<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2023)0445</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Prodotti alimentari destinati al consumo umano: modifica di talune "direttive sulla colazione"</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0385/2023 - Relatore: Alexander Bernhuber)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(2023)0201 – C9-0140/2023 – 2023/0105(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0385/2023).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> stabilisce definizioni, denominazioni, regole comuni sulla composizione e requisiti di etichettatura per il miele.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>La direttiva 2001/110/CE del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> stabilisce definizioni, denominazioni, regole comuni sulla composizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qualità</STRING></STRING> e requisiti di etichettatura per il miele.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Alla luce dello stretto legame tra la qualità del miele e la sua origine e della necessità che il consumatore non sia indotto in errore sulla qualità del prodotto, la direttiva 2001/110/CE stabilisce regole per l'etichettatura del luogo d'origine nel quale il miele è stato raccolto. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva dispone che il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto siano indicati sull'etichetta e prevede che, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine possa essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE", "miscela di mieli originari e non originari dell'UE". Le diverse regole adottate su questa base dagli Stati membri potrebbero aver indotto in errore i consumatori e ostacolato il funzionamento del mercato interno. Alla luce dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di rafforzare i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, è opportuno rivedere le regole per l'etichettatura dell'origine del miele e garantire che il paese o i paesi d'origine siano indicati sulla confezione. Alla luce delle dimensioni ridotte delle confezioni contenenti una sola porzione di miele (confezioni per la colazione) e delle difficoltà tecniche derivanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è quindi opportuno</STRING></STRING>, se il miele è originario di più paesi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, esentare tali confezioni dall'obbligo di elencare tutti i singoli paesi d'origine</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Alla luce dello stretto legame tra la qualità del miele e la sua origine e della necessità che il consumatore non sia indotto in errore sulla qualità del prodotto, la direttiva 2001/110/CE stabilisce regole per l'etichettatura del luogo d'origine nel quale il miele è stato raccolto. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva dispone che il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto siano indicati sull'etichetta e prevede che, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine possa essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE", "miscela di mieli originari e non originari dell'UE". Le diverse regole adottate su questa base dagli Stati membri potrebbero aver indotto in errore i consumatori e ostacolato il funzionamento del mercato interno. Alla luce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli obiettivi del Green Deal e </STRING></STRING>dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di rafforzare i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> geografica</STRING></STRING> degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, è opportuno rivedere le regole per l'etichettatura dell'origine del miele e garantire che il paese o i paesi d'origine siano indicati sulla confezione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in ordine decrescente in base alla rispettiva quota percentuale del peso del miele in essa contenuto. Dato il particolare interesse dimostrato dai consumatori per l'origine geografica del miele in relazione alle sue caratteristiche e qualità e la necessità di una totale trasparenza in questo settore, il paese o i paesi d'origine, ossia dove il miele è stato raccolto, dovrebbero figurare sull'etichetta nello stesso campo visivo dell'indicazione del prodotto</STRING></STRING>. Alla luce delle dimensioni ridotte delle confezioni contenenti una sola porzione di miele (confezioni per la colazione) e delle difficoltà tecniche derivanti, se il miele è originario di più paesi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbe essere possibile indicare i paesi d'origine sull'etichetta utilizzando il codice paese ISO corrispondente, unicamente per tali confezioni di piccole dimensioni</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le relazioni della Commissione sulla contraffazione del miele, derivanti dall'azione coordinata dell'UE "From the hives" (Dagli alveari) e dall'azione coordinata dell'UE per prevenire talune pratiche fraudolente nel settore del miele, evidenziano il sospetto che una percentuale molto elevata di miele importato sia contraffatto e confermano una serie di casi di frode nel settore del miele, tra cui l'utilizzo di sciroppi di zucchero, la cui presenza è difficile da identificare anche attraverso metodi analitici sofisticati. La direttiva 2001/110/CE dovrebbe conferire alla Commissione il potere di stabilire metodi di analisi appropriati per garantire che il miele commercializzato nell'Unione sia conforme ai requisiti della legislazione. Dovrebbero essere adottate misure e disposizioni volte a limitare le possibilità di frode, agevolare i controlli e consentire una migliore tracciabilità e analisi della qualità e dell'origine del miele. In tale contesto, l'obbligo di cui alla presente direttiva di indicare sull'etichetta i paesi d'origine con le rispettive percentuali dovrebbe inoltre creare le condizioni per l'attuazione di un sistema completo di