<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0203</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Contrastare la repressione transnazionale: verso una strategia dell'UE per proteggere la sovranità e i valori democratici dell'Europa</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0142/2026 - Relatrice: Hannah Neumann)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 "Contrastare la repressione transnazionale: verso una strategia dell'UE per proteggere la sovranità e i valori democratici dell'Europa" (2025/2179(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), che sancisce i valori fondanti dell'UE, quali la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 3 e 21,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i crescenti atti di repressione transnazionale e la responsabilità degli Stati membri di proteggere tutte le persone che risiedono nel loro territorio,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Dichiarazione universale dei diritti umani,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 83 e 215,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 4 aprile 2025, dal titolo "Human rights defenders and new and emerging technologies: protecting human rights defenders, including women human rights defenders, in the digital age" (Difensori dei diritti umani e tecnologie nuove ed emergenti: proteggere i difensori dei diritti umani, comprese le donne attive nella difesa dei diritti umani, nell'era digitale), e del 1° luglio 2025, dal titolo "Civil society space" (Spazio della società civile),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la nota informativa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla repressione transnazionale<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/transnational-repression.</FIELD></FOOTNOTE>, pubblicata il 18 giugno 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione rilasciata il 13 gennaio 2025 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sul miglioramento della protezione dei difensori dei diritti umani,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la relazione annuale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e le relazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario e del Segretario generale "A/HRC/60/62: "Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights – Report of the Secretary General" (Cooperazione con le Nazioni Unite, i suoi rappresentanti e i suoi meccanismi in materia di diritti umani – Relazione del Segretario generale), del settembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare", approvati dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nella sua risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione di un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, che esprime preoccupazione per la proliferazione dei processi in contumacia in Bielorussia, pubblicata il 22 gennaio 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'esame preliminare condotto dall'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale in merito alla situazione nella Repubblica di Lituania/Repubblica di Bielorussia (ICC-01/24-1),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004 e aggiornati nel 2008, e la sua risoluzione del 16 marzo 2023 sugli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/409, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/409/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le conclusioni del Consiglio del 27 gennaio 2025 sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le conclusioni del Consiglio, del 30 gennaio 2026, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2026,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, prorogato fino al 2027,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo del 2024 e del 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2025 dal titolo "Strategia dell'UE per la società civile" (COM(2025)0790),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua raccomandazione del 15 giugno 2023 destinata al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/494, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/494/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 12 novembre 2025 dal titolo "Scudo europeo per la democrazia a puntello di democrazie solide e resilienti" (JOIN(2025)0791),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 5 giugno 2025, dal titolo "Una strategia digitale internazionale per l'Unione europea" (JOIN(2025)0140),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 novembre 2025, dal titolo "Contrastare la repressione transnazionale dei difensori dei diritti umani"<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0258.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2026, dal titolo "Combattere l'impunità con le sanzioni dell'UE, incluso il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (cosiddetta "legge Magnitsky dell'UE")"<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2026)0015.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 1° giugno 2023 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/1226, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1226/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i lavori della sua commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la costituzione dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), in particolare l'articolo 2, che impone all'organizzazione di agire nello spirito della Dichiarazione universale dei diritti umani,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la dichiarazione dei leader del G7 sulla repressione transnazionale del 17 giugno 2025 e il dialogo multipartecipativo del G7 sulla repressione transnazionale del febbraio 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il comunicato della riunione dei ministri degli Esteri del G7 del 19 aprile 2024, dal titolo "Affrontare le sfide globali, promuovere i partenariati",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la risoluzione 2509 (2023) e la raccomandazione 2257 (2023) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dal titolo "Transnational repression as a growing threat to the rule of law and human rights" (La repressione transnazionale come minaccia crescente per lo Stato di diritto e i diritti umani),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo studio della sua direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione, del giugno 2025, dal titolo "Transnational repression of human rights defenders: The impacts on civic space and the responsibility of host states" (Repressione transnazionale dei difensori dei diritti umani: gli impatti sullo spazio civico e la responsabilità degli Stati ospitanti)<FOOTNOTE><FIELD> Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione, unità Analisi e supporto delle politiche esterne, "Transnational repression of human rights defenders: The impacts on civic space and the responsibility of host states" (Repressione transnazionale dei difensori dei diritti umani: gli impatti sullo spazio civico e la responsabilità degli Stati ospitanti), agosto 2025, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/754475/EXPO_STU(2025)754475_EN.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo studio della sua direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione, del gennaio 2026, dal titolo "Perpetrators and methods of transnational repression and possible counter-strategies" (Autori e metodi della repressione transnazionale e possibili strategie di contrasto)<FOOTNOTE><FIELD> Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione, unità Analisi e supporto delle politiche esterne, "Perpetrators and methods of transnational repression and possible counter-strategies" (Autori e metodi della repressione transnazionale e possibili strategie di contrasto), gennaio 2026, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2026/775286/EXAS_STU(2026)775286_EN.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la settima relazione della sessione 2024-25 della commissione mista per i diritti umani del parlamento del Regno Unito, dal titolo "Transnational repression in the UK" (Repressione transnazionale nel Regno Unito),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione annuale pubblicata dal ministero federale tedesco dell'Interno nel giugno 2025, dal titolo "Verfassungsschutzbericht 2024",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A10-0142/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale è una pratica deliberata, sistematica, mirata e repressiva, mediante la quale i regimi o i loro mandatari agiscono oltre i confini nazionali e compiono atti al di fuori della propria giurisdizione territoriale per intimidire, minacciare, mettere a tacere, costringere, controllare o danneggiare in qualsiasi altro modo individui o gruppi residenti all'estero, o familiari o le loro reti di sostegno, utilizzando un'ampia gamma di mezzi fisici, psicologici, digitali, legali, amministrativi e di altro tipo, in violazione dei diritti fondamentali; che tra i bersagli della repressione transnazionale figurano migliaia di personalità filodemocratiche costrette a fuggire dai loro paesi d'origine a causa della repressione interna;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale compromette tali valori fondanti, contribuisce alla manipolazione del dibattito pubblico e viola i diritti fondamentali e il diritto internazionale, nonché la sovranità e la sicurezza dell'UE e degli Stati membri; che l'aumento delle violazioni dei diritti umani nei paesi di origine va spesso di pari passo con l'aumento dell'attività di repressione transnazionale all'estero;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale perpetrata nei territori degli Stati membri dell'UE fa parte di una strategia più ampia di ingerenze straniere volta a indebolire le istituzioni e le società democratiche e interferisce direttamente con lo spazio democratico interno dell'Unione mettendo a tacere le voci, frammentando le comunità e generando paura e autocensura, compromettendo nel contempo l'azione esterna dell'UE attraverso