<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0239</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A8-0386/2018 - Relatrice: Gabriele Bischoff)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0815),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0521/2016),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 luglio 2017<FOOTNOTE><FIELD> 	GU C 345 del 13.10.2017, pag. 85.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato delle regioni del 12 luglio 2017<FOOTNOTE><FIELD> 	GU C 342 del 12.10.2017, pag. 65.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 aprile 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 60 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per le petizioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0386/2018),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>, serie C;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2016)0397</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GU C 345 del 13.10.2017, pag. 85.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">visto il parere del Comitato delle regioni</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GU C 342 del 12.10.2017, pag. 65.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING></P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD>Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Dal 1° maggio 2010, sulla base dei regolamenti (CE) n. 883/2004<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e (CE) n. 987/2009<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/987/oj).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica un sistema moderno di coordinamento della sicurezza sociale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/465/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare per quanto riguarda la determinazione della legislazione applicabile e le prestazioni di disoccupazione e al fine di apportare adeguamenti tecnici ai riferimenti alla legislazione nazionale negli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Dalle valutazioni e dalle discussioni nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ("commissione amministrativa") è emerso che, in materia di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari, il processo di ammodernamento dovrebbe continuare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al fine di rendere la normativa relativa a dette prestazioni più equa, più chiara e più facile da applicare attraverso lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche amministrative</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per facilitare tale scambio, bisognerebbe promuovere anche l'uso di nuove tecnologie.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>È tuttora essenziale che le norme di coordinamento stiano al passo con l'evoluzione del contesto sociale e giuridico in cui sono applicate per agevolare ulteriormente l'esercizio dei diritti dei cittadini, garantendo la chiarezza del diritto, una giusta ed equa distribuzione degli oneri finanziari tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti, semplicità amministrativa e applicabilità delle norme.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo finora non sono state incluse esplicitamente nel campo di applicazione <STRING ITALIC="on">ratione materiae</STRING> del regolamento (CE) n. 883/2004, ma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono state, in linea di principio,</STRING></STRING> coordinate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">secondo le norme applicabili alle</STRING></STRING> prestazioni di malattia, causando incertezza giuridica sia per le istituzioni che per le persone che chiedono prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. È necessario stabilire un quadro giuridico stabile e adeguato alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nell'ambito di tale regolamento,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> mantenendo il coordinamento delle prestazioni di malattia come regola generale e</STRING></STRING> inserendo una definizione chiara <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e un elenco</STRING></STRING> di tali prestazioni.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Nel settore delle prestazioni di disoccupazione, le norme sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione dovrebbero essere applicate in modo uniforme da tutti gli Stati membri. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire un collegamento effettivo tra la persona disoccupata e il mercato del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni di disoccupazione, le norme sulla totalizzazione dei periodi ai fini dell'attribuzione del diritto alla prestazione di disoccupazione dovrebbero, ad eccezione dei lavoratori transfrontalieri in stato di disoccupazione completa di cui all'articolo 65, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, essere subordinate alla condizione che la persona assicurata abbia maturato da ultimo un periodo ininterrotto di almeno un mese di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in tale Stato membro e abbia quindi contribuito al finanziamento del regime di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro durante un periodo di tempo prestabilito. Qualora nello Stato membro di ultima assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma non sia stato maturato alcun periodo di questo tipo, lo Stato competente dovrebbe essere il precedente Stato membro in cui la persona ha maturato un periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, a condizione che la persona abbia maturato un periodo ininterrotto di almeno un mese in detto Stato membro. L'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro di ultima assicurazione dovrebbe avere lo stesso effetto dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata era precedentemente assicurata. Qualora la persona non abbia maturato il periodo richiesto in nessuno di questi Stati membri, lo Stato competente dovrebbe essere lo Stato membro di ultima assicurazione, occupazione o attività lavorativa autonoma.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">Al fine di ampliare le opportunità delle persone disoccupate che si recano in un altro Stato membro per cercare lavoro e le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro e di affrontare gli squilibri in materia di competenze a livello transfrontaliero</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING SUPERSCRIPT="on">Al fine di ampliare le opportunità delle persone disoccupate che si recano in un altro Stato membro per cercare lavoro e le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro e di affrontare gli squilibri in materia di competenze a livello transfrontaliero</STRING>▌Al fine di ampliare le opportunità delle persone disoccupate che si recano in un altro Stato membro per cercare lavoro e le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro e di affrontare gli squilibri in materia di competenze a livello transfrontaliero<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di esercitare la possibilità di prorogare il periodo di esportazione delle prestazioni di disoccupazione fino al termine del diritto della persona alle prestazioni</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>	Le persone disoccupate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che, durante la loro ultima attività, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e che continuano a risiedere in tale altro Stato membro o vi fanno ritorno dovrebbero beneficiare delle prestazioni in conformità della legislazione dello Stato membro competente, a condizione che, nello Stato membro della loro ultima attività, abbiano maturato periodi ininterrotti di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma di almeno 22 settimane ("periodo di affiliazione"). Solo i periodi ininterrotti di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati in conformità della legislazione dello Stato membro competente dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di affiliazione. Fatto salvo il completamento del periodo di affiliazione, spetta allo Stato membro competente valutare se la persona soddisfi le condizioni previste per avere diritto alle prestazioni di disoccupazione previste dalla sua legislazione nazionale come se la persona risiedesse in tale Stato membro. La persona dovrebbe rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile dello Stato membro competente. Se la persona decide di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di un altro Stato membro per cercarvi lavoro, deve soddisfare le condizioni previste dalla legislazione di tale altro Stato membro ed essere sottoposta alla procedura di controllo ivi predisposta. L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata dovrebbe trasmettere mensilmente allo Stato membro competente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di controllo predisposte, nonché quelle di attivazione o di collocamento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel quadro dell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e conformemente all'obbligo reciproco di informazione e di cooperazione, le istituzioni degli Stati membri dovrebbero, tra l'altro, scambiarsi i dati necessari per individuare evoluzioni delle circostanze rilevanti per i diritti e gli obblighi delle persone interessate a norma del regolamento (CE) n. 883/2004. Gli Stati membri potrebbero decidere di ricorrere maggiormente ai mezzi elettronici per meglio adempiere all'obbligo reciproco di informazione e di cooperazione. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il mercato del lavoro lussemburghese presenta una serie di caratteristiche specifiche. I lavoratori frontalieri costituiscono una percentuale molto significativa del totale della popolazione attiva in Lussemburgo, nettamente superiore alla percentuale di lavoratori frontalieri presenti nella popolazione attiva degli altri Stati membri. L'introduzione delle nuove norme relative ai lavoratori frontalieri e transfrontalieri comporterà presumibilmente un onere amministrativo molto elevato per l'autorità pubblica del lavoro lussemburghese, che diventerà l'istituzione competente per un numero considerevolmente più elevato di lavoratori frontalieri. È pertanto opportuno concedere al Lussemburgo un periodo di introduzione graduale supplementare, durante il quale continuino ad applicarsi gli articoli 65 e 86 del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli articoli 56 e 70 e l'allegato 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 nella versione in vigore anteriormente al … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], in modo da concedere il tempo occorrente per adottare tutte le misure preparatorie necessarie per attuare una transizione agevole dal quadro regolamentare attuale alle nuove norme e adeguare il sistema di sicurezza sociale. Durante tale periodo di introduzione graduale, l'articolo 56 bis del regolamento (CE) n. 987/2009, introdotto dal presente regolamento, non dovrebbe applicarsi al Lussemburgo.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-347/12, Wiering</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD>Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2014, <STRING ITALIC="on">Wiering</STRING>, C-347/12, ECLI:EU:C:2014:300.</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale, esistono due categorie di</STRING></STRING> prestazioni familiari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della stessa natura, ossia le prestazioni familiari in denaro</STRING></STRING> destinate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">principalmente</STRING></STRING> a sostituire il reddito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non percepito a causa dei</STRING></STRING> periodi dedicati alla cura dei figli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e tutte le altre</STRING></STRING> prestazioni familiari ▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le prestazioni familiari in denaro destinate principalmente a sostituire il reddito non percepito, in tutto o in parte, o il reddito che la persona non può percepire, a causa dei periodi dedicati alla cura dei figli sono concepite per soddisfare le necessità individuali o personali del genitore soggetto alla legislazione dello Stato membro competente e, pertanto, si distinguono da altre prestazioni familiari, in quanto sono destinate a compensare la perdita di reddito o retribuzione del genitore durante il periodo dedicato alla cura dei figli piuttosto che unicamente a coprire i carichi familiari.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Al fine di consentire una modifica tempestiva dei regolamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009</STRING></STRING> per integrare gli sviluppi a livello nazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(CE) n. 883/2004</STRING></STRING> e del regolamento (CE) n. 987/2009. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Al fine di sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di lotta contro la frode e gli errori nell'applicazione delle norme di coordinamento, è necessario stabilire un’ulteriore base giuridica per il trattamento dei dati personali delle persone alle quali si applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI:</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. Ciò consentirebbe agli Stati membri di confrontare ▌i dati in possesso delle rispettive istituzioni competenti e quelli in possesso di un altro Stato membro, al fine di rilevare errori o incongruenze che richiedono ulteriori indagini.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Al fine di sveltire la procedura per la verifica e il ritiro dei documenti in caso di frode o di errore, è necessario rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'istituzione emittente e l'istituzione che chiede il ritiro. In caso di dubbio sulla validità di un documento o sull'esattezza degli elementi di prova ▌, è nell'interesse degli Stati membri e delle persone coinvolte che le istituzioni interessate raggiungano un accordo entro un periodo di tempo ragionevole.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno prevedere una procedura di cooperazione dettagliata in caso di dubbi circa la validità dei documenti relativi alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare di tali documenti. È inoltre necessario stabilire ulteriori norme sulla retroattività in caso di ritiro o di rettifica di un documento. Ciò include le situazioni in cui gli Stati membri interessati dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di concludere un accordo sulla base dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 per una parte o per la totalità dei periodi oggetto del documento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Per garantire il funzionamento efficace ed efficiente delle norme di coordinamento è necessario chiarire le norme sulla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che esercitano un'attività economica in due o più Stati membri, al fine di assicurare una maggiore parità rispetto alle condizioni che si applicano alle persone ▌inviate per svolgere un'attività economica nel territorio di un solo Stato membro. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il collegamento con il sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di origine dei lavoratori subordinati inviati in un altro Stato membro dovrebbe essere rafforzato prevedendo un periodo minimo di precedente affiliazione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e delle norme in materia di recupero previste dal regolamento (CE) n. 987/2009</STRING></STRING>, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Qualora uno Stato membro non sia in grado di notificare entro il termine stabilito il costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno di riferimento, dovrebbe poter presentare le richieste di rimborso per tale anno sulla base dei costi medi annuali pubblicati nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING> per l'anno immediatamente precedente. L'importo di rimborso delle spese per prestazioni in natura sulla base di importi forfettari dovrebbe coincidere il più possibile con le spese effettive. Le deroghe all'obbligo di notifica dovrebbero essere soggette all'autorizzazione dalla commissione amministrativa e non dovrebbero essere concesse per due anni consecutivi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>▌La procedura di compensazione, che si applica nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro era stata applicata in via provvisoria a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 987/2009, dovrebbe essere estesa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai casi in cui un'istituzione non era competente a concedere prestazioni o percepire contributi</STRING></STRING>. Inoltre, in tale contesto, occorre disapplicare le disposizioni divergenti nel diritto nazionale in materia di prescrizione, per garantire che una conciliazione retroattiva tra le istituzioni non sia ostacolata da eventuali termini incompatibili stabiliti dalla legislazione nazionale, fissando al tempo stesso un termine di prescrizione uniforme di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni a decorrere retroattivamente dall'inizio della procedura di dialogo di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, del suddetto regolamento, per garantire che la procedura per la risoluzione delle controversie non sia vanificata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Il recupero efficace consente di prevenire e combattere le frodi e gli abusi e di garantire il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le procedure di recupero di cui al titolo IV, capo III, del regolamento (CE) n. 987/2009 sono fondate sulle procedure e sulle norme stabilite nella direttiva 2008/55/CE del ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/55/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>, che ha introdotto un titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive nonché un modulo standard per la notifica di atti e misure relativi ai crediti. In sede di revisione da parte della commissione amministrativa, la maggior parte degli Stati membri ha ritenuto utile usare un titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive analogo a quello previsto dalla direttiva 2010/24/UE. È pertanto necessario che le disposizioni sull'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale riflettano le nuove misure di cui alla direttiva 2010/24/UE per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Per tenere conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni di alcuni Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e del Regno Unito</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha cessato di essere uno Stato membro il 31 gennaio 2020. A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continuano ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 30, 32 e 33 di tale accordo.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE> e per garantire la certezza del diritto per le parti interessate, occorre adeguare gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e del regolamento (CE) n. 987/2009</STRING></STRING>,</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>	C<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">onformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> 	Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/45/oj).</FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’8 maggio 2017.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene varie disposizioni del presente regolamento possano essere applicate immediatamente in quanto non necessitano di misure di attuazione, per talune disposizioni del presente regolamento è opportuno prevedere una data di applicazione successiva, in modo da concedere agli Stati membri il tempo necessario per la relativa attuazione,</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><PARAG>Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	è inserito il considerando seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2 bis)		Gli articoli 45 e 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) assicurano la libera circolazione dei lavoratori, che implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, e prevedono l'adozione delle misure necessarie in materia di sicurezza sociale per garantire tale libertà. Inoltre, a norma dell'articolo 21, TFUE, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il considerando 5 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">"(5)	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È necessario, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno dell'Unione alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(5 bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'applicare il principio della parità di trattamento previsto dal presente regolamento, deve essere rispettata la giurisprudenza della Corte di giustizia. La Corte di giustizia ha interpretato tale principio e la relazione tra il presente regolamento e, tra l'altro, la direttiva 2004/38/CE nelle sentenze nelle cause C-140/12, Brey*, C-333/13, Dano**, C-67/14, Alimanovic***, C-299/14, Garcia-Nieto**** e C-308/14, Commissione/Regno Unito*****.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(5 ter)</SYMBOL>Gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini mobili dell'Unione economicamente inattivi abbiano la possibilità di soddisfare la condizione di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante, come stabilita dalla direttiva 2004/38/CE. Tali cittadini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere autorizzati, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a</STRING></STRING> versare contributi proporzionati ad un regime di assicurazione malattia che copra tutti i rischi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora non siano in grado di soddisfare altrimenti i criteri pertinenti per l'accesso a un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi</STRING></STRING> nello Stato membro in cui soggiornano abitualmente.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*	</STRING></STRING>Sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2013, <STRING ITALIC="on">Brey</STRING>, C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">**</STRING></STRING> 	Sentenza della Corte di giustizia dell'8 novembre 2014, <STRING ITALIC="on">Dano</STRING>, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">***</STRING></STRING> 	Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2015, <STRING ITALIC="on">Alimanovic</STRING>, C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597.</P><P>****	Sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 2016, <STRING ITALIC="on">García-Nieto</STRING>, C-299/14, CLI:EU:C:2016:114.</P><P>*****	Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016, <STRING ITALIC="on">Commissione/Regno Unito</STRING>, C-308/14, ECLI:EU:C:2016:436.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>il considerando 18 ter è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(18 ter)	</STRING></STRING>Nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012* della Commissione, il concetto di "base di servizio" per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo assegnato dall'operatore al membro dell'equipaggio, dal quale il membro dell'equipaggio solitamente inizia e conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura di alloggio al membro dell'equipaggio interessato.</P><P>________</P><P>*	Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj</STRING>).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>il considerando 24 è sostituito dai seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"(24)	Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che</STRING></STRING> le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo delle persone assicurate e dei loro familiari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> continuino, in linea di principio, a</STRING></STRING> essere coordinate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">secondo</STRING></STRING> le norme applicabili alle prestazioni di malattia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Tuttavia, tali norme dovrebbero tenere conto della natura specifica delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo</STRING></STRING>. È altresì necessario prevedere disposizioni specifiche in caso di cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura e in denaro erogate.