<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0247</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Politica di concorrenza – relazione annuale 2025</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0171/2026 - Relatrice: Stéphanie Yon-Courtin)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2025 (2025/2134(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 101 a 109,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione, del 28 aprile 2026, sul riesame del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), conformemente all'articolo 53 del regolamento (COM(2026)0178),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese<FOOTNOTE><FIELD> GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese<FOOTNOTE><FIELD> GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 settembre 2025 "Agevolare il finanziamento di investimenti e di riforme per stimolare la competitività europea e creare un'Unione dei mercati dei capitali (relazione Draghi)"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2026/1472 del 9.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1472/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta, del 17 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market – Speed, security, solidarity: Empowering the single market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell'UE) (relazione Letta),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Jörg Kukies e Christian Noyer, del 19 gennaio 2026, dal titolo "Financing innovative ventures in Europe" (Finanziare le imprese innovative in Europa),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 29 gennaio 2025, dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026)0016), presentata dalla Commissione il 21 gennaio 2026,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del 29 ottobre 2025 dal titolo "Factual summary of the contributions received in the context of the public consultation on the review of the horizontal and the non-horizontal merger guidelines" (Sintesi fattuale dei contributi ricevuti nel contesto della consultazione pubblica sulla revisione degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali e non orizzontali),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 ottobre 2025 dal titolo "Evaluation of the Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 on the EC Treaty to State aid in the form of guarantees" (Valutazione della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie) (SWD(2025)0330),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 ottobre 2025 dal titolo "Executive summary of the evaluation of the Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees" (Sintesi della valutazione della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie) (SWD (2025) 0331),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo studio della Commissione dal titolo "Ex post evaluation of the implementation and effectiveness of EU antitrust remedies"<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, direzione generale della Concorrenza, <STRING ITALIC="on">Ex post evaluation of the implementation and effectiveness of EU antitrust remedies</STRING> (Valutazione ex post dell'attuazione e dell'efficacia delle misure correttive antitrust dell'UE), 2025.</FIELD></FOOTNOTE> (Valutazione ex post dell'attuazione e dell'efficacia delle misure correttive antitrust dell'UE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno<FOOTNOTE><FIELD> GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento sulle sovvenzioni estere),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 9 gennaio 2026, dal titolo "Orientamenti riguardanti l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2026/224, 13.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/224/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2025, dal titolo "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025)0085),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 4 luglio 2025, dal titolo "Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita)"<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/3602, 4.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3602/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 4 novembre 2025, che accompagna la comunicazione della Commissione sulla disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita (SWD(2025)0850),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione (UE) 2025/2630 della Commissione, del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che abroga la decisione 2012/21/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/2630, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2630/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (decisione SIEG) e il relativo allegato,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione, del 5 maggio 2026, sulla politica di concorrenza 2025 (COM(2026)0180),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del 18 dicembre 2025 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dal titolo "CRA Market Share Report: 2025 edition" (Relazione sul calcolo della quota di mercato delle agenzie di rating del credito: edizione 2025),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0171/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che una concorrenza leale e aperta rappresenta un elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, la creazione di posti di lavoro, la protezione dei consumatori e lo sviluppo delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI); che la politica di concorrenza dovrebbe mirare principalmente a garantire un'effettiva concorrenza e il benessere dei consumatori, pur rimanendo coerente con le altre politiche dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la politica di concorrenza dell'UE deve essere lungimirante, promuovere le soluzioni e l'innovazione dell'UE e proteggere i consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che le PMI costituiscono la spina dorsale dell'economia europea e che la politica di concorrenza deve tenere conto delle loro esigenze specifiche, garantendo che gli obblighi di conformità e le procedure di applicazione non comportino oneri sproporzionati a loro carico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la salvaguardia del mercato unico richiede norme in materia di concorrenza rigorose, solide, prevedibili e non discriminatorie che siano applicate in modo equo a tutti gli operatori del mercato, i quali devono essere protetti da qualsiasi ingerenza politica indebita;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la crescente concentrazione del mercato ha un impatto sulla distribuzione del reddito, mentre i mercati competitivi contribuiscono a garantire che gli incrementi di produttività siano più ampiamente condivisi in tutta l'economia e a promuovere la competitività sostenibile rafforzando il potere d'acquisto, la domanda