la limitazione della capacità delle persone residenti nell'UE di difendere la democrazia, i diritti umani e la responsabilità nei paesi terzi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale può costituire un crimine contro l'umanità ai sensi dell'articolo 7, lettera h<FOOTNOTE><FIELD> https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, tenendo conto della natura sistematica e diffusa di tali atti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che tutte le persone residenti nell'UE, indipendentemente dalla loro origine etnica o nazionale, godono di pari diritti e tutele ai sensi del diritto dell'UE, compresi quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che i diritti individuali di tutte le persone residenti nell'UE devono essere salvaguardati e rispettati dalle autorità nazionali e dell'UE competenti; che la repressione transnazionale richiede risposte specifiche e incentrate sulle vittime per colmare le lacune esistenti in materia di protezione; che trattare la repressione transnazionale principalmente come una questione di sicurezza o di ingerenza straniera rischia di oscurarne le altre dimensioni, limitando l'efficacia della risposta e offrendo una protezione insufficiente alle persone e alle comunità colpite dalla repressione transnazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che attori stranieri hanno compiuto atti di repressione transnazionale nei confronti di individui e gruppi residenti negli Stati membri dell'UE; che gli Stati membri sono colpiti dalla repressione transnazionale in misura diversa e dimostrano livelli diversi di consapevolezza, preparazione istituzionale e messa a disposizione di meccanismi di protezione; che i soggetti responsabili operano a livello transfrontaliero e sfruttano tali divergenze tra i quadri giuridici e istituzionali nazionali, riducendo in tal modo l'efficacia delle risposte nazionali isolate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale interessa molteplici settori strategici e richiede pertanto un ulteriore coordinamento; che le tattiche di repressione transnazionale spesso sfruttano zone grigie tra agenzie e dipartimenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione, nelle indagini e nella risposta agli atti di repressione transnazionale; che gli approcci nazionali frammentari e la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri compromettono la capacità dell'UE di individuare, prevenire e combattere la repressione transnazionale in modo efficace e coerente, oltre a risultare insufficienti per far fronte alla sua natura transfrontaliera; che tale frammentazione può, nella pratica, esacerbare l'insicurezza per le persone e le comunità colpite, anche aumentando l'esposizione, la visibilità o la vulnerabilità alla coercizione da parte degli Stati di origine; che un maggiore coordinamento a livello dell'UE dovrebbe sostenere e integrare le competenze degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che i dati raccolti nell'ultimo decennio indicano un aumento costante delle dimensioni, della portata geografica e della sofisticazione della repressione transnazionale; che il numero e la tipologia degli attori coinvolti nella repressione transnazionale sono aumentati anche a causa dell'esternalizzazione della repressione a mandatari quali reti della criminalità organizzata, ex funzionari dell'intelligence e attori informatici, anche all'interno degli Stati membri dell'UE, aumentando in tal modo la negabilità, complicando l'attribuzione e minando l'assunzione di responsabilità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale sfrutta spesso il normale funzionamento dei sistemi amministrativi, finanziari e di migrazione dello Stato ospitante, compresi i controlli finanziari basati sulla conformità, i rigidi requisiti in materia di documentazione e pratiche frammentarie di gestione dei dati; che, di conseguenza, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri rischiano che le loro strutture vengano strumentalizzate dagli autori di tali reati, anche in assenza di intenzionalità o di cooperazione diretta con gli Stati responsabili; che affrontare il problema della repressione transnazionale richiede pertanto un controllo delle procedure interne dell'UE e nazionali per prevenirne lo sfruttamento a fini repressivi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che le persone e le comunità colpite da repressione transnazionale sono anche i principali primi soccorritori con una conoscenza unica delle tattiche repressive, delle reti di mandatari e dell'evoluzione dei modelli di rischio; che, pertanto, è essenziale un impegno significativo con le comunità colpite per una prevenzione efficace, l'allerta precoce e lo sviluppo di controstrategie durature;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale ha un impatto grave e duraturo sui difensori dei diritti umani, sui giornalisti, sugli avvocati e sugli attivisti politici, nonché sui loro familiari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale è spesso erroneamente descritta come una serie di incidenti isolati anziché come una strategia sistematica che prende di mira intere comunità; che l'assenza di violenza fisica o di molestie palesi non dovrebbe essere equiparata alla sicurezza o alla libertà, in quanto il silenzio, la paura, i traumi e la frammentazione sono spesso l'esito voluto della repressione transnazionale; che tali effetti cumulativi della repressione transnazionale richiedono non solo una protezione immediata, ma anche l'accesso a mezzi di ricorso e risarcimenti efficaci; che, anche quando le vittime hanno la meglio, i risarcimenti sono spesso simbolici, tardivi o non applicati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale colpisce le persone in modo diverso a seconda del loro genere, orientamento sessuale, origine razziale, etnica o religiosa e posizione socioeconomica; che le forme intersezionali di discriminazione e le disuguaglianze strutturali sia nei paesi di origine che negli Stati ospitanti possono aumentare gli effetti negativi della repressione transnazionale; che le donne si trovano ad affrontare forme particolari di repressione transnazionale che possono manifestarsi in attacchi digitali sessisti e a sfondo sessuale che prendono di mira la loro identità, con l'obiettivo di intimidirle, screditarle e dissuaderle dall'attivismo, rispecchiando un fenomeno più ampio di abusi e molestie online basati sul genere; che anche le persone LGBTIQ+ sono prese di mira in modo sproporzionato;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tendenze, espressioni e metodi della repressione transnazionale</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale, pur non essendo di per sé un fenomeno nuovo, è in continua evoluzione e si sta sviluppando in un contesto difficile, caratterizzato dal deterioramento della situazione dei diritti umani, dalle restrizioni alle libertà fondamentali e allo spazio civico, nonché dal comportamento sempre più assertivo di alcuni regimi autoritari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che le manifestazioni fisiche della repressione transnazionale comprendono uccisioni mirate, rapimenti, violenze, rimpatri forzati, sparizioni forzate, deportazioni e attacchi contro la proprietà; che, tra il 2014 e il 2025, Freedom House ha registrato 1 375 episodi di violenza diretta in 107 paesi esaminati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che è noto che alcuni regimi ricorrono a minacce o pagano dei collaboratori per filmare i partecipanti a manifestazioni pubbliche o per spiare i dissidenti all'interno dell'UE, compromettendo così direttamente l'esercizio dei diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che, nell'era digitale, i regimi autoritari stanno sviluppando capacità sempre più sofisticate per portare avanti una repressione transnazionale digitale; considerando che la repressione transnazionale digitale comprende molestie online, minacce dirette, doxxing (pubblicazione di informazioni personali), hackeraggio, attacchi informatici, campagne di disinformazione, operazioni diffamatorie e incitamento all'odio contro i dissidenti nei loro paesi di residenza, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) e l'impiego di spyware e altre tecnologie di sorveglianza, per monitorare, profilare, intimidire o mettere a tacere individui all'estero, in combinazione con i metodi tradizionali di repressione transnazionale; che tali pratiche sono spesso difficili da ricondurre ai responsabili e rimangono frequentemente al di sotto delle soglie penali tradizionali; che tali pratiche sono particolarmente dannose in quanto le piattaforme Internet e i media digitali possono essere di fondamentale importanza, sia a livello personale che professionale, per le persone che sono state costrette a lasciare i propri paesi a causa di persecuzioni politiche; che l'IA ha aumentato in modo esponenziale la portata e l'impatto della repressione transnazionale consentendo alle autorità di effettuare il riconoscimento facciale, l'analisi del comportamento e l'elaborazione dei dati in tempo reale; che le minacce digitali nei confronti della società civile sono considerate violazioni dei diritti umani; che le imprese dei social media e le piattaforme online svolgono un ruolo significativo nel plasmare l'ambiente online per i difensori dei diritti umani e gli attivisti; che l'assenza di efficaci meccanismi di risposta rapida per affrontare il doxxing e le molestie online mirate espone i difensori a maggiori rischi di intimidazione, sorveglianza e ulteriore repressione transnazionale; che il regolamento sui servizi digitali fornisce strumenti in grado di affrontare aspetti della repressione transnazionale, in particolare per quanto riguarda le molestie e la disinformazione coordinate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che i fornitori di servizi digitali, i social media e altre piattaforme online, le società private di spyware e altre imprese tecnologiche sono diventati, in alcuni casi, facilitatori della repressione transnazionale; che piattaforme