<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0213</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Procura europea (EPPO) e Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF): accesso alle informazioni sull'IVA a livello dell'Unione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0159/2026 - Relatore: Michalis Hadjipantela)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2026 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025)0685 – C10-0298/2025 – 2025/0348(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2025)0685),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C10‑0298/2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 84 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per il controllo dei bilanci,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10‑0159/2026),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento 1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'EPPO eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulle frodi in materia di IVA</STRING></STRING>. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in modo tempestivo per consentire l'analisi o le indagini in relazione a tali condotte criminose</STRING></STRING>. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'EPPO <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i risultati del trattamento e dell'analisi di Eurofisc  relativi ai casi di presunta frode transfrontaliera nonché</STRING></STRING> eventuali indicazioni sospette e, alla fine, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> informazioni precise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui l'EPPO necessita per valutare se esercitare o meno la sua competenza</STRING></STRING>. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ai fini dell’attività di contrasto in ambito penale, e per adempiere pienamente al suo mandato di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, ossia svolgere indagini sui reati e perseguirli  che ledono gli interessi finanziari dell'Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Corte dei conti europea ha ripetutamente individuato, da ultimo nella sua relazione speciale 8/2025 in tema di frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, carenze per quanto riguarda l'accessibilità e l'interoperabilità dei sistemi informativi relativi all'IVA tra gli Stati membri e gli organismi dell'Unione, il che costituisce un ostacolo significativo all'efficacia delle indagini sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA. Tale relazione ha inoltre rilevato notevoli disparità nei livelli delle sanzioni amministrative applicate dagli Stati membri in relazione alle frodi IVA sulle importazioni, che creano condizioni tali da consentire agli operatori di avvalersi della giurisdizione con le sanzioni più basse. L'accesso ai dati sull'IVA concesso all'EPPO e all'OLAF a norma del presente regolamento rafforza la capacità di individuare e perseguire reati , ma non costituisce un rimedio per la disparità delle sanzioni; in tale contesto, e in linea con l'impegno della Commissione a rivedere l'architettura antifrode nel quadro delle misure incluse nel QFP post-2027, è opportuno valutare la possibilità di ulteriori azioni volte ad affrontare tali disparità, ad esempio una proposta legislativa con una base giuridica appropriata, al fine di conseguire un livello minimo di armonizzazione o di coerenza delle sanzioni amministrative applicabili alle più gravi violazioni in materia di IVA e correlate violazioni doganali, tenendo conto della necessità di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione. Qualsiasi proposta di questo tipo dovrebbe essere accompagnata da una valutazione d'impatto globale e dimostrare la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il libro bianco della Commissione del luglio 2025 sulla revisione dell'architettura antifrode dell'UE ha individuato nella frammentazione dei flussi di informazioni tra Eurofisc, l'EPPO, l'OLAF, Europol ed Eurojust una debolezza strutturale sistemica che compromette l'efficacia della risposta dell'Unione alle frodi transfrontaliere in materia di IVA. Il presente regolamento costituisce l'attuazione legislativa del pilastro relativo alla condivisione dei dati di un'architettura antifrode riveduta e deve essere letto congiuntamente alle ulteriori misure annunciate in tale libro bianco, tra cui il rafforzamento della capacità operativa di Eurofisc, l'armonizzazione delle condizioni e delle norme in materia di responsabilità dei rappresentanti fiscali nominati da soggetti passivi di paesi terzi nell'ambito dell'IOSS e di altri regimi IVA all'importazione, nonché l'estensione del quadro di governance dei dati del CESOP per garantire la coerenza con l'accesso ai dati doganali stabilito dal presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni archiviate dalle autorità doganali in relazione alle procedure di importazione che comportano il differimento degli obblighi in materia di IVA o l'esenzione da tale imposta costituiscono, per loro natura, informazioni relative all'IVA ai fini dell'articolo 113 TFUE. È necessario estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 a tutte le procedure di importazione che prevedono esenzioni o differimenti dell'IVA, anche nell'ambito del regime dello sportello unico per le importazioni istituito dalla direttiva 2006/112/CE, e aggiungere il valore in dogana e il paese di origine dichiarati come elementi obbligatori di dati per consentire alle autorità competenti, tra cui l'EPPO e l'OLAF, di effettuare riferimenti incrociati tra le dichiarazioni di importazione e le dichiarazioni IVA e di individuare discrepanze che possono indicare frodi. Tale estensione non dovrebbe pregiudicare le norme doganali sostanziali che disciplinano tali procedure di importazione, che rimangono soggette al regolamento (UE) n. 952/2013.