interna e la formazione del capitale umano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'indipendenza istituzionale e operativa delle autorità nazionali garanti della concorrenza e l'applicazione delle norme dell'UE sono prerequisiti alla base della credibilità e dell'efficacia della politica di concorrenza; che la salvaguardia dei loro processi decisionali da ingerenze politiche o pressioni del settore privato è essenziale per garantire la certezza del diritto, difendere lo Stato di diritto e mantenere parità di condizioni in tutto il mercato unico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la relazione Draghi individua tre principali settori di intervento: in primo luogo, colmare il divario in materia di innovazione, in secondo luogo, istituire un piano comune per garantire sia la decarbonizzazione sia la competitività, rispecchiando la forte base industriale e di innovazione dell'UE e il suo vantaggio comparativo nelle tecnologie verdi, e infine aumentare la sicurezza e ridurre le dipendenze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che in tale contesto la frammentazione del mercato dell'energia determina un aumento dei prezzi e indebolisce la concorrenza, mentre le attuali tensioni geopolitiche possono aumentare ulteriormente le vulnerabilità; che una maggiore integrazione del mercato interno dell'energia, interconnessioni più forti e un'applicazione efficace del diritto della concorrenza possono aumentare l'efficienza, la resilienza e la partecipazione transfrontaliera, ridurre la dipendenza da fornitori di paesi terzi e diminuire i costi per i consumatori;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, in parallelo, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA), compresi i sistemi di sistemi di IA generativa, sta ridefinendo in modo significativo le dinamiche competitive, le strutture di mercato, le catene del valore e l'accesso degli utenti ai servizi digitali in tutta l'UE, con potenziali implicazioni per la concorrenza all'interno dei mercati digitali;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rivendicare l'autonomia strategica dell'UE attraverso la politica di concorrenza, l'innovazione e la sovranità digitale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ricorda il solido quadro dell'UE in materia di concorrenza, e la sua corretta applicazione, quale strumento per rafforzare la competitività in tutti i settori; sottolinea che le politiche dell'UE non dovrebbero essere perseguite in modo isolato e che le preoccupazioni in materia di competitività non possono essere interpretate come carenze nella politica di concorrenza; ricorda che le norme dell'UE in materia di concorrenza devono essere coerenti con i principi sanciti dai trattati e dovrebbero sostenere l'attuazione delle politiche dell'UE, comprese quelle riguardanti l'industria, il commercio, i consumatori, i servizi finanziari e la difesa, garantendo nel contempo un quadro stabile che promuova gli investimenti, la crescita e la capacità di espandersi a condizioni eque; sottolinea che la politica di concorrenza dovrebbe contribuire all'integrazione e all'approfondimento dei mercati europei dei capitali e sostenere gli obiettivi dell'unione del risparmio e degli investimenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>evidenzia che il buon funzionamento della concorrenza è un fattore chiave della crescita della produttività e della competitività a lungo termine nell'UE; osserva che un'applicazione più rigorosa della politica di concorrenza è associata a una maggiore produttività totale dei fattori e a un'allocazione più efficiente del lavoro e del capitale; sottolinea pertanto che una politica di concorrenza e un'applicazione efficaci contribuiscono a condizioni di lavoro eque;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>è fermamente convinto che le relazioni Draghi e Letta dovrebbero contribuire a definire le priorità nel settore della concorrenza e chiede che sia dato con urgenza seguito a tali relazioni; prende atto della stima di Mario Draghi secondo cui, per proteggere la competitività dell'UE, sono necessari 800 miliardi di EUR supplementari all'anno; sottolinea che gli interessi dei consumatori dovrebbero rimanere centrali, tenendo conto nel contempo della necessità che la politica di concorrenza contribuisca a obiettivi chiave quali la competitività, la resilienza, la sicurezza, l'autonomia strategica e la sostenibilità; accoglie la proposta della relazione Draghi relativa a uno strumento flessibile di indagine di mercato ("nuovo strumento in materia di concorrenza") per affrontare i fallimenti del mercato che non possono essere gestiti efficacemente ai sensi degli attuali articoli 101 e 102 TFUE; osserva che strumenti analoghi sono già stati attuati con successo a livello degli Stati membri e suggerisce che un nuovo strumento in materia di concorrenza a livello dell'UE potrebbe contribuire ad affrontare le questioni strutturali in materia di concorrenza in tutta l'UE; invita la Commissione a introdurre uno strumento di tale tipo per integrare il quadro esistente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>riconosce la necessità di rafforzare la base industriale di difesa europea; sottolinea che la politica di concorrenza deve garantire un accesso equo alle PMI e prevenire un'eccessiva concentrazione nelle catene di approvvigionamento della difesa che potrebbe indebolire la resilienza e aumentare la dipendenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>ribadisce il ruolo fondamentale delle PMI nel rafforzamento della competitività europea, nella promozione dell'innovazione e nella creazione di posti di lavoro; invita la Commissione a garantire che l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e delle politiche digitali tenga conto del loro impatto sulle PMI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea l'importanza di ridurre i costi dell'energia in modo da salvaguardare la competitività dell'UE, promuovendo fonti energetiche a zero emissioni nette in linea con l'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e l'atto delegato complementare relativo agli aspetti climatici della tassonomia<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1214/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, garantendo nel contempo che un mercato unico aperto, competitivo e sostenibile sia equilibrato con la sicurezza dell'approvvigionamento e una maggiore autonomia energetica dell'UE; evidenzia che mercati dell'energia elettrica equi, ben funzionanti, competitivi, integrati e interconnessi sono essenziali per rafforzare la competitività industriale dell'UE e sostenere prezzi dell'energia più stabili e accessibili; sottolinea l'importanza di un'applicazione efficace delle norme in materia di concorrenza nelle infrastrutture energetiche e nell'accesso alle reti, al fine di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato unico e garantire prezzi equi nonché una migliore protezione dei consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>prende atto del ruolo strategico delle materie prime critiche ai fini della transizione energetica e degli obiettivi del regolamento sulle materie prime critiche<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).