<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P10_TA(2026)0270</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Fattibilità di un 28° regime fiscale e relativo potenziale in termini di sostegno alla competitività dell'UE</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A10-0167/2026 - Relatore: Ľudovít Ódor)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio  2026 sulla fattibilità di un 28° regime fiscale e relativo potenziale in termini di sostegno alla competitività dell'UE (2025/2211(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 5, l'articolo 6, lettera g), gli articoli 50 e 113, l'articolo 114, paragrafo 1, e gli articoli 115, 116 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime – "EU Inc.", presentata dalla Commissione il 18 marzo 2026 (COM(2026)0321),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2026 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2026)0002.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2025 dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente" (COM(2025)0870),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2025 dal titolo "Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE" (COM(2025)0124),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 28 maggio 2025 dal titolo "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up – Scegliere l'Europa per muovere i primi passi e crescere" (COM(2025)0270),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione di Enrico Letta del 17 aprile 2024 dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), presentata dalla Commissione il 12 settembre 2023 (COM(2023)0532),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione del 13 novembre 2025 sulla proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P10_TA(2025)0268.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2023 (COM(2023)0528),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione del 10 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2025/1326, 13.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1326/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), presentata dalla Commissione il 25 ottobre 2016 (COM(2016)0683),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società, presentata dalla Commissione il 25 ottobre 2016 (COM(2016)0685),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società, presentata dalla Commissione l'11 maggio 2022 (COM(2022)0216),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione della Commissione del 18 marzo 2026 sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista l'indagine Eurobarometro Flash 559 – "Startups, scaleups and entrepreneurship" (Start-up, scale-up e imprenditoria), condotta tra febbraio e aprile 2025,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0167/2026),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'UE, in quanto più grande mercato integrato al mondo, con oltre 450 milioni di consumatori, sta perdendo il suo vantaggio competitivo sul piano economico<FOOTNOTE><FIELD> Draghi M., "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea), 2024.</FIELD></FOOTNOTE> a causa della combinazione di fragilità strutturali, dell'intensificarsi della concorrenza globale per attrarre capitali, imprese e talenti e di un quadro normativo complesso e frammentato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la competitività economica – che si trova al centro delle principali politiche dell'UE e rappresenta una priorità politica urgente, e che si esprime nell'integrazione del mercato interno, nella crescita della produttività, in ingenti investimenti pubblici e privati e nelle transizioni digitale e verde – può favorire la prosperità dell'UE creando posti di lavoro di alta qualità, sostenere il nostro modello economico e sociale e, di conseguenza, aumentare il benessere dei cittadini e delle società;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che, secondo le stime, gli ostacoli commerciali interni nel mercato unico dell'UE equivalgono a un'aliquota tariffaria del 44 % per le merci e del 110 % per i servizi<FOOTNOTE><FIELD> Discorso del 16 dicembre 2024 di Alfred Kammer, direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, intitolato "Europe's Choice: Policies for Growth and Resilience" (La scelta dell'Europa: politiche per la crescita e la resilienza).</FIELD></FOOTNOTE>, il che continua a rappresentare un onere significativo per la crescita delle imprese e gli investimenti nell'UE, evidenziando i costi della frammentazione normativa e la necessità di progredire verso un quadro più integrato, semplificato e ambizioso;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la capacità di conseguire una maggiore armonizzazione fiscale e del quadro normativo rimane limitata dal requisito dell'unanimità applicabile a tale settore di intervento; che un'ulteriore armonizzazione e l'approfondimento del mercato interno sono fondamentali per stimolare la competitività dell'UE e ridurre gli oneri amministrativi e i costi dell'attività economica transfrontaliera; che ridurre le lacune che consentono la pianificazione fiscale aggressiva e altre pratiche di elusione fiscale sarebbe fondamentale per rafforzare la competitività dell'UE, come indicato nell'agenda "Un'Europa, un mercato";</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il rafforzamento della competitività dell'UE è strettamente connesso al consolidamento della sua autonomia strategica e alla capacità di ridurre le dipendenze economiche esterne in settori strategici e critici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le imprese dell'UE, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, e il loro potenziale innovativo sono strutturalmente ostacolati dalla persistente frammentazione dei quadri normativi tra gli Stati membri; che la diversità normativa e fiscale e i costi associati alla necessità di orientarsi tra contesti nazionali non familiari, differenti e spesso incompatibili ostacolano il finanziamento e l'espansione delle imprese su scala paneuropea e che vi è l'urgente necessità di colmare tale divario di competitività<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2026 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative.