contratto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Possono comprendere rappresentanti delle organizzazioni di agricoltori</STRING></STRING>.</P><P>Gli Stati membri informano la Commissione dei ▌ meccanismi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al presente paragrafo, primo comma, che sono disponibili</STRING></STRING> nel proprio territorio.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Il contratto o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 2:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>è stipulato/a prima della consegna;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>è stipulato/a per iscritto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche in formato elettronico;</STRING></STRING> e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>comprende, fra l'altro, gli elementi seguenti:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>il prezzo da pagare alla consegna, che:<LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>è fisso ed è stabilito nel contratto; o</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, comprendenti indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in elementi rilevanti dei</STRING></STRING> costi di produzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori</STRING></STRING>, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono determinare indicatori che possono essere pubblicati online da utilizzare nei contratti in conformità di criteri oggettivi basati su studi sulla produzione e sulla filiera alimentare, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o che tengono conto di dati oggettivi provenienti da fonti quali le organizzazioni interprofessionali, l'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO)</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di altri pertinenti dati oggettivi disponibili</STRING></STRING>; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente</ITEM></LIST></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>la quantità e la qualità dei prodotti agricoli interessati che possono o devono essere consegnati e il calendario di tali consegne;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione e, in caso di contratto di durata minima superiore a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dodici</STRING></STRING> mesi, una clausola di revisione che può essere attivata ▌ dall'agricoltore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa un'associazione di agricoltori, o</STRING></STRING> da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa l'applicazione di qualsiasi riduzione concordata fra le parti</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli; e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>le norme applicabili in caso di forza maggiore.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">In deroga ai paragrafi 1 e 2, non è necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tale statuto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> prevedano norme trasparenti e definite in modo democratico, rese note in anticipo, relative ai metodi per la determinazione del prezzo dei prodotti consegnati da tali soci, tenendo conto dell'impatto sulla remunerazione degli agricoltori, nonché ai periodi e alle procedure per il pagamento</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la consegna è effettuata gratuitamente o nell'ambito dello smaltimento di prodotti non più idonei alla vendita.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri possono decidere che un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta non siano richiesti in uno o più dei casi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il primo acquirente dei prodotti agricoli è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il valore totale della</STRING></STRING> consegna <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle consegne concordate dalle parti non supera un limite massimo stabilito </STRING></STRING>dallo Stato membro interessato ▌che non deve essere superiore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a 10 000 EUR</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente o, per motivi giustificati, al più tardi entro tre giorni lavorativi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la consegna riguarda prodotti agricoli per i quali lo Stato membro ritiene, previa consultazione dei pertinenti rappresentanti degli agricoltori o delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per i settori pertinenti a norma dell'articolo 158, paragrafo 1, che gli effetti di prevedibilità, trasparenza e trasmissione dei prezzi perseguiti dai paragrafi 1 e 4 del presente articolo siano stati ottenuti per tali prodotti ovvero che l'obbligo di disporre di contratti scritti o di offerte di contratto scritte non sarebbe appropriato o proporzionato per tali prodotti per altri motivi giustificati.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>7.</NO.P>Se, a norma del paragrafo 5, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera</STRING></STRING> b), o del paragrafo 6, non sono richiesti un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta, un agricoltore, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa un'associazione di agricoltori, o</STRING></STRING> un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto tra le parti o di un'offerta di contratto scritta. Tale contratto o offerta di contratto deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.</P><P><NO.P>8.</NO.P>Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese le associazioni di agricoltori, o</STRING></STRING> organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri possono stabilire uno o più degli elementi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>per i contratti scritti di cui al paragrafo 1:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo di prodotti agricoli consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>una durata minima, che deve essere di almeno sei mesi e non deve compromettere il corretto funzionamento del mercato interno;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>per le offerte di contratto scritte di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), l'obbligo che l'offerta di contratto scritta comprenda una durata minima del contratto quale prevista dal diritto nazionale ma che sia di almeno sei mesi e non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.</ITEM></LIST></P><P>Gli agricoltori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese le associazioni di agricoltori, o</STRING></STRING> le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono rifiutare per iscritto la durata minima stabilita dagli Stati membri in conformità del secondo comma.</P><P><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per la</STRING></STRING> consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa un'associazione di agricoltori, o</STRING></STRING> di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.</P><P><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui tali opzioni sono applicate.</P><P><NO.P>11.</NO.P>La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.”;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>l'articolo 210 bis è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 3 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a)	obiettivi ambientali, compresi: mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli, anche mediante sistemi di irrigazione; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari e il riciclaggio dei nutrienti provenienti dagli effluenti di allevamento in concimi organici o nella produzione di energia; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>	sono aggiunte le lettere seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"d)	sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>, che non deve essere superiore a 100 000 EUR;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>attrazione e sostegno dei giovani produttori di prodotti agricoli; o</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole o di trasformazione.