</FIELD></FOOTNOTE> nel ridurre le dipendenze geopolitiche e rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento, e chiede che la politica di concorrenza sostenga mercati competitivi lungo tutta la catena del valore e investimenti paneuropei;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea il ruolo chiave svolto dalla concorrenza nella creazione di alternative nel mercato digitale e nella riduzione della dipendenza dai fornitori di paesi terzi e del loro predominio; incoraggia la costruzione di infrastrutture chiave per rafforzare l'autonomia e l'innovazione dell'Europa, compresi servizi cloud, infrastrutture di IA (centri dati e connettività), infrastrutture dei mercati finanziari nonché sistemi di pagamento europei resilienti, interoperabili e competitivi, al fine di garantire mercati aperti e contendibili e ridurre le dipendenze strategiche; osserva l'evoluzione delle pratiche commerciali e delle strutture di mercato e le potenziali nuove forme di comportamenti dannosi, come la collusione tacita e la collusione algoritmica sui prezzi, e sottolinea la necessità di allineare le priorità in materia di applicazione a tale contesto mutevole, con il sostegno di analisi e prove basate sui dati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>chiede parità di condizioni nei settori strategici e che l'UE si avvalga di tutti gli strumenti a sua disposizione, tra cui il regolamento sulle sovvenzioni estere, le norme in materia di appalti pubblici e un solido quadro di esame delle concentrazioni, per garantire che le imprese dell'UE possano competere sulla base del merito e che gli operatori del mercato di paesi terzi non siano avvantaggiati da sovvenzioni statali estere; sottolinea l'importanza di rafforzare la resilienza, la diversificazione e la sicurezza delle catene di approvvigionamento europee nei settori strategici, promuovendo le capacità e le soluzioni europee, se del caso, senza compromettere l'apertura dei mercati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>evidenzia che le autorità garanti della concorrenza necessitano di una migliore accessibilità dei dati per garantire un'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza; sottolinea l'importanza di migliorare la raccolta dei dati, agevolare l'accesso delle autorità nazionali garanti della concorrenza ai dati sugli appalti e rafforzare i meccanismi di individuazione delle frodi nella loro applicazione della politica di concorrenza; invita inoltre le autorità garanti della concorrenza a promuovere procedure semplificate, a rafforzare la trasparenza e a migliorare l'accesso al mercato per le PMI emergenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea la rilevanza degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per il finanziamento dei grandi progetti strategici dell'UE; invita la Commissione a razionalizzare e semplificare le procedure di notifica relative agli IPCEI in quanto sono onerose, in particolare per le PMI, nonché a garantire la proporzionalità, a fornire criteri chiari e prevedibili per l'ammissibilità e a migliorare la trasparenza e la certezza del diritto durante l'intero processo di valutazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>accoglie con favore l'applicazione del regolamento relativo alle sovvenzioni estere come strumento necessario per garantire parità di condizioni e per affrontare le distorsioni del mercato causate dalle sovvenzioni estere; plaude agli orientamenti sul regolamento relativo alle sovvenzioni estere; sostiene che gli aiuti di Stato che non sono consentiti dai trattati dell'UE non dovrebbero essere consentiti neanche quando provengono da paesi terzi; chiede una rigorosa valutazione delle distorsioni della concorrenza attraverso il regolamento relativo alle sovvenzioni estere e il controllo adeguato degli investimenti esteri diretti insieme agli strumenti tradizionali di difesa commerciale; chiede alla Commissione di rafforzare l'applicazione del regolamento relativo alle sovvenzioni estere per quanto riguarda le piattaforme e i mercati online stabiliti in paesi terzi; invita la Commissione a provvedere affinché le PMI e le transazioni di minore entità non siano gravate in modo sproporzionato dagli obblighi di conformità derivanti dal regolamento relativo alle sovvenzioni estere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>evidenzia che, secondo l'ultima indagine Eurobarometro e l'indagine post-elettorale Eurobarometro del 2024, gli intervistati si aspettano che l'UE dia priorità alla lotta contro l'inflazione, l'aumento dei prezzi e il costo della vita; sottolinea che garantire una concorrenza leale ed efficace rappresenta un elemento importante per affrontare tali sfide e dovrebbe pertanto rimanere una priorità nell'ambito della politica di concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>evidenzia che un'applicazione rigorosa e coerente della politica di concorrenza contribuisce a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'UE e nelle sue regioni ultraperiferiche; osserva che vi sono persistenti divari economici e infrastrutturali tra le regioni interne, rurali, periferiche, ultraperiferiche e insulari e invita la Commissione a tenere conto dell'impatto territoriale delle decisioni in materia di concorrenza, al fine di promuovere politiche di coesione adeguate che accompagnino lo sviluppo del mercato unico, garantendo nel contempo l'applicazione uniforme delle norme in materia di concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>accoglie con favore la firma dell'accordo di cooperazione in materia di concorrenza UE-Regno Unito<FOOTNOTE><FIELD> Decisione (UE) 2025/2376 del Consiglio, del 4 novembre 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza (GU L, 2025/2376, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2376/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, un passo fondamentale che mira a rafforzare il coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un'applicazione più indipendente ed efficace delle norme dell'UE in materia di concorrenza</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>invita la Commissione a esplorare le possibilità di rafforzare l'indipendenza dell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>sottolinea che a breve termine il rafforzamento dell'attuale capacità di applicazione è essenziale; invita la Commissione a provvedere con urgenza affinché la sua direzione generale della Concorrenza disponga di personale con