</FIELD></FOOTNOTE>; che un contesto normativo favorevole, prevedibile e proporzionato è essenziale per consentire alle imprese di investire, crescere e competere su scala globale; che l'UE dovrebbe rafforzare il suo impegno a favore della libertà imprenditoriale e dell'eliminazione degli ostacoli; che, prevedendo un quadro armonizzato, il 28° regime favorirebbe l'accesso al capitale da parte delle PMI dell'UE, contribuirebbe alla riduzione delle disparità economiche e territoriali nell'Unione, garantirebbe condizioni di accesso e sviluppo equilibrate tra le diverse regioni e agevolerebbe l'erogazione di finanziamenti da parte degli investitori alle imprese stabilite in un altro Stato membro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che, secondo le stime della proposta di regolamento che istituisce il 28° regime, la riduzione complessiva degli oneri amministrativi sarà compresa tra 328 milioni di EUR e 440 milioni di EUR su un periodo di 10 anni<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime – "EU Inc.".</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che per le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione, le start-up e le scale-up le difficoltà di comprensione dei diversi contesti imprenditoriali dell'UE, anche a causa di barriere linguistiche, della mancanza di accesso alle informazioni, alle norme e ai requisiti, di questioni fiscali e delle procedure di autorizzazione per l'esercizio di impresa, rappresentano gli ostacoli più significativi alle loro operazioni transfrontaliere e alla loro espansione all'interno dell'UE; che la tassazione, in particolare le questioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA), i permessi e le autorizzazioni costituiscono i principali ostacoli alla loro espansione in altri paesi dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Relazione della Commissione sull'Eurobarometro Flash 559 – "Startups, scaleups and entrepreneurship" (Start-up, scale-up e imprenditoria), 2025.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che nel 2025 l'Europa contava solo 331 unicorni, rispetto a 1 963 negli Stati Uniti, e che tra il 2008 e il 2021 quasi il 30 % degli unicorni europei ha trasferito la propria sede al di fuori dell'UE; che una percentuale significativa di imprese sta lasciando l'UE per trovare il capitale necessario in altre giurisdizioni; che ciò avviene a causa di un migliore accesso ai grandi mercati, di un contesto imprenditoriale favorevole, di un migliore accesso al capitale di rischio, di una maggiore disponibilità e mobilità di lavoratori di talento e qualificati, di un quadro normativo non frammentato, di un contesto fiscale meno complesso e della maggiore disponibilità di piani di azionariato dei dipendenti, tutte condizioni in grado di favorire gli investimenti transfrontalieri e di attrarre e trattenere le attività economiche e industriali nelle relative economie<FOOTNOTE><FIELD> Draghi M., "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea), 2024.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che, come indicato nella relazione Draghi, per le imprese innovative un 28° corpus volontario di norme societarie che armonizzi la legislazione in materia di diritto societario e fallimentare, nonché alcuni aspetti chiave della fiscalità, da rendere progressivamente più ambizioso, potrebbero essere considerato nell'ambito di una cooperazione rafforzata da parte degli Stati membri interessati<FOOTNOTE><FIELD> Draghi M., "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea), 2024.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, come indicato nella relazione Letta, la tassazione è un altro settore in cui la complessità costituisce un serio ostacolo al commercio e agli investimenti transfrontalieri, e la frammentazione normativa potrebbe trasformare il mercato unico in un ostacolo per le PMI; che la relazione individua nel 28° regime uno strumento fondamentale per consentire loro di beneficiare appieno del mercato unico<FOOTNOTE><FIELD> Letta E., "Much more than a market" (Molto più di un mercato), 2024.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che la dimensione fiscale del 28° regime dovrebbe rispettare il quadro delle competenze previsto dai trattati ed essere concepita per sostenere l'intero ciclo di vita delle imprese; che la relazione Draghi evidenzia che nell'UE si registra una carenza di investimenti in capitale di rischio in ciascuna fase di sviluppo delle start-up (avviamento, fase iniziale e fase avanzata) a causa delle scarse possibilità di espansione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che i potenziali vantaggi di un regime facoltativo paneuropeo per le imprese, che semplifichi notevolmente l'intero processo di futura espansione verso nuovi mercati, sia all'interno che all'esterno dell'UE, risiedono in una maggiore certezza del diritto, in minori costi di conformità, in procedure normative e fiscali semplificate e nella parità di condizioni rispetto a giurisdizioni concorrenti al di fuori dell'UE; che è necessario garantire la chiarezza e la certezza del diritto per gli investitori