<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0207</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare (regolamento sui rimpatri)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0048/2026 - Relatore: Malik Azmani)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025)0101 – C10-0047/2025 – 2025/0059(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0101),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0047/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025<FOOTNOTE><FIELD>GU C, C/2026/33, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/33/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 giugno 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 60 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0048/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2025)0059</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C [...] del [...], pag. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C [...] del [...], pag. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD>Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare</STRING></STRING>, basato su una procedura comune di rimpatrio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su una cooperazione efficace con i paesi terzi, su obblighi per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, su una serie di strumenti per la gestione efficace dei rimpatri, tra cui misure volte a incentivare il rimpatrio,</STRING></STRING> e sulla cooperazione tra gli Stati membri ▌ .</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024). http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, è opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale sistema <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comune</STRING></STRING> dovrebbe basarsi sull'elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" il 12 dicembre 2024, ricordano che una politica di rimpatrio efficace costituisce un pilastro fondamentale di un sistema globale e credibile dell'UE in materia di asilo e migrazione. A tal fine invitano a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri tramite il potenziamento urgente del quadro giuridico.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri ▌ nel rispetto dei diritti fondamentali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34,ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/40/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, né alle esigenze legislative e operative per garantire rimpatri efficaci</STRING></STRING>. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. La Commissione ha cercato nel 2018 di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), Bruxelles, 12.9.2018, COM(2018) 634 final - 2018/0329(COD).</FIELD></FOOTNOTE>. Ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE mediante le raccomandazioni (UE) 2017/2338<FOOTNOTE><FIELD> Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2023/682<FOOTNOTE><FIELD> Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2023/1763 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj.</FIELD></FOOTNOTE>. I limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati tuttavia raggiunti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficace</STRING></STRING> che sia rigorosa ▌ per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sostenibile</STRING></STRING> e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indebito ritardo</STRING></STRING>. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche</STRING></STRING> da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>L'applicazione delle norme di cui al presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1348</STRING></STRING>, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione e i mezzi di ricorso, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"). Esso dovrebbe essere applicato nel rispetto della Carta, dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>▌Dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il giudice designato come competente dallo Stato membro a norma del diritto nazionale dovrebbe essere responsabile del ricorso avverso la decisione di rimpatrio, il divieto d'ingresso e la decisione di allontanamento. L'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento dovrebbe essere verificata qualora gli elementi del fascicolo portati a conoscenza del giudice designato come competente a norma del diritto nazionale per il ricorso avverso la decisione di rimpatrio o la decisione di allontanamento, integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, suggeriscano che il principio di non respingimento potrebbe essere pregiudicato.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, che garantisce al cittadino di paese terzo la possibilità di contestare il periodo per la partenza volontaria o la mancata indicazione di tale periodo nella decisione di rimpatrio, l'annullamento o la revoca del periodo per la partenza volontaria dovrebbe lasciare impregiudicata la parte della decisione di rimpatrio che impone o stabilisce l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di allontanamento,</STRING></STRING> le autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designate come competenti a norma del diritto nazionale</STRING></STRING> dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e comprovare</STRING></STRING> quanto prima<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e prima del suo allontanamento,</STRING></STRING> elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione ▌ di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o in altre procedure precedenti</STRING></STRING>. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rilevante</STRING></STRING> delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche per stabilire se siano giustificati e se non si ritenga che siano stati presentati dal cittadino di paese terzo esclusivamente al fine di ritardare o impedire l'allontanamento</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono rinviare il cittadino di paese terzo che indica che l'allontanamento violerebbe il principio di non respingimento alla procedura appropriata, compresa la procedura di asilo in riferimento al regolamento (UE) 2024/1348. Lo Stato membro può rinviare il cittadino di paese terzo alla procedura appropriata anche qualora le autorità designate come competenti a norma del diritto nazionale vengano a conoscenza di indicazioni pertinenti del fatto che l'allontanamento violerebbe il principio di non respingimento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">favorire rimpatri efficaci nei paesi terzi</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La decisione di rimpatrio dovrebbe stabilire l'obbligo per il cittadino di paese terzo di lasciare il territorio degli Stati membri. La decisione di rimpatrio non dovrebbe obbligatoriamente determinare il paese di rimpatrio. Il paese di rimpatrio dovrebbe essere determinato al più tardi prima dell'allontanamento e può essere determinato nella decisione di rimpatrio o in qualsiasi altra decisione di allontanamento separata dalla decisione di rimpatrio. Qualora vi sia un ostacolo all'allontanamento, non dovrebbe essere preclusa l'adozione di una decisione di rimpatrio, ma l'allontanamento dovrebbe essere rinviato. Se, al momento dell'emissione della decisione che determina il paese di rimpatrio, rimane possibile che il cittadino di paese terzo sia allontanato verso uno o più paesi di rimpatrio, anche a causa della doppia o multipla cittadinanza, tutti questi paesi di rimpatrio possono essere determinati in tale decisione. Il diritto a un ricorso effettivo previsto dall'articolo 47 della Carta deve essere garantito nei confronti di tutti i paesi di rimpatrio stabiliti nella decisione. In ogni caso, se l'autorità competente procede all'allontanamento, il cittadino di paese terzo dovrebbe essere informato del paese di rimpatrio in cui sarà allontanato con sufficiente anticipo rispetto all'allontanamento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe precludere agli Stati membri di prevedere altri motivi di rinvio dell'allontanamento per gruppi specifici nel diritto nazionale.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La responsabilità primaria di lasciare il territorio degli Stati membri dovrebbe ricadere sul cittadino di paese terzo che ha l'obbligo di lasciare il territorio. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio e siano messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esecutive o delle decisioni di allontanamento</STRING></STRING> emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, ▌ il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale riconoscimento e tale esecuzione</STRING></STRING> possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente</STRING></STRING> nello Stato membro che l'ha emessa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il riconoscimento di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento sulla base delle informazioni disponibili nell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, non dovrebbe costituire una decisione o un atto. Il mancato riconoscimento di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento non dovrebbe costituire una decisione o un atto.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora uno Stato membro prenda in considerazione il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio esecutiva o di una decisione di allontanamento dello Stato membro di emissione, i seguenti principi guida possono aiutare lo Stato membro a individuare le situazioni in cui non dovrebbe essere applicato il riconoscimento reciproco e in cui dovrebbe invece essere emessa una decisione di rimpatrio a livello nazionale. Tali situazioni possono comprendere i seguenti casi: l'esecuzione sarebbe contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, anche in relazione al rimpatrio di determinate categorie di cittadini di paesi terzi, come i minori non accompagnati e le vittime della tratta di esseri umani, per le quali il diritto nazionale prevede un livello di protezione più elevato; è più rapido emettere una nuova decisione di rimpatrio; le informazioni disponibili nell'ordine europeo di rimpatrio sono incomplete; il cittadino di paese terzo ha presentato ricorso contro la decisione di rimpatrio nello Stato membro di emissione; il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio o nella decisione di allontanamento dello Stato membro di emissione e non vi è alcun paese di rimpatrio indicato nella decisione di rimpatrio.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di preparare le tappe verso il riconoscimento reciproco obbligatorio, la Commissione e le pertinenti agenzie dell'UE, quali eu-LISA, dovrebbero, se del caso, sostenere gli Stati membri, anche individuando le disposizioni e gli adeguamenti necessari per garantire il trattamento automatizzato dell'ordine europeo di rimpatrio.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro la data di adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8</STRING></STRING>, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché la Commissione e le pertinenti agenzie dell'UE, quali eu-LISA,</STRING></STRING> dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">iniziare a</STRING></STRING> mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Due anni dopo la data di entrata in applicazione di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare l'attuazione del riconoscimento reciproco, in particolare riguardo a: se le disposizioni giuridiche e tecniche per mettere a disposizione l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, sono messe in atto dagli Stati membri e sono efficaci; se le disposizioni giuridiche e tecniche per garantire il trattamento automatizzato dell'ordine europeo di rimpatrio a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, sono messe in atto dagli Stati membri; l'efficacia del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio e delle decisioni di allontanamento; l'onere che ne deriva per i sistemi giudiziari e amministrativi nazionali e i risultati delle pertinenti attività di formazione e delle attività nel quadro di progetti pilota.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base della valutazione di cui all'articolo 9, paragrafo 10, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, proposte legislative, comprese eventuali modifiche mirate per garantire rimpatri efficaci, al fine di introdurre il riconoscimento e l'esecuzione obbligatori delle decisioni di rimpatrio esecutive e delle decisioni di allontanamento emesse da un altro Stato membro. Qualora non presenti una proposta, la Commissione ne dovrebbe spiegare il motivo.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso ▌. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pur non impedendo la rapida partenza del cittadino di paese terzo</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>I cittadini di paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che non hanno rispettato l'obbligo</STRING></STRING> di lasciare il territorio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o ai quali non è stato concesso un periodo per il rimpatrio volontario possono essere allontanati con misure coercitive</STRING></STRING>. Le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il periodo massimo</STRING></STRING> fissato per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché a prevenire movimenti secondari non autorizzati e rischi per la sicurezza</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Se non vi sono motivi per ritenere che il rimpatrio volontario comprometta la finalità di una procedura di rimpatrio, i cittadini di paesi terzi che cooperano possono continuare a essere principalmente oggetto di rimpatri volontari. </STRING></STRING>Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché si applica esclusivamente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, il presente regolamento non incide sulla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione né su altri programmi a sostegno dei rimpatri volontari e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è regolare.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il cui soggiorno è irregolare</STRING></STRING> che costituiscono un pericolo per la sicurezza ▌ siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in generale</STRING></STRING> essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di durata indeterminata</STRING></STRING> e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli Stati membri</STRING></STRING> siano prontamente allontanati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in caso di allontanamento,</STRING></STRING> il principio di non respingimento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le carenze in relazione a parti specifiche del territorio del paese terzo o a categorie di persone identificabili non impediscono la conclusione di tali accordi o intese, a condizione che sussistano garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei cittadini di paesi terzi interessati da tali accordi o intese. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P>In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le procedure applicabili al rimpatrio,</STRING></STRING> le condizioni di soggiorno nel paese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli obblighi e le responsabilità rispettivi delle parti dell'accordo o dell'intesa e</STRING></STRING> le conseguenze di eventuali violazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'accordo o dell'intesa. Se comporta il successivo rimpatrio dal paese terzo, l'accordo o l'intesa dovrebbe inoltre stabilire le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile, gli obblighi e le responsabilità rispettivi delle parti dell'accordo o dell'intesa, le conseguenze di</STRING></STRING> cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire che gli interessi legittimi connessi alla gestione delle frontiere esterne e alla sicurezza interna degli Stati membri in questione siano sufficientemente tutelati, qualora uno Stato membro negozi un accordo o un'intesa ai fini del presente regolamento con uno dei paesi terzi limitrofi dell'Unione, gli Stati membri che condividono una frontiera comune con tale paese terzo dovrebbero essere informati di tali negoziati in tempo utile prima della conclusione dell'accordo o dell'intesa, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Al momento della conclusione di accordi o intese con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tali accordi o intese prima della loro applicazione provvisoria o, se precedente, della loro entrata in vigore. