<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P7_TA(2014)0092</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ***I</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A7-0020/2014 - Relatore: Georges Bach)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0130),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0066/2013),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013<FOOTNOTE><FIELD> 	GU C 327 del 12.11.2013, pag. 115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 55 del proprio regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0020/2014),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P7_TC1-COD(2013)0072</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C 327 del 12.11.2013, pag. 115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C [….] del [….], pag. [….].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD> 	Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> hanno contribuito significativamente a tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo quando i loro programmi di viaggio sono modificati dal negato imbarco, dai ritardi prolungati, dalle cancellazioni o dagli errori nella gestione del bagaglio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Tuttavia, alcune lacune emerse nell'applicazione dei diritti stabiliti dai regolamenti hanno ostacolato la realizzazione del loro pieno potenziale in termini di protezione dei passeggeri. Per garantire un'applicazione più efficace, efficiente e coerente dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo nell'Unione è necessario apportare una serie di modifiche all'attuale quadro giuridico. Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione", la Commissione ha sottolineato questa esigenza, annunciando misure volte a garantire un complesso di diritti comuni anche a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo e ad assicurarne l'adeguata applicazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I servizi di trasporto aereo sono prepagati dai passeggeri e direttamente o indirettamente sovvenzionati dai contribuenti. I biglietti aerei dovrebbero perciò essere considerati "contratti con obbligazioni di risultato", in cui le compagnie aeree garantiscono di adempiere gli obblighi del contratto con la massima diligenza.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Al fine di migliorare la certezza giuridica per i vettori aerei e per i passeggeri, è necessaria una definizione più precisa del concetto di "circostanze eccezionali", che tenga conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann). <STRING STRIKE="on">Occorre</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno </STRING></STRING>chiarire ulteriormente tale definizione con un elenco <STRING STRIKE="on">non</STRING> tassativo di circostanze chiaramente <STRING STRIKE="on">definite</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">identificate come</STRING></STRING> eccezionali <STRING STRIKE="on">o meno</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare aggiunte a tale elenco ove ciò si renda necessario.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Nella causa C-173/07 (Emirates) la Corte di giustizia ha sostenuto che la nozione di "volo" di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretata essenzialmente come un'operazione di trasporto aereo, e che costituisce quindi "un'unità" di tale trasporto, effettuata da un vettore aereo che ne stabilisce l'itinerario. Per evitare incertezze, occorre una chiara definizione di "volo", nonché delle nozioni connesse di "coincidenza" e "tratta".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Nella causa C-22/11 (Finnair), la Corte di giustizia ha stabilito che la nozione di "negato imbarco" deve essere interpretata non solo in relazione ai casi in cui l'imbarco è negato in seguito a sovraprenotazione (overbooking), ma anche a quelli in cui l'imbarco è negato per altri motivi, ad esempio per ragioni operative. <STRING STRIKE="on">Data questa conferma, non ci sono motivi validi per modificare l'attuale</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che la</STRING></STRING> definizione di "negato imbarco" <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comprenda i casi in cui l'orario di partenza previsto è stato anticipato, con la conseguenza che il passeggero perde il volo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, <STRING STRIKE="on">occorre chiarire</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe essere chiarito</STRING></STRING> che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> 	Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L158 del 23.6.1990, pag. 59).</FIELD></FOOTNOTE>. I passeggeri <STRING STRIKE="on">possono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero poter</STRING></STRING> scegliere dove presentare i propri reclami, ma non <STRING STRIKE="on">possono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero avere il diritto di </STRING></STRING>cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. <STRING STRIKE="on">I passeggeri non devono preoccuparsi di come</STRING> I vettori aerei e gli operatori turistici <STRING STRIKE="on">si ripartiscono tali</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero fornire ai passeggeri gli elementi di prova necessari per completare senza ritardi i </STRING></STRING>reclami.<STRING BOLD="on"> [Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Per migliorare i livelli di protezione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non dovrebbe essere possibile negare </STRING></STRING>ai passeggeri <STRING STRIKE="on">non deve essere negato</STRING> l'imbarco su <STRING STRIKE="on">un volo di ritorno compreso in</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una tratta di un viaggio coperto da </STRING></STRING>un biglietto di andata e ritorno per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la ragione che</STRING></STRING> non <STRING STRIKE="on">aver</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno</STRING></STRING> utilizzato <STRING STRIKE="on">il volo di andata</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le tratte comprese nel biglietto</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Attualmente in alcuni casi ai passeggeri sono comminate sanzioni amministrative punitive per aver commesso errori ortografici nel proprio nome. <STRING STRIKE="on">Occorre</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno</STRING></STRING> consentire gratuitamente <STRING STRIKE="on">una ragionevole</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la </STRING></STRING>correzione degli errori di prenotazione, purché essi non implichino la modifica degli orari, della data, dell'itinerario o del passeggero.<STRING BOLD="on"> [Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>È <STRING STRIKE="on">necessario</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opportuno</STRING></STRING> chiarire che in caso di cancellazione, la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante <STRING STRIKE="on">riprogrammazione</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riprotezione </STRING></STRING>o il viaggio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un'ora successiva dello stesso giorno o </STRING></STRING>in una data successiva spetta al passeggero e non al vettore aereo.<STRING BOLD="on"> [Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di cancellazione del volo da parte del passeggero, i vettori aerei dovrebbero essere tenuti a rimborsare le tasse già pagate, senza alcun addebito.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il passeggero sceglie, in base a un accordo, di viaggiare in un momento successivo, le spese sostenute per andare all'aeroporto o tornare da quest'ultimo per il volo non utilizzato dovrebbero essere sempre rimborsate integralmente. Dovrebbero sempre esservi incluse le tariffe del trasporto pubblico, le spese di taxi e il costo del parcheggio all'aeroporto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La tutela finanziaria dei passeggeri in caso di fallimento della compagnia aerea è una componente chiave di un regime dei diritti dei passeggeri efficace. Per rafforzare la tutela dei passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione di voli dovuta al fallimento di un vettore aereo o all'interruzione delle sue operazioni a causa della revoca della licenza di esercizio, è opportuno obbligare i vettori aerei a fornire prove sufficienti di disporre di garanzie per il rimborso dei passeggeri o per il loro rimpatrio.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ad esempio, la creazione di un fondo di garanzia o di un sistema di assicurazione obbligatoria consentirà ai vettori aerei di garantire il rimborso dei passeggeri o il loro rimpatrio qualora i loro voli siano cancellati per il fallimento del vettore aereo o per l'interruzione delle sue operazioni in conseguenza della revoca della licenza di esercizio.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gestore aeroportuale e</STRING></STRING> gli <STRING STRIKE="on">aeroporti e i loro</STRING> utenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'aeroporto</STRING></STRING>, quali i vettori aerei e le società che prestano servizi a terra, <STRING STRIKE="on">devono collaborare per</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i fornitori di servizi di navigazione aerea e coloro che forniscono assistenza ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri a mobilità ridotta, dovrebbero adottare misure adeguate</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per ottenere il coordinamento e la collaborazione fra gli utenti dell'aeroporto al fine di </STRING></STRING>ridurre al minimo l'impatto di molteplici <STRING STRIKE="on">interruzioni del</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disguidi</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguardanti il</STRING></STRING> volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, <STRING STRIKE="on">sono tenuti a elaborare piani</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i gestori aeroportuali dovrebbero assicurare un adeguato coordinamento mediante un appropriato piano</STRING></STRING> di emergenza per tali situazioni e <STRING STRIKE="on">a</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero </STRING></STRING>collaborare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con le autorità nazionali, regionali o locali </STRING></STRING>allo sviluppo di detti piani. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali piani dovrebbero essere valutati dagli organismi nazionali di applicazione, che potranno, se del caso, richiedere adeguamenti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che i vettori aerei stabiliscano procedure e azioni coordinate per fornire informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra. Tali procedure dovrebbero indicare chiaramente a chi spetta, in ciascun aeroporto, la responsabilità di organizzare l'assistenza, la riprotezione o il rimborso, e dovrebbero definire le modalità e le condizioni per la fornitura di tali servizi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di assistere i passeggeri in caso di disguidi relativi ai voli o di ritardo, danneggiamento o smarrimento dei bagagli, è opportuno che i vettori aerei istituiscano negli aeroporti degli sportelli presso i quali il loro personale o terzi da loro incaricati forniscano ai passeggeri le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, comprese le procedure di reclamo, e li aiutino ad agire immediatamente.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Il regolamento (CE) n. 261/2004 <STRING STRIKE="on">deve</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> prevedere esplicitamente il diritto <STRING STRIKE="on">al risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla compensazione </STRING></STRING>per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e con il principio della parità di trattamento, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso</STRING></STRING>. <STRING STRIKE="on">Al contempo,</STRING> Le soglie che danno diritto <STRING STRIKE="on">al risarcimento devono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> essere aumentate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche</STRING></STRING> per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore <STRING STRIKE="on">e per evitare il conseguente aumento della frequenza delle cancellazioni. Per</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esse dovrebbero avere l'effetto di </STRING></STRING>garantire condizioni di <STRING STRIKE="on">risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione </STRING></STRING>omogenee per i cittadini che viaggiano nell'<STRING STRIKE="on">UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Unione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al contempo, determinate soglie dovrebbero essere fissate a un livello più alto in funzione della</STRING></STRING> distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto riguarda l'importo della compensazione, è opportuno che esso sia sempre uguale a parità di distanza del volo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 <STRING STRIKE="on">deve</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe </STRING></STRING>confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha <STRING STRIKE="on">lo stesso impatto</STRING> sui passeggeri <STRING STRIKE="on">rispetto</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un impatto simile </STRING></STRING>ai ritardi prolungati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o al negato imbarco </STRING></STRING>e che pertanto <STRING STRIKE="on">dà</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dare </STRING></STRING>origine a diritti analoghi.<STRING BOLD="on"> [Em. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>I passeggeri che perdono una coincidenza <STRING STRIKE="on">devono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a causa di una modifica dell'orario o di un ritardo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> ricevere un'assistenza adeguata in attesa della riprotezione. Nel rispetto del principio di parità di trattamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-11/11 (Air France/Folkerts)</STRING></STRING>, tali passeggeri <STRING STRIKE="on">devono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero </STRING></STRING>poter chiedere <STRING STRIKE="on">un risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione </STRING></STRING>su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione, in funzione del ritardo accumulato quando raggiungono la destinazione finale del viaggio.<STRING BOLD="on"> [Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In linea di principio, il soggetto tenuto a offrire l'assistenza e la riprotezione dovrebbe essere il vettore aereo che causa la modifica di orario o il ritardo. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere economico per il vettore aereo interessato, è opportuno che la compensazione da versare al passeggero sia connesso al ritardo della coincidenza precedente al punto di trasferimento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta che perdono una coincidenza per un ritardo causato dai servizi di assistenza dell'aeroporto dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata mentre sono in attesa della riprotezione. Essi dovrebbero poter chiedere una compensazione al gestore aeroportuale su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione imputabile al vettore aereo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Al fine di migliorare la protezione dei passeggeri, occorre chiarire che i passeggeri che subiscono un ritardo hanno diritto all'assistenza e al risarcimento, indipendentemente dal fatto che siano in attesa nel terminal dell'aeroporto o già a bordo dell'aeromobile. Tuttavia, dato che questi ultimi non hanno accesso ai servizi disponibili nel terminal, i loro diritti devono essere rafforzati per quanto riguarda le esigenze di base e il diritto a essere sbarcati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Spesso, nel caso in cui un passeggero abbia scelto di essere riprotetto non appena possibile, il vettore aereo subordina la riprotezione alla disponibilità di posti nell'ambito dei propri servizi, negando così al passeggero la possibilità di essere riprotetto più rapidamente tramite servizi alternativi. Occorre stabilire che, decorso un determinato periodo di tempo, il vettore deve offrire la riprotezione con i servizi di un altro vettore o con mezzi di trasporto alternativo, qualora tale situazione possa accelerare la riprotezione. L'alternativa di viaggio deve dipendere dalla disponibilità di posti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Attualmente i vettori aerei hanno una responsabilità illimitata per la sistemazione in albergo dei passeggeri in caso di circostanze eccezionali di lunga durata. <STRING STRIKE="on">Questa incertezza e l'assenza di un limite di tempo ragionevole rischiano di compromettere la stabilità finanziaria del vettore. </STRING>Un vettore aereo <STRING STRIKE="on">deve pertanto</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe tuttavia</STRING></STRING> essere in grado di limitare l'offerta di assistenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per quanto riguarda la durata della sistemazione in albergo e, nei casi in cui i passeggeri provvedono in proprio alla sistemazione, per quanto riguarda i costi e l'assistenza </STRING></STRING>dopo un determinato periodo di tempo. Inoltre, i piani di emergenza e la riprotezione rapida <STRING STRIKE="on">devono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero </STRING></STRING>limitare il rischio per i passeggeri di rimanere a terra per lunghi periodi.