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire che la capacità dell’attività di contrasto creata dal presente regolamento si estenda efficacemente a tutti gli Stati membri, di evitare persistenti asimmetrie all'interno del mercato unico e nel panorama antifrode dell'Unione, e nel quadro dell'impegno assunto dalla Commissione di rivedere l'architettura antifrode, gli Stati membri che non partecipano all'EPPO dovrebbero essere tenuti a designare un'autorità nazionale competente incaricata di svolgere funzioni equivalenti ai fini della cooperazione con Eurofisc e l'OLAF in materia di frodi IVA transfrontaliere. Tali Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'autorità designata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito all'uso fatto delle informazioni ricevute, compreso il numero di indagini avviate e i relativi esiti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di Eurofisc<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING>. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE sia stabilito in una base giuridica chiara.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di Eurofisc<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING>. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che rispetti i principi di necessità e proporzionalità,</STRING></STRING> sia stabilito in una base giuridica chiara <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">affinché l'OLAF possa adempiere pienamente al suo mandato di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING> Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tra gli ostacoli persistenti a una cooperazione efficace tra gli organismi dell'Unione figurano le incompatibilità tra i sistemi informatici, la frammentazione dei canali di comunicazione e la limitata interoperabilità dei sistemi di gestione dei fascicoli con conseguenti inefficienze, ritardi e maggiori oneri amministrativi. È pertanto necessario rafforzare l'interoperabilità e sviluppare infrastrutture digitali comuni per garantire uno scambio di informazioni continuo e sicuro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 imponga già alle autorità competenti in materia di IVA degli Stati membri lo scambio spontaneo di informazioni che possono essere utili ai fini della lotta alle frodi IVA, tale obbligo si applica alle autorità competenti in materia di IVA e non si estende alle autorità doganali competenti degli Stati membri, che non sono autorità competenti in materia di IVA ai sensi di tale regolamento. Inoltre, né l'attuale meccanismo di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 né la rete Eurofisc prevedono la comunicazione spontanea diretta all'EPPO e all'OLAF di informazioni di intelligence sulle frodi ricavate da dati doganali. I meccanismi di frode in materia di IVA connessi alle procedure di importazione sono caratterizzati da discrepanze sistematiche tra le informazioni dichiarate alle autorità doganali presso il punto di importazione e le dichiarazioni IVA successivamente presentate nello Stato membro di destinazione. Le autorità doganali sono spesso le prime a rilevare tali anomalie attraverso la loro analisi della gestione dei rischi. Al fine di colmare tale lacuna e garantire che le informazioni di intelligence doganale a monte, identificate dalle autorità doganali, siano trasmesse senza indugio agli organismi responsabili delle indagini e dell'azione penale per le frodi transfrontaliere in materia di IVA, e poiché l'effettivo esercizio dei diritti di accesso di cui agli articoli 49 bis e 49 ter del regolamento (UE) n. 904/2010 dipende dal fatto che l'EPPO e l'OLAF siano informati dell'esistenza di potenziali casi di frode, è necessario prevedere che le autorità doganali competenti trasmettano spontaneamente tali informazioni. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse a Eurofisc, all'EPPO e all'OLAF ogniqualvolta i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), indichino modelli coerenti con una frode in materia di IVA. Tale misura è fondamentale per l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione ed è coerente con l'impegno della Commissione a rivedere l'architettura antifrode globale quale componente essenziale del pacchetto QFP post-2027. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto, nelle sue risoluzioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il rafforzamento del coordinamento a livello nazionale tra le autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA, in particolare attraverso strategie nazionali antifrode. Tale meccanismo di trasmissione spontanea opera esclusivamente nel quadro di cooperazione amministrativa in materia di IVA previsto dal regolamento (UE) n. 904/2010 e lascia impregiudicati i regimi doganali sostanziali istituiti in virtù del regolamento (UE) n. 952/2013 e le relative norme sulla governance dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'efficacia del meccanismo di trasmissione spontanea previsto dal presente regolamento dipende da un adeguato coordinamento a livello nazionale tra le autorità doganali competenti e le autorità competenti in materia di IVA degli Stati membri. In molti Stati membri tali organismi sono entità amministrative separate con catene di vigilanza e sistemi di informazione distinti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le rispettive autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA istituiscano meccanismi di coordinamento regolare, anche nel quadro di Eurofisc, per facilitare l'individuazione di discrepanze che potrebbero indicare frodi in materia di IVA e la trasmissione tempestiva dei dati doganali pertinenti a Eurofisc, all'EPPO e all'OLAF. Tale coordinamento costituisce una misura procedurale e organizzativa e non comporta obblighi supplementari in materia di tecnologie dell'informazione per le autorità nazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di proteggere l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di proteggere l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendo una progettazione che rispetti elevati livelli di protezione dei dati, migliorando nel contempo l'efficienza operativa mediante procedure automatizzate, senza indebiti ritardi amministrativi</STRING></STRING>. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale misura va intesa come un provvedimento immediato, laddove la prossima revisione dell'architettura antifrode offrirà l'occasione per garantire una maggiore coerenza e uniformità.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accesso dell'EPPO e dell'OLAF al VIES, al sistema SURVEILLANCE e al CESOP, nonché a qualsiasi altro sistema e banca dati, dovrebbe riguardare le seguenti principali categorie di dati: informazioni sui numeri di identificazione IVA e sulle operazioni intracomunitarie IVA, informazioni pertinenti sulle importazioni esenti da IVA relative allo sportello unico per le importazioni (IOSS) e alle importazioni in regime doganale 42/63 e informazioni aggregate sui pagamenti. Tale accesso dovrebbe essere concesso all'EPPO e all'OLAF solo ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le esatte categorie di dati a disposizione dell'EPPO e dell'OLAF ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma di tali articoli. I progetti di tali atti di esecuzione dovrebbero essere trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo per consentirgli di esercitare i propri diritti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. L'EPPO e l'OLAF dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere responsabili dei costi</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">realizzazione</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manutenzione delle infrastrutture</STRING></STRING> e dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mezzi tecnici pertinenti per</STRING></STRING> un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accesso sicuro alle informazioni sull'IVA</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento,</STRING></STRING> l'EPPO e l'OLAF dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avere accesso, in linea con i principi della neutralità</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bilancio, a risorse finanziarie e umane adeguate</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabili, comprese competenze specializzate in indagini finanziarie, informatica forense</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">analisi</STRING></STRING> dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dati nonché, se del caso,</STRING></STRING> un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punto di accesso o un'interfaccia separati, al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. I finanziamenti dell'Unione dovrebbero sostenere ulteriormente sistemi informatici interoperabili e strumenti di comunicazione sicuri che consentano una cooperazione efficiente. È opportuno predisporre misure organizzative, processi interni di autorizzazione, meccanismi di vigilanza e garanzie al fine di prevenire gli abusi</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[...]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7 gennaio 2026</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 2 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Proposta di seguito sull'armonizzazione minima delle sanzioni</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e in linea con gli obiettivi della revisione dell'architettura antifrode quale insieme complementare di misure incluse nel pacchetto QFP post-2027, nonché al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per l'armonizzazione minima delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni più gravi in materia di IVA e dazi doganali connessi, in particolare per quanto riguarda le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente e l'abuso delle procedure semplificate di importazione nell'ambito del regime doganale 42 e dello sportello unico per le importazioni. La proposta lascia impregiudicati i regimi doganali sostanziali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 13 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Trasmissione spontanea di dati doganali indicanti una frode in materia di IVA</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e, nell'ambito dei rispettivi mandati, all'EPPO e all'OLAF, qualsiasi informazione archiviata a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), che indichi modelli coerenti con una frode in materia di IVA, in particolare:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">discrepanze sistematiche tra lo Stato membro di destinazione dichiarato in una dichiarazione di importazione e lo Stato membro in cui l'IVA è stata successivamente dichiarata o versata;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">discrepanze sistematiche tra il destinatario identificato in una dichiarazione di importazione nell'ambito del regime IOSS e il soggetto passivo che ha dichiarato l'IVA corrispondente nello Stato membro di destinazione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valori in dogana dichiarati che divergono sensibilmente dal valore di mercato se tale divergenza è coerente con una sottovalutazione ai fini dell'IVA; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi altro indicatore specificato nell'atto di esecuzione della Commissione come indicatore di rischio di frode in materia di IVA basato su dati doganali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata senza indugio e comprende almeno gli elementi di dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), per l'importazione o la serie di importazioni in questione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità doganali competenti e le loro autorità competenti in materia di IVA si coordinino per quanto riguarda l’individuazione delle discrepanze di cui al paragrafo 1, anche nel quadro di Eurofisc.