europei ed esteri prevedendo norme più semplici e meglio armonizzate, anche in ambito fiscale, che consentano loro di investire a livello transfrontaliero con sicurezza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che, per perseguire tali politiche e obiettivi strategici, l'UE e i suoi Stati membri devono agire con un approccio coordinato, ambizioso e orientato ai risultati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che il completamento dell'Unione dei risparmi e degli investimenti è essenziale per mobilitare capitali privati nell'UE e convogliarli in modo efficiente verso l'economia, in particolare verso le PMI, le start-up e le scale-up; che un mercato dei capitali più approfondito, integrato e accessibile migliorerebbe l'accesso ai finanziamenti e incoraggerebbe gli investimenti a lungo termine; che progredire nell'integrazione dei mercati finanziari europei è fondamentale per rafforzare la competitività dell'UE, prevenire la fuga delle imprese verso altre giurisdizioni e garantire che il risparmio europeo finanzi la crescita e l'innovazione nel mercato unico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che i moduli aggiuntivi derivanti dal 28° regime possono contribuire a sostenere lo sviluppo transfrontaliero di prodotti pensionistici e di risparmio a lungo termine; che, nel contesto della tassazione, tali regimi dovrebbero interagire in modo coerente con i quadri fiscali nazionali;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Principi generali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione relativa a un 28° regime ("EU Inc.") per le imprese; ne riconosce il potenziale impatto sistemico sul funzionamento del mercato unico e sulla competitività complessiva dell'economia dell'UE; sottolinea tuttavia che la proposta sul 28° regime non deve sostituire ulteriori sforzi legislativi volti a ridurre la frammentazione e le disparità tra i quadri normativi degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>richiama l'attenzione sull'approvazione della sua risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>accoglie con favore l'adozione dell'agenda "Un'Europa, un mercato" per sfruttare il potenziale del mercato unico; prende atto dell'invito del Consiglio europeo ad adottare un 28° regime di diritto societario; osserva che nell'ambito della suddetta agenda il Consiglio europeo non fa alcun riferimento all'armonizzazione mirata della politica fiscale, in particolare considerato che le PMI hanno indicato la frammentazione fiscale e in materia di IVA in quanto principale ostacolo all'espansione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che nella maggior parte dei casi la fiscalità è di esclusiva competenza degli Stati membri, ma che in particolare sul piano procedurale vi è margine per un'ulteriore semplificazione o armonizzazione mirata per quanto riguarda i diversi regimi di conformità, il trattamento complesso e frammentato dell'imposta sulle società, gli obblighi di notifica e gli ostacoli amministrativi nel trattamento degli investimenti transfrontalieri; sottolinea il contributo positivo delle precedenti iniziative legislative dell'UE in materia fiscale, in particolare nel settore della lotta all'evasione, all'elusione e alla frode fiscali, che sono complementari ai quadri giuridici nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>chiede che l'iniziativa sul 28° regime sia ambiziosa nel merito, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei trattati, al fine di consentire alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese innovative di espandersi e operare in tutto il mercato unico dell'UE senza soluzione di continuità e senza barriere transnazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea che il 28° regime non deve in alcun caso consentire l'elusione delle misure nazionali obbligatorie in materia di protezione dei lavoratori, dei loro diritti sociali, dei loro rappresentanti e dei sindacati, né diventare un mezzo per compromettere, ridurre o indebolire i livelli di protezione esistenti a livello dell'UE o nazionale; sottolinea che il 28° regime dovrebbe sostenere l'innovazione, la trasparenza delle politiche aziendali nonché la crescita dimensionale e la scalabilità delle imprese incoraggiando l'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali che limitano lo sviluppo e l'espansione transfrontalieri e promuovendo l'equità fiscale, e nel contempo prevenire efficacemente le disparità fiscali, sociali e normative;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea che i vantaggi della digitalizzazione e la semplificazione dei requisiti di conformità che saranno introdotti nel quadro del modulo fiscale del 28° regime ("modulo fiscale") dovrebbero essere resi disponibili per tutte le imprese nell'ambito di "EU Inc.";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ritiene che il 28º regime rappresenti un passo strategico verso un ulteriore approfondimento del mercato unico, che permetterà di far progredire l'integrazione europea e di migliorare il funzionamento e la competitività del mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che il 28° regime dovrebbe essere istituito con un approccio modulare; è consapevole del fatto che la proposta di regolamento che istituisce un quadro di diritto societario ("EU Inc.") rappresenta un primo passo cui possono essere aggiunti altri moduli, anche in materia fiscale (modulo fiscale); ritiene che questi moduli futuri debbano coprire gli aspetti pertinenti dell'intero ciclo di vita delle imprese ed essere costantemente valutati sulla base di parametri di riferimento internazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>reputa