<STRING BOLD="on"> [Em. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P><STRING STRIKE="on">È stato dimostrato che l'applicazione di alcuni diritti dei passeggeri, in particolare il diritto alla sistemazione in albergo, risulta sproporzionata rispetto alle entrate dei vettori aerei per alcune operazioni di portata ridotta. I vettori che operano voli con aeromobili di piccole dimensioni su brevi distanze devono pertanto essere esentati dall'obbligo di pagare le spese della sistemazione in albergo, sebbene il vettore debba comunque aiutare il passeggero a trovare una sistemazione.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di <STRING STRIKE="on">interruzione del</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disguidi relativi al </STRING></STRING>volo. Pertanto, le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali <STRING STRIKE="on">o per le operazioni regionali</STRING> non <STRING STRIKE="on">si applicano</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero applicarsi in nessun caso</STRING></STRING> a queste categorie di passeggeri.<STRING BOLD="on"> [Em. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora il vettore aereo unionale richieda che le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta siano accompagnate da un assistente, quest'ultimo non dovrebbe essere soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale di partenza.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I fornitori di servizi dovrebbero garantire che le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità abbiano in qualsiasi momento il diritto di utilizzare gratuitamente, a bordo dell'aeromobile, apparecchi respiratori omologati. È opportuno che la Commissione rediga un elenco di dispositivi medici omologati per la somministrazione di ossigeno in collaborazione con l'industria e con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, tenendo debitamente conto dei requisiti di sicurezza.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>I vettori aerei non sono gli unici responsabili dell'attuale livello di ritardi prolungati e di cancellazioni dei voli nell'UE. Per incoraggiare tutti gli attori della catena del trasporto aereo a cercare soluzioni in tempi utili per ridurre al minimo i disagi causati ai passeggeri dai ritardi prolungati e dalle cancellazioni, i vettori aerei dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento ai terzi in parte responsabili dell'evento che ha fatto sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>I passeggeri <STRING STRIKE="on">devono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero </STRING></STRING>essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di <STRING STRIKE="on">interruzioni del</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disguidi relativi al </STRING></STRING>volo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modifica dell'orario e negato imbarco, </STRING></STRING>ma anche riguardo alle cause <STRING STRIKE="on">dell'interruzione</STRING> stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È <STRING STRIKE="on">necessario fornire</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">opportuno che tali</STRING></STRING> informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornite dal vettore aereo </STRING></STRING>anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I passeggeri dovrebbero inoltre essere informati in merito alle procedure più semplici e rapide per presentare reclamo, così da essere messi in condizione di esercitare i propri diritti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 25]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Al fine di garantire una migliore applicazione dei diritti dei passeggeri, il ruolo degli organismi nazionali di applicazione deve essere definito con maggiore precisione e chiaramente distinto dalla gestione dei singoli reclami dei passeggeri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per coadiuvare gli organismi nazionali di applicazione nello svolgimento del loro ruolo concernente l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che i vettori aerei forniscano a detti organismi la pertinente documentazione di conformità che dimostri la loro ottemperanza a tutti i pertinenti articoli del presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 26]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Essendo l'aviazione commerciale un mercato integrato dell'Unione, le misure volte a garantire l'applicazione del presente regolamento saranno più efficaci a livello dell'Unione se vi sarà un maggiore coinvolgimento della Commissione europea. Specificamente, la Commissione dovrebbe sensibilizzare il pubblico interessato circa il rispetto da parte dei vettori aerei degli obblighi relativi ai diritti dei passeggeri, pubblicando un elenco di vettori che violano sistematicamente il presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 27]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che</STRING></STRING> i passeggeri <STRING STRIKE="on">devono ricevere</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevano </STRING></STRING>informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei<STRING STRIKE="on">, dai quali devono ottenere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, siano avvertiti dei termini stabiliti al riguardo, in particolare quelli di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2, e ottengano </STRING></STRING>risposta entro <STRING STRIKE="on">un periodo di</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il più breve </STRING></STRING>tempo <STRING STRIKE="on">ragionevole</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possibile</STRING></STRING>. Inoltre, i passeggeri <STRING STRIKE="on">devono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero </STRING></STRING>avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero prevedere adeguati servizi di mediazione per i casi in cui non sia stato possibile comporre una controversia tra il passeggero e la compagnia aerea. </STRING></STRING>Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non <STRING STRIKE="on">devono</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tal fine è opportuno che siano sempre loro comunicati gli indirizzi e le altre informazioni di contatto di tutti gli organismi preposti allo svolgimento delle pertinenti formalità in ciascun paese. Per consentire un trattamento agevole, rapido ed economico delle controversie nei procedimenti sia giudiziali che extragiudiziali, è opportuno fare riferimento in particolare alle procedure alternative e online di risoluzione delle controversie e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 28]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La richiesta di compensazione per vie legali dovrebbe sempre essere preceduta da un reclamo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 29]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Nella causa C-139/11 (Moré/KLM) la Corte di giustizia ha chiarito che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il risarcimento è stabilito nel rispetto delle norme nazionali di ciascuno Stato membro.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per quanto riguarda le composizioni extragiudiziali, i termini sono determinati in conformità della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)(GU L 165 del 18.6.2013, pag. 65).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"> [Em. 30]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Un flusso di informazioni costante tra gli organismi di applicazione e la Commissione consentirebbe a quest'ultima di svolgere meglio il proprio ruolo di monitoraggio e di controllo degli organismi nazionali e di sostenerli.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 261/2004, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Per l'adozione di decisioni esecutive sul contenuto delle relazioni di attività fornite dagli Stati membri alla Commissione è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di migliorare la certezza giuridica per i passeggeri e per i vettori aerei, dovrebbe essere possibile chiarire il concetto di "circostanze eccezionali" sulla base del lavoro degli organismi nazionali di applicazione e delle sentenze della Corte. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori con gli organismi nazionali di applicazione. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 31]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Al fine di garantire il risarcimento dell'intero valore delle attrezzature per la mobilità smarrite o danneggiate, i vettori aerei <STRING STRIKE="on">devono offrire gratuitamente alle persone</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i servizi di assistenza aeroportuale informano i passeggeri con disabilità o i passeggeri </STRING></STRING>a mobilità ridotta <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al momento della prenotazione e nuovamente al momento dell'accettazione (check-in), della</STRING></STRING> possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse che, nel rispetto della convenzione di Montreal, consenta loro di chiedere il pieno risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento di tali attrezzature. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I vettori aerei dovrebbero informare i passeggeri in merito a tale dichiarazione e ai diritti che ne derivano ogni volta che i passeggeri prenotano un biglietto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 32]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>A volte i passeggeri non hanno le idee chiare in merito alle dimensioni, al peso o al numero di bagagli che possono essere imbarcati. Per garantire che essi siano pienamente consapevoli dei bagagli autorizzati, sia a mano che stivati, compresi nel proprio biglietto, al momento della prenotazione e all'aeroporto i vettori aerei devono indicare chiaramente quali sono i bagagli autorizzati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P><STRING STRIKE="on">Per quanto possibile</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che </STRING></STRING>gli strumenti musicali <STRING STRIKE="on">devono essere</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano </STRING></STRING>accettati come bagaglio in cabina passeggeri e, ove ciò non sia possibile, <STRING STRIKE="on">devono essere</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano</STRING></STRING> trasportati <STRING STRIKE="on">se possibile</STRING> in condizioni adeguate nella stiva dell'aeromobile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per consentire ai passeggeri interessati di accertare se il loro strumento possa essere alloggiato in cabina, i vettori aerei dovrebbero informarli in merito alle dimensioni degli alloggiamenti. </STRING></STRING>Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2027/97.<STRING BOLD="on"> [Em. 33]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Per garantire l'applicazione corretta e coerente dei diritti dei passeggeri stabiliti dal regolamento (CE) n. 2027/97, gli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma del regolamento (CE) n. 261/2004 devono inoltre monitorare e applicare i diritti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2027/97.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, <STRING STRIKE="on">i vettori aerei devono dare ai</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno che in tutti gli aeroporti sia istituito un apposito servizio reclami per i bagagli, al quale</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> passeggeri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbiano </STRING></STRING>la possibilità di presentare un reclamo<STRING STRIKE="on">, fornendo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al momento dell'arrivo. A questo scopo</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> i vettori aerei dovrebbero fornire ai passeggeri</STRING></STRING> un modulo di reclamo <STRING STRIKE="on">all'aeroporto</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in tutte le lingue ufficiali dell'Unione</STRING></STRING>. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report). <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe stabilire il formato del modulo di reclamo standardizzato mediante atti di esecuzione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 34]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2027/97 è diventato obsoleto, poiché ora le questioni assicurative sono regolamentate dal regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> 	Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. L'articolo deve dunque essere soppresso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Occorre modificare i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 per tenere conto dell'evoluzione della situazione economica, in base alla revisione effettuata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nel 2009 a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Al fine di assicurare la corrispondenza continua tra il regolamento (CE) n. 2027/97 e la convenzione di Montreal, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questo potere consentirà alla Commissione di modificare i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97, qualora essi siano modificati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nello specifico la protezione dei consumatori, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il divieto di qualunque forma di discriminazione e l'inserimento dei disabili, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale e a un giudice imparziale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di migliorare la protezione dei passeggeri oltre i confini dell'Unione, è opportuno che il tema dei diritti dei passeggeri sia trattato in sede di accordi bilaterali e internazionali.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 35]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno fornire gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che hanno bisogno di disporre di spogliatoi e servizi igienici (i cosiddetti "changing place") in tutti gli aeroporti dell'Unione con un traffico annuale superiore a 1 milione di passeggeri.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 36]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli organismi nazionali di applicazione istituiti dagli Stati membri ("ONA") non sempre dispongono del potere sufficiente a garantire l'efficace protezione dei diritti dei passeggeri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dotare gli ONA del potere sufficiente a sanzionare le violazioni e a risolvere le controversie tra i passeggeri e le compagnie aeree; inoltre, tutti gli ONA dovrebbero compiere indagini esaustive su tutti i reclami ricevuti,</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 37]</STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Il regolamento (CE) n. 261/2004 è modificato come segue:</STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-1)	all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"d) 	sistemazione in classe inferiore (downgrading);"</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 38]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-1 bis).	all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"e) 	perdita di una coincidenza."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 39]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-1 ter)	all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 174/rev]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>l'articolo 2 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la definizione alla lettera c) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>""vettore aereo comunitario": un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">*.</STRING></P><P>_________________________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*	</STRING>Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>La definizione alla lettera d) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>""organizzatore": <STRING STRIKE="on">un soggetto ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.