tradizionali come WeChat, Telegram, Facebook, X e altre sono utilizzate per rintracciare i dissidenti che partecipano alle proteste o esprimono le proprie opinioni in altri modi; che le imprese che immettono sul mercato tecnologie di sorveglianza hanno la responsabilità di impedirne l'uso illegittimo a fini politici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che attori stranieri malintenzionati abusano delle vulnerabilità aperte nei dispositivi per infiltrarsi nelle comunicazioni personali o professionali; che diversi casi verificatisi negli ultimi anni hanno dimostrato che l'UE non è attrezzata per contrastare l'infiltrazione di spyware nei dispositivi; che attori stranieri si sono serviti di spyware per monitorare sia dissidenti che funzionari pubblici; che la crescente sorveglianza sui difensori dei diritti umani dovrebbe essere considerata una forma di repressione transnazionale o di coercizione consentita dalla sorveglianza; che l'uso di spyware per la repressione transnazionale rappresenta una grave minaccia per i diritti fondamentali, i processi democratici e l'integrità elettorale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che la coercizione per procura costituisce una forma diffusa e particolarmente dannosa di repressione transnazionale, che comporta minacce, molestie, detenzione o punizione di familiari o associati che rimangono nel paese di origine, nonché il ricorso a eventi o organizzazioni della diaspora per consentire la sorveglianza e l'intimidazione dei membri della comunità, infliggendo in tal modo gravi danni psicologici e creando incentivi all'autocensura; che la coercizione per procura può anche comportare che i membri delle comunità della diaspora siano costretti a svolgere attività repressive per conto dello Stato, rendendoli contemporaneamente vittime e strumenti di repressione transnazionale; che alcuni membri delle diaspore possono anche essere utilizzati come strumento per esercitare la repressione transnazionale senza essere costretti a farlo; che è importante individuare con maggiore precisione, all'interno delle diaspore, le persone che potrebbero essere coinvolte nel compimento di atti di repressione transnazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che, al fine di rendere le loro richieste più credibili, i servizi statali responsabili della repressione transazionale spesso falsificano le accuse, presentando le vittime della repressione transazionale come autori di reati; che gli autori della repressione transnazionale utilizzano sempre più spesso processi in contumacia, procedimenti penali di massa, la confisca dei beni e l'intimidazione dei parenti come strumenti di repressione contro i dissidenti all'estero, impedendo in tal modo i viaggi internazionali e il rimpatrio sicuro, limitando i diritti di proprietà ed esercitando pressioni indirette attraverso i familiari che rimangono nel paese; che le limitazioni giurisdizionali e la natura extraterritoriale di tali pratiche rendono particolarmente difficile per i paesi ospitanti prevenire, documentare e perseguire la coercizione per procura, contribuendo in modo significativo alla riluttanza delle vittime a denunciare gli incidenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che gli Stati impegnati nella repressione transnazionale fanno spesso un uso improprio dei meccanismi di cooperazione internazionale e giuridica, tra cui le richieste di estradizione e di informazione, i meccanismi di condivisione dei dati, l'assistenza giudiziaria reciproca, i quadri in materia di antiriciclaggio/contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e cibersicurezza del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), nonché gli avvisi o le diffusioni Interpol utilizzati in relazione alla loro attuazione, per localizzare, trattenere o rimpatriare con la forza persone per motivi politici, conferendo in tal modo legittimità ai regimi repressivi, nonostante i divieti espliciti di uso improprio a fini politici previsti dal diritto internazionale; che, in particolare, gli avvisi Interpol "viola" e "argento" sono concepiti come strumenti operativi senza mezzi di ricorso individuali o vie di revisione per le persone colpite, il che facilita il loro uso improprio nel contesto della repressione transnazionale; che la condivisione dei dati dell'Interpol, anche per quanto concerne gli "avvisi rossi" e le diffusioni, può mettere in pericolo le persone prese di mira da attori autocratici; che il numero di "avvisi rossi" e diffusioni di Interpol è aumentato drasticamente nell'ultimo decennio e costituisce lo strumento principale utilizzato dagli autori della repressione transnazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che gli Stati responsabili impiegano forme di repressione transnazionale di tipo amministrativo e basate sulla mobilità attraverso la sorveglianza e la coercizione mediante missioni diplomatiche o consolari, anche annullando o rifiutando di rinnovare i passaporti, negando i servizi consolari o revocando la cittadinanza, costringendo in tal modo le persone a interagire con le autorità consolari o impedendo di viaggiare; che la negazione dei servizi consolari colpisce non solo i difensori dei diritti umani e gli attivisti politici, ma anche le loro famiglie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale finanziaria comporta l'uso improprio delle norme in materia di AML/CFT del GAFI per diffondere false accuse e innescare il congelamento dei conti e il debanking per ragioni di conformità; che tali pratiche privano le persone e le organizzazioni colpite di finanziamenti e servizi finanziari, e minano i loro mezzi di sussistenza e le loro attività civiche e politiche; che l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) costituisce un baluardo di salvaguardia fondamentale dell'UE che deve sviluppare meccanismi di risposta rapida contro congelamenti e chiusure illeciti e stabilire limiti rigorosi alla condivisione dei dati con gli Stati responsabili;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che le procedure amministrative possono essere sfruttate dagli Stati responsabili e dai loro facilitatori, in particolare quando è richiesto l'accesso ai documenti rilasciati dal paese di origine o quando gli interpreti sono utilizzati come mandatari per intimidire o forzare le vittime;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autori dei reati, cooperazione e strutture di mandatari</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che la ricerca commissionata dal Parlamento e i dati indipendenti dimostrano che la repressione transnazionale è un fenomeno globale, essendo praticata da più del 25 % dei governi di tutto il mondo, con circa 3,5 milioni di persone a rischio e casi documentati in più di 100 paesi, secondo una ricerca di Freedom House; che la repressione transnazionale è perpetrata principalmente dai regimi autoritari; che tra i principali responsabili della repressione transnazionale in Europa e nel mondo figurano la Russia, la Cina, l'Iran e la Bielorussia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AC.</NO.P>considerando che la ricerca commissionata dal Parlamento dimostra che la maggior parte degli incidenti documentati legati alla repressione transnazionale implica la cooperazione tra gli Stati di origine e gli Stati ospitanti o lo sfruttamento di contesti con uno Stato di diritto debole, anche attraverso l'uso improprio delle norme di estradizione, della cooperazione nelle attività di contrasto e delle organizzazioni internazionali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AD.</NO.P>considerando che la repressione transnazionale è spesso concentrata a livello regionale, il che indica quadri di cooperazione informali o formali e pratiche condivise tra gli Stati responsabili e i loro facilitatori, compresa l'applicazione reciproca della repressione nei confronti delle comunità in esilio nonché dei cittadini e delle entità europei;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AE.</NO.P>considerando che la Russia è tra gli autori più aggressivi di atti di repressione transnazionale a livello mondiale ed è responsabile del maggior numero di incidenti documentati all'interno dell'UE tra tutti i paesi di origine, dal momento che considera l'emigrazione politica come una minaccia strategica e utilizza pratiche quali assassinio, tentato assassinio, sorveglianza digitale, molestie, rapimenti, attacchi informatici, operazioni di intelligence ostili, ricatti, campagne diffamatorie, intimidazione delle comunità della diaspora, stigmatizzazione, procedimenti giudiziari in contumacia, coercizione per procura, minacce contro i familiari, strumentalizzazione sistematica dei meccanismi di cooperazione internazionale in materia giuridica, finanziaria, di sicurezza informatica e di applicazione della legge, nonché minacce nei confronti dei legislatori dell'UE; che la Russia è responsabile di una quota sproporzionata di avvisi rossi pubblici di Interpol a livello globale, superando di gran lunga l'utilizzo comparabile da parte di altri Stati; che la Russia sfrutta accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria con paesi terzi per facilitare le richieste di estradizione che prendono di mira i suoi cittadini all'estero; che i servizi di intelligence russi hanno condotto campagne di reclutamento online, spesso tramite Telegram, per attività di omicidio su commissione e attività terroristiche spesso dirette contro la diaspora russa e gli oppositori politici; che la Russia si avvale di mandatari, tra cui il gruppo Wagner, gli squadroni della morte ceceni, le istituzioni culturali e, in alcuni casi, le strutture affiliate alla Chiesa ortodossa russa per la repressione transnazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AF.