che il modulo fiscale potrebbe essere aggiunto alla proposta legislativa di regolamento che istituisce un quadro di diritto societario ("EU Inc."), che dovrebbe estendersi al settore fiscale, in modo mirato, ambizioso e proporzionato; ritiene che i potenziali benefici del modulo fiscale includano minori costi di conformità, procedure normative semplificate, maggiore certezza del diritto e prevedibilità e un accesso più agevole ai mercati transfrontalieri, il che contribuirà a migliorare e approfondire il mercato unico europeo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>osserva che, perché un modulo fiscale sia realizzabile nell'ambito dell'attuale quadro dei trattati e qualora la procedura legislativa applicabile non produca risultati, è opportuno prendere in considerazione una struttura di partecipazione volontaria (opt-in) alla legislazione pertinente o, in ultima istanza, una cooperazione rafforzata, al fine di ovviare alle carenze della politica fiscale; osserva che la politica fiscale resta soggetta all'unanimità in seno al Consiglio dell'UE; ritiene che sia necessario passare al voto a maggioranza qualificata per alcuni aspetti della politica fiscale, tra cui l'attuazione degli accordi internazionali firmati da tutti gli Stati membri e determinate procedure amministrative o definizioni giuridiche, al fine di evitare che l'unanimità limiti l'armonizzazione normativa e impedisca ai cittadini e alle imprese di beneficiare appieno del mercato unico; osserva che tale modulo dovrebbe essere concepito in quanto sistema facoltativo, chiaro e giuridicamente sicuro, aperto all'adesione di altri Stati membri in qualsiasi momento, evitando ulteriori frammentazioni e garantendo la coerenza del mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>insiste sul fatto che il 28° regime deve ridurre efficacemente la complessità degli adempimenti per le imprese partecipanti e non deve creare un corpus di norme parallelo che si sovrapponga ai sistemi giuridici nazionali, dando luogo a un aumento delle distorsioni, delle sovrapposizioni o delle incoerenze giuridiche o a ulteriori oneri amministrativi; ricorda che gli obiettivi principali del nuovo regime sono la semplificazione e la competitività, che devono essere garantite in ogni momento, cercando nel contempo di realizzare una convergenza sociale ascendente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea che l'obiettivo del 28° regime e del modulo fiscale non è creare un vantaggio fiscale iniquo per le imprese o i loro dipendenti, bensì ridurre sostanzialmente la complessità e gli oneri amministrativi derivanti da obblighi diversi, rispettando nel contempo le caratteristiche specifiche di tali imprese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>sottolinea che, al fine di evitare ulteriori complessità, le disposizioni del 28° regime dovrebbero essere in linea con le altre principali proposte della Commissione e con i pertinenti orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) riguardanti una maggiore integrazione nel mercato unico, segnatamente nel settore fiscale e nella legislazione fiscale applicabile, in particolare nei quadri anti-elusione e anti-evasione dell'UE, compresa la direttiva anti-elusione (ATAD)<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita ad adottare un approccio modulare e basato su progetti pilota per il 28° regime, in cui il diritto societario sia in prima linea; sottolinea che tali moduli devono ridurre efficacemente la complessità degli adempimenti per le imprese partecipanti, ma insiste sull'adozione di una tabella di marcia che specifichi cosa dovrebbe essere aggiunto e in quale momento e che deve essere nota fin dall'inizio e costantemente adeguata nell'ambito di un processo periodico di controllo democratico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>sottolinea in tale contesto che, al fine di garantire la fattibilità (politica) e di preservare il controllo degli Stati membri su una parte sostanziale della loro politica fiscale, come previsto dai quadri giuridici vigenti, l'ambito di applicazione del modulo fiscale dovrebbe essere limitato, in una fase iniziale, a un sottoinsieme di imprese, quali le start-up e le scale-up transfrontaliere orientate alla crescita, che di norma generano solo entrate contenute derivanti dall'imposta sul reddito delle società per gli Stati membri; prende atto della raccomandazione della Commissione del 18 marzo 2026 che stabilisce una definizione di tali imprese utilizzando criteri quali la spesa per le attività di ricerca e sviluppo (R&amp;S) e le dimensioni, che accompagnava la proposta "EU Inc.";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>sottolinea che tutti gli incentivi fiscali nell'ambito del 28° regime devono essere pienamente compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato e concepiti in modo da evitare una concorrenza fiscale dannosa, garantendo nel contempo condizioni di parità all'interno del mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>ribadisce che le imprese che scelgono volontariamente di aderire al 28° regime e al suo modulo fiscale dovrebbero essere vincolate dalle sue norme e che la loro scelta di aderirvi deve essere automaticamente riconosciuta nei quadri giuridici di tutti gli Stati membri, in modo che esse possano operare sul mercato di qualsiasi Stato membro come qualsiasi altra impresa registrata a livello nazionale; ricorda che l'adesione al 28° regime dovrebbe essere facoltativa, ma che l'uscita da esso dovrebbe essere obbligatoria al raggiungimento di criteri chiaramente definiti, tra cui un'offerta pubblica iniziale; sottolinea in tale contesto