tracciabilità. L'accesso a informazioni dettagliate e complete sull'origine e sulla composizione del miele renderebbe più semplice per i laboratori di analisi del miele verificare l'indicazione geografica riportata sulla confezione del miele e individuare le frodi. Per garantire l'accuratezza delle informazioni sul paese d'origine del miele, l'immissione sul mercato dovrebbe essere subordinata all'accuratezza delle informazioni fornite sulla composizione del prodotto. Per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero eseguire controlli periodici e basati sul rischio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di limitare il più possibile le frodi connesse a prodotti contraffatti che non corrispondono alla denominazione di "miele", rendere possibile la convalida delle informazioni fornite sull'origine e la qualità del miele e offrire la massima trasparenza, le norme dell'Unione sulla tracciabilità dovrebbero essere integrate con regole minime obbligatorie e armonizzate e con l'introduzione di un sistema di tracciabilità che garantisca la disponibilità e l'accesso a informazioni essenziali sull'origine del miele o dei mieli contenuti in una miscela, compresi il paese d'origine, l'anno di produzione e l'identificativo unico del produttore, lungo la catena di approvvigionamento. Per i mieli prodotti e importati nell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero potere seguire l'intera filiera fino agli apicoltori che effettuano la raccolta o, nel caso dei mieli importati, fino ai produttori. Tali norme non dovrebbero incrementare l'onere amministrativo a carico dei produttori, ma dovrebbero rendere più semplice per i consumatori e le autorità di controllo tenere traccia dell'intero percorso del miele, dalla raccolta all'imbottigliamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il termine "miele filtrato" utilizzato nella direttiva 2001/110/CE tende a essere interpretato erroneamente dai consumatori, che non distinguono tra l'ultrafiltrazione e la filtrazione effettuata dagli apicoltori dopo avere estratto il miele per rimuovere le particelle di cera e altre sostanze estranee. Al fine di assicurare che i consumatori dispongano di informazioni accurate e garantire la tracciabilità e la verificabilità dell'autenticità e delle origini del miele, il miele ultrafiltrato, denominato "miele filtrato" nella direttiva 2001/110/CE, non dovrebbe più potere essere commercializzato ed etichettato come "miele". L'ultrafiltrazione si riferisce ai processi di filtrazione che utilizzano maglie di filtro di dimensioni inferiori a 100 µm, rimuovendo così la maggior parte del polline dal miele. Dal momento che il polline è l'elemento fondamentale presente nel miele, utilizzato per risalire alla sua origine durante le analisi, l'assenza di polline nel miele rende quasi impossibile verificare i dati forniti concernenti il paese o i paesi d'origine del miele. L'ultrafiltrazione altera pertanto il miele, privandolo di una delle sue principali componenti e caratteristiche, e ne impedisce la tracciabilità, consentendo così le frodi e le indicazioni fuorvianti per i consumatori. Se, in fase di analisi, un prodotto commercializzato come miele presenta poche o nessuna traccia di polline, la sua immissione sul mercato e, se del caso, quella del lotto di cui fa parte, dovrebbe essere vietata. L'allegato II della direttiva 2001/110/CE dovrebbe pertanto essere modificato per specificare il livello di filtrazione consentito. Detto livello dovrebbe essere tale da non alterare in modo significativo la densità e lo spettro pollinico del miele, ma dovrebbe rimuovere la maggior parte dei corpi estranei presenti nel miele.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un trattamento termico superiore a 40 °C (± 5 °C) provoca la degradazione di alcune componenti del miele e i consumatori dovrebbero potere distinguere tra i mieli che sono stati degradati da tali trattamenti termici e gli altri mieli. Se il miele è trattato a temperature superiori ai 40 °C (± 5 °C), il termine "miele riscaldato" dovrebbe pertanto comparire sull'etichetta. Per verificare l'assenza di degradazione termica del miele, sarebbe opportuno stabilire una soglia minima per la presenza di invertasi nel miele, un enzima molto più sensibile che si degrada molto rapidamente ad alte temperature. Poiché il riscaldamento del miele può comportare una modifica delle sue proprietà naturali, è importante stabilire una soglia al di sopra della quale il miele per uso industriale è considerato surriscaldato ai sensi della direttiva 2001/110/CE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entrambe le definizioni di "miele" contenute nella direttiva 2001/110/CE e nel Codex Alimentarius specificano chiaramente il lavoro svolto dalle api nell'alveare dopo aver raccolto il loro prodotto, che trasformano combinandolo con materiali specifici propri, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. La disidratazione e la successiva maturazione sono operazioni eseguite dalle api. Al di fuori dell'Unione, alcuni paesi accettano che il lavoro delle api nella produzione del miele si limiti alla raccolta delle secrezioni nettarifere delle piante o della melata. I mieli non maturi prodotti in questo modo hanno un contenuto di umidità ben superiore alla soglia del 20 % stabilita nella direttiva 2001/110/CE. Gli operatori lavorano con vasche riscaldate sottovuoto per limitare la temperatura di ebollizione dell'acqua nel miele. Tuttavia, tale processo degrada il prodotto finale, impoverendone gli aromi e gli enzimi. La direttiva 2001/110/CE dovrebbe pertanto vietare questo processo di evaporazione sottovuoto per i mieli.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La commercializzazione di mieli non maturati naturalmente dalle api, la maggior parte dei quali è importata da paesi terzi, falsa la concorrenza nel mercato dell'Unione. Nella maggior parte dei casi, ciò comporta l'evaporazione sottovuoto dell'acqua contenuta nel miele, con conseguente impoverimento degli aromi naturalmente presenti. L'evaporazione rapida e artificiale dell'acqua dal miele è in contrasto con il lento processo di deumidificazione svolto naturalmente dalle api nell'alveare. L'evaporazione artificiale dovrebbe quindi essere proibita.