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i formati tecnici e le procedure per le comunicazioni di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Negli Stati membri che non partecipano all'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indirizzate ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc e all'OLAF nell'ambito del suo mandato, e non all'EPPO.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>-1 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>f)</NO.P>le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che raccoglie</STRING></STRING> a norma dell'articolo 143, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettere a) e b</STRING></STRING>), della direttiva 2006/112/CE, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché il paese</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">origine</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paese</STRING></STRING> di destinazione, il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">codice delle merci</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la valuta</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'importo totale,</STRING></STRING> il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tasso</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cambio</STRING></STRING>, il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prezzo per voce e</STRING></STRING> il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">peso netto</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"f)	</STRING></STRING>le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raccolte dalle autorità doganali degli Stati membri in relazione a tutte le importazioni di beni per le quali un'esenzione dall'IVA, un differimento della stessa o un regime contabile speciale siano richiesti all'importazione, anche</STRING></STRING> a norma dell'articolo 143, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera d</STRING></STRING>), della direttiva 2006/112/CE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(regime doganale 42/63)</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'ambito dello sportello unico per le importazioni istituito dagli articoli da 369 terdecies a 369 quinvicies</STRING></STRING> di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale direttiva</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché di qualsiasi altra procedura di importazione conformemente alla quale l'obbligo di dichiarare l'IVA sia rinviato allo Stato membro</STRING></STRING> di destinazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">limitatamente ai dati seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identificativo della dichiarazione di importazione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di identificazione IVA dell'importatore o, se del caso, il numero di identificazione IOSS dichiarato alle autorità doganali;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di identificazione IVA dell'acquirente nello Stato membro di destinazione, se disponibile;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il valore in dogana delle merci dichiarato;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paese di origine delle merci dichiarato; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>vi)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il codice del regime doganale, anche nei casi in cui le merci siano soggette a una procedura di importazione semplificata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013;";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 3</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24 duodecies – paragrafo 1 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1 bis.</NO.P>L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter;</P></OLD><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P>L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite un'interfaccia centrale sicura che garantisce la riservatezza e</STRING></STRING> nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 36 – paragrafo 2 bis</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2 bis.</NO.P>I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano le informazioni necessarie affinché l’EPPO possa valutare se esercitare la sua competenza, a condizione che tale comunicazione sia necessaria e proporzionata, sia in linea con le finalità del mandato dell'EPPO e sia pienamente conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 36 – paragrafo 2 quater</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2 quater.</NO.P>In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2 quater.</NO.P>In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, evitando nel contempo la duplicazione di azioni investigative tra l'OLAF e l'EPPO</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'OLAF le informazioni necessarie affinché possa valutare se esercitare o meno il suo mandato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 36 – paragrafo 2 quinquies</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2 quinquies.</NO.P>In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2 quinquies.