<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0201</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/009 BE/Soliver</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0149/2026 - Relatore: Bogdan Rzońca)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/009 BE/Soliver (COM(2026)0050 – C10-0111/2026 – 2026/0097(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0050 – C10‑0111/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG") quale modificato dal regolamento (UE) 2026/1139<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2026/1139, 20.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1139/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ("regolamento QFP")<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 <FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj<STRING ITALIC="on">).</STRING></FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10‑0149/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze degli eventi e delle trasformazioni rilevanti che interessano la struttura del commercio mondiale, nonché per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è prestata mediante un sostegno finanziario a favore dei lavoratori; che il mantenimento della competitività dell'industria europea e il rafforzamento degli investimenti nell'innovazione e nelle competenze sono essenziali per prevenire un ulteriore declino industriale e la perdita di posti di lavoro in tutta l'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2025/009 BE/Soliver relativa a un contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 803 casi di espulsione dal lavoro<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.</FIELD></FOOTNOTE> presso l'impresa Soliver NV (Soliver) in Belgio, che opera nel settore economico classificato alla divisione 46 della NACE revisione 2 (Commercio all'ingrosso) nelle regioni Provincie Oost-Vlaanderen (BE23) e Provincie West-Vlaanderen (BE25), nel periodo di riferimento compreso tra il 1° luglio 2025 e il 1° novembre 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che Soliver ha presentato istanza di fallimento nel dicembre 2024; che dal 2022 i fallimenti sono in aumento in Belgio e che la disoccupazione colpisce duramente diverse regioni delle Fiandre;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la forza lavoro interessata dalla chiusura di Soliver comprende una percentuale significativa di lavoratori anziani, che si trovano ad affrontare ostacoli specifici e aggravati al reinserimento nel mercato del lavoro, tra cui la discriminazione basata sull'età, gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e l'accesso limitato alle opportunità di riqualificazione; che devono essere messe in atto misure mirate per rispondere alle esigenze specifiche dei lavoratori anziani, tra cui formati di formazione adeguati all'età, tutoraggio e cooperazione con i datori di lavoro impegnati a favore di assunzioni diversificate in base all'età;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il VDAB (servizi pubblici per l'impiego nelle Fiandre) provvede al prefinanziamento e al cofinanziamento nazionale delle misure;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire i beneficiari nel mercato del lavoro in modo duraturo e in condizioni di lavoro di qualità, offrendo loro formazione professionale per agevolarne l'integrazione nel mercato del lavoro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018)<FOOTNOTE><FIELD> Articolo 8 del regolamento QFP.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite nel regolamento FEG, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 132 535 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 2 508 865 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 412 465 EUR, e le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 96 400 EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 22 dicembre 2025 e che, dopo il ricevimento di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 30 aprile 2026, quasi un mese prima del termine, e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso; sottolinea l'importanza di ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG e la decisione di finanziamento, salvaguardando nel contempo pienamente i diritti del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che la domanda riguarda 803 beneficiari interessati collocati in esubero presso l'impresa Soliver;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>prende atto che Soliver, un'impresa che fabbricava prodotti in vetro per l'edilizia e l'industria automobilistica, si è orientata esclusivamente sul vetro per l'industria automobilistica ad alta tecnologia, dopo essere stata acquisita da American Glass Products Holding (AGP) nel 2018; osserva che l'impresa ha iniziato a trovarsi in difficoltà principalmente a causa di una recessione nel settore automobilistico, derivante da ritardi nella produzione di modelli di automobili a cui erano destinati i suoi prodotti, il che ha portato a una grave riduzione della redditività e infine al fallimento dell'impresa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva che l'industria del vetro è un settore ad alta intensità energetica ed è stata gravemente colpita dal persistere di prezzi dell'energia elevati, che ne hanno notevolmente compromesso la competitività; sottolinea che il conseguimento di prezzi dell'energia competitivi a lungo termine richiede un aumento sostanziale dell'approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi accessibili, anche attraverso la diversificazione delle fonti energetiche e delle rotte di approvvigionamento, lo sviluppo della produzione interna di energia e il pieno completamento dell'Unione dell'energia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>rileva che i lavoratori tecnicamente qualificati o quelli disposti a riqualificarsi hanno le prospettive occupazionali più favorevoli, data la carenza di professionisti in campo tecnico dovuta al ridotto coinvolgimento dei giovani nella formazione professionale e all'invecchiamento della forza lavoro; sottolinea che il reinserimento dei lavoratori licenziati e la garanzia della parità di accesso a opportunità di formazione di elevata qualità sono fondamentali