<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0248</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Un quadro coerente della fiscalità per il settore finanziario dell'UE</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0169/2026 - Relatore: Matthias Ecke)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 su un quadro coerente della fiscalità per il settore finanziario dell'UE (2024/2117(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 115,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 settembre 2011, concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)0594),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 febbraio 2013, che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)0071) (proposta in materia di ITF),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 novembre 2007, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0746),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0747),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937<FOOTNOTE><FIELD> GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la valutazione d'impatto iniziale della Commissione, del 22 ottobre 2020, sulla revisione delle norme IVA per i servizi finanziari e assicurativi,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione, del 12 settembre 2023, riguardante l'istituzione di un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e la modifica della direttiva 2011/16/UE,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom<FOOTNOTE><FIELD> GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione, del 22 dicembre 2021, dal titolo "La prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell'UE" (COM(2021)0566),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo studio richiesto dalla sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento dal titolo "The taxation of the EU's financial sector" (La tassazione del settore finanziario dell'UE), pubblicato dalla direzione generale dell'Economia, della trasformazione e dell'industria nel giugno 2025<FOOTNOTE><FIELD> Studio – "The taxation of the EU's financial sector" (La tassazione del settore finanziario dell'UE), Parlamento europeo, Direzione generale dell'Economia, della trasformazione e dell'industria, Dipartimento tematico Economia e crescita, giugno 2025.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di esenzione dall'IVA per i servizi finanziari e assicurativi,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 10 maggio 2023 sulle risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/1067, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1067/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta, dell'aprile 2024, dal titolo "Much more than a market – Speed, security, solidarity: empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell'UE) (relazione Letta),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE "(COM(2025)0124),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione della Commissione (UE) 2025/2029, del 30 settembre 2025, sull'aumento della disponibilità di conti di risparmio e investimento con trattamento fiscale semplificato e vantaggioso<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/2029, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/2029/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro della Banca mondiale, del maggio 2025, dal titolo "VAT Exemptions, Embedded Tax, and Unintended Consequences" (Esenzioni dall'IVA, imposte incorporate e conseguenze indesiderate),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0169/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che, nella lettera di incarico del 2024 della presidente della Commissione al commissario per la fiscalità, si incarica la Commissione di individuare soluzioni innovative per la tassazione del settore finanziario dell'UE al fine di sostenere l'ulteriore integrazione del settore, l'attività transfrontaliera, la digitalizzazione e l'innovazione; che la Commissione ha avviato uno studio sulla tassazione del settore finanziario nell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che i servizi finanziari sono generalmente esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'UE; che gli istituti finanziari non possono detrarre l'IVA pagata a monte a causa di tale esenzione, causando la questione nota come il problema dell'IVA non recuperabile; che tale esenzione potrebbe creare una mancanza di trasparenza, aumentare i costi per i consumatori e comportare costi aggiuntivi per gli istituti finanziari, influenzare l'organizzazione e le decisioni di esternalizzazione e comportare svantaggi competitivi per i fornitori di servizi digitali e transfrontalieri più piccoli;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la possibilità per gli istituti finanziari di assoggettarsi all'IVA non è prevista in modo coerente tra i diversi Stati membri, il che comporta un'ulteriore complessità amministrativa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'esenzione