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La definizione di miele, come indicata nella direttiva 2001/110/CE, dovrebbe essere difesa in seno all'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), al fine di evitare una definizione che consenta di esportare prodotti a basso costo con il nome di "miele", a scapito della qualità e della stabilità del mercato del miele dell'Unione e della fiducia dei consumatori nei prodotti dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto dell'approccio One Health per garantire che i legami tra salute umana, salute animale e ambiente siano rispettati. Il cibo e la produzione alimentare devono essere sani per gli esseri umani e gli animali e dovrebbero tenere conto del benessere degli animali e dei limiti planetari, comprese le emissioni di gas serra, al fine di garantire che gli obiettivi vincolanti stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio* siano pienamente rispettati.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">* Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Nel 2012, la direttiva 2001/112/CE è stata modificata dalla direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING> per riflettere le nuove regole sugli ingredienti autorizzati, in particolare per quanto riguarda l'aggiunta di zuccheri, che non erano più autorizzati nei succhi di frutta. Alla luce di questa modifica dei requisiti di composizione dei succhi di frutta, l'industria dei succhi di frutta è stata autorizzata a utilizzare, solo per un anno, una dichiarazione per indicare che i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti, al fine di informare i consumatori e consentire loro di fare una distinzione chiara e immediata tra i succhi di frutta e certi altri prodotti analoghi in termini di aggiunta di zuccheri nei prodotti. Tale breve lasso di tempo si è rivelato insufficiente per informare la società del fatto che, in seguito alle nuove regole sugli ingredienti autorizzati, l'aggiunta di zuccheri non è più autorizzata nei succhi di frutta. Di conseguenza, per alcuni consumatori e operatori sanitari non è ancora chiaro che i succhi di frutta, contrariamente ai nettari di frutta, non possono contenere zuccheri aggiunti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Nel 2012, la direttiva 2001/112/CE è stata modificata dalla direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING> per riflettere le nuove regole sugli ingredienti autorizzati, in particolare per quanto riguarda l'aggiunta di zuccheri, che non erano più autorizzati nei succhi di frutta. Alla luce di questa modifica dei requisiti di composizione dei succhi di frutta, l'industria dei succhi di frutta è stata autorizzata a utilizzare, solo per un anno, una dichiarazione per indicare che i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti, al fine di informare i consumatori e consentire loro di fare una distinzione chiara e immediata tra i succhi di frutta e certi altri prodotti analoghi in termini di aggiunta di zuccheri nei prodotti. Tale breve lasso di tempo si è rivelato insufficiente per informare la società del fatto che, in seguito alle nuove regole sugli ingredienti autorizzati, l'aggiunta di zuccheri non è più autorizzata nei succhi di frutta. Di conseguenza, per alcuni consumatori e operatori sanitari non è ancora chiaro che i succhi di frutta, contrariamente ai nettari di frutta, non possono contenere zuccheri aggiunti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consumo eccessivo di zuccheri liberi o di edulcoranti senza zucchero è associato a effetti negativi sulla salute. Prodotti quali succhi o nettari trasformati che promuovono livelli di zucchero ridotti spesso non sono un'opzione più sana rispetto ai prodotti contenenti zuccheri naturali o senza zuccheri aggiunti e non sono adatti a sostituire la frutta o la verdura fresche. Al fine di garantire chiarezza per i consumatori e gli operatori sanitari, le etichettature fuorvianti che incoraggiano la sostituzione della frutta o di altri alimenti nutrienti con succhi o nettari trasformati non dovrebbero essere consentite. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rispettare i risultati dello studio dell'EFSA sul livello massimo di assunzione tollerabile di zuccheri alimentari, in particolare la raccomandazione secondo la quale gli zuccheri liberi e gli zuccheri aggiunti devono essere classificati congiuntamente dal punto di vista degli effetti sulla salute dei cittadini. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione dovrebbe presentare una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio* per informare meglio i consumatori sulla presenza e sulla quantità di zuccheri liberi e zuccheri aggiunti in un prodotto.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING> Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING> Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1).</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">* Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla luce del Green Deal e dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di sostenere i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine geografica degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, in linea con l'attuale legislazione in materia di prodotti ortofrutticoli freschi, è opportuno rivedere le regole per i succhi di frutta e garantire che il paese o i paesi d'origine dei frutti utilizzati per produrre succhi di frutta siano indicati sulla confezione in ordine decrescente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>Grazie ai progressi tecnici sono state sviluppate o si stanno sviluppando nuove tecniche di trasformazione per eliminare, del tutto o in parte, gli zuccheri naturalmente presenti nei succhi di frutta e nei succhi di frutta da concentrati, per rispondere alla crescente domanda dei consumatori di prodotti con un minore tenore di zucchero. Tali prodotti possono essere commercializzati nell'Unione nella misura in cui sono conformi a tutta la legislazione pertinente. Tuttavia sono ottenuti applicando un trattamento che non rientra tra quelli autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 3, della direttiva 2001/112/CE e il loro tenore totale di zucchero, noto come livello Brix per una soluzione acquosa, è inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Di conseguenza, non possono recare la denominazione di vendita "succo di frutta" o "succo di frutta da concentrato".