<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2023)0449</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Autorizzazione alla Francia a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0355/2023 - Relatrice: Ilana Cicurel)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia (COM(2023)0064 – C9-0026/2023 – 2023/0027(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0064),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0026/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 82 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0355/2023),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>	incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>La Francia ha fornito informazioni da cui si evince che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo Stato membro</STRING></STRING> ha un interesse specifico a negoziare il progetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di accordo</STRING></STRING> trasmesso alla Commissione, in virtù degli eccezionali legami economici, culturali, storici, sociali e politici che intrattiene con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Algeria</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>La Francia ha fornito informazioni da cui si evince che ha un interesse specifico a negoziare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un accordo bilaterale con l'Algeria – accordo</STRING></STRING> il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui</STRING></STRING> progetto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è stato</STRING></STRING> trasmesso alla Commissione –<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ciò</STRING></STRING> in virtù degli eccezionali legami economici, culturali, storici, sociali e politici che intrattiene con<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tale paese</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La maggior parte</STRING></STRING> delle questioni da trattare nel progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incide sull'</STRING></STRING>acquis dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare sulla legislazione dell'UE</STRING></STRING> in materia di diritto di famiglia. Di conseguenza, le materie oggetto di tali impegni internazionali rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzati dall'Unione a norma</STRING></STRING> dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">combinato disposto con la base giuridica sostanziale dell'</STRING></STRING>articolo 81, paragrafo 3, TFUE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alcune</STRING></STRING> delle questioni da trattare nel progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incidono sul pertinente</STRING></STRING> acquis dell'UE in materia di diritto di famiglia. Di conseguenza, le materie oggetto di tali impegni internazionali rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevono, nel quadro</STRING></STRING> dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal legislatore dell'Unione l'autorizzazione a procedere in tal senso, </STRING></STRING>in<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformità della procedura legislativa di cui all'</STRING></STRING>articolo 81, paragrafo 3, TFUE.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – trattino 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>informare l'Algeria che la Commissione europea <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parteciperà</STRING></STRING> ai negoziati in qualità di osservatore e sarà informata dei progressi e dei risultati ottenuti durante le varie fasi dei negoziati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>informare l'Algeria che la Commissione europea <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può partecipare</STRING></STRING> ai negoziati in qualità di osservatore e sarà informata dei progressi e dei risultati ottenuti durante le varie fasi dei negoziati;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – trattino 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>incoraggiare l'Algeria a prendere in considerazione l'adesione alle convenzioni fondamentali in materia di diritto di famiglia elaborate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e avviare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una seria</STRING></STRING> analisi dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">motivi per i</STRING></STRING> quali l'Algeria non lo ha fatto finora;</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>incoraggiare l'Algeria a prendere in considerazione l'adesione alle convenzioni fondamentali in materia di diritto di famiglia elaborate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e avviare un'analisi dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mezzi più appropriati per rimuovere gli ostacoli a causa dei</STRING></STRING> quali l'Algeria non lo ha fatto finora;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – trattino 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>informare l'Algeria del fatto che, dopo la conclusione dei negoziati, è necessaria un'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prima che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le parti possano</STRING></STRING> concludere l'accordo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>informare l'Algeria del fatto che, dopo la conclusione dei negoziati, è necessaria un'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prima che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Francia possa</STRING></STRING> concludere l'accordo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – trattino 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>informare l'Algeria del fatto che l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea a concludere l'accordo, su proposta della Commissione, potrebbe stabilire che l'accordo abbia una validità temporale limitata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(ad esempio, cinque anni) e che debba essere riesaminato in una fase successiva</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>informare l'Algeria del fatto che l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea a concludere l'accordo, su proposta della Commissione, potrebbe stabilire che l'accordo abbia una validità temporale limitata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, eventualmente con un sistema di rinnovo tacito da indicare nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – trattino 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inserire una disposizione che preveda la denuncia totale o parziale dell'accordo o la sostituzione diretta delle sue disposizioni pertinenti in caso di conclusione di un successivo accordo tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Algeria, dall'altro, o in caso di adesione dell'Algeria alle pertinenti convenzioni dell'Aia;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – trattino 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>inserire una disposizione secondo cui le decisioni riconosciute in Francia ai sensi del presente accordo non possono successivamente essere estese ad altri Stati membri dell'UE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>inserire una disposizione secondo cui le decisioni riconosciute in Francia ai sensi del presente accordo non possono successivamente essere estese ad altri Stati membri dell'UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel quadro del diritto dell'Unione</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di decisione</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – trattino 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>–</NO.P>garantire che le disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relative al diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione degli atti siano allineate alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti (rifusione) e che quindi il destinatario possa rifiutare di ricevere l'atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>–</NO.P>garantire che le disposizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'accordo negoziato con l'Algeria rispettino il pertinente acquis dell'Unione e le convenzioni dell'Aia</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>