dall'IVA risale al 1977, quando la tassazione di tali servizi finanziari presentava importanti difficoltà tecniche e amministrative; che la giustificazione tecnica originaria dell'esenzione dall'IVA potrebbe ora essere affrontata attraverso progressi tecnologici, digitali e di vigilanza, anche mediante il trattamento dei dati in tempo reale e il miglioramento degli obblighi di comunicazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che diverse giurisdizioni in tutto il mondo hanno rivisto esenzioni analoghe o hanno introdotto forme alternative di tassazione dei servizi finanziari al fine di affrontare gli effetti fiscali e concorrenziali indesiderati dell'IVA irrecuperabile e di continuare a garantire un contributo equo e sano del settore finanziario alle entrate pubbliche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che tanto la relazione Letta quanto la relazione Draghi sottolineano che la frammentazione fiscale del mercato unico, comprese le barriere amministrative e fiscali, ostacola la crescita economica, il commercio e le attività transfrontaliere; che gli ostacoli interni all'UE impongono di fatto un dazio pari a quasi il 100 % sui servizi finanziari; che tali barriere e ostacoli normativi sono, secondo Draghi, molto più dannosi per la crescita economica di qualsiasi dazio che gli Stati Uniti possano imporre;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che, secondo dati di Eurostat, il settore finanziario costituisce una parte significativa dell'economia dell'UE, dal momento che ha generato circa 900 miliardi di EUR di valore aggiunto nel 2022, impiega quasi 5 milioni di persone e registra un fatturato netto di circa 2 400 miliardi di EUR; che il settore contribuisce alle finanze pubbliche attraverso la tassazione delle società, le imposte sui salari e i prelievi settoriali; che il settore finanziario dell'UE svolge un ruolo centrale nel finanziare l'economia reale, sostenere l'innovazione e agevolare gli investimenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che recenti iniziative, come la direttiva del Consiglio 2025/50, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2025/50, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/50/oj.</FIELD></FOOTNOTE> (direttiva FASTER), hanno ottenuto progressi significativi nel ridurre gli oneri amministrativi e nell'agevolare l'attività economica transfrontaliera nell'Unione, e che si dovrebbero continuare a intraprendere sforzi analoghi al fine di rafforzare ulteriormente l'integrazione e l'efficienza del mercato unico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il Consiglio sta procrastinando una decisione in merito alla proposta di direttiva della Commissione che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE, mentre il Parlamento ha già approvato una risoluzione legislativa il 10 aprile 2024<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE (GU C, C/2025/1326, 13.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1326/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che qualsiasi iniziativa futura dovrebbe ridurre la frammentazione del mercato unico e rafforzare la competitività garantendo un quadro coerente, prevedibile e neutrale della fiscalità per i servizi finanziari, tenendo conto al tempo stesso della diversità dei modelli imprenditoriali e delle interazioni fiscali in tutto il settore finanziario dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che la tassazione dei servizi finanziari nell'UE rimane molto frammentata, con approcci nazionali divergenti in materia di imposte sui premi assicurativi, imposte sulle transazioni finanziarie (ITF), prelievi a carico delle banche, imposte sulle attività finanziarie e altre imposte basate sugli utili; che tale frammentazione crea incertezza e complessità giuridiche, stimola le distorsioni del mercato, incoraggia l'elusione fiscale e riduce la competitività dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che l'Unione del risparmio e degli investimenti richiede maggiori incentivi affinché le persone risparmino e investano nei mercati europei dei capitali; che il completamento dell'Unione del risparmio e degli investimenti richiede un approccio globale alla stabilità finanziaria, all'integrazione del mercato e alla tutela degli investitori; che provvedere affinché il settore finanziario contribuisca in modo significativo alle finanze pubbliche, internalizzi i rischi che genera e sostenga gli investimenti sostenibili a lungo termine è fondamentale per il successo e la credibilità dell'Unione del risparmio e degli investimenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che le ITF e i prelievi a carico delle banche sono stati discussi dopo la crisi finanziaria del 2008 e del 2009; che tali misure miravano a compensare i costi della crisi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che attualmente almeno sette Stati membri applicano un'ITF; che tali Stati membri non hanno coordinato le loro ITF in termini