le risorse e le competenze tecniche necessarie per applicare efficacemente la legislazione antimonopolistica, il regolamento sui mercati digitali e le norme in materia di concentrazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>sottolinea l'importanza del fatto che l'applicazione delle norme in materia concorrenza avvenga in modo imparziale e politicamente indipendente; invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto sui vantaggi dell'istituzione di un'apposita autorità europea garante della concorrenza, esaminando le questioni di sussidiarietà, la corretta delimitazione tra le funzioni di concorrenza e quelle di regolamentazione, la responsabilità democratica nei confronti del Parlamento e le potenziali implicazioni per la rete europea della concorrenza; sottolinea la necessità di personale, competenze e poteri adeguati;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Concorrenza nell'era digitale e applicazione del regolamento sui mercati digitali in un contesto di sfide globali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>esorta la Commissione ad applicare pienamente il corpus normativo dell'UE materia di concorrenza, compreso il regolamento sui mercati digitali, in modo coerente, imparziale e giuridicamente solido, per salvaguardare l'autonomia normativa dell'Europa dalle pressioni politiche; prende atto con preoccupazione delle pressioni esterne in merito al regolamento sui mercati digitali e mette in guardia contro le ingerenze straniere;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>sottolinea che un'applicazione efficace può essere conseguita solo se le norme volte ad affrontare l'abuso di posizione dominante (articolo 102 TFUE) e il regolamento sui mercati digitali funzionano in contemporanea, combinando approcci ex ante ed ex post; invita la Commissione a semplificare e articolare meglio il corpus normativo dell'UE materia di concorrenza e digitale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>accoglie con favore la pubblicazione, il 28 aprile 2026, della relazione della Commissione sul riesame del regolamento sui mercati digitali; prende atto della conclusione della Commissione, in tale primo riesame del regolamento sui mercati digitali, secondo cui detto regolamento è adatto allo scopo e non deve essere modificato in questa fase, sebbene essa individui particolari settori di interesse per il futuro, in particolare l'IA e i servizi di cloud computing, sottolineando nel contempo che il regolamento sui mercati digitali non dovrebbe essere considerato un caso isolato di strumento normativo volto a contemplare la catena del valore dell'IA o del cloud;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>chiede che il processo di riesame del regolamento sui mercati digitali, che dovrebbe svolgersi ogni tre anni, sia trasparente, basato su dati concreti, proporzionato, mirato e ambizioso, garantendo nel contempo la stabilità normativa ed evitando un'inutile espansione degli obblighi per i partecipanti al mercato; insiste sul fatto che, ogni tre anni, il riesame periodico del regolamento sui mercati digitali dovrebbe valutare sistematicamente l'efficacia e l'impatto pratico degli obblighi esistenti, la certezza del diritto per i partecipanti al mercato, l'interazione del regolamento sui mercati digitali con la regolamentazione di settore e la necessità di eventuali adeguamenti delle soglie di designazione dei gatekeeper alla luce degli sviluppi del mercato; chiede alla Commissione di includere sistematicamente le PMI nelle consultazioni sul riesame del regolamento sui mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>sottolinea che la crescente concentrazione nei servizi cloud può compromettere la concorrenza, l'innovazione e l'autonomia strategica dell'UE; evidenzia che pratiche quali l'aggregazione, i mercati cloud e i meccanismi contrattuali, compresi i crediti e gli impegni legati alla spesa, possono rafforzare il blocco da fornitore e limitare le strategie di cambio fornitore o multicloud; sottolinea che gli obblighi in materia di cloud devono essere aggiornati; osserva che, a seguito delle indagini di mercato sui servizi di cloud computing avviate nel novembre 2025, la Commissione ha pubblicato la sua posizione preliminare il 25 giugno 2026, indicando che Microsoft Azure e Amazon Web Services dovrebbero essere designate come gatekeeper per i servizi di cloud computing<FOOTNOTE><FIELD> https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-reaches-preliminary-position-amazons-and-microsofts-market-leading-cloud-services-should.</FIELD></FOOTNOTE>, mentre la sua indagine volta a stabilire se il regolamento sui mercati digitali possa contrastare efficacemente le pratiche che potrebbero limitare la competitività e l'equità nei servizi di cloud computing è ancora in corso<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, "Commission launches market investigations on cloud computing services under the Digital Markets Act" (La Commissione avvia indagini di mercato sui servizi di cloud computing ai sensi del regolamento sui mercati digitali), sito web della Commissione europea, 18 novembre 2025.</FIELD></FOOTNOTE>; invita la Commissione ad avvalersi dell'indagine di mercato sui servizi cloud per adeguare gli obblighi di cui al regolamento sui mercati digitali e garantire che essi affrontino efficacemente gli ostacoli che impediscono agli utenti di cambiare fornitore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>ricorda che l'applicazione del regolamento sui mercati digitali non è ancora ottimale; sostiene un'applicazione più rigorosa del regolamento sui mercati digitali in relazione a tutti i partecipanti al mercato che rientrano nel relativo ambito di applicazione, indipendentemente dalla nazionalità, e incoraggia la Commissione a concludere le indagini aperte entro i termini previsti dal regolamento sui mercati digitali; rileva che l'applicazione efficace del regolamento sui mercati digitali presuppone risorse adeguate e sostenibili; invita la Commissione e le autorità di bilancio a provvedere affinché all'applicazione del regolamento sui mercati digitali siano assegnate risorse adeguate e stabili attraverso il bilancio dell'UE; chiede pertanto di vagliare soluzioni di finanziamento sostenibile, nel rispetto dell'equilibrio istituzionale, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di un "contributo relativo al regolamento sui mercati digitali", simile a quello previsto nell'ambito del regolamento sui servizi digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>invita la Commissione a ricorrere in modo completo e proattivo a tutti gli strumenti di applicazione previsti dal regolamento sui mercati digitali, anche a ulteriori indagini di mercato, procedimenti di non conformità, ispezioni, misure provvisorie, sanzioni e penalità di mora, al fine di prevenire l'elusione