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi inosservanza del diritto dell'Unione e di rafforzare ulteriormente la trasparenza, gli Stati membri potrebbero, su base volontaria, tenere informati la Commissione e gli altri Stati membri in merito allo stato di avanzamento dei negoziati con un paese terzo relativi ad accordi o intese autorizzati dal presente regolamento, prima che le parti abbiano raggiunto un accordo definitivo, anche al fine di chiedere la valutazione della Commissione quanto alla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'accordo o dell'intesa previsti in corso di negoziazione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente <STRING ITALIC="on">acquis</STRING> da parte degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2022/922<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj)</FIELD></FOOTNOTE> del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen ▌, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I minori non accompagnati dovrebbero</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">guidati</STRING></STRING> da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può essere effettuato</STRING></STRING> un accertamento dell'età <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri possono basarsi sugli accertamenti dell'età completati nell'ambito di procedure precedenti</STRING></STRING>. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può essere seguita </STRING></STRING>la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiari obblighi</STRING></STRING> per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avere l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e di</STRING></STRING> cooperare con le autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durante l'intera</STRING></STRING> procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle autorità competenti e poter essere contattati da queste ultime</STRING></STRING> e fornire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte</STRING></STRING> le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti</STRING></STRING> per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la preparazione e l'esecuzione del</STRING></STRING> rimpatrio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Essi non dovrebbero inoltre ostacolare l'allontanamento né fisicamente né verbalmente. L'ostruzione verbale dovrebbe essere di natura o carattere tale da superare la semplice obiezione. Ne consegue che dovrebbe spettare in primo luogo al cittadino di paese terzo stabilire la sua identità e procurarsi e fornire i documenti di viaggio necessari per il rimpatrio</STRING></STRING>. In caso di mancato rispetto degli obblighi di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lasciare il territorio e di cooperare,</STRING></STRING> dovrebbero essere imposte conseguenze effettive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dissuasive</STRING></STRING> e proporzionate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e le autorità competenti dovrebbero adottare le misure pertinenti per garantire il rimpatrio, se del caso anche attraverso misure investigative. I cittadini di paesi terzi che non possono essere allontanati, anche in virtù del principio di non respingimento o a causa della mancata cooperazione con le autorità competenti, non dovrebbero essere esclusi dall'imposizione degli obblighi generali, compresi gli obblighi di rimanere, risiedere e presentarsi alle autorità. Le conseguenze in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperare dovrebbero includere,</STRING></STRING> ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> il sequestro dei documenti di viaggio. ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi e le misure non connessi al rimpatrio e le disposizioni che disciplinano le prestazioni sociali nel quadro del diritto nazionale. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre, ove del caso, sanzioni penali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la reclusione,</STRING></STRING> conformemente al diritto penale nazionale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei diritti </STRING></STRING>delle persone interessate. È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, ▌in caso di ricorso o riesame dinanzi a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un giudice, fatta salva la possibilità di porre restrizioni all'assistenza e alla rappresentanza legali</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'assistenza e la rappresentanza legali includono la preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, comprese la redazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, qualora si svolga un'udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un giudice, per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La nozione di giudice è un concetto disciplinato dal diritto dell'Unione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale nozione, tra gli altri elementi, può significare solo un'autorità che agisce in qualità di terzo rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto della controversia. Detta autorità dovrebbe svolgere funzioni giudiziarie e non è dirimente che sia riconosciuta come giudice ai sensi del diritto nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri a organizzare i rispettivi sistemi giudiziari nazionali e a stabilire il numero delle istanze di ricorso. Qualora il diritto nazionale preveda la possibilità di presentare ulteriori ricorsi avverso una prima decisione o successive decisioni in merito al ricorso, e qualora detto ricorso sia stato presentato, l'allontanamento non dovrebbe essere sospeso tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e un giudice decide di concederla tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto nazionale che prevede un effetto sospensivo di tali mezzi di ricorso.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sospensione dell'esecuzione delle decisioni</STRING></STRING> dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene il presente regolamento non preveda l'effetto sospensivo automatico di un ricorso, gli Stati membri dovrebbero, nel pieno rispetto dell'articolo 47 della Carta, garantire che l'allontanamento possa essere sospeso dal giudice competente di primo grado prima dell'esecuzione della decisione di rimpatrio o della decisione che ordina l'allontanamento. Un cittadino di paese terzo dovrebbe poter presentare una richiesta di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio o di una decisione che ordina l'allontanamento, a meno che il diritto nazionale non preveda già la possibilità di una sospensione d'ufficio del provvedimento da parte del giudice competente. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prevedere nel loro diritto nazionale l'effetto sospensivo automatico di un ricorso. Al fine di evitare duplicazioni nella valutazione del rischio di violazione del principio di non respingimento, è opportuno fare affidamento su qualsiasi documento contenuto nel fascicolo, in particolare sulle valutazioni precedenti, se del caso quelle effettuate nel contesto di una procedura di asilo. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire un rimpatrio rapido ed efficace, tra cui misure in conseguenza dell'inosservanza e incentivi al rispetto degli obblighi di lasciare il territorio e di cooperare, nonché misure volte a</STRING></STRING> prevenire il rischio di fuga. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La fuga comprende azioni quali lasciare il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo. </STRING></STRING>Le norme comuni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, senza limitare il diritto degli Stati membri di stabilire misure e criteri supplementari nel diritto nazionale,</STRING></STRING> dovrebbero razionalizzare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le prescrizioni in virtù dell'obbligo di cooperare e i criteri per determinare il rischio di fuga. Tali norme dovrebbero inoltre garantire che il trattenimento e</STRING></STRING> alternative ▌al trattenimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano applicati</STRING></STRING> negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso ▌unicamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai fini del rimpatrio, ivi compreso per</STRING></STRING> preparare il rimpatrio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o la riammissione o per effettuare l'allontanamento</STRING></STRING>. ▌ Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di norma </STRING></STRING>i 24 mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in un determinato Stato membro. In caso di fuga in un altro Stato membro, i periodi di trattenimento precedenti non sono presi in considerazione nel calcolo del periodo massimo di trattenimento. I periodi di trattenimento ai sensi di altri regolamenti o altre direttive che non concernono la procedura di rimpatrio non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del periodo massimo di trattenimento. Le esigenze particolari derivanti dalla valutazione della vulnerabilità dovrebbero essere affrontate durante il trattenimento</STRING></STRING>. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora il trattenimento sia stato mantenuto per un periodo di 24 mesi, lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità, in determinate circostanze, di trattenere il cittadino di paese terzo per periodi aggiuntivi non superiori complessivamente a sei mesi, quando mutate circostanze indichino una prospettiva ragionevole di allontanamento a causa di nuove informazioni significative. Il trattenimento dovrebbe essere disposto nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">superiore a 24 mesi</STRING></STRING>, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per quanto possibile,</STRING></STRING> i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza possono essere sottoposti a misure di sicurezza rafforzate all'interno dei centri di trattenimento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale ▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, è previsto dalla convenzione dell'ICAO, allegato IX, capitolo 5, e stabilito nell'accordo di Samoa. Rimpatri efficaci sono possibili solo se gli</STRING></STRING> Stati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottemperano all'obbligo di riammettere i propri cittadini. Pertanto, gli Stati membri dipendono dalla</STRING></STRING> cooperazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei paesi terzi per poter attuare rimpatri efficaci</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'UE e gli Stati membri si avvalgono degli strumenti esistenti, ad esempio l'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il sostegno di Frontex, per migliorare la cooperazione con i paesi terzi ove necessario. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Un approccio ▌coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ove del caso,</STRING></STRING> la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>L'efficacia delle procedure di rimpatrio si basa sull'efficienza della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri. Lo scambio di informazioni, compresa la condivisione di dati sull'identità e sulla cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e sui loro documenti di viaggio e di altre informazioni pertinenti, dovrebbe basarsi su norme chiare, comprese quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. Tali norme dovrebbero rispettare i principi della protezione dei dati e i diritti della persona interessata, garantendo che le informazioni siano esatte e utilizzate unicamente ai fini del rimpatrio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'allontanamento,</STRING></STRING> della riammissione e della reintegrazione, e siano protette dall'accesso, dalla divulgazione e dall'uso non autorizzati.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">basano</STRING></STRING> la riammissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e un rimpatrio efficace</STRING></STRING>, potrebbe essere necessario ai fini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del rimpatrio, dell'allontanamento,</STRING></STRING> della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e nel rispetto dei diritti degli interessati</STRING></STRING>, nonché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente </STRING></STRING>ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>▌Le autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">competenti</STRING></STRING> responsabili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'</STRING></STRING>asilo e ▌le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per garantire rimpatri efficaci</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione ▌, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La cooperazione e l'assistenza tra Stati membri dovrebbero di norma avere luogo anche al fine di consentire il transito attraverso i rispettivi territori, la prestazione di assistenza logistica o altri tipi di assistenza materiale o in natura in relazione a tale transito e l'agevolazione dei trasferimenti verso un altro Stato membro, in virtù di accordi o intese bilaterali o sulla base della cooperazione tra Stati membri, o al fine di sostenere la partenza di un cittadino di paese terzo verso lo Stato membro in cui ha il diritto di soggiornare.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fatto salvo il quadro finanziario pluriennale 2028-2034,</STRING></STRING> al fine dell'efficace attuazione del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La dimensione esterna della politica di rimpatrio è parte essenziale dell'approccio globale in materia di gestione della migrazione. Una cooperazione efficace in materia di rimpatrio e riammissione è una componente esterna fondamentale di partenariati equilibrati e globali con i paesi terzi, in linea con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/1351. Nelle conclusioni dell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha chiesto, tra l'altro, un'azione rapida per garantire rimpatri efficaci utilizzando come leva tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, tra cui la politica in materia di visti, il commercio, lo sviluppo e la diplomazia. È necessario un approccio esteso a tutta l'amministrazione, sia negli Stati membri che nelle istituzioni dell'UE.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(44 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché la cooperazione dei paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare può rivelarsi difficile nella pratica, e fatta salva la valutazione della cooperazione in materia di riammissione dei paesi terzi di cui all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, qualora uno o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, anche per quanto riguarda la conferma della cittadinanza, l'ottenimento dei documenti di viaggio necessari dalle pertinenti autorità dei paesi terzi e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere degli strumenti pertinenti ed esistenti previsti dal diritto dell'Unione, nella misura in cui sono vincolati dagli atti legislativi che istituiscono tali strumenti, nell'ambito di un approccio coordinato dell'UE volto a migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>La <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunicazione in merito all'</STRING></STRING>efficacia del presente regolamento e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'individuazione degli</STRING></STRING> ambiti da migliorare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe essere basata sulla raccolta e sull'analisi di statistiche esistenti, affidabili e comparabili sull'</STRING></STRING>efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sugli</STRING></STRING> sforzi di reintegrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Le norme di cui al regolamento (CE) n. 862/2007</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al regolamento (UE) 2019/1896 e al diritto nazionale dovrebbero essere prese in considerazione e, se necessario, riesaminate per assicurare la pertinenza delle statistiche</STRING></STRING>. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano ▌ di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire l'ordine europeo di rimpatrio ▌. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento istituisce un nuovo sistema comune di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che le autorità nazionali sono tenute ad attuare direttamente. Tale nuovo sistema introduce importanti novità volte a migliorare l'efficienza della procedura di rimpatrio, anche per quanto riguarda i paesi terzi di rimpatrio e la dimensione esterna dei rimpatri. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le disposizioni non contemplate dall'articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento che sostituiranno la direttiva 2008/115/CE e mirano a sostituire pienamente il quadro giuridico previsto da tale direttiva dovrebbero applicarsi a decorrere dal ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] al fine di consentire l'adozione di tutte le misure preparatorie e operative necessarie e di garantirne un'attuazione regolare, efficace e coerente a livello dell'Unione e nazionale, nonché di evitare sovrapposizioni tra la direttiva e il regolamento. </STRING></STRING>È <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertanto</STRING></STRING> opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che</STRING></STRING> le direttive 2001/40/CE e 2008/115/CE e la decisione 2004/191/CE<FOOTNOTE><FIELD> Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/191/oj).</FIELD></FOOTNOTE> del Consiglio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> siano abrogate a decorrere da tale data</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l'efficienza del rimpatrio ▌, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento <FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">.▌</STRING></FIELD></FOOTNOTE> si basa sull'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>▌Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma <FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">▌</STRING></FIELD></FOOTNOTE> del protocollo n. 19 sull'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda</STRING></STRING> non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione<FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questo considerando sarà modificato qualora l'Irlanda chieda di partecipare al presente regolamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e il Consiglio adotti la sua decisione contestualmente all'adozione del presente regolamento. In tal caso, il considerando farà riferimento alla decisione del Consiglio relativa alla richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento ▌ costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen<FOOTNOTE><FIELD> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.</FIELD></FOOTNOTE> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento ▌ costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen<FOOTNOTE><FIELD> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.</FIELD></FOOTNOTE> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento ▌ costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e ha formulato il suo parere il [...],</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo I</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI GENERALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Oggetto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficace</STRING></STRING> dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel territorio degli Stati membri</STRING></STRING> è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ▌ dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei principi generali del diritto dell'Unione, nonché</STRING></STRING> degli obblighi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">internazionali</STRING></STRING> applicabili ▌, anche in materia ▌ di diritti umani.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'obiettivo del presente regolamento è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per</STRING></STRING> garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimpatri</STRING></STRING> efficaci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto dell'</STRING></STRING>approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento non si applica ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, quali definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1348 e (UE) 2024/1349.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o conformemente al diritto nazionale equivalente nel caso di Stati membri non vincolati dal suddetto regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità con la legislazione nazionale;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono sottoposti a una procedura di estradizione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno Stato membro può decidere di applicare il presente regolamento a una o più delle categorie di cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c). In tali casi, il presente regolamento si applica a tali categorie di cittadini di paesi terzi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro notifica la sua decisione agli altri Stati membri e alla Commissione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando uno Stato membro decide di applicare il presente regolamento ai cittadini di paesi terzi che sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale, gli articoli 7, 9 e 10 non si applicano.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento conformemente al paragrafo 4, lettere a) e b), gli Stati membri provvedono affinché il loro trattamento e livello di protezione non siano meno favorevoli di quanto previsto all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), all'articolo 34, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 35 e rispettino il principio di non respingimento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento si applica fatto salvo il diritto penale nazionale degli Stati membri, in particolare le disposizioni che stabiliscono sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la reclusione, in relazione al soggiorno irregolare, a condizione che la procedura penale e l'applicazione di tali sanzioni non compromettano il conseguimento di rimpatri efficaci.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>"cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>"soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o ▌ condizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">equivalenti</STRING></STRING> d'ingresso, di soggiorno o di residenza in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformità del diritto nazionale nel caso di Stati membri non vincolati dal suddetto regolamento ma che partecipano al presente regolamento</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>"paese di rimpatrio": uno dei paesi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un paese terzo che è il paese di origine del cittadino di paese terzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un paese terzo nel quale il cittadino di paese terzo aveva dimora abituale ufficiale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>un paese terzo di transito nel percorso verso l'Unione conformemente ad accordi o intese di riammissione dell'Unione o degli Stati membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e b),</STRING></STRING> in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o, nel caso degli Stati membri non vincolati dal suddetto regolamento, conformemente alle corrispondenti disposizioni da essi eventualmente introdotte nel loro diritto nazionale</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il paese di primo asilo in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o, nel caso degli Stati membri non vincolati dal suddetto regolamento, conformemente alle corrispondenti disposizioni da essi eventualmente introdotte nel loro diritto nazionale</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>un paese terzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, diverso da quelli di cui alle lettere a), b) e d),</STRING></STRING> con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>"decisione di rimpatrio": decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o atto</STRING></STRING> amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di lasciare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il territorio degli Stati membri</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"rimpatrio": l'azione per cui un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimpatria volontariamente ai sensi del punto 6); o </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è allontanato dalle autorità competenti fuori dagli Stati membri e verso uno dei paesi di rimpatrio definiti nella decisione di allontanamento o, se del caso, nella decisione di rimpatrio;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"decisione di allontanamento": decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari che il cittadino di paese terzo può essere allontanato verso uno o più paesi di rimpatrio di cui al punto 3);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>"allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o della decisione di allontanamento</STRING></STRING> da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dagli Stati membri verso un paese di rimpatrio</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>"rimpatrio volontario": <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uscita dal</STRING></STRING> territorio degli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo autonomo, con o senza assistenza, e senza ricorrere all'allontanamento, da parte di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che adempie l'obbligo di lasciare il territorio entro o dopo la scadenza del periodo per la partenza volontaria stabilito nella decisione di rimpatrio;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>"fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>"divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri ▌;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>"operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o sostenuta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex")</STRING></STRING> mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Diritti fondamentali</STI.ART><PARAG>In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo II</TI><STI.GR>PROCEDURA DI RIMPATRIO</STI.GR><STI.GR>▌</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Procedura relativa all'ordine di rimpatrio</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>▌Decisione di rimpatrio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello Stato membro che impone o attesta l'obbligo di lasciare il territorio</STRING></STRING> degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La decisione di rimpatrio:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilisce un periodo per la partenza, non superiore a 30 giorni, entro il quale al più tardi il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri; o </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attesta che il cittadino di paese terzo deve lasciare immediatamente il territorio degli Stati membri. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il periodo per la partenza di cui alla lettera a) può essere ulteriormente abbreviato e specificato nel diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono stabilire nel rispettivo diritto nazionale i casi in cui a un cittadino di paese terzo è concesso un periodo per la partenza volontaria o gli è ordinato di lasciare immediatamente il territorio.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti possono prevedere un periodo per la partenza a norma del paragrafo 1 bis superiore a 30 giorni, tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del singolo caso.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti possono prorogare il periodo per la partenza a norma del paragrafo 1 bis tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del singolo caso, in particolare la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 quinquies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti possono abbreviare il periodo per la partenza a norma del paragrafo 1 bis in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 sexies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il periodo per la partenza è calcolato a partire da una data definita ai sensi del diritto nazionale. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il cittadino di paese terzo è informato</STRING></STRING> dei mezzi di ricorso disponibili e dei termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quanto prima possibile conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Qualora il luogo di soggiorno del cittadino di paese terzo non sia noto, la decisione di rimpatrio è notificata conformemente al diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di ridurre le informazioni sui motivi in fatto, laddove la legislazione nazionale preveda una limitazione del diritto all'informazione o laddove necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il cittadino di paese terzo è informato della sostanza dei motivi per i quali è emessa una decisione di rimpatrio affinché possa accedere a un ricorso effettivo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'obbligo di informare il cittadino di paese terzo della sostanza dei motivi non include l'obbligo di divulgare informazioni classificate.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paese o i paesi di rimpatrio possono essere determinati nella decisione di rimpatrio o a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 bis, prima di effettuare l'allontanamento. Se il cittadino di paese terzo decide di rimpatriare volontariamente verso</STRING></STRING> un paese di rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diverso dal paese o dai paesi di rimpatrio indicati nella</STRING></STRING> decisione di rimpatrio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non è richiesta l'emissione di una nuova decisione che determini il paese</STRING></STRING> di rimpatrio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alle autorità competenti non è preclusa la possibilità di emettere una decisione di rimpatrio qualora sussista un ostacolo all'allontanamento. Se il paese di rimpatrio è stato determinato nella decisione di rimpatrio ed è stato individuato un rischio di respingimento, l'allontanamento verso tale paese di rimpatrio è rinviato conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio▌, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> A tal fine, le autorità competenti possono avvalersi, se del caso, di modelli di traduzione standardizzati o di strumenti di traduzione assistita o strumenti di traduzione automatica.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La decisione di rimpatrio ▌ è emessa nello stesso atto o in un atto separato contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o successivamente senza indebito ritardo, e</STRING></STRING> fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricorrono</STRING></STRING> al modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a norma del paragrafo 8.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il modello include i principali elementi della decisione di rimpatrio e, se del caso, della decisione di allontanamento,</STRING></STRING> ed è messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento</STRING></STRING> la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello dell'ordine europeo di rimpatrio di cui al paragrafo 7. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al più tardi entro la data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, gli Stati membri nonché la Commissione e le pertinenti agenzie dell'UE, quali eu-LISA, iniziano a mettere in atto, rispettivamente, le necessarie disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio sia messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 7. La Commissione e le pertinenti agenzie dell'UE, quali eu-LISA, sostengono gli Stati membri, a seconda dei casi.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al più tardi entro la data di entrata in applicazione di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione e le pertinenti agenzie dell'UE, quali eu-LISA, attuano misure volte a garantire la possibilità di un trattamento automatizzato dell'ordine europeo di rimpatrio al fine di rendere più efficiente l'applicazione dell'articolo 9.