<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0235</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Klára Dobrev</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0190/2026 - Relatore: Mario Furore)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Klára Dobrev (2026/2010(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Klára Dobrev, trasmessa il 5 dicembre 2025 dal tribunale distrettuale di Budapest II e III, nel quadro di un procedimento penale avviato a suo carico con querela di parte, e comunicata in Aula il 19 gennaio 2026,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Klára Dobrev il 5 maggio 2026, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, <STRING ITALIC="on">Marra/De Gregorio e Clemente</STRING>, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Junqueras Vies</STRING>, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 4, paragrafo 2, della legge fondamentale dell'Ungheria,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A10‑0190/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il 5 dicembre 2025 il tribunale distrettuale di Budapest II e III ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Klára Dobrev, deputata al Parlamento europeo eletta in Ungheria, nell'ambito di un procedimento penale per diffamazione avviato a suo carico da un querelante, in relazione a un presunto reato commesso il 3 ottobre 2023;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, secondo la richiesta, il 4 novembre 2025 il ministero ungherese della Cultura e dell'innovazione, rappresentato all'epoca dal ministro della Cultura e dell'innovazione, Dr. Balázs Zoltán Hankó, in qualità di querelante, ha presentato una denuncia contro Klára Dobrev per il reato di diffamazione sulla base di una dichiarazione presumibilmente resa il 3 ottobre 2023 durante una conferenza stampa online sui social media e sui siti internet dal titolo "Chiediamo risposte sulla formazione di sensibilizzazione finanziata dallo Stato per i sacerdoti pedofili! Quanti sacerdoti pedofili hanno ricevuto decine di milioni dallo Stato per la formazione in materia di educazione sessuale? Chiediamo risposte a Balázs Hankó e Zsolt Semjén! Segui in diretta la nostra conferenza stampa sullo scandalo!"; che il ministero ungherese della Cultura e dell'innovazione ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero gravemente offensive e in grado di minare la reputazione del ministero nella società;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, con tali dichiarazioni, Klára Dobrev avrebbe commesso il reato di diffamazione dinanzi a un grande pubblico ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 1, e dell'articolo 226, paragrafo 2, lettera b), della legge C del 2012 sul codice penale ungherese; che, a norma dell'articolo 231, paragrafo 2, del codice penale ungherese, tale reato può essere punito solo nel contesto di una querela di parte;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'immunità prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del suo regolamento, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che Klára Dobrev è stata eletta al Parlamento europeo alle elezioni europee del maggio 2019 e rieletta a giugno 2024 e che, pertanto, era deputata al Parlamento europeo all'epoca del presunto reato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il presunto reato e la successiva richiesta di revoca dell'immunità di Klára Dobrev non si riferiscono a opinioni o a voti espressi da quest’ultima nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato membro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge fondamentale dell'Ungheria, i membri del Parlamento ungherese beneficiano di immunità; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge ungherese n. XXXVI del 2012 relativa all’Assemblea nazionale, possono essere avviati o portati avanti procedimenti penali o, in caso di mancata revoca volontaria dell'immunità in relazione alla questione in esame, procedimenti per reati minori e possono essere applicate misure coercitive nei confronti di un deputato solo previo consenso dell’Assemblea nazionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, all'epoca dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di revoca della sua immunità, Klára Dobrev era considerata una eminente voce critica ed esplicita nei riguardi dell'ex governo ungherese, di cui denunciava costantemente le politiche e azioni, tra cui, in particolare, lo scandalo di pedofilia di alto profilo che ha coinvolto figure legate alle autorità politiche al potere; che il rappresentante della parte che il querelante faceva parte del precedente governo ungherese; che, a norma del diritto ungherese, le querele per diffamazione possono essere trattate ai sensi del diritto sia penale che civile, il che comporta notevoli differenze in termini di possibili conseguenze legali, tra cui la detenzione; che, nel caso di specie, la decisione di intentare un'azione penale solleva dubbi quanto all'obiettivo di rimediare all'effettivo danno alla reputazione ed evoca la possibilità che lo scopo dell'azione ecceda tale obiettivo legittimo mentre sia quello di ledere la reputazione di Klára Dobrev nella sua qualità di deputata al Parlamento europeo; che, pertanto, i tempi, il contesto e la natura dell'azione penale, compresa l'affiliazione politica del querelante e il suo ruolo di ministro, nonché l'uso selettivo del diritto penale rispetto al diritto civile sollevano nell'insieme seri dubbi in merito alla motivazione politica del procedimento su cui si basava la richiesta;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che sembrerebbe, nel caso di specie, che si possa presupporre la sussistenza di <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, vale a dire che l'intento alla base del procedimento giudiziario in questione sia quello di recare pregiudizio all'attività politica di Klára Dobrev in quanto deputata al Parlamento europeo e, di conseguenza, all'indipendenza del Parlamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro lato, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, <STRING ITALIC="on">Briois/Parlamento</STRING>, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di non revocare l'immunità di Klára Dobrev;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti dell'Ungheria e a Klára Dobrev.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>