<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0240</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Sostegno temporaneo e pagamenti degli anticipi in relazione al rincaro dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(C10-0139/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente (COM(2026)0282 – C10-0139/2026 – 2026/0150(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0282),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l’articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0139/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 giugno 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 60 e 170 del suo regolamento,</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TC1-COD(2026)0150</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD> Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>La recente crisi in Medio Oriente e la chiusura de facto dello stretto di Hormuz hanno determinato aumenti notevoli dei prezzi mondiali del petrolio, del gas e dei concimi. La natura globale dei mercati interessati ha effetti considerevoli sui prezzi in diversi settori dell'economia dell'Unione in tutti gli Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Il settore agricolo risente direttamente del forte aumento dei prezzi dei concimi, poiché questi ultimi sono essenziali per la produttività agricola, la redditività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare. Gli acquisti di concimi costituiscono uno dei costi dei fattori di produzione più elevati per gli agricoltori. Oltre al livello dei prezzi, la volatilità del mercato fa sì che gli agricoltori dell'Unione siano particolarmente esposti. L'aumento dei costi dei concimi potrebbe costringere gli agricoltori a ridurne l'uso, con un evidente rischio per la qualità e le rese. Gli agricoltori potrebbero anche ridurre la superficie coltivata, il che inciderebbe sulla produzione agricola dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Al fine di far fronte rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare dell'Unione derivanti da questa crisi e di assistere gli agricoltori che si trovano ad affrontare problemi di liquidità, è opportuno consentire un sostegno eccezionale e temporaneo introducendo nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).</FIELD></FOOTNOTE> un nuovo tipo di intervento per il sostegno in caso di crisi fornito attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e concedendo maggiore flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda l'erogazione degli anticipi per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).</FIELD></FOOTNOTE>. L'introduzione di questo nuovo tipo di intervento non dovrebbe comportare un aumento dei limiti di applicazione al terreno dei concimi, come stabilito nei programmi d'azione a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Il sostegno disponibile nell'ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbe essere concentrato sugli agricoltori in attività che risentono maggiormente dei prezzi elevati dei concimi e dovrebbe essere concesso per i costi aggiuntivi dei concimi sostenuti dagli agricoltori a seguito degli aumenti dei prezzi verificatisi a partire dal 1º marzo 2026. Tale data funge unicamente da data di riferimento per determinare il prezzo più elevato dei concimi e non deve essere legata all'ammissibilità dei pagamenti ai beneficiari. Dovrebbe essere possibile ricompensare gli agricoltori che sono già soggetti a impegni basati sulla superficie per ridurre l'uso di concimi con aliquote di sostegno più elevate. Inoltre, i beneficiari del sostegno nell’ambito di tale tipo di intervento dovrebbero avere accesso alle conoscenze pertinenti, nonché alle informazioni su come ridurre l'uso di concimi. Per garantire un uso efficiente del sostegno pubblico e una distribuzione più equa di tale sostegno tra gli agricoltori ammissibili, gli Stati membri dovrebbero limitare il sostegno massimo per beneficiario o il numero massimo di ettari sovvenzionati. Data la natura urgente, temporanea ed eccezionale di tale sostegno e la necessità di erogare rapidamente i pagamenti corrispondenti, è opportuno fissare una data finale per i pagamenti ai beneficiari.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Ai fini di una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno totale ricevuto dall'agricoltore nell’ambito del nuovo tipo di intervento, in combinazione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione concepiti per far fronte all'impatto dei prezzi elevati dei concimi, non comporti una sovracompensazione o un doppio finanziamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Per incentivare l'uso di strumenti finanziari per il sostegno fornito a norma del nuovo tipo di intervento, è opportuno non applicare aliquote massime di sostegno quando il sostegno è concesso sotto forma di capitale circolante autonomo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Al fine di evitare ritardi nei pagamenti agli agricoltori con problemi di liquidità, è opportuno prevedere che le spese finanziate dal FEASR siano ammissibili per il nuovo tipo di intervento dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e prima che gli Stati membri presentino alla Commissione di una domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC che introduce tale intervento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Il finanziamento del sostegno nell'ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbe essere programmato con un'aliquota di partecipazione del FEASR fino al 65 % della spesa pubblica ammissibile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di garantire un finanziamento adeguato per il nuovo tipo di intervento previsto dal presente regolamento senza compromettere altri obiettivi dei piani strategici della PAC e gli importi riservati per i pagamenti in caso di crisi, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione al nuovo tipo di intervento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Data la natura particolare del nuovo tipo di intervento, l'obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 non dovrebbe applicarsi al nuovo tipo di intervento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Nell'introdurre questo nuovo tipo di intervento nei piani strategici della PAC, tale domanda di modifica strategica non dovrebbe rientrare nel computo del numero massimo annuo di domande di modifica strategica.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Al fine di garantire condizioni di parità, i finanziamenti nazionali integrativi massimi per gli interventi nell'ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbero essere limitati al 200 % del finanziamento del FEASR per questo tipo di intervento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere aggiunto un indicatore di output supplementare per il nuovo tipo di intervento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Il titolo dell'allegato XV del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per tenere conto del fatto che i limiti finanziari del sostegno comprendono il finanziamento del nuovo tipo di intervento introdotto.