</STRING></FIELD></FOOTNOTE> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la persona che organizza in modo non occasionale servizi</STRING></STRING> tutto compreso<STRING STRIKE="on">"</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e li vende o li offre in vendita, direttamente o tramite un venditore;</STRING></STRING>. "<STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera g) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"g)	 "prenotazione": il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'organizzatore;";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 41]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>La definizione alla lettera i) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"persona con disabilità" o</STRING></STRING>"persona a mobilità ridotta": <STRING STRIKE="on">un soggetto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona</STRING></STRING>.";<STRING BOLD="on"> [Em. 42]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera j) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">""negato imbarco": il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati; un volo il cui orario di partenza previsto è stato anticipato con la conseguenza che il passeggero perde il volo è considerato un volo per il quale al passeggero è stato negato l'imbarco;"</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 43]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>Alla definizione di "cancellazione del volo" alla lettera l) è aggiunta la frase seguente:<CITATION><P>"Si considera cancellato un volo in cui l'aeromobile è decollato ma<STRING STRIKE="on">, per qualsiasi ragione,</STRING> in seguito è stato costretto <STRING STRIKE="on">ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione o</STRING> a tornare all'aeroporto di partenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e in cui i passeggeri dell'aeromobile stesso sono stati trasferiti alla partenza su altri voli</STRING></STRING>.";<STRING BOLD="on"> [Em. 44]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>Sono aggiunte le seguenti definizioni:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"m)	"circostanze eccezionali": circostanze che<STRING STRIKE="on">, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sfuggono al controllo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del vettore aereo interessato nel </STRING></STRING>normale esercizio dell' <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della sua </STRING></STRING>attività <STRING STRIKE="on">del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed esulano dagli obblighi imposti dalle pertinenti norme di sicurezza da osservare</STRING></STRING>. Ai fini del presente regolamento, <STRING STRIKE="on">le</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono </STRING></STRING>circostanze eccezionali <STRING STRIKE="on">includono le circostanze</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente quelle </STRING></STRING>di cui <STRING STRIKE="on">in</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>allegato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 45]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>n)</SYMBOL>"volo": un'operazione di trasporto aereo tra due aeroporti; le soste intermedie per motivi esclusivamente tecnici od operativi non sono tenute in considerazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>o)</SYMBOL>"coincidenza": un volo che, nell'ambito di un unico contratto di trasporto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di un unico riferimento di prenotazione</STRING></STRING>, <STRING STRIKE="on">intende</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di entrambi,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inteso a</STRING></STRING> consentire al passeggero di giungere a un punto di trasferimento per ripartire con un altro volo o, <STRING STRIKE="on">ove opportuno in base al</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso nel</STRING></STRING> contesto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo 6 bis</STRING></STRING>, tale volo in partenza dal punto di trasferimento;<STRING BOLD="on"> [Em. 46]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>p)</SYMBOL>"tratta": un volo o una serie continua di coincidenze che trasportano il passeggero dall'aeroporto di partenza alla sua destinazione finale conformemente a un contratto di trasporto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>q)</SYMBOL>"aeroporto", qualsiasi area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che essa può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>r)</SYMBOL>"gestore aeroportuale": il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare <STRING STRIKE="on">e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale nonché di coordinare e di controllare le attività dei</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i </STRING></STRING>vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale in questione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">secondo le sue competenze</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 47]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>s)</SYMBOL>"prezzo del biglietto": il prezzo totale pagato per un biglietto che comprende la tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quali tutti i costi di check-in, fornitura dei biglietti ed emissione delle carte d'imbarco e trasporto di una quantità minima di bagaglio, comprendente un collo di bagaglio a mano, uno di bagaglio da stiva e beni di prima necessità, nonché tutti i costi connessi al pagamento, ad esempio le commissioni per il pagamento mediante carta di credito; il prezzo del biglietto pubblicato anticipatamente rispecchia sempre il prezzo finale da pagare per il biglietto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 48]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>t)</SYMBOL>"prezzo del volo": il valore ottenuto moltiplicando il prezzo del biglietto per il rapporto tra la distanza del volo e la distanza totale della tratta o delle tratte comprese nel biglietto;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nel caso in cui il prezzo del biglietto non sia noto, il valore dell'eventuale rimborso è pari al supplemento pagato per un posto di classe premium sul volo;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>u)</SYMBOL>"orario di partenza": l'orario in cui l'aeromobile lascia la porta di imbarco, trainato o con i propri motori (orario di distacco dalla rampa);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>"orario di arrivo": l'orario in cui l'aeromobile giunge alla porta di sbarco e sono azionati i freni di stazionamento (orario di arrivo alla rampa);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>w)</SYMBOL>"ritardi in pista": alla partenza, il tempo di permanenza a terra dell'aeromobile tra <STRING STRIKE="on">l'inizio</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fine</STRING></STRING> dell'imbarco dei passeggeri e l'orario di decollo dell'aeromobile oppure, all'arrivo, il tempo trascorso tra il contatto dell'aeromobile con il suolo e l'inizio delle operazioni di sbarco dei passeggeri;<STRING BOLD="on"> [Em. 50]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>x)</SYMBOL>"notte": il periodo tra mezzanotte e le 6.00;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>y)</SYMBOL>"minore non accompagnato": il minore che viaggia senza essere accompagnato da un genitore o da un accompagnatore e che il vettore aereo ha accettato di assistere conformemente alle proprie norme pubblicate.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>y bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"ritardo all'arrivo": la differenza tra l'orario d'arrivo del volo indicato sul biglietto del passeggero e l'orario dell'arrivo effettivo del volo. Un volo in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto a tornare all'aeroporto di partenza ed è nuovamente decollato in un momento successivo è considerato soggetto a un ritardo all'arrivo. Allo stesso modo, un volo che è deviato ma alla fine raggiunge la sua destinazione finale o un aeroporto nelle vicinanze della destinazione finale è considerato soggetto a un ritardo all'arrivo.;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 51]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>y ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"riprotezione": l'offerta di un trasporto alternativo, senza supplemento di prezzo, che consente al passeggero di raggiungere la sua destinazione finale.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 52]</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>l'articolo 3 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 e in caso di modifica dell'orario di partenza previsto di cui all'articolo 6 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o nel caso di una coincidenza di cui all'articolo 6 bis,</STRING></STRING> si presentino all'accettazione:<STRING BOLD="on"> [Em. 53]</STRING><LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, organizzatore o agente di viaggio autorizzato,</ITEM></LIST></ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">oppure, qualora non sia indicata l'ora,</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>al più tardi quarantacinque minuti prima dell'orario di partenza previsto; o</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un organizzatore dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3.	 Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta che non è accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico al pubblico, compresi i bambini di età inferiore ai due anni per i quali non è stato prenotato un posto separato. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 54]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4. 	Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. Tuttavia, qualora una parte del viaggio sia effettuata, conformemente <STRING STRIKE="on">al</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un unico </STRING></STRING>contratto di trasporto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sulla base di un'unica prenotazione</STRING></STRING>, con altri mezzi di trasporto o in elicottero, <STRING STRIKE="on">il presente regolamento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 bis </STRING></STRING>si applica all'intera tratta <STRING STRIKE="on">e la parte del viaggio effettuata con un mezzo alternativo è considerata come una coincidenza ai fini</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a condizione che tale altro mezzo di trasporto sia stato indicato nel contratto di trasporto. Il vettore aereo è responsabile dell'applicazione</STRING></STRING> del presente regolamenton <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'intera tratta</STRING></STRING>.";<STRING BOLD="on"> [Em. 55]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"6. 	Il presente regolamento si applica anche ai passeggeri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del trasporto aereo</STRING></STRING> trasportati nell'ambito di contratti "tutto compreso" ma lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri a norma della direttiva 90/314/CEE. Il passeggero ha diritto a presentare reclamo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al vettore aereo</STRING></STRING> a norma del presente regolamento e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> all'organizzatore a norma</STRING></STRING> della direttiva 90/314/CEE, ma in relazione agli stessi fatti non potrà cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato o ritardato per motivi diversi dalla cancellazione o dal ritardo del volo.";<STRING BOLD="on"> [Em. 56]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>l'articolo 4 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1.	Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari sono informati dei loro diritti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8 e, qualora l'orario di partenza concordato sia almeno due ore dopo l'orario di partenza originario, il vettore aereo operativo offre al passeggero l'assistenza di cui all'articolo 9. Tale assistenza di cui agli articoli 8 e 9 si aggiunge ai benefici di cui al presente paragrafo.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 57]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING><CITATION><P><STRING STRIKE="on">"3.	In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma dell'articolo 8. Se il passeggero sceglie di essere riprotetto non appena possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di partenza è almeno due ore dopo l'orario di partenza iniziale, il vettore operativo assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9".</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 58]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis.	Le compagnie aeree o i loro agenti non possono negare l'imbarco su voli nazionali per documentazione non valida se il passeggero dimostra la sua identità secondo i documenti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato in cui si effettua l'imbarco."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 169]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono aggiunti i due paragrafi seguenti:<CITATION><P>"4. 	<STRING STRIKE="on">I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai biglietti di ritorno quando al passeggero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai passeggeri non</STRING></STRING> è negato l'imbarco su un <STRING STRIKE="on">volo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">viaggio </STRING></STRING>di ritorno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche se composto di più voli,</STRING></STRING> per non aver utilizzato il viaggio di andata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un biglietto di andata e ritorno </STRING></STRING>o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per </STRING></STRING>non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di negato imbarco per i suddetti motivi a passeggeri non consenzienti, si applicano i paragrafi 1 e 2. Inoltre il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora il biglietto includa voli a tagliandi multipli e ai passeggeri sia negato l'imbarco perché il trasporto per il viaggio non è utilizzato su tutti i singoli voli o non è utilizzato nella sequenza concordata indicata sul biglietto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 59]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Se un passeggero o un intermediario che agisce per suo conto segnalano errori ortografici nel nome di uno o più passeggeri inclusi nello stesso contratto di trasporto che potrebbero giustificare il negato imbarco, il vettore aereo li corregge<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> almeno una volta</STRING></STRING> fino a 48 ore prima della partenza senza oneri aggiuntivi per il passeggero o l'intermediario, fatte salve le eventuali norme nazionali o internazionali che lo vietano.";<STRING BOLD="on"> [Em. 60]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis. 	I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche se il passeggero perde il volo perché:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il volo è decollato prima dell'orario di partenza previsto, mentre il passeggero è arrivato in aeroporto puntualmente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2; o </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'orario di partenza previsto del volo è stato anticipato e il passeggero non ne è stato informato almeno 24 ore prima; l'onere di provare che il passeggero è stato informato a tempo debito del cambiamento dell'orario di partenza previsto incombe al vettore aereo operativo.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione al passeggero in questione a norma dell'articolo 7 e gli presta assistenza a norma degli articoli 8 e 9.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 61]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>l'articolo 5 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"a) 	è offerta dal vettore operativo la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprotezione o il viaggio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un'ora successiva dello stesso giorno o</STRING></STRING> in una data successiva, a norma dell'articolo 8;<STRING BOLD="on"> [Em. 63]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9 in caso di riprotezione quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato; e";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2. 	Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono pienamente informati dal vettore operativo o dall'organizzatore dei loro diritti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e delle eventuali modalità alternative di trasporto possibili.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 64]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. 	Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare <STRING STRIKE="on">un risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione</STRING></STRING> a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali <STRING STRIKE="on">e che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso</STRING>. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In mancanza di prove, fornite dal vettore aereo in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, il vettore aereo paga la compensazione di cui all'articolo 7.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni del primo comma non esonerano i vettori aerei dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.</STRING></STRING>";<STRING BOLD="on"> [Em. 65]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>è aggiunto il seguente paragrafo 5:<CITATION><P>"5.	<STRING STRIKE="on">Negli aeroporti con un transito annuo di passeggeri di almeno tre milioni di unità per almeno tre anni consecutivi, il gestore assicura che le operazioni dell'aeroporto e degli utenti aeroportuali, in particolare dei vettori aerei e dei prestatori di servizi a terra, siano coordinate attraverso un adeguato piano di emergenza</STRING> In caso di eventuali situazioni di cancellazioni e/o ritardi molteplici dei voli che bloccano un numero significativo di passeggeri nell'aeroporto, compresi i casi di fallimento della compagnia aerea o di revoca <STRING STRIKE="on">della licenza</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di licenze</STRING></STRING> di esercizio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, negli aeroporti dell'Unione con un transito annuo di passeggeri di almeno un milione e mezzo di unità per almeno tre anni consecutivi i gestori aeroportuali dovrebbero garantire l'opportuno coordinamento degli utenti aeroportuali mediante un adeguato piano di emergenza</STRING></STRING>.