</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>Grazie ai progressi tecnici sono state sviluppate o si stanno sviluppando nuove tecniche di trasformazione per eliminare, del tutto o in parte, gli zuccheri naturalmente presenti nei succhi di frutta e nei succhi di frutta da concentrati, per rispondere alla crescente domanda dei consumatori di prodotti con un minore tenore di zucchero.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Queste nuove tecniche non dovrebbero portare all'utilizzo di edulcoranti o additivi per compensare l'effetto della riduzione dello zucchero sul gusto, sulla consistenza e sulla qualità del prodotto finale.</STRING></STRING> Tali prodotti possono essere commercializzati nell'Unione nella misura in cui sono conformi a tutta la legislazione pertinente. Tuttavia sono ottenuti applicando un trattamento che non rientra tra quelli autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 3, della direttiva 2001/112/CE e il loro tenore totale di zucchero, noto come livello Brix per una soluzione acquosa, è inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Di conseguenza, non possono recare la denominazione di vendita "succo di frutta" o "succo di frutta da concentrato".</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere pienamente conto degli effetti negativi dell'aspartame sulla salute dal momento che, secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'aspartame potrebbe essere cancerogeno per gli esseri umani. A seguito degli annunci dell'OMS, l'EFSA dovrebbe procedere a un riesame dell'aspartame entro il 31 dicembre 2024.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Tali prodotti sono sempre più disponibili sul mercato dell'Unione. Al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilitarne l'immissione sul mercato interno,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenendo anche conto della necessità di incoraggiare la riformulazione dei prodotti per </STRING></STRING>ridurre la quantità di zuccheri presenti nei succhi di frutta, è opportuno creare una nuova categoria di prodotti per i succhi di frutta i cui zuccheri naturalmente presenti sono stati eliminati, del tutto o in parte, mantenendo, al tempo stesso, tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali. Tali prodotti dovrebbero riportare la denominazione "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri" o "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e avere un livello Brix inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006, la riduzione del tenore di zucchero deve essere almeno del 30 % rispetto al succo di frutta e al succo di frutta da concentrato. È pertanto opportuno aggiungere la nuova categoria di prodotti nell'allegato I, parte I, della direttiva 2001/112/CE, nonché stabilire norme sugli ingredienti autorizzati per tali prodotti e sui trattamenti e sulle sostanze autorizzati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Tali prodotti sono sempre più disponibili sul mercato dell'Unione. Al fine di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilitare l'innovazione che permette</STRING></STRING> di ridurre la quantità di zuccheri presenti nei succhi di frutta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e l'immissione sul mercato interno di tali prodotti</STRING></STRING>, è opportuno creare una nuova categoria di prodotti per i succhi di frutta i cui zuccheri naturalmente presenti sono stati eliminati, del tutto o in parte, mantenendo, al tempo stesso, tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi forma di zuccheri o edulcoranti aggiuntivi, siano essi naturali o artificiali, dovrebbe essere strettamente vietata in tali prodotti.</STRING></STRING> Tali prodotti dovrebbero riportare la denominazione "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri" o "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e avere un livello Brix inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006, la riduzione del tenore di zucchero deve essere almeno del 30 % rispetto al succo di frutta e al succo di frutta da concentrato. È pertanto opportuno aggiungere la nuova categoria di prodotti nell'allegato I, parte I, della direttiva 2001/112/CE, nonché stabilire norme sugli ingredienti autorizzati per tali prodotti e sui trattamenti e sulle sostanze autorizzati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>Qualora si aumenti la quantità di frutta utilizzata per produrre confetture e gelatine, si riduce la quantità di zucchero aggiunto necessaria per raggiungere il contenuto minimo di sostanza secca solubile in questi prodotti. Per motivare la produzione di confetture con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, tenendo conto al tempo stesso della necessità di ridurre il tenore di zuccheri liberi, è opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di confettura e confettura extra di cui all'allegato I della direttiva 2001/113/CE. Per motivare la produzione di gelatine con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, è opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di gelatina e gelatina extra di cui all'allegato I della direttiva 2001/113/CE. Analogamente per aiutare i consumatori a operare scelte alimentari più informate