che dovrebbe essere applicato il principio di non discriminazione nei confronti delle forme giuridiche societarie nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>osserva che devono essere stabilite le condizioni di uscita per le imprese che decidono di lasciare il regime di propria iniziativa, compresi obblighi di preavviso, possibili periodi minimi di partecipazione e l'entrata in vigore del recesso, e che, una volta soddisfatti i criteri pertinenti per l'uscita, occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire la necessaria trasformazione delle imprese, garantendo una transizione prevedibile e graduale e riducendo nel contempo al minimo le opportunità di arbitraggio normativo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>riconosce che la neutralità della forma giuridica e la non discriminazione fiscale sono essenziali per garantire una domanda sufficiente per il regime; invita la Commissione, se necessario, a modificare l'<STRING ITALIC="on">acquis</STRING> dell'UE in materia di fiscalità, in modo diretto o indiretto, al fine di garantire che le imprese che operano nell'ambito del 28° regime possano rientrare nel suo ambito di applicazione, nonché a semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure per l'accesso ai benefici di tali direttive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>è del parere che nelle prime fasi del ciclo di vita di un'impresa, la rapidità e la semplicità, senza la necessità di istituire forme giuridiche distinte in ciascuno Stato membro, siano fondamentali per trasformare un concetto innovativo in un'entità redditizia; sottolinea che, per il 28° regime, dovrebbero essere previsti in maniera predefinita una registrazione unica e completamente digitale presso lo sportello unico, unitamente all'attribuzione di un unico numero di codice fiscale, compresi una documentazione, modelli e un'unica interfaccia di dichiarazione fiscale pienamente standardizzati, nonché il rispetto del principio dell'inglese al primo posto per la comunicazione senza compromettere le altre lingue ufficiali dell'Unione; ricorda che il 28° regime dovrebbe combinare una chiara architettura giuridica, vantaggi significativi e quantificabili ex ante per le imprese e un solido sostegno istituzionale; evidenzia le sinergie con la proposta sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese (COM(2025)0838), concepiti per creare un contesto senza soluzione di continuità e sicuro per l'interazione digitale tra gli operatori economici e gli enti pubblici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>osserva che lo sportello unico, o in alternativa un diverso sistema centrale, dovrebbe fungere anche da piattaforma digitale a sostegno delle imprese durante il loro intero ciclo di vita nell'ambito del 28° regime e dei suoi vari moduli; sottolinea che dovrebbe fornire un accesso semplificato alle pertinenti informazioni normative, fiscali e amministrative in tutti gli Stati membri, garantendo la trasparenza e la certezza del diritto e prevedendo la possibilità di integrare, gestire e sciogliere le attività;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>sottolinea, fatte salve eventuali ulteriori misure di protezione, che le misure antielusione previste dal diritto dell'UE in vigore devono essere applicate in modo approfondito; insiste sul fatto che solo le imprese con attività economiche reali all'interno dell'UE dovrebbero avere accesso al modulo fiscale e che tale modulo non dovrebbe comportare la creazione di società fittizie o di comodo, in quanto tali prassi compromettono l'integrità normativa, falsano la concorrenza leale ed erodono una vera e propria attività economica all'interno dell'UE; sottolinea che il modulo fiscale non dovrebbe diventare uno strumento di "shopping fiscale" e non deve, in nessun caso, diventare un veicolo per ridurre indebitamente o eludere gli attuali livelli di tassazione a livello dell'Unione o nazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>ritiene che un'impresa per la quale sia stata ufficialmente accertata la violazione di norme vincolanti in materia di frode, fiscalità, evasione previdenziale o partecipazione dei lavoratori non dovrebbe essere ammissibile a partecipare al modulo fiscale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>sottolinea che un quadro di informativa finanziaria trasparente, responsabile ed efficiente è una necessità e che i principi contabili unici dovrebbero essere applicati per impostazione predefinita a tutte le imprese che operano nell'ambito del 28° regime in tutti gli Stati membri partecipanti, basandosi, se del caso, su norme riconosciute a livello internazionale quali i principi internazionali d'informativa finanziaria;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Imposizione del reddito delle società</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>è del parere che la mancanza di armonizzazione della politica in materia di imposta sulle società rappresenti un ostacolo significativo all'attività economica transfrontaliera all'interno dell'Unione e aumenti nel contempo i rischi di pianificazione fiscale aggressiva; propone pertanto che, al fine di predisporre un regime fiscale chiaro, efficace e trasparente, il futuro modulo fiscale abbia come obiettivo una base imponibile consolidata unica per l'imposta sulle società per le imprese partecipanti in tutta l'UE; ricorda le iniziative precedenti, quali la base imponibile comune per l'imposta sulle società, la CCCTB, il BEFIT e il modello del sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le PMI, e propone che il modulo fiscale preveda un metodo uniforme per determinare