</NO.P>considerando che la Bielorussia perpetra atti di repressione transnazionale di proporzioni allarmanti, anche sul territorio dell'UE, in particolare attraverso la violenza fisica, l'abuso dei meccanismi dell'Interpol, il diniego dei documenti di viaggio, l'uso di spyware, pratiche consolari coercitive, rimpatri forzati, sequestri di beni e intimidazioni; che la Bielorussia utilizza il sistema di avvisi rossi di Interpol per colpire gli oppositori politici in esilio e prende di mira la diaspora e i dissidenti, compresi quelli residenti nell'UE, attraverso procedimenti penali, processi speciali in contumacia e coercizione per delega;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AG.</NO.P>considerando che la Cina gestisce la campagna di repressione transnazionale più completa e sistematica al mondo, sostenuta da una vasta infrastruttura extraterritoriale, composta da enti allineati allo Stato, stazioni di polizia all'estero, comunità della diaspora, organizzazioni accademiche e studentesche, mezzi di comunicazione e reti digitali, utilizzata per identificare, monitorare, intimidire e sottoporre a coercizione individui appartenenti alle comunità della diaspora e i loro collaboratori, attraverso la sorveglianza, le vessazioni, le pressioni legali e finanziarie, l'abuso dei meccanismi dell'Interpol, i rimpatri forzati e le intimidazioni nei confronti delle famiglie; che la Cina ricorre a misure coercitive nei confronti di persone ed entità europee; che, secondo quanto riferito dai difensori dei diritti umani, la Cina gestisce stazioni di polizia occulte e attori mandatari sul territorio europeo senza una base giuridica, consentendo la sorveglianza e i rimpatri coercitivi, anche attraverso minacce nei confronti di parenti e, in alcuni casi, rapimenti; che le autorità cinesi esercitano pressioni sugli accademici affinché interrompano le ricerche ritenute sensibili, comprese quelle relative alle catene di approvvigionamento e alle pratiche di lavoro forzato, o sul Tibet e Taiwan, e prendono di mira gli artisti chiedendo l'annullamento di eventi relativi a Taiwan; che la Cina è uno dei principali esportatori di sistemi di sorveglianza, spyware e strumenti di polizia basati sui dati, utilizzati da altri regimi autoritari per monitorare e intimidire le proprie comunità della diaspora all'estero; che la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong del 2020 e l'ordinanza sulla salvaguardia della sicurezza nazionale del 2024 rivendicano la giurisdizione extraterritoriale e sono state utilizzate per la repressione transnazionale, anche prendendo di mira politici europei con minacce di azione penale ed estradizione ed emettendo mandati d'arresto e taglie per la cattura di attivisti e accademici residenti nell'UE; che gli accordi di estradizione dell'UE con la Cina e Hong Kong destano serie preoccupazioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AH.</NO.P>considerando che l'Iran vanta una lunga tradizione di persecuzione dei presunti oppositori all'estero e di repressione transnazionale nell'UE, con operazioni dirette ai massimi livelli dell'autorità statale ed eseguite dal ministero dell'Intelligence e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, compresa la sua forza Quds, utilizzando tattiche quali omicidi, rapimenti, sparizioni forzate, minacce credibili di violenza, repressione transnazionale digitale, e l'esternalizzazione della repressione a gruppi della criminalità organizzata e altri intermediari, tra cui intimidazioni nei confronti di giornalisti e dissidenti, sorveglianza informatica, pressioni sui familiari in Iran e complotti documentati di omicidi e rapimenti ai danni di esponenti dell'opposizione sul territorio europeo; che tali azioni minacciano la sicurezza pubblica e violano i diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AI.</NO.P>considerando che il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) fornisce uno strumento importante per colpire le persone e le entità responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, comprese quelle coinvolte in atti di repressione transnazionale; che il suo uso efficace e coerente può contribuire alla dissuasione, alla responsabilità e alla tutela dei diritti fondamentali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AJ.</NO.P>considerando che attualmente l'UE non dispone di una definizione comune, di meccanismi globali di raccolta dei dati e di un approccio istituzionale coordinato e esteso a tutta l'UE per contrastare la repressione transnazionale; che tali carenze si riscontrano anche al di fuori dell'UE, il che crea problemi in termini di prevenzione, individuazione e risposte strategiche efficaci;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AK.</NO.P>considerando che molte forme di repressione transnazionale sono raramente rilevate nelle statistiche ufficiali a causa della loro natura occulta; che la repressione transnazionale è segnalata in un numero di casi notevolmente minore rispetto alla realtà, anche all'interno dell'UE, in quanto le persone oggetto di repressione transnazionale spesso temono ritorsioni contro i familiari o diffidano delle autorità a causa di precedenti esperienze in contesti autoritari; che ulteriori ostacoli alla denuncia includono la mancanza di consapevolezza e formazione tra le autorità di contrasto e amministrative, l'assenza di meccanismi di segnalazione accessibili e informati sul trauma, le barriere linguistiche e lo scotto psicologico cumulativo di continue intimidazioni, sorveglianza e vessazioni; che inoltre molte vittime di repressione transnazionale si astengono dal segnalare casi di abuso a causa dell'inefficienza delle forze dell'ordine locali o del timore di peggiorare la situazione; che tale strutturale segnalazione di un minor numero di casi rispetto alla realtà si traduce in un persistente divario di protezione per le vittime e le comunità oggetto di repressione transnazionale, pregiudica l'elaborazione di politiche e l'attribuzione di responsabilità basate su dati concreti e contribuisce pertanto al continuo utilizzo della repressione transnazionale da parte degli Stati responsabili con un rischio limitato di esposizione o conseguenze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AL.</NO.P>considerando che molti paesi ospitanti dell'UE non affrontano né rilevano le repressioni transnazionali al di sotto della soglia penale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AM.</NO.P>considerando che l'attuale proposta relativa allo scudo europeo per la democrazia non contiene alcun riferimento alla repressione transnazionale;</P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Definire un'interpretazione comune di repressione transnazionale a livello dell'UE</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che la repressione transnazionale costituisca una grave e crescente minaccia per la democrazia, una violazione dei diritti umani e una forma di ingerenza straniera che compromette la governance democratica, lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, nonché la sovranità e la sicurezza degli Stati ospitanti e la loro capacità di garantire la protezione delle persone che risiedono nel proprio territorio; sottolinea che è probabile che tali tendenze si intensifichino a causa dell'erosione delle norme internazionali e del rapido cambiamento tecnologico, che sta anche riducendo i costi di realizzazione di tali azioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>condanna con la massima fermezza gli atti di repressione transnazionale e le ingerenze straniere, comprese quelle perpetrate negli Stati membri dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che la repressione transnazionale costituisce una pratica inaccettabile e illecita, esercitata principalmente dai regimi autoritari, e a impegnarsi a favore di un approccio di tolleranza zero, che richiede un intervento deciso, coordinato e globale nei confronti di qualsiasi forma di repressione transnazionale che si verifichi sul territorio dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ritiene che la mancanza di una definizione chiara di repressione transnazionale contribuisca alla segnalazione di un minor numero di casi rispetto alla realtà, limiti le risposte strategiche efficaci e ostacoli l'uso di strumenti di responsabilità, compresi i meccanismi sanzionatori; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare una definizione di repressione transnazionale comune a livello dell'UE, basata sulla definizione contenuta nella presente relazione e nelle precedenti relazioni del Parlamento, e a integrare sistematicamente tale definizione in tutte le politiche e gli strumenti dell'UE, compresi l'azione esterna, la giustizia e gli affari interni, la politica digitale, la regolamentazione finanziaria e i quadri sanzionatori, al fine di evitare che i quadri giuridici e amministrativi dell'UE siano utilizzati impropriamente a fini repressivi; esorta gli Stati membri a codificare la repressione transnazionale nella loro legislazione nazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>definisce la repressione transnazionale come azioni o minacce deliberate attuate dagli Stati, compresi i regimi repressivi o autoritari, da entità allineate agli Stati o che subiscono l'influenza o la pressione di un determinato Stato o dei suoi mandatari, per difendere e promuovere i propri interessi agendo oltre i confini nazionali al fine di intimidire, minacciare, mettere a tacere, sottoporre a coercizioni, controllare o danneggiare in qualsiasi altro modo individui o gruppi residenti all'estero, o le loro reti di sostegno e i loro familiari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva con preoccupazione che gli obiettivi della repressione transnazionale comprendono un'ampia gamma di individui e gruppi, tra cui dissidenti, giornalisti, attivisti, accademici e membri della diaspora e relative famiglie; riconosce che la repressione transnazionale si estende oltre la diaspora e colpisce anche le organizzazioni e le persone che difendono o assistono le vittime, comprese quelle che non hanno alcun legame nazionale con lo Stato responsabile; esprime forte preoccupazione per la riduzione dello spazio civico e la messa a tacere delle comunità esuli, le cui voci sono fondamentali per documentare le situazioni sotto il profilo dei diritti umani e gli