di ambito di applicazione, tasso o applicazione; che, nonostante dal 2011 siano state avanzate diverse proposte legislative della Commissione, non è stato raggiunto alcun accordo su un'ITF a livello dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che il Parlamento ha sempre sostenuto l'introduzione di un'ITF a livello dell'UE, anche come possibile risorsa propria, da ultimo nella sua risoluzione del maggio 2023; che nel suo programma di lavoro per il 2026 la Commissione ha proposto di ritirare la sua precedente proposta in materia di ITF a causa della mancanza di consenso tra gli Stati membri e del mancato raggiungimento di un accordo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che gli Stati membri continuano a introdurre imposte temporanee sui proventi straordinari o prelievi di solidarietà sugli utili delle banche per far fronte agli aumenti straordinari della redditività determinati dalla politica monetaria;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Affrontare la frammentazione fiscale del settore finanziario e aumentarne la competitività</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea che, a seguito della grande crisi finanziaria, gli Stati membri hanno introdotto 91 imposte settoriali per tassare il settore finanziario, il che si traduce in un panorama fiscale altamente frammentato; rileva che tale frammentazione del panorama fiscale genera costi operativi e amministrativi aggiuntivi e aumenta gli ostacoli strutturali all'espansione transfrontaliera dei prestatori di servizi finanziari, indebolendo pertanto il settore finanziario dell'UE e la sua capacità di investimento e compromettendo gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti e dell'Unione bancaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva che le differenze tra i regimi fiscali nazionali riflettono le scelte di politica interna; prende atto dei lavori in corso a livello internazionale in materia di trasferimento degli utili; chiede un coordinamento rafforzato a livello dell'UE, anche nell'attuazione della direttiva sul secondo pilastro, solide norme antielusione e obblighi di trasparenza, in particolare nel settore della rendicontazione pubblica paese per paese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che la frammentazione dei regimi fiscali nazionali aumenta il rischio di doppia imposizione transfrontaliera e, a causa della complessità amministrativa e giuridica, può ostacolare la crescita del settore finanziario dell'UE e costituire un impedimento a una maggiore integrazione dei mercati finanziari dell'UE; sottolinea che dovrebbe rimanere fondamentale evitare la doppia imposizione e ridurre gli oneri amministrativi; sottolinea tuttavia che gli sforzi di semplificazione non devono tradursi in una deregolamentazione o in una corsa al ribasso nelle norme fiscali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che le differenze nelle procedure nazionali di ritenuta alla fonte creano oneri amministrativi e ostacoli agli investimenti transfrontalieri, come riconosciuto nella strategia della Commissione per l'Unione del risparmio e degli investimenti; accoglie con favore l'adozione della direttiva FASTER; chiede ulteriori progressi nell'ottica di un quadro più coordinato e ambizioso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita il Consiglio a decidere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE, tenendo debitamente conto della risoluzione legislativa del Parlamento del 10 aprile 2024;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>osserva inoltre che le norme fiscali esistenti non hanno tenuto pienamente il passo con l'emergere di nuovi prodotti finanziari e nuove infrastrutture di mercato; sottolinea che la frammentazione si sta rapidamente aggravando con il successo delle neobanche, ad esempio le banche esclusivamente digitali, le challenger bank o le banche fintech; segnala il significativo aumento della quota di depositi transfrontalieri detenuti da tali banche negli ultimi sei anni; sottolinea che le differenze nelle norme fiscali tra banche ed entità non bancarie possono creare distorsioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>evidenzia che l'insufficienza dei dati relativi al carico fiscale effettivo nell'intero settore finanziario dell'UE ostacola l'elaborazione di politiche fondate su dati concreti e la valutazione dell'impatto delle politiche sul comportamento del mercato, sulla concorrenza e sulla stabilità finanziaria; sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza e l'utilizzo dei dati esistenti quale prerequisito per una riforma coerente della tassazione del settore finanziario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea che l'eliminazione degli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri tramite norme coerenti a livello dell'UE ridurrebbe i costi di conformità, migliorerebbe l'efficienza del mercato, aumenterebbe la chiarezza giuridica per i flussi transfrontalieri di capitali e rafforzerebbe la competitività dei servizi finanziari dell'UE, limitando nel contempo l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva; evidenzia la necessità di un insieme coerente di norme per il settore finanziario dell'UE, nel rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri e del principio di sussidiarietà; sottolinea che la tassazione dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a sostenere la competitività del settore finanziario;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>osserva che, secondo la relazione macroeconomica europea 2026 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, "2026 European Macroeconomic Report" (Relazione macroeconomica europea 2026), novembre 2025.