</P><P>Il piano di emergenza <STRING STRIKE="on">viene</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> elaborato <STRING STRIKE="on">per assicurare informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri rimasti a terra</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal gestore aeroportuale in cooperazione con gli utenti aeroportuali, in particolare i vettori aerei, i prestatori di servizi a terra, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i punti di vendita al dettaglio dell'aeroporto e coloro che forniscono assistenza speciale ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, e con la partecipazione, ove opportuno, delle pertinenti autorità e organizzazioni nazionali, regionali o locali</STRING></STRING>.</P><P>Il gestore aeroportuale comunica il piano di emergenza e le modifiche allo stesso agli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma dell'articolo 16. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di applicazione abbiano sia le capacità che le risorse per agire efficacemente in relazione ai piani d'emergenza e per modificarli se necessario. </STRING></STRING></P><P>Negli aeroporti che non raggiungono il numero di passeggeri indicato, il gestore aeroportuale adotta ogni misura ragionevole per coordinare gli utenti dell'aeroporto nonché per assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.";<STRING BOLD="on"> [Em. 66]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis.	Mentre i vettori aerei non possono ridurre i loro obblighi definiti a norma del presente regolamento, il piano di emergenza di cui al paragrafo 5 è istituito per definire un'azione coordinata nei casi in cui essa sia necessaria per garantire la fornitura di informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri bloccati a terra, e in particolare alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, segnatamente per quanto riguarda:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fornitura di informazioni ai passeggeri bloccati nell'aeroporto o che si stanno dirigendo verso l'aeroporto per iniziare il viaggio aereo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fornitura di una sistemazione in loco nel caso in cui il gran numero di passeggeri bloccati superi la disponibilità di sistemazioni alberghiere;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fornitura di informazioni e assistenza ai passeggeri interessati dalle limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la riprotezione dei passeggeri rimasti a terra da parte di vettori alternativi e con mezzi di trasporto alternativi, senza costi o con costi limitati per i passeggeri, nel caso in cui il vettore operativo abbia cessato le operazioni";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 67]</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 ter.	I vettori aerei sviluppano e mettono in atto procedure dettagliate che consentano loro di rispettare in modo efficace e coerente il presente regolamento, in particolare in caso di ritardi, cancellazioni, negato imbarco, disguidi su vasta scala e fallimento. Tali procedure indicano chiaramente il referente della compagnia aerea, in ogni aeroporto, che ha la responsabilità di fornire informazioni affidabili riguardo all'assistenza, alla riprotezione o al rimborso e di adottare le misure immediate che si rendano necessarie. Il vettore aereo definisce le procedure e le condizioni per la fornitura di tali servizi in modo tale che detto rappresentante possa adempiere tempestivamente tale obbligo. Il vettore aereo comunica tali procedure e le loro eventuali modifiche all'organismo nazionale di applicazione designato a norma dell'articolo 16.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 68]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 quater.	In caso di cancellazione del volo a causa d'insolvenza, fallimento, oppure sospensione o cessazione delle attività di un vettore aereo, i passeggeri rimasti a terra hanno diritto al rimborso, a un volo di ritorno fino al punto di partenza o alla riprotezione, nonché all'assistenza, a norma degli articoli 8 e 9 del presente regolamento. Allo stesso modo, hanno diritto al rimborso i passeggeri che non hanno ancora iniziato il loro viaggio. I vettori aerei forniscono la prova di aver adottato tutte le misure necessarie, quali la sottoscrizione di un'assicurazione o l'istituzione di fondi di garanzia, affinché, all'occorrenza, ai passeggeri rimasti a terra siano assicurati l'assistenza, il rimborso o la riprotezione. Tali diritti spettano a tutti i passeggeri indipendentemente dal luogo di residenza, dal punto di partenza o dal luogo in cui hanno acquistato il biglietto.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 69]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>l'articolo 6 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 6</P><P>Ritardi prolungati</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Se un vettore aereo operativo può ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato rispetto all'orario di partenza previsto o qualora posticipi l'orario di partenza previsto, offre ai passeggeri:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, paragrafo 2, quando il ritardo è di almeno due ore;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo è di almeno <STRING STRIKE="on">cinque</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> ore e include <STRING STRIKE="on">una o più notti</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ore notturne</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 71]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>l'assistenza prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, <STRING STRIKE="on">lettera a)</STRING> quando il ritardo è di almeno <STRING STRIKE="on">cinque</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre </STRING></STRING>ore.<STRING BOLD="on"> [Em. 72]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se un vettore aereo operativo anticipa di più di tre ore l'orario di partenza previsto, offre ai passeggeri il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o la riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Il passeggero può organizzare la propria riprotezione e può chiedere il rimborso delle spese corrispondenti se il vettore aereo operativo non offre la scelta della riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).":</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 73]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">I passeggeri hanno diritto al risarcimento da parte del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7 quando arrivano alla destinazione finale:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING STRIKE="on">cinque </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per tutte le tratte <STRING STRIKE="on">interne all'UE e per le tratte da/verso i paesi terzi</STRING> fino a 3 500 km;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING STRIKE="on">nove</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> o più ore dopo l'orario di arrivo previsto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le tratte interne all'Unione superiori a 3 500 km o </STRING></STRING>per le tratte da/verso paesi terzi comprese tra 3 500 e 6 000 km;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING STRIKE="on">dodici</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sette </STRING></STRING>o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi <STRING STRIKE="on">uguali</STRING> o superiori a 6 000 km.<STRING BOLD="on"> [Em. 74]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P>Il paragrafo 2 si applica anche nel caso in cui il vettore aereo abbia modificato gli orari di partenza e di arrivo previsti, causando un ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto in origine, a meno che avesse comunicato al passeggero la modifica dell'orario almeno 15 giorni prima dell'orario di partenza originariamente previsto.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare <STRING STRIKE="on">un risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione</STRING></STRING> a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che il ritardo <STRING STRIKE="on">o la modifica dell'orario sono dovuti</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovuto</STRING></STRING> a circostanze eccezionali<STRING STRIKE="on">che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso</STRING>.</P><P>Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In mancanza di prove, fornite dal vettore aereo in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, il vettore aereo paga la compensazione di cui all'articolo 7. Quanto precede non esonera i vettori aerei dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 75]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, qualora un ritardo in pista sia superiore a un'ora, il vettore aereo operativo offre gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile, assicura l'adeguato riscaldamento o raffreddamento della cabina passeggeri e garantisce che sia messa a disposizione l'assistenza medica ove necessario. Quando un ritardo in pista si protrae per <STRING STRIKE="on">cinque</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due </STRING></STRING>ore al massimo, l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si posiziona in un'altra zona consona allo sbarco dove i passeggeri possono sbarcare <STRING STRIKE="on">e beneficiare della stessa assistenza specificata al paragrafo 1</STRING>, a meno che non esistano motivi di sicurezza che impediscono all'aeromobile di abbandonare la propria posizione sulla pista. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo un ritardo complessivo di più di tre ore rispetto all'orario di partenza iniziale, i passeggeri beneficiano della stessa assistenza di cui al paragrafo 1, incluse le opzioni di rimborso, volo di ritorno e riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e ricevono le informazioni del caso</STRING></STRING>.";<STRING BOLD="on"> [Em. 76]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>è inserito il seguente articolo:<CITATION><P>"Articolo 6 bis</P><P>Perdita delle coincidenze</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Qualora un passeggero <STRING STRIKE="on">perda una coincidenza</STRING> in seguito al ritardo o alla modifica dell'orario di un volo precedente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perda una coincidenza</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per la quale ha una prenotazione, ivi compresa l'eventuale prenotazione su un volo alternativo in caso di riprotezione, </STRING></STRING>il vettore aereo <STRING STRIKE="on">comunitario</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">unionale</STRING></STRING> che opera <STRING STRIKE="on">la coincidenza</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale volo precedente e che è responsabile del suddetto ritardo o della suddetta modifica dell'orario </STRING></STRING>gli offre:<STRING BOLD="on"> [Em. 77]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 9, paragrafo 2, se i tempi di attesa del passeggero si protraggono per almeno due ore;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>la riprotezione, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di partenza del volo o del mezzo di trasporto alternativi messi a disposizione a norma dell'articolo 8 è previsto almeno <STRING STRIKE="on">cinque</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> ore dopo l'orario di partenza previsto del volo perso e il ritardo include <STRING STRIKE="on">una o più notti</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ore notturne</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 78]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Il passeggero che perde una coincidenza in seguito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al cambiamento d'orario o </STRING></STRING>al ritardo di una delle coincidenze precedenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di almeno 90 minuti, calcolato facendo riferimento all'ora di arrivo al punto di trasferimento,</STRING></STRING> ha diritto <STRING STRIKE="on">al risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione</STRING></STRING> da parte del vettore aereo <STRING STRIKE="on">comunitario</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">unionale </STRING></STRING>che ha operato la coincidenza precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il ritardo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complessivo </STRING></STRING>è calcolato facendo riferimento all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale.<STRING BOLD="on"> [Em. 79]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le modalità di indennizzo stabilite tra i vettori aerei coinvolti.</P><P><NO.P>4.</NO.P>I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai vettori aerei dei paesi terzi che operano una coincidenza da <STRING STRIKE="on">o verso</STRING> un aeroporto <STRING STRIKE="on">dell'UE</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">situato nell'Unione verso un altro aeroporto situato nell'Unione, o da un aeroporto situato nell'Unione verso un aeroporto situato fuori dall'Unione</STRING></STRING>.";<STRING BOLD="on"> [Em. 80]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>l'articolo 7 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">al paragrafo 1, il termine "voli" è sostituito da "tratte".</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on"/></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1. 	Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pari a:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">300 EUR per tutte le tratte inferiori o pari a 2 500 chilometri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">400 EUR per tutte le tratte comprese tra 2 500 e 6 000 chilometri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">600 EUR per tutte le tratte pari o superiori a 6 000 chilometri.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 81]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:<CITATION><P>"2.	Se il passeggero ha scelto di proseguire il viaggio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il diritto al risarcimento può essere esercitato solo una volta durante il viaggio verso la destinazione finale, anche se dovessero verificarsi nuove cancellazioni o la perdita di una coincidenza durante la riprotezione.</P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Il risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Con l'accordo del passeggero, la</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione </STRING></STRING>di cui al paragrafo 1 è pagato <STRING STRIKE="on">in contanti,</STRING> mediante trasferimento bancario elettronico, <STRING STRIKE="on">con versamenti o assegni bancari</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimborso sulla carta di credito o versamento sul conto indicato dal passeggero avente diritto</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione aumenta gli importi della compensazione previa consultazione del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 quater</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 82]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Le distanze di cui al paragrafo 1 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Il vettore aereo può raggiungere un accordo volontario con il passeggero che sostituisca <STRING STRIKE="on">le disposizioni in materia di risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la compensazione </STRING></STRING>di cui al paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con altri benefici, non monetari, di valore almeno equivalente (per esempio buoni di volo senza scadenza d'importo pari al 100% del diritto alla compensazione)</STRING></STRING>, a condizione che tale accordo sia confermato da un documento sottoscritto dal passeggero e che <STRING STRIKE="on">ricordi a</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informi </STRING></STRING>quest'ultimo <STRING STRIKE="on">il</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo inequivocabile del</STRING></STRING> diritto <STRING STRIKE="on">al risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione</STRING></STRING> previsto dal presente regolamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un accordo di questo tipo può essere stipulato esclusivamente dopo che si siano verificati gli eventi che fanno sorgere il diritto.</STRING></STRING>";<STRING BOLD="on"> [Em. 83]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"5 bis.	L'onere di provare quando e in che modo il passeggero ha accettato la forma di pagamento della compensazione o del rimborso del costo del biglietto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nonché se e quando il passeggero ha accettato l'accordo di cui al paragrafo 5, incombe al vettore aereo operativo.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 84]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>l'articolo 8 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 8<STRING ITALIC="on"/></P><P><STRING ITALIC="on"/>Diritto al rimborso o alla riprotezione</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Quando è fatto riferimento al presente articolo, ai passeggeri è offerta la scelta, senza oneri aggiuntivi, fra le tre opzioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>–	il rimborso entro sette giorni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lavorativi </STRING></STRING>dalla richiesta del passeggero, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del <STRING STRIKE="on">volo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">biglietto </STRING></STRING>per la o le parti di tratta non effettuate e per la o le parti di tratta già effettuate se il volo in questione risulta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:<STRING BOLD="on"> [Em. 85]</STRING><LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;</ITEM></LIST></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>il proseguimento del viaggio del passeggero mediante la riprotezione, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile; o</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>la riprotezione, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale in una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità di posti.