e garantire l'effettiva conformità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>prende atto dell'esistenza di una base giuridica per i rimedi strutturali contro gli abusi di posizione dominante sul mercato; è consapevole del fatto che le norme dell'UE in materia di concorrenza stabiliscono che i rimedi strutturali dovrebbero essere utilizzati solo come misura di ultima istanza se i rimedi comportamentali si sono dimostrati inefficaci, ma si rammarica tuttavia della riluttanza della Commissione ad affrontare il problema delle posizioni dominanti sul mercato attraverso rimedi strutturali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia riconosciuto, nel suo primo riesame del regolamento sui mercati digitali, che gli strumenti adeguati alle esigenze future integrati dai colegislatori sono fondamentali per consentire al quadro di rispondere all'evoluzione dei mercati e delle tecnologie; invita pertanto la Commissione ad applicare il regolamento sui mercati digitali in modo coerente e adeguato alle esigenze future in relazione agli sviluppi tecnologici, trattando tempestivamente i servizi basati sull'IA e l'infrastruttura basata sul cloud, al fine di prevenire nuove forme di lock-in, preclusione o pratiche di gatekeeping, anche laddove i gatekeeper sfruttino il controllo sui dati, sulle risorse di calcolo o sui servizi integrati a scapito degli sviluppatori emergenti di IA e dei nuovi operatori del mercato innovativi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>accoglie con favore il fatto che la Commissione stia già monitorando la diffusione degli strumenti di IA nell'ambito dei servizi di piattaforma di base designati a norma del regolamento sui mercati digitali; osserva che, nel suo primo riesame del regolamento sui mercati digitali, la Commissione riferisce di aver iniziato ad affrontare, per quanto riguarda i servizi di IA, varie questioni relative all'equità e alla contendibilità che hanno occupato un posto di primo piano nella consultazione pubblica, ad esempio attraverso il dialogo normativo con i gatekeeper riguardante la necessità di garantire che le impostazioni predefinite possano essere modificate facilmente e che i servizi di IA possano accedere in egual misura ai sistemi operativi; rileva che nel gennaio 2026 sono stati avviati due procedimenti di specificazione in relazione ad Alphabet che presentano anche una dimensione legata all'IA relativa all'interoperabilità e all'accesso ai dati di ricerca; invita la Commissione a sviluppare e applicare nuove teorie del danno per affrontare l'ulteriore radicamento degli operatori già affermati e a valutare, nell'ambito del prossimo riesame del regolamento sui mercati digitali, se l'attuale elenco dei servizi di piattaforma di base rifletta adeguatamente le realtà del mercato, anche in settori quali i modelli di IA, i chatbot di IA e i servizi cloud, i principali servizi di assistente virtuale e i sistemi operativi delle TV connesse; chiede alla Commissione di includere le PMI, le start-up, le associazioni di settore, gli esperti accademici e le organizzazioni dei consumatori di tutti gli Stati membri nelle consultazioni sul riesame del regolamento sui mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>sottolinea che l'applicazione del regolamento sui mercati digitali si estende a tutti i gatekeeper designati, indipendentemente dalla loro nazionalità o origine, e invita la Commissione ad applicare gli obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali in modo coerente; accoglie con favore il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'ambito della condotta associata al regolamento sui mercati digitali; esorta la Commissione ad agire con decisione di conseguenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>invita la Commissione a esaminare, nel contesto dell'attuazione della direttiva sul mercato unico digitale<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, i potenziali abusi da parte dei gatekeeper nell'ambito del regolamento sui mercati digitali nei loro negoziati con gli editori, in particolare per valutare se tali negoziati siano conformi agli obblighi FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie), garantendo un'equa remunerazione, condizioni trasparenti e un accesso non discriminatorio al pubblico online;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>invita la Commissione ad avvalersi appieno dell'articolo 13 del regolamento sui mercati digitali per far fronte a qualsiasi elusione da parte dei gatekeeper dei loro obblighi a norma degli articoli 5 e 6 di tale regolamento;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Antitrust</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>esorta la Commissione a ricorrere in modo adeguato a misure provvisorie per porre fine a qualsiasi pratica che danneggi la concorrenza, in particolare nei mercati digitali in rapida evoluzione; invita la Commissione a modernizzare il regolamento (CE) n. 1/2003<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento della Commissione (CE) n. 773/2004<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/773/oj).</FIELD></FOOTNOTE> per migliorare l'efficienza, la certezza del diritto e la proporzionalità dell'applicazione delle norme antitrust dell'UE; sostiene l'adozione di un quadro normativo chiaro per le misure provvisorie nei casi in cui si verifichino danni gravi e irreparabili alla concorrenza, con adeguate garanzie procedurali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>invita la Commissione ad affrontare la questione delle indagini antitrust eccessivamente lunghe; chiede termini procedurali vincolanti per le indagini antitrust al fine di evitare ritardi indebiti che compromettono la certezza del diritto e i diritti di difesa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>esorta la Commissione a condurre uno studio completo sull'effetto deterrente delle proprie sanzioni; insiste sul fatto che le sanzioni devono essere sufficientemente elevate da superare i benefici economici illeciti derivanti dalla violazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>sottolinea l'importanza di azioni di risarcimento efficaci quale complemento all'applicazione delle norme antitrust da parte delle autorità pubbliche, garantendo che le vittime di violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE possano ottenere un risarcimento integrale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'effettiva attuazione della direttiva sul risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/104/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e a rimuovere gli ostacoli ancora esistenti ai fini dell'applicazione da parte dei privati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>ribadisce la necessità di una cooperazione forte ed efficace tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza all'interno della REC, nonché con i pertinenti portatori di interessi pubblici e privati e le organizzazioni dei consumatori; sottolinea che le autorità nazionali garanti della concorrenza devono rimanere politicamente indipendenti e disporre di risorse adeguate e che la direttiva REC+<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1/oj).