abusi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">sottolinea che la repressione transnazionale comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive in costante espansione, tra cui, a titolo esemplificativo:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>repressione transnazionale fisica, quali uccisioni mirate, rapimenti, violenze, rimpatri forzati, sparizioni forzate, deportazioni e attentati contro i beni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>abusi giuridici e amministrativi – compreso l'uso improprio dei servizi consolari, le procedure di estradizione e di assistenza giudiziaria reciproca –, le azioni penali in contumacia, l'abuso dei sistemi internazionali di notifica, il congelamento dei beni e la restrizione dell'accesso ai servizi bancari e finanziari, le accuse penali infondate, le azioni penali selettive, il rifiuto di permessi, licenze o approvazioni senza un motivo valido, oppure ammende o sanzioni arbitrarie;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>metodi coercitivi non fisici, come la sorveglianza digitale, le minacce, l'intimidazione, le molestie digitali, l'uso improprio delle tecnologie di spionaggio informatico, l'hacking, i ricatti, le accuse di terrorismo o di minaccia alla sicurezza dello Stato, le molestie nei confronti di parenti e la coercizione per procura, anche attraverso missioni diplomatiche o consolari, reti della criminalità organizzata, attori privati o entità allineate e affiliate allo Stato che operano all'estero;</ITEM></LIST></P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che gli Stati membri sono attualmente colpiti dalla repressione transnazionale in misura diversa e presentano diversi livelli di consapevolezza, preparazione delle istituzioni e meccanismi di protezione; sottolinea, tuttavia, che, poiché i responsabili operano a livello transfrontaliero e sfruttano le divergenze tra i sistemi nazionali, la repressione transnazionale non può essere affrontata efficacemente attraverso risposte nazionali isolate e richiede pertanto l'impegno e la preparazione di tutti gli Stati membri, nell'ambito di un quadro coordinato dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rafforzare il coordinamento dell'UE, la raccolta dei dati e la risposta istituzionale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea che la repressione transnazionale è segnalata in un numero di casi notevolmente minore rispetto alla realtà, sebbene la raccolta di dati affidabili sia essenziale per comprenderne la portata; osserva che le persone prese di mira dalla repressione transnazionale possono essere riluttanti a segnalare gli incidenti perché temono ritorsioni nei confronti dei loro familiari, diffidano delle autorità a causa delle esperienze vissute in paesi autoritari o si trovano ad affrontare barriere linguistiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in cooperazione con gli organismi pertinenti dell'UE, tra cui Europol, a istituire un meccanismo dell'UE di raccolta, monitoraggio e segnalazione dei dati sulla repressione transnazionale, che annoveri gli incidenti all'interno dell'UE e a livello mondiale, consentendo alle autorità pubbliche e alle parti interessate di fornire il proprio contributo, e che la Commissione e gli Stati membri possano utilizzare per sviluppare, perfezionare e valutare le loro politiche volte a contrastare la repressione transnazionale; sottolinea la necessità di disporre di metodologie condivise e di garantire la cooperazione in questo settore con partner che condividono gli stessi principi; evidenzia che i canali di segnalazione dovrebbero essere multilingue e tenere conto dei traumi subiti, garantendo nel contempo una solida tutela dei dati e della riservatezza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che le azioni, penali e non, che presentano una componente di repressione transnazionale siano registrate come tali in modo uniforme in tutta l'UE e che le autorità competenti siano attrezzate per individuare la dimensione di repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea la necessità di una cifratura avanzata e di garanzie rigorose per garantire che le informazioni condivise attraverso tali canali non possano essere intercettate, utilizzate impropriamente o consultate da attori non autorizzati e che le vittime non siano esposte a ulteriori danni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>evidenzia che le segnalazioni ricevute attraverso tali canali dovrebbero essere valutate rapidamente e, se del caso, seguite da azioni concrete da parte delle autorità competenti, tra cui indagini e sforzi intesi a individuare possibili legami con attori dell'intelligence esterna;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>riconosce il ruolo essenziale delle organizzazioni della società civile nel documentare le forme più occulte di repressione transnazionale, tra cui la sorveglianza digitale, la repressione finanziaria, le vessazioni amministrative e la coercizione per procura; sottolinea che l'attuale raccolta di dati sulla repressione transnazionale è ancora basata principalmente su fonti non governative, molte delle quali devono far fronte a gravi limitazioni di finanziamento, il che rende più urgenti i meccanismi di monitoraggio a livello di Stati membri e di UE; ribadisce la necessità di sostenere la società civile, i giornalisti, gli informatori e gli altri soggetti che svelano meccanismi e casi di repressione transnazionale, spesso esponendoli a costo di rischi personali elevati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>invita gli Stati membri a mantenere uno stretto contatto con le diaspore più vulnerabili alla repressione transnazionale; invita la Commissione a fornire orientamenti e raccomandazioni agli Stati membri su come proteggere i gruppi a rischio in esilio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita gli Stati membri a fornire una formazione specializzata alle autorità di contrasto, giudiziarie, finanziarie, di cibersicurezza, di immigrazione e di asilo sull'individuazione e la risposta alla repressione transnazionale; invita gli Stati membri a includere le comunità interessate nella progettazione e nell'esecuzione di tale formazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>sollecita l'istituzione di un quadro globale per affrontare la frammentazione delle risposte nazionali e garantire il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra le istituzioni e le agenzie dell'UE, gli Stati membri, le istituzioni nazionali per i diritti umani e i portatori di interessi pertinenti; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione interservizi e il dialogo politico strutturato al fine di garantire una risposta dell'UE coerente ed efficace;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invita gli Stati membri a designare punti di contatto nazionali sulla repressione transnazionale incaricati del coordinamento tra le autorità competenti a tutti i livelli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>esorta la Commissione e gli Stati membri ad agevolare lo scambio regolare tra gli Stati membri attraverso una rete che riunisca tali punti di contatto nazionali sulla repressione transnazionale, consentendo loro di condividere esperienze, tendenze, buone pratiche e insegnamenti tratti; chiede che i punti di contatto nazionali siano invitati periodicamente alle riunioni del Centro europeo per la resilienza democratica; invita gli Stati membri a garantire una segnalazione sistematica alla Commissione degli sviluppi a livello nazionale e a rafforzare il coordinamento delle misure nazionali al fine di affrontare in modo più efficace la dimensione transfrontaliera della repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione e il SEAE a pubblicare una relazione pubblica annuale sulla repressione transnazionale che interessa l'UE, valutando le tendenze, gli schemi e i rischi emergenti, comprese le forme segnalate in un numero di casi minore rispetto alla realtà, quali la sorveglianza digitale, la repressione finanziaria, le vessazioni amministrative e la coercizione indiretta;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>invita la Commissione a presentare una proposta per aggiornare i mandati di Europol ed Eurojust al fine di contrastare più efficacemente la repressione transnazionale; esorta Europol ed Eurojust a dare priorità a una stretta cooperazione e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'UE per affrontare la repressione transnazionale e garantire una migliore condivisione delle informazioni, anche attraverso una formazione specifica, nonché valutazioni mirate della minaccia della repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>invita l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il SEAE a rafforzare il coordinamento nell'ambito degli strumenti di politica estera dell'UE esistenti al fine di contrastare più efficacemente la repressione transnazionale, anche rafforzando la presenza dell'UE nei paesi terzi e potenziando i punti focali nelle delegazioni dell'UE per sollevare i casi di repressione transnazionale nei paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>esorta il Consiglio a nominare un coordinatore per il contrasto della repressione transnazionale, che può fungere da punto centrale di contatto e contribuire allo sviluppo di una strategia globale dell'UE sulla repressione transnazionale; ritiene che tale coordinatore dovrebbe essere coinvolto nel lavoro del Centro europeo per la resilienza democratica e integrarlo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>sottolinea che tutte le attività di raccolta dei dati e sostegno alle vittime, nonché tutte le misure di protezione e gli altri meccanismi volti ad affrontare la repressione transnazionale dovrebbero tenere conto dei rischi specifici cui devono far fronte le minoranze razziali, etniche e religiose e le persone LGBTIQ+, e dovrebbero essere culturalmente competenti e tenere sistematicamente conto dell'impatto di genere e delle vulnerabilità intersezionali;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rafforzare