il reddito imponibile in linea con le linee guida dell'OCSE, eliminando in tal modo la frammentazione nel calcolo della base imponibile e riducendo l'incertezza transfrontaliera; sottolinea che il modulo fiscale non deve limitare ulteriormente la discrezionalità degli Stati membri nel fissare le aliquote dell'imposta sulle società; sottolinea che il 28° regime dovrebbe dare la priorità a un autentico consolidamento al fine di garantire un'efficace compensazione delle perdite a livello transfrontaliero, incentivando in tal modo gli investimenti transfrontalieri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>osserva che, per quanto riguarda la proposta relativa all'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale, il modulo dovrebbe promuovere la neutralità tra il finanziamento con ricorso al capitale di debito e con ricorso al capitale azionario in modo da eliminare le distorsioni fiscali strutturali e rafforzare gli investimenti basati su capitale, che è particolarmente importante per le start-up e le scale-up che fanno principalmente affidamento sul finanziamento con ricorso al capitale azionario nelle fasi iniziali del loro sviluppo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>propone che il 28° regime miri a semplificare l'amministrazione fiscale e a ridurre l'incertezza transfrontaliera, anche, ove possibile, standardizzando le dichiarazioni dei redditi, evitando la duplicazione delle dichiarazioni, migliorando la comunicazione tra autorità fiscali e applicando il principio "digital first";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>propone che la base imponibile consolidata sia ripartita tra gli Stati membri utilizzando una formula prestabilita che rifletta l'attività economica reale, come le vendite, il lavoro, le attività materiali e la presenza digitale, sostituendo le complesse controversie in materia di prezzi di trasferimento intragruppo all'interno del regime con un metodo di ripartizione trasparente, conformemente alle linee guida dell'OCSE; sottolinea che ciò costituirebbe sia uno strumento di semplificazione che uno strumento per combattere l'elusione fiscale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>ricorda che le aliquote fiscali devono rimanere di competenza degli Stati membri; osserva, tuttavia, che potrebbero essere fornite attraverso un'unica interfaccia di dichiarazione fiscale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>sottolinea che la doppia imposizione deve essere evitata in modo efficace, ad esempio mediante la definizione e la classificazione uniforme delle plusvalenze, dei pagamenti intra-regime o il riconoscimento reciproco automatico dello status fiscale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>propone che gli Stati membri prendano in considerazione l'introduzione di collegi speciali all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, specializzati nelle controversie relative al modulo fiscale, e che tali gruppi abbiano la possibilità di condurre la risoluzione delle controversie in inglese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>sottolinea che l'espansione transfrontaliera può comportare frequenti operazioni di mobilità delle imprese e riorganizzazioni e, con l'intenzione di beneficiare del quadro vigente per operazioni neutre sotto il profilo fiscale, il modulo fiscale dovrebbe prevedere l'estensione del diritto dell'UE vigente e affrontare gli attriti fiscali legati alla mobilità attraverso un miglior coordinamento amministrativo e una maggiore certezza sostanziale, garantendo nel contempo che eventuali misure di semplificazione rimangano soggette ad adeguate garanzie contro gli abusi<FOOTNOTE><FIELD> Parlamento europeo, dipartimento tematico Economia e crescita; Filip Debelva, Joris Luts, Anne Mieke Vandekerkhove, Niels Bammens, studio dal titolo "Feasibility of a 28th Tax Regime and Its Potential to Support EU Competitiveness (La fattibilità di un 28° regime fiscale e il suo potenziale per sostenere la competitività dell'UE), 2026.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Imposta sul valore aggiunto</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>sottolinea che, per ridurre gli oneri di conformità, i partecipanti al regime devono operare nell'ambito di un quadro IVA centralizzato, in cui un numero IVA unico dell'UE e un portale digitale dello sportello unico<FOOTNOTE><FIELD> Il pacchetto sull'IVA nell'era digitale (ViDA).</FIELD></FOOTNOTE> devono coprire le dichiarazioni e i rimborsi in tutti gli Stati membri, anche attraverso procedure di rimborso tempestive ed efficienti e una minore necessità di registrazioni multiple; sottolinea l'importanza di promuovere l'uso di soluzioni digitali interoperabili, compresa la fatturazione elettronica, per semplificare la conformità, migliorare la trasparenza e ridurre i costi amministrativi; ricorda che l'obiettivo nell'ambito del modulo fiscale dovrebbe essere la semplificazione procedurale piuttosto che l'armonizzazione delle aliquote IVA, consentendo alle imprese di espandersi senza moltiplicare le interfacce amministrative;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ritenuta d'imposta</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>sottolinea che i flussi transfrontalieri di capitali all'interno del modulo dovrebbero beneficiare di un trattamento più coordinato ed efficiente, in base al quale i dividendi, gli interessi e i canoni tra le entità partecipanti e i loro veicoli di investimento associati dovrebbero beneficiare ed essere soggetti a una procedura comune semplificata per la ritenuta alla fonte e a un'imposizione effettiva minima; propone che il riconoscimento