</FIELD></FOOTNOTE> dovrebbe essere pienamente e coerentemente recepita e attuata in tutti gli Stati membri; chiede una maggiore convergenza delle norme di applicazione, una tempestiva condivisione delle informazioni e una chiara ripartizione delle competenze per evitare la duplicazione dei procedimenti; sottolinea che la REC deve passare a una forma di cooperazione pienamente integrata, al fine di migliorare l'efficienza in termini di costi e la gestione degli aspetti transfrontalieri, anche consentendo indagini congiunte e un processo decisionale congiunto; invita la REC a guidare ulteriormente le imprese, in particolare le PMI, nell'applicazione del codice della concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>invita la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a istituire meccanismi di denuncia facilmente accessibili e favorevoli alle PMI per le pratiche anticoncorrenziali, garantendo la gestione tempestiva ed efficace dei casi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>prende atto delle indagini in corso sulle imprese di paesi terzi, compresa l'indagine preliminare della Commissione sulle commissioni Visa e Mastercard; invita la Commissione a garantire che il mercato dei pagamenti rimanga competitivo, trasparente e accessibile per i consumatori e le imprese; sottolinea la necessità di rivedere il regolamento sulle commissioni interbancarie<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/751/oj).</FIELD></FOOTNOTE> per valutarne l'efficacia nel contrastare l'aumento delle commissioni; invita la Commissione a concludere senza indugio le indagini in corso nel settore dei pagamenti; sottolinea che l'euro digitale rappresenta un'opportunità fondamentale per ridurre l'eccessiva dipendenza dai circuiti di carte di paesi terzi e per rafforzare la concorrenza e l'autonomia strategica dell'UE nel settore dei pagamenti, anche contribuendo a garantire condizioni di prezzo più competitive per le imprese, in particolare le PMI;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>sottolinea l'importanza della concorrenza nel settore bancario e del completamento dell'unione bancaria; invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per garantire una concorrenza leale e monitorare le tendenze nel settore bancario durante i periodi di inflazione elevata; sottolinea l'importanza e l'urgenza della prossima relazione della Commissione sulla competitività del settore bancario dell'UE e si attende che la Commissione la adotti entro luglio 2026; accoglie inoltre con favore l'imminente valutazione del funzionamento della direttiva 2002/87/CE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, 11.2.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj).</FIELD></FOOTNOTE> e della direttiva solvibilità II<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).</FIELD></FOOTNOTE> sugli aspetti relativi alla parità di condizioni tra i partecipanti al mercato assicurativo e bancario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>prende atto dell'esistenza di oligopoli nella fornitura di determinati servizi che sono fondamentali per gli operatori dei mercati finanziari dell'UE, come gli aggregatori di mercato e i fornitori di connettività, che sono caratterizzati da un numero limitato di fornitori, da una notevole difficoltà nel passare da un fornitore all'altro e da un potere di fissazione dei prezzi asimmetrico a vantaggio del fornitore, che in ultima analisi aumenta i costi a carico degli investitori; osserva inoltre che le tre maggiori agenzie di rating del credito e le quattro maggiori società nel mercato della revisione contabile detengono ancora quote di mercato superiori al 90 %; esorta la Commissione a indagare sugli oligopoli esistenti e ad adottare le adeguate misure a vantaggio della concorrenza dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>ricorda che la Banca centrale europea ha osservato che i prezzi dei prodotti alimentari rimangono elevati, colpendo in particolare i consumatori vulnerabili; esprime preoccupazione per l'elevata concentrazione di mercato a determinati livelli della filiera agricola e alimentare; esorta la Commissione a valutare la portata e l'impatto delle alleanze di acquisto e ad analizzarne ulteriormente gli effetti non solo sui prezzi, ma anche sulla capacità degli agricoltori e dei produttori agroalimentari di fornire prodotti sani, sicuri e sostenibili ai consumatori; invita la Commissione a valutare se siano necessari ulteriori orientamenti sull'applicazione dell'articolo 102 TFUE sugli abusi di sfruttamento, compresi i prezzi eccessivi o sleali, al fine di migliorare la certezza del diritto e rendere più efficace l'applicazione in mercati di consumo altamente concentrati;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Controllo delle fusioni</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>sottolinea che in Europa non ci sono imprese che operano su vasta scala in grado di competere a livello globale in numerosi settori strategici fondamentali; ritiene che l'espansione all'interno del mercato unico sia un imperativo strategico dell'UE per mobilitare gli investimenti, stimolare la competitività, investire nell'innovazione e consentire alle imprese dell'UE di competere efficacemente sui mercati globali, come evidenziato dalla relazione Letta; sottolinea che il completamento del mercato unico e l'eliminazione degli ostacoli interni rimangono priorità fondamentali a tale riguardo; osserva che gli ostacoli strutturali all'espansione all'interno dell'UE potrebbero portare all'acquisizione di imprese europee innovative da parte di operatori di paesi terzi, con potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sulla capacità di innovazione a lungo termine nell'UE; ritiene pertanto che il controllo delle concentrazioni debba tenere pienamente conto della capacità delle imprese dell'UE di investire nell'innovazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>ritiene che la politica di concorrenza non dovrebbe creare inutili ostacoli per le imprese che devono espandersi per competere a livello globale, osservando nel contempo che non tutte le imprese dell'UE hanno bisogno di espandersi; sottolinea che l'UE prospera grazie al legame vitale tra le grandi e le piccole imprese; ritiene che la dimensione competitiva debba derivare innanzitutto da una concorrenza leale, da un'applicazione rigorosa delle norme antitrust e dall'approfondimento del mercato unico, che costituiscono le fondamenta dell'economia sociale di mercato dell'UE e rimangono il