e salutari, è opportuno autorizzare l'uso delle denominazioni riservate definite nella parte I di tale allegato per i prodotti che hanno un contenuto di sostanza secca solubile inferiore al 60 %, ma che soddisfano le condizioni applicabili all'indicazione nutrizionale "a tasso ridotto di zuccheri" di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda lo zucchero ridotto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>Qualora si aumenti la quantità di frutta utilizzata per produrre confetture e gelatine, si riduce la quantità di zucchero aggiunto necessaria per raggiungere il contenuto minimo di sostanza secca solubile in questi prodotti. Per motivare la produzione di confetture con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, tenendo conto al tempo stesso della necessità di ridurre il tenore di zuccheri liberi, è opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di confettura e confettura extra di cui all'allegato I della direttiva 2001/113/CE. Per motivare la produzione di gelatine con un maggior contenuto di frutta e sostenere così il mercato della frutta, è opportuno aumentare la quantità minima di frutta da utilizzare nella produzione di gelatina e gelatina extra di cui all'allegato I della direttiva 2001/113/CE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, tutti i componenti dovrebbero essere indicati sull'etichetta e non si dovrebbe compensare la riduzione del tenore di zucchero attraverso edulcoranti.</STRING></STRING> Analogamente per aiutare i consumatori a operare scelte alimentari più informate e salutari, è opportuno autorizzare l'uso delle denominazioni riservate definite nella parte I di tale allegato per i prodotti che hanno un contenuto di sostanza secca solubile inferiore al 60 %, ma che soddisfano le condizioni applicabili all'indicazione nutrizionale "a tasso ridotto di zuccheri" di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda lo zucchero ridotto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla luce del Green Deal e dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di sostenere i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine geografica degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, in linea con l'attuale legislazione in materia di prodotti ortofrutticoli freschi, è opportuno rivedere le regole relative alle confetture, gelatine, marmellate e alla crema di marroni e garantire che il paese o i paesi d'origine dei frutti utilizzati per produrre tali prodotti siano indicati sulla confezione in ordine decrescente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diciotto</STRING></STRING> mesi. Per consentire agli operatori di avere il tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti, le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva dovranno essere applicate solo a decorrere da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dodici</STRING></STRING> mesi. Per consentire agli operatori di avere il tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti, le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva dovranno essere applicate solo a decorrere da <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 2 della</STRING></STRING> direttiva 2001/110/CE è così <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificato</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La</STRING></STRING> direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>2001/110/CE è così <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modificata</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 2, punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>2)</NO.P>	le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del miele</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">filtrato, </STRING></STRING>del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>2)	le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		20 e 26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – comma 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all’articolo 2, punto 2, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>	a esclusione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P>"b)	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tranne che per il miele per uso industriale, queste denominazioni possono essere completate da indicazioni relative: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a criteri di qualità specifici.</STRING></STRING>"</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 – comma 2 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 2, punto 2, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"b bis) 	ogni miele commercializzato con un'identificazione diversa da quella dell'apicoltore possiede un codice identificatore collegato a un sistema di tracciabilità che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di risalire all'intera catena di approvvigionamento di un dato miele fino agli apicoltori. Le informazioni personali incluse nel sistema di tracciabilità saranno accessibili ai consumatori solo previo accordo dei produttori del lotto o dei lotti in questione. "</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P>"a)	il paese d'origine in cui il miele è stato raccolto è indicato sull'etichetta. Se il miele è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">originario di più paesi</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i paesi d'origine in cui il miele è</STRING></STRING> stato raccolto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono indicati</STRING></STRING> sull'etichetta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle confezioni contenenti più di 25</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">g;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>"a)	il paese d'origine in cui il miele è stato raccolto è indicato sull'etichetta. Se il miele è stato raccolto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in un solo paese</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale paese è indicato</STRING></STRING> sull'etichetta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella parte anteriore della confezione in prossimità del nome commerciale del prodotto. Se il miele è costituito da una miscela di mieli raccolti in più paesi, l'elenco dei paesi d'origine è indicato sull'etichetta nella parte anteriore della confezione in ordine decrescente di quantità, con le percentuali esatte contenute nella miscela, con una tolleranza del 5 %."