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni giuridiche e tecniche necessarie messe in atto per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 7 al più tardi entro la data di entrata in applicazione di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del presente regolamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Deroghe all'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di non emettere una decisione di rimpatrio in uno dei casi seguenti in cui il cittadino di paese terzo è:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>trasferito in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o sulla base della cooperazione tra Stati membri a norma dell'articolo 44;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in conformità del diritto nazionale nel caso di Stati membri non vincolati dal suddetto regolamento</STRING></STRING> evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44 o emettere una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La decisione di rimpatrio non è emessa se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applica</STRING></STRING> la procedura di cui all'articolo 9.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Riconoscimento ed esecuzione di decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed eseguire</STRING></STRING> una decisione di rimpatrio esecutiva, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ove opportuno una decisione di allontanamento</STRING></STRING>, emessa nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo 12, paragrafo 2. L'esecuzione è basata sulle informazioni disponibili</STRING></STRING> nell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, ed <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è effettuata conformemente alle disposizioni e alle procedure nazionali</STRING></STRING> a norma dell'articolo 12.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>▌Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non sono tenuti ad adottare decisioni o atti amministrativi ai fini del riconoscimento. Il riconoscimento non assume necessariamente la forma di una procedura amministrativa▌.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o una decisione di allontanamento</STRING></STRING> a norma del paragrafo 1, ▌emette una decisione di rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle condizioni di cui</STRING></STRING> all'articolo 7 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o una decisione di allontanamento a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro che riconosce o esegue una decisione di rimpatrio o una decisione di allontanamento a norma del paragrafo 1</STRING></STRING><STRING BOLD="on">,</STRING> sospende <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'allontanamento</STRING></STRING> qualora siano sospesi gli effetti della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decisione di rimpatrio</STRING></STRING> o della decisione di allontanamento nello Stato membro di emissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e può emettere una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Qualora lo Stato membro di emissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sospenda o</STRING></STRING> revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata da un'autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativa</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o da un giudice</STRING></STRING>, lo Stato membro di esecuzione emette una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Lo Stato membro di emissione fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su richiesta</STRING></STRING> allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini ▌ del rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dell'allontanamento</STRING></STRING>, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 ▌.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'applicazione dell'articolo 9 non pregiudica il ricorso alle eccezioni di cui all'articolo 8.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri, entro la data di adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, iniziano a mettere in atto misure preparatorie che potrebbero facilitare il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio o delle decisioni di allontanamento emesse da un altro Stato membro, tra cui, se del caso, disposizioni giuridiche e tecniche nei rispettivi sistemi nazionali, modifiche dei sistemi informatici nazionali, attività di formazione pertinenti e attività nel quadro di progetti pilota.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro due anni dalla data di entrata in applicazione di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione valuta l'attuazione del riconoscimento reciproco a norma del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare riguardo a quanto segue:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se le disposizioni giuridiche e tecniche per mettere a disposizione l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, sono messe in atto dagli Stati membri e sono efficaci;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se le disposizioni giuridiche e tecniche per garantire il trattamento automatizzato dell'ordine europeo di rimpatrio a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, sono messe in atto dagli Stati membri;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'efficacia del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio e delle decisioni di allontanamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'onere che ne deriva per i sistemi giudiziari e amministrativi nazionali, e</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i risultati delle pertinenti attività di formazione e delle attività nel quadro di progetti pilota.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 12, la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative, comprese eventuali modifiche mirate per garantire rimpatri efficaci, al fine di introdurre il riconoscimento e l'esecuzione obbligatori delle decisioni di rimpatrio esecutive e delle decisioni di allontanamento emesse da un altro Stato membro. Qualora non presenti una proposta, la Commissione ne spiega il motivo.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 3</TI><STI.GR>Divieto d'ingresso</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Emissione di un divieto d'ingresso</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso qualora:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'obbligo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lasciare il territorio degli Stati membri</STRING></STRING> non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi da 1 bis a 1 quater</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il cittadino di paese terzo costituisca un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono corredare</STRING></STRING> una decisione di rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o una decisione di allontanamento di</STRING></STRING> un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come parte della decisione di allontanamento</STRING></STRING> o come atto distinto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il divieto d'ingresso</STRING></STRING> è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> A tal fine, le autorità competenti possono avvalersi, se del caso, di modelli di traduzione standardizzati o di strumenti di traduzione assistita o strumenti di traduzione automatica. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di controlli equivalenti in conformità del diritto nazionale nel caso di Stati membri non vincolati dal suddetto regolamento. In questi casi il divieto d'ingresso può essere imposto e notificato dopo che il cittadino di paese terzo abbia lasciato il territorio degli Stati membri</STRING></STRING>, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare lasci il territorio degli Stati membri prima che sia emessa una decisione di rimpatrio, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere la decisione di rimpatrio.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se i motivi per emettere un divieto d'ingresso sono emersi dopo l'emissione di una decisione di rimpatrio, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una nuova decisione di rimpatrio.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In casi individuali le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se il cittadino di paese terzo è una vittima della tratta di esseri umani</STRING></STRING> o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche</STRING></STRING> iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), può essere disposto un divieto di ingresso per un periodo massimo di 20 anni, per motivi debitamente motivati, ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario per impedire al cittadino di un paese terzo di entrare nel territorio degli Stati membri. </STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il periodo di divieto d'ingresso decorre dalla data in cui il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Revoca, sospensione o riduzione della durata del divieto d'ingresso</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il divieto d'ingresso può essere revocato, sospeso o abbreviato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dallo Stato membro di emissione se il cittadino di paese terzo dimostra di essere rimpatriato volontariamente, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌2.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente può, se lo considera opportuno, revocare, sospendere o ridurre la durata del divieto d'ingresso</STRING></STRING> ▌in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fatto salvo il paragrafo 3. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il cittadino di paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può presentare una richiesta motivata</STRING></STRING> di revoca, sospensione o riduzione della durata di un divieto d'ingresso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">purché si sia allontanato dal territorio, fatto salvo il paragrafo 4.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un cittadino di paese terzo nei cui confronti sia stato emesso un divieto d'ingresso per un periodo superiore a 10 anni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, o dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), può, 10 anni dopo aver lasciato gli Stati membri, chiedere allo Stato membro di emissione di riesaminare l'opportunità di revocare, sospendere o abbreviare il divieto d'ingresso, tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, compresa, se del caso, una valutazione volta ad accertare se il cittadino di paese terzo continui a rappresentare un rischio per la sicurezza ai sensi dell'articolo 16 e se il divieto d'ingresso continui a essere necessario per impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri. La richiesta di riesame è motivata.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono subordinare la revoca del divieto di ingresso al rimborso delle spese sostenute per l'allontanamento del cittadino di un paese terzo.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 4</TI><STI.GR>Esecuzione del rimpatrio</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Allontanamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per allontanare</STRING></STRING> il cittadino di paese terzo quando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non ha ottemperato all'obbligo di lasciare il territorio in conformità dell'articolo 7;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>non coopera con le autorità▌;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si sposta in un altro</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo</STRING></STRING> stabilito a norma dell'articolo 7;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti ritengono che l'allontanamento sia necessario e proporzionato, conformemente al diritto nazionale, per motivi diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di consentire o agevolare il rimpatrio volontario di un cittadino di paese terzo altrimenti oggetto di allontanamento a norma del paragrafo 1, in particolare qualora si ritenga che ciò comporti un rimpatrio più rapido ed efficace.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una decisione di allontanamento può essere emessa</STRING></STRING> dalle autorità competenti nei confronti di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi cittadino di paese terzo che sia sottoposto a rimpatrio</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Se è emessa una decisione di allontanamento, essa è redatta per iscritto e può essere contenuta nella stessa decisione della decisione di rimpatrio oppure</STRING></STRING> figurare come decisione o atto amministrativo o giudiziario distinto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o come parte di un'altra decisione amministrativa o giudiziaria. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora il paese di rimpatrio non sia stato ancora determinato o qualora esso differisca dal paese precedentemente individuato, l’autorità competente individua uno o più paesi di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, nella decisione di rimpatrio o nella decisione di allontanamento prima di procedere all’allontanamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se è emessa una decisione di allontanamento, essa è motivata in fatto e in diritto. Il cittadino di paese terzo è informato dei mezzi di ricorso disponibili e dei termini per esperirli. La decisione di allontanamento è notificata al cittadino di paese terzo quanto prima possibile conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se è emessa una decisione di allontanamento, al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di allontanamento, incluse informazioni sui mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. A tal fine, le autorità competenti possono avvalersi, se del caso, di modelli di traduzione standardizzati o di strumenti di traduzione assistita o strumenti di traduzione automatica.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora il cittadino di paese terzo indichi, o le autorità dello Stato membro vengano a conoscenza di indicazioni pertinenti del fatto che l'allontanamento violerebbe il principio di non respingimento, le autorità competenti rinviano il cittadino di paese terzo alla procedura appropriata, compresa, se del caso, la procedura di asilo a norma del regolamento (UE) 2024/1348, o conformemente al diritto nazionale valutano se l'allontanamento sia</STRING></STRING> conforme al principio di non respingimento▌. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni</STRING></STRING> pertinenti relative alla sua situazione personale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a suffragio della sua asserzione secondo cui l'allontanamento violerebbe il principio di non respingimento. Le autorità competenti possono basarsi su un'eventuale precedente valutazione del rischio di respingimento o tenerne conto. Qualsiasi ulteriore valutazione volta a stabilire l'esistenza di un rischio di respingimento è effettuata solo se le informazioni pertinenti sono state comprovate. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono decidere che il principio di non respingimento possa essere valutato da un'autorità diversa dall'autorità competente che emette o esegue la decisione di rimpatrio.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>▌Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Condizioni per il rinvio dell'allontanamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato nei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qualora violi il principio di non respingimento; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 28.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere rinviato▌, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In caso di rischio di fuga, possono essere applicate misure supplementari a norma del paragrafo 7. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta dev'essere debitamente motivata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>▌Gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta del rinvio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 e ai loro diritti durante il rinvio</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La traduzione della conferma può essere comunicata oralmente al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale, anche ricorrendo a servizi di interpretazione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il rinvio dell</STRING></STRING>'allontanamento ▌è riesaminato ▌i<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n caso di mutamento delle circostanze pertinenti.