immediato della residenza fiscale sia conseguito attraverso un registro digitale centralizzato dell'UE, che consenta procedure semplificate di autorizzazione digitale ed elimini i ritardi nei rimborsi manuali individuati come uno dei principali ostacoli all'espansione nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (GU L, 2025/50, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/50/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>invita a elaborare una definizione chiara e trasparente di titolarità effettiva a fini fiscali che individui i proprietari reali delle imprese, o almeno un insieme di criteri comprensibili e ampiamente accettati in base ai quali l'esenzione dalla ritenuta dovrebbe essere offerta alla fonte e si dovrebbero evitare lunghe procedure per il rimborso, mantenendole tuttavia nelle circostanze in cui non sia soddisfatto alcun criterio;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tassazione dei lavoratori dipendenti</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>accoglie con favore la proposta della Commissione relativa all'uso facoltativo dei piani di stock option UE per i dipendenti nell'ambito della più ampia proposta "EU Inc." e, in particolare, il suo principio secondo cui la tassazione dovrebbe avvenire al momento della cessione e beneficiare dello stesso trattamento fiscale applicabile ad altri piani di stock option per i dipendenti o a strumenti analoghi ai sensi del diritto nazionale; ritiene, tuttavia, che l'attuazione di un piano di stock option UE per i dipendenti dovrebbe essere obbligatoria nell'ambito del modulo fiscale; osserva che le plusvalenze dovrebbero essere trattate come redditi da capitale piuttosto che come redditi da lavoro dipendente, allineando in tal modo gli incentivi per i dipendenti alla crescita aziendale a lungo termine ed eliminando l'effetto distorsivo della tassazione anticipata; è favorevole ad affrontare la questione della convertibilità con piani di stock option in tutta Europa per agevolare la conversione delle imprese esistenti al 28° regime;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>sottolinea il ruolo dei piani di azionariato dei dipendenti e di meccanismi analoghi nella creazione di incentivi per attrarre talenti e personale chiave all'interno di tali imprese; sottolinea che il personale chiave comprende i fondatori e altri dipendenti essenziali le cui capacità e conoscenze sono fondamentali per lo sviluppo dell'impresa; sottolinea che un regime fiscale trasparente, economicamente solido e prevedibile per tali strumenti è essenziale per trattenere tali imprese nell'UE e per attrarre e trattenere talenti a condizioni paragonabili a quelle disponibili in altre giurisdizioni concorrenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>chiede un metodo di valutazione standardizzato dell'UE che preveda norme "porto sicuro" per determinare il valore delle azioni e delle stock option nelle società non quotate, evitando rivalutazioni retroattive e riducendo l'incertezza giuridica; ritiene che tali valutazioni dovrebbero essere riconosciute dalle amministrazioni fiscali partecipanti, a meno che non siano dimostrati abusi, frodi o errori manifesti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>ricorda che i contributi previdenziali e le imposte sul reddito pensionistico applicabili ai lavoratori che svolgono le loro attività in più di uno Stato membro sono stabiliti dal quadro multistatale per i lavoratori di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/oj).</FIELD></FOOTNOTE>, in base al quale la legislazione applicabile è determinata in base a una serie di fattori, rafforzando in tal modo la certezza del diritto e riducendo gli oneri amministrativi transfrontalieri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>chiede norme mirate per garantire la certezza fiscale per i dipendenti che si spostano tra Stati membri durante il periodo compreso tra la concessione di partecipazioni azionarie ai dipendenti e la vendita delle azioni sottostanti, anche attraverso la comunicazione semplificata da parte dei datori di lavoro mediante sportello unico digitale nonché evitando la doppia o multipla imposizione presso il punto di vendita delle azioni dei dipendenti; sottolinea che qualsiasi assegnazione dei diritti di imposizione dovrebbe rimanere proporzionata, semplice e prevedibile;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prezzi di trasferimento</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>deplora che, sebbene tutti gli Stati membri dispongano di una legislazione nazionale coerente con le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, l'applicazione di tali linee guida continua a essere divergente a causa dell'assenza di una direttiva dell'UE sui prezzi di trasferimento; sottolinea che, per evitare che i costi di conformità diventino un ostacolo strutturale all'espansione, la complessità dei prezzi di trasferimento dovrebbe essere notevolmente ridotta: ritiene che sia necessario basarsi su elementi della CCCTB per fornire una base coerente per un quadro fiscale europeo unificato; propone, nell'ambito del modulo fiscale, che la Commissione specifichi chiaramente le norme in materia di prezzi di trasferimento applicabili alle imprese che aderiscono al 28° regime e includa porti sicuri coordinati che dovrebbero applicarsi ai servizi infragruppo di routine e alle operazioni a basso rischio, nonché approcci armonizzati che dovrebbero applicarsi alla concessione di licenze di proprietà intellettuale e alla ripartizione dei costi per limitare le controversie, mentre gli obblighi di documentazione dovrebbero essere proporzionati alle dimensioni