<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0202</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Partiti politici europei e fondazioni politiche europee – relazione 2026 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e sulle attività finanziate</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0145/2026 - Relatori: Loránt Vincze, Charles Goerens)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 sui partiti politici europei e le fondazioni politiche europee – relazione 2026 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e sulle attività finanziate (2026/2013(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 2 e l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 224 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/2445, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento finanziario),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee<FOOTNOTE><FIELD> GU C 205 del 20.5.2022, pag. 37.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le consultazioni con l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ("Autorità") e le sue relazioni annuali di attività,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo scambio di opinioni con le fondazioni politiche europee e le parti interessate istituzionali, tenuto il 18 marzo 2026 dalla commissione per gli affari costituzionali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A10-0145/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che partiti politici e fondazioni politiche forti a livello dell'UE sono essenziali per lo sviluppo di una vera e propria sfera politica europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel processo elettorale europeo e contribuire a formare una coscienza politica dell'UE e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione; che la diversità politica è essenziale per il dibattito pubblico e l'espressione delle scelte dei cittadini;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero cooperare con i partiti nazionali che sono loro membri e con i loro partner nazionali per sostenerli nel compito di avvicinare l'UE e le sue politiche ai cittadini e di accrescere la legittimità democratica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che nel 2025 sono state registrate presso l'Autorità altre due fondazioni, il che significa che, al 31 dicembre 2025, erano finanziati dal bilancio dell'UE 12 partiti politici europei e 12 fondazioni politiche europee affiliate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il regolamento di rifusione è entrato in vigore il 28 dicembre 2025 con una serie di importanti innovazioni, tra cui norme più chiare sulle attività politiche europee congiunte, obblighi rafforzati in materia di trasparenza e rendicontazione, requisiti relativi al dovere di diligenza più rigorosi per le donazioni e il riconoscimento esplicito delle risorse autogenerate come categoria di entrate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il regolamento è in vigore da poco tempo e che, di conseguenza, i dati e l'esperienza risultanti dalla sua attuazione sono ancora limitati; che una valutazione globale dell'attuazione del regolamento e del suo impatto richiede tempo ed elementi sufficienti; che, tuttavia, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del regolamento sono emerse sfide strategiche impreviste che richiedono azioni urgenti, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle fondazioni politiche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che, conformemente al regolamento di rifusione, il Parlamento pubblicherà, entro il 29 giugno 2026, una relazione sull'applicazione del regolamento e sulle attività finanziate; che la Commissione dispone di un anno dalla pubblicazione della relazione del Parlamento per presentare una relazione sull'applicazione del regolamento, corredata, se del caso, di una proposta di modifica dello stesso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che la relazione della Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle implicazioni del regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e per le norme che disciplinano il finanziamento delle fondazioni politiche europee;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che le fondazioni politiche europee costituiscono parte integrante dell'architettura democratica dell'UE in quanto sostengono il dibattito politico, lo sviluppo delle politiche, la ricerca, la formazione e l'impegno civico a livello nazionale e dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il mandato delle fondazioni politiche europee comprende la sensibilizzazione politica al dibattito sulle questioni strategiche dell'UE e sul processo di integrazione europea, e l'arricchimento di tale dibattito, nonché la fornitura di servizi che non sono rivolti esclusivamente ai membri o agli elettori di un determinato partito, ma sono aperti a tutti a parità di condizioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che l'attuazione del regolamento avviene in un contesto di profonda instabilità geopolitica, caratterizzato da una maggiore concorrenza strategica, minacce ibride, disinformazione, perturbazioni tecnologiche, cambiamenti climatici e trasformazioni socioeconomiche di lungo termine;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che tali sviluppi richiedono che l'UE rafforzi la sua capacità di previsione strategica, governance preventiva e pianificazione delle politiche a lungo termine, al fine di prepararsi efficacemente alle sfide nel periodo fino al 2040 e oltre;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che le fondazioni politiche europee si trovano in una posizione privilegiata