</NO.P>In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinente</STRING></STRING> su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'ambito del suo mandato,</STRING></STRING> alle seguenti informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessarie</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi tutti gli elementi di dati supplementari conservati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accesso a norma del paragrafo 1 è concesso esclusivamente nell'ambito delle indagini attive su presunti reati o del perseguimento degli autori di tali reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939, ed è concepito e utilizzato in modo da impedire ricerche non mirate o l'accesso non collegato a un caso concreto. Al fine di preservare i principi di protezione dei dati, l'architettura e i protocolli operativi del sistema vietano espressamente qualsiasi forma di estrazione di dati a fini speculativi, estrazione di dati in blocco, ricerche generalizzate o profilazione automatizzata non collegata a un'indagine specifica.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è soggetto a misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine o a un'azione penale specifica e a un utente autorizzato identificato. Tale accesso è registrato in modo da permettere un'efficace verifica ex post.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sistema in questione garantisce la piena tracciabilità e registrazione di tutte le ricerche ed è supportato da canali di comunicazione sicuri e da dati esaustivi che consentano efficaci meccanismi di verifica ex post.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'EPPO pubblica, su base annuale, statistiche sull'utilizzo dell'accesso centralizzato concesso a norma del presente regolamento, ivi compreso il numero di richieste effettuate, il numero di indagini in cui tale accesso ha contribuito all'avanzamento del caso e il numero di casi in cui i dati consultati sono stati ritenuti non pertinenti e cancellati. Tali statistiche sono  incluse nelle relazioni annuali dell'EPPO presentate al Parlamento europeo. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni che disciplinano le indagini, tali dati sono opportunamente espunti per garantire la riservatezza e il corretto svolgimento delle indagini.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché i meccanismi di prevenzione contro le ricerche non mirate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'EPPO.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti gli utenti sono vincolati dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento. Le procedure di scambio di informazioni e l'accesso ai dati avvengono nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I sistemi che consentono l'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 sono concepiti in modo da garantire la piena interoperabilità con i sistemi utilizzati dagli organismi competenti dell'Unione, al fine di agevolare scambi di informazioni efficienti e sicuri e ridurre gli oneri amministrativi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione valuta, in stretta collaborazione con l'EPPO, la necessità di ulteriori finanziamenti dell'Unione a sostegno dello sviluppo di sistemi informatici interoperabili, strumenti digitali e personale specializzato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 bis – paragrafo 5 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora l'EPPO riceva dati personali in seguito a una trasmissione spontanea da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 13 bis, si applicano le norme seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i dati possono essere trattati al solo scopo di valutare se avviare un'indagine, o di svolgerla, nell'ambito del mandato dell'EPPO a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se stabilisce, entro 90 giorni dal ricevimento dei dati, che questi non sono pertinenti per alcuna indagine nell'ambito del suo mandato, l'EPPO cancella i dati e ne informa l'autorità che li ha trasmessi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se è avviata un'indagine sulla base dei dati trasmessi, l'autorità doganale che ha trasmesso i dati ne è informata e ha la possibilità di comunicare la sua valutazione all'EPPO e al GEPD se ritiene che il trattamento vada al di là di quanto necessario;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applicano le norme in materia di protezione dei dati di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1939."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti degli Stati membri concedono all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti degli Stati membri concedono all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nei limiti di quanto necessario ai fini dell'esercizio del suo mandato</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi tutti gli elementi di dati supplementari conservati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f)</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concepito e utilizzato in modo tale che l'OLAF goda di un accesso mirato e specifico per le indagini di cui necessita e che non sia possibile effettuare ricerche non mirate o ottenere un accesso se non ai fini dell'avvio o dello svolgimento di indagini in conformità dei compiti dell'OLAF di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Tale accesso non consente l'estrazione di dati in blocco, il monitoraggio generalizzato o la profilazione automatica non collegati a una specifica indagine amministrativa.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è soggetto a misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine specifica e a un utente autorizzato identificato. Tale accesso è registrato in modo da permettere un'efficace verifica ex post.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sistema in questione garantisce la piena tracciabilità e registrazione di tutte le ricerche ed è supportato da dati esaustivi che permettono efficaci meccanismi di verifica ex post.