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>L'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 concede agli Stati membri la flessibilità di adeguare le loro dotazioni per i pagamenti diretti trasferendo fondi da e verso le loro dotazioni per il FEASR per gli anni civili dal 2023 al 2026. Al fine di garantire che gli Stati membri possano continuare ad attuare con successo le rispettive strategie nazionali alla base dei propri piani strategici della PAC, comprese le strategie per far fronte a crisi impreviste come l'impatto dei prezzi elevati dei concimi, gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati ad adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti anche per l'anno civile 2027 entro un determinato massimale, sulla base dei limiti di trasferimento applicabili per gli anni civili dal 2023 al 2026, nonché a modificare di conseguenza i propri piani strategici della PAC. È pertanto opportuno prevedere tale possibilità introducendo una nuova disposizione nel titolo IV del regolamento (UE) 2021/2115 e un corrispondente nuovo allegato che stabilisca i massimali di aumento e i massimali di diminuzione per Stato membro. È inoltre necessario modificare l'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 per conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che modifichi le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX di tale regolamento al fine di tener conto degli adeguamenti delle dotazioni per i pagamenti diretti. È inoltre necessario modificare l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 per includere gli adeguamenti nella tabella riassuntiva del piano di finanziamento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento e per modificare l’articolo 119, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento per includere gli adeguamenti nell’elenco delle modifiche strategiche dei piani strategici della PAC. È inoltre necessario modificare l’articolo 119, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 per prevedere che la domanda di modifica strategica derivante dagli adeguamenti non rientri nel computo del numero massimo annuo possibile di domande di modifica. È inoltre necessario modificare l’articolo 121, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 per includere tali adeguamenti nell’elenco delle modifiche di specifiche disposizioni per le quali il periodo per l’adozione dell’atto delegato di cui all’articolo 87, paragrafo 2, di tale regolamento non conta ai fini del termine entro il quale la Commissione deve agire di cui all’articolo 121, primo comma, di tale regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Data la crisi in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dei concimi e l'esposizione degli agricoltori al rischio finanziario, l'attuale livello degli anticipi non è più sufficiente. Al fine di sostenere gli agricoltori che affrontano problemi di liquidità e dato che è altamente probabile che gli effetti di questa crisi persistano per tutto il 2026, è opportuno modificare le aliquote massime per gli anticipi per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) 2021/2116 per consentire il pagamento di un'aliquota più elevata per tale anno civile. È opportuno aumentare l'aliquota massima degli anticipi per i pagamenti diretti dal 70 % al 75 %, entro il limite di cui all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Gli Stati membri sono attualmente autorizzati a versare anticipi agli agricoltori nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre dell'anno civile. Per sostenere gli agricoltori con problemi di liquidità causati dai prezzi elevati dei concimi, è opportuno concedere agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda le tempistiche per l'erogazione degli anticipi per i pagamenti diretti e consentire che tali pagamenti siano effettuati prima nel corso dell'anno, direttamente dopo la domanda di sostegno. Tuttavia, tenendo conto del fatto che gli anticipi per i pagamenti diretti versati dagli Stati membri agli agricoltori nel corso di un anno civile devono essere rimborsati dalla Commissione agli Stati membri solo a titolo del bilancio dell'anno successivo, gli anticipi per i pagamenti diretti versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2026 dovrebbero essere considerati come effettuati nel mese di novembre 2026 e dovrebbero essere dichiarati dagli Stati membri ai fini del rimborso unitamente alla dichiarazione relativa a tale mese, in modo che siano rimborsati dalla Commissione all'inizio dell'anno 2027.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>L'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 concede agli Stati membri la flessibilità necessaria per istituire i loro sistemi di gestione e di controllo. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adeguare i propri sistemi di gestione e di controllo per garantire che l'ulteriore flessibilità in merito alle tempistiche e all'entità degli anticipi prevista dal presente regolamento consenta un sostegno tempestivo ed efficace agli agricoltori. In particolare gli Stati membri dovrebbero decidere quali verifiche portare a termine prima di erogare anticipi per far fronte alle esigenze di liquidità urgenti. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di recuperare gli anticipi indebitamente versati e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione prima dell'esecuzione del pagamento finale. Al momento dei pagamenti finali, lo Stato membro dovrebbe valutare il rischio di non conformità, avvalendosi di opzioni come i controlli sull'ammissibilità e su eventuali non conformità e il recupero degli importi indebitamente versati. Quando esiste un sistema di gestione e di controllo efficiente, anche per quanto riguarda la gestione del debito, è improbabile che si verifichino gravi carenze.