<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0252</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Decisione di sollevare obiezioni a un atto delegato: traiettoria volta a ridurre il contributo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni agli obiettivi di energia rinnovabile</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0337/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2026 sul regolamento delegato della Commissione del 10 aprile 2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione per introdurre una traiettoria volta a ridurre gradualmente il contributo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni agli obiettivi di energia rinnovabile (C(2026)02306) – 2026/2680(DEA))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento delegato della Commissione (C(2026)02306),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<FOOTNOTE><FIELD> GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, quinto comma, e l'articolo 35, paragrafo 7,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni<FOOTNOTE><FIELD> GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 114, paragrafo 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la direttiva (UE) 2018/2001, al fine di garantire che i biocarburanti computati ai fini del conseguimento di tale obiettivo apportino reali benefici, introduce un quadro per affrontare il rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (ILUC), in base al quale le materie prime possono essere classificate come a elevato rischio ILUC;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ha stabilito la metodologia per determinare le materie prime a elevato rischio ILUC, esigendo esplicitamente, all'articolo 3, che la valutazione si basi su dati "dal 2008" e fissando una soglia di espansione del 10 % in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, al di sopra della quale una materia prima è classificata come a elevato rischio ILUC; che, applicando tale metodologia e tale scenario di riferimento, la relazione della Commissione del 2019 ha concluso che la quota di espansione della soia in terreni che presentano elevate scorte di carbonio è pari all'8 %, ossia al di sotto della soglia di ammissibilità, il che significa che la soia non è stata classificata come a elevato rischio ILUC;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'Indonesia e la Malaysia hanno presentato controversie in seno all'OMC (DS593 e DS600) contestando il quadro ILUC dell'Unione, in particolare la classificazione dell'olio di palma come a elevato rischio ILUC e la procedura di certificazione del basso rischio ILUC; che la decisione del panel dell'OMC del gennaio 2025 è stata ampiamente favorevole all'Unione, ma ha individuato violazioni specifiche, in particolare il mancato aggiornamento tempestivo dei dati scientifici, lacune nella procedura di certificazione del basso rischio ILUC e la mancata notifica adeguata delle misure; che il panel ha contestato le carenze procedurali dell'Unione e non la scelta dell'Unione di classificare determinate colture come a elevato rischio ILUC;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'atto delegato aggiunge la soia all'elenco delle colture a elevato rischio ILUC, insieme all'olio di palma, sulla base di dati scientifici aggiornati, il che significa che il biodiesel a base di soia sarebbe gradualmente eliminato del tutto dal computo ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili entro il 2030;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il Parlamento non solleva obiezioni alla traiettoria di eliminazione graduale dell'olio di palma, la cui classificazione come a elevato rischio ILUC è scientificamente solida e incontestata, né alla correzione delle lacune nella procedura di certificazione del basso rischio ILUC, che costituiscono entrambe risposte adeguate alla decisione del panel dell'OMC e dovrebbero essere mantenute in qualsiasi atto delegato riveduto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la classificazione della soia come a elevato rischio ILUC nell'atto delegato si basa su dati scientifici aggiornati che si discostano dallo scenario di riferimento per l'osservazione del 2008, stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, spostando il periodo di osservazione al 2014; che tale modifica dell'anno di riferimento non è imposta dalla decisione del panel dell'OMC, che riguarda la tempestività dell'aggiornamento dei dati e non la scelta dell'anno di riferimento; che, applicando lo scenario di riferimento iniziale del 2008, come previsto dal quadro giuridico esistente, la quota di espansione della soia in terreni che presentano elevate scorte di carbonio rimarrebbe molto probabilmente al di sotto della soglia di ammissibilità del 10 % e pertanto la soia non sarebbe considerata come una materia prima a elevato rischio ILUC;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che i dati scientifici aggiornati alla base della classificazione della soia non tengono conto delle pratiche di doppia coltivazione nella coltivazione della soia, in base alle quali la soia è coltivata come seconda coltura su terreni già utilizzati per una coltura primaria nello stesso anno solare; che tale divario metodologico comporta una sovrastima dell'espansione della zona di produzione della soia e, di conseguenza, aumenta artificiosamente la quota calcolata di espansione della soia in terreni che presentano elevate scorte di carbonio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il rischio ILUC associato alla coltivazione della soia è geograficamente concentrato nella produzione sudamericana; che la coltivazione della soia all'interno dell'Unione non è all'origine della deforestazione o della conversione dei terreni che il quadro ILUC è inteso ad affrontare; che la Commissione non ha fornito alcuna prova che dimostri che la coltivazione della soia all'interno dell'Unione sia una causa di ILUC; che, in assenza di tali prove, la classificazione della soia prodotta nell'Unione come a elevato rischio ILUC non è fondata su una base scientifica sufficiente; che l'applicazione di una classificazione indifferenziata a livello globale della soia come a elevato rischio ILUC, indipendentemente dalla sua origine geografica, è sproporzionata e impone ai produttori dell'Unione un onere per le emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni di cui non sono responsabili;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la visione della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione sottolinea la necessità di creare un sistema dell'Unione per le proteine più autosufficiente; che l'Unione produce solamente circa il 6 % della soia che consuma, il che la rende fortemente dipendente dalle importazioni; che la strategia dell'UE per le colture proteiche annunciata dalla Commissione e i suoi obiettivi dichiarati, unitamente agli obiettivi di autonomia strategica aperta, mirano in particolare ad ampliare la coltivazione della soia all'interno dell'Unione al fine di ridurre tale dipendenza; che il mercato dei biocarburanti costituisce un volano economico fondamentale per la coltivazione della soia nell'Unione e per il settore della frantumazione della soia dell'Unione; che la classificazione della soia come a elevato rischio ILUC elimina tale incentivo commerciale ed è in diretto contrasto con gli obiettivi della strategia dell'UE per le colture proteiche e gli obiettivi di autonomia strategica dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che la frantumazione della soia produce sia la farina di soia, che costituisce il prodotto dominante e una fonte di proteine essenziale per i mangimi, sia l'olio di soia, che rappresenta solo il 20 % circa dei semi di soia ed è utilizzato, tra l'altro, come materia prima per i biocarburanti; che il principale volano economico per la coltivazione e la trasformazione della soia è la domanda di farina di soia per i mangimi piuttosto che l'uso dell'olio di soia nei biocarburanti; che l'attribuzione delle dinamiche di espansione della coltivazione della soia principalmente all'olio di soia utilizzato nei biocarburanti distorce pertanto la realtà economica del settore e sovrastima l'impatto ILUC legato al biodiesel da soia; che la svalutazione dell'olio di soia a causa della perdita dello sbocco sul mercato dei biocarburanti peggiorerà i margini della frantumazione della soia e ridurrà la redditività economica di tale attività all'interno dell'Unione; che ciò costringerebbe l'Unione a sostituire fino a 4,8 milioni di tonnellate di farina di soia prodotta internamente con importazioni da paesi terzi, aumentando la dipendenza dalle importazioni proteiche, aumentando i costi dei mangimi e trasferendo l'attività industriale creatrice di valore al di fuori dell'Unione; che le conseguenze economiche stimate per il settore ammontano a circa 36 milioni di EUR di perdite per i coltivatori di soia dell'Unione, 120 milioni di EUR per gli stabilimenti di spremitura dell'Unione e fino a 1,3 miliardi di EUR per l'industria del biodiesel dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che la soia è una coltura azotofissatrice che riduce la dipendenza dai fertilizzanti chimici azotati e contribuisce positivamente alla rotazione delle colture e alla salute del suolo; che scoraggiare la coltivazione della soia nell'UE aumenterebbe la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di concimi chimici, contrariamente agli obiettivi di resilienza della catena di approvvigionamento dei concimi dell'Unione, che hanno acquisito una maggiore urgenza nel contesto delle perturbazioni dell'approvvigionamento a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il patto per l'industria pulita chiede un'economia industriale competitiva e decarbonizzata, sostenuta da una gamma ampia e diversificata di combustibili e materie prime puliti; che la riduzione del paniere di materie prime disponibili per i biocarburanti attraverso l'eliminazione della soia riduce la base di approvvigionamento dell'Unione per la decarbonizzazione del settore dei trasporti, aumenta la volatilità dei prezzi e la vulnerabilità dell'approvvigionamento ed è incoerente con l'approccio tecnologicamente neutro e sicuro dell'approvvigionamento necessario per gli obiettivi di competitività dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che la bussola per la competitività definisce la riduzione delle dipendenze strategiche e il rafforzamento della capacità industriale e di trasformazione dell'Unione come priorità fondamentali dell'Unione; che la classificazione della soia come ad alto rischio ILUC aumenta, anziché ridurre, le dipendenze strategiche dell'Unione sia nel settore delle proteine che in quello dei biocarburanti;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">chiede alla Commissione di presentare senza indugio un atto delegato riveduto, che tenga conto delle seguenti raccomandazioni:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la determinazione dello status della soia come una coltura a rischio ILUC dovrebbe basarsi sui dati "dal 2008", come esplicitamente previsto dall'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, e la classificazione della soia come una coltura a elevato rischio ILUC dovrebbe essere riesaminata alla luce di tale metodologia corretta; se, sulla base dei dati "dal 2008", la quota di espansione della soia in terreni che presentano elevate scorte di carbonio scende al di sotto della soglia del 10 % stabilita nell'ambito del quadro esistente, nell'atto riveduto la soia non dovrebbe essere classificata come una coltura a elevato rischio ILUC;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la metodologia dovrebbe essere aggiornata per tenere pienamente conto delle pratiche di doppia coltivazione nella coltivazione della soia, in modo che l'espansione della zona di produzione della soia e la quota calcolata di espansione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio riflettano accuratamente le reali dinamiche di cambiamento della destinazione d'uso dei terreni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>per la soia prodotta all'interno dell'Unione o in paesi terzi che applicano norme equivalenti e verificate in materia di monitoraggio dell'uso del suolo e della deforestazione, è opportuno prevedere che la soia sia riconosciuta come a basso rischio ILUC, con la sua conseguente esclusione dalla traiettoria di eliminazione graduale, sulla base del fatto che tale produzione non determina il cambiamento di uso del suolo che il quadro ILUC è inteso ad affrontare;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>afferma di non sollevare obiezioni all'eliminazione graduale dei biocarburanti a base di olio di palma, né alla correzione delle lacune nella procedura di certificazione del basso rischio ILUC, che costituiscono risposte adeguate e necessarie alla decisione del panel dell'OMC e dovrebbero essere mantenute in qualsiasi atto delegato riveduto;</ITEM></LIST></P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>