</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(24 bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo si riferiscono soltanto alle prestazioni il cui scopo primario è rispondere ai bisogni di assistenza di una persona che per motivi d'infermità dovuta, ad esempio, ad anzianità, disabilità o malattia, necessita di assistenza considerevole da parte di altre persone per svolgere le attività essenziali della vita quotidiana nell'arco di un periodo di tempo prolungato. Inoltre, le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo si riferiscono soltanto alle prestazioni che possono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale ai sensi del presente regolamento. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, ad esempio nella causa C-433/13, Commissione/Repubblica slovacca*, le prestazioni di sicurezza sociale sono prestazioni concesse indipendentemente da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle necessità personali dei beneficiari, in base a una situazione definita ex lege. Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo dovrebbero essere pertanto interpretate di conseguenza. In particolare, le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo non dovrebbero includere l'assistenza sociale o medica. Le prestazioni concesse su base discrezionale, dopo una valutazione individuale delle necessità personali del richiedente, non sono considerate prestazioni per l'assistenza di lungo periodo ai fini del presente regolamento.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_______</STRING></STRING></P><P>*	Sentenza della Corte del 16 settembre 2015, <STRING ITALIC="on">Commissione europea/Repubblica slovacca</STRING>, C-433/13, ECLI:EU:C:2015:602.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono inseriti i considerando seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(32 bis)	Spetta agli Stati membri decidere se estendere il periodo di sei mesi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione, compresa la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-551/16, Klein Schiphorst*.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(32 ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 45 TFUE garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda, tra l'altro, l'impiego. A norma del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio** anche i frontalieri devono godere di tali diritti fondamentali senza discriminazioni. L'articolo 5 di tale regolamento prevede che un cittadino di uno Stato membro che ricerchi un impiego sul territorio di un altro Stato membro riceva la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest’ultimo prestano ai suoi cittadini che ricercano un impiego.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(32 quater)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*** istituisce a livello dell'Unione una rete di servizi pubblici per l'impiego (SPI) volta a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito dell'occupazione nei settori di responsabilità degli SPI, anche promuovendo una maggiore mobilità geografica e professionale volontaria su una base equa per soddisfare esigenze specifiche del mercato del lavoro.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*	Sentenza della Corte del 21 marzo 2018, J. Klein Schiphorst, C-551/16, ECLI:EU:C:2018:200.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">**	Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">***	Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32, ELI:</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/dec/2014/573(2)/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>sono inseriti i considerando seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"(35 bis)	Ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale, il presente regolamento tiene conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-347/12, Wiering*, nel fornire i necessari chiarimenti e semplificazioni. Considerata la particolare natura delle varie prestazioni familiari degli Stati membri, è opportuno distinguere due categorie di prestazioni familiari in funzione del loro scopo principale, dei loro obiettivi e della base su cui sono concesse."</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(35 ter)</SYMBOL>	Le prestazioni familiari in denaro destinate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">principalmente</STRING></STRING> a sostituire il reddito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non percepito, in tutto o in parte, o il reddito che la persona non può percepire a causa della</STRING></STRING> cura dei figli<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, possono essere distinte da altre prestazioni familiari destinate a coprire i carichi familiari. Dato che tali prestazioni potrebbero essere considerate</STRING></STRING> diritti individuali e personali del genitore soggetto alla legislazione dello Stato membro competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dovrebbe essere possibile riservarle esclusivamente al genitore in questione</STRING></STRING>. Queste prestazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individuali</STRING></STRING> sono elencate nell'allegato XIII, parte I, del presente regolamento. Lo Stato membro competente in via subordinata dovrebbe poter non applicare le regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato membro competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari a dette prestazioni. Qualora uno Stato membro non applichi le regole di priorità, esso è tenuto a farlo in modo coerente a tutti gli aventi diritto in una situazione analoga e ad essere elencato nell'allegato XIII, parte II.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(35 quater)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento tiene conto, se del caso, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio**.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*	Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2014, Wiering, C-347/12, ECLI:EU:C:2014:300.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">**	Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>è inserito il considerando seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(39 bis)	</STRING></STRING>Il pertinente <STRING ITALIC="on">acquis</STRING> dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio*<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applica</STRING></STRING> al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________</STRING></STRING></P><P>*	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)</STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono inseriti i considerando seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(40 bis)	Conformemente ai principi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro o le persone interessate possano, fatta salva la definizione delle pertinenti procedure, accedere a una richiesta di determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e completarla interamente online. Una procedura interamente online include un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura non sia consegnato immediatamente. La procedura dovrebbe essere di facile utilizzo. Il presente regolamento impone agli Stati membri di intensificare progressivamente il ricorso alle nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso, e il trattamento dei dati richiesti per l'applicazione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale. Tali norme comprendono le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 19 del regolamento (CE) n. 987/2009.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(40 ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla luce dell'obiettivo della legislazione in materia di coordinamento della sicurezza sociale nell'Unione, sebbene gli Stati membri abbiano la responsabilità di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 987/2009, le potenziali misure adottate per contrastare le violazioni di tali obblighi non dovrebbero ostacolare l'esercizio della libera circolazione all'interno dell'Unione. In particolare, le misure volte a far fronte al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, che prevedono la notifica all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile prima dell'inizio di un'attività in un altro Stato membro e la richiesta dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, non devono comportare restrizioni ingiustificate e sproporzionate all'esercizio della libera circolazione da parte delle persone interessate. Il mancato rispetto di tali obblighi non implica automaticamente una modifica della legislazione nazionale applicabile, che dovrebbe essere determinata conformemente al titolo II del presente regolamento. Inoltre, tali obblighi dovrebbero essere interpretati e applicati in modo coerente con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia per quanto riguarda l'attestato relativo alla legislazione applicabile, che è solitamente rilasciato mediante un certificato denominato documento portatile A1 (DP A1), e il suo predecessore, il certificato E-101.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(40 quater)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire che le norme di coordinamento della sicurezza sociale rimangano adeguate allo scopo, è importante tenere conto dei progressi tecnologici e dei vantaggi della digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione e la semplificazione dello scambio di informazioni tra le istituzioni competenti. I progressi tecnologici nel coordinamento della sicurezza sociale, come uno scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale pienamente attuato e operativo, possono contribuire a semplificare il processo e contribuire al rispetto dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 987/2009. La digitalizzazione del processo di richiesta e ricezione degli attestati di sicurezza sociale, anche per quanto riguarda la legislazione applicabile, costituirà un altro passo importante verso una soluzione che consenta la verifica in tempo reale di tali attestati a livello transfrontaliero e la rapida conferma della loro validità. La Commissione e gli Stati membri stanno collaborando a stretto contatto per promuovere la digitalizzazione di tali interazioni tra cittadini ed enti pubblici, ad esempio attraverso l'iniziativa della tessera europea di sicurezza sociale. I portafogli europei di identità digitale istituiti dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio** potrebbero diventare un sistema digitale in grado di facilitare un'identificazione e una verifica facili e sicure a livello transfrontaliero.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(40 quinquies)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, continuare a investire nella digitalizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tra l’altro, al fine di garantire esperienze digitali senza soluzione di continuità per i cittadini mobili e le imprese. A tal fine, potrebbero avvalersi degli strumenti di finanziamento dell'Unione disponibili. Ove applicabile, tali finanziamenti potrebbero essere utilizzati per sostenere le pertinenti riforme a livello nazionale che sono necessarie per promuovere la corretta applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009, e per lottare contro le frodi e gli errori, anche migliorando la raccolta e la comunicazione dei dati.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(40 sexies)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità europea del lavoro (ELA) ha, tra l'altro, l'obiettivo di assistere gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione e nell'attuazione efficaci del diritto dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione e nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione, contribuendo così, nell'ambito del suo mandato, a garantire un'equa mobilità dei lavoratori in tutta l'Unione. A norma del regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio***, l'ELA agevola e rafforza la cooperazione tra gli Stati membri, anche facilitando ispezioni concertate e congiunte, che potrebbero riguardare anche il rispetto dell'obbligo di notifica e l'individuazione di abusi in relazione alle esenzioni da tale obbligo, e favorendo la cooperazione e l'accelerazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri. L'ELA promuove la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico e banche dati tra gli Stati membri per facilitare l'accesso ai dati in tempo reale e l'individuazione delle frodi e può suggerire eventuali miglioramenti nell'utilizzo di tali meccanismi e banche dati.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*	Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">**	Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI:</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">***	Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)."; </STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>è aggiunto il considerando seguente:<CITATION><P>"(46)	Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,</STRING></STRING> e deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>l'articolo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>alla lettera i), punto 1, il punto ii), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ii)	per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alla lettera v bis), il punto i), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sostituito dai seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i)	ai sensi del titolo III, capitolo 1, riguardo a prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure;</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai sensi del titolo III, capitolo 1, riguardo a prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi dell'assistenza di lungo periodo di cui alla lettera v ter) del presente articolo;</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>è inserita la lettera seguente:<CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"v ter)	</STRING></STRING> ▌ "prestazioni per l'assistenza di lungo periodo"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> prestazioni in natura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> in denaro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il cui scopo è rispondere ai bisogni di assistenza di una persona che</STRING></STRING> per motivi di ▌ infermità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessita</STRING></STRING> di assistenza considerevole da parte di una o più persone per svolgere le attività ▌ essenziali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della vita quotidiana nell'arco di un periodo di tempo prolungato al fine di</STRING></STRING> sostenere la <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">propria</STRING></STRING> autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con lo stesso fine</STRING></STRING> alla persona ▌ che fornisce tale assistenza;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a)	le prestazioni di malattia e per l'assistenza di lungo periodo;</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"1.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonché le relative modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>l'articolo 11 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità, alle rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, né alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro erogate alla persona bisognosa di assistenza.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"5.	Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta ▌ nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>l'articolo 12 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 12</P><P>Norme particolari</P><P><NO.P>1.</NO.P>La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è ▌ da questo inviata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituisca</STRING></STRING> un altro lavoratore subordinato ▌ inviato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma</STRING></STRING> del presente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo o un lavoratore autonomo di cui al paragrafo 2</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inviato a norma del paragrafo 1</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> lavoratore autonomo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al presente paragrafo</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se un lavoratore subordinato di cui al paragrafo 1 o un lavoratore autonomo di cui al paragrafo 2 non completa il lavoro o l'attività nell'altro Stato membro ed è sostituito da un'altra persona, quest'ultima continua ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro da cui è inviata o in cui esercita abitualmente un'attività autonoma, a condizione che la durata complessiva del lavoro o dell'attività di tutte le persone interessate nell'altro Stato membro non superi i 24 mesi e che siano rispettate le altre condizioni di cui al paragrafo 1 o 2.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4 bis.	</STRING></STRING>Una persona che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro ricevendo nel contempo</STRING></STRING> indennità di disoccupazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da</STRING></STRING> un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro che versa le prestazioni di disoccupazione.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al titolo III, il titolo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazioni di malattia, per l'assistenza di lungo periodo, di maternità e di paternità assimilate</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>	al<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	Fatte salve disposizioni contrarie a norma del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico o a causa dell'esigenza di assistenza di lungo periodo nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione dello Stato membro di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione di tale Stato membro, come se la persona interessata fosse assicurata in virtù di tale legislazione.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi, nel corso della dimora, prestazioni in natura di cui all'articolo 1, lettera v bis), punto i), deve chiedere un'autorizzazione all'istituzione competente.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 30 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 30</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contributi dei pensionati</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, assistenza di lungo periodo, maternità e paternità assimilate, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un'istituzione di tale Stato membro.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se nei casi di cui all'articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per malattia, assistenza di lungo periodo, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P>all'articolo 32 è aggiunto il paragrafo seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	</STRING></STRING>Nel caso in cui un familiare abbia un diritto derivato a prestazioni ai sensi della legislazione di più Stati membri, si applicano le norme di priorità seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>nel caso di diritti conferiti su basi diverse, l'ordine di priorità è il seguente:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma della persona assicurata;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	diritti conferiti a titolo del beneficio di una pensione da parte della persona assicurata;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>diritti conferiti a titolo della residenza della persona assicurata;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>nel caso di diritti derivati conferiti sulla stessa base, l'ordine di priorità è fissato con riferimento al luogo di residenza del familiare come criterio sussidiario;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>qualora sia impossibile stabilire l'ordine di priorità in base alla lettera a) o b), si applica il più lungo periodo di assicurazione della persona assicurata presso un regime pensionistico nazionale.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente: </STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 33 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La commissione amministrativa elabora, previa consultazione delle parti sociali, un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, lettera v ter), indicando in ciascun caso se si tratta di prestazioni in natura o di prestazioni in denaro e se sono erogate alla persona che riceve assistenza o al prestatore di assistenza.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del presente capitolo presentino anche le caratteristiche di prestazioni coordinate a norma di un diverso capitolo del titolo III, uno Stato membro può, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, coordinare tali prestazioni in conformità delle norme di tale capitolo, a condizione che i risultati globali di tale coordinamento siano per i beneficiari almeno altrettanto favorevoli che se le prestazioni fossero coordinate come prestazioni per l'assistenza di lungo periodo a norma del presente capitolo e a condizione che siano elencate nell'allegato XII con l'indicazione del capitolo del titolo III applicabile. </STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 34, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento si applica anche alle prestazioni elencate nell'allegato XII.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>22)</NO.P>l'articolo 34 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 34</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se una persona che riceve prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro dallo Stato membro competente a norma dell'articolo 21 o 29 ha altresì diritto, ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, e tali prestazioni in natura sono oggetto di rimborso da parte dell'istituzione dello Stato membro competente a norma dell'articolo 35, si applica l'articolo 10. A tal fine, se la persona interessata beneficia di tali prestazioni in natura, l'ammontare delle prestazioni in denaro concesse dallo Stato membro competente è ridotto del valore di tali prestazioni in natura.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno vantaggiose per le persone interessate rispetto a quelle del paragrafo 1. </STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora la legislazione di più di uno Stato membro preveda prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro nello stesso periodo e per gli stessi figli, si applicano le regole di priorità in caso di cumulo di cui all'articolo 68, paragrafo 1.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>23)</NO.P>all'articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2. 	Se, in un determinato momento, la persona interessata non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stata soggetta, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state, o non sono più, soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>24)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 60 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi per le prestazioni di disoccupazione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 quando applicato nell'ambito del presente capitolo, lo Stato membro competente procede alla totalizzazione dei soli periodi che sono presi in considerazione ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui sono maturati per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>25)</NO.P>gli articoli 61, 62 e 63 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"Articolo 61</P><P>Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma e sulla competenza per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione</P><P><NO.P>1.</NO.P>	Fatta eccezione per le persone in stato di disoccupazione completa di cui all'articolo 65, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi 2, 3 e 5, l’applicazione degli articoli 6 e 60 bis</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da parte dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma più recente </STRING></STRING>è subordinata alla condizione che la persona interessata abbia maturato da ultimo un periodo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ininterrotto</STRING></STRING> di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un mese</STRING></STRING> di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> conformemente alla legislazione dello Stato membro ai sensi della quale sono richieste le prestazioni.</P><P><NO.P>2.