vero motore dell'innovazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>invita la Commissione ad applicare la politica in materia di concentrazioni in modo dinamico, sulla base di una valutazione economica e giuridica, analizzando pienamente il concetto di benessere dei consumatori nella valutazione della concorrenza, e a prendere in considerazione gli effetti economici più ampi delle concentrazioni, ad adattare la politica alle nuove realtà del mercato, compresi gli ecosistemi digitali, l'IA, l'energia e la difesa, e ad analizzare gli effetti a lungo termine delle concentrazioni, adottando un approccio lungimirante; incoraggia la Commissione a continuare a monitorare l'evoluzione del potere di mercato in Europa, compreso l'impatto delle fusioni sulla sostenibilità, l'innovazione e la resilienza a lungo termine;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>chiede una revisione ambiziosa e basata su dati concreti degli orientamenti dell'UE sulle concentrazioni, affinché siano meglio allineati alle nuove realtà del mercato e alle priorità dell'UE nel promuovere un'Europa più resiliente e competitiva, continuando nel contempo a salvaguardare un elevato livello di benessere dei consumatori; insiste sul fatto che, pur rimanendo fondato sull'analisi della concorrenza e salvaguardando una concorrenza effettiva sui mercati nazionali e all'interno del mercato unico, il controllo delle concentrazioni dovrebbe valutare le concentrazioni paneuropee in modo lungimirante e garantire che qualsiasi consolidamento che crei "campioni dell'UE" migliori il benessere dei consumatori, la contendibilità del mercato e la resilienza a lungo termine, in particolare in settori chiave quali le telecomunicazioni, il settore bancario, i pagamenti, la difesa e l'energia; chiede che i nuovi orientamenti sul controllo delle concentrazioni garantiscano la certezza del diritto per le imprese nella creazione di attori paneuropei che promuovano l'aumento della competitività, garantendo nel contempo che i poteri di intervento nazionali, compresi i poteri di veto, siano utilizzati solo in casi debitamente giustificati e proporzionati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>invita la Commissione ad adottare quanto prima nella procedura un approccio lungimirante e dinamico alle fusioni, che tenga conto degli incrementi di efficienza, comprese, ad esempio, le economie di scala e gli incrementi di sostenibilità, garantendo nel contempo la trasparenza e la prevedibilità e consentendo alle imprese di stringere alleanze quando contribuiscono all'innovazione, alla resilienza ai cambiamenti climatici e alla sicurezza, e che rifletta un approccio alla valutazione del potere di mercato e delle realtà settoriali che vada oltre i prezzi e le quote di mercato e includa anche effetti sui salari e sulle condizioni di lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>ricorda che la concorrenza tutela la scelta dei consumatori, la diversità del mercato e prezzi accessibili; prende nota della decisione del 23 aprile 2026 degli azionisti di Warner Bros. Discovery di approvare l'accordo di fusione con Paramount Skydance; invita la Commissione ad applicare un rigoroso controllo delle concentrazioni nel settore audiovisivo e dei media, monitorando l'impatto del consolidamento del mercato nel mercato unico e consentendo agli operatori dell'UE di espandersi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>osserva che le piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui mercati digitali hanno acquisito quasi 700 imprese di dimensioni più ridotte dal 2000, mentre solo 19 di queste operazioni sono state notificate alla Commissione, poiché la maggior parte di esse non ha raggiunto le soglie di notifica basate sul fatturato; invita la Commissione a individuare le "acquisizioni killer" (ossia quando un'impresa acquisisce il controllo di un'impresa innovativa per eliminarla come possibile fonte di concorrenza futura) e ad adeguare il regolamento al fine di impedire tali acquisizioni, in particolare nel settore digitale, dell'IA, farmaceutico e in altri settori strategici; sostiene la necessità di aggiungere una base giuridica del mercato unico al regolamento comunitario sulle concentrazioni in caso di riesame, in modo da coinvolgere pienamente i colegislatori, come nel caso del regolamento sui mercati digitali; esorta gli Stati membri a conferire poteri di "call in" alle autorità nazionali garanti della concorrenza affinché possano esaminare le fusioni e le acquisizioni, qualora ciò non sia già avvenuto, garantendo al contempo la certezza del diritto ed evitando oneri eccessivi per le PMI e le start-up;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>riconosce la tendenza crescente agli investimenti esteri e alle proprietà multi-club nello sport europeo nonché alla diffusione della tariffazione dinamica dei biglietti, e invita la Commissione a considerare le implicazioni di tale tendenza nel sostenere gli sforzi volti a salvaguardare l'integrità finanziaria e l'equilibrio competitivo dello sport europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare tutte le opzioni normative, compreso il divieto della tariffazione dinamica in occasione di eventi sportivi e culturali dal vivo nell'ambito dell'atto legislativo sull'equità digitale, al fine di tutelare i consumatori e preservare il valore sociale e pubblico dello sport e della cultura;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aiuti di Stato</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>sottolinea la necessità di un'analisi approfondita degli aiuti di Stato, in particolare per le imprese che operano in settori strategici come l'energia, la tecnologia e l'innovazione; sottolinea l'importanza di garantire l'efficacia degli aiuti di Stato nei settori dell'agricoltura, della logistica e dei trasporti; prende atto delle divergenze tra le capacità di bilancio degli Stati membri, avverte che la frammentazione degli aiuti di Stato crea condizioni di disparità e invita la Commissione a monitorare tali effetti; ritiene che qualsiasi aiuto di Stato concesso dovrebbe essere coerente con il diritto e i principi dell'UE, compresi gli obiettivi di politica ambientale e sociale dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>accoglie con favore la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita; chiede che la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita sia attuata in modo mirato e proporzionato, al fine di garantire un onere minimo per gli Stati membri, impedire corse alle sovvenzioni e preservare l'integrità del mercato interno, prevedendo nel contempo solide garanzie in materia di trasparenza, proporzionalità ed efficacia ambientale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>ricorda che gli aiuti di Stato temporanei e mirati possono essere adeguati in tempi di crisi; ribadisce