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare dell’Unione derivanti dalla recente crisi in Medio Oriente e assistere gli agricoltori con problemi di liquidità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei collegamenti tra il presente regolamento e altri strumenti della PAC e del modo in cui il presente regolamento è inestricabilmente collegato al conseguimento delle principali priorità dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Considerata l'urgenza della necessità di consentire agli agricoltori di prendere decisioni di investimento tempestive e quindi di minimizzare il rischio di un calo nella produzione alimentare, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>all'articolo 69 è aggiunta la lettera seguente:<CITATION><P>"j)	il sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>al titolo III, capo IV, sezione 1, è aggiunto l'articolo seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 78 ter </STRING></P><P><STRING BOLD="on">Sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri possono fornire un sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori in attività colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi. Qualsiasi sostegno così fornito è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno a norma del presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi. A tal fine, gli Stati membri determinano le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Il sostegno a norma del presente articolo copre una parte dei costi aggiuntivi dei concimi causati dagli sviluppi del mercato derivanti dalla crisi in Medio Oriente nel periodo a decorrere dal 1º marzo 2026. I costi aggiuntivi sono calcolati come la differenza tra un prezzo rappresentativo dei concimi e un prezzo di riferimento dei concimi. Gli stati membri, sulla base di ipotesi ragionevoli, definiscono il prezzo di riferimento basato sul prezzo medio dei concimi nel corso di almeno tre mesi consecutivi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2025 e il 28 febbraio 2026, e il prezzo rappresentativo basato sul prezzo dei concimi durante un periodo determinato dallo Stato membro, che non inizia prima del 1º marzo 2026. Il sostegno a norma del presente articolo assume la forma di un costo unitario per ettaro calcolato sulla base del consumo medio annuo di concimi per superficie, differenziato per settore o sistema di produzione. In alternativa, gli Stati membri possono basare il sostegno a norma del presente articolo sui costi effettivi sostenuti da ciascun beneficiario, utilizzando lo stesso prezzo di riferimento descritto nel presente paragrafo.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per coprire fino al 50 % dei costi aggiuntivi dei concimi. Tali aliquote possono salire fino a un massimo dell'80 % per gli agricoltori che sono soggetti agli impegni di cui all’articolo 31 e 70, o ai requisiti obbligatori di cui all’articolo 72, relativi alla riduzione dell'uso dei concimi. Per gli strumenti finanziari sotto forma di capitale circolante autonomo si applica l'articolo 80, paragrafo 4.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri fissano un importo massimo del sostegno per beneficiario o un numero massimo di ettari per i quali può essere ricevuto il sostegno per beneficiario.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Il sostegno a norma del presente articolo è erogato all'agricoltore entro il 30 giugno 2027.</P><P><NO.P>7.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori che ricevono un sostegno a norma del presente articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti per consentire loro di ottimizzare l'uso sostenibile dei concimi.</P><P><NO.P>8.</NO.P>Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione degli interventi a norma del presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>l'articolo 80 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1.	Il sostegno sotto forma di strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 e 78 ter del presente regolamento.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"3.	In conformità dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il capitale circolante, compreso il capitale circolante autonomo, può essere considerato una spesa ammissibile a norma degli articoli 73, 74, 76, 77, 78 e 78 ter del presente regolamento, purché contribuisca al conseguimento di almeno un obiettivo specifico pertinente per l'intervento in questione. Il sostegno per il finanziamento del capitale circolante autonomo a norma di uno qualsiasi di tali articoli può essere fornito senza essere soggetto all’obbligo per il destinatario finale di ricevere sostegno per altre spese a norma dello stesso articolo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4.	In deroga agli articoli 73, 74, 76, 77, 78 e 78 ter, le aliquote di sostegno stabilite in tali articoli non si applicano al finanziamento del capitale circolante autonomo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>all'articolo 86, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P>"In deroga al primo comma del presente paragrafo, il piano strategico della PAC può prevedere che, nel caso di un tipo di intervento a norma dell'articolo 78 ter, l’ammissibilità’ delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della PAC possa iniziare prima della data di presentazione alla Commissione della domanda di modifica, ma non prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>all'articolo 87, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX per tener conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, gli adeguamenti delle dotazioni per i pagamenti diretti di cui all'articolo 103 bis, i trasferimenti di dotazioni finanziarie di cui all'articolo 88, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di intervento in altri settori di cui all'articolo 88, paragrafo 6.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>all'articolo 91, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"a)	al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 e per il sostegno di cui all'articolo 78 ter";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>l'articolo 96 bis è sostituito dal seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 96 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Dotazioni finanziarie massime per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori di cui all'articolo 78 bis e per il sostegno agli agricoltori di cui all'articolo 78 ter </STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>L'importo massimo per ciascuno Stato membro che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all'articolo 78 bis e al sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente di cui all'articolo 78 ter è limitato agli importi annui che figurano nell'allegato XV.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Al finanziamento del sostegno agli agricoltori di cui all'articolo 78 ter può essere riservato al massimo il 25 % degli importi annui di cui all'allegato XV.</P><P><NO.P>3.</NO.P>La spesa totale del FEASR per i pagamenti in caso di crisi di cui agli articoli 78 bis e per il sostegno di cui all’articolo 78 ter non supera la somma delle dotazioni finanziarie indicative per tali tipi di intervento per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>al titolo IV è aggiunto l'articolo seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 103 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027</STRING></P><P>Entro il 31 agosto 2026 gli Stati membri possono decidere di aumentare o diminuire le proprie dotazioni per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX per l'anno civile 2027 di un importo non superiore all'aumento o alla diminuzione massimi di cui all'allegato XVI per Stato membro, nell'ambito di una domanda di modifica strategica dei rispettivi piani strategici della PAC di cui all'articolo 119.