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera a bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a bis)	per confezioni contenenti più di 30 g, la quota percentuale del peso per ciascun paese d'origine è indicata sull'etichetta utilizzando uno dei seguenti intervalli:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">&gt; 90 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">70 %-90 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50 %-70 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 %-50 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 %-30 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">&lt; 10%;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per confezioni contenenti 30 g o meno, la quota percentuale del peso per ciascun paese d'origine può essere indicata sull'etichetta utilizzando uno dei seguenti intervalli:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">&gt; 75 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50 %-75 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25 %-50 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">&lt;25 %."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera a ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a ter)	per confezioni contenenti meno di 30 g di miscela di mieli originari di più paesi, i paesi d'origine possono essere indicati sull'etichetta a mezzo del codice paese ISO 3166 alpha-2."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera a quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a quater)	qualora almeno il 98 % del peso contenuto nella miscela provenga congiuntamente da due paesi d'origine, non è necessario indicare sull'etichetta i paesi d'origine delle restanti quantità."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 4 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 2, punto 4, è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"b bis) è istituito un laboratorio di riferimento dell'UE per il miele, al fine di migliorare i controlli e di individuare le sofisticazioni del miele mediante analisi sistematiche del miele, utilizzando i più recenti metodi di prova per dimostrare l'autenticità e la qualità del miele;".</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Ove si tratti di miele <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">filtrato e di</STRING></STRING> miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">commerciali</STRING></STRING> indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato I, parte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 2, lettera b), punto VIII e parte </STRING></STRING>3.</P></OLD><NEW><P>"Ove si tratti di miele <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">destinato all'industria come il</STRING></STRING> miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di vendita</STRING></STRING> indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>I, parte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>3.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 4 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Requisiti di tracciabilità</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] che stabiliscano una metodologia armonizzata per determinare l'origine precisa e l'autenticità del miele. Tale metodologia permette alle autorità competenti di risalire al paese o ai paesi d'origine del miele mediante analisi di laboratorio o qualsiasi altro metodo ritenuto opportuno e consente di individuare i livelli minimi possibili e ogni tipo di sofisticazione al fine di accertare l'autenticità del miele.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal ... [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], l'immissione sul mercato del miele è subordinata al rispetto dei requisiti di tracciabilità di cui al presente articolo. I controlli sui prodotti sono effettuati dalle autorità competenti al fine di verificarne la coerenza con il paese o i paesi d'origine indicati. Le autorità competenti effettuano controlli periodici e basati sul rischio nel loro territorio per stabilire se i prodotti in questione che l'operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato sono conformi alla presente direttiva."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – paragrafo 2 – lettera b – punto viii</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato I, punto 2, lettera b), il punto viii) è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>viii)</NO.P>miele <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">filtrato</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"viii</STRING></STRING>) 	miele <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non riscaldato</STRING></STRING>:</P></NEW><OLD><P>miele <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>miele <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">estratto dai favi, fatto decantare e poi, se necessario, filtrato con un setaccio. Il miele così designato non è stato riscaldato</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino a una temperatura tale da degradare gli enzimi e gli altri elementi termosensibili al punto</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non soddisfare più i criteri di cui all'allegato II, punti 6 e 6 bis</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato II, il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun'altra aggiunta se non di miele. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei limiti del possibile, </STRING></STRING>il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Fatto salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun'altra aggiunta se non di miele. Il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Fatto salvo il punto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>3 dell'allegato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o essere stato esposto all'evaporazione sottovuoto</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il miele, quando commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato al consumo umano, deve rispettare le caratteristiche di composizione di cui ai punti da 1 a 6. Inoltre, quando è commercializzato come "miele grezzo" o "miele vergine", deve essere conforme anche alle caratteristiche di composizione di cui al punto 6 bis.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato II, il terzo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fermo restando il punto 2, lettera b), punto viii), dell'allegato I, è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo qualora sia inevitabile nell'</STRING></STRING>estrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di sostanze estranee inorganiche o organiche</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Non è consentita alcuna modifica significativa del numero di pollini o dello spettro pollinico dei pollini di dimensioni inferiori a 100 µm. Non è consentita l'</STRING></STRING>estrazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di componenti del miele di dimensioni inferiori a 100 µm.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – paragrafo 4 – punto 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato II, paragrafo 4, è aggiunto il seguente punto:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6 bis. </STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indice di invertasi (unità di Gontarski) per il "miele non riscaldato", determinato dopo la lavorazione e la miscelazione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> - generalmente, non meno di 50 U/kg; - mieli a basso tenore di enzimi naturali, non meno di 25 U/kg.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente paragrafo:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis. 	Il paese d'origine della frutta utilizzata per la fabbricazione di succhi è indicato sull'etichetta anteriore. Se la frutta utilizzata è originaria di più paesi, i paesi d'origine sono indicati sull'etichetta in ordine decrescente in base alla rispettiva quota percentuale di frutta contenuta nel succo.";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>"4.	Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**, la dicitura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"i succhi di frutta non possono contenere</STRING></STRING> zuccheri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aggiunti"</STRING></STRING> può comparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui alla parte I, punto 1, dell'allegato I della presente direttiva."</P></OLD><NEW><P>"4.	Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**, la dicitura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"contiene soltanto gli</STRING></STRING> zuccheri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">naturalmente presenti"</STRING></STRING> può comparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui alla parte I, punto 1, dell'allegato I della presente direttiva."</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P>"6.	Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.";</P></OLD><NEW><P>"6.	Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato,</STRING></STRING> e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"7 bis. 	L'etichettatura dei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri o dei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato di cui all'allegato I, punto 6, non riporta indicazioni relative a caratteristiche positive, quali benefici per la salute, ingredienti o valore nutrizionale, rispetto alla frutta naturale presente nei succhi di frutta o ai prodotti di cui all'allegato I, punti da 1 a 4."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"L'allegato I, parte I, punto 6, entra in vigore il ... [12 mesi dalla data in cui alla presente direttiva è aggiunta una definizione di "caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio]."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 3 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta una proposta legislativa volta a modificare l'allegato I al fine di introdurre una definizione di "caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio" che contempli le principali specie di frutta utilizzate nei succhi di frutta.;"</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1 – lettera b bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/113/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4 bis.	Il paese d'origine della frutta e dello zucchero utilizzati per la fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato I è indicato sull'etichetta. Se tali prodotti sono fabbricati a partire da un'unica specie di frutta e la frutta utilizzata è originaria di più paesi, i paesi d'origine sono indicati sull'etichetta in ordine decrescente in base alla quota di ciascun paese d'origine relativa al peso della frutta e dello zucchero utilizzati per la fabbricazione del prodotto.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso di prodotti fabbricati a partire da più specie di frutta originarie di più paesi, i paesi d'origine sono indicati sull'etichetta in ordine decrescente in base alla quota di ciascun paese d'origine relativa al peso della frutta utilizzata per la fabbricazione del prodotto.