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.</P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1, lettera b), si applica anche ai casi in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione. A norma del paragrafo 3, il vettore aereo si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 86]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Il vettore aereo operativo che offre a un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione<STRING STRIKE="on">o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero</STRING>.<STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 87]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Se concordato con il passeggero, il volo o i voli di ritorno di cui al paragrafo 1, lettera a), o la riprotezione di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), possono essere effettuati anche con i servizi di un altro vettore, possono prevedere una rotta diversa o utilizzare altri mezzi di trasporto.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Se il passeggero sceglie l'opzione di cui al paragrafo 1, lettera b), a seconda della disponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e a condizione che esistano alternative ragionevoli e comparabili</STRING></STRING>, ha diritto alla riprotezione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, non appena possibile,</STRING></STRING> con un altro vettore o a utilizzare altri mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo operativo non possa trasportare il passeggero con i propri servizi e in tempo per giungere alla destinazione finale entro <STRING STRIKE="on">12</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto </STRING></STRING>ore rispetto all'orario di arrivo previsto. <STRING STRIKE="on">Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">, l'altro vettore od operatore del trasporto non può addebitare al vettore contraente un prezzo superiore al prezzo medio pagato dai propri passeggeri per servizi equivalenti negli ultimi tre mesi.</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro i 30 minuti successivi all'orario di partenza previsto, il vettore aereo comunica al passeggero se provvederà al trasporto entro i tempi previsti con i propri servizi.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il passeggero ha il diritto di rifiutare di viaggiare con altri mezzi di trasporto e, in tal caso, conserva i suoi diritti all'assistenza di cui all'articolo 9, in attesa della riprotezione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 88]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Se ai passeggeri <STRING STRIKE="on">viene</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è </STRING></STRING>offerta, a norma del paragrafo 1, una riprotezione totale o parziale con un altro mezzo di trasporto, <STRING STRIKE="on">il presente regolamento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 bis</STRING></STRING> si applica al trasporto effettuato con tali mezzi alternativi <STRING STRIKE="on">come se esso fosse effettuato da un aeromobile a velatura fissa</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in conformità degli accordi di riprotezione in atto tra la compagnia aerea operativa e l'altro mezzo di trasporto</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il vettore aereo rimane responsabile dell'applicazione del presente regolamento per l'intero viaggio</STRING></STRING>.";<STRING BOLD="on"> [Em. 89]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6 bis. 	Il passeggero può organizzare egli stesso la propria riprotezione e chiedere il rimborso delle spese corrispondenti se il vettore aereo operativo non offre la scelta della riprotezione di cui al paragrafo 1, lettera b)."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 90]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>l'articolo 9 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>a) 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a pasti e bevande; il vettore aereo offre acqua potabile per accompagnare i pasti, automaticamente e ogniqualvolta i passeggeri ne facciano richiesta.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 91]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"c)	al trasporto <STRING STRIKE="on">tra l'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'</STRING></STRING>aeroporto <STRING STRIKE="on">e il</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> luogo di sistemazione (albergo, luogo di residenza del passeggero o altro) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ritorno</STRING></STRING>";<STRING BOLD="on"> [Em. 92]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche e messaggi via fax o posta elettronica."</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 93]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3.	Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e di tutti i loro accompagnatori, ai bisogni delle madri o dei padri che viaggiano con bambini piccoli nonché ai bisogni dei bambini che viaggiano senza l'accompagnamento di adulti.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 94]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis.	Il gestore aeroportuale fornisce gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che necessitano di spogliatoi e servizi igienici in tutti gli aeroporti dell'Unione aventi un traffico annuale superiore a un milione di passeggeri.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 95]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono aggiunti i seguenti paragrafi:<CITATION><P>"4. 	Se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione, il ritardo o la modifica del volo sono dovuti a circostanze eccezionali <STRING STRIKE="on">che</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> non si sarebbero comunque <STRING STRIKE="on">potute</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potuti</STRING></STRING> evitare anche se fossero state <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">correttamente </STRING></STRING>adottate tutte le misure del caso, esso può limitare <STRING STRIKE="on">i costi totali</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durata totale</STRING></STRING> della sistemazione in albergo <STRING STRIKE="on">a 100 EUR a notte e per passeggero e</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma del paragrafo 1, lettera b), </STRING></STRING>a un massimo di <STRING STRIKE="on">tre</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> pernottamenti<STRING STRIKE="on">, a norma del paragrafo 1, lettera b)</STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Se il passeggero provvede in proprio alla sistemazione, il vettore aereo può limitare i costi della sistemazione a 125 EUR a notte per passeggero. </STRING></STRING>Il vettore aereo operativo che decide di applicare la limitazione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili dopo i <STRING STRIKE="on">tre </STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque </STRING></STRING>pernottamenti, oltre a mantenere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 14.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale limitazione non pregiudica, in ogni caso, l'obbligo del vettore aereo operativo di offrire una sistemazione, che è prioritario. La limitazione non si applica se il vettore aereo non è stato in grado di offrire la sistemazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 96]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING STRIKE="on">L'obbligo di offrire una sistemazione in albergo a norma del paragrafo 1, lettera b), non si applica se il volo in questione copre una distanza uguale o inferiore a 250 km e se sarà operato da un aeromobile con una capacità massima uguale o inferiore a 80 posti, salvo se il volo è una coincidenza Il vettore aereo operativo che sceglie di applicare tale esenzione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 97]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Il passeggero che opta per il rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), <STRING STRIKE="on">mentre si trova all'aeroporto di partenza della sua tratta, </STRING>o che sceglie la riprotezione in una data successiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non beneficia di maggiori diritti all'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, in relazione al volo in questione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il passeggero, a seguito di tale decisione, sostiene spese dimostrabili per spostamenti da e verso l'aeroporto, ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per tali spostamenti in relazione alla tratta non utilizzata.</STRING></STRING>";<STRING BOLD="on"> [Em. 98]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-10)	all'articolo 10, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2. 	Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni lavorativi, secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3:";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 99]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>all'articolo 10, paragrafo 2, nelle lettere a), b) e c) il termine "prezzo del biglietto" è sostituito da "prezzo del volo".</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>all'articolo 11<STRING STRIKE="on">, si aggiunge il seguente paragrafo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono aggiunti i paragrafi seguenti</STRING></STRING>:<CITATION><P>"3. 	Il vettore aereo operativo non applica le limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, se il passeggero è una persona <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con disabilità o</STRING></STRING> a mobilità ridotta o un suo accompagnatore, un minore non accompagnato, una donna in stato di gravidanza o una persona che necessità di specifica assistenza medica, a condizione che le loro particolari esigenze di assistenza siano notificate al vettore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">operativo</STRING></STRING>, al suo agente o all'organizzatore almeno 48 ore prima dell'orario di partenza previsto. Si ritiene che tali notifiche coprano l'intera tratta e la tratta di ritorno se entrambe le tratte <STRING STRIKE="on">sono state acquistate con lo stesso vettore aereo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">figurano nello stesso biglietto</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I vettori aerei si adoperano, inoltre, affinché sia riservato un buon trattamento ai cani guida e da assistenza. Le informazioni relative all'assistenza e alle disposizioni previste sono fornite mediante vari mezzi di comunicazione accessibili.</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 100]</STRING></P><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il personale navigante è formato per assistere i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta onde agevolarne l'imbarco e lo sbarco dall'aeromobile.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 101]</STRING></P><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una compagnia aerea non può negare l'imbarco a un passeggero con disabilità o a mobilità ridotta adducendo quale motivazione l'assenza di un accompagnatore, né può insistere sulla presenza sistematica di un accompagnatore.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 102]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.</STRING></STRING> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare. La compensazione concessa ai sensi del presente regolamento non può essere detratta da detto risarcimento.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 103]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>l'articolo 13 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 13</P><P>Diritto ad azioni di regresso</P><P>Qualora il vettore aereo operativo versi <STRING STRIKE="on">un risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione </STRING></STRING>o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fatti salvi i contratti di esclusione della responsabilità conclusi con soggetti terzi vigenti al momento del contenzioso in questione,</STRING></STRING> nessuna disposizione del presente regolamento <STRING STRIKE="on">o della legislazione nazionale</STRING> può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un rimborso integrale </STRING></STRING>per i costi sostenuti a titolo del presente regolamento ai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti, compresi soggetti </STRING></STRING>terzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> che hanno contribuito a far sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma del diritto applicabile</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento o un rimborso dei costi a un aeroporto o a qualunque altro soggetto terzo con cui abbia stipulato un contratto</STRING></STRING>.";<STRING BOLD="on"> [Em. 104]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>l'articolo 14 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 14<STRING ITALIC="on"/></P><P><STRING ITALIC="on"/>Obbligo di informare i passeggeri</P><P><NO.P>1.</NO.P>Il gestore aeroportuale e il vettore aereo operativo provvedono affinché nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione) e alla porta di imbarco sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per tutti un avviso contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o anticipato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto del volo rispetto all'orario previsto iniziale indicato sul biglietto,</STRING></STRING> rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che elenca i diritti del passeggero, in particolare in materia di assistenza e di <STRING STRIKE="on">risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 105]</STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I vettori aerei istituiscono, in ogni aeroporto in cui operano, punti di contatto presso i quali assicurano la presenza di personale di contatto o di soggetti terzi incaricati dal vettore aereo interessato di fornire ai passeggeri le necessarie informazioni sui loro diritti, ivi comprese le procedure di reclamo, di prestare loro assistenza e di intervenire immediatamente in caso di cancellazione o ritardo di voli, imbarco negato e perdita o ritardo di bagagli. Tali punti di contatto sono disponibili durante gli orari operativi dei vettori aerei e fino al completamento dello sbarco dei passeggeri dall'ultimo aereo, al fine di assistere i passeggeri, fra l'altro, in relazione a rimborsi, riprotezioni e riprenotazioni nonché per accogliere i loro reclami.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 106]</STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il vettore aereo operativo fornisce ai passeggeri informazioni trasparenti e chiaramente leggibili in merito ai diritti dei passeggeri e ai contatti per ricevere aiuto e assistenza sui biglietti elettronici e sulle versioni elettroniche e stampate di una carta d'imbarco.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 107]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di imbarco negato, cancellazione del volo, ritardo o modifica dell'orario di almeno due ore,</STRING></STRING> il vettore aereo operativo <STRING STRIKE="on">che nega l'imbarco o cancella un volo presenta a ogni</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne informa pienamente quanto prima il </STRING></STRING>passeggero in questione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite </STRING></STRING>un avviso scritto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o in formato elettronico </STRING></STRING>contenente le regole in materia di <STRING STRIKE="on">risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compensazione </STRING></STRING>e assistenza stabilite dal presente regolamento, comprese le informazioni sulle eventuali limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e le informazioni circa i possibili mezzi di trasporto alternativi</STRING></STRING>. <STRING STRIKE="on">Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una modifica dell'orario di almeno due ore.</STRING> Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni <STRING STRIKE="on">occorrenti</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relative all'indirizzo del vettore cui inviare il reclamo e le modalità</STRING></STRING> per prendere contatto con l'organismo nazionale di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 bis<STRING BOLD="on"> [Em. 108]</STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Per quanto concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare</STRING></STRING> i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi <STRING STRIKE="on">alternativi </STRING>adeguati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e utilizzando formati adeguati</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 109]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Il gestore aeroportuale assicura che le informazioni generali sui diritti dei passeggeri siano esposte in modo chiaro e visibile nella zona passeggeri dell'aeroporto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base delle informazioni ricevute,</STRING></STRING> assicura inoltre che tutti i passeggeri presenti all'aeroporto siano informati in merito <STRING STRIKE="on">alla</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai motivi e ai propri diritti in caso di ritardi e disguidi relativi al volo, come la </STRING></STRING>cancellazione del volo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in merito</STRING></STRING> ai propri diritti nel caso in cui la compagnia aerea interrompa inaspettatamente le operazioni, come in caso di fallimento o di revoca della licenza di esercizio.