</NO.P>	La persona disoccupata che non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha</STRING></STRING> maturato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un periodo ininterrotto di almeno un mese</STRING></STRING> di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in conformità della legislazione dello Stato membro di cui al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo 1</STRING></STRING>, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione del precedente Stato membro in cui ha maturato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, a condizione che tale periodo sia stato ininterrotto per almeno un mese. Lo Stato membro che diventa competente ai sensi del presente paragrafo eroga le prestazioni di disoccupazione, conformemente alla propria legislazione, previa applicazione degli articoli 6 e 60 bis, nella misura necessaria, e conformemente</STRING></STRING> all'articolo 64 bis.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la persona disoccupata non ha maturato un periodo ininterrotto di almeno un mese di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in uno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, lo Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente diventa competente ed eroga le prestazioni di disoccupazione, conformemente alla propria legislazione, previa applicazione degli articoli 6 e 60 bis nella misura necessaria.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 62</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Calcolo delle prestazioni</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dal</STRING></STRING>la persona interessata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale sulla cui base sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, </STRING></STRING>la persona interessata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sia stata soggetta alla legislazione di un altro Stato membro.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per quanto riguarda le persone disoccupate di cui all'articolo 65, paragrafo 2, primo e secondo comma, l'istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, della retribuzione o del reddito professionale percepito dal</STRING></STRING>la persona interessata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 63</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizioni speciali relative all'abolizione delle clausole di residenza</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente capitolo, l'articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 64 bis e 65 e si applica nei limiti ivi previsti.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>26)</NO.P>l'articolo 64 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, la lettera c) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> sostituita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla seguente: </STRING></STRING><CITATION><P>"c)	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la persona disoccupata mantiene il suo diritto alle prestazioni per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data in cui ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di sei mesi fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni;</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 3 ▌ è sostituito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"3.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale una persona disoccupata mantiene il diritto alle prestazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 64 bis è pari a sei mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>27)</NO.P>è inserito l'articolo seguente:<CITATION><P>"Articolo 64 bis</P><P>Norme particolari per le persone disoccupate che si spostano in un altro Stato membro senza soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 61, paragrafo 1, e all'articolo 64</P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella situazione</STRING></STRING> di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che diventa</STRING></STRING> competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eroga le</STRING></STRING> prestazioni di disoccupazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente alla propria legislazione,</STRING></STRING> per il periodo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), se la persona disoccupatasi mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del periodo</STRING></STRING> di assicurazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di occupazione o di attività lavorativa autonoma</STRING></STRING> più recente e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente ha il medesimo effetto dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro competente. </STRING></STRING>L'articolo 64, paragrafi da 2 a 4, si applica <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>.";</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la persona disoccupata di cui al paragrafo 1 preferisce cercare un'occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente per l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione o dallo Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente, l'articolo 64 si applica mutatis mutandis. A tale scopo, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), è inteso come facente riferimento agli uffici del lavoro dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>28)</NO.P>l'articolo 65 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 65</P><P>Persone disoccupate che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente</P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La persona che è in stato di disoccupazione completa, parziale o accidentale e</STRING></STRING> che, durante la sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione ▌ degli uffici del lavoro dello Stato membro competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o, nel caso di persone in stato di disoccupazione parziale o accidentale, se del caso, del datore di lavoro</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La persona in questione beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente in detto Stato membro ed è soggetta ai diritti e agli obblighi previsti da tale legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">In deroga al paragrafo 1 una persona in stato di disoccupazione completa ▌ si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a condizione che:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">durante la sua ultima attività subordinata o autonoma, tale persona risiedesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale persona continui a risiedere nello Stato membro di residenza o vi abbia fatto ritorno; e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale persona non abbia maturato un periodo ininterrotto di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma di 22 settimane esclusivamente in virtù della legislazione dello Stato membro competente.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La persona in stato di disoccupazione completa di cui al primo comma beneficia delle prestazioni in conformità della legislazione dello Stato membro di residenza, come se avesse maturato tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in virtù della legislazione di detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro di residenza.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La persona in stato di disoccupazione completa di cui al presente paragrafo che ha diritto a prestazioni di disoccupazione unicamente in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro competente senza che sia applicato l'articolo 6 del presente regolamento può, in alternativa, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro in detto Stato membro e beneficia delle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro come se vi risiedesse.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica a una persona in stato di disoccupazione completa che, durante la sua attività più recente prima di diventare disoccupata, abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività lavorativa autonoma riconosciuti ai fini del diritto alle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza, e il cui Stato membro di residenza abbia trasmesso una notifica, ai sensi dell'articolo 9, attestante che nessuna categoria di lavoratori autonomi beneficia di un sistema di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Se la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al paragrafo 2, terzo comma, o al paragrafo 3 del presente articolo</STRING></STRING> non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente dopo essersi iscritta e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decide di</STRING></STRING> cercare un'occupazione nello Stato membro di residenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l'articolo 64<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a),</STRING></STRING> si applica <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>.</P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la persona in stato disoccupazione completa di cui al paragrafo 4 decide di cercare un'occupazione nello Stato membro di residenza e ha precedentemente maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma a norma della legislazione di tale Stato membro, totalizzati con periodi maturati nello Stato membro dell'ultima attività e in altri Stati membri di altre attività precedenti, tale persona può, dopo la fine del periodo durante il quale riceve prestazioni di disoccupazione dall'istituzione dello Stato membro competente ai sensi del paragrafo 4, richiedere prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, come se avesse maturato tutti i periodi in tale Stato membro. L'istituzione competente dello Stato membro di residenza eroga le prestazioni di disoccupazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro. Il periodo durante il quale la persona disoccupata ha beneficiato di prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro competente è detratto dal corrispondente periodo di diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro di residenza.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>La persona in stato di disoccupazione completa di cui al presente articolo può ▌ mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dello Stato membro di residenza, oltre che</STRING></STRING> mettersi a disposizione degli uffici del lavoro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello</STRING></STRING> Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che eroga le prestazioni di cui al paragrafo 1 o 2</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>29)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 65 bis è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>30)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 68 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di una legislazione divergente sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione per prestazioni della stessa natura ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non vi è alcun obbligo di erogare tale integrazione differenziale per quanto riguarda i figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alle prestazioni sia basato soltanto sulla residenza.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale per le prestazioni familiari di cui al paragrafo 2, vi sono due categorie di prestazioni della stessa natura:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prestazioni familiari in denaro che sono destinate principalmente a sostituire il reddito non guadagnato, in tutto o in parte, o il reddito che la persona non può guadagnare, a causa della cura dei figli; e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prestazioni familiari diverse da quelle di cui alla lettera a).</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>31)</NO.P>è inserito l'articolo seguente:<CITATION><P>"Articolo 68 ter</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizione speciale</STRING></STRING> per le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il periodo dedicato</STRING></STRING> alla cura dei figli</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le prestazioni familiari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 68, paragrafo 2 bis, lettera a), del presente regolamento,</STRING></STRING> che sono elencate nell'allegato XIII, parte I, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente regolamento</STRING></STRING>, sono concesse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma</STRING></STRING> della legislazione dello Stato membro competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente alla persona soggetta a tale legislazione</STRING></STRING>. Non vi è alcun diritto derivato a tali prestazioni ▌. L'articolo 68 bis del presente regolamento non si applica a tali prestazioni e l'istituzione competente non è obbligata a tenere conto di una domanda presentata dall'altro genitore o tutore o da un ente che ha la tutela del figlio o dei figli ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.</P><P><NO.P>2.</NO.P>In deroga all'articolo 68, paragrafo 2, in caso di cumulo dei diritti a norma di una legislazione divergente, uno Stato membro può erogare integralmente una prestazione familiare di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un beneficiario indipendentemente dall'importo previsto dalla prima legislazione. Gli Stati membri che applicano tale deroga sono elencati nell'allegato XIII, parte 2, indicando le prestazioni familiari alle quali si applica la deroga.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>32)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 72 è inserito il punto seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e bis)	fornire pareri, se richiesti dalla Commissione, nella fase iniziale della preparazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 88 ter del presente regolamento e all'articolo 86 bis del regolamento di applicazione e presentare alla Commissione qualsiasi proposta opportuna per la revisione di tali atti di esecuzione;</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>33)</NO.P>nel "Titolo V DISPOSIZIONI VARIE" è inserito l'articolo seguente:<CITATION><P>"Articolo 75 bis</P><P>Obblighi delle autorità competenti</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti provvedono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente al loro diritto e alle prassi nazionali,</STRING></STRING> a che le loro istituzioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti</STRING></STRING> siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informate</STRING></STRING> di tutte le disposizioni, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, e le applichino nei settori disciplinati dal presente regolamento e dal regolamento di applicazione e conformemente alle condizioni degli stessi.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Al fine di garantire la corretta determinazione della legislazione applicabile, le autorità competenti promuovono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso,</STRING></STRING> la cooperazione tra le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro</STRING></STRING> istituzioni e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri organismi pertinenti, quali</STRING></STRING> gli ispettorati del lavoro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> nei rispettivi Stati membri.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>34)</NO.P>l'articolo 86 è soppresso, fatto salvo l'articolo 91, quarto comma e quinto comma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>35)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 87 bis, il paragrafo 2 è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>36)</NO.P>è inserito l'articolo seguente:<CITATION><P>"Articolo 87 ter</P><P>Disposizioni transitorie relative alle disposizioni di cui all’articolo 91 del presente regolamento e all’articolo 97 del regolamento di applicazione</P><P><NO.P>1.</NO.P>Le disposizioni di cui all’articolo 91, terzo comma, del presente regolamento o all’articolo 97, secondo comma, del regolamento di applicazione non fanno acquisire alcun diritto prima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle pertinenti date</STRING></STRING> di applicazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ivi indicate</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato a norma della legislazione di uno Stato membro prima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle pertinenti date</STRING></STRING> di applicazione stabilite<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dall'articolo 91 terzo, quarto e quinto comma</STRING></STRING>, del presente regolamento e dall’articolo 97, secondo, terzo e quarto comma, del regolamento di applicazione, è preso in considerazione dallo Stato membro interessato per la determinazione dei diritti acquisiti a norma di tali disposizioni.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, possono essere acquisiti diritti a norma delle disposizioni di cui all’articolo 91, terzo comma, del presente regolamento e di cui all’articolo 97, secondo comma, del regolamento di applicazione, anche se si riferiscono a eventi verificatisi prima della data di applicazione di tali disposizioni nello Stato membro interessato.</P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, a norma del titolo II del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diversa da quella alla quale era soggetta anteriormente al … [data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento modificativo], la legislazione applicabile anteriormente a tale data continua ad applicarsi per un periodo transitorio fino a quando la situazione rimane invariata. Tale periodo transitorio termina in ogni caso il … [10 anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La persona in questione può chiedere che a essa non si applichi più il periodo transitorio. Tale domanda è presentata all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. Le domande presentate il … [27 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo] o anteriormente a tale data sono considerate presentate il … [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo]. Le domande presentate successivamente al … [27 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo] sono considerate presentate il primo giorno del mese successivo alla data della loro presentazione.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente paragrafo non si applica all'articolo 12. L'articolo 12, nella versione in vigore anteriormente al … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], continua ad applicarsi ai lavoratori subordinati inviati in un altro Stato membro o ai lavoratori autonomi che vi svolgono un'attività analoga prima del … [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo].</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il titolo III, capitolo 1, nella versione in vigore anteriormente al … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], continua ad applicarsi alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo per cui sono state presentate domande prima del … [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo].</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il titolo III, capitolo 6</STRING></STRING>, nella versione in vigore anteriormente al … [data di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entrata in vigore</STRING></STRING> del regolamento modificativo], continua ad applicarsi alle prestazioni di disoccupazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per cui sono state presentate domande</STRING></STRING> prima della pertinente data di applicazione di cui all’articolo 91, terzo, quarto e quinto comma.</P><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il titolo III, capitolo 8, nella versione in vigore anteriormente al … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], continua ad applicarsi alle prestazioni familiari per figli nati prima del … [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo].”;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>37)</NO.P>l'articolo 88 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 88</P><P>Delega del potere di modificare gli allegati</P><P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 bis per modificare periodicamente gli allegati del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in seguito a una richiesta della commissione amministrativa.</P><P>Articolo 88 bis</P><P>Esercizio della delega</P><P><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 88 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo].</P><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 88 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</P><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 88 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>38)</NO.P>sono inseriti gli articoli seguenti:<CITATION><P>"Articolo 88 ter</P><P>Potere di adottare atti di esecuzione</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi, se del caso, i termini,</STRING></STRING> da seguire al fine di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'attuazione a</STRING></STRING> condizioni uniformi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al titolo II</STRING></STRING> del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e delle corrispondenti procedure stabilite nel regolamento di applicazione</STRING></STRING>. Tali atti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> istituiscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedure</STRING></STRING> standard <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il rilascio, il formato e il contenuto di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attestati</STRING></STRING> che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">certificano</STRING></STRING> la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relativo</STRING></STRING> titolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché l'avviso automatico di ricevimento della richiesta di tali attestati, che indichi la relativa data di rilascio e le informazioni contenute nella richiesta;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>gli elementi da verificare prima di poter rilasciare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ritirare o rettificare gli attestati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>il ritiro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o la rettifica degli attestati da parte dell'</STRING></STRING>istituzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">emittente secondo la procedura di cui al regolamento di applicazione</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">88 quater, paragrafo 2</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 88 quater</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedura di comitato</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>39)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l’articolo 91 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 91</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entrata in vigore e applicazione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2010</STRING></STRING>.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al secondo comma, si applicano le date di applicazione seguenti</STRING></STRING>:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>1)</SYMBOL>Le seguenti disposizioni, nella versione in vigore a decorrere dal … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], si applicano a decorrere da tale data:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>articolo 11, paragrafo 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>articolo 50, paragrafo 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>articolo 72, punto e bis);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>articoli 75 bis e 86;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>articolo 87 bis, paragrafo 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>articoli 87 ter, 88, 88 bis, 88 ter e 88 quater;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>allegati I II, III, IV, VI, VIII, IX, X e XI.