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'OLAF pubblica, su base annuale, statistiche sull'utilizzo dell'accesso centralizzato concesso a norma del presente regolamento, incluso il numero di richieste effettuate, il numero di indagini in cui tale accesso ha contribuito all'avanzamento delle indagini e il numero di casi in cui i dati consultati sono stati ritenuti non pertinenti e cancellati. Tali statistiche figurano nelle relazioni annuali dell'OLAF presentate al Parlamento europeo. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni che disciplinano le indagini, tali dati sono opportunamente espunti per garantire la riservatezza e il corretto svolgimento delle indagini.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché il meccanismo di prevenzione contro le ricerche non mirate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'OLAF.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti gli utenti sono vincolati dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento. Le procedure di scambio di informazioni e l'accesso ai dati avvengono nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I sistemi che consentono l'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 sono concepiti in modo da garantire la piena interoperabilità con i sistemi utilizzati dagli organismi competenti dell'Unione, al fine di agevolare scambi di informazioni efficienti e sicuri e ridurre gli oneri amministrativi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione valuta, in stretta collaborazione con l'OLAF, la necessità di ulteriori finanziamenti dell'Unione a sostegno dello sviluppo di sistemi informatici interoperabili, di strumenti digitali e di personale specializzato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 49 ter – paragrafo 5 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora l'OLAF riceva dati personali in seguito a una trasmissione spontanea da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 13 bis, si applicano le norme seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i dati possono essere trattati al solo scopo di valutare se avviare o di svolgere un'indagine nell'ambito del mandato dell'OLAF a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se stabilisce, entro 60 giorni dal ricevimento dei dati, che questi non sono pertinenti per alcuna indagine nell'ambito del suo mandato, l'OLAF cancella i dati e ne informa l'autorità che li ha trasmessi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se è avviata un'indagine sulla base dei dati trasmessi, l'autorità doganale che ha trasmesso i dati ne è informata e avrà la possibilità di comunicare la sua valutazione all'OLAF e al GEPD se ritiene che il trattamento vada al di là di quanto necessario;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si applicano le norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1725. L'OLAF applica all'accesso concesso a norma del presente paragrafo i requisiti in materia di autorizzazione interna di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Regolamento (UE) n. 904/2010</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 59 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro</STRING></STRING> il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1º novembre 2013, e successivamente</STRING></STRING> ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1.	</STRING></STRING>Ogni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], </STRING></STRING>la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla base delle relazioni fornite dall'EPPO, dall'OLAF e da Eurofisc</STRING></STRING>, presenta al Parlamento europeo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> al Consiglio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alla Corte dei conti europea</STRING></STRING> una relazione sull'applicazione del presente regolamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'efficacia operativa dell'accesso diretto dell'EPPO e dell'OLAF al VIES, al sistema SURVEILLANCE e al CESOP, tra cui i tempi medi di accesso, il numero di indagini concretamente svolte e gli esiti delle azioni penali o delle azioni amministrative;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la coerenza del quadro di accesso e trasmissione con altri strumenti adottati nell'ambito dell'architettura antifrode riveduta, incluse le misure relative alla capacità di Eurofisc, alla governance del CESOP, all'armonizzazione relativa ai rappresentanti fiscali e alla convergenza delle sanzioni;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il funzionamento e la tempestività del meccanismo di trasmissione spontanea di cui all'articolo 13 bis, inclusi gli accordi nazionali di coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i risultati conseguiti dalle attività di contrasto negli Stati membri che non aderiscono all'EPPO e l'eventuale creazione di meccanismi equivalenti conformemente alla revisione dell'architettura antifrode;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli importi stimati dell'IVA dell'Unione e dei relativi proventi doganali recuperati o preservati come conseguenza diretta degli scambi di dati e dei diritti di accesso previsti dal presente regolamento; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il contributo del presente regolamento alla convergenza dei risultati dell’attività di contrasto tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda la fattibilità dell'elaborazione, a livello di Unione, di una metodologia che permetta di misurare il gettito doganale non riscosso, paragonabile, nella sua finalità, all'indicatore del divario IVA pubblicato annualmente dalla Commissione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la relazione individua carenze persistenti nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione, entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa contenente misure correttive."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>