<STRING BOLD="on"> [Em. 110]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore aereo operativo informa i passeggeri della situazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la causa del disguido,</STRING></STRING> non appena <STRING STRIKE="on">possibile</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'informazione sia disponibile</STRING></STRING>, e in ogni caso non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, e li informa altresì dell'orario di partenza previsto <STRING STRIKE="on">non appena tale informazione è disponibile</STRING>, a condizione che il vettore abbia ricevuto le informazioni di contatto del passeggero a norma dei paragrafi 6 e 7, qualora il biglietto fosse acquistato da un intermediario.<STRING BOLD="on"> [Em. 111]</STRING></P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il vettore aereo dispone, al banco di accettazione e di imbarco, di documenti contenenti la Carta europea dei diritti dei passeggeri aerei, che il personale mette a disposizione su richiesta dei passeggeri. La Commissione europea aggiorna tali documenti contenenti la Carta ogniqualvolta i diritti dei passeggeri aerei siano modificati in modo sostanziale.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 112]</STRING></P><P><NO.P>5 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le compagnie aeree forniscono un'assistenza telefonica accessibile ed efficace a tutti i passeggeri che hanno prenotato un viaggio. In caso di disguido , il servizio di assistenza fornisce informazioni e propone soluzioni alternative. Il costo della chiamata non supera in nessun caso il costo di una chiamata locale.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 113]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato <STRING STRIKE="on">un'autorizzazione esplicita e in forma scritta</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il suo consenso</STRING></STRING>. <STRING STRIKE="on">L'autorizzazione</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale consenso</STRING></STRING> può essere fornito solo <STRING STRIKE="on">sulla base dell'esplicito consenso del passeggero</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mediante una scelta esplicita </STRING></STRING>("opt-in"). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente articolo, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal completamento del contratto di trasporto. <STRING STRIKE="on">L</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consenso del passeggero relativamente al trasferimento delle proprie informazioni di contatto al vettore aereo e all</STRING></STRING>'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso alle informazioni <STRING STRIKE="on">sono effettuati</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è acquisito</STRING></STRING> ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 114]</STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P><STRING STRIKE="on">Il</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli obblighi di cui al</STRING></STRING> paragrafo 6 non si <STRING STRIKE="on">applica</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicano </STRING></STRING>a un intermediario che può dimostrare l'esistenza di un sistema alternativo che garantisce l'informazione del passeggero senza che vengano trasmesse le pertinenti informazioni di contatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o qualora il passeggero abbia deciso di non fornire le proprie</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni di contatto</STRING></STRING>..<STRING BOLD="on"> [Em. 115]</STRING></P><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il fornitore di servizi offre l'accesso diretto a informazioni accurate e obiettive sull'impatto ambientale (tra cui quello climatico) e sull'efficienza energetica del viaggio. Tali informazioni sono pubblicate e chiaramente visibili sia sui siti web dei vettori aerei e degli operatori turistici, sia sui biglietti stessi; la Commissione sostiene il lavoro in atto in tal senso.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 116]</STRING></P><P><NO.P>7 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 2, le comunicazioni elettroniche inviate al passeggero per informarlo della cancellazione, del ritardo prolungato o della modifica dell'orario indicano in modo esplicito che il passeggero può avere diritto alla compensazione e/o all'assistenza ai sensi del presente regolamento</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________________________</STRING></STRING></P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*	</STRING>Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 117]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>l'articolo 16 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 16</P><P>Applicazione</P><P><NO.P>1.</NO.P>Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le violazioni del presente regolamento avvenute negli aeroporti situati nel suo territorio,</STRING></STRING> i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.<STRING BOLD="on"> [Em. 118]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>L'organismo nazionale di applicazione vigila attentamente sul rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine, i vettori aerei e i gestori aeroportuali forniscono i pertinenti documenti richiesti dall'organismo nazionale di applicazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un mese dalla sua richiesta, fatti salvi gli obblighi dei vettori aerei di cui all'articolo 14 bis</STRING></STRING>. Per svolgere le proprie funzioni, quest'ultimo tiene conto altresì delle informazioni fornite dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 <STRING ITALIC="on">bis</STRING>. L'ONA <STRING STRIKE="on">può inoltre decidere di intraprendere</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intraprende </STRING></STRING>azioni applicative in base ai singoli reclami trasmessi dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri garantiscono che il rispettivo organismo nazionale di applicazione disponga di poteri sufficienti per sanzionare efficacemente le violazioni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 119]</STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I vettori aerei forniscono attivamente all'organismo nazionale di applicazione informazioni esaustive in merito al verificarsi di problemi tecnici, in particolare sui relativi motivi. L'organismo nazionale di applicazione condivide tali informazioni con gli organismi responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 16 bis.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 120]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per le violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dissuasive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sufficienti a fornire ai vettori un incentivo finanziario a rispettare in modo coerente il presente regolamento</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 121]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">Qualora gli organismi istituiti a norma degli articoli 16 e 16 </STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">bis</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> siano diversi, occorre istituire</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformemente alla direttiva 2013/11/UE, sono</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituiti </STRING></STRING>meccanismi di <STRING STRIKE="on">comunicazione che garantiscano lo scambio</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cooperazione fra l'organismo nazionale di applicazione e l'organismo istituito</STRING></STRING> a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">norma dell'articolo 16 bis. Tali meccanismi di cooperazione comprendono scambi reciproci</STRING></STRING> di informazioni <STRING STRIKE="on">tra i vari organismi e consentano</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per consentire</STRING></STRING> all'organismo nazionale di applicazione di svolgere il proprio compito di vigilanza e di applicazione e all'organismo istituito a norma dell'articolo 16 <STRING ITALIC="on">bis </STRING>di raccogliere le informazioni necessarie <STRING STRIKE="on">a esaminare</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e acquisire la competenza tecnica necessaria per gestire</STRING></STRING> i singoli reclami.<STRING BOLD="on"> [Em. 122]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Per ogni anno, al massimo entro la fine di aprile dell'anno successivo, gli organismi nazionali di applicazione pubblicano le statistiche relative alla propria attività, comprese le sanzioni comminate.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli organismi nazionali di applicazione pubblicano altresì, sulla base delle informazioni che i vettori aerei e i gestori aeroportuali sono tenuti a conservare e trasmettere, statistiche relative al numero e alla natura dei reclami, al numero delle cancellazioni, degli imbarchi negati e dei ritardi (con relativa durata) nonché al numero dei bagagli smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 123]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING STRIKE="on">Ai fini del presente regolamento, i vettori aerei comunicano le proprie informazioni di contatto agli organismi nazionali di applicazione degli Stati membri in cui operano</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In attesa del recepimento da parte degli Stati membri delle disposizioni della direttiva 2013/11/UE, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale di applicazione in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o da un paese terzo e diretto a tali aeroporti</STRING></STRING>.".;<STRING BOLD="on"> [Em. 124]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">èÈ aggiunto l' articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 16 -bis </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Documenti di conformità</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I vettori aerei unionali elaborano e presentano all'organismo nazionale di applicazione dello Stato membro che ha rilasciato la relativa licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alla Commissione, entro il 1° gennaio 2016, un documento che dimostra in modo ragionevolmente dettagliato che le loro procedure operative sono sufficienti per garantire il rispetto sistematico di tutti i pertinenti articoli del presente regolamento.</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il contenuto minimo di siffatti documenti di conformità. Il contenuto minimo prevede almeno i piani di emergenza in caso di disguidi gravi e identifica i soggetti responsabili della prestazione di assistenza e di altri diritti, le modalità pratiche e le procedure per la gestione dei reclami, la prestazione di assistenza e la concessione di compensazionii nonché le procedure e le modalità di comunicazione con i passeggeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16 ter, paragrafo 2.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi altro vettore che presta servizi da un aeroporto dell'Unione presenta un documento di conformità agli ONA di tutti gli Stati membri in cui opera e alla Commissione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I vettori aerei rivedono ogni tre anni, a partire dal 1° gennaio 2019, i loro documenti di conformità e presentano versioni aggiornate agli ONA competenti e alla Commissione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'organismo nazionale di applicazione tiene conto dei documenti di conformità presentati dai vettori aerei, verificando ove possibile la validità di tali documenti a fronte delle informazioni relative ai reclami.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 125]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>sono inseriti i seguenti articoli:<CITATION><P>"Articolo 16 bis</P><P>Reclami dei passeggeri</P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Al momento della prenotazione,</STRING> I vettori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli organizzatori</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o i venditori di biglietti di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2111/2005</STRING></STRING> forniscono ai passeggeri le informazioni sulle procedure <STRING STRIKE="on">di</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei vettori per la</STRING></STRING> gestione dei reclami <STRING STRIKE="on">relativi</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sui termini pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente</STRING></STRING> ai loro diritti stabiliti nel presente regolamento nonché i dati per contattarli, che il passeggero può utilizzare per presentare un reclamo, anche per via elettronica. Il vettore <STRING STRIKE="on">indica</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, se del caso, l'organizzatore, indicano </STRING></STRING>inoltre ai passeggeri l'organismo o gli organismi responsabili della gestione dei reclami dei passeggeri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituiti dagli Stati membri a norma del presente articolo e dell'articolo 16</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le informazioni pertinenti sono comunicate al momento della prenotazione, sono accessibili a chiunque, sono indicate chiaramente sul biglietto del passeggero e sul sito web del vettore, sono fornite presso gli sportelli dei vettori situati negli aeroporti e sono comunicate nel messaggio di posta elettronica che informa il passeggero della cancellazione o del ritardo del volo. Al passeggero è fornito, su richiesta, un modulo per la presentazione del reclamo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 126]</STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'onere della prova riguardante la comunicazione delle informazioni necessarie ai passeggeri è a carico del vettore.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 127]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Il passeggero che desidera presentare un reclamo al vettore aereo in merito ai propri diritti stabiliti dal presente regolamento deve presentarlo entro tre mesi dalla data in cui è stato effettuato il volo o in cui esso era previsto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il diritto del passeggero di far valere i diritti riconosciutigli dal presente regolamento dinanzi a un tribunale e mediante una procedura di conciliazione rimane impregiudicato dalla presentazione di un reclamo entro tre mesi e dopo tale scadenza.</STRING></STRING> Il vettore aereo accusa ricevimento del reclamo entro sette giorni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lavorativi </STRING></STRING>dalla sua ricezione. Entro due mesi dal ricevimento del reclamo, il vettore fornisce una risposta completa al passeggero. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora il vettore aereo non dovesse comunicare una risposta completa entro il termine dei due mesi, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, nella risposta, invoca il verificarsi di circostanze eccezionali, il vettore aereo illustra al passeggero le circostanze specifiche che hanno determinato la cancellazione o il ritardo. Il vettore aereo indica, inoltre, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione o il ritardo.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella risposta completa, il vettore aereo comunica inoltre al passeggero interessato le informazioni di contatto relative all'organismo istituito ai sensi del paragrafo 3, tra cui l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo email e l'indirizzo del sito web.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 128]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">In conformità alla pertinente legislazione nazionale e dell'UE</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i passeggeri del trasporto aereo abbiano la possibilità di deferire le controversie sorte con i vettori aerei in merito ai diritti e ai doveri stabiliti nel presente regolamento a meccanismi di risoluzione extragiudiziale indipendenti, efficaci ed efficienti. A tal fine</STRING></STRING>, ciascuno Stato membro istituisce uno o più organismi nazionali responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie tra i vettori aerei e i passeggeri sorte in merito ai diritti di cui al presente regolamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali organismi sono distinti dagli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi abbiano il potere di comporre le controversie sorte tra i passeggeri aerei e i vettori aerei mediante decisioni giuridicamente vincolanti ed eseguibili per entrambe le parti. Per quanto concerne le controversie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE, si applica soltanto la citata direttiva. I vettori aerei che operano voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o da un paese terzo diretto a tali aeroporti seguono il sistema di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE, che consente una composizione extragiudiziale semplice, rapida ed economica delle controversie tra passeggeri e vettori aerei.