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>2)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le seguenti disposizioni, nella versione in vigore a decorrere dal … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo] si applicano a </STRING></STRING>decorrere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal …</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo]:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 1, lettera i), punto 1, punto ii), articolo 1, lettera v bis), punto i), articolo 1, lettera v bis), punto -i bis), e articolo 1, lettera v ter);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 3, paragrafo 1, lettera a);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 9, paragrafo 1</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 11, paragrafo 2;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 12</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 13, paragrafi 4 bis e 5;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 19, paragrafo 1;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 20, paragrafo 1;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 30;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 32, paragrafo 3;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articoli 33 bis, 34, 60 bis, 61, 62 e 63;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>m)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articoli 64 bis, 65 e 65 bis;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 68, paragrafi 2 e 2 bis;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 68 ter;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allegati XII e XIII.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al terzo comma del presente articolo, per quanto riguarda le persone per le quali, durante la loro ultima attività subordinata o autonoma, il Lussemburgo era lo Stato membro competente, gli articoli 65, 65 bis e 86, nella versione in vigore anteriormente al … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], si applicano fino al … [5 anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Lussemburgo può notificare alla Commissione la necessità di prorogare il periodo di cui al quarto comma fino al … [7 anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo]. La notifica di tale proroga viene fatta in tempo utile prima della scadenza del periodo di cui al quarto comma. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>40)</NO.P>gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><PARAG>Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il considerando seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(12 bis)	Al fine di individuare la sede legale o il domicilio di un'impresa, qualora una persona eserciti un'attività in due o più Stati membri, è opportuno prendere in considerazione una serie di fattori per determinare il luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Tra gli esempi di tali fattori figurano il fatturato, i luoghi in cui si tengono le assemblee generali e il carattere abituale dell'attività svolta. L'elenco di esempi di tali fattori non è esaustivo e altri fattori possono essere pertinenti per determinare l'ubicazione della sede legale o del domicilio di un'impresa, nel quadro di una valutazione globale, tenendo debitamente conto di ciascun fattore pertinente a seconda delle circostanze del caso.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono inseriti i considerando seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(13 bis)	Qualora un lavoratore subordinato o autonomo eserciti la propria attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile dovrebbe esserne informata in anticipo e dovrebbe essere richiesto l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento. La comunicazione di informazioni prima dell'esercizio dell'attività consente alle istituzioni competenti di valutare in anticipo la situazione delle persone interessate e di garantire sin dall'inizio la corretta determinazione e applicazione della legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile a norma del titolo II del regolamento di base, facilitando in tal modo l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione di servizi e aumentando la certezza del diritto per quanto riguarda la copertura previdenziale della persona interessata. Consente inoltre un migliore coordinamento tra le autorità nazionali, compresa la pianificazione dei controlli. Ove giustificato in base alla natura o alla durata dell'attività, è opportuno prevedere che la comunicazione di tali informazioni preliminari e, in particolare, l'obbligo di richiedere tale attestato non si applichino ai viaggi di lavoro o alle attività con una durata complessiva non superiore a tre giorni lavorativi consecutivi nell'arco di un periodo di 30 giorni consecutivi.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(13 ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le attività nel settore edile presentano caratteristiche specifiche, tali da distinguerle da quelle in altri settori economici. L'elevato numero di lavoratori distaccati nel settore edile rappresenta un'elevata percentuale dei documenti portatili A1 rilasciati a norma dell'articolo 12 del regolamento di base e le analisi disponibili indicano che in relazione a tali attività sono spesso individuate frodi, irregolarità o pratiche abusive. I dati disponibili indicano inoltre che sia il numero di infortuni sul lavoro, compresi gli infortuni mortali, sia il tasso di incidenza degli infortuni sono particolarmente elevati nel settore edile. La combinazione di tali caratteristiche significa che esentare le attività nel settore edile dall'obbligo di informare l'istituzione competente e di richiedere l'attestato relativo alla legislazione applicabile in anticipo, nel caso di attività di durata non superiore a tre giorni, potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento di base e dal presente regolamento. Inoltre, il mantenimento di tale obbligo per le attività nel settore edile contribuisce all'attività di applicazione delle norme da parte degli ispettorati del lavoro nazionali o di altre autorità competenti, che beneficeranno dei dati generati ai fini dello svolgimento delle valutazioni dei rischi e dell'individuazione efficace di pratiche fraudolente o abusive.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(13 quater)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è della massima importanza assicurare il rispetto dell'obbligo di informare l’istituzione competente e di richiedere l’attestato relativo alla legislazione applicabile, in via preventiva. </STRING></STRING>A tal fine, gli Stati membri possono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricorrere, conformemente al diritto nazionale, all’adozione di misure proporzionate nei confronti del datore di lavoro o, nel caso di una persona che non esercita un'attività subordinata, nei confronti della persona interessata per l’inosservanza di tali obblighi.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(13 quinquies)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di sostenere le persone in cerca di lavoro nella loro ricerca di occupazione, tenuto conto delle realtà delle regioni transfrontaliere, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i membri e i partner della rete europea di servizi per l'impiego (EURES) a partecipare a strutture specifiche di cooperazione e di servizi e garantire che le persone in cerca di lavoro che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente abbiano accesso ai servizi di sostegno forniti nelle regioni transfrontaliere.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(13 sexies)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un</STRING></STRING>a persona disoccupata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che riceve prestazioni di disoccupazione decida di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi lavoro, lo Stato membro che eroga le prestazioni e lo Stato membro in cui la persona si reca per cercare lavoro dovrebbero informare la persona interessata in merito ai servizi di sostegno forniti da EURES, anche attraverso il suo portale, e alla possibilità di registrarsi su EURES per migliorare le sue possibilità di trovare un lavoro nell'altro Stato membro. Lo Stato membro che eroga la prestazione può prendere in considerazione la possibilità di fornire alla persona interessata orientamenti ai fini della registrazione su EURES.</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>è inserito il considerando seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(18 bis)	</STRING></STRING>Sono necessarie regole e procedure specifiche per il rimborso dei costi delle prestazioni sostenuti da uno Stato membro di residenza nei casi in cui le persone interessate sono assicurate in un altro Stato membro. Gli Stati membri che richiedono il rimborso dei costi delle prestazioni in natura sulla base di importi forfettari dovrebbero notificare i costi medi annuali per persona entro un determinato termine per consentire che il rimborso sia effettuato il più rapidamente possibile.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>il considerando 19 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(19)	</STRING></STRING>Le procedure tra le istituzioni per l'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il recupero efficace consente anche di prevenire e combattere le frodi e gli abusi e di garantire la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale. A tal fine occorre adottare nuove procedure prendendo a riferimento su alcune disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio*, in particolare grazie all'adozione di un titolo uniforme che consente l'esecuzione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'adozione di</STRING></STRING> procedure standard per la richiesta di assistenza reciproca e la notifica di strumenti e misure relative al recupero dei crediti di sicurezza sociale.";</P><P>_______________</P><P>*	Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj</STRING>)";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>sono aggiunti i considerando seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(25)	</STRING></STRING>▌L'azione di lotta alla frode e agli errori costituisce parte della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento. È pertanto nell'interesse della certezza del diritto che il presente regolamento contenga una chiara base giuridica che consenta alle istituzioni competenti di scambiare dati personali con le autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negli altri Stati membri</STRING></STRING> relativi alle persone i cui diritti e obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento sono già stati stabiliti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o a cui si applicano tali regolamenti</STRING></STRING>, al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevenire o</STRING></STRING> individuare la frode e gli errori nel processo di corretta attuazione di tali regolamenti. È inoltre necessario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire che tali scambi avvengano conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio*. In aggiunta, ai fini di contrastare la frode e gli errori e allo scopo di fornire un servizio accurato ed efficiente ai cittadini mobili, il regolamento (CE) n. 883/2004 e il presente regolamento devono fornire una base giuridica chiara per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, sia a livello individuale sui singoli casi sia a livello generale per la corrispondenza dei dati</STRING></STRING>.</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(26)</SYMBOL>Al fine di proteggere i diritti delle persone interessate, gli Stati membri dovrebbero garantire che le richieste di informazioni e le risposte siano necessarie e proporzionate per la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento ▌.</ITEM></LIST></P><P>_____________</P><P>*	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj</STRING>).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>all'articolo 1, paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono aggiunte le lettere</STRING></STRING> seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e bis)	</STRING></STRING>"frode": qualsiasi azione o omissione intenzionale, in contrasto con la legislazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello</STRING></STRING> Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessato, al regolamento di base o al regolamento di esecuzione</STRING></STRING>, volta ad ottenere o ricevere prestazioni di sicurezza sociale oppure ad evitare di versare i contributi sociali;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"viaggio per affari": un'attività temporanea, subordinata o autonoma, limitata nel tempo e collegata agli interessi professionali del datore di lavoro o, nel caso di un lavoratore autonomo, della persona interessata, esclusa la prestazione di servizi o la fornitura di beni, ma compresa la partecipazione a riunioni professionali, eventi culturali e scientifici, conferenze e seminari, come quelli connessi alla ricerca accademica, o la partecipazione a corsi di formazione;</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è così modificato</STRING></STRING>:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2 bis.	Le istituzioni scambiano anche i dati necessari a individuare un'evoluzione delle condizioni pertinenti per tali diritti e obblighi delle persone a cui si applica il regolamento di base, nonché a individuare le inesattezze nei dati su cui si basano tali diritti. Tali dati possono essere verificati mediante confronto con i dati dell'istituzione dell'altro Stato membro interessato, utilizzando mezzi elettronici di scambio di dati o ottenendo l'accesso alla banca dati dell'altra istituzione. Tale verifica può riguardare singoli casi o può essere utilizzata per confrontare contemporaneamente i dati relativi a più persone. Qualunque richiesta di informazioni e le eventuali risposte a tale richiesta sono necessarie e proporzionate.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono aggiunti i paragrafi seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P>"5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.	</STRING></STRING>La commissione amministrativa elabora un elenco <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indicativo</STRING></STRING> dei tipi di ▌dati soggetti allo scambio di dati a norma del paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 bis. L</STRING></STRING>a Commissione europea dà a tale elenco la necessaria pubblicità. ▌</P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli scambi di dati di cui al paragrafo 2 bis</STRING></STRING> rispettano il regolamento (UE) 2016/679, <FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on"> conformemente all'articolo 77 del regolamento di base.▌</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING SUPERSCRIPT="on"> conformemente all'articolo 77 del regolamento di base.</STRING>▌ conformemente all'articolo 77 del regolamento di base.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ove necessario, la commissione amministrativa individua le entità autorizzate a effettuare detti scambi.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ogni decisione presa sulla base dei dati risultanti da tali scambi di dati deve essere basata su elementi di prova sufficienti ed è soggetta a mezzi di ricorso efficaci.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>all'articolo 3, il paragrafo 3 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sono sostituiti dai seguenti</STRING></STRING>:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Nel caso in cui non siano state fornite informazioni obbligatorie, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento informa senza indugio l'istituzione emittente. L'istituzione emittente rettifica il documento nel più breve tempo possibile oppure conferma che non sono rispettate le condizioni per l'emissione del documento. Se le informazioni obbligatorie mancanti non sono fornite entro 30 giorni lavorativi, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento può procedere come se il documento non fosse mai stato rilasciato. In tal caso, tale istituzione ne informa l'istituzione emittente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo l'articolo 19 bis,</STRING></STRING> in caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esso</STRING></STRING> si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">basa</STRING></STRING>, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o la rettifica</STRING></STRING> del documento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro o alla sua rettifica.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di dubbio sulle informazioni fornite dalle persone interessate, sulla validità del documento o degli elementi di prova o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, qualsiasi istituzione interessata verifica, per quanto possibile, su richiesta dell'istituzione competente, le informazioni o il documento.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha presentato la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel tentativo di conciliare i diversi punti di vista, la commissione amministrativa può, a norma dell'articolo 72, lettera a), del regolamento di base, adottare una decisione sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento di base o del regolamento di applicazione. Le autorità competenti e le istituzioni interessate adottano le misure necessarie per applicare tale decisione, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal regolamento di applicazione o dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>l'articolo 14 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.	</STRING></STRING>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo inviata in un altro Stato membro" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di un invio in un altro Stato membro purché, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel periodo di almeno tre mesi</STRING></STRING> immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fosse</STRING></STRING> già soggetta alla legislazione dello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui il datore di lavoro è stabilito</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il </STRING></STRING>paragrafo seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis.	Dopo che una persona ha esercitato un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2 del regolamento di base per un totale di 24 mesi, con interruzioni non superiori a due mesi, l'articolo 12, paragrafo 1 o 2, del regolamento di base non si applica a tale persona per quanto riguarda tale Stato membro prima che siano trascorsi almeno due mesi dalla fine del periodo precedente di attività in tale Stato. in circostanze specifiche può essere concessa una deroga a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma" si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Nello specifico, la persona deve aver già svolto la sua attività per un periodo di almeno tre mesi prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di tale articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare, nello Stato membro in cui è stabilita, i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5 bis.	</STRING></STRING>Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'individuazione della sede legale o del domicilio pertinente per determinare la legislazione applicabile è effettuata nel quadro di una valutazione globale, sulla base di fattori pertinenti per il caso, tenendo debitamente conto di ciascuno di tali fattori a seconda delle circostanze del caso. La commissione amministrativa stabilisce le modalità dettagliate ai fini di tale determinazione</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"10.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La determinazione della legislazione applicabile a norma dell'articolo 13 del regolamento di base si applica per un periodo massimo di 24 mesi, tenendo conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Decorso il periodo di 24 mesi, la legislazione applicabile è nuovamente valutata alla luce della situazione della persona interessata.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>è aggiunto il paragrafo seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12.	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, in relazione a</STRING></STRING> una persona che soggiorna al di fuori del territorio dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed</STRING></STRING> esercita la propria attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri, le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione per la determinazione della legislazione applicabile si applicano <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>, a condizione che il soggiorno di tale persona si consideri avvenga nello Stato membro in cui <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la stessa esercita la maggior parte delle proprie </STRING></STRING>attività<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in termini di orario di lavoro, all’interno del territorio dell'Unione</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>l'articolo 15 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 15</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate) </STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, conformemente all'articolo 12 del regolamento di base, una persona eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, la persona interessata ne informano l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile prima dell'inizio dell'attività e richiedono l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente rilascia un attestato indicante la legislazione applicabile alla persona interessata. Se tale attestato non è rilasciato immediatamente, l'istituzione rilascia automaticamente un avviso di ricevimento della richiesta, che costituisce un elemento di prova a dimostrazione del fatto che l'istituzione competente è stata informata conformemente al paragrafo 1. L'istituzione competente mette senza indugio a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è esercitata l'attività le informazioni pertinenti relative alla legislazione applicabile a tale persona o, qualora tali informazioni non siano ancora disponibili, le informazioni relative all'avviso di ricevimento.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano ai viaggi di lavoro.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, ad eccezione delle attività nel settore edile di cui all'allegato 6, i paragrafi 1 e 1 bis non si applicano alle attività la cui durata complessiva non superi tre giorni consecutivi di lavoro nell'arco di un periodo di 30 giorni consecutivi.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nelle situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 del regolamento di base, qualora non sia stato rilasciato l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, il datore di lavoro o, nel caso di un lavoratore autonomo, la persona interessata, su richiesta dell'istituzione competente dello Stato membro in cui è esercitata l'attività, fornisce l'avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo o la prova che l'attività rientra in un'esenzione di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I datori di lavoro conservano la responsabilità di fornire le prove necessarie e di mettere a disposizione delle persone che esercitano un’attività subordinata in un altro Stato membro i documenti giustificativi pertinenti a tal fine. Tali prove possono essere fornite su carta o in formato elettronico.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se l'istituzione competente dello Stato membro in cui è esercitata l'attività nutre dubbi sulle informazioni fornite dal datore di lavoro o dalla persona interessata, sulla validità di un documento o degli elementi di prova o sull'esattezza dei fatti su cui si basa il documento, tale istituzione può chiedere all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile di fornire ulteriori informazioni. Si applicano in tal caso l'articolo 19 bis e l'articolo 20, paragrafi 3 e 4.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora una persona di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) o d), del regolamento di base eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, la persona interessata ne informano l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile nel più breve tempo possibile prima dell'inizio dell'attività. Tale istituzione rende disponibili senza indugio alla persona interessata e all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona. Il paragrafo 1 ter del presente articolo si applica mutatis mutandis.