per contribuire a tale sforzo attraverso la ricerca a lungo termine, l'analisi comparativa, il dialogo transnazionale, l'educazione politica e lo sviluppo di capacità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che il livello e la struttura attuali dei finanziamenti dell'UE a disposizione delle fondazioni politiche europee non sono più commisurati alla portata, all'importanza strategica e alla crescente complessità dei loro compiti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che le fondazioni politiche hanno segnalato un onere normativo sproporzionato e chiesto la semplificazione dei requisiti normativi, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione e trasparenza, nonché la possibilità di ripristinare le misure correttive necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo di finanziamento;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione generale del regolamento di rifusione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>accoglie con favore l'adozione del regolamento di rifusione quale passo importante verso la modernizzazione del quadro giuridico per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, e il rafforzamento dell'integrità democratica a livello dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva che il regolamento ha migliorato la chiarezza giuridica in diversi settori, in particolare per quanto riguarda le attività politiche europee congiunte, i requisiti di trasparenza e le garanzie contro le ingerenze straniere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>sottolinea, tuttavia, che l'esperienza e i dati sull'attuazione del regolamento di rifusione sono ad oggi limitati e che una valutazione più approfondita e orizzontale potrà essere effettuata solo in una fase successiva; mette in evidenza che le sfide strategiche impreviste emerse nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del regolamento, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle fondazioni politiche, richiedono cionondimeno un'azione urgente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>prende atto con preoccupazione del fatto che le fondazioni segnalano un onere normativo sproporzionato e si impegna a indagare ulteriormente e a dare un seguito alla questione nella sua prossima valutazione sistematica; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di misure correttive efficaci e proporzionate quale strumento per garantire il rispetto del regolamento e si impegna a esaminare il ricorso a tali misure nelle prassi recenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>constata l'incertezza giuridica e i vincoli operativi cui devono ancora far fronte le fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei costi ammissibili, e ritiene che tali questioni necessitino di un chiarimento tempestivo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ruolo delle fondazioni politiche europee</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>ribadisce che le fondazioni politiche europee svolgono un ruolo istituzionale distinto nel quadro dei trattati promuovendo la consapevolezza politica europea, sostenendo l'elaborazione di politiche sulla base di dati concreti e rafforzando la cultura democratica e l'impegno civico in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>richiama l'attenzione sul fatto che il contesto geopolitico e tecnologico è sempre più volatile dalla pubblicazione della proposta della Commissione del 2021 relativa alla rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione), presentata dalla Commissione il 25 novembre 2021 (COM(2021)0734).</FIELD></FOOTNOTE>, ed è caratterizzato da un inasprimento delle tensioni in materia di sicurezza, da ingerenze straniere nei processi democratici e da un'accelerazione della trasformazione socioeconomica; sottolinea che tali sviluppi aumentano l'importanza di una pianificazione delle politiche a lungo termine, dell'educazione democratica e del dialogo transfrontaliero, cui le fondazioni politiche europee apportano un contributo particolare;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>osserva che, alla luce delle loro crescenti responsabilità, le fondazioni politiche europee devono disporre degli strumenti finanziari necessari e di risorse adeguate e stabili per assumere pienamente il loro ruolo istituzionale, basandosi sui miglioramenti introdotti dal regolamento;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Proposte di miglioramenti</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>insiste sulla necessità di garantire che le fondazioni politiche europee dispongano di un quadro giuridico solido e di sicurezza finanziaria; si impegna a collaborare con le fondazioni per garantire tale sicurezza nella misura del possibile nell'ambito del quadro esistente, in particolare rivedendo le modalità di sostegno finanziario alle fondazioni da parte delle organizzazioni membri; sottolinea che il regolamento non vieta un modello di quote di adesione flessibile e basato sulla partecipazione, in cui le organizzazioni aderenti contribuiscono proporzionalmente al loro coinvolgimento in attività congiunte; evidenzia che le attività congiunte dovrebbero rimanere neutre in termini di bilancio e non dovrebbero generare per le fondazioni redditi superiori ai costi effettivamente sostenuti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>incoraggia le fondazioni politiche europee a massimizzare le possibilità finanziarie nell'ambito del quadro esistente; evidenzia che il finanziamento delle fondazioni politiche europee tramite le risorse proprie dei partiti politici europei è attualmente consentito a norma dell'articolo 