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compreso il rispetto da parte del cittadino di paese terzo degli obblighi di cui al presente regolamento</STRING></STRING>, durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le necessità basilari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le esigenze particolari delle persone vulnerabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli articoli 21, 23 quater e 29</STRING></STRING> se le condizioni sono soddisfatte.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Monitoraggio dell'allontanamento</STI.ART><PARAG>▌	Gli Stati membri prevedono un sistema di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati</STRING></STRING>. ▌Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono avvalersi dei meccanismi di monitoraggio esistenti, quali le strutture e le competenze istituite a norma del regolamento (UE) 2024/1356, pertinenti ai fini del presente articolo. </STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>che rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche quando sono oggetto di una segnalazione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>vi sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ragionevoli indizi</STRING></STRING> per ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI<FOOTNOTE><FIELD> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).</FIELD></FOOTNOTE> del Consiglio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o abbiano commesso un reato che comporta una pena privativa della libertà di almeno due anni ai sensi del diritto nazionale o abbiano commesso molteplici reati che comportano una pena privativa della libertà di almeno un anno ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro di condanna; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i quali esistono indizi concreti del coinvolgimento in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>per i quali esistono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ragionevoli</STRING></STRING> indizi dell'intenzione di commettere un reato di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle lettere b) e b bis)</STRING></STRING> del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i quali esistono indizi ragionevoli del fatto che essi rappresentino qualsiasi altra minaccia per la sicurezza individuata ai sensi del diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1, lettere b), b bis) e c), si applica ai cittadini di paesi terzi qualora esistano ragionevoli indizi del fatto che essi abbiano istigato o altrimenti concorso alla commissione dei reati o degli atti in esso menzionati.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le decisioni di rimpatrio relative a cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo siano gestite ed eseguite in via prioritaria.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In deroga alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo possono essere:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di un divieto d'ingresso di durata indeterminata, ove giustificato e proporzionato al rischio per la sicurezza rappresentato dal cittadino di paese terzo</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>trattenuti a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera c);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per quanto possibile</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>sottoposti a trattenimento per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">periodi supplementari superiori</STRING></STRING> alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono determinati</STRING></STRING> da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un giudice</STRING></STRING> tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono sottoposti</STRING></STRING> al riesame di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un giudice</STRING></STRING> almeno ogni tre mesi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora la minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale rappresentata da cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera a), non possa essere affrontata efficacemente ai sensi del</STRING></STRING> presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli Stati membri possono disporre altre misure previste dal diritto nazionale. All'atto di adottare una decisione in merito, lo Stato membro provvede affinché la misura sia necessaria e proporzionata in considerazione della gravità della minaccia per la pubblica sicurezza o del pericolo rappresentati dalla persona in questione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti, effettuata dalle autorità competenti nelle fasi precedenti, anche nel contesto delle procedure di asilo, di rilascio dei visti e di controllo alle frontiere, compresi gli accertamenti.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'accordo o l'intesa di cui al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le procedure applicabili al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimpatrio</STRING></STRING> di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dagli</STRING></STRING> Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle parti dell'accordo o dell'intesa</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1 prevede il successivo rimpatrio in un paese di rimpatrio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a d), l'accordo o l'intesa stabilisce, in aggiunta al paragrafo 2, quanto segue:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente alle parti dell'accordo o dell'intesa;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le conseguenze di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo di cui al paragrafo 1;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accordo o l'intesa di cui al primo comma può includere le condizioni per il trattenimento nel paese terzo di cui al paragrafo 1.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri informano in tempo utile gli Stati membri interessati in merito ai negoziati su</STRING></STRING> un accordo o un'intesa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al paragrafo 1 con un paese terzo che condivide con tali Stati membri una frontiera comune.</STRING></STRING> Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in merito agli accordi o alle intese bilaterali o multilaterali conclusi a norma del paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore, o, qualora un accordo o un'intesa debba essere applicato in via provvisoria, prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione e gli altri Stati membri sono inoltre informati in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I minori non accompagnati ▌non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 5</TI><STI.GR>Rimpatrio di minori</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Interesse superiore del minore</STI.ART><PARAG>L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Accertamento dell'età del minore</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'età conformemente al diritto nazionale o dell'Unione</STRING></STRING>. Tale accertamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'età può avvalersi dell'</STRING></STRING>articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente può basarsi su un accertamento dell'età esistente effettuato nelle fasi precedenti della procedura di rimpatrio o nel corso di altre procedure pertinenti.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuno Stato membro può riconoscere l'esito di un accertamento dell'età effettuato da un altro Stato membro laddove tale accertamento sia stato effettuato a norma del diritto dell'Unione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il rifiuto di sottoporsi a un accertamento dell'età, compresa la visita medica, non osta a che l'autorità accertante prosegua la procedura di rimpatrio. Tale rifiuto può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il richiedente non sia un minore. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Rimpatrio di minori non accompagnati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>▌Organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>È nominato un rappresentante o una persona <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designata</STRING></STRING> per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deve porter comunicare, anche ricorrendo a servizi di interpretazione,</STRING></STRING> in una lingua comprensibile al minore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o che si può ragionevolmente supporre tale</STRING></STRING>. Tale persona <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può essere </STRING></STRING>la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2024/1346. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).</FIELD></FOOTNOTE> laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona▌ di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Al più tardi</STRING></STRING> prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo III</TI><STI.GR>OBBLIGHI DEL CITTADINO DI PAESE TERZO</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Obbligo di cooperare</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I cittadini di paesi terzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e </STRING></STRING>hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedura </STRING></STRING>di rimpatrio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente regolamento</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri,</STRING></STRING> i cittadini di paesi terzi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>rimangono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a disposizione delle autorità competenti</STRING></STRING> nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto, non fuggono, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nemmeno</STRING></STRING> in un altro Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e si presentano alla partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio secondo quanto stabilito dall'autorità competente</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non ostacolano fisicamente o verbalmente il rimpatrio;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>forniscono▌ , senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e digitale </STRING></STRING>di cui dispongono, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprese copie e registrazioni elettroniche, pertinenti per</STRING></STRING> stabilire o verificare la loro identità,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o la loro cittadinanza,</STRING></STRING> o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o che si può ragionevolmente presumere che siano in grado di ottenere, in particolare forniscono all'autorità competente un documento d'identità o di viaggio o cooperano per ottenere un documento d'identità o di viaggio</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>non distruggono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, occultano,</STRING></STRING>, né eliminano in altro modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">▌i </STRING></STRING>documenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le informazioni e la documentazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo</STRING></STRING>, non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inducono in errore le autorità o</STRING></STRING> si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>forniscono una spiegazione qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sugli itinerari di viaggio percorsi o su altri paesi terzi con cui potrebbero avere altri legami in grado di facilitare il rimpatrio</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>forniscono dati biometrici quali definiti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel diritto nazionale e dell'Unione, compreso</STRING></STRING> l'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottemperano alle prescrizioni di viaggio dei vettori e alle prescrizioni di ingresso delle autorità dei paesi terzi, comprese le prescrizioni sanitarie, quando tali prescrizioni sono di norma imposte ai viaggiatori internazionali;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>comunicano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, su richiesta delle autorità competenti,</STRING></STRING> recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>forniscono, senza indebito ritardo, informazioni su eventuali modifiche dei recapiti di cui alla lettera g);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottemperano alle misure imposte</STRING></STRING> a norma dell'articolo 23<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragrafo 1, e dell'articolo 23 quater, paragrafo 1,</STRING></STRING> per l'intera durata della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedura </STRING></STRING>di rimpatrio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio e cooperano con dette autorità ove necessario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>▌si presentano di persona o ▌ in videoconferenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come richiesto dalle autorità competenti,</STRING></STRING> dinanzi alle autorità nazionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al fine di acquisire i documenti di viaggio e di stabilire la loro identità o la loro cittadinanza</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottemperano alle altre misure supplementari pertinenti in relazione al rimpatrio a norma del diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli obblighi imposti al cittadino di paese terzo a norma del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi e le misure non connessi al rimpatrio previsti a norma del diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le informazioni e la documentazione ▌ di cui al paragrafo 2, lettera b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, la cittadinanza o le cittadinanze o il fatto che il cittadino di paese terzo è apolide;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, se pertinenti per svolgere la procedura di rimpatrio ▌ o per determinare il paese di rimpatrio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il tipo, il numero, il periodo di validità e il paese di rilascio di qualsiasi documento d'identità o di viaggio dei cittadini di paesi terzi e altri documenti da essi forniti che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della loro identificazione, dello svolgimento della procedura di rimpatrio ▌ e della determinazione del paese di rimpatrio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>eventuali permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che conferiscono ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>eventuali decisioni di rimpatrio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, decisioni di allontanamento o divieti d'ingresso emessi</STRING></STRING> da un altro Stato membro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paesi attraversati</STRING></STRING> e la documentazione di viaggio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per ▌il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indebito ritardo</STRING></STRING> fotocopie o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre prove adeguate del trattenimento dei documenti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In caso di </STRING></STRING>rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">volontario</STRING></STRING> ▌, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza o dell'arrivo nel paese terzo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il cittadino di paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deve poter essere contattato con ogni mezzo di comunicazione definito dal diritto nazionale</STRING></STRING>. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dagli Stati membri o</STRING></STRING> dall'Unione ai fini di tale comunicazione.