<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0265</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e relative sottocombinazioni DP202216 x NK603, DP202216 x DAS-40278-9</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B10-0336/2026)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2026 sulla decisione di esecuzione (UE) 2026/1443 della Commissione, del 29 giugno 2026, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivanti da granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni DP202216 x NK603, DP202216 x DAS-40278-9, conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2026/2746(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione di esecuzione UE) 2026/1443 della Commissione, del 29 giugno 2026, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivanti da granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni DP202216 x NK603, DP202216 x DAS-40278-9, conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2026/1443, 3.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1443/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati<FOOTNOTE><FIELD> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la votazione tenutasi il 27 aprile 2026 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 2 giugno 2026, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 30 ottobre 2025 e pubblicato il 5 dicembre 2025<FOOTNOTE><FIELD> Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato DP202216 × NK603 × DAS-40278-9 (domanda GMFF-2022-6232), <STRING ITALIC="on">EFSA Journal</STRING>, 2025, 23(12):e9746, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9746.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")<FOOTNOTE><FIELD>–––––––––––––––––––––––– Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha approvato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della decima legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1797, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (GU C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 94804, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2246, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2246/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2025/2247, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2247/oj).risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/586, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/586/oj).risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla decisione di esecuzione (UE) 2025/1898 della Commissione, del 22 settembre 2025, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP51291 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/1523, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1523/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS1131 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/1703, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1703/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/1704, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1704/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata MON 88302, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/1705, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1705/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87708, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/1706, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1706/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/1707, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1707/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/2150, 6.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2150/oj).risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, a norma del regolamento (CE) n. 829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C, C/2026/2151, 6.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2151/oj).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata DBN-09004-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0041).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0042).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0043).risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato T304-40 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0044).risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON94637 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P10_TA(2026)0150).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che, il 10 marzo 2023, Corteva Agriscience Belgium B.V., con sede in Belgio, ha presentato, per conto di Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP202216 × NK603 × DAS-40279-9 ("granturco geneticamente modificato"), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, il 30 ottobre 2025, l'EFSA ha adottato un parere scientifico favorevole in relazione all'autorizzazione del granturco  geneticamente modificato, pubblicato il 5 dicembre 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'EFSA ha concluso che il granturco geneticamente modificato e le relative sottocombinazioni, come descritto nella domanda, sono sicuri quanto la loro versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente. che l'EFSA ha altresì concluso che il consumo di alimenti e mangimi a base di granturco geneticamente modificato e le relative sottocombinazioni non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale per l’uomo e gli animali; che tale parere non ha preso in considerazione diversi effetti ambientali, socioeconomici e cumulativi più ampi che l'EFSA ritiene esulino dalle sue competenze;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il granturco geneticamente modificato è stato sviluppato mediante incroci mirati alla combinazione di tre singoli eventi: DP202216, che esprime l'enzima fosfinotricina acetiltransferasi (PAT), per conferire resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato d'ammonio, e la proteina endogena del granturco con espressione alterata (EPAE) ZMM28, che permette il miglioramento della resa in condizioni di campo; NK603, che esprime le proteine CP4 EPSPS e CP4 EPSPS L214P, per conferire resistenza agli erbicidi a base di glifosato, e DAS-40278-9, che esprime l'arilossialcanoato diossigenasi (AAD-1), per conferire resistenza agli erbicidi a base di 2,4-D e arilossifenossipropionato (AOPP<FOOTNOTE><FIELD> Parere scientifico dell'EFSA, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9746, pag. 7.</FIELD></FOOTNOTE>);</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che solo la sottocombinazione NK603 × DAS- 40278-9 è stata precedentemente valutata dall'EFSA; che il richiedente non ha presentato dati sperimentali per le sottocombinazioni DP202216 x NK603 e DP202216 x DAS-40278-9, che non sono state precedentemente valutate dall'EFSA; che, nonostante ciò, l'EFSA ha concluso che tale sottocombinazione non desta preoccupazioni riguardo alla sicurezza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA non hanno incluso studi tossicologici a lungo termine né un'analisi dettagliata degli effetti cumulativi e combinatori, comprese le potenziali interazioni con i residui di pesticidi comunemente utilizzati nella coltivazione del granturco;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la maggior parte delle colture geneticamente modificate, compreso il granturco geneticamente modificato, è stata geneticamente modificata per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura geneticamente modificata senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non resistente agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, creando nel contempo una dipendenza dall'uso degli erbicidi complementari quale parte integrante del sistema di produzione; che la sempre maggiore dipendenza dagli erbicidi complementari da parte delle aziende agricole che coltivano granturco geneticamente modificato accelererà la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, spingendo le aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso noto come "corsa agli erbicidi"; che, di conseguenza, gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi<FOOTNOTE><FIELD> Cfr., ad esempio, S. Bonny, "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), <STRING ITALIC="on">Environmental Management</STRING>, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48,https://doi.org/10.1007/s00267-015-0589-7 e C.M. Benbrook, "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years" (Effetti delle colture geneticamente modificate sui pesticidi negli Stati Uniti – i primi sedici anni), <STRING ITALIC="on">Environmental Sciences Europe</STRING>, 28 settembre 2012, Vol. 24(1), https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-24.