</FIELD></FOOTNOTE>, il tasso di risparmio delle famiglie nell'UE rimane ben al di sopra della media dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; deplora che circa un terzo di tali risparmi sia investito al di fuori dell'UE, il che dimostra le carenze del quadro finanziario dell'UE nel trattenere gli investimenti; invita la Commissione a valutare come incoraggiare investimenti nell'UE tramite misure fiscali; sottolinea l'importanza di disincentivare i flussi finanziari indirizzati a paesi inseriti nella lista dell'UE delle giurisdizioni non cooperative;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea l'importanza di far avanzare l'Unione del risparmio e degli investimenti per mobilitare i risparmi a favore di investimenti produttivi; ritiene che la riduzione della frammentazione fiscale e il miglioramento dei canali di investimento transfrontalieri siano fondamentali per mobilitare i risparmi europei a favore di investimenti all'interno dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che un quadro fiscale per i servizi finanziari dovrebbe essere concepito parallelamente agli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti, concentrandosi sull'aumento dell'efficienza, affrontando le distorsioni del mercato e promuovendo gli investimenti e la crescita a lungo termine, garantendo nel contempo un approccio equilibrato che rifletta anche considerazioni economiche e sociali più ampie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>osserva che la tassazione del settore finanziario dovrebbe essere disciplinata dai principi di semplicità, neutralità, equità, sostenibilità economica, ambientale e sociale e certezza del diritto; constata che ciò dovrebbe altresì riflettere le dinamiche cicliche della redditività delle banche legate alla politica monetaria e alle condizioni economiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>invita la Commissione a dare seguito al suo impegno di proporre soluzioni innovative per la tassazione del settore che riducano la frammentazione, sostengano un'ulteriore integrazione a livello dell'UE e contribuiscano a completare l'Unione del risparmio e degli investimenti;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Affrontare la questione del regime IVA per i servizi finanziari</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>osserva che l'esenzione dall'IVA per i servizi finanziari risale al 1977 ed è stata utile per ovviare alle difficoltà tecniche legate all'applicazione dell'IVA alle attività finanziarie complesse, che era ritenuta inattuabile in termini amministrativi; riconosce che la giustificazione tecnica originaria dell'esenzione dall'IVA potrebbe ora essere affrontata dalle realtà del progresso tecnologico e della digitalizzazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>rileva che l'esenzione non costituisce necessariamente un vantaggio per gli istituti finanziari, in quanto impedisce loro di recuperare l'IVA; ritiene che lo status quo perpetui le distorsioni del mercato, possa creare una mancanza di trasparenza e aumentare i costi per i consumatori, rafforzi la tendenza a ricorrere all'internalizzazione di servizi nel settore finanziario e crei svantaggi competitivi rispetto agli istituti di paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>sottolinea che le esenzioni dall'IVA sono spesso concesse ad attività di interesse generale in riconoscimento della loro funzione sociale essenziale; sottolinea che alcuni servizi finanziari di base, in particolare i servizi di pagamento, la raccolta di depositi e l'offerta di credito di base, svolgono una funzione quasi di servizio pubblico salvaguardando i risparmi, agevolando gli scambi economici e garantendo che le persone e le imprese possano partecipare in modo sicuro all'economia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>osserva che le ripetute iniziative della Commissione, comprese le sue proposte del 2007 e la valutazione d'impatto iniziale del 2020, non hanno portato a una riforma dell'esenzione dall'IVA per il settore finanziario in quanto gli Stati membri non sono riusciti a raggiungere un accordo unanime; rileva che recentemente la Commissione intendeva pubblicare modifiche alla direttiva IVA<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).