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 21 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rischio di fuga</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Salvo prova contraria, sussiste il rischio di fuga in un caso individuale se è soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il cittadino di paese terzo è entrato o si è spostato senza autorizzazione nel territorio di uno Stato membro, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il cittadino di paese terzo non rispetta una o più misure imposte a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 23 ter, paragrafo 1, o esprime o dimostra l'intenzione di non rispettarle;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il cittadino di paese terzo è rientrato nel territorio degli Stati membri in violazione di un divieto d'ingresso valido.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze del caso individuale. La valutazione comprende uno o più dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inosservanza dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro il periodo per la partenza stabilito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettera a);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esistenza di motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mancata partecipazione alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione, se richiesta dalle autorità competenti;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il cittadino di paese terzo non ha un ancoraggio sociale, in particolare non sussistono legami familiari e non dispone di mezzi di sussistenza sufficienti.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inosservanza degli obblighi a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a c), e), f bis) e da i) a k), compresa la mancata cooperazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">criteri diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), se previsti dal diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Capo III bis</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">MISURE PER PROMUOVERE IL RIMPATRIO E ALTERNATIVE AL TRATTENIMENTO </STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Disponibilità per il processo di rimpatrio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>-1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di preparare e </STRING></STRING>garantire un rimpatrio efficace <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di incentivare ulteriormente l'osservanza degli obblighi di allontanamento e cooperazione, gli Stati membri possono imporre al cittadino</STRING></STRING> di paese terzo una o più delle misure seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'obbligo di rimanere all'interno di </STRING></STRING>una zona geografica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel</STRING></STRING> territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'obbligo di risiedere</STRING></STRING> presso un indirizzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o in un luogo specifici stabiliti dalle autorità competenti</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in date specifiche, di persona o con altri mezzi precisati nel diritto nazionale</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure diverse da quelle di cui alle lettere da a) a c), se previste dal diritto nazionale. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi misura di cui al </STRING></STRING>paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere imposte anche ai cittadini di paesi terzi che non possono essere allontanati a causa della loro mancata cooperazione con le autorità competenti.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non ottemperare temporaneamente a una misura di cui al paragrafo 1</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il cittadino di paese terzo è informato della concessione o del rifiuto del permesso in conformità del</STRING></STRING> paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma del paragrafo 3</STRING></STRING> per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qualora ciò comporterebbe altrimenti una violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 e</STRING></STRING> la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in anticipo</STRING></STRING> le autorità competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono adottate per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il cittadino di paese terzo è informato della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, compreso il trattenimento a norma dell'articolo 29.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 23 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure investigative</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatte salve le misure investigative per altri motivi non connessi al rimpatrio conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri possono, ove necessario, proporzionato e debitamente giustificato al fine di preparare o garantire un rimpatrio efficace:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perquisire il cittadino di paese terzo e, previo ordine giudiziario o, conformemente al diritto nazionale pertinente, ordine amministrativo, ove necessario, proporzionato e debitamente giustificato dall'urgenza di detta perquisizione, il suo luogo di residenza o altri locali pertinenti;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottare misure amministrative al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, comprese le impronte digitali, che potrebbero includere la possibilità di ricorrere a mezzi di coercizione in ultima istanza qualora un cittadino di paese terzo non fornisca dati biometrici come disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera f);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perquisire e sequestrare effetti personali, dispositivi elettronici e altri elementi rilevanti; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imporre altre misure investigative, se previste dal diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo possono avere luogo senza il consenso del cittadino di paese terzo interessato.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure investigative imposte conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo rispettano i diritti fondamentali e sono soggette alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell'Unione e nazionale.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 23 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cooperare </STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e delle prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli Stati membri impongono al cittadino di paese terzo interessato una o più delle misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e possono imporre una o più delle seguenti misure effettive e proporzionate:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità, se previsto dal diritto nazionale, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario, compreso il rifiuto o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro, se previsto dal diritto nazionale;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la proroga della durata di un divieto d'ingresso fino alla durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanzioni penali, compresa la reclusione, se previste dal diritto nazionale;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sanzioni pecuniarie;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure o conseguenze diverse da quelle di cui sopra, se previste dal diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 23 quater</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alternative al trattenimento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono imporre una o più delle seguenti alternative al trattenimento, tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, compreso il livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 21 bis:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il ricorso alla sorveglianza elettronica;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> misure diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), se previste dal diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure di cui al paragrafo 1 mirano principalmente a garantire il rimpatrio efficace e tempestivo del cittadino di paese terzo.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è motivata in fatto e in diritto.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I cittadini di paesi terzi sono informati per iscritto della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, compreso il trattenimento a norma dell'articolo 29.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate da un giudice su richiesta della persona interessata o d'ufficio.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo IV</TI><STI.GR>GARANZIE E MEZZI DI RICORSO</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Garanzie procedurali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Diritto all'informazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti provvedono affinché</STRING></STRING> i cittadini di paesi terzi sottoposti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano</STRING></STRING> informati ▌in merito a quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lo scopo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della</STRING></STRING> procedura ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i loro ▌obblighi ▌di cui agli articoli 21 e 23, le conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">23 ter e all'articolo 29, paragrafo 3, lettera e)</STRING></STRING>, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la consulenza e i programmi in materia di rimpatrio e reintegrazione di cui all'articolo 46;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i loro diritti ▌ procedurali ▌conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo ▌in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale ▌.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le</STRING></STRING> informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono essere</STRING></STRING> fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, se necessario, integrate oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione o traduzione</STRING></STRING>. Nel caso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> minori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> non accompagnati</STRING></STRING>, le informazioni sono fornite in maniera ▌adeguata all'età, con il coinvolgimento del ▌rappresentante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o della persona designata ad assistere il minore</STRING></STRING> di cui all'articolo 20, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se l'autorità competente procede all'allontanamento sulla base di una decisione di rimpatrio o di una decisione di allontanamento che ha determinato più di un paese di rimpatrio, il</STRING></STRING> cittadino di paese terzo è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informato del paese di rimpatrio verso il quale sarà allontanato con sufficiente anticipo rispetto all'allontanamento</STRING></STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Assistenza e rappresentanza legali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un giudice</STRING></STRING> di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che al cittadino di paese terzo</STRING></STRING>, su <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sua</STRING></STRING> richiesta ▌, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia fornito il necessario</STRING></STRING> accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti provvedono affinché</STRING></STRING> i minori non accompagnati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano rappresentati e assistiti in modo da consentire loro di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad assistere o rappresentare il</STRING></STRING> cittadino di paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a fornire servizi o rappresentanza legali ai cittadini di paesi terzi</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>si ritiene che il cittadino di paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il cittadino di paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e informa immediatamente le autorità competenti di qualsiasi cambiamento significativo della sua situazione finanziaria, a meno che il diritto nazionale non preveda l'assistenza legale gratuita indipendentemente dalla situazione finanziaria della persona</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, ▌gli Stati membri possono:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in relazione a un ricorso o a un riesame dinanzi a un giudice in conformità dell'articolo 27</STRING></STRING> oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Se un'autorità diversa da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un giudice</STRING></STRING> decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un giudice</STRING></STRING>. ▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Mezzi di ricorso</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Diritto a un ricorso effettivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo 1,</STRING></STRING> all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, dinanzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al giudice</STRING></STRING> competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente al diritto nazionale</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il ricorso effettivo prevede l'esame completo ▌degli elementi di fatto e di diritto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora gli elementi del fascicolo portati a conoscenza del giudice incaricato del ricorso avverso la decisione di rimpatrio o la decisione di allontanamento, integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, suggeriscano che il principio di non respingimento potrebbe essere pregiudicato, è verificata</STRING></STRING> l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'annullamento o la revoca di un elemento non essenziale di una decisione di rimpatrio non comporta l'annullamento o la revoca del resto della decisione interessata.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>Ricorso dinanzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al giudice</STRING></STRING> competente</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'applicazione del presente regolamento</STRING></STRING>, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ▌il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un giudice</STRING></STRING> di primo grado <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e tale termine</STRING></STRING> non supera i 14 giorni.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri che entro [giorno di entrata in vigore del presente regolamento] prevedono nel diritto nazionale termini per la presentazione di un ricorso pari o superiori a 30 giorni possono derogare al primo comma. Qualora gli Stati membri decidano di derogare, il periodo di cui al primo comma non supera i 30 giorni.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il termine</STRING></STRING> di cui al paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decorre</STRING></STRING> dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo 1,</STRING></STRING> all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è considerata notificata a norma del</STRING></STRING> diritto nazionale ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se la decisione di rimpatrio è basata sullo stesso atto di una decisione di negare il soggiorno regolare del cittadino di paese terzo o di porvi fine, o è emessa nello stesso atto di tale decisione, il termine per impugnare la decisione di rimpatrio può essere quello stabilito dal diritto nazionale per impugnare una decisione di negare il soggiorno regolare o di porvi fine.