</ITEM></LIST></P><P>▌</P><P>_____________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>	Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj</STRING>).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"A decorrere dall'8 dicembre 2023 i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c).</P><P>A decorrere dal … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), e) e f).</P><P>La Commissione trasmette il suo parere al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.</P><P>La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo, dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve applicarsi in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e ne informa i produttori.</P><P>La Commissione può modificare il contenuto di un parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.";</P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>all'articolo 222, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1.	Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, a condizione che tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirati esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle categorie seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>trasformazione e trattamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>ammasso da parte di operatori privati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>misure di promozione comuni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>accordi sui requisiti di qualità;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di organismi nocivi e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze delle calamità naturali nell'Unione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>pianificazione temporanea della produzione, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.</ITEM></LIST></P><P>Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza ritardo</STRING></STRING> di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.</P><P>La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano l'ambito di applicazione della deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale si applica la deroga nonché, se del caso, l'importo della riserva agricola assegnato allo Stato membro interessato a norma del presente paragrafo, secondo comma.</P><P>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 222 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione. La Commissione può fare una specifica distinzione tra produzione biologica e non biologica nell’ambito di tali osservatori.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'allegato VII è inserita la parte seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"PARTE I bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Designazioni di carni e prodotti a base di carne</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della presente parte, per "carne" si intendono le parti commestibili di un animale rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della presente parte, per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti derivati dalla carne, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti della carne. Ciò non pregiudica l'uso dell'indicazione "carne" per i prodotti disciplinati dal diritto dell'Unione relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE e i prodotti alimentari non elencati in tale allegato, ad eccezione dei prodotti disciplinati dal diritto dell'Unione relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di altri prodotti elencati in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, l'indicazione "carne" e le indicazioni seguenti sono riservate ai prodotti a base di carne e ai prodotti nella cui denominazione le indicazioni seguenti sono utilizzate congiuntamente a uno o più termini per designare la specie animale da cui proviene un prodotto agricolo, in tutte le fasi della commercializzazione:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manzo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vitello;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">maiale;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pollame;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pollo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tacchino;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anatra;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oca;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agnello;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">montone;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ovino;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">capra;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>m)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fuso;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">filetto;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">controfiletto;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pancia;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>q)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lombata;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>r)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costole;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>s)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">spalla;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>t)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">geretto;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>u)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">braciola;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ala;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>w)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">petto;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sovraccoscia;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>y)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punta di petto;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>z)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costata;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>aa)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fiorentina;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ab)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">scamone;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ac)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bacon;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ad)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bistecca;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ae)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fegato.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In particolare, l'indicazione "carne" e le indicazioni elencate al punto 3 della presente parte non sono utilizzate per designare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'indicazione "carne" e le indicazioni elencate al punto 3 possono essere utilizzate congiuntamente per designare prodotti a base di carne. Possono essere utilizzate, anche congiuntamente a uno o più termini, per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi della carne e di cui la carne costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.</STRING></STRING></P><P>▌_____________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*	</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L 327 dell’11.12.2015, pag.