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La quota percentuale del peso per ciascun paese d'origine è indicata sull'etichetta della confezione utilizzando i seguenti intervalli:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">&gt; 90 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">70 %-90 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50 %-70 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 %-50 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 %-30 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">&lt; 10%; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le confezioni contenenti 30 g o meno di prodotto, la quota percentuale del peso per ciascun paese d'origine può essere indicata sull'etichetta utilizzando uno dei seguenti intervalli:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">&gt; 75 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50 %-75 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">25 %-50 %,</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">&lt; 25 %;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo per le confezioni contenenti meno di 30 g di prodotto, i paesi d'origine possono essere indicati sull'etichetta a mezzo del codice paese ISO 3166 alpha-2."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/113/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P>"6.	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allorché</STRING></STRING> il tenore residuo di anidride solforosa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è superiore a 10 mg/kg, la sua presenza deve essere menzionata</STRING></STRING> nell'elenco degli ingredienti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in deroga all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1169/2011</STRING></STRING>.";</P></OLD><NEW><P>"6.	Il tenore residuo di anidride solforosa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è menzionato</STRING></STRING> nell'elenco degli ingredienti.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data = <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data = <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].</P></OLD><NEW><P>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P>I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del ... [OP: inserire la data = <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24</STRING></STRING> mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], in conformità delle direttive 2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, possono continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.</P></OLD><NEW><P>I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del ... [OP: inserire la data = <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], in conformità delle direttive 2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, possono continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sanzioni</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato -I (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/110/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – comma 4 – punto 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P>-I	L'allegato II della direttiva 2001/110/CE è così modificato: al comma 4 è aggiunto il punto seguente:</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6 bis.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indice di invertasi (metodo Siegenthaler) per il "miele non riscaldato", determinato dopo trattamento e miscela – generalmente non meno di 50 U/kg; mieli a basso tenore di enzimi naturali, non meno di 25 U/kg."</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING ITALIC="on">(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli allegati I <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> III della direttiva 2001/112/CE sono così modificati:</P></OLD><NEW><P>Gli allegati I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> III <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e V</STRING></STRING> della direttiva 2001/112/CE sono così modificati:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – Parte I – punto 6 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi tipo di zucchero aggiunto o edulcorante, naturale o artificiale, è rigorosamente vietato nei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – Parte I – punto 6 – lettera a – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi tipo di zucchero aggiunto o edulcorante, naturale o artificiale, è rigorosamente vietato nei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 – lettera b – punto ii – trattino 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – Parte II – punto 3 – trattino 14</STRING></STI.AMD><OLD><P>"– i processi per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eliminare</STRING></STRING> gli zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto: filtrazione su membrana, fermentazione mediante lievito.";</P></OLD><NEW><P>"– <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato:</STRING></STRING> i processi per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ridurre</STRING></STRING> gli zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto: filtrazione su membrana, fermentazione mediante lievito.";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/112/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato V – riga 20 bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato V è aggiunta la riga seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Nome comune del frutto: Arancia sanguigna</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nome botanico: Citrus × sinensis </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Livelli Brix minimi: 10"</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – punto 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2001/113/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – Parte I – trattino 5</STRING></STI.AMD><OLD><P>"– La "marmellata di agrumi" è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze."</P></OLD><NEW><P>"– La "marmellata di agrumi" è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella denominazione "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.</STRING></STRING>"</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>