<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0226</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Spedizioni di rifiuti: esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero </STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(C10-0108/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero (COM(2026)0183 – C10-0108/2026 – 2026/0099(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0183),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l’articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0108/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 giugno 2026<FOOTNOTE><FIELD> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 60 e 170 del suo regolamento,</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2026)0099</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> Parere del 17 giugno 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD>Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>L'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).</FIELD></FOOTNOTE> vieta, a decorrere dal 21 maggio 2026, l'esportazione dall'Unione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero in paesi terzi. Il trasferimento di tali rifiuti dalle zone frontaliere dell’Unione agli impianti di trattamento situati nelle vicinanze in Svizzera, dove si mantengono standard elevati per la gestione dei rifiuti, non sarebbe pertanto più autorizzato, ponendo fine a una prassi consolidata. Il divieto di esportazione di tali rifiuti verso la Svizzera comporterebbe il trasporto dei medesimi verso altri paesi e verso impianti di gestione dei rifiuti più distanti con la conseguenza che il trasporto ferroviario sarebbe sostituito da un aumento del trasporto su strada. Ciò comporterebbe un aumento dei costi di gestione di tali rifiuti e genererebbe un surplus di emissioni di gas a effetto serra legato all'aumento del trasporto su strada, a fronte di benefici molto limitati. È quindi necessario modificare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 per consentire il proseguimento dell'esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1157.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Data l'imminente entrata in vigore del divieto di spedizione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, che interromperebbe le spedizioni verso la Svizzera, e dato che le autorizzazioni per tali spedizioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del divieto sono valide per un massimo di un anno, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista dall'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><PARAG>All'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157, la lettera f) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"f)	l'esportazione di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è vietata, tranne che verso la Svizzera;".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …,</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>