dell'impresa e alla fase di crescita;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso al capitale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>chiede l'armonizzazione delle definizioni e del trattamento delle plusvalenze, nonché meccanismi efficienti per la prevenzione della doppia imposizione e per ridurre l'incertezza transfrontaliera; suggerisce di valutare la possibilità di istituire uno status unico di investitori, verificato digitalmente, sulla base di una serie di norme comuni, per garantire che la loro ammissibilità sia automaticamente riconosciuta in tutti gli Stati membri al fine di agevolare gli investimenti transfrontalieri; è del parere che debbano essere introdotti strumenti di investimento standardizzati, compresi modelli di finanziamento armonizzati e convertibili e modelli di accordi tra azionisti, al fine di ridurre i costi di transazione e l'incertezza giuridica, rafforzando nel contempo la protezione degli investitori e la trasparenza dei mercati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>sottolinea che uno degli obiettivi del nuovo regime è contribuire allo sviluppo di un autentico mercato dei capitali dell'UE, consentendo alle imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione di ottenere i finanziamenti necessari, mantenendo nel contempo la loro presenza nell'UE; sottolinea pertanto la necessità di mobilitare l'elevato volume di risparmi nell'UE verso i suddetti investimenti, in particolare mediante lo sviluppo di prodotti di investimento attraenti e accessibili per gli investitori al dettaglio, prevenendo al contempo il rischio che tali investimenti siano indirizzati verso giurisdizioni di paesi terzi; sottolinea che il modulo fiscale deve facilitare l'eliminazione dell'attuale deficit di finanziamenti nell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>sottolinea che il 28° regime dovrebbe affrontare direttamente gli ostacoli strutturali che limitano la mobilitazione di capitali in Europa; ricorda che, dal punto di vista degli investitori, deve essere garantito l'allineamento normativo e prudenziale; ritiene che il 28° regime dovrebbe prevedere norme armonizzate su strumenti di debito assimilabili ai titoli azionari, tra cui norme in materia di insolvenza collegate agli strumenti in questione, che consentano agli investitori di investire in un'impresa senza acquisire diritti di controllo sulla stessa;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Incentivi fiscali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>sottolinea che il modulo fiscale dovrebbe introdurre incentivi fiscali adeguati, coordinati e rigorosamente condizionati incentrati su ricerca, sviluppo e reinvestimento; osserva che una base di riferimento armonizzata per gli incentivi alla R&amp;S dovrebbe stabilire definizioni di ammissibilità e norme minime comuni in tutti gli Stati membri, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la condizionalità sociale e strumenti per monitorare e valutare periodicamente la spesa fiscale per garantire che: i) siano adatte allo scopo; ii) costituiscano un modo efficace sotto il profilo dei costi per promuovere l'innovazione; e iii) non abbiano implicazioni inattese o negative; sottolinea che le imprese che optano per il modulo fiscale non dovrebbero essere svantaggiate nell'accesso ai programmi o agli incentivi degli Stati membri sulla base della loro forma giuridica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>sottolinea inoltre che la progettazione degli incentivi alla R&amp;S nell'ambito del modulo fiscale deve essere esplicitamente calibrata per essere in linea con il quadro di imposizione minimo globale del secondo pilastro dell'OCSE e in particolare che deve essere affrontata l'interazione con le norme sul credito d'imposta rimborsabile qualificato per garantire che le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del modulo fiscale, che potrebbero non avere utili correnti, possano comunque beneficiare pienamente degli incentivi senza oneri amministrativi sproporzionati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>ricorda la necessità di un forte stimolo alle attività di espansione; ritiene che, laddove gli utili reinvestiti sono utilizzati per la R&amp;S, la digitalizzazione o l'innovazione verde, essi dovrebbero essere ammissibili a ricevere ulteriori deduzioni temporanee o differimenti d'imposta, incentivando in tal modo il reindirizzamento degli utili non distribuiti verso investimenti che migliorano la produttività piuttosto che verso la distribuzione a breve termine, al fine di rafforzare la capacità tecnologica e la competitività; sottolinea che tutti gli incentivi devono essere concepiti in modo da rimanere trasparenti, semplici e conformi alle norme in materia di aiuti di Stato;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Analisi d'impatto, revisione e valutazione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>invita la Commissione a garantire un riesame completo e, se del caso, revisioni degli aspetti fiscali del 28° regime a intervalli regolari, compresa la possibilità di aggiungere nuovi moduli legislativi al regime, una valutazione dei suoi tassi di adozione tra le imprese, in particolare le PMI, le start-up e le scale-up, e del loro sviluppo e crescita economica, del suo allineamento alle esigenze aziendali e sociali in evoluzione, della sua idoneità allo scopo complessiva e dei suoi effetti sulla competitività dell'UE (analisi comparativa internazionale); ritiene che il ciclo di revisione dovrebbe avere luogo ogni quattro anni per garantire l'adattabilità alle nuove sfide;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>