<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0251</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Attività digitali – sfide per la competitività e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione europea</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0186/2026 - Relatore: Johan Van Overtveldt)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulle attività digitali – sfide per la competitività e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione europea (2025/2208(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca centrale europea (BCE) del novembre 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro della BCE n. 3199, del 3 marzo 2026, dal titolo "Stablecoins and monetary policy transmission" (Gli stablecoin e la trasmissione della politica monetaria),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 25 settembre 2025, sui sistemi di stablecoin con più emittenti di paesi terzi,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del CERS, dell'ottobre 2025, dal titolo "Crypto-assets and decentralised finance – Report on stablecoins, crypto-investment products and multi-function groups" (Cripto-attività e finanza decentralizzata – Relazione sugli stablecoin, i prodotti di investimento legati alle criptovalute e i gruppi multifunzionali),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), del 19 marzo 2025, sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE), del dicembre 2024, dal titolo "Report on tokenised deposits" (Relazione sui depositi tokenizzati),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'ABE, dell'ottobre 2025, dal titolo "Report on tackling ML/TF risks in crypto-asset services through supervision – Lessons learned from recent cases" (Relazione sulla lotta al rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nei servizi per le cripto-attività attraverso la vigilanza – Insegnamenti tratti da casi recenti),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il numero di settembre 2025 della rivista "Finance &amp; Development" del Fondo monetario internazionale, dal titolo "Stablecoins and the future of finance" (Gli stablecoin e il futuro della finanza)<FOOTNOTE><FIELD> Fondo monetario internazionale, "Stablecoins and the future of finance", Finance &amp; Development, volume 62, numero 3, 3 settembre 2025, Fondo monetario internazionale, Washington, https://doi.org/10.5089/9798400297649.022.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, del novembre 2025, dal titolo "Tokenization of financial assets" (Tokenizzazione delle attività finanziarie),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione economica annuale della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) del giugno 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), del 16 ottobre 2025, dal titolo "Thematic Review on FSB Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities" (Analisi tematica del quadro normativo globale dell'FSB relativo all'operatività in cripto-attività),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'FSB, del 22 ottobre 2024, dal titolo "G20 Crypto-asset Policy Implementation Roadmap" (Tabella di marcia per l'attuazione della politica in materia di cripto-attività del G20),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione sullo stato di avanzamento dell'FSB, del 22 ottobre 2024, dal titolo "The financial stability implications of tokenisation" (Le implicazioni della tokenizzazione per la stabilità finanziaria),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di consultazione della Banca d'Inghilterra, del 10 novembre 2025, dal titolo "Proposed regulatory regime for sterling-denominated systemic stablecoins" (Proposta di regime normativo per gli stablecoin sistemici denominati in sterline),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la nota informativa dell'unità Controllo della governance economica e dell'UEM, del novembre 2025, dal titolo "Digital assets: EU regulatory framework, market uptake, risks and challenges" (Quadro normativo dell'UE, diffusione sul mercato, rischi e sfide),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento programmatico dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), del 9 gennaio 2025, dal titolo "Tokenisation of assets and distributed ledger technologies in financial markets – Potential impediments to market development and policy implications" (Tokenizzazione di attività e tecnologie di registro distribuito nei mercati finanziari – Potenziali ostacoli allo sviluppo del mercato e implicazioni politiche)<FOOTNOTE><FIELD> "OECD Business and Finance Policy Papers" (Documenti programmatici dell'OCSE in materia di economia e finanza), n. 75.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0186/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che, secondo l'indagine sulle aspettative dei consumatori condotta dalla BCE nel novembre 2024, in media il 9,7 % degli intervistati possedeva cripto-attività o aveva familiari che ne possedevano, di cui il 54 % per un valore inferiore a 1 000 EUR e il 91 % per un valore inferiore a 20 000 EUR;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, stando a fonti di dati private, al 10 febbraio 2026 la capitalizzazione di mercato totale a livello mondiale delle cripto-attività ammontava a 2,03 miliardi di EUR, con una quota di mercato del 12,9 %, equivalente a 261 miliardi di EUR, per gli stablecoin; che, secondo il documento di lavoro n. 3199 della BCE, le aspettative del mercato indicano una forte crescita dell'emissione di stablecoin;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che nel febbraio 2026 le attività tokenizzate rappresentavano circa l'1 % delle attività digitali mondiali, una percentuale in rapida crescita, stando a fonti di dati privati non armonizzate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che, secondo fonti di dati private, nel 2025 la forza lavoro mondiale nel settore delle cripto-attività contava oltre 1,6 milioni di professionisti, di cui l'UE ospita una parte consistente, benché in calo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/858<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj).</FIELD></FOOTNOTE> relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito definisce la "tecnologia a registro distribuito (DLT)" come "una tecnologia che consente il funzionamento e l'uso dei registri distribuiti"; che l'articolo 2, paragrafo 2, definisce un "registro distribuito" come "un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l'utilizzo di un meccanismo di consenso";</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).</FIELD></FOOTNOTE> (regolamento MiCA) istituisce un quadro armonizzato a livello dell'UE per le cripto-attività distinguendo tre categorie principali, vale a dire i token di moneta elettronica, che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un'unica valuta ufficiale, i token collegati ad attività, che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali, e le altre cripto-attività, che sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga e che non rientrano nelle altre categorie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che il regolamento MiCA esclude dal proprio ambito di applicazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, depositi, fondi, cartolarizzazioni o prodotti assicurativi o pensionistici ai sensi dell'attuale diritto dell'UE, così garantendo che tali cripto-attività rimangano soggette ai pertinenti quadri legislativi settoriali e riflettendo il modello di vigilanza per prodotto previsto dalla legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che la nuova amministrazione statunitense è significativamente più aperta nei confronti delle cripto-attività, il che ha portato all'adozione di atti legislativi fondamentali e di un approccio più indulgente da parte delle autorità di vigilanza nell'applicazione delle norme; che negli Stati Uniti l'approccio normativo è ancora in fase di elaborazione e che i responsabili politici e le autorità di regolamentazione statunitensi utilizzano in generale l'espressione "attività digitali", comunemente intesa come comprendente le rappresentazioni crittografiche digitali di valore o diritti garantiti in un registro distribuito, tra cui le criptovalute, gli stablecoin e alcuni strumenti tokenizzati;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Panoramica</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sostiene l'obiettivo a lungo termine di istituire un quadro normativo dell'UE per i servizi finanziari sulla base di un approccio sistemico fondato sulle attività e tecnologicamente neutro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>sottolinea che le DLT e la tokenizzazione delle attività possono contribuire a promuovere gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti agevolando gli investimenti transfrontalieri, riducendo la frammentazione del mercato e rendendo possibile la creazione di infrastrutture del mercato dei capitali più efficienti e inclusive in tutta l'UE; evidenzia il ruolo cruciale dell'interoperabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>sottolinea che la comparsa di nuove tecnologie nel settore finanziario comporta nuove sfide per il quadro normativo e di vigilanza; constata la diversità delle attività digitali e riconosce che i rischi e il potenziale commerciale a esse associati variano da una categoria all'altra; afferma il suo impegno a favore di una revisione mirata dei quadri normativi dell'UE al fine di sviluppare mercati dei capitali e infrastrutture di pagamento dell'UE solidi e compatibili con le attività digitali; esorta la Commissione a valutare la necessità e la fattibilità di una regolamentazione dell'erogazione e dell'assunzione di prestiti di cripto-attività nell'ambito del regolamento MiCA, anche per quanto riguarda lo staking, i token non fungibili e la finanza decentrata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>evidenzia le potenziali capacità di innovazione e connettività dei registri distribuiti crittograficamente protetti e di tecnologie analoghe per l'infrastruttura dei servizi finanziari, sia all'interno dell'UE che per il suo ruolo a livello mondiale; sottolinea che un contesto normativo prevedibile e favorevole all'innovazione sarà essenziale per garantire che gli investimenti e lo sviluppo tecnologico rimangano all'interno dell'UE e per promuovere la competitività e la fiducia nelle infrastrutture finanziarie denominate in euro;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cripto-attività</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>riconosce che l'UE è stata, con il regolamento MiCA, una delle prime giurisdizioni ad adottare e attuare un regime specifico per le cripto-attività e ad applicare la tecnologia DLT nel settore finanziario; invita la Commissione, in stretta collaborazione con l'ABE, l'ESMA, l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e le autorità nazionali competenti, a garantire l'efficace applicazione del regolamento MiCA; invita