l'importanza della disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita nel sostenere i settori vulnerabili, nel contesto del rapido aumento dei prezzi del carburante dovuto all'attuale situazione geopolitica; prende atto, tuttavia, delle conclusioni della Corte dei conti europea (relazione speciale n. 21/2024) che individuano carenze nel monitoraggio degli aiuti di Stato da parte della Commissione in tempi di crisi e chiede un monitoraggio più rigoroso della notifica degli aiuti di Stato da parte della Commissione e una maggiore trasparenza e rendicontazione in materia di aiuti di Stato, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>rileva che oltre i tre quarti degli aiuti di Stato sono concentrati in soli due Stati membri, evidenziando i rischi di frammentazione e di disparità nelle condizioni di concorrenza nel mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>sottolinea il ruolo degli aiuti di Stato quale strumento per ridurre le disparità economiche tra le regioni più sviluppate dell'UE e le isole, le zone interne, le regioni ultraperiferiche, le zone economicamente svantaggiate e tutte le zone dell'UE soggette a vincoli naturali; chiede maggiore flessibilità e meno vincoli sugli aiuti di Stato per le regioni insulari e più fragili dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>si attende che il riesame del regolamento generale di esenzione per categoria<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj).</FIELD></FOOTNOTE> risolva gli attuali problemi per quanto riguarda la definizione di "impresa in difficoltà" e modernizzi e semplifichi le norme in materia di aiuti di Stato al fine di ridurre la burocrazia e rafforzare la competitività dell'UE; accoglie con favore l'avvio delle consultazioni pubbliche per raccogliere contributi sulla portata e sul contenuto del riesame;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>56.</NO.P>accoglie con favore l'adozione della decisione SIEG riveduta per consentire agli Stati membri di sostenere l'offerta di progetti di alloggi dignitosi, sostenibili, efficienti sul piano energetico, socialmente inclusivi e a prezzi accessibili anche per le famiglie a reddito medio; invita la Commissione a monitorare l'attuazione della decisione SIEG riveduta e a valutare se le soglie e le condizioni siano sufficientemente flessibili per soddisfare le necessità degli Stati membri; chiede procedure di notifica semplificate per le misure di aiuto di Stato connesse ai SIEG che non presentano rischi significativi per la concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>57.</NO.P>invita la Commissione a valutare l'impatto delle concentrazioni di mercato nel settore immobiliare e nei mercati correlati, come l'edilizia e la gestione di immobili, al fine di garantire che una concorrenza effettiva contribuisca a contenere i prezzi e a migliorare l'accesso agli alloggi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>58.</NO.P>osserva gli effetti distorsivi della pianificazione fiscale aggressiva e dei sistemi fiscali, inclusi gli accordi fiscali preferenziali, sulla concorrenza leale, in quanto possono soffocare l'innovazione e pregiudicare la contendibilità dei mercati, in particolare per le PMI; si compiace della raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2020<FOOTNOTE><FIELD> Raccomandazione (UE) 2020/1039 della Commissione del 14 luglio 2020 relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell'Unione all'assenza di legami con giurisdizioni non cooperative (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1039/oj).</FIELD></FOOTNOTE> di non erogare un sostegno finanziario alle imprese che hanno legami con paradisi fiscali, proteggendo così i contribuenti onesti; chiede che le imprese stabilite nei paesi figuranti nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottato dal Consiglio, siano escluse dal ricevere aiuti di Stato e invita la Commissione a valutare se il quadro attuale contribuisca a sforzi più ampi volti a combattere la pianificazione fiscale aggressiva e le pratiche dei paradisi fiscali;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coinvolgimento del Parlamento </STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>59.</NO.P>deplora la mancanza di informazioni ricevute sulla revisione e l'attuazione delle norme in materia di concorrenza e sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere sufficientemente coinvolto nella definizione della politica di concorrenza; sottolinea inoltre la necessità di trasparenza con il Parlamento su tutte le discussioni con i paesi terzi che possono incidere sull'applicazione del regolamento sui mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>60.</NO.P>chiede, in tale contesto, che sia instaurato un dialogo strutturato e regolare tra la Commissione e il Parlamento in materia di politica di concorrenza, anche per quanto riguarda la revisione e l'attuazione delle norme in materia di concorrenza; invita la Commissione a fornire alla commissione competente del Parlamento informazioni tempestive ed esaurienti sulle decisioni significative in materia di applicazione della normativa, sulle proposte legislative e sui principali strumenti normativi non vincolanti; chiede la conclusione di un accordo interistituzionale volto a formalizzare il ruolo del Parlamento nel controllo della politica di concorrenza, compresa la consultazione in merito alla definizione delle priorità per gli orientamenti e i quadri di riferimento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>61.</NO.P>mette in guardia dall'eccessiva dipendenza da strumenti normativi non vincolanti, quali orientamenti e quadri temporanei, in cui il coinvolgimento del Parlamento è limitato; invita il Consiglio europeo ad adottare una decisione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, comma 2, del trattato sull'Unione europea che preveda l'adozione di atti legislativi nel settore della politica di concorrenza in conformità alla procedura legislativa ordinaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>62.</NO.P>promuove lo scambio delle migliori pratiche nei consessi internazionali, quali la rete internazionale della concorrenza e il comitato per la concorrenza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; invita la Commissione ad adoperarsi per un dialogo e una cooperazione continui a livello internazionale, anche attraverso accordi di cooperazione di seconda generazione, che consentano uno scambio di informazioni più efficace tra le autorità garanti della concorrenza, deplorando che ciò non sia stato sufficientemente perseguito in passato; invita la Commissione a elaborare una strategia affinché l'UE assuma un ruolo guida a livello internazionale nella promozione di una concorrenza effettiva;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>63.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>