</FIELD></FOOTNOTE> all'inizio del 2023; constata che tali piani sono stati bloccati, lasciando ancora in sospeso questa riforma essenziale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>osserva che, a norma dell'articolo 11 della direttiva IVA, l'IVA di gruppo rimane facoltativa per gli Stati membri ed è limitata da vincoli territoriali, il che genera ostacoli giuridici e pratici per i gruppi transfrontalieri attivi nei servizi finanziari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>evidenzia che, nonostante il ricorso all'IVA di gruppo e agli accordi di ripartizione dei costi in alcuni Stati membri, l'esenzione dall'IVA, insieme alle diverse norme fiscali compensative nazionali, come le imposte sui premi assicurativi, crea un panorama fiscale complesso e frammentato, rendendo costoso l'adempimento degli obblighi fiscali transfrontalieri e aumentando le spese operative delle imprese; sottolinea che sono necessarie definizioni più chiare dell'IVA e norme semplificate per ridurre tali oneri, garantire un'applicazione coerente delle norme in tutta l'UE, agevolare l'attività transfrontaliera e sostenere l'innovazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>osserva che l'IVA di gruppo, che può ridurre gli oneri amministrativi per le istituzioni finanziarie e migliorarne l'efficienza, è attualmente applicata in modo disomogeneo nei diversi Stati membri e generalmente limitata ai soggetti stabiliti all'interno di un unico Stato membro; evidenzia che una maggiore convergenza nell'applicazione dell'IVA di gruppo potrebbe ridurre la frammentazione e l'incertezza giuridica nel mercato interno e facilitare l'attività transfrontaliera dei servizi finanziari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad attuare l'IVA di gruppo in modo coerente e a esaminare le opzioni per un quadro giuridico più chiaro, compresa la possibilità di un'IVA di gruppo transfrontaliera; sottolinea che un più ampio ricorso all'IVA di gruppo per i servizi finanziari e assicurativi deve essere in linea con le norme in materia di imposta sulle società, in particolare quelle sui prezzi di trasferimento, e deve essere accompagnato da garanzie antiabuso vincolanti per prevenire le frodi e l'elusione fiscale, un mancato gettito a titolo dell'IVA infragruppo e abusi in termini di ripartizione dei costi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>osserva che nella direttiva IVA mancano disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari emergenti, tra cui le cripto-attività, la finanza decentralizzata e la tecnologia finanziaria; sottolinea che inoltre la direttiva non affronta la questione del trattamento IVA dei derivati e che il trattamento dei fondi di investimento varia tuttora da uno Stato membro all'altro; rileva che ciò ha comportato interpretazioni nazionali divergenti delle norme in materia di IVA, incertezza giuridica per i prestatori di servizi e disparità di trattamento tra servizi finanziari tradizionali e nuovi servizi finanziari e rischia di ostacolare l'innovazione e la competitività;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>sottolinea che un quadro fiscale moderno dovrebbe sostenere l'innovazione nel settore delle tecnologie finanziarie e della finanza digitale ed evitare di creare disincentivi normativi per i nuovi operatori del mercato; invita la Commissione a chiarire il trattamento IVA dei servizi finanziari emergenti al fine di garantire la neutralità tecnologica e condizioni di parità in tutta l'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>ritiene che un'esenzione dall'IVA ampia e indifferenziata per l'intero settore finanziario susciti interrogativi relativi alla coerenza e all'equilibrio complessivi del sistema fiscale; sottolinea che una riforma dell'esenzione dall'IVA potrebbe ridurre le distorsioni e il livello dell'IVA irrecuperabile senza creare complessità amministrative sproporzionate; osserva che le opzioni volte a sopprimere l'esenzione dall'IVA potrebbero effettivamente sopprimere l'IVA irrecuperabile consentendo alle società finanziarie di recuperare integralmente l'IVA che pagano sui beni e sui servizi utilizzati nelle loro operazioni; sottolinea che ciò eliminerebbe l'attuale tendenza a internalizzare i servizi piuttosto che esternalizzarli, il che può limitare la capacità di un'impresa di specializzarsi, accedere a competenze esterne e fare innovazione; riconosce che tale riforma potrebbe anche creare condizioni di parità per quanto riguarda altre giurisdizioni e rafforzare la competitività internazionale delle istituzioni finanziarie dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>ricorda che l'IVA costituisce un quadro fiscale armonizzato a livello dell'UE, sebbene gli Stati membri mantengano un certo margine per la sua attuazione; riconosce pertanto che una riforma del sistema dell'IVA per i servizi finanziari dovrebbe essere affrontata a livello dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>invita la Commissione a riesaminare l'impatto dell'attuale regime IVA sul settore finanziario e a condividere pubblicamente tale analisi; invita la Commissione a prendere in considerazione opzioni strategiche per affrontare gli effetti distorsivi individuati; sottolinea che qualsiasi riforma di questo tipo dovrebbe ridurre l'IVA irrecuperabile e l'applicazione frammentata delle norme, migliorare la certezza del diritto e l'equità fiscale e rafforzare la competitività dei mercati finanziari dell'UE, salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria e riducendo al minimo l'arbitraggio normativo tra gli Stati membri; evidenzia che qualsiasi riforma di questo tipo deve anche tutelare i consumatori e continuare a garantire che il settore finanziario apporti un equo contributo alle entrate pubbliche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>osserva che qualsiasi proposta di revisione del quadro dell'IVA dovrebbe basarsi su un'analisi approfondita a livello macroeconomico e su una mappatura completa delle imposte e dei prelievi a carico delle banche nazionali; sottolinea che tale analisi dovrebbe tenere conto delle implicazioni amministrative per i servizi finanziari, dell'interazione tra le imposte bancarie nazionali esistenti, i prelievi a carico del settore finanziario e il sistema dell'IVA, nonché dell'impatto sul mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>sottolinea che qualsiasi modifica del trattamento IVA dei servizi finanziari deve valutare attentamente l'impatto sui servizi forniti ai consumatori al dettaglio, in particolare alle famiglie a basso e medio reddito, ed evitare costi complessivi aggiuntivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invita la Commissione, nell'ambito di una possibile riforma dell'esenzione dall'IVA, a valutare la fattibilità di sostituire le imposte nazionali sui premi assicurativi mediante la piena integrazione dei servizi assicurativi nel sistema dell'IVA;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Promuovere un quadro fiscale più coerente per il settore finanziario</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>ricorda che l'UE si trova ad affrontare una significativa carenza di investimenti, compresa tra 750 e 800 miliardi di EUR all'anno, per quanto riguarda il conseguimento dei suoi obiettivi in materia di clima, digitale e autonomia strategica; rammenta l'impegno degli Stati membri e dell'UE ad aumentare in modo sostanziale gli investimenti europei nel settore della difesa; sottolinea che, al fine di rispondere a tali sfide, una tassazione equa e più coerente del settore finanziario potrebbe contribuire a mobilitare il capitale privato, stimolando in tal modo gli investimenti al dettaglio, e a rafforzare i mercati europei dei capitali, aumentando nel contempo le entrate a favore degli investimenti pubblici per le priorità strategiche e le nostre esigenze sociali, climatiche e di investimento, rafforzando in tal modo la competitività dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>ricorda a tale proposito l'accordo del 2020 tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione su una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, compresa un'ITF basata sui risultati di una valutazione d'impatto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>riconosce la mancanza di progressi sulla proposta in materia di ITF in seno al Consiglio, nonostante un ampio dibattito, sia all'unanimità che nell'ambito di una cooperazione rafforzata, e prende atto dell'annuncio della Commissione in merito al ritiro della proposta in materia di ITF nel suo programma di lavoro per il 2026;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>ritiene che siano fondamentali valutazioni periodiche degli impatti economici e la costante pertinenza della politica fiscale nel settore finanziario, al fine di evitare distorsioni indesiderate o durature dei mercati finanziari; accoglie con favore il fatto che la Commissione sta effettuando un'analisi completa del potenziale impatto della tassazione complessiva del settore finanziario sul funzionamento del mercato, sugli investimenti transfrontalieri e sulla competitività dei mercati finanziari dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>evidenzia che le norme fiscali per il settore finanziario dovrebbero essere semplificate e garantire che il settore apporti un contributo finanziario equo e solido, e dovrebbero essere chiare, trasparenti e prevedibili al fine di ridurre la frammentazione, consentire gli investimenti e le attività transfrontaliere, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori; sottolinea che tali norme dovrebbero migliorare l'efficienza e l'allocazione del capitale, salvaguardare la stabilità e la competitività del mercato e attenuare i costi di conformità, in particolare per i consumatori al dettaglio e le piccole e medie imprese;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>