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>all'articolo 111, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"La lettera e) del primo comma non si applica al tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), e lettere da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77, agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all'articolo 78 bis e agli interventi che rientrano nei tipi di intervento per il sostegno degli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi di cui all'articolo 78 ter.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>all'articolo 112, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b)	i trasferimenti degli importi di cui alla lettera a) tra i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale in conformità dell'articolo 103, eventuali detrazioni dalle dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di intervento in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 6, e gli adeguamenti delle dotazioni per i pagamenti diretti in conformità dell'articolo 103 bis;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>l'articolo 119 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 2, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"c)	le modifiche relative all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, agli articoli da 92 a 98, all'articolo 103, paragrafi 1, 5 e 6, o all'articolo 103 bis;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Una domanda di modifica strategica relativa all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 78 ter, all'articolo 88, paragrafo 7, all'articolo 103, paragrafo 5 o 6, o all'articolo 103 bis non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>all'articolo 121, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b)	per le modifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, all'articolo 103, paragrafo 5, e all'articolo 103 bis, il periodo per l'adozione dell'atto delegato per la modifica delle dotazioni a norma dell'articolo 87, paragrafo 2.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>all'articolo 146 è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P>"Gli Stati membri possono erogare finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 % dei finanziamenti del FEASR assegnati nel piano strategico della PAC per il sostegno di cui all'articolo 78 ter.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>gli allegati I e XV sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>all'articolo 21, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli da 39 a 42 o di eventuali altre correzioni. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1º al 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre. Le spese effettuate dagli Stati membri per erogare gli anticipi entro il 16 ottobre dell'anno civile 2026 a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), si considerano effettuate nel mese di novembre e sono inserite nella dichiarazione relativa a tale mese.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>l'articolo 35 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 35</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Esercizio finanziario agricolo</STRING></P><P>Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e sulle dichiarazioni delle spese relative agli anticipi erogati entro il 16 ottobre dell'anno civile 2026, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), l'esercizio finanziario comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"a)	anteriormente al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell'ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, e, per l'anno di domanda 2026, versare anticipi fino al 75 % per gli interventi e gli aiuti di cui alla presente lettera, nonché anteriormente al 16 ottobre 2026.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrata in vigore</STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella<STRING ITALIC="on"> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a…, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING ITALIC="on">ALLEGATO I</STRING></TI><P>Gli allegati I e XV del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:</P><P><NO.P>1)</NO.P>nell'allegato I, nella tabella "Monitoraggio – OUTPUT – Tipi di intervento e relativi indicatori di output" è inserita la voce seguente seguente dopo la riga "Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici (articolo 78 bis)":</P><P>"</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="50.3*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="49.7*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>Sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente (articolo 78 ter)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P>O.9b Numero di agricoltori che beneficiano del sostegno a seguito del forte aumento dei prezzi dei concimi</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>";</P><P><NO.P>2)</NO.P>il titolo dell'allegato XV è sostituito dal seguente:</P><P><STRING ITALIC="on">"Allegato XV</STRING></P><P>Importo massimo per Stato membro che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori di cui all'articolo 78 bis e al sostegno agli agricoltori di cui all'articolo 78 ter".</P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING ITALIC="on">ALLEGATO II</STRING></TI><STI><STRING ITALIC="on">"Allegato XVI</STRING></STI><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">MASSIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 103 BIS </STRING></STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Importo massimo dell'aumento delle dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 per Stato membro </STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="50.44*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="49.56*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>EUR (prezzi correnti in )</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Belgio</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>20 700 224</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Bulgaria</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>84 648 793</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Cechia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>64 796 927</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Danimarca</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>18 983 515</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Germania</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>273 089 935</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Estonia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>26 404 