la protezione e il sostegno alle persone oggetto di repressione transnazionale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>chiede un approccio globale, incentrato sulle vittime e intersezionale alla protezione e al sostegno delle persone colpite dalla repressione transnazionale, che unisca misure di protezione immediate e a lungo termine e un sostegno su misura per le persone particolarmente a rischio; invita, a tal proposito, la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure di protezione sensibili alla dimensione di genere per le donne e le comunità LGBTIQ+ colpite dalla repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>sottolinea le esigenze di prevenzione, protezione, stabilizzazione, responsabilità e deterrenza e la necessità di affrontare le lacune esistenti in materia di protezione, compreso l'accesso all'assistenza legale e amministrativa e al sostegno psicosociale; evidenzia inoltre la necessità di sviluppare capacità di risposta rapida in seno alle autorità competenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>sottolinea le gravi conseguenze psicologiche, sociali e di sicurezza della repressione transnazionale per le vittime e le loro famiglie; invita gli Stati membri a riconoscere il danno psicosociale come parte integrante della repressione transnazionale e a garantire l'accesso al sostegno psicologico multilingue e basato su un approccio sensibile al trauma; ricorda, a tale riguardo, le conseguenze e il peso psicologico che le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) causano nei giornalisti o che la pressione giuridica causa negli accademici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>invita gli Stati membri a riconoscere l'abuso dei sistemi giuridici come una forma di repressione transnazionale e a garantire che le vittime di tale repressione abbiano accesso a un'assistenza legale specializzata, nonché a mezzi di ricorso e risarcimenti efficaci, proporzionati e applicabili, compresi il risarcimento e il rimborso da parte dei responsabili delle spese legali derivanti da procedimenti abusivi o vessatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>esorta gli Stati membri a fornire un sostegno mirato che consenta alle persone colpite dalla repressione transnazionale di proseguire le loro attività professionali e civiche, e a garantire una protezione efficace e tempestiva a coloro che scelgono di documentare o segnalare pubblicamente gli abusi; accoglie con favore, a tale riguardo, la direttiva anti-SLAPP dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; ritiene che dovrebbero essere adottate misure analoghe per tutelare la libertà accademica dalle pressioni esterne;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invita le autorità di contrasto e di sicurezza a istituire canali duraturi di sensibilizzazione e di comunicazione affidabile con le comunità colpite dalla repressione transnazionale e con le strutture di collegamento con le comunità, al fine di aumentare la consapevolezza, di facilitare le segnalazioni in condizioni di sicurezza e di migliorare la comprensione dell'evoluzione dei sistemi di repressione transnazionale, compresi i comportamenti che si collocano sotto la soglia di rilevanza penale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>invita l'Unione e i suoi Stati membri a riconoscere e a sostenere le persone e le comunità colpite in quanto attori fondamentali del primo intervento; riconosce il ruolo dei giornalisti in esilio in quanto alleati fondamentali nella lotta contro la propaganda autoritaria nonché contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; invita la Commissione a rendere operativa la strategia dell'UE per la società civile e incoraggia una migliore cooperazione e condivisione delle informazioni tra la società civile, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>invita il SEAE ad aggiornare il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani affinché affrontino esplicitamente la questione della repressione transnazionale, compresi la protezione dei difensori dei diritti umani in esilio e delle comunità della diaspora e il sostegno agli stessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti prevedibili per tale sostegno alle vittime, anche nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI), del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) e del programma Orizzonte Europa;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prevenzione e risposta a forme specifiche di repressione transnazionale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Repressione transnazionale fisica</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>invita gli Stati membri e la Commissione a mettere a punto nuovi meccanismi o ad adeguare quelli esistenti per far fronte alla natura transfrontaliera della repressione transnazionale fisica, che comprende la sorveglianza, la coercizione, le aggressioni e i tentativi di sequestro, al fine di garantire che tali atti siano sistematicamente individuati, sottoposti a indagine e trattati come atti di repressione legati allo Stato, anziché come reati isolati;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Repressione transnazionale digitale e basata sulla tecnologia</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>invita l'Unione e gli Stati membri a riconoscere, prevenire e contrastare le forme digitali di repressione transnazionale, quali la censura, la disinformazione, le campagne diffamatorie, le molestie e le intimidazioni online, favorite dai meccanismi delle piattaforme online, compresi i sistemi di raccomandazione basati sull'interazione, gli account falsi e le reti di bot; sottolinea la necessità di riconoscere la sfida specifica rappresentata dalla repressione transnazionale basata sul genere e digitale nonché le particolari conseguenze di questo tipo di repressione per le donne che ne sono vittime; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto della repressione transnazionale nell'ambito dell'attuazione del quadro normativo pertinente dell'Unione, che comprende il regolamento sui servizi digitali, il regolamento sull'intelligenza artificiale<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento sui prodotti a duplice uso<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 del 11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, al fine di garantire un'applicazione scrupolosa, controlli rigorosi sulle esportazioni e meccanismi di responsabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>esorta le piattaforme digitali ad adottare misure efficaci per attenuare e contrastare le minacce di repressione transnazionale digitale; invita la Commissione a valutare se la repressione transnazionale digitale soddisfi i criteri per essere inclusa nelle attività che hanno effetti negativi sui "diritti fondamentali" quali definiti dal regolamento sui servizi digitali; invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'impatto della repressione transnazionale nell'ambito delle prossime revisioni degli orientamenti relativi alle misure di valutazione e attenuazione dei rischi applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, anche esaminando i rischi sistemici associati a piattaforme quali WeChat e TikTok;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per l'uso dell'IA da parte di paesi terzi e di loro mandatari come strumento di repressione transnazionale, anche attraverso la sorveglianza digitale basata sull'IA, l'impiego di spyware, attacchi di phishing e hacking, doxxing, molestie online automatizzate e campagne di disinformazione coordinate sui social media; invita l'Ufficio per l'IA della Commissione a valutare ulteriormente l'impatto dell'IA sulla repressione transnazionale e a proporre garanzie concrete per prevenire l'uso improprio dei sistemi di IA a fini di sorveglianza, coercizione o repressione transfrontaliera;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>sottolinea che il diritto a una comunicazione sicura e privata è fondamentale; condanna fermamente l'uso di spyware e tecnologie di sorveglianza da parte di paesi terzi e di loro mandatari contro individui che si trovano nell'Unione; prende atto con preoccupazione dei casi documentati di società private che sviluppano ed esportano spyware avanzati e strumenti di sorveglianza digitale utilizzati per commettere atti di repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>ricorda la relazione della sua commissione PEGA (commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti), che conteneva raccomandazioni sulla lotta contro l'uso illegale di spyware, in particolare di spyware intrusivi; deplora che la Commissione, ad oggi, non abbia tenuto conto di tali raccomandazioni, sebbene le problematiche persistano; invita, in tale contesto, gli Stati membri e la Commissione a dare attuazione alle raccomandazioni della commissione PEGA del Parlamento, a rafforzare le garanzie contro la proliferazione e l'uso illegittimo degli spyware nonché a ovviare alle carenze della legislazione nazionale attraverso una migliore applicazione della normativa dell'Unione, compresi la direttiva antiriciclaggio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, le norme in materia di appalti e il regolamento sui prodotti a duplice uso; invita l'Unione e gli Stati membri a garantire una rigorosa sorveglianza sui mercati degli spyware, la creazione di meccanismi di responsabilità efficaci e la configurazione come reato della raccolta illecita di dati effettuata per conto di Stati stranieri in violazione del diritto dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>chiede che le imprese tecnologiche e altri attori privati siano chiamati a rispondere delle proprie azioni qualora facilitino la repressione transnazionale, anche omettendo di attenuare i rischi per i diritti fondamentali delle persone residenti nell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'uso di tali applicazioni per la sorveglianza sponsorizzata dallo Stato, la censura del discorso politico e l'agevolazione