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se il divieto d'ingresso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e/o la decisione di allontanamento sono adottati</STRING></STRING> contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essi sono impugnati</STRING></STRING> insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allo stesso giudice</STRING></STRING>, nello stesso procedimento ▌ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e/o la decisione di allontanamento sono adottati</STRING></STRING> separatamente dalla decisione di rimpatrio o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costituiscono</STRING></STRING> l'unica decisione impugnata, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essi possono</STRING></STRING> essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impugnati</STRING></STRING> separatamente. ▌</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 28</TI.ART><STI.ART>Effetto sospensivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene il presente regolamento non preveda l'effetto sospensivo automatico del ricorso, gli Stati membri garantiscono, nel pieno rispetto dell'articolo 47 della Carta, che l'allontanamento possa essere sospeso dal giudice competente di primo grado prima dell'</STRING></STRING>esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7 ▌e dell'articolo 12, paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L'allontanamento può essere sospeso su richiesta del cittadino di paese terzo interessato fino al termine per la presentazione del ricorso conformemente all'articolo 27 o, qualora sia stato presentato un ricorso, nelle more dell'esito di tale ricorso, a meno che il diritto nazionale non preveda già che l'esecuzione di tale decisione possa essere sospesa d'ufficio. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che prevedono l'effetto sospensivo automatico dei mezzi di ricorso</STRING></STRING> dinanzi a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un giudice</STRING></STRING> di primo grado ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel valutare la richiesta a norma del paragrafo 1, il giudice può basarsi sugli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, inclusa qualsiasi valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura di rimpatrio e, se del caso, della procedura di asilo.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'allontanamento</STRING></STRING> non è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sospeso</STRING></STRING>, tranne se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il diritto nazionale prevede l'effetto sospensivo di tali mezzi di ricorso o</STRING></STRING> il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il giudice</STRING></STRING> competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo V</TI><STI.GR>▌TRATTENIMENTO</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 29</TI.ART><STI.ART>Motivi di trattenimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a fini di rimpatrio, ivi compreso</STRING></STRING> per preparare il rimpatrio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di riammissione e</STRING></STRING> per effettuare l'allontanamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Un cittadino di paese terzo può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21 bis</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il cittadino di paese terzo evita od ostacola la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riammissione,</STRING></STRING> la preparazione del rimpatrio o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>allontanamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inosservanza degli obblighi a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a c), e), f bis) e da i) a k), compresa la mancata cooperazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri motivi pertinenti relativi al rimpatrio, previsti dal diritto nazionale, per garantire procedure di rimpatrio efficaci, che siano necessari e proporzionati.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunicata oralmente o per iscritto</STRING></STRING> al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche ricorrendo a servizi di interpretazione o traduzione</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del fatto che il</STRING></STRING> cittadino di paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia o meno</STRING></STRING> una persona vulnerabile.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 32</TI.ART><STI.ART>Periodo di trattenimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i motivi</STRING></STRING> di cui all'articolo 29 e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del cittadino di paese terzo</STRING></STRING> sia eseguito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficacemente</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando risulta che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i motivi</STRING></STRING> di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatti, ▌il cittadino di paese terzo è rilasciato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal trattenimento a norma del presente regolamento</STRING></STRING>. Il rilascio non osta all'applicazione di misure ▌a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli articoli 23 e 23 quater</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il trattenimento non supera i 12 mesi in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno</STRING></STRING> Stato membro. ▌Se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o in altre circostanze eccezionali previste dal diritto nazionale, il trattenimento può essere applicato per un periodo più lungo ma non supera i 24 mesi in uno Stato membro</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il cittadino di paese terzo si è spostato in un altro Stato membro e la sua condotta costituisce un motivo di trattenimento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, si applica un nuovo periodo di trattenimento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo la scadenza del periodo massimo di trattenimento di 24 mesi conformemente al paragrafo 3, il trattenimento può essere applicato per ulteriori periodi complessivamente non superiori a sei mesi, ogniqualvolta sussista un rischio di fuga e qualora uno o più dei seguenti cambiamenti delle circostanze indichi una prospettiva ragionevole di allontanamento:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esistono nuove informazioni significative sull'identità del cittadino di paese terzo; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il documento di viaggio è stato ottenuto o si può ragionevolmente presumere che sia ottenuto in ragione di un cambiamento delle circostanze; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la cooperazione con il paese terzo è migliorata.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente paragrafo, lo Stato membro dà priorità a tale caso al fine di garantire che il trattenimento sia mantenuto per un periodo il più breve possibile. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La scadenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei periodi massimi</STRING></STRING> di trattenimento a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei paragrafi</STRING></STRING> 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 3 bis</STRING></STRING> non osta all'applicazione delle misure di cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli articoli 23 e 23 quater</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un cittadino di paese terzo cooperi al rimpatrio durante il trattenimento, il rimpatrio volontario del cittadino di paese terzo interessato è organizzato, se del caso, senza indebito ritardo. Il trattenimento può, se del caso, essere mantenuto fino alla partenza per garantire un rimpatrio efficace in relazione ai paragrafi 3 e 3 bis.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 33</TI.ART><STI.ART>Riesame dei provvedimenti di trattenimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché</STRING></STRING> il trattenimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia</STRING></STRING> riesaminato ▌almeno ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché</STRING></STRING> il trattenimento di minori non accompagnati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia</STRING></STRING> riesaminato d'ufficio ▌almeno ogni tre mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o su richiesta del minore non accompagnato o del suo rappresentante nominato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative, gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">provvedono a un</STRING></STRING> riesame giudiziario della legittimità del trattenimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su cui decidere nel</STRING></STRING> più breve tempo possibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un periodo stabilito nel diritto nazionale</STRING></STRING> dall'inizio del trattenimento ▌; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accordano</STRING></STRING> al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel</STRING></STRING> più breve tempo possibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un periodo stabilito nel diritto nazionale</STRING></STRING> dall'avvio del relativo procedimento ▌. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se un cittadino di paese terzo è trattenuto per un periodo superiore al periodo massimo di trattenimento di 24 mesi a norma dell'articolo 32, paragrafo 3 bis, e tale proroga supera i 3 mesi, il trattenimento è sottoposto al riesame di un giudice almeno ogni tre mesi.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 34</TI.ART><STI.ART>Condizioni di trattenimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nella misura del possibile,</STRING></STRING> separati dai detenuti ordinari.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'accesso a spazi all'aria aperta può essere limitato per un periodo di tempo circoscritto, se necessario e proporzionato per garantire il buon funzionamento del centro di trattenimento. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità, su richiesta, di entrare in contatto in tempo utile con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute ▌. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ad altre condizioni appropriate, compreso il rilascio preliminare di un appropriato nulla osta di sicurezza da parte di un'autorità competente conformemente al diritto nazionale</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri possono imporre limiti a tale accesso in virtù del diritto nazionale qualora tali limiti siano oggettivamente necessari per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni ▌sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, ▌in una lingua loro comprensibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o che si può ragionevolmente supporre tale</STRING></STRING>. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I cittadini di paesi terzi in riferimento ai quali è stato individuato un rischio per la sicurezza a norma dell'articolo 16 possono essere sottoposti a misure di sicurezza rafforzate all'interno dei centri di trattenimento, comprese misure di separazione più rigorose o una maggiore sorveglianza, per il periodo strettamente necessario a gestire il rischio e a facilitarne il rimpatrio.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 35</TI.ART><STI.ART>Condizioni di trattenimento dei minori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> non accompagnati</STRING></STRING> e delle famiglie <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con minori</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>▌I minori non accompagnati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le famiglie con minori</STRING></STRING> usufruiscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durante il periodo di trattenimento</STRING></STRING> di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei minori nonché</STRING></STRING> della loro età e del loro genere ▌.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o ad attività educative</STRING></STRING> nella forma più congrua alla durata del trattenimento.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo VI</TI><STI.GR>RIAMMISSIONE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 36</TI.ART><STI.ART>▌Riammissione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo aver emesso</STRING></STRING> una decisione di rimpatrio ▌, le autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avviano ove necessario</STRING></STRING>, se del caso con il sostegno di Frontex, ▌la ▌ riammissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, incluso, ove applicabile, in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di paese terzo e all'organizzazione di un'operazione di rimpatrio</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG>▌7.	La ▌riammissione nei paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 37 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dimensione esterna e cooperazione con paesi terzi</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Unione e gli Stati membri garantiscono che la dimensione esterna della politica di rimpatrio costituisca una parte essenziale dell'approccio globale in materia di gestione della migrazione. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sia individuata la mancanza di cooperazione da parte di un paese terzo, o qualora uno o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione di un paese terzo in materia di riammissione, l'Unione e gli Stati membri adottano misure adeguate, compreso il ricorso alla condizionalità in relazione a tutte le politiche e a tutti gli strumenti pertinenti, quali la politica in materia di visti, nonché il commercio e lo sviluppo, come previsto negli atti legislativi dell'Unione che li disciplinano e per gli Stati membri vincolati da tali atti, al fine di sostenere procedure di rimpatrio prevedibili ed efficaci con i paesi terzi e garantire una cooperazione efficace e duratura in materia di riammissione.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo VII</TI><STI.GR>CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 38</TI.ART><STI.ART>Condivisione di informazioni tra gli Stati membri</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri si avvalgono di tutti i mezzi appropriati di cooperazione e di scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità competenti degli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dietro richiesta,</STRING></STRING> si comunicano reciprocamente le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili</STRING></STRING> riguardanti una persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio ▌ e dell'assistenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al rimpatrio e</STRING></STRING> alla reintegrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).</FIELD></FOOTNOTE> o attraverso informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni sono scambiate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in generale,</STRING></STRING> soltanto attraverso detti mezzi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La richiesta</STRING></STRING> di informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è motivata</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le informazioni di cui al paragrafo 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono includere</STRING></STRING> in particolare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo e, se del caso, l'identità dei suoi familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358 ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>informazioni relative al luogo di residenza del cittadino di paese terzo, agli itinerari percorsi, alle lingue parlate e ai recapiti (indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su qualsiasi status di soggiorno o autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno, compresi</STRING></STRING> titoli di soggiorno o visti nonché eventuali domande o proroghe degli stessi, rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo ▌;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso, comprese</STRING></STRING> informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla vulnerabilità</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>i motivi di eventuali decisioni di rimpatrio emesse nei confronti del cittadino di paese terzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni sul rispetto, da parte del cittadino di paese terzo, degli obblighi di cui all'articolo 21 o delle misure di cui all'articolo 23;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>l'eventuale indicazione che il cittadino di paese terzo è stato trattenuto o che sono state applicate nei suoi confronti alternative al trattenimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>informazioni relative al casellario giudiziale del cittadino di paese terzo o alla minaccia che questi rappresenta per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>informazioni sulla vulnerabilità, sulla salute e sulle esigenze mediche del cittadino di paese terzo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere il prima possibile e al più tardi entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> settimane.