per un'economia europea adeguata alle esigenze future e dotata di una solida base industriale; sottolinea l'importanza di rafforzare la competitività industriale dell'Unione in tale contesto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>si rammarica che l'aumento dei fallimenti negli ultimi anni abbia avuto un impatto negativo sul tasso di occupazione in alcune regioni del Belgio, in particolare nelle Fiandre; sottolinea che nelle Fiandre i lavoratori anziani collocati in esubero incontrano maggiori ostacoli per quanto riguarda il reinserimento nel mercato del lavoro; invita le autorità belghe a fornire un sostegno specifico su misura per aiutare i lavoratori a sviluppare ulteriormente le competenze necessarie per trovare nuovi posti di lavoro di qualità, adottando nel contempo misure volte a ridurre i fallimenti e ad affrontare le disparità sociali che portano all'esclusione della forza lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che, d'intesa con gli esperti e le parti sociali, tra i servizi personalizzati destinati ai lavoratori figurano le misure seguenti: task force composta da consulenti esperti e account manager, che fornisce servizi di consulenza personalizzati; servizi di ricollocamento che forniscono una consulenza individuale; assistenza nella ricerca di un lavoro; assistenza rafforzata nella ricerca di un impiego; formazione e riqualificazione, compresa la formazione sul luogo di lavoro; partecipazione alle fiere del lavoro; sottolinea l'importanza di promuovere posti di lavoro di alta qualità e orientati al futuro, che rafforzino la competitività e sostengano la trasformazione digitale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>ricorda che il FEG è uno strumento di solidarietà e di transizione giusta e, pur fornendo sostegno in seguito alla perdita di posti di lavoro, non può sostituire una politica industriale proattiva; ritiene che la mobilitazione del FEG debba essere integrata in una risposta politica più ampia, a tutti i livelli politici, per garantire che i lavoratori interessati trovino adeguate opportunità in linea con le loro qualifiche e competenze; sottolinea che il compito principale dell'Unione deve essere quello di evitare dal principio tali chiusure, creando le condizioni per mantenere la competitività della produzione industriale e sistemi di sicurezza sociale finanziariamente sostenibili, investendo al tempo stesso nelle competenze sia dei lavoratori altamente qualificati che dei lavoratori industriali; sottolinea la necessità di fornire un sostegno specifico adattato ai profili dei lavoratori, adottando nel contempo misure volte a ridurre i fallimenti e ad affrontare le disparità sociali che portano all'esclusione della forza lavoro; sottolinea che la riduzione degli oneri normativi e amministrativi superflui è essenziale per sostenere la competitività industriale, attrarre investimenti e preservare posti di lavoro di qualità nell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea che le autorità belghe devono garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione ed evidenziarne il valore aggiunto fornendo informazioni efficaci e mirate ai beneficiari, alle autorità regionali e locali, alle parti sociali e al grande pubblico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>invita la Commissione a garantire pari visibilità allo strumento in tutti gli Stati membri e a promuoverne il valore aggiunto diffondendo informazioni mirate alle autorità nazionali, che dovrebbero trasmettere ulteriormente tali informazioni alle imprese interessate dagli esuberi, alle autorità regionali e locali, alle parti sociali e al pubblico in generale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>chiede valutazioni finali approfondite, unitamente alle parti sociali, delle misure attuate, incluse informazioni chiare e trasparenti riguardanti le modalità di impiego dei fondi, il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e il conseguimento o meno degli obiettivi del FEG; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un monitoraggio regolare delle misure finanziate dal FEG al fine di valutarne l'efficacia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati e ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG l'11 giugno 2025 e che il periodo di ammissibilità a un contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a, rispettivamente, 24 mesi e 31 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>osserva che le autorità belghe hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le misure che sono di competenza delle autorità pubbliche o delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi; ricorda che il FEG è un meccanismo limitato, mirato e complementare.</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/009 BE/Soliver</STRING></STI><P>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</P><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P><P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,</P><P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P><P>vista la proposta della Commissione europea,</P><P>considerando quanto segue:</P><P><NO.P>(1)</NO.P>Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.</P><P><NO.P>(3)</NO.P>Il 22 dicembre 2025 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro presso Soliver NV in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG<FOOTNOTE><FIELD> COM(2026) 50..</FIELD></FOOTNOTE>, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.</P><P><NO.P>(4)</NO.P>È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 132 535 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.</P><P><NO.P>(5)</NO.P>Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,</P><P>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></P><P>Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 2 132 535 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></P><P>La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>. Essa si applica a decorrere dal <STRING ITALIC="on">[data dell'adozione]</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.</FIELD></FOOTNOTE><STRING ITALIC="on">*.</STRING></P><P>Fatto a Bruxelles, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>