</FIELD></FOOTNOTE>; che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di erbicidi a base di glifosato, glufosinato, AOPP e 2,4-D e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui e di relativi prodotti di degradazione ("metaboliti");</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).</FIELD></FOOTNOTE>; che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018<FOOTNOTE><FIELD> https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/79.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che persistono notevoli incertezze scientifiche in merito alla sicurezza del glifosato per la salute umana e l'ambiente; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla giustificava la sua classificazione come tale; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani; che una serie di altri recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato<FOOTNOTE><FIELD> Cfr. ad esempio, https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.001, https://doi.org/10.1093/ije/dyz017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219610 e https://doi.org/10.1186/s13045-019-0767-9.</FIELD></FOOTNOTE>; che la rivista <STRING ITALIC="on">Regulatory Toxicology and Pharmacology</STRING> ha ufficialmente ritirato l'articolo scientifico dal titolo "Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, for Humans" (Valutazione della sicurezza e dei rischi per l'uomo dell'erbicida Roundup e del suo ingrediente attivo, il glifosato), pubblicato nel 2000, che è stato utilizzato per sostenere la sicurezza del glifosato in molte valutazioni dei rischi, in quanto "sono state sollevate preoccupazioni in merito agli autori, alla validità dei risultati della ricerca nel contesto della distorsione dei contributi da parte degli autori e dello sponsor dello studio e ai potenziali conflitti di interessi degli autori"<FOOTNOTE><FIELD> https://doi.org/10.1006/rtph.1999.1371.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che un articolo scientifico sottoposto a valutazione inter pares di un esperto di sviluppo di piante geneticamente modificate pone in dubbio la sicurezza delle colture geneticamente modificate resistenti al 2,4-D in ragione della degradazione di quest'ultimo nel prodotto di degradazione citotossico<FOOTNOTE><FIELD> Lurquin, P.F., "Production of a toxic metabolite in 2,4-D-resistant GM crop plants", <STRING ITALIC="on">3 Biotech</STRING>, (6), 82(2016), https://doi.org/10.1007/s13205-016-0387-9.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante geneticamente modificate esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione degli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a influenzare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei metaboliti<FOOTNOTE><FIELD> Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, <STRING ITALIC="on">EFSA Journal</STRING>, 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 dispone che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima<FOOTNOTE><FIELD> GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.</FIELD></FOOTNOTE> e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica<FOOTNOTE><FIELD> GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1993/626/oj.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che il monitoraggio e la sorveglianza indipendenti dei potenziali effetti negativi sulla biodiversità, sulla salute del suolo, sugli impollinatori e sugli organismi non bersaglio continuano a non essere sufficientemente garantiti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che nei casi di incertezza scientifica dovrebbe applicarsi il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che l'Unione, in quanto parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e conformemente al suo articolo 3, ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che il rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'Unione del granturco geneticamente modificato non sarebbe coerente con gli impegni internazionali in materia di riduzione dei pesticidi<FOOTNOTE><FIELD> Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834).</FIELD></FOOTNOTE>, alla luce della maggiore esposizione umana, animale e ambientale al glifosato e al glufosinato nei paesi che coltivano tale coltura geneticamente modificata resistente agli erbicidi, nonché dei potenziali effetti gravi associati sulla salute;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che la coltivazione del granturco geneticamente modificato non è autorizzata nell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che la decisione di esecuzione (UE) 2026/1443 della Commissione consentirebbe importazioni nell'Unione di prodotti non conformi alle norme osservate dagli agricoltori dell'Unione, il che determinerebbe una situazione di svantaggio competitivo per questi ultimi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che le conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal/strategic-dialogue-future-eu-agriculture_it.</FIELD></FOOTNOTE> invitano la Commissione a riesaminare il suo approccio all'accesso al mercato per le importazioni e le esportazioni agroalimentari, alla luce delle difficoltà dovute alla divergenza tra le norme dell'Unione e quelle dei suoi partner commerciali; che una delle principali richieste avanzate dagli agricoltori durante le manifestazioni del 2023, del 2024 e del 2025 riguardava l'instaurazione, a livello mondiale, di relazioni commerciali più eque e coerenti con gli obiettivi relativi a un ambiente sano;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che il Parlamento ha ripetutamente sottolineato che, al fine di rimediare al persistente deficit democratico, la Commissione non dovrebbe autorizzare gli OGM nei casi in cui gli Stati membri non raggiungono la maggioranza qualificata in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi o al comitato di appello;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di carenze democratiche, la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che l'approccio "One Health" richiede di tenere conto dell'interdipendenza tra salute umana, animale, vegetale e ambientale nel valutare la sostenibilità e la sicurezza a lungo termine degli OGM;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2026/1443 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2026/1443 della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2026/1443 della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a causa del conseguente aumento dell'uso di erbicidi complementari e, pertanto, dei maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM<FOOTNOTE><FIELD> https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011<FOOTNOTE><FIELD> GU C 445 del 29.10.2021, pag. 257.</FIELD></FOOTNOTE>, approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>