della repressione transnazionale contro le comunità della diaspora; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi applichino una moderazione dei contenuti basata sui diritti umani; invita tali piattaforme a mettere a punto meccanismi di risposta rapida per le persone a rischio, compresi canali di segnalazione prioritari, una revisione umana tempestiva, garanzie contro la rimozione arbitraria dei contenuti e risposte efficaci al doxxing, all'appropriazione indebita degli account e alle molestie online coordinate;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Coercizione per procura e repressione ai danni dei familiari</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>riconosce le rappresaglie contro i familiari delle persone in esilio, sia all'interno dell'Unione che in paesi terzi, come una forma distinta e grave di repressione transnazionale; chiede che le intimidazioni, le detenzioni, le confische di beni, i divieti di viaggio e altre pratiche analoghe ai danni delle famiglie siano sistematicamente contrastate nell'ambito dei quadri di monitoraggio, sanzioni e risposta diplomatica dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>sottolinea che il ricongiungimento familiare e altri percorsi di protezione riducono l'esposizione alla coercizione per procura;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Opposizione alle strutture che rendono possibile la repressione transnazionale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a individuare, valutare e attenuare le vulnerabilità strutturali dei sistemi amministrativi, giuridici e finanziari dell'Unione e nazionali che possono essere sfruttate ai fini della repressione transnazionale, anche nei servizi consolari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>incoraggia le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri ad adottare misure per evitare il rischio che le loro strutture siano impropriamente utilizzate dagli autori della repressione transnazionale, tra cui, potenzialmente, l'introduzione di garanzie basate sulla consapevolezza dei rischi, la messa a punto di procedure alternative, ove necessario, e il rafforzamento della vigilanza sulle infrastrutture giuridiche, amministrative e finanziarie, compresi le valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali, i programmi di soggiorno per investitori e i quadri antiriciclaggio, al fine di prevenire utilizzi impropri da parte degli autori e di garantire l'accertamento delle responsabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>esorta gli Stati membri a vagliare rigorosamente e, se del caso, a revocare i permessi di soggiorno per investitori e analoghi programmi di "visti d'oro" per persone verosimilmente legate a regimi o reti notoriamente coinvolti nella repressione transnazionale, onde impedire agli autori e ai facilitatori di tale repressione di acquisire diritti di soggiorno nell'Unione che facilitino attività illecite;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Uso improprio dei meccanismi di cooperazione internazionale</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>invita gli Stati membri a restare vigili e a respingere, documentare e segnalare le richieste informali, coercitive o extragiudiziarie di autorità straniere intese a sorvegliare, detenere, sottoporre a restrizioni, intimidire o consegnare persone in esilio o membri delle comunità della diaspora, anche laddove tali richieste siano presentate attraverso canali diplomatici; chiede, in tale contesto, un controllo rafforzato con riguardo alle persone a rischio di repressione transnazionale; invita inoltre gli Stati membri ad astenersi dall'estradare le vittime o potenziali vittime della repressione transnazionale e a garantirne la protezione all'interno dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che le autorità di contrasto e giudiziarie e le altre autorità competenti che ricevono i dati di Interpol e attuano accordi di cooperazione bilaterale con paesi sospettati di perpetrare una repressione transazionale siano adeguatamente formate a individuare e valutare i rischi di abuso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>sottolinea che per contrastare gli abusi di Interpol è necessario affermare nel diritto interno e negli orientamenti operativi che gli avvisi e le diffusioni di Interpol non sono soggetti agli stessi controlli dei mandati d'arresto prima della loro emissione e non dovrebbero essere trattati come equivalenti ai mandati d'arresto; sottolinea che le condizioni e le valutazioni relative alle misure correttive di Interpol dovrebbero essere riviste nel contesto della lotta contro la repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>invita la Commissione a istituire un meccanismo di ricorso a livello dell'Unione per gli "avvisi rossi" di Interpol abusivi, a valutare la sospensione della cooperazione qualora sussistano preoccupazioni relative al giusto processo o sia ricorra a sentenze in contumacia, nonché a rifiutare il riconoscimento o l'assistenza per le richieste provenienti dagli Stati responsabili fino al ripristino dell'indipendenza della magistratura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>invita gli Stati membri a sollecitare, in seno a Interpol, la pubblicazione su base annuale di statistiche dettagliate per ciascun tipo di avviso e diffusione, suddivise per Stato di emissione e indicanti il numero e i motivi delle approvazioni, dei rifiuti e delle soppressioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>chiede che siano attuate riforme adeguate e stanziate risorse sufficienti per garantire soluzioni a lungo termine che impediscano l'emissione di "avvisi rossi" e di diffusioni per mandati d'arresto di matrice politica, compresa la definizione di parametri di riferimento che impediscano l'uso improprio del sistema di avvisi di Interpol e un controllo rafforzato sui governi con una situazione precaria in materia di diritti umani o repressione transnazionale;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Strumenti finanziari e amministrativi di repressione</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>invita le autorità di regolamentazione finanziaria e le autorità di vigilanza competenti dell'Unione a riconoscere che il rispetto dei quadri normativi del GAFI in materia di AML/CFT e di cibersicurezza può essere impropriamente utilizzato come strumento di repressione transnazionale per colpire la società civile e i suoi donatori, i giornalisti e le comunità della diaspora, gli imprenditori, le loro entità e i loro soci, nonché i singoli individui; invita le autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri a cooperare con le autorità di regolamentazione finanziaria per contribuire a prevenire e contrastare gli abusi dei sistemi finanziari e delle banche dati dei documenti di viaggio, utilizzati per facilitare la repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>invita le autorità di regolamentazione finanziaria dell'Unione, compresa l'AMLA, a mettere a punto garanzie per prevenire tali manipolazioni, comprese verifiche preventive al congelamento dei beni e adeguate misure di controllo e protezione dei dati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>invita le autorità di regolamentazione finanziaria dell'Unione a mettere a punto meccanismi di ricorso incentrati sulle vittime per porre rimedio alle manipolazioni finanziarie e ai danni a lungo termine, compresi meccanismi pubblici di correzione; chiede un maggiore coordinamento delle autorità di regolamentazione finanziaria, delle entità e delle autorità di vigilanza competenti con gli organismi competenti dell'Unione incaricati di contrastare la repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto meccanismi che garantiscano l'accesso ai servizi bancari di base alle persone verosimilmente a rischio di repressione transnazionale, nonché meccanismi di continuità finanziaria di emergenza o di liquidità laddove la repressione si traduca in un improvviso congelamento dei beni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>invita le unità di informazione finanziaria a individuare i modelli finanziari legati alla repressione transnazionale, a condurne un'analisi sistematica e a riferire i risultati pertinenti ai poli di coordinamento nazionali e dell'Unione in materia di repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>invita gli Stati membri a fornire alle autorità di contrasto, giudiziarie, finanziarie e di cibersicurezza una formazione specializzata sull'individuazione di modelli finanziari legati alla repressione transnazionale, compreso l'uso improprio degli strumenti del GAFI, di Interpol e delle banche dati dei documenti di viaggio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>invita gli Stati membri a fornire orientamenti ai propri istituti finanziari, a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione finanziaria siano autorizzate a condividere i dati a loro disposizione con le autorità di contrasto e giudiziarie, nonché a istituire un meccanismo efficace di reclamo e ricorso a livello nazionale;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING ITALIC="on">Protezione dei servizi di asilo, di migrazione e consolari dagli abusi da parte dei responsabili della repressione transnazionale</STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>sottolinea che la negazione dell'accesso ai servizi consolari costituisce una forma di repressione transnazionale che può essere associata all'intimidazione, alla sorveglianza o alla coercizione; condanna il controllo degli spostamenti a cui ricorrono gli Stati responsabili, in particolare la revoca dei passaporti, la negazione dell'accesso ai servizi consolari e altre restrizioni alla libertà di movimento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>invita la Commissione a emanare orientamenti ufficiali sulla lotta contro la coercizione consolare, garantendo che le persone vittime di repressione transnazionale non debbano recarsi presso le ambasciate o i consolati dei propri paesi all'estero;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che