<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0243</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2026/000 TA 2026 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0179/2026 - Relatrice: Lucia Yar)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro su iniziativa della Commissione (EGF/2026/000 TA 2026 - Assistenza tecnica) (COM(2026)0360 – C10-0124/2026 – 2026/0126(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0360 – C10‑0124/2026),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG") quale modificato dal regolamento (EU) 2026/1139<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2026/1139, 20.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1139/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0179/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze degli eventi e delle trasformazioni rilevanti che interessano la struttura del commercio mondiale o il cui collocamento in esubero è imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione, nonché per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro o la loro transizione professionale; che tale assistenza è prestata mediante un sostegno finanziario a favore dei lavoratori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari nel mercato del lavoro o a facilitare la loro transizione professionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, una percentuale non superiore all'1,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere messa a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'assistenza tecnica può consistere in spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché raccolta di dati, attività di comunicazione e attività che migliorano la visibilità del FEG come fondo o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica; che l'assistenza tecnica comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri e alle parti sociali riguardo al FEG, nonché attività mirate di sensibilizzazione per gli Stati membri che non siano ricorsi o siano ricorsi poco al sostegno del FEG; che le attività di assistenza tecnica dovrebbero contribuire a migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la visibilità del FEG, con particolare attenzione ai risultati misurabili, alla semplificazione amministrativa e all'attuazione orientata agli utenti per gli Stati membri e i beneficiari; che diversi Stati membri non si sono ancora avvalsi del FEG nonostante i processi di ristrutturazione e gli esuberi siano paragonabili a quelli degli Stati membri beneficiari; che sono pertanto necessarie attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione per garantire parità di accesso alle opportunità offerte dal FEG in tutta l'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'importo proposto di 210 000 EUR corrisponde a circa lo 0,60 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2026; che il FEG fornisce un importante sostegno ai lavoratori colpiti da ristrutturazioni e esuberi; che un'economia europea competitiva, la riduzione degli oneri amministrativi e un contesto imprenditoriale favorevole agli investimenti e all'innovazione rimangono essenziali per preservare posti di lavoro di qualità e ridurre il numero di lavoratori che necessitano di sostegno a titolo del FEG;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>accetta che la mobilitazione di 210 000 EUR e le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG; sottolinea che le spese di assistenza tecnica dovrebbero rimanere proporzionate, efficienti e incentrate su attività che migliorano in modo dimostrabile l'accesso al sostegno per i lavoratori espulsi dal lavoro e l'efficacia complessiva del FEG;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile a titolo del sostegno amministrativo per tenere riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG (due membri per ciascuno Stato membro) e un seminario con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali, al fine di promuovere attività di connessione in rete ("networking") tra gli Stati membri; invita la Commissione a continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la conoscenza generale e la visibilità del FEG; sottolinea che tale obiettivo può essere perseguito dedicando al FEG varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, e diffondendo informazioni mirate alle autorità nazionali, regionali e locali, alle parti sociali e al pubblico in generale; accoglie con favore, in tale contesto, la creazione di un sito web dedicato al FEG e invita la Commissione ad aggiornarlo e ad ampliarlo regolarmente; invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nelle sue attività di sensibilizzazione e comunicazione, agli Stati membri che non hanno ancora fatto ricorso al FEG o lo hanno fatto solo in misura limitata, compresi quelli che si trovano ad affrontare processi di ristrutturazione e esuberi significativi, al fine di migliorare la conoscenza del FEG e facilitare l'accesso al suo sostegno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea la necessità di semplificare ulteriormente la procedura per le domande di intervento del FEG; accoglie con favore, a tale riguardo, la manutenzione di un sistema di scambio elettronico di dati e i lavori intrapresi dalla Commissione per l'elaborazione di procedure standardizzate per le domande di intervento del FEG;  invita la Commissione a continuare a ridurre gli oneri amministrativi e ad abbreviare i tempi tra la presentazione della domanda e l'erogazione del sostegno ai beneficiari, garantendo nel contempo la piena trasparenza e il controllo di bilancio del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità di bilancio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea l'importanza di garantire che i lavoratori interessati da licenziamenti collettivi, chiusure e ricollocazioni siano in grado di trovare lavoro e nuove opportunità; sottolinea pertanto che il FEG dovrebbe continuare a dare priorità alle misure di formazione e riqualificazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, offrendo percorsi formativi e qualifiche che ne facilitino il reinserimento nel mercato del lavoro; sottolinea che le valutazioni d'impatto del FEG dovrebbero concentrarsi sulla misurazione del reinserimento professionale dei beneficiari e dell'efficacia della formazione fornita, al fine di migliorare e adattare costantemente i percorsi formativi e le misure di sostegno nel corso del tempo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>accoglie con favore le attività di sensibilizzazione degli Stati membri, delle parti sociali e delle imprese in merito alle modifiche del regolamento FEG, che comprendono la possibilità di fornire sostegno anche ai lavoratori il cui collocamento in esubero è imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che le spese finanziate a titolo dell'assistenza tecnica dovrebbero essere soggette a un monitoraggio rigoroso e a una valutazione periodica al fine di garantire una sana gestione finanziaria, l'efficacia in termini di costi e un valore aggiunto tangibile per gli Stati membri e i beneficiari; invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sull'uso delle risorse di assistenza tecnica e sui risultati concreti conseguiti attraverso le attività finanziate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro su iniziativa della Commissione (EGF/2026/000 TA 2026 - Assistenza tecnica)</STRING></STI><P>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</P><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P><P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,</P><P>visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, in particolare il punto 9,</P><P>vista la proposta della Commissione europea,</P><P>considerando quanto segue:</P><P><NO.P>(1)</NO.P>Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.</P><P><NO.P>(3)</NO.P>Il regolamento (UE) n. 2021/691 prevede che l'1,5% dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato annualmente per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.</P><P><NO.P>(4)</NO.P>Tale assistenza è necessaria per adempiere agli obblighi associati all'attuazione del FEG quali previsti dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/691, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la raccolta di dati nonché le attività di comunicazione e quelle volte a migliorare la visibilità del FEG.</P><P><NO.P>(5)</NO.P>È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un importo pari a 210 000 EUR per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,</P><P>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></P><P>Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 210 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></P><P>La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</P><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo			Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente					Il presidente</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>