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il datore di lavoro considerato tale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di base. Tale istituzione rende disponibili senza indugio le informazioni relative alla legislazione applicabile alla persona interessata, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>l'articolo 16 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	</STRING></STRING>La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale informazione può anche essere fornita, per suo conto, dal datore di lavoro.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile alla persona interessata, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se</STRING></STRING> l'istituzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">determina che è applicabile la legislazione dello Stato membro di residenza,</STRING></STRING> informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> in cui è situato il datore di lavoro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguardo alla determinazione della legislazione applicabile</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>istituzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del luogo di residenza designata</STRING></STRING> stabilisce che si applica la legislazione di un altro Stato membro, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> determinazione è provvisoria <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'istituzione</STRING></STRING> informa senza indugio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le istituzioni designate di ciascuno</STRING></STRING> Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in cui è esercitata un'attività o in cui è situato il datore di lavoro di tale determinazione provvisoria della legislazione applicabile. La determinazione provvisoria</STRING></STRING> diventa definitiva ▌ due mesi dopo che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le istituzioni designate</STRING></STRING> dalle autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli Stati membri interessati</STRING></STRING> ne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono state informate</STRING></STRING>, a meno che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno una di esse</STRING></STRING> non informi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>istituzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designata del luogo di residenza, entro la fine del periodo di due mesi,</STRING></STRING> di non poter ancora accettare la determinazione provvisoria o di essere di parere diverso.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5.	</STRING></STRING>L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva informa immediatamente la persona interessata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> il suo datore di lavoro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tale determinazione</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>	l'articolo 19 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: </STRING></STRING><CITATION><P>"2.	Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'attestato è rilasciato in un formato standardizzato.</STRING></STRING>"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	</STRING></STRING>Ogniqualvolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare un attestato a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del paragrafo 2</STRING></STRING>, essa procede ad una valutazione adeguata dei fatti pertinenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per l'applicazione delle norme di cui al titolo II del regolamento di base e conferma</STRING></STRING> che le informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenute nell'</STRING></STRING>attestato sono corrette.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo: </STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 19 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione in caso di dubbio sulla validità dei documenti per quanto riguarda la legislazione applicabile</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, in caso di dubbio sulla validità di un documento attestante la situazione di una persona ai fini della legislazione applicabile o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione richiedente motiva la sua richiesta e fornisce la pertinente documentazione giustificativa all’origine della stessa. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando riceve una richiesta di questo tipo, l'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se individua un errore, procede al suo ritiro o alla sua rettifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il ritiro o la rettifica ha effetto retroattivo. Tuttavia, laddove vi sia il rischio di un esito sproporzionato, in particolare di perdita della condizione di persona assicurata per l'intero periodo pertinente o per parte di esso in tutti gli Stati membri interessati, lo Stato membro valuta se applicare l'articolo 16 del regolamento di base. Qualora ritenga, sulla base degli elementi di prova di cui dispone, che non sussistano dubbi sul fatto che chi ha richiesto il documento ha commesso una frode, l'istituzione emittente ritira o rettifica il documento senza indugio e con effetto retroattivo. </STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, dopo aver riesaminato i motivi per il rilascio del documento, l'istituzione emittente non è in grado di individuare alcun errore, trasmette all'istituzione richiedente tutti gli elementi di prova di cui dispone entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi urgenti, in cui i motivi dell'urgenza sono chiaramente indicati e circostanziati nella richiesta, gli elementi di prova sono trasmessi entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, anche se l'istituzione emittente non ha portato a termine le sue deliberazioni a norma del paragrafo 2. </STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora l'istituzione richiedente, dopo aver ricevuto gli elementi di prova disponibili, continui a nutrire dubbi circa la validità del documento, l'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano o l'esattezza delle informazioni in base alle quali è stato rilasciato il documento, può presentare elementi di prova in tal senso e trasmettere un'ulteriore richiesta di chiarimenti e, se del caso, di ritiro o rettifica del documento da parte dell'istituzione emittente secondo la procedura e le tempistiche di cui al presente articolo.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora i dubbi dell'istituzione destinataria persistano e le istituzioni interessate non raggiungano un accordo, si applica l'articolo 5, paragrafo 5.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 20 sono aggiunti i paragrafi seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, le istituzioni degli Stati membri rispondono, fatto salvo l'articolo 19 bis del regolamento di applicazione, alle domande ricevute dalle istituzioni degli altri Stati membri entro 35 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se una persona esercita un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro senza l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, a meno che non sia richiesto alcun attestato a norma dell'articolo 15 del regolamento di applicazione, l'istituzione competente in tale altro Stato membro può chiedere informazioni sulla legislazione applicabile a tale persona all'istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile prima facie.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se l'istituzione interpellata non risponde entro 35 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'istituzione richiedente può procedere come se l’attestato non fosse mai stato rilasciato e informa l'istituzione interpellata in tal senso. Se l'attestato viene successivamente emesso dall'istituzione interpellata, tale attestato ha, ove opportuno, effetto retroattivo.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>al titolo III, il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Prestazioni di malattia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per l'assistenza di lungo periodo</STRING></STRING>, di maternità e di paternità assimilate";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 25 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base, la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche o di assistenza di lungo periodo nello Stato membro di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i suoi diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di tale documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico o a causa della necessità di assistenza di lungo periodo affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le necessarie cure o prestazioni per l'assistenza di lungo periodo prima della conclusione prevista del suo soggiorno.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4.	In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o da una persona, qualificata in conformità del diritto o delle prassi nazionali, di sua scelta nello Stato membro di residenza o di dimora.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'istituzione competente informa altresì l'istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest'ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo incluse nell'elenco di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie o per l'assistenza di lungo periodo e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia o per l'assistenza di lungo periodo al quale si applichi il regolamento di base, l'istituzione di un altro Stato membro non diventa, per il solo fatto di tale esonero, responsabile per sostenere il costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a tali persone o a un loro familiare a norma del titolo III, capitolo I, del regolamento di base.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21)</NO.P>▌ all'articolo 43, il paragrafo 3 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	L'istituzione di ogni Stato membro calcola, in base alla sua legislazione applicabile, gli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, non sono soggetti alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>22)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"1.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis all'articolo 60 bis del regolamento di base. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>23)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l’articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 54 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedure per l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella situazione di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, la persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente e presenta una domanda di prestazione all'istituzione di tale Stato membro. Se la domanda è presentata all'istituzione dello Stato membro di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, tale istituzione trasferisce immediatamente la domanda all'istituzione dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente a scopo di indagini. La data in cui è stata presentata la domanda iniziale si applica a tutte le istituzioni interessate.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, a seguito delle indagini sulla domanda da parte dell'istituzione dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente, si determina che la persona disoccupata non soddisfa le condizioni previste per la totalizzazione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di base, ed è evidente dalle informazioni disponibili che la persona disoccupata ha completato il periodo necessario per avere diritto a ricevere prestazioni ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, invia immediatamente un documento all'istituzione dello Stato membro di cui a tale disposizione. Se non è evidente che la persona disoccupata abbia completato il periodo necessario a ricevere prestazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, l'istituzione dello Stato membro del periodo di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma più recente contatta l'istituzione dello Stato membro di cui a tale disposizione, prima di inviare il documento, al fine di determinare se il periodo ivi specificato sia stato completato in tale Stato membro.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il documento di cui al paragrafo 2 include le informazioni necessarie sulla situazione della persona disoccupata. La commissione amministrativa determina il formato e il contenuto del documento.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>24)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 55 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"1.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per beneficiare dell'articolo 64, dell'articolo 64 bis, paragrafo 2, o dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e chiede il rilascio di un documento attestante che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P>"4.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all’istituzione competente un documento con l’indicazione della data d’iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all'istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo, di attivazione e di collocamento predisposte.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l'istituzione competente nell'eventualità che sorgano circostanze suscettibili di incidere sul diritto della persona disoccupata alle prestazioni, come la ripresa dell'attività lavorativa.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7</STRING></STRING> è sostituito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"7.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I paragrafi da 2 a 6 del presente articolo si applicano mutatis mutandis alle situazioni di cui all'articolo 64 bis, paragrafo 1, del regolamento di base</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>25)</NO.P>L'articolo 56 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito</STRING></STRING> il paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-1.	L'istituzione competente informa le persone in stato di disoccupazione completa di cui all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento di base dei loro diritti e obblighi e fornisce loro documenti che includono tutte le informazioni necessarie riguardo alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione in conformità della legislazione pertinente. Le istituzioni competenti si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per sostenere le attività di ricerca di lavoro delle persone disoccupate che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e si informano reciprocamente delle procedure di controllo e delle condizioni applicabili nonché dell'ufficio del lavoro presso il quale tali persone devono mettersi a disposizione. L'istituzione dello Stato membro di residenza informa immediatamente l'istituzione competente, su richiesta di quest'ultima, delle circostanze di cui sono a conoscenza e che possono incidere sul diritto alle prestazioni, in particolare se una persona in stato di disoccupazione completa ha svolto un'attività lavorativa o è diventata lavoratore autonomo nello Stato membro di residenza.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	"Se, a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento di base, una persona disoccupata decide di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni oltre che di quello che le eroga, iscrivendosi come persona in cerca di occupazione, ne informa l'istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se richiesto dagli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, su richiesta dell'istituzione competente, informano anche immediatamente quest'ultima delle circostanze di cui sono a conoscenza e che possono incidere sul diritto alle prestazioni, in particolare se la persona in stato di disoccupazione completa ha svolto un'attività lavorativa o è diventata lavoratore autonomo nello Stato membro di residenza.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 3 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>26)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito ’articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 56 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure rafforzate di sostegno e cooperazione per le persone disoccupate che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri cooperano e possono stabilire di comune accordo procedure e termini di tempo specifici relativi all’evoluzione della situazione delle persone disoccupate nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che risiedano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri interessati provvedono affinché le persone disoccupate di cui all'articolo 65 del regolamento di base possano accedere in ciascuno dei loro territori alla rete europea di servizi per l'impiego (EURES) e ai servizi di sostegno nelle regioni transfrontaliere, ove disponibili, a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio*.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________________________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*	Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: </STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>’;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>27)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 57, il titolo è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizioni per l’applicazione degli articoli 60 bis, 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>28)</NO.P>all'articolo 64, paragrafo 1, il primo trattino, è sostituito dal seguente:<CITATION><P>" - l'indice (valori i = 1, 2, 3 e 4) rappresenta le quattro classi d'età considerate per il calcolo degli importi forfettari:</P><P>i = 1: persone di meno di 65 anni,</P><P>i = 2: persone da 65 a 74 anni,</P><P>i = 3: persone da 75 a 84 anni,</P><P>i = 4: persone di 85 anni e più.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>29)</NO.P>l'articolo 65 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 65</P><P>Notifica dei costi medi annuali</P><P><NO.P>1.</NO.P>L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione.</P><P><NO.P>2.</NO.P>I costi medi annuali notificati a norma del paragrafo 1 sono pubblicati ogni anno nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> dopo l'approvazione da parte della commissione amministrativa.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Se uno Stato membro non è in grado di notificare i costi medi annuali per un anno determinato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso richiede entro lo stesso termine alla commissione amministrativa e alla commissione di controllo dei conti l'autorizzazione a utilizzare i costi medi annuali per tale Stato membro pubblicati nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione europea</STRING></STRING> per l'anno che precede l'anno specifico per cui la notifica non è ancora stata effettuata. Nel richiedere tale autorizzazione, lo Stato membro spiega i motivi per cui non è in grado di comunicare i costi medi annuali per l'anno in questione. Se la commissione amministrativa, tenuto conto del parere della commissione di controllo dei conti, approva la richiesta dello Stato membro, i costi medi annuali per l’anno precedente quello per il quale la notifica non è stata ancora effettuata sono nuovamente pubblicati nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</P><P><NO.P>4.</NO.P>L’autorizzazione di cui al paragrafo 3 non è concessa per due anni consecutivi.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>30)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">66, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma degli articoli 35 e 41 del regolamento di base. I crediti reciproci possono essere compensati tra gli organismi di collegamento.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>31)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 67 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma e l'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell'individuazione dell'istituzione competente.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7.	La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>32)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">68, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>33)</NO.P>l'articolo 70 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>34)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 72, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"1.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatte salve disposizioni contrarie dell'articolo 73 del regolamento di applicazione, se l'istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l'importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona a prescindere dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L'istituzione di quest’ultimo Stato membro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo detratto all’istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>35)</NO.P>l'articolo 73 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 73</P><P>Rimborso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> prestazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indebite in denaro o in natura</STRING></STRING> e di contributi ▌ in caso di ▌ modifica retroattiva della legislazione applicabile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di altre situazioni in cui un'istituzione non era competente</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>In caso di un cambiamento retroattivo della legislazione applicabile, incluse le situazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché in altri casi in cui un'</STRING></STRING>istituzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> non competente abbia</STRING></STRING> indebitamente versato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o erogato</STRING></STRING> prestazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oppure abbia indebitamente percepito contributi, detta istituzione</STRING></STRING> redige un giustificativo dell'importo erogato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o percepito</STRING></STRING> e lo trasmette all'istituzione individuata come competente ai fini del rimborso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, entro sei mesi dalla determinazione del cambiamento della legislazione applicabile o dall'individuazione dell'istituzione responsabile del versamento delle prestazioni o del percepimento dei contributi</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>2.</NO.P>	Le prestazioni in natura ▌ sono rimborsate dall'istituzione individuata come competente a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli articoli da 66 a 68</STRING></STRING> del regolamento di applicazione.</P><P><NO.P>3.</NO.P>L'istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni in denaro detrae l'importo in denaro che è tenuta a rimborsare all'istituzione non competente o solo competente a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l'importo detratto a quest'ultima istituzione.</P><P>Se l'importo delle prestazioni indebitamente pagate supera l'importo degli arretrati dovuti dall'istituzione individuata come competente, o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti ▌ dalla legislazione che applica e trasferisce senza indugio l'importo trattenuto all'istituzione che ha indebitamente versato le prestazioni in denaro ai fini del loro rimborso.</P><P><NO.P>4.</NO.P>L'istituzione che ha indebitamente percepito i contributi versati da una persona giuridica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> fisica procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati soltanto dopo avere ottenuto dall'istituzione individuata come competente conferma in merito alle somme in questione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING></P><P>Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dal ricevimento del computo dell'importo erogato o percepito, l'istituzione che ha indebitamente percepito i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> giuridica a tale istituzione. I contributi trasferiti sono considerati come versati retroattivamente all'istituzione individuata come competente.</P><P>Se l'importo dei contributi percepiti indebitamente supera l'importo che la persona fisica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> giuridica deve all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi indebitamente rimborsa l'importo in eccesso alla persona giuridica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> fisica interessata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, calcolato in conformità del diritto nazionale</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>5.