le circostanze individuali dei richiedenti vittime di repressione transnazionale siano adeguatamente trattate; invita gli Stati membri e gli altri paesi dello spazio Schengen ad applicare il codice dei visti e il manuale sui visti dell'Unione in modo coerente e flessibile per rispondere alle esigenze di protezione delle vittime della repressione transnazionale;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rafforzamento della deterrenza e dell'accertamento delle responsabilità</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>sottolinea la necessità di aumentare il costo della repressione transnazionale e di rafforzare la deterrenza, anche mediante indagini e azioni penali efficaci nei confronti di autori e facilitatori; invita gli Stati membri a determinare chiaramente la responsabilità giuridica delle persone e delle entità che consapevolmente agevolano o traggono profitto da atti di repressione transnazionale per conto di Stati stranieri; chiede inoltre l'efficace attuazione degli obblighi di dovuta diligenza delle imprese in materia di diritti umani, anche a norma della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità; ritiene che una misura adeguata per contrastare il crescente fenomeno della repressione transnazionale perpetrata dai regimi autoritari nei confronti di persone residenti nell'Unione consista nel dimostrare che l'Unione può fungere da forza dissuasiva; esorta pertanto l'Unione a continuare ad accrescere le proprie capacità di difesa e a ridurre le proprie dipendenze;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>invita gli Stati membri a rafforzare le misure di prevenzione e di responsabilità, anche sottoponendo a controlli, prima dell'accreditamento, i diplomatici, il personale ufficiale dei paesi coinvolti, gli interpreti, i rappresentanti dei lobbisti e altri attori coinvolti nella repressione transnazionale, nonché a imporre misure adeguate, tra cui espulsioni, divieti di ingresso o la sospensione dell'accreditamento, nei confronti delle persone responsabili di tali atti; invita inoltre gli Stati membri a condividere le informazioni pertinenti con i paesi partner per evitare il riaccreditamento di tali persone o il proseguimento degli abusi; esprime la necessità di riconoscere i rischi posti dall'infiltrazione della repressione transnazionale all'interno dei gruppi di opposizione democratica all'estero e di adottare misure coordinate e collettive per prevenire e contrastare tali attività;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>invita l'Unione e gli Stati membri a monitorare l'uso illegittimo dei meccanismi giudiziari o di contrasto da parte dello Stato responsabile o di soggetti ad esso collegati; invita l'Unione e i suoi Stati membri a valutare, in presenza di prove sufficienti, la possibilità di imporre misure precauzionali a tali Stati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>64.</NO.P>invita gli Stati membri a garantire che i loro quadri giuridici vietino le ingerenze nei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche quando tali azioni sono condotte per conto di una potenza straniera, e che tale coinvolgimento sia considerato un fattore aggravante nella determinazione della pena per i reati connessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>65.</NO.P>invita il Consiglio a valutare la possibilità di definire la repressione transnazionale come reato grave che presenta una dimensione transfrontaliera conformemente all'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di stabilire, se del caso, norme comuni dell'Unione in materia di definizioni e sanzioni; invita la Commissione ad avviare un'iniziativa legislativa volta ad armonizzare il divieto di attività di sorveglianza straniere all'interno dell'Unione, in particolare quelle che rientrano nella repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>66.</NO.P>invita le autorità di contrasto e giudiziarie a indagare sugli atti di repressione transnazionale che costituiscono un crimine contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma e a perseguire penalmente i loro autori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>67.</NO.P>invita gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e il SEAE, a includere il rischio di repressione transnazionale nelle informazioni sui viaggi e negli orientamenti consolari dell'Unione, anche attraverso consigli di viaggio mirati per i paesi in cui sia accertato in modo credibile il coinvolgimento delle autorità statali o di loro mandatari nella repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>68.</NO.P>invita la Commissione e il SEAE a garantire che l'iscrizione nell'elenco del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) sia sistematicamente presa in considerazione per le persone e le entità che compiono atti di repressione transnazionale, nonché a includere esplicitamente la repressione transnazionale tra i motivi di designazione nell'ambito del futuro regime di sanzioni dell'UE contro la criminalità organizzata transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>69.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nelle indagini forensi, finanziarie e digitali connesse alla repressione transnazionale, al fine di individuarla, identificarne gli autori e documentarla, nonché di sostenere i procedimenti giudiziari avviati dalle vittime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>70.</NO.P>invita gli Stati membri a dare priorità alle indagini sulle reti di repressione transnazionale e al loro smantellamento, compresi gli attori mandatari e i collegamenti con la criminalità organizzata, attraverso un maggiore coordinamento tra le autorità di sicurezza, giudiziarie e finanziarie;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Posizionamento dell'Unione europea come leader mondiale nella lotta alla repressione transnazionale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>71.</NO.P>invita la Commissione e il SEAE a integrare sistematicamente la lotta alla repressione transnazionale nell'azione esterna dell'Unione, compresi il dialogo politico e il dialogo sui diritti umani, la collaborazione con i paesi terzi e i paesi candidati nonché la diplomazia pubblica, e a esprimere pubblicamente le proprie preoccupazioni; invita la Commissione e il SEAE a includere, negli accordi internazionali e nei quadri di cooperazione, condizioni volte a impedire l'uso improprio degli accordi multilaterali e bilaterali di cooperazione in materia penale a fini di repressione transnazionale, compresa la possibilità di sospenderli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>72.</NO.P>invita l'Unione e gli Stati membri a sollevare i casi di repressione transnazionale, compresa la coercizione per procura e la repressione ai danni dei familiari, nelle relazioni bilaterali con gli Stati responsabili e a chiedere che sia ponga fine a tali pratiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>73.</NO.P>invita la Commissione e il SEAE a rafforzare la comunicazione strategica sulla repressione transnazionale, riconoscendola esplicitamente come una minaccia globale, condannandone fermamente i responsabili e riaffermando il sostegno dell'Unione alle persone che ne sono vittime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>74.</NO.P>invita il SEAE a includere esplicitamente la repressione transnazionale nel mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani e a garantire che essa sia tenuta in considerazione nelle relazioni dell'Unione sui diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>75.</NO.P>invita la Commissione e il SEAE a prendere sistematicamente in considerazione i rischi di repressione transnazionale nella preparazione degli accordi di finanziamento, di cooperazione e di partenariato con i paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>76.</NO.P>invita la Commissione a prevedere, nelle sue relazioni sullo Stato di diritto e nelle sue relazioni sull'allargamento, una sezione dedicata alla repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>77.</NO.P>invita la Commissione a rendere la repressione transnazionale una priorità nell'attuazione dello scudo europeo per la democrazia, specialmente per il centro europeo per la resilienza democratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>78.</NO.P>invita le future presidenze del Consiglio a includere la repressione transnazionale tra le priorità dell'azione dell'Unione, a facilitare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri e ad adoperarsi per elaborare una comunicazione del Consiglio che definisca un approccio coerente dell'Unione per contrastarla;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>79.</NO.P>accoglie con favore la dichiarazione dei leader del G7 sulla repressione transnazionale e invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente il coordinamento a livello del G7, del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e delle Nazioni Unite, in particolare impegnandosi in modo duraturo in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e sostenendo il lavoro dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; chiede inoltre che le pratiche di repressione transnazionale attuate sistematicamente dagli Stati responsabili siano tenute in considerazione in sede di valutazione della loro partecipazione agli organismi intergovernativi e ad iniziative all'interno degli stessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>80.</NO.P>invita gli Stati membri a sostenere l'adozione di una convenzione del Consiglio d'Europa sulla repressione transnazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>81.</NO.P>è fermamente convinto che l'Unione debba coordinarsi strettamente con i partner che condividono gli stessi principi, anche mediante scambi di migliori pratiche in materia di legislazione, protezione delle vittime, identificazione degli autori e sanzioni nei confronti delle reti di mandatari;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>82.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>