</STRING></STRING> 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>l'allegato X è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al punto I, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"1.	Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole, prima della fornitura.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Se la durata minima è superiore a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dodici</STRING></STRING> mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa un'associazione di agricoltori, o </STRING></STRING>da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al punto II, punto 2, è aggiunto il paragrafo seguente:<CITATION><P>"Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, comprendenti indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in elementi rilevanti dei</STRING></STRING> costi di produzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori</STRING></STRING>, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire indicatori, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in conformità di</STRING></STRING> criteri oggettivi basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o che tengono conto di dati oggettivi provenienti da fonti quali le organizzazioni interprofessionali e l'Osservatorio della filiera agroalimentare dell'UE (AFCO) o di pertinenti dati oggettivi disponibili</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali indicatori possono essere</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pubblicati online da utilizzare nei contratti. </STRING></STRING>Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore ▌.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>al punto III è aggiunto il paragrafo seguente:<CITATION><P>"I contratti di fornitura contengono le norme applicabili in caso di forza maggiore.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>è inserito il punto seguente:<CITATION><P>"PUNTO IX bis</P><P>Gli Stati membri possono imporre all'impresa produttrice di zucchero di registrare i contratti di fornitura scritti prima della fornitura della barbabietola da zucchero.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>l'articolo 52 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera e) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"e)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola in uno Stato membro. Tale tasso di commercializzazione è calcolato, per ogni anno di durata di un programma operativo, come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nello Stato membro interessato e commercializzata dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante un periodo corrispondente al periodo di riferimento stabilito negli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 45, lettera c) (valore della produzione commercializzata), diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale Stato membro nello stesso periodo;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>▌è aggiunta la lettera seguente:<CITATION><P>"i)	l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori attua un programma operativo in uno Stato membro in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è stato inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo; il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nello Stato membro interessato e commercializzata dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo</STRING></STRING>, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello stesso periodo</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>è inserito il paragrafo seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"5 bis.	Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 del presente articolo è portato al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">70</STRING></STRING> % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettera a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la spesa è connessa a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), effettuati da giovani agricoltori o da nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso i locali di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori, nell'ambito del loro primo programma operativo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o durante i tre anni successivi alla data di adesione di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori all'organizzazione di produttori</STRING></STRING>."; ▌</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>è aggiunto il paragrafo seguente:<CITATION><P>"7.	▌ Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che devono essere individuate dagli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che tale aumento sia concesso solo se le perdite superano una soglia minima del 30 % della produzione media annua dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.</STRING></STRING> ▌";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4.	Il limite del 50 % di cui al paragrafo 2 è portato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, che devono essere individuate dagli Stati membri, a condizione che tale aumento sia concesso solo se le perdite superano una soglia minima del 30 % della produzione media annua dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 65, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"e)	il 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che devono essere individuate dagli Stati membri, a condizione che tale aumento sia concesso solo se le perdite superano una soglia minima del 30 % della produzione media annua dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>all'articolo 68 è inserito il paragrafo seguente:<CITATION><P>"2 bis.	L'articolo 52, paragrafo 3, lettere da a) a d), f), g) e h), e l'articolo 52, paragrafi 5 bis <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 7</STRING></STRING>, si applicano <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>all'articolo 88, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"7.	Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e possono decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.</P><P>L'importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo comma del presente paragrafo e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di interventi in altri settori.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifica del regolamento (UE) 2021/2116</STRING></STI.ART><PARAG>All'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2116, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b)	misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220, 221 e 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 4</STRING></TI.ART><STI.ART>Misure transitorie</STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prodotti che non sono conformi alle designazioni di cui all'allegato VII, parte I bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati realizzati o importati nell'Unione prima della data di applicazione di tali norme di designazione possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle relative scorte o fino a … [sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], se precedente.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 5</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrata in vigore e applicazione</STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>L'articolo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punti 3) e 4), punto 7), lettera d), e punti 9) e 14)</STRING></STRING>, si applica▌ da … [due anni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 1, punto 13, si applica da … [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …,</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>