2, punto 10, del regolamento in vigore; invita sia i partiti politici europei che le fondazioni politiche europee a concludere accordi di cooperazione in base ai quali le fondazioni ricevono dai partiti un compenso per il loro contributo a qualsiasi attività congiunta, tenendo conto dei rispettivi ruoli distinti quali previsti nei trattati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea, inoltre, che il regolamento non vieta alle fondazioni nazionali diverse dalle fondazioni politiche di diventare membri e di versare un contributo di adesione alle fondazioni politiche europee;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>ritiene che l'articolo 25 del regolamento attuale potrebbe essere chiarito per confermare esplicitamente che le quote di partecipazione possono essere addebitate alle organizzazioni affiliate per il loro coinvolgimento in attività organizzate da una fondazione politica europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>osserva che la rigorosa applicazione della definizione dei contributi dei membri, la pressione finanziaria e amministrativa per integrare le sovvenzioni a titolo del bilancio dell'UE con risorse autogenerate, le norme applicabili alle attività politiche europee congiunte con le fondazioni affiliate e il livello complessivo dei finanziamenti dell'Unione limitano l'autonomia finanziaria e la sostenibilità delle fondazioni politiche europee, in particolare alla luce delle loro crescenti responsabilità, e sottolinea che un quadro di finanziamento sostenibile è essenziale per preservare la loro indipendenza e prevenire indebite influenze private;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>sottolinea che, nel quadro della diversificazione delle risorse proprie, le fondazioni politiche europee possono ricevere donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 18 000 EUR all'anno e per donatore; ritiene che il massimale per tali donazioni potrebbe essere aumentato per consentire una maggiore flessibilità alle fondazioni politiche europee;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>incoraggia l'Autorità, in cooperazione con la Commissione, a proseguire e sviluppare ulteriormente il dialogo con le autorità nazionali competenti, al fine di sensibilizzare in merito all'impatto dei quadri di finanziamento nazionali sul funzionamento delle fondazioni politiche europee e di individuare soluzioni pratiche volte a evitare vincoli non intenzionali alla loro sostenibilità finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>propone l'istituzione di un sistema unico di rendicontazione e divulgazione online per i finanziamenti dell'UE, le donazioni e i contributi alle fondazioni politiche europee al fine di garantire un'adeguata trasparenza per i cittadini, migliorare il monitoraggio della conformità e ridurre gli oneri amministrativi e di conformità delle entità di rendicontazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>riconosce gli sforzi delle fondazioni politiche europee per diversificare e stabilizzare le proprie fonti di finanziamento nell'ambito del quadro normativo esistente e le incoraggia a proseguire a utilizzare in modo equilibrato e trasparente i meccanismi delle risorse proprie disponibili;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Considerazioni finali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita la Commissione a effettuare una revisione mirata delle disposizioni di finanziamento applicabili alle fondazioni politiche europee ai sensi del regolamento, sulla base dei risultati della presente relazione e dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento di rifusione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione a verificare se vi siano quadri normativi o politici nazionali che vietino od ostacolino il pagamento dei contributi, da parte delle entità nazionali, comprese le fondazioni politiche, alle fondazioni politiche europee, e a prevedere le azioni necessarie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa di rifusione che riveda le norme sul finanziamento delle fondazioni politiche europee, compresa una modifica dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento al fine di aumentare il massimale dei contributi finanziari o delle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione fino al 100 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea; chiede inoltre alla Commissione di includere in tale proposta una modifica dell'articolo 25 al fine di aumentare il massimale delle donazioni alle fondazioni politiche europee, garantendo in tal modo una maggiore flessibilità e diversificazione delle fonti di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>si impegna ad alzare il livello complessivo dei finanziamenti dell'UE per le fondazioni politiche nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, per tenere conto dell'assenza di indicizzazione del bilancio negli ultimi anni nonché dell'aumento dell'inflazione e dei costi operativi, al fine di garantire risorse finanziarie adeguate, stabili e prevedibili, consentire alle fondazioni di impegnarsi in attività di previsione strategica a lungo termine e di rafforzamento delle capacità, mantenere elevati standard di trasparenza, responsabilità e indipendenza, nonché assicurare la proporzionalità tra gli obblighi di conformità e i finanziamenti disponibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>conclude che fornire finanziamenti adeguati alle fondazioni politiche europee costituisce un investimento strategico nella resilienza democratica dell'UE e nella sua capacità di governance a lungo termine;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>