gli Stati membri ad astenersi dall'introdurre requisiti e responsabilità supplementari che vadano oltre al quadro previsto dal regolamento MiCA o dal regolamento sui trasferimenti di fondi<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità in materia di dati, in particolare per quanto riguarda la leva finanziaria nel settore delle cripto-attività e le interconnessioni con il settore degli istituti finanziari non bancari; esorta la Commissione a continuare a monitorare l'interconnessione tra le cripto-attività e il sistema finanziario; osserva che le cripto-attività non garantite possono essere soggette a maggiori rischi e volatilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>invita l'ABE, l'ESMA, l'AMLA, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, le autorità nazionali competenti, la BCE e il CERS a rafforzare il dialogo in materia di vigilanza sui grandi gruppi multifunzionali; evidenzia la necessità di armonizzare il quadro strategico del regolamento MiCA per i grandi gruppi multifunzionali non bancari;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>riconosce che le DLT sollevano nuove questioni di natura tecnologica e operativa per le autorità di vigilanza finanziaria, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei contratti intelligenti, la governance delle reti decentrate, la ciberresilienza e la gestione del rischio operativo; invita le autorità di vigilanza a sviluppare competenze tecniche sufficienti per comprendere e monitorare efficacemente queste infrastrutture di mercato emergenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>esprime preoccupazione rispetto al ruolo svolto dalle cripto-attività nell'elusione delle normative e delle sanzioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; sottolinea l'importanza di rafforzare gli strumenti di vigilanza, l'applicazione e le norme di conformità per far fronte ai rischi legati alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, comprese norme efficaci sulla conoscenza del proprio cliente e il monitoraggio dei pagamenti; evidenzia che è importante che le autorità investigative utilizzino la tecnologia alla base delle cripto-attività per scoraggiare i reati legati alle cripto-attività e collaborino tra loro per bloccare le transazioni illegali individuate o segnalate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>rileva la comparsa di prodotti ibridi che combinano caratteristiche delle cripto-attività e degli strumenti finanziari tradizionali e che potrebbero generare incertezza giuridica;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tokenizzazione degli strumenti finanziari</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>osserva che il considerando 3 del regolamento (UE) 2022/858 definisce la "tokenizzazione" degli strumenti finanziari come la rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o l'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>evidenzia che la tokenizzazione delle attività finanziarie non altera di per sé la natura giuridica o le caratteristiche economiche fondamentali di tali attività; sottolinea che gli strumenti finanziari tokenizzati devono garantire diritti equivalenti a quelli connessi ai titoli tradizionali, al fine di prevenire l'arbitraggio normativo e assicurare la tutela degli investitori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>accoglie con favore i potenziali vantaggi offerti della tokenizzazione per la negoziazione di attività finanziarie, tra cui una maggiore efficienza e trasparenza, la riduzione del rischio di controparte e dei costi operativi, l'uso di contratti intelligenti e una maggiore liquidità grazie alla proprietà frazionata, rilevando allo stesso tempo la necessità di monitorarne le vulnerabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>esorta la Commissione ad agevolare e incoraggiare la tokenizzazione in tutti i servizi finanziari, ponendo l'accento sull'interoperabilità e prevenendo la frammentazione attraverso il rispetto delle norme all'interno del mercato unico e la messa a disposizione di infrastrutture;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>riconosce gli sforzi profusi dalla BCE per fornire soluzioni, tra cui un'infrastruttura che offra un'opzione per la valuta digitale della banca centrale per l'uso all'ingrosso grazie a cui sia possibile regolare la parte "contante" e "attività" all'interno di un registro condiviso, a integrazione dei depositi tokenizzati delle banche commerciali e degli stablecoin;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>mette in evidenza le potenzialità del mercato europeo tokenizzato in termini di connettività globale; sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale al fine di armonizzare i criteri, i principi e le norme di categorizzazione; sostiene il lavoro svolto dalla BRI nelle iniziative di collaborazione transfrontaliera in materia di pagamenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>accoglie con favore le discussioni in corso sul regime pilota DLT nell'ambito del pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Stablecoin</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>osserva che, conformemente al quadro giuridico del regolamento MiCA, gli stablecoin possono rientrare in due categorie, vale a dire i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>osserva che gli stablecoin sono una forma di creazione di moneta privata e che la loro funzione economica presenta analogie con l'ancoraggio del tasso di cambio, i fondi