</NO.P>L'esistenza di termini temporali ai sensi della legislazione nazionale non è un valido motivo per rifiutare la liquidazione dei crediti tra istituzioni ai sensi del presente articolo.</P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, o all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, </STRING></STRING>il presente articolo non si applica ai crediti che risalgono a più di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36</STRING></STRING> mesi alla data in cui è stata avviata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la </STRING></STRING>procedura.</P><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Due o più Stati membri possono concordare disposizioni e procedure specifiche diverse da quelle previste ai paragrafi da 1 a 6 e, per quanto riguarda le prestazioni in natura, possono applicare l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di base, a condizione che dette disposizioni e procedure non rechino detrimento alle persone interessate.</STRING></STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La commissione amministrativa stabilisce dettagliate modalità di applicazione del presente articolo.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>36)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 75 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	al paragrafo 1 è aggiunto il trattino seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-	per "data di scadenza del credito " si intende la data entro la quale il debito dovrebbe essere rimborsato a norma della legislazione dello Stato membro della parte richiedente.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	è aggiunto il paragrafo seguente▌:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4.	</STRING></STRING>Qualora un rimborso dei contributi di sicurezza sociale riguardi una persona che risiede o dimora in un altro Stato membro, lo Stato membro cui spetta effettuare il rimborso può<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di applicazione,</STRING></STRING> informare lo Stato membro di residenza o di dimora del rimborso in questione, senza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aver prima ricevuto una</STRING></STRING> richiesta preventiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a tal fine.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>37)</NO.P>l'articolo 77 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 77</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Notifica</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito o il suo recupero.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La domanda di notifica è corredata di un modulo standard contenente almeno le informazioni seguenti e lo strumento o la decisione da notificare:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	il nome, l’indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo scopo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una descrizione dello strumento o la decisione da notificare nonché natura e importo del credito;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il nome, l’indirizzo e altri recapiti riguardanti:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ufficio responsabile per lo strumento o la decisione da notificare; e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se diverso dall’ufficio di cui al punto i), l'ufficio presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni sulla notifica o sulla procedura di contestazione dell'obbligo di pagamento.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l'azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parte richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo soltanto se non è in grado di procedere a una notifica in conformità delle norme che disciplinano la notifica del documento in questione nel suo Stato membro, o qualora tale notifica comporti difficoltà eccessive.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parte richiesta provvede affinché la notifica nel suo Stato membro sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro della parte richiesta.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 5 non pregiudica qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un'autorità dello Stato membro della parte richiedente, in conformità delle norme in vigore in tale Stato membro. Un'autorità nello Stato membro della parte richiedente può notificare un documento direttamente, per posta raccomandata o elettronica, ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>38)</NO.P>l'articolo 78 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo</STRING></STRING> 1 è<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sostituito dal seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P>"1.	Su richiesta della parte richiedente, la parte richiesta procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione da parte dello Stato membro della parte richiesta.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	</STRING></STRING>Prima che la parte richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato membro della parte richiedente, tranne nei casi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>quando è ovvio che non vi sono beni utili al recupero nello Stato membro della parte richiedente o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e la parte richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui la persona interessata dispone di beni nello Stato membro della parte richiesta;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>quando il ricorso a tali procedure nello Stato membro della parte richiedente comporterebbe difficoltà eccessive.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso in cui una parte richiesta riceva una domanda di recupero da una parte richiedente, quest'ultima, su domanda della parte richiesta, fornisce qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere necessaria alla parte richiesta ai fini del recupero del credito. La parte richiedente non è tenuta a fornire le informazioni di cui all'articolo 76, paragrafo 3, del presente regolamento di applicazione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aggiunto</STRING></STRING> il paragrafo seguente▌:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6.	</STRING></STRING>La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito emessi nello Stato membro della parte richiedente.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>39)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli articoli da</STRING></STRING> 79<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a 82 sono sostituiti dai seguenti</STRING></STRING>:<CITATION><P>"Articolo 79</P><P>Titolo che consente l'esecuzione del recupero</P><P><NO.P>1.</NO.P>Il titolo uniforme che consente l'esecuzione del recupero nello Stato membro della parte richiesta rispecchia il contenuto sostanziale del titolo iniziale che consentiva l'esecuzione e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro della parte richiesta. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in tale Stato membro.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Il titolo uniforme che consente l'esecuzione contiene:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile per quanto riguarda l'ufficio responsabile per l'accertamento del credito e, se diverso, l'ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>informazioni utili ai fini dell'individuazione del titolo che consente l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro della parte richiedente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>una descrizione del credito, compresa la sua natura, il periodo coperto dal credito, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la data di scadenza del credito e qualsiasi altra data pertinente</STRING></STRING> per quanto riguarda la procedura di esecuzione e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eventuali</STRING></STRING> interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e costi espressi nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>la data di notifica del titolo al destinatario da parte della parte richiedente o della parte richiesta;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>altre eventuali informazioni pertinenti. ▌</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 80</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modalità e termini di pagamento</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. Fatto salvo l'articolo 85, paragrafo 1 bis, la parte richiesta trasferisce l'intero importo del credito recuperato alla parte richiedente.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contestualmente al trasferimento dell'importo del credito alla parte richiedente, la parte richiesta trasmette inoltre informazioni utili ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parte richiesta può, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel suo Stato membro lo consentono, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente. La parte richiesta informa successivamente la parte richiedente di ogni eventuale decisione in tal senso.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, la parte richiesta applica un interesse di mora conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro della parte richiesta.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 81</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contestazione del credito o dell’atto che consente l’esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, nel corso della procedura di recupero, una parte interessata contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta, o la validità di una notifica effettuata da un'autorità nello Stato membro della parte richiedente, tale parte interessata adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alla legislazione in vigore in tale Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest'azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dal</STRING></STRING>la persona interessata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia, salvo che la parte richiedente non presenti una domanda di recupero del credito ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Fatto salvo l'articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiesta può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, inoltrare alla parte richiesta una domanda motivata di recupero di un credito contestato, purché le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, o la validità della notifica effettuata da un'autorità della parte richiesta, è adita l'autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 81 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ritiro e modifica</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parte richiedente informa la parte richiesta senza indugio di qualsiasi modifica apportata successivamente alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi di tale modifica o ritiro.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 81, paragrafo 1, la parte richiedente trasmette alla parte richiesta la decisione corredata di un titolo uniforme riveduto che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta. La parte richiesta prosegue la procedura di recupero sulla base del titolo riveduto.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta possono continuare sulla base del titolo riveduto, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli articoli 79 e 81 si applicano in relazione al titolo riveduto.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la domanda viene modificata per un motivo diverso da quello di cui al paragrafo 2 e tale modifica prevede una riduzione dell'importo del credito, la parte richiesta porta avanti le misure di recupero o le misure cautelari già adottate, che sono limitate all'importo del credito ancora da liquidare.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 82</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Limiti dell'assistenza</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta salva la competenza di accordare assistenza, la parte richiesta non è tenuta:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione, se la domanda iniziale ai sensi dell’articolo 76, 77 o 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni dalla data di scadenza del credito nello Stato membro della parte richiedente, fino alla data della domanda iniziale di assistenza.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In relazione alla lettera b), se il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente è oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni </STRING></STRING>decorre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dalla data in cui non è più possibile contestare il credito o il titolo che consente il recupero.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, ove le autorità dello Stato membro della parte richiedente accettino un rinvio del termine di pagamento o un piano di rateizzazione, si considera che il periodo di cinque anni </STRING></STRING>decorre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla data in cui l'intero periodo di pagamento giunge al termine.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, in tali casi la parte richiesta non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di 10 anni, calcolati dalla data di scadenza del credito nello Stato membro della parte richiedente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>40)</NO.P>L'articolo 84 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 84</P><P>Misure cautelari</P><P><NO.P>1.</NO.P>	Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari ▌ conformemente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al diritto nazionale e</STRING></STRING> alle prassi amministrative in vigore nel proprio Stato membro, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda, o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base al diritto nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro della parte richiedente.</P><P>Il documento redatto ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato membro della parte richiedente e relativo al credito per cui è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro della parte richiesta. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro della parte richiesta.</P><P><NO.P>2.</NO.P>	La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro della parte richiedente.</P><P><NO.P>3.</NO.P>	Per l'attuazione del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafo 1 del presente articolo</STRING></STRING>, si applicano <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING> le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>41)</NO.P>all'articolo 85, ▌ il paragrafo 1, è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal</STRING></STRING> seguente ▌:<CITATION><P>"1.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano a crediti analoghi nello Stato membro della parte richiesta.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P>Nel caso in cui i costi legati al recupero non possano essere recuperati dal debitore in aggiunta all'importo del credito, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali costi </STRING></STRING>sono detratti da qualsiasi importo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettivamente recuperato</STRING></STRING> oppure, qualora ciò non sia possibile, sono rimborsati dalla parte richiedente. La parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità di rimborso specifiche per il caso o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accordarsi su </STRING></STRING>una rinuncia al rimborso di tali costi.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>42)</NO.P>▌ è inserito il seguente articolo ▌:<CITATION><P>"Articolo 85 bis</P><P>Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	Previo accordo tra la parte richiedente e la parte richiesta, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati della parte richiedente possono, al fine di promuovere l'assistenza reciproca disciplinata dalla presente sezione:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	essere presenti negli uffici in cui le autorità amministrative dello Stato membro della parte richiesta esercitano le loro funzioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro della parte richiesta;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	assistere i funzionari competenti dello Stato membro della parte richiesta durante il procedimento giudiziario in tale Stato membro.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>	Nella misura in cui ciò è consentito dalla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta, l'accordo di cui al paragrafo 1 ▌ può prevedere che i funzionari dello Stato membro richiedente possano interrogare le persone ed esaminare i registri.</P><P><NO.P>3.</NO.P>I funzionari autorizzati dalla parte richiedente, quando agiscono a norma dei paragrafi 1 e 2, devono avere un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>43)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 86 è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>44)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto l’articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 86 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Potere di adottare atti di esecuzione</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione precisa ulteriormente, mediante atti di esecuzione, le procedure di recupero. Tali atti di esecuzione definiscono:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le modalità pratiche di applicazione della presente sezione per quanto concerne la trasmissione, per via elettronica, di informazioni e documenti o di decisioni alla persona interessata, ai sensi dell'articolo 4;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il formato del titolo uniforme di cui all'articolo 79;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni che la parte richiesta deve fornire alla parte richiedente circa lo stato di avanzamento o l'esito della domanda e il relativo termine applicabile;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure che le istituzioni interessate devono adottare in caso di modifica o ritiro del credito che è oggetto di una domanda di recupero;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ulteriori modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dell'articolo 75, paragrafo 2, degli articoli 76, 77, 78, 79, 80 e 81, dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, e degli articoli 84, 85 e 85 bis; e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la determinazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 quater, paragrafo 2, del regolamento di base.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>45)</NO.P>l'articolo 87 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> paragrafo 4 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sostituito dal seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P>"4.	I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo di cui all'articolo 1, lettera v ter, del regolamento di base.</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> paragrafo 6 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P>"6.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di base, l’istituzione debitrice rimborsa l’importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo all’istituzione che è stata incaricata di eseguirli.</STRING></STRING> Tuttavia, se l'istituzione cui è stato chiesto di effettuare il controllo si avvale dei risultati anche per la concessione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per suo conto</STRING></STRING> delle prestazioni alla persona interessata a norma della legislazione che essa applica, non richiede il rimborso delle spese di cui alla frase precedente. ▌";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>46)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l’articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 87 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il …</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo], la Commissione effettua una valutazione del rispetto dei termini di cui al titolo II del regolamento di applicazione e dell'attuazione delle norme di cui all'articolo 14, paragrafo 5 bis, di tale regolamento. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella sua valutazione la Commissione valuta inoltre se sia opportuno estendere l'ambito di applicazione delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo a norma del regolamento di base in modo da includere le prestazioni legate al lavoro.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione presenta una relazione che illustra i risultati della sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per preparare tale relazione.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>47)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>articolo 89, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> paragrafo 3 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>48)</NO.P>l'articolo 92 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>49)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 93 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sostituito dal seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 93</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizioni transitorie</STRING></STRING></P><P>Gli articoli 87, 87 bis e 87 ter del regolamento di base si applicano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>50)</NO.P>è inserito l’articolo seguente:<CITATION><P>"Articolo 94 bis</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizioni transitorie in materia di </STRING></STRING>prestazioni di disoccupazione</P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli articoli 56 e 70 e l'allegato 5, nella versione in vigore prima del … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], continuano ad applicarsi alle prestazioni di disoccupazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le quali sono presentate domande prima delle </STRING></STRING>pertinenti date di applicazione di cui all’articolo 97, secondo comma, punto 2) nonché terzo e quarto comma.</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 73, nella versione in vigore prima del … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], continua ad applicarsi alle liquidazioni dei crediti risalenti a prima del … [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo].</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il titolo IV, capo III, sezione 3, nella versione in vigore prima del … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], continua ad applicarsi alle domande e alle contestazioni risalenti a prima del … [24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo].</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>51)</NO.P>l'articolo 96 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Tuttavia, fatto salvo l'articolo 107, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini: ";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>è inserito il paragrafo seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis.	</STRING></STRING>Ai fini della legislazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la conversione valutaria è disciplinata dall'articolo 90. ▌";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>52)</NO.P>l’articolo 97 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 97</P><P>Entrata in vigore e applicazione</P><P>Il presente regolamento è pubblicato nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING> ed entra in vigore il 1° maggio 2010.