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 129]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">Ciascun</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo aver ricevuto una risposta completa dal vettore aereo, il</STRING></STRING> passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale designato a norma del paragrafo 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per la composizione extragiudiziale delle controversie</STRING></STRING> in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o in</STRING></STRING> un paese terzo e diretto a <STRING STRIKE="on">un aeroporto situato in tale territorio</STRING>. I reclami possono essere presentati <STRING STRIKE="on">non meno di due mesi dopo la presentazione del reclamo al vettore in questione, salvo se il vettore ha già fornito una risposta definitiva a tale reclamo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un termine prestabilito non inferiore a un anno dalla data in cui il passeggero ha presentato il reclamo al vettore interessato</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 130]</STRING></P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la compagnia aerea si dimostra inadempiente, l'organismo di gestione dei reclami informa l'organismo nazionale di applicazione, il quale, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, adotta misure per garantire l'applicazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 131]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING STRIKE="on">Entro sette giorni dal ricevimento del reclamo,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando</STRING></STRING> l'organismo <STRING STRIKE="on">competente ne conferma la ricezione e ne</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituito riceve un reclamo ne dà notifica alle parti della controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni relative al reclamo. Esso </STRING></STRING>trasmette una copia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei documenti relativi</STRING></STRING> al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reclamo al</STRING></STRING> pertinente organismo nazionale di applicazione. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i <STRING STRIKE="on">tre mesi dal ricevimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo designato ha ricevuto il fascicolo completo </STRING></STRING>del reclamo. Una copia della risposta definitiva deve essere trasmessa anche all'organismo nazionale di applicazione.<STRING BOLD="on"> [Em. 132]</STRING></P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di essere contattati riguardo alle questioni trattate dal presente regolamento, i vettori aerei comunicano le proprie informazioni di contatto agli organismi, istituiti ai sensi del presente articolo, degli Stati membri in cui operano.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 133]</STRING></P><P><NO.P>5 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se sono invocati motivi di sicurezza a norma del presente regolamento, l'onere della prova incombe alla compagnia aerea interessata.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 134]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 16 bis bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri prevedono organismi di mediazione ben attrezzati e indipendenti che contribuiscano, a titolo gratuito, alla ricerca di soluzioni in caso di conflitti tra i passeggeri e le compagnie aeree e i fornitori di servizi di altri modi di trasporto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 135]</STRING></P><P>Articolo 16 ter</P><P>Cooperazione tra Stati membri e Commissione</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione <STRING STRIKE="on">facilita</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostiene </STRING></STRING>il dialogo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e promuove la cooperazione</STRING></STRING> tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione a livello nazionale del presente regolamento per il tramite del comitato di cui all'articolo 16 quater.<STRING BOLD="on"> [Em. 136]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione una relazione in merito alle proprie attività<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ivi comprese le statistiche di cui all'articolo 16, paragrafo 5,</STRING></STRING> entro la fine di aprile di ogni anno successivo. La Commissione può decidere le questioni da affrontare in tali relazioni mediante atti <STRING STRIKE="on">delegati</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING>. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16 quater.<STRING BOLD="on"> [Em. 137]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri inviano periodicamente alla Commissione informazioni pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione a livello nazionale delle disposizioni del regolamento. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri in forma elettronica.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina i casi in cui emergono divergenze nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in merito all'interpretazione della nozione di circostanze eccezionali, e chiarisce le disposizioni del presente regolamento al fine di favorire un approccio comune. A tal fine, la Commissione può adottare una raccomandazione dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 16 quater.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Su richiesta della Commissione, gli organismi nazionali di applicazione esaminano alcune pratiche sospette di uno o più vettori aerei e comunicano le proprie constatazione alla Commissione entro quattro mesi dalla richiesta.</P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e gli Stati membri istituiscono un meccanismo a livello dell'Unione composto da tutti gli organismi istituiti a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 16 bis per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne le violazioni, le sanzioni e le migliori prassi riguardanti l'applicazione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri in formato elettronico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 138]</STRING></P><P><NO.P>5 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli organismi nazionali di applicazione forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni e documenti pertinenti relativi ai singoli casi di violazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 139]</STRING></P><P><NO.P>5 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione pubblica sul proprio sito web e aggiorna regolarmente, a decorrere al più tardi dal 1° maggio 2015, un elenco di tutti i vettori aerei operanti nell'Unione che violano sistematicamente le disposizioni del presente regolamento. A prescindere dalla dimensione o dalla nazionalità, si ritiene che qualsiasi vettore per il quale la Commissione ha ricevuto le prove delle violazioni ai sensi dell'articolo 16 ter, paragrafo 5 ter, avvenute nei confronti dei passeggeri di oltre 10 voli diversi in un anno di calendario e relative a più di un articolo del presente regolamento, violi sistematicamente il regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 140]</STRING></P><P>Articolo 16 quater</P><P>Procedura di comitato</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita dal Comitato per i diritti dei passeggeri, composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro, di cui almeno uno rappresenta un organismo nazionale di applicazione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 16 quater bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Atti delegati</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 quater ter riguardo all'aggiunta di elementi all'elenco esaustivo di circostanze considerate straordinarie, derivante dal lavoro degli organismi nazionali di applicazione e dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 141]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 16 quater ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esercizio della delega</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ....</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Data di entrata in vigore del presente regolamento.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La delega di potere di cui all'articolo 16 quater bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 quater bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 142]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>l'articolo 17 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 17</P><P>Relazione</P><P>La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2017 in merito al funzionamento e ai risultati del presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'impatto <STRING STRIKE="on">del risarcimento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della compensazione </STRING></STRING>per ritardi prolungati e la limitazione della sistemazione in albergo in circostanze eccezionali di lunga durata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le questioni concernenti l'interpretazione delle circostanze eccezionali, le statistiche pubblicate dagli organismi nazionali di applicazione sulle proprie attività e sulle sanzioni e le conclusioni riguardanti le pratiche di presunta violazione dei vettori aerei, i progressi compiuti nell'ambito dell'istituzione di organismi nazionali incaricati della composizione extragiudiziale delle controversie e le attività di questi ultimi</STRING></STRING>. La Commissione trasmette inoltre una relazione in merito al potenziamento della protezione dei passeggeri del trasporto aereo sui voli provenienti da paesi terzi operati da vettori non <STRING STRIKE="on">comunitari</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">unionali</STRING></STRING>, nell'ambito degli accordi relativi al trasporto aereo internazionale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione presenta inoltre una relazione sull'efficacia delle misure e delle sanzioni adottate dagli organismi di cui all'articolo 16 e sull'eventuale opportunità di un approccio armonizzato; </STRING></STRING><STRING ITALIC="on">s</STRING>e necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.";<STRING BOLD="on"> [Em. 143]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>l'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato I del regolamento (CE) n. 261/2004.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Il regolamento (CE) n. 2027/97 è così modificato:</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2. 	<STRING STRIKE="on">All'aeroporto</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tutti gli aeroporti dell'Unione </STRING></STRING>il vettore <STRING STRIKE="on">comunitario</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">unionale e il prestatore di servizi di assistenza a terra che opera per suo conto istituiscono un servizio il quale </STRING></STRING>fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai passeggeri </STRING></STRING>un modulo di reclamo che consenta <STRING STRIKE="on">al passeggero</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro </STRING></STRING>di presentare immediatamente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'arrivo,</STRING></STRING> il reclamo per il ritardo o il danneggiamento del bagaglio. <STRING STRIKE="on">Tale</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Analogamente, il vettore unionale distribuisce, su richiesta dei passeggeri, il suddetto modulo per il reclamo nella zona di registrazione o al proprio sportello di servizio in aeroporto, o presso entrambi, e mette a disposizione il modulo sul proprio sito web.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il</STRING></STRING> modulo, che può assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Questa possibilità lascia impregiudicato il diritto del passeggero di presentare un reclamo con altri mezzi entro i termini <STRING STRIKE="on">stabiliti</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prescritti </STRING></STRING>dalla convenzione di Montreal.</P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato del modulo di reclamo standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva/d'esame di cui all'articolo 6 septies, paragrafo 2.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 144]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2. 	Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli importi anticipati non sono inferiori all'equivalente in euro di 18 096 DSP per passeggero. "Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 6 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>, di adeguare tale importo alla luce di una decisione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Gli adeguamenti degli importi citati modificano anche gli importi corrispondenti nell'allegato.".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis.	In caso di smarrimento, ritardato arrivo o danneggiamento del bagaglio, le compagnie aeree risarciscono per primi i passeggeri con i quali è stato sottoscritto un contratto prima di poter chiedere agli aeroporti o ai fornitori di servizi un risarcimento per i danni subiti, dei quali le compagnie aeree non sono necessariamente responsabili.";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 145]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:<CITATION><P>"Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 6 <STRING ITALIC="on">quater</STRING>, di adeguare gli importi indicati nell'allegato, eccetto l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, alla luce di una decisione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>sono inseriti i seguenti articoli:<CITATION><P>"Articolo 6 bis</P><P><NO.P>1.</NO.P>Durante il trasporto di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza registrati, il vettore aereo e i suoi agenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informano i passeggeri circa i propri diritti e</STRING></STRING> offrono a ciascuna persona <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con disabilità o </STRING></STRING>a mobilità ridotta ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1107/2006<STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> la possibilità di effettuare, senza oneri aggiuntivi, una dichiarazione speciale di interesse a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, al momento della prenotazione e al più tardi quando l'attrezzatura è consegnata al vettore. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato del modulo da utilizzare per tale dichiarazione di interesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6 septies, paragrafo 2.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 146]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>In caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, la responsabilità del vettore aereo è limitata all'importo dichiarato al momento della consegna di tale attrezzatura al vettore aereo comunitario.</P><P><NO.P>3.</NO.P>In caso di distruzione, smarrimento, danneggiamento o ritardo nel trasporto di sedie a rotelle o altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, il vettore comunitario è tenuto a versare un importo non superiore all'importo indicato dal passeggero, salvo se dimostra che l'importo richiesto è superiore all'interesse reale della persona alla consegna a destinazione.</P><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le compagnie aeree garantiscono ai passeggeri, senza addebitare costi aggiuntivi, la possibilità di utilizzare fino alla porta d'imbarco le proprie sedie a rotelle, compresi i passeggini per bambini, che sono loro restituiti al portellone dell'aeromobile. Se per motivi di sicurezza ciò non è possibile, le compagnie aeree forniscono agli utilizzatori di sedie a rotelle un mezzo alternativo per spostarsi all'interno del terminal dell'aeroporto fintanto che questi non possano recuperare la propria sedia a rotelle. Se tali motivi di sicurezza sono direttamente correlati al terminal, il gestore aeroportuale ha la responsabilità di fornire il mezzo alternativo di spostamento di cui al presente paragrafo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 147]</STRING></P><P>Articolo 6 ter</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">L'organismo nazionale di applicazione istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento 261/2004 garantisce il rispetto del presente regolamento. A tale scopo, verifica:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le condizioni dei contratti di trasporto aereo:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>l'offerta sistematica di una dichiarazione speciale di interesse per le attrezzature per la mobilità registrate e di un risarcimento adeguato in caso di danneggiamento di tali attrezzature;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>il pagamento di un anticipo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ove applicabile;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>l'applicazione dell'articolo 6.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del controllo della protezione dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta in caso di danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dei loro dispositivi di assistenza</STRING></STRING>, l'organismo nazionale di applicazione esamina e prende in considerazione anche le informazioni relative ai reclami in merito alle attrezzature per la mobilità presentate agli organismi di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 261/2004.<STRING BOLD="on"> [Em. 148]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per le violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Nelle loro relazioni annuali di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 261/2004, gli organismi nazionali di applicazione pubblicano inoltre le statistiche sulla propria attività e sulle sanzioni comminate relativamente all'applicazione del presente regolamento.