comuni monetari e le "narrow bank"; sottolinea, tuttavia, che il regolamento MiCA vieta agli emittenti di token di moneta elettronica e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di concedere, direttamente o indirettamente, interessi in relazione ai token di moneta elettronica e che gli stablecoin non hanno accesso diretto alle banche centrali e i loro possessori non sono coperti da sistemi di garanzia dei depositi; rileva i rischi di svalutazione o di disancoraggio e di disintermediazione associati agli stablecoin;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>prende atto con preoccupazione della continua e rapida espansione e del predominio degli stablecoin denominati in dollari statunitensi, il che potrebbe indebolire la sovranità monetaria dell'UE, aumentare i rischi per la stabilità finanziaria, compromettere la trasmissione della politica monetaria e aggravare le dipendenze esterne nei pagamenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>accoglie con favore la comparsa di token di moneta elettronica denominati in euro nell'ambito del regolamento MiCA e ne incoraggia lo sviluppo al fine di promuovere l'innovazione dei pagamenti nell'UE, la competitività dei mercati finanziari dell'Unione e il ruolo internazionale dell'euro, anche attraverso pagamenti transfrontalieri più rapidi e a costi inferiori, a integrazione dei depositi tokenizzati e alla valuta digitale della banca centrale per l'uso all'ingrosso; sottolinea l'importanza di quadri armonizzati per la gestione del rischio di liquidità e delle crisi, compresi meccanismi di rimborso "a cascata" e obblighi di separazione delle riserve; osserva che la BCE sostiene che gli stablecoin non denominati in euro possono comportare rischi per la politica monetaria qualora il loro utilizzo diventi diffuso; esprime cautela rispetto l'uso improprio della clausola di "iniziativa esclusiva dei clienti";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>riconosce la necessità di certezza giuridica nel diritto dell'UE per quanto riguarda la possibilità di emissione multipla di stablecoin da parte di un'entità dell'UE e di un'entità di un paese terzo, laddove gli stablecoin digitali emessi dalle entità siano pienamente fungibili e indistinguibili; ricorda che il CERS ha segnalato che le emissioni multiple potrebbero costituire un potenziale canale di contagio; sottolinea la necessità di garantire che il funzionamento di tali sistemi nell'UE si basi sulla certezza del diritto e su un solido quadro normativo che preveda rigorose tutele prudenziali, efficaci accordi di cooperazione e protocolli rafforzati di gestione delle crisi; sottolinea l'importanza di promuovere il coordinamento internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza degli stablecoin globali ai fini dell'elaborazione di norme internazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>accoglie con favore l'accordo provvisorio sulle proposte di direttiva<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE (COM(2023)0366), presentata dalla Commissione il 28 giugno 2023.</FIELD></FOOTNOTE> e regolamento<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2023)0367), presentata dalla Commissione il 28 giugno 2023.</FIELD></FOOTNOTE> relativi ai servizi di pagamenti e la soluzione di autorizzazione semplificata per i prestatori di servizi per le cripto-attività già autorizzati a norma del regolamento MiCA volta a evitare inutili sovrapposizioni normative; osserva che tale soluzione prevede una procedura semplificata pur mantenendo adeguati controlli dei rischi e fornendo solo i servizi specificati nella domanda;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Considerazioni trasversali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>sottolinea che nel settore della finanza digitale l'interoperabilità è fondamentale e chiede, ad esempio, un'identità portatile e credenziali verificabili quali componenti essenziali di un'infrastruttura di mercato inter-reti; sottolinea che gli approcci di tipo identificativo della persona giuridica/identificativo della persona giuridica verificabile dovrebbero essere valutati come strumenti infrastrutturali; invita la Commissione a collaborare con le organizzazioni di normazione europee e internazionali al fine di elaborare norme tecniche e protocolli comuni per le attività digitali, i contratti intelligenti e le identità digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>accoglie con favore le discussioni in atto sull'euro digitale, comprese le misure preparative sia per l'uso al dettaglio che per quello all'ingrosso, e sostiene i progetti DLT in corso sia a breve termine (Pontes) che a lungo termine (Appia) per il regolamento in moneta di banca centrale all'ingrosso; invita la Commissione e la BCE a garantire che le future soluzioni di euro digitale siano concepite in modo da favorire l'interoperabilità con le infrastrutture DLT e assicurare la complementarità con il contante;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>deplora la dipendenza dell'UE da fornitori di servizi di paesi terzi per le infrastrutture DLT; sottolinea che il trattamento delle attività digitali da parte dell'amministrazione statunitense dovrebbe essere monitorato con attenzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>prende atto delle discussioni in corso sulla vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, con particolare riferimento al ruolo dell'ESMA nell'ambito del pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>