994</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Irlanda</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>77 910 157</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Grecia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>139 238 400</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Spagna</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>324 114 848</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Francia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>364 860 018</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Croazia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>74 326 850</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Italia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>337 480 344</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="50.44*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="49.56*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Cipro</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>5 942 629</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettonia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>35 248 552</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lituania</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>58 648 549</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lussemburgo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>3 077 661</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Ungheria</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>104 217 287</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Malta</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>4 996 124</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Paesi Bassi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>18 317 092</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Austria</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>130 006 188</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Polonia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>396 000 462</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Portogallo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>162 165 186</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Romania</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>290 114 968</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Slovenia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>27 542 548</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Slovacchia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>77 723 373</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Finlandia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>106 364 987</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Svezia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>63 566 922</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING ITALIC="on">Importo massimo della diminuzione delle dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 per Stato membro </STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="50.44*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="49.56*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>EUR (prezzi correnti in )</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Belgio</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>123 731 481</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Bulgaria</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>207 943 425</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Cechia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>213 736 824</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Danimarca</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>215 591 819</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Germania</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>1 228 923 865</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Estonia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>51 254 687</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Irlanda</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>296 570 499</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Grecia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>472 915 011</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Spagna</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>1 209 271 990</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Francia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>1 821 250 134</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Croazia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>93 692 559</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Italia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>907 132 289</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Cipro</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>11 911 885</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Lettonia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>91 120 936</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Lituania</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>153 178 204</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="50.44*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="49.56*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Lussemburgo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>8 186 957</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Ungheria</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>310 796 291</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Malta</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>1 148 505</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Paesi Bassi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>179 345 582</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Austria</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>169 395 462</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Polonia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>796 492 035</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Portogallo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>159 948 413</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Romania</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>507 398 799</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Slovenia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>32 882 513</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Slovacchia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>103 868 686</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Finlandia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>131 201 466</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>Svezia</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>171 704 104"</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>"</P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>