</P><P>Articolo 6 quater</P><P><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">La delega di</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il </STRING></STRING>potere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di adottare atti delegati </STRING></STRING>di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è <STRING STRIKE="on">conferita</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conferito </STRING></STRING>alla Commissione per un periodo <STRING STRIKE="on">indeterminato</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cinque anni </STRING></STRING>a decorrere <STRING STRIKE="on">dalla data di entrata in vigore del presente regolamento</STRING>dal …<FOOTNOTE><FIELD> 	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Data di entrata in vigore del presente regolamento. </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 149]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</P><P><NO.P>5.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P><P>Articolo 6 quinquies</P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Pur avendo una totale libertà commerciale per stabilire le condizioni con cui consentono il trasporto dei bagagli,</STRING> I vettori aerei indicano chiaramente, <STRING STRIKE="on">al momento della</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella fase iniziale della procedura di </STRING></STRING>prenotazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in tutti i canali di distribuzione utilizzati, tra cui i sistemi di prenotazione informatici,</STRING></STRING> e nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione), il bagaglio massimo autorizzato che i passeggeri possono imbarcare in cabina o nella stiva dell'aeromobile su ciascun volo incluso nella loro prenotazione, precisando se il numero dei bagagli <STRING STRIKE="on">è</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sarà </STRING></STRING>limitato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e se saranno applicate limitazioni agli acquisti effettuati in aeroporto</STRING></STRING>. <STRING STRIKE="on">Se sono previsti</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I dettagli degli</STRING></STRING> oneri aggiuntivi <STRING STRIKE="on">per il</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicabili al</STRING></STRING> trasporto dei bagagli<STRING STRIKE="on">, i vettori aerei indicano chiaramente i dettagli di tali oneri al momento</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono comunicati nella fase iniziale </STRING></STRING>della prenotazione e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> su richiesta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> all'aeroporto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo chiaro, trasparente e inequivocabile</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I principali servizi di viaggio e gli oneri aggiuntivi devono essere chiaramente identificabili e acquistabili separatamente gli uni dagli altri</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 150]</STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai passeggeri è consentito portare a bordo in cabina, a titolo gratuito, oggetti o effetti personali essenziali, ad esempio soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 151]</STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2006, il bagaglio a mano autorizzato può essere espresso nelle dimensioni massime e/o nel peso massimo del bagaglio a mano totale consentito per ciascun passeggero, ma senza alcuna limitazione riguardo al numero specifico di oggetti trasportati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 152]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Qualora circostanze eccezionali, quali motivi di sicurezza o la modifica del tipo di aeromobile successiva alla prenotazione, impediscano il trasporto in cabina di una parte del bagaglio considerata bagaglio a mano autorizzato, il vettore può trasportare tali bagagli nella stiva dell'aeromobile senza oneri aggiuntivi per il passeggero.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il vettore aereo può disporre che gli oggetti di cui sopra siano trasportati nella stiva dell'aeromobile qualora circostanze eccezionali, connesse a motivi di sicurezza e alle caratteristiche specifiche dell'aeromobile ne impediscano la sistemazione in cabina. In tali casi non sono applicati addebiti supplementari.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 153]</STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, prima dell'imbarco o del decollo, il bagaglio a mano è spostato dalla cabina dell'aeromobile alla stiva, deve essere consegnato al passeggero come bagaglio a mano al momento dello sbarco dall'aeromobile.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 154]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Questi diritti non pregiudicano le limitazioni al bagaglio a mano stabilite da norme internazionali e dell'UE in materia di sicurezza, quali il regolamento (CE) n. 300/2008 e il regolamento (CE) n. 820/2008.</P><P>Articolo 6 sexies</P><P><NO.P>1.</NO.P>Un vettore aereo <STRING STRIKE="on">comunitario</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">unionale</STRING></STRING> consente ai passeggeri di trasportare uno strumento musicale nella cabina passeggeri di un aeromobile nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nonché delle specifiche tecniche e dei limiti dell'aeromobile in questione. Il trasporto di strumenti musicali nella cabina dell'aeromobile è consentito a condizione che tali strumenti possano essere sistemati in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero. <STRING STRIKE="on">Un vettore aereo può stabilire che</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando ne è stato autorizzato il trasporto nella cabina di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un aeromobile, </STRING></STRING>uno strumento musicale fa parte del bagaglio a mano cui ha diritto un passeggero <STRING STRIKE="on">e che non può essere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il vettore aereo può stabilire l'applicazione di oneri aggiuntivi per il bagaglio a mano</STRING></STRING> trasportato in aggiunta a tale bagaglio.<STRING BOLD="on"> [Em. 155]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Se uno strumento musicale è troppo voluminoso per essere sistemato in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero, il vettore può chiedere il pagamento di un secondo biglietto se lo strumento musicale è trasportato come bagaglio a mano su un altro posto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale biglietto aggiuntivo non è soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale. </STRING></STRING>Se è stato acquistato un secondo posto, il vettore aereo <STRING STRIKE="on">deve effettuare</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettua </STRING></STRING>ogni sforzo ragionevole per sistemare il passeggero e lo strumento musicale in questione in posti vicini. <STRING STRIKE="on">Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. Il vettore aereo indica chiaramente nelle sue condizioni contrattuali le modalità di trasporto degli strumenti musicali e le tariffe applicabili</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 156]</STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. I vettori aerei forniscono speciali targhette da applicare in modo chiaro sugli strumenti musicali affinché siano movimentati con la dovuta attenzione. Sono ammessi al trasporto nella stiva di un aeromobile soltanto gli strumenti che sono imballati in modo idoneo in una custodia rigida e/o resistente concepita appositamente per tali oggetti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 157]</STRING></P><P><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un vettore aereo indica chiaramente al momento della prenotazione e nei suoi termini e condizioni i presupposti per il trasporto degli strumenti musicali, nonché gli oneri applicabili, i sistemi di cui è dotato l'aeromobile interessato per il trasporto di strumenti musicali e le dimensioni di tali sistemi. Se è necessario prenotare un secondo posto, ai passeggeri è offerta la possibilità di prenotare un secondo posto online.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 158]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 septies</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione è assistita dal Comitato per i diritti dei passeggeri. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">___________________________</STRING></STRING></P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">* 	</STRING>Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 159]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>l'articolo 7 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 7</P><P>Entro il 1° gennaio 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento e i risultati del presente regolamento. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>L'allegato del regolamento n. 2027/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Il presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">Allegato I</STRING></STRING></TI><P>"Allegato: elenco <STRING STRIKE="on">non tassativo</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esaustivo </STRING></STRING>di circostanze considerate eccezionali ai fini del presente regolamento<STRING BOLD="on"> [Em. 160]</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Le seguenti circostanze sono considerate eccezionali:</P><P><NO.P>i.</NO.P>calamità naturali che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;</P><P><NO.P>ii.</NO.P>problemi tecnici <STRING STRIKE="on">non inerenti al normale funzionamento</STRING> dell'aeromobile<STRING STRIKE="on">, quali l'identificazione di un difetto durante le operazioni di volo in questione, e che impediscono il normale proseguimento del volo, o</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">direttamente causati da</STRING></STRING> un difetto di fabbricazione nascosto <STRING STRIKE="on">comunicato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, riconosciuto ufficialmente come tale</STRING></STRING> dal produttore o da un'autorità competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">emerso durante i controlli di manutenzione precedenti al volo o dopo la messa in servizio dell'aeromobile,</STRING></STRING> e che pregiudica la sicurezza del volo;<STRING BOLD="on"> [Em. 161]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ii bis.	danni causati dall'impatto con volatili;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 162]</STRING></P><P><NO.P>iii.</NO.P><STRING STRIKE="on">i rischi legati alla sicurezza,</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le guerre, i disordini politici, </STRING></STRING>gli atti di sabotaggio o di terrorismo che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;<STRING BOLD="on"> [Em. 163]</STRING></P><P><NO.P>iv.</NO.P>i rischi sanitari <STRING STRIKE="on">potenzialmente mortali</STRING> o le emergenze sanitarie che richiedono l'interruzione o la deviazione del volo in questione;<STRING BOLD="on"> [Em. 164]</STRING></P><P><NO.P>v.</NO.P>limitazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impreviste </STRING></STRING>alla gestione del traffico aereo o la chiusura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imprevista </STRING></STRING>dello spazio aereo <STRING STRIKE="on">o di un aeroporto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ivi comprese le chiusure della pista da parte delle autorità</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 165]</STRING></P><P><NO.P>vi.</NO.P>condizioni meteorologiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che sono</STRING></STRING> incompatibili con la sicurezza del volo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o che hanno danneggiato l'aeromobile in volo o sulla pista dopo la messa in servizio dell'aeromobile, rendendo così impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 166]</STRING></P><P><NO.P>vii.</NO.P>vertenze di lavoro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impreviste </STRING></STRING>presso il vettore aereo operativo o presso i fornitori di servizi fondamentali, quali gli aeroporti o i fornitori di servizi di navigazione aerea.<STRING BOLD="on"> [Em. 167]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Le seguenti circostanze non sono considerate eccezionali:</STRING></P><P><NO.P>i.</NO.P><STRING STRIKE="on">problemi tecnici relativi al normale funzionamento dell'aeromobile, quali i problemi rilevati durante la manutenzione ordinaria o durante i controlli dell'aeromobile che precedono il volo o che derivano dal fatto che tale manutenzione e tali controlli non sono stati effettuati correttamente;</STRING></P><P><NO.P>ii.</NO.P><STRING STRIKE="on">indisponibilità dell'equipaggio di volo o di cabina (salvo se tale indisponibilità è dovuta a vertenze di lavoro)."</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 168]</STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">Allegato II</STRING></STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">"ALLEGATO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">Responsabilità del vettore aereo per i passeggeri e il loro bagaglio</STRING></P><P>La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità del diritto dell'UE e della Convenzione di Montreal.</P><P><STRING BOLD="on">Risarcimento in caso di morte o lesioni</STRING></P><P>Non esistono limiti finanziari alla responsabilità per le lesioni o la morte del passeggero causate da un incidente a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e di sbarco. Per danni fino a 113 100 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità. Al di sopra di questo importo, il vettore aereo non è responsabile se dimostra che il danno non è dovuto a negligenza o a colpa, o che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza o a colpa di un terzo.</P><P><STRING BOLD="on">Anticipi</STRING></P><P>In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 18 096 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).</P><P><STRING BOLD="on">Ritardi nel trasporto dei passeggeri</STRING></P><P>In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4 694 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).</P><P><STRING BOLD="on">smarrimento, ritardo o danneggiamento del bagaglio</STRING></P><P>In caso di smarrimento, ritardo o danneggiamento del bagaglio, il vettore aereo è responsabile fino a 1 113 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). Questo limite di risarcimento si applica per passeggero e non per bagaglio registrato, salvo se è stato concordato un limite superiore tra il vettore e il passeggero mediante una dichiarazione speciale di interesse. Per i bagagli danneggiati o smarriti, il vettore aereo non è responsabile se il danno o lo smarrimento sono imputabili a una qualità o a un difetto del bagaglio. Per i bagagli in ritardo, il vettore non è responsabile se ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno derivante dal ritardo del bagaglio o se è stato impossibile adottare tali misure. In caso di bagaglio a mano, compresi gli effetti personali, la compagnia aerea è responsabile solo se il danno è imputabile a colpa.</P><P><STRING BOLD="on">Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio</STRING></P><P>I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento. Tali supplementi si basano su una tariffa correlata ai costi supplementari connessi al trasporto e all'assicurazione del bagaglio in questione, in aggiunta al limite di responsabilità di 1 131 DSP. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda. Ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta viene offerta sistematicamente, senza oneri aggiuntivi, la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse per il trasporto delle proprie attrezzature per la mobilità.</P><P><STRING BOLD="on">Termini per la presentazione di reclami concernenti i bagagli</STRING></P><P>In caso di danneggiamento, ritardo, smarrimento o distruzione del bagaglio, il passeggero deve presentare quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Per la presentazione di un reclamo in caso di danneggiamento del bagaglio si applica un termine di sette giorni, mentre in caso di ritardo si applica un termine di 21 giorni, in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio viene messo a disposizione del passeggero. Per consentire il rispetto di tali termini, il vettore aereo deve dare ai passeggeri la possibilità di compilare un modulo per la presentazione del reclamo all'aeroporto. Tale modulo, che può anche assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio.</P><P><STRING BOLD="on">Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo</STRING></P><P>Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Ciò comprende il caso in cui è stata concordata una dichiarazione speciale di interesse con il vettore effettivo.</P><P><STRING BOLD="on">Termini per l'azione di risarcimento</STRING></P><P>Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.</P><P><STRING BOLD="on">Base delle informazioni</STRING></P><P>Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, attuata nella Comunità con il regolamento (CE) n. 2027/97 (come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dal regolamento (UE) n. xxx) e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.<STRING BOLD="on">"</STRING></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>