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">In deroga al primo comma, si applicano le date di applicazione seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>1)</SYMBOL>le seguenti disposizioni, nella versione in vigore a decorre dal … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], si applicano a decorrere da tale data:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>articolo 1, paragrafo 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>articolo 2, paragrafi 2 bis, 5 e 6;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>articolo 3, paragrafo 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>articolo 19, paragrafi 2 e 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>articolo 26, paragrafo 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>articolo 43, paragrafo 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>articolo 65;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>articolo 66, paragrafo 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>articolo 68, paragrafo 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>articolo 75, paragrafi 1, 3 e 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL>articoli 85 bis, 86 e 86 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL>articolo 87, paragrafi 4 e 6;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>m)</SYMBOL>articolo 87 quater;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL>articolo 89, paragrafo 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL>articoli 92, 93 e 94 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL>articolo 96, paragrafi 1 e 1 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>q)</SYMBOL>allegato 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>2)</SYMBOL>Le seguenti disposizioni, nella versione in vigore a decorre dal … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], si applicano a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo]:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>articolo 5, paragrafi da 2 a 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>articolo 14, paragrafi 1, 1 bis, 3, 5 bis, 10 e 12;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>articolo 15;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>articolo 19 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>articolo 20, paragrafi 3 e 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>articolo 25, paragrafi 1 e 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>articolo 31, paragrafo 2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>articolo 32, paragrafo 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>articolo 54, paragrafo 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>k)</SYMBOL>articolo 54 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL>articolo 55, paragrafi 1, 4, 5 e 7;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>m)</SYMBOL>articolo 56, paragrafi -1, 1 e 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL>articolo 56 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL>articolo 67, paragrafi 3 e 7;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL>articoli 70,</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>q)</SYMBOL>articolo 72, paragrafo 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>r)</SYMBOL>articoli 73 e 77;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>s)</SYMBOL>articolo 78, paragrafi da 1 a 4 e 6;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>t)</SYMBOL>articoli da 79 a 82 e articolo 84;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>u)</SYMBOL>articolo 85, paragrafi 1 e 1 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>allegati 5 e 6.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>3)</SYMBOL>L’articolo 64, nella versione in vigore a decorrere dal … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], si applica a decorrere dal 1º gennaio del … [anno civile successivo a quello in cui entra in vigore il regolamento modificativo].</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al secondo comma, punti 1) e 2), del presente articolo, per quanto riguarda le persone per le quali, durante la loro ultima attività subordinata o autonoma, il Lussemburgo era lo Stato membro competente, gli articoli 56 e 70 e l'allegato 5, nella versione in vigore prima del … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], si applicano fino al … [5 anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo], durante tale periodo l'articolo 56 bis non si applica al Lussemburgo.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Lussemburgo può notificare alla Commissione la necessità di prorogare il periodo di cui al terzo comma fino al … [7 anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo]. Tale notifica della proroga è effettuata in tempo utile prima della fine del periodo di cui al terzo comma. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>53)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli allegati del regolamento (CE) n. 987/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entrata in vigore e data di applicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del mese</STRING></STRING> successivo alla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">data di</STRING></STRING> pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …,</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ALLEGATO I </STRING></STRING></TI><P>Modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così modificati:</STRING></STRING></P><P><NO.P>1)</NO.P>L'allegato I è così modificato:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la parte I è così modificata:</P><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo la sezione "BULGARIA" è inserita la sezione seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"REPUBBLICA CECA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge relativa agli anticipi sugli assegni alimentari (n. 588/2020 Coll.)";</STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "ESTONIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"ESTONIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegni alimentari ai sensi della legge sulle prestazioni familiari del 1° gennaio 2017";</STRING></STRING></P><P><NO.P>iii)</NO.P>la sezione "SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:</P><P>"SLOVACCHIA</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 201/2008 Coll. quale modificata</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>iv)</NO.P>la sezione "SVEZIA" è sostituita dalla seguente:</P><P>"SVEZIA</P><P>Alimenti (capi 17-19 del codice dell'assicurazione sociale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2010:110);</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>b)</NO.P>la parte II è così modificata:</P><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "LITUANIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"LITUANIA </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegni alimentari per i figli a norma della legge relativa agli assegni alimentari per i figli";</STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P>la sezione "UNGHERIA" è soppressa;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "POLONIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"POLONIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari)</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno di nascita una tantum per un figlio a cui è stata diagnosticata una disabilità grave e irreversibile o una malattia non curabile e potenzialmente mortale che abbia avuto origine nel periodo di sviluppo prenatale del bambino o durante il travaglio";</STRING></STRING></P><P><NO.P>iv)</NO.P>la sezione "ROMANIA" è soppressa;</P><P><NO.P>v)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"SLOVACCHIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno di nascita";</STRING></STRING></P><P><NO.P>vi)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "FINLANDIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"L'assegno globale di maternità, l'assegno forfettario di maternità e l'aiuto sotto forma di importo forfettario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità (477/1993)";</STRING></STRING></P><P><NO.P>vii)</NO.P>è aggiunta la sezione seguente:</P><P>"SVEZIA</P><P>Assegno di adozione [capo 21 del codice dell'assicurazione sociale (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2010</STRING></STRING>:110)].";</P><P><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>allegato II <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è così modificato:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le sezioni "DANIMARCA-FINLANDIA", "DANIMARCA-SVEZIA" sono soppresse;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "GERMANIA-AUSTRIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"GERMANIA-AUSTRIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j) della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.";</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le sezioni "SPAGNA-PORTOGALLO", e "FINLANDIA-SVEZIA" sono soppresse;</STRING></STRING></P><P><NO.P>3)</NO.P>nell'allegato III, le sezioni "ESTONIA", "SPAGNA", "CROAZIA", "ITALIA", "LITUANIA", "UNGHERIA", "PAESI BASSI", "FINLANDIA" e "SVEZIA" sono soppresse.</P><P><NO.P>4)</NO.P>L'allegato IV è così modificato:</P><P><NO.P>a)</NO.P>dopo "GERMANIA" è inserita la sezione "ESTONIA";</P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo "CIPRO" è inserita la sezione "LETTONIA";</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>dopo "<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LETTONIA</STRING></STRING>" è inserita la sezione "LITUANIA";</P><P><NO.P>d)</NO.P>dopo "UNGHERIA" è inserita la sezione "MALTA";</P><P><NO.P>e)</NO.P>dopo "POLONIA" è inserita la sezione "PORTOGALLO";</P><P><NO.P>f)</NO.P>dopo "PORTOGALLO" è inserita la sezione "ROMANIA";</P><P><NO.P>g)</NO.P>dopo "SLOVENIA" è inserita la sezione "SLOVACCHIA";</P><P><NO.P>h)</NO.P>dopo "SLOVACCHIA" è inserita la sezione "FINLANDIA";</P><P><NO.P>i)</NO.P>dopo "SVEZIA" è inserita la sezione "REGNO UNITO";</P><P><NO.P>5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'allegato VI, la sezione "FINLANDIA" è soppressa;</STRING></STRING></P><P><NO.P>6)</NO.P>	al<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'allegato VIII, la parte I è così modificata:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>		<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "LITUANIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"LITUANIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutte le domande di pensione di vedova o di vedovo a titolo di assicurazione sociale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di vedova o di vedovo (legge sulle pensioni di assicurazione sociale).</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella sezione "AUSTRIA", la lettera g) è sostituita dalla seguente: </STRING></STRING></P><P>"g)	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutte le domande di prestazioni a norma della legge federale sulle prestazioni pensionistiche per i notai austriaci del 22 dicembre 2018– NVG 2020;</STRING></STRING></P><P><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bonus di avviamento a norma degli articoli 262 bis e 286 bis dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali) del 9 settembre 1955, dell'articolo 144 bis del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavoratori del commercio) dell'11 ottobre 1978 e dell'articolo 135 bis del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) dell'11 ottobre 1978.</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>7)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'allegato IX è così modificato:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte I è così modificata:</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo "DANIMARCA" è aggiunta la sezione seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"ESTONIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazione di ridotta capacità lavorativa accordata in conformità alla legge sull'invalidità lavorativa";</STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "FINLANDIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"FINLANDIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007)</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>b)</NO.P>	nel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte II la sezione "LITUANIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"LITUANIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le pensioni del regime di assicurazione sociale versate a vedove o vedovi e orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva la persona defunta in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale"</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella parte III, il terzo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012";</STRING></STRING></P><P><NO.P>8)</NO.P>l'allegato X è così modificato:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la sezione "REPUBBLICA CECA" è soppressa;</P><P><NO.P>b)</NO.P>nella sezione "GERMANIA", la lettera b) è sostituita dalla seguente:</P><P>"b)	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bürgergeld,</STRING></STRING> prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, in conformità al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">volume</STRING></STRING> II del codice sociale ▌.";</P><P><NO.P>c)</NO.P>la sezione "ESTONIA" è così modificata:</P><P><NO.P>i)</NO.P>la lettera a) è soppressa;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>è aggiunta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> lettera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seguente</STRING></STRING>:</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"c)	Assegno di sussistenza per pensionati soli (legge sulla previdenza sociale del 6 settembre 2016)";</STRING></STRING></P><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "LITUANIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"LITUANIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pensioni sociali d'invalidità e di vecchiaia (legge sulle pensioni sociali del 2005, articoli 5 e 6);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indennità di assistenza (legge sulle pensioni sociali del 2005, articolo 12);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità, concessa prima del 2019 a norma della legge sulle indennità di trasporto;</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>e)</NO.P>nella sezione "UNGHERIA", la lettera c) è soppressa;</P><P><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "AUSTRIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"AUSTRIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno supplementare (legge federale del 18 novembre 1965 sui diritti pensionistici dei funzionari federali, dei loro superstiti e delle persone a loro carico – Pensionsgesetz 1965 (PG 1965); Legge federale sulle prestazioni pensionistiche dei funzionari delle ferrovie federali austriache – Bundesbahn-Pensionsgesetz (BB-PG); Legge federale del 9 luglio 1958 sulle prestazioni pensionistiche dei dipendenti dei teatri federali (Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG))."</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "POLONIA" è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"POLONIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulle pensioni sociali);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazione parentale complementare (legge del 31 gennaio 2019 sulla prestazione parentale complementare);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (legge del 31 luglio 2019 sulla prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente)."</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "PORTOGALLO" è così modificata,</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P><P>"a)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Pensione sociale non contributiva di vecchiaia (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING></P><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d)	La componente di base e il supplemento della prestazione sociale per l'inclusione (decreto legge n. 126-A/2017 del 6 ottobre 2017, quale modificato).</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>i)</NO.P>dopo la sezione "<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">PORTOGALLO</STRING></STRING>" è inserita la sezione seguente:</P><P>"ROMANIA</P><P>Assegno sociale per i pensionati (ordinanza governativa urgente n. 6/2009 che stabilisce la pensione sociale minima garantita, approvata con legge n. 196/2009).";</P><P><NO.P>j)</NO.P>la sezione "SLOVENIA" è soppressa;</P><P><NO.P>k)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella sezione "FINLANDIA", la lettera c) è soppressa;</STRING></STRING></P><P><NO.P>l)</NO.P>la sezione "SVEZIA" è sostituita dalla seguente:</P><P>"SVEZIA</P><P><NO.P>a)</NO.P>Supplemento abitativo per i pensionati (capi 99-103 del codice dell'assicurazione sociale) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2010:110)</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>b)</NO.P>assegni di sussistenza per le persone anziane (capo 74 del codice dell'assicurazione sociale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2010:110)</STRING></STRING>;";</P><P><NO.P>m)</NO.P>nella sezione "REGNO UNITO", sono aggiunte le lettere seguenti:</P><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">f)	</STRING></STRING>componente "mobilità" dell'assegno per l'indipendenza personale (Personal Independence Payment - PIP) (nella legislazione della Gran Bretagna, parte 4 della legge di riforma del sistema di welfare 2012 e nella legislazione dell'Irlanda del Nord, parte 5 della riforma del welfare (Irlanda del Nord) 2015 [S.I. 2015/2006 (N.I. 1));</P><P><NO.P>g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare (Best Start Foods payment) (regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193));</STRING></STRING></P><P><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) (regolamento The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370));</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sussidi per spese funerarie (Funeral Support Payment) (regolamento relativo all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292));</STRING></STRING></P><P><NO.P>j)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno familiare scozzese (Scottish Child Payment) (regolamento relativo all'erogazione degli assegni familiari 2020 (SSI 2020/XX));</STRING></STRING></P><P><NO.P>k)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno a favore dei minori con disabilità, componente "mobilità" (regolamento relativo all'assistenza alla disabilità a favore di minori e giovani (Scozia) del 2021 (SSI 2021/174));</STRING></STRING></P><P><NO.P>l)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno a favore degli adulti con disabilità, componente "mobilità" (legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia) ("SS(S)A")) e regolamento relativo all'assistenza alla disabilità a favore di persone in età lavorativa (Scozia) del 2022;</STRING></STRING></P><P><NO.P>m)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno per spese di riscaldamento invernale in base all'età pensionabile (regolamenti modificativi del 2025 relativi all'assistenza per il riscaldamento invernale (età pensionabile) (Scozia);</STRING></STRING></P><P><NO.P>n)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno per combustibile invernale (regolamenti del 2025 sull'assegno per il riscaldamento invernale).</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>9)</NO.P>L'allegato XI è così modificato:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la sezione "REPUBBLICA CECA" è sostituita dalla seguente:</P><P>"REPUBBLICA CECA</P><P><NO.P>1.</NO.P>Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente regolamento, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione ceca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica ceca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione [articolo 106 bis, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensionistica]. ▌";</P><P><NO.P>b)</NO.P>nella sezione "GERMANIA", il punto 3 è sostituito dal seguente:</P><P>"3.	Ai fini della concessione di prestazioni in denaro, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume V del codice sociale (<STRING ITALIC="on">Sozialgesetzbuch</STRING> V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume VII del codice sociale (<STRING ITALIC="on">Sozialgesetzbuch</STRING> VII) e dell'articolo 24 decies, del volume V del codice sociale (<STRING ITALIC="on">Sozialgesetzbuch</STRING> V), alle persone assicurate residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se la persona assicurata fosse residente in Germania, a meno che quest'ultima non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita. Ai fini della concessione delle prestazioni di congedo parentale a norma della <STRING ITALIC="on">Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</STRING> (BEEG) (legge federale sull'indennità parentale e il congedo parentale) alle persone residenti in un altro Stato membro, l'istituzione tedesca competente per le prestazioni di congedo parentale calcola il reddito mensile medio percepito a norma degli articoli da 2 quater a 2 septies della legge, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se la persona fosse residente in Germania. In tal modo, se lo scaglione d'imposta IV è applicabile ai sensi dell'articolo 2 sexies, paragrafo 3, seconda frase, della BEEG in quanto il beneficiario non è stato classificato in alcun scaglione d'imposta durante il periodo di valutazione, egli può richiedere che le prestazioni di congedo parentale siano valutate in base al reddito netto effettivo tassato nello Stato membro di residenza. ▌";</P><P><NO.P>c)</NO.P>la sezione "ESTONIA" è sostituita dalla seguente:</P><P>"ESTONIA</P><P><NO.P>1.</NO.P>Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall'Estonia si considerano basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del calcolo della prestazione pro-rata di invalidità in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, i periodi di residenza trascorsi in Estonia saranno presi in considerazione a partire dall'età di 16 anni fino al verificarsi dell'invalidità. ▌";</P><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "CIPRO" è sostituita dalla seguente: </STRING></STRING></P><P>"CIPRO</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 60 bis del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella sezione "MALTA", la lettera a) è sostituita dalla seguente: </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta), della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) e della legge sulla protezione civile (capitolo 411 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;</STRING></STRING></P><P><NO.P>f)</NO.P>nella sezione "PAESI BASSI", <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> punto 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è sostituito dal seguente</STRING></STRING>:</P><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assicurazione malattia</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento, si intende:</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la persona che è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, ai sensi della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia); e </STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se non già inclusa nel caso di cui al punto i), la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi; </STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la persona di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; la persona di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il CAK;</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Wet langdurige zorg (legge sull'assistenza di lungo periodo) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono prelevati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria;</STRING></STRING></P><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto alle persone assicurate nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Wet langdurige zorg (legge sull'assistenza di lungo periodo); </STRING></STRING></P><P><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1, lettera f), nella versione in vigore prima del … [data di entrata in vigore del regolamento modificativo], continua ad applicarsi alle persone che hanno ricevuto una prestazione di cui a tale disposizione a tale data e che si sono registrate presso il CAK.</STRING></STRING>";</P><P><NO.P>g)</NO.P>dopo la sezione "AUSTRIA" è inserita la sezione seguente:</P><P>"SLOVACCHIA</P><P>Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione slovacca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica slovacca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione [articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">66 bis</STRING></STRING>, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 461/2003 sull'assicurazione pensionistica]. ▌";</P><P><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella sezione "FINLANDIA", il punto 1 è soppresso;</STRING></STRING></P><P><NO.P>i)</NO.P>la sezione "SVEZIA" è così modificata:</P><P><NO.P>i)</NO.P>i punti 1 e 2 sono soppressi;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>il punto 3 è sostituito dal seguente:</P><P>"3.	Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (capo 6 della legge <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(2010:110) </STRING></STRING>sull'attuazione del codice dell'assicurazione sociale riguardante i capi 53-74);";</P><P><NO.P>iii)</NO.P>il punto 4 è così modificato:</P><P><NO.P>—</NO.P>la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:</P><P>"4.	Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità figurativa di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capo 34 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110), si applicano le disposizioni seguenti:";</P><P><NO.P>—</NO.P>la lettera b) è sostituita dalla seguente:</P><P>"b)	se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 46 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 34, sezioni 3, 10 e 11, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi del capo 59 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui la persona assicurata ha percepito un reddito da un’attività lucrativa in Svezia;";</P><P><NO.P>iv)</NO.P>al punto 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</P><P>"5.	a)	Ai fini del calcolo dei crediti figurativi per la pensione di reversibilità basata sul reddito (capo 82 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei 5 anni civili immediatamente precedenti il decesso della persona assicurata (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.</P><P><NO.P>j)</NO.P>nella sezione "REGNO UNITO":</P><P><NO.P>i)</NO.P>i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:</P><P>"1.	Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona che ha raggiunto l'età pensionabile prima del 6 aprile 2016 possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:</P><P><NO.P>a)</NO.P>i contributi dell'ex coniuge o dell’ex convivente registrato sono presi in considerazione come contributi personali; o</P><P><NO.P>b)</NO.P>le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge, dal convivente registrato, dall'ex coniuge o dall'ex convivente registrato,</P><P>purché in entrambi i casi il coniuge o convivente registrato o l'ex coniuge o l’ex convivente registrato sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel capitolo 5 a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:</P><P><NO.P>i)</NO.P>il coniuge, il convivente registrato, l'ex coniuge o l'ex convivente registrato se la richiesta è presentata da:</P><P><NO.P>—</NO.P>una persona coniugata o un convivente registrato, o</P><P><NO.P>—</NO.P>una persona il cui matrimonio o la cui unione civile è cessato/a per cause diverse dalla morte del coniuge o del convivente registrato; o</P><P><NO.P>ii)</NO.P>l'ex coniuge o l’ex convivente registrato, se la richiesta è presentata da:</P><P><NO.P>—</NO.P>una vedova, un vedovo o un convivente registrato che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non aveva diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o</P><P><NO.P>—</NO.P>una vedova il cui marito è deceduto prima del 9 aprile 2001 che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non aveva diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per "pensione di vedova connessa con l'età" si intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, del <STRING ITALIC="on">Social Security Contributions and Benefits Act</STRING> 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale). ▌</P><P>Il punto 1 non si applica alle persone che hanno raggiunto l'età pensionabile il 6 aprile 2016 o in una data successiva.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti, al sussidio di sussistenza in caso di disabilità e all'assegno di invalidità (<STRING ITALIC="on">Personal Independence Payment</STRING> - PIP), è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.";</P><P><NO.P>ii)</NO.P>al punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:</P><P>"4.	Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando la persona interessata è colpita da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (<STRING ITALIC="on">Social Security contributions and Benefits Act</STRING>) del 1992 e della parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007 o delle corrispondenti disposizioni dell'Irlanda del Nord, tiene conto di tutti i periodi durante i quali la persona interessata ha percepito per questa inabilità al lavoro:</P><P><NO.P>a)</NO.P>prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o</P><P><NO.P>b)</NO.P>prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l’invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro, come se si trattasse di periodi, a seconda dei casi, di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (<STRING ITALIC="on">Social Security Contributions and Benefits Act</STRING> 1992), di indennità di integrazione salariale e di sostegno (fase di valutazione), erogate in conformità alla parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007 o alle corrispondenti disposizioni dell'Irlanda del Nord.</P><P>▌";</P><P><NO.P>10)</NO.P>sono aggiunti gli allegati seguenti:</P><P>"ALLEGATO XII</P><P>PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA DI LUNGO PERIODO ▌EROGATE IN DEROGA <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ALL'ARTICOLO 33 BIS, PARAGRAFO 2</STRING></STRING></P><P>(Articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">33 bis, paragrafo 2)</STRING></STRING>) ▌</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AUSTRIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo (legge federale sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, BGBI. I n. 110/1993, quale modificata) erogate in seguito a infortuni sul lavoro o malattie professionali sono coordinate nel quadro del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FRANCIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sussidio di accompagnamento permanente (codice di sicurezza sociale, articolo L.355-1) è coordinato a norma del titolo III, capitolo 4 - Prestazioni di invalidità oppure del titolo III, capitolo 5 - Prestazione di vecchiaia, a seconda della prestazione che l'assegno complementare di assistenza è destinato a integrare.</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La prestazione complementare per accompagnamento permanente (codice di sicurezza sociale, articolo L.434-2) è coordinata a norma del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GERMANIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali (libro VII del codice sociale tedesco, paragrafo 44) sono coordinate a norma del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">POLONIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'assegno complementare di assistenza (legge del 17 dicembre 1998 sulle prestazioni per la vecchiaia e l'invalidità erogate dal fondo di previdenza sociale) è coordinato a norma del titolo III, capitolo 4 - Prestazioni di invalidità oppure del titolo III, capitolo 5 - Prestazione di vecchiaia, a seconda della prestazione che l'assegno complementare di assistenza è destinato a integrare.</STRING></STRING></P><P>ALLEGATO XIII</P><P>PRESTAZIONI FAMILIARI IN DENARO DESTINATE A SOSTITUIRE IL REDDITO DURANTE I PERIODI DEDICATI ALL'A CURA DEI FIGLI</P><P>(Articolo 68 ter)".</P><P>Parte I Prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli</P><P>(Articolo 68 ter, paragrafo 1))</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AUSTRIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno forfettario per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno per la cura dei figli in sostituzione del reddito (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bonus per il partner (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">BELGIO</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritto al congedo parentale nel quadro di un'interruzione della carriera professionale (decreto reale del 29.10.1997 relativo all'introduzione del congedo parentale nel quadro di un'interruzione della carriera professionale).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">BULGARIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazione per la gravidanza e la natalità (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1º gennaio 2000), a partire dal sesto mese di età del bambino;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazione in seguito all'adozione di un bambino di età compresa tra i 2 e i 5 anni (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1º gennaio 2000);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazione per la cura di un figlio piccolo (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1º gennaio 2000).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">REPUBBLICA CECA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indennità parentale (legge n. 117/1995 relativa al sostegno sociale statale, quale modificata).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DANIMARCA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rimborso del salario (legge sul regime di perequazione nel settore privato in caso di maternità) a partire dalla 15ª settimana dopo la nascita;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazioni per maternità e paternità in denaro (legge consolidata sui diritti al congedo e a prestazioni in caso di nascita di un bambino) a partire dalla 15ª settimana dopo la nascita.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ESTONIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazioni parentali (legge sulle prestazioni familiari del 15 giugno 2016).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FINLANDIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno parentale (legge sull'assicurazione malattia, 1224/2004).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FRANCIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il contributo alla libera scelta di attività applicabile (per quanto concerne i bambini nati/adottati prima del 1º gennaio 2015) (articolo 60-II della legge sul finanziamento della previdenza sociale per il 2004);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La prestazione condivisa per la cura dei figli (PreParE) (per quanto concerne i bambini nati il 1º gennaio 2015 o in una data successiva) (articolo 8-I-7º - legge n. 2014-873 del 4 agosto 2014 per la parità reale tra donne e uomini).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GERMANIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno parentale (legge sull'assegno parentale e il congedo parentale).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">UNGHERIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contributo alla cura dei figli (legge LXXXIII del 1997 sui servizi del regime obbligatorio di assicurazione malattia).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ITALIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indennità per congedo parentale (decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LETTONIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazione parentale (legge sull'assicurazione maternità e malattia del 6.11.1995).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LITUANIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazione per la cura dei figli (legge della Repubblica di Lituania del 21 dicembre 2000 sull'assicurazione malattia e maternità n. IX-110, quale modificata).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LUSSEMBURGO</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Reddito sostitutivo per congedo parentale (legge di riforma del congedo parentale, del 3 novembre 2016).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">POLONIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un'integrazione dell'assegno familiare per la cura dei figli nel periodo di congedo parentale (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazioni parentali (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">PORTOGALLO</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno parentale (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009) a partire dalla 7ª settimana dopo la nascita;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno parentale ampliato (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009);</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Assegno di adozione (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ROMANIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indennità mensile per la cura dei figli (ordinanza governativa d'emergenza n. 111 dell'8 dicembre 2010 relativa al congedo parentale e all'indennità mensile per la cura dei figli, modificata e integrata).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SLOVACCHIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indennità parentale (legge sull'indennità parentale n. 571/2009, quale modificata).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SLOVENIA</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compensazione parentale (legge sulla tutela parentale e le prestazioni familiari, Gazzetta ufficiale n. 26/14 e 15/90, ZSDP-1);</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indennità parentale (legge sulla tutela parentale e le prestazioni familiari, Gazzetta ufficiale n. 26/14 e 15/90, ZSDP-1).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SVEZIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prestazioni parentali (capo 12 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)).</STRING></STRING></P><P>Parte II Stati membri che erogano integralmente le prestazioni familiari di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">68 ter</STRING></STRING></P><P>(Articolo 68 ter, paragrafo 2)).</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ESTONIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FINLANDIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LITUANIA</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LUSSEMBURGO</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SVEZIA".</STRING></STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ALLEGATO II</STRING></STRING></TI><P>Modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 987/2009</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli allegati del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così modificati:</STRING></STRING></P><P><NO.P>1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'allegato 1 è così modificato:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "BELGIO-GERMANIA" è soppressa; </STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella sezione "BELGIO-FRANCIA", la lettera f) è sostituita dalla seguente: </STRING></STRING></P><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">f)	Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell'8 febbraio 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72, nella versione modificata dallo scambio di lettere del 2 aprile 2021 e del 21 novembre 2022”;</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>nel<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le sezioni "DANIMARCA-FINLANDIA" e "DANIMARCA-SVEZIA", in ciascun caso, il testo è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"L'accordo amministrativo per l'attuazione della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012."</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sezione "GERMANIA-FRANCIA" è soppressa;</STRING></STRING></P><P><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella sezione "GERMANIA-LUSSEMBURGO", le lettere a) e b) sono soppresse;</STRING></STRING></P><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella sezione "FINLANDIA-SVEZIA", il testo è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"L'accordo amministrativo per l'attuazione della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012."</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'allegato 5 è soppresso;</STRING></STRING></P><P><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto l'allegato seguente:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"ALLEGATO 6</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(Articolo 15, paragrafo 1 ter))</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Settore edilizio </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il settore edilizio ai sensi dell'articolo 15 comprende tutte le attività del settore edilizio riguardanti a realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:</STRING></STRING></P><P><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">scavo;</STRING></STRING></P><P><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sistemazione;</STRING></STRING></P><P><NO.P>3)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costruzione;</STRING></STRING></P><P><NO.P>4)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;</STRING></STRING></P><P><NO.P>5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assetto o attrezzatura;</STRING></STRING></P><P><NO.P>6)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasformazione;</STRING></STRING></P><P><NO.P>7)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rinnovo;</STRING></STRING></P><P><NO.P>8)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riparazione;</STRING></STRING></P><P><NO.P>9)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">smantellamento;</STRING></STRING></P><P><NO.P>10)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">demolizione;</STRING></STRING></P><P><NO.P>11)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manutenzione;</STRING></STRING></P><P><NO.P>12)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manutenzione - lavori di pittura e di pulitura;</STRING></STRING></P><P><NO.P>13)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bonifica.".</STRING></STRING></P><P>La Commissione ha rilasciato una dichiarazione sul controllo, l'attivazione e il collocamento per quanto riguarda il presente regolamento, disponibile all'indirizzo ... [GU: inserire il riferimento GU della dichiarazione della Commissione e il collegamento ELI].</P><P>La Commissione ha rilasciato una dichiarazione sui lavoratori stagionali per quanto riguarda il presente regolamento, disponibile all'indirizzo ... [GU: inserire il riferimento GU della dichiarazione della Commissione e il collegamento ELI].</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA</TI><STI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dichiarazione della Commissione sul controllo, l’attivazione e il collocamento</STRING></STRING></STI><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(Regolamento … [GU: inserire il numero e il riferimento GU del regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sulla base del COD 2016/0397])</STRING></STRING></P><P>In occasione dei negoziati sulla revisione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 alcuni Stati membri hanno sottolineato l'importanza delle misure di controllo, attivazione o collocamento per i disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso da quello competente per cercarvi un'occupazione. Si tratta dei casi in cui, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 64 e 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, una persona che si trova in disoccupazione completa si avvale della possibilità di continuare a ricevere le prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro competente, per un periodo di tempo limitato, mentre cerca un'occupazione in un altro Stato membro. Durante tale periodo la persona interessata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dell'altro Stato membro, essere sottoposta ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro, come se ricevesse le prestazioni di disoccupazione da quest'ultimo. Nel corso di detto periodo l'istituzione dello Stato membro ricevente deve trasmettere mensilmente allo Stato membro competente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di attivazione o di collocamento ivi vigenti.</P><P>La Commissione riconosce l'importanza del fatto che le persone che esportano le loro prestazioni di disoccupazione rispettino pienamente tutte le misure di controllo, attivazione o collocamento in vigore nello Stato membro ricevente, alle stesse condizioni dei disoccupati che beneficiano di prestazioni erogate da tale Stato membro. La Commissione riconosce inoltre l'importanza della cooperazione reciproca, al fine di sostenere il monitoraggio e il controllo dei disoccupati allorché adempiono le procedure e le misure vigenti nell'altro Stato membro affinché aumentino le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro, e la necessità di rafforzare ulteriormente il monitoraggio e il controllo mediante uno scambio automatico strutturale di dati riguardanti, almeno, la ripresa dell'attività lavorativa come pure altri redditi o prestazioni. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione promuoverà la cooperazione reciproca, sosterrà gli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni sugli scambi tra istituzioni, ove necessario, nell'ambito del quadro giuridico riveduto e monitorerà attentamente tale attuazione di concerto con gli Stati membri.</P><P>Nel contesto dei lavori riguardanti il pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori, la Commissione esaminerà modalità atte a modernizzare e semplificare ulteriormente le norme di coordinamento della sicurezza sociale, fra cui una proposta di soluzioni per rafforzare la cooperazione e lo scambio di dati sulle misure di controllo, attivazione o collocamento tra gli Stati membri nel quadro degli obblighi di comunicazione che incombono agli Stati membri riceventi. Potrebbe inoltre essere previsto uno scambio di dati sui casi in cui le persone riprendono l'attività lavorativa o percepiscono altre fonti di reddito o altre prestazioni. Nel complesso, ciò avrebbe l'obiettivo di rafforzare la responsabilità e garantire il pieno rispetto, da parte delle persone che esportano le loro prestazioni, delle misure di controllo, attivazione o collocamento vigenti nello Stato membro ricevente come se percepissero le prestazioni di disoccupazione da tale Stato membro. In tal modo non solo aumenterebbe la probabilità di integrazione di un disoccupato nel mercato del lavoro, ma si rafforzerebbe anche la fiducia reciproca degli Stati membri nel sistema di coordinamento. A breve termine la Commissione inizierà già a valutare, nell'ambito del quadro giuridico riveduto, possibili miglioramenti nello scambio di informazioni digitalizzato e standardizzato tra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio delle attività dei disoccupati che esportano le loro prestazioni. A tal fine, la Commissione proporrà miglioramenti degli scambi di dati tra le istituzioni nell'ambito del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) attraverso il regolare processo di gestione delle modifiche. La Commissione proporrà che i campi di dati standardizzati che confermano la ricerca attiva di un lavoro e la ripresa dell'attività lavorativa siano pienamente operativi entro la data di applicazione delle disposizioni pertinenti.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dichiarazione della Commissione sui lavoratori stagionali</STRING></STRING></P><P>(<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento … [GU: inserire il numero e il riferimento GU del regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sulla base del COD 2016/0397])</STRING></STRING></P><P>La comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19" del 17 luglio 2020, le conclusioni del Consiglio sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili, approvate il 9 ottobre 2020, e la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 giugno 2020, sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi Covid-19, tra le altre iniziative, hanno riconosciuto che i lavoratori stagionali sono spesso maggiormente esposti a condizioni di vita e di lavoro precarie rispetto ad altri lavoratori mobili. Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009, relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, contribuiscono ad agevolare l'esercizio dei diritti di sicurezza sociale anche per i lavoratori stagionali mobili e lasciano impregiudicati gli specifici regimi nazionali di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali, ove esistenti. È tuttavia importante un maggiore impegno in altri settori strategici per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, tra cui salute e la sicurezza sul luogo lavoro, salari minimi adeguati, parità di trattamento e accesso alla protezione sociale. Per sostenere adeguatamente la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori stagionali è particolarmente importante fornire loro informazioni pertinenti sui loro diritti e obblighi ai sensi di tali regolamenti in un linguaggio chiaro e comprensibile.</P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>