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La mancata risposta, la risposta incompleta o un ritardo nella risposta di uno Stato membro a una richiesta presentata a norma del presente articolo non impediscono né ritardano l'esecuzione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento disposti da un altro Stato membro. Lo Stato membro richiedente può procedere sulla base delle informazioni già a disposizione delle sue autorità competenti conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 3. In ciascuno Stato membro tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, possono essere comunicate soltanto alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione ▌ o della prestazione di assistenza alla reintegrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta, gli Stati membri si trasferiscono reciprocamente i documenti di viaggio originali del cittadino di paese terzo, qualora il documento di viaggio sia necessario per garantire il rimpatrio.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 39</TI.ART><STI.ART>Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi a fini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimpatrio,</STRING></STRING> riammissione e reintegrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio, quali compagnie aeree o fornitori di servizi medici, ove</STRING></STRING> ciò sia necessario a fini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimpatrio,</STRING></STRING> riammissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o reintegrazione</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 ▌, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 ▌, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale documentazione si limita alle informazioni strettamente necessarie per dimostrare il rispetto della base giuridica del trasferimento e non comporta obblighi di comunicazione supplementari per gli Stati membri. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 40</TI.ART><STI.ART>Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi a fini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimpatrio,</STRING></STRING> riammissione e reintegrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio</STRING></STRING> se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o ha commesso un reato che comporta una pena privativa della libertà</STRING></STRING> di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due anni conformemente al diritto nazionale o ha commesso più reati che comportano una pena privativa della libertà di almeno un anno</STRING></STRING> conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il trasferimento di dati è necessario a fini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimpatrio e</STRING></STRING> riammissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>▌ l'autorità competente e, se del caso, Frontex <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha verificato</STRING></STRING> che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>▌ l'autorità competente e, se del caso, Frontex <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha verificato</STRING></STRING> ▌ che il trasferimento dei dati non rischia di violare l'articolo 50 della Carta.</PARAG><PARAG>▌3.	Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 ▌, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 ▌e i dati personali trasferiti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale documentazione si limita alle informazioni strettamente necessarie per dimostrare il rispetto della base giuridica del trasferimento e non comporta obblighi di comunicazione supplementari per gli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 41</TI.ART><STI.ART>Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi alla salute di cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento dell'operazione di rimpatrio e della reintegrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I dati relativi all'assistenza medica da prestare ai cittadini di paesi terzi durante l'operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione o per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio, quali i fornitori di servizi medici,</STRING></STRING> se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di rimpatrio;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>▌ l'autorità competente e, se del caso, Frontex <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha verificato</STRING></STRING> ▌ che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I dati relativi alla salute <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alle esigenze mediche</STRING></STRING> dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio</STRING></STRING>, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il trasferimento di dati è necessario per fornire un'assistenza alla reintegrazione a norma dell'articolo 46 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di paese terzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti ▌ ha acconsentito a tale trasferimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali trasferiti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale documentazione si limita alle informazioni strettamente necessarie per dimostrare il rispetto della base giuridica del trasferimento e non comporta obblighi di comunicazione supplementari per gli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo VIII</TI><STI.GR>SISTEMA COMUNE DI RIMPATRIO</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 42</TI.ART><STI.ART>Componenti del sistema comune di rimpatrio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il sistema comune di rimpatrio a norma del presente regolamento comprende:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nel territorio degli Stati membri</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la cooperazione tra gli Stati membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un livello sufficiente di capacità di trattenimento determinato dallo Stato membro tenendo conto delle esigenze effettive;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un sostegno finanziario da parte dell'Unione e un sostegno operativo da parte di</STRING></STRING> organi e organismi dell'Unione ▌ in linea con i rispettivi mandati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo sviluppo dei sistemi digitali si basa, per quanto possibile, sulle infrastrutture nazionali esistenti e sui sistemi interoperabili dell'Unione e non crea ulteriori oneri di comunicazione o procedurali per gli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio ▌ e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024/1349</STRING></STRING>, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne ▌.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 43</TI.ART><STI.ART>Autorità competenti ▌</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri designano, conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento.</PARAG><PARAG>▌</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 44</TI.ART><STI.ART>Cooperazione tra gli Stati membri</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 43 ha <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di norma</STRING></STRING> gli obiettivi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>permettere il transito attraverso i rispettivi territori per agevolare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in un altro Stato membro o l'ottenimento dei documenti di viaggio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornire assistenza logistica ▌ o altri tipi di assistenza materiale o in natura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in relazione al transito attraverso il loro territorio ai sensi della lettera a)</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilitare il trasferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostenere la partenza di un cittadino di</STRING></STRING> paese terzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> verso lo Stato membro in cui ha il diritto di soggiornare a norma dell'articolo 8, paragrafo 3</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 può avere luogo anche ai fini seguenti:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire assistenza logistica o altri tipi di assistenza materiale o in natura.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 45</TI.ART><STI.ART>Sostegno di Frontex</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in conformità del</STRING></STRING> regolamento (UE) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2019/1896</STRING></STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 46</TI.ART><STI.ART>Sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono la disponibilità di</STRING></STRING> consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ▌ per fornire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso,</STRING></STRING> ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al più tardi al momento dell'adozione della</STRING></STRING> decisione di rimpatrio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono la disponibilità di programmi di</STRING></STRING> rimpatrio e reintegrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sostenuti o finanziati a livello nazionale o dell'Unione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali</STRING></STRING> programmi ▌ comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari o di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'assistenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al rimpatrio e</STRING></STRING> alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione è fornita in funzione del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e della sua osservanza degli obblighi, e può <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere ridotta</STRING></STRING> nel corso del tempo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o soppressa</STRING></STRING>. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si può tenere</STRING></STRING> conto, ove del caso, dei criteri seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la cooperazione del cittadino di paese terzo interessato durante la procedura di rimpatrio e riammissione di cui all'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente o sia oggetto di allontanamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il fatto che cittadino di paese terzo sia cittadino di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le eventuali esigenze specifiche del cittadino di paese terzo in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o membro di una famiglia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ulteriori criteri previsti dal diritto nazionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo IX</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI FINALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 47</TI.ART><STI.ART>Situazioni di emergenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare ▌periodi superiori a quelli previsti dall'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">27, paragrafo 1, dall'articolo 33, paragrafo 3, e dall'articolo 38, paragrafo 7,</STRING></STRING> e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri possono adeguare temporaneamente le procedure amministrative e gli obblighi di comunicazione interni per accelerare le operazioni di rimpatrio, a condizione che tali adeguamenti siano strettamente necessari per affrontare la situazione eccezionale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa senza indugio la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle suddette misure eccezionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 48</TI.ART><STI.ART>Statistiche</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del monitoraggio della cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione</STRING></STRING>, ▌ la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può chiedere su base annuale che siano comunicati a Frontex</STRING></STRING> i seguenti dati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relativi ai paesi terzi interessati, disaggregati per ciascun paese terzo</STRING></STRING>:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il numero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di richieste di conferma della cittadinanza e il numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della cittadinanza</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il numero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di richieste di rilascio di documenti di viaggio, di cui il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio per i casi in cui la cittadinanza è stata confermata, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del</STRING></STRING> paese terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Frontex accorda alla Commissione l'accesso ai</STRING></STRING> dati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al paragrafo 1</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I dati di cui alle lettere a) e b),</STRING></STRING> disaggregati per Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, possono essere comunicati ai paesi terzi ai fini del monitoraggio dell'attuazione e del rispetto degli obblighi di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell'Unione</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, su richiesta della Commissione, forniscono le informazioni necessarie per completare la valutazione di cui all'articolo 9, paragrafo 12, in particolare le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro e sul numero di cittadini di paesi terzi allontanati o rimpatriati sulla</STRING></STRING> base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di decisioni di rimpatrio riconosciute e, se del caso, di decisioni di allontanamento emesse da un altro Stato membro entro un periodo di tempo specificato</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Ai fini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente articolo e ove possibile,</STRING></STRING> ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Commissione si avvale</STRING></STRING> ▌ <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle informazioni messe a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 862/2007</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora presenti una proposta legislativa a norma dell'articolo 9, paragrafo 13, la Commissione propone, se necessario, modifiche al presente articolo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi legislativi in materia di digitalizzazione. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 49</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 50</TI.ART><STI.ART>Relazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il … [<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento</STRING></STRING>] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta e ove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili</STRING></STRING>, le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessarie</STRING></STRING> per la stesura della relazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma del paragrafo 1</STRING></STRING> almeno nove mesi prima del termine.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione, ove possibile, si avvale delle informazioni messe a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 51</TI.ART><STI.ART>Abrogazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La direttiva 2008/115/CE ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>la direttiva 2001/40/CE e la decisione n. 2004/191/CE del Consiglio sono abrogate ▌per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a decorrere dalla sua data di entrata in applicazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 52</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e applicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento entra in vigore il ▌ giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafi 8 e 9, e gli articoli 17, 18, 19, 36, 37 bis, 43, 45, 49, 50 e 51 del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le restanti disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal … [Gazzetta ufficiale: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore].</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a ▌</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>